COMUNE DI SEZZADIO
DELIBERAZIONE N. 14
❑ ORIGINALE
❑ COPIA
COMUNE DI SEZZADIO
Provincia di Alessandria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Agenzia cooperativa di somministrazione di lavoro denominata “Marcondiro Cooperativa Sociale” – continuazione rapporto di servizio con il Comune di Sezzadio. Proroga sino al 25/02/2013 per analogia legis con il provvedimento n. 444 del 15-7-1994.
L’anno duemiladodici addì venticinque del mese di febbraio alle ore 12:40 nell’Ufficio del Segretario Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presente | Assente |
SI | NO |
SI | NO |
NO | SI |
SI | NO |
SI | NO |
4 | 1 |
XXXXXX Xxxx Xxxxx Sindaco XXXXXXXXXX Xxxxxxxxx Vice-Sindaco XXXXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXX Xxxxx Assessore
XXXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Xxxxxx Xxxx Xxxxx assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 4-5-1992 con la quale la Consulta ha escluso l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio di prorogatio di fatto, pur se il suddetto principio è confortato da una prassi amministrativa consolidata;
Rilevato che per la proroga di funzioni e, a fortori, per la proroga del sinallagma contrattuale è necessaria l’adozione di un provvedimento espresso;
Richiamata la propria deliberazione n. 20-2010, stesso oggetto, con la quale è stato suggellato il contratto di somministrazione e lavoro sino a tutto il 25/02/2011, con possibilità di proroga ulteriore;
Richiamata la propria deliberazione n. 31-2011, stesso oggetto, con la quale è stata stabilita la proroga del citato contratto di somministrazione di lavoro al 25/02/2012;
Ritenuta la necessità di adottare un provvedimento espresso di prolungamento del rapporto giuridico in essere, dato che non sono venute meno le ragioni che hanno giustificato l’adozione del precedente atto qui richiamato integralmente;
VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente in tema di somministrazione di lavoro per necessità della Pubblica amministrazione:
- Legge 191/2009;
- Decreto legge 165/2001;
- Legge n. 133/2008;
- Circolare Funzione Pubblica n. 3/2006 Circolare Funzione Pubblica n. 9/2007;
- decreto legislativo 276/2003;
- INPS Circolare n. 18 del 1 febbraio 2005;
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 con le modifiche del Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251 e della Legge n. 80/2005;
- INPS Circolare n. 41 del 13 marzo 2006 ;
- RICHIAMATE le clausole e le regolae juris che disciplinano questo peculiare rapporto di lavoro, disponibili sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - Per attivare questo rapporto di lavoro sono necessari due contratti: Contratto di lavoro subordinato (stipulato tra Agenzia di somministrazione e lavoratore) - Contratto di lavoro commerciale (stipulato tra Agenzia di somministratore e pubblica amministrazione utilizzatrice). Definizione -Il contratto di somministrazione è un rapporto bilaterale tra un soggetto (utilizzatore) ed un altro soggetto (somministratore) autorizzato alla fornitura professionale di manodopera ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs n. 276/2003.
