Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione: contratto di assicurazione.
Assicurazione della responsabilità civile delle Agenzie viaggi e dei Tour Operator
Garanzie prestate per la responsabilità professionale, la responsabilità civile terzi e prestatori di lavoro
Ed. 11/2020
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: contratto di assicurazione.
Atto di terrorismo: si intende un qualsivoglia atto che includa, ma non limitato, l’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola/e o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo e viene commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parti di essa.
CCV: convenzione internazionale sul contratto di viaggio, ratificata in Italia con la legge 27.12.1977 n. 1084. Codice del Turismo: D. Lgs. 23-5-2011 n. 79 recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, così come modificato dal D.Lgs 21-05-2018 n.62 che attua la direttiva UE 2015/2302 del 25-11-2015.
Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione.
Contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo all’intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in
base a contratti distinti, l’insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto.
Cose: oggetti materiali e animali.
Danni corporali: morte o lesioni personali.
Danni materiali: la distruzione o il deterioramento di cose.
Danni patrimoniali: pregiudizi economici non conseguenti a danni corporali o danni materiali, compreso il danno da vacanza rovinata.
Danno da vacanza rovinata: il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta a seguito dell’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, sempreché l’inadempimento o l’inesatta esecuzione non siano di scarsa importanza, così come indicato dall’art. 1455 c.c. e richiamato dal Codice del turismo (D.lgs. 79/2011).
Evento: il verificarsi del fatto dannoso che origina uno o più sinistri.
Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato, il suo coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.
Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
Fatturato:
a) Diritti di Agenzia: gli importi forfettari percepiti per la vendita/prenotazione/gestione/ di servizi turistici
anche collegati di intermediazione ed accessori con l’esclusione dei servizi assicurativi e finanziari;
b) Introiti di organizzazione: gli importi complessivi incassati per la vendita di pacchetti turistici sia organizzati dall’Assicurato sia da lui acquistati al netto da altri organizzatori di viaggio e rivenduti indicando il proprio nome quale organizzatore;
c) Provvigioni le commissioni incassate da parte dell’Assicurato dai propri fornitori per la vendita di pacchetti dagli stessi organizzati, nonché per la vendita di servizi turistici e servizi turistici collegati venduti indicando il nome del fornitore degli stessi; sono escluse le commissioni relative a quei servizi inclusi nei pacchetti di propria organizzazione e le commissioni per la vendita di servizi assicurativi e finanziari. La differenza tra quanto pagato dal viaggiatore e quanto corrisposto dall’Assicurato al proprio fornitore nel caso di vendita di pacchetti, di servizi turistici, servizi turistici collegati acquistati al netto e rivenduti indicando il nome dell’effettivo organizzatore del pacchetto e/o fornitore dei servizi.
Fornitore di Servizi: qualunque persona di cui l’Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi al cliente.
Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Insolvenza:
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1) inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, intendendosi per tale lo stato di impotenza patrimoniale, non transitorio, al regolare adempimento delle proprie obbligazioni;
2) la presentazione di un’istanza per la dichiarazione dell’insolvenza o del fallimento del Contraente, in conformità al diritto italiano o a qualunque altra legge applicabile all’insolvenza o al fallimento del Contraente;
3) la nomina di un curatore fallimentare per il Contraente, ai sensi della legge fallimentare italiana o ai
sensi di qualunque altra legge applicabile all’insolvenza o al fallimento del Contraente.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013. Limite di Indennizzo/Risarcimento: xxxxxxx xxxxxxx, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un singolo sinistro o, quando precisato, per più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
Organizzatore di Viaggio: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente a quanto previsto alla lettera c), numero 2.4 dell’Art. 33 del D. Lgs 21-05-2018 n.62.
Pacchetto Turistico: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) Tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) Tali servizi, anche conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
Polizza: documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente che prova l’esistenza del contratto
assicurativo.
Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente quale corrispettivo dell’assicurazione.
Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente.
Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.
Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Servizio turistico:
1) il trasporto di passeggeri;
2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3),e non sia un servizio finanziario o assicurativo.
