ACCORDO DI RICERCA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
ACCORDO DI RICERCA
tra
LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
e
il DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA (DISEI) DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE
per una ricerca avente il seguente oggetto:
Studi e ricerche per un progetto di nuova generazione condivisa della Tenuta di Villa Mondeggi
La Città Metropolitana di Firenze, con sede in xxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx, C.F. 80016450480, di seguito indicata come “Città metropolitana”, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxx nata a Xxxxx Xxxxxxxxxx il 31/08/1957, in qualità di Dirigente Direzione Patrimonio e TPL;
e
il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze, C.F. e P.I. 01279680480, di seguito indicato “DISEI”, rappresentato dalla Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx in qualità di Direttore del Dipartimento, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’ATENEO fiorentino emanato con Decreto rettorale n. 35026 (405) dell'8 maggio 2014;
PREMESSO CHE
- la Città Metropolitana è interessata a sostenere ricerche orientate alla conoscenza e valorizzazione del territorio, anche ai fini di individuare indirizzi, orientamenti e visioni di sviluppo territoriale in un rapporto di partenariato con i principali portatori di interesse del territorio;
- il DISEI ha specifica competenza nella scienza del progetto, intesa come sintesi tra le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale – e un deciso orientamento progettuale in ogni sua dimensione e trasversalità: di pianificazione strategica, di sviluppo locale, di sviluppo imprenditoriale, di inclusione socio-economica.
- la Città Metropolitana e il DISEI hanno stipulato un Protocollo di Intesa per una collaborazione interistituzionale per ricerche inerenti: a) Supporti metodologici e scientifici multidisciplinari per l’elaborazione di quadri conoscitivi e schemi metaprogettuali su temi attinenti alle diverse
dimensioni – economica, sociale e ambientale – dello sviluppo sostenibile, a supporto della pianificazione strategica e degli investimenti territoriali; b) Supporti metodologici e scientifici per l’individuazione di linee di sviluppo innovative per i diversi indirizzi progettuali in ambito economico e sociale della Città Metropolitana; c) Attività di formazione del personale della Città Metropolitana e dei Comuni costituenti la Città Metropolitana.
CONSIDERATO CHE
- l’articolo 21 del DL 6 novembre 2021, n. 152 al comma 4 finanzia una linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi -M5C2- Intervento 2.2b)” all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
- il comma 5 dell’art. 21 del DL 6 novembre 2021, n. 152 prevede che le Città Metropolitane provvedano ad individuare, nei limiti delle risorse assegnate, i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana
- il comma 6 dell’art. 21 del DL 6 novembre 2021, n. 152 chiarisce che i progetti selezionati dalle Città Metropolitane devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico
- la Città metropolitana è proprietaria del Complesso immobiliare “Tenuta di Mondeggi”, composto dalla Villa di Mondeggi e dai Poderi Agricoli;
- rinunciando all’alienazione del Complesso, come da decisione assunta nel mese di luglio u.s., l’Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere con utilizzo di risorse pubbliche, anche derivanti dal PNRR, alla riqualificazione e valorizzazione del Complesso;
- un progetto di complessiva rifunzionalizzazione e valorizzazione della Tenuta potrebbe essere coerente con gli obiettivi dell’articolo 21 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152;
RICHIAMATO
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, quando afferma che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
- l’Università degli Studi di Firenze, per l’attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori dello Statuto, può accettare finanziamenti e contributi per attività di ricerca da essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca e innovazione promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e Università, da istituzioni internazionali e da privati (art. 8 c. 3 Statuto UniFI)
- il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) è una delle articolazioni organizzative dell’Università degli Studi di Firenze (UNIFI). Il Dipartimento, per la capacità di coordinare e integrare le molteplici dimensioni scientifiche e operative della cultura del progetto, svolge il ruolo istituzionale pubblico della ricerca nell'area del progetto di sviluppo economico e sociale e livello locale, capace di soddisfare la domanda di ricerca proveniente dalle istituzioni e dalle imprese operanti sul territorio e di promuovere e sviluppare progetti di ricerca di interesse nazionale e internazionale. Il Dipartimento è impegnato nel trasferimento dell’innovazione tecnico-scientifica per sostenere l’azione delle pubbliche amministrazioni nel definire progetti di interesse pubblico
- la Città Metropolitana di Firenze e il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa hanno da tempo avviato un percorso condiviso di ricerca nella pianificazione strategica metropolitana, nella pianificazione territoriale metropolitana e nella definizione dell’Agenda Metropolitana 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse e Considerazioni
Le premesse e le considerazioni formano parte essenziale e integrante del presente atto.
