CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL COMMERCIO E LO SVILUPPO
Aggiornamento: gennaio 2010
TD/OLIVE OIL.10/6
CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL COMMERCIO E LO SVILUPPO
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2005 SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA
NAZIONI UNITE
TD/OLIVE OIL.10/6
CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL COMMERCIO E LO SVILUPPO
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2005 SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA
NAZIONI UNITE
Ginevra, 2005
NOTA
Le sigle dei documenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sono composte da lettere maiuscole e cifre. In assenza di altre indicazioni, le sigle citate nel testo fanno riferimento a documenti dell'Organizzazione.
TD/OLIVE OIL.10/6
INDICE
Pagina
INTRODUZIONE 1
ORDINE DEL GIORNO DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER LA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO DESTINATO A SUCCEDERE ALL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1986 SULL'OLIO D'OLIVA E SULLE OLIVE DA TAVOLA EMENDATO E PROROGATO NEL 1993 2
RISOLUZIONE ADOTTATA DALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE DEL 2005 SULL'OLIO DI OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA 3
ELENCO DEGLI STATI E DELLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATI PRESSO LA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER LA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO DESTINATO A SUCCEDERE ALL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1986 SULL’OLIO D'OLIVA E SULLE OLIVE DA TAVOLA, EMENDATO E PROROGATO NEL 1993 4
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2005 SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE
DA TAVOLA 5
GE.05-51016 (F) 250505 300505
INTRODUZIONE
La Conferenza delle Nazioni Unite incaricata di negoziare un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 1986 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, emendato e prorogato nel 1993, si è svolta a Ginevra, presso il Palazzo delle Nazioni Unite, dal 15 al 29 aprile 2005. Le Parti dell'Accordo in vigore e gli Stati membri dell'Unctad sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, come pure le agenzie specializzate delle Nazioni Unite interessate.
La Conferenza ha esaminato il progetto del nuovo accordo sull'olio d'oliva e le olive da tavola elaborato dal gruppo di lavoro istituito a tal fine dal Consiglio oleicolo internazionale. Il Consiglio oleicolo internazionale, nel xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx sessione (ottobre 2004) ha adottato il testo del progetto mediante la decisione n. DEC-7/90-IV/2004.
La Conferenza è stata aperta il 25 aprile 2005 da Xxxxxx Xxxxxx, Segretario generale aggiunto dell'Unctad. I partecipanti hanno eletto un presidente della Conferenza nella persona del signor Xxxxxxxx Xxxx (Belgio) e un vicepresidente, nella persona del signor Xxxxx Xxxxxx. Il signor Xxxxx Xxxxx, direttore esecutivo del Consiglio oleicolo internazionale, e il signor Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, presidente del Consiglio oleicolo internazionale, hanno svolto il ruolo di consulenti presso la conferenza. La signora Xxxxxxx Xxxxxx è stata segretaria della Conferenza e il signor Xxxxxx Xxxxxx ha svolto la funzione di consigliere giuridico presso la Conferenza.
Alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un Accordo destinato a succedere all'accordo internazionale del 1986 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola hanno partecipato i rappresentanti di 19 Stati e di quattro organizzazioni intergovernative.
Nel corso dei lavori la Conferenza ha tenuto due sedute plenarie. Durante la 1a seduta plenaria, il 25 aprile 2005, la Conferenza ha adottato l'ordine del giorno1 e il regolamento interno2, e ha creato un comitato plenario che si è riunito a porte chiuse per esaminare i punti 7 e
8. La Conferenza ha ultimato i suoi lavori il 29 aprile 2005, con l'adozione, durante la seduta plenaria finale, di una risoluzione3 e del testo dell'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
1 TD/OLIVE OIL.10/1.
2 TD/OLIVE OIL.10/2.
3 TD/OLIVE OIL.10/5.
ORDINE DEL GIORNO DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER LA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO DESTINATO A SUCCEDERE ALL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1986 SULL'OLIO DI OLIVA E SULLE OLIVE DA TAVOLA, EMENDATO E PROROGATO NEL 1993
1. Apertura della Conferenza.
2. Adozione dell'ordine del giorno.
3. Adozione del regolamento interno.
4. Elezione dell'Ufficio di presidenza.
5. Deleghe dei rappresentanti:
a) Costituzione di una commissione per la verifica delle deleghe;
b) Rapporto della commissione per la verifica delle deleghe.
6. Costituzione di un comitato esecutivo ed eventualmente di altri comitati.
7. Elaborazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 1986 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, emendato e prorogato nel 1993.
8. Esame e adozione delle risoluzioni finali.
9. Varie.
RISOLUZIONE ADOTTATA DALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE DEL 2005 SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA
Risoluzione finale
La Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 1986 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, emendato e prorogato nel 1993,
Riunita a Ginevra dal 25 al 29 aprile 2005,
Esprime la propria gratitudine per le strutture e i servizi messi a disposizione dal Segretario generale dell'Unctad,
Rende omaggio al presidente della Conferenza e agli altri membri dell'Ufficio di presidenza della Conferenza, nonché al segretariato, per il contributo apportato ai lavori,
Avendo ultimato la redazione del testo dell'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola in inglese, arabo, spagnolo e francese, testi facenti fede,
1. Prega il direttore esecutivo del Consiglio oleicolo internazionale di prendere le disposizioni necessarie per ultimare, a nome della Conferenza, il testo italiano dell'Accordo;
2. Decide che i testi redatti in lingua araba, francese, inglese, italiana e spagnola faranno tutti ugualmente fede;
3. Chiede che i testi in questione, autenticati dalla firma del Segretario della Conferenza, vengano consegnati al Governo spagnolo, depositario dell'Accordo;
4. Chiede al Governo depositario di prevedere che l'Accordo sia aperto alla firma a Madrid durante il periodo fissato dall'articolo 39 dell'Accordo e che esso, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, sia registrato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore.
2ª seduta plenaria 29 aprile 2005
ELENCO DEGLI STATI E DELLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATI PRESSO LA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER LA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO DESTINATO A SUCCEDERE ALL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1986 SULL'OLIO D'OLIVA E SULLE OLIVE DA TAVOLA, EMENDATO E PROROGATO NEL 1993*
Partecipanti
Albania Iraq
Algeria Italia
Belgio Lussemburgo
Egitto Marocco
Francia Repubblica dominicana
Federazione russa Repubblica ceca
Xxxxxxxx Xxxxxx
Giordania Tunisia
Grecia Turchia
Iran (Repubblica islamica dell')
*
* *
Organizzazioni intergovernative
Commissione europea Consiglio dell'Unione europea
Consiglio oleicolo internazionale
Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
* L'elenco dei partecipanti è oggetto del documento TD/OLIVE OIL.10/INF.1.
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2005 SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA | ||
INDICE | ||
Capitolo | PREAMBOLO ...................................................................................................... | Pag. 10 |
I. | OBIETTIVI GENERALI ...................................................................................... | 11 |
Articolo primo Obiettivi generali.................................................................... | 11 | |
II. | DEFINIZIONI ....................................................................................................... | 13 |
Articolo 2. Definizioni.............................................................................. | 13 |
Parte prima DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
III. | IL CONSIGLIO | OLEICOLO INTERNAZIONALE ............................................ | 14 |
SEZIONE I. | ISTITUZIONE, ORGANI, FUNZIONI, PRIVILEGI E IMMUNITÀ........................................................................ | 14 | |
Articolo 3. | Istituzione, sede e struttura del Consiglio oleicolo internazionale ......................................................................... | 14 | |
Articolo 4. | Rappresentanza dei membri presso il Consiglio oleicolo internazionale ......................................................................... | 14 | |
Articolo 5. | Xxxxxxxxx e immunità ............................................................... | 15 | |
SEZIONE II. | CONSIGLIO DEI MEMBRI ................................................. | 16 | |
Articolo 6. | Composizione e funzioni........................................................ | 16 | |
Articolo 7. | Sessioni del consiglio dei membri.......................................... | 17 | |
Articolo 8. | Quote di partecipazione.......................................................... | 18 | |
Articolo 9. | Decisioni del consiglio dei membri........................................ | 19 | |
SEZIONE III. | PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE .................................. | 20 | |
Articolo 10. | Presidente e vicepresidente .................................................... | 20 |
INDICE (continuazione) | |||
Capitolo | Pag. | ||
Parte prima (continuazione) | |||
SEZIONE IV. | COMITATI E SOTTOCOMITATI ....................................... | 21 | |
Articolo 11. | Comitato finanziario............................................................... | 21 | |
Articolo 12. | Altri comitati e sottocomitati.................................................. | 21 | |
SEZIONE V. | SEGRETARIATO ESECUTIVO .......................................... | 22 | |
Articolo 13. | Segretariato esecutivo ............................................................ | 22 | |
SEZIONE VI. | COOPERAZIONE E RAPPORTI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI.............................................................. | 23 | |
Articolo 14. | Cooperazione con altre organizzazioni .................................. | 23 |
Parte seconda DISPOSIZIONI FINANZIARIE
IV. BILANCI DEL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE 24
Articolo 15. Bilancio del Consiglio oleicolo internazionale 24
Articolo 16. Fondi amministrativi 25
Articolo 17. Versamento dei contributi 25
Articolo 18. Controllo finanziario 26
Articolo 19. Liquidazione 27
Parte terza DISPOSIZIONI ECONOMICHE
E DI NORMALIZZAZIONE
V. DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA, DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA
INDICAZIONI GEOGRAFICHE 28
Articolo 20. Impiego della denominazione «olio di oliva» 28
Articolo 21. Denominazioni e definizioni degli oli di oliva,
degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola 28
INDICE (continuazione)
Capitolo Pag.
