Convenzione
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Convenzione
tra la Tavola valdese,
la Comunità di lingua francese di Roma
e la Chiesa valdese di Roma, via IV Novembre
N O T A
La Comunità Cristiana Protestante di lingua francese svolge dal 1985 la sua attività nell’ambito della Chiesa valdese di Via IV Novembre a Roma, e in seguito chiede di essere riconosciuta come chiesa costituita nell’ambito dell’ordinamento valdese.
Il Sinodo, con 18/SI/1991, accoglie lo statuto della Comunità e approva la conven- zione che regola i rapporti della Comunità stessa con la Tavola valdese e con la Chiesa valdese di Roma, via IV Novembre.
Sia la convenzione sia lo statuto della Comunità sono redatti in duplice originale, uno in lingua italiana ed uno in lingua francese; tali testi sono contenuti in appendice agli atti del Sinodo 1991.
La convenzione viene indicata con la sigla CLf/1991.
La Tavola Valdese, il Concistoro della Chiesa Valdese di Roma via IV Novembre e il “Conseil de la Communauté Chrétienne Protestante de langue française de Rome”,
premesso che dal 1985 è in atto un progetto della Chiesa Evangelica Valdese per un lavoro di accoglienza degli stranieri che vede all’opera a Roma una équipe della CEvAA (Communauté Evangélique d’Action Apostolique) sul- la base di accordi intercorsi tra la Tavola Valdese e la CEvAA e che tale pro- getto è detto di “Action Apostolique Commune” (AAC);
- che dal lavoro dell’AAC si è costituita in Roma una Comunità protestante di lingua francese, accolta localmente dalla Chiesa valdese di via IV No- vembre, al fine di predicare l’Evangelo di Gesù Cristo e di fornire un quadro spirituale ai protestanti e simpatizzanti di lingua francese residenti o sog- giornanti a Roma e dintorni e si è pure organizzato un lavoro sociale a favore degli immigrati;
- che tale Comunità da tempo si è inserita nel lavoro comune dell’XI cir- cuito e del III distretto delle Chiese valdesi e metodiste;
preso atto della domanda della CLF di essere riconosciuta dal Sinodo come chiesa particolare costituita nell’ambito dell’ordinamento valdese conservando alcune particolarità evidenziate nel proprio statuto;
convengono tra loro quanto segue:
1. La CLF si regge in base al suo statuto, approvato dal Sinodo delle Chie- se valdesi e metodiste insieme alla presente convenzione, e al regolamento interno votato dalla sua assemblea del 3 marzo 1991 e depositato presso la Tavola valdese.
2. La Tavola valdese continuerà ad assicurare alla CLF la cura pastorale a tempo parziale o totale a seconda delle necessità e possibilità, senza che questo abbia a incidere sulla vita normale e sullo sviluppo della Comunità. In caso di vacanza pastorale, la Tavola cercherà tempestivamente il parere del Conseil per decidere le forme della cura pastorale da assicurare. Qualora per la cura della CLF fosse chiamato un pastore dall’estero, esso sarà inserito nei ruoli della Ta- vola valdese. Accordi particolari potranno essere stabiliti per sovvenire a parti- colari esigenze connesse con una provenienza extra europea del candidato.
3. La Chiesa di via IV Novembre, in quanto “chiesa locale di accoglienza” della CLF, e fintanto che sarà vigente tale stato, accetta di regolare i propri rapporti con la CLF (relazioni regolari dei Consigli di chiesa, uso dei locali,
CLf/1991
cura dei locali e dei beni mobili) in base a quanto stabilito dagli articoli 8, 9, 10 del regolamento approvato dalla CLF e allegato alla domanda di accogli- mento nell’ordinamento valdese presentata alla Tavola.
4. La CLF provvede alle proprie spese locali e si impegna a versare alla chiesa locale di accoglienza, quale contributo alle spese di mantenimento dei locali e dei servizi della chiesa una cifra stabilita annualmente sulla base di un accordo tra i due Consigli di chiesa. Si impegna altresì a contribuire alle spese generali della Chiesa evangelica valdese con una contribuzione previ- sta nel suo bilancio annuale che terrà conto dello sviluppo dello sforzo contri- butivo delle chiese valdesi e metodiste.
