Condizioni Contrattuali
ExclusiveInsurance
RE101
Condizioni Contrattuali
Data di validità: 30 gennaio 2016
Sommario
Art. 1 | Oggetto del contratto | pag. 1 |
Art. 2 | Conflitto di interessi | pag. 1 |
Art. 3 | Rischi finanziari | pag. 1 |
Art. 4 | Versamenti | pag. 2 |
Art. 5 | Conclusione del contratto, la decorrenza e la durata | pag. 2 |
Art. 6 | Ripensamento, revoca della proposta e recesso dal contratto | pag. 3 |
Art. 7 | Attribuzione delle quote | pag. 3 |
Art. 8 | Fondi di investimento | pag. 4 |
Art. 9 | Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia | pag. 5 |
Art. 10 | Beneficiari | pag. 6 |
Art. 11 | Prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato | pag. 7 |
Art. 12 | Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Investitore e dell’Assicurato | pag. 8 |
Art. 13 | Cambio percorso | pag. 8 |
Art. 14 | Trasferimento di quote tra fondi (switch) | pag. 8 |
Art. 15 | Riscatto | pag. 9 |
Art. 16 | Decumulo finanziario | pag. 11 |
Art. 17 | Costi | pag. 11 |
Art. 18 | Variazioni contrattuali | pag. 13 |
Art. 19 | Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni | pag. 13 |
Art. 20 | Nuovi Fondi | pag. 13 |
Art. 21 | Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta | pag. 13 |
Art. 22 | Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia | pag. 15 |
Art. 23 | Variazione della domiciliazione postale e bancaria dell’Investitore | pag. 15 |
Art. 24 | Prestiti | pag. 15 |
Art. 25 | La cessione | pag. 15 |
Art. 26 | Pegno e vincolo | pag. 15 |
Art. 27 | Non pignorabilità e non sequestrabilità (Art. 1923 Codice Civile) | pag. 16 |
Art. 28 | Imposte | pag. 16 |
Art. 29 | Norme di riferimento | pag. 16 |
Art. 30 | Foro competente | pag. 16 |
Art. 31 | Politica di collaborazione con le autorità fiscali e governative: consenso al rilascio di informazioni alle autorità fiscali e governative | pag. 16 |
Art. 1
Oggetto del contratto
1. Prestazioni
ExclusiveInsurance è una polizza di assicurazione a vita intera di tipo unit linked (collegata sia a fondi interni as- sicurativi, di seguito i “fondi interni” sia ad OICR, d’ora in poi i “fondi esterni”, insieme denominati i “fondi”) a versa- mento unico iniziale. Le prestazioni previste dal contratto sono collegate al valore delle quote dei fondi interni ed esterni in cui sono investiti i versamenti effettuati dall’In- vestitore. In caso di decesso dell’Assicurato, Intesa San- paolo Life Limited (la Compagnia) si impegna a pagare un capitale ai Beneficiari scelti dall’Investitore, secondo quanto previsto all’articolo 11 “Prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato”.
2. Requisiti
Al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, l’Assicurato deve avere un’età compresa tra 18 e 85 anni compiuti.
Il contratto può essere sottoscritto esclusiva-mente nel
del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo:
• Eurizon Capital S.A. per la gestione finanziaria dei fondi interni;
• Eurizon Capital S.G.R. per l’attività di consulenza nella scelta dei fondi esterni;
• Banca IMI S.p.a per la garanzia finanziaria prestata in favore del fondo Exclusive Protetto;
• Banca IMI S.p.A. quale possibile controparte di strumenti finanziari eventualmente utilizzati nei fondi interni.
La Compagnia segue procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi che nasco- no da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
La Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio agli Investitori, si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile attraverso un’equa distribuzione dei propri pro- dotti indipendentemente da tale conflitto.
La Compagnia assegna totalmente agli Investitori gli eventuali utili ricevuti in base ad accordi di retrocessione con i gestori dei singoli fondi, per cui questi le riconoscono una parte delle commissioni.
caso in cui l’Investitore e l’Assicurato abbiano residenza
anagrafica in Italia. Qualora l’Investitore, o l’assicurato se le due figure non coincidono (nel caso in cui l’Investitore
Art. 3
Rischi finanziari
sia una persona giuridica), trasferisca la propria residen-
za al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, ne dovrà dare comunicazione alla Compagnia entro trenta giorni dalla data di cancellazione dagli elenchi dell’ana- grafe della popolazione residente.
La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi alla Fi- liale del Gruppo Intesa Sanpaolo presso cui l’Investitore ha sottoscritto la proposta di polizza (Filiale di riferimen- to) o con lettera raccomandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Life Limited 4th Floor, George’s Court
00-00 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx X00 X000 Xxxxxxx
oppure
Intesa Sanpaolo Life Limited Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
A partire da tale comunicazione non sarà più possibile per l’Investitore effettuare versamenti aggiuntivi.
Art. 2
Conflitto di interessi
Intesa Sanpaolo Life Limited è una Compagnia di assi- curazione irlandese che appartiene al Gruppo Assicurati- vo italiano Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. che a sua volta è controllato al 99,985% dal Gruppo Bancario Intesa San- paolo. Per quanto riguarda il contratto ExclusiveInsurance, sono presenti conflitti di interessi con le seguenti società
Le prestazioni offerte da ExclusiveInsurance sono collegate al valore delle quote dei fondi interni ed esterni collegati al contratto. Il valore delle quote può cambiare in base alle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie in cui investono i fondi: quindi è possibile che l’Investitore, al momento del pagamento della prestazione, riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito a pre- scindere dai fondi in cui si è investito.
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Investitore assume i seguenti rischi finanziari:
a) rischio collegato alla variazione del prezzo: il prez- zo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristi- che dell’ente che lo emette (emittente), dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento. Il prezzo può aumentare o diminuire secondo le carat- teristiche dello strumento: ad esempio, il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza. In particola- re, va prestata attenzione ai seguenti rischi:
1. rischio specifico: tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono delle aspettative di mercato sulle prospettive dell’an- damento economico delle società che emettono i titoli;
2. rischio generico o sistematico: tipico dei titoli di capita- le (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prez- zi, che risentono della variabilità dei mercati sui quali i titoli sono scambiati;
3. rischio di interesse: tipico dei titoli di debito (es. obbli- gazioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi de- rivante dalle variazioni dei tassi di interesse di merca-
to; le variazioni si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato può causare una diminuzione del prezzo del titolo stesso;
b) rischio emittente: tipico dei titoli di debito (es. ob- bligazioni); è connesso all’eventualità che l’emittente, a causa di una riduzione della solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli può variare, quindi, se si modificano le condizioni creditizie degli enti emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli stru- menti finanziari, cioè la loro capacità di essere convertiti prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui sono scambiati. In
Per maggiori dettagli relativi ad ulteriori requisiti di inve- stimento si rinvia all’Art. 8 “Fondi di investimento”.
2. I versamenti aggiuntivi (premi aggiuntivi) L’Investitore può effettuare versamenti aggiuntivi di al- meno 10.000 euro ciascuno, trascorsi almeno trenta giorni dalla decorrenza del contratto (vedi Art. 5, comma 2 “Decorrenza delle coperture assicurative”).
3. Modalità di pagamento
Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a fa- vore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario presso la Filiale di riferimento; la data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di investi- mento del premio, come definita al successivo Art. 7 “At- tribuzione delle quote”. L’estratto conto bancario costitu- isce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).
linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati
sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, rispetto ai titoli trattati sui mercati non regolamentati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso asse-
Art. 5
Conclusione del contratto, la decorrenza e la durata
gnare un prezzo effettivo al titolo, che quindi può essere
rappresentato da un ipotetico valore di realizzo determi- nato sulla base delle informazioni disponibili sul mercato;
d) rischio di cambio: per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è connesso all’eventualità che le controparti finanziarie (per esempio, soggetti che prestano garanzia finanziaria) non siano in grado di ri- spettare le obbligazioni contrattuali a causa di un dete- rioramento della loro solidità patrimoniale;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emer- genti potrebbero esporre l’Investitore a rischi aggiuntivi connessi a ridotti livelli di garanzia e di protezione, che sono tipici di tali mercati. Inoltre, vanno considerati i ri- schi connessi alla situazione politico-finanziaria del pae- se di appartenenza degli emittenti.
Vi può essere inoltre il rischio di perdita associato all’uti- lizzo di strumenti derivati il cui valore potrebbe subire im- patti elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comporta- re rischi di liquidità, credito e controparte aggiuntivi.
Art. 4 Versamenti
1. Il versamento iniziale (premio unico)
L’Investitore deve effettuare un versamento iniziale di al- meno 100.000 euro.
1. Conclusione del contratto
Il contratto può essere sottoscritto presso uno dei distribu- tori incaricati, compilando l’apposito modulo di proposta.
Il contratto si considera concluso a Dublino, Irlanda, (se- condo l’articolo 1327 del codice civile italiano) quando la Compagnia, dopo aver valutato la proposta di assi- curazione ricevuta dall’Investitore, investe il versamen- to iniziale. Per confermare la conclusione del contratto, la Compagnia invia all’Investitore la lettera di conferma polizza, con le caratteristiche principali del contratto sot- toscritto.
Se la Compagnia non accetta la proposta di assicura- zione, restituisce il versamento unico all’Investitore entro venti giorni dalla data di incasso, tramite bonifico banca- rio sul conto corrente indicato nel modulo di proposta.
2. Decorrenza delle coperture assicurative
Le coperture assicurative hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia investe il versamento iniziale. Per maggiori informazioni concernenti l’investimento del versamento iniziale si invita a leggere il successivo Art. 7 ”Attribuzione delle quote”.
3. Durata del contratto e sua estinzione
La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicura- to, e termina nei seguenti casi:
• decesso dell’Assicurato;
• recesso dal contratto (vedi Art. 6, comma 3 “Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)”);
• riscatto totale del contratto (vedi Art. 15, comma 2 “Ri- scatto totale”);
• riduzione a zero del numero complessivo delle quote attribuite al contratto.
Art. 6
Ripensamento, revoca della proposta e recesso del contratto
1. Il ripensamento (offerta fuori sede)
Tempo utile: sette giorni dalla data di sottoscrizione della proposta
L’Investitore, che ha sottoscritto il modulo di proposta nell’ambito dell’offerta fuori sede, può esercitare il diritto di ripensamento inviando, entro sette giorni, richiesta scrit- ta, datata e firmata, indicando il numero della proposta di polizza e allegando una copia del modulo di proposta, a:
Intesa Sanpaolo Life Limited
c/o Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. Diritto di ripensamento
Palazzo B7 – Milanofiori 20090 Assago
2. La revoca
Tempo utile: fino alla data di conclusione del contratto
L’Investitore può revocare la proposta di assicurazione
oppure
Intesa Sanpaolo Life Limited Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
La Compagnia rimborsa all’Investitore il valore totale delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo attribuite al contratto per il loro valore unitario. A tale valore sarà inoltre sottratta l’e- ventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 17, comma 2 “Costi indiretti”.
Il valore delle quote considerato per il calcolo è quello alla data di liquidazione, cioè il mercoledì (o il primo gior- no lavorativo immediatamente successivo, se il mercole- dì non è lavorativo) della settimana successiva alla data di ricevimento in Compagnia della richiesta di recesso completa di tutta la documentazione.
fino a quando il contratto non è concluso (vedi preceden-
te Art. 5 “Conclusione del contratto, la decorrenza, la du- rata”) sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Filiale
Art. 7
Attribuzione delle quote
di riferimento oppure con lettera raccomandata A/R a:
Ciascun versamento è utilizzato per l’acquisto di quote
Intesa Sanpaolo Life Limited 4th Floor, George’s Court
00-00 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx X00 X000 Xxxxxxx
oppure
Intesa Sanpaolo Life Limited Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
In questo caso, la Compagnia restituisce all’Investitore quanto versato alla sottoscrizione.
3. Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)
Tempo utile: trenta giorni dalla data di ricezione della
lettera di conferma polizza
L’Investitore può recedere dal contratto entro trenta gior- ni dal ricevimento della lettera di conferma polizza (vedi Art. 5, comma 1 “Conclusione del contratto”):
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Filiale di ri- ferimento
oppure
• inviando richiesta scritta, completa della documentazione necessaria (Art. 21 “Pagamenti della Compagnia e docu- mentazione richiesta”) con lettera raccomandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Life Limited 4th Floor, George’s Court
00-00 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx X00 X000 Xxxxxxx
di uno o più fondi interni/esterni collegati al prodotto, se- condo le scelte di investimento effettuate dall’Investitore al momento della sottoscrizione della proposta e in occa- sione di eventuali versamenti aggiuntivi.
Il numero delle quote attribuite al contratto si determina dividendo il versamento, o la parte di esso destinato a ciascun fondo, per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti. Il valore della quota dei fondi interni è deter- minato e rilevato dalla Compagnia ogni mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo).
Il valore delle quote dei fondi esterni è determinato dalle singole Società di Gestione secondo quanto espressa- mente previsto dai rispettivi Prospetti Informativi dispo- nibili dei singoli fondi esterni e disponibili sul sito inter- net della Compagnia e delle Società di Gestione. In ogni caso la Compagnia utilizza il valore quota del mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavo- rativo). Il valore della quota dei singoli fondi, sia interni che esterni, è pubblicato sul sito della Compagnia, e per i fondi interni anche sui quotidiani indicati nella Sintesi dell’Offerta.
Nel corso della durata contrattuale la Compagnia può modificare, nell’esercizio dell’attività di gestione, così come previsto al successivo Art. 9 “Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia”, la scelta dei fondi effettuata dall’Investitore al momento della sottoscrizione della proposta o della richiesta di versamento aggiuntivo o successivamente modificata dall’Investitore tramite il trasferimento di quote tra fondi.
1. Versamento iniziale alla sottoscrizione della proposta Le quote sono attribuite al contratto il mercoledì (o il pri- mo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dall’Investitore al momento della sottoscrizione, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta, utilizzan- do il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.
Se l’Investitore sottoscrive la proposta in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, la Compagnia consi- dera come prima data utile per l’investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.
Nel caso di sottoscrizione della proposta nell’ambito dell’offerta fuori sede l’Investitore potrà scegliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.
2. Versamento aggiuntivo
In occasione del versamento aggiuntivo, le quote sono at- tribuite al contratto il mercoledì (o il primo giorno immedia- tamente successivo, se non è lavorativo) della settimana successiva alla richiesta di versamento aggiuntivo utiliz- zando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se l’Investitore effettua un versamento ag- giuntivo in un giorno non compreso tra il lunedì e il vener- dì, le quote sono attribuite il mercoledì della seconda set- timana successiva alla richiesta di versamento aggiuntivo.
