Azienda Ospedaliera
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Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l’Università degli Studi di Milano
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’AREA ADIBITA AD AUTOPARCHEGGIO PRESSO IL P.O. “BASSINI”, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE AUTO, DELL’A.O. ICP DI MILANO PER UNA DURATA QUADRIENNALE
CIG N. 5061977B8E
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INDICE
Art. 1 – oggetto della concessione 3
Art. 2 – caratteristiche generali del servizio e modalità di espletamento 4
Art. 3 – tariffe per l'uso del parcheggio 7
Art. 4 – individuazione delle aree ed informazioni tecniche generali 7
Art. 5 – orari del servizio 8
Art. 6 – Attrezzature, impianti e relativi obblighi 8
Art. 7 – obblighi del concessionario 9
Art. 8 – canone concessorio e disciplina economica della concessione 10
Art. 9 – durata della concessione e decorrenza 11
Art. 10 – variazione del servizio 12
Art. 11 – clausola di salvaguardia 12
Art. 12 – personale impiegato e tutela dei lavoratori 12
Art. 12/bis – identificazione e professionalità del personale della ditta 14
Art. 13 – sospensione del servizio da parte della ditta 16
Art. 14 – consegna e restituzione delle aree alla scadenza del contratto 16
Art. 15 – normativa, licenze, imposte e convenzioni 17
Art. 16 – cauzione 17
Art. 17 – controlli e penali 18
Art. 18 – danni a persone e/o cose - responsabilità civile, copertura assicurativa 19
Art. 19 - divieto di cessione del contratto e di subappalto/subconcessione 20
Art. 20 – scioperi e cause di forza maggiore 21
Art. 21 – risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa 21
Art. 22– spese e oneri a carico del concessionario 22
Art. 23 – obblighi connessi ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. 22
Art. 24 – diritto di recesso 23
Art. 25 – Referenti della concessione di servizio 24
Art. 26 – Clausola di adesione 24
Art. 27 - Fallimento, successione, liquidazione del concessionario 25
Art. 28- Spese contrattuali 26
Art. 29 - Codice Etico aziendale e Codice Etico regionale degli appalti 26
Art. 30– controversie tra utenti e concessionario 26
Art. 31 – controversie con l'Amministrazione – foro competente 26
Art. 32 – rinvio ad altre norme 27
⮚ “Allegato 1”: Planimetrie area autoparcheggio e area deposito auto rimosse
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ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente Capitolato Speciale disciplina l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’area di proprietà dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Clinici di Perfezionamento” in Milano, (di seguito denominata Azienda) adibita ad autoparcheggio - dotata di sistemi automatici, impianti, attrezzature e relativa segnaletica - sita presso il Presidio Ospedaliero Bassini di Cinisello Balsamo, in via Xxxxxxx Xxxxx n. 50 - e del servizio di rimozione auto, ivi compresa l’esecuzione di tutte quelle attività tecniche, organizzative e gestionali atte a migliorare la qualità del servizio oggetto della concessione.
Più dettagliatamente il presente capitolato ha per oggetto:
1. La gestione in concessione dei parcheggi siti presso il Presidio Ospedaliero X. Xxxxxxx e precisamente:
- n. 244 posti a pagamento per l’utenza;
- n. 126 posti gratuiti per l'utenza di cui n. 30 per disabili;
- n. 392 posti a titolo gratuito riservati ai dipendenti di cui n. 4 per disabili.
Attualmente il sistema di controllo accessi è costituito da specifici impianti, composti da sbarre elettromeccaniche e da una stazione di cassa presidiata.
Le attrezzature/strumentazioni installate presso il parcheggio non hanno alcun valore economico essendo totalmente ammortizzate.
2. La “concessione translativa di potestà pubblica” con cui l'Amministrazione Ospedaliera attribuisce il potere di intervenire all'interno delle aree del Presidio Ospedaliero E. Bassini di Cinisello Balsamo, sede di Via Xxxxxxx Xxxxx n. 50 al fine di rimuovere gli autoveicoli parcheggiati in violazione alle norme regolamentari dell'Azienda Ospedaliera stessa.
L’intervento di rimozione, ad iniziativa dello stesso Concessionario, ovvero su segnalazione del personale ospedaliero (personale di portineria del Presidio previa autorizzazione del Responsabile dell’U.O. Economato-Provveditorato, o referente all’uopo incaricato), concerne la presenza di mezzi non autorizzati, i veicoli parcheggiati al di fuori dagli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale e verticale, ovvero in sosta lungo il viale di accesso al Pronto Soccorso o comunque posteggiati secondo modalità tali da impedire la libera ed agevole circolazione nelle suddette aree del Presidio Ospedaliero Bassini, ovvero parcheggiati in modo tale da impedire l’entrata o l’uscita ad altre vetture.
La supervisione generale sullo svolgimento del servizio è demandata alla Direzione di Presidio, cui competono i controlli del caso e alle cui disposizioni dovrà attenersi il Concessionario.
La concessione, regolata dalle condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, è rilasciata dall'Amministrazione Ospedaliera al Concessionario che ne assume gli obblighi relativi.
Il servizio dovrà essere svolto secondo modalità meglio specificate negli articoli che seguono e in ottemperanza alle leggi e normative vigenti.
La ditta aggiudicataria dovrà eseguire, a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria il servizio nei tempi, modalità e luoghi indicati nel presente Capitolato Speciale.
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In ogni caso il Concessionario dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio diligente e completo in ogni sua parte.
In caso di eventuale contrasto tra le disposizioni contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'Azienda Ospedaliera.
Saranno, egualmente, oggetto della concessione tutte le altre attività connesse, così come individuate nel presente capitolato e negli atti dallo stesso richiamato, necessarie all’ottimale erogazione del servizio.
L’affidamento comporterà la totale assunzione in capo al concessionario di qualsivoglia responsabilità connessa e conseguente alla gestione del servizio in parola.
ART. 2 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO e MODALITA' DI ESPLETAMENTO
La gestione dell’attività concessa viene svolta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario, che ne assume tutti i rischi d’impresa.
Il concessionario per l’esercizio dell’attività oggetto del presente Capitolato dovrà essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni e/o licenze, rilasciate dagli enti di competenza.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità di seguito riportate:
Modalità di espletamento del servizio di rimozione auto
La ditta si impegna a garantire l'espletamento del servizio di rimozione mediante utilizzo di carro attrezzi - coperto da apposita polizza assicurativa, immatricolato, mantenuto e revisionato a norma di legge - dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle 18.00, secondo le modalità di seguito specificate:
a) il Concessionario è tenuto ad effettuare, a propria cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riferiti sia ai manufatti, impianti e vegetazione, nonché di pulizia necessari per la corretta funzionalità dell'area (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: garantire la pulizia e sgombero neve e pulizia da piante, erbacce, ecc.), di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, adibita a deposito diurno dei veicoli rimossi così come indicata nell'allegata planimetria (Allegato 1). L’area dove saranno custoditi i veicoli rimossi dovrà essere recintata e dotata di apposita segnaletica (cartellonistica) con l’indicazione che l’ingresso sarà consentito solo al personale autorizzato;
b) l'organizzazione del servizio dovrà essere tale da consentire il rilascio dei veicoli rimossi, ai proprietari degli stessi, entro trenta minuti dalla richiesta;
c) la rimozione riguarderà le auto parcheggiate nel Presidio Ospedaliero Bassini al di fuori degli appositi spazi delimitati, ovvero posteggiate lungo i viali di accesso, nonché le auto non autorizzate anche se parcheggiate negli appositi spazi;
d) il Concessionario avrà l’obbligo - per l’intera durata della concessione - di rinnovare e/o integrare l'attuale segnaletica orizzontale e verticale indicante la delimitazione delle aree riservate a parcheggio autoveicoli ed assumerà, a propria cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
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straordinaria relativi all'asfalto della sede stradale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: garantire manto stradale privo di avvallamenti, buche, ecc.), della viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà e alla segnaletica verticale ed orizzontale necessaria ed a norma del codice stradale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: garantire la segnaletica orizzontale e verticale corrette e sempre ben visibili);
e) le auto prelevate verranno depositate all'interno delle apposite aree indicate al punto sub a) e rese disponibili per il ritiro fino alle ore 20.00; in caso di mancato ritiro entro le ore 20.00 il Concessionario può anche eventualmente provvedere a trasportare i veicoli presso proprio apposito deposito, purché sito nel Comune di Cinisello Balsamo o comuni limitrofi e comunque entro un raggio di 5 km dalla sede del Presidio Ospedaliero Bassini, ove possano essere ritirati entro le ore 22,00 ovvero nei giorni successivi. Il ritiro delle auto rimosse avverrà previo pagamento, da parte dei proprietari, della somma omnicomprensiva di Euro 25,00 quale ristoro delle spese di svolgimento del servizio.
L'esercizio delle attività di cui al presente Capitolato Speciale avrà luogo all'interno delle aree adibite a posteggio nella sede del Presidio Ospedaliero Bassini di Cinisello Balsamo, ivi comprese le aree antistanti il Pronto Soccorso.
Il Concessionario dovrà altresì garantire la disponibilità ad intervenire, su chiamata da parte del personale dell'Azienda Ospedaliera, per rimozioni urgenti, nella fascia oraria serale e notturna (18.00 – 08.00), compresi il sabato e i giorni festivi, qualora se ne ravvisasse la necessità.
Per ciascuna rimozione, la Ditta aggiudicataria provvederà a dare comunicazione scritta alla Portineria del presidio Ospedaliero Bassini, all'atto della rimozione stessa, con indicazione dell'ora e degli estremi del veicolo rimosso.
I dati di cui sopra dovranno essere sintetizzati in apposita scheda di prelievo, di cui il Concessionario dovrà rilasciare copia alla portineria.
La ditta comunicherà all’Economato di Presidio del P.O. Bassini con frequenza mensile, l'elenco analitico delle operazioni effettuate, specificando le date, gli orari, il numero di targa e la tipologia dei veicoli prelevati.
Per poter rientrare in possesso del veicolo rimosso il proprietario è tenuto a recarsi presso il deposito o l'autorimessa, munito di copia del verbale di rimozione di cui al presente articolo, che avrà provveduto ad acquisire in Portineria ed a versare in contanti alla ditta la somma di € 25,00 a titolo di rimborso delle spese di rimozione, trasporto e custodia.
La ditta dovrà garantire idonea copertura assicurativa per gli eventuali danni causati ai veicoli durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia.
Copia della polizza in essere dovrà essere trasmessa all’U.O. Provveditorato - Economato dell’Azienda Ospedaliera per opportuna conoscenza.
Il Concessionario del servizio è tenuto a rendere pubblici mediante apposita segnaletica affissa a propria cura e spese nell'area ospedaliera e previamente concordata con l'Amministrazione, i tempi, le modalità ed i costi del servizio per i proprietari delle vetture rimosse.
Il Concessionario garantisce, a proprie spese e cura, la presenza di un numero adeguato di cartelli segnaletici recanti le modalità di rimozione all'interno delle aree interessate. I suddetti cartelli di dimensioni e tipologia tali da essere agevolmente visibili, dovranno essere disposti all'ingresso riservato ai veicoli, nonché su tutta l'area del parcheggio.
La segnaletica dovrà, in particolare, contenere le seguenti indicazioni:
- ragione sociale, indirizzo e numero telefonico della sede del deposito Concessionario;
- luogo, modalità ed orario per la riconsegna dei veicoli;
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- modalità previste per il ritiro e, in caso di trasferimento del veicolo presso il deposito esterno del Presidio Ospedaliero Bassini, l'indicazione dei mezzi pubblici utilizzabili per raggiungere il deposito stesso;
- importo da versare per ottenere la restituzione del veicolo sottratto;
- indicazione della competenza esclusiva della ditta concessionaria in merito alla risoluzione di eventuali controversie di qualunque natura, insorte con i proprietari delle vetture rimosse.
Modalità di espletamento del servizio di gestione, custodia e manutenzione del parcheggio
E' fatto obbligo al Concessionario di provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riferiti alle aree, all'asfalto delle sede stradale, ai manufatti, agli impianti e vegetazione, alla cinta di recinzione dell’area, nonché di pulizia ed annaffiature periodiche necessarie per la corretta funzionalità e conservazione delle aree e della vegetazione site nelle aree oggetto della concessione con i relativi impianti, attrezzature e quant'altro indicato nel verbale di consegna.
Nei predetti obblighi è incluso anche quello della formazione o installazione di adeguata segnaletica orizzontale e verticale ovvero suo aggiornamento/adeguamento per quanto esistente, ai sensi della vigente normativa del codice stradale.
Sono altresì a suo esclusivo carico, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente, tutte le spese per il personale, per la delimitazione di ogni area destinata a parcheggio con strisce a vernice azzurra, gialla o bianca, per forniture di acqua, energia e l'installazione di eventuali nuove apparecchiature previo eventuale assenso dell'Amministrazione Ospedaliera.
E' vietata ogni forma di cessione, affitto, locazione, affidamento a terzi del complesso anche solo parziale e/o temporaneo.
E' diritto dell'Amministrazione concedente vigilare sul corretto funzionamento della gestione.
Il Concessionario, custode dei beni oggetto della concessione, è responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.
Il Concessionario, ai sensi delle norme ISO 14000, deve vietare l’ingresso a tutta l’area adibita a parcheggio dell’Ospedale Bassini agli automezzi carichi di:
1. sostanze liquide e/o gas facilmente od estremamente infiammabili, ad eccezione di quelli contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli
2. sostanze solide facilmente od estremamente infiammabili
3. sostanze liquide tossiche o pericolose per l’ambiente
4. sostanze con pericolo di violenta reazione spontanea (ovvero esplosione, disgregazione, reazione di polimerizzazione);
5. nonchè a veicoli destinati ad alloggio temporaneo (caravan roulottes, e assimilati) e mezzi pesanti oltre 3,5 ton.
Eventuali possibili deroghe dovranno essere concordate ed autorizzate dall’Amministrazione Ospedaliera
E' fatto obbligo al Concessionario di garantire tutti gli automezzi parcheggiati nell'area a pagamento contro il rischio di furto e di danneggiamento, munendosi a tale fine di adeguata copertura assicurativa, in assenza della quale il Concessionario dovrà ritenersi responsabile ed obbligato in proprio.
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L’Amministrazione Ospedaliera non si assume alcuna responsabilità per furti o per danni diretti o indiretti cagionati ai mezzi parcheggiati o rimossi per divieto di sosta o al loro contenuto, sia determinati da azioni di ignoti, sia da eventi naturali ed anche se derivanti da carente manutenzione.
ART. 3 – TARIFFE PER L'USO DEL PARCHEGGIO
Trattandosi di servizio di pubblica utilità le tariffe da applicare devono essere di importo analogo e non superiore a quello medio rilevato sulla base delle tariffe praticate da analoghi gestori presenti nella zona.
Le tariffe giornaliere a scaglioni applicabili per l'uso del parcheggio a pagamento da parte degli utenti dovranno essere determinate in misura non superiore a quelle di seguito indicate:
⮚ per le prime due ore € 3,00 IVA inclusa;
⮚ da due a cinque ore € 4,00 IVA inclusa;
⮚ più di cinque ore € 5,00 IVA inclusa.
Tali tariffe potranno essere aggiornate annualmente, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto (trascorsi 12 mesi dall’inizio della concessione), d'intesa con l'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera in misura, comunque, non superiore alla variazione annuale dell'indice ISTAT di riferimento.
Le tariffe applicate dovranno essere esposte in modo visibile, mediante l'esibizione di appositi cartelli e comprendere ogni attività attinente alla custodia degli autoveicoli.
Il parcheggio a pagamento dovrà essere destinato esclusivamente a servizio pubblico con la possibilità per il Concessionario di consentire forme di abbonamento. Potranno prevedersi formule tariffarie convenzionali per l’utenza (abbonamenti settimanali, mensili, annuali; tariffe giornaliere speciali ecc:.).
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ED INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI
a. Il servizio deve essere espletato su aree di proprietà dell’Azienda ICP, ubicate al piano terreno nei pressi del Presidio Ospedaliero “Bassini” in Xxx Xxxxxxx Xxxxx x. 00 x Xxxxxxxxx Xxxxxxx - come indicato nell’allegata planimetria (allegato 1);
b. L’area è interamente scoperta e si sviluppa su n. 1 piano terreno, presenta passi carrai, per ingresso ed uscita nonché percorsi pedonali;
c. Nell’area sono presenti sbarre automatizzate dotate di fotocellula (non aventi alcun valore economico, essendo i relativi costi interamente ammortizzati). Il funzionamento delle sbarre di accesso ed uscita dovrà essere garantito attraverso la manutenzione programmata ed a guasto che dovrà essere documentata all’Ente a richiesta;
d. L’area del parcheggio a pagamento è dotata di un monoblocco prefabbricato avente un quadro elettrico interno che alimenta l’impianto del gabbiotto e le sbarre per l’accesso a pagamento dell’utenza;
e. E’ presente un impianto di illuminazione in buono stato manutentivo;
f. La struttura ha una capienza indicativa di complessivi n 772 posti auto, di cui:
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- n. 244 posti a pagamento per l’utenza;
- n. 136 posti gratuiti per l'utenza di cui n. 30 per disabili
(72 utenza + 17 pronto soccorso + 7 parcheggio di cortesia (ingresso ospedale) + 5 pazienti dializzati (all'interno del parcheggio dipendenti) + 25 diversamente abili + 7 per ambulanze, pubblica sicurezza (parcheggio pronto soccorso) + 3 onlus (rampa ex p.s.);
- n. 392 posti a titolo gratuito riservati ai dipendenti di cui n. 4 per disabili;
[348 dipendenti + 4 diversamente abili + 27 autorizzati (parcheggio con sbarra vicino p.s.) + 10 auto aziendali (parcheggio con sbarra vicino p.s.) + 3 automezzi aziendali (rampa ex p.s.)] .
- n. 2 aree a titolo gratuito riservate ai motocicli
- n. 2 aree a titolo gratuito riservate alle biciclette
g. A norma di legge devono essere riservati posti auto gratuiti ai veicoli al servizio delle persone diversamente abili nel numero di 1 posto ogni 50 di larghezza non inferiore a m 3,20;
h. Allo stato attuale, nell’area a pagamento, deve essere completamente rifatta la segnaletica orizzontale (strisce per stalli) e deve essere fornita ed installata la segnaletica verticale, attualmente mancante;
i. L’asfalto del parcheggio riservato ai dipendenti in prossimità dell’ospedale è stato rifatto nell’anno 2007 ed è attualmente in condizioni accettabili. Il resto dell’asfaltatura necessita di essere rifatto. La recinzione di confine con il Parco Nord è divelta per il 60%;
j. Sarà richiesto - a cura e spese del concessionario - l’ampliamento del numero di telecamere per la videosorveglianza.
ART. 5 – ORARI DEL SERVIZIO
Il concessionario potrà organizzare l’orario di apertura dell’area parcheggio con personale preposto secondo criteri e calcoli di propria convenienza, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto del seguente orario minimo:
• Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì;
• Dalle ore 8.00 alle ore 15.00 il sabato, la domenica e prefestivi.
L’uso del parcheggio dovrà, tuttavia, essere garantito 24 ore su 24 con possibilità di accesso, nonché uscita degli automezzi, anche, nelle ore notturne.
ART. 6 – ATTREZZATURE, IMPIANTI E RELATIVI OBBLIGHI
Proprietà delle attrezzature/impianti
Gli impianti e le attrezzature installate sull’area non hanno attualmente alcun valore economico. Si specifica che il Gestore uscente ha l’obbligo di rimozione delle stesse e di riconsegna dell’area all’Azienda Ospedaliera ICP nello stato in cui l’ha ricevuta alla data di stipula del contratto di concessione.
Attrezzature ed impianti nuovi:
Qualora durante la vigenza della concessione il gestore realizzasse opere, impianti e attrezzature che al
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termine del rapporto concessorio avessero un valore economico (che dovrà essere debitamente documentato e comprovato, da parte del gestore uscente), la ditta subentrante nella nuova gestione, sarà tenuta ad acquisire le stesse, riconoscendo al concessionario uscente il predetto valore alla data di stipulazione del contratto, e comunque, non oltre 30 giorni dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione, da versare, in un'unica trance.
Al concessionario compete la responsabilità dello stato della conservazione degli impianti ed attrezzature in dotazione al parcheggio, della relativa manutenzione, della buona conduzione e della loro custodia. È altresì, responsabilità del concessionario, l’aggiornamento ed integrazione della segnaletica orizzontale e verticale ed ogni altra utile cartellonistica e modulistica informativa, nonché la manutenzione/integrazione della delimitazione degli spazi assegnati, che dovranno essere idonei all’attivazione del servizio in oggetto, secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.
Il concessionario, quindi, dovrà provvedere, con riguardo al tipo di attività svolta negli spazi assegnati, agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di impianti, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità relativa.
L’Azienda concedente si riserva la facoltà di effettuare ogni opportuno controllo in qualsiasi momento.
Sono a carico del concessionario gli adempimenti relativi alla sicurezza delle attrezzature ed impianti installati o all’eventuale adeguamento di quelli già esistenti, nonché l’ottenimento delle relative certificazioni di conformità, nonché tutti gli adempimenti, ove richiesti, relativi alla sicurezza antincendio previsti dalla normativa vigente in materia.
Saranno altresì a carico del concessionario i costi delle utenze (uso di energia elettrica) degli impianti elettrici ed attrezzature che verranno dallo stesso installate. Il concessionario dovrà all’uopo consegnare all’Azienda Ospedaliera le schede tecniche con l’indicazione delle potenze degli impianti che verranno installati nell’area in concessione. Il costo di tali utenze sarà aggiornato annualmente in funzione degli incrementi tariffari e dei consumi documentati.
Attualmente l’alimentazione dell’area esterna adibita a parcheggio fa capo ad un quadro elettrico nel piazzale di proprietà dell’Azienda Ospedaliera.
L’impiego da parte dell’attuale gestore degli impianti elettrici (uso di energia elettrica), intestati all’A.O, per l’utilizzo e la conduzione di tutte le attrezzature dallo stesso installate, è stimato complessivamente in € 1.500 annui.
In ogni caso, è a carico del concessionario il pagamento di ogni tributo, diverso da quelli sopra richiamati, relativo all’uso ed alla conduzione di tutti gli impianti.
ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario, con oneri a proprio carico, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché di quanto previsto dal presente capitolato speciale che assume carattere vincolante, quale parte integrante e sostanziale del contratto concessorio, deve avviare il servizio, provvedendo alla realizzazione di tutte le attività tecniche ed amministrative per la predisposizione e gestione delle aree di sosta concesse.
Il concessionario dovrà, pertanto, provvedere – a proprie cure e spese – all’adempimento delle seguenti obbligazioni:
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Sezione I Obbligazioni preliminari
- Realizzare quanto necessario per il completo allestimento delle aree:
a. Provvedere all’aggiornamento della segnaletica orizzontale ed alla delimitazione degli spazi;
b. Provvedere all’eventuale integrazione di segnaletica e cartellonistica verticale, nonché di ogni altra utile cartellonistica e modulistica informativa;
c. Costituire preliminarmente alla sottoscrizione del contratto idonee garanzie assicurative per tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio (a titolo meramente indicativo: RCT /RCO, furto, incendio e rischi diversi), che abbiano adeguati massimali e garantiscano l’azienda ospedaliera concedente e/o per conto di chi spetta, la copertura sia dei danni diretti che indiretti
Sezione II Obbligazioni continuative
d. Svolgere, durante tutto il periodo di durata della concessione, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di sosta concesse, sia di natura edile, che impiantistica e stradale, nonché della segnaletica - orizzontale e verticale - delle attrezzature e/o arredi urbani e/o impianti alle stesse connesse, comunque riferiti alla gestione della sosta. È da intendersi compresa anche la riparazione, la sostituzione dei materiali di consumo e delle macchine, in caso di guasto non più riparabili.
e. Svolgere quando necessario, durante tutto il periodo di durata della concessione, le attività di rimozione della neve, spargimento di sabbia o di altri prodotti necessari ad evitare la formazione di ghiaccio in modo da rendere percorribili, senza pericolo, tutte le aree adibite a parcheggio;
f. Provvedere, a propria cura e spese, al decoro ed alla periodica pulizia delle aree concesse in gestione, nonché alla manutenzione delle piccole aree verdi esistenti, limitrofe (piantumatura, innaffiatura, diserbatura, potatura, ecc.). I prodotti da utilizzare per il normale servizio di pulizia dovranno essere garantiti dalle ditte fornitrici e rispettare le norme di legge vigenti in materia, al fine di tutelare l’ambiente ed evitare danni ai beni aziendali;
g. Provvedere ad effettuare una rendicontazione trimestrale del numero degli accessi e del corrispondente fatturato;
h. Assumere la piena ed incondizionata responsabilità, rispondendo direttamente nei confronti degli utenti e/o dipendenti, per eventuali furti e/o altri danni, da qualsiasi causa derivanti, durante lo stazionamento al parcheggio, esonerando espressamente l’azienda da ogni conseguente richiesta di indennizzo o pretesa da parte dei vari depositanti;
i. Garantire all’A.O. ICP concedente il libero accesso a tutti gli spazi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
ART. 8 – CANONE CONCESSORIO E DISCIPLINA ECONOMICA DELLA CONCESSIONE
Il Concessionario dovrà corrispondere all’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, a fronte dell’affidamento della gestione oggetto della presente gara, quale corrispettivo, il canone annuale indicato nell’offerta economica, il quale deve intendersi determinato sulla base di calcoli d’esclusiva convenienza del Concessionario.
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Nell’ambito dell’ammontare del canone concessorio posto a carico del concessionario è incluso altresì il compenso per l’utilizzo dell’area adibita a parcheggio, che assume carattere strumentale rispetto alla gestione del servizio.
Il predetto corrispettivo è, comunque, comprensivo di ogni e qualsiasi costo, diretto ed indiretto relativo all’installazione delle attrezzature ed alla gestione del servizio, nonché alle utenze; pertanto, non potranno essere chiesti all’Azienda concedente rimborsi a nessun titolo, durante tutta la durata del contratto.
Il canone concessorio dovrà essere corrisposto all'Azienda concedente in rate trimestrali anticipate, maggiorato di ogni eventuale onere fiscale, a decorrere dalla data di inizio della concessione, entro 30 giorni dalla data di emissione della corrispondente fattura emessa dall’Azienda Ospedaliera concedente. L’importo annuo sarà rateizzato in quattro soluzioni trimestrali di pari importo.
I pagamenti dovranno essere effettuati a favore di:
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Xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXX
Ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. verranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista dal richiamato decreto.
L’IVA, nella misura di legge, ed altri eventuali oneri fiscali derivanti dal servizio saranno a carico del concessionario.
Il corrispettivo sarà soggetto a rivalutazione annua, trascorsi 12 mesi dall’inizio della concessione, nella misura non inferiore alla variazione dell’indice ISTAT. Il mese di riferimento è quello di avvio del servizio.
E’ obbligo della ditta provvedere ad effettuare una rendicontazione trimestrale del numero degli accessi e del corrispondente fatturato.
In caso di temporanea chiusura del parcheggio, per ragioni non dipendenti dalla responsabilità del Concessionario, lo stesso avrà diritto ad una proporzionale riduzione del canone della concessione pari allo 0,3 per mille del canone concessorio annuo per ogni giornata di chiusura.
Il Concessionario dovrà provvedere prima dell'inizio della gestione, a proprie cura e spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi causati dalla gestione dei parcheggi, ivi compresi quelli per la responsabilità civile. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Ospedaliera, preliminarmente alla stipula del contratto e all'inizio della concessione.
ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE - DECORRENZA
Il contratto ha durata di 48 mesi, pari a 4 anni, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione.
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L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per l’A.O. la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all’esecutività del provvedimento di aggiudicazione, nonché all’espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento.
Sarà facoltà della Stazione concedente richiedere la proroga del rapporto contrattuale per la durata di 6 mesi, e comunque per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato Speciale ed alle condizioni economiche offerte in sede di gara, senza che l’aggiudicatario possa pretendere altri compensi.
ART. 10 – VARIAZIONE DEL SERVIZIO
In nessun caso e per nessun motivo, pena l’immediata risoluzione del contratto, l’area destinata a parcheggio potrà essere destinata ed utilizzata per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato. È riservata comunque all’Amministrazione la facoltà di modificare la logistica dell’area medesima al fine di ottenere un miglioramento del servizio senza che la ditta abbia nulla a pretendere e sempre che se ne verifichi una diminuzione sostanziale dei posti effettivi a contratto.
Qualora l’area affidata a parcheggio dovesse essere oggetto di rilevanti modifiche strutturali, in conseguenza di provvedimenti dispositivi degli Enti locali, provinciali e regionali, o per motivi di interesse pubblico in genere, l’Azienda potrà chiedere la risoluzione del contratto senza che l’assegnatario possa vantare diritti, pretese di risarcimento o indennità di qualsiasi natura.
ART. 11 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso in cui la competenza della gestione del servizio, disciplinato dal presente Capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante dare continuità allo stesso, ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo lettera A/R, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.
L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX) xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito alla concessione di servizio comparabile a quella oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 60 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’A.O., fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.
ART. 12 - PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI
Il Concessionario dovrà assicurare che:
- la conduzione dei parcheggi ed il servizio di rimozione auto sia effettuata da personale idoneo per numero e capacità;
- Il personale adibito alla gestione dei parcheggi e del servizio di rimozione auto sia assunto nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria.
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Il Concessionario si impegna, inoltre, ad utilizzare personale di sicura moralità, che osservi la normativa e le disposizioni dell'Azienda Ospedaliera, impegnandosi a sostituire i lavoratori che diano motivo di lamentela all'Azienda.
Il Concessionario è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Ospedaliera e dei terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.
Per quanto riguarda le norme di sicurezza, il Concessionario si impegna ad osservare le prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ospedale, oltre ovviamente ogni disposizioni normative vigenti in materia.
Tutto il personale adibito al servizio in concessione sarà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, sia nei confronti dell’Azienda Ospedaliera che di terzi.
La Ditta si impegna a corrispondere al proprio personale, addetto al servizio, la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro del settore ed agli accordi sindacali vigenti, e a soddisfare regolarmente gli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni.
L’Azienda concedente, in caso di constatazione di violazione da parte della ditta aggiudicataria, degli obblighi relativi al trattamento economico per i propri dipendenti ed alle contribuzioni assicurative, previa comunicazione alla ditta dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, potrà trattenere dall'importo del canone concessorio un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. In tal caso il concessionario avrà l'obbligo di reintegrazione del canone per il corrispondente importo dovuto.
Per tale sospensione la ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni.
La ditta aggiudicataria assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti ai servizi affidati in concessione, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.
La Ditta aggiudicataria e, per essa, il suo personale dipendente, deve uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall’Azienda per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro.
Il concessionario del servizio si obbliga, quindi, all’osservanza delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; si impegna, comunque, a provvedere, a propria cura e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi, assumendo a suo carico tutte le opere provvisionali, per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando di conseguenza l’Azienda concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.
La Ditta deve fornire all’U.O. Provveditorato Economato dell’Azienda Concedente un elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio gestione del parcheggio, compresi i sostituti, con indicazione dell’età, della qualifica e del livello retributivo, aggiornandolo tempestivamente quando si verifichi qualche cambiamento.
La Ditta aggiudicataria dovrà designare - comunicandolo per iscritto all’U.O. Provveditorato Economato dell’A.O. - un coordinatore, con funzioni di «Supervisore Responsabile», per tutta la durata del contratto, che abbia residenza in Milano o zone limitrofe e sia reperibile per tutto l’orario di funzione del servizio di gestione del parcheggio, indicato nel presente capitolato.
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La funzione del Supervisore è quella di controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di comunicare tempestivamente e per iscritto, qualsiasi interruzione e/o non esecuzione del servizio indicandone anche la causa, all’Economato dell’Azienda Ospedaliera.
Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Supervisore, che deve essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, si intendono fatte direttamente alla Ditta stessa.
Il personale addetto al servizio di gestione del parcheggio sarà tenuto a consegnare al proprio “Supervisore Responsabile” ogni oggetto rinvenuto nell’espletamento del servizio.
Dovrà, inoltre, segnalare per iscritto, tramite il proprio “Supervisore Responsabile”, all’Ufficio Tecnico dell’Azienda ogni guasto o rottura degli impianti elettrici rilevato nelle zone oggetto del servizio.
L’A.O. si asterrà di fare alcuna osservazione diretta ai dipendenti della Ditta, rivolgendo eventuali lamentele solo al Responsabile della stessa.
Nell’esecuzione del contratto, la ditta affidataria farà capo, per ciò che riguarda l’espletamento del servizio, esclusivamente all’U.O. Provveditorato Economato dell’Azienda Ospedaliera.
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri relativi all’organizzazione di eventuali corsi di formazione o specializzazione professionale del proprio personale, necessari per l’esecuzione del servizio oggetto della concessione.
ART. 12/bis. - IDENTIFICAZIONE E PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DELLA DITTA
Stante la particolare natura dei luoghi dove il personale dovrà operare per la concessione del servizio in oggetto, oltre alle capacità tecnico-professionali, ne dovrà essere garantita l’onestà e la moralità.
La Ditta si impegna ad assumere personale di sicura moralità, fisicamente idoneo e professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi cui è adibito, che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari dell’Azienda Ospedaliera; di età non superiore agli anni 65, né inferiore agli anni 18, impegnandosi nel contempo a sostituire immediatamente, dietro semplice richiesta dell’Ente, quegli elementi che dovessero risultare non idonei alle mansioni di gestione del parcheggio o che dessero motivo di lagnanza.
Il personale in servizio è tenuto, altresì, a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro nell’ambito sanitario.
In particolare deve:
• svolgere il servizio negli orari prestabiliti (non sono ammesse variazioni dell’orario di servizio se non preventivamente concordate con l’Amministrazione);
• rispettare gli ordini di servizio eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e frequenze stabilite;
• essere sempre presente nelle rispettive zone di lavoro negli orari concordati tra l’Amministrazione e l’Impresa;
• non prendere visione dei documenti dell’Azienda, mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento della stessa;
• evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività e dei servizi svolti nelle strutture sanitarie oggetto dell’appalto;
• tenere un comportamento consono all’immagine e alla funzione dell’Azienda;
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• indossare una divisa decorosa, recante lo stemma o il nome della ditta e portare, ben visibile, il cartellino di riconoscimento (come di seguito previsto);
• avere in dotazione un adeguato mezzo di ricetrasmissione.
Tutti gli operatori della società concessionaria che presteranno servizio dovranno dimostrare di essere idonei ad esercitare le attività previste alla gestione del servizio medesimo e di essere autorizzati dal responsabile della società concessionaria a svolgere tale attività.