Parte terza (continuazione)
Articolo 22. Impegni dei membri 29
Articolo 23. Contestazioni e conciliazione 30
VI. NORMALIZZAZIONE DEI MERCATI DEI PRODOTTI OLEICOLI 31
Articolo 24. Esame della situazione e dell'andamento del mercato dell'olio d'oliva, dell'olio di sansa di oliva
e delle olive da tavola 31
Articolo 25. Normalizzazione del mercato dei prodotti oleicoli 31
Parte quarta DISPOSIZIONI TECNICHE
VII. COOPERAZIONE TECNICA NEL SETTORE OLEICOLO 33
Articolo 26. Programmi e attività 33
Articolo 27. Ricerca e sviluppo 33
Articolo 28. Formazione e operazioni specifiche 34
VIII. ALTRE MISURE 35
Articolo 29. Altre misure 35
Parte quinta
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROMOZIONE
IX. PROMOZIONE MONDIALE A FAVORE DEL CONSUMO
DI OLIO D'OLIVA E OLIVE DA TAVOLA 36
Articolo 30. Programmi di promozione a favore del consumo
di olio d'oliva e olive da tavola 36
Articolo 31. Marchio di garanzia internazionale del Consiglio oleicolo internazionale 37
INDICE (continuazione)
Capitolo Pag.
Parte sesta ALTRE DISPOSIZIONI
X. OBBLIGHI VARI 38
Articolo 32. Obblighi generali 38
Articolo 33. Obblighi finanziari dei Membri 38
Articolo 34. Aspetti ecologici e ambientali 38
Articolo 35. Incoraggiamento degli scambi internazionali e
del consumo 38
Articolo 36. Informazione 39
XI. CONTROVERSIE E RECLAMI 40
Articolo 37. Controversie e reclami 40
XII. DISPOSIZIONI FINALI 41
Articolo 38. Depositario 41
Articolo 39. Firma, ratifica, accettazione e approvazione 41
Articolo 40. Adesione 41
Articolo 41. Notificazione di applicazione a titolo provvisorio 42
Articolo 42. Entrata in vigore 42
Articolo 43. Emendamenti 43
Articolo 44. Recesso 43
Articolo 45. Esclusione 43
Articolo 46. Liquidazione dei conti 43
Articolo 47. Xxxxxx, proroga, riconduzione e risoluzione 44
Articolo 48. Riserve 45
INDICE (continuazione)
Pag.
Allegati
A. Quote di partecipazione ai bilanci dell'organizzazione fissate
conformemente all'articolo 8 46
B. Denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa
di oliva 47
C. Tipi e definizioni delle olive da tavola 49
PREAMBOLO
Le Parti del presente accordo,
Sottolineando che la coltura dell'olivo riveste una capitale importanza per l'esistenza e il tenore di vita di milioni di famiglie, le quali si trovano a dipendere dalle misure adottate per mantenere e sviluppare il consumo dei prodotti oleicoli e potenziare l'economia mondiale di tali prodotti,
Ricordando che la coltura dell'olivo, dato il suo carattere perenne, è indispensabile al mantenimento continuativo e alla conservazione dei suoli, in quanto permette di valorizzare terreni che non consentono altre colture, e che essa reagisce positivamente a qualsiasi miglioramento colturale, anche quando è praticata in forme estensive,
Ricordando che l'olio d'oliva e le olive da tavola sono prodotti di base essenziali nelle regioni in cui è diffusa l'olivicoltura e che essi costituiscono un ingrediente fondamentale dell'alimentazione mediterranea e, da tempi più recenti, anche di altri regimi alimentari,
Ricordando che la produzione di olive è soggetta a variazioni da cui derivano difficoltà particolari che possono danneggiare in modo grave gli interessi dei produttori e dei consumatori e compromettere le politiche generali di espansione economica messe in atto dai paesi appartenenti alle regioni in cui viene praticata l'olivicoltura,
Sottolineando a tal proposito, la grandissima importanza della produzione oleicola per le economie di numerosi paesi,
Ricordando che le misure da adottare, viste le particolari caratteristiche dell'olivicoltura e del mercato dei prodotti oleicoli, oltrepassano il quadro nazionale, e che è indispensabile un'azione internazionale,
Xxxxxxxx che è essenziale proseguire e sviluppare quanto intrapreso nel quadro degli accordi anteriori, da quello del 1956 a quello del 1986, modificato nel 1993, e che è necessario negoziare un nuovo accordo, in linea con le trasformazioni avvenute nel settore oleicolo,
Tenendo conto delle disposizioni del Consenso di São Paulo, adottato nel corso dell'undicesima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo primo OBIETTIVI GENERALI
Articolo 1 Obiettivi generali
Gli obiettivi generali del presente accordo sono i seguenti:
1. In materia di cooperazione tecnica internazionale:
− Favorire la cooperazione internazionale per lo sviluppo integrato e sostenibile dell'olivicoltura mondiale;
− Favorire il coordinamento delle politiche in materia di produzione, industrializzazione, stoccaggio e commercializzazione degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola;
− Incoraggiare le attività di ricerca-sviluppo e favorire il trasferimento di tecnologie e le attività di formazione nel settore oleicolo per contribuire, tra l'altro, al rinnovamento dell'olivicoltura e dell'industria dei prodotti oleicoli e al miglioramento della qualità della produzione;
− Porre le basi di una cooperazione internazionale per il commercio internazionale degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola, al fine di creare, in questo contesto, stretti rapporti di cooperazione con i rappresentanti dei diversi attori del settore oleicolo, in conformità con quanto previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali corrispondenti;
− Promuovere gli sforzi realizzati e le misure adottate al fine di migliorare e valorizzare la qualità dei prodotti;
− Promuovere gli sforzi realizzati e le misure adottate per il miglioramento del rapporto tra olivicoltura e ambiente, segnatamente al fine di favorire la protezione e conservazione dell'ambiente;
− Studiare e favorire l'utilizzazione integrale dei prodotti derivati dall'olivo;
− Condurre attività volte a salvaguardare le fonti genetiche dell'olivo.
2. In materia di normalizzazione del commercio internazionale dei prodotti oleicoli:
− Continuare a condurre attività in collaborazione in materia di analisi fisico-chimica e sensoriale per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di definire norme internazionali che consentano:
• il controllo della qualità dei prodotti
• la lealtà degli scambi internazionali
• la tutela dei diritti del consumatore
• la prevenzione di pratiche fraudolente
− Agevolare lo studio e l'applicazione di misure volte all'armonizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali, in particolare per quanto riguarda la commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
− Incoraggiare l'armonizzazione dei criteri per la definizione delle indicazioni geografiche concesse dai membri, affinché possano godere della protezione a livello internazionale;
− Porre le basi della cooperazione internazionale per prevenire e, all'occorrenza, combattere qualsiasi pratica fraudolenta nel commercio internazionale dei prodotti oleicoli commestibili, istituendo, in questo contesto, stretti rapporti di collaborazione con i rappresentanti dei diversi attori del settore oleicolo.
3. In materia di espansione degli scambi internazionali e di promozione dei prodotti oleicoli:
− Promuovere con tutti i mezzi di cui dispone il Consiglio oleicolo internazionale le azioni miranti allo sviluppo armonioso e sostenibile dell'economia oleicola mondiale nei settori della produzione, del consumo e degli scambi internazionali, tenendo conto delle loro interrelazioni;
− Agevolare lo studio e l'applicazione di misure che permettano di giungere a un equilibrio tra la produzione e il consumo, nonché la creazione di procedure di informazione e consultazione che favoriscano una maggiore trasparenza del mercato;
− Mettere in atto misure volte a favorire lo sviluppo degli scambi internazionali di prodotti oleicoli e adottare misure opportune al fine di incrementare il consumo di olio di oliva e di olive da tavola;
− Condurre attività che favoriscano una più approfondita conoscenza delle proprietà dell'olio di oliva e delle olive da tavola sotto il profilo nutrizionale, terapeutico ed altri;
− Ribadire e rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come punto di incontro per l'insieme degli operatori del settore e centro mondiale di documentazione e informazione sull'olivo e i suoi prodotti.
