AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA
(L.R. 14/2014 “Riordino del servizio pubblico di gestione dei Rifiuti Urbani”)
Rep. n. del
CONTRATTO DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO PUBBLICO DI ROSSANO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI E DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEI COMUNI RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA.
PERIODO DI DECORRENZA: 01/01/2022 – 30/06/2022. CIG:
TRA
La Comunità dell’Ambito Territoriale Ottimale per l’esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Provincia di Cosenza (ATOCS), rappresentata dal Direttore dell’Ufficio Comune (DUC), Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede del Comune capofila di Cosenza, nel seguito denominata «Comunità»;
E
la Società Consortile a responsabilità limitata EKRÒ Scarl, P. IVA e C.F. 03523110793, con sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxx xxx, 00000 Xxxxxxx, in persona del legale rappresentante ed amministratore unico S ig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Crotone il 18/07/1969, con domicilio presso la sede legale della Società, nel seguito denominata «Impresa»;
PREMESSO:
CHE il servizio di trattamento dei rifiuti e di gestione degli scarti di lavorazione, oggetto del presente atto, è strategico nell’ambito del generale equilibrio del sistema pubblico ed è da considerarsi a tutti gli effetti di legge un “servizio pubblico essenziale”;
CHE la Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza per l’organizzazione del servizio rifiuti ai sensi della
L.R. n. 14/2014, è competente per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani prodotti all’interno della Comunità;
CHE è stato avviato il processo di formazione del Piano d’Ambito, atto di programmazione della Comunità d’Ambito per la definizione di un sistema adeguato e autosufficiente di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani a servizio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza;
CHE l’attuazione dello strumento di programmazione della Comunità d’Ambito porterà al completamento dell’impiantistica pubblica a servizio dell’ATO, attraverso la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento, oltre che l’adeguamento degli impianti esistenti;
CHE, nella seduta del 18marzo 2019, l’Assemblea d’Ambito ha approvato il progetto del servizio di trasporto e smaltimento in impianti extra-regionali degli scarti di lavorazione dei RSU e autorizzato l’indizione della procedura di scelta del contraente mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;
CHE, con propria Determinazione N°2 del 16/05/2019, il Direttore dell’Ufficio Comune (DUC) dell’ATO CS ha disposto di procedere all’indizione di gara per l’individuazione, mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, del soggetto o dei soggetti affidatari in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dell’appalto relativo al servizio di trasporto e smaltimento e/o recupero, in impianti extra-regionali muniti di AIA (frontalieri o extra-frontalieri), dei rifiuti CER 19.05.03 e 19.12.12 prodotti dall’impianto di Rende, a servizio di alcuni dei comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza;
CHE, con nota Prot. Gen. 56874 del 05/12/2019, il Presidente dell’ATO CS ha chiesto di poter avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria per la pubblicazione della gara del servizio di trasporto e smaltimento in impianti extra-regionali degli scarti di lavorazione prodotti dall’impianto di trattamento privato di interesse pubblico sito in Rende;
CHE, con Decreto del Dirigente Generale n°6184 del13/06/2018, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha rilasciato il Giudizio di Compatibilità Ambientale (comprensivo di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97) per il progetto relativo alla realizzazione di un “Impianto di valorizzazione e recupero spinto di materia, da RD e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa sezione di trattamento anaerobico della FORSU, da realizzare in loc. “Bucita” nel comune di Rossano” e l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e la gestione dello stesso impianto;
CHE, in data 06/03/2019, il Comitato Tecnico Amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche Sicilia - Calabria ha espresso parare favorevole all’approvazione del predetto progetto di revamping dell’impianto (cfr. nota del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria Prot. SIAR N. 220091 del10/06/2019);
CHE l’ufficio rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio, acquisiti tutti i pareri propedeutici all’approvazione del progetto definitivo e degli atti di gara, sta predisponendo gli atti per l’approvazione e l’indizione della gara per l’affidamento dell’esecuzione degli interventi e la gestione dell’impianto di trattamento di rifiuti urbani di Rossano;
CHE, nella seduta del 24/01/2020, l’Assemblea della Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza ha approvato lo schema della convenzione tra l’ATO CS e la Regione Calabria per il finanziamento degli interventi di realizzazione della “Piattaforma di recupero spinto di MPS dai RUR, valorizzazione RD secca, compostaggio anaerobico della RD bio con produzione di biometano” e della “Discarica a servizio della piattaforma per la selezione e il trattamento dei rifiuti urbani”, avviando la procedura per il completamento del sistema di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nell’ATO CS;
CHE, per quanto sopra detto, riguardo lo stato delle procedure relative al completamento del sistema impiantistico dell’ATO, permangono i presupposti di urgenza e di contingibilità posti alla base dei precedenti atti contrattuali, stante la possibilità di un blocco del sistema che condurrebbe alla necessità della sospensione dei conferimenti, con conseguenze insostenibili per la salute e l’igiene pubblica, il decoro urbano e l’ambiente;
CHE, nelle more della realizzazione di nuovi impianti a servizio dell’ATO CS, nonché in attesa della definizione delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e del servizio digestione dell’impianto pubblico di Rossano, stante l’urgenza derivante dall’estrema fragilità e insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti, è assolutamente necessario disporre del servizio garantito dalla EKRÒ S.c.a.r.l., per evitare interruzioni nei conferimenti, che avrebbero conseguenze insostenibili sul piano della salute e dell’igiene pubblica, del decoro urbano e dell’ambiente;
CHE il rapporto contrattuale tra la Regione Calabria e la EKRÒ S.c.ar.l. (costituita da XX.XX. S.r.l. e C.T.C. Consorzio Trasportatori Crotonesi) è scaturito dalla procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Rossano e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale”, aggiudicata con Decreto n. 9222 del 03/08/2016 del Dirigente Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria;
CHE il servizio è stato affidato dalla Regione Calabria alla EKRÒ S.c.ar.l., offerente una percentuale di ribasso pari al 27,52% sull’importo posto a base di gara, per complessivi € 6.123.159,04;
CHE tra la Regione Calabria e la EKRÒ S.c.ar.l. è stato sottoscritto il contratto rep. n.270 del 15/03/2017 e in data19/04/2017 sono stati consegnati il servizio di gestione e i connessi lavori di riefficientamento, con inizio dell’attività di gestione in data 20/04/2017, per la durata di 12mesi;
CHE, a seguito della scadenza annuale del contratto rep. n. 270 del 15/03/2017, è stato stipulato un nuovo contratto (rep. n.10 del 24/07/2018) tra la Regione Calabria e la EKRÒ S.c.ar.l. per l’affidamento del “servizio analogo” di gestione dell’impianto, per la durata di ulteriori 12 mesi (dal 20/04/2018 al 19/04/2019);
CHE, con nota Prot. Gen. del Comune di Rende N° 20338 del 19/04/2019, il Presidente dell’ATO CS ha invitato la Ekrò S.c.ar.l. a “proseguire senza soluzione di continuità il servizio di gestione dell’impianto di trattamento rifiuti di Rossano nelle more della conclusione delle attività di cui sopra e della formalizzazione del relativo contratto”;
CHE la Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza, con atto Rep.n.04ATO CS del 18/07/2019 registrato a Crotone rep.n.1295 Serie3 del 22/07/2019, ha disposto la proroga del Contrattorep.n.270/2017, così come rinnovato con Contratto rep. n. 10 del 24/07/2018, per il servizio di gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Rossano, affidato dalla Regione Calabria alla Società consortile a responsabilità limitata EKRÒ, a far data dal 20/04/2019 e fino al31/12/2019;
CHE le parti contraenti interessate alla proroga sono addivenute alla determinazione di definire la vicenda contrattuale in via consensuale, ricorrendo, per la determinazione del prezzo per lo smaltimento in discarica degli scarti, all’arbitraggio previsto dall’articolo 1349 del Codice Civile;
CHE nell’Assemblea della Comunità d’Ambito del 30 dicembre 2019 è stato deliberato in merito ai nuovi contratti da stipulare per l’anno 2020 con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti a servizio dell’ATO CS, stabilendo di provvedere alla formazione di un contratto quadro atto a definire le condizioni generali e i valori unitari degli oneri di conferimento, unici per tutti i comuni associati, nonché le modalità e i termini di pagamento degli stessi oneri di conferimento e le regole da seguire nella gestione dei RSU e degli scarti derivanti dal trattamento degli stessi;
CHE, secondo gli indirizzi dell’Assemblea, ogni singolo comune avrebbe dovuto stipulare, nel rispetto della disciplina definita nel predetto contratto quadro, con il gestore dell’impianto di riferimento (individuato nello stesso contratto quadro), uno specifico contratto per il trattamento dei RSU e lo smaltimento degli scarti;
CHE, a seguito della manifestata disponibilità del Comune di Cosenza, capofila dell’ATO CS, a continuare la gestione finanziario - contabile per tutti i comuni associati, l’Ufficio di Presidenza (UdP), nella riunione del 7 gennaio 2020, ha deliberato per la formazione di un unico contratto, per ogni singolo impianto di trattamento, da stipulare tra il gestore e l’ATO CS, in conformità a quanto stabilito, con deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi competenti, da tutti i comuni associati all’atto del subentro alla Regione Calabria nella gestione del sistema di trattamento e smaltimento dei RSU;
CHE i rappresentanti legali delle Società che gestiscono gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani dell’Ambito Territoriale Ottimale, nella stessa seduta dell’UdP del 7 gennaio 2020, hanno manifestato la disponibilità alla prosecuzione del servizio, nelle more della formazione degli atti contrattuali, alle stesse condizioni economiche fissate nei contratti relativi all’anno precedente, fatta eccezione, nel caso dell’impianto pubblico di Rossano, per i soli oneri di smaltimento degli scarti del trattamento dei RSU;
CHE, con nota Prot. Gen. Del Comune di Rende N°587 del 07/01/2020, il Presidente dell’ATO CS ha chiesto, ad entrambe le Società gestrici degli impianti di trattamento, di proseguire il servizio di trattamento dei RSU, consentendo a tutti i comuni associati nell’ATO CS il conferimento della frazione organica e dei
rifiuti urbani residuali dalla Raccolta Differenziata, fino alla definizione e sottoscrizione dei nuovi contratti, così come concordato nel corso della stessa riunione;
CHE, nella seduta del 24/01/2020, l’Assemblea della Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza ha approvato un primo schema di convenzione, proponendo modifiche al testo proposto e demandando al DUC dell’ATO CS l’adozione di ogni atto necessario all’attuazione di quanto disposto dalla stessa Assemblea d’Ambito, compresa la sottoscrizione della convenzione in rappresentanza dell’ATO CS;
CHE, con Deliberazione N°6 del 07/02/2020, l’Assemblea della Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza ha definitivamente approvato lo schema della presente Convenzione e demandato al DUC dell’ATO CS l’adozione di ogni atto necessario all’attuazione di quanto disposto dalla stessa Assemblea d’Ambito, compresa la sottoscrizione della Convenzione in rappresentanza dell’ATO CS;
CHE, con Deliberazione N°7 del 07/02/2020, l’Assemblea della Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza ha approvato lo schema dell’Atto di transazione in merito all’esecuzione del contratto Rep. n. 04ATOCS del 18/07/2019 relativo all’affidamento del servizio di gestione dell’impianto pubblico di Rossano per il trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza, demandando al DUC dell’ATO CS la sottoscrizione di tale atto al fine di consentire le attività di contabilizzazione e di successiva remunerazione alla EKRÒ S.c.ar.l. delle somme maturate per l’attività di smaltimento in discarica degli scarti prodotti dall’impianto gestito in esecuzione del contratto Rep. n. 04 ATOCS del 18/07/2019, nel periodo compreso fra il 18/07/2019 e il 20/01/2020;
CHE, in data 24/02/2020 è stato stipulato tra il procuratore legale della EKRÒ S.c.a.r.l. e il DUC dell’ATOCS, con Rep. n. 06ATOCS del 24/2/2020, l’Atto di transazione in merito all’esecuzione del contratto Rep. n. 04ATOCS del 18/07/2019 relativo all’affidamento del servizio di gestione dell’impianto pubblico di Rossano per il trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza, registrato il 27/02/2020 presso l’Agenzia delle Entrate di Crotone al N. 238 della Serie3;
CHE, nella riunione del 27/02/2020, l’Ufficio di Presidenza ha preso atto della disponibilità della EKRÒ S.c.ar.l. a smaltire gli scarti del trattamento dei RSU presso impianti extra-regionali solo a condizione che il prezzo unitario sia stabilito in funzione delle condizioni di mercato che effettivamente si riscontreranno nel momento in cui diventasse indispensabile il ricorso a smaltimenti extra regionali e non al prezzo prefissato di 200,00 €/t;
CHE, conseguentemente, l’Ufficio di Presidenza ha demandato al DUC la rimodulazione dello Schema di Convenzione per tener conto, tra l’altro, della predetta manifestazione condizionata di disponibilità da parte della EKRÒ S.c.ar.l., escludendo l’importo relativo al conferimento degli scarti presso impianti extra- regionali, e della sottoscrizione dell’Atto di transazione Rep.n.06ATOCS del24/2/2020, rideterminando gli oneri unitari di conferimento, per il periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 20/01/2020, sulla base dei valori previsti nel contratto Rep. n. 04 ATOCS del 18/07/2019;
CHE, con Determinazione N°6 del 09/03/2020 del Direttore dell’Ufficio Comune dell’ATO CS, è stato approvato il relativo schema di convenzione, tenendo conto delle determinazioni assunte dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 27/02/2020;
CHE, nel corso dell’Assemblea dell’ATO del 29.12.2020 l’Organo Assembleare ha deliberato la riproposizione dei contratti vigenti alla data del 31.12.2020 per l’ulteriore periodo di mesi sei (necessario per l’espletamento delle procedure di gara normativamente previste) agli stessi patti e condizioni di quelli precedenti.
ATTESO:
CHE l’Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. PAT – 2208204282, con sede in Crotone;
CHE l’Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. 19933093/92, con posizione assicurativa territoriale
n. 22845885/84 e con sede in Crotone;
CHE hanno avuto esito favorevole le verifiche di legge propedeutiche alla sottoscrizione del presente atto, e risulta in fase di istruttoria/aggiornamento all’elenco di cui all’art. 1 della L. 190/2012, D.P.C.M. 18/04/2013,
c.d. “White List”, presso la Prefettura di Crotone.
PRESO ATTO:
CHE le parti contraenti, sulla base del Piano Economico Finanziario, hanno convenuto di stabilire i prezzi unitari per come disciplinati nel presente contratto, per il trattamento dei Rifiuti Urbani non pericolosi Residuali dalla raccolta differenziata (RUR) e della Frazione Organica proveniente dalla raccolta differenziata (FORD) conferiti dai Comuni dell’ATO, mentre, per l’eventuale smaltimento in impianti extra- regionali degli scarti derivanti dalla lavorazione dei RUR e della FORD, hanno convenuto il prezzo definito nell’art.3 della convenzione;
CHE entrambi i predetti prezzi sono accettati senza riserva alcuna dalla Ekrò S.c.ar.l. e devono intendersi comprensivi di ogni onere e magistero necessario ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di trattamento dei rifiuti, fatta eccezione per lo smaltimento degli scarti, a carico dell’ATO, e salvo quanto disposto in merito al conferimento in impianti extra-regionali;
CONSIDERATO
CHE nel corso dell’Assemblea dell’ATO del 29.12.2020 l’Organo Assembleare ha deliberato la riproposizione dei contratti vigenti alla data del 31.12.2020 per un periodo di mesi sei (necessario per l’espletamento delle procedure di gara normativamente previste) agli stessi patti e condizioni di quelli precedenti;
CHE nel corso dell’Assemblea dell’ATO del 29.06.2021 l’Organo Assembleare ha deliberato la riproposizione dei contratti vigenti alla data del 30.06.2021 per un periodo di mesi sei (necessario per l’espletamento delle procedure di gara normativamente previste) agli stessi patti e condizioni di quelli precedenti;
VISTO l’art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) del Codice dei Contratti, Decreto Legislativo n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che, per motivi tecnici “possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico” e considerando, in via ulteriore, quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo per cui “Le eccezioni di cui ai punti2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli”;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Art. 1 (Premesse)
1. Le premesse e tutti gli allegati richiamati, formano parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 (Oggetto della Convenzione)
1. La Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza affida alla Ekrò S.c.a.r.l. - che accetta - il servizio di gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Rossano.
Lo smaltimento degli scarti avverrà con conferimenti presso gli impianti a servizio del sistema pubblico regionale, i cui oneri sono a carico dell’ATO Cosenza. Lo smaltimento degli scarti potrà essere effettuato solo a seguito di apposita comunicazione effettuata dall’Ufficio Comune dell’ATO Cosenza.
2. Qualora gli impianti a servizio del sistema pubblico non riescano ad assorbire in tutto o in parte gli scarti prodotti dal trattamento dei RSU, l’ATO verificherà di concerto con l’Impresa, la possibilità di smaltire, nel rispetto dalla normativa vigente, gli stessi scarti presso impianti terzi diversi da quelli del sistema pubblico regionale e/o extra-regionali, nazionali o extra-nazionali.
Il servizio sarà comprensivo del trasporto aggiuntivo degli scarti, rispetto a quello previsto nelle tariffe di gestione di cui al successivo articolo, dal sito di produzione fino al sito di smaltimento e/o recupero finale L’attivazione del servizio opzionale ed aggiuntivo dello smaltimento degli scarti di processo presso impianti terzi diversi da quelli del sistema pubblico regionale e/o extra-regionali, nazionali o extra- nazionali, sarà sottoposta al verificarsi delle seguenti condizioni:
x. Xx preventiva comunicazione di attivazione dell’ATO;
b. La successiva comunicazione dell’Impresa della disponibilità di impianti terzi, esplicitandone anche la relativa capacità di ricezione degli scarti in termini di tonnellate giorno e/o settimanali.
c. In ogni caso, dopo la formalizzazione delle procedure descritte, l’effettivo avvio del servizio sarà condizionato al rilascio da parte dell’impianto individuato dell’omologazione del rifiuto.
3. Le predette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di gestione previste nell’atto autorizzativo (A.I.A.), compatibilmente con le condizioni logistiche ed operative dell’impianto.
4. L’impresa assicura l’utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico- amministrative connesse a quanto previsto dal servizio di cui al precedente punto, nonché l’organizzazione e gestione della logistica.
5. L’impresa si impegna, altresì, all’esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui al presente Contratto e agli atti da esso richiamati, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie. Le attività espletate dall’Impresa in virtù del presente Contratto rimangono di esclusiva responsabilità dell’Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti e all’ATO CS che si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizioaffidato.
Art. 3 (Tipologia, prezzi ed ammontare del contratto – Cauzione definitiva)
1. I prezzi contrattuali, da corrispondere per il servizio nel periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022, al netto dei soli oneri di smaltimento degli scarti, sono, rispettivamente, pari a:
a. 73,81€/t oltre IVA al 10% per il conferimento dei RUR;
b. 55,82 €/t oltre IVA per il conferimento della FORD (CER 20.01.08 e 20.03.02) e del Verde (CER 20.02.01).
In tali prezzi unitari deve intendersi compreso ogni onere e magistero necessario ad assicurare il corretto esercizio dell’impianto di trattamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi.
2. Le parti danno atto che gli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti conferiti presso l’impianto, possono essere smaltiti/recuperati, in funzione dei rispettivi codici, presso gli impianti a servizio del sistema pubblico rispettivamente autorizzati a riceverli.
Gli oneri per lo smaltimento degli scarti verranno direttamente corrisposti in favore dei gestori degli impianti di smaltimento/recupero dall’ATO CS.
3. L’ammontare complessivo del contratto è, presumibilmente, pari ad €
/00) oltre IVA, così determinato: periodo 01/01/2022 – 30/06/2022.
(euro
€ (oltre IVA) pari al prodotto del quantitativo presunto dei RUR (CER
20.03.01) conferiti dai Comuni dell’ATO presso l’impianto per il prezzo contrattuale definito al precedente punto1.a;
€ (oltre IVA) pari al prodotto del quantitativo presunto della FORD e del Verde conferiti dai Comuni dell’ATO presso l’impianto per il prezzo contrattuale definito al precedente punto 1.b.;
4. Il prezzo per il servizio opzionale ed aggiuntivo di smaltimento degli scarti di processo presso impianti terzi diversi da quelli del sistema pubblico regionale e/o extra regionali, nazionali o extra nazionali è pari a 260€/t (oltre IVA);
5. Il Contratto è da considerarsi “a misura”, cui gli importi saranno corrisposti in base alle effettive quantità trattate. I prezzi di cui al punto precedente sono comprensivi di ogni onere e/o contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale. La quota parte di IVA sarà versata direttamente all’erario secondo il meccanismo previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n.190/2014.
6. Le parti danno atto che, stante l’efficacia ex tunc del contratto, gli importi sopra indicati si applicheranno ai servizi prestati, in favore dell’ATO Cosenza, a far data dal 01/01/2022 e fino al 30/06/2022.
7. L’Impresa dovrà produrre cauzione definitiva, per come disposto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., dell’importo di Euro mediante polizza fideiussoria rilasciata in data
dalla Assicurazioni S.p.A., agenzia - .
8. Per lo svincolo progressivo della polizza fidejussoria di cui al punto precedente si applicano le condizioni previste dall’art. 103 comma 5) del Decreto Legislativo n.50/2016.
Art. 4 (Durata del contratto)
1. La decorrenza del presente contratto ha durata semestrale, con efficacia ex tunc, dal 01/01/2022 al 30/06/2022, nei limiti dei conferimenti espressamente autorizzati e delle capacità ricettive dell’impianto.
Art. 5 (Responsabile Unico del Procedimento e dell’esecuzione contrattuale)
1. La Comunità d’ambito attraverso il DUC, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominerà ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) ed i loro collaboratori, da individuarsi anche nel personale dei singoli comuni;
2. In particolare, al RUP dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al contratto. Il RUP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell’esecuzione, per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dall’Impresa di cui al successivo xxx.0.Xx RUP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RUP, in particolare, potrà comminare eventuali penali per come previsto dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici. Il RUP è preposto al controllo della quantità concordate nell’ambito del presente Contratto;
Art. 6 (Il Responsabile dell’Impresa)
1. L’Impresa dovrà comunicare alla Comunità d’Ambito il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno) con specificazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che dovrà coordinarsi con il referente della Stazione Appaltante per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.
2. Le comunicazioni nei confronti dell’Impresa effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l’invio di comunicazione a mezzo e-mail certificata. L’Impresa è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata o PEC alla Stazione Appaltante di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.
3. Il Responsabile dell’Impresa verificherà la migliore esecuzione possibile del Contratto.
Art. 7 (Domicilio e rappresentanza)
1. L’Impresa garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l’esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall’Impresa, all’Ufficio Comune della Comunità d’Ambito di Cosenza.
Art. 8 (Contabilizzazione e modalità di pagamento)
1. L’importo determinato, ex art.3 del presente atto, verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all’Impresa, indicato dalla stessa con nota inviata tramite PEC;
2. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti: sarà effettuata mensilmente, per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (copia dei fogli di registro inerenti agli ingressi e alle uscite) per consentire al personale preposto ogni controllo e verifica necessari;
3. La Ekrò S.c.ar.l., a fronte della redazione del certificato di pagamento, che dovrà avvenire secondo le modalità di cui al successivo punto5, a cura del Responsabile del procedimento, entro i 5 giorni decorrenti
dall’invio di detto certificato, emetterà la fattura attestante il riepilogo dei quantitativi dei rifiuti conferiti nel mese di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’emissione della fattura;
4. Le fatture dovranno essere emesse al Comune di Cosenza in qualità di Comune Capofila dell’ATO, per l’intero importo relativo al totale dei conferimenti mensili;
5. L’ATO, attraverso il servizio di tesoreria del Comune Capofila di Cosenza, procederà ai pagamenti secondo la seguente procedura:
a. trasmissione dei dati mensili di conferimento rifiuti presso l’impianto in questione secondo le indicazioni che saranno fornite dal RUP, dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei relativi scontrini di pesata entro i primi 7 gg solari successivi al periodo di riferimento. I suddetti dati dovranno essere trasmessi in formato digitale (sia pdf firmato digitalmente che Excel), sia al RUP che al DEC;
b. verifica dei dati entro i successivi 10 gg lavorativi e contestuale acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all’Impresa;
c. emissione e trasmissione all’Impresa, del certificato di pagamento a cura del RUP, entro i 4 gg lavorativi successivi all’avvenuto controllo dei dati trasmessi;
d. trasmissione da parte dell’Impresa, della fattura relativa ai corrispettivi del servizio svolto relativamente al periodo di riferimento ed ai quantitativi di rifiuti trattati;
e. verifica della correttezza della fatturazione emessa e relativa acquisizione agli atti della stessa entro i successivi 5 giorni;
f. emissione del dispositivo di liquidazione della fattura emessa e trasmissione dello stesso alla rispettiva ragioneria entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della fattura;
g. invio tempestivo, contestuale alla liquidazione, all’impresa dell’elenco dei Comuni inadempienti rispetto all’integrale pagamento delle somme dovute per garantire la liquidazione delle fatture emesse, pena la sospensione dei servizi secondo le modalità disciplinate nel successivo art.10.
6. Ekrò S.c.a.r.l. fatturerà i corrispettivi del servizio opzionale aggiuntivo, oggetto del contratto al precedente art.2 punto2 e incasserà i relativi corrispettivi di cui all’art.3 punto 4, nei termini di seguito indicati:
i. Emissione Rendicontazione del servizio da parte di Ekrò Scarl entro il terzo giorno del mese successivo;
ii. Approvazione della Rendicontazione del servizio da parte del cliente entro tre giorni dall’adempimento di cui alla lettera a);
iii. Emissione della Fattura da parte di Ekrò Scarl entro i successivi 4 giorni all’adempimento di cui alla lettera b) che precede;
iv. Pagamento dei corrispettivi da parte del cliente entro e non oltre il termine perentorio dei 15 giorni data emissione fattura.
Art. 9 (Anticipazioni, Revisione dei prezzi, Cessione del Credito)
1. È vietata la cessione, totale o parziale, del rapporto contrattuale a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini dell’esecuzione dei servizi in esso descritti. È, invece, consentita all’Impresa la cessione del credito derivante dal presente atto, nel rispetto della normativa vigente;
2. In caso di violazione delle norme di cui al presente punto, la Comunità d’ambito avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno dell’Impresa;
3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi, fatto salvo quanto disposto al punto successivo, e non trova applicazionel’art.1664 del Codice Civile per le possibili variazioni nei costi di mano d’opera, dei materiali e di tutte le altre componenti dei prezzi durante tutto il periodo necessario all’esecuzione di quanto oggetto del presente Contratto.
Art. 10 (Sospensioni e riprese del servizio)
1. Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo indicate nel punto successivo) ovvero per disposizioni normative o amministrative sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea del servizio, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Impresa in forma scritta o a mezzo posta certificata e sottoposta al preventivo assenso
della Comunità d’Ambito, cui spetta valutare l’impossibilità oggettiva. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.
2. La sospensione temporanea o definitiva del servizio potrà avvenire per uno dei motivi esemplificativamente elencati:
a. Cause di forza maggiore;
b. Difformità dei rifiuti;
c. Modifiche legislative e/o autorizzative sopravvenute;
d. Provvedimenti delle Autorità Giudiziaria, Amministrativa o degli organi preposti al controllo;
e. Mancata trasmissione dell’elenco dei Comuni morosi e inadempienti;
f. Mancato pagamento delle fatture relative al servizio effettuato in 2 mensilità, anche se non consecutive.
3. La sospensione temporanea e/o definitiva del servizio opzionale aggiuntivo, oggetto del contratto al precedente art.2 punto2 potrà avvenire per uno dei motivi di seguito elencati:
a. Mancato rispetto dei termini di fatturazione e pagamento di cui all’art.8 punto 6;
b. Comunicazione di sospensione dei conferimenti da parte dell’impianto individuato;
c. Modifiche alla normativa;
d. Cause di forza maggiore.
4. L’Impresa darà tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, della sospensione del servizio;
5. La sospensione per cause oggettive del servizio per i motivi su elencati (in via esemplificativa) non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volontà manifestata per iscritto da entrambe le parti, non determina alcuna penalità a carico dell’Impresa, non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento e non esonera i Comuni dal pagamento dei crediti già maturati dall’Impresa stessa.
6. Il servizio condotto dall’Impresa potrà essere sospeso dalla Comunità d’ambito qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell’Impresa, con possibilità di applicazione della penale di cui al seguente art.11.
7. La ripresa del servizio dovrà essere preventivamente concordata con la Comunità.
8. Resta salva la facoltà per l’Impresa di sospensione dei servizi, senza che possa essere contestata alla stessa l’interruzione di pubblico servizio, nei confronti dei Comuni morosi, comunicati secondo le modalità di cui all’art. 8 c. 5 lett. g), che siano inadempienti al pagamento delle tariffe stabilite e a loro carico, qualora l’ATO, per conto dei Comuni, non dovesse adempiere all’integrale pagamento di 2(due fatture), anche non consecutive, dei corrispettivi contrattuali posti a proprio carico.
9. Resta salva la facoltà di sospensione dei servizi, senza che possa essere contestata all’impresa l’interruzione di pubblico servizio, nei confronti dell’intero ATO, nel caso in cui non dovesse trasmettere l’elenco analitico dei Comuni morosi, secondo le modalità di cui all’art. 8 c. 5 lett. g), che siano inadempienti al pagamento delle tariffe stabilite e a loro carico.
10.Le ipotesi di sospensione dei servizi per le ragioni di cui ai punti 2, 7 e 8 del presente articolo, trovano la loro ragione nella qualificazione dell’eventuale condotta dei comuni morosi quale grave inadempimento contrattuale e, pertanto, non potrà in alcun modo costituire motivo di contestazione dell’interruzione di pubblico servizio, in quanto la causa non sarà ascrivibile all’impresa.
Art. 11 (Penali)
1. La Comunità d’Ambito applicherà, per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione, imputabili esclusivamente all’affidatario, le seguenti penali:
• mancata esecuzione del servizio: penale pari a 300,00 euro per ogni giorno in cui non viene prestato il servizio e fino ad un massimo di 5 giorni in un mese. Nell’ipotesi in cui l’inadempienza dovesse superare il limite di 5 giorni in un mese la Comunità d’Ambito provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12. Nell’ipotesi in cui la Comunità d’Ambito dovesse provvedere all’esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;
• ogni altra violazione degli obblighi dell’Impresa che pregiudichi la corretta esecuzione dell’appalto: penale pari ad euro 300,00 per ogni singola inadempienza.
2. In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della Comunità d’Ambito di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell’Impresa.
Art. 12 (Recesso e risoluzione del contratto)
1. La Comunità d’Ambito potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:
• si verifichi, da parte dell’Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dalla Comunità d’Ambito;
• venga accertata da parte della Comunità d’Ambito o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S.-I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
• venga accertata da parte della Comunità d’Ambito la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione della normativa vigente da parte dell’Impresa;
• si verifichi la sospensione e/o la revoca dell’atto autorizzativo alla gestione dell’impianto;
• per revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio;
• si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore consecutive;
• nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dalla presente convenzione;
• in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
• qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia;
• venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziali ai sensi della Legge 136/10 e ss.mm.ii.;
• venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Nelle predette ipotesi la Comunità d’Ambito darà comunicazione all’Impresa dell’intervenuta risoluzione a mezzo PEC ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente.
2. In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della Comunità d’Ambito a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, per qualsiasi motivo, derivassero dalle inadempienze dell’Impresa.
3. La Comunità d’Ambito si riserva in ogni caso il diritto di recedere unilateralmente dall’affido in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta)giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Comunità, ovvero assicurando il completamento dei servizi avviati prima della data di cessazione effettiva;
4. L’impresa, fatta salva la facoltà di sospensione del servizio per i comuni inadempienti, potrà recedere unilateralmente dal contratto qualora l’ATO, per conto dei Comuni, non dovesse adempiere all’integrale pagamento di 2 (due) fatture, anche non consecutive, dei corrispettivi contrattuali a proprio carico, senza aver comunicato l’elenco dei Comuni inadempienti;
5. In ogni caso di recesso o risoluzione anticipata, all’Impresa competerà un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro onere accessorio ai quali l’appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell’anticipato scioglimento del vincolo contrattuale;
Art.13 (Obblighi dell’Impresa)
1. L’Impresa affidataria è tenuta al rispetto dei tutti gli obblighi contenuti nella presente convenzione.
2. Dovrà provvedere a proprie cure e spese all’espletamento delle pratiche per il rinnovo delle autorizzazioni o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro ritenuto necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge.
3. Copia dei predetti atti dovrà essere consegnata alla Comunità d’Ambito prima dell’inizio del servizio.
Art.14 (Modalità di esecuzione del servizio)
1. Nell’effettuazione del servizio oggetto dell’appalto, l’Impresa dovrà rispettare le seguenti modalità tecniche ed operative.
Il servizio si svolgerà secondo le modalità previste al presente articolo.
14.1 Soggetti autorizzati a conferire
Sono autorizzati a conferire i soli Comuni appartenenti alla Comunità d’Ambito di Cosenza che avranno adempiuto al pagamento degli oneri contrattuali secondo le modalità stabilite nel presente contratto. L’impresa dovrà preventivamente trasmettere il regolamento di accesso in impianto a tutti i conferitori, i quali dovranno trasmettere in tempi brevi all’affidataria la formale accettazione di tale regolamento unitamente ai documenti di iscrizione Albo Gestori Ambientali, Iscrizione C.C.I.A.A. e White List.
14.2 Quantitativi
L’Impresa si impegna ad accettare in trattamento circa 20.000 ton. Di RUR(CER20.03.01), 4.000 ton. Di FORD (CER 20.01.08 e CER 20.03.02), e di Verde (CER 20.02.01) relativi al periodo di durata della presente convenzione (dal 01/01/2022 al 30/06/2022) e, comunque, nei limiti di cui alle Autorizzazioni in possesso. Restano ferme le condizioni previste nel contratto originariamente stipulato con la Regione Calabria e nei relativi atti contrattuali ad eccezione di quanto atti e nello smaltimento degli scarti, che avverrà con consegna presso gli impianti a servizio del sistema pubblico regionale con oneri direttamente a carico dell’ATO Cosenza. (Cfr. Articolo 2 punto 2 del presente Contratto).
14.3 Programmazione conferimenti
I soggetti di cui al punto 14.1 provvederanno a far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata, entro il venerdì della settimana precedente una richiesta di accesso all’impianto indicando date e quantitativi presunti da conferire.
Il quantitativo totale di rifiuti da conferire, per ciascun soggetto autorizzato a stesso mezzo, sarà definito dall’Ufficio Comune dell’ATO CS, secondo un piano settimanale di conferimenti, in funzione della disponibilità ricettiva dell’impianto. Al fine di garantire la corretta esecuzione della programmazione, l’impresa comunicherà tempestivamente, stesso mezzo, la disponibilità dell’Impianto ed ogni eventuale variazione. Di conseguenza, il DEC comunicherà ai singoli Comuni i quantitativi giornalieri da conferire, in relazione alle rispettive esigenze, avendo cura di informarne tempestivamente l’Impresa appaltatrice. In caso contrario, quest’ultima consentirà il conferimento fino al raggiungimento del limite giornaliero a proprio insindacabile giudizio.
14.4. Esecuzione del Servizio
L’Impresa dovrà effettuare il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti attenendosi a quanto contenuto negli atti autorizzativi ed alla normativa vigente in materia.
14.5. Condotta del Servizio
L’Impresa dovrà adoperarsi ed eseguire il servizio nella massima efficienza possibile. Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l’incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l’integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.
Art.15 (Oneri a carico della stazione appaltante)
1. La Comunità d’Ambito coordinerà, unitamente all’Impresa, i conferimenti dei singoli Comuni.
2. La Comunità d’Xxxxxx provvederà a trasmettere l’elenco dei comuni morosi entro e non oltre giorni due dal ricevimento della diffida ad adempiere da parte dell’impresa appaltatrice, onde consentire a quest’ultima di limitare la possibilità di conferimento ai soli Comuni che abbiano corrisposto integralmente le somme dovute.
