COMUNE DI GHEMME
COMUNE DI GHEMME
PROVINCIA DI NOVARA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI
ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA'
1. Il presente regolamento disciplina i rapporti afferenti la sponsorizzazione e più in generale gli accordi di collaborazione relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del comune di Ghemme nei settori e nei campi di intervento di cui ai successivi artt. 2, 3 e 4.
Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 43 L. 449/97, all’art. 119 D.Leg.vo 267/2000 ed all’art. X.Xxx.vo 163/06 e s.m.i..
2. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a. per contratto di sponsorizzazione, un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune (Sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a tal fine, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
b. per sponsorizzazione, ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
c. per sponsor, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
d. per spazio pubblicitario, lo spazio materiale o qualsiasi altra particolare modalità che il Comune mette a disposizione per la pubblicità dello sponsor.
e. per accordo di collaborazione si intende un accordo tra Comune ed uno o più privati relativo ad una delle attività non istituzionali del Comune, volta al miglioramento delle condizioni socio- economico-culturali della collettività. Può prevedere un corrispettivo per la collaborazione concordata e la possibilità dell’instaurarsi di una redditività specifica in forza della collaborazione con il Comune.
ARTICOLO 3 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di danaro o da forniture di beni/servizi prestati da terzi (sponsor), le modalità con cui il Comune (sponsee) si obbliga nelle varie estrinsecazioni della propria attività e pubblicizzare e divulgare la ragione sociale o il marchio del soggetto sponsorizzante.
Le forme di sponsorizzazione di cui il Comune ricorre, a titolo esemplificativo, sono in relazione ad attività:
• Culturali;
• Sportive;
• Promozione turistica;
• Valorizzazione del patrimonio comunale;
• Inerenti il servizio di verde pubblico e di arredo urbano;
• Di rilevante interesse pubblico.
ARTICOLO 4 ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Gli accordi di collaborazione disciplinano e regolano i rapporti di carattere non istituzionale tra Comune e terzi relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale e che siano finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività di Ghemme. L’accordo precisa i termini della collaborazione e deve disciplinare anche i rapporti economici tra i sottoscrittori, ove l’accordo preveda un corrispettivo per la collaborazione concordata.
Gli accordi di collaborazione possono determinare, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune, oltre al ritorno pubblicitario di cui all’art. 3, la possibilità economica per il soggetto collaborante di ricavare una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività.
Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in particolare:
• gestione di impianti sportivi comunali;
• concessione di edifici o locali comunali per svolgimento di servizi a favore della popolazione;
• recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico appartenete al demanio o al patrimonio indisponibile.
ARTICOLO 5 FINALITA’ E VINCOLI
Il Comune si avvale del contratto di sponsorizzazione e dell’accordo si collaborazione per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’ente e per realizzare maggiori economie di spesa, nonché per migliorare la qualità dei servizi prestati. Tutte le iniziative supportate da forme di sponsorizzazione e collaborazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e privata, devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune, devono produrre risparmi di spesa. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda politica, sindacale, filosofica o religiosa,la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi e materiale pornografico, i messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo,odio e minaccia. Sono altresì esclusi i casi in cui:
• Si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
• sia in corso con l'offerente una controversia legale a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 6
SPONSOR E COLLABORATORE ISTITUZIONALE
Possono assumere la veste di sponsor o di collaboratore istituzionale :
• qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione;
• qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, i consorzi giusto art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
• le associazioni senza fine di lucro, formalmente costituite,le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune. Sono sempre ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
ARTICOLO 7 RUOLO DEL COMUNE
Con l'approvazione del presente regolamento il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità di pubblico interesse.
La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento autorizza il ricorso al finanziamento tramite
sponsorizzazioni o collaborazioni in via generale con l'approvazione del P.R.O. (PIANO RISORSE OBBIETTIVI) e, per specifiche iniziative, con apposita deliberazione tenendo conto della programmazione di cui al successivo art. 12 del presente regolamento. Tutte le fasi gestionali inerenti alle iniziative di sponsorizzazione e collaborazione sono demandate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., all'esclusiva competenza del Segretario comunale che si può avvalere della collaborazione dei responsabili dei servizi. Il segretario comunale procede con appositi atti di determina a dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale.
ARTICOLO 8
INIZIATIVA SPONTANEA O PER AZIONE DI XXXXX
La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
• iniziativa spontanea del Comune, che predispone apposito progetto di sponsorizzazione o collaborazione
• iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art.6
Qualora l'iniziativa sia correlata alla proposta di soggetti terzi essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Comune , con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative. ln tale caso, il riconoscimento dell'utilità della proposta avviene mediante il suo inserimento nel PRO, anche successivamente alla sua approvazione.