Capitolo II DEFINIZIONI
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. per «Consiglio oleicolo internazionale» si intende l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, creata al fine di applicare le disposizioni del presente Accordo;
2. per «consiglio dei membri» si intende l'organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale;
3. per «membro» si intende una Parte contraente del presente Accordo;
4. per «oli di oliva» si intendono gli oli che provengono unicamente dal frutto dell'olivo, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura;
5. per «olive da tavola» si intende il prodotto preparato a partire da frutti sani appartenenti a varietà di olivo coltivato atte alla produzione di frutti da tavola, sottoposti a trattamenti o operazioni appropriati e immessi in commercio e al consumo finale;
6. per «prodotti oleicoli» si intendono tutti i prodotti oleicoli commestibili, segnatamente gli oli di oliva, gli oli di sansa di oliva e le olive da tavola;
7. per «sottoprodotti oleicoli» si intendono in particolare i prodotti derivati dalla potatura dell'olivo e dall'industria dei prodotti oleicoli, nonché i prodotti che risultano da altri usi dei prodotti del settore;
8. per «campagna oleicola» si intende il periodo che va dal 1o ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno seguente.
Parte prima DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Capitolo III
IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE
Sezione I ISTITUZIONE, ORGANI, FUNZIONI,
PRIVILEGI E IMMUNITÀ
Articolo 3
Istituzione, sede e struttura del Consiglio oleicolo internazionale
1. Il Consiglio oleicolo internazionale svolge le sue funzioni attraverso
− il presidente;
− il consiglio dei membri, assistito, se del caso, dai comitati e sottocomitati;
− il segretariato esecutivo;
conformemente alle disposizioni delle sezioni da II a V.
2. Il Consiglio oleicolo internazionale ha sede a Madrid (Spagna), a meno che il consiglio dei membri non decida diversamente.
Articolo 4
Rappresentanza dei membri presso il Consiglio oleicolo internazionale
1. Ogni membro nomina il suo rappresentante presso il Consiglio oleicolo internazionale.
2. Tutti i riferimenti del presente Accordo a un «governo» o più «governi» valgono anche per la Comunità europea e per tutte le organizzazioni intergovernative con responsabilità nella negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base. Di conseguenza, qualsiasi riferimento nel presente Accordo a firma, ratifica, accettazione o approvazione, oppure a notifica di applicazione a titolo provvisorio, o ad adesione, va interpretato, nel caso della Comunità europea o di tali organizzazioni intergovernative, come riferito anche alla firma, alla ratifica, all'accettazione o approvazione, o alla notifica di applicazione a titolo provvisorio o all'adesione da parte della Comunità europea o di tali organizzazioni intergovernative.
Articolo 5 Privilegi e immunità
1. Il Consiglio oleicolo internazionale è dotato della personalità giuridica internazionale. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio. Il Consiglio oleicolo internazionale non ha la facoltà di contrarre prestiti.
2. Sul territorio di ciascun membro, per quanto permesso dalla legislazione di questo membro, il Consiglio oleicolo internazionale gode della capacità giuridica necessaria all'esercizio delle funzioni che il presente Accordo gli conferisce.
3. Ai fini del buon funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale, lo statuto, i privilegi e le immunità dell'organizzazione, del direttore esecutivo, degli alti funzionari e degli altri membri del personale del segretariato esecutivo, degli esperti nonché delle delegazioni dei membri nel territorio della Spagna sono disciplinati da un Accordo di sede.
4. Per quanto permesso dalla sua legislazione, il governo dello Stato in cui si trova la sede del Consiglio oleicolo internazionale esenta da imposte le retribuzioni versate dal Consiglio oleicolo internazionale al proprio personale, nonché il patrimonio, i redditi e altri beni del Consiglio oleicolo internazionale.
5. Il Consiglio oleicolo internazionale può concludere con uno o più membri gli accordi sui privilegi e immunità che possono essere necessari alla buona applicazione del presente Accordo.
Sezione II CONSIGLIO DEI MEMBRI
Articolo 6 Composizione e funzioni
1. Il consiglio dei membri è composto da un rappresentante per membro. Ogni membro può inoltre affiancare al suo rappresentante uno o più supplenti e farlo assistere da uno o più consiglieri.
2. Il consiglio dei membri è il principale organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale. Esso esercita tutti i poteri e adempie o dispone l'adempimento di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo. Il consiglio dei membri prende le decisioni, adotta le raccomandazioni o formula i suggerimenti indicati o previsti dal presente Accordo, a meno che i poteri o le funzioni non siano esplicitamente delegati al segretariato esecutivo o al direttore esecutivo.
Le decisioni, raccomandazioni o suggerimenti adottati nel quadro dell'Accordo internazionale che precede il presente Accordo 4 e ancora di applicazione al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo rimangono applicabili, a meno che non siano contrari alle disposizioni del presente Accordo o non vengano abrogati dal consiglio dei membri.
3. Il consiglio dei membri adotta, conformemente alle disposizioni del presente Accordo:
(a) un regolamento interno;
(b) uno statuto del personale che tiene conto delle disposizioni applicabili ai funzionari di organizzazioni intergovernative analoghe;
(c) un organigramma.
4. Il consiglio dei membri intraprende o fa intraprendere studi od altri lavori, in particolare la ricerca di informazioni particolareggiate sui diversi tipi di aiuto alle attività legate all'olivicoltura e ai prodotti oleicoli, allo scopo di formulare tutte le raccomandazioni e i suggerimenti che ritenga idonei per il raggiungimento degli obiettivi generali enumerati nell'articolo 1. Tutti gli studi e lavori in questione devono segnatamente riferirsi al maggior numero possibile di paesi o gruppi di paesi e tener conto delle condizioni dei paesi interessati dal punto di vista generale, sociale ed economico.
I membri informano il consiglio dei membri, secondo una procedura stabilita dal consiglio stesso, circa le conclusioni da essi raggiunte mediante l'esame delle raccomandazioni e dei suggerimenti derivati dall'applicazione del presente Accordo.
4 Accordo internazionale del 1986 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola, emendato e prorogato nel 1993 e ricondotto da ultimo nel 2004.
5. Il consiglio dei membri pubblica una relazione annuale sulle attività svolte e sul funzionamento del presente Accordo.
6. Il consiglio dei membri prepara, redige e pubblica nelle lingue ufficiali del Consiglio oleicolo internazionale tutti i rapporti, gli studi e gli altri documenti che ritiene utili e necessari e mantiene aggiornata la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni conferitegli dal presente Accordo.
Articolo 7
Sessioni del consiglio dei membri
1. Il consiglio dei membri si riunisce presso la sede del Consiglio oleicolo internazionale, a meno che non decida diversamente. Se un membro invita il consiglio dei membri a riunirsi in una sede diversa, le spese supplementari che ne derivano per il bilancio del Consiglio oleicolo internazionale, al di là di quelle che comporta una sessione presso la sede, sono a carico di tale membro.
2. Il consiglio dei membri si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, in autunno.
Un membro può autorizzare il rappresentante di un altro membro a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare in sua vece il diritto di partecipazione alle decisioni del consiglio dei membri, in una o più sessioni. Al riguardo deve essere trasmesso al consiglio dei membri un documento che attesti l'autorizzazione e che il consiglio ritenga soddisfacente.
Il rappresentante di un membro può rappresentare gli interessi ed esercitare il diritto di partecipazione alle decisioni del consiglio dei membri di un solo altro membro.
3. Il consiglio dei membri può essere convocato in qualsiasi momento, a discrezione del presidente. Il presidente può altresì convocare il consiglio dei membri su richiesta di più membri, o di un solo membro la cui richiesta sia sostenuta da almeno altri due membri.
4. Le spese sostenute dalle delegazioni al consiglio dei membri sono a carico dei membri in questione.
5. Le sessioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono essere annunciate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data della prima seduta di ciascuna d'esse. Le sessioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo devono essere annunciate con almeno 21 giorni di anticipo rispetto alla data della prima seduta di ciascuna d'esse.
6. Il quorum richiesto per qualsiasi sessione del consiglio è raggiunto con la presenza dei rappresentanti della maggioranza dei membri detentori di almeno il 90% del totale delle quote di partecipazione assegnate ai membri.
Se il quorum non è raggiunto, la sessione è rinviata di 24 ore e il quorum richiesto è raggiunto con la presenza dei rappresentati dei membri detentori di almeno l'85% del totale delle quote di partecipazione assegnate ai membri.