3. Posticipazione della valorizzazione delle quote
In caso di circostanze di carattere eccezionale indipen- denti dalla Compagnia (ad esempio, i fatti dell’11 set- tembre 2001), questa si riserva, fino a quando persisto- no tali circostanze, di posticipare la valorizzazione della quota dei fondi sia interni che esterni fino al primo gior- no successivo in cui risulta disponibile il valore quota e di sospendere le operazioni di acquisto o vendita degli attivi sottostanti ai fondi interni necessarie per opera- zioni come quelle descritte agli articoli 6 “Revoca della proposta e recesso dal contratto”, 11 “Prestazione as- sicurativa in caso di decesso dell’Assicurato”, 13 “Tra- sferimento di quote tra fondi (switch)”, 14 “Riscatto”. Nel caso si verifichino tali circostanze, la Compagnia può darne adeguata informazione sui quotidiani naziona- li “Il Sole 24 Ore” e/o “Milano Finanza” e/o sul proprio sito Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per il periodo di tempo che ritiene necessario.
può scegliere un solo percorso fra quelli disponibili.
PERCORSI GUIDATI
L’Investitore può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi: Percorso Guidato Base, Percorso Guidato Standard, Percorso Guidato Plus.
Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (com- ponente interna) e da un numero di fondi esterni (compo- nente esterna) preselezionati dalla Compagnia in base al percorso guidato scelto. La percentuale di allocazione di ogni Fondo Esterno è predefinita dalla Compagnia. I limiti di investimento sono definiti al successivo comma 4 “Limiti di investimento”. Le informazioni di dettaglio sui percorsi guidati sono contenute nella Sintesi dell’Offerta.
PERCORSI LIBERI
L’Investitore può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi: Percorso Libero Base, Per- corso Libero Standard, Percorso Libero Plus.
Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (com- ponente interna) e da un numero di fondi esterni (com- ponente esterna) selezionabili liberamente dall’Investi- tore tra quelli disponibili ai sensi del successivo punto
3. “Fondi esterni”. I limiti di investimento sono definiti al successivo comma 4 “Limiti di investimento”.
PERCORSO PROTETTO
Il Percorso Protetto è costituito dal fondo interno Exclu- sive Protetto.
Se per effetto degli andamenti di mercato non fosse più possibile attuare la strategia di investimento e, come spie- gato nel Regolamento del Fondo Interno (paragrafo 5. “Criteri d’investimento del fondo interno”), tutti gli attivi del fondo interno risultassero investiti nella Componente Pro- tezione, il valore delle quote investite nel Percorso Protetto sarà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Per- corso Guidato Base (percorso con il minor grado di rischio tra quelli disponibili) trascorsi 60 giorni dal primo mercole- dì in cui tutti gli attivi del fondo interno risulteranno investiti nella Componente di Protezione. Durante tale periodo l’In- vestitore potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gra- tuitamente le quote investite dal Percorso Protetto ad un altro Percorso di investimento, comunicando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Protetto, senza costi o penali. La Compagnia comunicherà per iscritto all’Investitore il ve- rificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet.
2. Fondi interni
I fondi interni ai quali può essere collegato il contratto sono:
• Exclusive Base
Art. 8
Fondi interni
• Exclusive Standard
• Exclusive Plus
• Exclusive Protetto
1. I fondi di investimento
I fondi ai quali può essere collegato il contratto sono sud- divisi in 3 tipologie di Percorsi di investimento: Percorsi Guidati, Percorsi Liberi, Percorso Protetto. L’Investitore
I fondi Exclusive Base, Exclusive Standard ed Exclusive Plus possono essere alternativamente associati ad un Percorso Guidato o ad un Percorso Libero di investimento.
Il fondo Exclusive Protetto è univocamente associato al Percorso Protetto.
In ogni caso l’Investitore può scegliere un solo fondo in- terno fra quelli disponibili.
Le caratteristiche dei fondi interni sono indicate nei ri- spettivi Regolamenti che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Contrattuali.
3. Fondi esterni
La Compagnia mette a disposizione una selezione di fondi esterni che viene periodicamente aggiornata come descritto al successivo Art 9 “Attività di Gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia”.
Le caratteristiche dei fondi esterni sono indicate nei ri- spettivi Regolamenti disponibili sul sito internet della Compagnia e sui siti delle Società di Gestione.
Nell’allegato A alla Sintesi dell’Offerta sono elencati i fon- di esterni disponibili alla data di redazione delle presenti Condizioni Contrattuali e ne sono descritte le principali caratteristiche.
4. Limiti di investimento
L’investimento minimo previsto per ciascuna componen- te (interna ed esterna) dei percorsi Guidati e Liberi ed espresso come percentuale del versamento iniziale e dei versamenti aggiuntivi è descritto nella tabella sottostante.
Percorsi | Componente | Investimento minimo |
Guidati | Fondi Interni | 50% |
Fondi Esterni | 10% | |
Liberi | Fondi Interni | 50% |
Fondi Esterni | 10% |
L’investimento minimo iniziale in ciascun fondo esterno deve essere almeno pari a 1.000 euro.
Per i percorsi liberi, dove l’Investitore sceglie liberamen- te i fondi della componente esterna, l’Investitore potrà scegliere fra un minimo di 5 e un massimo di 20 fondi esterni in base al percorso scelto. In particolare, il nume- ro massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 10 nel Percorso Libero Base, 15 nel Percorso Libero Standard, 20 nel Percorso Libero Plus. Per tutti i percorsi liberi il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5.
1. Attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni
La Compagnia si pone l’obiettivo di mantenere un’of- ferta di fondi esterni diversificata e qualitativamente elevata. Per questa ragione, con una frequenza di al- meno due volte all’anno, la Compagnia provvede ad aggiornare la selezione di fondi esterni sostituendo se necessario uno o più fondi con nuovi fondi. Pertanto la Compagnia può, nel corso della vita del contratto, so- spendere l’offerta dei fondi esterni sottoscritti dall’Inve- stitore sostituendoli con nuovi fondi.
Se l’Investitore ha investito in uno dei fondi esterni og- getto di sostituzione, la Compagnia invierà una comuni- cazione contenente la lista dei fondi presenti nella nuova selezione di fondi esterni collegabili al contratto, eviden- ziando la sostituzione che intende operare e le motiva- zioni che hanno determinato la variazione.
La Compagnia trasferisce le quote investite nel fondo oggetto di sostituzione nel nuovo fondo, trascorsi trenta giorni dall’invio della comunicazione sopra indicata.
Il trasferimento avverrà seguendo le regole dello switch automatico descritte al successivo Art. 14, comma 2 “Switch automatico”.
L’Investitore non può mantenere quote nei fondi esterni che non fanno più parte dell’offerta, può in ogni caso ri- chiedere il trasferimento delle quote investite a seguito dell’attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni, in un diverso fondo esterno incluso tra quelli disponibili (Art.14, comma 1 “Switch volontario”).
2. Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Guidati
Allo scopo di offrire dei Percorsi Guidati sempre ag- giornati in base alle evoluzioni dei mercati finanziari, la Compagnia aggiorna, almeno due volte all’anno, le com- ponenti esterne dei 3 Percorsi Guidati sostituendo se ne- cessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di allocazione dei fondi che compongono tale componente esterna.
La Compagnia tramite un’operazione di switch automa- tico (Art. 14, comma 2 “Switch automatico”) trasferisce le quote in modo tale ricondurre l’investimento del Per- corso Guidato corrente alla struttura del corrispondente Percorso Guidato aggiornato.
3. Attività di salvaguardia
L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e
Art. 9
Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia
l’interesse dell’Investitore a fronte di eventi esogeni, ine- renti i fondi esterni collegati al contratto.
Questa attività è svolta dalla Compagnia senza una tem-
poralità predefinita. In presenza di uno dei seguenti casi:
L’attività di gestione dei fondi, così come articolata di se-
xxxxx, non si applica nel caso in cui il cliente abbia deciso di investire nel fondo interno “Exclusive Protetto”.
• sospensione di un fondo esterno dalla negoziazione;
• sopraggiunta inoperatività del fondo esterno (es. rag-
giunta capienza del fondo):
• operazioni di fusione o liquidazione di un fondo esterno;
• variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gra- vanti sul fondo esterno o di altre variazioni tali da alte- rare significativamente le caratteristiche dello stesso.
In questi casi la Compagnia può sostituire il fondo ester- no interessato con un nuovo fondo (fondo esterno di destinazione) tra quelli inclusi nell’offerta, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del fondo esterno di destinazione corrispon- dano con le caratteristiche iniziali del fondo esterno da sostituire.
Qualora uno dei quattro eventi sopra elencati si verifi- casse al momento dell’investimento del versamento ini- ziale, dei versamenti aggiuntivi o di trasferimento delle quote in entrata, la Compagnia, nell’esercizio dell’atti- vità di Salvaguardia, investe o trasferisce le quote al fondo di destinazione anziché al fondo originariamente scelto dall’Investitore.
Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Art. 14 “Tra- sferimento di quote tra fondi (switch)”.
La Compagnia invia all’Investitore una lettera contenen- te tutte le informazioni relative allo switch automatico o all’investimento del versamento iniziale o aggiuntivo motivando la sostituzione del fondo esterno rispetto a quello originariamente selezionato dall’Investitore ed indicando la data di esecuzione delle operazioni, il nu- mero di quote disinvestite ed il loro valore, il numero ed il valore delle quote assegnate al nuovo fondo esterno.
L’Investitore successivamente può richiedere il trasferimen- to delle quote investite a seguito dell’attività di salvaguardia in un diverso fondo esterno incluso tra quelli disponibili.
Qualora non fosse possibile identificare all’interno dell’offerta dei fondi esterni disponibili un fondo di de- stinazione, la Compagnia effettuerà uno switch au- tomatico su un fondo esterno di liquidità (vedi Sintesi dell’offerta per le informazioni relative a questo fondo esterno), in attesa di selezionare ed inserire all’interno dell’offerta un fondo avente le caratteristiche adeguate. Complessivamente, l’attività di individuazione del nuo- vo fondo, la sua sostituzione e la relativa comunicazio- ne non potrà eccedere i trenta giorni solari dalla data di
esterni, in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive associate al contratto, ci sia un trasfe- rimento di quote dai fondi esterni verso i fondi interni o vi- ceversa. Il ribilanciamento sarà effettuato nei seguenti casi:
• la percentuale investita in fondi interni scenda al di sotto del 45% del valore della polizza;
• la percentuale investita in fondi esterni scenda al di sot- to del 9% del valore della polizza.
La Compagnia riporterà la composizione dell’investimen- to in fondi interni e fondi esterni alla ripartizione indicata dall’Investitore al momento della sottoscrizione della pro- posta o successivamente modificata per attività di cam- bio percorso (Art.13), o tramite un trasferimento di quote tra fondi (Art.14).
Le operazioni di versamento aggiuntivo, trasferimento di quote tra fondi, cambio percorso e riscatto parziale, oltre che le variazioni del prezzo delle quote modificano la ripartizione dell’investimento indicata dall’Investitore al momento della sottoscrizione della proposta o succes- sivamente al momento di cambio percorso o di trasferi- mento di quote tra fondi. L’attività di ribilanciamento ripor- ta l’investimento all’ultima ripartizione registrata.
ll trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Art. 14 “Trasfe- rimento di quote tra fondi (switch)”.
Il numero delle quote da trasferire è calcolato conside- rando l’ultimo valore delle quote disponibile nel mese di marzo.
Il ribilanciamento avviene il primo mercoledì del mese di aprile. Il disinvestimento delle quote ed il loro reinvesti- mento avvengono contestualmente.
Nel caso in cui per cause esogene e non riconducibili alla Compagnia non sia possibile procedere con il disin- vestimento da uno o più fondi esterni, la Compagnia può sospendere l’attività di ribilanciamento. Nel momento in cui verranno meno le cause che hanno determinato la sospensione, e sarà dunque possibile disinvestire, si procederà con il ribilanciamento
La Compagnia invia all’Investitore una lettera contenente le informazioni relative all’attività di ribilanciamento.
Attraverso le attività di gestione descritte ai punti 1, 2, 3 e 4 la Compagnia non presta in ogni caso alcu- na garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito.
sospensione/chiusura del fondo interessato dall’attività
di salvaguardia.
4. Attività di ribilanciamento
La Compagnia una volta all’anno (aprile) svolge un’attivi- tà di ribilanciamento delle quote detenute dall’Investitore nei diversi fondi. L’attività prevede che in caso di varia- zione della percentuale di investimento in fondi interni ed
Art. 10 Beneficiari
1. Designazione del Beneficiario
L’Investitore indica nel modulo di proposta uno o più Be- neficiari a cui la Compagnia paga le prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato. L’Investitore può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:
• quando l’Investitore e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto, rispettivamente, di rinunciare al potere di xxxxxx e di accettare il beneficio. Pertanto il riscatto, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il con- senso scritto del Beneficiario;
• dopo il decesso dell’Investitore;
• dopo che, verificatosi l’evento assicurato, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi av- valere del beneficio.
2. Variazione della designazione
L’Investitore deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario per iscritto alla Compagnia, di- rettamente per posta o tramite la Filiale di riferimento e può inoltre effettuare tale variazione per testamento, in- dicando in modo inequivocabile il numero del contratto. In caso contrario è valida la precedente designazione.
3. Diritto proprio del Beneficiario
Le somme pagate al decesso dell’Assicurato non rientra- no nell’asse ereditario (Articolo 1920 del Codice Civile): in caso di più Beneficiari, la Compagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indi- cazione dell’Investitore in polizza.
Età del decesso | Percentuale dell’aumento |
18 – 35 anni | 25% |
36 – 45 anni | 15% |
46 – 55 anni | 10% |
56 – 65 anni | 5% |
oltre 66 anni | 1% |
In ogni caso, l’aumento non può superare l’importo di
50.000 euro per polizza.
2. Periodo di carenza
Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto (periodo di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni, senza l’aumento percentuale.
La Compagnia non applica le limitazioni previste nel pe- riodo di carenza se il decesso è conseguenza diretta di:
a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, pa- ratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica,
xxxxxx, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, feb-
Art. 11
Prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato
bre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vac- cinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo-
1. Capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato La Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari scelti dall’Investitore un importo pari al valore delle quote dei fondi collegati al contratti.
Se il decesso dell’Assicurato avviene nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto si rinvia al successivo comma 2 “Periodo di carenza”.
Se il decesso dell’Assicurato avviene dopo un anno dal- la decorrenza delle coperture assicurative, il valore tota- le delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote collegate al contratto per il loro valore unitario, rilevato il mercoledì (utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo) della setti- mana successiva rispetto al giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione dell’avvenuto decesso, con al- legato certificato di morte. A tale valore viene sottratto l’eventuale parte della commissione di gestione gravan- te sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 17, comma 2 “Costi indiretti”.
Il valore sopra descritto (al netto dei versamenti aggiun- tivi versati da meno di un anno) è aumentato della per- centuale riportata nella tabella sottostante.
re della polizza;
c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della poliz- za, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa for- tuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza se:
• il decesso dell’Assicurato si verifica entro i primi 5 anni dalla decorrenza del contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra pato- logia collegata, oppure
• il decesso dell’Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del contratto.
