IN MATERIA DI INTERMEDIARI
Regolamento recante norme di attuazione del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
IN MATERIA DI INTERMEDIARI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL’ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI
I. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO
La direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 2 febbraio 2016 e applicabile dal 23 febbraio 2018, mira ad armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti l’avvio e lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa dei prodotti assicurativi.
Si tratta di una direttiva di armonizzazione minima che riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere requisiti più rigorosi, sia per quanto concerne la normativa applicabile alla distribuzione di tutti i prodotti assicurativi, sia in relazione alla disciplina aggiuntiva applicabile alla distribuzione dei soli prodotti di investimento assicurativi (di seguito anche “IBIP”).
La disciplina in materia è poi completata dagli atti delegati di secondo livello, recanti disposizioni che integrano e attuano i principi e le previsioni contenute nella normativa di rango primario. Tali atti assumono la forma di regolamento e sono pertanto direttamente applicabili negli Stati membri.
In particolare, ci si riferisce alle seguenti fonti secondarie:
- regolamento delegato (UE) 2017/2358, del 21 settembre 2017, applicabile dal 1° ottobre 2018, che integra la direttiva sulla distribuzione assicurativa per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi. Tale regolamento si applica a tutti i prodotti assicurativi;
- regolamento delegato (UE) 2017/2359, del 21 settembre 2017, applicabile dal 1° ottobre 2018, che integra la IDD per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento da osservare nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Tale regolamento si applica soltanto alla distribuzione di IBIP.
Il processo di adeguamento nazionale alle citate fonti europee si è concluso, a livello primario, con l’emanazione del decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018, che ha modificato e integrato il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, anche “TUF”) e il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito anche “CAP”).
Segnatamente, le modifiche al TUF hanno inciso sull’art. 25-ter, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: i) regole di condotta applicabili alla distribuzione di IBIP, individuate mediante un richiamo alle disposizioni di cui al Titolo IX del CAP e alla normativa europea direttamente applicabile; ii) poteri attribuiti alla Consob in relazione alla distribuzione di IBIP da parte dei soggetti dalla stessa vigilati; iii) attribuzione alla Consob della potestà regolamentare relativamente agli obblighi informativi e alle norme di comportamento che i soggetti dalla stessa vigilati sono tenuti ad osservare
nella distribuzione degli IBIP, in ossequio al riparto di competenze sancito dal legislatore nazionale nella legge n. 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017)1.
L’art. 25-ter, comma 2-bis, del TUF prevede che il potere regolamentare della Consob sia esercitato “sentita l’IVASS, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonché il rispetto della normativa europea direttamente applicabile”.
Analogamente dispone il CAP avuto riguardo alla delega regolamentare attribuita all’IVASS in relazione alla distribuzione di IBIP effettuata dalle imprese di assicurazione in via diretta e dagli altri intermediari assicurativi (cfr. art. 121-quater, comma 2, del CAP).
Nella redazione dei rispettivi testi normativi si è svolto tra le due Autorità interessate un ampio confronto per il coordinamento delle rispettive attività regolamentari che ha permesso di individuare una disciplina quanto più possibile uniforme applicabile alla distribuzione di IBIP a prescindere dal canale distributivo utilizzato.
Tale disciplina è stata inoltre predisposta perseguendo l’obiettivo di dettare disposizioni che fossero per quanto possibile in linea con la corrispondente normativa applicabile alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di derivazione MiFID II, considerato il carattere di armonizzazione minima della IDD. Tale scelta trova la sua ratio nella succedaneità che caratterizza gli IBIP rispetto agli strumenti finanziari e nella ravvisata opportunità di garantire agli investitori un livello di tutela analogo a quello agli stessi riconosciuto nell’ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento. In ultimo, si evidenzia che l’approccio delineato tiene, altresì, conto dell’esigenza degli intermediari di operare attraverso processi quanto più possibile uniformi, contenendo i costi e gli oneri da sostenersi per l’adeguamento all’emananda disciplina; pertanto l’impatto dell’intervento normativo in oggetto appare mitigato in tutti gli ambiti di allineamento con la disciplina di derivazione MiFID.
Nel prosieguo, si procede a un’illustrazione di sintesi delle modifiche apportate al Regolamento Intermediari atte a completare, per quanto di competenza della Consob, il processo di adeguamento dell’ordinamento nazionale al novellato quadro di derivazione europea.
In particolare, si è proceduto a sostituire il vigente Libro IX, rubricato “Realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”2, con un nuovo Libro, rubricato
1 In base al riparto di competenze fissato dall’art. 5, comma 1, lettera b), n. 1), della legge n. 163/2017, la Consob è competente a vigilare sulla distribuzione di tutti gli IBIP effettuata dai soggetti iscritti nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, mentre l’IVASS è competente a vigilare sulla distribuzione di IBIP effettuata in via diretta dalle imprese di assicurazione o dagli altri intermediari assicurativi. Al fine di individuare i soggetti la cui attività di distribuzione di IBIP è assoggettata alla vigilanza della Consob, in sede di recepimento della IDD nel TUF è stata introdotta la definizione di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” (cfr. art. 1, comma 1, lett. w- bis)), intendendosi per tali “gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005”.
2 Il vigente Libro IX, in virtù del precedente art. 25-ter del TUF (ante recepimento IDD), prevede l’applicazione delle disposizioni di derivazione MiFID II alle imprese di assicurazione e ai soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa nell’attività di realizzazione, offerta e consulenza avente ad oggetto i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
“Obblighi di informazione e norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi”.
Il nuovo Libro IX è strutturato in sei Parti che seguono l’ordine riportato:
- la Parte I (Disposizioni preliminari) si compone di due articoli, uno dedicato alle definizioni necessarie per una corretta applicabilità della disciplina in esame e l’altro dedicato alla normativa concernente la fattispecie delle collaborazioni orizzontali;
- la Parte II (Trasparenza e correttezza nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi) è suddivisa in otto Titoli.
Il Titolo I (Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali) disciplina l’informativa precontrattuale da fornire ai clienti, in linea con la pertinente normativa europea di riferimento e la corrispondente disciplina di recepimento contenuta nel CAP. Al riguardo si evidenzia che la normativa in esame, nell’individuare le informazioni da fornire alla clientela in occasione dello svolgimento dell’attività di distribuzione di IBIP, rimette all’autonomia dei distributori la definizione delle modalità concrete di fornitura di dette informazioni, in coerenza con quanto già previsto in materia di prestazione dei servizi e delle attività di investimento.
Il Titolo II (Adeguatezza, appropriatezza, consulenza obbligatoria e pratiche di vendita abbinata) è strutturato in quattro Capi recanti rispettivamente la disciplina sull’adeguatezza, sull’appropriatezza, sulla consulenza obbligatoria e sulle pratiche di vendita abbinata.
Nell’ambito delle disposizioni concernenti l’adeguatezza e l’appropriatezza, che sostanzialmente replicano l’analoga disciplina di derivazione MiFID II, è stata introdotta la preliminare verifica della coerenza dei prodotti di investimento assicurativi con le richieste e le esigenze assicurative del cliente, sulla base di quanto previsto dall’art. 20, par. 1, comma 2, della IDD e dall’art. 119-ter, comma 2, del CAP.
La disciplina sulla consulenza obbligatoria è stata elaborata perseguendo l’obiettivo di assicurare l’uniformità delle regole applicabili alla distribuzione di IBIP indipendentemente dal canale distributivo utilizzato (cfr. art. 25-ter, comma 2-bis, del TUF). Sul punto si rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato nel paragrafo 2.2.
Quanto infine alla disposizione in materia di pratiche di vendita abbinata, sono state previste norme in linea con quanto disposto dalla normativa europea di stampo assicurativo.
Il Titolo III (Incentivi), composto da tre Capi, reca le disposizioni concernenti gli incentivi, riprendendo la disciplina dettata da XxXXX XX e dai relativi atti delegati per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, in linea con quanto disposto all’art. 5, comma 1, lett. m), della Legge di delegazione europea 2016-20173.
3 Pertanto, la percezione degli incentivi è vietata salvo che essi accrescano la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa e non pregiudichino il dovere dell’intermediario di agire nell’interesse del cliente.
Al fine di innalzare le tutele riconosciute al cliente, la disciplina regolamentare prevede il divieto di percepire inducements in relazione alla distribuzione di IBIP effettuata mediante consulenza su base indipendente, a meno che non si tratti di benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Inoltre, sono state individuate le condizioni in presenza delle quali la fornitura di ricerca in materia di investimenti in relazione agli IBIP ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa da parte di terzi non è considerata un incentivo.
Il Titolo IV (Rendiconti) disciplina i rendiconti da fornire ai clienti; sul punto si rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato nel paragrafo 2.5.
Il Titolo V (Governo dei prodotti di investimento assicurativi – obblighi per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa) reca la disciplina relativa al governo dei prodotti di investimento assicurativi applicabile ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa. In tale contesto è stato previsto in capo a tali operatori l’obbligo di individuare un mercato di riferimento effettivo e un mercato di riferimento negativo per gli IBIP che intendono distribuire e il divieto per i medesimi di distribuire IBIP ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo dagli stessi individuato o al target market negativo del produttore. Con riferimento alla possibilità riconosciuta ai distributori di distribuire IBIP ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento effettivo dai medesimi individuato o a quello del produttore, si rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato nel paragrafo 2.6.
Il Titolo VI (Requisiti di conoscenza e competenza) disciplina i requisiti di conoscenza e competenza dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa attraverso un rinvio sia alle regole dettate in materia nell’ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento, sia a quanto previsto all’Allegato I, punto II, della IDD che individua le materie più specificamente afferenti la distribuzione assicurativa.
Inoltre, nella prospettiva di semplificare gli oneri formativi previsti per i soggetti vigilati, è stato sancito il mutuo riconoscimento delle ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede si sensi dell’art. 156 del Regolamento Intermediari o ai fini dell’iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, se svolte nelle materie indicate nel Regolamento Intermediari con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento.
Il Titolo VII (Distribuzione di prodotti bancari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento) contiene una disposizione che replica l’analoga norma già presente nel Regolamento Intermediari vigente, in base alla quale gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione di depositi strutturati, di prodotti finanziari emessi da banche diversi dagli strumenti finanziari e/o di prodotti di investimento assicurativi, sia il collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia di investimenti, applicano in modo uniforme le regole di condotta, indipendentemente dal prodotto commercializzato.
Il Titolo VIII (Istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione) reca una disposizione concernente i rapporti tra produttori e distributori, che prescrive ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di rispettare le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano e di trasmettere alle stesse le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi all’attività di distribuzione necessarie per predisporre il Documento unico di rendicontazione previsto dalla regolamentazione IVASS;
- la Parte III (Procedure interne, funzione di controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali) disciplina gli obblighi in materia di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, rinviando alle pertinenti disposizioni di derivazione MiFID II previste per gli intermediari che prestano servizi di investimento, non rinvenendosi nella normativa di stampo assicurativo disposizioni in materia;
- la Parte IV (Conflitti di interesse) reca la disciplina sui conflitti di interesse, recependo al riguardo la normativa europea di stampo assicurativo e mutuando la normazione per principi prevista nel Regolamento Intermediari con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento.
Inoltre, al fine di garantire l’uniformità con la normativa al riguardo dettata dall’IVASS, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa sono tenuti ad individuare le fattispecie in cui la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto potrebbero incidere negativamente sull’interesse del cliente;
- la Parte V (Conservazione delle registrazioni) reca la disciplina sulla conservazione delle registrazioni relative a tutte le attività e le operazioni effettuate dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e sulle registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche;
- la Parte VI (Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza) disciplina la distribuzione degli IBIP effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza.
II. Analisi dei contributi pervenuti nell’ambito della consultazione sulle proposte di modifica regolamentare
Nel periodo compreso tra il 23 settembre e il 15 novembre 2019 la Consob ha sottoposto alla consultazione del mercato le proposte di modifica al Regolamento Intermediari relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD).
1. Stakeholder mapping
Di seguito, sono riportati i soggetti che hanno fornito le loro osservazioni.
Soggetto | Categoria | Settore |
ABI (Associazione Bancaria Italiana) | Associazione | banche |
AIBP (Associazione Italiana Private Banking) | Associazione | private banking |
ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari | Associazione | consulenza |
ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) | Associazione | assicurazioni |
ASSOGESTIONI (Associazione del Risparmio Gestito) | Associazione | risparmio gestito |
ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti) | Associazione | consulenza finanziaria |
ASSOSIM (Associazione Intermediari Mercati Finanziari) | Associazione | intermediari finanziari |
D’Xxxxxxx Xxxxxxx e Associati Studio Legale (DPA) | Studio legale | osservatore |
DLA Piper | Studio legale | osservatore |
Feder.Pr.O.M.M. (Federazione intercategoriale Consulenti Finanziari Operatori dei Mercati Finanziari, Creditizi, Assicurativi) – UILTuCS (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) | Federazione | operatori finanziari |
Gruppo Aviva in Italia | Assicurazione | prodotti assicurativi |
Gruppo Unipol S.p.A. | Assicurazione | prodotti assicurativi |
Hogan Lovells Studio Legale | Studio legale | osservatore |
Legance - Avvocati Associati | Studio legale | osservatore |
PwC TLS Avvocati e Commercialisti | Studio legale | osservatore |
Inoltre, è stato acquisito il parere dello Stakeholders Group della Consob (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori - COMI).
2. Esiti della consultazione
Di seguito, vengono sintetizzate le principali osservazioni pervenute ad esito della consultazione sopra indicata e le relative valutazioni svolte dalla Consob; per una completa disamina dei contributi resi dai rispondenti, si rinvia alla sottostante tabella (allegato 1)4. L’allegato 2 contiene il testo del nuovo Libro IX del Regolamento Intermediari con evidenza in barrato/grassetto delle modifiche apportate rispetto alle disposizioni sottoposte a consultazione.
2.1 Disciplina applicabile alle collaborazioni orizzontali
Tenuto conto che l’attività di distribuzione assicurativa può essere svolta attraverso le forme di collaborazione orizzontale di cui all’art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, il testo sottoposto a consultazione prevedeva in più articoli che gli obblighi ivi disciplinati fossero adempiuti dal distributore che intrattiene il rapporto diretto con il cliente.
Al riguardo taluni partecipanti alla consultazione hanno chiesto che fossero meglio circostanziati i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale, tenuto conto anche della circostanza che tali operatori risultano sottoposti a diverse discipline di riferimento, dettate dall’IVASS o dalla Consob, in base al riparto di competenze vigente tra le due Autorità.
Sul punto, ritenendo opportuno dettare una disciplina maggiormente organica della fattispecie della collaborazione orizzontale, è stata introdotta una disposizione di carattere generale volta a sancire il principio secondo cui gli obblighi previsti dalle varie disposizioni di settore – id est in materia di modalità di fornitura delle informazioni, adeguatezza, appropriatezza, ammissibilità degli incentivi,
4 In particolare, la tabella allegata è suddivisa in tre colonne riportanti rispettivamente: 1) le disposizioni del Regolamento della Consob sottoposte a consultazione; 2) la puntuale illustrazione delle osservazioni espresse sul testo proposto in consultazione e le conseguenti valutazioni; 3) gli emendamenti apportati all’articolato come risultante ad esito del coinvolgimento degli stakeholder rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato. Al riguardo, si fa presente che la tabella fa riferimento alla numerazione dell’articolato regolamentare sottoposto a consultazione nella versione antecedente all’adozione del nuovo testo normativo.
conflitti di interesse - devono essere adempiuti dal soggetto che intrattiene il rapporto diretto con il cliente.
In risposta alle richieste di chiarimento formulate da alcuni partecipanti alla consultazione, si è ritenuto opportuno prevedere, al fine di garantire al cliente una disclosure completa su tutti gli incentivi corrisposti ai soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale, che l’informativa a cui è tenuto il soggetto che intrattiene il rapporto diretto con il cliente comprenda tutti gli incentivi pagati o percepiti dai soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale.
2.2 Consulenza sugli IBIP
A. Il testo regolamentare sottoposto a consultazione prospettava tre diverse forme di consulenza:
- la consulenza c.d. “base” o “non indipendente”, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. m-ter), del CAP;
- la consulenza “fondata su un’analisi imparziale e personale”, prevista dall’art. 119-ter, comma 4, del CAP;
- la consulenza “su base indipendente”, di derivazione MiFID II, prevista dall’art. 24-bis, comma 2, del TUF.
Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto di chiarire le interrelazioni esistenti tra le diverse nozioni di consulenza previste sia in ambito IDD che in ambito MiFID II.
Ciò ha reso opportuno un confronto tra le disposizioni normative regolanti, in particolar modo, le fattispecie di consulenza “base” o “non indipendente” e di “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale” e una valutazione circa la correlata applicazione da parte dei soggetti vigilati dalla Consob.
Dal tenore letterale dell’art. 119-ter, comma 4, del CAP si evince che la “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale” può ricondursi all’attività di consulenza di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-ter), del CAP (ossia la consulenza non indipendente).
In MiFID II la consulenza non indipendente può assumere diverse connotazioni in virtù della diversa profondità e ampiezza assunta dai consigli resi. L’art. 24, par. 4, della XxXXX XX richiede, infatti, agli intermediari di informare la propria clientela in merito alle caratteristiche salienti del tipo di attività concretamente prestata, specificando, in particolare, se la consulenza risulti fondata su un’analisi ristretta di strumenti finanziari ovvero su un’analisi ampia di mercato.
Poiché la “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale” di derivazione IDD si sostanzia nella valutazione di un numero sufficientemente ampio di IBIP disponibili sul mercato, è possibile ritenere tale fattispecie analoga alla consulenza fondata su un’analisi ampia del mercato prevista da XxXXX XX.
Pertanto, è stata eliminata dall’articolato la fattispecie della “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale”, quale terzo genus di consulenza, accanto a quella base e a quella indipendente. Tale soluzione si fonda sulla considerazione che la consulenza non indipendente può assumere una connotazione imparziale, comportando lo svolgimento di un’attività che già possiede per il cliente quel valore aggiunto riconosciuto dalla disciplina IDD attraverso la fattispecie della
“consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale”, allorché si sostanzi nella valutazione di un sufficiente numero di IBIP disponibili sul mercato.
B. L’articolato sottoposto a consultazione prevedeva l’obbligo per i soggetti abilitati di distribuire gli IBIP mediante consulenza, fatta eccezione per i prodotti non complessi così come definiti ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2017/2359.
In sede di consultazione è stato chiesto da più partecipanti di ampliare il perimetro dei prodotti non complessi (rispetto ai quali non vige l’obbligo di consulenza) e di valorizzare i modelli di business fondati su una relazione intermediario-cliente di tipo continuativo, considerato che la prestazione di consulenza in materia di investimenti su tutte le componenti del portafoglio dell’investitore (strumenti finanziari e IBIP) risulta maggiormente tutelante rispetto alla previsione della consulenza obbligatoria IDD, la quale si configura come una consulenza “spot”, limitata alla vendita di un singolo IBIP.
Le istanze sollevate dai rispondenti hanno fornito l’occasione per rivisitare la disciplina in esame nel senso di:
- eliminare il riferimento ai criteri di individuazione dei prodotti complessi, sul presupposto che la complessità di un IBIP è una valutazione effettuata in prima battuta dall’ideatore del prodotto, sia in fase di creazione dello stesso sia all’atto di determinazione del mercato di riferimento, rinviando sul punto alla regolamentazione dettata dall’IVASS. Il distributore interviene solo successivamente nel processo e riveste un ruolo cruciale nella declinazione in concreto delle valutazioni effettuate dall’ideatore, poiché cala e adatta quelle valutazioni teoriche nelle fattispecie reali, tenendo conto della clientela con cui intrattiene i rapporti;
- sancire l’obbligo di consulenza nella distribuzione di IBIP, prevedendo tuttavia che la prestazione della consulenza sugli IBIP unitamente a un servizio (MiFID) di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell’adeguatezza non comporta l’applicazione dell’art. 121-septies, comma 2, del CAP, secondo cui la consulenza obbligatoria non deve gravare economicamente sul cliente.
2.3 Giudizio di equivalenza nell’ambito della valutazione di adeguatezza
Nell’ambito delle norme dedicate alla distribuzione di IBIP in regime di adeguatezza, il testo regolamentare posto in consultazione prevedeva l’obbligo, per i soggetti abilitati, di stabilire appropriate politiche e procedure, per assicurare di essere in grado di: “valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti finanziari o altri prodotti d’investimento assicurativi equivalenti siano adeguati al cliente”.
Numerosi partecipanti alla consultazione hanno rilevato l’opportunità di circoscrivere il predetto giudizio di equivalenza ai soli IBIP, sulla considerazione che questi ultimi prodotti possiedono caratteristiche strutturali/attuariali e proprietà, anche di carattere fiscale, diverse rispetto agli strumenti finanziari che ne rendono pertanto difficile la comparazione.
La suddetta richiesta non è stata ritenuta accoglibile in considerazione del carattere di succedaneità degli IBIP rispetto agli strumenti finanziari, che porta a ritenere la comparazione tra IBIP e non IBIP sotto un profilo economico-finanziario non solo pertinente, ma addirittura necessaria in quanto consente al cliente di valutare, a parità di prestazioni economiche e profilo di rischio-rendimento, l’ulteriore componente assicurativa del prodotto e il relativo costo al fine di assumere una decisione di investimento consapevole.
2.4 Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze assicurative del cliente e dichiarazione di non appropriatezza
Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto l’eliminazione dalla dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze assicurative del cliente e dalla dichiarazione di non appropriatezza della doppia sottoscrizione da parte del distributore e del cliente, ritenendola eccessivamente onerosa. Inoltre, è stato chiesto di espungere dalla dichiarazione sul demands & needs l’informativa inerente alla vendita del prodotto al di fuori del mercato di riferimento, in quanto essa comporta un mero aggravio operativo non compensato da un effettivo beneficio per l’investitore, per altro non richiesto dalla normativa europea di riferimento.
Le istanze emerse dalla consultazione sono state ritenute meritevoli di accoglimento.
2.5 Rendiconti ai clienti
Nell’ambito delle norme dedicate alla rendicontazione dei costi e degli oneri, il testo regolamentare posto in consultazione prevedeva l’obbligo, per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, di fornire ai clienti “rendiconti sull’attività svolta, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura dell’attività”.
Taluni partecipanti alla consultazione hanno chiesto l’eliminazione di siffatto obbligo, in modo da prevedere un’unica rendicontazione al cliente da parte dell’impresa di assicurazione, mediante il Documento unico di rendicontazione previsto nella regolamentazione IVASS.
L’istanza formulata non è stata ritenuta meritevole di accoglimento, considerato che la rendicontazione redatta dall’impresa di assicurazione è, per sua natura, limitata ai soli prodotti della stessa e non fornisce, dunque, alcuna evidenza della situazione complessiva del cliente, principalmente nell’eventualità in cui egli abbia acquistato IBIP emessi da diverse compagnie. Inoltre, si evidenzia che la rendicontazione fornita dal distributore è funzionale a rendere edotti i propri clienti della situazione complessiva del loro portafoglio, sovente costituito sia da strumenti finanziari che da IBIP, soprattutto nei casi in cui sussiste una relazione di carattere continuativo tra l’intermediario e il cliente.
Al fine di consentire ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di adempiere ai citati obblighi di rendicontazione, in accoglimento di richieste in tal senso formulate da alcuni partecipanti alla consultazione, nella regolamentazione IVASS è stato previsto un obbligo a carico delle imprese di assicurazione di fornire ai distributori vigilati dalla Consob le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi al prodotto.
2.6 Distribuzione di IBIP a target market grigio
L’articolato sottoposto a consultazione prevedeva che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa potessero distribuire IBIP a clienti appartenenti al c.d. target market grigio in regime di adeguatezza o appropriatezza e a condizione che fosse valutata l’incidenza del prodotto sul portafoglio del cliente.
Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto l’eliminazione dell’inciso “In tal caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano l’incidenza in termini percentuali del prodotto sull’intero portafoglio e l’ampiezza in termini assoluti del portafoglio”, ritenendo, da un lato, che la valutazione in termini di concentrazione del portafoglio è solo una delle tipologie di controlli svolti
nell’ambito della valutazione di adeguatezza e, dall’altro lato, che tale valutazione non è richiesta nell’ambito di un giudizio di appropriatezza.
Le istanze emerse ad esito della consultazione sono state ritenute condivisibili: da un lato, infatti, si è reputato di non enfatizzare l’obbligo di effettuare la suddetta valutazione dell’incidenza del prodotto sul portafoglio del cliente, poiché ciò potrebbe indurre a ritenere non necessarie tutte le altre attività relative alla valutazione di adeguatezza che, invece, devono in ogni caso essere effettuate; dall’altro, in caso di operatività in regime di appropriatezza, è richiesta solo la valutazione dell’esperienza e della conoscenza del cliente. Pertanto, l’eliminazione dell’obbligo di valutare l’incidenza percentuale del prodotto sull’intero portafoglio del cliente chiarisce che, in caso di distribuzione di IBIP in regime di appropriatezza, una simile valutazione non è dovuta.
Rimane fermo che la possibilità di collocare IBIP a target market grigio in regime di appropriatezza è ammessa solo con riferimento a quei prodotti che non ricadono nel perimetro della consulenza obbligatoria.
2.7 Applicabilità delle disposizioni di natura organizzativa ai soggetti operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi
In sede di consultazione è stato chiesto di chiarire se i soggetti che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi siano o meno esclusi dall’applicazione delle disposizioni di natura organizzativa (quali, procedure interne, controllo di conformità, trattamento dei reclami, operazioni personali), tenuto conto della ripartizione di competenze tra Autorità dello Stato membro di origine e Autorità dello Stato membro ospitante.
In riscontro a tale richiesta si evidenzia che le disposizioni di natura organizzativa in esame non trovano applicazione nei confronti dei soggetti operanti in Italia in libera prestazione di servizi. Conseguentemente, i criteri e i principi che i predetti operatori sono chiamati ad osservare nel definire i propri assetti organizzativi restano quelli previsti nello Stato membro di origine, a cui compete anche la relativa attività di vigilanza. Resta fermo, per i soggetti che svolgono sul territorio della Repubblica l’attività di distribuzione assicurativa in regime di libera prestazione di servizi, l’obbligo di rispettare le norme regolanti l’accesso al mercato italiano e le prescrizioni dettate dal presente Regolamento con riferimento alle altre disposizioni contenute nel Libro IX.
2.8 Disposizioni finali e transitorie
Tenuto conto dell’esigenza espressa dai partecipanti alla consultazione di usufruire di un congruo lasso temporale entro cui conformarsi alla nuova disciplina sulla distribuzione di IBIP, la data di entrata in vigore della delibera di modifica del Regolamento Intermediari è fissata al 31 marzo 2021.
3. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL’ATTO
Ai fini della successiva revisione dell’atto, la disciplina sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa introdotta nel Libro IX del Regolamento Intermediari verrà analizzata tenuto conto delle prospettive evolutive della normativa europea, con particolare riguardo anche alle iniziative di riforma della MiFID II, nell’ottica di mantenere l’allineamento tra la disciplina sulla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e la disciplina sulla distribuzione di IBIP.
Formeranno, inoltre, oggetto di monitoraggio i costi di adeguamento alla nuova normativa sostenuti dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, con particolare riferimento alla:
a) disciplina sulla disclosure sui costi e sugli oneri connessi alla distribuzione di IBIP;
b) disciplina sugli incentivi;
c) disciplina sulla product oversight governance.
La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.
Allegato 1
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Osservazioni di carattere generale Lo Studio Legale Hogan Lovells chiede se le comunicazioni emanate dalla Consob e applicabili alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi da parte dei soggetti abilitati – in particolare le Comunicazioni nn. 0097996/2014 e 9019104/2009 - non sono più applicabili alla distribuzione di prodotti assicurativi alla luce del nuovo riparto di competenze tra IVASS e Consob e della disciplina sulla POG. Valutazioni In relazione alle indicazioni contenute nelle richiamate Comunicazioni, si conferma l’intenzione di assumere le iniziative necessarie a coordinare, nel nuovo quadro normativo riveniente dall’attuazione della IDD, le pregresse letture interpretative rese dalla Consob riguardanti profili incisi dalla nuova disciplina. | ||
LIBRO IX OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI | LIBRO IX OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI |
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Art. 131 (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: … omissis … f) «soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa»: i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del Testo Unico; | OSSERVAZIONI SUL COMMA 1 Osservazioni sulla lett. f) Lo Studio Legale Hogan Lovells chiede di chiarire che i soggetti che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di natura organizzativa sottoposte a consultazione (quali, procedure interne, controllo di conformità, trattamento dei reclami, operazioni personali), in linea con la ripartizione di competenze tra Autorità dello Stato membro di origine e Autorità dello Stato membro ospitante. Valutazioni Tenuto conto dell’osservazione sopra riportata, si ritiene opportuno chiarire che le disposizioni di natura organizzativa previste dall’art. 135-vicies ter non si applicano ai soggetti operanti in Italia in libera prestazione di servizi. Conseguentemente, i criteri e i principi che i predetti operatori sono chiamati ad osservare nel definire i propri assetti organizzativi restano quelli previsti nello Stato membro di origine, a cui compete anche la relativa attività di vigilanza. Resta fermo, per i soggetti che svolgono sul territorio della Repubblica l’attività | Art. 131 (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: … omissis … |
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g) «cliente»: la persona fisica o giuridica in favore della quale un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa svolge attività di distribuzione assicurativa; h) «attività di distribuzione assicurativa»: l’attività definita dall’articolo 106 del CAP avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi; | di distribuzione assicurativa in regime di libera prestazione di servizi, l’obbligo di rispettare le norme regolanti l’accesso al mercato italiano e le prescrizioni dettate dal presente Regolamento con riferimento alle altre disposizioni contenute nel Libro IX. Osservazioni sulla lett. g) ABI chiede di precisare nella definizione di cui al comma 1, lett. g), che il cliente è anche il contraente del prodotto assicurativo. XXXX propone di modificare la definizione di cui al comma 1, lett. g), al fine di chiarire che nella nozione di cliente rientra sia il contraente, sia il potenziale contraente. Valutazioni Si ritiene di non accogliere le osservazioni pervenute. L’utilizzo del termine “cliente” indica il soggetto che entra in contatto con il distributore e nei cui confronti viene svolta l’attività di distribuzione assicurativa. Tale attività non necessariamente sfocia nell’effettuazione di un’operazione avente ad oggetto un prodotto di investimento assicurativo. Dunque, il cliente è un potenziale contraente. |
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i) «consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale»: la consulenza prevista dall’articolo 119-ter, comma 4, del CAP; l) «consulenza su base indipendente»: la consulenza prevista dall’articolo 24-bis, comma 2, del Testo Unico quando ha ad oggetto prodotti di investimento assicurativi; … omissis … r) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di contatto con la clientela, diversa dalla pubblicità, impiegata per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del cliente; | Ne consegue che il termine “cliente” è idoneo a ricomprendere le fattispecie evocate dai due partecipanti alla consultazione. Osservazioni sulle lett. i) e l) ANIA e PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiedono di inserire anche la definizione di consulenza prevista dall’art. 1, comma 1, lett. m- ter), del CAP, ossia l’“attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione”, che ha recepito la definizione di cui all’art. 0, xxx. 0, x. 00), xxxxx XXX. XXXX, con riferimento al comma 1, lett. i), chiede, altresì, di confermare che la consulenza imparziale possa essere prestata anche in relazione ad un unico prodotto che consente di valutare l’adeguatezza rispetto a plurime opzioni di investimento. Valutazioni In accoglimento della richiesta formulata da ANIA e da PwC TLS Avvocati e Commercialisti, si introduce la definizione di “consulenza”, rinviando a quella prevista dall’art. 1, comma 1, lett. m-ter), del CAP. | i) «consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale»: la consulenza prevista dall’articolo 119-ter, comma 4, del CAP; «consulenza»: la consulenza prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), del CAP; … omissis … r) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di contatto con la clientela, diversa dalla pubblicità, impiegata per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi senza la presenza fisica e simultanea del |
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s) «mercato di riferimento negativo»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non è compatibile. | Con riferimento all’ulteriore richiesta formulata da ANIA, si osserva che essa risulta assorbita dall’eliminazione della definizione di “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale”. A tal fine, si rimanda alle valutazioni svolte con riferimento al successivo art. 132, comma 2, lett. b), romanino ii). Valutazioni Al fine di assicurare maggiore chiarezza alle disposizioni regolamentari concernenti la disciplina sulla POG, si inseriscono nell’articolo in esame le definizioni di “mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto”, “mercato di riferimento effettivo”, “mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto” e mercato di riferimento negativo effettivo”. Pertanto, le relative disposizioni regolamentari concernenti la POG vengono modificate in conformità alle presenti definizioni. | s) «mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto»: il mercato di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2358; t) «mercato di riferimento effettivo»: il mercato di riferimento individuato dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che distribuisce il prodotto ai sensi dell’articolo 135-quaterdecies, commi 1 e 2;
recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti |
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assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche e integrazioni; v) «mercato di riferimento negativo effettivo»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non è compatibile, individuato dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che distribuisce il prodotto ai sensi dell’articolo 135-quaterdecies, comma 3. | ||
PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI Art. 132 (Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale) 1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa a clienti o potenziali clienti devono essere imparziali, chiare e non | PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI Art. 132 (Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale) … omissis … |
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fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono prima dell’effettuazione dell’operazione ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere l’attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono: | OSSERVAZIONI SUL COMMA 2 ASSORETI, al fine di garantire maggiore uniformità sul piano lessicale con l’art. 68-ter, comma 1, del regolamento IVASS n. 40/2018, sottoposto a consultazione, chiede di sostituire nel comma 2 la locuzione “prima dell’effettuazione dell’operazione” con la locuzione “prima della sottoscrizione di un prodotto d’investimento assicurativo”. Feder.Pr.O.M.M. - UILTuCS chiede che nel comma 2, prima della locuzione “cognizione di causa” sia inserita la locuzione “con la dovuta consapevolezza e”. Legance – Avvocati Associati, con riferimento agli artt. 132, comma 2, 133, 135, 135-bis e ss. chiede di differenziare i casi in cui per “operazione” si intende il “contratto” da quelli in cui tale termine assume un significato diverso. Valutazioni Si ritiene di non accogliere le osservazioni formulate al fine di mantenere l’allineamento con l’impianto regolamentare generale previsto con riferimento alla prestazione dei servizi e attività di investimento. | 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono prima dell’effettuazione dell’operazione ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere l’attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativi … omissis … |
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a) al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa: i) per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP, le seguenti informazioni: 1) denominazione sociale; 2) sede legale e recapiti; 3) eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata e indicazione del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, dove esistente; | Inoltre, le modifiche proposte non appaiono apportare benefici sostanziali alla chiarezza della disposizione in commento. Con riferimento all’osservazione formulata da Legance – Avvocati Associati, il richiamo al concetto di “operazione”, data la sua ampiezza, consente di ricomprendere fattispecie ulteriori rispetto alla mera sottoscrizione del contratto (ad esempio, operazioni di switch, modifica dell’opzione di investimento). Osservazioni sul comma 2, lett. a) e b) ANIA, con riferimento al comma 2, lett. a) e b), chiede che sia adottato lo stesso set informativo previsto dall’IVASS nel suo documento di consultazione, richiedendo la predisposizione di allegati analoghi a quelli previsti da quell’Autorità (Allegato 3, Allegato 4-bis, Allegato 4-ter), al fine di semplificare e armonizzare i set informativi. Valutazioni Con riferimento all’osservazione formulata, si ritiene di confermare la soluzione normativa prescelta che individua i contenuti degli obblighi informativi al cliente e rimette all’autonomia dei distributori la definizione delle modalità concrete di fornitura di dette informazioni, in coerenza con quanto già previsto in materia di prestazione dei servizi e delle attività di investimento. |
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ii) per i soggetti dell’Unione europea abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nell’elenco annesso di cui all’articolo 116-quinquies, comma 5, del CAP, le seguenti informazioni: 1) ragione sociale; 2) Stato membro in cui sono registrati; 3) indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d’origine in cui sono iscritti; 4) sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d’origine; 5) Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine; 6) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria; 7) data di inizio dell’attività di distribuzione nel territorio della Repubblica; 8) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata; | Si rimanda, al riguardo, al successivo art. 133 che disciplina le modalità di fornitura delle informazioni riguardanti, da un lato, il soggetto abilitato alla distribuzione e, dall’altro lato, l’attività svolta e il prodotto oggetto di distribuzione. Come chiarito nella formulazione della suddetta norma, le informazioni relative al soggetto abilitato possono essere fornite una tantum, allorché sia instaurato con il cliente un rapporto continuativo. Differentemente, le informazioni sull’attività e sul prodotto devono essere fornite al cliente in occasione di ciascuna operazione avente ad oggetto IBIP. |
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iii) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP o all’elenco annesso di cui all’articolo 116- quinquies, comma 5, del CAP, in cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è iscritto e l’indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; iv) le procedure che consentono al cliente di presentare ricorsi a organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero reclamo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa o all’impresa di assicurazione; v) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in una determinata impresa di assicurazione; vi) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa detenuta da una determinata impresa di assicurazione o dall’impresa controllante una determinata impresa di assicurazione; b) al prodotto di investimento assicurativo e all’attività di distribuzione assicurativa: i) le attività prestate e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute; | Osservazioni sul comma 2, lett. b), romanino ii) Secondo il COMI e ABI non è chiaro il rapporto tra i tipi di consulenza previsti dalla IDD [(comma 2, lett. b), romanino ii), nn. 1) e 3)] e la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti di derivazione MiFID II e se è | b) al prodotto di investimento assicurativo e all’attività di distribuzione assicurativa: … omissis … |
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ii) se il prodotto è distribuito mediante consulenza, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa informa il cliente se: 1) la consulenza è fondata su un’analisi imparziale e personale. Il soggetto abilitato spiega in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza si configura come fondata o non fondata su un’analisi imparziale e personale e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili; 2) la consulenza è fornita su base indipendente. Il soggetto abilitato spiega in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza si configura come fornita o non fornita su base indipendente e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili, incluso il divieto di ricevere e trattenere incentivi; 3) la consulenza è di natura obbligatoria, ai sensi dell’articolo 135-ter; 4) la consulenza è gratuita ai sensi dell’articolo 121-septies, comma 2, del CAP; 5) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati; | necessario, alla luce di quanto previsto dal comma 2, lett. b), ii), dell’articolo in esame, integrare l’informativa precontrattuale resa al cliente nell’ambito del contratto quadro regolante la prestazione di servizi di investimento. In particolare, XXX chiede, ai fini dell’adempimento di quanto previsto dalla disposizione in esame, se la “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale” di cui all’art. 119-ter, comma 4, del CAP è analoga alla “consulenza su base indipendente” di cui all’art. 24-bis del TUF. ANASF chiede di eliminare la disposizione di cui al comma 2, lett. b), romanino ii), n. 4), e di individuare una formulazione maggiormente in linea con l’art. 121-septies, comma 2, del CAP, che non prevede la gratuità della consulenza. Valutazioni Dal tenore letterale dell’art. 119-ter, comma 4, del CAP si evince che la “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale” può ricondursi all’attività di consulenza di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-ter), del CAP (ossia la consulenza non indipendente). Va ricordato che in MiFID II la consulenza non indipendente può assumere diverse connotazioni in virtù della diversa profondità e ampiezza assunta dai consigli resi. L’art. 24, par. 4, della MiFID II richiede, infatti, agli intermediari di | ii) se il prodotto è distribuito mediante consulenza, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa informa il cliente se: 1) la consulenza è fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato, che consenta ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al prodotto di investimento assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del cliente su un’analisi imparziale e personale. Il soggetto abilitato spiega in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza si configura come fondata o non fondata su un’analisi imparziale e personale e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili; … omissis … 4) la consulenza … omissis … |
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iii) se, in virtù di un obbligo contrattuale, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese; | informare la propria clientela in merito alle caratteristiche salienti del tipo di attività concretamente prestata, specificando, in particolare, se la consulenza risulti fondata su un’analisi ristretta di strumenti finanziari ovvero su un’analisi ampia di mercato. Poiché la “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale” di derivazione IDD si sostanzia nella valutazione di un numero sufficientemente ampio di IBIP disponibili sul mercato, è possibile ritenere tale fattispecie analoga alla consulenza fondata su un’analisi ampia del mercato prevista da XxXXX XX. Tale ricostruzione permette di preservare la possibilità per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di percepire incentivi ogniqualvolta non si ricada nell’ambito della consulenza indipendente. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte si ritiene di eliminare la fattispecie della “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale”, ritenendo la stessa una delle modalità di svolgimento della consulenza non indipendente. La suesposta ricostruzione porta ad affermare quanto segue: - la consulenza non indipendente può assumere una connotazione imparziale, |
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comportando lo svolgimento di un’attività che già possiede per il cliente quel valore aggiunto riconosciuto dalla disciplina IDD attraverso la fattispecie della “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale”, allorché si sostanzi nella valutazione di un sufficiente numero di IBIP disponibili sul mercato; - la consulenza indipendente sugli IBIP si sostanzia in una fattispecie del tutto analoga a quella prevista in ambito MiFID II e comporta il divieto di percepire incentivi. Al fine di garantire coerenza con il CAP che, in relazione alla fattispecie della “consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale”, nell’ambito della disciplina sui conflitti di interesse prevede che l’intermediario assicurativo, prima della conclusione del contratto, comunichi al cliente se fornisce consulenza imparziale e personale (cfr. art. 120-ter, comma 1, lett. c)), tale tipo di informativa è richiesta dall’articolo in esame, riferendola tuttavia alla consulenza fondata sull'analisi di un numero sufficiente di IBIP disponibili sul mercato, che consenta al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al prodotto |
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iv) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa non è vincolato a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza su base indipendente o fondata su un’analisi imparziale e personale. In tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari; v) la natura e la fonte dei conflitti di interesse per i quali i presidi adottati per la loro gestione non sono sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente; | di investimento assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del cliente. Si ritiene, inoltre, di accogliere l’osservazione formulata da ANASF e, conseguentemente, si modifica la disposizione di cui al comma 2, lett. b), romanino ii), n. 4). Osservazioni sul comma 2, lett. b), romanino iv) ANIA chiede di eliminare la disposizione di cui al comma 2, lett. b), romanino iv), in quanto prevede una fattispecie non realizzabile, considerato che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa per poter operare devono avere un accordo distributivo con una o più imprese di assicurazione. Valutazioni Con riferimento all’osservazione formulata da ANIA, si osserva che la fattispecie di cui al comma 2, lett. b), romanino iv), non pone in discussione la necessità di un accordo distributivo, soffermandosi sul profilo concernente la sussistenza o meno di vincoli contrattuali sull’esclusività dell’attività distributiva previsti in tale accordo. Si ritiene, pertanto, di non accogliere la richiesta formulata da ANIA. Tuttavia, al fine di evitare incertezze interpretative, la disposizione in | iv) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa In tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari; … omissis … |
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vi) indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; | commento è modificata al fine di garantirne un maggior allineamento con la corrispondente previsione prevista nel CAP e con l’informativa richiesta dal comma 2, lett. b), romanino ii), nn. 1) e 2). Osservazioni sul comma 2, lett. b), romanino vi) Lo Studio Legale D’Xxxxxxx Xxxxxxx e Associati, con riferimento al comma 2, lett. b), romanino vi), evidenzia che le strategie di investimento da proporre al cliente dovrebbero essere individuate dopo la valutazione delle richieste ed esigenze del singolo cliente e non nella fase di informativa contrattuale. Il partecipante alla consultazione ritiene, inoltre, che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa devono fornire l’informativa precontrattuale all’interno dei modelli conformi agli allegati al regolamento IVASS n. 40/2018 sottoposto a consultazione. Valutazioni L’osservazione formulata non si ritiene accoglibile in quanto la formulazione della disposizione in esame è coerente con la prescrizione di cui all’art. 121-sexies, comma 1, lett. b), del CAP che ha recepito l’art. 29, par. 1, lett. b), della IDD. |
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vii) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa agisce su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione della/e impresa/e di cui distribuisce i prodotti; viii) nome/ragione sociale dell’/degli intermediario/i assicurativo/i con cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha in corso rapporti di collaborazione orizzontale; ix) con riferimento al pagamento dei premi: | Con riferimento all’osservazione riguardante l’utilizzo dei modelli informativi conformi agli allegati al regolamento IVASS n. 40/2018, si evidenzia che, alla luce del riparto di competenze, anche regolamentari, tra IVASS e Consob, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non sono soggetti all’obbligo di utilizzare tale modulistica. Nel quadro degli obblighi informativi previsti dalla disposizione in commento, si rimette all’autonomia dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa la scelta delle modalità concrete di fornitura di dette informazioni. Osservazioni sul comma 2, lett. b), romanino vii) ANIA chiede di eliminare la disposizione di cui al comma 2, lett. b), romanino vii), considerato che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non possono agire su incarico del cliente e che il riferimento all’agire per conto di un’impresa di assicurazione è già ricompreso nel romanino iii). Valutazioni Sul punto si ritiene di confermare la disposizione in esame, in quanto espressamente prevista dall’art. 120, comma 1, lett. e), del CAP, applicabile anche ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa. | ix) con riferimento al pagamento dei premi: |
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1) se i premi pagati dal cliente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del soggetto abilitato stesso, oppure 2) se è stata stipulata una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750; x) con riguardo alle remunerazioni e agli incentivi percepiti, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa indica: 1) la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù della distribuzione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra); 2) nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, informazioni relative al metodo per calcolarlo; | Valutazioni La modifica apportata al comma 2, lett. b), romanino ix), numero 2), mira a sostituire l’importo minimo della fideiussione con un rinvio mobile alla relativa normativa europea di riferimento. | 1) se i premi pagati dal cliente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del soggetto abilitato stesso, oppure 2) se è stata stipulata una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con … omissis … |
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3) le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le informazioni relative all’attività di distribuzione assicurativa, al costo del prodotto di investimento assicurativo raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore di o tramite terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi all’attività di distribuzione assicurativa e al prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica; 4) le informazioni previste dagli articoli 135- quinquies, comma 2, 135-septies, comma 4, 135-novies, comma 4 e 135-undecies, comma 1, lettera a). 3. Quando il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente informazioni in merito ad un prodotto d’investimento assicurativo comunica l’esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera b) possono essere adempiuti mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più linee di | OSSERVAZIONI SUL COMMA 3 ABI chiede di modificare il comma 3 nel senso di chiarire che tutte le informazioni sul prodotto possono essere fornite con la consegna del KID e del DIP aggiuntivo, in modo da non rimettere alla responsabilità del soggetto abilitato la valutazione di documenti di competenza dell’impresa di assicurazione. Lo Studio Legale D’Xxxxxxx Xxxxxxx e Associati evidenzia che in base al comma 3 l’intermediario | 3. Quando il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente informazioni in merito ad un prodotto d’investimento assicurativo comunica l’esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera b), con riferimento al prodotto, possono essere adempiuti mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le |
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investimento, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa deve fornire le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento. … omissis … | dovrebbe mettere a disposizione del cliente unicamente i KID delle specifiche linee di investimento che andranno a comporre le linee sottostanti del prodotto acquistato e non anche, come prescritto dal Regolamento PRIIPs, il KID generico unitamente ai KID specifici relativi alle singole opzioni di investimento sottostanti. Legance – Avvocati Associati chiede di chiarire se il distributore, al momento dell’instaurazione del rapporto con il cliente, debba fornirgli informazioni su ciascuna linea di investimento o solo sulla specifica linea di investimento valutata come più adeguata e appropriata per il cliente o potenziale cliente. Gruppo Aviva in Italia chiede di chiarire nelle istruzioni operative della Consob relative alla notifica del KID che per i multi-option product (MOP) non si debba comunicare all’Autorità la data a partire dalla quale il PRIIP non è più commercializzato, in modo da continuare a procedere all’aggiornamento e alla notifica dei KID relativi alle opzioni di investimento collegate al prodotto da consegnare eventualmente ai clienti nel corso della durata contrattuale. PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiede di confermare che per i MOP sia sufficiente trasmettere al cliente il KID e il DIP aggiuntivo concernente ciascuna opzione di investimento e | informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni … omissis … |
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non sia richiesta l’elaborazione di documenti informativi ad hoc. Valutazioni Con riferimento alle osservazioni formulate da ABI e da PwC TLS Avvocati e Commercialisti, occorre rammentare anzitutto che l’art. 132, comma 2, lett. b) elenca un insieme di informazioni riguardanti sia il prodotto di investimento assicurativo (anche qualora si configuri come MOP), sia l’attività di distribuzione assicurativa. Si provvede a modificare il testo della disposizione in esame al fine di chiarire che le sole informazioni relative al prodotto, fra quelle elencate all’art. 132, comma 2, lett. b), possono essere fornite mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo, purché tali documenti contengano tutte le informazioni previste. Tale soluzione – che attribuisce ai soggetti abilitati la facoltà di fornire le informazioni attinenti al prodotto mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo – si pone in linea con quanto previsto dall’art. 51 del regolamento (UE) 2017/565, applicabile alla distribuzione di IBIP per effetto del richiamo contenuto al comma 6 dell’art. 133 sottoposto a consultazione. Si rammenta, sul punto, quanto disposto dall’art. 51: “Le imprese di investimento che distribuiscono quote di |
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organismi di investimento collettivo o PRIIP informano i clienti degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla loro prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione”. Con riferimento alle osservazioni formulate dallo Studio Legale D’Xxxxxxx Xxxxxxx e Associati e da Legance – Avvocati Associati, si chiarisce in primo luogo che, indipendentemente dalla modalità di redazione del KID secondo uno dei due modelli di cui all’art. 10, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2017/653, al cliente devono essere fornite le informazioni sul prodotto e sulle opzioni di investimento sottostanti. Nel caso di redazione del KID secondo il modello ex art. 10, comma 1, lett. b) del sopra citato regolamento delegato (KID generico accompagnato dalle informazioni specifiche per ciascuna opzione di investimento sottostante), occorre consegnare al cliente sia il KID generico per le informazioni generali sul prodotto, sia gli allegati attinenti alle specifiche opzioni di investimento di suo interesse come chiarito dalle Q&A del Joint Committee delle ESAs in materia di KID PRIIPs sui MOPs del 20/11/2017 (“(…) Furthermore, taking into account the sales process followed, for example if advice is given, it is not necessary to provide the retail investor with information on every possible underlying |
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investment option available, but only those options that the retail investor is considering. In this case, the person advising on, or selling, the PRIIP would need to be able to evidence that the retail investor is considering a limited number of the underlying investment options and agrees to be provided with information on those options only. (...)”). Considerando che il KID è un documento di natura precontrattuale, si ritiene di non accogliere l’osservazione del Gruppo Aviva in Italia, non essendo necessario procedere alla consegna del KID eventualmente aggiornato nel corso della durata del rapporto contrattuale con il cliente. | ||
Art. 133 (Modalità di fornitura delle informazioni) 1. Le informazioni di cui all’articolo 132, comma 2, lettera a), sono fornite al cliente prima dell’effettuazione dell’operazione mediante la trasmissione o la consegna di apposito documento. | OSSERVAZIONI ABI propone di inserire un nuovo comma che preveda la possibilità di consegnare la documentazione informativa attraverso internet, in linea con quanto previsto dall’art. 120-quater del CAP e dall’art. 3 del regolamento (UE) 2017/565. Valutazioni L’osservazione è accolta e pertanto viene inserito nell’articolo in commento il nuovo comma 7. OSSERVAZIONI SUL COMMA 2 | Art. 133 (Modalità di fornitura delle informazioni) … omissis … |
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2. L’obbligo di consegna o di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 non si applica quando le informazioni sono fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al momento della instaurazione del rapporto con il cliente. In occasione della distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo successivamente alla instaurazione del rapporto con il cliente, le informazioni di cui all’articolo 132, comma 2, lettera a), sono fornite mediante la consegna o la trasmissione di un documento qualora sia intervenuto un aggiornamento delle stesse. | XXX chiede di precisare che l’obbligo di aggiornamento delle informazioni previsto dal comma 2 riguardi solo le informazioni di rilievo. ABI ritiene utile precisare che l’informativa possa essere fornita utilizzando i nuovi modelli predisposti dall’IVASS in allegato al regolamento n. 40/2018. Valutazioni Si ritiene di non accogliere la prima osservazione formulata da ABI, in quanto lascerebbe alla discrezionalità del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa la valutazione circa la rilevanza delle modifiche intervenute. La ratio della disposizione è infatti quella di rendere edotto il cliente, al momento dell’effettuazione di una nuova operazione, su ogni successiva variazione delle informazioni acquisite nella fase di instaurazione del rapporto contrattuale. In merito alla seconda osservazione di ABI, non si ritiene di apportare modifiche al testo in quanto si ribadisce la scelta di rimettere all'autonomia dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa l’individuazione del veicolo dai medesimi ritenuto più idoneo per adempiere agli obblighi informativi previsti dall’art. 132 del Regolamento Intermediari. |
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3. Le informazioni di cui all’articolo 132, comma 2, lettera a), sono altresì messe a disposizione del pubblico nei locali del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche. 4. Le informazioni di cui all’articolo 132, comma 2, lettera b), sono fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prima di ciascuna operazione avente ad oggetto un prodotto di investimento assicurativo, mediante la consegna o la trasmissione di un apposito documento. 5. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente. | Valutazioni Le modifiche apportate al comma 3, in un’ottica di semplificazione degli oneri informativi gravanti sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, riconoscono agli stessi la facoltà di scegliere, in alternativa alla messa a disposizione del pubblico nei propri locali delle informazioni ivi previste, la pubblicazione delle medesime sui propri siti internet. OSSERVAZIONI SUL COMMA 4 ASSORETI chiede di prevedere che anche le informazioni di cui all’art. 132, comma 2, lett. b), possano essere fornite una tantum al momento dell’instaurazione del rapporto contrattuale con il cliente, invece che prima di ciascuna operazione avente ad oggetto un IBIP. Valutazioni Le informazioni di cui all’art. 132, comma 2, lett. b), attengono al prodotto di investimento assicurativo e all’attività di distribuzione e, in quanto tali, si riferiscono alla singola operazione effettuata di volta in volta; da ciò consegue l’opportunità che vengano fornite al cliente prima di ciascuna operazione al fine di consentire l’assunzione di decisioni di investimento consapevoli. | 3. Le informazioni di cui all’articolo 132, comma 2, lettera a), sono altresì messe a disposizione del pubblico nei locali del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure sono pubblicate sul suo sito internet, ove utilizzato per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, purché il soggetto abilitato dia avviso della pubblicazione nei propri locali. … omissis … 5. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente. … omissis ... 7. Le informazioni di cui all’articolo 132, comma 2, lettere a) e b), sono fornite in |
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6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 44, 46, 47, ad eccezione del paragrafo 1, lettera g), 48, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565. | Si ritiene, pertanto, di non accogliere l’osservazione formulata. OSSERVAZIONI SUL COMMA 6 Il COMI, ABI e PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiedono di chiarire che il riferimento, nel comma 6, all’art. 50 del regolamento delegato XxXXX XX debba intendersi solo per gli aspetti dell’informativa ex ante sui costi e gli oneri, dovendo l’informativa ex post essere fornita nel Documento unico di rendicontazione annuale, previsto dal regolamento IVASS n. 41/2018 sottoposto a consultazione. Valutazioni La disposizione in commento attiene agli obblighi di informativa precontrattuale. Pertanto, il richiamo all’art. 50 del regolamento delegato XxXXX XX in essa contenuto non può che riferirsi all’informativa ex ante. Per quanto concerne l’informativa ex post, si rinvia alle valutazioni svolte con riferimento al successivo art. 135- duodecies. | conformità a quanto previsto dall’articolo 120-quater, commi da 1 a 6, del CAP. |
TITOLO II ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA E CONSULENZA OBBLIGATORIA | OSSERVAZIONI Feder.Pr.O.M.M. - UILTuCS osserva che la metodologia adottata nella rilevazione delle esigenze dei clienti nel rispetto dei principi di | TITOLO II ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA, CONSULENZA OBBLIGATORIA E PRATICHE DI VENDITA ABBINATA |
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Capo I Adeguatezza Art. 134 (Principi generali) 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla | adeguatezza e appropriatezza può essere difforme a seconda che la rilevazione sia svolta dal consulente finanziario, dal distributore assicurativo o dal bancario che presta la sua attività all’interno del sistema creditizio. Alla luce di tale considerazione, il partecipante alla consultazione suggerisce di porre in capo ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa l’obbligo di verificare la rispondenza tra le varie tipologie di questionario sia di adeguatezza che di appropriatezza. Valutazioni L’osservazione non è accoglibile. Si evidenzia che le disposizioni del presente Titolo pongono in capo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa l’obbligo di predisporre le misure, anche procedurali, che il personale di cui si avvale per l’operatività in sede e fuori sede deve rispettare, ivi inclusi gli strumenti finalizzati a valutare l’adeguatezza e l’appropriatezza. OSSERVAZIONI SUL COMMA 1 ABI e PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiedono di eliminare nel comma 1 l’inciso “anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere”, in quanto non pertinente con riferimento agli IBIP. | Capo I Adeguatezza Art. 134 (Principi generali) 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati |
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distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze previdenziali, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto. | ANIA e PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiedono di confermare che la raccolta delle informazioni previste nel comma 1 possa avvenire attraverso il medesimo questionario utilizzato per la raccolta delle informazioni di cui al successivo comma 3. PwC TLS Avvocati e Commercialisti, anche sulla base dell’inciso “ove pertinenti” contenuto nel comma 1, ritiene che la disposizione in esame riconosca ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa discrezionalità nell’identificare i riferimenti specifici che devono essere inclusi nelle informazioni da ottenere dal cliente o potenziale cliente. Sempre con riferimento al comma 1, PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiede di sostituire la locuzione “esigenze previdenziali” con la locuzione “esigenze assicurative”, più corretta in vista della distribuzione di IBIP. Valutazioni Tenuto conto delle osservazioni pervenute, si ritiene di allineare il comma 1 della disposizione in commento al contenuto dell’analoga disposizione prevista dal regolamento IVASS n. 40/2018, al fine di garantire una piena uniformità della disciplina, indipendentemente dai canali distributivi utilizzati. | alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative … omissis … |
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2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. Essi non raccomandano prodotti di investimento assicurativi non adeguati al cliente o potenziale cliente. 3. Ai fini del comma 2, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente | La richiesta formulata da ABI e da PwC TLS Avvocati e Commercialisti non è accoglibile, poiché le informazioni sulle eventuali coperture assicurative già in essere possono rilevare ai fini della valutazione dei bisogni assicurativi del cliente in sede di distribuzione di IBIP. Con riferimento alla richiesta di ANIA e di PwC TLS Avvocati e Commercialisti, si conferma che rientra nella discrezionalità del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa la concreta declinazione degli obblighi di cui alla disposizione in commento, anche in termini di modalità di raccolta delle informazioni prescritte. OSSERVAZIONI SUI COMMI 2 E 3 ASSOSIM chiede conferma del fatto che nel caso di consulenza di portafoglio il test di adeguatezza possa considerarsi assorbito da quello più generale condotto sull’intero portafoglio. Valutazioni La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo in commento prescrive l’obbligo di effettuare la valutazione di adeguatezza, rimettendo all’autonomia del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa l’individuazione delle modalità attraverso cui adempiere a siffatta previsione. Tale approccio normativo è in linea |
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o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto raccomandato; b) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite; c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359. 5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio continuativo di consulenza in materia di investimenti, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti ai fini dell’osservanza di quanto previsto dal comma 2. | con la disciplina al riguardo dettata per la prestazione dei servizi di investimento. Resta fermo l’obbligo di raccomandare prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del cliente. OSSERVAZIONI SUL COMMA 5 Secondo ABI e AIPB, il comma 5 dovrebbe richiamare anche quanto previsto dal comma 1 in modo da consentire agli intermediari che forniscono consulenza continuativa di acquisire le informazioni sulle richieste e sulle esigenze assicurative dei clienti con la medesima logica inerente l’acquisizione delle informazioni in sede di profilatura dei clienti ai fini della prestazione dei servizi di investimento. Analoga richiesta viene formulata anche dal COMI e da PwC TLS Avvocati e Commercialisti. | 5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio … omissis … |
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6. Quando i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per assicurare di essere in grado di: a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e rischi, dei prodotti d’investimento assicurativi selezionati per i clienti; b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti finanziari o altri prodotti d’investimento assicurativi equivalenti siano adeguati al cliente. | Valutazioni L’osservazione è accolta. Si coglie l’occasione per modificare la disposizione in commento al fine di meglio chiarire che la consulenza fornita al cliente in via continuativa si sostanzia nella valutazione periodica dell’adeguatezza. OSSERVAZIONI SUL COMMA 6 Il COMI, ABI, ASSORETI, ASSOSIM, AIPB, UNIPOL Gruppo, lo Studio Legale D’Argenio Polizzi e Associati e PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiedono di limitare l’applicazione del requisito dei prodotti equivalenti, prevista nel comma 6, lett. b), nell’ambito della categoria dei prodotti di investimento assicurativi. Secondo, infatti, i partecipanti alla consultazione, un IBIP ha caratteristiche di design finanziario/attuariale e finalità diverse rispetto agli strumenti finanziari, ragion per cui risulta oggettivamente difficile la comparazione tra tali prodotti sotto un profilo economico-finanziario. In subordine, AIPB chiede di ampliare il riferimento nel giudizio di equivalenza al fatto che si debba tener conto dei costi e della complessità, prendendo in considerazione la natura, il funzionamento, le proprietà civilistiche e fiscali che contraddistinguono gli IBIP e li diversificano dagli strumenti finanziari. |
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Anche ASSORETI, in subordine, chiede di integrare gli elementi sulla cui base si fonda il giudizio di equivalenza con altri prodotti finanziari, disponendo che le procedure debbano essere idonee a consentire di “valutare, tenendo conto, fra l’altro, dei costi e della complessità, se altri prodotti finanziari …”. Inoltre, AIPB chiede di prevedere che il giudizio di equivalenza sia effettuato in modo proporzionato alla tipologia di consulenza fornita. Pertanto, nel caso di consulenza su base indipendente, il giudizio di equivalenza dovrà essere effettuato su una gamma di prodotti sufficientemente diversificati in termini di tipologia, struttura, pricing, esposizione ai rischi e aspettativa di rendimento. Nel caso di consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale, il giudizio di equivalenza dovrà effettuarsi su un numero sufficiente di prodotti disponibili sul mercato. In caso di consulenza non indipendente, il giudizio di equivalenza dovrà essere effettuato tenendo conto del modello distributivo e con riguardo al catalogo prodotti dell’intermediario. Lo Studio Legale D’Argenio Polizzi e Associati rileva la genericità della disposizione in esame in quanto non indica il tertium comparationis che i distributori devono utilizzare per effettuare il confronto richiesto, se trattasi dei prodotti |
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rientranti nel catalogo dell’intermediario o di prodotti distribuiti da altri soggetti. Valutazioni Si ritiene di non accogliere le osservazioni formulate dal COMI, ABI, ASSORETI, ASSOSIM, AIPB, UNIPOL Gruppo, lo Studio Legale D’Argenio Polizzi e Associati e PwC TLS Avvocati e Commercialisti finalizzate ad espungere dalla lettera b) il richiamo agli altri prodotti finanziari, in considerazione del carattere di succedaneità degli IBIP rispetto agli strumenti finanziari. Difatti, il legislatore, nel coniare la nozione di IBIP, ha inteso catturare tutti quei prodotti assicurativi caratterizzati dalla coesistenza delle componenti finanziaria e assicurativa. Pertanto, la comparazione tra IBIP e non IBIP sotto un profilo economico-finanziario non solo risulta pertinente, ma è anche necessaria in quanto consente al cliente di valutare, a parità di prestazioni economiche e profilo di rischio- rendimento, l’ulteriore componente assicurativa del prodotto e il relativo costo al fine di assumere una decisione di investimento consapevole. Si ritiene, inoltre, di non accogliere le ulteriori osservazioni pervenute da AIPB e ASSORETI, in quanto, in linea con gli Orientamenti ESMA “su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II” del 6 novembre 2018 (cfr. Orientamenti di supporto 83 e ss,), il giudizio di equivalenza |
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7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che ha il rapporto diretto con il cliente. | deve essere effettuato tenendo conto dei costi e della complessità dei prodotti. Secondo il successivo Orientamento di supporto 87, il soggetto abilitato può prendere in considerazione un prodotto più costoso o più complesso al posto di un prodotto equivalente tenendo conto di altri criteri (ad esempio, la diversificazione del portafoglio, la liquidità o il livello di rischio). Con riferimento all’osservazione formulata dallo Studio Legale D’Argenio Polizzi e Associati relativamente alla genericità della disposizione in esame poiché carente dell’indicazione del catalogo prodotti da considerare, si rinvia alle valutazioni svolte con riferimento all’art. 132, comma 2, lett. b), romanino ii), punto 1). OSSERVAZIONI SUL COMMA 7 AIPB, con riferimento al comma 7 e, più in generale, agli artt. 133, comma 5, 135-bis, comma 6, 135-sexies, comma 7 e 135-octiesdecies, chiede di confermare che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, in caso di collaborazione orizzontale, devono osservare esclusivamente la normativa sulla distribuzione assicurativa prevista nel Regolamento Intermediari. Invece, gli intermediari assicurativi che operano in cointermediazione con i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, non devono adempiere agli obblighi previsti dalla loro | 7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che ha il rapporto diretto con il cliente. |
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normativa di riferimento, dettata dall’IVASS, in mancanza del rapporto diretto con il cliente. Valutazioni Con riferimento all’osservazione formulata da AIPB, si fa presente che, come anche previsto dalle disposizioni citate dal partecipante alla consultazione, in caso di collaborazione orizzontale gli obblighi sanciti dalle relative discipline di riferimento devono essere adempiuti dai soggetti che hanno il rapporto diretto con il cliente, i quali sono tenuti ad osservare a tal fine la normativa ad essi applicabile secondo il riparto di competenze attualmente vigente tra IVASS e Consob. Al fine di dettare una disciplina più organica della fattispecie della collaborazione orizzontale, si ritiene opportuno prevedere una disposizione generale che sancisca il principio secondo cui gli obblighi previsti dalle varie disposizioni di settore devono essere adempiuti dal soggetto che intrattiene il rapporto diretto con il cliente. Pertanto, si ritiene di introdurre nella Parte I del Libro IX un nuovo articolo 132 che, oltre a prevedere il suesposto principio in via generale, faccia poi esplicito riferimento agli artt. 133 (“Modalità di fornitura delle informazioni”), 134 (“Principi generali” in materia di adeguatezza), 135-bis (“Principi generali” in materia di | Art. 132 (Collaborazioni orizzontali) 1. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente Libro nei confronti dei clienti, quali quelli indicati dagli articoli 133, 134, 135-bis, 135-sexies e 135-vicies quater, sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente. |
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appropriatezza), 135-sexies (“Condizioni di ammissibilità degli incentivi”). Il medesimo principio troverà applicazione anche con riferimento all’art. 135-vicies quater (“Principi generali” in materia di conflitti di interesse) sulla base delle motivazioni esposte in sede di esame di tale articolo. Conseguentemente, verranno eliminati dall’articolato in esame: - il comma 5 dell’art. 133; - il comma 7 dell’art. 134; - il comma 6 dell’art. 135-bis; - il comma 7 dell’art. 135-sexies. Relativamente al comma 2 del nuovo art. 132, si rinvia alle valutazioni svolte con riferimento al comma 7 dell’art. 135-sexies. Con riferimento alla disciplina sulla POG, la fattispecie della collaborazione orizzontale continuerà a trovare opportuna collocazione all’interno del Titolo V, in considerazione della peculiare articolazione degli obblighi previsti in capo ai diversi soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale. La previsione di un nuovo art. 132 comporterà la conseguente rinumerazione di tutti gli articoli successivi allo stesso. | 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa garantisce che le informazioni da rendere al cliente ai sensi del comma 5 dell’articolo 135-sexies comprendano quelle relative a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi dai soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale. |
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Art. 135 (Dichiarazioni di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza) 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, prima che l’operazione sia effettuata, forniscono al cliente un’apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, nella quale lo informano che il prodotto risponde alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente, specificandone i motivi. La dichiarazione indica, altresì, se il prodotto è distribuito al di fuori del mercato di riferimento ai sensi dell’articolo 135- quaterdecies, comma 6, lettera b). 2. Ai fini di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/2359, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti, su supporto durevole, prima che l’operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. … omissis … | OSSERVAZIONI SUL COMMA 1 ANIA chiede l’eliminazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 eccessivamente onerosa e difficilmente compatibile per i canali digitali on line. Nel caso in cui tale disposizione risultasse confermata, il partecipante alla consultazione chiede la rimozione dell’obbligo della doppia sottoscrizione distributore/contraente, oppure, qualora anche tale richiesta non venisse accolta: 1) conferma che per la sottoscrizione del distributore, in caso di collocamento a distanza, possa essere sufficiente una stampigliatura e la riferibilità della dichiarazione al distributore o adeguate metodologie “contactless”; 2) chiarimento sulla ratio della sottoscrizione del contraente (se essa si configuri come una mera presa d’atto del fatto che l’intermediario abbia ritenuto adeguato il prodotto, oppure, come ritenuto da ANIA, come un’autonoma dichiarazione del contraente che conferma di aver compreso e condiviso le ragioni della coerenza del prodotto rispetto alle sue esigenze). Infine, ANIA osserva che se il distributore deve chiarire le ragioni del perché abbia distribuito un determinato prodotto al cliente, non è chiaro il limite di tale attività con la raccomandazione | Art. 135 (Dichiarazioni di rispondenza alle richieste e 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, prima che l’operazione sia effettuata, forniscono al cliente un’apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, nella quale lo informano che il prodotto risponde alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente, specificandone i motivi. La dichiarazione indica, altresì, se il prodotto è distribuito al di fuori del mercato di riferimento ai sensi dell’articolo 135- quaterdecies, comma 6, lettera b). 2. Ai fini di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/2359, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti, su supporto durevole, prima che l’operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché il prodotto corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. … omissis … |
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personalizzata di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il COMI, ABI, ASSOSIM e ASSORETI chiedono di eliminare nel comma 1 la richiesta doppia sottoscrizione, da parte del distributore e del cliente, della dichiarazione di rispondenza alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente, comportando un aggravio operativo non bilanciato da benefici particolarmente apprezzabili, soprattutto nell’operatività fuori sede, considerato che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa solitamente non attribuiscono potere di firma al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. Inoltre, il COMI, ABI, ANASF e ASSORETI chiedono di eliminare dalla dichiarazione di rispondenza alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente l’informazione inerente alla vendita del prodotto al di fuori del mercato di riferimento. Al riguardo, viene ritenuta esaustiva la consegna al cliente della sola dichiarazione di adeguatezza, anche in considerazione della difficoltà per il cliente medio di comprendere i concetti di mercato target nelle sue varie declinazioni (positivo, negativo, c.d. grey market). Nel caso di non accoglimento di tale richiesta, ASSORETI auspica che sia prevista la possibilità di separare la comunicazione sulla rispondenza del prodotto alle richieste ed esigenze del cliente dalla |
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comunicazione sull’eventuale scostamento dal target market effettivo, lasciando l’intermediario libero di prevedere dove inserirla. Analoga richiesta viene formulata anche da UNIPOL Gruppo che ritiene tale dichiarazione un mero aggravio operativo, non richiesto dalla normativa europea direttamente applicabile. Valutazioni Alla luce delle osservazioni pervenute si ritiene di: - confermare l’obbligo di fornire al cliente la dichiarazione di rispondenza alle sue richieste ed esigenze assicurative, anche alla luce dell’effetto bloccante che caratterizza il demands&needs. Si ritiene tuttavia di espungere dalla dichiarazione in esame la necessità di indicare i motivi sottesi a tale rispondenza, in quanto assorbita dall’obbligo di rilasciare la dichiarazione di adeguatezza/non appropriatezza; - eliminare l’obbligo della doppia sottoscrizione della dichiarazione di rispondenza alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente; - espungere dalla medesima dichiarazione l’informazione concernente la vendita del prodotto al di fuori del mercato di riferimento. |
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Capo II Appropriatezza Art. 135-bis (Principi generali) 1. Qualsiasi prodotto di investimento assicurativo proposto o chiesto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze previdenziali, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto. Prima dell’effettuazione dell’operazione, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono al cliente la dichiarazione di rispondenza alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente di cui all’articolo 135, comma 1. Si applica il comma 3 del medesimo articolo. | OSSERVAZIONI SUL COMMA 1 ANIA e PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiedono di confermare che la raccolta delle informazioni previste nel comma 1 possa avvenire attraverso il medesimo questionario utilizzato per la raccolta delle informazioni di cui al successivo comma 2. Con riferimento al terzo periodo del comma 1, ANIA ripropone le osservazioni svolte al riguardo con riferimento all’art. 135, comma 1, primo periodo. Valutazioni Con riferimento alle osservazioni pervenute, si rinvia alle valutazioni al riguardo svolte sub artt. 134, comma 1 e 135, comma 1. | Capo II Appropriatezza Art. 135-bis (Principi generali) 1. Qualsiasi prodotto di investimento assicurativo proposto o chiesto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative |
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2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente. 3. Qualora i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o qualora tali informazioni non siano sufficienti, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto sia per lui appropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. | OSSERVAZIONI SUI COMMI 3 E 4 ABI, ASSOSIM e ASSORETI chiedono di eliminare nei commi 3 e 4 la richiesta doppia sottoscrizione, da parte del distributore e del cliente, delle dichiarazioni ivi previste, comportando un aggravio operativo non bilanciato da benefici particolarmente apprezzabili. Valutazioni L’osservazione è accolta. | comma 1. Si applica il comma 3 del medesimo articolo. … omissis … 3. Qualora i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione 4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o qualora tali informazioni non siano sufficienti, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto sia per lui appropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione |
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5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359. 6. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente. | … omissis … 6. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente. | |
Capo III Consulenza obbligatoria Art. 135-ter (Consulenza obbligatoria) 1. Nell’attività di distribuzione assicurativa i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prestano consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi, salvo che si tratti di prodotti d’investimento assicurativi non complessi di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2017/2359. | OSSERVAZIONI Secondo ABI la consulenza obbligatoria prevista nell’art. 135-ter è una consulenza spot limitata alla distribuzione di un solo IBIP. Viceversa, la consulenza prestata dagli intermediari finanziari è svolta su base continuativa e ha ad oggetto tutte le componenti (semplici e complesse) del portafoglio dei clienti. Pertanto, tale tipo di consulenza, secondo il partecipante alla consultazione, è maggiormente tutelante per il cliente rispetto alla consulenza obbligatoria sugli IBIP prevista nell’articolo in esame e può essere legittimamente remunerata, secondo le logiche XxXXX XX, anche attraverso commissioni esplicite di consulenza. Alla luce di tali considerazioni, ABI chiede che venga chiarito che: | Capo III Consulenza obbligatoria Art. 135-ter (Consulenza obbligatoria) 1. Nell’attività di distribuzione assicurativa i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prestano consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi per cui sussiste l’obbligo di consulenza ai sensi dell’articolo 68-duodecies del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private complessi di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2017/2359. A tal fine, i |
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- laddove i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prestino al cliente una consulenza in materia di investimenti continuativa, riferita anche alle componenti IBIP del portafoglio dei medesimi, essi soddisfino tutti gli obiettivi di tutela perseguiti dalla previsione della consulenza obbligatoria di cui all’art. 135-ter; - la disposizione sulla consulenza obbligatoria si applica soltanto nei confronti di quei soggetti che non prestano un servizio di consulenza su base continuativa nell’ambito di un contratto quadro avente ad oggetto strumenti finanziari e IBIP. Analoghe richieste sono formulate anche dal COMI. Secondo ASSORETI, la disposizione prevista dall’art. 121-septies, comma 2, del CAP, è da interpretarsi nel senso che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) possono continuare a ricevere compensi dalle imprese di assicurazione, anche sotto forma di retrocessione di una parte dei premi pagata dal cliente, nel rispetto della disciplina sugli incentivi di cui ai successivi articoli del Regolamento Intermediari; b) possono continuare a ricevere direttamente dal cliente il compenso a fronte della prestazione | soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa acquisiscono dalle imprese produttrici la lista dei prodotti rispetto ai quali sussiste l’obbligo di consulenza. 2. La prestazione della consulenza sui prodotti di investimento assicurativi unitamente a un servizio di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell’adeguatezza non comporta l’applicazione dell’articolo 121-septies, comma 2, secondo periodo, del CAP. |
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in via continuativa di un servizio evoluto di consulenza al cui interno non sarebbe materialmente scindibile una frazione di tale compenso specificatamente imputabile alla raccomandazione del singolo prodotto. Anche ASSOSIM chiede conferma della circostanza che un incentivo percepito nell’ambito della consulenza resa nella distribuzione assicurativa non risulta gravare economicamente sul cliente e quindi esula dall’ambito di applicazione dell’art. 121-septies, comma 2, del CAP. XXXX chiede che venga chiarito che l’art. 121- septies, comma 2, del CAP, si riferisce ai soli casi in cui sia prestata consulenza obbligatoria o su iniziativa del distributore e che tale consulenza sia quella di base, volta a garantire un mero filtro di adeguatezza e non anche ai casi in cui sia prestata una consulenza continuativa di portafoglio o comunque di livello evoluto volta a dare un servizio migliore al cliente. AIBP chiede che venga chiarito che l’art. 121- septies, comma 2, del CAP, non possa mai essere letto come volto a introdurre un divieto di percezione di incentivi da parte del distributore. AIPB e ANIA, con riguardo al comma 1, chiedono di ampliare la definizione dei prodotti di investimento assicurativi non complessi, per i |
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quali non vige l’obbligo di consulenza obbligatoria, sulla base di quanto previsto dall’art. 30, par. 3, della IDD. Tale articolo, infatti, disciplina i casi in cui è possibile vendere prodotti non complessi anche senza la verifica di appropriatezza, in regime di execution only. La disposizione di cui al comma 1 dell’art. 135-ter trasforma la citata previsione europea in una disciplina sui casi nei quali, in presenza di prodotti complessi, è richiesta obbligatoriamente la consulenza. Inoltre, il richiamo all’art. 16 del regolamento delegato IDD non permette di considerare non complessi i prodotti considerati tali dalla disciplina MiFID, espressamente richiamati dall’art. 30, par. 3, lett. a), romanino i), della IDD, nel cui novero potrebbero rientrare anche i prodotti di investimento assicurativi non complessi, come, ad esempio, i prodotti plain vanilla, a prescindere dalla sussistenza o meno di una garanzia contrattuale sulla prestazione offerta. UNIPOL Gruppo chiede di rivedere la definizione di prodotti non complessi in modo conforme a quanto previsto dall’art. 30, par. 3, della IDD, secondo cui per valutare la complessità di un prodotto è necessario raffrontare lo stesso o con i criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE o con i criteri espressi nel regolamento delegato (UE) 2017/2359 in materia di IBIP. DLA Xxxxx osserva che la previsione del comma 1 crea un disallineamento tra IBIP complessi e |
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prodotti finanziari complessi per i quali la consulenza non è obbligatoria. Inoltre, dovendo la consulenza obbligatoria non gravare economicamente sul cliente, essa finirebbe per gravare i distributori di ulteriori costi non ammortizzabili. Valutazioni Alla luce delle osservazioni pervenute si ritiene necessario: - sancire l’obbligo di consulenza nella distribuzione di IBIP, prevedendo tuttavia che la prestazione della consulenza sugli IBIP unitamente a un servizio (MiFID) di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell’adeguatezza non comporta l’applicazione dell’art. 121-septies, comma 2, del CAP, secondo cui la consulenza obbligatoria non deve gravare economicamente sul cliente. La soluzione prescelta consente di preservare le specificità dei modelli di servizio adottati dagli intermediari fondati su una relazione con il cliente di tipo continuativo che trova origine nel contratto quadro regolante la prestazione dei servizi e delle attività di investimento. Una simile configurazione dei rapporti intermediario- |
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cliente permette lo svolgimento dell’attività di consulenza sugli IBIP all’interno del più ampio contesto della prestazione del servizio (MiFID) di consulenza in materia di investimenti, con l’effetto di consentire all’investitore di “accedere” a una valutazione di adeguatezza ampia e omnicomprensiva, in quanto basata su tutte le componenti del portafoglio (strumenti finanziari e IBIP). In presenza di tale tipo di attività si ritiene opportuno riconoscere la possibilità per gli operatori, sotto il profilo della remunerazione dell’attività prestata, di ricevere pagamenti diretti dai clienti sotto forma di commissioni esplicite; - eliminare dalla disposizione in commento il riferimento ai criteri di individuazione dei prodotti complessi. La complessità di un IBIP è, infatti, una valutazione effettuata in prima battuta dall’ideatore del prodotto, sia in fase di creazione dello stesso sia all’atto di determinazione del mercato di riferimento. Il distributore interviene solo successivamente nel processo e riveste un ruolo cruciale nella declinazione in concreto delle valutazioni effettuate dall’ideatore su base teorica, poiché cala e |
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adatta quelle valutazioni teoriche nelle fattispecie reali, tenendo conto della clientela con cui intrattiene i rapporti. A seguito di tale processo il distributore potrebbe decidere di inasprire le valutazioni condotte a monte dall’impresa di assicurazione, innalzando le tutele rispetto allo specifico mercato di riferimento, ritenendo, ad esempio, che taluni prodotti non complessi debbano comunque essere distribuiti previa consulenza. Le descritte attività rientrano nel novero delle prestazioni che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa sono tenuti a svolgere per adempiere agli obblighi di product governance e, in particolare, a quelli connessi alla definizione del mercato di riferimento effettivo. In definitiva, i distributori ricevono dalle imprese di assicurazione le informazioni sui prodotti da distribuire, ivi inclusa l’eventuale indicazione della loro complessità e possono ulteriormente dettagliare o inasprire le determinazioni condotte a monte dai produttori in considerazione delle caratteristiche di un determinato mercato di riferimento. |
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2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, al fine dell’adempimento previsto dal comma 1, acquisiscono dalle imprese produttrici l’elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l’obbligo di consulenza. | Ove il distributore consideri il prodotto complesso, sottoporrà la distribuzione del medesimo alla consulenza obbligatoria. OSSERVAZIONI SUL COMMA 2 In relazione al comma 2, UNIPOL Gruppo suggerisce una diversa formulazione della disposizione. Valutazioni Il comma 2 è spostato nel comma 1 in modo da chiarire che il distributore riceve dalle imprese produttrici la lista degli IBIP per i quali sussiste l’obbligo di consulenza. | 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, al fine dell’adempimento previsto dal comma 1, acquisiscono dalle imprese produttrici l’elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l’obbligo di consulenza. |
(…) TITOLO III INCENTIVI Capo I Incentivi Art. 135-quinquies (Principi generali) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 135-septies, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non possono, in relazione all’attività di distribuzione assicurativa, pagare o percepire | OSSERVAZIONI ANASF chiede di confermare l’ammissibilità degli incentivi in relazione alla distribuzione assicurativa congiuntamente alla prestazione di consulenza su base non indipendente. Valutazioni Nel caso di distribuzione assicurativa effettuata mediante consulenza non indipendente, l’ammissibilità degli incentivi è disciplinata dal Capo I del Titolo in commento. |
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compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici: a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa; e b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. 2. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, laddove applicabile, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali |
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clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dell’attività e del tipo specifico di prodotto d’investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. 3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. | OSSERVAZIONI SUL COMMA 3 Lo Studio Legale Hogan Lovells chiede di definire in modo più specifico i casi di esclusione dall’applicazione della disciplina in materia di incentivi, al pari di quanto previsto dall’art. 52, comma 3, del Regolamento Intermediari. Anche Xxxxxxx – Avvocati Associati chiede di individuare una casistica esemplificativa in relazione agli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine. Valutazioni Si ritiene di non integrare l’articolo in esame con esemplificazioni/casi di incentivi ammessi. Al riguardo, si sottolinea che è responsabilità dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa garantire il rispetto del principio dettato dalla norma in commento. In tal senso, devono verificare se, nella loro attività e nelle diverse fattispecie che nel concreto possono realizzarsi, i |
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pagamenti o benefici sono effettivamente idonei a rendere possibile l’attività di distribuzione o sono necessari a tal fine e non compromettono il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. | ||
Art. 135-sexies (Condizioni di ammissibilità degli incentivi) 1. Lo scopo di cui all’articolo 135-quinquies, comma 1, lettera a), si intende soddisfatto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 53, comma 1. 2. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dell’attività di distribuzione assicurativa sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario. 3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario. | OSSERVAZIONI SUL COMMA 1 XXXX chiede conferma che l’accrescimento della qualità dell’attività distributiva attraverso la prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore non richieda la cumulatività dei criteri previsti dall’art. 53, comma 1, lett. a), richiamato nel comma 1 dell’articolo in esame. Con riferimento al comma 1, lett. a), n. 2) dell’art. 53, ANIA e PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiedono chiarimenti interpretativi. Inoltre, con riferimento ai prodotti complessi, XXXX chiede conferma dell’interpretazione secondo cui è possibile considerare una forma di accrescimento della qualità del servizio reso l’attività di “consulenza nel continuo”, erogata nella fase post-vendita. | Art. 135-sexies (Condizioni di ammissibilità degli incentivi) … omissis … 2. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora lo svolgimento … omissis … |
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4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa: a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell’attività di distribuzione assicurativa; e b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. | Valutazioni Tenuto conto delle osservazioni pervenute, si forniscono i chiarimenti che seguono: - i criteri nn. 1), 2) e 3), individuati all’interno della lett. a), del comma 1, dell’art. 53, non sono tra di loro cumulativi; devono, invece, sussistere tutte e tre le condizioni individuate nel medesimo comma 1, alle lett. a), b) e c), ai fini della legittimità della percezione di inducements; - il comma 1, lett. a), n. 2), dell’art. 53 individua tra le condizioni per la legittimità degli incentivi la prestazione della consulenza su base non indipendente che deve essere accompagnata dalla valutazione periodica di adeguatezza, almeno su base annuale, oppure dalla fornitura di un servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull’asset allocation ottimale; - i pagamenti o benefici sono ammissibili allorché soddisfano le condizioni individuate dall’art. 53, comma 1, indipendentemente dal grado di complessità degli IBIP e dal fatto che la consulenza si esaurisca nella fase distributiva del prodotto o si sostanzi in una valutazione periodica dell'adeguatezza. | 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa: a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione allo svolgimento b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. |
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5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) prima di distribuire un prodotto di investimento assicurativo, forniscono ai clienti le informazioni di cui all’articolo 135-quinquies, comma 2 sulla base di quanto previsto dall’articolo 132, comma 2, lettera b), romanino x), punto 4). I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente; b) qualora non siano stati in grado di quantificare ex-ante l’importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai clienti, almeno una volta l’anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. 6. Nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 5, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono conto delle disposizioni in | OSSERVAZIONI SUL COMMA 5 Legance – Avvocati Associati, con riferimento al comma 5, lett. b), chiede di chiarire se l’informativa ex post sull’esatto ammontare del pagamento o del beneficio possa essere contenuta all’interno del “Documento unico di rendicontazione annuale” previsto dall’art. 135- vices bis, o debba essere fornita attraverso altre modalità. Valutazioni Si ritiene che il documento unico fornito dall’impresa di assicurazione non sia la sede idonea a rappresentare l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio pagato al o ricevuto dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa. Si ritiene quindi che le informazioni in questione debbano essere elaborate dal distributore. Ciò in | 5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) prima di distribuire un prodotto di investimento assicurativo, forniscono ai clienti le informazioni di cui all’articolo 135- quinquies, comma 2, sulla base di quanto previsto dall’articolo 132, comma 2, lettera b), romanino x), … omissis … |
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materia di costi e oneri previste dall’articolo 121-sexies, commi 1, lettera c), e 2, del CAP, e dall’articolo 50, del regolamento (UE) 2017/565. 7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente. | quanto soltanto il distributore può rappresentare al cliente, con riferimento alla concreta attività, la complessiva entità dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati in virtù della pluralità di rapporti che lo stesso può instaurare con differenti imprese di assicurazione. OSSERVAZIONI SUL COMMA 7 ASSOGESTIONI chiede un chiarimento sulla portata applicativa della disposizione contenuta nel comma 7 rispetto a quanto previsto dall’art. 11, par. 5, ultimo capoverso della direttiva delegata XxXXX XX 2017/593, recepito nell’art. 53, comma 7, del Regolamento Intermediari. ASSOSIM chiede conferma del fatto che, in caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal comma 7 debbano essere svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente, limitatamente agli incentivi dallo stesso percepiti/ricevuti o pagati/forniti. Valutazioni La necessità di garantire al cliente un’informativa completa su tutti gli incentivi corrisposti ai soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale, in quanto potenzialmente suscettibili di incidere sul costo complessivo del prodotto di investimento assicurativo, rende opportuno prevedere che | 7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente. |
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l’informativa da rendere al cliente comprenda tutti gli incentivi pagati o percepiti dai soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale. I flussi informativi necessari all’assolvimento del suddetto obbligo potranno essere definiti nell’accordo previsto dall’art. 42 del regolamento IVASS n. 40/2018. Alla luce delle considerazioni esposte con riferimento al comma 7 dell’art. 134, si elimina il comma in esame, rinviando al nuovo art. 132, commi 1 e 2. | ||
Capo II Incentivi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente Art. 135-septies (Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente) 1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della | OSSERVAZIONI ANASF chiede di individuare modalità di remunerazione ammissibili nel caso di prestazione di consulenza su base indipendente. Valutazioni Nel caso di consulenza su base indipendente, sono ammessi benefici non monetari di minore entità, secondo quanto previsto dal comma 2 della disposizione in commento. | Capo II Incentivi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente Art. 135-septies (Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente) … omissis … |
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prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al cliente; b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente; c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità. 2. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità: |
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a) le informazioni o la documentazione relativa a un prodotto d’investimento assicurativo o all’attività di distribuzione assicurativa di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente; b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall’emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento; c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto di investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente; d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c). |
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3. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente. 4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai clienti prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente, sulla base di quanto previsto dall’articolo 132, comma 2, lettera b), romanino x), punto 4). Tali benefici possono essere descritti in modo generico. | 4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai clienti prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente, sulla base di quanto previsto dall’articolo 132, comma 2, lettera b), romanino x), | |
(…) TITOLO IV RENDICONTI Art. 135-duodecies (Rendiconti ai clienti) 1. Ai fini di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2359, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce ai clienti, su supporto durevole e con cadenza almeno annuale, rendiconti sull’attività svolta, tenendo conto della tipologia e della complessità dei | OSSERVAZIONI SUL COMMA 1 Il COMI e ABI chiedono di valutare la possibilità di prevedere un’unica rendicontazione al cliente da parte dell’impresa di assicurazione, evitando in questo modo duplicazioni nella rendicontazione che potrebbero ingenerare confusione per il cliente. Il cliente riceverebbe, in questo modo, soltanto il “Documento unico di rendicontazione | (…) TITOLO IV RENDICONTI Art. 135-duodecies (Rendiconti ai clienti) … omissis … |
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prodotti di investimento assicurativi e della natura dell’attività. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. | annuale”, previsto nella regolamentazione di IVASS sottoposta a consultazione, che contiene gli stessi dati di costo relativi alle polizze che dovrebbero fornire anche le banche per la produzione dell’informativa periodica ex post sui costi e gli oneri. Qualora non venisse accolta tale proposta, il COMI e ABI ritengono necessario prevedere l’obbligo per le imprese di assicurazione di fornire agli intermediari tutti i dati necessari per la rendicontazione aggregata sui costi e gli oneri relativi agli IBIP. ABI e ASSORETI chiedono l’eliminazione del comma 1, essendo le informazioni da rendicontare al cliente già previste dal “Documento unico di rendicontazione” previsto dalla regolamentazione IVASS sottoposta a consultazione, che risponde a quanto richiesto dall’art. 18 del regolamento (UE) 2017/2359. In subordine ASSORETI chiede di prevedere modalità idonee a garantire l’omogeneità delle informazioni sui costi comunicate al cliente dall’impresa di assicurazione e dal distributore. ASSOSIM propone di prevedere che, qualora il “Documento unico di rendicontazione” presenti informazioni esaustive sui costi e gli oneri, la consegna dello stesso possa sostituire la fornitura |
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dell’informativa costs&charges di cui all’art. 50 del regolamento delegato (UE) 2017/565. Valutazioni Si ritiene di non modificare la norma in commento, in quanto il documento unico di rendicontazione redatto dalle imprese di assicurazione non è idoneo a fornire al cliente evidenza della sua situazione complessiva nell’eventualità in cui abbia acquistato IBIP emessi da diverse compagnie. La rendicontazione fornita dal distributore è altresì funzionale a rendere edotti i propri clienti della situazione complessiva del loro portafoglio, sovente costituito sia da strumenti finanziari che da IBIP, soprattutto nei casi in cui sussiste una relazione di carattere continuativo tra l’intermediario e il cliente. Con riguardo all’osservazione formulata dal COMI e da ABI in via subordinata, si precisa che la proposta non può essere accolta in via regolamentare ad opera della Consob. Si rinvia pertanto a quanto previsto dall’IVASS nell’art. 25, comma 8-ter, del regolamento n. 41/2018 che prevede un obbligo a carico delle imprese di assicurazione di fornire ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi al prodotto di investimento assicurativo necessarie a predisporre la rendicontazione in esame. |
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Con riguardo all’osservazione formulata da ASSORETI in via subordinata, si precisa che è rimessa all’autonomia dei distributori la scelta delle modalità concrete di fornitura delle informazioni richieste dalla norma in commento. Valutazioni Attraverso il nuovo comma 3 si è inteso chiarire l'applicabilità dell’art. 50 del regolamento (UE) 2017/565 anche con riferimento all’informativa ex post. | 3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l'articolo 50 del regolamento (UE) 2017/565. | |
TITOLO V GOVERNO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI – OBBLIGHI PER I SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA Art. 135-terdecies (Principi generali) 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa devono conoscere i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela, distribuirli nel mercato di riferimento individuato dal soggetto che realizza il prodotto, e fare in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell’interesse del cliente. | TITOLO V GOVERNO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI – OBBLIGHI PER I SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA Art. 135-terdecies (Principi generali) 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa devono conoscere i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela, distribuirli nel mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto quando ciò sia nell’interesse del cliente. |
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Inoltre, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento, al fine quantomeno di valutare se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le esigenze di tale mercato e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata, nonché della eventuale revisione del prodotto effettuata dal produttore; b) adottano opportune misure per ottenere le informazioni sul prodotto di investimento assicurativo e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento individuato dal soggetto che realizza il prodotto, per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato per ciascun prodotto. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2017/2358. Art. 135-quaterdecies (Mercato di riferimento effettivo) | ART. 135-QUATERDECIES: OSSERVAZIONI SUL COMMA 1 | Inoltre, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento, al fine quantomeno di valutare se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le esigenze di tale mercato e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata, nonché della eventuale revisione del prodotto effettuata dal produttore; b) adottano opportune misure per ottenere le informazioni sul prodotto di investimento assicurativo e sul suo processo di approvazione, compreso il … omissis … Art. 135-quaterdecies (Mercato di riferimento effettivo) |
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1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato. | Con riferimento al comma 1, AIPB ritiene che nella definizione del target market effettivo debba essere considerato anche il livello di servizio assicurato al cliente dal distributore e, pertanto, propone un’integrazione del comma 1 in tal senso. Valutazioni La definizione del target market effettivo può assumere diverse declinazioni a seconda del livello di servizio offerto al cliente, come sancito nel successivo art. 135-noviesdecies, che tra l’altro stabilisce una correlazione tra la natura del prodotto e l’attività di distribuzione. Ciò risulta in linea con il generale principio di proporzionalità che informa l’intera materia della Product Oversight and Governance. Al riguardo, si rammentano gli Orientamenti dell’ESMA sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II (ESMA 00-00-000 del 5 febbraio 2018) che, nel fornire indicazioni sull’attività di definizione del target market effettivo ad opera del distributore, chiariscono che il processo di declinazione del target market “è soggetto alla proporzionalità e ciò significa che il controllo e, ove necessario, la ridefinizione più precisa del mercato di riferimento dei produttori da parte del distributore dovrebbero essere più approfonditi per i prodotti più complessi e potrebbero essere meno approfonditi per i prodotti più semplici e più comuni” (cfr. Orientamento n. 38). | 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento effettivo e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato. … omissis … |
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2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti a cui intendono destinare i prodotti di investimento assicurativi, al fine di garantire che gli interessi di quest’ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da esigenze di finanziamento del distributore. 3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa individuano il mercato di riferimento negativo. 4. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo sono una specificazione di quanto individuato nel processo di approvazione ai sensi dell’articolo 30-decies, comma 4, del CAP e, ferma restando la responsabilità del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, possono coincidere con quest’ultimo. | Si ritiene, pertanto, di non modificare la disposizione nel senso richiesto dal partecipante alla consultazione. OSSERVAZIONI SUL COMMA 2 PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiede di rivalutare l’opportunità di prevedere l’obbligo per i distributori di individuare un mercato di riferimento effettivo, non essendo previsto dalla normativa europea di riferimento e potendo causare una disparità di trattamento nella distribuzione di IBIP rispetto ad altri distributori. In subordine, il partecipante alla consultazione chiede l’eliminazione dell’obbligo, previsto nell’ultimo periodo del comma 6, lett. b), della disposizione in esame, di comunicare al produttore la distribuzione di IBIP a clienti che non appartengono al mercato di riferimento. Valutazioni Si ritiene di non accogliere le richieste di PwC TLS Avvocati e Commercialisti, in quanto: - in linea con l’impianto di derivazione MiFID II, l’obbligo in capo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa di definire il target market effettivo è funzionale a consentire la declinazione nel concreto delle indicazioni del | 3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa individuano il mercato di riferimento negativo effettivo. 4. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo sono una specificazione |
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5. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo sono comunicati, prima della distribuzione, al soggetto che realizza il prodotto. 6. Xxxxx restando gli obblighi di verifica e monitoraggio previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2358, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) non distribuiscono prodotti di investimento assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo o al target negativo individuato dal soggetto che realizza il prodotto ai sensi del regolamento IVASS n. xxx del xxx 2019, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del CAP; b) possono distribuire prodotti di investimento assicurativi ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 o al mercato di riferimento individuato dal | produttore, alla luce delle caratteristiche effettive della propria clientela; - l’obbligo di reporting, previsto nel comma 6, lett. b), è finalizzato a rendere edotta l’impresa di assicurazione dell’eventuale deviazione dal target market nell’ottica di consentirle, ove necessario, la revisione del prodotto assicurativo. OSSERVAZIONI SUL COMMA 6 Il COMI e ABI chiedono di eliminare nel comma 6, lett. b), l’inciso “In tal caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano l’incidenza in termini percentuali del prodotto sull’intero portafoglio e l’ampiezza in termini assoluti del portafoglio stesso”. In particolare, viene evidenziato che: - la disposizione in commento prevede, quali ulteriori condizioni per la vendita al di fuori del mercato di riferimento di IBIP, che essi siano adeguati o appropriati; - la valutazione in termini di concentrazione è solo una delle tipologie di controlli svolti nell’ambito della valutazione di adeguatezza; - per le polizze unit linked, che rappresentano la tipologia di IBIP più diffusa, il riferimento alla concentrazione presenta scarso significato. | 5. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo sono comunicati, prima della distribuzione, al soggetto che realizza il prodotto. 6. Xxxxx restando gli obblighi di verifica e monitoraggio previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2358, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) non distribuiscono prodotti di investimento assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo effettivo o al b) possono distribuire prodotti di investimento assicurativi ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 o al mercato di riferimento del |
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soggetto che realizza il prodotto ai sensi del regolamento IVASS di cui alla lettera a), purché tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati per essi. In tal caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano l’incidenza in termini percentuali del prodotto sull’intero portafoglio e l’ampiezza in termini assoluti del portafoglio stesso. La distribuzione a clienti che non appartengono al mercato di riferimento è comunicata dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al soggetto che realizza il prodotto. | Analoga richiesta viene formulata anche da UNIPOL Gruppo che ritiene il secondo periodo della lett. b) pleonastico nella parte in cui si riferisce alla vendita in adeguatezza e ultroneo in riferimento alla vendita in appropriatezza, in quanto imporrebbe una vendita rafforzata da elementi non previsti dall’art. 15 del regolamento (UE) 2017/2359. In subordine, UNIPOL Gruppo chiede una diversa formulazione della disposizione in commento. AIPB, ritenendo che la valutazione di adeguatezza sia influenzata dal livello del servizio di consulenza prestato dal distributore, chiede di modificare il comma 6 in modo da tener conto di tale circostanza. XXXX osserva che nel comma 6, lett. b), si fa riferimento al concetto di “portafoglio” e non a quello di “consulenza con approccio di portafoglio”, ossia a quella modalità di prestazione del servizio di consulenza che in ambito MiFID permette la distribuzione al di fuori del mercato di riferimento. Pertanto, il partecipante alla consultazione chiede se tale disposizione debba essere integrata nel senso previsto dalla normativa di derivazione MiFID. Nella stessa direzione PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiede di sostituire il riferimento | soggetto che realizza il prodotto individuato dal soggetto che realizza il prodotto ai sensi del regolamento IVASS di cui alla lettera a), purché tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e: i) siano adeguati, nel caso di prodotti di investimento assicurativi di cui all’articolo 135-ter, comma 1; ii) siano adeguati o appropriati, nel caso di prodotti di investimento assicurativi diversi da quelli di cui all’articolo 135-ter, comma 1. per essi. In tal caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano l’incidenza in termini percentuali del prodotto sull’intero portafoglio e l’ampiezza in termini assoluti del portafoglio stesso. 7. La distribuzione a clienti che non appartengono al mercato di riferimento, ai sensi del comma 6, è comunicata dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al soggetto che realizza il prodotto. |
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al “portafoglio” con il riferimento alla “consulenza con approccio di portafoglio”. Inoltre, il partecipante alla consultazione chiede di chiarire se il dovere di acquisire dal cliente informazioni concernenti l’intero portafoglio finanziario e assicurativo detenuto si riferisca al solo portafoglio detenuto presso l’intermediario che effettua la valutazione oppure se tale valutazione debba effettuarsi sulla base di informazioni relative ad altri rapporti eventualmente intrattenuti dal cliente con diversi intermediari (su richiesta del cliente stesso). Valutazioni Si condividono le osservazioni formulate dal COMI, ABI e UNIPOL Gruppo e si elimina dalla lett. b) l’inciso “In tal caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano l’incidenza in termini percentuali del prodotto sull’intero portafoglio e l’ampiezza in termini assoluti del portafoglio stesso”. Si deve osservare, infatti, che la valutazione in termini di rischio di concentrazione del portafoglio rientra nell’ambito delle verifiche che l’intermediario è tenuto ad effettuare allorché agisce nel regime di adeguatezza. In tal senso, quindi, non appare necessario porre enfasi sull’obbligo di effettuare la suddetta |
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valutazione, poiché ciò potrebbe indurre a ritenere non necessarie tutte le altre attività relative alla valutazione di adeguatezza che, invece, devono in ogni caso essere effettuate. Per contro, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, quando opera in regime di appropriatezza, deve valutare soltanto l’esperienza e la conoscenza del cliente. Pertanto, l’eliminazione dell’obbligo di valutare l’incidenza percentuale del prodotto sull’intero portafoglio del cliente chiarisce che, in caso di distribuzione di IBIP in regime di appropriatezza, una simile valutazione non è dovuta. Come chiarito dalla disposizione in esame, la possibilità di collocare IBIP a target market grigio in regime di appropriatezza è ammessa solo con riferimento a quei prodotti che non ricadono nel perimetro della consulenza obbligatoria. Le ulteriori osservazioni volte alla riformulazione dell’inciso sopra riportato sono superate dall’eliminazione dello stesso. Valutazioni sull’aggiunta del comma 8 Attraverso il nuovo comma 8 si è inteso assoggettare alla disciplina sulla POG i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa anche nelle ipotesi in cui distribuiscano IBIP realizzati da imprese di assicurazione con sede legale in un | 8. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi realizzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro diverso dall’Italia |
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Art. 135-octiesdecies (Collaborazione orizzontale) 1. In caso di collaborazione orizzontale, ciascun soggetto è responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa coinvolti nella collaborazione orizzontale devono comunque: a) assicurare che le informazioni significative relative al prodotto di investimento assicurativo vengano trasferite dal soggetto che lo realizza al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa finale; b) qualora il soggetto che realizza il prodotto di investimento assicurativo richieda informazioni sulle vendite del prodotto di investimento assicurativo al fine di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2017/2358, | altro Stato membro. Tale previsione intende assicurare un adeguato livello di tutela dei clienti italiani indipendentemente dalla nazionalità dei prodotti collocati. ART. 135 OCTIESDECIES: OSSERVAZIONI ANIA, alla luce della disposizione in esame, chiede di confermare che: a) quando il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, nell’ambito della collaborazione orizzontale, riveste il ruolo di distributore titolare del mandato e l’intermediario di cui alla lettera a) o b) del RUI svolge il ruolo di suo collaboratore a diretto contatto con il cliente, quest’ultimo deve adottare il mercato di riferimento effettivo individuato dal primo; b) quando l’intermediario di cui alla lettera a) o b) del RUI ricopre, nell’ambito della collaborazione orizzontale, il ruolo di distributore e il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa svolge il ruolo di suo collaboratore a diretto contatto con il cliente, quest’ultimo deve adottare il mercato di riferimento effettivo individuato dall’impresa produttrice. | adottano tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti siano distribuiti in conformità al presente Libro, siano conformi alle norme europee e italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento effettivo individuato. Art. 135-octiesdecies (Collaborazione orizzontale) 1. In caso di collaborazione orizzontale, ciascun soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo. Si applica l’articolo 16, comma 5, del regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche e integrazioni e l’articolo 42, commi 4 e 4-bis, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private. |
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consentire a quest’ultimo di acquisire quanto richiesto. (…) | Valutazioni La ricostruzione fornita da ANIA nella lett. a) deve essere valutata alla luce delle modifiche che l’IVASS ha apportato alla disciplina POG rispetto al testo sottoposto a consultazione, consistenti nel prevedere l’obbligo per tutti gli intermediari assicurativi di individuare un proprio mercato di riferimento effettivo in relazione alla loro clientela. Pertanto, nell’ipotesi sub a), l’intermediario assicurativo che svolge il ruolo di collaboratore del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che ha ricevuto il mandato dall’impresa di assicurazione dovrà collocare il prodotto ai propri clienti in base al suo target market. La ricostruzione fornita da ANIA nella lett. b) non è condivisibile, dovendo sempre i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa procedere all’individuazione di un proprio mercato di riferimento effettivo nel rispetto delle disposizioni Consob sulla POG. Alla luce delle modifiche apportate dall’IVASS alla materia in esame, nell’ottica di un miglior coordinamento della disciplina applicabile alla fattispecie della collaborazione orizzontale, si ritiene di modificare l’articolo in esame. In particolare, nel comma 1 si richiamano le | 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa coinvolti nella collaborazione orizzontale devono comunque: a) assicurare che le informazioni significative relative al prodotto di investimento assicurativo vengano trasferite dal soggetto che lo realizza al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa finale; b) qualora il soggetto che realizza il prodotto di investimento assicurativo richieda informazioni sulle vendite del prodotto di investimento assicurativo al fine di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2017/2358, consentire a quest’ultimo di acquisire quanto richiesto. |
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disposizioni IVASS contenute nell’art. 16, comma 5, del regolamento sui requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi e nell’art. 42, commi 4 e 4-bis, del regolamento n. 40/2018 che disciplinano rispettivamente gli obblighi POG che devono essere rispettati da parte degli intermediari assicurativi nel caso di collaborazione orizzontale e i contenuti dell’accordo scritto formalizzato tra i soggetti coinvolti nella stessa. Il richiamo a tali disposizioni a cui dovranno per coerenza attenersi anche i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa coinvolti nella collaborazione orizzontale, in funzione del ruolo rivestito all’interno della stessa, comporta l’eliminazione del comma 2 dell’articolo in esame. | ||
TITOLO VI REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA Art. 135-vicies (Conoscenze e competenze) 1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui al Titolo IX della Parte II del Libro III con riferimento ai membri del personale che operano all’interno dei locali. I requisiti di conoscenza e competenza sono integrati da quanto previsto | OSSERVAZIONI SUL COMMA 1 ASSORETI chiede: a) l’eliminazione della disposizione (contenuta negli artt. 79, comma 6, 80, comma 3 e 81, comma 1, lett. h) e i)) secondo cui i corsi devono avere una durata giornaliera minima di tre ore, non essendo compatibile con le | TITOLO VI REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA Art. 135-vicies (Conoscenze e competenze) … omissis … |
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dall’Allegato I, punto II, della direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. 2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell’iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’art. 109 del CAP o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei | caratteristiche della formazione on line e non essendo conforme alla disciplina sul punto prevista dall’IVASS; b) la limitazione dell’obbligo di effettuare il test esclusivamente in aula ai soli fini della formazione iniziale (artt. 79, comma 9, lett. a), 80, comma 3 e 81, comma 1, lett. h) e i)) e non anche per il test conclusivo dei corsi di aggiornamento professionale che potrebbe essere effettuato on line. Valutazioni Si ritiene di non accogliere le osservazioni formulate da ASSORETI in considerazione del fatto che la disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza degli intermediari è attualmente in fase di revisione. In particolare, l'intento che guida l'emananda disciplina è quella di attuare una semplificazione normativa e di valorizzare, al contempo, l'autonomia decisionale dei soggetti vigilati. OSSERVAZIONI SUL COMMA 2 ABI, relativamente al comma 2, chiede di precisare che il mutuo riconoscimento della formazione possa essere computato con riferimento al mantenimento del requisito di professionalità indipendentemente dall’iscrizione ad un albo/registro. | 2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi dell’articolo 156 o ai fini dell’iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’art.icolo 109 del CAP o negli elenchi degli |
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mediatori creditizi di cui all’art. 128-undecies del TUB, se svolte nelle materie indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal comma 1. | ANASF chiede di riformulare il comma 2 al fine di prevedere che il mutuo riconoscimento ivi sancito valga anche per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Valutazioni Con riferimento all’osservazione formulata da ABI, si evidenzia che il comma 2 della disposizione in commento è finalizzato a disciplinare le ipotesi in cui il personale che opera presso il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa svolga attività di formazione ai fini dell’iscrizione e della permanenza nei registri ivi citati. Diversamente, troverà applicazione nei suoi confronti il comma 1 che richiama la disciplina generale prevista nel Libro III del Regolamento Intermediari. Alla luce delle osservazioni formulate da ANASF si ritiene di modificare il comma 2 al fine di prevedere il mutuo riconoscimento con l’attività formativa svolta dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede ai sensi dell’art. 156 del Regolamento Intermediari. | agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all’art.icolo 128-undecies del TUB, se svolte nelle materie indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal comma 1. |
TITOLO VII DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI BANCARI, PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E SERVIZI DI INVESTIMENTO |
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Art. 135-vicies semel (Distribuzione di prodotti bancari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento) 1. Gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione di depositi strutturati, di prodotti finanziari emessi da banche diversi dagli strumenti finanziari e/o di prodotti di investimento assicurativi disciplinato dal presente Libro, sia il collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia di investimenti, considerano unitariamente il rapporto con i clienti al fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di condotta. | OSSERVAZIONI PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiede di confermare che il riferimento alla considerazione unitaria del rapporto con il cliente permette ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che distribuiscono sia IBIP che strumenti finanziari di applicare in modo uniforme le medesime regole procedurali e operative, tra cui, in particolare, quelle sull’adeguatezza e sull’appropriatezza. Valutazioni La ratio del tradizionale principio espresso dalla norma in commento consiste nell’assicurare che il rapporto con il cliente sia considerato nella sua unitarietà, senza partizioni a seconda dell’oggetto dell’attività svolta o del servizio prestato. La predisposizione delle misure procedurali funzionali a garantire l’applicazione omogenea e coordinata delle regole di condotta sottese alla distribuzione degli strumenti finanziari e degli IBIP è legittimata dall’impianto normativo generale relativo all’attività di distribuzione di IBIP, volto ad evitare oneri aggiuntivi in capo ai soggetti vigilati. Tuttavia, rientra nell’autonomia decisionale e organizzativa dei soggetti abilitati |
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alla distribuzione assicurativa approntare regole procedurali e operative specifiche per la distribuzione di IBIP. | ||
TITOLO VIII ISTRUZIONI IMPARTITE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE | TITOLO VIII ISTRUZIONI IMPARTITE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE | |
Art. 135-vicies bis (Istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione) | OSSERVAZIONI SUL COMMA 1 | Art. 135-vicies bis (Istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione) |
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano. | Il COMI e ABI chiedono di integrare la disposizione del comma 1 attraverso un richiamo all’art. 135-vicies semel in modo da chiarire che, nel rispettare le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono conto del modello da essi adottato per la prestazione dei servizi di investimento e quindi delle specificità utilizzate per la distribuzione di tutti i prodotti di investimento, in modo da garantire l’unitarietà del rapporto con i clienti ai sensi dell’art. 135-vicies semel. | … omissis … |
Valutazioni | ||
La disposizione in esame non entra in conflitto né deroga a quanto previsto dall’art. 135-vicies semel e, pertanto, non si ritiene di integrare il comma 1 con la specificazione richiesta. |
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2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, in particolare, trasmettono all’impresa di assicurazione, dietro specifica istruzione della medesima, tutte le informazioni necessarie per fornire il “Documento unico di rendicontazione annuale” completo anche di tutti i costi e oneri connessi all’attività di distribuzione, previsto dall’articolo 25 del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del CAP. | OSSERVAZIONI SUL COMMA 2 Il COMI e ABI chiedono di modificare il comma 2 al fine di limitare gli adempimenti informativi ivi previsti nei confronti delle imprese di assicurazione alle sole informazioni relative alle eventuali commissioni esplicite e/o costi espliciti applicati ai clienti. Valutazioni Alla luce delle osservazioni formulate, il comma 2 è modificato al fine di focalizzare il set informativo da rendere all’impresa di assicurazione sui costi e gli oneri connessi all’attività distributiva. | 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, in particolare, trasmettono all’impresa di assicurazione, dietro specifica istruzione della medesima, 209 – Codice delle Assicurazioni Private CAP. |
PARTE IV CONFLITTI DI INTERESSE Art. 135-vicies quater (Principi generali) 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di | PARTE IV CONFLITTI DI INTERESSE Art. 135-vicies quater (Principi generali) … omissis … |
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interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. … omissis … 3. Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, i soggetti abilitati stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull’interesse del contraente, valutando in particolare la contestualità dell’operazione contrattuale e la situazione finanziaria del contraente. … omissis … | OSSERVAZIONI SUL COMMA 3 Con riferimento al comma 3, AIPB chiede di confermare che, in caso di collaborazione orizzontale, la formulazione dell’art. 55, comma 2, del regolamento IVASS n. 40/2018, sottoposto a consultazione, non pregiudichi l’applicazione dell’art. 135-vicies quater, non trovando applicazione nei confronti dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa. PwC TLS Avvocati e Commercialisti chiede di prevedere che la valutazione rimessa all’intermediario nel comma 3 (se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull’interesse del contraente) possa essere ampliata in relazione all’interesse del contraente, in modo da essere riferita esclusivamente alle richieste ed esigenze del cliente, a tale scopo raccolte dal distributore. Valutazioni Relativamente alle osservazioni pervenute si evidenzia che: | 3. Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, i soggetti abilitati stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull’interesse del … omissis … |
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- fermo restando il principio generale secondo cui in caso di collaborazione orizzontale gli adempimenti previsti sono a carico dei soggetti che hanno il rapporto diretto con il cliente, si chiarisce che, nel caso in cui tali soggetti siano tenuti all’osservanza del Regolamento Intermediari, nei loro confronti trova applicazione la disposizione in esame. Al fine di evitare incertezze interpretative al riguardo, il suesposto principio generale è riferito nel nuovo art. 132 anche all’art. 135-vicies quater; - secondo l’impianto generale della disciplina sul conflitto di interessi (cfr. comma 1, della disposizione in esame), i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa sono tenuti a valutare le circostanze che potrebbero incidere negativamente sugli interessi dei clienti al fine di predisporre le misure idonee a contenere tale eventualità. Nel comma 3 si è inteso richiamare l’attenzione su una particolare fattispecie in cui risulta innalzato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti. | ||
Art. 135-vicies quinquies (Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale) … omissis … | Art. 135-vicies quinquies (Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale) … omissis … |
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3. Nell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l’articolo 93, comma 3. … omissis … | OSSERVAZIONI SUL COMMA 3 Lo Studio Legale D’Argenio Polizzi e Associati rileva che l’art. 93, comma 3, del Regolamento Intermediari, che a sua volta richiama il regolamento delegato XxXXX XX, non dovrebbe applicarsi alle pratiche di remunerazione del personale dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, trovando applicazione nei confronti di tali soggetti, ai sensi dell’art. 25-ter del TUF, le norme del CAP e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 applicabili alla fattispecie in esame. Valutazioni In accoglimento dell’osservazione in esame, la norma in commento è modificata nel senso di richiamare la pertinente disposizione contenuta nel regolamento delegato (UE) 2017/2359. | 3. Nell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/235993, comma 3. … omissis … |
PARTE V CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI (…) Art. 135-vicies septies (Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche) | OSSERVAZIONI Il COMI e ABI chiedono che sia valutata con attenzione la disciplina che si intende introdurre sulle registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche, in quanto comporta oneri di attuazione molto elevati in ragione della quantità di dati da conservare. Con particolare riferimento al comma 6, ABI osserva che la fattispecie della trasmissione di |
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1. Le registrazioni di cui all’articolo 135-vicies sexies comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti le operazioni concluse nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa. 2. Il presente articolo si applica anche alle conversazioni telefoniche e alle comunicazioni elettroniche rese nell’ambito dello svolgimento dell’attività indicata al comma 1 che non hanno condotto all’effettiva conclusione di operazioni. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature da essi fornite a un dipendente o collaboratore o che hanno autorizzato a utilizzare. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che un dipendente o collaboratore effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non siano in grado di registrare o copiare. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa comunicano ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno | ordini ivi disciplinata non sembra coerente con la distribuzione di IBIP. Valutazioni Si ritiene di non accogliere le richieste di modifica della norma in commento per mantenere uniformità con le analoghe disposizioni applicate ai soggetti vigilati regolanti la prestazione dei servizi e delle attività di investimento di derivazione MiFID II. |
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luogo o possono dar luogo a operazioni. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta, prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa. 5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa si astengono dallo svolgere per telefono l’attività di distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 4. 6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o altra documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti nel corso di riunioni. Il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente può essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono. | ||
Entrata in vigore Documento di consultazione pubblicato il 23 settembre 2019 “Da ultimo, si rappresenta che, al fine di riconoscere ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa un congruo lasso di tempo entro cui conformarsi alla disciplina | OSSERVAZIONI Il COMI, ABI, ASSOSIM, ASSORETI, ANIA, Feder.Pr.O.M.M. - UILTuCS, e UNIPOL Gruppo chiedono di prevedere un congruo periodo di tempo per consentire agli operatori di adeguarsi alla nuova normativa. |
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oggetto di consultazione con il presente documento, l’entrata in vigore della stessa sarà fissata al 1° aprile 2020.” | Valutazioni Alla luce delle osservazioni pervenute, si ritiene di prevedere nella delibera di modifica del Regolamento Intermediari che le nuove disposizioni regolamentari entrino in vigore il 31 marzo 2021. |
Allegato 2
LIBRO IX
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 131
(Definizioni)
1. Nel presente Libro si intendono per:
a) «regolamento (UE) 2017/2358»: il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;
b) «regolamento (UE) 2017/2359»: il regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
c) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
d) «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private”);
e) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w- bis.3), del Testo Unico;
f) «soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa»: i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
w-bis), del Testo Unico;
g) «cliente»: la persona fisica o giuridica in favore della quale un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa svolge attività di distribuzione assicurativa;
h) «attività di distribuzione assicurativa»: l’attività definita dall’articolo 106 del CAP avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi;
i) «consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale»: la consulenza prevista dall’articolo 119- ter, comma 4, del CAP «consulenza»: la consulenza prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera m- ter), del CAP;
l) «consulenza su base indipendente»: la consulenza prevista dall’articolo 24-bis, comma 2, del Testo Unico quando ha ad oggetto prodotti di investimento assicurativi;
m) «ricerca in materia di investimenti»: la ricerca come definita dall’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/565, quando fornita a un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa nell’ambito dello svolgimento dell’attività medesima;
n) «collaborazione orizzontale»: collaborazione tra soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e intermediari operativi iscritti nelle sezioni A e B del registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP o nell’elenco annesso al registro di cui all’articolo 116-quinquies del CAP medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
o) «supporto durevole»: il supporto definito dall’articolo 1, comma 1, lettera vv-quater), del CAP il cui utilizzo è disciplinato dall’articolo 120-quater, commi da 1 a 6 del CAP;
p) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
q) «DIP aggiuntivo IBIP»: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi come disciplinato dal regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;
r) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di contatto con la clientela, diversa dalla pubblicità, impiegata per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi senza la presenza fisica e simultanea del distributore soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e del cliente;
s) «mercato di riferimento negativo»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non è compatibile.
s) «mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto»: il mercato di riferimento individuato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2358;
t) «mercato di riferimento effettivo»: il mercato di riferimento individuato dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che distribuisce il prodotto ai sensi dell’articolo 135- quinquiesdecies, commi 1 e 2;
u) «mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non è compatibile, individuato dal soggetto che realizza il prodotto ai sensi del regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche e integrazioni;
v) «mercato di riferimento negativo effettivo»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non è compatibile, individuato dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che distribuisce il prodotto ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies, comma 3.
Art. 132
(Collaborazioni orizzontali)
1. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente Libro nei confronti dei clienti, quali quelli indicati dagli articoli 134, 135, 135-ter, 135-septies e 135-vicies quinquies, sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa garantisce che le informazioni da rendere al cliente ai sensi del comma 5 dell’articolo 135-septies comprendano quelle relative a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi dai soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale.
PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI
Art. 132 133
(Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale)
1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa a clienti o potenziali clienti devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono prima dell’effettuazione dell’operazione ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere l’attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativoi che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono:
a) al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa:
i) per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nella sezione D d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP, le seguenti informazioni:
1) denominazione sociale;
2) sede legale e recapiti;
3) eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata e indicazione del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, dove esistente;
ii) per i soggetti dell’Unione europea abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nell’elenco annesso di cui all’articolo 116-quinquies, comma 5, del CAP, le seguenti informazioni:
1) ragione sociale;
2) Stato membro in cui sono registrati;
3) indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d’origine in cui sono iscritti;
4) sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d’origine;
5) Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
6) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;
7) data di inizio dell’attività di distribuzione nel territorio della Repubblica;
8) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata;
iii) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del CAP o all’elenco annesso di cui all’articolo 116-quinquies, comma 5, del CAP, in cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è iscritto e l’indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;
iv) le procedure che consentono al cliente di presentare ricorsi a organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero reclamo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa o all’impresa di assicurazione;
v) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in una determinata impresa di assicurazione;
vi) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa detenuta da una determinata impresa di assicurazione o dall’impresa controllante una determinata impresa di assicurazione;
b) al prodotto di investimento assicurativo e all’attività di distribuzione assicurativa:
i) le attività prestate e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute;
ii) se il prodotto è distribuito mediante consulenza, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa informa il cliente se:
1) la consulenza è fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato, che consenta ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al prodotto di investimento assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del cliente su un’analisi imparziale e personale. Il soggetto abilitato spiega in maniera chiara e concisa se e
perché la consulenza si configura come fondata o non fondata su un’analisi imparziale e personale e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili;
2) la consulenza è fornita su base indipendente. Il soggetto abilitato spiega in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza si configura come fornita o non fornita su base indipendente e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili, incluso il divieto di ricevere e trattenere incentivi;
3) la consulenza è di natura obbligatoria, ai sensi dell’articolo135-terquater;
4) la consulenza non grava economicamente sui clienti è gratuita ai sensi dell’articolo 121-septies, comma 2, del CAP;
5) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati;
iii) se, in virtù di un obbligo contrattuale, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
iv) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa distribuisce determinati prodotti senza vincoli di esclusiva con una o più imprese di assicurazione non è vincolato a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza su base indipendente o fondata su un’analisi imparziale e personale. In tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari;
v) la natura e la fonte dei conflitti di interesse per i quali i presidi adottati per la loro gestione non sono sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente;
vi) indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’i investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte;
vii) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa agisce su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione della/e impresa/e di cui distribuisce i prodotti;
viii) nome/ragione sociale dell’/degli intermediario/i assicurativo/i con cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha in corso rapporti di collaborazione orizzontale;
ix) con riferimento al pagamento dei premi:
1) se i premi pagati dal cliente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del soggetto abilitato stesso,
oppure
2) se è stata stipulata una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un il minimo previsto dalla normativa europea di euro 18.750;
x) con riguardo alle remunerazioni e agli incentivi percepiti, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa indica:
1) la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù della distribuzione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);
2) nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, informazioni relative al metodo per calcolarlo;
3) le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le informazioni relative all’attività di distribuzione assicurativa, al costo del prodotto di investimento assicurativo raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore di o tramite terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi all’attività di distribuzione assicurativa e al prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica;
4) le informazioni previste dagli articoli 135-quinquies sexies, comma 2, 135-septies octies, comma 4, 135-novies decies, comma 4 e 135-undecies duodecies, comma 1, lettera a).
3. Quando il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente informazioni in merito ad un prodotto d’i investimento assicurativo comunica l’esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera b), con riferimento al prodotto, possono essere adempiuti mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni linee di investimento, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa deve fornire le informazioni con riferimento allea specifichea opzioni linea di investimento.
4. Se i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa procedono alla distribuzione dei prodotti d’i investimento assicurativi fuori dai locali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, comunicano ai clienti che hanno l’obbligo di:
a) valutare la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;
b) osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;
c) consegnare al cliente o potenziale cliente, prima dell’effettuazione dell’operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina;
d) consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.