Servizio turistico collegato: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il
pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Sinistro: la richiesta di risarcimento danni ovvero il verificarsi dell’evento dannoso per i quali è stata prestata
l’assicurazione.
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Società: Tua Assicurazioni S.p.A., sede legale e operativa: Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0.
Venditore: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da
organizzatori o singoli servizi turistici anche collegati.
Viaggiatore: la persona fisica che usufruisce di un pacchetto turistico, di un servizio turistico, di un servizio turistico collegato, sia che abbia stipulato il contratto e pagato il relativo prezzo, sia che ne usufruisca a titolo gratuito.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 2 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del codice civile.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.
Art. 9 - Recesso in caso di sinistro
La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso la Società restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.
Art. 10 - Proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.
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Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 - Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
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Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 1
CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
L'assicurazione è valida subordinatamente al possesso da parte dell’Assicurato e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
Art. 1.1 Garanzia R.C.P. - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per morte, danni corporali, materiali, patrimoniali, involontariamente cagionati al Viaggiatore, nello svolgimento dell’attività professionale indicata nella Polizza, quale impresa legalmente costituita ed autorizzata alla:
- vendita di pacchetti e di servizi turistici (anche collegati);
- combinazione di pacchetti, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico- infermieristici;
- vendita di attività sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico;
- vendita di pacchetti e servizi turistici (anche collegati) ad altri organizzatori di viaggi, venditori, professionisti.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla vendita e/o organizzazione di servizi oggetto di attività dell’Assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, congressi, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive, ecc.).
È compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l’Assicurato debba rispondere (anche per fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni.
Art. 1.2 Garanzia R.C.P. – Estensioni di garanzia
Le seguenti garanzie sono prestate se richiamate nel frontespizio di polizza, nei limiti del massimale previsto per la garanzia di Responsabilità civile professionale e comunque non oltre il massimo indennizzo per evento e per anno riportato nella Tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie”.
A) Maggiori spese per inadempimenti
Nel caso in cui a seguito dell’inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all’esecuzione del viaggio o soggiorno o dei servizi turistici, compresa l’intermediazione di biglietteria, l’assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Società autorizza l’Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità dell’Assicurato coperta dalle condizioni di polizza e a intraprendere azioni urgenti e a sostenere i costi al fine di contenere il danno al viaggiatore.
La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo, sempre che le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni, giustificate, commisurate all’evento e non procrastinabili.
B) Organizzazione di viaggi studenteschi
Qualora l’Assicurato organizzi gite scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l’assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti. Questa garanzia viene prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti.
C) Danni da vacanza rovinata
Danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale solo ed esclusivamente quello previsto dall'art. 46 del Codice del Turismo e sue successive modificazioni e/o integrazioni
D) Escursioni facoltative
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Premesso che l’Assicurato pubblicizza la possibilità di prenotare ed usufruire in loco di escursioni facoltative organizzate e realizzate da terzi, si conviene che la garanzia è operante anche per quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi di legge per danni subiti dal Viaggiatore in relazione alle suindicate escursioni locali, sia che il prezzo dell’escursione venga pagato all’Assicurato che all’organizzatore locale. Rimane fermo il diritto della Società di agire in rivalsa ai sensi delle normative vigenti nei confronti del fornitore locale
o di altri soggetti eventualmente responsabili, con l’esclusione dei dipendenti ed accompagnatori dell’Assicurato salvo il caso di comportamento doloso degli stessi.
E) Responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori, collaboratori che agisco nell’ambito delle loro mansioni, e comunque di persone che agiscano per conto dell’Assicurato, tramite contratto di collaborazione nel rispetto della normativa vigente risultante da accordo scritto. La garanzia vale entro il massimale della presente Sezione, come indicato nella Polizza, ed opera “a secondo rischio” rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Nel caso di corresponsabilità di più assicurati per lo stesso danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, detto massimale resterà per ogni effetto, unico, indipendentemente dal numero degli assicurati.
F) Rischio volo
Premesso che l'Assicurato non assume in alcun caso la veste di vettore aereo, in caso di danni materiali o lesioni subite dai Clienti in occasione di viaggi aerei, anche charters, la garanzia vale a condizione che i viaggi siano effettuati su mezzi aerei classificati come aeromobili dalle competenti Autorità, che tali aeromobili siano in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza e che siano realizzati da Società di traffico di linea o da altri vettori autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri.
Questa garanzia opera a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio, da chiunque sottoscritte, e viene prestata dall'inizio delle operazioni di imbarco, al compimento di quelle di sbarco, di ogni singola tratta di viaggio aereo.
G) Documenti dei viaggiatori
La garanzia vale per i danni derivanti dalla involontaria perdita dei documenti dei viaggiatori consegnati
all’assicurato al fine dell’ottenimento dei visti previsti dalle Autorità dei Paesi dove si svolge il viaggio
H) Utilizzo mezzi di trasporto
Si conviene che l’Assicurazione sia altresì operante per la responsabilità civile ascrivibile ai sensi di legge all’Assicurato in qualità di Organizzatore in relazione al rischio di trasferimenti e/o escursioni organizzate dallo stesso o dai soggetti del cui operato sia chiamato a rispondere, e ciò anche in Paesi in cui non viga l’obbligo assicurativo di legge per la responsabilità civile da circolazione. In relazione a quanto precede l’Assicurato dichiara di effettuare la verifica che i propri fornitori abbiano le abilitazioni eventualmente previste dalla legge localmente vigente e che siano dotati delle coperture assicurative obbligatorie laddove previste dalle leggi locali. L’assicurazione viene prestata in eccesso ai massimali eventualmente prestati dalle polizze in corso, relativamente al rischio da circolazione dei mezzi suddetti
I) Sopravvenuta impossibilità
Qualora in conseguenza di circostanze inevitabili e straordinarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: terremoti, catastrofi naturali, atti di terrorismo) verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, non imputabili all’Assicurato, risulti impossibile:
1. fornire in corso di esecuzione del contratto di viaggio, una parte sostanziale dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, la Società terrà esente l’Assicurato del maggior costo sostenuto per offrire al viaggiatore soluzioni alternative adeguate, di valore e/o qualità – ove possibile – equivalente o superiore a quelle previste in contratto, per permettere la prosecuzione del contratto di pacchetto di viaggio inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato.
2. la Società terrà esente altresì l’Assicurato del maggior costo sostenuto per offrire al viaggiatore:
- l’alloggio - per un periodo non superiore a tre notti e ove possibile di categoria equivalente a quello di categoria pattuito - laddove risulti impossibile assicurare il rientro del viaggiatore;
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- non si applica il limite di tre notti nel caso i viaggiatori coinvolti siano persone a mobilità ridotta (definite dall’art. 2, par. 1, lett. a del Reg. (CE) n. 1107/2006), loro accompagnatori, donne in stato di gravidanza, minori non accompagnati e persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
Esclusioni specifiche
La garanzia non comprende:
a. overbooking;
b. colpa grave dell’Assicurato o del viaggiatore;
c. e. annullamento da parte dell’Operatore Turistico;
d. f. il rimborso della differenza di prezzo laddove le soluzioni alternative proposte abbiano comportato un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella prevista nel contratto di pacchetto turistico;
e. g. infortunio o malattia del viaggiatore.
Art. 1.3 Esclusioni
La garanzia RCP non comprende i danni:
a) conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte
dell‘Assicurato;
b) derivanti all’Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto (veicoli a motore, unità da diporto e aeromobili), di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio svolto direttamente diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico-infermieristiche, anche svolte tramite Cral aziendali aventi autonoma personalità giuridica;
c) c. 1- quelli cui l’Assicurato debba eventualmente rispondere, ai sensi dell’art. 19 della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV), ratificata in Italia con la legge 27/12/1977 n. 1084 in qualità di organizzatore;
c. 2- di cui l’Assicurato che agevola i servizi turistici collegati debba eventualmente rispondere ai sensi
dell’art. 49 comma 4 del Codice del Turismo;
c. 3- i danni di cui l’Assicurato debba eventualmente rispondere ai sensi dell’art.51- bis del Codice del Turismo in qualità di organizzatore;
d) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile
e) conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi nonché ogni controversia relativa a detti contratti d’assicurazione;
f) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
g) connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
h) derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all’evento;
i) conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’acqua o del suolo;
j) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppur in parte da epidemie e/o pandemie dichiarate dalle autorità preposte dello Stato Italiano e/o dall’Organizzazione Mondiale della sanità;
k) inserenti iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ai sensi dell’art. 600
quinquies del Codice Penale.
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Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dal Viaggiatore dell’Assicurato, restano esclusi dall’assicurazione gli importi corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute e il valore delle prestazioni fornite, che l’assicurato è tenuto a corrispondere al viaggiatore in virtù del minor valore della prestazione eseguita risetto alla prestazione dovuta
SEZIONE 2
CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
Art. 2.1 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività indicata in Polizza
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi collaboratori, dipendenti ed accompagnatori.
Art. 2.2 Esclusioni
L’assicurazione RCT non comprende i danni:
a) relativi alla circolazione di veicoli a motore immatricolati, nonché dalla proprietà ed uso di unità naviganti od aeromobili;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
d) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovantesi sui mezzi in sosta
nell’ambito dei luoghi dove si svolge l’attività;
e) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
f) da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio
dall‘Assicurato;
g) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di terzi;
h) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
i) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
j) i danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo;
k) derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all’evento;
l) derivanti dalla proprietà o gestione di fabbricati adibiti a villaggio turistico, albergo o comunque di beni mobili o immobili destinati ad uso turistico;
m) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
n) connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
o) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
Art. 2.3 Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) – Oggetto dell’assicurazione
La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e dell'art.13 del Decreto Legislativo n° 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e del Decreto Legislativo n° 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
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Art. 2.4 Esclusioni
La garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni:
a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
b) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
c) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
d) derivanti da insalubrità dei locali;
e) provocati da campi elettromagnetici;
f) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
g) conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo;
h) derivanti dalla proprietà o gestione di fabbricati adibiti a villaggio turistico, albergo o comunque di beni mobili o immobili destinati ad uso turistico.
La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n° 222 del 12 giugno 1984, nonché per le azioni di regresso dell’INAIL, secondo l’art.11, c.1 DPR 30/6/1965 n.1124, e loro successive integrazioni e modificazioni.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEZIONE 2 - SEMPRE OPERANTI
alle seguenti garanzie si applica quanto previsto dalla Tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie”
Borsisti, stagisti, corsisti.
A parziale deroga dell'art. "Persone non considerate terzi" lett. b), delle condizioni generali di responsabilità civile, sono compresi in garanzia, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, i corsisti, gli stagisti ed i borsisti che si trovino presso l'Assicurato per un tirocinio/stage formativo sempreché dall'evento derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del codice penale. A maggior chiarimento delle condizioni generali di assicurazione sono compresi in garanzia anche i danni cagionati a terzi dalle suddette persone che si trovino presso l'Assicurato medesimo.
Buona fede
Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso di validità del presente contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, ma con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.
R.C. committenza auto.
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. L'assicurazione vale solo se risulti provato che al momento del sinistro il mezzo di trasporto era guidato da un soggetto abilitato a norma delle disposizioni di legge. La presente estensione è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La presente garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Proprietà e/o conduzione uffici.
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L'assicurazione si intende estesa alla conduzione e/o alla proprietà dei locali adibiti ad ufficio, nei quali si svolge l’attività descritta in polizza, e delle attrezzature ivi esistenti, che l'Assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà o conduzione delle aree di pertinenza del fabbricato, comprese recinzioni, cancellate, antenne radiotelevisive nonché di targhe ed insegne ovunque installate. Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture.
La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni provocati a terzi nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli uffici nei quali si svolge l’attività descritta in polizza, di pulizia, verifiche, riparazioni, sostituzioni, installazioni e/o posa in opera di macchinari e delle attrezzature relative all’attività dichiarata in polizza.
La presente garanzia non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:
- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- spargimento di acqua non derivante da rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- rigurgiti di fogne;
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.
Danni causati da prestatori lavoro temporaneo
La garanzia R.C.T. di cui all'oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi da parte dei prestatori di lavoro temporaneo.
Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.2 Esclusioni lettera d), sono compresi i danni materiali ai veicoli terrestri sotto carico e scarico ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e di dipendenti stazionanti nell’ambito degli immobili di proprietà od uso dell’Assicurato ove si svolge l’attività descritta in polizza.
La presente garanzia non comprende i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.
Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività.
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2.2 Esclusioni lettera g), l'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Mezzi meccanici
L’assicurazione si intende estesa al risarcimento dei danni derivanti dalla proprietà e dal funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi meccanici di trasporto e di sollevamento, anche se operanti in aree aperte ad uso pubblico, fermo quanto disposto in merito alla assicurazione obbligatoria.
La garanzia non comprende i danni alle persone trasportate ed a cose che le persone medesime portano con sé.
Prelievo, consegna e rifornimento
L’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi conseguenti ad operazioni di movimentazione della merce, comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento.
La garanzia non comprende i danni derivanti a seguito della circolazione dei veicoli a motore.
Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (legge 24/06/1997 n. 196), lavoratori atipici e parasubordinati (legge 08/08/1995 n. 335)
La Società si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni:
1. i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge n° 196 del 24.06.1997 e successive modifiche e/o integrazioni;
3. i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del codice penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.
Estensioni diverse
Sono compresi nell’assicurazione RCT:
a) il rischio derivante dalle attività (anche esterne) preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie all’attività descritta in polizza;
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b) il rischio della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi, simposi, convegni e riunioni compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands;
c) il rischio della proprietà e della manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni;
d) il rischio della proprietà e della gestione, nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi; il rischio derivante dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando inteso che, in caso di gestione affidata a terzi, l’assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile
all’Assicurato nella sua qualità di committente, con l’intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;
e) il rischio derivante dalla circolazione ed uso di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore;
f) Il rischio di viste guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.
Estensione Novero Terzi
Limitatamente alle sole lesioni corporali, sono compresi nell’assicurazione RCT i danni subiti da:
a) titolari ed i dipendenti di altre ditte che possono trovarsi nell’ambito dell’azienda per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, sempreché ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell’assicurazione;
b) titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
c) professionisti in genere che abbiano rapporti occasionali con l’Assicurato e frequentino l’azienda in ragione del loro incarico.
Estensione dell'assicurazione R.C.O. alle malattie professionali.
L'assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali (esclusa silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre esclusa silicosi). L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2.3 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), la garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
Le presenti esclusioni a) e b) cessano di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
d) da muffe tossiche, funghi o batteri.
3) per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";
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4) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla
Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Infortuni subiti da dipendenti non soggetti INAIL.
A parziale deroga dell'art. 1 Persone non considerate terzi lett. c), delle Condizioni Generali Valide per le Sezioni 1 e 2, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.
Infortuni subiti da prestatori lavoro interinale.
La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'Assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall' art. 2.3 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) lett. a). Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, a parziale deroga dell'art. 1 Persone non considerate terzi numero 1), delle Condizioni Generali Valide per le Sezioni 1 e 2, e fermo quanto disposto all'art. 2.3 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) numero 2), si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.
Buona fede INAIL.
Fermo restando che l'assicurazione è efficace sempreché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, si conviene fra le parti che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie R.C.O. il fatto che l'Assicurato non sia in regola con detti obblighi nei confronti del dipendete infortunato soggetto all'INAIL, a condizione che:
• l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia;
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• l'Assicurato stesso corrisponda alla Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultati non in regola con gli obblighi di legge con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio.