7. Previo accordo del consiglio dei membri, potranno assistere in veste di osservatori a tutta o parte di una qualsiasi sessione del consiglio dei membri:
a) Le organizzazioni e istituzioni internazionali di cui all'articolo 14 del presente Accordo;
b) Il governo di qualsiasi Stato membro, o osservatore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle organizzazioni di cui all'articolo 14 del presente Accordo, che intenda divenire Parte del presente Accordo, previa consultazione scritta effettuata tra la data dell'annuncio della sessione e la data della stessa.
Salvo autorizzazione da parte del presidente, gli osservatori non hanno diritto di prendere la parola alle sessioni del consiglio dei membri.
Articolo 8
Quote di partecipazione
1. I membri detengono globalmente 1000 quote di partecipazione.
Le quote di partecipazione sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai dati di base di ciascun membro, calcolati mediante la formula che segue:
q = p1 + e1 + p2 + e2
ove i parametri rappresentano medie espresse in migliaia di tonnellate, non contando la frazione di migliaia di tonnellate superiore al numero intero. Le quote di partecipazione non possono essere frazionate.
q: dato di base impiegato per il calcolo proporzionale delle quote di partecipazione p1: produzione media di olio d'oliva nelle ultime sei campagne oleicole
e1: media delle esportazioni di olio di oliva (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p1
p2: media della produzione di olive da tavola nelle ultime sei campagne oleicole, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16%
e2: media delle esportazioni di olive da tavola (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p2, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16%
2. Nondimeno, nessun membro può detenere un numero di quote di partecipazione inferiore a cinque. A questo fine, se per un membro il risultato del calcolo delle quote di partecipazione effettuato in base al paragrafo 1 del presente articolo è inferiore a cinque le quote di partecipazione di tale membro sono portate a cinque, mentre il numero di quote degli altri membri viene ridotto in proporzione.
3. Il consiglio dei membri adotta le quote di partecipazione calcolate conformemente al presente articolo durante la sessione annuale. La ripartizione così fissata rimane in vigore per l'anno successivo.
4. Le quote di partecipazione iniziali sono oggetto dell'allegato A del presente Accordo. Esse sono determinate conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in funzione della media dei dati relativi alle ultime sei campagne e anni civili per i quali si dispone di informazioni definitive. Ogni anno il consiglio dei membri apporta all'allegato A le modifiche necessarie, conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 9
Decisioni del consiglio dei membri
1. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del consiglio dei membri sono prese per consenso dei membri, entro un termine temporale fissato dal presidente. Il termine temporale non può estendersi oltre la durata della sessione in cui il progetto di decisione è sottoposto al consiglio dei membri.
Se il consenso non viene raggiunto entro il termine temporale, i membri sono chiamati a votare.
2. Una decisione si considera adottata quando almeno il 50% dei membri, rappresentante l'82% delle quote di partecipazione, si è pronunciato a favore dell'adozione.
3. Il consiglio dei membri può prendere decisioni senza tenere una sessione, mediante uno scambio di lettere tra il presidente e i membri, salvo obiezioni a questa procedura da parte dei membri.
Le modalità di applicazione di questa procedura di consultazione sono fissate dal consiglio dei membri nel suo regolamento interno.
Tutte le decisioni così prese vengono comunicate al più presto dal segretariato esecutivo a tutti i membri e sono annotate nel rapporto definitivo della successiva sessione del consiglio dei membri.
Sezione III PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Articolo 10 Presidente e vicepresidente
1. Il consiglio dei membri elegge un presidente fra le delegazioni dei membri. Nel caso in cui il presidente sia capo delegazione, il suo diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri è esercitato da un altro membro della sua delegazione.
Senza pregiudizio dei poteri o funzioni conferiti al direttore esecutivo dal presente Accordo o conformemente ad esso, il presidente esercita i poteri o funzioni definiti nel presente Accordo e ulteriormente specificati dal regolamento interno. Oltre a ciò, il presidente rappresenta legalmente il Consiglio oleicolo internazionale e presiede le sessioni del consiglio dei membri.
2. Il consiglio dei membri elegge altresì un vicepresidente tra le delegazioni dei membri. Se è capo delegazione, il vicepresidente può esercitare il diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri, a meno che non assuma le funzioni di presidente, nel qual caso delega questo diritto a un altro membro della sua delegazione.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza .
3. Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti.
4. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e del vicepresidente, o in caso di assenza permanente di uno dei due o di entrambi, il consiglio dei membri può eleggere, tra le delegazioni dei membri, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
Sezione IV COMITATI E SOTTOCOMITATI
Articolo 11 Comitato finanziario
1. Il consiglio dei membri istituisce un comitato finanziario composto da un rappresentante per ogni membro.
2. Il comitato finanziario è responsabile del controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale e del controllo dell'applicazione del capitolo IV del presente Accordo.
In questo quadro ha il compito di analizzare e studiare i progetti di bilancio annuali del Consiglio oleicolo internazionale proposti dal segretariato esecutivo. Solo i progetti di bilancio esaminati dal comitato finanziario sono sottoposti per adozione al consiglio dei membri.
Il comitato finanziario ha inoltre il compito di esaminare i conti del Consiglio oleicolo internazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 18.
Ogni anno, in occasione della sessione annuale del consiglio dei membri, il comitato finanziario sottopone i conti dell'esercizio finanziario precedente e ogni altra disposizione relativa a questioni finanziarie al consiglio dei membri, per approvazione.
3. Nel suo regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l'applicazione delle presenti disposizioni.
Articolo 12
Altri comitati e sottocomitati
1. Il consiglio dei membri può costituire i comitati o sottocomitati che ritenga utili ad assisterlo nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite dal presente Accordo.
2. Nel suo regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione. Tali norme devono:
a) permettere un'equa ripartizione della presidenza di tali comitati tra i diversi membri;
b) disciplinare l'ammissione di osservatori alle riunioni dei comitati e sottocomitati.
Sezione V SEGRETARIATO ESECUTIVO
Articolo 13 Segretariato esecutivo
1. Il Consiglio oleicolo internazionale dispone di un segretariato esecutivo composto da un direttore esecutivo, da alti funzionari e dal personale necessario allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente Accordo. I posti del direttore esecutivo e degli alti funzionari sono definiti entro il regolamento interno adottato dal consiglio dei membri.
2. Il consiglio dei membri nomina il direttore esecutivo e gli alti funzionari in base al principio dell'alternanza proporzionata tra i membri e dell'equilibrio geografico.
Il consiglio dei membri fissa le condizioni di assunzione del direttore esecutivo e degli alti funzionari tenendo in considerazione le condizioni previste per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe. Il profilo del direttore esecutivo e degli alti funzionari è descritto nel regolamento interno.
3. Il direttore esecutivo è il piú alto funzionario del Consiglio oleicolo internazionale. Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni e prende le decisioni di gestione in modo collegiale, insieme agli alti funzionari.
4. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità con quanto previsto dallo statuto del personale.
5. Il direttore esecutivo, gli alti funzionari e gli altri membri del personale non devono esercitare alcuna attività lucrativa in nessun ramo del settore oleicolo.
6. Nell'adempimento delle loro mansioni ai termini del presente Accordo, il direttore esecutivo, gli alti funzionari e il personale non chiedono, né accettano istruzioni da alcun membro, né da alcuna altra autorità esterna al Consiglio oleicolo internazionale. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti del consiglio dei membri. I membri sono tenuti a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, degli alti funzionari e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
Sezione VI
COOPERAZIONE E RAPPORTI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI
Articolo 14 Cooperazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio oleicolo internazionale prende tutte le disposizioni opportune per procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD), l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il programma misto FAO/OMS della commissione del Codex alimentarius, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIT), l'Organizzazione delle nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), con le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e con tutte le organizzazioni intergovernative, governative e non governative che possono essere di utilità al settore oleicolo e rendere disponibili fondi al fine di sostenere le attività realizzate dal Consiglio oleicolo internazionale a beneficio di tutti i membri.
2. Il Consiglio oleicolo internazionale instaura contatti e all'occorrenza stipula accordi speciali di cooperazione con organizzazioni o istituzioni internazionali o regionali a carattere finanziario, e in particolare con il Fondo comune per i prodotti di base.
Gli accordi di cooperazione stipulati tra il Consiglio oleicolo internazionale e le organizzazioni o istituzioni sopra citate sono soggetti all'approvazione preliminare del consiglio dei membri.
Per quanto riguarda la realizzazione di qualsiasi progetto in applicazione del presente articolo, il Consiglio oleicolo internazionale, in quanto organismo internazionale di prodotto, non assume alcun obbligo finanziario a titolo di garanzie fornite da membri o da altre entità. L'appartenenza al Consiglio oleicolo internazionale non comporta alcuna responsabilità per i membri a seguito dei prestiti contratti o concessi da qualsiasi membro o altra entità nell'ambito di tali progetti.
