ACCORDO PROCEDIMENTALE
ACCORDO PROCEDIMENTALE
TRA MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVIlE E DEI SERVIZI ANTINCENDI E
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA - UNITA’ DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE ED IL DEMANIO MARITTIMO
(EX DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DEI PORTI)
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’art. 15, concernente la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare in collaborazione lo svolgimento di attività di comune competenza;
VISTO il Regio Decreto 30 marzo 1942, n0 327, concernente l’approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n0 328, concernente l’approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n0 577, concernente l’approvazione del regolamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n0 175, costituente attuazione della Direttiva 82/501/CE, relativa ai fischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n° 420, costituente regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali;
VISTA la Legge 19 maggio 1997, n0 137, concernente la sanatoria dei Decreti- Legge recanti modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n0 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n0 37, costituente regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione. incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n0 59,
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica del 4 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchè all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del
Fuoco, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n0 37;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 30 aprile 1998, recante modificazioni del Decreto del Ministro dell’Interno 2 agosto 1984, relativo alle norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante, di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre 1983;
CONVENGONO
di adottare le seguenti modalità per l’applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n0 328, e per le procedure di controllo, ai fini della prevenzione incendi, previste dall’art. 3 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n0 37 e dal Decreto del Ministro dell’Interno 30 aprile 1998, curando l’emanazione di apposite direttive alle proprie strutture, per rendere più efficace l’azione amministrativa, nonché semplificare e razionalizzare le connesse procedure, nel rispetto delle competenze istituzionali e della normativa vigente in materia.
A)- STABILIMENTI E DEPOSITI COSTIERI DI OLI MINERALI RICADENTI TRA LE ATTIVITA’ INDUSTRIALI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLA NOTIFICA AI SENSI DEL D.P.R. N0 175/1988 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
a1)-Le conclusioni dell’istruttoria del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 1 comma 6, della Legge 19 maggio 1997, n0 137, vengono trasmesse anche alla competente Autorità marittima e/o portuale, laddove istituita.
a2)- Il fabbricante una volta realizzato l’impianto, in conformità alle conclusioni di cui al precedente punto a1), produce contestuale richiesta di collaudo all’Autorità marittima competente, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 328/1952, per l’autorizzazione all’esercizio ex art. 52 del Codice della Navigazione ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 30 aprile 1998, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Le predette istanze devono essere corredate delle prevista necessaria documentazione.
a3)- L’autorità marittima competente, a seguito della richiesta di cui al punto a2), convoca la Commissione ex art. 48 del D.P.R. n0 328/1952, estendendo l’avviso di convocazione all’Ispettore Regionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente per le finalità di cui all’art. 4 del Decreto 30 aprile 1998.
a4)- Il sopralluogo da parte della Commissione designata dall’Ispettore Regionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 20 del D.P.R. n° 577/1982, per le finalità stabilite dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 30 aprile 1998, sarà effettuato contestualmente al collaudo della Commissione prevista dall’art. 48 del regolamento del Codice della Navigazione.
a5)- Le favorevoli risultanze del collaudo da parte della Commissione ex art. 48 del D.P.R n0 328/1952 e del sopralluogo effettuato congiuntamente dalla Commissione designata dal Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 20 del D.P.R. n0 577/1982 hanno efficacia rispettivamente per la messa in esercizio dell’impianto, ai sensi dell’art. 52 del Codice della Navigazione, e per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo il disposto dell’art. 16 del D.P.R. n0 577/1982 e dell’art. 4 del Decreto 30 aprile 1998.
Qualora il Comitato Tecnico Regionale, di cui alla Legge n0 137/1997, non abbia concluso la propria istruttoria nei termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n0 420, l’autorità marittima può richiedere la convocazione di una conferenza di servizi, secondo le previsioni dell’art. 4, comma 10, del citato D.P.R. n0 420/1994.
B)- STABILIMENTI E DEPQSITI COSTIERI DI OLI MINERAlI NON RICADENTI TRA LE ATTIVITA’ INDUSTRIALI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLA NOTIFICA AI SENSI DEL D.P.R. N0 175 DEL 1988 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
b1)- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, trasmette il parere sul progetto dell’impianto, rilasciato ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n037, anche alla competente Autorità marittima e/o portuale, laddove istituita.
b2)- L’interessato una volta realizzato l’impianto, in conformità al progetto approvato al precedente punto b1), inoltra contestuale richiesta di collaudo all’Autorità marittima competente, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n0 328/952, per l’autorizzazione all’esercizio ex art. 52 del Codice della Navigazione, ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n0 37/1998, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Le predette istanze devono essere corredate della prevista necessaria documentazione.
b3)- Il sopralluogo finalizzato ad accertare il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza antincendi viene effettuato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. n0 37/1998, nel contesto dei lavori della Commissione prevista dall’art. 48 del regolamento del Codice della Navigazione.
b4)- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a seguito di esito positivo del sopralluogo di cui al precedente punto b3) ed entro 15 giorni dalla data di effettuazione dello stesso, rilascia all’interessato il Certificato di Prevenzione Incendi.
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL DEMANIO E DEI PORTI DEI SERVIZI ANTINCENDI
X.xx Maninchedda X.xx Ciliberti