CONTRATTO DEI SERVIZI DI MOBILITA’ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO
XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXX’ XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX
INDICE
8
Articolo 2 - Oggetto del contratto
8
Articolo 3 - Durata del contratto
9
Articolo 4 - Rinnovo del contratto
10
Articolo 5 - Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni
10
Articolo 6 - Obblighi del soggetto concessionario e corrispettivo compensazione economica
12
Articolo 7 - Obblighi degli enti di riferimento per ciascuna sezione
17
Articolo 8 - Carta della Qualità dei Servizi - Parte generale
17
Articolo 9 - Continuità del Servizio
19
21
Articolo 11 - Garanzie prestate dal soggetto concessionario
21
Articolo 12 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio e incentivi per
il miglioramento del servizio 22
Articolo 13 - Modalità di modificazione della specifica dei servizi nei termini consentiti dal
contratto 23
Articolo 14 - Commissione tecnica - Agenzia dei servizi pubblici
23
Articolo 15 - Modalità di revisione delle condizioni contrattuali
25
Articolo 16 - Clausola sociale e trattamento del personale dipendente
27
Articolo 17 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro
28
Articolo 18 - Risoluzione del Contratto
28
Articolo 19 - Revoca e decadenza dell'affidamento in concessione del servizio
29
Articolo 20 - Applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto
30
30
Articolo 22 - Spese contrattuali e di registrazione
30
SEZIONE II SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E SUBURBANO 32
Articolo 23 - Oggetto della Sezione II - Caratteristiche del servizio e Piano di esercizio
32
Articolo 24 - Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni
37
Articolo 25 - Obblighi del soggetto concessionario e modalità di esecuzione del servizio
38
Articolo 26 - Obblighi di informazione
41
Articolo 27 - Obblighi dell’Agenzia per la Mobilità
45
Articolo 28 - Modificazioni al Piano di esercizio
46
Articolo 29 - Corrispettivo Compensazioni economiche
50
Articolo 30 - Modalità di pagamento della compensazione economica corrispettivo
52
Articolo 31 - Tariffe del servizio
52
Articolo 32 - Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale.
55
58
Articolo 34 - Relazione Tecnico - Finanziaria
59
Articolo 35 - Controllo e Vigilanza
60
Articolo 36 - Penali contrattuali
61
Articolo 37 - Modalità di revisione delle condizioni contrattuali
62
Articolo 38 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal
contratto 63
Articolo 38 bis - Comitato di gestione del contratto con riferimento alla Sezione II
63
SEZIONE III – SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA 66
Articolo 39 - Oggetto della Sezione III
66
Articolo 40 - Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni
67
Articolo 41 - Obblighi del soggetto concessionario
67
Articolo 42 - Obblighi di informazione
70
Articolo 43 - Obblighi di Xxxxxxxxxxxxxx.Xx X.x.x. x xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx
00
Articolo 44 - Modificazioni al Piano di esercizio
72
Articolo 45 - Corrispettivo Compensazioni Economiche
72
Articolo 46 - Modalità di pagamento delle compensazioni economiche corrispettivo
73
Articolo 47 - Tariffe del servizio
73
Articolo 48 - Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale.
75
Articolo 49 - Divieto di subaffidamento del servizio
79
Articolo 50 - Relazione Tecnico - Finanziaria
79
Articolo 51 - Controllo e Vigilanza
80
Articolo 52 - Penali contrattuali
81
Articolo 53 - Modalità di revisione delle condizioni contrattuali
82
Articolo 54 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal
contratto 83
SEZIONE IV SERVIZI ATTINENTI ALLA SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO ED IN STRUTTURE DEDICATE 84
84
Articolo 56 - Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso
85
Articolo 57 - Obblighi del soggetto concessionario
85
Articolo 58 - Ausiliari del traffico ed addetti al controllo sosta
87
87
Articolo 60 - Abbonamenti per sottozone residenti e permessi ZTL
88
Articolo 61 - Modalità di pagamento del canone
89
90
Articolo 63 - Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale.
90
Articolo 64 - Subaffidamento del servizio
92
Articolo 65 - Controllo e Vigilanza
93
Articolo 66 - Relazione Tecnico - Finanziaria
94
Articolo 67 - Penali contrattuali 95
Articolo 68 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto 97
SEZIONE V - GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI: ASCENSORE PANORAMICO DELLA MOLE ANTONELLIANA, NAVIGAZIONE SUL FIUME PO E TRANVIA A DENTIERA (CREMAGLIERA) SASSI SUPERGA . 97
Articolo 69 - Oggetto del contratto 97
Articolo 70 - Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni 98
Articolo 71 - Obblighi del soggetto concessionario 99
Articolo 72 - Relazione Tecnico-Finanziaria 100
Articolo 73 - Penali 101
Articolo 74 - Clausola di salvaguardia 101
CONTRATTO DEI SERVIZI DI MOBILITA’ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO
************************* Con la scrittura privata non autenticata, redatta in due originali,
tra
- la XXXXX XX XXXXXX, xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx x. 0, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, […],
- l’AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA (di seguito anche denominata "Agenzia per la Mobilità") con sede a Torino xxx Xxxxxxxx 00/X, codice fiscale 97639830013, ente concedente con riferimento ai servizi di cui alla sezione II del presente contratto, in questo atto rappresentata dall’xxx. Xxxxxx XXXXXXXX, […], il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma in qualità di direttore dell’area pianificazione e controllo nonché di direttore generale f.f., domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia, in Torino xxx Xxxxxxxx 00/X, ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, per gli adempimenti di propria competenza relativamente alla sezione I e II del presente contratto,
- la società “XXXXXXXXXXXXXX.XX X.X.X.”, xxx xxxx xxxxxx x Xxxxxx (XX) in corso Siccardi n° 15, codice fiscale 10319310016, corrispondente al numero d’iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino, in qualità di gestore delle reti, per quanto di propria competenza relativamente ai canoni impianti fissi e metropolitana e per la messa a disposizione dei beni, ai fini del presente atto rappresentata dal sig. Xxxxxxxxx XXXXXX, […] in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa […];
-la società “GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.” (siglabile “GTT S.P.A.”), soggetto concessionario, con sede in Xxxxxx, Xxxxx X.Xxxxxx xx 00/0, codice fiscale 08555280018, al numero d’iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino, in questo atto
rappresentata dal sig. Xxxxxxx XXXXXXXX, […] nella sua qualità di Amministratore Delegato[…]
premesso che:
- in base alla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 febbraio 2003 (mecc. 2002
07588/006) la Città di Torino approvava l’adesione al consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana, promosso dalla Regione Piemonte con lo scopo di attribuire le funzioni di seguito menzionate ad un soggetto terzo rispetto ai tre enti, Città di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte che in data 22 dicembre 2000 avevano sottoscritto un Accordo per il rilancio del trasporto pubblico, la riorganizzazione della mobilità, il miglioramento dell'ambiente nelle aree urbane.
- con la suddetta deliberazione (mecc. 2002 07588/006) si approvavano la convenzione e lo statuto del consorzio, costituito formalmente il 09/05/2003, sulla base dei quali l’Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla:
o pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;
o programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del piano triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;
o predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori;
o gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;
o monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita;
o eventuali altri compiti delegati direttamente dagli Enti aderenti al Consorzio.
- in base alla deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 febbraio 2010 (mecc. 2009
04455/064) veniva approvata, ai sensi dell'articolo 113 comma 13 e comma 4 lettera a), la costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale, socio unico la Città di Torino, denominata "Xxxxxxxxxxxxxx.Xx S.r.l." con capitale sociale iniziale, interamente pubblico ed incedibile, di Euro 50.000,00, assunto, sottoscritto e versato dalla Città di Torino in data 17 maggio 2010, mantenendo la possibilità che la Regione Piemonte possa entrare successivamente con una partecipazione al massimo paritaria mediante conferimento della proprietà di impianti ed infrastrutture di propria competenza nonché mediante conferimenti monetari; inoltre, veniva deliberato di cedere a titolo oneroso a tale società la proprietà degli impianti fissi ferrofilotranviari relativi alla Linea 4 comprese le fermate e le sottostazioni, mantenendo il vincolo di destinazione, corrispondente a quello dei beni demaniali di cui agli articoli 822 e 829 Codice Civile, comprensivo della titolarità della convenzione costitutiva per il diritto d'uso di tali impianti;
- in base alla suddetta deliberazione, inoltre, si approvavano tra l'altro:
o le linee guida al fine di scegliere un gestore per i servizi di mobilità in ottemperanza all'articolo 23 bis del Decreto Legge 112/2008 e s.m.i.. e di effettuare un'unica gara per la scelta del gestore dei servizi di:
trasporto pubblico locale, compresa la gestione dell'esercizio della Linea 1 di Metropolitana Automatica da mettere a gara, in nome e per conto della società Xxxxxxxxxxxxxx.Xx S.r.l., in quanto essendo la società delle infrastrutture una società patrimoniale la stessa non può occuparsi della gestione dell'esercizio del servizio della Metropolitana Automatica, e compresa la linea 102, attualmente gestita in xxx xxxxxxxxxxx;
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana nonché la gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133 dell'articolo 17 della
;
esercizio dei servizi turistici.
- il mandato al Consiglio d'Amministrazione della società GTT S.p.A. ad elaborare un progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione di GTT S.p.A. xxxxxxxx, che lo stesso aveva successivamente approvato in data 12 aprile 2010 ;
- la decisione di avviare una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la scelta di un soggetto gestore ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n.
112/2008;
- con delibera dell’Assemblea n. 2/2 del 14/06/2007 veniva approvato il Programma
Triennale dei servizi dell’Agenzia 2007-2009 contenente gli indirizzi per le gare;
- in data 26/03/2008 veniva sottoscritto l’accordo di programma per il finanziamento dei
servizi minimi e degli investimenti nel settore TPL per il triennio 2007/2009 tra la Regione
Piemonte ed Agenzia ed in data 24/11/2009 veniva sottoscritto un addendum a detto accordo;
- con deliberazione dell’Assemblea n. 2/2010 del 19/07/2010, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, preso atto dell’indirizzo del Consiglio Comunale della Città di Torino assunto con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 febbraio 2010 (mecc. 2009 04455/064), attribuiva al Comune medesimo, al fine di mantenere l’unitarietà di gestione di tutti i servizi attinenti la mobilità urbana, la funzione di stazione appaltante di quei servizi afferenti agli ambiti territoriali urbano esteso di Torino e di bacino della corona metropolitana di cui al Programma Triennale dei servizi dell’Agenzia 2007-2009, confermando con modifiche gli indirizzi per le gare;
- con i seguenti Accordi di programma, l’Agenzia per la Mobilità ha individuato le ulteriori risorse per i servizi di trasporto afferenti ai territori dei comuni firmatari:
o ADP del 12/03/2012 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Collegno;
o ADP del 30/07/2010 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Venaria Reale;
o ADP del 30/07/2010 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Rivoli;
o ADP del 19/07/2010 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Orbassano;
o ADP del 29/01/2010 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Pianezza;
o ADP del 26/11/2009 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di San Xxxxx Xxxxxxxx;
o ADP del 27/07/2009 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Grugliasco;
o ADP del 24/03/2009 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi ai servizi minimi afferenti al Comune di Nichelino;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 ottobre 2010 (mecc. 2010 01960/064) avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA" ai sensi della quale si provvedeva tra l'altro ad individuare la Città di Torino quale stazione di committenza per effettuare la gara unica vista la deliberazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana del 19 luglio 2010 e si approvava:
o la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi pubblici relativi alla mobilità urbana e metropolitana di Torino - ai sensi e per gli effetti dell'articolo
113, comma 5, lettera a) X.Xxx. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'articolo 23 bis, comma 2
lettera a), del Decreto Legge 112/2008 come da ultimo modificato con Decreto Legge 135/2009 convertito in Legge n. 166/2009, nonché ai sensi delle normative di settore, e con le modalità di
cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.- mediante procedura ristretta, consistente in una prima fase di pubblicazione dell'avviso di gara e di selezione dei candidati ed in una seconda fase in cui i candidati selezionati sarebbero stati invitati a presentare offerta e le offerte medesime sarebbero state valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell'articolo 18, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 422/1997 ed in analogia con quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
o che la Città operasse da stazione appaltante:
A) a nome proprio, in quanto esclusiva titolare delle relative funzioni, per i seguenti servizi: parcheggi, servizi turistici, gestione della Linea 1 di Metropolitana automatica;
B) in qualità di centrale di committenza a norma dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana per il servizio di trasporto pubblico locale di superficie, ai sensi della deliberazione adottata dall'assemblea della stessa nella seduta del 19 luglio 2010;
o lo schema di contratto di servizio, ed i relativi allegati, che sarebbe stato oggetto di integrazione sulla base degli elementi acquisiti in sede di offerta da parte dell'aggiudicatario;
- con successiva determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2010 (n.mecc. 2010 06091/064)
si procedeva ad approvare l’indizione della gara con il sistema della procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell'articolo 18, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 422/1997 ed in analogia con quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., per l’affidamento in concessione - ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 bis,
comma 2 lettera a) del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e s.m.i., nonché ai sensi della normativa di settore, e con le modalità di cui all’art. 30 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. - della gestione unitaria dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino per la durata di dieci anni;
- con il medesimo atto si approvava inoltre lo schema di contratto ed i relativi allegati nonché il disciplinare di gara recanti le modalità di gara; si impegnavano le spese derivanti dalla
gestione della Linea 1 della metropolitana Automatica a favore del gestore aggiudicatario della gara subordinando l’erogazione della spesa all’avvenuto introito del contributo regionale;
- si rinviava a successive determinazioni dirigenziali per gli accertamenti di entrata derivanti dalla stipulazione del contratto di servizio;
- con successiva determinazione dirigenziale del 16 novembre 2010 (n.mecc. 2010 43196/066) si approvava il capitolato e i relativi allegati;
- con determinazione dirigenziale del 24 novembre 2010 (n. mecc. 2010 43330/066) la Direzione Generale approvava l’elenco delle ditte da invitare alla gara di cui all’oggetto;
- la lettera di invito alle ditte veniva inviata in data 25 novembre 2010 con prot. n. 4995;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Generale n. cronologico 22 del 14 marzo 2011 (n. mecc. 2011 40960/066) si provvedeva alla chiusura della procedura della presentazione delle offerte e successivamente con determinazione dirigenziale n. 137 del 31
marzo 2011 (n. mecc. 2011 01971/064) della Direzione Partecipazioni Comunali veniva nominata la Commissione di gara in osservanza dell’articolo 8 commi 4,5,6,7,8 e 9 del D.P.R. 7
settembre 2010 n. 168;
- con determinazione dirigenziale del 9 maggio 2011 (n.mecc. 2011 41713/003) si provvedeva all’aggiudicazione definitiva alla società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.;
- con determinazione dirigenziale del 13 luglio 2011 (n.mecc. 2011 04028/003) si provvedeva ad approvare l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta n. 78/2010 per l’affidamento in concessione dei servizi attinenti la mobilità urbana e metropolitana, secondo quanto previsto dal capitolato approvato con la determinazione dirigenziale del 16 novembre 2010 citata in narrativa per una durata di anni 10, in quanto i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla società GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A., previsti nel bando di gara, hanno avuto un riscontro positivo;
- con nota prot. 1606-2012/2285 del 27/01/2012 la Città di Torino ha richiesto alla Società di
predisporre la contabilità separata ai sensi dell’art. 6 comma 13 del presente contratto a partire dal 1 gennaio 2012;
- si dà atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito è il seguente: 05538603BA;
- con determinazione dirigenziale 2012 43023/064 del 26 luglio 2012 si è riapprovata la bozza del presente contratto, con le modifiche ed integrazioni conseguenti alla gara nonché quelle tecnico formali dirette ad una migliore formulazione delle clausole contrattuali;
- in data 26 luglio si è formalizzata la consegna anticipata dei servizi della presente concessione in esecuzione della determinazione dirigenziale n. cron. 420 del 26 luglio 2012;
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
SEZIONE I - PARTE GENERALE
Articolo 1 - Premesse
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio di seguito denominato contratto.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
1. I concedenti per quanto di rispettiva competenza, con il presente contratto di servizio, affidano in concessione al soggetto concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113,
comma 5, lettera a) X.Xxx. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'articolo 23 bis comma 2 lettera a)
del Decreto Legge n. 112/2008 e s.m.i., nonché ai sensi delle normative di settore, e con le modalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la gestione dei seguenti servizi:
- trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
- esercizio della linea 1 di Metropolitana Automatica;
- servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
- trasporto turistico;
- ulteriori servizi attinenti la mobilità in forma intermodale (come infra meglio specificato), connessi e/o complementari ai servizi suddetti per ragioni tecniche o per esigenze di economicità, ovvero che ne costituiscano ampliamento, entro il limite massimo del 50 per cento del valore globale del presente affidamento.