3. In caso di necessità il Consiglio oleicolo internazionale informa l'Unctad circa le sue attività e i suoi programmi di lavoro, in considerazione del particolare ruolo affidato all'Unctad nell'ambito del commercio internazionale dei prodotti di base.
Parte seconda DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Capitolo IV
BILANCI DEL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE
Articolo 15
Bilanci del Consiglio oleicolo internazionale
1. Per l'attuazione degli obiettivi generali fissati dal primo capitolo del presente Accordo, il consiglio dei membri adotta i seguenti bilanci annuali:
− bilancio amministrativo,
− bilancio di cooperazione tecnica,
− bilancio di promozione.
2. Il bilancio amministrativo è finanziato dai contributi dei membri e da ogni altra entrata connessa. L'ammontare del contributo di ciascun membro è fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo.
3. Il bilancio di cooperazione tecnica è finanziato in base a:
a) l'ammontare del contributo di ciascun membro, fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo;
b) le sovvenzioni, i contributi volontari dei membri, disciplinati dalle disposizioni previste da una convenzione conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e il membro donatore, e i doni;
c) ogni altra entrata connessa.
4. Il bilancio per la promozione è finanziato in base a:
a) l'ammontare del contributo di ciascun membro, fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo;
b) i contributi volontari dei membri, disciplinati dalle disposizioni contenute in una convenzione conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e il membro donatore;
c) i doni da parte dei governi e/o di altra provenienza;
d) ogni altra entrata connessa.
5. Il Consiglio oleicolo internazionale può inoltre ricevere contributi supplementari sotto altre forme, che comprendono servizi, materiale e/o personale scientifico e tecnico in grado di soddisfare le esigenze dei programmi approvati.
Parimenti, il Consiglio oleicolo internazionale, nel quadro dello sviluppo della cooperazione internazionale, cerca di procurarsi l'assistenza finanziaria e/o tecnica indispensabile suscettibile di essere ottenuta da organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, finanziari o altri.
Le somme sopra citate vengono destinate dal consiglio dei membri al bilancio di cooperazione tecnica, al bilancio di promozione o a entrambi.
6. Le somme del bilancio amministrativo, del bilancio di cooperazione tecnica e del bilancio di promozione non impegnate nel corso di un anno civile possono essere riportate agli anni civili seguenti a titolo di prefinanziamento dei bilanci corrispondenti, e sono ad essi assegnate in funzione delle quote di partecipazione di ogni membro per l'esercizio in questione.
Le somme non possono in nessun caso essere oggetto di uno storno verso altri bilanci, a meno che il consiglio dei membri non decida diversamente.
Articolo 16 Fondi amministrativi
Oltre ai bilanci di cui all'articolo 15, il Consiglio oleicolo internazionale può essere dotato dei fondi amministrativi previsti dal suo regolamento interno.
Articolo 17 Versamento dei contributi
1. Durante la sessione annuale, il consiglio dei membri determina l'ammontare del contributo che ciascun membro è tenuto a versare per l'anno civile successivo, mediante un calcolo basato sul numero di quote di partecipazione che corrispondono a ogni membro in applicazione dell'articolo 8.
2. Le condizioni iniziali per i membri che aderiscono al presente Accordo dopo la sua entrata in vigore sono fissate dal consiglio dei membri. Il contributo del nuovo membro è calcolato in funzione della quota di partecipazione attribuita al membro e della frazione di anno restante al momento della sua adesione. Tuttavia, i contributi fissati per gli altri membri per il medesimo anno civile rimangono invariati.
3. I contributi previsti dall'articolo 15 sono esigibili dal primo giorno dell'anno civile per il quale sono stati fissati. Sono espressi in euro e possono essere versati in euro o in altra valuta liberamente convertibile, per l'ammontare equivalente.
4. All'inizio dell'anno civile, il consiglio dei membri chiede ai membri di versare al più presto i contributi per consentire il normale funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale e lo svolgimento delle sue attività per l'anno civile in questione.
Qualora un membro non abbia versato integralmente il suo contributo entro sei mesi dall'inizio dell'anno civile, il consiglio dei membri invita il membro in questione a effettuare il versamento entro i tre mesi che seguono. Se il versamento non avviene entro le scadenze, il fatto è reso noto al consiglio dei membri nel corso della sessione ordinaria. Il membro che deve gli arretrati viene sospeso automaticamente dal diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri e dall'accesso alle funzioni elettive in seno al consiglio dei membri o ai comitati e sottocomitati, fino al versamento integrale del contributo. Il consiglio dei membri, dopo aver ascoltato il membro che deve gli arretrati, adotta le decisioni opportune, che sono oggetto di applicazione.
5. Nessuna decisione del consiglio dei membri può esentare un membro dagli obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.
Articolo 18 Controllo finanziario
1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, il controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale è affidato al comitato finanziario.
2. I conti finanziari del Consiglio oleicolo internazionale relativi all'anno civile precedente, certificati da un revisore indipendente, sono presentati al comitato finanziario, che dopo averli analizzati li sottopone al consiglio dei membri in occasione della sessione annuale, per approvazione e pubblicazione.
Il revisore dei conti indipendente è scelto dal consiglio dei membri mediante un concorso al quale partecipano almeno tre società specializzate.
Il mandato del revisore dei conti indipendente non può durare più di tre anni.
Per la durata del presente Accordo, una società scelta per effettuare la verifica dei conti del Consiglio oleicolo internazionale in un determinato anno non può essere nuovamente selezionata per svolgere il ruolo di revisore dei conti nel corso dei nove anni successivi.
3. Durante la sessione annuale, inoltre, il consiglio dei membri esamina e adotta la relazione relativa a:
− la verifica della gestione dei fondi, dei valori e della tesoreria del Consiglio oleicolo internazionale,
− la regolarità e la conformità delle operazioni finanziarie con le disposizioni regolamentari, statutarie e di bilancio in vigore.
Articolo 19 Liquidazione
1. In caso di scioglimento e anteriormente allo stesso, il consiglio dei membri prende le misure di cui all'articolo 47, paragrafo 5.
2. Allo scadere del presente Accordo, a meno che non sia prorogato, ricondotto o rinnovato, il patrimonio del Consiglio oleicolo internazionale e tutte le somme non impegnate provenienti dai fondi previsti dall'articolo 16 così come tutte le somme non impegnate dei bilanci di cui all'articolo 15 saranno rimborsati ai membri in proporzione al totale delle loro quote di partecipazione in vigore in quel momento. I contributi volontari di cui all'articolo 15, paragrafi 4b) e 5b), e i doni di cui all'articolo 15 paragrafo 5c) saranno rimborsati ai membri o ai donatori interessati.
Parte terza
DISPOSIZIONI ECONOMICHE E DI NORMALIZZAZIONE
Capitolo V
DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA, DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Articolo 20
Impiego della denominazione «olio di oliva»
1. La denominazione «olio di oliva» è riservata all'olio proveniente unicamente dall'oliva, ad esclusione degli oli ottenuti con solvente o mediante procedimenti di riesterificazione, e di qualsiasi miscela con oli di altra natura.
2. La denominazione «olio di oliva» impiegata sola non può in nessun caso applicarsi agli oli di sansa di oliva.
3. I membri si impegnano ad abolire, a livello di scambi sia nazionali che internazionali, qualsiasi impiego della denominazione «olio di oliva», sola o combinata con altre parole, che non sia conforme al presente articolo.
Articolo 21
Denominazioni e definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola
1. Le definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva appartenenti alle diverse categorie sotto citate sono riportate nell'allegato B:
I. Olio di oliva:
A) Oli di oliva vergini:
a) Oli di oliva vergini adatti al consumo tal quali:
i) Olio extra vergine di xxxxx;
ii) Olio di oliva vergine;
iii) Olio di oliva vergine corrente.
b) Oli di oliva vergini inadatti al consumo tal quali: Olio di oliva vergine lampante;
B) Olio di oliva raffinato;
C) Olio di oliva.
II. Olio di sansa di oliva:
A) Olio di sansa di oliva grezzo;
B) Olio di sansa di oliva raffinato;
C) Olio di sansa di oliva.
2. Le definizioni dei tipi di olive da tavola sotto citati sono riportate in allegato C:
i) Xxxxx verdi;
ii) Olive cangianti;
iii) Olive nere.
3. Il consiglio dei membri può decidere di apportare qualsiasi modifica ritenga necessaria od opportuna alle categorie di oli e ai tipi di olive da tavola previsti dal presente articolo, nonché alle definizioni riportate negli allegati B e C.