Art. 2 - Oggetto dell’Accordo
La Direzione Patrimonio e TPL della Città metropolitana e il DISEI si impegnano:
- a condurre congiuntamente uno studio per la predisposizione della documentazione necessaria per rispondere al bando previsto dall’art. 21 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, relativo al riuso e alla rifunzionalizzazione ecosostenibile della Tenuta di Mondeggi per finalità di interesse pubblico, con particolare riferimento alle linee progettuali e funzioni sociali ed economiche dell’area per contribuire allo sviluppo sostenibile dell’intero territorio metropolitano.
- a definire un programma di massima per l’attivazione di una cabina di regia multidisciplinare per
accompagnare e coordinare le diverse fasi del percorso rigenerativo, compreso lo sviluppo di ricerche operative legate alle fasi di co-progettazione, animazione territoriale, sensibilizzazione, pubblicizzazione e attivazione dei luoghi oggetto di rigenerazione, di cui al Protocollo di Intesa citato in narrativa.
Art. 3 - Coordinatori
La coordinatrice dello studio per la Città metropolitana è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL, che disporrà dei mezzi e del personale dell’Ente. Il Coordinatore dello studio per il DISEI è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, che si avvale di un gruppo di ricerca composto da assegnisti e ricercatori del dipartimento.
Art. 4 - Proprietà dei risultati
I risultati della ricerca sono di proprietà congiunta del DISEI e della Città metropolitana. La Città metropolitana potrà comunque farne uso nell’ambito dei suoi compiti istituzionali. Il DISEI potrà pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili, citando esplicitamente l’accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca. Il DISEI è tenuto altresì a mantenere riservati i dati, le informazioni, e altro di proprietà della Città metropolitana, messi a disposizione del DISEI per lo svolgimento della presente ricerca.
Art. 5 - Collaborazioni
Per quanto possibile il DISEI attiverà borse di studio/assegni di ricerca per quanto attinente alla ricerca per la formazione ulteriore di giovani ricercatori.
Il Responsabile operativo potrà ricorrere all’opera di collaboratori esterni al Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell’Ateneo.
Art. 6 - Durata dell’Accordo
L’Accordo avrà durata di 6 (sei) mesi e decorrenza dalla data di sottoscrizione. Nel caso in cui le firme sull’atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall’ultimo firmatario. Su richiesta del DISEI potranno essere concesse proroghe motivate alla scadenza del termine mediante scambio di corrispondenza.
Art. 7 - Oneri
Il presente studio è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell’attività istituzionale svolta dal DISEI. Il contributo per questa prima collaborazione è stabilito in € 20.000,00 dalla Città Metropolitana non ha natura di corrispettivo, non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l’Ente erogante e l’Ente beneficiario, ed è conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi
degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., e non soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Il trasferimento di risorse che avverrà a titolo di parziale rimborso spese sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca.
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati, di cui alla Del. C.P. n. 575/1990, l’erogazione del contributo è ripartita in due quote percentuali, da corrispondere l’una entro il 31 dicembre 2021, l’altra a conclusione dell’attività di studio.
A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 30 giugno ad esse successivo, l’Università è tenuta a presentare alla Città metropolitana, oltre ai risultati della ricerca, apposito rendiconto restituendo, contestualmente alla presentazione del rendiconto, la parte di contributo eventualmente non spesa. In caso di mancata conclusione della ricerca nel termine indicato al precedente art. 6, l’Università è tenuta a restituire la parte di contributo anticipata più gl’interessi legali maturati dalla data di anticipo delle somme, fino a restituzione avvenuta.
Il versamento della somma sarà effettuato dalla Città metropolitana di Firenze dietro presentazione di note di addebito contenenti gli estremi per effettuare il versamento.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite:
tramite girofondo Banca d’Italia n. di contabilità speciale n. 36739 Università degli Studi di Firenze XX00X0000000000000000000000
specificando nella causale “ cod. 058520 DISEI
Art. 8 - Mobilità del personale fra i contraenti
Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Città metropolitana di Firenze è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del DISEI durante la permanenza presso i locali della Città metropolitana. Il DISEI esonera comunque e tiene indenne la Città metropolitana da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare dal DISEI nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Dipartimento.
Salvo i casi di dolo o colpa grave, il DISEI da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Città metropolitana di Firenze durante la permanenza nei locali del Dipartimento. La Città metropolitana esonera comunque e tiene indenne il DISEI da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualunque titolo, possa derivare alla Città metropolitana nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente della Città metropolitana.
Art. 9 - Controversie
Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.
Art. 10 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’accordo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Art. 11 - Stipula, imposte e tasse
Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente.
Art. 12 - Trattamento dati personali
I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente contratto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di contratto comunque connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all’interno delle strutture di entrambi le Parti per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.
I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.
oo
Il presente Accordo redatto in 12 (dodici) articoli e dattiloscritto in 7 (sette) pagine intere, viene approvato e sottoscritto con firma digitale disgiunta ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, come segue:
Città metropolitana di Firenze
Il Dirigente Direzione Patrimonio e TPL Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxx
Università degli Studi di Firenze-DISEI
Il Direttore del DISEI Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx