INDICE
COMUNITA’ SOCIALE CREMASCA a.s.c.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI (CDD)
CIG: 0539462A1D
INDICE
ART. 1 – Oggetto dell’appalto ART. 2 – Durata dell’appalto ART. 3 – Sede di esecuzione
ART. 4 – Procedura di aggiudicazione ART. 5 – Modalità di partecipazione
ART. 6 – Destinatari dei servizi e ricettività ART. 7 – Attività svolte nel CDD
ART. 8 – Orari ed organizzazione del servizio
ART. 9 – Valutazione presa in carico ed eventuali dimissioni degli utenti ART. 10 – Prestazioni e classi di fragilità
ART. 11 – Standard di personale ART. 12 – Requisiti del personale
ART. 13 – Misure da adottarsi in caso di sciopero ART. 14 – Trattamento dei lavoratori
ART. 15 – Monte ore e importo dell’appalto
ART. 16 – Mantenimento dello standard gestionale ART. 17 – Oneri a carico di Comunità Sociale Cremasca ART. 18 – Oneri a carico del soggetto gestore
ART. 19 – Requisiti di partecipazione alla gara di appalto ART. 20 – Assicurazioni
ART. 21 – Vigilanza e controllo del servizio ART. 22 – Modalità di pagamento
ART. 23 – Deposito cauzionale provvisorio e definitivo ART. 24 – Revisione dei prezzi
ART. 25 – Inadempimenti e cause di risoluzione ART. 26 – Penalità
ART. 27 – Spese contrattuali ART. 28 – Divieto di subappalto
ART. 29 – Divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell’aggiudicatario ART. 30 – Tutela contro azioni di terzi
ART. 31 – Privacy
ART. 32 – Trattamento dei dati personali
ART. 33 – Sistema informativo e documentazione ART. 34 – Programmazione e verifiche congiunte ART. 35 – Collegio arbitrale
ART. 36 – Mancato accordo ART. 37 – Disposizioni finali
ART. 1 Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto la gestione dei differenti servizi/attività necessari al funzionamento di un Centro Diurno per persone Disabili (CDD), sito in Crema (CR) – Xxx Xxxxx, 00, che accoglie persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, provenienti dai Comuni del Distretto di Crema.
Il CDD è una struttura socio-sanitaria integrata semiresidenziale che mira alla crescita evolutiva dei soggetti accolti, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con l’obiettivo, da un lato, di sviluppare le capacità residue, dall’altro di operare il massimo mantenimento dei livelli acquisiti attraverso spazi educativi e ricreativi diversificati, consentendo alla famiglia di mantenere al proprio interno la persona disabile, contrastandone l’istituzionalizzazione e l’emarginazione.
La titolarità dell’autorizzazione / accreditamento, fin qui attribuita all’ASL della Provincia di Cremona è in corso di volturazione all’Azienda Speciale Consortile di Crema, “Comunità Sociale Cremasca” a termini di quanto indicato nella deliberazione della DG dell’ASL della provincia di Cremona del 17/08/2010 n.581; a conclusione dell’iter finale previsto, e comunque entro il 31/12/2010, tale voltura dovrà essere stata perfezionata.
L’attività del Centro Diurno dovrà svolgersi nel rispetto delle norme contenute negli articoli che seguono, con le modalità e ai sensi di quanto disposto dalla X.X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx XXX/00000 xxx 00/00/0000 “Definizione delle nuove unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (C.D.D.)” ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative e/o regolamentari.
ART. 2 Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è prevista dal 01/01/2011 al 31/12/2013.
E’ previsto il rinnovo espresso fino ad un massimo di ulteriori 3 anni. L’aggiudicatario è pertanto impegnato - in forza dell'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo, che è lasciata alla discrezione esclusiva della stazione appaltante - all'esecuzione del contratto alle condizioni di aggiudicazione e tenuto conto del meccanismo di adeguamento prezzi previsto al successivo art. 24 e della normativa vigente in materia.
Nulla potrà essere richiesto dall’Impresa aggiudicataria nel caso in cui la stazione appaltante non intendesse avvalersi dell’opzione di rinnovo.
Qualora la stazione appaltante non ritenga di rinnovare il contratto, l’aggiudicatario è tenuto a garantire la prestazione fino all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza del contratto.
ART. 3 Sede di esecuzione
Le prestazioni di cui al presente capitolato saranno svolte presso il CDD di Crema (CR), Via Desti n. 25.
La struttura è costituita da una porzione di circa 810 mq di un edificio sito al piano terra, contornato da un’area di pertinenza di circa 2480 mq e dotato di arredi e attrezzature necessarie per l’attività cui è destinata.
La struttura nel suo complesso, rispetta gli standard regionali, ed è messa a disposizione da Comunità Sociale Cremasca, in comodato d’uso gratuito, al soggetto gestore; lo stesso dovrà mantenere in perfetto stato d’uso e riconsegnare alla scadenza del contratto, alle stesse condizioni, la struttura, le attrezzature mobili e fisse e gli arredi.
Prima dell’inizio delle prestazioni contrattuali sarà redatto verbale in contraddittorio tra le parti nel quale saranno elencate le attrezzature e gli arredi di cui sopra con la precisazione, per ciascuna di esse, degli elementi funzionali caratteristici. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali.
Resta inteso che sarà richiesto risarcimento pecuniario per eventuali danni alle strutture, attrezzature, arredi e vari.
Prima della gara è richiesto un sopralluogo obbligatorio presso la struttura, che si effettuerà secondo i tempi definiti nel disciplinare di gara. La ditta che intende partecipare alla gara dovrà dichiarare, nella documentazione amministrativa, di essersi recata presso la struttura e di avere preso visione della stessa e di tutto quanto in essa contenuto. Comunità Sociale Cremasca rilascerà certificato di presa visione che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa richiesta.
ART. 4 Procedura di aggiudicazione
L’affidamento della gestione del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Dlgs
n. 163/2006, nel rispetto dei principi indicati all’art. 2 del medesimo decreto.
L’esame delle offerte terrà conto dell’elemento prezzo e del progetto tecnico, sulla base dei parametri e degli elementi di valutazione contenuti nel disciplinare di gara.
La gestione del servizio, nei termini di cui al presente capitolato, verrà aggiudicata a chi avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Dlgs. n. 163/2006 in base ai parametri indicati nel presente capitolato e nel disciplinare di gara.
Possono partecipare operatori economici singoli od associati in raggruppamenti temporanei, cooperative e consorzi, ed imprese con sede in uno stato della U.E. (la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in base alla normativa vigente nel paese di appartenenza) ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006.
Comunità Sociale Cremasca si riserva di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, qualora essa sia ritenuta conveniente.