In ogni caso è prevista per ciascun servizio di cui alle successive sezioni la possibilità di applicazione del quinto d'obbligo come espressamente disciplinato.
2. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente Titolare del Contratto di servizio e del Concessionario sono disciplinati nella presente sezione I Parte generale. Ulteriori disposizioni specifiche sono previste per le singole tipologie di servizio nelle seguenti sezioni:
- SEZIONE II - servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
- SEZIONE III - servizio di gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino;
- SEZIONE IV - servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
- SEZIONE V – gestione dei servizi turistici.
Articolo 3 - Durata del contratto
1. L'affidamento della presente concessione di servizio ha durata di 152 anni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto per ogni sua parte, e quindi a far data dal 1 luglio 2012 ad eccezione di quanto previsto nelle disposizioni relative alla decorrenza dell’obbligo della contabilità separata e fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15, 18
e 19.
2. Allo scadere del termine sopra indicato la gestione dei servizi di cui all'articolo 2 potrà
essere svolta direttamente dagli Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni od affidata, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, ad altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti, senza alcun vincolo nei confronti del soggetto concessionario.
Articolo 4 - Rinnovo del contratto
1. Il contratto non potrà essere oggetto di rinnovo tacito.
Articolo 5 - Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni
1. Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione saranno messi a disposizione del soggetto concessionario i beni di cui all'elenco allegato alla presente sezione (Allegato I.1 e I.2), nel quale viene indicato il relativo regime di proprietà.
2. La messa a disposizione delle reti di proprietà della Città o di Xxxxxxxxxxxxxx.Xx s.r.l. o di altra società patrimoniale a totale partecipazione pubblica incedibile (Allegato I.1) avviene attraverso la concessione in uso e comporta il pagamento di un canone il cui importo è specificato nella Sezione di pertinenza.
3. I beni di cui agli Allegati 1.2-1.3 di proprietà di GTT s.p.a. sono a disposizione per l’espletamento dei servizi del presente contratto.
4. Il soggetto concessionario prende in carico i beni, di proprietà della Città di Torino e di Xxxxxxxxxxxxxx.Xx oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare tali beni con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare i beni, o loro porzioni, non più utilizzati a fini di cui all'oggetto all'Ente proprietario.
5. Il soggetto concessionario si obbliga a mantenere il vincolo di destinazione dei beni eventualmente acquistati per tutta la durata del presente contratto, fatta salva la facoltà da parte della Città di richiedere la retrocessione gratuita a proprio favore o a favore di diverso gestore, indicato dalla Città, riconoscendo al concessionario uscente il valore degli ammortamenti residui.
6. Il soggetto concessionario allo scadere del termine indicato all'articolo 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per l'Ente proprietario.
7. Sempreché, nel frattempo, i suddetti beni non siano stati acquisiti nella proprietà del soggetto concessionario, la restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo alle parti.
8. Il soggetto concessionario, qualora l'Ente proprietario ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a terzi per l'espletamento del servizio.
9. In generale costituiscono onere a carico del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature, ad eccezione della manutenzione straordinaria degli impianti fisso ferrofilotranviari e di fermata e della Linea 1 di Metropolitana. In ogni caso, il soggetto concessionario effettua la manutenzione straordinaria degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata e della Linea 1 della Metropolitana automatica il cui onere economico, concordato tra le parti, è posto a carico degli Enti proprietari. Sono a carico dell'Ente proprietario gli interventi, i lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni di legge e regolamentari vigenti e/o intervenute, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, deve essere preventivamente autorizzato dagli enti proprietari, che corrisponderanno i relativi oneri economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui sopra.
10. Gli Enti proprietari, nel caso in cui si manifesti la necessità di eseguire, all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto di concessione, opere di abbellimento e/o di restauro per
necessità non strumentali e/o funzionali all'esercizio del servizio, potranno procedere in tale senso, previo accordo con il soggetto concessionario, sui tempi, modi e durata degli interventi medesimi. Essi saranno ad esclusivo carico dello stesso Ente.
11. Il soggetto concessionario dovrà sottoscrivere, entro 15 giorni dalla stipula del presente atto, un'adeguata polizza assicurativa così come individuata in sede di offerta (Allegato I.7 al presente contratto), per la responsabilità civile ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio-politici. Per i veicoli il soggetto concessionario provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. Il soggetto concessionario si obbliga a tenere indenni gli Enti proprietari da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.
Articolo 6 - Obblighi del soggetto concessionario e corrispettivo compensazione economica
1. Il soggetto concessionario garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche tecniche di cui alle successive Sezioni ed ai relativi Allegati del presente contratto, soggette annualmente ad eventuali integrazioni e/o modificazioni operative con un livello di qualità adeguato alle esigenze dei servizi pubblici locali oggetto di concessione, garantendone l'integrazione modale volta a migliorare la fruizione del servizio da parte dell'utenza.
2. Il soggetto concessionario si obbliga ad esercire il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuto unico responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
3. Il soggetto concessionario manleva e mantiene indenne gli Enti concedenti da qualsiasi danno che possa derivare a persone e/o cose e/o terzi nel corso dell'esercizio delle attività afferenti i servizi affidati al soggetto concessionario qualora tali attività siano svolte direttamente dal soggetto concessionario o da altro soggetto a cui il soggetto concessionario abbia demandato a qualsiasi titolo lo svolgimento dell'attività.
4. A tal fine il soggetto concessionario deve stipulare tutte le assicurazioni previste dalla normativa vigente da trasmettere agli Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione entro il termine di quindici giorni dalla vigenza del presente contratto e, nel caso di rinnovo annuale della stessa, entro il termine di scadenza di ogni anno precedente. Le polizze assicurative dovranno garantire copertura con decorrenza dall'inizio del servizio e per l'intero arco temporale dell'affidamento, senza alcuna soluzione di continuità.
5. Fatto salvo il divieto di cui al successivo articolo 49, in caso di subaffidamento a terzi il soggetto concessionario inserisce nei capitolati l'obbligo per i soggetti subaffidatari di assicurarsi contro i danni verso terzi.
6. Il soggetto concessionario trasmette agli Enti titolari del contratto di servizio con riferimento a ciascuna specifica sezione copia dei contratti di sub affidamento entro il termine di quindici giorni dalla stipulazione; inoltre, il soggetto concessionario si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione all'Ente affidante e/o agli altri Enti titolari del contratto di servizio entro il termine di quindici giorni dalla vigenza dei suddetti contratti di subaffidamento.
7. Il soggetto concessionario opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno agli enti di riferimento per le singole sezioni del presente contratto.
8. Il soggetto concessionario riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve trasmettere trimestralmente un report.
9. Il soggetto concessionario è in ogni caso tenuto a richiedere alla Città l'autorizzazione e a pagare il canone per ogni comunicazione pubblicitaria effettuata nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione e/o attraverso l'uso dei beni messi a disposizione per
l'espletamento dei medesimi servizi.
10. Il soggetto concessionario si impegna a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, da attuare tramite recuperi di efficienza ed ogni altra azione idonea allo scopo.
11. Il soggetto concessionario è soggetto all'applicazione degli obblighi previsti nel Regolamento CE n. 1370/2007.
12. Il soggetto concessionario è titolare delle compensazioni economiche, dei proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e di sosta e degli altri ricavi industriali (oltre IVA dovuta in virtù della normativa vigente), tenuto conto della necessità di prevedere un ragionevole utile, secondo la normativa vigente in materia.
13. Il soggetto concessionario si obbliga a tenere una contabilità separata, a partire dal 1 gennaio 2012, distintamente per le attività di ogni sezione, tale da consentire la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascuna sezione in conformità a quanto previsto:
a) dal Regolamento Unione Europea 1370/2007 allegato 1 in materia di trasporto pubblico locale e trasporto a mezzo della Linea 1 di Metropolitana Automatica nell'osservanza almeno delle seguenti condizioni:
- i conti operativi corrispondenti a ciascuna di tali attività economiche devono essere separati e la quota dei ricavi e dei costi fissi deve essere imputata secondo le vigenti norme contabili e fiscali;
- tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i costi fissi e un utile ragionevole connessi a eventuali altre attività esercitate dall'operatore di servizio pubblico non possono in nessun caso essere a carico del servizio pubblico in questione;
- i costi originati dalla prestazione del servizio pubblico devono essere bilanciati dai ricavi di esercizio e dal versamento di somme da parte delle pubbliche autorità, senza possibilità di trasferimento di ricavi ad un altro settore di attività dell'operatore di servizio pubblico;
- specifica rendicontazione delle spese sostenute per la manutenzione di bus, tram ed altri mezzi in carico al gestore per i quali lo stesso deve garantire la sicurezza;
- tutta la rendicontazione del soggetto affidatario deve consentire di verificare la parità di condizione delle spese addebitate dall'eventuale società capogruppo;
- tutte le grandezze utilizzate ai fini della contabilità gestionale devono essere oggettivamente verificabili;
b) dal Decreto Legislativo 333/2003 per la gestione della sosta a pagamento e per i servizi turistici nell'osservanza dei seguenti obblighi:
- separazione dei conti interni corrispondenti alle attività distinte;
- corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente ed obiettivamente giustificati;
- chiara definizione dei principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati;
- predisposizione di una relazione sui sistemi di contabilità dei costi applicati;
- tutta la rendicontazione del soggetto affidatario deve consentire di verificare la parità di condizione delle spese addebitate dall'eventuale società capogruppo;
- tutte le grandezze utilizzate ai fini della contabilità gestionale devono essere oggettivamente verificabili;
c) nella deliberazione mecc. 2010 02177/002 "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di
contratti di servizio e carte dei servizi" approvata dal Consiglio Comunale in data 12 luglio 2010, nei punti dal 2.9.1. al 2.9.11 dell'allegato 1.
14. Il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale incaricato dall'ente titolare del contratto di servizio con riferimento alle singole sezioni il libero accesso ai veicoli, agli impianti, alle strutture ed alla documentazione amministrativa contabile connessa all'espletamento del presente contratto.
15. Il soggetto concessionario si impegna ad adibire ai servizi oggetto delle singole sezioni solo personale riconoscibile in possesso delle dovute abilitazioni, anche se non espressamente richiamate nelle specifiche sezioni.
16. Limitatamente alle prestazioni principali oggetto del presente contratto, il soggetto concessionario si obbliga a mantenere le seguenti certificazioni:
- certificazioni comprovanti il possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008;
- certificazione comprovante il possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004;
- dotazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica delle informazioni e dei dati uguale o conforme allo standard ISO 27001:2005, con relativa certificazione.
17. In ogni caso il concessionario si impegna tanto per le attività principali che per quelle accessorie oggetto del presente contratto che per il presidio dell'intermodalità, a garantire standard (di qualità, sociali e ambientali), servizi, procedure e strumenti di livello non inferiore a quanto in atto nel 2009/2010 così come da tabella allegata all'articolo 32 per la sezione II, all'articolo 48 per la sezione III e all'articolo 63 per la sezione IV secondo le modalità indicate negli allegati I-5 e I -6 della presente Sezione I.
18. Fatto salvo il rispetto di tutta la normativa vigente, il concessionario, in particolare si impegna all'osservanza scrupolosa del D.Lgs. n. 231/2001.
19. Il concessionario si obbliga a mantenere gli attuali sportelli in uso, anche in termini di personale impiegato e di tempi di apertura al pubblico, nonché ad ampliare il numero degli stessi in conformità all'offerta presentata. In tali sportelli dovrà comunque essere possibile svolgere tutte le pratiche di interesse dei cittadini quali la richiesta di informazioni, l'inoltro di reclami, osservazioni, proposte, e l'acquisto di titoli necessari per la fruizione dei servizi.
20. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione agli enti concedenti ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
21. Eventuali riduzioni di posti di lavoro derivanti da mutamenti di sistemi d'esercizio o limitazioni o soppressioni di servizi, saranno affrontati, prima di renderli operativi, dalla concessionaria, dalle organizzazioni sindacali e dal Comune di Torino.
Articolo 7 - Obblighi degli enti di riferimento per ciascuna sezione
1. Ciascun ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione si obbliga ad ottemperare, in relazione ai servizi di competenza, a quanto previsto in ciascuna Sezione specifica del presente contratto.
Articolo 8 - Carta della Qualità dei Servizi - Parte generale
1. Il soggetto concessionario, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, predispone la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all'articolo 11 del D.Lgs. n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", nonché conformemente all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.
2. La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal soggetto concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
3. Ai fini dell'emanazione della Carta della Qualità dei Servizi il soggetto concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art.2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
si obbliga ad effettuare, nonché a finanziare le seguenti attività:
- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente di riferimento, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
4. Il finanziamento posto a carico del soggetto concessionario per le attività di cui alla lettera
f) dell'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007 e relative a tutti i servizi espletati ad eccezione della Sezione V è disciplinato dal successivo articolo 14.
5. Il soggetto concessionario, conformemente a quanto disposto dall' articolo 2 comma 461
della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
6. Il soggetto concessionario è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi. In ogni caso il concessionario si impegna a far sì che le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedano la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che
avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.
7. I parametri relativi ai livelli di qualità di ogni servizio sono indicati nelle successive sezioni in relazione allo specifico servizio ivi disciplinato e secondo le modalità indicate nell’offerta (Allegato I-5 e I-6 della presente Sezione I).
8. Il soggetto concessionario si impegna a far sì che le Carte della Qualità dei Servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali indichino, ai sensi dell’art. 8 del D. L. 24
gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27, in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastrutture, tenendo altresì conto delle indicazioni delle Autorità indipendenti di regolazione e di ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali.
9. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.
10. Nelle more dell'adozione della Carta di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il concessionario si obbliga a mantenere le carte dei servizi già in essere.
Articolo 9 - Continuità del Servizio
1. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
2. Il soggetto concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
3. Restano a carico del soggetto concessionario i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del
servizio.
4. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, il soggetto concessionario deve dare immediata comunicazione all'ente di riferimento precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. All'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui il soggetto concessionario si impegna a tenere conto.
5. Il soggetto concessionario non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento dell'Ente concedente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione ovvero in pendenza di controversia tra le parti, fatto salvo il diritto del soggetto concessionario all'introito delle tariffe, alle compensazioni economiche di competenza ed all'eventuale risarcimento del danno.
6. L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione.
7. Il soggetto concessionario garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli Accordi Aziendali vigenti.
8. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali e comunque eventi non prevedibili dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e dal soggetto concessionario con l'applicazione della normale diligenza, come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni delle compensazioni economiche previste dai successivi articoli 29 e 45, a condizione che il soggetto concessionario, in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri in particolare la continuità del servizio di trasporto anche in forma sostitutiva.
Articolo 10 - Subaffidamento
1. Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 49, in linea con articolo 10
comma 4 lettera i) Legge Regione Piemonte 1/2000 e s.m.i., il soggetto concessionario è autorizzato, previo assenso dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento all'apposita sezione e nei limiti di legge, a subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia.
2. Il soggetto concessionario rimane unico responsabile nei confronti dell'ente per l'esatta esecuzione delle attività affidategli.
3. In ogni caso è vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
Articolo 11 - Garanzie prestate dal soggetto concessionario
1. Il soggetto concessionario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, si impegna a presentare, entro 60 giorni dalla presente stipulazione, agli enti concedenti - un deposito cauzionale (suddiviso per sezioni di competenza) - per l'intera durata contrattuale - a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo complessivo pari a Euro 222.151.725,85 (e precisamente per Euro 15.997.966 per la compensazione della metropolitana, 174.586.355 per compensazioni tpl, 12.167.404,85 euro per canone attinente ai parcheggi, 19.400.000,00 euro per canone attenente alla metropolitana, linea 4 e impianti fissi ferro filo tranviari), in ogni caso idonea a garantire ogni anno di vigenza del presente contratto per tutta la sua durata ed avente scadenza decorsi 180 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. In caso di fideiussione annuale o di durata minore a quella contrattuale la stessa deve essere prorogata o rinnovata, di anno in anno, senza soluzione di continuità fino alla scadenza del contratto.
2. In difetto il contratto si intenderà risolto e l’affidamento decaduto, fatto salvo l’obbligo per il concessionario di continuare a garantire il servizio per il tempo richiesto dagli Enti concedenti al fine di evitarne l’interruzione. Ad insindacabile scelta della Città e degli enti
titolari delle singole sezioni dei contratti di servizio, in alternativa alla risoluzione potrà procedersi a trattenere, a titolo di deposito cauzionale, dai corrispettivi dovuti al concessionario la somma corrispondente a quella che deve essere garantita con fideiussione, fino al rinnovo della garanzia dovuta.