I lavoratori somministrati pur essendo dipendenti delle agenzie specializzate svolgono la loro attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'ente utilizzatore. In base all'art. 49 della legge 133/2008, le pubbliche xxx.xx assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le procedure previste dall'art. 35 del D. lgs. 165/2001, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Al personale somministrato utilizzato dalle pubbliche Amministrazioni non è possibile applicare direttamente le disposizioni normative e contrattuali previste per i pubblici dipendenti. Quindi sarà necessario inserire apposite clausole nel capitolato di appalto e nel contratto di somministrazione nelle quali saranno individuati specifici obblighi di riservatezza, esclusività della prestazione e di non concorrenza (circolare
n. 3/2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica). La Pubblica xxx.xx risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, considerato ciò, le xxx.xx potranno, a garanzia della responsabilità amministrativa e contabile, stipulare apposite polizze assicurative (circolare n. 9/2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica). Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni rispettano
principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio dell'ultimo quinquennio. La violazione di disposizioni riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche Amministrazioni. Qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave, le Amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme dovute nei confronti dei dirigenti xxxxxxxxxxxx.Xx contratto di lavoro può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal CC applicato dal somministratore. Questo tipo di contratto è soggetto alla disciplina del rapporto di lavoro a termine secondo le disposizioni del D.Lgs. 368/2001 in quanto compatibile; ma a differenza del contratto a termine, il somministratore potrà concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo. Inoltre, per la somministrazione non operano i limiti percentuali di stipulazione di contratti. E' nulla ogni clausola che limiti la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto, eccetto in caso di versamento al lavoratore di una congrua indennità secondo quanto previsto dal CC applicato dal somministratore. E' vietata la somministrazione: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 223/91, che abbiano riguardato lavoratori adibili alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2della legge 223/91, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; da parte delle Amministrazioni pubbliche che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche; qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 223/91, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità si applica l'art. 8, comma 2 della legge 223/91. (legge 191/2009) - La somministrazione è irregolare quando ricorre al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dal decreto. In questo caso il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione. La somministrazione è fraudolenta qualora sia posta in essere per eludere norme inderogabili di legge o del CC applicato. In tal caso somministratore e utilizzatore saranno puniti dalla pena di un'ammenda per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. Imprese che possono stipularlo Imprese private Enti pubblici-economici E' espressamente previsto che nel settore pubblico sia possibile ricorrere alla sola somministrazione di lavoro a tempo determinato (D.Lgs 276/2003 art.86, co.9) nell'ambito delle disposizione dei contratti collettivi che stabiliscono quando e quanti lavoratori interinali possono essere assunti. L'art.36 del D.Lgs n.165/2001 stabilisce inoltre che la durata del contratto non può superare i 3 anni. Soggetti cui si rivolge - soggetti aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro. Qualsiasi soggetto utilizzatore, salvo i limiti previsti per la P.A. Forma e contenuti A) Il contratto stipulato tra somministratore e utilizzatore va redatto in forma scritta ai fini di prova indicando i seguenti elementi: gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;il numero dei lavoratori da somministrare; i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;assunzione da parte del somministratore della obbligazione del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Nell'indicare questi elementi, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. Le informazioni riportate sul contratto, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore. B) Il contratto stipulato tra somministratore e lavoratore va redatto in forma scritta ai fini di prova, ma non vi sussiste alcun obbligo di forma. Deve conformarsi alla disciplina prevista dal D.Lgs. 368/2001 e devono quindi essere indicate le ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano l'apposizione del termine. In mancanza di forma scritta, con indicazione dei vari elementi necessari, in entrambi i casi il contratto di somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Il somministratore è inquadrato nel settore del terziario. Nel settore agricolo e per i lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori, mentre per i lavoratori del settore industria ed edilizia lo stesso non ha diritto né all'indennità di mobilità né ai trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia (Inps circ. n. 41/06). Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione, proroga o cessazione della somministrazione. Con la legge n.296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007 è entrato in vigore l'obbligo di comunicazione preventiva di assunzione. Per le Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro però è prevista una regolamentazione particolare. Queste ultime possono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione o proroga dei lavoratori somministrati entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione (o proroga, o cessazione). Le comunicazioni a consuntivo effettuate dalle Agenzie devono essere inviate al servizio competente ove è ubicata la sede dell'Agenzia. Agevolazioni all'assunzione Il prestatore di lavoro non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative all'igiene e sicurezza sul lavoro. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Non si applica alla somministrazione la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e di riserva obbligatoria la cui disciplina è rimessa alle Regioni. Trattamento previdenziale e assicurativo - Il lavoratore dipendente dal somministratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e mansioni. Inoltre l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice. Con riferimento all'assegno per il nucleo familiare, al lavoratore spetta l'assegno per il nucleo familiare in applicazione delle disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti. Compete al somministratore versare i contributi previdenziali di cui risponde in solido con l'utilizzatore e pagare la prestazione in esame.Riguardo all'indennità di maternità, di malattia e tbc le istruzioni e i parametri per il calcolo devono essere adeguati a quelli usati per i lavoratori intermittenti con obbligo di disponibilità (Inps circ. n. 41/06). Nel caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ai somministrati può essere riconosciuto il diritto - secondo la norma vigente - all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (art. 19, legge n. 636/1939) e con requisiti ridotti (art. 7, comma 3, legge n. 160/1988). All'interno del contratto di lavoro stipulato tra il somministratore ed il somministrato può realizzarsi la cosiddetta "indennità di disponibilità", che
è soggetta alla contribuzione generale obbligatoria, ma è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (art. 22, comma 3). Nell'istruttoria delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali il periodo temporale interessato dall'indennità di disponibilità deve essere considerato utile ai fini della ricerca del requisito contributivo. La sospensione dell'attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro, sia o meno retribuita (indennità di disponibilità), non è indennizzabile con prestazioni di disoccupazione (Inps circ. n. 41/06). Nella tipologia contrattuale in esame il datore di lavoro formale è il somministratore che deve provvedere direttamente all'erogazione ai lavoratori del trattamento economico e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Le agenzie di somministrazione non rientrano tra le aziende destinatarie delle integrazioni salariali (Inps circ. n. 41/06). Procedimento Per l'Agenzia di somministrazione, le procedure da seguire sono le stesse degli altri datori di lavoro privati. I rapporti fra lavoratore utilizzati ed Agenzia sono regolati da procedure interne. Le pubbliche Amministrazioni devono informare la RSU sui contratti di somministrazione in essere.
RICHIAMATA
- la deliberazione di Giunta Comunale 48/2009 del 29.10.2009, avente come oggetto: “Esame ed approvazione del protocollo d’intesa tra il C.I.S.S.A.C.A., il Comune di Sezzadio e Consolidale – Consorzio di cooperative sociali, per l’attuazione di un progetto socio/formativo/lavorativo a favore di soggetto svantaggiato”.
- la deliberazione di Giunta Comunale 31/2011 del 16/06/2011, avente come oggetto: “Agenzia cooperativa di somministrazione di lavoro denominata “Marcondiro Cooperativa Sociale”
– continuazione rapporto di servizio con il Comune di Sezzadio. Proroga sino al 25/02/2012 per analogia legis con il provvedimento n. 444 del 15-7-1994”.
