Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse
Prot. 18106 del 04/12/2018
OGGETTO: CONDIZIONI GENERALI relative alla PROCEDURA NEGOZIATA tramite RDO MEPA ex art. 36 comma 2, lett.b), d.lgs 50/2016, per l’affidamento del “servizio tecnico relativo alle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., con assunzione del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). - COD. CIG N. 7716402060
Importo netto complessivo di gara € 135.000,00 IVA ed eventuali oneri previdenziali professionali esclusi.
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 107 – prot. 5286 del 04/12/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio tecnico relativo alle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., con assunzione del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) presso gli uffici del Consiglio di Stato.
La determina a contrarre è stata pubblicata in data 04/12/2018 sul sito della Giustizia Amministrativa, sezione “Amministrazione Trasparente” e sul MIT “Servizio Contratti Pubblici”.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata tramite RDO MEPA e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio sono le sedi del Consiglio di Stato, come meglio specificato nell’allegato Capitolato Tecnico.
Il CODICE IDENTIFICATIVO della procedura in oggetto, è il n. 7716402060
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato tecnico (all.1);
2) DGUE (all.2);
3) Modello dichiarazioni integrative (all. 3);
4) Patto di integrità (all.4);
5) Schede per la compilazione dell’offerta tecnica (all. 5);
6) Modulo offerta economica (all.6);
7) Tabella Ministeriale Costo del Lavoro (all. 7).
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara> Ufficio Unico Contratti e risorse.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi x.xxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx, x.xxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx-xxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx, entro e non oltre il 17/12/2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 20/12/2018, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo informatico dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara> Ufficio Unico Contratti e risorse
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 ed ai precedenti commi, trattandosi di gara MEPA, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite piattaforma.
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1 L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del “servizio tecnico relativo alle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., con assunzione del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)”.
Le caratteristiche del servizio sono indicate nel capitolato tecnico (all.1) che, insieme alle presenti Condizioni Generali, costituiranno parte integrante del contratto.
Le descrizioni tecniche del servizio indicate nel Capitolato sono da considerarsi come caratteristiche minime per l'accettazione delle offerte.
3.2 L’importo complessivo di gara è pari ad € 135. 000, 00 (centotrentacinquemilamila/00) IVA ed eventuali oneri professionali esclusi.
3.3 Il lotto è unico ed indivisibile. Non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non vantaggioso.
4. DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA
4.1 La durata dell’appalto è di 3 anni (pari a 36 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
4.2 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare, oltre i liberi professionisti, le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, etc.
I liberi professionisti devono assumere essi stessi la funzione di RSPP, possono solo delegare e/o dare in subappalto le prestazioni di cui al punto g) dell’art. 2 del Capitolato o le eventuali migliorie proposte nell’offerta tecnico organizzativa.
Gli altri operatori economici dovranno indicare nella dichiarazione il tecnico che svolgerà la funzione di RSPP.
Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità – patto d’integrità (all. 4) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
4.Sono esclusi dalla procedura di gara – in conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC N. 4 così come modificate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 – gli operatori economici riconducibili all’affidatario uscente, per il quale opera il divieto di invito o affidamento (es. per la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m del codice degli appalti).
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1, lett. a)
A pena di esclusione gli operatori economici concorrenti devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero, nel caso di professionisti devono essere iscritti presso il competente ordine professionale.
B) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 comma 1, lett. c)
I soggetti che svolgeranno la funzione di RSPP (siano essi liberi professionisti o dipendenti dell’operatore economico partecipante) devono essere in possesso dei requisiti minimi per la specifica attività professionale richiesti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. come meglio descritti nell’art. 2.1 del Capitolato.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e s.m.i.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
C) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 comma 1, lett. b)
Fatturato complessivo e specifico: per partecipare alla gara l’operatore economico deve aver realizzato nell’ultimo triennio finanziario approvato alla data di presentazione della domanda di ammissione un fatturato complessivo almeno pari ad € 90.000,00. In particolare detto fatturato complessivo consente di garantire la partecipazione di operatori economici con un adeguato livello di solidità economica ed esperienza commerciale.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale, i professionisti e le società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
I requisiti, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse e permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l’aggiudicatario fino alla scadenza del termine contrattuale.
7.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 d.lgs n. 50/2016 costituisce prestazione principale del servizio lo svolgimento di tutti i compiti propri dell’RSPP come descritti nell’art. 2 del capitolato ad esclusione dell’attività di cui alla lettera g). Quest’ultima e le eventuali altre attività tecniche offerte come migliorie costituiscono prestazioni secondarie.
In considerazione della particolarità del servizio di cui alla presente procedura di gara si impone di individuare una singola persona fisica cui sono formalmente attribuiti i compiti e le relative responsabilità di RSPP. Per i RTI deve essere dipendente della mandataria, per i consorzi ordinari della capofila e, per tutte le altre forme di associazione come di seguito descritte, del consorzio o della consorziata esecutrice.
IL RSPP risponderà in quanto tale nei confronti dell’amministrazione committente.
7.1.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione e svolgono le parti di servizio nei termini di seguito indicati.
I requisiti generali di cui al punto 6 ed il requisito di iscrizione di cui al punto 7 lett. a) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese/porfessionisti raggruppati/raggruppandi, consorziate/consorziande;
Il requisito di cui al punto 7 lett. b) deve essere posseduto dal dipendente dell’operatore economico che assumerà le funzioni di RSPP;
I requisiti di cui al punto 7 lett. c) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso e in misura maggioritaria dall’impresa mandataria ai sensi dell’art. 83,comma 8, del Codice.
Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Attesa la particolare tipologia di servizio che richiede necessariamente l’assunzione delle funzioni di RSPP - come specificate al punto 7- in capo ad un solo operatore economico mediante un proprio dipendente persona fisica, non è configurabile nel caso di specie un RTI orizzontale.
7.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti generali di cui al punto 6 ed il requisito di iscrizione di cui al punto 7 lett. a) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come consorziate esecutrici.
Il requisito di cui al punto 7 lett. b) deve essere posseduto dal dipendente dell’operatore economico che assumerà le funzioni di RSPP.
I requisiti di cui al punto 7 lett. c) devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
L’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al precedente paragrafo 7 lett. c), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e per le parti di servizio subappaltabili in base al presente disciplinare.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
In considerazione della particolarità del servizio oggetto della gara, non è subappaltabile l’attività di RSPP. Sono subappaltabili esclusivamente le prestazioni di cui all’art. 2 lett. g) del Capitolato e le eventuali prestazioni tecniche integrative offerte in sede di gara.
10. GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
10.1 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo complessivo di gara e precisamente di importo pari ad € 2.700,00 (duemilasettecento/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria, salvo i casi dei casi previsti dalla legge.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno ad emettere la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10.2 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA FIDEIUSSORIA
1.A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, l’operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a 36 mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del Codice,, secondo le modalità del citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.
2. La polizza assicurativa è prestata dall’aggiudicatario nei termini di cui all’art. 7 del Capitolato Tecnico.
11 SOPRALLUOGO
Al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull’espletamento del Servizio, ogni operatore economico / professionista invitato e interessato a partecipare - prima della presentazione dell’offerta - potrà effettuare, un sopralluogo di ricognizione presso le sedi dove sarà espletato il Servizio medesimo.
Con la presentazione dell’offerta, infatti, i concorrenti accettano integralmente tutta la documentazione di gara.
L’aggiudicatario, anche qualora per sua scelta, non abbia provveduto ad eseguire il sopralluogo non potrà in alcun modo sollevare successivamente obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbero dovuto conoscere e delle quali avrebbero dovuto tenere conto nella predisposizione dell’offerta stessa.
L’eventuale sopralluogo andrà effettuato previo appuntamento da concordare inviando entro massimo le ore 13,00 del giorno 10/12/2018 una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: x.xxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx e per conoscenza a: x.xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx;. Nella richiesta andrà indicato anche il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della persona incaricata.
Tenuto conto che il sopralluogo in questione avverrà in orari lavorativi, al fine di non interrompere le attività del Segretariato, potrà partecipare una sola persona per società.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
Saranno a carico dei partecipanti tutti gli oneri sia organizzativi che economici relativi all’esecuzione dei sopralluoghi, anche con riferimento agli spostamenti da un luogo all’altro. A tal fine si sottolinea che le sedi di Palazzo Spada, Palazzo Ossoli e Palazzo Xxxxxxxxxxxx, si trovano all’interno della ZTL.
12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.
Per partecipare alla gara l’operatore – tramite piattaforma MEPA - dovrà far pervenire, a pena di esclusione, l’offerta e la relativa documentazione entro le ore 17:00 del giorno 22 dicembre 2018.
Saranno prese in considerazione soltanto le offerte pervenute entro il termine stabilito.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’Allegato 2 delle presenti condizioni generali, secondo le prescrizioni ivi contenute.
Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e potranno essere redatte sul modello predisposto (all. 3).
La documentazione, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R.445/2000.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento o diminuzione rispetto all’importo di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
L’offerta sarà composta da n. 3 (tre) buste, il cui contenuto sarà specificato nei paragrafi seguenti: 1- Busta virtuale n. 1 “Documentazione Amministrativa”;
2- Busta virtuale n. 2 “Offerta Tecnico - Organizzativa”;
3- Busta virtuale n. 3 “Offerta economica”.
13 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ”
La prima busta virtuale, denominata “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contiene il DGUE, le dichiarazioni integrative e la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla gara secondo quanto di seguito indicato (all. 2).
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all’art 6 delle presenti condizioni generali (GUE parte III Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7 a) delle presenti condizioni generali;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7 c) delle presenti condizioni generali;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica – professionale di cui al par. 7 b) delle presenti condizioni generali. Con la risposta SI (prima riga) l’operatore economico dichiara la sussistenza di tutti i requisiti come richiesti dall’art. 32 d.lgs 81/2008 e dall’art. 2.1 del capitolato. Nel caso l’RSPP sia un dipendente detta dichiarazione riguarderà il possesso dei requisiti da parte di quest’ultimo.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di consultazione.
14.2DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.2.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. . 445/2000, preferibilmente secondo il modello (allegato 3) con la quale:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; dichiara altresì’ che
il proprio dipendente che assume le funzioni di RSPP è in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 comma 1 e 2;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice e dell’eventuale titolare di un diritto reale di garanzia disciplinato dall' articolo 2352 del codice civile sulle quote o azioni dell’operatore economico partecipante, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara di rispettare, in quanto applicabili, i criteri ambientali di cui all’art. 34 dlgs.50/2016;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di quanto segue:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
9. di possedere la polizza assicurativa di cui all’art. 7, del capitolato tecnico o, in assenza, di impegnarsi a stipulare la stessa in caso di aggiudicazione della presente gara (barrare l’opzione che non interessa);
10. dichiara quale C.C.N.L. applica ai propri dipendenti (in caso di libero professionista la dichiarazione non è dovuta se esegue l’appalto senza l’ausilio di propri dipendenti).
11. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice
Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
12.indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
13. dichiara di possedere i requisiti di partecipazione come richiesti nelle presenti condizioni.
14. Indica il dipendente eventualmente delegato ad eseguire le funzioni di RSPP.
14.2.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
1.Garanzia provvisoria resa ai sensi dell’art. 10.1;
2. Impegno, sottoscritto e accompagnato da copia fotostatica del documento del sottoscrittore, da parte di un soggetto iscritto nell’elenco speciale di cui alla legge 385/1993 - anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art 104 del d.lgs. 50/2016, qualora l’offerente sia dichiarato aggiudicatario. La copia fotostatica del documento del sottoscrittore andrà allegata anche qualora tale impegno sia contenuto all’interno della cauzione, fatta eccezione per gli impegni firmati digitalmente;
Per gli operatori che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice
3. Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente e, in caso di avvalimento, della società della quale ci si è avvalsi;
5. Patto d’Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d’integrità anticorruzione (allegato 4).
14.2.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all’art. 13.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Si ricorda che, a pena di esclusione dalla gara, nella busta recante la documentazione amministrativa non devono essere inseriti riferimenti di qualsivoglia natura, diretta o indiretta, all’offerta economica.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA”
La seconda busta virtuale, denominata “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA”, dovrà contenere, a pena di esclusione:
L’offerta tecnica dovrà essere redatta, preferibilmente, sulla base delle schede allegate alle presenti condizioni generali (all.5), in conformità agli elementi di valutazione di cui all’art. 17.1, anche tenendo conto delle precisazioni contenute nei “criteri per la determinazione dei punteggi tecnici”, la stessa deve essere composta da non più di 10 pagine e scritta con carattere leggibile di dimensione minima 10.
Le pagine eccedenti e gli argomenti scritti con carattere di difficile lettura, anche dovuta a dimensioni inferiori rispetto a quelle prescritte, non saranno valutate dalla commissione.
Nelle 10 pagine non sono ricomprese le eventuali schede illustrative e/o i titoli che andranno inseriti come allegati all’offerta.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal professionista o dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore che deve essere il medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.
L’offerta è considerata nulla se condizionata o parziale o comunque espressa in modo indeterminato, ovvero, qualora presenti qualsiasi riferimento diretto o indiretto all’offerta economica.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”
La terza busta virtuale, denominata “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere a pena di esclusione il fac –simile di offerta predisposto da MEPA.
La terza busta virtuale dovrà contenere, altresì, gli elementi costitutivi dell’offerta da indicare preferibilmente usando il modello (allegato 6) - con l’indicazione delle seguenti voci:
- il prezzo complessivo offerto per l’appalto, Iva esclusa (che dovrà corrispondere con quello indicato nel modulo MEPA).
- il costo della manodopera con la specifica del numero di unità, dei relativi livelli, delle ore annuali e complessive impiegate sull’appalto, del costo orario e della tabella usata per la determinazione dello stesso;
- gli oneri della sicurezza aziendali;
- le spese generali e degli utili d’impresa (o professionali).
I predetti valori devono essere indicati sia in cifre che in lettere con l’avvertimento che:
1. in caso di discordanza tra l’importo complessivo indicato sul modello allegato 6 e quello indicato sul MEPA prevale sempre quest’ultimo;
2. per quanto concerne le singole voci che compongo l’importo complessivo indicate nell’allegato 6 in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo scritto in lettere.
L’offerta ed il modello devono essere sottoscritte digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.
La mancata allegazione del modello allegato 6 o la mancata indicazione di uno o più degli elementi nello stesso previsti, non sono causa di esclusione, in quanto potranno essere comunque richiesti in sede di verifica dell’anomalia.
All’interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti.
Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dell’offerta:
- la mancata sottoscrizione del fac - simile MEPA;
- la presentazione di offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.
Si fa presente che nella determinazione dell’importo a base d’asta, l’amministrazione ha stimato un costo complessivo della manodopera pari ad € 71.440,20. L’incidenza della manodopera è stata calcolata considerando il costo medio orario del lavoro di cui al DM Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 19/10/2010 – tabella nazionale terziario (allegato 7).
Gli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale sono pari a Euro 0, trattandosi di servizio di natura intellettuale.
L’offerta sarà vincolante per l’offerente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa e sarà confermata per ulteriori 90 giorni qualora nel frattempo non sia intervenuta aggiudicazione.
La stazione appaltante - in sede di eventuale verifica della congruità - procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, del Codice.
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO |
OFFERTA TECNICA | 70 |
OFFERTA ECONOMICA | 30 |
TOTALE | 100 |
17.1CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella 1 e specificati
nella tabella 2 con la relativa ripartizione dei punteggi. Il concorrente dovrà allegare per i criteri n. 1.1 – 1.2- 2.1-2.2- 2.3 idonea documentazione a comprova, fornendone copia conforme all’originale o con apposta la seguente dichiarazione in calce da parte del professionista o del legale rappresentante: “Ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali delle dichiarazioni mendaci il sottoscritto (nome e cognome) nella qualità di (…) dichiara che il presente documento è conforme all’originale”. In mancanza della documentazione a comprova o della suddetta dichiarazione non sarà attribuito alcun
punteggio.
Tabella 1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
N | CRITERIO DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB- CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | |
1 | TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI | 10,00 | 1.1 | Titoli di studio | 5,00 |
Diploma di laurea vecchio ord. (DL) o magistrale (LM) o specialistica (LS) | 3,00 | ||||
Master di specializzazione post laurea attinente al servizio richiesto - | 2,00 | ||||
1.2 | Abilitazioni | 5,00 | |||
Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno per professionisti antincendio abilitati ai sensi della Legge 818/84 | 2,00 | ||||
Abilitazione allo svolgimento di coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. | 3,00 | ||||
2 | ESPERIENZE PREGRESSE | 22,00 | 2.1 | Esperienza in qualità di RSPP nelle Amministrazioni statali centrali e periferiche enti pubblici statali e enti locali (con esclusione degli istituti scolastici). Verranno considerati solamente gli incarichi di durata almeno annuale. | 7,00 |
2.2 | Esperienza in qualità di RSPP di uffici della P.A. con sede in palazzi storici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs n. 42/2004. Verranno considerati solamente gli incarichi di durata almeno annuale. | 8,00 | |||
2.3 | Incarichi svolti in qualità di docente in materia di sicurezza sul lavoro. Verranno considerati solamente gli incarichi per corsi di durata almeno di 8 ore | 7,00 | |||
3 | ATTIVITA’ TECNICHE AGGIUNTIVE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO TECNICO | 38,00 | 3.1 | Redazione di un piano delle misure di adeguamento con pianificazione di tutti gli interventi necessari a garantire il rispetto della normativa vigente che riguardano sia gli aspetti strutturali che impiantistici delle sedi di luoghi di lavoro | 4,00 |
3.2 | Dichiarazioni di rispondenza sugli impianti elettrici ai sensi del DM 37/08 eventualmente richiesti dall’amministrazione | 8,00 | |||
3.3 | Rilievi planimetrici su supporto informatico eventualmente richiesti dall’amministrazione | 8,00 | |||
3.4 | Ulteriori corsi di formazione rivolti ai dipendenti del Consiglio di Stato di durata non inferiore a 8 ore, oltre a quelli previsti nel capitolato tecnico durante la durata del contratto | 5,00 | |||
3.5 | Incarichi di coordinatore della sicurezza per almeno due appalti di lavori di importo fino a € 150.000,00 | 7,00 | |||
3.6 | Reperibilità telefonica immediata H24 e successiva eventuale presenza presso l'amministrazione | 3,00 | |||
3.7 | Altre migliorie correlate ai servizi oggetto della procedura e non ricomprese nei precedenti punti | 3,00 | |||
PUNTI TOTALI | 70,00 | 70,00 |
Tabella 2. Criteri per la determinazione dei punteggi tecnici
N | CRITERIO DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB- CRITERI DI VALUTAZIONE | COEFF | PU NTI (D) MA X | PUN TI (T) MAX | |
1 | TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI | 10,00 | 1 | Xxxxxx e abilitazioni | 10,00 | ||
1.1 | Titoli di studio: in caso di laurea in architettura ed ingegneria verrà attributo anche il punteggio della laurea generica | 5,00 | |||||
Laurea generica | 0;1 | 1,00 | |||||
Laurea in architettura ed ingegneria | 0;1 | 2,00 | |||||
Master di specializzazione post laurea attinente al servizio | 0;1 | 2,00 | |||||
1.2 | Abilitazioni | 5,00 | |||||
Iscrizione all'elenco del Ministero dell'interno per professionisti antincendio abilitati ai sensi della legge 818/84 | 0;1 | 2,00 | |||||
Abilitazione in corso di validità allo svolgimento del coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del dlgs 81/2008 e s.m.i. | 0;1 | 3,00 | |||||
2 | ESPERIENZE PREGRESSE | 22,00 | 2 | Esperienze pregresse del RSPP che verrà nominato per svolgere l’incarico presso l’Amministrazione (le esperienze presso P.A. con sede in palazzi storici (sub-criterio 2.2) saranno valutate al fine dell’attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 2.1 e al subcriterio 2.2) | 22,00 | ||
2.1 | Esperienze pregresse presso P.A.:Ogni singola annualità , pur se svolta presso lo stesso ente, verrà considerata come una esperienza. (es. Un contratto triennale presso la stessa amministrazione verrà equiparato a tre esperienze) | 7,00 | |||||
superiore ad 8 esperienze di durata almeno pari all'anno svolte presso pubbliche amministrazioni (con esclusione degli istituti scolastici) nell'ultimo quinquennio (2013-2017). | 1,00 | 7,00 | |||||
da 5 ad 8 esperienze di durata almeno pari all'anno svolte presso pubbliche amministrazioni (con esclusione degli istituti scolastici) nell'ultimo quinquennio (2013-2017).). | 0,75 | 5,25 | |||||
da 2 e fino a 4 esperienze di durata almeno pari all'anno svolte presso pubbliche amministrazioni (inclusi gli istituti scolastici) nell'ultimo quinquennio (2013-2017). | 0,50 | 3,50 | |||||
una sola esperienza di durata almeno pari all'anno svolte presso pubbliche amministrazioni (inclusi gli istituti scolastici) nell'ultimo triennio o più esperienze di durata inferiore all'anno ma di almeno sei mesi (inclusi gli istituti scolastici) svolta nell'ultimo quinquennio (2013-2017). | 0,25 | 1,75 | |||||
In tutte le altre ipotesi | 0,00 | 0,00 | |||||
2.2 | Esperienze pregresse presso P.A. con sede in palazzi storici sottoposti a tutela ai sensi del dlgs 42/2004. Ogni singola annualità , pur se svolta presso lo stesso ente, verrà considerata come una esperienza. (es. Un contratto triennale presso la stessa amministrazione verrà equiparato a tre esperienze). | 8,00 | |||||
superiore a 5 esperienze di durata almeno pari all'anno svolte presso pubbliche amministrazioni (con esclusione degli istituti scolastici) nell'ultimo quinquennio (2013-2017). | 1,00 | 8,00 | |||||
da 3 ad 5 esperienze di durata almeno pari all'anno svolte presso pubbliche amministrazioni (con esclusione degli istituti scolastici) nell'ultimo quinquennio (2013-2017).). | 0,75 | 6,00 | |||||
da 1 a 2 esperienze di durata almeno pari all'anno svolte presso pubbliche amministrazioni (inclusi istituti scolastici) nell'ultimo quinquennio (2013-2017). | 0,50 | 4,00 | |||||
almeno una esperienza di durata inferiore all'anno ma pari almeno a sei mesi svolta nell'ultimo triennio (inclusi istituti scolastici) nell’ultimo quinquennio (2013-2017). | 0,25 | 2,00 | |||||
In tutte le altre ipotesi | 0,00 | 0,00 | |||||
2.3 | Incarichi svolti in qualità di docente in materia di sicurezza sul lavoro. Per singolo incarico si intende un corso di durata almeno pari a 8 ore. Saranno altresì considerati come singoli incarichi anche i diversi moduli dello stesso corso di durata almeno pari a 8 ore (es. uno stesso xxxxx xxxxxxxx xx 0 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pari ad 8 ore c.u. verrà considerato pari a 2 incarichi) | 7,00 | |||||
superiore a 15 incarichi svolti nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) | 1,00 | 7,00 | |||||
da 12 a 14 incarichi svolti nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) | 0,75 | 5,25 | |||||
da 9 ad 11 incarichi svolti nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) | 0,50 | 3,50 | |||||
da 5 a 8 incarichi svolti nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) | 0,25 | 1,75 | |||||
inferiore a 5 incarichi | 0,00 | 0,00 | |||||
3 | ATTIVITA' AGGIUNTIVE | 38,00 | 3 | Attività tecniche aggiuntive rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico | 38,00 | ||
3.1 | Redazione di un piano delle misure di adeguamento con pianificazione di tutti gli interventi necessari a garantire il rispetto della normativa vigente che riguardano sia gli aspetti strutturali che impiantistici delle sedi di luoghi di lavoro; | 0;1 | 4,00 | ||||
3.2 | dichiarazioni di rispondenza sugli impianti elettrici ai sensi del DM 37/08 eventualmente richiesti dall’amministrazione | 0;1 | 8,00 | ||||
3.3 | Rilievi planimetrici su supporto informatico eventualmente richiesti dall’amministrazione | 0;1 | 8,00 | ||||
3.4 | Ulteriori corsi di formazione rivolti ai dipendenti del Consiglio di Stato di durata non inferiore a 8 ore, oltre a quelli previsti nel capitolato tecnico durante la durata del contratto | 0;1 | 5,00 | ||||
3.5 | Impegno ad eseguire incarichi di coordinatore della sicurezza per almeno due appalti di lavori banditi dall’amministrazione e di importo fino a € 150.000,00 | 0;1 | 7,00 |
3.6 | Reperibilità telefonica immediata H24 e successiva eventuale presenza presso l'amministrazione | 3,00 | |||||
3.6 .1 | reperibilità telefonica immediata H24 e successiva eventuale presenza presso l'amministrazione entro 4 ore dalla chiamata | 1,00 | 3,00 | ||||
3.6 .2 | reperibilità telefonica immediata H24 e successiva eventuale presenza presso l'amministrazione entro 8 ore dalla chiamata | 0,75 | 2,25 | ||||
3.6 .3 | reperibilità telefonica immediata H24 e successiva eventuale presenza presso l'amministrazione entro 12 ore dalla chiamata | 0,50 | 1,50 | ||||
3.6 .4 | reperibilità telefonica immediata H24 e successiva eventuale presenza presso l'amministrazione entro 24 ore dalla chiamata | 0,25 | 0,75 | ||||
3.6 .5 | reperibilità telefonica immediata H24 e successiva eventuale presenza presso l'amministrazione superiore a 24 ore dalla chiamata | 0,00 | 0,00 | ||||
3.7 | Altre migliorie correlate ai servizi oggetto della procedura e non ricomprese nei precedenti punti | 0;1 | 3,00 | ||||
TOTALE | 0,00 | 70,00 |
17.2METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Per la determinazione del punteggio dell’offerta tecnica, ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero e uno come appresso specificato:
Coefficiente = 1,00 Caratteristiche ottimali Coefficiente = 0,75 Caratteristiche buone Coefficiente = 0,50 Caratteristiche sufficienti Coefficiente= 0,25 Caratteristiche poco adeguate Coefficiente= 0,00 Caratteristiche non adeguate
Nello specifico essendo tutti gli elementi oggetto di valutazione con punteggio tabellare lo stesso è assegnato, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto, e/o sulla base dei parametri prescritti nei “criteri per la determinazione dei punteggi tecnici” di cui alla precedente tabella 2.
Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti la commissione, per ciascuno degli elementi sopra indicati, calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e trasformerà la stessa in coefficiente definitivo, riportando a uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
I coefficienti definitivi di cui al sopraindicato punto saranno moltiplicati per i punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento, la somma dei prodotti determinerà il punteggio totale assegnato al progetto tecnico.
Non verranno prese in considerazione e quindi non saranno ammesse alla fase successiva di apertura della busta economica le società che conseguiranno un punteggio tecnico inferiore a 35 punti.
17.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
Il criterio che verrà applicato è quello della “Proporzionalità inversa (interdipendente) mediante formula non lineare
PE = (PE max x Pmin/P) Dove:
PEmax = massimo punteggio economico attribuibile (30) Pmin = prezzo più basso offerto a gara
P= Prezzo offerto dal concorrente.
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il servizio verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio tecnico ed economico come sopra determinati.
Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi/coefficienti, si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA BUSTA 2
La prima seduta virtuale pubblica avrà luogo, salvo diversa comunicazione- il giorno 24/12/2018 alle ore 09,00 sul portale MEPA.
Le successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.
Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà a:
a) aprire la busta virtuale 1 – “Documentazione Amministrativa” dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini prescritti;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni generali;
c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13.
La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell’eventuale soccorso istruttorio, il RUP sempre in seduta virtuale pubblica:
a) valida o non valida la documentazione amministrativa sul Portale MEPA e conseguentemente, sempre tramite portale, ammette o esclude i concorrenti.
Alla fine della seduta virtuale pubblica, il RUP adotta il provvedimento di esclusione o ammissione alla procedura di gara che verrà pubblicato ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice e procede con le comunicazioni dallo stesso previste.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, comunque, prima dell’apertura della busta virtuale 2 contenente l’offerta tecnica, ed è composta da un numero dispari pari a n.3 (tre) membri, più un sostituto, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 3 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
20.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
Il RUP, conclusa la fase relativa al controllo della documentazione amministrativa, sempre in seduta virtuale pubblica, apre la busta n. 2 concernente l’offerta tecnica per verificare: a) la presenza dei documenti richiesti all’art. 15 delle condizioni generali; b) la corrispondenza delle firme tra la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica. Una volta effettuato il controllo sul contenuto della busta virtuale 2, valida o non valida l’offerta tecnica sul Portale MEPA - nel caso di mancata validazione dell’offerta tecnica, esclude il concorrente che ha presentato un’offerta non conforme alla richiesta, emette il provvedimento di esclusione e procede con le comunicazioni di cui all’art. 76 - e passa gli atti alla Commissione di gara per le valutazioni di competenza.
La Commissione - in una o più sedute riservate - procede all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al precedente art. 17.1
Successivamente, in seduta virtuale pubblica, la commissione inserisce in piattaforma i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede con le eventuali esclusioni.
20.2 APERTURA BUSTA VIRTUALE 3 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale pubblica successiva, la commissione procede all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, assegna il relativo punteggio e redige la graduatoria.
In ogni altro caso in cui, in base a quanto disposto dall’art. 97 d.lgs n. 50/2016, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta virtuale 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett.
a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento o in diminuzione rispetto all’importo di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
In presenza di offerte anomale la Commissione, prima di procedere a redigere la graduatoria definitiva con conseguente proposta di aggiudicazione, convoca in seduta riservata il RUP.
Quest’ultimo, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta e - tenuto conto delle eventuali giustificazioni fornite, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta - chiede ulteriori precisazioni, se del caso indicando le componenti specifiche ritenute anomale. A tal fine assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 2 (due) giorni.
Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede ulteriori chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine di n. 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora quest’ultima risulti inaffidabile e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua.
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Potrà essere esclusa l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente, qualora questi non presenti le precisazioni richieste entro il termine stabilito e/o non si presenti al contraddittorio.
Verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso inaffidabile.
22 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
22.1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta virtuale pubblica, redige la graduatoria e procede alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti necessari ai fini dei successivi adempimenti.
L’aggiudicazione avviene a favore dell’operatore economico che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica).
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo, l’aggiudicazione è effettuata in favore della società che ha offerto un numero maggiore di attività tecniche aggiuntive. In caso di ulteriore parità l’aggiudicazione è effettuata in favore della società che ha offerto il prezzo più basso. In caso di ulteriore parità si procede mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria viene svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, viene svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il diritto recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
L'aggiudicazione definitiva verrà comunicata dall’Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del Codice.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora l’offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell’appalto.
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.
L'Amministrazione, comunque, può ritenere l'offerta economicamente non vantaggiosa e, quindi, non procedere all'aggiudicazione anche quando siano state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto interessato abbia nulla a che pretendere.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente gara, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.
22.2 STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Per la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione:
a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
b) Cauzione definitiva di cui all’art. 10.2
c) Copia del contratto di assicurazione, come previsto dall’art. 10.2
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di annullare la procedura nel caso di attivazione, nelle more dell'espletamento della stessa, di una Convenzione CONSIP relativa ai servizi oggetto della presente gara, o di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
23. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALLA FASE DELL’ESECUZIONE
23.1 FATTURAZIONE
Il rilascio della fattura in formato elettronico avviene con cadenza quadrimestrale - a partire dalla data di inizio del servizio - previo nulla osta alla fatturazione da parte dell’Amministrazione, che sarà dato a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell’esecuzione, avallato – ove le due figure non coincidano - dal RUP dell’esecuzione. In particolare va osservata la seguente procedura: entro 10 giorni dalla fine del quadrimestre, l’Amministrazione comunica alla società fornitrice il nulla osta alla fatturazione e solo a seguito del suddetto nulla osta la Società può emettere fattura elettronica. La stessa deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: denominazione Ente: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; codice fiscale.: 80427570587 denominazione ufficio: Ufficio per la Gestione delle Risorse Materiali e Servizi Generali codice univoco ufficio: G105F5 e CIG 7716402060
Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.
23.2 TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà con rate quadrimestrali di pari importo e sarà eseguito entro 60 giorni dall’accettazione della fattura elettronica, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i. Entro 10 giorni dalla regolare esecuzione del servizio, l’Amministrazione comunicherà all’affidatario il nulla osta alla fatturazione.
La fattura deve indicare l’importo totale, la ritenuta dello 0,50% - da calcolarsi sull’imponibile - e l’importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016.
L’affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
23.3 PENALI
L’Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all’aggiudicatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione. Qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione oltre le penali indicate nel capitolato tecnico le penali di seguito riportate:
Inadempimento | Penale |
Per mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna e aggiornamento del DVR | 2 per mille sull’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo dalla data di consegna come indicata nel capitolato |
Per mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna e aggiornamento del Piano di Emergenza | 2 per mille sull’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo dalla data di consegna come indicata nel capitolato. |
Per mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna del DUVRI o del suo aggiornamento | 2 per mille sull’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nel |
Per ritardo nell’esecuzione di ogni altra attività, prevista nel capitolato tecnico o di attività richieste con ordini di servizio o di attività proposte come migliorie previste nell’offerta tecnico – organizzativa | 1 per mille sull’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo dalla data di consegna come indicata nel capitolato o concordata con l’Amministrazione per l’esecuzione delle migliorie previste nell’offerta tecnico – organizzativa. |
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e negli altri allegati di gara.
Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell’Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
23.4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:
-inosservanza degli obblighi indicati nelle condizioni generali e nel capitolato;
-gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze in relazione a quanto riportato nel Capitolato;
-inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
-violazione del divieto di cessione;
- subappalto senza previa autorizzazione;
-perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
-cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stesso a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
-mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
-allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
-qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
-in tutti gli altri casi previsti dai documenti di gara e dalla normativa vigente.
2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il fornitore, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l’esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l’Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
3 E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l’applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.
23.5 RECESSO
1 L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:
a) l’Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l.6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all’aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
c) Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso;
2 In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione.
3 La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.
4 La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
23.6 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’affidatario nei confronti dell’Amministrazione nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.
23.7 OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA
L’Operatore economico è obbligato a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell’appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.
L’Operatore economico si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.
Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l’ultimazione delle attività.
La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
L’Operatore economico è responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.
Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.
23.8 RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE
L’Amministrazione, all’atto della stipula del contratto, nominerà un responsabile unico del procedimento che sostituirà il responsabile del procedimento nominato per la presente fase di affidamento e che si occuperà della fase esecutiva del contratto (ivi compresi i pagamenti e le liquidazioni), nonché il direttore dell’esecuzione che avrà il compito di procedere all’accertamento dell’esecuzione del servizio, certificandone la conformità.
24 TRASPARENZA
Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di Gara e Contratti> Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice
25 DIRITTO DI ACCESSO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, d.lgs. 50/2016, il diritto d’accesso è differito in relazione:
1. all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione
E’ escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal comma 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
26 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell’art. 204, d.lgs. n. 50/2016.
Si ricorda che per l’ordinativo dovrà essere assolta l’imposta di bollo nella misura prevista dall’art. 2 del D.M. 20 agosto 1 992 (€. 16,00 ogni 4 facciate) come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 201 3, n. 71. L’imposta di bollo dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. Al fine di comprovare l’assolvimento di detta imposta dovrà comunicare all’Amministrazione il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno.
27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx (e- mail x.xxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx tel. 06/00000000) oppure il dott. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (x.xxxxxxxx@ giustizia- xxxxxxxxxxxxxx.xx tel. 06/00000000.