UNIPOLSAI TUTELA LEGALE
UNIPOLSAI TUTELA LEGALE
Famiglia
Assicurazione per la Tutela Legale
Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:
- DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario
- INFORMATIVA PRIVACY
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Assicurazione per la Tutela Legale
Documento Informativo Precontrafluale per i prodofli di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodoflo: “UNIPOLSAI TUTELA LEGALE - FAMIGLIA”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n.046.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la difesa legale degli interessi dell’Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale.
Che cosa non è assicurato?
Non sono oggetto di copertura le garanzie non indicate e i fatti dolosi dell’Assicurato/Contraente
Non sono coperti i componenti del nucleo familiare non risultante dal cer- tificato dello stato di famiglia.
Inoltre:
VITA PRIVATA: viene esclusa la proprietà e la circolazione stradale relativa a veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA.
LAVORO DIPENDENTE: non è oggetto di copertura l’esercizio di una attivi- tà di libero professionista/lavoratore autonomo.
IMMOBILE: non sono comprese le garanzie dell’abitazione principale - se- condaria - stagionale in capo al locatore.
CONTROVERSIE CON LA SOCIETÀ: non sono oggetto di copertura le con- troversie avanzate dai componenti del nucleo familiare.
Che cosa è assicurato?
TUTELA LEGALE: oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assi- curato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Sono incluse le seguenti spese: intervento del legale incaricato della gestio- ne del sinistro / legale di controparte, nel caso di soccombenza per condan- na dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società / compensi per l’avvocato per la querela o denuncia con rinvio in sede penale / l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, di Parte e di Periti / processuali nel processo penale / di giustizia in favore dell’erario nel processo penale / il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima / la registrazione degli atti giudiziari
/ indagini per la ricerca di prove a difesa / sostenute dal Contraente/Assicu- rato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte / di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplica- zione di onorari e le indennità di trasferta / le indennità a carico dell’Assicu- rato spettanti all’Organismo di conciliazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da Enti di diritto pub- blico.
La garanzia è operante per:
Ci sono limiti di copertura?
Nelle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono presenti alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplemen- tari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:
per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle do- nazioni; per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
nei casi di violazione del Nuovo Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool), (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e (comporta- mento in caso d’incidente);
per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e rela- tive prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l’abi- tazione dell’Assicurato;
per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili ed alla loro costruzione ex novo.
VITA PRIVATA: le garanzie vengono prestate nell’ambito della vita privata con esclusione della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria. Vale a sostenere: l’esercizio di pretese al risarcimento di danni; controversie per inadempienze contrattuali; proce- dimenti penali; incidenti stradali; arbitrati per la decisione di controversie; pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi; controver- sie con Istituti o Enti pubblici previdenziali o sociali; rapporti di lavoro con collaboratori domestici.
LAVORO DIPENDENTE: le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di lavoratori dipendenti, con esclusione dell’esercizio della profes- sione medica e della professione sanitaria di ostetrica. Vale a sostenere: l’e- sercizio di pretese al risarcimento di danni; procedimenti penali; arbitrati per la decisione di controversie; pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi; controversie relative al rapporto di lavoro dipendente; con- troversie con Istituti o Enti pubblici previdenziali o sociali.
IMMOBILE: le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttori/proprietari dell’abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate. Vale a sostenere: l’eser- cizio di pretese al risarcimento di danni; controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali; difesa in procedimenti penali; arbitrati per la deci- sione di controversie; controversie relative a diritti reali o locazione.
CONTROVERSIE CON LA SOCIETÀ: sono comprese le spese per sostenere controversie con la Società per contratti assicurativi stipulati dal Contraente.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all’im- porto massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).
GARANZIE OPZIONALI
Condizioni Aggiuntive [a pagamento]:
Tutela della Privacy / Atti di Volontaria Giurisdizione / Controversie con i locatari “+ 1 immobile” / Controversie con i locatari “+2 immobili” / Controversie con i loca- tari “+3 immobili”.
[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Xxxxx]
Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
- nei paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze contrattua- li, in materia di lavoro, con i fornitori, al diritto di proprietà, locazione, altri diritti reali e le vertenze con la Società;
- nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in materia amministrativa, per vertenze con istituti ed enti pubblici previdenziali e per gli atti di volontaria giurisdizione;
- Per le vertenze contrattuali relative all’utilizzo del web e social e media, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l’Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cam- biamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, oltre che la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrispo- sto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. Il Premio può essere frazionato in rate semestrali, senza oneri aggiuntivi, oppure può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati paga- ti; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Inoltre se è pattuito il tacito rinnovo e la Società comunica eventuali modifiche tariffarie intervenute, il mancato pagamento del premio comporta che il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.
Come posso disdire la polizza?
In caso di Xxxxxxxx, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, puoi recedere dall’Assicurazione dandone preventiva comunicazione scrit- ta all’altra Parte. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo annuale è necessario comunicare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell’Assicurazione.
Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere al termine di ogni periodo di assicurazione con un preavviso di almeno trenta giorni. Quan- do è pattuita la non rinnovabilità, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.
Assicurazione per la Tutela Legale
Documento informativo precontrafluale aggiuntivo per i prodofli assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodoflo: UNIPOLSAI TUTELA LEGALE - FAMIGLIA
Data: 15/05/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultima versione disponibile pubblicata
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratte- ristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 00000 Xxxxxxx recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo email: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. So- cietà iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicu- rativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2018, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.765,85 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.321,61 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimo- niale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2018, è pari ad € 2.788,51 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.254,83 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.057,07 milioni e ad € 6.889,4 milioni, con un con- seguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, pari a 2,53 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la Legge italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legi- slazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei massimali e/o delle somme assicurate concordate con il Contraente. Quali opzioni / personalizzazioni è possibile aWivare ? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Tutela della Privacy (Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale integrativa e vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali) | L’Assicurazione prevede prestazioni di difesa nei procedimenti penali per i delitti colposi, contravvenzioni, delitti dolosi di cui al Regolamento UE 2016/679, difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi, nonché prestazioni di difesa dinanzi le Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 c.c. |
Atti di volontaria Giurisdizione | L’Assicurazione è estesa al ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio, per istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti di un parente o di un congiunto. |
Controversie con i locatari “+ 1 immobile” / “+ 2 immobili” / “+ 3 immobili” | La garanzia è prestata all’Assicurato nella sua qualità di proprietario dell’unità immobiliare/i indicata/e in polizza e locata/e a terzi ad uso abitativo, per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; per le controversie relative al contratto di locazione delle unità immobiliari indicate in Polizza. |
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Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non vi sono informazioniulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura?
Alle Condizioni aggiuntive offerte dal contratto sono applicate Franchigie contrattualmente indicate che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo.
Sono altresì le seguenti esclusioni di garanzia:
− controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
− vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
− controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
− fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
− qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
− se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modificazioni;
− per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall’esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
− fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o stato di allarme;
− adesione ad azioni di classe (class action).
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia del sinistro: deve essere presentata tempestivamente all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a UnipolSai e/o ad ARAG nel momento in cui l’assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio. L’assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. Limitatamente alla fase giudiziale e comunque in sede penale l’Assicurato ha diritto di scegliere liberamente un suo Avvocato di fiducia. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni di assistenza diretta/in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata afldata da UnipolSai a: ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxx- xxx x. 00, 00000 Xxxxxx XX (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: telefono centralino: 000.0000000, fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557, mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx, fax per invio successiva documentazione relativa alla ge- stione del Sinistro: 045.8290449 oppure alla mail xxxxxxxx@xxxx.xx. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952, comma 2, del Codice Civile). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile. |
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Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | A seguito di recesso dal contratto per Sinistro, entro 30 giorni dalla data di eflcacia del recesso, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti: • durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; • trascorsi 2 (due) anni dalla data di effetto del contratto per gli atti di volontaria giurisdizione • trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di effetto del contratto per le controversie con i locatari + “1 immobile” – “+2 immobili” – “+3 immobili” • trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi. |
Sospensione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l’eflcacia delle garanzie previste del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso. |
Risoluzione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto. |
Il presente contratto è rivolto a persone fisiche che necessitano di prestazioni di tutela legale per le controversie, a carattere giudiziale e stragiudiziale, riguardanti la vita privata, l’immobile ed il lavoro dipendente per se stessi e per il proprio nucleo familiare.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 25,00% del Premio netto.
Quali costi devo sostenere?
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti - Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx - (XX) Fax: 00.00000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori). |
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All’IVASS | I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato: il contratto prevede che in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla ge- stione dei casi assicurativi tra l’Assicurato, la Società e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. - Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito in- ternet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx- and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chie- dendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
AVVERTENZA:
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Assicurazione per la Tutela Legale
I Premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione della Società. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spediti almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, il contratto di durata non inferiore a un Anno è prorogato per un Anno e così successivamente.
Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, la Società, alla scadenza del contratto, qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della scadenza al Contraente stesso. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e com- porta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non inten- da accettare il nuovo Premio e non provveda al pagamento, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.
Nel caso in cui la Polizza sia di durata poliennale, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni Periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata o telefax, spediti almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che in- fluiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’In- dennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Dopo ogni Sinistro, come definito a termini di Polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiu- to dell’Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte.
Il recesso deve essere comunicato all’altra Parte con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.
La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
L’eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a cia- scuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
alle condizioni della presente Polizza, assicura la Tutela Legale nei limiti del massi- male convenuto all’Art. 2.6
viata a giudizio in sede penale;
solo se, a seguito di questa, la controparte è rin-
ra assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria. tatamente ai primi 2 (due) tentativi.
Tali spese saranno oggetto di copertu-
limi-
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio,
La garanzia è operante per:
con esclusione della proprietà e della circo-
lazione stradale relative a veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modificazioni
Euro 500,00
xxx, ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile
L’intervento della Società è comunque condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità civile, pur essen- do regolarmente in essere, non copra il Sinistro e, pertanto, non vi sia alcun intervento dell’assicu- ratore R.C., la presente garanzia opera in primo Rischio.
In assenza di Polizza di responsabilità civile la presente garanzia non opera.
sione dell’esercizio della professione medica e della professione sanitaria di ostetrica.
con esclu-
xxx, ai sensi dell’Art.
1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile.
L’intervento della Società è comunque condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una va- lida garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità civile, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro e, pertanto, non vi sia alcun intervento dell’assicuratore R.C., la presente garanzia opera in primo Xxxxxxx.
In assenza di Polizza di responsabilità civile la presente garanzia non opera.
purché da loro direttamente utilizzate.
Euro 200,00 Euro 52.000,00, fatta eccezio- ne per quanto previsto all’Art.2.2 “Esclusioni” lettera q);
La prestazione vale esclusivamente per il Contraente ed è prestata per far valere il diritto al Risarcimento e/o la quantificazione del medesimo, ove sussista.
La prestazione non vale per controversie nascenti dalla presente Polizza.
Le garanzie non sono valide:
per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rap- porti tra soci e/o amministratori;
per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; per fatti dolosi delle persone assicurate;
per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene persegui- to in sede penale;
se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato per una desti- nazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modificazioni;
nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti) e n. 189 comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Nuovo Codice della Strada;
per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall’esercizio della professione medica, della profes- sione sanitaria di ostetrica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione; per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l’abitazione dell’Assicurato; per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili ed alla loro costruzione ex novo; in quest’ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o stato di allarme;
per adesione ad azioni di classe (class action).
Le spese per la difesa penale a segui- to di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
re a € 300,00.
in misura non inferio-
la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile, gli obblighi dell’Assicuratore di Respon- sabilità Civile
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il Periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il Periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 1 (uno) anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate.
a condizione che il ricorso sia pre- stato congiuntamente dai coniugi assicurati con l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi.
alla condizione che:
la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito da ARAG;
vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l’omologazio- ne della separazione consensuale e la domanda di divorzio.
Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il massimale di Polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio (vedere Art. 2.5 “Insorgenza del Sini- stro”, ultimo comma).
nella sua qualità di proprietario dell’unità immobiliare indicata in Polizza e locata a terzi ad uso abitativo.
nella veste di proprietari dell’ulteriore unità immobiliare indicata in Polizza
limitatamente all’esercizio dell’azione di sfratto di
cui alla lettera c) del presente articolo, Euro 2.000,00 Euro 200,00.
nella sua qualità di proprietario dell’unità immobiliare indicata in Polizza e locata a terzi ad uso abitativo.
nella veste di proprietari dell’ulteriore unità immobiliare indicata in Polizza
limitatamente all’esercizio dell’azione di sfratto di
cui alla lettera c) del presente articolo, Euro 2.000,00 Euro 200,00.
nella sua qua- lità di proprietario dell’unità immobiliare indicata in Polizza e locata a terzi ad uso abitativo.
nella veste di proprietari dell’ulteriore unità immobiliare indicata in Polizza
limitatamente all’esercizio dell’azione di sfratto di
cui alla lettera c) del presente articolo, Euro 2.000,00 Euro 200,00.
unico sinistro, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o conse- quenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati
Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro
la data in cui si verifica l’evento a se- guito del quale insorge la vertenza. L’evento in base alla natura della vertenza è inteso come
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.
purchè indicati in Polizza.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate unicamente a fa- vore dell’Assicurato-Contraente.
La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente all’Agenzia alla quale è assegna- ta la polizza, alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l’assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
L’assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurati- vi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
L’Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, pur- ché iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.
L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la di- fesa penale all’Avvocato così individuato.
La Società e/o ARAG non sono responsabili dell’operato degli Avvocati.
L’Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del ter- mine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
La denuncia del Sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquat- tro) mesi dalla data di cessazione del contratto.
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa ri- spetto ad una Polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei Sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della Polizza più recente.
L’Assicurato deve informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, la Società e/o ARAG non potranno essere ritenute responsabili di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizio- ni o decadenze che dovessero intervenire.
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, ARAG gestisce la vertenza al fine di realizzarne il bonario com-
ponimento, demandando ad Avvocati di propria scelta la trattazione stragiudiziale, anche in sede di mediazione.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica alla Società e/o ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valu- tazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 3.3 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale.
Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato scelto da ARAG nella fase stragiudiziale anche nella fase giu- diziale, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate con aumento del massimale per Sinistro del 30% (trenta per cento) fermo il massimale per Anno assicurativo.
In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 3.3 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’im- pugnazione presenti possibilità di successo.
In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da ARAG.
La Società e/o ARAG non sono responsabili dell’operato dei Consulenti Tecnici.
In caso di disaccordo tra l’assicurato, la Società e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la deci- sione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di pro- cedura civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.”
In caso di esito negativo dell’arbitrato, l’Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con fa- coltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il ri- sultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.
Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relati- va clausola contrattuale contenuta nella Polizza di responsabilità civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all’attività dichiarata in Polizza, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera:
ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soc- combenza;
dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di responsabilità civile. Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.
Modello SI / 02290 / 007 / 00000 / C – Ed. 15 / 05 / 2019