Il personale, ritenuto idoneo ed autorizzato a svolgere il citato servizio, che abbia accesso alle aree adibite a parcheggio del P.O. Bassini, dovrà essere munito di valido documento di identità personale e, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal concessionario stesso, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Il concessionario, inoltre, si impegna a rispettare il predetto articolo, relativo alla tessera identificativa per il personale delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.
E’ fatto divieto al personale della società concessionaria di introdurre e fare uscire dalle sedi del P.O. Bassini beni commerciali, a chiunque essi appartengano, senza autorizzazione e senza documentazione di accompagnamento, di consultare documenti, se non quelli contrattualmente dovuti, e/o di usare i beni di proprietà dell’A.O. ICP, senza la preventiva autorizzazione, e rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza.
Il ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale viene valutata come inadempienza contrattuale e, quindi, potrà originare la risoluzione del contratto.
L’A.O. ICP si riserva il pieno diritto di chiedere, senza alcun preavviso, l’immediato allontanamento e la sostituzione del personale della Ditta che, per qualsiasi motivo, non fosse gradito.
Si ribadisce che detto personale lavorerà alle dipendenze e, quindi, nell'ambito dell'esclusiva responsabilità dell’impresa, che dovrà rispondere, in qualunque caso, compresi il furto e l’ asportazione di materiale in genere, nei confronti dell'A.O. ICP ed anche nei confronti di terzi dell’operato del proprio personale.
Pertanto, l'Azienda concedente rimane estranea ad ogni interesse fra l’Impresa ed il suo personale. Tuttavia, detto personale dovrà essere completamente sottoposto alle norme disciplinari, igieniche e di ordine interno stabilite dall'A.O. ICP.
Il servizio dovrà, quindi, essere svolto da personale chiaramente riconoscibile. Il personale addetto al servizio dovrà, pertanto, indossare obbligatoriamente (oltre all’apposita tessera di riconoscimento di cui sopra) la divisa, di foggia regolamentare da presentare all’A.O. ICP prima dell’avvio del contratto e che dovrà essere formalmente accettata dalla stessa Azienda Ospedaliera.
La divisa dovrà essere costituita dai seguenti elementi di minima, tipo unisex:
- maglione scuro (invernale):
- pantaloni scuri;
- camicia o polo chiara;
- gilet catarifrangente.
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Il personale in servizio dovrà indossare la divisa seguendo, con il massimo scrupolo, tutte le disposizioni che in proposito venissero emanate.
In particolare, la divisa dovrà essere indossata senza alcuna fantasia od arbitrio e, tutto quanto non specificatamente previsto (cintura, scarpe e calzini), dovrà comunque essere in sintonia con l’abbigliamento che dovrà essere sempre pulito ed in ordine. Sarà ammessa la mancanza di divisa solo per gli operatori in prova e per il periodo di massimo un mese, previa comunicazione all’U.O. Provveditorato Economato dell’A.O. ICP.
Durante il servizio all’interno dell’area adibita a parcheggio sarà severamente vietato assumere comportamenti sconvenienti, lesivi dell’ordine, della sicurezza, dell’igiene e della sanità pubblica (ex.: suonare, schiamazzare, ascoltare musica, dormire, accendere fuochi, ecc.:). È altresì vietato distribuire nell'area del parcheggio oggetti o volantini a scopo di pubblicità o esercitativi qualsiasi tipo di commercio, nonché distribuire o vendere oggetti anche se a scopo di beneficienza, senza preventiva autorizzazione da parte dell’A.O. concedente.
È fatto divieto inoltre di tenere animali di alcun genere, sia pure di piccola taglia.
Il personale in servizio, in ogni circostanza nell’espletamento della propria funzione, dovrà prestare nei rapporti con la clientela e con il personale dell’A.O., la massima diligenza, correttezza, cortesia, disponibilità e rispetto, senza alcun tipo di discriminazione, mantenendo un contegno premuroso, tuttavia non confidenziale.
ART. 13 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA DITTA
La ditta aggiudicataria s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell’esecuzione della concessione, ivi compreso il caso di sciopero. In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell’Esecuzione della concessione i nominativi degli operatori sostituti.
Nel caso in cui la ditta concessionaria sospenda arbitrariamente il servizio senza alcuna giusta motivazione, l’Azienda Concedente ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all’appaltatore la spesa relativa, fatta salva ogni altra azione.
Qualora l’arbitraria sospensione del servizio da parte della ditta dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, l’Azienda concedente potrà ritenere risolto il contratto, con incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento del maggior danno da parte della ditta inadempiente.
ART. 14 – CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLE AREE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
La consegna degli spazi, degli impianti ed attrezzature relative sarà formalizzata con apposito “verbale di consegna” che attesterà l’area a destinazione parcheggio con la descrizione delle strutture ed impianti in essa presenti.
Il concessionario si impegna a fare uso dei predetti spazi, con la massima diligenza.
Il concessionario alla scadenza della gestione, oppure al suo termine per qualsiasi altra causa, dovrà riconsegnare immediatamente le aree all'Amministrazione dell'Ente in buone condizioni manutentive e in buono stato di conservazione in relazione all’uso normale degli stessi.
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Della riconsegna verrà esteso verbale in contraddittorio.
Alla scadenza del presente contratto o in caso di risoluzione anticipata, l’Azienda si riserva la facoltà di controllare lo stato di conservazione delle aree gestite dal concessionario, con il diritto di addebitare allo stesso gli eventuali danni derivati da cattivo uso o da cattiva manutenzione.
La riconsegna degli spazi dovrà, in ogni caso, essere effettuata entro la scadenza contrattuale o comunque, in tutti i casi di risoluzione anticipata, entro il termine fissato dall’Azienda nella comunicazione di avvenuta risoluzione.
L’Azienda ha facoltà in caso di mancata riconsegna, decorsi 15 giorni dalla data intimata di procedere allo sgombero ed al ripristino degli spazi, nonché al ricovero in magazzini anche a pagamento, delle cose trovate anche di terzi il tutto in nome, per conto, a spese e a rischio del concessionario e, quindi, senza alcuna responsabilità dell’Azienda ospedaliera per le cose traslocate.
L’azienda procederà al recupero delle spese sostenute a tal fine addebitando al concessionario i relativi costi, anche attraverso l’incameramento, in tutto o in parte, della cauzione definitiva per l’inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati.
In caso di cessazione anticipata del rapporto per cause imputabili al concessionario, la proprietà delle attrezzature e di quanto necessario per la continuità del servizio, verrà trasferita anticipatamente all’Azienda a titolo di risarcimento, salvo il maggior danno.
ART. 15 – NORMATIVA, LICENZE, IMPOSTE E CONVENZIONI
Il concessionario deve provvedere, con riguardo al tipo di attività svolta, agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità relativa.
Il concessionario dichiara di essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento dell’attività concessa che si impegna a fornire in copia all’Azienda concedente.
Tutte le tasse ed imposte comunque connesse all’attività concessa, locali e statali, sono ad esclusivo carico del concessionario.
In caso di cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, il concessionario si impegna ad effettuare, nelle forme di rito, la rinuncia alle licenze e/o autorizzazioni amministrative riconsegnandone i relativi titoli alle autorità preposte nei termini minimi idonei a consentire la continuità del servizio.