In caso di parità l’aggiudicazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
a) Punteggio ottenuto nella sezione B1 dello schema riportato al punto 4 pag.12 del disciplinare di gara;
e in caso di ulteriore parità:
b) Punteggio ottenuto nella sezione A dello schema riportato al punto 4 pag. 12 del disciplinare di gara;
Le offerte anomale saranno individuate ai sensi dell’art. 86, comma 2 del Dlgs. n. 163/2006. Per la verifica dell’anomalia si applicano gli artt. 87 – 88 del medesimo Dlgs.
ART. 5 Modalità di partecipazione
Il plico, sigillato con ceralacca e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, contenente la documentazione, l’offerta tecnica ed economica, andrà presentato, pena l’esclusione, a Comunità Sociale Cremasca - Ufficio Amministrazione Generale – Xxx Xxxxxx, 00, Xxxxx (XX), a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, ad esclusivo rischio del mittente, entro le ore 12.00 del giorno 15/10/2010.
All’esterno del plico andrà riportata la seguente dicitura: “Non aprire – gara d’appalto per l’affidamento della gestione del Centro Diurno Disabili di Crema”.
Sull’esterno del plico dovrà essere indicato il mittente e l’oggetto dell’appalto.
Il plico dovrà contenere:
• Busta A)
Busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante con la dicitura: “Documentazione”.
In tale busta il concorrente dovrà inserire la documentazione amministrativa, come da punto 4 “Presentazione e contenuto” del disciplinare di gara, attestante i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e la quietanza del deposito cauzionale;
• Busta B)
Busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante con la dicitura: “Offerta tecnica”. Tale busta conterrà quanto previsto in merito al punto 4 del disciplinare di gara;
• Busta C)
Busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante con la dicitura: “Offerta economica”, secondo quanto previsto al punto 4 del disciplinare di gara; L’offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere e riportare il codice fiscale e partita IVA dell’impresa.
L’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa.
ART. 6 Destinatari dei servizi e ricettività
Il CDD è rivolto a persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004.
Il Centro Diurno può accogliere n. 30 utenti con disabilità di vario tipo e gravità. Per ciascun utente inserito sarà redatto, a cura del gestore e in collaborazione con il servizio inviante, un Piano Educativo Individualizzato.
ART. 7 Attività svolte nel CDD
L’aggiudicatario dovrà garantire, come fondamentali, le attività previste nella delibera della Giunta Regionale n. VII/18334 del 23/07/2004 e precisamente: attività socio-sanitarie ad elevato grado di integrazione; attività di riabilitazione, attività socio-riabilitative, attività educative. Queste sono riconducibili alle successive quattro aree di intervento:
a) Area dell’autonomia personale: alimentazione, controllo sfinterico, igiene personale, vestirsi/svestirsi. Si tratta di favorire, mediante interventi personalizzati, il miglior adattamento possibile ai vari momenti funzionali della giornata.
b) Area cognitivo – culturale: gli obiettivi previsti in quest’area di attività si configurano come “pre- requisiti” cognitivi che stanno alla base di attività più complesse. Si tratta, in particolare, di abilità attentive, di orientamento spazio – temporale, di contatto oculare, di concentrazione, di attività con funzione psico-motoria e ludica e attività di terapia occupazionale volta ad affinare le capacità gnoso–prassiche-percettive e a favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza e impegno relativi allo svolgimento dei compiti.
c) Area corporeo - espressiva: implica momenti specifici di educazione psicomotoria, attività di drammatizzazione ed espressione corporea, gioco-teatro, educazione fisica con particolare riguardo alle proposte di sport e gioco collettivo, animazione musicale, particolari proposte che utilizzano anche spazi esterni, come ad esempio il nuoto, attività motoria guidata in piscina, l’equitazione e altre.
d) Area affettivo-relazionale: prevede attività che, attraverso l’espressione della propria affettività, perseguono l’obiettivo di stimolare gli utenti a riconoscere ed a controllare le proprie emozioni ed a canalizzarle in comportamenti meno problematici e socialmente più adeguati, potenziando le abilità relazionali all’interno del proprio contesto di appartenenza.
e) Attività sanitarie e di riabilitazione: attività infermieristiche e riabilitative riservate agli utenti nel cui Piano Educativo Individualizzato sono previste prestazioni di carattere sanitario e riabilitativo.
Le attività assumeranno valenza differente in funzione dei diversi obiettivi da perseguire dai singoli utenti, in modo da compiere la realizzazione di specifici piani individuali di lavoro che verranno periodicamente monitorati e verificati.
ART. 8 Orari ed organizzazione del servizio
Il gestore dovrà garantire l’apertura del Centro per almeno 235 giorni l’anno; la frequenza degli utenti è prevista per almeno 35 ore settimanali distribuite sui 5 giorni, ugualmente dal lunedì al venerdì con un orario di funzionamento di almeno 7 ore al giorno.
L’orario di frequenza viene deciso considerando le esigenze di tutti gli utenti, comunque con un orario di inizio non antecedente le ore 8,00 e non successivo alle ore 9,00.
Il gestore dovrà assicurare, a proprio carico, in orario aggiuntivo ai giorni ed orari di apertura del servizio, almeno 2 ore settimanali di incontri delle equipe tecniche, per la valutazione dell’andamento del servizio e dei programmi di intervento individuali e collettivi e per la predisposizione delle attività necessarie alla gestione complessiva del Centro Diurno.
Le settimane di chiusura dovranno preferibilmente essere previste durante le festività natalizie e nel mese di agosto.
ART. 9 Valutazione presa in carico ed eventuali dimissioni degli utenti
La valutazione per l’ingresso e l’eventuale dimissione dell’utente dal Centro Diurno, vengono effettuate da un nucleo di valutazione individuato da Comunità Sociale Cremasca con la partecipazione di un rappresentante del gestore dei servizi / attività del Centro Diurno e in accordo con il Servizio Sociale comunale territorialmente competente, secondo le procedure distrettuali definite nelle linee guida per l’accreditamento dei servizi per disabili e nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 comma 4 del presente capitolato.
ART. 10 Prestazioni e classi di fragilità
La D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004, stabilisce di adottare quale strumento di classificazione del livello di fragilità degli ospiti dei CDD la scheda di rilevazione SIDI che classifica gli ospiti ed i carichi assistenziali in cinque classi come indicato nella seguente tabella:
Classe/Livello di fragilità | Misura del carico assistenziale Minuti settimanali medi per ospite | Stima numero utenti |
1 (ALTO) | 1.300 | 3 |
2 (MEDIO ALTO) | 1.100 | 10 |
3 (MEDIO) | 900 | 9 |
4 (MEDIO BASSO) | 750 | 4 |
5 (BASSO) | 600 | 4 |
Totali | 30 |
ART. 11 Standard di personale
Sulla base degli attuali standard di assistenza previsti dalla D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004, deve essere garantito lo standard globale di minuti settimanali per ospiti rispettando i seguenti rapporti:
• 20% di ausiliari socio-assistenziali (A.S.A.) e Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)
• 50% di figure professionali afferenti all’area educativa, riabilitativa e all’area infermieristica;
• 30% definito dalla struttura, sulla base del piano educativo individualizzato, tra le diverse figure professionali sopra indicate;
Il gestore dovrà inoltre garantire la presenza del Coordinatore per complessive n. 20 ore settimanali.
Le prestazioni richieste agli operatori sono quelle previste dalla normativa regionale e sinteticamente riportate nei punti di seguito indicati.
Il Coordinatore, per quanto attiene alle attività relative alla gestione del CDD, dovrà:
a) Predisporre due relazioni dettagliate, una a preventivo e una a consuntivo, inerenti la programmazione, l’attività da svolgere e i risultati raggiunti, da sottoporre per verifica all’esame di Comunità Sociale Cremasca; in tali relazioni si dovrà fare riferimento all’andamento degli interventi, alle problematiche connesse ed agli eventuali provvedimenti da adottare.
b) Rispondere della programmazione delle attività, della loro organizzazione interna, nonché del coordinamento e dell’organizzazione del personale e dei mezzi;
c) Garantire il buon andamento del servizio nella sua globalità e della realizzazione dei progetti individuali; pertanto si occuperà della gestione e della verifica dei progetti in ogni fase della loro evoluzione, riferendo in merito al referente di Comunità Sociale Cremasca per le conseguenti valutazioni;
d) Effettuare un incontro settimanale di n. 2 ore in momenti in cui l’utenza non è presente, insieme con il personale preposto, finalizzati alla programmazione e supervisione delle attività svolte all’interno del CDD;
e) Prevedere momenti di incontro con le famiglie, sia a livello individuale, sia di gruppo, finalizzati alla presentazione del progetto educativo, alla valutazione di eventuali situazioni problematiche, creando un clima di collaborazione e fiducia, avvalendosi della cooperazione degli operatori presenti in struttura;
f) Mantenere aggiornato il registro delle presenze degli utenti e trasmetterne mensilmente copia al referente di Comunità Sociale Cremasca;
g) Rispondere delle attività del Centro agli organi preposti alla vigilanza: ASL, Regione e Comunità Sociale Cremasca;
h) Mantenere aggiornate le schede SIDI degli utenti, in collaborazione con il personale educativo;
i) Garantire la verifica bimestrale dell’attività svolta e la tenuta di un diario giornaliero circa l’attività del Centro.
Il personale educativo dovrà:
a) Definire il piano educativo individualizzato;
b) Realizzare il piano educativo individualizzato dei singoli utenti e procedere alla loro verifica periodica;
c) Partecipare ai momenti di discussione e di approfondimento circa l’andamento dei casi e delle attività;
d) Coinvolgere le famiglie nel percorso educativo;
e) Raccogliere sistematicamente, mediante osservazioni sugli utenti, elementi utili alla discussione ed alla programmazione degli interventi educativi ed assistenziali;
f) Aggiornare ogni due mesi il fascicolo individuale degli ospiti e comunque ogni qualvolta si rilevi un cambiamento significativo della condizione bio-psico-sociale o vi siano eventi la cui registrazione sia utile o necessaria ai fini del piano educativo individualizzato e alla corretta compilazione della scheda di rilevazione SIDI da sottoporre a validazione di Comunità Sociale Cremasca;
g) Partecipare obbligatoriamente a momenti di formazione ed attuazione dei progetti di formazione permanente;
h) Partecipare agli incontri settimanali di n. 2 ore, finalizzati alla programmazione e supervisione delle attività svolte all’interno del CDD;
i) Garantire l’assistenza agli utenti durante l’accesso e l’uscita dal Centro, la somministrazione dei pasti ed il relativo supporto nei momenti di cura ed igiene personale.
Il personale A.S.A. / O.S.S. dovrà garantire:
a) Igiene e cura degli ospiti;
b) Preparazione sala mensa, distribuzione e somministrazione del pasto;
c) Supporto al personale educativo nella realizzazione del progetto individualizzato;
d) Collaborazione con la figura infermieristica, per quanto di competenza;
e) Pulizia ed igienizzazione quotidiana degli ambienti del CDD secondo quanto previsto dal mansionario della figura professionale;
Il personale infermieristico dovrà garantire agli utenti:
a) Le necessarie prestazioni infermieristiche (misurazione pressione, somministrazione medicinali, controllo del peso ecc.);
b) Il controllo della regolare somministrazione dei farmaci;
c) Verifica delle scadenze dei farmaci da somministrare agli utenti;
d) Tenuta del fascicolo integrato per quanto riguarda la parte infermieristica;
Il personale di riabilitazione dovrà garantire:
a) Esercizi riabilitativi prescritti/consigliati dal medico specialista;
b) Collaborazione con gli educatori che effettuano attività motoria agli utenti;
c) Tenuta del fascicolo sanitario per quanto riguarda la parte riabilitativa;
Il soggetto concorrente dovrà considerare che n. 4 educatori professionali, dipendenti dall’ASL di Cremona e assegnati in comando presso il CDD di Crema, come da accordo sindacale del 15/07/2009, continueranno a prestare il proprio servizio nello stesso CDD, pur rimanendo a tutti gli effetti dipendenti dell’ASL di Cremona e quindi inquadrati sia a livello economico che normativo nel comparto Sanità Pubblica. Pertanto l’Ente aggiudicatario, in fase di formulazione dell’offerta, dovrà considerare la disponibilità delle prestazioni di tali operatori per n. 144 ore settimanali (36 ore x 4 educatori) e il relativo costo (stimato in €. 120.000 annui e calcolato in base ai costi medi di contratti di lavoro privatistico vigenti nel settore) non dovrà essere ricompreso nella formulazione dell’offerta economica.
In caso di rientro anticipato, ovvero di dimissioni, da parte del personale dipendente dall’ASL di Cremona assegnato in comando presso il CDD di Crema, senza che lo stesso sia sostituito da altri operatori ASL, Comunità Sociale Cremasca riconoscerà all’ente gestore il costo che lo stesso dovrà sostenere per la sostituzione del personale (stimato in €. 30.000 annui per operatore, come sopra specificato) attraverso un’opportuna riparametrazione del costo giornaliero riconosciuto al gestore del servizio.
Comunità Sociale Cremasca porta a conoscenza delle imprese partecipanti alla presente gara che, presso il Centro Diurno Disabili, operano attualmente - oltre ai 4 educatori dipendenti dall’ASL di cui al precedente punto, anche altri operatori fra cui educatori, personale ASA/OSS, in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata esperienza; quanto sopra viene segnalato per un eventuale impiego degli operatori che prestino la propria collaborazione presso il Centro, da parte del nuovo gestore, in un’ottica di continuità e di qualità del servizio.