3. Esclusioni
Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del de- cesso senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, ad ecce- zione dei casi in cui il decesso sia causato da:
• dolo dell’Investitore o dei Beneficiari;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su ri- chiesta dell’Investitore, alle condizioni del competente Ministero;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti,
con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di xx- xxxxxxxx non autorizzato al volo o con pilota non xxxx-
dalità previste all’Art. 14 “Trasferimento di quote tra fondi (Switch)”.
lare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in
qualità di membro dell’equipaggio.
In presenza di tali situazioni la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza.
Art. 14
Trasferimento di quote tra fondi (switch)
1. Switch volontario
Trascorsi trenta giorni dall’investimento del versamento
iniziale, l’Investitore può chiedere di trasferire ad altri fon-
Art. 12
Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Inve- stitore e dell’Assicurato
L’Investitore e l’Assicurato devono comunicare alla Com- pagnia di assicurazione le circostanze rilevanti per la de- terminazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti (che omettono informazioni che l’Investitore e l’Assicurato avrebbero dovuto o potuto dire) relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, la Compagnia ha diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave:
• di impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, trascorso questo periodo la Compagnia non può più impugnare il contratto;
• di restituire, in caso di decesso dell’Assicurato, solo il valore delle quote assegnate al contratto se l’evento si verifica prima che sia trascorso il termine sopra indica- to per l’impugnazione;
b) quando non esiste dolo o colpa grave:
• di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza mediante dichiarazione da presentare all’Investitore;
• di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differen- za tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 13
Cambio Percorso
Trascorsi trenta giorni dall’investimento del versamento iniziale, l’Investitore può chiedere di modificare il percor- so di investimento scelto. Il cambio percorso può com- portare il trasferimento ad altri fondi di tutte le quote in- vestite in uno o più fondi oppure una parte di esse. Se il nuovo percorso è un percorso libero il trasferimento del- le quote potrà essere fatto a condizione che in ciascun fondo esterno di entrata il valore minimo delle quote da trasferire sia almeno pari a 1.000 euro per fondo.
Nei casi in cui il cambio percorso comporti un trasferimen- to di quote (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi collegati a percorso prescelto), la Compagnia provvede al trasferimento con le stesse mo-
di tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse, a condizione che alla data di richiesta di trasferimento siano rispettati i seguenti limiti:
• il valore minimo delle quote da trasferire nel fondo di entrata (trasferimento in entrata) e il valore minimo delle quote residue nel fondo di uscita (trasferimento parziale in uscita), devono essere almeno pari a 1.000 euro per singolo fondo. Rimane comunque la possibilità di trasfe- rire totalmente le quote detenute sul singolo fondo. Que- sti limiti si applicano solo ai percorsi liberi;
• in seguito all’operazione di trasferimento il valore delle quote investite nella componente interna deve essere al- meno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%. Questi limiti si applicano ai percorsi guidati e a quelli liberi;
• in seguito all’operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 10 nel Percorso Libero Base, 15 nel Percorso Libero Standard, 20 nel Percorso Libero Plus. Per tutti i percorsi liberi il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5.
Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica dei limiti sopra descritti è l’ultimo noto al momento della ri- chiesta di trasferimento.
La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezio- ne della richiesta presso la Compagnia, utilizzando il valo- re unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il mercoledì coincide con un giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo giorno lavorativo successivo.
Le richieste di trasferimento arrivate in Compagnia in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al trasferimento delle quote il mer- coledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.
Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottrat- to al valore delle quote da trasferire la parte della com- missione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata, come descritto al successivo Art.
17, comma 2 “Costi indiretti”.
Si precisa che lo switch volontario non è applicabile al Percorso Protetto in quanto composto da un unico fondo interno.
2. Switch automatico
La Compagnia effettua un trasferimento automatico di quote da uno o più fondi in uscita a uno o più fondi in entrata a seguito dell’esercizio delle attività di gestione della Compagnia di cui Art. 9 “Attività di Gestione dei fon- di effettuate dalla Compagnia”: attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni; attività di aggiornamento dei percorsi Guidati; attività di Salvaguardia; attività di Ribi- lanciamento.
La Compagnia provvede al trasferimento (disinvesti- mento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì (o il primo giorno lavorativo imme- diatamente successivo se non è lavorativo) in cui eser- cita una delle attività sopra descritte utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.
Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottrat- to al valore delle quote da trasferire la parte della com- missione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata, come descritto al successivo Art. 17, comma 2 “Costi indiretti”.
La Compagnia invia all’Investitore una lettera contenente tutte le informazioni relative allo switch automatico de- scrivendo le motivazioni che hanno determinato la va- riazione.
L’Investitore successivamente allo switch automatico può liberamente richiedere il trasferimento delle quote trasferite in un diverso fondo tra quelli disponibili.
Intesa Sanpaolo Life Limited 4th Floor, George’s Court
00-00 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx X00 X000 Xxxxxxx
oppure
Intesa Sanpaolo Life Limited Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza l’Investitore as- sume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
Si precisa che, a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza e di eventuali prestazioni di de- cumulo corrisposte, il valore complessivo delle quo- te attribuite al contratto potrebbe essere inferiore a quanto versato.
2. Riscatto totale
La Compagnia s’impegna a pagare all’Investitore una somma pari al valore totale delle quote attribuite al con- tratto alla data di disinvestimento, determinato moltipli- cando il numero delle quote di ciascun fondo per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavo- rativo immediatamente successivo se non è lavorativo) della settimana seguente la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.
A tale valore viene sottratta l’eventuale parte della com- missione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 17, comma 2 “Costi indiretti”.
Al capitale sopra definito sono applicati i costi di cui al
successivo comma 4 “Costi di riscatto”.
Art. 15
Riscatto
3. Riscatto Parziale
Il riscatto parziale può essere effettuato se alla data di
1.Termini
Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contrat- to e a condizione che l’Assicurato sia in vita, l’Investitore può riscattare totalmente o parzialmente le quote attribu- ite al contratto.
Il riscatto può essere richiesto:
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Filiale di riferimento, oppure
• inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), completa della documentazione necessaria (Art. 21) con lette- ra raccomandata A/R a:
richiesta:
• il valore totale delle quote residue sul contratto è alme- no di 50.000 euro. Questa condizione si applica a tutti i percorsi;
Nei Percorsi Liberi
• il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo og- getto di riscatto parziale è almeno pari a 1.000 euro;
• in seguito all’operazione di riscatto parziale il valore delle quote investite nella componente interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%;
• in seguito all’operazione di riscatto parziale il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5.
Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica delle
condizioni sopra descritte è l’ultimo noto al momento del pervenimento della richiesta di riscatto.
Nei Percorsi Liberi si possono comunque riscattare tutte le quote investite nel singolo fondo.
Nei Percorsi Guidati, l’Investitore indica l’importo che vuole disinvestire. La Compagnia disinveste proporzio- nalmente all’ultima ripartizione dell’investimento indica- ta dall’Investitore cosi come definita all’Art. 9, comma 4 “Attività di ribilanciamento”. Nel rispetto dei limiti sopra indicati, l’Investitore può comunque indicare una diversa percentuale di disinvestimento dal fondo interno.
Nei percorsi Liberi e nel Percorso Protetto, l’Investitore indica i fondi (in caso di Percorsi Liberi) dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo. La Compagnia si impegna a pagare all’Investitore una somma pari al valore totale delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale.
Nei Percorsi Liberi e nei Percorsi Guidati sarà sottratta l’eventuale parte della commissione di gestione gravan- te sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 17, comma 2 “Costi indiretti”.
Agli importi come sopra definiti, saranno applicati i costi di cui al successivo comma 4 “Costi di riscatto”.
Il contratto rimane attivo per le quote non riscattate.