3. La fideiussione prodotta contiene l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, a prima richiesta degli Enti titolari del contratto di servizio con riferimento a ciascuna specifica sezione, il valore del relativo deposito cauzionale.
4. Gli enti titolari escuteranno pro-quota il deposito cauzionale in relazione all'applicazione delle penali relative agli inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti per i singoli servizi affidati.
5. In caso di escussione della fideiussione il soggetto concessionario dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.
Articolo 12 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio e incentivi per il miglioramento del servizio
1. L'ente titolare del contratto di servizio per la sezione di riferimento potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con il soggetto concessionario, anche sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione (Allegato I-5 e I-6 della presente Sezione I).
2. In ogni caso il soggetto concessionario assume gli obblighi di miglioramento presentati in offerta (Allegato I-5 e I-6 della presente Sezione I) e si obbliga a porre in essere ogni azione per migliorare il servizio in conformità ad essa.
3. Il soggetto concessionario si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio, nel rispetto ed in osservanza di quanto
previsto nella "Carta della Qualità dei Servizi".
4. I risparmi conseguiti con il ribasso presentato in sede di offerta economica pari a € 13.645,00 IVA esclusa sono utilizzati su specifica indicazione dell’ente titolare del contratto di servizio.
Articolo 13 - Modalità di modificazione della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto
1. Eventuali modificazioni alla specifica dei servizi (sezioni II, III, IV e V) saranno apportate nei modi e nelle forme di cui alle singole sezioni seguenti.
Articolo 14 - Commissione tecnica - Agenzia dei servizi pubblici
1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una commissione tecnica composta da rappresentanti del soggetto concessionario e dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, presieduta dai relativi Responsabili tecnici, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e, nel caso in cui l'Ente titolare del contratto di servizio sia la Città di Torino, dell'Agenzia dei servizi pubblici locali della Città di Torino.
2. La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.
3. La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed
aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, sia al soggetto concessionario, sia alle Associazioni dei Consumatori, con le modalità indicate nella Carta della Qualità dei Servizi.
4. È istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, il soggetto concessionario, le associazioni dei consumatori, convocata dallo stesso ente titolare del contratto di servizio al termine di ogni anno contrattuale, nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini. Per la sezione III e IV è convocata altresì l'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali della Città di Torino.
5. In ragione della necessità di garantire la gestione integrata dei servizi di mobilità urbana e metropolitana potrà essere istituito un Comitato cui partecipano, gli enti titolari delle singole sezioni, il gestore e l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.
Tale Comitato avrà ad oggetto, per ogni singolo servizio, l'analisi e la discussione:
- dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza e degli esiti del monitoraggio permanente di cui ai commi precedenti;
- dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
- delle proposte di cambiamento e di miglioramento dei servizi elaborate dai partecipanti.
6. Le attività di cui alla lettera f) dell'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007 e relative a tutti i servizi espletati, ad eccezione della sezione V, sono finanziate con un prelievo a carico del soggetto concessionario per un importo massimo annuale di Euro 80.000,00, la cui ripartizione nell'ambito dell'attività ivi previste per i diversi servizi affidati sarà oggetto di accordo tra gli enti titolari del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e le
associazioni di consumatori. L'importo massimo annuale sarà variato in aumento proporzionalmente all'aumento del valore dei servizi.
7. Considerate le funzioni previste dallo Statuto della Città, dal Regolamento del Consiglio Comunale e dalle deliberazioni consiliari relative all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino, istituita come strumento operativo del Consiglio stesso per l'esercizio delle potestà di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali, l'Agenzia potrà esercitare tutti i poteri specificati al punto 2.13 dell'allegato 1 alla deliberazione Consiglio Comunale n. 92 del 12 luglio 2010 (mecc. 2010 02177/002) "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di contratti di servizio e di carte dei servizi". Potrà pertanto accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni - comprese le informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni - che ritenga necessari o utili allo svolgimento dei suoi compiti, nei limiti della tutela della privacy, dei segreti industriali e dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, come precisato ai punti 2.13.7 e 2.13.9 dell’allegato alla deliberazione citata.
Articolo 15 - Modalità di revisione delle condizioni contrattuali
1. È prevista la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali del presente contratto nei termini che seguono:
a) Revisione annuale: il concessionario può chiedere al termine di ogni anno contrattuale che sia determinata una revisione del contratto in corso;
b) Revisione ordinaria: al termine di ogni triennio deve essere operata una revisione ordinaria per verificare la persistenza delle condizioni contrattuali di equilibrio del piano economico ovvero della necessità di eventuali revisioni in forma di modifica delle condizioni di entrata e/o di costo e/o di durata della concessione medesima;
c) Revisione straordinaria: Le parti potranno operare una revisione straordinaria del presente contratto in caso di variazione e/o soppressione e/o nuova attivazione delle linee o dei servizi attinenti al presente contratto.
2. Al di fuori dei casi sopra citati, le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali, fatto sempre salvo l'interesse pubblico all'erogazione del servizio, qualora novità e/o modificazioni normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato al soggetto concessionario o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo, o qualora circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.
3. Qualora nel corso della concessione intervengano variazioni alle condizioni contrattuali, conseguenti a richieste degli Enti titolari del contratto con riferimento alle specifiche sezioni, a nuove norme legislative o regolamentari influenti sui meccanismi tariffari o sulle condizioni per l'esercizio delle attività, si procederà, in analogia con quanto previsto all'articolo 143, comma 8,
del Decreto Legislativo 163/2006, a revisione e rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, in favore del concedente o del concessionario a seconda degli effetti delle condizioni sopravvenute.
4. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad un accordo sulle variazioni di cui al precedente comma entrambe le parti avranno facoltà di recedere dal contratto.
5. Le nuove condizioni potranno consistere anche in una diversa durata del presente contratto.
6. Le modificazioni e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.
7. La revisione del contratto – sezione I - sarà oggetto di apposita deliberazione/determinazione del relativo organo competente per ciascun ente titolare del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni e sarà oggetto di apposita stipulazione. Le revisioni che hanno ad oggetto le condizioni contrattuali di una specifica sezione sono determinate dall’Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e stipulate tra detto Ente e il Concessionario.
Articolo 16 - Clausola sociale e trattamento del personale dipendente
1. Nei confronti dei propri dipendenti il soggetto concessionario si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro Autoferrotranvieri - internavigatori (TPL - Mobilità) vigenti, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e le condizioni previste nei contratti integrativi aziendali, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Gravi violazioni delle obbligazioni di cui al presente articolo comportano la facoltà dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione di revocare la presente concessione ai sensi del successivo articolo 19.
3. I processi di armonizzazione del trattamento del personale eventualmente necessari, a trasferimento avvenuto ed i vari aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro, saranno stabiliti attraverso procedura di concertazione tra l'impresa e le organizzazioni sindacali di categoria. Tali processi dovranno garantire i diritti acquisiti dei lavoratori.
4. Il vincolo di assorbimento del personale nell'organico dell'impresa riguarda il riutilizzo anche in relazione a servizi di trasporto eserciti su aree omogenee diverse da quelle in cui si concretizza il subentro, purché viciniori a quelle oggetto del presente Contratto.
5. Eventuali riduzioni di posti derivanti da mutamenti di sistemi d'esercizio o limitazioni o soppressioni di servizi, saranno affrontati, prima di renderli operativi, in una apposita sede tra la società subentrata, le organizzazioni sindacali e l'Ente concedente.
6. Al soggetto concessionario sono attribuiti anche i contributi a copertura degli oneri dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, erogati direttamente dalla Regione Piemonte relativi agli accordi siglati il 20/12/2003 (art. 2), 18/11/2004 (art. 11) cosi come previsti dalle leggi n. 47/2004 e n. 58/2005 e successivi nonché gli importi relativi all’art. 1 comma 1230 della legge 296/2006 e successivi.
Articolo 17 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro
1. Il soggetto concessionario si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.
2. Il soggetto concessionario si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro. Gli obblighi del committente di cui all'articolo
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. fanno capo al concessionario.
Articolo 18 - Risoluzione del Contratto
1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi di revoca e di decadenza di cui al successivo articolo 19, ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile qualora il soggetto concessionario abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nel contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
2. L'Ente, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
3. A seguito di diffida, il soggetto concessionario può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 2).
4. Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 2), il soggetto concessionario non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempreché gli Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni parte intimante non ritengano accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, gli Enti Titolari potranno chiedere la risoluzione del contratto con riferimento alla sezione di cui sono titolari.
5. Il contratto, con riferimento a ciascuna specifica sezione, si intende risolto di diritto qualora
il soggetto concessionario perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto del contratto.
6. Nel caso di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non imputabili al soggetto concessionario, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile, qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità. Nel caso di parziale impossibilità sopravvenuta nell'espletamento del servizio, il corrispettivo subirà una riduzione proporzionale alla quantità ed alla durata della mancata prestazione, salvo il riconoscimento dei costi sostenuti dal soggetto concessionario.
7. In ogni caso, fino al subentro del nuovo gestore, il concessionario si impegna a garantire il regolare svolgimento del servizio così come risultante a seguito dell'aggiudicazione e/o modificazioni/integrazioni successive.
Articolo 19 - Revoca e decadenza dell'affidamento in concessione del servizio
1. L'affidamento dei servizi oggetto del contratto potrà essere revocato, con atto motivato, da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, oltre che per risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 18, anche in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.
2. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, può avvalersi della facoltà di revocare l'affidamento ed in tal caso la risoluzione del contratto si verifica di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile per:
- non veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente contratto in sede di presentazione della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta;
- false dichiarazioni sui requisiti d'accesso alla gara;
- abbandono o sospensione ingiustificata del servizio da parte del soggetto concessionario;
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità o sicurezza dell'esercizio del servizio;
- mancata ottemperanza da parte del soggetto concessionario a quanto disposto dall'articolo 16 del presente Contratto, in materia di subentro ad altro concessionario;
- gravi ed ingiustificati inadempimenti contrattuali comprese le migliorie offerte in sede di gara.
3. Il soggetto concessionario decade dall'affidamento qualora non ottemperi agli obblighi nei confronti dei lavoratori così come previsto al precedente articolo 16 oppure in caso di perdita dei requisiti richiesti in sede di aggiudicazione.
Articolo 20 - Applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto
1. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile nonché della normativa vigente in materia.
Articolo 21 - Controversie
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Torino.
Articolo 22 - Spese contrattuali e di registrazione
1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto sono a totale carico del soggetto concessionario.
2. Agli effetti fiscali il concessionario chiede che il presente contratto sia registrato volontariamente ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a suo carico e con
applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, richiamando, altresì, l’art. 118 comma 1° del D.Lgs. 267/2000. Il presente contratto è vincolante per i concedenti nei limiti degli importi formalmente assunti dagli Enti/organi competenti, anche sulla base delle risorse effettivamente erogate dagli Enti preposti.
3. Il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nella predetta sua qualità, precisa, sulla base della nota del Servizio Finanziario comunale in data 26 ottobre 2012. rep. 4292, che si allega sotto la lettera “C”, nonché della nota del Servizio Controllo Partecipate in data odierna, allegata sotto la lettera “B”, che le prestazioni riportate alle Sezione IV e V del presente contratto non sono soggette ad IVA per cui, relativamente alle stesse, chiede la registrazione in termine fisso di cui all’articolo 5, comma 1 del D.P.R. n. 131/1986 con applicazione dell'imposta di registro, a carico del concessionario, in misura proporzionale al 2% ai sensi del comma 2 dell’articolo 5
della tariffa di cui al D.P.R. n. 131/1986 su un importo presunto complessivo dei canoni per l’intero periodo di concessione di cui alle predette Sezioni pari ad Euro 112.000.000,00. Resta fermo che il concessionario dovrà provvedere, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 131/1986, al versamento delle ulteriori eventuali imposte dovute al superamento dell’ammontare complessivo di cui sopra.
I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione I:
1) Allegato I. 1 - Reti - beni strumentali di proprietà della Città e/o della società
Xxxxxxxxxxxxxx.Xx s.r.l;
2) Allegato I. 2 - Materiale rotabile - beni strumentali necessari di proprietà del
concessionario;
3) Allegato I. 3 - Immobili, parcheggi - beni strumentali accessori di proprietà del
concessionario ;
4) Allegato I. 4 - Elenco del personale del concessionario;
5) Allegato I. 5 - Offerta tecnica progettuale;
6) Allegato I. 6 - Offerta tecnica indicatori;
7) Allegato I.7 – Elenco polizze assicurative;
Si omette l’allegazione dei predetti documenti poiché gli stessi sono allegati alla determinazione dirigenziale 2012 43023/064 del 26/07/2012 e pertanto hanno già acquisito natura di atti pubblici dichiarando le parti di ben conoscerli ed impegnandosi a osservarli ed a farli osservare.
SEZIONE II SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E SUBURBANO
Articolo 23 - Oggetto della Sezione II - Caratteristiche del servizio e Piano di esercizio
2. L'esercizio del trasporto pubblico locale, come individuato al comma 1, è soggetto all'imposizione degli obblighi di servizio pubblico di cui al successivo articolo 25, così come previsto dal Regolamento CE del 23 ottobre 2007 n. 1370/2007, nonché dall'articolo 17 del D.
Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Legge
Regionale n. 1/2000 e s.m.i..
“La presente Sezione II disciplina i rapporti tra l’Agenzia per la Mobilità e il soggetto concessionario in merito all'affidamento della gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della rete descritta nel "Piano di esercizio" (Allegato II.1 alla presente Sezione), con percorsi, fermate, orari, modalità di esercizio e per una percorrenza totale prevista nel periodo di vigenza contrattuale descritte nell'allegato stesso, così come modificato e/o integrato sulla base dell'offerta (allegato I.5)”
3. Il servizio di cui alla presente sezione viene concesso in esclusiva al soggetto concessionario.
4. I servizi di trasporto pubblico locale del bacino di corona metropolitana afferenti ai comuni di Settimo X.xx, Chieri e Moncalieri, costituiscono servizi connessi ai servizi di cui alla presente sezione II ai sensi e nei limiti di cui al precedente articolo 2.4
5. Sulla base delle indicazioni del Programma di Servizio il Concessionario genera il proprio “Preventivo del Programma di Esercizio - PPE”; il PPE dovrà approssimare al meglio il PS, salvo le varianti eventualmente proposte e opportunamente giustificate da parte del Concessionario e autorizzate da parte dell’Ente Concedente e non potrà in nessun caso prevedere una produzione annua complessiva inferiore a quella indicata nel PS.
6. Il PPE è approvato dall’Ente concedente. Il Concessionario è tenuto a erogare la produzione dei servizi di cui al PPE approvato, ivi descritti, per ciascuna linea del sistema, secondo la distribuzione giornaliera e annua descritte.
7. La produzione annua dei servizi di cui al PPE approvato viene calcolata utilizzando il “Calendario Annuale Standard - CS” che costituisce la sintesi delle variazioni previste nei vari periodi dell’anno della produzione giornaliera complessiva di sistema rispetto a quella richiesta nelle giornate tipo di riferimento (feriale, sabato, festiva del periodo scolastico invernale). Tale modulazione è da intendersi riferita esclusivamente all’intero sistema di trasporto oggetto della presente Sezione II; il servizio offerto da ogni singola linea potrà quindi discostarsi anche sensibilmente, così come specificato nel PS e nel PPE. Il CS, ai fini del riconoscimento corrispettivo delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio, è convenzionalmente assunto costante per l’intera durata del contratto di servizio. Pertanto non sono previste variazioni delle percorrenze annue tali da determinare modifiche al corrispettivo contrattuale conseguenti all’applicazione del calendario dell’anno corrente.
8. Il PPE approvato, applicato al calendario reale dell’anno in corso, costituirà il
“Programma di Esercizio – PE” di riferimento per tale anno.
9. Il PE sarà oggetto di revisione annuale con le seguenti modalità:
ogni anno l’ Agenzia per la Mobilità fornirà al concessionario gli indirizzi per la redazione del PPE relativo all’anno seguente, nel quadro delle risorse disponibili e fornendo indicazioni in merito all’utilizzo di eventuali risparmi derivanti dalle variazioni autorizzate;
nel rispetto delle indicazione di cui al precedente alinea il concessionario, entro 30 giorni solari dal loro ricevimento, dovrà predisporre e far pervenire all’Agenzia per la Mobilità un proposta di PPE per l’anno seguente, redatta sulla base delle caratteristiche di servizio correnti (velocità commerciale, programmi di esercizio delle singole linee, percorsi, etc.);
entro i successivi 30 giorni solari l’Agenzia per la Mobilità, valutata la proposta e richieste eventuali modifiche, approverà il PPE per l’anno seguente.
10. Il PE assume valenza contrattuale. La produzione annua complessiva sarà calcolata applicando la produzione giornaliera di riferimento indicata nel PE al “Calendario Annuale Standard” così come indicato nel PS. Eventuali variazioni della produzione annua così calcolata rispetto a quella contrattuale saranno valorizzate ai sensi del successivo art.29.
11. (Caratteristiche del Programma di Servizio definito dall’Agenzia per la Mobilità)
11.1. Il Programma di Servizio (PS) suddivide le linee costituenti il Sistema di Trasporto, come segue:
A) a seconda del modello di esercizio previsto, in:
- linee a intervallo: linee la cui caratteristica prevalente non risulta tanto l’orario di partenza delle singole corse, quanto il rispetto dell’intervallo programmato dei passaggi alle singole fermate (variabile in funzione dei periodi della giornata);
- linee a orario cadenzato: linee le cui corse sono regolate a orario ma che, in virtù del cadenzamento degli orari nel corso della giornata, risultano assimilabili alle linee a intervallo (seppur con una frequenza dei passaggi normalmente inferiore);
- linee a orario puro: linee per le quali il vincolo è costituito dal rispetto degli orari di partenza/arrivo delle singole corse;
- linee a chiamata
B) a seconda della tipologia del servizio, in:
- linee comunali di Torino: linee il cui percorso risulta interno ai confini della Città di Torino, a loro volta suddivise in:
o portanti: carico massimo superiore a 600 pax/ora per direzione, trasportano più di 25mila pax/giorno ciascuna;
o ordinarie: carico massimo compreso tra 200 e 650 pax/ora per direzione, trasportano da 5mila a 25mila pax/giorno ciascuna;
o complementari: carico massimo inferiore a 100 pax/ora per direzione, trasportano meno di 2mila pax/giorno ciascuna;
- linee direttrici: linee di collegamento tra i Comuni esterni e Torino, a loro volta suddivise in:
o principali: carico massimo superiore a 400 pax/ora per direzione, trasportano più di 9mila pax/giorno ciascuna;
o secondarie: carico massimo compreso tra 200 e 400 pax/ora per direzione, trasportano da 2mila a 8mila pax/giorno ciascuna;
- linee integratrici/complementari (con carico massimo inferiore a 300 pax/ora per direzione, trasportano meno di 4mila pax/giorno ciascuna):
o linee comunali e di collegamento ai Comuni esterni a Torino;
o linee di prossimità, che penetrano entro i confini di Torino;
- Servizi metropolitani: linee di collegamento tra Comuni, che effettuano un ridotto numero di fermate in Torino;
- Servizi speciali: linee principalmente finalizzate a servire poli scolastici o produttivi;
- Servizi a chiamata.
11.2. Per ciascuna delle linee oggetto del presente Contratto vengono specificati nel PS:
- Percorso, lunghezza e fermate principali;
- Tipo di regolazione (a intervallo, a orario cadenzato o a orario);
- Tipo di Linea (comunale, direttrice, integratrice, extraurbana, speciale, a chiamata);
- Tipo del veicolo da impiegare (tram o autobus con indicazione della capacità unitaria calcolata utilizzando uno standard di 4 posti in piedi al mq);
- Velocità commerciale di riferimento a inizio contratto;
11.3. Per le linee a intervallo o a orario cadenzato vengono specificati:
- capacità oraria per periodo della giornata;
- quantità di corse, produzione (veicoli*km);
- capacità offerta (posti*km) per ciascun periodo della giornata e/o per l’intera giornata;
11.4. Per le linee a orario vengono specificati:
- periodo di effettuazione;
- orari di partenza/arrivo delle singole corse;
- orari indicativi di passaggio alle fermate intermedie.
12. (Caratteristiche del Preventivo del Programma di Esercizio formulato dal Concessionario)
12.1. (Descrizione del PPE) Il PPE relativo alle linee a intervallo o a orario cadenzato riporta, per ciascuna delle tre giornate tipo (feriale, sabato e festiva) e per ciascuna delle linee interessate la produzione programmata (in termini di vett*km commerciali e posti*kmc) relativa sia all’intera giornata che alle fasce orarie indicate nel PS.
12.2. La produzione annua complessiva sarà calcolata applicando la produzione giornaliera di riferimento indicata nel PPE al “Calendario Annuale Standard”.
12.3. Il PPE relativo alle linee a orario riporta, per ciascuna delle linee e delle corse indicate nel PS, la periodicità di effettuazione delle stesse, gli orari di passaggio previsti alle principali fermate e la produzione annua (in termini di vett.*km commerciali e posti*km) calcolata sulla base del “Calendario Annuale Standard”.
12.4. Il PPE relativo alle linee a chiamata riporta, per ciascuna delle linee e delle corse indicate nel PS, la fascia oraria di disponibilità del servizio, i poli territoriali serviti e gli itinerari ammissibili, la produzione annua massima (in termini di vett*km commerciali e posti*km) calcolata sulla base del “Calendario Annuale Standard”.
12.5. Tutti i calcoli saranno riferiti a corse, vett*km commerciali, ovverosia al netto delle percorrenze “tecniche” per collegamenti deposito-linea, linea-deposito e/o deposito- deposito; le “percorrenze tecniche si intendono, pertanto, interamente compensate nell’ambito delle compensazioni economiche contrattuali erogate per le vett.*km commerciali.
Articolo 24 - Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni
1. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente sezione saranno messi a disposizione del soggetto concessionario gli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata compresa la linea attualmente denominata “linea 4”.
2. La messa a disposizione attraverso la concessione in uso dei beni strumentali di proprietà della Città e/o della società Xxxxxxxxxxxxxx.Xx S.r.l., società patrimoniale a totale partecipazione pubblica incedibile, comporta in ogni caso il pagamento di un canone complessivo annuo dell'importo di Euro 10,8 milioni (oltre IVA) così ripartiti:
A) per tutti gli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata di proprietà della Città di Torino (ad eccezione della linea attualmente denominata 4), ed in concessione ad Xxxxxxxxxxxxxx.Xx S.r.l. ai
sensi dell’art. 113, comma 13 del D.Lgs 267/2000: di un canone dell'importo di 7,4 milioni di Euro, da pagarsi alla società Xxxxxxxxxxxxxx.Xx S.r.l.; tale canone sarà rivalutato in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Decisione di Finanza Pubblica ;
B) per la linea attualmente denominata “linea 4” di proprietà della società Xxxxxxxxxxxxxx.Xx S.r.l.: un canone da pagarsi alla società stessa dell'importo di 3,4 milioni di Euro oltre IVA. Tale canone sarà rivalutato in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso Documento di Decisione di Finanza Pubblica).
3. Il canone è corrisposto trimestralmente ed in via anticipata entro il quinto giorno del primo mese del trimestre di riferimento. In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo.
4. In nessun caso il canone potrà essere soggetto a variazioni in diminuzione derivanti da modificazioni al Programma di Esercizio.
Articolo 25 - Obblighi del soggetto concessionario e modalità di esecuzione del servizio
1. All'esercizio dei servizi previsti nella presente sezione devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone, ai sensi dell'articolo 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), salvo il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., ed il personale necessario con la professionalità adeguata, in accordo con la vigente normativa.
2. Per tutta la durata del contratto il soggetto concessionario è tenuto a garantire la disponibilità e la possibilità effettiva di impiego delle tipologie di materiale rotabile indicate nell'Allegato I.2 da utilizzarsi secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e nell'allegato medesimo.
3. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare preventivamente al fine del rilascio della
necessaria autorizzazione all’Agenzia per la mobilità ogni sostituzione di materiale rotabile che intervenga nel corso di validità del presente contratto, rispetto all'Allegato I.2
4. L'acquisto di veicoli da adibire ai servizi oggetto della presente sezione, nonché la determinazione del fabbisogno di mezzi è individuata nel piano dell'offerta del soggetto concessionario agli allegati I.5 e I.6.
5. Il concessionario si impegna in ogni caso a realizzare gli investimenti minimi necessari a rinnovare la più alta percentuale di veicoli da adibire ai servizi oggetto della presente sezione al fine di migliorarne la qualità e ridurne l'impatto ambientale, entro la data di scadenza dell'affidamento come indicato nell’allegato I.5.
6. Il soggetto concessionario si obbliga ad organizzare e gestire la rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché la loro realizzazione, nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità a livello territoriale e dovranno risultare disponibili presso i punti di vendita.
7. Il soggetto concessionario è delegato, senza diritto ad alcun compenso, alla gestione delle procedure di rilascio delle tessere regionali di libera circolazione per disabili dei cittadini residenti nell’ambito metropolitano torinese.
8. Il soggetto concessionario dovrà provvedere ad effettuare il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dell'utenza del servizio oggetto della presente Sezione.
9. Il soggetto concessionario accerterà le irregolarità dei documenti di viaggio dei passeggeri tramite proprio personale, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa, con le modalità di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i.. Salvo che il fatto costituisca reato, le irregolarità accertate saranno sanzionate con le modalità previste dall'articolo 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., dall'articolo 20 comma 6 della Legge
Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (n. mecc. 2011 07609/119) e s.m.i..
10. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'utenza tutte le informazione necessarie all'utilizzo del servizio, nonché sulle agevolazioni tariffarie disponibili mediante opuscoli informativi, anche on line, ed attraverso aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi, anche on line.
11. Il soggetto concessionario è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto e sempre che non comporti modifiche delle condizioni contrattuali. In particolare, è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di persone, per quanto non previsto dal presente contratto.
12. In applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e s.m.i., il soggetto concessionario si obbliga ad istituire e nominare ai sensi di legge uno o più responsabili di esercizio, in relazione alla propria struttura organizzativa. Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e s.m.i..
13. Il soggetto concessionario si obbliga ad utilizzare tutti gli apparati e gli strumenti esistenti, (quali a titolo esemplificativo la centrale operativa unica per tram e bus, il collegamento telematico tra flotta e centrale operativa (SIS), il sistema di videosorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico ed alle fermate, dotazione di bordo della flotta) e/o garantire prestazioni equivalenti. In ogni caso il soggetto concessionario si obbliga a mantenere per tutta la durata del contratto le prestazioni attualmente garantite dal Sistema SIS e dai suoi aggiornamenti.
14. Il soggetto concessionario si impegna a possedere ed attuare la capacità progettuale necessaria per gestire eventi straordinari e temporanei.
15. Il soggetto concessionario si obbliga ad utilizzare in modo permanente la flotta di veicoli a metano esistenti ed a garantirne il mantenimento.
16. É posta a carico del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata, mentre la relativa manutenzione straordinaria sarà effettuata dal
concessionario sulla base dei progetti approvati e nei limiti di impegni di spesa assunti dagli enti proprietari. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei rimanenti beni di proprietà del concessionario è posta a carico del concessionario, salvo che in caso di locazione dei beni la manutenzione straordinaria faccia capo al soggetto proprietario.
Articolo 26 - Obblighi di informazione
1. Ai fini della gestione del contratto e della programmazione dei servizi di cui alla presente sezione, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autorizzato dall’Agenzia per la Mobilità, l'accesso da postazione remota (on line) alle banche dati aziendali per la visione e acquisizione di dati elementari (attraverso strumenti informatici condivisi) relativi ai dati giornalieri di produzione del servizio.
In particolare il concessionario rende consultabili e/o scaricabili, al termine di ogni giornata di esercizio, i dati relativi al servizio reso in un formato che sia fruibile in maniera automatica dai sistemi informatici dell’Agenzia (es. XML o csv).
Tale operazione dovrà avvenire preferibilmente esponendo un url interrogabile dall’Agenzia.
I file dovranno contenere anche gli indicatori già oggi elaborati e messi a disposizione da GTT, con l’aggiunta delle informazioni relative a:
- corse effettuate per ogni linea
- kilometri percorsi per ogni linea
- numero di veicoli impegnati e tempo di giro per ogni linea e per ogni fascia oraria;
- la velocità commerciale, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato (regolarità del servizio a intervallo e puntualità dei servizi ad orario) per ciascuna singola linea e per fasce orarie;
- il numero dei passeggeri saliti o numero validazioni per singola corsa
(contemporaneamente all’avvio del BIP).
3. Il soggetto concessionario si obbliga a trasmettere trimestralmente all’Agenzia per la Mobilità le segnalazioni ed i reclami in merito ad eventuali disservizi e le azioni intraprese, secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.
4. Il soggetto concessionario è tenuto a fornire ogni informazione richiesta dall’Agenzia per la Mobilità in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dall'Ente titolare del contratto di servizio nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.
5. Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e dai Responsabili d'esercizio del soggetto concessionario, o loro delegati.
6. Il soggetto concessionario è tenuto a trasmettere trimestralmente all’Agenzia per la Mobilità un "Resoconto delle attività" effettuate e risultanti dal piano d'esercizio, evidenziando, nello stesso, tra l'altro:
Il testo del comma sostituito era il seguente: “1 Ai fini della gestione del contratto e della programmazione dei servizi di cui alla presente sezione, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autorizzato dall’Agenzia per la Mobilità l'accesso da postazione remota (on line) alle banche dati aziendali per la visione e acquisizione di dati elementari (attraverso strumenti informatici condivisi) relativi ai dati giornalieri di produzione del servizio riguardanti:
- la quantità del servizio (veicoli*km) effettuato;
- il numero delle corse effettuate;
- la velocità commerciale, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato;
- il numero dei passeggeri trasportati.”
- il numero delle corse previste per ciascuna linea ed il numero delle corse realmente effettuate con il conseguente scostamento, e pertanto la variazione delle percorrenze e la percentuale di variazione delle stesse;
- le corse effettuate fuori servizio, che non rientrano nelle percorrenze totali.
7. Detto "resoconto delle percorrenze" dovrà essere inviato nei trenta giorni successivi al servizio effettuato nel trimestre precedente.
8. Il soggetto concessionario è tenuto altresì a trasmettere un "Resoconto riepilogativo di tutte le percorrenze riferite all'esercizio annuale", entro i trenta giorni successivi al 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto. Sulla base di detto resoconto, che sarà sottoposto all'esame all’Agenzia per la Mobilità la stessa procederà alla liquidazione del saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e verificate
ASPETTO | PARAMETRO |
Sicurezza (innovazione) | n. autobus con età < 15 anni / n. autobus circolanti |
Sicurezza (innovazione) | n. tram con età < 25 anni / n. tram circolanti (età misurata dall'ultima ristrutturazione) |
Sicurezza (innovazione) | n. fermate attrezzate con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / n. fermate totali |
ASPETTO | PARAMETRO |
Sicurezza (innovazione) | n. veicoli attrezzati con sistemi tecnologici di prevenzione ai fini della sicurezza (presenza di videocamere e sistemi di telecontrollo) / parco circolante |
Sicurezza (incolumità) | n. corse effettuate senza aggressioni e molestie / n. corse totali |
Ambiente (consumi) | Consumi per trazione in energia elettrica / consumi per trazione totali espressi in TEP |
Ambiente (emissioni) | per cento veicoli elettrici (tram + bus) su intero parco |
Ambiente (innovazione) | n. veicoli con motore a standard Euro 3 o superiore o a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, ...) / parco circolante (tram + autobus) |
Qualità | frequenza media corse servizi urbani (in minuti) |
Qualità (puntualità) | n. passaggi alla fermata regolari / n. passaggi fermata totali (su servizi urbani e suburbani con autobus misurati da SIS) |
Qualità (comfort) | n. veicoli con climatizzazione / parco circolante |
Qualità (comfort-accessibilità) | n. veicoli con indicatori audiovisivi dispositivi di fermata interni ed esterni al veicolo / parco circolante |
Qualità (comfort-accessibilità) | n. veicoli con accesso facilitato per diversamente abili / parco circolante |
Qualità (accessibilità) | Popolazione entro 200-250 metri da un fermata / popolazione totale |
ASPETTO | PARAMETRO |
Qualità (accessibilità) | n. fermate con orari esposti ed aggiornati / n fermate |
Efficacia | mobilità TPL area metropolitana/mobilità motorizzata |
Efficacia | n. passeggeri-km / posti-km |
Efficacia | n. viaggiatori trasportati / vetture-km |
Efficienza (servizio) | velocità commerciale |
Efficienza (servizio) | Vetture km annui / n. conducenti |
Efficienza (servizio) | Vetture km annui / n. veicoli |
Efficienza (servizio) | impegno massimo veicoli / n. veicoli parco |
Efficienza della spesa pubblica | Ricavi da traffico / passeggeri-km annui |
Efficienza della spesa pubblica | Ricavi da traffico /corrispettivo annuale contratto |
Efficienza della spesa pubblica | Passeggeri anno /corrispettivo annuale contratto |
Efficienza della spesa pubblica | ricavi da traffico / vetture-km |
Articolo 27 - Obblighi dell’Agenzia per la Mobilità
1. L’Agenzia per la Mobilità si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del soggetto concessionario con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. In relazione alla normativa sul contenimento del rumore e delle emissioni elettromagnetiche le parti si obbligano a definire le reciproche competenze ed a cooperare per lo sviluppo degli interventi previsti dalla legge e dai Piani/regolamenti approvati dalla Città e vigenti in materia.
Articolo 28 - Modificazioni al Piano di esercizio6
1. (Modifiche a valenza contrattuale)
1.1. Il PE può essere modificato su semplice iniziativa dell’Agenzia per la Mobilità, sentito il concessionario e valutate le eventuali esigenze organizzative di quest’ultimo. I servizi oggetto del presente contratto potranno essere riprogrammati ed integrati anche con servizi afferenti l’area metropolitana di Torino non ricompresi nel presente contratto.
1.2. Ogni modifica non temporanea alle linee – vale a dire di durata superiore a trenta giorni per le linee automobilistiche e di durata superiore ai 60 giorni per le linee tranviarie - alla lunghezza delle linee, al numero delle corse si traduce in variazione della produzione contrattuale, dà luogo a variazione del PE e assume valenza contrattuale.
Il testo dell’articolo sostituito era il seguente: “1. Le modifiche al PE introdotte su semplice iniziativa dell’Agenzia per la Mobilità ed aventi valenza contrattuale sono disposte nel limite annuo del 5% della produzione stimata per ciascuna delle tipologie di servizi, così come indicate al precedente articolo 2 delle presente appendice contrattuale. 2 Il Piano di esercizio di cui alla presente Sezione è l’allegato II.1 alla presente sezione modificato conformemente all'offerta presentata in sede di aggiudicazione (allegato
I.5 della Sezione I). 3 Ogni variazione del piano di esercizio, quali istituzione di nuove linee, inserimento di nuove corse anche a causa del degrado della velocità commerciale rispetto a quella di cui all'Allegato
II.1 alla presente Sezione, soppressione di linee esistenti, soppressione di corse esistenti, costituisce modifica delle condizioni di esercizio, con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione ai sensi del precedente articolo 15 e del successivo articolo 37. 4Nel caso di variazione modale delle condizioni di esercizio di una o più linee, determinata da esigenze pubbliche, il corrispettivo resterà invariato a parità di posti chilometro offerti. 5 Non costituiscono modificazione delle condizioni di esercizio e non danno luogo a variazioni del corrispettivo le variazioni gestionali contenute nei limiti dell'1,5 per cento (uno virgola cinque per cento) in più o in meno delle percorrenze totali annue, apportate in relazione a situazioni contingenti e non strutturali che devono essere preventivamente comunicate all’Agenzia per la Mobilità e dalla stessa autorizzate. 6 Ai fini della quantificazione delle variazioni di cui sopra, si considera annualmente il saldo fra variazioni in diminuzione e variazioni in aumento sull'intero servizio oggetto del contratto. 7 Le variazioni gestionali eccedenti il limite dell'1,5 per cento costituiscono invece modifica delle condizioni d'esercizio e danno luogo a modificazioni del corrispettivo secondo i criteri di cui all'articolo 29 previa verifica della copertura finanziaria. 8Le variazioni di produzione sulle singole linee possono dare luogo tra le parti a compensazioni nell'ambito della produzione di servizio totale di cui alla presente sezione. 9 Il soggetto concessionario è tenuto a comunicare per iscritto all’Agenzia per la Mobilità tramite Posta elettronica Certificata o mediante accesso on line messo a disposizione dal concessionario, al più tardi entro il giorno successivo non festivo, qualsiasi rilevante sospensione o variazione di esercizio, dovute ad eventi imprevedibili o di carattere eccezionale, che comportino una riduzione o un incremento della produzione dei servizi, sempre individuando il valore assoluto della variazione e segnalando la percentuale della stessa. 10 La diminuzione di produzione causata da scioperi può essere utilizzata per compensare, sino a concorrenza, le variazioni contrattuali (in particolare quelle relative a servizi aggiuntivi di natura occasionale). La quota di minor produzione causata da scioperi non reinvestita in servizi aggiuntivi viene considerata variazione gestionale, ai sensi dei precedenti commi 4 e 6.
1.4. Ogni modifica non temporanea (di durata superiore a trenta giorni per le linee automobilistiche e di durata superiore ai 60 giorni per le linee tranviarie) del materiale rotabile utilizzato su una linea e, contestualmente, della quantità di corse atta a mantenere la capacità offerta oraria prescritta per la linea darà luogo a variazione del PE e dovrà essere portata ad approvazione preventiva da parte dell’Agenzia.
1.5. Nel caso di lavori straordinari interessanti l’infrastruttura tranviaria di durata superiore ai 60 giorni, tenuto conto dei costi fissi e del canone di infrastruttura, le parti definiranno le modalità di gestione della linea e le relative compensazioni contrattuali secondo le modalità previste all’art. 15 del contratto
1.6. Le modifiche a valenza contrattuale aventi durata definita nel tempo e autorizzate dall’Agenzia per la Mobilità determineranno una variazione del corrispettivo contrattuale corrispondente all’effettivo numero di giorni in cui hanno avuto luogo. Nel caso in cui dette modifiche fossero introdotte in via permanente, le variazioni di corrispettivo saranno determinate dall’Agenzia per la Mobilità sulla base del calendario standard.
1.7. Costituiscono altresì modifiche contrattuali in aumento e/o in diminuzione i servizi erogati in occasione di eventi occasionali già ricompresi nel PE, nei limiti della produzione programmata e con riferimento a quella effettivamente erogata.
1.8. Il Concessionario può richiedere variazioni al PE. Per tale fine deve produrre tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica della fondatezza della richiesta, ferma restando in capo all’Agenzia per la Mobilità l’esclusiva competenza in merito alla valutazione e all’eventuale autorizzazione delle variazioni richieste. Le modifiche non autorizzate, oltre a non dare diritto a variazione dei corrispettivi, sono vietate e
sanzionabili.
1.9. Per le modifiche a valenza contrattuale contemplate nel presente articolo il Concessionario è obbligato a prestare il servizio alle condizioni del presente contratto nei limiti previsti dal precedente articolo 2 in aumento.
1.10. L’Agenzia per la Mobilità, qualora il soggetto concessionario, reiteratamente, non provveda a dare esecuzione alle variazioni di servizio disposte e autorizzate, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 18 nonché di revocare l’affidamento ai sensi dell’art. 19, si riserva di attuare le procedure necessarie per garantire l’erogazione di tale servizio (anche avvalendosi di altre imprese e rivalendosi sul Concessionario per le maggiori spese eventualmente sostenute).
2. (Modifiche a carattere gestionale)
2.1. Ogni modifica temporanea (di durata non superiore a trenta giorni per le linee automobilistiche e di durata non superiore ai 60 giorni per le linee tranviarie) operata dal Concessionario (comprese le variazioni di materiale rotabile utilizzato) non ha valenza contrattuale, ma gestionale, e non darà luogo a variazioni di corrispettivo pur generando temporaneamente produzioni differenti rispetto a quelle previste dal Programma di Esercizio: in ogni caso il Servizio erogato dovrà essere il più aderente possibile a quanto previsto dal programma di Esercizio, in particolar modo riguardo all’estensione del servizio, alle corse effettuate e alla capacità offerta.
2.2. Le variazioni gestionali sono comunicate in rendiconti mensili sulla base delle informazioni richieste ai sensi dell’art.26 del contratto.
2.3. Il degrado di velocità commerciale può dare luogo a temporanee variazioni di produzione, dal momento in cui intervengono sino alla riprogrammazione delle linee interessate. Esse comunque, pur avendo effetto sulla quantità di risorse necessarie al servizio, non hanno in linea di principio effetto contrattuale e non danno luogo a variazioni di corrispettivo.
2.4. In considerazione del fatto che consistenti variazioni non temporanee di velocità
commerciale relative all’intero sistema oggetto del contratto possono modificare il rapporto di copertura dei costi da parte dei ricavi e dei corrispettivi, il Soggetto concessionario, qualora il sistema di monitoraggio evidenzi una variazione di velocità commerciale dell’intero sistema su base mobile annua superiore a 0,5 km/ora potrà chiedere in corrispondenza alla redazione del PPE per l’anno seguente una variazione percentuale delle compensazioni economiche unitarie pari alla differenza tra la variazione di velocità commerciale registrata come sopra specificato e 0,57.
2.5. L’insieme delle variazioni gestionali (sommando quelle positive e quelle negative) darà luogo alla fine di ogni anno contrattuale a un montante di produzione in veicoli*km che non dovrà superare il valore di 1,5% in più o in meno rispetto al valore di produzione risultante dal PE approvato.
Le eventuali variazioni gestionali eccedenti il predetto limite dello 1,5% saranno considerate variazioni contrattuali e trattate ai sensi del precedente punto 1.
3. L’Agenzia per la Mobilità si riserva la possibilità di individuare, d’intesa con il soggetto concessionario, le variazioni da apportare al Programma di Esercizio al fine di ricondurre il montante di produzione eventualmente eccedente il rapporto di cui al precedente comma nei termini ivi previsti.
4. Il soggetto concessionario è obbligato a comunicare all’ Agenzia per la Mobilità qualsiasi sospensione o variazione di esercizio temporanea entro il giorno stesso o, in caso di comprovata impossibilità, entro il primo giorno lavorativo successivo, a tramite posta elettronica certificata.
5. La diminuzione di produzione causata da scioperi può essere utilizzata per compensare, sino a concorrenza, le variazioni contrattuali (in particolare quelle relative a servizi aggiuntivi di natura occasionale). La quota di minor produzione causata da scioperi non
7 Es.: VC sistema, anno 1 = 17,22 km/ora; VC sistema, anno 2 = 16,34 km/ora (valori in media mobile annua)
variazione (anno2 vs. anno1) = 16,34 – 17,22 = -0,88 km/ora
eccedenza rispetto al valore di 0,5 = 0,88 – 0,5 = 0,38
variazione di corrispettivo richiedibile = + 0,38%
reinvestita in servizi aggiuntivi viene considerata variazione gestionale, ai sensi e nei limiti di cui al precedente comma 2 (Modifiche a carattere gestionale).
Articolo 29 - Corrispettivo Compensazioni economiche
1. Per gli obblighi di servizio imposti nella sezione I e nella presente sezione, l’Agenzia per la Mobilità corrisponderà al soggetto concessionario la compensazione economica nel presupposto del rispetto dell’accordo di programma sottoscritto con la Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i. e degli altri accordi di programma sottoscritti con i comuni dell’area metropolitana. Tale compensazione sarà rivalutata in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso Documento di Decisione di Finanza Pubblica. Le tariffe corrisposte dagli utenti, di cui al successivo articolo 31, sono introitate dal concessionario mediante la propria rete di vendita dei titoli di viaggio.
2. La compensazione economica annua è da intendersi al lordo di una somma non superiore al 2 per cento ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i..
3. Le percorrenze da considerare ai fini della determinazione della contribuzione chilometrica media sono quelle risultanti dal "Piano di esercizio" (Allegato II. 1 alla presente sezione).
5. Il valore economico complessivo delle compensazioni economiche posto a base di gara e risultante dall’offerta è stato pari ad Euro 174.586.355,00 oltre IVA a fronte di un produzione complessiva stimata espressa in vetture*km commerciali pari a:
- Linea tranviaria 4 = 1.765.000 km annui
- Altre linee tranviarie= 6.325.000 km annui
- Linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18 metri o superiore= 10.000.000
km annui
- Altre linee esercite con autobus= 34.680.000 km annui
7. Le compensazioni unitarie (€/km) calcolate sul prezzo unitario di base offerto di € 1,57, sono pari a:
- linea tranviaria 4: 6,908 €/km;
- altre linee tranviarie: 6,751 €/km;
- linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18 metri o superiore: 3,258 €/km;
- altre linee esercite con autobus: 2,512 €/km.
8. In caso di riduzioni/aumenti delle compensazioni economiche la produzione chilometrica verrà ridotta/aumentata in relazione al prezzo unitario e al piano di esercizio come concordato preventivamente con l’Agenzia per la Mobilità.
9. I servizi a chiamata, qualora istituiti, saranno compensati applicando le compensazioni unitarie previste nel presente articolo alla produzione erogata, comprese le fasce orarie di disponibilità del servizio.
8 L’articolo 2 dell’Appendice contrattuale sottoscritta in data 28/05/2013 tra Agenzia per la Mobilità e Regionale e GTT, rubricato “Definizione del valore annuale del contratto relativamente alla Sezione II”, ha stabilito che:
1. Il valore annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio è definito in € 148.562.200,00 oltre I.V.A.
2. Il valore di cui al comma 1 è definito sulla base delle compensazioni economiche unitarie risultanti dall’offerta (art. 29, comma 7 del contratto) e dalla seguente produzione di servizi media annua programmabile per l’intera durata del contratto sulla base delle risorse economiche impegnabili alla data del 26/07/2012:
- Linea tranviaria 4 = 1.850.000 vett*km annue
- Altre linee tranviarie = 5.000.000 vett*km annui
- Linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18 metri o superiore = 11.500.000 vett*km annui
- Altre linee esercite con autobus = 25.700.000 vett*km annui.
Articolo 30 - Modalità di pagamento della compensazione economica corrispettivo
1. Il soggetto concessionario fatturerà mensilmente un dodicesimo dell'importo annuo definito ai sensi dell’articolo 29, comma 6. La fattura verrà liquidata dall’Agenzia per la Mobilità entro il mese successivo a quello di erogazione del servizio nella misura del 90 per cento dell'imponibile, cui verrà aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute. Si applicano le disposizioni del Titolo II del DPR 207/2010 in ordine alle ritenute sui pagamenti previste dall’articolo 4 del decreto.
2. Il saldo dell'importo complessivo annuale, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e/o riscontrate dall’Agenzia per la Mobilità è corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, a seguito della presentazione della relazione di cui al successivo articolo
34 e previa erogazione da parte dell'Erario dell'IVA da rimborsare.
3. In caso di ritardo dell'erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte il pagamento della fattura potrà essere posticipato di ulteriore 30 giorni senza che ciò comporti l'applicazione del successivo comma 4.
4. Eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dall'euribor semestrale (aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre, valevole per il primo semestre ed all'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno, valevole per il secondo semestre) maggiorato di uno spread di 0,35 punti percentuali.
Articolo 31 - Tariffe del servizio
1. I proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, relativi al servizio oggetto della presente Sezione, e gli altri ricavi industriali, dovranno garantire l'equilibrio con le compensazioni economiche in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto della necessità di prevedere un ragionevole utile.
2. Il soggetto concessionario si obbliga, in armonia con i criteri indicati all'articolo 12 della
Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i., ad applicare all'utenza del servizio oggetto della presente Sezione tutte le tariffe approvate dalla Città, dalla Regione Piemonte, dall’Agenzia per la Mobilità e precisamente quelle approvate:
- con deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2011 n. 36-2943 con cui si approvava l’adeguamento tariffario del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (n. mecc. 2011 07609/119) con cui si approvava l'adeguamento tariffario per il trasporto pubblico locale sulla rete urbana e suburbana GTT, precedentemente adeguato dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119):
- con deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2004 n. 15/12811 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle forze dell'ordine in servizio appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale
- con deliberazione della Giunta Regionale del 5 luglio 2007 n. 56/6346 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle forze dell'ordine in servizio appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale (Comune di Torino e di Collegno);
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n.3 del 26/01/2012 avente per oggetto l’adeguamento tariffario in ambito metropolitano;
3. Il soggetto concessionario si obbliga ad applicare altre tariffe eventualmente approvate nel periodo di vigenza del contratto, nonché a vendere documenti di viaggio a tariffa agevolata, per i quali la Regione, l’Agenzia per la Mobilità e la Città corrisponderanno la differenza nei limiti degli impegni di spesa assunti.
4. Il soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe di trasporto pubblico locale ogni biennio ai sensi dell'articolo 12 Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2011 n. 36-2943, la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo provvedimento.
5. In ogni caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.
6. Il soggetto concessionario si obbliga ad aderire al sistema di bigliettazione integrata (BIP - biglietto integrato Piemonte).
7. Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "Formula" attualmente in vigore nell'area metropolitana torinese, nonché ai successivi aggiornamenti compreso quello di cui all'allegato II.2 (aggiornato con deliberazione n.36-2943 della Giunta Regionale del 28/11/2011). Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "BIM" all'interno del sistema Formula.