Articolo 22 Impegni dei membri
1. I membri del Consiglio oleicolo internazionale si impegnano ad applicare a livello di scambi internazionali le denominazioni specificate dagli allegati B e C e incoraggiano l'applicazione di tali denominazioni nel commercio interno.
2. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, il consiglio dei membri fissa le norme relative ai criteri di qualità applicabili al commercio internazionale da parte dei membri.
3. I membri si impegnano ad analizzare in dettaglio la definizione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche che possono essere di interesse economico per i membri e le disposizioni legali nazionali di minima necessarie ad assicurare o che assicurano la protezione delle indicazioni. A questo fine, il Consiglio oleicolo internazionale fornisce gli strumenti necessari alla creazione di un sistema di riconoscimento reciproco delle indicazioni.
4. Le indicazioni geografiche, quando sono date, possono essere applicate solo ad oli di oliva vergini e a olive da tavola della categoria commerciale extra, ottenuti conformemente alle disposizioni previste per questi prodotti.
5. Le indicazioni geografiche possono essere utilizzate soltanto in conformità con le condizioni previste dalla legislazione del paese di origine.
6. I membri si impegnano in particolare a mettere a punto un sistema per il reciproco riconoscimento delle indicazioni geografiche, al fine di garantire una protezione d'ufficio alle indicazioni geografiche protette dalla legislazione nazionale dei membri, nonché a vietare e reprimere l'uso sul loro territorio, per il commercio internazionale, di indicazioni geografiche e di denominazioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e di olive da tavola contrarie a questi principi.
Questo impegno riguarda tutte le menzioni riportate sui recipienti, sulle fatture, sui bollettini di spedizione e sui documenti commerciali, o impiegate nella pubblicità, nei marchi di fabbrica, nei nomi registrati e nelle illustrazioni riferentisi alla commercializzazione internazionale degli oli d'oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola, nella misura in cui le menzioni possono costituire false indicazioni o prestarsi a confusione sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola.
Articolo 23 Contestazioni e conciliazione
1. Le contestazioni relative alle indicazioni geografiche derivate dall'interpretazione delle clausole del presente capitolo o da difficoltà di applicazione che non abbiano trovato soluzione mediante negoziati diretti vengono esaminate dal consiglio dei membri .
2. Il consiglio dei membri procede a un tentativo di conciliazione dopo aver sentito il parere della commissione consultiva prevista dall'articolo 37, paragrafo 1 e dopo consultazione dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, di un'organizzazione professionale qualificata e, se necessario, della Camera di commercio internazionale e delle istituzioni internazionali specializzate in materia di chimica analitica. In caso d'insuccesso e dopo che il consiglio dei membri ha constatato che sono stati impiegati tutti i mezzi per giungere ad un accordo, i membri interessati hanno il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia.
Capitolo VI
NORMALIZZAZIONE DEI MERCATI DEI PRODOTTI OLEICOLI
Articolo 24
Esame della situazione e dell'andamento del mercato dell'olio di oliva, dell'olio di sansa di oliva e delle olive da tavola
1. Nel quadro degli obiettivi generali definiti nell'articolo 1, al fine di contribuire alla normalizzazione del mercato dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa di oliva e porre rimedio agli squilibri tra l'offerta e la domanda internazionali dovuti all'irregolarità dei raccolti o ad altre cause, i membri rendono disponibili e forniscono al Consiglio oleicolo internazionale tutte le informazioni, le statistiche e la documentazione necessarie concernenti l'olio di oliva e l'olio di sansa di oliva.
2. In occasione della sessione annuale il consiglio dei membri provvede a un particolareggiato esame dei bilanci oleicoli ed effettua, in base alle informazioni fornite dai membri conformemente all'articolo 36, alle informazioni eventualmente comunicate dai governi di Stati non membri del presente Accordo e a ogni altra documentazione statistica pertinente di cui dispone, una stima globale delle risorse e del fabbisogno di olio d'oliva, di olio di sansa di oliva e di olive da tavola. Il consiglio dei membri, tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispone, provvede ad un esame della situazione del mercato e a una stima globale delle risorse e del fabbisogno di tutti i prodotti dell'olivo, e può proporre ai membri le misure che giudica opportune.
Articolo 25
Normalizzazione del mercato dei prodotti oleicoli
1. Il Consiglio oleicolo internazionale è incaricato di condurre studi che consentano di formulare una serie di raccomandazioni ai membri, volte a conseguire un equilibrio tra la produzione e il consumo e, piú generalmente, a normalizzare a lungo termine il mercato oleicolo mediante l'applicazione di misure adeguate.
2. Per favorire la normalizzazione, il Consiglio oleicolo internazionale ha inoltre il compito di condurre studi che consentano di suggerire ai membri le soluzioni adeguate ad eventuali problemi derivanti dall'andamento del mercato internazionale dell'olio d'oliva, dell'olio di sansa di oliva e delle olive da tavola, secondo modalità appropriate, tenendo conto degli squilibri di mercato dovuti a fluttuazioni della produzione o ad altre cause.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale prende in esame gli strumenti mediante i quali è possibile assicurare lo sviluppo degli scambi internazionali e l'aumento del consumo di olio d'oliva e di olive da tavola. In particolare, il Consiglio oleicolo internazionale rivolge ai membri adeguate raccomandazioni in materia di:
a) adozione e applicazione di un contratto-tipo internazionale per le operazioni sugli oli d'oliva, gli oli di sansa di oliva e le olive da tavola;
b) costituzione e funzionamento di un ufficio di conciliazione e di arbitrato internazionale per le eventuali dispute in materia di operazioni sugli oli d'oliva, gli oli di sansa di oliva e le olive da tavola;
c) applicazione delle norme relative alle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola;
d) unificazione dei metodi di analisi.
4. Il Consiglio oleicolo internazionale prende tutte le misure che ritiene utili al fine di reprimere la concorrenza sleale sul piano internazionale, anche quando è messa in atto da Stati che non sono parti del presente Accordo o dai loro cittadini.
Parte quarta DISPOSIZIONI TECNICHE
Capitolo VII
COOPERAZIONE TECNICA NEL SETTORE OLEICOLO
Articolo 26 Programmi e attività
1. Per conseguire gli obiettivi generali in materia di cooperazione tecnica oleicola previsti dall'articolo 1, il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, concepisce, promuove ed elabora i programmi d'attività in questo settore.
2. Nella cooperazione tecnica oleicola sono comprese l'olivicoltura, l'elaiotecnica e l'industria delle olive da tavola.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale può intervenire direttamente per promuovere la cooperazione tecnica oleicola.
4. Per l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente capitolo, il Consiglio oleicolo internazionale può decidere di ricorrere alla collaborazione di organismi e/o entità, pubblici o privati, nazionali o internazionali. Entro i limiti di bilancio, ha inoltre facoltà di concedere agli organismi e/o entità menzionati dei contributi finanziari.
Articolo 27 Ricerca e sviluppo
1. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, esamina proposte relative a progetti di ricerca-sviluppo che rivestono interesse generale per i membri e prende le opportune disposizioni in materia.
2. Il Consiglio oleicolo internazionale può ricorrere alla collaborazione di istituti, laboratori e centri di ricerca specializzati per l'applicazione, il seguimento, l'uso e la divulgazione, a vantaggio dei membri, dei risultati dei programmi di ricerca-sviluppo.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale realizza gli indispensabili studi sul rendimento economico che può derivare dall'applicazione dei risultati dei programmi di ricerca-sviluppo.
Articolo 28 Formazione e operazioni specifiche
1. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, si adopera per organizzare sessioni di aggiornamento e di corsi di formazione a vari livelli, destinati ai tecnici del settore oleicolo e in particolare a quelli provenienti da membri che sono paesi in via di sviluppo.
2. Il Consiglio oleicolo internazionale favorisce il trasferimento di tecnologie ai membri che sono paesi in via di sviluppo da parte dei membri tecnicamente più avanzati in campo olivicolo, elaiotecnico e dell'industria delle olive da tavola.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale agevola le attività di cooperazione tecnica che permettono di mettere consulenti ed esperti a disposizione dei membri che ne avessero necessità.
4. Il Consiglio oleicolo internazionale si adopera per facilitare la partecipazione di delegazioni ed esperti dei membri alle sue riunioni di carattere generale o tecnico-scientifico.
5. Al consiglio dei membri spettano in particolare i seguenti compiti:
a) realizzare studi e operazioni specifiche;
b) organizzare o favorire l'organizzazione di seminari e riunioni internazionali;
c) radunare informazioni tecniche e diffonderle tra i membri;
d) promuovere il coordinamento delle attività in materia di cooperazione tecnica oleicola tra i membri nel campo dell' olivicoltura, dell'elaiotecnica e dell'industria delle olive da tavola, anche nel quadro della programmazione regionale o interregionale;
e) suscitare rapporti di cooperazione bilaterale o multilaterale che possano aiutare il Consiglio oleicolo internazionale a raggiungere gli obiettivi del presente Accordo.