ARTICOLO 9
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
1. La scelta del contraente avviene di regola con procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità di trattamento tra l soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione
2. All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e inserimento nel sito internet del Comune; inoltre, è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere i seguenti dati minimi:
a. l'iniziativa in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario;
b. l'esatta determinazione dello spazio utilizzabile o della particolare modalità;
c. il periodo di durata della pubblicità;
d. le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta;
e. i criteri di scelta, nel caso siano presentate più offerte.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve almeno indicare:
a. il bene, il servizio, l'immagine, ecc. che si intende pubblicizzare;
b. il corrispettivo della sponsorizzazione.
5. All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiari:
a. di possedere in generale la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b. l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
c. nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali fallimentari;
d. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
6. Nel caso l'offerta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l'autocertificazione indicata nel precedente comma 3 riferita a sé stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza.
7. Nel caso l'offerta sia fatta da un ente pubblico, deve essere allegata un'autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiari:
a. il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
b. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
8. L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente ufficio, è approvata con atto deliberativo della Giunta Comunale.
9. Ove pervengano più offerte, con l'atto di Giunta anzidetto, è approvata apposita graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.
10. La graduatoria è formata in base al maggior vantaggio economico per il Comune, tenuto conto delle indicazioni previste nell'avviso di scelta dello sponsor.
11. Definita la graduatoria, viene effettuata assegnazione fino alla copertura totale prevista dall'avviso, cominciando dal primo soggetto della graduatoria; in caso sia stato individuato un solo spazio pubblicitario lo stesso è assegnato al primo della graduatoria.
12. E' comunque ammessa la procedura negoziata per iniziative di importo inferiore ad euro 10.000,00.
13. Gli accordi di collaborazione, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale del contraente privato, sono sottoposti più puntualmente al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica ed al confronto tra più possibili concorrenti.
14. Anche qualora l'iniziativa di sponsorizzazione o di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza allo scopo di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
ARTICOLO 10 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
In tutti i casi, in particolare in quelli in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione,si costituiscono a seguito di procedure ad evidenza pubblica, le offerte verranno valutate dal segretario comunale, che potrà avvalersi della collaborazione dei responsabili dei servizi coinvolti.
ARTICOLO 11 CONTRATTO
La gestione della sponsorizzazione o della collaborazione avviene mediante sottoscrizione di apposito contratto da parte dello sponsor o del collaborante con il Comune. Nel contratto sono stabiliti:
• il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario; la durata del contratto di sponsorizzazione o collaborazione;
• gli obblighi assunti dalle parti;
• le clausole di tutela da eventuali inadempienze.
Il Segretario Comunale, prima della stipula del contratto,deve esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari affinché lo stesso risponda a quanto previsto nell’art. 5.
Qualora in corso di contratto si verificasse l’esistenza di messaggi aventi contenuto non ammesso il contratto è risolto di diritto, senza possibilità di rimborso per il contraente, fatto salvo il risarcimento del danno anche d’immagine per il Comune.
Il corrispettivo della sponsorizzazione deve essere fornito prima della sottoscrizione del contratto.
ARTICOLO 12
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI
1. Le iniziative, ad opera del Comune, nelle quali è possibile attivare le sponsorizzazioni o collaborazioni sono individuate dal responsabile del servizio sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con apposito atto, a seguito di esame di specifico progetto predisposto dal responsabile stesso.
2.. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni e le collaborazioni può interessare tutte le iniziative, i progetti le attività del Comune, compresi gli eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente.
3. La gestione delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni è effettuata direttamente dal Comune nei modi indicati dal presente regolamento; è facoltà del Comune, qualora si ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
ARTICOLO 13 UTILIZZO DEI PROVENTI
Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del contratto sono da considerarsi risparmi di spesa. Nello stesso modo sono considerati risparmi di spesa le somme previste nei capitoli di spesa e non utilizzate in seguito alla stipula di accordi di collaborazione. I risparmi di spesa sono diversamente destinati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle previsioni di bilancio.
ARTICOLO 14 ASPETTI FISCALI
Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio, fornitura o intervento prestati. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo di cui al precedente comma.
Tra le due parti della sponsorizzazione opera il criterio della fatturazione permutativa, compresa la rilevanza ai fini IVA.
ARTICOLO 15 VERIFICHE E CONTROLLI
Le sponsorizzazioni e le collaborazioni sono soggette a verifiche da parte del responsabile del servizio competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti.
Le difformità rilevate in occasione dei controlli devono essere comunicate agli sponsor ed ai collaboratori affinché gli stessi conformino il proprio comportamento a quanto previsto nel contratto e, qualora ciò non avvenga, si producano gli effetti concordati.
ARTICOLO 16
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ENTRATA IN VIGORE
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'articolo 10 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento è il comune di Ghemme in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata.
4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
6. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all’albo pretorio della delibera consigliare di approvazione dello stesso.