RELAZIONI SINDACALI E RAPPORTO DI LAVORO NEL SSN: IN PARTICOLARE IL CONTRATTO INTEGRATIVO ALLA LUCE DEL RECENTE D.LGS. 150/2009
- Xxxxxxx - 00 gennaio 2011
RELAZIONI SINDACALI E RAPPORTO DI LAVORO NEL SSN: IN PARTICOLARE IL CONTRATTO INTEGRATIVO ALLA LUCE DEL RECENTE D.LGS. 150/2009
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Assetti contrattuali (Doppio livello di negoziazione, nazionale e integrativo come il più idoneo a contemperare l’esigenza del controllo centrale con le istanze di decentramento e flessibilità)
Contrattazione quadriennale di parte normativa e biennale di parte economica
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Abbandono di ogni automatismo stipendiale sia di carattere generale (scala mobile) sia individuale (classi e scatti automatici di stipendio
Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
Indennità di vacanza contrattuale
Crescita dei salari ancorata ai tassi d'inflazione programmati nel biennio contrattuale. Possibilità di recupero del differenziale tra inflazione reale e programmata nel biennio successivo.
OBIETTIVO: rilancio della crescita economica, sviluppo occupazionale e aumento della produttività anche attraverso una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e vincoli di finanza pubblica.
Protocollo 22 gennaio 2009 sulla riforma
degli assetti contrattuali.
Semplificare e ridurre il numero dei CCNL nei diversi comparti
Abbandono del tasso di inflazione programmata come parametro per la crescita delle retribuzioni, in favore di un indicatore basato sulla previsione dell'evoluzione nel triennio dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia)
modificata la durata che diventa triennale, sia per la parte normativa che economica
confermato doppio livello di negoziazione, nazionale e integrativo
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INTESA APPLICATIVA AL PUBBLICO IMPIEGO DELL'ACCORDO QUADRO DEL 22 GENNAIO (30 APRILE 09)
1 – DUE LIVELLI CONTRATTUALI
2 – COLLEGAMENTO TRA CRESCITA RETRIBUTIVA DEGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PREVISIONE DELL'INDICE IPCA.
3 – SESSIONE DI CONCERTAZIONE TRA GOVERNO E SINDACATI NELLA QUALE VALUTARE GLI AUMENTI RETRIBUTIVI NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
4 – RUOLO FONDAMENTALE DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELLA PREMIALITA' DEL MERITO DI AMMINISTRAZIONI, DIRIGENTI E DIPENDENTI NELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
INTESA APPLICATIVA AL PUBBLICO IMPIEGO DELL'ACCORDO QUADRO DEL 22 GENNAIO (30 APRILE 09)
5– VALIDITA' DELL'INTESA A PARTIRE DALLA TORNATA CONTRATTUALE
2010-2012
6 – RAFFORZAMENTO DELL'ARAN AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E TEMPESTIVITA' DELLA CONTRATTAZIONE
7 – ANTICIPO DELLA PRESENTAZIONE DELLE PIATTAFORME SINDACALI PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI NAZIONALI A SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA.
8– PROCEDURE DI TREGUA SINDACALE DURANTE LA CONTRATTAZIONE DEI RINNOVI
9 – COSTITUZIONE DI UN COMITATO PARITETICO GOVERNO SINDACATI PER IL MONITORAGGIO DEL BUON FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL'INTESA STESSA.
LEGGE 15 del 4.3.2009 – Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al CNEL e alla Corte dei Conti
Art. 1: Modifica all’art. 2 del D.Lgs. 165/2001 in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dirigenti pubblici
Si rovescia la regola introdotta nel 1993 e mirante a salvaguardare l’area negoziale da una legislazione a rischio consociativo e clientelare e comunque episodica, ma soprattutto capace di espropriare la contrattazione collettiva dal proprio ruolo di regolatore del rapporto di lavoro.
Da ora in poi sarà l’inderogabilità ad essere presunta mentre la derogabilità dovrà essere dichiarata volta per volta.
miglioramento
efficienza
procedure
contrattazione collettiva
Trasparenza dell’organizzazione del lavoro nelle PP.AA.
Art. 2: Il Governo deve emanare, entro 9 mesi, uno o più decreti legislativi, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro delle PP.AA. per raggiungere i seguenti obiettivi:
Valorizzazione del merito e
riconoscimento di meccanismi premiali ai dipendenti
Sistema
più
rigoroso
di
responsabilità
pubblici
dei
dipendenti
Organizzazione dei concorsi su base territoriale per una maggiore efficacia
Affermazione del principio
concorsualità per l’accesso
di
al
lavoro pubblico e le progressioni
di carriera
Obbligo di permanenza per almeno 5 anni nella sede di prima destinazione anche per i vincitori di progressioni verticali
introduzione sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture
Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
Assetti contrattuali (Doppio livello di negoziazione, nazionale e (decentrato) integrativo come il più idoneo a contemperare l’esigenza del controllo centrale con le istanze di decentramento e flessibilità)
Protocollo 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali e successiva intesa applicativa al pubblico impiego del 30.4.2009.
D.lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PP.AA.
D.lgs. 165/2001, T.U. sul pubblico impiego, art. 40
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Livello NAZIONALE
(I livello)
Livello LOCALE
(INTEGRATIVO)
(II livello)
ARAN
Livello NAZIONALE
(I livello)
Livello LOCALE
(INTEGRATIVO)
(II livello)
ARAN
AZIENDA
LiLivveelllloo NAZNAZIIOONANALELE
(I(I livliveelllloo))
LiLivveelllloo LOLOCALECALE
((IINTEGNTEGRARATITIVVOO))
(I(III livliveelllloo))
CONTRATTO
INTEGRATIVO
AZIENDA
ARANARAN
Livello NAZIONALE
(I livello)
Livello LOCALE
(INTEGRATIVO)
(II livello)
AZIENDA
ARAN
Livello NAZIONALE
(I livello)
Livello LOCALE
(INTEGRATIVO)
(II livello)
CCNL
CCNQ
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Finalità della contrattazione
collettiva
Assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance.
A tal fine destina al trattamento economico accessorio, collegato alla performance individuale , una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo, comunque denominato.
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Le PP.AA. non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese (art. 7, c. 5, d.lgs. 165/2001)
Regole stabilite dal Protocollo del 1993
Regole stabilite dal Protocollo del 2009
Primo biennio
Triennio normativo ed economico
Risorse per la Contrattazione
Tetto di inflazione programmata per quel periodo calcolata sulla massa salariale di ogni settore dell’anno precedente il rinnovo (l. finanziaria)
Collegamento tra crescita retributiva degli stipendi dei dipendenti pubblici e previsione di un indicatore basato sulla previsione dell'evoluzione nel triennio dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia) (l. finanziaria)
Secondo biennio
Inflazione programmata nel secondo periodo
+
la possibile differenza tra il tetto di inflazione programmata del I biennio e l’ inflazione reale nello stesso periodo (l. finanziaria)
Possono essere integrate da:
- legge finanziaria per avvio riforme
Regioni per contrattazione II livello nei limiti stabiliti dal CCNL
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Possono essere integrate da: Regioni, per contrattazione II livello nei limiti stabiliti dal CCNL e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni , nel rispetto dei
vincoli di bilancio e del patto di stabilità o analoghi strumenti di contenimento della spesa
Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione , valutazione e trasparenza della performance in materia di merito e premi applicabili alle Regioni ed Enti locali (art. 40, comma 3 quinquies, D.Lgs. 165/2001)
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In particolare sulle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa
Le risorse per la contrattazione integrativa sono fissate dal CCNL
Nazionale
Integrativa
I soggetti della Contrattazione collettiva
ARAN | |||
+ | |||
XX.XX. rappresentative |
Titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o suo delegato e rappresentanti dei titolari degli uffici interessati appositamente individuati dall’Azienda
Che abbiano nel comparto o area una rappresentatività non < al 5% quale media tra dato associativo ed elettorale
RSU (organismo eletto triennalmente)
+
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Componenti XX.XX. firmatarie di CCNL, designati dalle XX.XX. stesse
Nessun potere di individuazione dei soggetti sindacali è demandato alla azienda discendendo la rappresentanza dall’art. 42 del dlgs 165 del 2001 e, per gli aspetti ad esso demandati, dal CCNQ sui diritti e prerogative sindacali
Confederazioni a cui le stesse aderiscono
Nuova formulazione art. 40, c. 1, d.lgs. 165/2001 | |||
Materie di contrattazione collettiva | Xxxxxxx escluse dalla contrattazione collettiva | Xxxxxxx in cui è consentita la contrattazione collettiva nei limiti previsti dalla legge | |
1) Diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro | 1) Organizzazione degli uffici | 1) Sanzioni disciplinari | |
2) Materie relative alle relazioni sindacali | 2) Materie oggetto di partecipazione sindacale ex art. 9 | 2) Valutazione prestazioni ai fini salario accessorio | |
3) Materie afferenti alle prerogative dirigenziali | 3) Mobilità | ||
4) Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali | 4) Progressioni economiche | ||
5) Materie dell’art. 2, c. 1, lett. c) della L. 421/92 : -responsabilità giuridiche dipendenti - organi, uffici, modi di conferimento - principi fondamentali organizzazione uffici - procedimenti selezione accesso lavoro - ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza - libertà insegnamento e autonomia didattica - Resp., incompatibilità, divieto cumulo impieghi | |||
PRECEDENTE ART. 40, c. 1: “La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali” | |||
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Modifiche all’art. 46 del d.lgs. 165/2001: Aran
Sono organi dell’Aran:
Presidente: nominato con DPR su proposta Ministro FP Xxxx in carica 4 anni riconferma 1 sola volta.
Collegio di indirizzo e controllo: 4 componenti
- 1 designato con DPCM dal Ministro FP
- 1 designato con DPCM dal Ministro Economia
-1 designato dalla conferenza dei Presidenti delle regioni
-1 designato da ANCI e UPI
Xxxx in carica 4 anni riconferma 1 sola volta.
esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale anche estranei alla PA
Esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e gestione del personale, anche estranei alla PA.
Ruolo del collegio: coordina
la strategia negoziale e ne assicura l’omogeneità; responsabilità contrattazione collettiva, verifica coerenza con
xxxx xxxxxxxxx
Inasprimento disciplina delle incompatibilità:
- incarichi pubblici elettivi
- cariche in partiti politici
- cariche in XX.XX anche nei 5 anni precedenti
- qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza in partiti o XX.XX.
(art. 56) - Modifica art. 41 d.lgs. 165/2001: Poteri di indirizzo nei confronti dell’Aran
Comitato di Settore
Poteri di indirizzo Comparto Sanità – Regioni
Componenti:
✓ Esponenti designati dalla Conferenza delle Regioni;
✓ Rappresentante del Governo.
Rappresentanti designati dal Comitato di settore possono assistere l’Aran nello svolgimento delle trattative
Nell’ambito del regolamento di organizzazione dell’Aran a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura
FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE: art. 47
D.lgs. 165/2001 (modificato da art. 59 D.lgs. 150/2009)
Definizione mediante appositi contratti quadro (tra Aran e confederazioni sindacali rappresentative) dei comparti e delle aree dirigenziali della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini
Definizione rappresentatività
Definizione degli intendimenti negoziali :Trasmissione all’Aran dell’atto di indirizzo da parte del Comitato di settore (precedentemente sottoposto al Governo che nei successivi 20 gg. può esprimere valutazioni circa la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale)
In caso di parere negativo del Comitato di settore si riapre la trattativa
Invio al Comitato di settore e al Governo (entro 10 gg.).
Il Comitato devo esprimere parere favorevole sul testo contrattuale e sui conseguenti oneri diretti e indiretti a carico delle amministrazioni interessate.
Il Consiglio Ministri può esprimere osservazioni entro 20 gg.
Continua:FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
Raggiungimento ipotesi di accordo tra Xxxx e parti sindacali ed invio dell’accordo, al comitato di settore, per il parere.
Eventuale acquisizione da parte della CdC di valutazione di 3 esperti designati dalla Conferenza delle Regioni
CERTIFICAZIONE POSITIVA
dell’attendibilità dei costi quantificati o mancata certificazione nel termine di 15 gg. con formazione del silenzio-assenso.
Continua:FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
Invio all’Aran del parere favorevole sull’ipotesi di accordo
Trasmissione il giorno successivo, da parte dell’Aran, dell’ipotesi di CCNL e della quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei Conti, con la relazione tecnico- illustrativa allegata, ai fini della certificazione circa la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
CERTIFICAZIONE NON POSITIVA
Continua:FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
Deliberazione positiva
Deliberazione non positiva
Riapertura delle trattative
Ovvero
Sottoscrizione definitiva ferma restando l’inefficacia delle clausole non positivamente certificate.
Qualora non si ritenga possibile adeguare la quantificazione dei costi, l’Aran convoca le XX.XX. per la riapertura delle trattative e sottoscrizione di nuova ipotesi.
Assunzione delle iniziative necessarie da parte dell’Aran, sentito il comitato di settore (che può dettare indirizzi aggiuntivi), per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione.
POSITIVA
NON POSITIVA
Comunicazione da parte della CdC dell’esito positivo della certificazione.
Le iniziative assunte dall’Aran in seguito alla valutazione espressa dalla CdC sono comunicate al Governo e alla CdC la quale, in caso di diversa quantificazione delibera nuovamente | |||
Sottoscrizione definitiva del CCNL in sede Aran previa verifica che all’accordo aderiscano il 51% delle XX.XX. quale media tra dato associativo ed elettorale. | |||
Pubblicazione
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
C.C.N.L.
sito di ciascuna amministrazione interessata
Inserimento art. 47 bis d.lgs. 165/2001:
-Decorsi 60 gg. dall’ entrata in vigore della Finanziaria che dispone per il rinnovo dei CCNL, ove gli stessi non siano stati stipulati, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati, in via provvisoria, previa decisione del Comitato di settore, sentite le XX.XX. rappresentative, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei Contratti.
- In ogni caso, a decorrere dal mese di aprile successivo alla scadenza del CCNL, qualora non sia stato rinnovato nè disposta l’erogazione provvisoria degli incrementi, è riconosciuta ai dipendenti un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo (ex “indennità di vacanza contrattuale”)
Contrattazione, concertazione , consultazione informazione
Attività negoziale a termine. Materie tassative fissate dal CCNL
CONTRATTARE È UN OBBLIGO; STIPULARE, SOLO SE CONVENIENTE
Contrattazione
Concertazione
Attività non negoziale a termine. Materie tassative fissate dal CCNL Si conclude con un verbale in cui si registrano posizioni parti
Consultazione
Attività informale prevista da leggi, CCNL e azienda
Informazione
Atti relativi al rapporto di lavoro individuati dall’azienda in
C.I. Può essere preventiva o successiva
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Le procedure di contrattazione e concertazione sono definite dal CCNL; quelle di consultazione ed informazione in azienda.
Continua: GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
CONCERTAZIONE aree dirigenziali
I soggetti sindacali, ricevuta l’informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui CRITERI GENERALI inerenti alle seguenti materie:
- Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- Articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione:
- criteri generali di valutazione dell’attività dei dirigenti;
- articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
Si avvia entro 48 ore dalla richiesta e si conclude entro 30 gg.
Dell’esito è redatto verbale da cui risultino le rispettive posizioni.
Dirigenza: delegazione sindacale trattante nel II livello art. 10 CCNL 8.6.2000 (modificato da art. 8 CCNL
3.11.2005)
COMPONENTI XX.XX. FIRMATARIE DEL CCNL
Designati dalle relative XX.XX
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3. Materie attinenti temi prettamente collegati alle condizioni di lavoro nelle singole aziende e per le quali la contrattazione nazionale non sarebbe nelle condizioni di dare una risposta efficace (art. 4, comma 2, lett. c, d, e, f, g)
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CCNL 3.11.2005, Art. 4:
Contrattazione collettiva integrativa aree dirigenziali
1. Materie riferite al rapporto tra la parte pubblica e quella sindacale (art. 4, comma 2, lett. a)
2. Materie relative all’utilizzo delle risorse, definite nel CCNL e per le quali il medesimo rinvia l’individuazione dei criteri generali alla sede aziendale (art. 4, comma 2, lett. b)
ART. 4, comma 2, lett. A: Individuazione delle posizioni dirigenziali cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della L. 146/90, secondo quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all’area dirigenziali. (accordi: 26.9.2001 medici-veterinari, 25.9.2001 SPTA)
MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
ART. 4, comma 2, lett. B – Criteri generali per:
1. Definizione della percentuale di risorse del fondo di risultato da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/92, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene quindi corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti, ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità dell’art. 65 CCNL 5.12.1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
Vd. Art. 12 CCNL 5.7.2006, II biennio
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MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
ART. 4, comma 2, lett. B:
2. Attuazione art. 43 L. 449/97 (contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione con soggetti privati al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi sanitari);
3. Distribuzione delle risorse contrattuali tra i 3 fondi previsti e delle risorse regionali eventualmente assegnate;
4. Modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL 8.6.2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5. Lo spostamento di risorse tra i tre fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9, comma 4.
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MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
ART. 4, c. 2, lett. C: Linee generali di indirizzo e programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti , anche in relazione all’applicazione dell’art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502/92 e smi. Linee guida regionali
ART. 4, c. 2, lett. D: Pari opportunità, con le procedure indicate dall’art. 8 del CCNL 8.6.2000 anche per le finalità di cui alla L.
125/91.
ART. 4, c. 2, lett. E: Criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento al d.lgs. 626/94 e smi e nei limiti stabiliti dal CCNQ 10.7.1996 (relativo all’attuazione del D.lgs.
626).
ART. 4, c. 2, lett. G: Criteri generali per la definizione del regolamento ALPI per la disciplina e l’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria nonché per l’attribuzione dei relativi proventi agli interessati. Linee guida regionali
ART. 4, c. 2, lett. F: Implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative e tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti.
E’ obbligatorio avviare il confronto ma non raggiungere l’accordo.
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Artt. 19 e 31
Le regioni (anche per il SSN) prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a 3.
a)Fascia merito alta: 25% del personale per 50% risorse
b)Fascia merito intermedia: 50% personale per 50% risorse
c)Fascia merito bassa: 25% personale per 0% risorse
Deroghe in contrattazione integrativa
- La lettera a) può diventare 20% o 30%
- il 5% in + o in – va decurtato o aggiunto alla lett. b) o c)
- può variare la composizione percentuale delle lett. b) e c) e anche la percentuale di risorse destinate a ciascuna fascia
Nelle more dell’adeguamento delle regioni ai principi del decreto 150, da attuarsi entro il 31.12.2010, si applicano le disposizioni già vigenti. Decorso quel termine si applicano le disposizioni del decreto 150 fino alla data di emanazione della disciplina regionale.
In ogni amministrazione l’OIV…..compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e non dirigenziale
Il CCIA deve contenere clausole su tempi, modalità e procedure di verifica di attuazione anche per l’utilizzo dei fondi (comma 6)
Trasmissione CI all’Aran (art. 46, c. 5, d.lgs. 165/2001) (comma 8)
Quadriennio normativo - Biennio economico
Opportunità di trattare tutte le materie in un’unica sessione negoziale per realizzare equilibri negoziali. (comma 1)
Costituzione delegazione di parte pubblica (15 gg stipula CCNL) e convocazione delegazione sindacale (15 gg. presentazione piattaforme e comunque entro 60 gg. da stipula CCNL (comma 2)
Tempi e procedure per la contrattazione integrativa (ART. 4)
Entro 30 gg. stipula CCNL trasmissione documentazione fondi alla regione e alle XX.XX. (procedura da attivarsi con cadenza annuale ) (comma 3)
Collaborazione fattiva, lealtà, buona fede, rispetto tempistica, incontri frequenti e assidui tesi alla conclusione dell’accordo (comma 5)
La contrattazione si deve concludere entro 150 gg. da stipula CCNL salvo diverso accordo in fase conclusiva (comma 4)
Controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Collegio sindacale) 15 gg. (comma 7)
5 gg.
Ipotesi di CCIA (i soggetti che non hanno firmato possono farlo in sede di sottoscrizione definitiva)
Costituzione delegazione trattante
Conclusione della contrattazione
Convocazione tavolo
Trasmissione Regione e XX.XX.
documentazione fondi
giorni
Azienda
Regione
Stipula CCNL
Periodo trattativa
giorni
30 60 90 120
Dichiarare se non intende adottare linee di indirizzo.
Adozione linee di indirizzo regionali
Art. 3 CCNL integrativo 6.5.2010:
Disposizioni in materia di contrattazione integrativa
Obbligo per le Aziende di attivare la contrattazione integrativa secondo le modalità dell’art. 4 CCNL 17.10.2008
Verifica dell’andamento delle C.I. nell’ambito della Conferenza permanente (art. 6 CCNL 3.11.2005) che ne può favorire l’attivazione
Monitoraggio Aran sui C.I.: relazione a DFP, Ministero economia e Comitato settore su eventuali criticità
Materie, vincoli e limiti della contrattazione collettiva integrativa
Sono stabiliti dal CCNL
(Adeguamento alla nuova disciplina normativa)
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Al fine di assicurare la continuità e il miglioramento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo, l’Azienda può provvedere – in via provvisoria – sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. (novità del D.Lgs. 150/09)
Precedentemente
l’accordo
era necessario per le materie
economiche (produttività,
indennità,
etc.)
(potere
di
veto delle XX.XX.)
La conclusione del Contratto integrativo
I CCNL definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le proprie prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Entro il 31.12.2010,(per il SSN 31.12.2011)
le parti, a livello locale, devono stipulare nuovi accordi nel rispetto dei nuovi princìpi.
Qualora non si dovesse pervenire a un accordo, dal 1° gennaio 2011 (per il SSN 31.12.2012 ???), il contratto integrativo è disapplicato e le Aziende si adeguano unilateralmente.
Segue: La conclusione del Contratto integrativo
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In caso di mancato adempimento di tali prescrizioni:
- Sanzione art. 30, c. 11, L. 468/1978 (no versamenti dal bilancio dello Stato)
- Divieto per le PP.AA. di procedere ad adeguamenti di risorse destinate alla C.I.
Collegio sindacale: controllo sulla compatibilità dei costi del
C.I. con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da norme di legge.
Obbligo di pubblicare in modo permanente, sul proprio sito web, il C.I. certificato con la relazione tecnico- finanziaria e illustrativa e il modello trasmesso al Ministero.
Finalità. accertare rispetto vincoli finanziari su:
- Consistenza risorse assegnate ai fondi per la C.I.
- Evoluzione consistenza fondi e spesa derivante dall’applicazione dei C.I.
- accertare applicazione dei criteri improntati alla premialità, merito, valorizzazione dell’impegno e performance individuale, parametri di selettività (spec. per progressioni eonomiche)
Trasmissione telematica all’Aran, del C.I. entro 5 gg. Dalla sottoscrizione, con relazione allegata.
Valutazione dell’utenza su impatto C.I. sul funzionamento dei servizi pubblici.
In caso dal C.I. siano derivati costi incompatibili, obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva
Obbligo, per tutte le PP.AA., di invio al Ministero economia, entro il 31.5 di ogni anno, di un modello con specifiche info sui costi della C.I., certificate dal collegio sindacale.
Dal 2010:
3 anni per la parte normativa ed economica
Durata dei contratti collettivi
Raffreddamento dei conflitti: da 3 mesi prima della scadenza ad un mese dopo
Rinnovo tacito, di anno in anno, alla scadenza qualora non vi sia disdetta di una delle parti con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima.
Clausola di ultrattivita’:In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
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xxx.xxxxxxxxxxx.xx x.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx
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