8. Ogni eventuale riduzione del regime tariffario (tariffe e/o agevolazioni) costituisce modifica contrattuale con conseguente eventuale applicazione del precedente articolo 15 e del successivo articolo 37 a carico dell’Agenzia per la Mobilità.
9. In ogni caso il soggetto concessionario potrà adottare ulteriori misure promozionali, previa adeguata informativa all’Agenzia per la Mobilità.
2013.
Articolo 32 - Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale
1. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori ed i livelli di prestazioni e qualità del servizio TPL, così come risultanti dagli allegati I.5 e I.6 della Sezione I, nonché sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.
2. A cura del soggetto concessionario, deve essere affisso su ogni mezzo impiegato, un estratto della Carta della Qualità dei Servizi ed ogni altro avviso richiesto dalla Città e dall’Agenzia per la Mobilità.. Copie della Carta della Qualità dei Servizi devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio e on line.
3. Il soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:
TRASPORTO DI LINEA URBANO E SUBURBANO
AFFIDABILITA’ E TEMPI DI VIAGGIO | velocità minima (km/h, media di rete) % passaggi con ritardo tra 5’ e 10’ - oltre 10’ % di corse completate su corse programmate | 17 10%-2,5% 99,0% |
INFORMAZIONI A TERRA | avviso delle varianti programmate sulle fermate interessate avviso con ogni mezzo disponibile delle varianti non programmate | Si Si |
comunicazione annuale degli orari delle linee ore disponibili n.verde nella settimana: casella vocale- operatore ( ‘ ) sito internet interattivo (informazioni e segnalazioni) calcolo online degli itinerari di viaggio informazioni sull’accessibilità per disabili per numero mezzi /totale mezzi - linee mezzi | Si 24x7 – 13x6 Si Si Si – Si | |
INFORMAZIONI A BORDO | riepilogo varianti al servizio in atto su tutti i tram e gli autobus esposizione sintesi carta dei servizi sui mezzi di trasporto e n.verde % mezzi con esposizione sulla parte anteriore del numero di linea e della direzione di viaggio % mezzi impianto audiovisivo per indicazione fermate | Si Si 77 62 |
SERVIZI ALLE FERMATE | fermate con palina/pensilina e info su linee in transito % paline con display con informazioni | tutte (^) 11 |
ulteriori fermate con pensilina e sedili fermate con mappa della rete trasporto pubblico esposta | + 17 31 | |
VENDITA E ASSISTENZA | punti vendita concessionario o convenzionati punti vendita automatica presso parcometri- tabaccai– metro % minima timbratrici funzionanti e con orario esatto ± 3’ (°) | 1550 000-00-00 97 |
INTEGRAZIONE DEI TRASPORTI | abbonamenti Formula (concessionario + Trenitalia + altri 27 gestori) n.linee in transito per st.ferroviaria o cap.extraurb.(media) | 4 tipi 4 |
SICUREZZA DA MOLESTIE | allarme via radio su tram e autobus % fermate - autobus (*) con telecamere per sorveglianza | Si 3-54 |
SICUREZZA DA INCIDENTI | minimo km percorsi mediamente tra due incidenti copertura assicurativa per danni a persone o cose | 12.000 si |
SERVIZI PER I DISABILI | % veicoli attrezzati per accogliere sedie a rotelle (*) | 65 |
linee tram – bus con veicoli tutti accessibili a sedie a rotelle | 2-27 | |
COMFORT | % veicoli con accesso basso (*) % veicoli con aria condizionata o ventilazione interna (*) | 81 80 |
PULIZIA | cadenza pulizia pavimento, sedili, mancorrenti veicoli (giorni) cadenza media di pulizia completa dei veicoli (giorni) | 1 15 |
RISPETTO DELL’AMBIENT E | % autobus a standard > Euro 1, o a metano o elettrici (*) | 73 |
PERSONALE E RAPPORTO CON I CLIENTI | codice comportamento per chi ha contatti col pubblico divisa e/o tessera visibile (codice per operatori numero verde) | Si Si |
( ‘ ) esclusi i giorni festivi diversi da domenica
( ^ ) tranne fermate provvisorie (in particolare situate presso cantieri)
( ° ) timbratrici da sostituire con apparati a lettura elettronica e magnetica
( * ) servizi gestiti direttamente dal concessionario, esclusi quelli affidati dal concessionario a terzi
Articolo 33 - Subaffidamento
1. Il soggetto concessionario può essere autorizzato dall’Agenzia per la Mobilità nei limiti di legge, e comunque per un importo complessivo non superiore al 30 per cento del valore del
presente contratto, a subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia.
2. Il soggetto concessionario rimane unico responsabile nei confronti dall’Agenzia per la Mobilità per l'esatta esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento.
3. In ogni caso è vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
Articolo 34 - Relazione Tecnico - Finanziaria
1. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante il consuntivo economico.
2. La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi aziendali ed i ricavi da traffico affrontati dal soggetto concessionario per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a chilometri percorsi, numero dei passeggeri trasportati, materiale rotabile utilizzato, personale abilitato ed utilizzato, immobili per l'effettuazione del servizio, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio in dettaglio, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ed i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni (velocità commerciale, disponibilità e regolarità del servizio) ed al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.
3. La Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concessionario.
4. Il soggetto concessionario si obbliga ad assumere ed a garantire tutti gli impegni nei termini assunti in offerta (Allegati I-5 e I-6 della Sezione I), presentando, inoltre una dettagliata relazione annuale (entro il 31 maggio) all’Agenzia per la Mobilità, in cui si evidenzia il raggiungimento dei livelli qualitativi previsti nelle tabelle di cui all’articolo 32 degli impegni quantitativi assunti in sede di offerta di cui all’allegato I-6 e della realizzazione dei progetti
presentati in sede di offerta di cui all’allegato I-5. Il non raggiungimento di tali livelli qualitativi e di tali progetti determinerà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 36 del presente contratto.
Articolo 35 - Controllo e Vigilanza
3. In merito ai citati obblighi contrattuali, l’Agenzia per la Mobilità esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal soggetto concessionario con riguardo a:
- polizza assicurativa stipulata dal soggetto concessionario o da terzi appaltatori a copertura di ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;
- i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report trimestrale;
- il conto consuntivo;
- la Carta della Qualità dei Servizi ed applica le penali di cui al successivo articolo 36, previa effettuazione della procedura di cui al successivo comma 5.
4. Tutte le comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.
5. L’Agenzia per la Mobilità ed il soggetto concessionario, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dal soggetto concessionario. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.
Articolo 36 - Penali contrattuali
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera h) del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. e dell'articolo 19 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. per ogni violazione degli obblighi previsti nella presente Sezione II l’Agenzia per la Mobilità applica le sanzioni di seguito descritte al soggetto concessionario.
2. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 1.500,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dalla contestazione scritta, fino al ripristino della corretta esecuzione.
3. Per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.
4. Per il mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, dal termine assegnato intercorrente dalla contestazione fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.
5. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta individuati analiticamente negli allegati I.5 e Carta della Qualità dei Servizi cosi come integrata dall’allegato I.6: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine assegnato.
6. Decorsi 15 giorni dalla contestazione scritta della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, l'irrogazione della penale di cui ai commi precedenti diventa definitiva.
7. L'ammontare della penalità, sarà trattenuto sul corrispettivo relativo alla fattura del terzo mese successivo a quello durante il quale si è verificata l'inadempienza od il ritardo.
8. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.
9. In mancanza di controdeduzioni od in assenza di accoglimento, l’Agenzia per la Mobilità applicherà le penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. É fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
11. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto le sanzioni potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penalità non possa essere trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche alla risoluzione del contratto.
Articolo 37 - Modalità di revisione delle condizioni contrattuali
1. A norma dell'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., decorsi 3 anni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’Agenzia per la Mobilità procederà alla verifica delle condizioni contrattuali.
2. La verifica è effettuata, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi e con riguardo all'attuazione delle condizioni offerte dal concessionario e recepite nella presente Sezione, valutandone l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle esigenze del servizio pubblico. La verifica ha per oggetto:
a) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di servizio;
b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.
3. Qualora, a seguito della suddetta verifica, si renda necessario modificare, in aumento od in diminuzione, la rete dei servizi, il concessionario è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.
Articolo 38 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto
1. Le condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio dell’Agenzia per la Mobilità, valutato il pubblico interesse, concordato con il soggetto concessionario con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico finanziario.
2. In ogni caso, ogni variazione del Piano di esercizio deve essere autorizzata dall’Agenzia per la Mobilità.
3. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.
Articolo 38 bis - Comitato di gestione del contratto con riferimento alla Sezione II10
1. Al fine di facilitare la gestione del contratto relativamente alla Sezione II, è costituito il “comitato tecnico di gestione del contratto – servizio di tpl urbano e suburbano”.
2. Il comitato ha funzione di assistenza alle parti contrattuali (soggetto concessionario e Agenzia per la Mobilità) nella gestione e monitoraggio permanente dei servizi.
3. Le funzioni di segreteria del comitato e il relativo onere sono a carico dell’Agenzia per la Mobilità. La partecipazione ai lavori del comitato non comporta riconoscimento di compensi (o gettoni di presenza).
4. I compiti del comitato riguardano nello specifico:
- criticità rilevanti manifestatesi in merito al rispetto del Piano d’esercizio (quali, ad esempio, discordanze relative a percorsi, fermate, orari e frequenza di effettuazione delle corse, ovvero mancata effettuazione o errata rendicontazione delle corse);
- mancati adempimenti correlati alla gestione delle modifiche delle condizioni contrattuali (in relazione, ad esempio, alla tempistica di adeguamento del Piano d’esercizio, a fronte di modifiche autorizzate dall’ente concedente);
- rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative del “parco autobus” impiegato nei servizi in concessione, con particolare riferimento agli esiti delle verifiche relative allo stato di manutenzione/funzionamento delle dotazioni funzionali dei veicoli (impianto climatizzazione, pedane disabili, impianto audio-video, ecc.);
- attività di monitoraggio dei “fattori di qualità” del sistema e valutazione degli eventuali scostamenti dai valori standard minimi contrattuali definiti;
- eventuali attività di monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, secondo quanto previsto dagli obiettivi di miglioramento definiti dalla “Carta della qualità dei servizi” e/o dalle risultanze delle indagini di “Customer Satisfaction” messe a disposizione da parte del soggetto concessionario;
- mancata/errata/incompleta trasmissione all’Agenzia per la mobilità di specifica documentazione informativa prevista dal contratto (es. ricavi da traffico, calendario delle rilevazioni del monitoraggio dell'utenza, costi aziendali, aggiornamento “parco autobus”, ecc.);
- stato di attuazione ed avanzamento del “programma di manutenzione” e del “programma di pulizia” dei veicoli, come definiti dal soggetto concessionario, ed analisi degli esiti delle attività di vigilanza svolte dall’ente concedente in merito alle
verifiche relative alla pulizia e stato di conservazione/funzionalità dei veicoli;
- quantificazione dell’ammontare delle eventuali penali, nei limiti di quanto riportato nel contratto;
- quantificazione delle variazioni delle compensazioni economiche per le eventuali variazioni di produzione dei servizi;
- eventuali altri adempimenti correlati con la gestione del contratto e/o con il monitoraggio del servizio in affidamento.
5. 5. Il comitato, formalmente costituito adotta un regolamento di funzionamento.
6. 6. In occasione di ogni riunione del comitato deve essere redatto un verbale, nel quale devono essere indicati:
- Luogo, ora di inizio e termine;
- Ordine del giorno della seduta;
- Nominativo degli intervenuti;
- Estremi dell'eventuale documento di delega a persona diversa dai rappresentanti designati;
- Resoconto sintetico della discussione, delle attività svolte e delle decisioni prese, con eventuali annotazione delle osservazioni delle parti.
I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione II:
1) Allegato II. 1 - "Piano di esercizio" (numero e descrizione linee, fermate, dati vetture
chilometro, orari, frequenza);
2) Allegato II. 2 - Sistema Formula vigente
Si omette l’allegazione dei predetti documenti poiché gli stessi sono allegati alla determinazione dirigenziale 2012 43023/064 del 26 luglio 2012 e pertanto hanno già acquisito natura di atti pubblici dichiarando le parti di ben conoscerli ed impegnandosi a osservarli ed a
farli osservare.
SEZIONE III – SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA
Articolo 39 - Oggetto della Sezione III
1. La presente Sezione III disciplina i rapporti tra la Città di Torino, XxxxxXxxxxxxxx.Xx S.r.l. ed il soggetto concessionario in merito all'affidamento della gestione della Linea 1 di Metropolitana automatica di Torino (tratta Collegno – Lingotto ), secondo il Piano di esercizio - Allegato III. 1 (tracciato della linea rappresentato con cartografia in scala 1:50.000, con l'indicazione di tutte le stazioni obbligatorie; lunghezza dell'itinerario, la distanza progressiva tra le stazioni obbligatorie, gli orari, la capacità unitaria offerta, i giorni di esercizio e la modulazione del servizio durante l'anno, i tempi di percorrenza espressi in minuti primi e secondi, la velocità commerciale) così come integrato dall’offerta allegato I.5, per una percorrenza totale non inferiore a 11.200.000,00 vett*km annui.
2. All'inizio di ogni anno le informazioni di cui sopra sono presentate come Programma preventivo di servizio.
3. La Città di Torino si riserva di modificare nell'ambito della presente concessione il servizio per esigenze di pubblica utilità.
4. Alla data di messa in esercizio al pubblico dell'ulteriore tratta Lingotto-Bengasi il soggetto concessionario si obbliga ad esercire il prolungamento della Linea 1 di Metropolitana Automatica.
5. In caso di messa in esercizio di prolungamenti della linea, verrà integrato il presente contratto con le risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico finanziario.
6. Il servizio di cui alla presente sezione viene concesso in esclusiva al soggetto concessionario.
Articolo 40 - Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni
1. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente Sezione III viene messo a disposizione del soggetto concessionario attraverso la concessione in uso il sistema della Linea 1 di Metropolitana automatica, il materiale rotabile indicato nell'Allegato III.1, il deposito, le officine e gli impianti indicati nell'Allegato I. 3 della sezione I.
2. La messa a disposizione della Linea 1 di Metropolitana automatica comporta in ogni caso il pagamento di un canone complessivo annuo, per la tratta Collegno-Lingotto determinato in Euro 9.028.757,00 oltre IVA a favore della Società Xxxxxxxxxxxxxx.Xx S.r.l., proprietario superficiario della Linea 1 di Metropolitana Automatica, così come previsto nella deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2011 (n.mecc. 2011 2525/64). Tale canone sarà rivalutato in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Decisione e di Finanza Pubblica.
3. Il canone è corrisposto mensilmente entro il quinto giorno del mese di riferimento. In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo.
4. In nessun caso il canone potrà essere soggetto a variazioni in diminuzione derivanti da modificazioni al programma di esercizio.
5. La messa a disposizione riguarda altresì i beni e gli impianti di pertinenza dei prolungamenti di cui al precedente articolo 39 comma 4: in tal caso è previsto un adeguamento del canone, calcolato in rapporto all'incremento dei km di percorrenza.
6. La messa a disposizione del Parcheggio Fermi, di proprietà di Xxxxxxxxxxxxxx.Xx, non comporta un ulteriore canone in quanto pertinenza della relativa stazione Metro.
Articolo 41 - Obblighi del soggetto concessionario
1. Il soggetto concessionario della gestione del servizio della Linea 1 di Metropolitana
automatica è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) garantire la sicurezza di viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio, adottando tecniche e processi occorrenti;
b) effettuare il servizio con veicoli autorizzati, e con gli impianti di corsa, di stazione, di deposito connessi; eseguendo la manutenzione ordinaria con oneri economici a proprio carico, ed eseguendo la manutenzione straordinaria secondo la programmazione dell'ente proprietario con oneri a carico del proprietario stesso e nei limiti degli impegni assunti dal medesimo;
c) effettuare la pulizia interna delle stazioni e dei relativi accessi, degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico.
2. Il soggetto concessionario si obbliga a rispettare scrupolosamente gli orari previsti nei piani di esercizio.
3. Il soggetto concessionario deve garantire le prestazioni indicate nell'Allegato III 1 integrato con gli allegati I.5 e I.6 della Sezione I.
4. Per tutta la durata del contratto il soggetto concessionario è tenuto a garantire la disponibilità e la possibilità effettiva di impiego delle tipologie di materiale rotabile indicate nell'Allegato III. 1 da utilizzarsi secondo le prescrizioni contenute nella presente sezione e nel suddetto Allegato.
5. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare a Xxxxxxxxxxxxxx.Xx S.r.l. ogni necessità di sostituzione di materiale rotabile che intervenga nel corso di validità del presente contratto, rispetto all'Allegato III. 1.
6. Il soggetto concessionario si obbliga ad organizzare e gestire la rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché la loro realizzazione, nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità a livello territoriale e dovranno risultare disponibili presso i punti di vendita.
7. Il soggetto concessionario dovrà provvedere ad effettuare il controllo sull'effettivo e
corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dell'utenza del servizio oggetto della presente Sezione.
8. Il soggetto concessionario accerterà le irregolarità dei documenti di viaggio dei passeggeri tramite proprio personale, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa, con le modalità di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i.. Salvo che il fatto costituisca reato, le irregolarità accertate saranno sanzionate con le modalità previste dall'articolo 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., dall'articolo 20 comma 6 della Legge
Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (n. mecc. 2011 07609/119).
9. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'utenza tutte le informazione necessarie all'utilizzo del servizio, nonché sulle agevolazioni tariffarie disponibili mediante opuscoli informativi, anche on line, ed attraverso aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi, anche on line.
10. Il soggetto concessionario è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto e sempre che non comporti modifiche delle condizioni contrattuali. In particolare, è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di persone per quanto non previsto dal presente contratto.
11. In applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i., il soggetto concessionario si obbliga ad istituire e nominare ai sensi di legge uno o più Responsabili di esercizio, in relazione alla propria struttura organizzativa. Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i..
12. Il soggetto concessionario si obbliga ad utilizzare tutti gli apparati e gli strumenti esistenti (quali a titolo esemplificativo gestione della sala security relativa alla Linea 1 di Metropolitana automatica, il sistema di videosorveglianza della Linea 1 di Metropolitana automatica, gestione
del "manuale di uso e manutenzione") e/o garantire prestazioni equivalenti.
13. Il soggetto concessionario si impegna a possedere ed attuare la capacità progettuale necessaria per gestire eventi straordinari e temporanei.
Articolo 42 - Obblighi di informazione
1. Ai fini del controllo, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autorizzato dalla Città di Torino, l'accesso on line (attraverso strumenti informatici condivisi) ai dati giornalieri del servizio riguardanti:
- la quantità del servizio (veicoli*km) effettuato;
- il numero delle corse effettuate;
- la velocità, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato;
- il numero dei passeggeri trasportati.
2. Il soggetto concessionario si obbliga a fornire alla Città di Torino, ogniqualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale ed a trasmettere alla Città di Torino, entro dieci giorni dall'evento, i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose.
3. Il soggetto concessionario si obbliga a trasmettere trimestralmente alla Città di Torino le segnalazioni ed i reclami in merito ad eventuali disservizi e le azioni intraprese secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.
4. Il soggetto concessionario è tenuto a fornire ogni informazione richiesta dalla Città di Torino in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dalla Città di Torino nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.
5. Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dai Responsabili d'esercizio del soggetto concessionario, o loro delegati.
6. Il soggetto concessionario è tenuto a trasmettere trimestralmente alla Città di Torino un "Resoconto delle attività" effettuate e risultanti dal piano di esercizio, evidenziando, nello stesso, tra l'altro:
- il numero delle corse previste ed il numero delle corse realmente effettuate con il conseguente scostamento, e pertanto la variazione delle percorrenze e la percentuale di variazione delle stesse;
- le corse effettuate fuori servizio, che non rientrano nelle percorrenze totali.
7. Detto "resoconto delle percorrenze" dovrà essere inviato alla Città di Torino, nei trenta giorni successivi al servizio effettuato nel trimestre precedente.
8. Il soggetto concessionario è tenuto altresì a trasmettere un "Resoconto riepilogativo di tutte le percorrenze riferite all'esercizio annuale", entro i trenta giorni successivi al 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto. Sulla base di detto resoconto, che sarà sottoposto all'esame della Città di Torino procederà alla liquidazione del saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e verificate dalla Città di Torino.
9. La Città di Torino avrà accesso a tutte le informazioni di cui al presente articolo nelle forme e con le modalità ivi previste.
Articolo 43 - Obblighi di Xxxxxxxxxxxxxx.Xx S.r.l. e della Città di Torino
1. Xxxxxxxxxxxxxx.Xx S.r.l. si impegna a garantire le condizioni per il mantenimento della velocità, regolarità, puntualità ai valori di cui al "Piano di esercizio" (Allegato III.1 alla presente Sezione), attraverso la manutenzione straordinaria programmata ed effettuata.
2. La Città di Torino si impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del soggetto concessionario con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
Articolo 44 - Modificazioni al Piano di esercizio
1. Il "Piano di esercizio" allegato alla presente sezione (Allegato III.1), potrà essere modificato, su richiesta della Città di Torino, per esigenze di pubblica utilità. Le modificazioni, contenute nel 2 per cento annuo del totale delle percorrenze annue, sia in aumento che in diminuzione, non comportano la revisione delle compensazioni economiche dovute.
2. Qualora esigenze di pubblica utilità di adeguamento del servizio comportino una variazione annua delle percorrenze, superiore ai limiti di cui al comma precedente, ma contenuta in un massimo del 20 per cento, le compensazioni economiche saranno rideterminate, sulla base di Euro/km 1,975 quale compensazione unitaria derivante dall’offerta.
Articolo 45 - Corrispettivo Compensazioni Economiche
1. Il valore economico complessivo delle compensazioni economiche posto a base di gara e risultante dall’offerta è stato pari ad Euro 15.997.986,00 oltre IVA a fronte di un produzione complessiva stimata espressa in vetture*km commerciali pari a 8.100.000,00 con una compensazione unitaria offerta di 1.975 euro/km.
2. La Città di Torino corrisponde al soggetto concessionario le compensazioni economiche, secondo gli impegni assunti dalla Regione Piemonte e sulla base delle risorse assegnate dalla stessa.
3. In caso di riduzioni/aumenti delle compensazioni economiche la produzione chilometrica verrà ridotta/aumentata in pari misura in relazione al prezzo unitario e al piano di esercizio vigente come concordato preventivamente con l’ente di riferimento.
4. La Città di Torino erogherà al soggetto concessionario la somma dovuta a titolo IVA che la Regione/lo Stato riconoscerà sulle compensazioni di cui al comma 2.
5. Le percorrenze da considerare ai fini della determinazione della contribuzione chilometrica media, sono quelle risultanti dal "Piano di esercizio" (Allegato III.1).
Articolo 46 - Modalità di pagamento delle compensazioni economiche corrispettivo
1. Le compensazioni economiche sono erogate al soggetto concessionario secondo il trasferimento delle risorse effettuato dalla Regione.
2. Le fatture verranno pagate entro la fine del mese successivo al trasferimento delle risorse da parte della Regione nella misura del 90 per cento dell'imponibile cui verrà aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute, e previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva.
3. Il saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e/o riscontrate dalla Città di Torino è corrisposto dalla Città entro il 31 marzo dell'anno successivo previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, a seguito della presentazione della relazione di cui al successivo articolo 50 e previa erogazione da parte dell'Erario dell'IVA da rimborsare.
4. Eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dall'euribor semestrale (aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre, valevole per il primo semestre ed all'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno, valevole per il secondo semestre) maggiorato di uno spread di 0,35 punti percentuali.
Articolo 47 - Tariffe del servizio
1. I proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, relativi al servizio oggetto della presente Sezione, e gli altri ricavi industriali, dovranno garantire l'equilibrio insieme con le compensazioni economiche in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto della necessità di prevedere un ragionevole utile.
2. Il soggetto concessionario si obbliga, in armonia con i criteri indicati all'articolo 12 della
Legge Regionale n. 1/2000, ad applicare all'utenza del servizio oggetto della presente Sezione tutte le tariffe approvate dalla Città e/o dalla Regione Piemonte, tra cui quelle approvate:
- con deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2011 n. 36-2943 con cui si
approvava l’adeguamento tariffario del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 1/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (n. mecc. 2011 07609/119) con cui si approvava l'adeguamento tariffario per il trasporto pubblico locale sulla rete urbana e suburbana GTT, precedentemente adeguato dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio comunale del 25 luglio 2007 (mecc. 2007 04548/119);
- con deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2004 n. 15 12811 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle Forze dell'Ordine in servizio appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale;
- con deliberazione della Giunta Regionale del 5 luglio 2007 n. 56 6346 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle Forze dell'Ordine in servizio appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale (Comune di Torino e di Collegno).
3. Il soggetto concessionario si obbliga ad applicare altre tariffe eventualmente approvate nel periodo di vigenza del contratto, nonché a vendere documenti di viaggio a tariffa agevolata, per i quali la Regione/Città corrisponderà la differenza nei limiti degli impegni di spesa assunti.
4. Il soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe di trasporto pubblico locale ogni biennio ai sensi dell'articolo 12 Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2011 n. 36-2943; la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo provvedimento.
5. In ogni caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.
6. Il soggetto concessionario si obbliga ad aderire al sistema di bigliettazione integrata (BIP - biglietto integrato Piemonte).
7. Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "Formula" attualmente in vigore nell'area metropolitana torinese, nonché ai successivi aggiornamenti compreso quello di cui all'allegato II.2 della sezione II (aggiornato con deliberazione n.36-2943 della Giunta Regionale del 28/11/2011). Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "BIM" all'interno del sistema Formula.
8. Ogni eventuale riduzione del regime tariffario (tariffe e/o agevolazioni) costituisce modifica contrattuale con conseguente adeguamento del corrispettivo a carico della Città di Torino.
9. In ogni caso il soggetto concessionario potrà adottare ulteriori misure promozionali.
Articolo 48 - Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale
1. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori ed i livelli di prestazioni e qualità del servizio della Metropolitana automatica (così come risultanti dagli allegati I.5 e I.6 della Sezione I), nonché sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.
2. Tali standard saranno riportati nella Carta della Qualità dei Servizi che il soggetto concessionario si impegna a predisporre ai sensi dell'articolo 8 del presente contratto, e ad aggiornare annualmente migliorando i livelli di qualità, nel rispetto della normativa in materia.
3. Il soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:
LINEA 1 DI METROPOLITANA AUTOMATICA
AFFIDABILITA’ E TEMPI DI VIAGGIO | corse effettive rispetto a quelle programmate % treni con ritardo < 4 minuti | 97% 99,6% |
velocità commerciale (km/h) | 31,4 | |
INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA | stazioni con bacheche,orari,avvisi varianti al servizio metro e superficie stazioni con info partenze e arrivi a diffusione sonora e su monitor treni con grafici di linea e altoparlante per annunci (fermata e altri) ore disponibili n.verde nella settimana: casella vocale- operatore ( ‘ ) | Tutte Tutte Tutte 24x7 – 13x6 |
SERVIZI ALLE STAZIONI | stazioni con apertura temporizzata stazioni con biglietterie automatiche (min 2) e Infopoint interattivo interfoni per stazione collegati con Posto comando e controllo | Tutte Tutte 6 |
VENDITA E ASSISTENZA | < punti vendita GTT o convenzionati nell’area urbana e suburbana < agenti itineranti per assistenza passeggeri (media, giornata tipo) | 1580 7 |
INTEGRAZIONE DEI TRASPORTI | < abbonamenti Formula (GTT + Trenitalia + altri 27 gestori) < distanza massima stazioni da una fermata della rete di | 4 tipi 50 metri |
superficie | ||
SICUREZZA DA MOLESTIE | < treni e stazioni con videosorveglianza attiva < interfoni collegati con Posto di comando e controllo, per ogni treno | Tutti 12 |
SICUREZZA DA INCIDENTI | < infortuni individuali / collettivi per milione di passeggeri < copertura assicurativa per danni a persone o cose | Max 0,6/0,016 si |
SERVIZI PER I DISABILI | < stazioni con ascensori funzionanti (*) e percorsi segnalati per disabili < vetture accessibili con sedia a rotelle, per ogni treno | Tutte 2 |
COMFORT | < impianti di ventilazione e|o riscaldamento < scale mobili per ogni stazione funzionanti (*) < affollamento: passeggeri trasportati su standard di carico (massimo affollamento 100%) | Tutte 6 50 % |
PULIZIA | Treni: Spolveratura interna veicoli, rimozione rifiuti e graffiti Pulizia ad umido pavimenti Treni: Lavaggio vetri e sedili | Tutti i giorni 7 giorni trisettimanale |
veicoli, intenso pavimenti veicoli Treni: Lavaggio carrozzeria veicoli Stazioni: cestini vuoti e assenza di oggetti a terra Stazioni: lavaggio completo pavimenti, spolveratura ad umido e disinfezione parti a contatto (pulsantiere, mancorrenti, ecc.) Stazioni: pulizia ove occorrente di pavimenti e superfici, svuotamento dei cestini per evitare il riempimento completo | tutti i giorni ogni 2 giorni durante le ore diurne di esercizio | |
RISPETTO DELL'AMBIENT E | < ventilatori silenziati per ogni stazione < numero pozzi intertratta di ricambio d’aria, per ogni stazione | 2 2 |
PERSONALE E RAPPORTO CON I CLIENTI | < codice comportamento per chi ha contatti col pubblico < divisa e / o tessera visibile (codice per operatori numero verde) | Si Si |
( ‘ ) esclusi i giorni festivi diversi da domenica
(*)tempo presa in carico: 1 ora per interventi emergenza; 1 ora per guasti bloccanti, 2 ore per
guasti urgenti; 4 ore per guasti ordinari.
Articolo 49 - Divieto di subaffidamento del servizio
1. Il soggetto concessionario non è autorizzato a gestire indirettamente le attività oggetto della presente sezione III.
Articolo 50 - Relazione Tecnico - Finanziaria
1. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riportante il consuntivo contenente:
- rendiconto consuntivo dei costi e dei ricavi annui imputabili alla gestione della Metropolitana automatica, approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- consuntivo dei chilometri percorsi per l'effettuazione del servizio;
- risultati conseguiti in relazione alle prestazioni (velocità commerciale, disponibilità e regolarità del servizio) ed al rispetto della Carta dei servizi;
- elenco del materiale rotabile utilizzato;
- elenco nominativo del personale abilitato;
- numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impartite per la redazione del Conto Nazionale dei Trasporti;
- rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, comprensivo di analisi degli elementi del rapporto stesso;
- ogni altra informazione che il Comune riterrà di chiedere.
2. La Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal Legale Rappresentante del soggetto concessionario.
3. Il soggetto concessionario si obbliga ad assumere ed a garantire tutti gli impegni nei termini
assunti in offerta (Allegati I-5 e I-6 della Sezione I), presentando, inoltre una dettagliata relazione annuale (entro il 31 maggio) alla Città, in cui si evidenzia il raggiungimento dei livelli qualitativi previsti nelle tabelle di cui all’articolo 48 degli impegni quantitativi assunti in sede di offerta di cui all’allegato I-6 e della realizzazione dei progetti presentati in sede di offerta di cui all’allegato I-5. Il non raggiungimento di tali livelli qualitativi e di tali progetti determinerà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 52 del presente contratto.
Articolo 51 - Controllo e Vigilanza
3. In merito ai citati obblighi contrattuali, la Città di Torino esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal soggetto concessionario con riguardo a:
- polizza assicurativa stipulata dal soggetto concessionario o da terzi appaltatori a copertura di ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;
- i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report trimestrale;
- informazioni relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente;
- il conto consuntivo;
- la Carta della Qualità dei Servizi ed applica le penali di cui al successivo articolo 52, previa effettuazione della procedura di cui al successivo comma 5.
4. Tutte le comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili
mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.
5. Su richiesta della Città di Torino, quest'ultima e il soggetto concessionario, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dal soggetto concessionario. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.
6. Agli effetti della regolarità di servizio, le attività inerenti le competenze in materia di D.P.R. 753/1980 relative a scale ed ascensori in servizio pubblico sono svolte dall’Agenzia per la Mobilità.
Articolo 52 - Penali contrattuali
1. Le eventuali violazioni degli impegni contrattuali previsti nella presente Sezione III, da parte del soggetto concessionario, comportano l'applicazione delle relative penali.
2. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 1.500,00 per ogni giorno di ritardo, a partire dalla contestazione scritta, fino al ripristino della corretta esecuzione.
3. Per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.
4. Per il mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, dal termine assegnato intercorrente dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario.
5. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta individuati analiticamente negli allegati I.5 e Carta della Qualità dei Servizi cosi come integrata dall’allegato I.6: Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal termine assegnato.
6. Decorsi 15 giorni dalla contestazione scritta della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, l'irrogazione della penale di cui ai commi precedenti diventa definitiva.
8. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.
9. In mancanza di controdeduzioni od in assenza di accoglimento, la Città di Torino applicherà le penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. É fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
11. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto le sanzioni potranno essere raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare delle penalità non possa essere trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche alla risoluzione del contratto.
Articolo 53 - Modalità di revisione delle condizioni contrattuali
1. A norma dell'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., decorsi 3 anni dalla sottoscrizione del presente contratto, la Città di Torino procederà alla verifica delle condizioni contrattuali.
2. La verifica è effettuata, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi e con riguardo all'attuazione delle condizioni offerte dal concessionario e recepite nella
presente Sezione, valutandone l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle esigenze del servizio pubblico. La verifica ha per oggetto:
a) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di servizio;
b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.
3. Qualora, a seguito della suddetta verifica, si renda necessario modificare, in aumento od in diminuzione, la rete dei servizi, il soggetto concessionario è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.
Articolo 54 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto
1. L'offerta dei servizi di cui al presente contratto può essere modificata sia dal punto di vista quantitativo che di modalità di offerta, con le specificazioni di cui infra e con conseguente variazione del corrispettivo. Le condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio della Città di Torino, valutato il pubblico interesse, concordato il corrispondente aumento o diminuzione del corrispettivo e previa verifica della copertura finanziaria. In ogni caso, ogni variazione del Piano di esercizio deve essere autorizzata dalla Città di Torino.
2. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.
I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione III:
1) Allegato III.1 - Piano di esercizio (tracciato della linea rappresentato con cartografia in scala 1:50.000, con l'indicazione di tutte le stazioni obbligatorie; lunghezza dell'itinerario, la distanza progressiva tra le stazioni obbligatorie, gli orari, la capacità unitaria offerta, i giorni di esercizio e la modulazione del servizio durante l'anno, i tempi di percorrenza espressi in minuti
primi e secondi, la velocità commerciale); aggiornato con la nuova tratta Porta Nuova – Lingotto
Si omette l’allegazione dei predetti documenti poiché gli stessi sono allegati alla determinazione dirigenziale 2012 43023 del 26 luglio 2012 e pertanto hanno già acquisito natura di atti pubblici dichiarando le parti di ben conoscerli ed impegnandosi a osservarli ed a farli osservare.
SEZIONE IV SERVIZI ATTINENTI ALLA SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO ED IN STRUTTURE DEDICATE
Articolo 55 - Oggetto
1. La presente Sezione IV disciplina i rapporti tra il soggetto concessionario e la Città di Torino in merito all'affidamento della gestione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate come da allegati (Allegato IV.1) escluso il parcheggio a raso a servizio dello Stadio Olimpico.
2. Nell'ambito della gestione dei servizi di cui al precedente comma 1 il soggetto concessionario si obbliga ad eseguire tutti gli interventi relativi all'attrezzaggio, di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per garantire l'espletamento del servizio in oggetto.
3. Il soggetto concessionario si obbliga a gestire ed attrezzare ulteriori aree di sosta a pagamento su suolo pubblico individuate dalla Città con appositi provvedimenti.
4. Infine, la Città affida al soggetto concessionario l'incarico di procedere alla gestione e realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutto il territorio comunale, secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV.1) e secondo un piano di lavoro concordato annualmente con la Città, per una spesa complessiva presunta fino a concorrenza di un milione di Euro (al netto dell'IVA) per ciascun anno di vigenza del contratto di servizio. L'esecuzione di tali interventi può anche essere effettuata negli esercizi successivi
pur valendo sullo stanziamento dell'anno precedente.
Articolo 56 - Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso
1. Per garantire l'erogazione dei servizi attinenti la sosta a pagamento la Città concede in uso:
1) gli spazi di suolo pubblico;
2) le aree attrezzate su suolo pubblico (parcheggi a barriera);
3) i parcheggi in struttura di cui all'Allegato I.3.
Articolo 57 - Obblighi del soggetto concessionario
1. Il soggetto concessionario per gestire la sosta a pagamento su suolo pubblico deve:
a) nelle aree già istituite:
- mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, le aree suddette con segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto prescritto dal Codice della Strada e come meglio indicato nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV.1);
- mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, i parcometri o altri strumenti di pagamento della sosta;
b) nelle aree di nuova istituzione:
- attrezzare, mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, le aree suddette con segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto prescritto dal Codice della Strada e come meglio indicato nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV.1);
- procedere all'approvvigionamento, installazione ed eventuale incremento se necessario, dei parcometri od altri strumenti di controllo del pagamento della sosta;
c) nelle aree già istituite e nelle aree di nuova istituzione:
- gestire il pagamento della sosta mediante i parcometri con l'utilizzo di denaro contante, tessere prepagate o carte di credito o di debito da inserire nei parcometri e mediante altri strumenti come i biglietti prepagati (voucher), gli abbonamenti di vario tipo e qualunque altro strumento informatico o telematico o altro ancora che possa essere adottato previo accordo con la Città al fine di rendere il pagamento stesso più agevole alla clientela (autoparcometro, telefonino, ecc);
- provvedere a tutte le sostituzioni, migliorie e rinnovi che dovessero rendersi necessari per la realizzazione del servizio di sosta a pagamento;
- fornire assistenza ai clienti in merito al rilascio dei documenti di sosta ed alle modalità di ricorso avverso le sanzioni amministrative;
- eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione dei parcheggi e dei relativi impianti, in modo da consegnarli alla Città, alla scadenza del contratto, in perfette condizioni di conservazione e funzionamento;
- procedere alla gestione dei parcheggi in struttura secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV.1)
2. Con riferimento a tutti i parcheggi ed impianti previsti nel contratto di servizio il soggetto concessionario deve comunque provvedere a:
- evitare che gli impianti ed opere di cui ai punti precedenti possano costituire pericolo per i terzi, sollevando la Città da ogni responsabilità in caso di danno a persone o cose;
- gestire e realizzare la segnaletica stradale orizzontale e verticale ai sensi del Codice della Strada su tutto il territorio comunale.
3. Il soggetto concessionario provvede, tramite propri uffici, al rilascio dei documenti di sosta, nonché a gestire eventuali reclami concernenti la qualità del servizio.
4. Negli uffici aperti al pubblico dovranno essere esposte a cura del soggetto concessionario le modalità con cui il cliente può formalizzare eventuali reclami concernenti sia le sanzioni elevate, sia la mancata affidabilità e qualità del servizio.
5. Il soggetto concessionario si obbliga a gestire il servizio derivante dalle estensioni della sosta a pagamento su suolo pubblico approvate dalla Città, nonché gli ulteriori parcheggi pubblici individuati dalla Città.
Articolo 58 - Ausiliari del traffico ed addetti al controllo sosta
1. Il soggetto concessionario si obbliga a svolgere, nell'ambito del servizio oggetto della presente Sezione, il servizio accessorio di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta da svolgersi con personale proprio ai sensi dell'articolo 17 comma 132 della
Legge n. 127/1997 e s.m.i., il cui numero è quello individuato nell'allegato di riferimento.
2. Inoltre il soggetto concessionario si obbliga a svolgere, nell'ambito del servizio oggetto della presente Sezione, il servizio accessorio di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi del comma 133 dell'articolo 17 della Legge n. 127/1997 e s.m.i., che sarà oggetto di apposito provvedimento di impegno e pagamento da parte della Città fino alla concorrenza massima di Euro 3.700.000,00 IVA inclusa per un totale di 70 addetti di cui 55 sul territorio (come da disciplinare Allegato IV.2).
3. Il soggetto concessionario si obbliga ad adibire alle mansioni di cui all'articolo 17 commi
132 e 133 della Legge 127/1997 e s.m.i il personale nominato ai sensi della normativa vigente in materia.
Articolo 59 - Canone
1. Il canone, comprensivo dei tributi locali dovuti, è pari all'importo che risulterà dall'applicazione della seguente formula:
Canone = CO *(TA1 + TA2 + TA3) *300/365 + CO * TA8
Dove:
CO=coefficiente = 240,024
TA1 = Ta (tariffa oraria applicata nella sottozona 1) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 1)
TA2 = Ta (tariffa oraria applicata nella sottozona 2) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 2)
TA3 = Ta (tariffa oraria applicata nella sottozona 3) * Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 3)
TA8 = Ta (tariffa oraria convenzionale per i parcheggi in struttura = 1 Euro) * Pa (posti auto a pagamento effettivi dei parcheggi in struttura)
Posti auto effettivi = per posto effettivo si intende il valore dei giorni effettivamente disponibili per la sosta su 300 giorni/anno.
2. Per il perimetro delle tre macrozone si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 n.mecc. 2011 07600/119 e s.m.i.
3. Per i posti auto effettivi si fa riferimento al posto equivalente di dimensioni convenzionale pari a m. 5 x m. 2. Essi saranno determinati annualmente con un verbale sottoscritto dalle parti sulla base di verifiche mensili.
4. Verranno sottratti dal computo i posti resi indisponibili per occupazione diverse su base giornaliera riferiti su 300 giorni/anno.
5. Il canone, così calcolato, sarà corrisposto al netto delle spese di segnaletica, richieste annualmente dalla Città, fino alla concorrenza massima di Euro 1.000.000,00 al netto dell'IVA.
6. Per il parcheggio di Piazza San Carlo la definizione del canone è quella prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 marzo 2007 (mecc. 2007 00370/033).
Articolo 60 - Abbonamenti per sottozone residenti e permessi ZTL
1. Il Concessionario è obbligato al rilascio degli abbonamenti annuali dei residenti nelle
sottozone di residenza con procura all’incasso in nome e per conto della Città di Torino in virtù della deliberazione della Giunta Comunale del 17 luglio 2007 (n. mecc. n. 2007 4797/119).
2. Il Concessionario è obbligato al rilascio dei permessi ZTL con procura all’incasso in nome e per conto della Città di Torino in virtù della determinazione dirigenziale n.mecc. 2011 07699/064 del 06/12/2011.
3. Le tariffe per gli abbonamenti di cui al comma 1 sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (n. mecc. 2011 07600/119).
4. I costi dei permessi ztl sono definiti con il provvedimento deliberativo del 31 marzo 2009 (mecc. 01673/119) ad eccezione del permesso scuola istituito con delibera della Giunta del 10 febbraio 2010 (n.mecc. 2010 0659/119).
5. Alla Città spetta l’ammontare degli abbonamenti e riconosce al Concessionario, come remunerazione per il rilascio degli stessi, la somma di 10,00 euro, IVA inclusa, per ogni abbonamento annuale dei residenti rilasciato e per ogni permesso ZTL. A consuntivo il Concessionario trasferisce il totale delle somme introitate e presenta la fattura relativa ai costi sopportati che verranno liquidati separatamente.
Articolo 61 - Modalità di pagamento del canone
1. Il pagamento di quanto dovuto alla Città, ai sensi del suddetto articolo 59, verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
- al 30 giugno di ogni anno una somma pari alla metà del canone come definito in sede di aggiudicazione a titolo di acconto;
- la restante parte, salvo conguaglio, alla presentazione del rendiconto come previsto nel presente contratto.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo.
2. Il canone del parcheggio San Carlo, calcolato come da art. 59 comma 6, sarà pagato in una
unica soluzione a consuntivo interamente da GTT S.P.A. entro il 31 maggio di ogni anno.
Articolo 62 - Tariffe
1. Le tariffe attualmente applicate sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2011 (n. mecc. 2011 07600/119) e con deliberazione della Giunta Comunale del 17 gennaio 2012 (n. mecc. 2011 00099/119).
2. Il soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe dei servizi relativi alla sosta ed ai parcheggi ogni biennio; la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo provvedimento.
3. In ogni caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.
Articolo 63 - Carta della Qualità dei Servizi - Parte speciale
1. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori ed i livelli di prestazioni e qualità del servizio oggetto della presente Sezione, così come risultanti dagli allegati I.5 e I.6 della Sezione I e sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.
2. Nei parcheggi in struttura è obbligatorio applicare la frazione di ora per almeno mezz'ora per tutte le ore.
3. Il Concessionario potrà prevedere, per l'utilizzo del parcheggio a rotazione, forme di abbonamento.
4. Il soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:
GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
INFORMAZIONI | < parcometri con cartello di | Tutte |
segnalazione e info per l’uso < parcheggi automatici a barriera con info posti disponibili | Tutte | |
VENDITA E ASSISTENZA | < n. minimo rivendite convenzionate, segnalate da vetrofania < sostituzione gratuita voucher non efficienti (max 1%) min posti nei parcheggi di corrispondenza con linee GTT | 1000 immediata 125 |
INTEGRAZIONE DEI TRASPORTI | < parcometri che rilasciano il biglietto di trasporto urbano < biglietti Park & ride per uso linee concessionario + parcheggi | Tutti 2 tipi ( ^ ) |
SICUREZZA DA MOLESTIE | < park in infrastruttura o a barriera con interfono < park in infrastruttura con telecamere | Tutti Tutti |
SERVIZI PER I DISABILI | < min posti riservati, per ogni singola infrastruttura o zona < sanzione a chi occupa il posto o ne ostacola l’accesso | 1 su 50 sistematica |
COMFORT | < min parcometri funzionanti (almeno 1 ogni 100 posti auto) < park in infrastruttura (*) con | 99% Tutti salvo |
ascensori e servizi igienici | (*) | |
PULIZIA | < cadenza pulizia servizi igienici park in infrastruttura (giorni) < cadenza pulizia completa dei park in infrastruttura (giorni) | 1 giorno 15 gg (§) |
PERSONALE E RAPPORTO CON I CLIENTI | < codice comportamento per chi ha contatti col pubblico agenti per il controllo sosta, info, vendita voucher | Si (@) |
( ^ ) giornaliero e mensile
( * ) non sono considerati i parcheggi su strada a barriera, né quelli con posti auto affittati a privati; il parcheggio Ventimiglia (di prossima ricostruzione) non può essere attrezzato per particolarità strutturali, il parcheggio San Carlo è stato progettato (da ente diverso dal concessionario) con i servizi igienici ma senza ascensore
( § ) cadenza modificata nel nuovo contratto di appalto a seguito di effettiva valutazione delle esigenze in rapporto ai risultati conseguiti
(@) il numero, da concordare con periodicità biennale tra le parti, sarà stabilito secondo il numero e la tipologia dei posti auto
Articolo 64 - Subaffidamento del servizio
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, il concessionario può subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia.
2. Nel caso in cui il soggetto concessionario subaffidi parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia, il soggetto concessionario ha, di conseguenza, facoltà di dare in locazione, in
comodato o in usufrutto al subaffidatario gli impianti e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio secondo le modalità da esso stabilite, nel rispetto del contratto di servizio e degli atti integrativi di questo.
3. Anche a seguito dell'affidamento a terzi dei servizi, il soggetto concessionario dovrà garantire ed osservare gli obblighi assunti in contratto.
4. Il soggetto concessionario rimane unico responsabile, nei confronti della Città, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate. La Città resta completamente estranea ai rapporti tra il concessionario ed i terzi. Divergenze ed accordi tra il soggetto concessionario e questi ultimi non danno diritto alcuno dei terzi di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti della Città.
5. Il soggetto concessionario manleva la Città da ogni danno derivante a terzi e/o cose in applicazione del presente articolo.
6. Il soggetto concessionario è autorizzato a concedere in locazione, in affitto, in comodato od in usufrutto a terzi i locali e le strutture di servizio dei parcheggi in struttura (come bar ed altri esercizi commerciali).
Articolo 65 - Controllo e Vigilanza
1. Al fine di garantire il controllo da parte della Città di Torino, il soggetto concessionario fornisce le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 67.
3. In merito ai citati obblighi contrattuali, la Città di Torino esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal soggetto concessionario con riguardo a:
- i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report
trimestrale;
- informazioni relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente;
- il conto consuntivo;
- la Carta della Qualità dei Servizi
ed applica le penali di cui al successivo articolo 67 previa effettuazione della procedura di cui al successivo comma 5.
4. Tutte le comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.
5. Su richiesta della Città di Torino, quest'ultima ed il soggetto concessionario, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dal soggetto concessionario. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.
Articolo 66 - Relazione Tecnico - Finanziaria
1. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante il consuntivo economico.
2. La Relazione dovrà contenere una parte economica che riassuma i costi diretti, indiretti e generali sostenuti dal soggetto concessionario per l'erogazione del servizio relativo alla presente Sezione IV, nonché il rendiconto sull'operatività reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione dovrà inoltre indicare le modalità operative del servizio eseguito e i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni e al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.
3. Il soggetto concessionario si obbliga a fornire alla Città i dati relativi alle sanzioni amministrative elevate dagli ausiliari del traffico per violazioni al Codice della Strada (i dati relativi alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dalla Città a causa dei reati in materia