Il gestore, all’interno del progetto tecnico-gestionale, dovrà presentare un prospetto, con l’articolazione degli orari di tutte le figure professionali che intende coinvolgere nel servizio ed i compiti assegnati a ciascuno.
ART. 12 Requisiti del personale
Il coordinatore individuato dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) Diploma di laurea in Scienze dell’educazione, Sociologia, Psicologia, Scienze della formazione, Scienze per le politiche sociali e del terzo settore;
b) Diploma di Educatore Professionale con esperienza di almeno 5 anni;
Il personale educativo dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) Diploma di Educatore Professionale.
b) Diploma di laurea in Scienze dell’Educazione, con specifico indirizzo di educatore professionale, o di altri titoli equipollenti riconosciuti, come da normativa vigente.
Il tecnico di riabilitazione dovrà essere in possesso di idoneo titolo di qualifica professionale.
L’infermiere professionale dovrà essere in possesso di idoneo titolo di qualifica professionale e dell’iscrizione allo specifico albo.
Ausiliari Socio Assistenziali (A.S.A.) o Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) dovranno essere in possesso di relativo attestato di qualificazione.
Entro 10 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà inviare a Comunità Sociale Cremasca l’elenco degli operatori che svolgeranno il servizio nel Centro Diurno, il numero delle ore di prestazioni lavorative settimanali e la documentazione attestante i requisiti professionali ed i titoli posseduti.
Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata preventivamente al committente, prima dell’inserimento di nuovi operatori.
Non è ammesso turn-over di personale in misura superiore ai 2/5 degli operatori presenti; in caso contrario Comunità Sociale Cremasca potrà discrezionalmente riservarsi l’eventuale risoluzione anticipata del contratto e l’addebito all’aggiudicatario dell’appalto delle eventuali maggiori spese sostenute.
Il gestore dovrà comunque garantire la sostituzione dei propri operatori, assenti per qualsiasi motivo, entro due giorni dall’assenza stessa.
Il Gestore del servizio non può, in nessun caso, utilizzare personale sprovvisto dei titoli richiesti nelle singole aree professionali.
La mancata sostituzione degli operatori, non consente all’ente gestore di garantire il minutaggio all’utenza, come richiesto dalla D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004; pertanto la mancata sostituzione comporta l’applicazione di penalità specificate all’art. 26.
Il gestore del servizio è tenuto a garantire sistematici percorsi formativi e di aggiornamento, da svolgersi sia all’interno che all’esterno del Centro Diurno, a tutti i collaboratori del servizio: a tale scopo invierà alla Direzione di Comunità Sociale Cremasca, entro il mese di febbraio di ogni anno, un dettagliato programma delle iniziative che si intendono realizzare nell’anno. Il gestore è tenuto altresì ad effettuare, per il proprio personale, la formazione obbligatoria legata a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutti gli oneri relativi alla formazione / aggiornamenti degli operatori sono a carico del Gestore e costituiscono obbligo contrattuale per lo stesso.
ART. 13 Misure da adottarsi in caso di sciopero
In caso di sciopero dei propri operatori, l’ente gestore è tenuto a comunicare all’Ente appaltante, con cinque giorni di anticipo, il disservizio che ne deriverà. Il gestore concorderà, mediante i propri addetti, con gli Uffici ed i funzionari incaricati dall’Ente appaltante, le misure necessarie ad assicurare, sia pure in misura ridotta, la continuità del servizio, nel rispetto della vigente normativa in materia di regolamentazione degli scioperi nei pubblici servizi, in quanto applicabile.
Le interruzioni dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del soggetto gestore, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza, richiesta dal presente capitolato.
ART. 14 Trattamento dei lavoratori
Il Gestore del servizio è tenuto ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali ed ogni altra normativa nei confronti del proprio personale e si impegna:
a) Garantire nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali degli stessi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. Il gestore è tenuto ad applicare i suddetti contratti collettivi per tutta la durata del contratto e anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il gestore anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.
b) Ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (dpr n. 547/55 – dpr n. 303/56) e alla sicurezza sul lavoro (Dlgs n. 81/08);
c) Garantire al proprio personale una formazione ed aggiornamento adeguati.
d) Dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento; il tesserino dovrà essere portato in modo visibile, durante l’orario di lavoro e dovrà contenere la fotografia, le generalità, la qualifica ed il nominativo del soggetto gestore di cui è dipendente.
e) Fornire al personale gli indumenti di lavoro prescritti dalla normativa vigente in materia d’igiene ed in particolare l’art. 42 della dpr n. 327/80 (almeno due divise complete che dovranno essere in stato di perfetta pulizia quando indossate); dovranno essere previsti indumenti distinti da utilizzare esclusivamente per eventuali lavori di pulizia.
Il Gestore dovrà altresì rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999. Inoltre il Gestore si impegna:
f) A trasmettere nei termini indicati al precedente art. 12, l’elenco del personale addetto ai diversi servizi/attività, con indicata la qualifica professionale, il livello di inquadramento, il titolo di studio e relativa copia dello stesso. La stessa comunicazione dovrà essere resa ogni qualvolta viene sostituita una figura professionale con un’altra. Si obbliga inoltre a presentare, su richiesta
di Comunità Sociale Cremasca, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti dei contributi di tutto il personale impiegato per l’esecuzione del servizio.
g) All’osservanza del Dlgs n. 196/2003, indicando il nome del responsabile della privacy.
h) A trasmettere, entro 10 giorni dall’aggiudicazione (si veda art. 12 comma 6 del presente capitolato) il nominativo del coordinatore, quale raccordo in ordine alla gestione, che garantisca la propria presenza ovvero assicurare la reperibilità durante tutto l’orario di apertura del servizio.
i) A trasmettere con cadenza almeno quadrimestrale, l’elenco aggiornato del personale e ad esibire il libro matricola, DM 10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
j) A trasmettere in sede di stipula del contratto, l'attestazione DURC, (documento unico di regolarità contributiva), in merito all'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi di legge e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL.
k) A trasmettere comunicazione in caso di sostituzione del personale in servizio per ferie, malattia ecc.
A Comunità Sociale Cremasca, in quanto titolare dell’accreditamento della gestione complessiva del CDD sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo in ordine all’adempimento del servizio ed al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato, nonché nel successivo contratto.
Qualora l’aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Ente appaltante procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Ente appaltante. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’aggiudicatario. In tale caso, l’ente appaltante, interdirà la partecipazione della ditta in dolo a nuove gare per un periodo di 4 anni.
ART. 15 Monte ore e importo dell’appalto
Il monte ore di prestazioni effettive annuali viene stimato in 21.000 ore (ricomprendendo in queste anche le ore di attività prestate dai 4 educatori ASL) calcolate con riferimento agli standard di cui al precedente art. 11, considerando l’utenza a regime del CDD, prevista per n. 30 ospiti ed al livello medio di fragilità risultante dalla scheda individuale disabile (SiDi), per n.235 giorni di apertura annuale della struttura; nel conteggio non è contemplato il monte ore di prestazioni effettuate dal Coordinatore, il quale deve in ogni caso garantire un’attività di 20 ore settimanali, oltre alla reperibilità di cui all’art. 14 comma 3 lettera h.