STATUTO
DELLA COMUNITÀ PROTESTANTE DI LINGUA FRANCESE
Art. 1 - (origine e denominazione)
1.1 Dall’Azione Apostolica Comune CEVAA (Communauté Evangélique d’Action Apostolique), sostenuta dalle Chiese membro della CEVAA sulla base di un progetto della Chiesa Evangelica Valdese - Unione delle chiese valdesi e metodiste per l’accoglienza degli stranieri di lingua francese a Roma, è na- ta una comunità di culto. Dal 1986 essa vuole essere uno spazio offerto ai credenti di lingua francese affinché possano vivere la loro fede.
1.2 Il nome che definisce questa entità è «Communauté Chrétienne Prote- stante de langue française de Rome».
1.3 La Comunità ha un carattere interdenominazionale e aperto: è centrata su una azione sociale di testimonianza cristiana e di evangelizzazione senza discriminazioni confessionali.
Art. 2 - (scopo)
2.1 Creata per dare uno spazio ai credenti di lingua francese, la Comuni- tà è un’espressione della vocazione della Chiesa Evangelica Valdese in favo- re dei credenti di ogni nazionalità.
Art. 3 - (confessione di fede)
3.1 In comunione con la fede delle Chiese della Riforma, questa Comu- nità confessa Gesù di Nazareth, il Cristo Figlio di Dio, Signore e Salvatore del mondo, come viene affermato nel Simbolo Apostolico.
3.2 La fede della Comunità trova il suo fondamento nelle Sacre Scritture, Antico e Nuovo Testamento, ed esse soltanto hanno autorità sulla sua vita.
3.3 Tutti coloro che, a qualsiasi denominazione cristiana appartengano, do- po aver preso conoscenza dell’esistenza della Comunità e della sua base con- fessionale, vi sottoscrivano in modo cosciente e volontario, possono chiedere di diventarne membri.
3.4 Il fatto di essere membri della Comunità non implica necessariamen- te una rinuncia al diritto di essere membri comunicanti della propria confes- sione d’origine, ma esprime un impegno di vita liberamente scelto.
CLf/1991
Art. 4 - (inserimento nella Chiesa Evangelica Valdese)
4.1 La Comunità è membro della Chiesa Evangelica Valdese - Unione delle chiese valdesi e metodiste, sua Chiesa di Accoglienza, e non chiede di avere un’esistenza giuridica propria.
4.2 A causa del suo carattere particolare definito negli articoli 1 e 2, i rap- porti della Comunità con la Chiesa Evangelica Valdese sono regolati tramite convenzione.
4.3 L’Assemblea è responsabile della vita della Comunità e ne elegge il Consiglio. Si riunisce almeno una volta all’anno ed approva il rapporto delle attività, il bilancio preventivo ed il programma di lavoro.
4.4 Il Consiglio risponde delle sue attività all’Assemblea. Segue la vita quotidiana della Comunità, organizza e dirige le sue attività. Esercita la disci- plina e le funzioni amministrative secondo i regolamenti in vigore nelle Di- scipline ecclesiastiche valdesi, ad eccezione delle diverse disposizioni previ- ste nel presente statuto e nel regolamento interno. Il Consiglio esercita il mi- nistero pastorale tenendo conto, nella misura del possibile, delle pratiche in uso nelle Chiese d’origine dei membri della Comunità.
Art. 5 - (finanze)
5.1 Le attività della Comunità sono sostenute finanziariamente dalle con- tribuzioni dei membri e dai doni esterni.
5.2 La gestione dei fondi della Comunità è assicurata dal Consiglio.
Art. 6 - (modifiche)
6.1 Qualsiasi modifica del presente statuto può essere fatta su proposta ri- cevuta e presentata dal Consiglio all’Assemblea, dopo aver raccolto il parere della Tavola valdese. Le modifiche entrano in vigore con l’approvazione del Sinodo delle chiese valdesi e metodiste.
6.2 Per qualsiasi questione non definita nel presente statuto e nel regolamento interno, la Comunità si conformerà alle Discipline ecclesiastiche valdesi.
Art. 7 - (scioglimento)
7.1 Solo il Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste è abilitato a porre fine alle attività della Comunità. Tuttavia la decisione del Sinodo verrà presa a seguito di consultazioni con la Comunità attraverso i canali stabiliti. I beni della Comunità disciolta vanno alla Tavola Valdese.