VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX) Tel. (00)00000000-00; Fax (00)00000000
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Posta certificata: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Schema accordo quadro avente ad oggetto il noleggio a lungo termine, senza conducente, di automezzi CIG
L'anno ( ), il giorno ( ) del mese di presso la sede sociale della Volsca, sono convenuti:
il Dott , nato a il , C.F. , che interviene ed agisce in nome, per conto
ed interesse di Xxxxxx ( di seguito «Volsca»)- C.F. e P.I. della quale è Legale Rappresentante;
il Sig. nato a ( ) il , C.F.
e residente in n. a ( ) - la cui
identità viene accertata a mezzo del documento di identità rilasciato dal Comune di
n. in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa
con sede a
n.
( ) in Via
(CF. - P. IVA ), ed in possesso di procura speciale n.
del . . per la firma dei contratti d’appalto, che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola.
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ………..……..
(1)
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1 . Impresa …………………con sede in ………………….Via ………... n C.F.
………………… e P.IVA ;
2 . Impresa …………………con sede in ………………….Via ………... n C.F.
………………… e P.IVA ;
3 . Impresa …………………con sede in ………………….Via ………... n C.F.
………………… e P.IVA ;
nonché l’Impresa (2) ………………con sede in ……………….Via ………... n. ………
C.F.
………………… e P.IVA …………………….., cooptata ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 del regolamento approvato con D.P.R. del 5/10/2010 n. 207;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni.
PREMESSO:
- che la Volsca ha deliberato di procedere mediante accordo quadro di cui all’ art. 222 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. della durata di 36 mesi, al noleggio a lungo termine, senza conducente, di vetture operative , previo indizione di Bando di gara, per il valore stimato complessivo di € ….. (Iva esclusa). Tale valore è indicativo, tiene conto dell’esercizio dell’opzione di aumento dei quantitativi massimi stimati fino a concorrenza di un quinto, nonché dell’esercizio della facoltà di prorogare i singoli contratti di fornitura, che si stima di stipulare, di ulteriori 12 mesi.
Capitale Sociale euro 2.500.090 int. vers.
Numero REA RM- 1287454
X.X. / X. XXX 00000000000.
- che la spesa relativa al servizio da affidare viene interamente finanziata con mezzi propri di Volsca;
- che a seguito dell’esperimento del pubblico incanto, come risulta dai verbali del
n.
/Prot. e del
con
n. /Prot il servizio è stato aggiudicato a
sede a ( ) in Via n. ai prezzi indicati dalla stessa nell’Allegato_Offerta Economica e, quindi, per l’importo stimato di €
+ IVA di legge, con riferimento al numero di ordini stimati durante la durata dell’accordo (ipotesi in assenza di revisioni prezzi, di proroga durata e d’incremento quantitativi);
- che ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia (DPR 03.06.1998 n. 252 artt. 6 e 9) non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 nei confronti dei Legali Rappresentanti di
come risulta dal Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di il
;
- che l’appaltatore risulta ottemperante alle disposizioni previste dall’art. 17 della legge
n. 68/1999 e s.m.i. oppure non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla citata Legge n.
(nota n. del della Provincia di );
- che la stipula del presente Accordo non vincola in alcun modo Volsca , all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell’appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura emessi da Volsca in attuazione al presente accordo nel periodo della sua validità ed efficacia;
- che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra Volsca ed l’appaltatore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, contenenti l’esatto quantitativo della fornitura richiesta, secondo le modalità ed i termini indicati di seguito;
- che l’appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente accordo dal Capitolato Speciale (di seguito “CS”) ed i relativi allegati, nonché dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una formulazione dell’offerta;
- che l’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente accordo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale,
- che l’appaltatore, con la seconda sottoscrizione, posta in calce al presente atto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nello stesso atto e di avere puntualmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo.
TUTTO CIO’ PREMESSO
In comune accordo convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale e relativi Allegati, nell’Offerta
Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro.
Articolo 2
Oggetto della Accordo
1. L’Accordo definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura.
2. Con la stipula dell’Accordo, l’appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Xxxxxx, a prestare il servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, nonché ad eseguire tutti gli altri servizi connessi specificati nel CS, tutto nella misura richiesta da Volsca con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo pari a n. 30 veicoli per il primo lotto, 8 per il secondo lotto e 4 per il terzo lotto, 1 per il quarto, come descritti nell’Allegato CS.
3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente atto e nel CS.
4. Volsca si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore, nel periodo di efficacia del presente Accordo, l’aumento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, all’appaltatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
Articolo 3 Durata
1. Il presente Accordo ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal (gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo previa comunicazione scritta di Volsca.
L’eventuale decisione di Xxxxxx di prorogare dovrà essere inviata all’appaltatore con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi dell'Accordo sono stipulati mediante Ordinativi di Fornitura, nei quali sarà fissata la durata prevista.
3. Volsca ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, ferma restando l’applicazione dell’art. 1671 c.c.
Articolo 4
Consegna del veicolo e decorrenza del noleggio
1. I veicoli verranno consegnati a Volsca con le modalità ed i tempi stabiliti nel CS.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Appaltatore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel CS.
Articolo 5 Servizi connessi
1. L’Appaltatore è tenuto a prestare i seguenti servizi connessi:
a) noleggio con eventuale assegnazione di veicolo sostitutivo in caso di rottura del mezzo
b) sostituzione dei pneumatici;
c) polizza assicurativa RCAuto;
d) revisione mezzi;
e) pagamento tasse di proprietà;
f) immatricolazione e perizie
2. Con riferimento alla gestione delle sanzioni amministrative, Volsca con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura e per tutta la durata del contratto di noleggio, espressamente garantiscono e manlevano l’Appaltatore dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (previsti dal Codice della Strada e dalle relative norme di attuazione), per violazioni derivanti da comportamento del conducente, qualora il conducente non sia riconducibile a personale dell’Appaltatore.
Le modalità di comunicazione e di gestione delle predette sanzioni amministrazioni, ivi incluse le modalità di regresso e addebito, sono meglio stabilite nel CS.
Articolo 6
Modalità utilizzo accordo
1. I singoli contratti attuativi dell’Accordo si concludono con la ricezione da parte del Appaltatore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi da Volsca.
2. Volsca ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura medesimo, da esercitarsi a mezzo fax entro un giorno lavorativo dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura; decorso il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile e l’Appaltatore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
3. L’Appaltatore è tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, a dare conferma a Volsca, mediante comunicazione a mezzo fax, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto, indicando in tale contesto il numero progressivo assegnato da Volsca, unitamente al codice CIG .
4 Volsca trasmette all’Appaltatore, su richieste, il certificato di verifica conformità fornitura ovvero attestazione di regolare esecuzione, relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura.
Articolo 7
Obbligazioni generali del Appaltatore
1. Sono a carico del Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto di Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Accordo, nel CS e nei relativi Allegati.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato, quindi lo stesso non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Xxxxxx, assumendosene ogni relativa alea.
4. L' Appaltatore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione degli Ordinativi di fornitura secondo quanto specificato nell’Accordo, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
f) comunicare tempestivamente a Volsca, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Volsca qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
h) manlevare e tenere indenne Volsca da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub– contratti stipulati dal Appaltatore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Appaltatore stesso di comunicare, a Volsca il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività affidate.
Articolo 8
Divieto di Subappalto
[da inserire se il Appaltatore non si è riservato il subappalto in sede di offerta]
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Appaltatore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo.
Subappalto
[da inserire se il Appaltatore si è riservato il subappalto in sede di offerta] 1. Il Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
,
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Volsca o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Xxxxxx della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. L' Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere a Volsca entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
7. E’ facoltà di Volsca richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte dell’appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. In caso di inadempimento da parte del Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Xxxxxx avrà facoltà di risolvere l’Accordo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
9. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, L’Appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con l’esclusione dei commi 5 e 7.
Articolo 9
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Appaltatore di cui all’art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.
Articolo 10
Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento
1. I corrispettivi per le prestazioni prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali dovuti all’Appaltatore per ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Allegato Offerta Economica. Gli stessi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
2. L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115, D.Lgs.n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e di quanto indicato nel CS.
3. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) sarà dovuto da Volsca all’Appaltatore, a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo, per tutta la durata del contratto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero.
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti da Volsca a 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione della regolare esecuzione della prestazione da eseguirsi con la seguente cadenza: entro i 30 giorni successivi alla data di fine mese di riferimento del canone le cui prestazioni sono oggetto di verifica. I pagamenti saranno accreditati, sul conto corrente dedicato comunicato dall’Appaltatore ai sensi ai sensi del comma 7 dell’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura e relativo CIG e dovrà essere intestata e spedita a Volsca.
6. Volsca richiederà, all’atto della verifica della regolarità della prestazione (collaudo) ed all’atto del pagamento del corrispettivo, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In ipotesi di documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva, Xxxxxx tratterrà dai pagamenti dovuti l’importo corrispondente all’inadempienza e li verserà direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, secondo il disposto dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
8. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente a Volsca, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Accordo, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/10 e s.m.i.; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’Accordo un R.T.I., con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto a Volsca. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate..
10. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo medesimo Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tali obblighi, i singoli contratti di fornitura e/o la Accordo si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da Volsca.
11. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti di Xxxxxx a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Volsca di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Appaltatore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a Volsca. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
Articolo 11 Penali
1 Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Volsca ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo oggetto del contratto di noleggio, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Volsca una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00), per ciascun autoveicolo cui si riferisce l’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2 Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Volsca ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nel CS l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Volsca una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00), per ciascun autoveicolo cui si riferisce l’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nell’Accordo, dovranno essere contestati all’Appaltatore per iscritto da Volsca
4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Xxxxxx, l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Volsca nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Appaltatore le penali stabilite nella Accordo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Volsca potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo con quanto dovuto al Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Volsca potrà applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; l’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nell’Accordo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Articolo 12
Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula dell’accordo e dei relativi contratti di fornitura, l’Appaltatore medesimo ha prestato una cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art.123 del DPR 207/2010, redatta in conformità allo Schema tipo 1.2 di cui al D.M. n. 123/2004 (3) (4);
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xxxxxx ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo per tutta la durata dell’Accordo e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di Volsca verso l’Appaltatore - a seguito
della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
4. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Volsca.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Volsca ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo, fermo restando il risarcimento del maggior danno Articolo 13
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali.
2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che lo stesso è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n.633/72; conseguentemente, all’Accordo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Appaltatore.
Articolo 14 Trasparenza
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, con facoltà di Volsca di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 15 Riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Volsca ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero l’Accordo, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Volsca.
Articolo 16 Risoluzione
1. Volsca potrà risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., il presente accordo nei seguenti casi:
a) nel caso in cui gli autoveicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell’AllegatoCS.
2. Volsca potrà risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio nei seguenti casi:
a) mancata consegna dell’autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata a Volsca secondo quanto previsto dal CS;
b) in caso di furto o qualora l’autoveicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente e siano decorsi i 60 (sessanta) giorni di utilizzo dell’autoveicolo sostitutivo;
3. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Volsca, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, Volsca ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordine di Fornitura e/o l’Accordo e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Appaltatore per il risarcimento del danno.
4. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.,
nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Appaltatore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi e/o la Accordo nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula della Accordo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Volsca anche ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Accordo e dei contratti attuativi;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Xxxxxx; f) nei casi di cui agli articoli 10 (Corrispettivi, Fatturazione e modalità di pagamento), 14(Trasparenza), 15 (Riservatezza), 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 8(Subappalto) e 18 (Divieto di cessione del contratto) del presente atto;
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal precedente all’articolo 11.
4. La risoluzione dell’Accordo legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo. In tal caso l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di Volsca.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo e/o del/i contratto/i di fornitura, Volsca avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermoil diritto della medesima al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 17 Recesso
1. Volsca ha diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dall’Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, Xxxxxx potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r..
3. In tali casi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte di Volsca dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo, rinunciando espressamente, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Appaltatore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo e/o ogni singolo contratto di fornitura.
5. Volsca potrà recedere - per qualsiasi motivo da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dall’Accordo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di Volsca.
Articolo 18
Divieto di cessione del contratto
1. È fatto assoluto divieto al Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo Volsca fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e l’Accordo. Articolo 19
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare Volsca dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Xxxxxx azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Xxxxxx informerà tempestivamente per iscritto al Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Xxxxxx questa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati. Articolo 20
Controversie e Foro competente
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o dall’interpretazione del contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, designando sin d’ora, quale Foro competente, quello di Velletri
Articolo 21
Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della
sottoscrizione della presente Accordo e dell’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
La trasmissione dei dati dall’Appaltatore a Volsca avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 22 Clausola finale
1. Il presente Accordo ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’accordo e/o dei singoli contratti attuativi non comporta
l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’accordo o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Volsca non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti essa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della
prescrizione.
3. Con la presente si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Volsca Ambiente e Servizi Pubblici S.p.A. Il Legale Rappresentante
L’appaltatore
Il Legale Rappresentante
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.. Lo stesso dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 (Oggetto della Accordo); Articolo 3 (Durata); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 20 (Controversie e Foro Competente) Articolo 22 (Clausola finale).
Letto, confermato e sottoscritto. L’appaltatore
Il Legale Rappresentante
Note
(_) Qualora l’appaltatore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aggiungere «importo ridotto del 50% in quanto l’appaltatore è in possesso della certificazione del sistema di qualità, come risulta dal certificato UNI EN ISO …… rilasciato dalla ditta …. in data ../../…. e valido fino al ../../….; »