Tale monte ore dovrà essere ripartito tra le seguenti figure professionali: ASA/OSS, personale afferente all’area educativa, riabilitativa, infermieristica, psicologo ecc, secondo le percentuali definite dalla DGR VII/18334 del 23.07.2004.
L’importo giornaliero posto a base di gara ammonta a €. 62,50 (sessantadue/50) oltre IVA per utente inserito, per giornata di frequenza al servizio, decurtati di €. 5,00 per ogni giorno di assenza.
In caso di inserimento “part-time”:
1. per ogni mezza giornata viene riconosciuta una retta pari al 50% del costo giornaliero complessivo;
2. per part-time composti sia da mezze giornate sia da giornate intere o part-time di mezze giornate che comprendono i pasti, si rimanda la definizione della retta a contrattazione tra le parti, che coinvolgerà l’ente gestore, il Comune di residenza e Comunità Sociale Cremasca.
Nel periodo di durata dell’appalto dovranno essere garantiti gli standard autorizzativi definiti dalla DGR VII/18334 del 23/07/2004 in relazione alla classe SiDi degli utenti inseriti e al conseguente minutaggio.
L’importo complessivo stimato per l’intera durata dell’appalto, comprendente i servizi di personale e quelli accessori ammonta ad €.1.321.875,00 oltre IVA; si precisa che tale importo potrebbe subire variazioni a seconda degli utenti inseriti e delle giornate di frequenza al servizio.
L’importo complessivo stimato per il personale, per l’intera durata dell’appalto è pari a €. 991.406,25 (75% dell’importo complessivo a base di gara) oltre IVA.
Saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario, per un importo stimato per l’intera durata dell’appalto, pari a
€. 330.468,75 (25% dell’importo complessivo a base di gara) oltre IVA, tutti i servizi accessori necessari per il funzionamento del centro e in particolare:
a) I costi del servizio di riscaldamento e di climatizzazione, costituito dalla gestione e conduzione dell’impianto e del costo del combustibile, così come le spese di consumo dell’energia elettrica, gas, acqua, telefono, tassa o tariffa rifiuti ed in genere tutte le spese per i servizi ed il funzionamento dell’immobile, ivi compresa la manutenzione dell’area a verde e degli spazi a parcheggio dell’area di pertinenza. Tali oneri riguarderanno pure il locale sede della Fondazione Xxxxxxx Xxxxxx che rimane a disposizione della stessa ed è collocato all’interno del complesso di Xxx Xxxxx 00; sono escluse le spese per la linea telefonica che è a carico della Fondazione medesima.
b) La fornitura dei pasti, la loro somministrazione e l’assistenza agli utenti (eventuali operazioni di frullatura, sminuzzamento, imboccamento ecc.) del Centro; nel caso i pasti siano cucinati in locali esterni allo stesso Centro, dovranno essere trasportati in adeguati mezzi e contenitori termici a cura della ditta. Ogni pasto è composto da un primo piatto, da un secondo piatto con contorno, da pane, frutta e 1/2 litro di acqua minerale. I menù, le cui grammature saranno ricavate dai Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti (LARN), dovranno essere concordati con la Direzione di Comunità Sociale Cremasca. Sarà cura della ditta assicurare che i pasti forniti e le bevande (queste ultime somministrabili anche durante l’arco della giornata) tengano conto di particolari esigenze alimentari dell’utenza e di diete specifiche prescritte dal medico curante.
c) Le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali, arredi ed attrezzature del Centro Diurno;
d) La manutenzione ordinaria dei locali, arredi, attrezzature nonché degli spazi esterni;
e) Le spese di trasporto per le uscite degli utenti per l’accesso ad altri servizi, esterni al Centro Diurno.
In caso di differente strutturazione di uno dei servizi sopra citati o di affidamento degli stessi ad altro ente, con oneri a carico di Comunità Sociale Cremasca o di uno dei Comuni soci, si applicherà quanto previsto all’art. 24 ultimo comma del presente capitolato.
f) La fornitura di materiale e piccole attrezzature per la pulizia ed igienizzazione egli ambienti;
g) La fornitura di materiale igienico – sanitario;
h) La fornitura di materiale didattico per le attività programmate al CDD;
i) Materiali o attrezzature connesse con gli adempimenti in materia di sicurezza (Dlgs 81/2008 e s.m.i.).
L’importo inerente il punto i), ricompreso nell’ambito dei servizi accessori, stimato in €. 15.000,00 per l’intera durata dell’appalto, dovrà essere indicato separatamente, e non potrà essere soggetto a ribasso, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.lgs. 163/2006.
ART. 16 Mantenimento dello standard gestionale
Il gestore dovrà impegnarsi ad impiegare per il servizio, nei limiti del possibile e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire continuità nel servizio.
In particolare non saranno ammessi turn-over, se non per cause di forza maggiore di cui all’art. 13 comma 2 del presente capitolato, di personale superiore ai 2/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite, senza giustificati motivi, si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l’addebito delle maggiori spese sostenute da Comunità Sociale Cremasca.
Il gestore dovrà comunque garantire l’immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, entro due giorni dall’assenza stessa. Le sostituzioni dovranno essere comunicate preventivamente a Comunità Sociale Cremasca e corredate da curriculum vitae dei sostituti che dovranno presentare le medesime caratteristiche degli operatori richieste dal presente capitolato.
ART. 17 Oneri a carico di Comunità Sociale Cremasca
Comunità Sociale mette a disposizione del gestore, in comodato d’uso gratuito, l’immobile sito in Crema, xxx Xxxxx 00, nonché arredi ed attrezzature attualmente collocati presso il medesimo immobile.
In quanto titolare dell’accreditamento del Centro Diurno, Comunità Sociale si farà carico di tutti gli adempimenti amministrativi relativi ai rapporti con Regione Lombardia, l’ASL della Provincia di Cremona, i Comuni del Distretto Cremasco ed eventualmente le famiglie degli utenti, nonché con la proprietà dell’immobile di Via Desti, cui competono gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile.
In base alla normativa vigente, il trasporto degli utenti dall’abitazione e viceversa rimane di competenza dei Comuni di residenza degli utenti stessi e verrà svolto utilizzando un mezzo idoneo per il trasporto dei disabili con la presenza di un assistente/accompagnatore.