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Tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie” sezioni 1 e 2
Clausola | Scoperto applicato per ogni sinistro per danni materiali e perdite patrimoniali | Xxxxxxx xxxxxxxxxx per anno e per sinistro | |||||
% | Minimo | ||||||
Garanzia RCT (franchigia per danni a cose) | 10% | € 100,00 | |||||
Garanzia RCP (per perdite pecuniarie) | 10% | € 100,00 | € 15.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per anno assicurativo | ||||
A) Maggiori spese per inadempimenti | 10% | € 100,00 | |||||
B) Organizzazione di viaggi studenteschi | 10% | € 100,00 | € 1.550.000,00 | ||||
C) Danni da vacanza rovinata | 10% | € 100,00 | |||||
D) Escursioni facoltative | |||||||
E) Responsabilità civile e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori | 10% | € 100,00 | |||||
F) Rischio volo | 10% | € 100,00 | € 2.100.000,00 | ||||
G) Documenti dei viaggiatori | 10% | € 100,00 | |||||
H) Utilizzo dei mezzi di trasporto | 10% | € 100,00 | |||||
I) Sopravvenuta impossibilità | 10% | € 100,00 | |||||
Borsisti, stagisti, corsisti | 10% | € 100,00 | |||||
Rc committenza auto | 10% | € 100,00 | |||||
Proprietà e/o conduzione studio | 10% | € 100,00 | |||||
Danni causati interinale | da | prestatori | di | lavoro | 10% | € 100,00 | |
Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività | 10% | € 100,00 | € 50.000,00 | ||||
Infortuni subiti da dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione Inail | 10% | € 100,00 | |||||
Infortuni subiti interinale | da | prestatori | di | lavoro | 10% | € 100,00 | |
Estensione dell’assicurazione R.C.O. alle malattie professionali | 10% | € 100,00 | |||||
Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo, lavoratori atipici e parasubordinati | 10% | € 100,00 |
CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER LE SEZIONI 1 e 2
Art. 1 - Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 2 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il mondo intero, ad esclusione delle azioni promosse contro l’Assicurato negli USA o in Canada e Messico.
Non sono coperti i viaggi verso i Paesi, che al momento della partenza, risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.
Art. 3 - Inizio e termine delle garanzie
Sezione 1 – Responsabilità civile professionale
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo ovvero nei 12 mesi antecedenti l’efficacia della polizza.
Le garanzie non sono operanti per le richieste di risarcimento conseguenti ad eventi già noti all’Assicurato all’inizio del periodo di assicurazione.
Sezione 2 – Responsabilità civile
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di una o più polizze precedentemente emesse dalla Società per il medesimo rischio, la copertura assicurativa prestata dalla presente Sezione vale anche per gli eventi accaduti durante il periodo di efficacia della/e polizza/e sostituita/e alle condizioni, prestazioni e massimali dalla/e stessa/e previsti.
Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.
Art. 4 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 5 - Vincolo di solidarietà
La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza.
Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (ad integrazione di quanto previsto all’art.8 “Obblighi in Caso di Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione)
In caso di sinistro relativo alla Sezione 1 Responsabilità Civile Professionale e alla Sezione 2 Responsabilità Civile, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:
• presentare denuncia scritta di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile;
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• informare la Società circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque transazione o rinascimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.
Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Xxxxxx (R.C.O.) il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli enti od autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento.
L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.
Art. 7 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 8 - Regolazione del premio
Qualora il premio sia convenuto sulla base di elementi variabili, esso è anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.
A tale scopo:
A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva del:
• volume di affari, relativo all'attività di organizzazione dei viaggi, dichiarato ai fini IVA, (al netto dell'IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili);
• somme incassate, anche per conto altrui, per l'attività di intermediazione.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.
B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:
• la comunicazione del dato anzidetto ovvero,
• il pagamento della differenza attiva dovuta;
la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo dell'elemento variabile di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.
D) Verifiche e controlli
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La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 9 – Limiti di indennizzo
Le garanzie vengono prestate nei limiti e con l’applicazione di franchigie e scoperti per sinistro e per anno assicurativo, indicati nel frontespizio di polizza o previsti dalla Tabella “Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie”.
Art. 10 - Conformità agli obblighi di legge
La presente assicurazione risponde alle prescrizioni e agli obblighi assicurativi del Codice del consumo D.Lgs. n° 206/2005 nonché del Codice del Turismo D.lgs. 79/2011 e loro successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 11 - Diritto di rivalsa
La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l’esercizio del diritto di rivalsa.
La Società rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni.
Art. 12 - Sedi Operative del Contraente
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Si conviene che la copertura assicurativa si intende valida per tutte le sedi operative del Contraente.