Capitolo VIII ALTRE MISURE
Articolo 29 Altre misure
Il Consiglio oleicolo internazionale è incaricato di:
a) favorire e coordinare adeguati studi e ricerche sul valore biologico dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, che mettano in rilievo le qualità nutritive e le altre proprietà intrinseche di questi prodotti;
b) definire, in cooperazione con gli organismi specializzati, la terminologia oleicola, le norme sui prodotti oleicoli e i relativi metodi di analisi, nonché qualsiasi altra norma attinente al campo oleicolo;
c) prendere adeguate disposizioni per definire una raccolta degli usi leali e costanti del commercio internazionale di olio d'oliva, olio di sansa di oliva e olive da tavola.
Parte quinta
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROMOZIONE
Capitolo IX
PROMOZIONE MONDIALE A FAVORE DEL CONSUMO DI OLIO D'OLIVA E OLIVE DA TAVOLA
Articolo 30
Programmi di promozione a favore del consumo di olio d'oliva e olive da tavola
1. I membri s'impegnano a condurre in comune delle attività di promozione generica finalizzate all'aumento del consumo mondiale di olio di oliva e olive da tavola, basandosi sull'impiego delle denominazioni degli oli d'oliva alimentari e delle olive da tavola riportate negli allegati B e C rispettivamente.
2. Le attività hanno carattere educativo e informativo e riguardano sia le caratteristiche organolettiche e chimiche degli oli di oliva e delle olive da tavola che le loro proprietà nutritive, terapeutiche ed altre.
3. Obiettivo delle campagne di promozione è offrire ai consumatori informazioni sulle denominazioni, l'origine e la provenienza degli oli d'oliva e delle olive da tavola, evitando al contempo di favorire o mettere in evidenza una determinata qualità, origine o provenienza rispetto ad altre.
4. I programmi di promozione da intraprendere in virtù del presente articolo vengono stabiliti dal consiglio dei membri in funzione delle risorse di cui dispone a tal fine; si dà priorità alle azioni nei paesi principalmente consumatori e in quelli ove il consumo di olio d'oliva e di olive da tavola è suscettibile di aumento.
5. Le risorse del bilancio di promozione sono utilizzate tenendo conto dei seguenti criteri:
a) volume del consumo e possibilità di espansione dei mercati esistenti;
b) creazione di nuovi sbocchi per l'olio di oliva e le olive da tavola;
c) rendimento degli investimenti promozionali.
6. Il consiglio dei membri è incaricato di amministrare le risorse assegnate alla promozione comune. Ogni anno elabora e allega al proprio bilancio uno stato preventivo delle entrate e delle uscite destinate alla promozione.
7. Qualora un membro, un'organizzazione o una persona forniscano un contributo volontario destinato alla realizzazione di azioni di promozione, il consiglio dei membri fissa le modalità di applicazione che regolano l'uso di tali risorse nel quadro di una convenzione specifica conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e l'organizzazione che offre il contributo.
8. L'esecuzione tecnica dei programmi di promozione spetta al Consiglio oleicolo internazionale, che può altresì affidarla a enti specializzati, scelti conformemente al regolamento interno.
Articolo 31
Marchio di garanzia internazionale del Consiglio oleicolo internazionale
Il consiglio dei membri può prevedere disposizioni in merito all'uso del marchio di garanzia internazionale, che assicura il rispetto delle norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale.
Parte sesta ALTRE DISPOSIZIONI
Capitolo X OBBLIGHI VARI
Articolo 32 Obblighi generali
I membri si impegnano a non prendere misure contrarie agli obblighi contratti ai termini del presente Accordo e agli obiettivi generali definiti nell'articolo 1.
Articolo 33
Obblighi finanziari dei Membri
In conformità con i principi generali del diritto, gli obblighi finanziari di un membro nei confronti del Consiglio oleicolo internazionale e degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti all'articolo 15, relativo ai contributi ai bilanci di cui allo stesso articolo e, se del caso, all'articolo 16, relativo ai fondi amministrativi.
Articolo 34
Aspetti ecologici e ambientali
I membri tengono debitamente conto degli aspetti ecologici e ambientali, in tutti gli stadi della produzione oleicola, e si impegnano a mettere in pratica le azioni che il consiglio dei membri ritiene necessarie per correggere o risolvere eventuali problemi incontrati in questo campo.
Articolo 35
Incoraggiamento degli scambi internazionali e del consumo
I membri si impegnano a prendere tutte le misure appropriate al fine di facilitare gli scambi, incoraggiare il consumo di oli d'oliva e olive da tavola e garantire il normale sviluppo del commercio internazionale di questi prodotti. I membri si impegnano pertanto a rispettare i principi, le regole e le linee direttrici che hanno approvato presso le sedi internazionali competenti.
Articolo 36 Informazione
I membri si impegnano a rendere disponibili e a fornire al Consiglio oleicolo internazionale tutti i dati statistici, le informazioni e la documentazione necessari allo svolgimento delle funzioni ad esso conferite dal presente Accordo, e segnatamente tutte le indicazioni di cui il Consiglio oleicolo internazionale ha bisogno per determinare i bilanci degli oli d'oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola e conoscere le politiche nazionali dei membri nel settore olivicolo.
Capitolo XI CONTROVERSIE E RECLAMI
Articolo 37 Controversie e reclami
1. Ad eccezione delle contestazioni di cui all'articolo 23, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non risolte in sede negoziale vengono deferite, su richiesta di una delle parti, al consiglio dei membri, che prende una decisione in materia in assenza del membro in questione, dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere di una commissione consultiva la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono fissate dal regolamento interno.
2. Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al consiglio dei membri che in ogni caso compone la controversia dopo aver considerato tutti gli elementi d'informazione utili.
3. Un reclamo secondo il quale un membro non avrebbe adempiuto gli obblighi previsti dal presente Accordo viene deferito al consiglio dei membri su richiesta del membro autore del reclamo. Il consiglio dei membri prende una decisione in materia in assenza del membro in questione, dopo aver consultato i membri interessati e dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Qualora il consiglio dei membri constati che un membro è venuto meno agli obblighi previsti dal presente Accordo, esso può applicare al membro, fintantoché esso non avrà adempiuto ai suoi obblighi, sanzioni che possono andare dal semplice avvertimento alla sospensione del diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri, oppure escluderlo dall'Accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 45. Il membro in questione ha il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia.
Capitolo XII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38 Depositario
Il Governo spagnolo è designato depositario del presente Accordo.
Articolo 39
Firma, ratifica, accettazione e approvazione
1. Dal 15 giugno al 31 dicembre 2005 compreso il presente accordo sarà aperto, presso il Governo spagnolo, a Madrid, alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 1986 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, emendato e prorogato nel 1993.
2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può:
a) al momento della firma del presente Accordo, dichiarare che con tale firma acconsente ad essere vincolato dal presente Accordo (firma definitiva); oppure
b) dopo aver firmato il presente Accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo depositando il relativo strumento presso il depositario.
Il presente Accordo è aperto alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione della Comunità europea.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario.
Articolo 40 Adesione
1. Ogni Stato può aderire al presente Accordo alle condizioni fissate dal Consiglio oleicolo internazionale per mezzo del consiglio dei membri, che comprendono un certo numero di quote di partecipazione e un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il consiglio dei membri può tuttavia concedere una proroga ai governi che non siano in grado di aderire entro il termine fissato. Con l'adesione, uno Stato si considera iscritto nell'allegato A del presente Accordo, ove figura inoltre il numero di quote di partecipazione previsto dalle condizioni di adesione.
Il presente Accordo è aperto all'adesione della Comunità europea.
2. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni stabilite dal Consiglio oleicolo internazionale.
Articolo 41
Notificazione di applicazione a titolo provvisorio
1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, o un governo per il quale il consiglio dei membri ha fissato condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore conformemente all'articolo 42 , oppure, se è già in vigore, ad una data specificata.
2. Un governo che abbia notificato, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente Accordo quando entrerà in vigore oppure a una data specificata, è membro a titolo provvisorio fino a quando deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e diviene così membro.
Articolo 42 Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo alla data in cui almeno cinque governi tra quelli elencati nell'allegato A del presente Accordo, che rappresentino almeno il 90% delle quote di partecipazione, lo avranno firmato definitivamente, o lo avranno ratificato, accettato o approvato, oppure vi avranno aderito.
