ACCORDO SERVIZIO DI REPERIBILITA’
ACCORDO SERVIZIO DI REPERIBILITA’
Oggi 5 luglio 2022 tra la delegazione datoriale e la delegazione sindacale, qui rappresentate dai sottoscrittori del presente documento come individuati in calce al medesimo, si sottoscrive l'accordo sugli incentivi per le funzioni tecniche. Si dà atto che la relativa preintesa è stata sottoscritta il 10/06/2022, che il collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole alla stessa in data 15.06.2022 verbale n. 139 e che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 148 del 23.06.2022, ha fornito l'autorizzazione alla delegazione datoriale a sottoscrivere l'accordo.
Premesso che
l’art. 24 del CCNL 21.5.2018 conferma la disciplina del servizio di pronta reperibilità, introducendo due importanti novità, rimesse agli esiti della contrattazione decentrata integrativa aziendale:
1 il limite massimo in cui ogni dipendente può essere messo in reperibilità stabilito dal CCNL (6 volte in un mese) può essere elevato;
2 la misura dell’indennità stabilita dal CCNL (€ 10,33 per 12 ore al giorno) può essere parimenti elevata fino ad un massimo di € 13,00;
le delegazioni trattanti hanno convenuto di dare applicazione ad ambedue tali opportunità, in ragione delle motivazioni appresso indicate:
- per ciò che concerne il punto 1, si è convenuto di elevare il massimo dei turni cui ogni dipendente può essere assegnato nel mese da 6 a 7: ciò consente una migliore organizzazione dei turni stessi, in quanto ogni singolo dipendente inserito nella squadra di reperibilità è in grado di coprire l’intera settimana, oltre a limitare gli impatti negativi sul servizio in questione derivanti dal numero limitato di dipendenti che può essere operativamente inserito nella squadra;
- per ciò che concerne il punto 2, si è convenuto di elevare la misura della correlata indennità da € 10,33 a € 12,00: ciò consente di meglio valorizzare il personale interessato al servizio ed è peraltro coerente con la decisione già adottata dalle delegazioni trattanti di aumentare le risorse del Fondo salario accessorio da destinare al presente istituto, a decorrere dall’anno 2022, risorse che sono state infatti complessivamente portate a € 60.000 (incremento di + € 10.000);
nel contempo si è ritenuto anche di provvedere ad approvare un nuovo disciplinare del servizio di reperibilità (Allegato 1), che regolamenti nel suo complesso tale servizio presso il Comune di Lucca, stabilendone le finalità, l’articolazione e le tipologie di intervento, la composizione della squadra di reperibilità ed i suoi compiti, le funzioni di competenza del dirigente che riveste il ruolo di coordinatore del servizio, ecc.;
su detto disciplinare, in seguito agli incontri di delegazione trattante tenutisi sul tema, si è registrato il parere favorevole della delegazione trattante di parte sindacale, e lo stesso sarà quindi approvato da parte della Giunta Comunale per essere inserito nell’ambito del ROUS, in quanto trattasi di materia esclusa da ogni forma di contrattazione;
concordano quanto segue
Art. 1 - Ambito di applicazione e durata
1 Il presente contratto disciplina il complesso delle materie riguardanti il servizio di reperibilità rimesse alla contrattazione decentrata integrativa, secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 4, del CCNL 21.5.2018. In particolare esso disciplina:
a) l’elevazione del limite massimo in cui ogni dipendente può essere messo in reperibilità (in particolare vedasi la lettera k della predetta disposizione);
b) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità (in particolare vedasi la lettera i della stessa disposizione).
2 Il limite massimo in cui ogni dipendente può essere messo in reperibilità nel mese è stabilito in 7 giorni, rispetto a quello di 6 stabilito dall’art. 24 del CCNL 21.5.2018.
3 La misura dell’indennità di reperibilità da riconoscere al personale è stabilito in € 12,00, rispetto a € 10,33 stabilito dall’art. 24 del CCNL 21.5.2018, nel rispetto – peraltro – del massimo ivi previsto di € 13,00.
4 Qualora, a consuntivo, le risorse effettivamente necessarie al riconoscimento dell’indennità come definita al precedente comma 3 risultino di importo inferiore o superiore alle risorse dedicate alla specifica finalità della “reperibilità” (rappresentate allo stato da € 60.000), si provvederà alle necessarie compensazioni a valere sulla finalità della “produttività collettiva”. Ciò in linea con il principio sin qui adottato con tutti gli istituti che trovano finanziamento nel Fondo salario accessorio.
Art. 2 – Monitoraggio successivo
1 Una volta concluso l’anno 2022, le parti si impegnano a valutare l’impatto finanziario e le problematicità emerse rispetto a quanto qui convenuto, specie con riferimento alla elevazione della misura della indennità qui disposta ed il rispetto delle risorse dedicate alla finalità della “reperibilità”. A seguito di tale valutazione sarà conseguentemente possibile assumere diverse decisioni al riguardo.
Art. 3 – Efficacia e procedure di sottoscrizione
1 Quanto qui convenuto ha efficacia a decorrere dalla sottoscrizione definitiva dell’accordo.
2 Con effetti dalla data di sottoscrizione, il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo sulla materia.
3 Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del CCNL 21.5.2018, il presente accordo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.
ALLEGATI N. 1
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
nominativo | Ente/Sigla XX.XX./R.S.U | firma |
XXXXXX XXXXXXXXXX | PRESIDENTE D.T. DI PARTE DATORIALE | |
XXXX XXXXX | COMPONENTE D.T. DI |
PARTE DATORIALE | ||
XXXXXXXXX XXXXXXXX | COMPONENTE D.T. DI PARTE DATORIALE | |
XXXXXXX XXXXXXXX | COORDINAMENTO R.S.U | |
XXXXXX XXXXXX | R.S.U. | |
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | R.S.U. | |
XXXXX XXXXXXX | FP CGIL LUCCA | |
XXXXXXX XXXXXXXXXX | X.X.X. | |
XXXXXX XXXXX | R.S.U. | |
XXXXXX XXXXXXX | R.S.U. | |
XXXXXXXXX XXXXX | R.S.U. | |
XXXXXXXXX XXXXXXXX | X.X.X. | |
XXXXXX XXXXX | R.S.U. | |
XXXXXX XXXXXX | R.S.U. | Firmato digitalmente |
XXXXX XXXXXXXX | UIL F.P.L. | Firmato digitalmente |
XXXXXXX XXXXX | R.S.U. | Firmato digitalmente |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX | R.S.U. | Firmato digitalmente |
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | R.S.U. | Firmato digitalmente |
DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEL COMUNE DI LUCCA
Articolo 1 - Premessa
1) Il presente disciplinare norma l’istituzione e le modalità di funzionamento del servizio di pronta reperibilità del Comune di Lucca in conformità alla disciplina contrattuale vigente e alla normativa a tutela dei lavoratori.
2) Per pronta reperibilità si intende l’obbligo del dipendente di assicurare, con tempestività, lo svolgimento di una determinata attività o servizio in casi che richiedono interventi urgenti ovvero in presenza di necessità operative non programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro o con prestazioni di lavoro straordinarie. Quindi il servizio di pronta reperibilità si riconnette a prestazioni lavorative necessarie ed urgenti, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio.
3) Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell’ente, istituito per far fronte ad interventi urgenti e inderogabili atti a garantire la salvaguardia dell’igiene, dell’incolumità e della sicurezza pubblica, l’assistenza pubblica, la tutela del patrimonio comunale, il rispetto di leggi e regolamenti e il supporto agli enti e/o organi istituzionali.
4) Non rientrano nelle funzioni proprie del servizio di reperibilità lo svolgimento delle attività che l’ente può adempiere con il ricorso all'ordinaria programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell’articolazione dell’orario di lavoro, nel rispetto della regolamentazione interna vigente in materia. Quindi resta inteso che gli interventi necessari o eventualmente segnalati durante il normale orario di servizio devono essere gestiti a cura dei Settori interessati.
5) Per garantire l’efficienza del servizio sono disposti idonei, periodici e adeguati interventi formativi e di aggiornamento del personale addetto al servizio di reperibilità, che riguarderanno principalmente le materie di sicurezza sul lavoro e il codice della strada. In particolare si garantisce la formazione obbligatoria come da normativa specifica, fatte salve eventuali altre materie di interesse.
6) Tutto il personale chiamato a svolgere il servizio di reperibilità dovrà operare sempre in condizioni di massima sicurezza per garantire l’incolumità propria e di terzi, nel rispetto del d.lgs. n. 81/2008; a tale scopo dovrà essere dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
Articolo 2 - Finalità, Settori/servizi interessati e articolazione del servizio.
1) Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale per l'ente, istituito per assicurare l’attivazione del personale comunale per far fronte ad interventi urgenti e necessari ad eliminare o comunque fronteggiare eventi imprevisti e inaspettati, come indicato al precedente articolo, commi 1 e 2, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio. Tale servizio deve essere effettuato con criteri di rotazione, al fine di consentire un'equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.
2) Il servizio di reperibilità riguarda in via ordinaria i seguenti Settori/Servizi: la Polizia Municipale, i Lavori Pubblici, il Traffico e la Protezione Civile, ma può essere esteso anche ad
altri servizi svolti dall’ente, laddove ne ricorra la necessità, previa valutazione e successiva formale modifica del presente disciplinare a cura del Coordinatore del servizio di reperibilità.
3) L’articolazione del servizio, pur afferente diversi settori/servizi dell’ente, è comunque da intendersi in maniera integrata. Difatti ne è responsabile, in qualità di coordinatore, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, i cui compiti sono indicati al successivo art. 6.
4) I Settori/Servizi di cui al precedente comma 2 assicurano il servizio di pronta reperibilità nel modo che segue:
a) per la reperibilità della Polizia Municipale:
- è contemplata la presenza di un Ufficiale di P.M. con compiti interni di coordinamento e di una auto-pattuglia con due operatori di P.M., qui precisandosi che l'organizzazione e le precipue attività di pertinenza sono di competenza del Comando di Polizia Municipale. In via generale, la gestione degli interventi che ricadono nell’orario di servizio 07.00-01.00 (fatte salve eventuali modifiche) è affidata al personale già in regolare servizio ordinario; al di fuori di detto orario la gestione degli interventi è affidata al servizio di reperibilità, che nello specifico è assicurato da un Ufficiale di turno e 2 operatori di P.M., come appositamente individuato dalla segreteria del Comando della P.M..
b) per la reperibilità del Settore Lavori Pubblici e Ufficio Traffico:
- si fa riferimento alla composizione ordinaria della squadra di reperibilità come indicata al successivo art. 4, comma 1, lettere a), b e c), che prevede la presenza di un responsabile del turno, un responsabile operativo e due operatori, qui precisandosi che l'organizzazione e il coordinamento delle attività sono di competenza del Settore Lavori Pubblici.
c) per la reperibilità della Protezione Civile:
- è contemplata la presenza di un dipendente con compiti di gestire eventuali allertamenti, eseguire il monitoraggio strumentale e mantenere il flusso informativo con il sistema di protezione civile, qui precisandosi che l'organizzazione e le precipue attività sono di competenza della stessa Protezione Civile.
5) Il servizio di pronta reperibilità è attivo fuori dal normale orario di servizio per 365 giorni all’anno.
6) Per la composizione della squadra di pronta reperibilità, che interviene operativamente in caso di necessità, si fa riferimento a quanto stabilito al successivo art. 4.
Articolo 3 - Tipologie di intervento.
1) A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di pronta reperibilità opera per l'espletamento delle seguenti materie di competenza dell'Ente:
- cedimento non prevedibile della sede stradale (es.: buca pericolosa, avvallamento e simili che creano pericolo per l'incolumità delle persone e cose) per il quale si rende necessario disporre tempestivamente l'eliminazione e/o procedere alla delimitazione del pericolo fino all'interdizione della circolazione e predisposizione di percorsi alternativi se necessario per ragioni di sicurezza stradale. L’intervento di norma è di competenza della squadra tecnica che, in ragione dell’importanza e della gravità delle ripercussioni sulla viabilità, si potrà coordinare con la Polizia Municipale.
- frane, smottamenti, allagamenti. L’intervento di norma è di competenza della squadra tecnica che, in ragione dell’importanza e della gravità delle ripercussioni sulla viabilità, potrà decidere se attivare anche la Polizia Municipale.
- incendi o crolli di edifici, pubblici o privati, prospicienti la pubblica via per i quali si rende necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. L’intervento di norma è di competenza della squadra tecnica che, in ragione dell’importanza e della gravità delle ripercussioni sulla viabilità, sul territorio e sul patrimonio edilizio, si coordinerà con la Polizia Municipale e con la Protezione civile.
- danni rilevanti a strutture o intralci e/o rischi per la percorribilità delle strade causati da incidenti stradali gravi. L’intervento di norma è di competenza della squadra tecnica che, in ragione dell’importanza e della gravità delle ripercussioni sulla viabilità, si potrà coordinare con la Polizia Municipale per la gestione del traffico e il ripristino della viabilità in sicurezza.
- interventi urgenti su edifici pubblici. L’intervento di norma è di competenza della squadra tecnica che, in ragione dell’importanza e della gravità delle ripercussioni sull’agibilità, si potrà coordinare con la Polizia Municipale.
- interventi urgenti agli impianti semaforici (es.: mancato funzionamento in strade ad alta densità di traffico, impianti abbattuti, ecc.). L’intervento di norma è di competenza della squadra tecnica che, in ragione dell’importanza e della gravità delle ripercussioni sulla viabilità, si potrà coordinare con la Polizia Municipale.
- gravi sversamenti di materiali su strada con imminente pericolo per la circolazione stradale. L’intervento di norma è di competenza della squadra tecnica che, in ragione dell’importanza e della gravità delle ripercussioni sulla viabilità, si potrà coordinare con la Polizia Municipale.
- abbattimento segnaletica stradale con pericolo per la circolazione e/o danneggiamento di barriere stradali e/o parapetti che ostruiscono la sede stradale o comunque costituiscano pericolo per la pubblica incolumità. L’intervento di norma è di competenza della squadra tecnica che, in ragione dell’importanza e della gravità delle ripercussioni sulla viabilità, si potrà coordinare con la Polizia Municipale.
- occlusioni di scoli e tombini che arrechino pericolo per la pubblica incolumità. L’intervento di norma è di competenza della squadra tecnica che, in ragione dell’importanza e della gravità delle ripercussioni sulla viabilità, si potrà coordinare con la Polizia Municipale.
- interventi urgenti di igiene e sanità pubblica. L’intervento è di competenza della Polizia Municipale, che si potrà avvalere degli enti competenti.
- eventi atmosferici e calamità naturali di particolare rilevanza e intensità (es.: terremoti, alluvioni, grandinate, nevicate, esondazioni, ecc.). In contesti emergenziali attesi o in atto non gestibili con mezzi ordinari si fa riferimento alle disposizioni del Piano Comunale di Protezione Civile.
- attività in generale di allertamento e di protezione civile (attività di Centro Situazioni). L’intervento è di competenza della Protezione civile.
Articolo 4 – Composizione squadra di reperibilità
1) La squadra di reperibilità, anche se afferente diversi settori/servizi dell’ente, è comunque da intendersi unica e a composizione integrata. Di essa fanno parte:
a. il responsabile del turno: coperto da un Dirigente dell’ente (qualunque sia il settore/servizio di cui ha assegnata la direzione) o un dipendente di categoria D con profilo tecnico;
b. il responsabile operativo: coperto da un dipendente di categoria D o di categoria C con profilo tecnico;
c. 2 operatori di categoria B o C.
2) La squadra è integrata con le figure indicate al precedente art. 2, con riferimento alla reperibilità della Polizia Municipale e della Protezione civile, cioè:
d. per la Polizia Municipale: un Ufficiale di P.M. e una auto-pattuglia con 2 operatori di P.M.;
e. per la Protezione civile: un dipendente.
3) Il personale di cui ai commi precedenti è così individuato:
a. tutti i dirigenti sono chiamati a ricoprire le funzioni di responsabile del turno (rif. comma 1, lett. a, del presente articolo), secondo i turni programmati;
b. tutto il personale di categoria D, C e B con profilo tecnico, qualunque sia l’ufficio di assegnazione, è chiamato a ricoprire i ruoli di cui alle precedenti lettere a, b e c del precedente comma 1. L’individuazione avviene in via prioritaria tra il personale appartenente ai settori/servizi per i quali è attivata la reperibilità e, qualora non sufficiente, l’individuazione avverrà tra il personale dipendente appartenente anche ad altri uffici dell’Ente appartenente alle categorie D, C e B;
c. i 2 operatori di categoria B o C e di cui alla lettera c del precedente comma 1 sono individuati prioritariamente tra il personale con profilo tecnico e, qualora non sufficiente, tra il personale con profilo diverso che si sia dichiarato disponibile. A tale ultimo fine periodicamente sono emessi specifici avvisi da parte del dirigente coordinatore del servizio di pronta reperibilità o dei Settori/servizi di competenza per la ricerca di personale disponibile e volontario a svolgere il servizio di reperibilità, in possesso di un profilo non tecnico. Nella composizione della squadra, laddove possibile, si privilegia la presenza di almeno 1 operatore con profilo tecnico, che possa così affiancare l’altro operatore con eventuale profilo non tecnico;
d. per il personale della reperibilità afferente alla Polizia Municipale si rinvia a quanto indicato al precedente art. 2, comma 4, lettera a;
e. il personale in reperibilità del servizio protezione civile viene individuato prioritariamente tra il personale della UO Protezione civile e, qualora non sufficiente, verrà individuato tra il personale dipendente appartenente anche ad altri uffici dell’Ente di categoria C o D.
4) Tutto il personale indicato al precedente comma, lettere da a a d, è ritenuto idoneo al servizio, ad eccezione di coloro che si trovino in una delle condizioni previste dal successivo art. 9. Per il personale idoneo, pertanto, la prestazione si configura come assolutamente obbligatoria.
Articolo 5 - Copertura oraria e infortunistica
1) Il servizio si svolge durante l'intero anno solare negli orari non coperti dall’orario di servizio.
2) La copertura infortunistica dei dipendenti in reperibilità è garantita attraverso idonea comunicazione all’INAIL, qualora il dipendente non rivesta un profilo tecnico, in modo che il dipendente sia coperto per il relativo rischio sin dal momento dell’attivazione dell’intervento e per tutta la durata dello stesso.
Articolo 6 - Coordinatore del servizio di pronta reperibilità e compiti dei Dirigenti e Posizioni Organizzative dei Settori/Servizi interessati
1) Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici riveste il ruolo di coordinatore del servizio di pronta reperibilità e ha il compito di svolgere le seguenti attività:
a) programmare e assegnare, mediante appositi ordini di servizio, il personale stabilito al precedente art. 4, comma 1, lettere da a a c ai turni di reperibilità e autorizzare le sostituzioni, ove necessarie, utilizzando i criteri esplicitati nel medesimo articolo. Nel caso di personale appartenente ad uffici diversi dal Settore Lavori Pubblici, lo stesso - quando inserito nella squadra di reperibilità - risulta dipendente funzionalmente dallo stesso Xxxxxxx Xxxxxx Pubblici;
b) programmare e assegnare, mediante i medesimi ordini di servizio, anche il personale afferente la Polizia Municipale e la Protezione civile, secondo quanto previsto al precedente art. 4, comma 2, lettere d e e, secondo il turno settimanale che sarà inviato preventivamente da parte dei Dirigenti e/o delle Posizioni Organizzative dei settori/servizi interessati con congruo anticipo e, comunque, entro il giorno 15 del mese precedente;
c) programmare periodici interventi formativi per tutto il personale inserito nel servizio di reperibilità, in raccordo con i Dirigenti e le Posizioni Organizzative degli altri settori/servizi interessati, rappresentando le specifiche esigenze all’Ufficio Servizi del personale;
d) assicurare al personale inserito nel servizio di reperibilità i mezzi ed i materiali necessari agli interventi, la disponibilità dei DPI previsti dalla normativa vigente e le procedure operative, in raccordo con i Dirigenti e le Posizioni Organizzative degli altri settori/servizi interessati.
2) Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Traffico e Protezione civile e le Posizioni Organizzative di riferimento hanno il compito di svolgere le seguenti attività:
a) adottare, in conformità del presente disciplinare, un eventuale atto organizzativo interno al settore/servizio, che organizzi i servizi di competenza afferenti il servizio di pronta reperibilità, nell'ambito del personale assegnato, descrivendo, tra gli altri:
> la materiale organizzazione del servizio;
> il personale interessato;
> le modalità di espletamento dei turni;
> i mezzi ed i materiali utilizzati, i DPI, le procedure operative e quant’altro di propria competenza;
b) definire l'elenco dei lavoratori da inserire nei turni di reperibilità avuto riguardo alla categoria ed al profilo e secondo criteri di rotazione, al fine di consentire un’equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti;
c) definire gli orari dei turni di reperibilità;
d) sovraintendere al servizio di reperibilità del personale assegnato allo specifico settore/servizio, ferme restando le competenze del Dirigente coordinatore del servizio di reperibilità;
e) svolgere tutti gli altri incombenti attribuiti dal presente disciplinare e/o dalle norme vigenti.
f)definire il programma e i contenuti della formazione.
Articolo 7 - Turnazioni.
1) Il turno viene predisposto con congruo anticipo seguendo il criterio della rotazione, con l'avvertenza che il dipendente non può essere messo in turno di reperibilità per un periodo superiore a quello stabilito mensilmente dal CCNL vigente (o al periodo maggiore eventualmente fissato dalla contrattazione decentrata aziendale), e viene trasmesso a tutto il personale interessato.
2) Trattandosi di servizio essenziale l’inserimento nel turno del servizio reperibilità comporta, di norma, l’impossibilità di fruire di giorni di ferie, salvo casi particolari, eccezionali e motivati, previa comunque individuazione di analoga figura professionale in sostituzione a cura del soggetto interessato, da comunicare con un preavviso di almeno 24 ore ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative di riferimento nonché al Dirigente coordinatore del servizio di pronta reperibilità.
3) Una volta fissati i turni ogni modifica può essere apportata solo subordinatamente a specifica autorizzazione del Dirigente coordinatore del servizio di reperibilità, fatti salvi i casi di infortunio o malattia debitamente comprovati.
4) Il dipendente in turno di reperibilità che, per le predette ragioni di malattia o di infortunio certificati, non può effettuare il servizio, avrà l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente e/o la Posizione Organizzativa di riferimento, che ricercherà i sostituti e provvederà a comunicarli al Dirigente coordinatore del servizio per la sua sostituzione.
5) Il personale subentrante è tenuto ad espletare il servizio se non supera il numero delle giornate fissate mensilmente dal CCNL vigente ovvero il maggior numero fissato mensilmente dalla contrattazione decentrata aziendale.
6) Le sostituzioni non determineranno, di norma, una modifica al sistema di rotazione e ciascun dipendente, dopo ogni sostituzione, continuerà a mantenere il proprio posto nell’elenco del raggruppamento nel quale si trova inserito, fatto salvo il limite massimo di turni mensili effettuabili.
Art. 8 - Compiti e doveri dei dipendenti addetti alla squadra
di pronta reperibilità
1) I dipendenti assegnati ai turni di reperibilità non possono rifiutarsi di svolgere le attività afferenti al servizio di pronta reperibilità nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dal presente regolamento e dalle disposizioni di servizio emanate dal Dirigente competente.
2) Ogni impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità deve essere immediatamente comunicato al settore/servizio di riferimento, secondo le modalità contenute nel presente disciplinare. In particolare, nel caso in cui il dipendente si trovi impossibilitato a garantire il turno di reperibilità programmato per ragioni di malattia o infortunio debitamente certificati, lo comunicherà al proprio Dirigente/Posizione Organizzativa, i quali provvederanno alla sua sostituzione. In tutti gli altri casi di impossibilità, comunque eccezionali e motivati, il dipendente lo comunicherà al proprio Dirigente/Posizione Organizzativa unitamente al nominativo del dipendente che lo sostituirà.
3) Il dipendente assegnato ad un turno di reperibilità che risulti non reperibile, nei modi previsti dal presente disciplinare e/o non intervenga entro il limite temporale stabilito, salvo causa di forza maggiore e/o caso fortuito debitamente comprovati, decade dal beneficio economico maturato per periodo nel quale non risulti reperibile, fatte anche salve le eventuali sanzioni disciplinari.
4) In relazione al tipo di servizio da rendersi il dipendente utilizza, in via prioritaria, i mezzi a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
5) In particolare, il dipendente inserito nella squadra di reperibilità deve:
a) tenere il telefono di servizio assegnato sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
b) verificare periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
c) rispondere prontamente alle chiamate;
d) riconsegnare, alla fine del turno di reperibilità, il telefono di servizio e l’equipaggiamento in dotazione in stato di piena efficienza;
e) fornire il proprio recapito telefonico in modo da essere sempre rintracciabile anche nel caso in cui il telefono di servizio in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili,
f) informare tempestivamente il Responsabile del turno e il Responsabile Operativo della squadra di reperibilità di impedimenti ad intervenire determinatisi durante il turno di reperibilità;
g) mantenere una condotta attiva e adoperarsi al fine di raggiungere il luogo ove è previsto l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata;
h) in casi di particolari e urgenti gravità, in riferimento alle caratteristiche delle rilevanti esigenze operative da soddisfare, richiedere l’intervento del Responsabile del turno di pronta reperibilità o, previo assenso dello stesso, l’intervento di ulteriori lavoratori rispetto a quelli già individuati nell’ordine di servizio per il servizio di reperibilità, i quali rientreranno nella disciplina della reperibilità dal momento della chiamata in servizio e che dovranno rispettare quanto previsto dalle lettere precedenti e seguire tutte le indicazioni operative impartire dal Responsabile del turno;
i) raggiungere il luogo dell’intervento e verificare se, in relazione alla peculiarità delle esigenze ed emergenze manifestatesi, sia necessario il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (ad es.: vigili del fuoco, carabinieri, polizia di stato, ditte appaltatrici, altre amministrazioni interessate, ecc.);
j) acquisire tutti i dati e le informazioni necessarie circa l’evento e le persone che possono fornire informazioni utili;
k) coordinarsi con il personale comunale chiamato ad intervenire sul luogo;
l) fornire, effettuato l’intervento operativo, una tempestiva e adeguata informazione sulle circostanze e sugli esiti dell’intervento alla Posizione Organizzativa e/o al Dirigente competente/i;
m) redigere apposito e completo verbale, all’esito dell’intervento, da rimettere al Dirigente competente per servizio che contenga:
- soggetto/autorità richiedente l'intervento;
- data dell’intervento;
- natura dell’intervento;
- provvedimenti adottati;
- materiale utilizzato;
- personale intervenuto;
- altri soggetti istituzionali intervenuti;
- ora e durata dell’intervento;
- ogni altra informazione utile.
Articolo 9 - Esclusione dal servizio di reperibilità
1) Il personale appartenete alle categorie e profili indicati al precedente art. 4 è inserito d’ufficio nel servizio di reperibilità.
2) Sono esclusi coloro che presentino idonea certificazione medica rilasciata dal Medico competente dell’Ente o siano esclusi per specifiche disposizioni contrattuali o normative.
3) Sono altresì esclusi dal servizio i dipendenti che non possono garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata in base a circostanze oggettive da documentarsi.
4) I dipendenti che ritengano di essere nelle condizioni di poter essere esclusi dal servizio di pronta reperibilità devono presentare specifica istanza al Dirigente coordinatore del servizio di pronta reperibilità o ai rispettivi Dirigenti. La valutazione delle istanze è rimessa ai predetti Dirigenti.
Articolo 10 - Attivazione del servizio
1) La richiesta di intervento della squadra reperibile è effettuata, di norma, da parte delle Forze dell'Ordine, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dell’ASL, degli altri enti pubblici preposti e/o dalle Aziende erogatrici di un servizio pubblico essenziale e, se del caso, anche ad opera degli Enti o delle Associazioni del terzo settore tramite convenzioni e/o accordi con il Comune di Lucca.
2) La richiesta di cui al precedente comma è attivata, durante l’orario istituzionale di servizio della Polizia Municipale, tramite una chiamata telefonica alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. Tale chiamata verrà inoltrata all’Ufficiale di turno, ossia l’Ispettore che è in servizio in quel momento, il quale dovrà effettuare una prima valutazione se la fattispecie sia o meno di competenza della squadra reperibile del Comune. In caso positivo lo stesso dovrà attivare le procedure operative tramite chiamata telefonica della squadra di reperibilità.
3) Al di fuori dell’orario istituzionale del servizio della Polizia Municipale, le Forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, l’ASL, gli altri enti pubblici preposti e/o le Aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali dovranno attivare la squadra di reperibilità rivolgendosi direttamente, in base alla materia o alla richiesta di intervento, al personale di specifico riferimento e reperibile in quel momento (a titolo esemplificativo: per gli interventi urgenti di igiene e sanità pubblica ai reperibili della Polizia Municipale, per interventi urgenti su edifici ai reperibili della squadra tecnica, ecc.).
4) L'attività del reperibile di Protezione Civile può essere attivata, di norma, anche attraverso l'emissione degli stati di allertamento emessi dalla Regione e/o da comunicazioni dirette dalla Sala Operativa regionale o provinciale, fatte salve naturalmente le valutazioni di criticità locali di protezione civile ricevute dagli enti di cui al comma 1.
Articolo 11 - Compensi.
1) Il personale inserito nella squadra di pronta reperibilità verrà compensato con l’indennità stabilita dal vigente CCNL o nella misura maggiore eventualmente definita dalla contrattazione integrativa aziendale. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
2) A detto personale spetta inoltre, in caso di chiamata, il compenso per lavoro straordinario per le ore di effettivo servizio prestato in occasione dell’eventuale intervento resosi necessario o l’equivalente recupero orario, a scelta del dipendente.
3) Il compenso sarà erogato sulla base del prospetto riepilogativo predisposto e trasmesso mensilmente, dal Dirigente e/o dalle Posizioni Organizzative dei Settori/Servizi interessati dalla reperibilità, all'Ufficio Servizi del personale.
4) Le risorse economiche necessarie per l’erogazione dell’indennità di reperibilità derivanti dall'organizzazione stabilita dal presente disciplinare sono specificatamente contrattate, in sede di delegazione trattante, nell’ambito dell’accordo annuale per l’utilizzo delle risorse del Fondo risorse decentrate del personale dei livelli.
5) Per tutti gli aspetti di dettaglio qui non disciplinati, concernenti ad esempio i recuperi e i riposi, si rinvia alla disciplina del CCNL.
Articolo 12 - Disposizioni finali.
1) Il presente disciplinare sostituisce ogni precedente atto e/o provvedimento in contrasto e incompatibile con il presente e entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di
Giunta Comunale che lo approva.
2) Per quanto non previsto dal presente disciplinare circa le modalità operative di svolgimento del servizio di reperibilità, si fa riferimento alla disciplina contenuta negli eventuali atti organizzativi interni dei settori/servizi di riferimento.
3) Per tutto il resto, si rinvia comunque alla normativa nazionale e contrattuale vigente in materia nonché alle direttive dell'ARAN.