DATO ATTO CHE la delibera citata costituisce la causa, ovvero la ragione del contrattare, che tende al reinserimento di soggetti svantaggiati ed in particolare situazione di debolezza sociale; in particolare, Secondo i giudici di Cassazione, infatti, la causa del contratto, statuita dal codice all’art. 1325 quale uno degli elementi fondamentali del contratto, non può più essere concepita come “ragione economico-sociale” del negozio, sul presupposto, scrivono, della oramai irreparabile «obsolescenza della matrice ideologica che configura la causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale» in base alla quale si inserisce la causa negoziale stessa in un “modello predeterminato” e astrattamente “tipico”. Questa concezione della causa negoziale, peraltro, non riesce in alcun modo a conciliare il fatto che un contratto tipizzato (ad es., la vendita, il mutuo, lo sconto bancario, ecc.) possa presentarsi con una causa illecita. Se, infatti, la tipizzazione negoziale significa essenzialmente predeterminare una “causa conforme” e uguale per tutti quei “tipi contrattuali”, come è possibile, in termini logici ed ermeneutici, ipotizzare per questi contratti una illiceità causale? Ed è per questo che, ad avviso dei giudici di legittimità, che si richiamano peraltro ad altri arresti giurisprudenziali, è necessario prospettare un’altra concezione della causa contrattuale, in riferimento alle ragioni concrete per quel tipo di contratto, svincolando in questo modo, almeno in parte, l’interpretazione del negozio dal “tipo” entro il quale esso può essere classificato. Ciò ovviamente non vuol dire sovvertire gli enunciati tassonomici del codice, né, tantomeno, rinunciare ad un modello negoziale duale (contratto nominato-innominato) ma, più efficacemente, sottolineare come la concezione della “causa concreta” debba essere interpretata come «sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale (…) e non anche della volontà delle parti». Quindi una causa «ancora iscritta nell’orbita della dimensione funzionale dell’atto ma, questa volta, funzione individuale del singolo specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto». Tale concezione sarebbe coerente con la stessa dinamica evolutiva del diritto dei contratti e quindi seguirebbe «un iter evolutivo della funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi di contrattuali, si volga alfine a cogliere l’uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i
contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale».Di recente, l’orientamento della Cassazione ha mutato rotta in favore della teoria della causa concreta: lo spartiacque viene, generalmente, individuato in Cass. 8 maggio 2006 n. 10490. Qui i giudici di legittimità, chiamati a decidere in merito all’esistenza di un contratto di consulenza tra una società ed un professionista, successivamente nominato in seno al Consiglio di amministrazione di una società collegata, hanno statuito che “la causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera ed astratta funzione economico sociale del negozio bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e cioè come funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto, fermo restando che detta sintesi deve riguardare la dinamica contrattuale e non la mera volontà delle parti”. Nel formulare il suindicato principio la Suprema Corte ha considerato privo di causa, e conseguentemente viziato di nullità, il contratto concernente un'attività di consulenza avente ad oggetto la valutazione di progetti industriali e di acquisizione di azienda intercorso tra una società di consulenza, che ne aveva contrattualmente assunto l'incarico, e un soggetto che la stessa attività «già simmetricamente e specularmente» svolgeva in adempimento delle proprie incombenze di amministratore della medesima società conferente. In merito alla suddetta pronuncia, tuttavia, si è evidenziata, in generale, la sostanziale irrilevanza della nozione soggettiva e concreta di causa al fine di risolvere il problema sottoposto all’attenzione della giurisprudenza di legittimità: infatti il contratto d’opera ha come funzione (oggettiva-astratta) la creazione di un obbligo dietro pagamento di un corrispettivo. Nella fattispecie in questione il soggetto è obbligato ad effettuare la prestazione a prescindere dal contratto (in quanto membro del Consiglio di Amministrazione) e, pertanto, il negozio non potrà conseguire l’effetto suo proprio (far sorgere in capo al soggetto, appunto, l’obbligazione di effettuare la prestazione). Occorrerà, peraltro, verificare l’integrale sovrapponibilità delle prestazioni di consulenza alle funzioni di amministratore e solo in caso di esito positivo della verifica potrà sorgere il problema della legittimità della pretesa che potrà essere risolto o assumendo che la nomina nel Consiglio di Amministrazione e la relativa accettazione costituiscono un negozio che comporta novazione oggettiva dell’obbligazione scaturente dal contratto di consulenza (obbligazione che non avrà più la sua fonte nel contratto ma nell’atto di nomina) oppure assumendo che le parti abbiano voluto attribuire al soggetto un maggior compenso rispetto all’attività posta in essere dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, il