COMUNE DI BAGNACAVALLO
COMUNE DI BAGNACAVALLO
(Provincia di Ravenna)
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DELLE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO.
( Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.02.2017)
TITOLO I – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
ARTICOLO 1 – Xxxxxxx e finalità
1. Il presente Titolo disciplina le condizioni normative interne all’Ente necessarie per la gestione delle attività di sponsorizzazione ed è approvato in ottemperanza ai principi delle seguenti norme di carattere generale:
• art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;
• art. 119 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• art. 19 D.Lgs. 19 Aprile 2016 n. 50;
• art. 120 D. Lgs. 42/2004.
2. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un’opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l’ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.
3. Le disposizioni del presente Titolo sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l’attività della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, si intende:
a. per “contratto di sponsorizzazione” o “contratto di sponsorizzazione ordinaria o permutativa”: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale un soggetto (sponsor) offre un contributo in denaro o una determinata prestazione al Comune di Bagnacavallo (sponsee) il quale si obbliga verso il primo a pubblicizzare o a consentire la pubblicizzazione del suo nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo nei modi previsti dal contratto stesso;
b. per “contratto di sponsorizzazione non ordinaria o non permutativa”: un contratto mediante il quale un soggetto (sponsor) offre un contributo in denaro o una determinata prestazione al Comune di Bagnacavallo (sponsee), il quale autorizza l’installazione di cartelli pubblicitari su beni demaniali o patrimoniali indisponibili;
c. per “sponsorizzazione”: ogni contributo che può consistere in una somma di denaro, nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi, nella realizzazione di lavori, opere pubbliche e/o di pubblica utilità o in altre utilità provenienti da terzi, allo scopo di promuovere il nome, il logo, il marchio, l’immagine, il segno distintivo di un soggetto (sponsor);
d. per “sponsorizzazione tecnica”: la sponsorizzazione dove il contributo di un soggetto (sponsor) a favore del Comune di Bagnacavallo (sponsee) è costituito dalla realizzazione di lavori o dalla prestazione di servizi o forniture;
e. per “sponsorizzazione pura o finanziaria”: la sponsorizzazione dove il contributo di un soggetto (sponsor) a favore del Comune di Bagnacavallo (sponsee) è costituito esclusivamente da una somma di denaro;
f. per “sponsorizzazione mista”: la sponsorizzazione risultante dalla combinazione della sponsorizzazione tecnica e della sponsorizzazione finanziaria;
g. per “sponsorizzazione su beni culturali”: la sponsorizzazione relativa ai lavori sui beni culturali e alle prestazioni di servizi e di forniture in essi inglobati e ad essi strumentali;
h. per “sponsor”: il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si assume l’obbligo di corrispondere una determinata somma di denaro o una determinata prestazione a favore del Comune di Bagnacavallo (sponsee) in cambio della veicolazione del proprio nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo attuata o consentita dal Comune di Bagnacavallo nell’ambito della propria attività;
i. per “sponsee”: il soggetto, Comune di Bagnacavallo, che si obbliga, verso un determinato corrispettivo (somma di denaro o prestazione) ad associare alla propria attività il nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo dello sponsor;
j. per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni messe a disposizione dal Comune di Bagnacavallo (sponsee) per la pubblicità dello sponsor.
2. Ai fini del presente Titolo sono individuati:
a. come ‘amministrazione’, il Comune di Bagnacavallo parte di un contratto
di sponsorizzazione;
b. come nome, logo, marchio, immagine o segno distintivo, le rappresentazioni grafiche, le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo Sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale da veicolare a fini pubblicitari.
ARTICOLO 3 – Ambito di applicazione
1. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici.
ARTICOLO 4 – Individuazione e approvazione iniziative
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati:
a. su iniziativa dell’amministrazione;
b. su iniziativa di soggetti terzi.
2. Le iniziative di sponsorizzazione di cui alle precedenti lettere a. e b. devono, a prescindere dall’importo, corrispondere a progetti previsti nella programmazione dell'Ente.
3. Il dirigente, nell’ambito della propria competenza, predispone i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adotta gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.
4. Nel caso in cui la sponsorizzazione non corrisponda a programmi dell'Ente, il dirigente opera, previa decisione della Giunta Comunale.
ARTICOLO 5 – Oggetto e Contenuto
1. La sponsorizzazione a favore dell’Ente, a carattere tecnico o finanziario, può avere ad oggetto:
a. la fornitura di materiale/attrezzature/beni;
b. la realizzazione di un’opera o di un lavoro;
c. la fornitura di una prestazione di servizio;
d. la gestione di un servizio.
2. La sponsorizzazione può riguardare le iniziative, i beni, i servizi e le prestazioni in favore del Comune di Bagnacavallo, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
b. utilizzo a fini pubblicitari di spazi all’interno del Comune (es: bacheche,
sale riunioni, impianti sportivi, coperture con teli di opere e/o lavori);
c. servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, aree diverse e
immobili comunali, arredo urbano;
d. fornitura di beni quale fornitura di arredo urbano;
e. realizzazione di mostre, concerti, spettacoli e, in genere, attività culturali;
f. attività di comunicazione, realizzazione di periodici.
ARTICOLO 6 – Contratti assimilabili - Esclusioni
1. Il presente Titolo disciplina i contratti di sponsorizzazione in cui il Comune riveste il ruolo di sponsee e i contratti a questi assimilabili secondo prassi vigente.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente Titolo le prestazioni prive di significativo ritorno di natura pubblicitaria, nelle quali prevalgano gli elementi del contratto a prestazioni unilaterali, con profili di mero mecenatismo.