4. Costi di riscatto
Nella seguente tabella sono riportati i costi d’uscita dal contratto in funzione degli anni interamente trascorsi dall’investimento di ogni versamento:
Anni interamente trascorsi | Costi di riscatto |
Meno di un anno (*) | 2,50% |
1 anno | 2,00% |
2 anni | 1,50% |
3 anni | 1,00% |
4 anni | 0,50% |
5 anni o più | 0,00% |
(*) La percentuale si applica solo ai versamenti aggiun- tivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare dopo un anno dall’inizio del contratto.
Si precisa che la Compagnia non trae benefici finanziari dall’applicazione dei suddetti costi di riscatto, che sono integralmente riconosciuti al fondo/polizza.
L’applicazione di tali costi all’ammontare che si intende riscattare segue la cosiddetta logica FIFO (First In First Out). Questo significa che il disinvestimento dei versa-
menti effettuati avverrà a partire dai primi investimenti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli effettuati più recentemente, fino al raggiungimento del valore di riscatto richiesto.
Esempio*: prima di tutto bisogna determinare quanto dei versamenti effettuati è “assorbito” dal valore di riscatto ri- chiesto, riproporzionando i versamenti investiti oggetto di riscatto al loro valore totale alla data di richiesta di riscatto:
A = Valore totale dei versamenti: € 110.000
B = Valore totale delle quote alla data della richiesta di riscatto: € 140.000.
C = Valore di riscatto richiesto = € 25.000
A/B = 110.000/€ 140.000 = 78,57% = peso dei versa- menti investiti sul loro valore totale alla data di richiesta di riscatto
C x (A/B) = € 25.000 x 78,57% = 19.642,86
Il valore così ottenuto deve essere confrontato con il versamento effettuato da più tempo, per verificare se è necessario o meno ricorrere al disinvestimento del ver- samento immediata-mente successivo.
19.642,86 è minore di 100.000 (1), quindi l’unica pena- le di riscatto da applicare all’ammontare da riscattare è quella corrispondente alla durata in anni del versamento di € 100.000, cioè il 2,00%.
Valore dell’importo riscattato al netto dei costi di riscatto e al lordo dell’imposizione fiscale = 25.000 - (25.000 x 2,00%) = € 24.500
In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto. In ogni caso il costo minimo applicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi cinque anni dalla data di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).
* L’esempio si basa sull’ipotesi che il riscatto avvenga il 12 luglio 2018
Modalità di versamento | Versamento iniziale | Versamento aggiuntivo |
Data versamento | 14/10/2016 | 16/11/2017 |
Valore del versamento (A) | € 100.000 (1) | € 35.000 (2) |
Tempo trascorso (in anni) | 1,75 | 0,66 |
Valore totale del versamento alla data della richiesta di riscatto (B) | € 140.000 |
5. Eccezioni
Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro-
cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione l’Investitore potrà xxxxxx- dere nuovamente il riscatto.
In caso contrario, disattivazione ha effetto a partire dalla seconda data di ricorrenza successiva.
Se l’opzione di decumulo è stata disattivata, non potrà più essere riattivata successivamente.
La Compagnia si riserva in caso di decesso dell’Assi-
curato, la facoltà di agire per il recupero delle eventuali
Art. 16
Decumulo finanziario
L’Investitore, trascorsi cinque anni dalla decorrenza del contratto, può attivare l’opzione di decumulo, che pre- vede l’erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il disinvestimento di quote dei fondi abbinati al contratto. Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei ver- samenti investiti da più di cinque anni al netto di even- tuali riscatti parziali.
In caso di versamenti aggiuntivi, al fine di ricompren- derli nel capitale oggetto di decumulo, è necessario che l’Investitore attivi l’opzione una volta che tutti i versamenti aggiuntivi che vuole includere nel capita- le oggetto di decumulo siano stati investiti da almeno cinque anni. I versamenti che alla data di attivazione dell’opzione risulteranno investiti da meno di cinque anni non saranno ricompresi nel capitale oggetto di de- cumulo. Qualora fossero intervenuti dei riscatti parziali, il capitale oggetto di decumulo si ridurrà dell’ammontare dei versamenti corrispondenti ai riscatti parziali secondo la logica FIFO (anche in caso di riscatti parziali effettuati successivamente all’attivazione dell’opzione di decumulo il capitale oggetto di decumulo sarà ridotto dell’ammonta- re dei premi corrispondenti al riscatto parziale).
Le prestazioni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare massimo pari all’80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del contratto al momento dell’attivazione dell’opzione.
Il disinvestimento di quote, indipendentemente dal percorso di appartenenza dell’Investitore, sarà effettuato proporzio- nalmente a quanto investito in ciascun fondo al momento della corresponsione di ciascuna prestazione di decumulo. Una volta raggiunta la capienza del capitale oggetto di decumulo, l’opzione viene automaticamente sospesa.
La prestazione ricorrente è distribuita alla data di ricor- renza stabilita, ed è pari a:
- 5% o 10% del capitale oggetto di decumulo, oppure
- una cifra fissa pari a 4.000 euro o 8.000 euro. L’importo della prestazione è calcolato alla data di ricor- renza del 5 giugno. Il calcolo della prestazione ricorrente avverrà il mercoledì coincidente, o il primo successivo il 5 giugno di ogni anno (ricorrenza). Se quest’ultimo fosse un giorno festivo il calcolo sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Disattivazione: l’Investitore può disattivare la prestazione ricorrente, con effetto a partire dalla ricorrenza succes- siva, a condizione che la richiesta arrivi in Compagnia entro sessantuno giorni dalla prima data di ricorrenza successiva.
prestazioni ricorrenti pagate e non dovute all’Investitore.
Art. 17 Costi
1. Costi diretti Spese di emissione Non previste.
Costi di caricamento
Non previsti.
Costi delle garanzie previste dal contratto
Non previsti.
Costi di cambio percorso
Non previsti.
Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Non previsti.
Costi di riscatto
Si rinvia all’Art. 15 comma 4.
2. Costi indiretti
Costi di gestione
Una commissione annua di gestione definita sulla base del profilo di rischio sottostante ciascun percorso è:
• applicata proporzionalmente ogni settimana sul patri- monio netto del fondo per i Fondi Interni;
• calcolata settimanalmente e prelevata mensilmente tra- mite disinvestimento delle quote per la parte del capi- tale investita nei Fondi Esterni;
Percorsi | Commissione annua di gestione |
Percorso Guidato Base | 1,65% |
Percorso Guidato Standard | 1,85% |
Percorso Guidato Plus | 2,10% |
Percorso Libero Base | 1,65% |
Percorso Libero Standard | 1,85% |
Percorso Libero Plus | 2,10% |
Percorso Protetto | 1,90% |
La commissione comprende i costi delle attività della Compagnia descritte all’Art 9, i costi di attuazione della politica di investimento dei fondi interni, i costi di ammini- strazione del fondo, i costi di pubblicazione sui quotidiani del valore della quota per i Fondi Interni, i costi per la copertura assicurativa caso morte.
In caso di decesso dell’Assicurato, Cambio Percorso, Tra- sferimento di quote tra fondi (switch), Riscatto totale e par- ziale, Recesso, e in tutte le Attività di gestione della Compa- gnia (Art. 9) laddove queste comportino un disinvestimento di quote dai fondi esterni, viene trattenuto dall’importo da liquidare/trasferire l’eventuale quota parte della commissio- ne annua di gestione maturata sui fondi esterni oggetto di movimentazioni in uscita e non ancora prelevata.