2. Qualora al 1o gennaio 2006 il presente Accordo non fosse entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il presente Accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio, se a tale data avranno firmato definitivamente il presente Accordo o lo avranno ratificato, accettato o approvato, o avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio cinque governi che soddisfino le condizioni in materia di percentuale indicate al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Se al 1º gennaio 2006 le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo non sono riunite il depositario inviterà i governi che avranno firmato definitivamente il presente Accordo o l'avranno ratificato, accettato o approvato, o che avranno notificato al depositario che lo applicheranno provvisoriamente, a decidere se entrerà in vigore tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che essi fisseranno.
4. Per i governi che non hanno notificato al depositario, conformemente all'articolo 41, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio e che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo entra in vigore alla data di tale deposito.
Articolo 43 Emendamenti
1. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, può raccomandare ai membri degli emendamenti al presente Accordo.
2. Gli emendamenti proposti sono adottati dal consiglio dei membri conformemente all'articolo 9 dell'Accordo ed entrano in vigore per tutti i membri dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto notifica della decisione del consiglio dei membri.
Articolo 44 Recesso
1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo un membro può recedere dal medesimo, mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa contemporaneamente il Consiglio oleicolo internazionale della decisione presa, per iscritto.
2. Il recesso di cui al presente articolo ha effetto dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ne ha ricevuto notifica.
Articolo 45 Esclusione
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, se il consiglio dei membri ritiene che un membro è venuto meno agli obblighi che gli impone il presente accordo ed è inoltre del parere che tale inadempienza ostacola seriamente il funzionamento del presente accordo esso può, con decisione motivata degli altri membri, presa in assenza del membro interessato, escluderlo dal presente accordo. Il Consiglio oleicolo internazionale notifica immediatamente l'esclusione al depositario. Il membro in questione cessa di far parte del presente Accordo dopo 90 giorni dalla data della decisione del consiglio dei membri.
Articolo 46 Liquidazione dei conti
1. Il consiglio dei membri procede alla liquidazione dei conti secondo le condizioni che giudica eque, tenendo conto di tutti gli impegni che comportano conseguenze giuridiche per il Consiglio oleicolo internazionale e delle eventuali ripercussioni sui contributi nel caso di un membro che si è ritirato dal presente Accordo, o che è stato escluso dal Consiglio oleicolo internazionale, o che in altro modo ha cessato di far parte del presente Accordo, e del tempo necessario per permettere una transizione adeguata, in particolare quando è necessario porre fine a tali impegni.
Fatte salve le disposizioni del comma che precede, tale membro è tenuto a corrispondere le somme dovute al Consiglio oleicolo internazionale per il periodo durante il quale è stato membro.
2. Alla risoluzione del presente Accordo, un membro che si trovi nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto a nessuna parte del ricavo della liquidazione o degli altri averi del Consiglio oleicolo internazionale; ad esso non può neanche essere chiesto di coprire alcuna parte del disavanzo eventuale del Consiglio oleicolo internazionale.
Articolo 47
Xxxxxx, proroga, riconduzione e risoluzione
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2014, a meno che il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, non decida di prorogarlo, di ricondurlo, di rinnovarlo o di porvi fine anticipatamente, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, può decidere di prorogare il presente Accordo per non più di due periodi di due anni ciascuno. I membri che non accettano tale proroga del presente Accordo ne informano il Consiglio oleicolo internazionale e cessano di far parte del presente Accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.
3. Se, prima del 31 dicembre 2014 o prima della scadenza di un periodo di proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo il caso, è stato negoziato ma non è ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo un nuovo accordo o un protocollo destinato a ricondurre il presente accordo, questo resterà in vigore oltre la sua data di scadenza fino all'entrata in vigore del nuovo accordo o del protocollo, con riserva che la durata di tale proroga non sia superiore a 12 mesi.
4. Il Consiglio oleicolo internazionale, tramite il consiglio dei membri, può decidere in qualsiasi momento di mettere fine al presente Accordo con effetto alla data da esso stabilita.
5. Nonostante la risoluzione del presente Accordo, il Consiglio oleicolo internazionale continua a esistere durante il tempo necessario per provvedere alla liquidazione del Consiglio oleicolo internazionale, compresa la liquidazione dei conti, e durante questo periodo esercita i poteri e le funzioni necessari a tale fine.
6. Il Consiglio oleicolo internazionale notifica al depositario ogni decisione presa in virtù del presente articolo.
Articolo 48 Riserve
Nessuna disposizione del presente Accordo può essere oggetto di riserve.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma sul presente Accordo alle date indicate.
FATTO a Ginevra, il 29 aprile 2005. I testi del presente Accordo in lingua araba, francese, inglese, italiana e spagnola fanno tutti ugualmente fede.
ALLEGATO A
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI BILANCI DELL'ORGANIZZAZIONE FISSATE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 8*
Albania ..................................................................................................................... | 5 |
Algeria...................................................................................................................... | 12 |
Argentina ................................................................................................................. | 12 |
Croazia ..................................................................................................................... | 5 |
Egitto ........................................................................................................................ | 14 |
Iran (Repubblica islamica dell') ............................................................................... | 5 |
Iraq ........................................................................................................................... | 5 |
Israele ....................................................................................................................... | 5 |
Giamahiria araba libica ............................................................................................ | 5 |
Giordania.................................................................................................................. | 9 |
Libano ..................................................................................................................... | 5 |
Marocco ................................................................................................................... | 29 |
Montenegro .............................................................................................................. | 5 |
Repubblica araba siriana .......................................................................................... | 53 |
Serbia ....................................................................................................................... | 5 |
Tunisia ..................................................................................................................... | 74 |
Unione europea** .................................................................................................... | 752 |
Totale 1 000
* Calcolate in base alla media della produzione nel periodo 2001/2002-2006/2007 e alla media delle esportazioni nel periodo 2002-2007.
** Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dal 1.12.2009 l’Unione europea succede e sostituisce la Comunità europea.
Gli stati membri sono stati elencati seguendo l’ordine alfabetico spagnolo.
ALLEGATO B
DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA
Si riportano di seguito le denominazioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva delle differenti categorie e le definizioni corrispondenti.
I. L'olio di oliva è l'olio che proviene unicamente dal frutto dell'olivo, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detto olio è oggetto delle denominazioni seguenti:
A. Oli di oliva vergini: oli ottenuti dal frutto dell'olivo unicamente mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni, termiche particolarmente, che non causano alterazione dell'olio e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Detti oli sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:
a) Oli di oliva vergini adatti al consumo tal quali:
i) Olio extra vergine di oliva: olio d'oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
ii) Olio di oliva vergine: olio d'oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2,0 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
iii) Olio di oliva vergine corrente: olio d'oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria 1;
b) Olio di oliva vergine inadeguato al consumo tal quale:
Olio di oliva vergine lampante: olio d'oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 3,3 g per 100 g e/o avente le caratteristiche organolettiche e le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria, destinato alla raffinazione per il consumo umano, o a usi tecnici.
B. Olio di oliva raffinato: olio d'oliva ottenuto mediante raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. 2.
1 Questo prodotto può essere venduto al consumatore finale solo previa autorizzazione da parte del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio. In assenza di autorizzazione, la denominazione del prodotto sarà quella prevista dalle disposizioni legali del paese in questione.
C. Olio di oliva: olio costituito dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergini adatti al consumo tal quali, la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. 3.
II. L'olio di sansa di oliva è l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o altri processi fisici, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detto olio è oggetto delle denominazioni seguenti:
X. Xxxx di sansa di oliva grezzo : olio di sansa di oliva le cui caratteristiche sono quelle previste per questa categoria, destinato alla raffinazione per il consumo umano, o a usi tecnici.
B. Olio di sansa di oliva raffinato: olio ottenuto mediante raffinazione di olio di sansa di oliva grezzo la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.4.
C. Olio di sansa di oliva: olio costituito da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini adatti al consumo tal quali, la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. Questo taglio non può in nessun caso essere denominato «olio di oliva».5.
2 Questo prodotto può essere venduto al consumatore finale solo previa autorizzazione da parte del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio.
3 Il paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio può richiedere l'uso di una denominazione più precisa.
4 Questo prodotto può essere venduto al consumatore finale solo previa autorizzazione da parte del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio.
5 Il paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio può richiedere l'uso di una denominazione più precisa.
ALLEGATO C
TIPI E DEFINIZIONI DELLE OLIVE DA TAVOLA
Le olive da tavola sono classificate in uno dei seguenti tipi:
i) Olive verdi: frutti colti durante il ciclo di maturazione, prima dell'invaiatura e quando hanno raggiunto dimensioni normali. Il colore del frutto può variare dal verde al giallo paglia.
ii) Olive cangianti: frutti raccolti prima della completa maturazione, al momento dell'invaiatura . Possono presentare un colore rosato, rosa vinoso o castagno;
iii) Olive nere: frutti colti quando hanno raggiunto la completa maturazione, o poco prima. Possono presentare un colore nero rossastro, nero violaceo, violetto scuro, nero olivastro o castagno scuro.