contratto di consulenza sarà nullo non per mancanza di causa ma per violazione dell’art. 2389 c.c. laddove prevede che la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. In realtà con riferimento alla fattispecie in discorso, posto che la nomina in seno al Consiglio di Amministrazione è successiva alla stipula del contratto di consulenza, si potrebbe, altresì, sostenere che ci troviamo di fronte ad una sopravvenuta impossibilità della prestazione (totale o parziale a seconda che vi sia o meno una piena sovrapponibilità tra la prestazione scaturente dal contratto di consulenza e le funzioni amministrative). Tale impossibilità è da intendersi non in senso materiale ma in senso giuridico: cioè l’avvenuta nomina del soggetto in seno al Consiglio di Amministrazione rende giuridicamente impossibile che sia espletata la medesima attività in qualità di consulente esterno. Accogliendo questa interpretazione il contratto di consulenza non sarà nullo (in quanto esso non è affetto da alcun vizio genetico) ma potrà esserne richiesta la risoluzione (ma si porrà il problema di stabilire a chi sia imputabile la sopravvenuta impossibilità). La sent. 10490/2006 ha inaugurato, nella giurisprudenza di legittimità, l’orientamento volto ad accogliere la concezione della causa “in concreto”, che ha trovato un fiorente campo di applicazione nell’ambito di alcuni contratti tipici (viaggio). In particolare Cass. civ., Sez. III, 24/07/2007, n.16315 ha confermato la legittimità di una pronuncia di scioglimento del c.d. "pacchetto turistico" di due settimane per due persone all'estero, dopo che i turisti, vista l'epidemia in atto nel luogo di destinazione, in accordo con l'agenzia di viaggi, avevano optato per diversa destinazione. Si è rilevato, in particolare, che “Nel contratto di viaggio
vacanza "tutto compreso", caratterizzato dalla combinazione di trasporto, alloggio ed altri servizi turistici non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.), la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") è l'interesse che il contratto stesso è volto a soddisfare, dunque la sua causa concreta. Ne consegue che la irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, visto il venir meno dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio, l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione, inoltre, nel contratto di viaggio c.d. "pacchetto turistico", la causa concreta assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. L'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, quindi, pur se normativamente non prevista, è causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalle cause di impossibilità ex art. 1463 x.x. xx xxx. 0000 x.x.. - X xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, Cass. civ., Sez. III, 20/12/2007, n.26958, riguardo ad una fattispecie, relativa ad un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due coniugi uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l'inizio del soggiorno, ha confermato la sentenza di merito con cui era stato dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente ed ha condannato l'albergatore a restituire quanto già ricevuto a titolo di pagamento della prestazione alberghiera. Ancora una volta la Suprema Corte utilizza la nozione di causa concreta al fine di constatare la sopravvenuta impossibilità della prestazione affermando che “La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione”. - Nonostante la recente giurisprudenza abbia accolto espressamente la nozione concreta di causa, anche al dì là dei contratti di viaggio turistico (ad es. Xxxx. 24769/2008 afferma la nullità di un contratto di locazione di un fondo sottoposto a vincolo di destinazione ad uso boschivo in quanto ne prevedeva l’utilizzazione in spregio al vincolo stesso, ravvisando, pertanto, un contrasto diretto della sua causa concreta con le norme di legge; Cass. SS. UU. 26972/2008, circa il problema della definizione dell’ampiezza normativa della categoria del danno esistenziale, afferma che il danno non patrimoniale è risarcibile quando il contratto inadempiuto sia rivolto alla tutela di interessi di natura non patrimoniale ex art. 1174 c.c. la cui individuazione deve essere condotta accertando la causa concreta del negozio nel senso chiarito da Cass. 10490/2006) in dottrina non sono mancate, accanto ad autorevoli adesioni al recente indirizzo giurisprudenziale (Xxxxxxx, Il contratto, 2007; Sacco, Il contratto, 2004; Gazzoni, Manuale di diritto privato, 2009; Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, 2001), delle voci critiche sul concetto di causa concreta (Xxxxxx, La causa del contratto tra “funzione economico-sociale” e “sintesi degli interessi individuali delle parti”, in Encicl. giuridica Treccani, Agg. 2009). In particolare si è rilevato che il ripudio della nozione oggettiva di causa si basa su una premessa ideologica eccessiva: infatti l’idea della causa quale funzione economico- sociale del contratto è stata vista come propria dell’ideologia illiberale ed autoritaria tipica del regime fascista. Non può non rilevarsi, secondo questo orientamento, che pur nel mutato quadro costituzionale la libertà d’iniziativa economica, come espressamente sancito dall’art. 41 c. 3 Cost, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale: ciò è imposto anche dal rispetto del principio solidaristico riconosciuto all’art. 2 Cost. L’accoglimento della nozione di causa concreta si regge, in realtà, su un equivoco di fondo che, confondendo l’elemento soggettivo del negozio con quello oggettivo finisce per attribuire rilevanza a delle pulsioni soggettive che, in quanto mere
rappresentazioni interne ed interiori dei contraenti, dovrebbero essere irrilevanti (in quanto qualificabili come motivi), salvo il disposto dell’art. 1345 c.c.. Diversamente opinando si giungerebbe ad una sostanziale abrogazione degli artt. 1344 e 1345 c.c. in quanto, se ogni motivo illecito e ogni aggiramento di una disposizione imperativa, si riverbera sull’elemento casuale le suddette norme perderebbero ogni potenzialità applicativa. Alla luce di questo orientamento, pertanto, nei contratti di viaggio vacanza tutto compreso la “finalità turistica”, ovvero lo scopo pratico di godere di un viaggio e di un periodo di relax o di riposo, non costituisce causa (concreta) del contratto ma motivo soggettivo irrilevante: la “vera” causa del contratto sarebbe, piuttosto, costituita dallo scambio tra le prestazioni. Xxxxxxx, da ultimo, sottolineare come non è mancato in dottrina chi ha affermato che il distacco della teoria soggettiva della causa rispetto a quella oggettiva è più apparente che reale: la differenza tra le due teorie, come da tempo rilevato (Xxxxxx, Diritto civile, Tomo III, Il contratto, 2000) sembra ridursi a due diverse visuali del medesimo elemento. Da queste considerazioni emerge che quello della causa è in realtà un falso problema, com’è, peraltro, dimostrato dalla circostanza che nel c.d. Codice Europeo dei Contratti la causa non è neppure menzionata.
VISTO l’articolo 49 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., per i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione;
VISTO lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità,
VISTE le regole vigenti per il perfezionamento delle obbligazioni valevoli anche per le pubbliche amministrazioni;
VISTO l’articolo 125 comma 11° ultimo periodo del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., Comma così modificato dalla lettera m-bis) del comma 2 dell’art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone:
“11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
VISTA la legge 68-1999, in particolare all’articolo 12-bis;
VISTO l’articolo 14 del D.lgs. 276/2003 che testualmente dispone:
“Art. 14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati -1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68; c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo
criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali; e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione; g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”;
CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ed unanime resa nei modi e nei termini di legge
D E L I B E R A
- Dare atto che il presente contratto commerciale è destinato al reinserimento di soggetto svantaggiato (vedi protocollo stipulato con il C.I.S.S.A.C.A. – Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino) ed in esso trova la sua causa tipica, quindi assolutamente peculiare per normativa e per applicazione sussunta alle normative di settore richiamate in epigrafe della presente deliberazione.
- Prorogare di un ulteriore anno, sino a tutto il 25/02/2013, con possibilità di ulteriore proroga, il rapporto di servizio per la fornitura di personale da adibire a servizio tecnico- manutentivo, per esigenze istituzionali del Comune di Sezzadio.
- Determinare che le clausole contrattuali vigenti sono quelle del CCNL soci lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.
- Comunicare la presente deliberazione alla Cooperativa Marcondiro con sede legale in Comune di Tortona, Xxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx (Xx) – 15057, ai fini della predisposizione degli atti conseguenti all’emanazione della presente deliberazione.
- Dichiarare che la presente ha valore sino all’emanazione di un contrarius actus.
- Determinare che le clausole del rapporto di servizio instaurato sono quelle previste nella prima somministrazione di lavoro e che le indicazioni sulla retribuzione del personale seguono, come detto, i contratti di categoria.
- Autorizzare il responsabile dell’ufficio tecnico alla adozione degli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione di approvazione, con soluzione di continuità.
- Dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 comma 4° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.