ART. 16 – DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia del puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di concessione del servizio di rimozione auto e gestione del parcheggio del P.O. Bassini, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva pari al valore del 10% del canone quadriennale concessorio, avente validità per l'intera durata della concessione. La cauzione potrà essere costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell'Amministrazione Ospedaliera, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovranno prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia entro 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera.
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La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 80% dell’importo iniziale.
A richiesta dell’aggiudicatario, l’U.O. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell’Azienda concedente, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione del servizio, a causa di inadempimenti totali e/o parziali, ovvero di negligenze del concessionario.
La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.
Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
La cauzione definitiva rimarrà vincolata presso l'Amministrazione finché il Gestore non abbia diligentemente e integralmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, e sino alla completa e definitiva risoluzione di qualsiasi eventuale controversia inerente il rapporto concessorio, che fosse insorta tra le parti.
ART. 17 – CONTROLLI E PENALI
Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato.
L’Azienda verifica periodicamente, tramite proprio personale, la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.
In particolare il controllo sarà effettuato per la verifica di quanto esposto agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 del presente capitolato speciale, nonché di quanto previsto in tema di risoluzione contrattuale.
Al riscontro di violazioni delle norme di legge che regolamentano il servizio, di violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto, e/o di inadempienze e/o negligenze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, l’U.O. Provveditorato Economato provvederà a contestarle, per iscritto, al Concessionario assegnando un termine ad adempiere non inferiore a 10 giorni, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile.
Qualora l’inadempienza o l’irregolarità dovesse persistere, oppure al verificarsi di un’inadempienza di particolare gravità, l’Unità Operativa Provveditorato Economato è autorizzata all’applicazione di una penalità.
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Detta penalità, variabile a seconda dell’importanza e/o gravità della irregolarità, dell’inadempimento contrattuale o del danno arrecato al normale funzionamento del servizio o del ripetersi delle manchevolezze e negligenze, verrà applicata in misura compresa tra il 3 % dell’ammontare netto contrattuale (ammontare del canone concessorio quadriennale netto) e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento, alla negligenza, all’irregolarità e/o al ritardo.
Saranno considerate gravi le violazioni contrattuali e le negligenze e/o inadempienze del concessionario che possano causare gravi disservizi all’Azienda Ospedaliera concedente (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: sospensione e/o interruzione ingiustificata dei servizi; mancata restituzione dei veicoli rimossi ai legittimi proprietari secondo i termini indicati nel presente capitolato, ecc.) ovvero passibili di causare pericoli e/o danni a persone, cose e animali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria della sede stradale, mancata manutenzione ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, che possano causare rischi e/o pericoli per l’incolumità degli utenti del parcheggio; mancato sgombero neve che determini formazione di ghiaccio sulla sede stradale che possa costituire rischio e/o pericolo per l’incolumità degli utenti, ecc.).
La recidiva per infrazioni comporterà il raddoppio della penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le uniche formalità per l'applicazione delle penali sono la contestazione degli addebiti con formale comunicazione scritta alla Ditta.
Resta salva la facoltà di risoluzione del contratto in capo all’Azienda Ospedaliera.
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo).
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda concedente.
Qualora gli inadempimenti determinano un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda concedente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta economica presentata, la Stazione concedente, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda concedente si riserva la facoltà di affidare la concessione del servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
ART. 18 – DANNI A PERSONE E/O COSE – RESPONSABILITA’ CIVILE, COPERTURA
ASSICURATIVA
Il Concessionario si fa interamente carico di ogni responsabilità inerente la gestione del servizio, ivi compresa la responsabilità degli infortuni del personale addetto che deve essere opportunamente addestrato. L’Impresa concessionaria è responsabile di ogni danno arrecato all’A.O. od a terzi nell’espletamento del servizio.
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L’Aggiudicatario è responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell’art. 2049 C.C..
Deve inoltre rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione.
La Ditta esonera altresì l’Azienda Concedente da qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti che dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti della Ditta concessionaria e, in particolare, in conseguenza di furti.
La ditta risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all’Azienda Ospedaliera ed a terzi nell’espletamento dei servizi oggetto di concessione, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
Il Concessionario deve stipulare polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi relativi presso primaria Compagnia, (polizza RCT/RCO contro rischi di responsabilità civile verso terzi, derivanti da cattivo servizio e/o manutenzione ed esercizio di quanto oggetto del presente Capitolato Speciale).
Detta assicurazione deve avere massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro. I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a cura e spese del Concessionario qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi.
La Ditta si obbliga a consegnare copia della polizza assicurativa entro 20 gg. dalla richiesta dell’Amministrazione Concedente.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’A.O. ICP a semplice richiesta. L’Azienda concedente sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il concessionario nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che il concessionario dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell’A.O. ICP, in particolare, in conseguenza di furti.
Qualora l’Impresa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Amministrazione dell’A.O. provvederà direttamente a danno dell’Impresa trattenendo il relativo ammontare sulla cauzione definitiva prestata dal Concessionario.
ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE
La ditta non può a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il servizio ad altra impresa, né farlo eseguire per interposta persona senza il consenso scritto dell’Azienda Ospedaliera.
Nel caso di violazione di tale divieto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la cessione o il subappalto occulto, ovvero non autorizzato, si intenderanno come nulli e di nessun effetto per l’Azienda, la quale avrà la facoltà di ritenere risolto il contratto (clausola risolutiva espressa) con incameramento della cauzione e diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.
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In caso di subappalto/subconcessione, ed in caso di violazione alle norme del presente contratto commesse dal subappaltatore/subconcessionario, unico responsabile nei confronti dell'Azienda Ospedaliera e verso i terzi si intenderà il Concessionario.
ART. 20 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
La Ditta pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con l’U.O. Provveditorato Economato dell’Azienda Ospedaliera.
La Ditta Provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda Ospedaliera tramite il Referente/coordinatore Aziendale del servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna.
L’Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di richiedere un corrispettivo – a titolo di penale – in relazione al minore servizio prestato.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla Ditta inadempiente il maggior onere sostenuto.
ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il rapporto contrattuale, oltre ai casi previsti dall’art. 19 del presente Capitolato speciale, potrà essere risolto di diritto dall’Azienda Ospedaliera nei seguenti casi:
- mancato allestimento, adeguamento ed integrazione delle aree parcheggio mediante l’installazione di eventuali ulteriori attrezzature ed impianti, entro i termini stabiliti dall’art. 11 del presente capitolato speciale e conseguente mancata attivazione del servizio dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione;
- mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica - orizzontale e verticale - ed a norma del codice stradale;
- mancata e/o negligente esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asfalto della sede stradale dell’area in concessione;
- mancata e/o negligente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla viabilità di accesso ai parcheggi dall’ingresso della proprietà;
- prolungato e/o reiterato e/o abituale ritardo nell’esecuzione dei servizi tale da pregiudicare il corretto funzionamento dell’attività;
- mancato pagamento nei termini dei ratei del canone concessorio;
- violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni amministrative e/o licenze, se ed in quanto influenzino l’attività di gestione;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione;
- reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto;
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- reiterata negligenza nella gestione delle aree a parcheggio e del servizio di rimozione auto;
- mancato risarcimento in caso di furto o danneggiamento dei veicoli parcheggiati nelle aree a pagamento;
- mancata continuità del servizio medesimo;
- ripetuto impiego di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
- richieste agli utenti ed ai dipendenti di compensi superiori alle tariffe predefinite ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato e di emolumenti aggiuntivi di qualsiasi natura (mance, ecc.:);
- utilizzo da parte della ditta concessionaria, dell’area del parcheggio per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda concedente;
- per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.
In tali casi l’Azienda potrà alternativamente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante invio di comunicazione scritta a mezzo di raccomandata al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva; oppure l'Azienda potrà diffidare il Concessionario all’adempimento, entro 15 giorni a tutti gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
In caso di risoluzione del contratto per le ipotesi sopra indicate, l’Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla ditta il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
In particolare l’Azienda concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad altra ditta di servizi, utilizzando la graduatoria risultante dalla presente procedura di gara, ovvero potrà rivolgersi ad altra ditta a libero mercato.
Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
L’Azienda potrà recuperare le maggiori spese dal deposito cauzionale costituito dal Concessionario fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.
ART. 22 – SPESE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Tutte le spese inerenti il presente contratto e da esso derivanti, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico del Concessionario.
Il Concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative al servizio di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Ospedaliera.
ART. 23 – OBBLIGHI CONNESSI AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione concedente, in allegato al Disciplinare di gara, viene posto l’Opuscolo Informativo “rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 03”, redatto dall’A.O. nel mese di luglio 2011.
Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta compilato nelle parti relative all’anagrafica del concessionario.
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All’atto della formalizzazione dell’incarico, il concessionario e l’Azienda concedente completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Ospedaliera.
ART. 24 – DIRITTO DI RECESSO
E’ prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell’Azienda concedente, con semplice preavviso di 60 giorni, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la concessione del servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche maggiormente vantaggiose (canone concessorio più elevato) e la concessionaria non sia in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per i medesimi ed identici servizi oggetto della presente gara, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalle DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011, DGR
n. IX/3976 in data 06.08.2012 e DGR n. IX/4334 in data 26.10.2012 in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e
s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione concedente le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della concessionaria, del Codice Etico, approvato dall’Azienda concedente e pubblicato sul sito dell’ente medesimo.
c) per un diverso assetto organizzativo dell’Azienda Ospedaliera ICP che faccia venire meno la necessità dei servizi oggetto della presente concessione. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell’Azienda concedente verrà esercitato previo preavviso al concessionario di 6 (sei) mesi.
d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità dei servizi - sino all’individuazione del nuovo contraente - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all’Azienda concedente.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
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Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell’art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..
ART. 25 – REFERENTI DELLA CONCESSIONE
Per l’A.O. ICP:
Responsabile aziendale della concessione: è individuato dall’A.O. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento del servizio, garantendo la massima funzionalità della concessione alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale della concessione si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui il concessionario dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria; relativamente alle problematiche specifiche di erogazione del servizio, la Direzione di Presidio; per le procedure per la qualità, l’U.O. Qualità e Accreditamento; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’A.O. individuerà un Coordinatore Aziendale, che avrà il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della ditta aggiudicataria al fine di ottimizzare l’organizzazione e gestione del servizio.
Per il Concessionario:
Responsabile della concessione di servizio: nominato dal Concessionario e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale della concessione ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione del servizio e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. Oltre ai compiti e alle funzioni allo stesso espressamente attribuite dall’art. 12 del presente Capitolato, a tale figura faranno capo l’organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l’applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo alla presente concessione.
Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.
Il Concessionario dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.
ART. 26 – CLAUSOLA DI ADESIONE
L’A.O. concedente, coerentemente con le direttive regionali, ha aderito all’ “Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”; nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, alla/e Impresa/e aggiudicataria/e di garantire la gestione dei servizio oggetto della presente concessione, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all’Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 100% dell’importo di aggiudicazione complessivo.
L’adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto
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contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.
Qualora l’impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo in calce all’offerta economica di cui all’Allegato 7 “Schema di Offerta economica” del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica di offerta. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della seduta relativa all’apertura dell’offerta economica, non venga espressa, sarà considerata accettata dall’Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.
Le Aziende che hanno aderito all’“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:
- A.O. "FATEBENEFRATELLI" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" - GARBAGNATE
- A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO XXXXXXX XXXX - MILANO
- A.O. "X. XXXXX" - MILANO
- A.O. "OSP. NIGUARDA CA'GRANDA"- MILANO
- A.O. "X. XXXXX XXXXXXXX" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" - MONZA
- A.O. "X. XXXXX" - MILANO
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX DI MILANO
- AREU “AZIENDA REGIONALE EMEREGENZA URGENZA”
- FONDAZIONE IRCSS XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX
- X.X. XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXX
ART. 27- FALLIMENTO, SUCCESSIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONCESSIONARIO
Nel caso di fallimento del concessionario, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l’A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
In caso di scioglimento o di liquidazione della società concessionaria l’A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.
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ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del concessionario. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta dell’U.O. Provveditorato-Economato.
ART. 29_– CODICE ETICO AZIENDALE E CODICE ETICO REGIONALE DEGLI APPALTI
La ditta concessionaria, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito xxx.xxx.xx.xx
La ditta aggiudicataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Codice etico degli appalti regionali”, approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.
La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Codice etico degli appalti regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
ART. 30 – CONTROVERSIE TRA UTENTI E CONCESSIONARIO
L'Amministrazione Ospedaliera resta estranea a qualunque tipo di rapporto con terzi, ed in particolare, con i proprietari delle vetture rimosse o parcheggiate.
ART. 31 – CONTROVERSIE CON L'AMMINISTRAZIONE – FORO COMPETENTE
In considerazione della particolare natura del servizio, le Parti danno atto della necessità che ogni eventuale controversia sia decisa in maniera tempestiva.
In particolare, qualunque sia l’origine e la natura della controversia, ed in pendenza della sua definizione, la ditta Concessionaria assicura il regolare svolgimento degli obblighi contrattuali.
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente concessione, siano esse di natura giuridica che amministrativa, nessuna esclusa ed eccettuata, che non si siano potute risolvere in via amichevole e/o transattiva, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs 163/06.
Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..
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ART. 32 – RINVIO AD ALTRE NORME
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale e dagli atti del procedimento, troveranno applicazione il contratto collettivo nazionale di categoria e quello integrativo provinciale in materia, riferito ai luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio; le norme previste dagli articoli 1175 (comportamento secondo correttezza), 1176 (diligenza nell'adempimento), 1362 e seguenti (interpretazione del contratto) del codice civile, nonché la normativa vigente in materia di concessioni amministrative.
Si fa inoltre espresso richiamo al regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con X.X. 00/0/0000 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare alle disposizioni del D.Lgs. 163/06, per quanto applicabile, e del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
FIRMA PER ACCETTAZIONE
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)
Si approva specificatamente il contenuto degli articoli nn. 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 24, 26, 27, 28, 30 e 31 del presente Capitolato Speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1341 del C.C.
FIRMA PER ACCETTAZIONE
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)