ARTICOLO 7 – Presupposto per la stipula dei contratti di sponsorizzazione
1. Presupposto necessario per la stipula dei contratti di sponsorizzazione di qualsiasi tipologia - tecnica, finanziaria e relativa ai beni culturali è il possesso, in capo allo sponsor e al soggetto esecutore della prestazione, qualora diverso dallo Sponsor, dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una pubblica amministrazione.
ARTICOLO 8 – Scelta dello sponsor
1. L’affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene con affidamento diretto fatto salvo l'espletamento di procedura selettiva concorrenziale nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia superiore ai € 40.000,00.
2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto previsto dal successivo art. 10.
3. L’avviso è pubblicato all’albo pretorio, sul profilo di committente del Comune e con altre eventuali modalità ritenute di volta in volta le più adeguate in relazione alla specifica procedura, al corrispettivo atteso ed ai potenziali partecipanti.
4. L’avviso deve indicare almeno:
• l’oggetto della sponsorizzazione;
• i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;
• le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, che non può
essere inferiore a 15 giorni;
• l’eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
• i criteri di valutazione delle offerte;
• l’eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto
quale corrispettivo della sponsorizzazione;
• l’eventuale diritto di prelazione a norma del successivo art. 9;
• l’ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.
5. Scaduto il termine fissato nell’avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso medesimo.
6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere, fra l’altro:
• le dichiarazioni richieste dall’avviso;
• l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell’avviso e nel presente
regolamento;
• l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.
ARTICOLO 9 – Diritto di rifiuto
1. Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
a. ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella dello sponsor;
b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla
propria immagine od alle proprie iniziative;
c. reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
a. propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
b. la produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a
sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;
c. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo,
discriminazione, odio o minaccia;
d. pubblicità diretta o collegata alla promozione del gioco d’azzardo, di sale giochi, sale videolottery e di tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 10 – Contratto di sponsorizzazione
1. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal responsabile del settore competente.
2. Il contratto, in particolare, deve contenere i seguenti elementi:
a. l’indicazione degli impegni assunti dallo sponsor;
b. le obbligazioni che il Comune garantisce allo sponsor in termini di pubblicità dell’iniziativa supportata dallo stesso;
c. la definizione degli aspetti fiscali;
d. le eventuali sanzioni in caso di inadempienza;
e. la disciplina di eventuali contenziosi;
f. l'eventuale modalità di controllo del Comune, le cause e le modalità di recesso del contratto da parte dell’amministrazione.
3. I rapporti contrattuali sono tenuti dal settore interessato.
ARTICOLO 11 – Verifiche e controlli
1. Le ‘sponsorizzazioni’ sono soggette a verifiche da parte del settore interessato al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
ARTICOLO 12 – Xxxxx di rinvio
Per quanto non disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel settore oggetto del contratto di sponsorizzazione. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Titolo devono intendersi
effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell’attuazione concreta del Titolo stesso, senza necessità di adeguamento espresso del presente regolamento (c.d. rinvio dinamico).
TITOLO II- EROGAZIONI LIBERALI
ARTICOLO 15 - Oggetto
Il presente Titolo, integrando la disciplina codicistica, detta norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune, intendendosi per “atti di liberalità” quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse sia economico che non economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante.
ARTICOLO 16 - Oggetto dell’atto di liberalità
1. La erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:
- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o
universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
- nella donazione che consiste nell’assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro (donazioni promissorie).
2. Restano disciplinati esclusivamente dal codice civile e dalle altre norme di legge gli atti di liberalità mortis causa.
ARTICOLO 17 - Iniziativa
1. L’erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero a seguito di invito da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all’acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto dal dirigente apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei.
3. L’avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.
ARTICOLO 18 - Forma e competenza
1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal codice civile e dalle altre norme di legge.
2. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, esprimere l’indirizzo politico in ordine all'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al
Consiglio. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al dirigente competente per materia a norma dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000.
ARTICOLO 19 – Accettazione e rinuncia alla donazione
1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il soggetto donante e il soggetto esecutore della prestazione, qualora diverso dal donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una pubblica amministrazione.
2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all’accettazione della donazione.
4. Non costituisce impedimento all’accettazione dell’atto di liberalità il fatto che l’attività cui l’elargizione si riferisce sia oggetto di una procedura di sponsorizzazione a meno che, al momento dell’accettazione, il procedimento stesso risulti concluso con provvedimento di affidamento.
5. La donazione promissoria, che consiste nell’assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante, può avere ad oggetto:
- la prestazione di una fornitura strumentale all’attività del Comune o alla
collettività;
- la prestazione di un servizio strumentale all’attività del Comune o alla
collettività;
- la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, suoli o terreni nella disponibilità del Comune.
La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interesse pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
- che l’esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto:
• in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell’Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni);
• operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
• dotato di copertura assicurativa per l’attività oggetto della prestazione e/o il
personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
- un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l’esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
- la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
- il divieto di cessione del contratto di donazione;
- la durata e l’indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
ARTICOLO 20 – Casi particolari
Alle erogazioni liberali in denaro o in natura per iniziative a sostegno della cultura o finalizzate all’acquisto di determinati beni e servizi per i quali vengono utilizzate le convenzioni consip o il mercato elettronico della pubblica
amministrazione si applica la normativa di settore.
ARTICOLO 21 - Obblighi del Comune
1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall’accettazione di donazioni modali.
2. Nell’utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di legge e regolamentari che disciplinano l’attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l’azione della pubblica amministrazione.
3. Il Comune fissa un limite temporale per l’utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l’erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.
ARTICOLO 22 - Riconoscimenti
Il Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità.
Il riconoscimento attribuito al donante impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.
ARTICOLO 23 – Xxxxx xx xxxxxx
Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel codice civile e nelle altre norme di legge.