Costi sostenuti per l’acquisto dei fondi sottostanti i Fondi Interni I costi per l’acquisto degli OICR in cui investono i fondi interni sono:
Costi di sottoscrizione e rimborso quote di OICR | 0% |
Costo di gestione annua gravante sugli OICR | |
Comparti Monomanager | |
Monetario | Massimo 0,30% |
Obbligazionario | Massimo 1,00% |
Azionario | Massimo 1,20% |
Flessibile / Total Return | Massimo 1,50% |
Comparti Multimanager | |
Monetario | Massimo 0,40% |
Obbligazionario | Massimo 1,20% |
Azionario | Massimo 1,50% |
Flessibile / Total Return | Massimo 2,00% |
Commissione di performance* gravante sugli OICR | Xxxxxxx 30% |
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
Il costo di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto de- gli OICR possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno. La Compagnia informa l’Investitore di eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
L’Investitore ha trenta giorni di tempo per chiedere il tra- sferimento gratuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza senza l’applicazione di costi aggiuntivi e/o penali di riscatto.
Commissione di incentivo (o di performance) sui Fondi Interni
Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la com- missione di incentivo e il relativo importo:
Fondo interno | Commissione di incentivo (o performance) |
Exclusive Base, Exclusive Standard, Exclusive Plus | 15% dell’eventuale extra-rendimento del fondo (over-performance) |
Exclusive Protetto | Non prevista |
Per i fondi Exclusive Base, Exclusive Standard Exclusive
Plus, con riferimento al generico anno solare l’overper- fomance è l’incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valorizzazione del fondo dell’anno solare precedente e l’ultima data di valorizzazione del fondo dell’anno solare stesso dal va- lore quota del fondo rispetto all’ High Water Mark (HWM) incrementato del rendimento del parametro di riferimen- to. L’HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successivamente, l’HWM viene ag- giornato in corrispondenza all’ultimo giorno di quotazione di ciascun anno solare prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l’HWM precedente.
Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si con- sidera la frazione d’anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l’ultima a fine anno solare.
Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle com- missioni di performance varia in funzione del fondo, come rappresentato nella seguente tabella:
Fondo interno | Parametro |
Exclusive Base | 100% indice Barclays Euro T-Bill + 0,25% anno |
Exclusive Standard | 100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,25% anno |
Exclusive Plus | 100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,75% anno |
Per tutti i fondi con commissione di incentivo, il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperfor- mance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
La commissione di performance è applicata al minor am- montare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valorizzazione dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo. L’importo della commissione di performance è prelevato dal fondo annualmente. È previsto inoltre un limite mas- simo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.
Costi sostenuti per l’acquisto dei Fondi Esterni e relative commissioni di incentivo (o di performance) Nell’allegato A alla Sintesi dell’Offerta vengono indicate le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) gravanti sui singoli Fondi Esterni colle- gabili al contratto. Per le modalità di applicazione delle commissioni di incentivo si rinvia ai Regolamenti delle singole Società di Gestione del risparmio/SICAV.
La Compagnia riconoscerà all’Investitore le eventuali utilità derivanti da retrocessione delle commissioni di gestione gra- vanti sui fondi esterni. Tali utilità saranno riconosciute tramite aumento del numero delle quote associate al contratto.
Costo per la copertura caso morte
Una quota pari allo 0,18% del patrimonio del fondo, pa- gata con una parte del costo di gestione, è destinata a coprire la maggiorazione prevista in caso di decesso.
Altri costi
Per tutti i fondi interni sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno e le spese di pubblica- zione sui quotidiani del valore della quota del fondo stesso.
ci giorni, le modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.
Art. 19
Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in
un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in ter-
Art. 18
Variazioni contrattuali
mini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse de-
gli Investitori, può fondere il Fondo Interno con altro/i
La Compagnia può modificare unilateralmente le presen- ti condizioni contrattuali e i regolamenti dei Fondi Interni nelle seguenti ipotesi:
1) Necessità di adeguamento a norme comunitarie, a nor- me di legge ed a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del presente contratto;
2) Necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrat- tuale a seguito di alterazione causata da sopravvenu- ta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia.
Di tali variazioni deve essere data tempestiva comuni- cazione all’Investitore contraente.
Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo In- terno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non compor- tano alcun costo per gli Investitori e saranno comuni- cate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Al di fuori dei casi sopra previsti, la Compagnia può
apportare, previo preavviso di sessanta giorni all’Inve- stitore, variazioni unilaterali delle presenti condizioni e
Art. 20 Nuovi fondi
dei regolamenti dei Fondi Interni ogniqualvolta ricorra
un giustificato motivo in tal senso, purché la variazione non si traduca per l’Investitore Contraente in una mo- difica in senso negativo delle condizioni economiche. Nel caso di modifiche unilaterali al Contratto o ai Re- golamenti diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) del presente Art. 18, l’Investitore avrà la facoltà di rece-
La Compagnia può istituire nuovi fondi interni o introdur- re nuovi fondi esterni da collegare al presente contratto nei quali investire con le modalità previste agli articoli 7 “Attribuzione delle quote” e 13 “Trasferimento di quote tra fondi (switch)”.
dere dal Contratto manifestando la propria volontà
mediante lettera necessariamente spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare entro sessanta giorni dal momento della comunicazione del- le variazioni a:
Intesa Sanpaolo Life Limited 4th Floor, George’s Court
00-00 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx X00 X000 Xxxxxxx
oppure
Intesa Sanpaolo Life Limited Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
La dichiarazione di recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di riscatto.
In caso di mancato esercizio da parte dell’Investitore del- la facoltà di recesso nel sopra indicato termine di quindi-
Art. 21
Pagamenti della Compagnia e documenta- zione richiesta
1. Pagamenti entro venti giorni
La Compagnia paga quanto dovuto entro venti giorni dal- la data di ricezione in Compagnia dell’ultimo dei docu- menti indicati al successivo comma 3 “Documenti”.
Dopo tale termine, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto gli interessi moratori sino alla data di effettivo pa- gamento.
Tali interessi sono dovuti al tasso determinato dalla leg- ge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Modalità dei pagamenti
Tutti i pagamenti sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario dell’avente diritto; per questo è richie- sta l’indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell’intestatario del conto cor- rente) su cui effettuare il pagamento.
I pagamenti delle prestazioni verranno effettuati esclu-
sivamente tramite Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale Fi- nancial Institutions Xxxxxxxxxx (XX) - XXX 00000, XXX 00000.
La Compagnia si riserva di comunicare all’Investitore eventuali variazioni in merito alla istituzione bancaria ed alla relativa agenzia situata in Italia da essa incaricata del pagamento delle prestazioni.
La Compagnia dichiara che non procederà al pagamento delle prestazioni in “Paesi o territori a rischio”, cioè quelli che non fanno parte della “Prescribed Countries List” e non hanno quindi un regime antiriciclaggio equivalente –
S.I. No. 347/2012, Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Section 31) Order 2012 – e, in ogni caso, in quei Paesi indicati da organismi interna- zionali competenti (per esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o non cooperativi nello scambio anche in materia fiscale.
3. Documenti
Per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di paga- mento ed individuare gli aventi diritto, la Compagnia deve ricevere, tramite la filiale o direttamente, i docu- menti necessari:
Ripensamento
Richiesta effettuata dall’Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica) firmata e datata, con indicazione del numero della pro- posta di polizza e con allegata una copia del modulo di proposta.
Revoca
Richiesta firmata dall’Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).
Recesso
• Richiesta firmata dall’Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica);
• dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale dall’Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).
Decesso dell’Assicurato
• comunicazione del decesso con la richiesta di paga- mento firmata da ciascun Beneficiario;
• codice fiscale (o partita IVA in caso di persona giuridi- ca), copia di un documento identificativo valido firmato ed indirizzo completo di ciascun Beneficiario;
• certificato di morte dell’Assicurato con indicazione della data di nascita;
• dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale da ciascun Beneficiario;
• consenso espresso al trattamento dei dati personali generali e sensibili firmato in originale da ciascun Be- neficiario;
• copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale o il tutore, alla riscossione del capita- le destinato a Beneficiari minorenni o incapaci.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assi- curato che ha lasciato disposizioni testamentarie si richiede:
copia del testamento pubblicato o in alternativa atto no- torio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autentica del Pubblico Ufficiale da cui risulti che l’Assicurato sia deceduto lasciando testamento e che ri- sulta essere ultimo, valido e non impugnato, riportando l’elenco di tutti gli eredi testamentari dell’Assicurato la loro data di nascita e la capacità di agire.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicu- rato che non ha lasciato disposizioni testamentarie si richiede:
atto notorio o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autentica del Pubblico Ufficiale da cui risulti che l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento indicante la loro data di nascita e la capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato con la specifica che essi sono gli unici eredi legittimi e che non vi sono altri a cui la legge attribuisca diritto o quote di eredità.
Riscatto totale e parziale
• richiesta firmata dall’Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica), utilizzando eventualmente l’apposito modulo disponibi- le sul sito internet della Compagnia (www.intesasan- xxxxxxxxx.xx);
• dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale dall’Investitore;
• autocertificazione di esistenza in vita dell’Assicurato;
• una visura camerale vecchia non più di sei mesi se l’Investitore è persona giuridica;
• una copia dello statuto se l’Investitore è un’associazio- ne o un ente religioso.
Pegno
Per i pagamenti conseguenti a recesso, riscatto totale o parziale e decesso dell’Assicurato, è richiesto l’assenso scritto del creditore titolare del pegno.
Ulteriori documenti necessari
Per tutti pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari. È altresì, richiesto il modulo per l’i- dentificazione e l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e succes- sive modifiche) compilato con i dati dei beneficiari.
Richieste motivate di altri documenti
Per specifiche esigenze, allo scopo di effettuare la liqui- dazione del capitale, la Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documentazione, ad esempio:
• dichiarazione di residenza fiscale, compilata e firmata in originale dall’Investitore o da ciascun Beneficiario;
• una procura specifica con cui si attribuisce al procurato- re il potere specifico a riscuotere la polizza, contenente la denominazione del contratto e il relativo numero di polizza, in caso di procura volontaria:
• copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria (se il deces- so fosse dovuto causa violenta, infortunio, omicidio o suicidio);
• certificato medico attestante la causa di morte dell’as- sicurato;
• cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale o casa di cura.
Altra documentazione può essere richiesta per particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifi- che disposizioni di legge.
4. Modalità di invio della documentazione
L’Investitore può anche variare il conto corrente di accre- dito delle somme dovute dalla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) a chi ha diritto alla pre- stazione stessa.
L’originale della richiesta di variazione, firmato dall’Inve- stitore, deve essere inviato in Compagnia allegando una copia di un documento valido di identificazione dell’Inve- stitore e di ogni eventuale cointestatario del conto cor- rente.
La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Compagnia ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal rice- vimento della richiesta completa.
La documentazione richiesta deve essere inoltrata:
• tramite la Filiale di riferimento oppure
• inviando richiesta scritta con lettera raccomandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Life Limited 4th Floor, George’s Court
00-00 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx X00 X000 Xxxxxxx
oppure
Intesa Sanpaolo Life Limited Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
5. Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Legge 17 dicembre 2012, n. 221). La Compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito Fon- do per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Mini- stero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti agli Investitori e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).
Art. 24 Prestiti
Non è prevista l’erogazione di prestiti sulla polizza, da parte di Intesa Sanpaolo Life Limited.
Art. 25
La cessione
1. Facoltà del Cliente
L’Investitore contraente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia di cedere il contratto a terzi ai sensi degli Artt. 1406 e ss del Codice Civile.
2. Efficacia
La cessione del contratto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del contraente, abbia accettato tale cessione e ne abbia fatto annotazione sull’originale del contratto o una sua appendice.
3. Modalità di richiesta della cessione
La richiesta, debitamente sottoscritta dal contraente ce- dente e dal contraente cessionario, deve essere inoltrata
alla Compagnia con l’indicazione dei dati anagrafici e di
Art. 22
Turbativa dei mercati ed esclusione respon- sabilità della Compagnia
residenza del contraente cessionario. Alla richiesta deve essere inoltre, allegato copia di un documento di identità in corso di validità.
La Compagnia non è chiamata a rispondere degli even-
tuali danni cagionati all’Investitore a seguito di mancata valorizzazione dei fondi o ritardata liquidazione delle pre-
Art. 26
Pegno e vincolo
stazioni quando tali fatti sono stati determinati da eventi
eccezionali e imprevedibili, oggettivamente non dipen- denti o non controllabili dalla Compagnia stessa.
1. Facoltà del cliente
L’Investitore può dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante dal presente contratto.
La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le ec-
Art. 23
Variazione della domiciliazione postale e bancaria dell’Investitore
Durante il contratto, l’Investitore può variare l’indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al contratto.
xxxxxxx che le spetterebbero verso l’Investitore originario sulla base del presente contratto (Art. 2805 Codice Civile).
2. Efficacia
Questi atti diventano efficaci quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte dell’Investitore, la
Compagnia ne ha preso nota sul certificato di polizza o su apposita appendice del medesimo.
3. Assenso scritto
In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto totale o parziale richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o dell’ente vincolatario.
00-00 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx X00 X000 Xxxxxxx
e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx fax: +353 1.6617727
Il tentativo di mediazione costituisce condizione di proce- dibilità della causa civile.
Se la Mediazione non ha successo, il foro competente
Art. 27
Non pignorabilità e non sequestrabilità (Art. 1923 Codice Civile)
esclusivo per le controversie relative al presente contrat- to è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti
derivanti dal contratto.
Le somme dovute dalla Compagnia all’Investitore o al
Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili. In
ogni caso, quando previsto dalla legge, gli eredi legittimi e i creditori di chi ha diritto alla prestazione hanno titolo per chiedere la revoca degli atti compiuti in loro pregiu- dizio, entro la quota disponibile.
Art. 28 Imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell’Investitore, del Beneficiario o di chi ha diritto alla pre- stazione e sono applicate al momento del ricevimento del capitale.
Il regime fiscale applicabile al contratto è quello del pae- se di residenza dell’avente diritto.
Intesa Sanpaolo Life opera in Italia in regime di sostituto d’imposta.
Art. 29
Norme di riferimento
Al contratto si applica la legge italiana.
Art. 30
Sistemi alternativi di risoluzione delle con- troversie e foro competente
Tutte le controversie relative al presente contratto devo- no essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l’Organo di Mediazione costituito presso la Ca- mera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei sog- getti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:
Intesa Sanpaolo Life Limited Ufficio Legale
4th Floor, George’s Court
Art. 31
Politica di collaborazione con le Autorità Fi- scali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative
Il Gruppo e la Compagnia collaborano con le Autorità Fi- scali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali. La Compagnia potrebbe quindi, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appar- tenenza dell’Investitore l’identità dello stesso e alcune informazioni relative al Contratto assicurativo.
ExclusiveInsurance
Mod. ISPLIF2010008 - Ed. 01/2016 – Sinergica
Intesa Sanpaolo Life Limited
4th Floor, Xxxxxx’x Court 00-00 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx X00 X000
Xxxxxxx
Tel. + 000-0-0000000 - Fax + 000-0-0000000 Registered No: 284248
Gruppo Intesa Sanpaolo