ART. 18 Oneri a carico del soggetto gestore
Il soggetto gestore:
a) si impegna a garantire l’applicazione integrale dell’art. 14 (Trattamento dei lavoratori) del presente capitolato;
b) si impegna ad assicurare il proprio personale per i danni che questi possono causare ad utenti del servizio, strutture e cose di proprietà di Comunità Sociale Cremasca o di terzi, durante il periodo di vigenza dell’appalto, sollevando Comunità Sociale Cremasca da qualsiasi responsabilità a riguardo;
c) ai sensi del Dlgs n. 81/2008 si impegna a dotare il personale impiegato nel CDD del materiale necessario all’espletamento delle proprie funzioni;
d) si impegna a fare utilizzare, con il massimo rispetto e diligenza, l’arredo e/o i fabbricati e le attrezzature del CDD. Il soggetto gestore risponderà direttamente dei danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria dei propri operatori;
e) si impegna a svolgere, nel corso della durata dell’appalto, programmi di formazione e/o aggiornamento permanente per tutto il personale impiegato sulle tematiche relative alla disabilità ed alla gestione del servizio;
f) si obbliga a mantenere indenne Comunità Sociale Cremasca da qualsiasi responsabilità sia civile che penale per infortuni subiti dal proprio personale durante l’esecuzione del servizio;
g) si impegna a fare rispettare al proprio personale tutte le prescrizioni indicate nel presente capitolato;
h) si impegna a stipulare, prima dell’inizio delle prestazioni, polizza assicurativa riferita specificatamente all’espletamento del servizio come meglio specificato nell’art. 16 (Assicurazioni) del presente capitolato e a presentarne copia a Comunità Sociale Cremasca;
i) si impegna, in caso di danni recati a terzi, a darne immediata notizia a Comunità Sociale Cremasca, fornendo dettagliati particolari;
j) si impegna ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro;
k) si impegna a farsi carico di tutti gli obblighi ed oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni infortunistiche, assistenziali e previdenziali;
l) si impegna ad assicurare il pieno rispetto del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i. tutelando le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati, indicando a Comunità Sociale Cremasca il nominativo del titolare del trattamento e del/dei responsabili;
m) si impegna a mantenere costantemente inalterate, per tutta la vigenza del contratto, le condizioni di cui all’offerta aggiudicata;
n) si impegna a garantire la puntuale e corretta attuazione di ogni disposizione contenuta nel presente capitolato;
o) si impegna a presentare entro 10 giorni dall’aggiudicazione, l’elenco del personale addetto, con indicata la qualifica professionale, il livello di inquadramento, il titolo di studio e relativa copia dello stesso. La stessa comunicazione dovrà essere resa ogniqualvolta viene sostituita una figura professionale con un’altra;
p) si impegna a presentare all’atto dell’aggiudicazione, documento di valutazione dei rischi, ai sensi del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.
q) si impegna a presentare, prima dell’inizio del servizio, la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC);
r) si impegna a rilevare, possibilmente in formato elettronico, altrimenti attraverso fogli firma, le presenze di tutto il personale in servizio. I cartellini o i fogli firma dovranno essere tenuti presso la struttura, a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti alla vigilanza e copia degli stessi dovranno essere allegati alla fatture trimestrali, al fine del controllo da parte di Comunità Sociale Cremasca;
Il soggetto gestore si obbliga a fare rispettare al proprio personale:
a) gli orari del servizio;
b) mantenere una condotta non lesiva nei confronti dei fruitori del servizio;
c) collaborare con ogni altro operatore con il quale viene a contatto nello svolgimento del servizio;
d) mantenere un comportamento cordiale nei confronti delle famiglie;
Sono altresì a carico del soggetto gestore:
a) la fornitura di materiale e piccole attrezzature per la pulizia ed igienizzazione degli ambienti;
b) la fornitura di materiale igienico-sanitario;
c) la fornitura di materiale didattico per le attività programmate al CDD;
Il mancato rispetto di una o più disposizioni sopra elencate, determinerà l’applicazione delle penalità previste al successivo art 26.
Comunità Sociale Cremasca si riserva di segnalare, il personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato. Qualora le inadempienze persistano sarà facoltà di Comunità Sociale Cremasca richiedere la sostituzione di detto personale. In tale caso, il soggetto gestore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per Comunità Sociale Cremasca.
Il soggetto gestore deve assicurare il servizio oggetto del presente capitolato anche in presenza di modifiche del numero degli utenti previsti.
ART. 19 Requisiti di partecipazione alla gara d’appalto
Per essere ammessi alla gara, i soggetti concorrenti, devono certificare o attestare con dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, a pena esclusione, il possesso dei seguenti requisiti, in conformità alle vigenti disposizioni sulla documentazione amministrativa, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, non anteriore a 6 (sei) mesi, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità:
Punto 1) Requisiti generali
a) Iscrizione alla CCIAA, per l’attività pertinente all’oggetto della gara, o in caso di impresa proveniente da altri stati membri è richiesta l’iscrizione in uno dei registri commerciali istituiti nel Paese di appartenenza;
b) Iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative, per le cooperative sociali e/o loro consorzi, o comunque per le realtà nelle quali non sussiste normativa istitutiva di detti albi, possedere i requisiti richiesti dalla Legge Regionale per l’iscrizione ordinaria al registro prefettizio;
c) Iscrizione, per le cooperative e/o loro consorzi, all’albo delle Società Cooperative istituito con
D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23 giugno 2004 in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dell’art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile;
d) Xx non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
e) Di essere in regola ai sensi della L. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, nel senso che non sussistano a carico dei componenti dell’organismo provvedimenti definitivi o procedimenti in corso, ostativi all’assunzione di pubblici servizi;
f) Di rispettare le norme del C.C.N.L. di categoria per i lavoratori dipendenti;
g) Di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, INPS e INAIL, a favore dei lavoratori dipendenti;
h) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99, ovvero, il non obbligo di produrre la certificazione dalla quale risulti essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili secondo quanto previsto dall’art. 17 della L. 68/99, solo per i concorrenti con meno di 15 dipendenti;
i) Di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali;
j) Di essere in possesso dei requisiti di conformità alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
k) Di essere iscritti allo schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in caso di consorzio;
l) Di non essere coinvolti in situazioni oggettive lesive della par-condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte e di collegamenti sostanziali;
m) Di essere in regola ai sensi della normativa sui piani individuali di emersione L. 383/2001;
n) Di non essere incorso nelle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001;
o) Di avere preso visione del capitolato d’appalto e di accettarlo integralmente ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civ. senza riserve e condizioni;
p) Di dichiarare di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta e puntuale esecuzione del servizio come richiesto dal capitolato d’appalto.
q) Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto; i consorzi dovranno presentare l’atto costitutivo e gli eventuali atti modificativi.
Punto 2) Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) presentazione (non sostituibile con autocertificazione) di idonee dichiarazioni rilasciate da istituto di credito, attestante la capacità economica e di solvibilità della impresa, riferibile al presente appalto e indirizzate a Comunità Sociale Cremasca;
b) presentazione di copia del bilancio consuntivo aggiornato al 31/12/2009;
c) dichiarazione di aver realizzato un fatturato complessivo minimo negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad € 1.500.000,00 al netto dell’IVA, e che almeno il 50% di tale fatturato sia relativo allo stesso servizio o servizi analoghi per persone disabili. In caso di Raggruppamenti Temporanei di impresa ai sensi dell’art. 34 del Dlgs n. 163/2006, i requisiti di capacità economica di cui alla presente lett. c), dovranno essere posseduti per almeno il 40% (quaranta per cento) dal mandatario e la restante percentuale cumulativamente dalla, o, dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci per cento); anche per i Raggruppamenti Temporanei di impresa, almeno il 50% del fatturato dovrà essere relativo allo stesso servizio o servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto.
In caso di Raggruppamenti Temporanei d’impresa, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso.
Punto 3) Requisiti di capacità tecnica
a) indicazione della dotazione organica minima nel rispetto delle percentuali di personale previste dalla DGR VII/18334 del 23/07/2004.
b) dichiarazione di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta e puntuale esecuzione del servizio come richiesto dal capitolato d’appalto. Tale documentazione dovrà essere presentata,
pena l’esclusione, da ogni soggetto partecipante, sia che partecipi in forma singola, sia che partecipi in A.T.I. o in consorzio.
ART. 20 Assicurazioni
Il soggetto gestore si assume ogni responsabilità civile e penale derivante ai sensi di legge, nell’espletamento di quanto richiesto nel presente capitolato.
A tale scopo il soggetto gestore si impegna a stipulare, prima dell’inizio del servizio, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza RCT/RCO (responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni), nella quale venga esplicitamente indicato che Comunità Sociale Cremasca debba essere considerata terza a tutti gli effetti.
Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione.
Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili al servizio richiesto nel presente capitolato.
L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali non inferiori ad €. 5.000.000 (cinque milioni) per sinistro, con i limiti di €. 5.000.000 (cinque milioni) per persona lesa ed €. 5.000.000 (cinque milioni) per danni a cose o ad animali.
Comunità Sociale Cremasca è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto gestore, durante l’esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata apposita polizza RCO con un massimale non inferiore ad €. 3.000.000 (tre milioni) per sinistro, con il limite di €. 3.000.000 (tre milioni) per persona.
Il gestore inoltre, si assumerà qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’ente appaltante e di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e, nella gestione del progetto, garantirà per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali di cui al precedente art. 16.
Copia delle polizze dovrà essere consegnata a Comunità Sociale Cremasca al momento della firma del contratto.
ART. 21 Vigilanza e controllo del servizio
L’ente aggiudicatario del servizio è tenuto a designare e comunicare, prima dell’inizio del servizio, il nominativo del coordinatore come previsto all’art. 14 comma 3 lett. h del presente capitolato, reperibile dal lunedì al venerdì in orario di ufficio e anche tramite telefono cellulare.
Il coordinatore dovrà garantire il collegamento con Comunità Sociale Cremasca, raccordando la gestione degli aspetti organizzativi ed economici ed attuando le verifiche sull’operato del personale impiegato nel servizio.
A Comunità Sociale Cremasca sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e controllo, per il tramite del personale preposto, secondo modalità e criteri in grado di consentire una valutazione puntuale in ordine all’adempimento del servizio affidato e al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e successivo contratto.
Il gestore dovrà presentare semestralmente a Comunità Sociale apposita relazione, di cui all’art. 10 comma 2 lett. a), avanzando suggerimenti e proposte per il miglioramento del servizio.
Comunità Sociale farà pervenire all’impresa aggiudicataria, per iscritto, le eventuali osservazioni, le contestazioni e le eventuali prescrizioni migliorative circa gli inadempimenti o le violazioni contrattuali rilevate. Qualora Comunità Sociale riscontrasse omissioni o difetti nell’adempiere agli obblighi di cui al presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto tramite lettera raccomandata A.R. Se entro dieci giorni dalla data della comunicazione il gestore non fornirà alcuna controprova o se la stessa non sarà ritenuta esaustiva, Comunità Sociale provvederà all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 26 del presente capitolato, decurtando l’importo dalla prima fattura in pagamento.
Qualora in sede di verifica e controllo della gestione, fossero riscontrati gravi motivi di inosservanza delle condizioni previste nel presente capitolato, Comunità Sociale Cremasca si riserva la facoltà di interrompere, con decorrenza immediata, la gestione del servizio, rivolgendosi ad altro soggetto che ha partecipato alla gara di appalto, addebitando all’uscente l’eventuale maggiore costo.
Il soggetto gestore si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri operatori (controllo elettronico o fogli firma che dovranno essere presenti presso la struttura in modo da poterli esibire agli organi preposti alla vigilanza ed al controllo).
ART. 22 Modalità di pagamento
Il corrispettivo mensile, calcolato sulla base dell’effettiva presenza al servizio da parte degli utenti (ai sensi di quanto indicato dall’art. 15 comma 2 del presente capitolato) sarà corrisposto per 11 mesi l’anno, eccettuato il mese di agosto, durante il quale il Centro resterà tendenzialmente chiuso.
A fronte delle prestazioni erogate, Comunità Sociale Cremasca erogherà i compensi dietro presentazione di regolare fattura mensile, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, previo visto di regolarità dei responsabili competenti di Comunità Sociale Cremasca.
A detta fattura dovrà essere allegata la dichiarazione dell’avvenuto pagamento dei contributi a tutti gli operatori interessati al servizio.
L’eventuale ritardo nel pagamento, oltre il termine di 60 giorni, comporterà l’applicazione degli interessi legali, ma non potrà essere invocato come valido motivo per la risoluzione del contratto da parte dell’aggiudicatario, il quale è tenuto a continuare il servizio, sino alla scadenza prevista dal contratto.
ART. 23 Deposito cauzionale provvisorio e definitivo
Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, la documentazione comprovante l’effettivo versamento della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del Dlgs n. 163/2006, (2% del valore stimato del’appalto), pari ad €. 26.437,50
La cauzione provvisoria può essere presentata con le modalità previste dall’art. 75 del Dlgs n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
La cauzione dovrà essere costituita in contanti.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, potrà essere bancaria o assicurativa secondo lo schema ministeriale vigente.
La garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del Dlgs n. 163/2006, deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante;
La garanzia deve avere validità di centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia comprende la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La stazione appaltante, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro 30 gg. dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
E’ consentito il dimezzamento ai sensi dell’art. 75 comma 7 del Dlgs n. 163/2006.
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto e a garanzia della corretta esecuzione dello stesso, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto dell’appalto (iva esclusa), aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il ribasso del 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante;
La cauzione definitiva versata verrà svincolata nei due mesi successivi al termine del rapporto contrattuale e solo dopo l’esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali del soggetto aggiudicatario.
La cauzione definitiva garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che Comunità Sociale Cremasca dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto, per fatto imputabile all’aggiudicatario, a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.
Resta salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il soggetto appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui Comunità Sociale Cremasca abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ente appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 24 Revisione dei prezzi
In relazione al disposto dell’art. 115 del Dlgs n. 163/2006, la revisione periodica dei prezzi viene così disciplinata:
a) per il primo anno di svolgimento del servizio, il corrispettivo dell’appalto è fisso ed invariabile;
b) dal secondo anno, l’aggiudicatario potrà presentare istanza di revisione del prezzo ai sensi del sopracitato articolo del Codice dei Contratti, in caso di incrementi retributivi derivanti dall’applicazione del C.C.N.L nonché da variazioni eventualmente intervenute riferite alla classe Sidi attribuita agli utenti inseriti nel centro. Tale istanza dovrà indicare l’aumento medio intervenuto nel contratto, ovvero le variazioni delle classi Sidi, ed essere accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta.
c) dal secondo anno è previsto un adeguamento del prezzo pari al 75% dell’indice ISTAT, applicato al costo totale dell’appalto, al netto degli oneri derivanti dal costo del personale di cui all’art. 15 comma 8.
In caso di modificazioni nella gestione di alcuni servizi accessori, di cui all’art. 15 comma 9 del presente capitolato, sarà facoltà di Comunità Sociale Cremasca, previo accordo con il gestore, definire un eventuale variazione del prezzo complessivo per la quota riferibile al servizio accessorio interessato.
ART. 25 Inadempimenti e cause di risoluzione
La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate o comunque tali da pregiudicare il funzionamento del servizio o l’immagine di Comunità Sociale Cremasca, appaltante il servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto.
A tale risoluzione si addiverrà, in deroga all’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio senza giusta causa;
b) inosservanza reiterata (almeno due) delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
c) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l’affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
d) per motivi di pubblico interesse;
e) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzioni nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
f) in caso di cessione dell’azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’affidatario;
g) in caso di morte dell’imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
h) in caso di condanna definitiva per un delitto che comporti l’incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
i) in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
j) in caso di violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy (si veda art. 31 del presente capitolato);
k) negli altri casi previsti nel presente capitolato;
l) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
In detti casi, Comunità Sociale Cremasca, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento a Comunità Sociale Cremasca dei danni da questa patiti in ragione delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che la stessa Comunità Sociale Cremasca dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo appalto.
Comunità Sociale Cremasca si riserva la facoltà di non ammettere in futuro a gare analoghe, il soggetto che per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.
ART. 26 Penalità
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, imputabile all’aggiudicatario e da questo non giustificato in via preventiva sia a Comunità Sociale Cremasca che all’utenza, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato e/o dal progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, l’ Ente appaltante applicherà all’impresa una penale pari a:
a) € 300,00 al giorno in caso di mancato espletamento del servizio;
b) € 2.000,00 in caso di non attuazione del progetto presentato;
c) € 1.000,00 per ogni infrazione, in caso di mancato rispetto della dotazione minima di personale e degli orari effettuati dallo stesso e presentati in fase d’offerta;
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di conferma di applicazione della penalità, il relativo provvedimento è assunto dal Direttore di Comunità Sociale Cremasca.
L’applicazione delle penali predette, non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte di Comunità Sociale Cremasca.
Si provvederà al recupero delle penalità, da parte dell’Ente appaltante, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento del Direttore di Comunità Sociale Cremasca.
Se l’impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà rescisso. L’Ente appaltante riscuoterà la cauzione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.
L’Ente appaltante interdirà la partecipazione del soggetto aggiudicatario in dolo a nuove gare, per un periodo di 4 anni.
La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l’applicazione delle penalità, verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di cui alla prima fattura utile.
ART. 27 Spese contrattuali
Tutte le spese, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese quelle di registrazione, sono a totale carico del soggetto appaltatore.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, esso decade automaticamente dall’aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione di Comunità Sociale Cremasca che porrà a carico dello stesso aggiudicatario, le eventuali spese che essa dovesse affrontare per la stipula con altro contraente.
Il contratto viene stipulato presso la sede di Comunità Sociale Cremasca di Xxx Xxxxxx 00 a Crema.
ART. 28 Divieto di subappalto
E’ vietato cedere o subappaltare il servizio diretto di cura della persona (di carattere socio-educativo, assistenziale, igienico-sanitario, ecc.), pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi, di qualsiasi tipo, che sono stati precisamente imputati alle rispettive imprese.
ART. 29 Divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell’aggiudicatario
Il contratto non può essere ceduto, né totalmente né parzialmente a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del Dlgs n. 163/2006.
Per quanto riguarda le vicende soggettive dell’aggiudicatario, si applica l’art. 51 del Dlgs 163/2006.
ART. 30 Tutela contro azioni di terzi
L’affidatario assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati a Comunità Sociale Cremasca e a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
ART. 31 Privacy
Il personale dell’ente aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, nell’espletamento dei propri compiti ed è comunque tenuto all’osservanza D.lgs.
n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 32 Trattamento dei dati personali
A norma dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, si comunica che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto, sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, autorizzano implicitamente l’utilizzazione dei dati, limitatamente agli adempimenti della procedura dell’appalto.
Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l’esclusione dalla gara.
I diritti spettanti all’interessato, sono quelli di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003 a cui si rinvia espressamente.
ART. 33 Sistema informativo e documentazione
Il gestore dovrà prevedere un adeguato sistema informativo che consenta il monitoraggio delle presenze degli utenti e dell’attività svolta nel Centro sulla base di indicazioni fornite da Comunità Sociale Cremasca.
Dovrà essere predisposta una cartella per ogni utente in carico; la cartella dovrà essere inserita anche su supporto informativo ed associata ad un sistema di elaborazione dei dati.
Mensilmente dovrà essere presentato a Comunità Sociale Cremasca un prospetto delle presenze degli utenti al servizio.
ART. 34 Programmazione e verifiche congiunte
Il gestore dovrà garantire la presenza agli incontri periodici di programmazione, normalmente bimestrali, con i funzionari individuati da Comunità Sociale Cremasca.
Ogni semestre, il gestore dovrà presentare e discutere con i referenti dell’ente appaltante una relazione dettagliata di bilancio e programmazione.
ART. 35 Collegio arbitrale
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti, sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale della Camera Arbitrale di Cremona della quale le parti si impegnano ad accettarne integralmente il regolamento.
ART. 36 Mancato accordo
In caso di mancato accordo, oppure qualora una delle parti non avesse provveduto a nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dalla richiesta di costituzione del Collegio Arbitrale, il terzo arbitro sarà nominato dalla Camera arbitrale di Cremona.
Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l’eventuale arbitro di parte mancante.
ART. 37 Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.