3. La Comunità d’Xxxxxx provvederà a comunicare ai Comuni morosi la sospensione dei conferimenti per morosità.
Art. 16 (Controversie)
1. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente. Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente il Foro di Cosenza.
2. Nel caso in cui la controversia investa anche uno dei Comuni dell’ATO, nelle competenze connesse al merito del presente atto, la risoluzione dovrà investire, in via esclusiva o in partecipazione a seconda della natura della controversia stessa, anche il Foro competente per il comune medesimo.
3. È esclusa la competenza arbitrale.
Art. 17 (Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza e assistenza)
1. L’Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L' Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Comunità d’Ambito, a proprio insindacabile giudizio, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall’Impresa per l’esecuzione del servizio.
4. L’Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
5. Resta inteso che la Comunità d’Ambito sarà completamente estranea ai rapporti intercorsi tra l’Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni di cui alla presente convenzione. L‘Impresa terrà inoltre sollevato ed indenne la Comunità d’Ambito dalle responsabilità di cui all’art. 1669 C.C. ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire alla stessa, che sarà invece sopportata dall’Impresa interamente nei suoi effetti.
Art. 18 (Adempimenti in materia antimafia e in materia penale)
1. All’atto della sottoscrizione del presente Contratto l’Impresa risulta in fase di istruttoria/aggiornamento all’elenco di cui all’art. 1 della L. 190/2012, D.P.C.M. 18/04/2013, c.d. “White List”, presso la Prefettura di Crotone. In ogni caso, qualora la Prefettura dovesse rilasciare successive comunicazioni ostative ai sensi della normativa vigente, la Comunità d’ambito procederà all’immediato recesso dal contratto. Le verifiche d’ufficio effettuate presso gli organi competenti a carico dei soggetti indicati dal Codice dei contratti hanno avuto esito positivo.
Art. 19 (Obblighi di garanzia e manleva)
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività in appalto e delle attività connesse, sollevando la Comunità d’Ambito da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo indenne da ogni azione, pretesa o rivalsa anche futura, fatta eccezione per la responsabilità solidale tra Committente e Appaltatore, per come previsto dalla legge.
Art. 20 (Sicurezza e salute dei lavoratori)
1. L’Impresa ha l’obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento di quanto oggetto della presente convenzione avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro.Atalfine,ilpersonaleimpiegatodall’Impresadovràesseredotatodituttiidispositividiprotezione individuale (D.P.I.) necessari per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività richieste (guanti, elmetti, tute, mascherine, cuffie, indumenti ad alta visibilità per gli operatori esterni, ...), il tutto secondo le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs.n.81/2008ess.mm.eii.) ed onere a carico dell’Impresa.
2. Con la firma del presente Contratto l’Impresa conferma di essere perfettamente informata sulle vigenti disposizioni della normativa antinfortunistica nonché su quelle vigenti sui siti delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni che per l’igiene sui lavoro, ne riconosce l’osservanza e si impegna ad attenervisi dichiarando di sollevare la Comunità d’ambito da ogni responsabilità e pretesa che gli possa derivare dall’inadempienza dell’Impresa e dei suoi dipendenti della normativa richiamata al precedente punto1.
3. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, l’Impresa ha l’obbligo, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente nominato, di coordinarsi con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell’esecuzione del contratto e dovrà predisporre gli eventuali elaborati concordando programmi, ispezioni, azioni e tutto quanto altro previsto dalla normativa vigente. Il nominativo del
rappresentante della Sicurezza dell’Impresa dovrà essere comunicato in forma scritta alla Comunità d’ambito all’atto dell’avvio del Servizio.
4. L’Impresa è consapevole, e ne ha tenuto debito conto, che l’espletamento delle attività descritte nel presente documento è strumentale alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell’ambito dello stesso sito, di altre attività da parte della Comunità d’Ambito e/o di terzi.
Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136 - Clausola risolutiva espressa)
1. Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente Contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, dì uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’importo determinato ex art. 3 del presente Contratto verrà corrisposto a mezzo bonifico; a tal proposito la Ekrò S.c.ar.l., con apposita nota ha indicato il conto dedicato intestato alla società medesima nonché i nominativi dei referenti autorizzati ad operare sui detti conti.
Art. 22 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti)
1. Per quanto non diversamente disciplinato e/o previsto dal presente Contratto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, al Codice dei Contratti, al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii. e al Codice Civile.
Art. 23 (Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)
1. Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell’esecuzione del servizio affidato con la presente convenzione, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto. L’Impresa, con la firma della presente convenzione presta il consenso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali recato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e xx.xx. e ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera della Comunità d’Ambito.
Art. 24 (Redazione e registrazione convenzione)
1. Il presente Contratto, su fogli formato normale, si compone di n. 13 facciate.
2. Il presente Contratto sarà registrato a cura e spese dell’Impresa (Ekrò S.c.ar.l.).
Per la Ekrò S.c.ar.l.
Il PROCURATORE LEGALE
Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Per la Comunità d’Ambito di Cosenza
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO COMUNE
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole, che le parti dichiarano di aver ben compreso e conosciute: art. 4 (durata del contratto); art. 10 (sospensione e riprese del servizio); art. 12 (recesso e risoluzione del contratto).
Per la Ekrò S.c.ar.l.
Il PROCURATORE LEGALE
Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Per la Comunità d’Ambito di Cosenza
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO COMUNE
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx