COMUNE DI ALESSANDRIA
Allegato 3_patto d’integrità
COMUNE DI ALESSANDRIA
Patto di Integrità del Comune di Alessandria e di tutti gli organismi partecipati in materia di contratti pubblici.
Art.1 – Ambito di applicazione.
1. Il presente patto di integrità disciplina i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 18/04/2016 n. 50)al precipuo fine di conformare i propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono espressamente vincolati a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche di contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati del Comune.
4. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara di importo superiore a €. 40.000,00, IVA ESCLUSA.
5. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti dalla lex specialis di gara un’apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell’operatore economico concorrente.
Art. 2 – Obblighi degli Operatori economici ei confronti della Stazione appaltante.
1. Con l’accettazione del presente documento l’operatore economico:
1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
1.2 dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3 dichiara altresì di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno (direttamente o tramite terzi – ivi compresi i soggetti collegati o controllati) somme di denaro altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
1.4 dichiara di non avere in corso, né concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt.101 e segg. Del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e gli artt. 2 e segg. Della L. 287/1990 e s.m.i. – e che l’offerta è stata, o sarà predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5 dichiara altresì di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura, volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6 si impegna a segnalare all’Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
1.7 si impegna a segnalare all’Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto;
1.8 si impegna altresì a collaborare con l’autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione , estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
1.9 si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;
1.10 dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.4.2013 n. 62), e del codice di comportamento dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28 gennaio 2014, si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese/società che a qualsiasi titolo collaborano con l’Ente e a tutti i suoi organismi partecipati;
1.11 dichiara altresì di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altre utilità al personale dipendente del Comune di Alessandria per il quale vigono le disposizioni di cui al predetto codice di comportamento;
1.12 si impegna, in tutte le fasi dell’appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori o subfornitori operanti all’interno del contratto a evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all’immagine della Città di Alessandria , dei dipendenti e degli amministratori e a relazionarsi con i dipendenti dell’Ente e di tutti gli organismi partecipati, con rispetto, evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13 si obbliga a comunicare preventivamente all’Amministrazione aggiudicatrice, anche i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali in discarica per conto terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture d ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi;
I. guardiania di cantieri.
1.14 Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede i rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con propri subcontraenti.
2. L’operatore economico s obbliga altresì ad inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in cado contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Art. 3 – Obblighi del’Amministrazione appaltante.
1. L’Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale e del codice di comportamento dell’Ente, sopracitati.
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all’Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l’Amministrazione.
Art. 4 – Violazione del Patto di integrità.
1. La violazione è dichiarata all’esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell’operatore economico – sia in veste di concorrente che di aggiudicatario – di uno degli impegni anticorruzione assunti con l’accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria;
b) la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva; si precisa che l’Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici ai sensi dell’art. 121, c. 2 del d.lgs. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione di eventuali penali;
c) nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Alessandria e da tutti gli Organismi partecipati, per la durata di cinque anni.
3. In ogni caso all’accertamento della violazione consegue la segnalazione del fatto all’ A.N.A.C. e alle competenti Autorità.
4. L’Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni assunti con l’accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all’esclusone degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del sopracitato d.lgs. 50/2016.
Art. 5 - Efficacia del Patto di integrità.
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni o servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Il presente patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato, sia a seguito di gara ad evidenza pubblica, sia a seguito di procedura negoziata; l’applicazione delle sanzioni comprende altresì la fase di liquidazione delle somme relative alle prestazioni eseguite dal contraente.
3. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto, fra la Città di Alessandria, gli Organismi Partecipati , e gli Operatori economici concorrenti o contraenti e tra questi ultimi sarà devoluta all’Autorità giudiziaria competente.