Accordo
Traduzione1
Accordo
istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base
Concluso a Ginevra il 27 giugno 1980
Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19812 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera Entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1989
(Stato 16 febbraio 2007)
0.970.6
Le Parti contraenti,
decise a promuovere la cooperazione economica e la comprensione tra tutti gli Stati, in particolare tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei principi di equità ed uguaglianza, e contribuire in tal modo ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale,
riconoscendo la necessità di migliorare la cooperazione internazionale nel settore dei prodotti di base quale condizione essenziale per instaurare un nuovo ordine econo- mico internazionale, mirante a promuovere lo sviluppo economico e sociale, in particolare quello dei Paesi in via di sviluppo,
desiderose di promuovere un’azione globale per migliorare le strutture di mercato nel commercio internazionale dei prodotti di base che presentino un interesse per i Paesi in via di sviluppo,
ricordando la risoluzione 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (qui di seguito chiamata la Conferenza o UNCTAD),
hanno convenuto di istituire il Fondo comune per i prodotti di base che funzionerà in conformità alle disposizioni seguenti:
Capitolo I Definizioni
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
1. Per «Fondo» si intende il Fondo comune per i prodotti di base istituito al sensi del presente Accordo.
2. Per «accordo o intesa internazionale di prodotto» si intende ogni accordo o intesa intergovernativa destinata a promuovere la cooperazione internaziona- le relativa ad un prodotto di base, le cui parti includono produttori e consu-
RU 1989 2053; FF 1981 II 1
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1989 2052
matori che hanno al loro attivo la maggior parte del commercio mondiale del prodotto considerato.
3. Per «organizzazione internazionale di prodotto» si intende l’organizzazione creata con un accordo o intesa internazionale di prodotto, per l’applicazione delle disposizioni del suddetto accordo o intesa.
4. Per «organizzazione internazionale di prodotto associata» si intende un’orga- nizzazione internazionale di prodotto che si è associata al Fondo ai sensi dell’articolo 7.
5. Per «accordo d’associazione» si intende l’accordo stipulato tra un’organizza- zione internazionale di prodotto ed il Fondo ai sensi dell’articolo 7.
6. Per «fabbisogni finanziari massimali» si intende l’ammontare massimale che un’organizzazione internazionale e di prodotto associata può ritirare dal Fondo e prendere in prestito dal Fondo, e che è determinato ai sensi dell’ar- ticolo 17 paragrafo 8.
7. Per «organizzazione internazionale di prodotto» si intende un organismo designato ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 9.
8. Per «unità di conto» si intende l’unità di conto del Fondo definita ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 1.
9. Per «monete utilizzabili» si intende: a) il xxxxx xxxxxxx, il dollaro USA, il xxxxxx xxxxxxxx, la lira sterlina, lo yen giapponese, ed ogni altra moneta eventualmente designata da una competente organizzazione monetaria inter- nazionale in quanto abitualmente utilizzata per i pagamenti di transazioni internazionali e comunemente scambiate sui principali mercati di cambi e b) ogni altra moneta liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile che il Consiglio d’amministrazione potrà designare con maggioranza qualificata previa approvazione del Paese la cui moneta viene proposta dal Fondo. Il Consiglio dei governatori designerà un’organizzazione monetaria inter- nazionale competente ai fini del punto a) di cui sopra e adotterà con maggio- ranza qualificata i regolamenti relativi alla designazione della moneta ai fini del punto b) di cui sopra, in conformità alla prassi monetaria internazionale vigente. Una moneta potrà essere tolta dalla lista delle monete utilizzabili dal Consiglio d’amministrazione con un voto a maggioranza qualificata.
10. Per «capitale rappresentato dai contributi diretti» si intende il capitale speci- ficato all’articolo 9 paragrafo 1 a) e paragrafo 4.
11. Per «azioni interamente liberate» si intendono le azioni del capitale rappre- sentato dai contributi diretti specificate all’articolo 9 paragrafo 2 a) ed all’articolo 10 paragrafo 2.
12. Per «azioni esigibili» si intendono le azioni del capitale rappresentato dai contributi diretti specificate all’articolo 9 paragrafo 2 b) ed all’articolo 10 paragrafo 2 b).
13. Per «capitale di garanzia» si intende il capitale investito nel Fondo ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 4 da parte dei membri del Fondo che partecipano ad un’organizzazione internazionale di prodotto associata.
14. Il termine «garanzie» designa le garanzie date al Fondo, ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 5, dai partecipanti ad un’organizzazione internazionale di pro- dotto associata che non sono membri del Fondo.
15. L’espressione «warrants di stock» designa note di pegno di stock, fedi di deposito o altri titoli di proprietà su stock di prodotto di base.
16. Per «totale dei voti attribuiti» si intende la somma dei voti detenuti dalla totalità dei membri del Fondo.
17. Per «maggiorazione semplice» si intende la metà più uno del totale dei suf- fragi espressi.
18. Per «maggiorazione qualificata» si intendono almeno i due terzi del totale dei suffragi espressi.
19. Per «maggioranza speciale» si intendono almeno i tre quarti del totale dei suffragi espressi.
20. Per «suffragi espressi» si intendono i voti a favore e i voti contro.
Capitolo II Obiettivi e funzioni
Art. 2 Obiettivi Il Fondo ha per obiettivi:
a) servire da strumento chiave per il conseguimento degli obiettivi convenuti nel programma integrato per i prodotti di base enunciati nella Risoluzione 93
(IV) della Conferenza;
b) facilitare la conclusione e l’applicazione di accordi o intese internazionali di prodotto, in particolare in materia di prodotti di base che presentino uno spe- ciale interesse per i Paesi in via di sviluppo,
Art. 3 Funzioni
Per il conseguimento di tali obiettivi, il Fondo svolgerà le seguenti funzioni:
a) contribuirà per mezzo del suo primo conto, secondo le modalità indicate qui di seguito, nel presente Accordo, al finanziamento di stock regolatori inter- nazionali e di stock nazionali coordinati a livello internazionale, il tutto nel quadro di accordi o intese internazionali di prodotto;
b) finanziare per mezzo del suo secondo conto altre misure diverse dallo stoc- caggio nel settore dei prodotti di base, secondo le modalità indicate qui di seguito;
c) favorire il coordinamento e le consultazioni per mezzo del suo secondo con- to per quanto concerne le altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base ed il loro finanziamento, in modo tale da servire da punto focale per ogni prodotto.
Capitolo III Membri
Art. 4 Condizioni di ammissione Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:
a) tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica; e
b) ogni organizzazione intergovernativa di integrazione economica regionale che eserciti competenze nei settori di attività del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.
Art. 5 Membri
I Membri del Fondo (qui di seguito chiamati Membri) sono:
a) gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo in conformità all’articolo 54;
b) gli Stati che hanno aderito al presente Accordo in conformità all’articolo 56;
c) le organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 4 b) che hanno ratifica- to, accettato o approvato il presente accordo in conformità all’articolo 54;
d) le organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 4 b) che hanno aderito al presente Accordo in conformità all’articolo 56.
Art. 6 Limiti di responsabilità
Nessun Membro è responsabile, per il solo fatto di far parte del Fondo, degli atti del Fondo, né delle obbligazioni da questo contratte.
Capitolo IV
Rapporti internazionali delle organizzazioni internazionali di prodotto e degli organismi internazionali di prodotto con il Fondo
Art. 7 Rapporti delle organizzazioni internazionali di prodotto e degli organismi internazionali di prodotto con il Fondo
1. Le «facilities» del primo conto del Fondo sono utilizzate soltanto dalle organiz- zazioni internazionali di prodotto che sono create per l’applicazione delle disposi- zioni di accordi o intese internazionali di prodotto che prevedono sia degli stock regolatori internazionali sia degli stock nazionali coordinati a livello internazionale. L’accordo d’associazione è conforme alle disposizioni del presente Accordo e dei regolamenti compatibili con quella che il Consiglio dei governatori deve applicare.
2. Un’organizzazione internazionale di prodotto creata per l’applicazione delle disposizioni di un accordo o di un’intesa internazionale di prodotto che prevede stock regolatori internazionali, può associarsi al Fondo per gli scopi del primo conto, a condizione che l’accordo o l’intesa internazionale di prodotto sia negoziato o rinegoziato secondo il principio del finanziamento comune di uno stock regolatore e sia conforme al suddetto principio. Ai fini del presente Accordo, gli accordi o le intese internazionali di prodotto finanziati mediante un prelievo sono ammessi ad associarsi col Fondo.
3. Ogni accordo d’associazione proposto viene presentato dal Direttore generale al Consiglio di amministrazione e, con la raccomandazione del suddetto Consiglio, al Consiglio dei governatori per l’approvazione a maggioranza qualificata.
4. Nell’applicare le disposizioni dell’accordo di associazione tra il Fondo e un’orga- nizzazione internazionale di prodotto associata, ogni istituzione rispetterà l’auto- nomia dell’altra. L’accordo d’associazione specificherà diritti ed obblighi reciproci del Fondo e dell’organizzazione internazionale di prodotto associata, compatibil- mente con le disposizioni pertinenti del presente Accordo.
5. Un’organizzazione internazionale di prodotto associata è ammessa a prelevare prestiti dal Fondo per il tramite del primo conto senza pregiudizio della possibilità di ottenere un finanziamento del secondo conto, con la riserva che la suddetta organiz- zazione associata ed i suoi partecipanti abbiano debitamente adempiuto e adempiano ai loro obblighi nei confronti del Fondo.
6. L’accordo d’associazione prevede la liquidazione dei conti tra l’organizzazione internazionale di prodotto associata ed il Fondo, prima di ogni rinnovo dell’accordo d’associazione.
7. Un’organizzazione internazionale di prodotto associata può, se l’accordo d’associazione lo prevede, e se l’organizzazione internazionale di prodotto preceden- te associata per lo stesso prodotto è d’accordo, subentrare alla suddetta organizza- zione nei suoi diritti ed obblighi.
8. Il Fondo non interviene direttamente sui mercati di prodotti di base. Tuttavia, esso potrà alienare stock di prodotti di base solo in applicazione dell’articolo 17 paragrafi 15–17.
9. Ai fini del secondo conto, il Consiglio d’amministrazione designerà eventual- mente degli organismi di prodotto appropriati, ivi comprese delle organizzazioni internazionali di prodotto, associate o no, quali organismi internazionali di prodotto, con la riserva che siano conformi ai criteri enunciati nell’allegato C.
Capitolo V
Capitale ed altre risorse
Art. 8 Unità di conto e moneta
1. L’unità di conto del Fondo è quella che viene definita nell’allegato f.
2. Il Fondo dispone di monete utilizzabili ed effettua le sue transazioni finanziarie in monete utilizzabili. Con riserva delle disposizioni di cui all’articolo 16 paragrafo 5 b), nessun membro applicherà o imporrà restrizioni alle disponibilità, all’impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti:
a) dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contri- buti diretti;
b) dal pagamento di capitale di garanzia, di valuta depositata al posto del capi- tale di garanzia, di garanzie o di depositi in contanti provenienti dall’associa- zione di organizzazioni internazionali di prodotto con il Fondo;
c) dal pagamento di contributi volontari;
d) da prestiti;
e) dall’alienazione di stock in caso di deperimento, in conformità con l’artico- lo 17 paragrafi 15–17;
f) dai pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo su uno dei fondi menzionati nel presente paragrafo.
3. Il Consiglio d’amministrazione fissa il criterio di valutazione delle monete utiliz- zabili nei confronti dell’unità di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.
Art. 9 Risorse di capitale
1. Il capitale del Fondo è composto:
a) dal capitale rappresentato dai contributi diretti, diviso in 47 000 azioni emes- se dal Fondo, per un valore pari a 7566,47145 unità di conto ciascuna e per un valore totale di 000 000 000 unità di conto;
b) dal capitale di garanzia apportato direttamente al Fondo in conformità all’articolo 14 paragrafo 4.
2. Le azioni emesse dal Fondo si dividono in:
a) 37 000 azioni interamente liberate;
b) 10 000 azioni esigibili.
3. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformità alle disposizioni dell’articolo 10.
4. Il numero di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti:
a) viene, in caso di necessità, aumentato dal Consiglio dei governatori in occa- sione dell’adesione di uno Stato a norma dell’articolo 56;
b) può essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformità dell’articolo 12;
c) viene aumentato della somma necessaria in conformità all’articolo 17 para- grafo 14.
5. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione dell’articolo 12 para- grafo 3 o aumenta il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione del paragrafo 4 b) o 4 c) dei presente articolo, ogni membro avrà il diritto, ma non l’obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.
Art. 10 Sottoscrizione delle azioni
1. Ogni Membro definito all’articolo 5 a) sottoscrive, secondo quanto indicato nell’allegato A:
a) 100 azioni interamente liberate;
b) un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azio- ni esigibili.
2. Ogni Membro definito all’articolo 5 b) sottoscrive:
a) 100 azioni interamente liberate;
b) un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azio- ni esigibili che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell’allegato A e in conformità con le condizioni e modalità concordate a norma dell’articolo 56.
3. Ogni Membro potrà destinare al secondo conto una parte della sua sottoscrizione in applicazione del paragrafo 1 a) del presente articolo; tuttavia la somma globale destinata al secondo conto, a titolo volontario, non dovrà essere inferiore a 52 965 300 unità di conto.
4. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti non saranno in alcun modo né cedute in garanzia né vincolate dai Membri e potranno essere cedute sola- mente al Fondo.
Art. 113 Pagamento delle azioni
1. Il pagamento delle azioni sottoscritte da ogni Membro a titolo di capitale rappre- sentato dai contributi diretti viene effettuato:
3 Ai fini dell’articolo 11, i tassi di correzione delle monete utilizzabili in unità di conto (UC), alla data dell’Accordo (27 giugno 1980), sono i seguenti: xxxxx xxxxxxx 2,33306, dollaro USA 1,32162, xxxxxx xxxxxxxx 5,42029, lira sterlina 0,563927,
yen giapponese 287,452.
a) in qualsivoglia moneta utilizzabile, ai tassi di conversione in vigore fra tale moneta e l’unità di conto alla data del pagamento; oppure
b) in una moneta utilizzabile scelta dal Membro in causa al momento del depo- sito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, e ai tassi di conversione in vigore tra questa moneta utilizzabile e l’unità di conto alla data del presente Accordo. Il Consiglio dei governatori adotterà un regola- mento in relazione al pagamento delle sottoscrizioni in monete utilizzabili se altre monete utilizzabili sono designate o se delle monete utilizzabili sono eliminate dall’elenco delle monete utilizzabili in conformità alla definizio- ne 9 dell’articolo 1.
Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approva- zione ciascun Membro sceglierà uno dei due metodi sopra descritti che intenderà applicare per tutti i pagamenti in questione.
2. Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformità all’articolo 12 paragrafo 2, esaminerà il funzionamento del metodo di pagamento fissato al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio o tenendo conto dell’evoluzione della prassi degli istituti di credito inter- nazionali, deciderà, a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventual- mente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle azioni supplementari di capitale rappresentato dai contributi diretti emessi ulteriormente in conformità all’articolo 12 paragrafo 3.
3. Ogni Membro definito all’articolo 5 a):
a) verserà il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del presente Accordo o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approva- zione se tale data è successiva;
b) un anno dopo il versamento previsto al precedente comma a), verserà il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate e depositerà presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio d’amministrazione fisserà;
c) due anni dopo il versamento previsto al precedente comma a), depositerà presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili non negoziabili ed infruttiferi per un ammon- tare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consi- glio d’amministrazione fisserà a maggioranza qualificata, tenendo debitamente conto delle necessità delle operazioni del Fondo, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari depositati in relazione alle azioni destinate al secondo conto verranno incassale secondo le modalità e alla data che il Consiglio d’amministrazione fisserà.
4. L’ammontare sottoscritto da ciascun Membro per le azioni esigibili potrà essere richiesto dal Fondo soltanto alle condizioni previste all’articolo 17 paragrafo 12.
5. Le richieste di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri qualunque sia la categoria o le categorie di azioni che sono oggetto della richiesta, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 c) del presente articolo.
6. Le disposizioni speciali che regolano il pagamento di azioni di capitale rappre- sentato dai contributi diretti sottoscritti dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelli enunciati all’allegato B.
7. Le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, potran- no, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Mem- bri interessati.
Art. 12 Adeguamento delle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti
1. Se, diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono inferiori all’ammontare specificato all’articolo 9 paragrafo 1 a), il Consiglio dei governatori verificherà al più presto se le sottoscrizioni sono sufficienti.
2. Il Consiglio dei governatori verificherà inoltre, ad intervalli che riterrà adeguati, se il capitale rappresentato dai contributi diretti ai fini del primo conto è sufficiente. La prima di tali verifiche avrà luogo al più tardi alla fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente Accordo.
3. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 o 2 del presen- te articolo, il Consiglio dei governatori potrà decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale rappresentato dai contri- buti diretti secondo una tabella fissata dal Consiglio.
4. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale.
Art. 13 Contributi volontari
1. Il Fondo potrà accettare contributi volontari dai Membri e da altre fonti. Tali contributi sono versati in monete utilizzabili.
2. L’obiettivo da raggiungere con i contributi volontari iniziali per il secondo conto è di 211 861 200 unità di conto, indipendentemente dalla ripartizione fatta in con- formità all’articolo 10 paragrafo 3.
3. a) Il Consiglio dei governatori verificherà se le risorse del secondo conto sono sufficienti al più tardi alla fine del terzo anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. Tenendo presenti le attività del secondo conto, il Consi- glio dei governatori potrà anche procedere a tale verifica in altri momenti che esso deciderà.
b) Alla fine di tali verifiche, il Consiglio dei governatori potrà decidere di rico- stituire le risorse del secondo conto e adotterà le disposizioni volute. Tali ricostituzioni hanno carattere volontario per i Membri e dovranno essere conformi al presente Accordo.
4. I contributi volontari non sono legati a nessuna restrizione quanto alla loro utiliz- zazione da parte del Fondo, a meno che il contribuente non ne decida l’assegnazione al primo e al secondo conto.
Art. 14 Risorse provenienti dall’associazione di organizzazioni internazionali di prodotto con il Fondo
A. Depositi in contanti
1. Al momento della sua associazione con il Fondo un’organizzazione internaziona- le di prodotto associata deve, fatto salvo quanto specificato al paragrafo 2 dei pre- sente articolo, depositare in contanti presso il Fondo in moneta utilizzabile e per conto della suddetta organizzazione associata un terzo dei suoi fabbisogni finanziari massimali. Il deposito sarà effettuato in una sola volta o a rate, come concordato dall’organizzazione associata e dal Fondo, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti e in particolare dello stato della liquidità del Fondo, della necessità di ricavare il massimo vantaggio finanziario dall’apporto dei depositi in contanti delle organizza- zioni internazionali di prodotto associate e dalla capacità dell’organizzazione inter- nazionale di prodotto associata interessata a procurarsi i contanti necessari per far fronte al suo obbligo di deposito.
2. Un’organizzazione internazionale di prodotto associata che possieda degli stock al momento della sua associazione con il Fondo, può far fronte ad una parte o a tutto il suo obbligo di deposito, ai sensi del paragrafo 1 dei presente articolo, dando in pegno presso il Fondo o dando in deposito per conto del Fondo dei warrants di stock di valore equivalente.
3. Un’organizzazione internazionale di prodotto associata può depositare presso il Fondo, secondo condizioni e modalità reciprocamente accettabili, le sue eccedenze in valuta, oltre ai depositi effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
B. Capitale di garanzia e garanzie
4. Al momento dell’associazione di un’organizzazione internazionale di prodotto con il Fondo, i Membri che partecipano alla suddetta organizzazione associata apportano direttamente al Fondo del capitale di garanzia secondo le modalità stabili- te dall’organizzazione associata e tali da soddisfare il Fondo. Il valore globale di garanzia, delle garanzie e dei contanti versati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo è pari ai due terzi dei futuri bisogni finanziari massimali della suddetta organizzazione associata, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo. Il capitale di garanzia può, qualora si riveli opportuno, essere apportato dall’istituzione appropriata dei Membri interessati, secondo modalità che soddisfino il Fondo.
5. Se i partecipanti ad un’organizzazione internazionale di prodotto associata non sono Membri, tale organizzazione associata deposita presso il Fondo, in aggiunta ai contanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un ammontare pari al capitale di garanzia che detti partecipanti avrebbero apportato se fossero stati Membri, restando inteso che il Consiglio dei governatori può, a maggioranza speciale, permettere alla suddetta organizzazione associata di prevedere sia l’apporto di capitale di garanzia supplementare per lo stesso ammontare da parte dei Membri partecipanti a detta
organizzazione associata, sia l’apporto di garanzie per lo stesso ammontare da parte dei partecipanti a detta organizzazione associata che non sono Membri; tali garanzie comportano obblighi finanziari paragonabili a quelli del capitale di garanzia e ven- gono fornite in una forma tale da soddisfare il Fondo.
6. Il capitale di garanzia e le garanzie possono essere richieste dal Fondo solo in applicazione dell’articolo 17 paragrafi da 11 a 13. Tale capitale di garanzia e tali garanzie vengono versati in moneta utilizzabile.
7. Se un’organizzazione internazionale di prodotto associata adempie al suo obbligo di deposito mediante rate in conformità col paragrafo 1 del presente articolo, tale organizzazione associata ed i suoi partecipanti apportano in maniera adeguata, al momento del versamento di ogni rata, il capitale di garanzia, contanti o garanzie, in conformità al paragrafo 5 del presente articolo, che rappresentano complessivamente il doppio dell’ammontare della rata.
C. Warrants di stock
8. Un’organizzazione internazionale di prodotto associata dà in pegno presso il Fondo o mette in deposito per conto dei Fondo tutti i warrants di stock di prodotti acquistati per mezzo del ritiro di depositi in valuta effettuati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo o di prestiti contratti presso il Fondo, a titolo di garanzia per il pagamento dei suoi obblighi nei confronti del Fondo. Il Fondo può alienare gli stock solo in conformità all’articolo 17 paragrafi da 15 a 17. Al momen- to della vendita dei prodotti rappresentati dai suddetti warrants di stock, l’orga- nizzazione internazionale di prodotto associata utilizza il ricavato di tale vendita in primo luogo per rimborsare il saldo dovuto per ogni prestito eventualmente contratto presso il Fondo, in secondo luogo per far fronte ai suoi obblighi di deposito in con- tanti in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.
9. Tutti i warrants di stock dati in pegno presso il Fondo o depositati per conto del Fondo sono valutati ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, secondo il metodo stabilito dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori.
Art. 15 Prestiti
Il Fondo può contrarre prestiti in conformità all’articolo 16 paragrafo 5 a), fermo restando che l’ammontare totale dei prestiti contratti dal Fondo per le operazioni del suo primo conto non deve mai superare la cifra costituita dalla somma dei seguenti importi:
a) la parte non richiesta delle azioni esigibili;
b) la parte non richiesta del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti ad organizzazioni internazionali di prodotto associate in conformità con i paragrafi da 4 a 7 dell’articolo 14 e
c) la riserva speciale costituita in applicazione dell’articolo 16 paragrafo 4.
Capitolo VI Operazioni
Art. 16 Disposizioni generali
A. Impiego delle risorse
1. Le risorse e le «facilities» del Fondo vengono utilizzate esclusivamente per consentirgli di conseguire i propri obiettivi e di assolvere le proprie funzioni.
B. Due conti
2. Il Fondo apre due conti distinti nei quali detiene le proprie risorse; un primo conto, alimentato dalle risorse di cui al paragrafo 1 dell’articolo 17, per contribuire al finanziamento dei dispositivi di stoccaggio di prodotti di base, un secondo conto, alimentato dalle risorse di cui al paragrafo 1 dell’articolo 18, per il finanziamento di misure diverse da quelle relative allo stoccaggio nel campo dei prodotti di base, senza che l’unità organica del Fondo sia compromessa. Tale operazione dei conti risulta dagli stati finanziari del Fondo.
3. Le risorse di ciascun conto vengono detenute, utilizzate, impegnate, investite o altrimenti alienate separatamente dalle risorse dell’altro conto. Le risorse di un conto non devono essere gravate da perdite o utilizzate per il regolamento di impegni relativi alle operazioni od altre attività dell’altro conto.
C. Riserva speciale
4. Il Consiglio dei governatori costituisce, effettuando dei prelievi sulle entrate del primo conto e deducendo le spese di amministrazione, una riserva speciale non superiore al 10 per cento del capitale rappresentato dai contributi diretti stanziati sul primo conto per far fronte agli impegni relativi ai prestiti del primo conto, come previsto al paragrafo 12 dell’articolo 17. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio dei governatori decide a maggioranza speciale come impiegare le entrate nette non destinate alla riserva speciale.
D. Poteri generali
5. Oltre ai poteri conferitigli dalle altre disposizioni del presente Accordo, il Fondo può esercitare i poteri che seguono per quanto riguarda le sue operazioni, purché l’esercizio di tali poteri sia subordinato ai principi generali di gestione e ai termini del presente Accordo e compatibili con essi:
a) richiedere prestiti ai Membri, alle istituzioni finanziarie internazionali e, per le operazioni del primo conto, sul mercato dei capitali, conformemente alle leggi in vigore nel Paese in cui viene contratto il prestito, con la riserva che il Fondo abbia ottenuto l’approvazione di tale Paese e di ogni Paese nella cui moneta viene contratto il prestito;
b) investire in qualsiasi momento i fondi non necessari alle operazioni in stru- menti finanziari che può determinare conformemente alle leggi vigenti nel Paese sul territorio del quale viene operato l’investimento;
c) esercitare qualche altro potere necessario per conseguire i suoi obiettivi e assolvere le sue funzioni e per applicare le disposizioni del presente Accor- do.
X. Xxxxxxxx generali di gestione
6. Il Fondo gestisce le operazioni conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei regolamenti che il Consiglio può adottare secondo il paragrafo 6 dell’articolo 20.
7. Il Fondo adotta le disposizioni necessarie per assicurarsi che un prestito o dona- zione che ha concesso o al quale partecipa sia destinato esclusivamente ai fini per i quali il prestito o la donazione sono stati concessi.
8. È chiaramente indicato nel recto di qualsiasi titolo emesso dal Fondo che tale titolo non costituisce impegno alcuno per i Membri, salvo espressa dicitura sul titolo stesso.
9. Il Fondo assicura una ragionevole diversificazione nei suoi investimenti.
10. Il Consiglio dei governatori adotta dei regolamenti per l’acquisto di beni e servizi con risorse del Fondo. In generale tali regolamenti devono conformarsi ai principi delle lecitazioni internazionali tra fornitori sul territorio dei Membri e devo- no dare preferenza, a seconda del caso, agli esperti, ai tecnici e ai fornitori dei Paesi in via di sviluppo Membri del Fondo.
11. Il Fondo crea stretti rapporti di lavoro con istituzioni finanziarie internazionali e regionali e può, per quanto è possibile, stabilire rapporti di lavoro con gli organismi nazionali dei Membri, pubblici o privati, che si occupano di investire fondi di svi- luppo in misure di sviluppo in favore dei prodotti di base. Il Fondo può partecipare a un cofinanziamento con tali istituzioni.
12. Per le sue operazioni e nel campo di sua competenza il Fondo coopera con gli organismi internazionali di prodotto e con le organizzazioni internazionali di prodot- to associate per tutelare gli interessi dei Paesi in via di sviluppo importatori se questi subiscono un danno derivante dall’adozione di misure prese in relazione al pro- gramma integrato per i prodotti di base.
13. Il Fondo gestisce le sue operazioni con prudenza, adotta le misure che reputa necessarie per preservare e salvaguardare le risorse e non compie speculazioni monetarie.
Art. 17 Il primo conto
X. Xxxxxxx
1. Le risorse del primo conto sono le seguenti:
a) sottoscrizioni da parte dei Membri di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, eccezion fatta per la quota delle loro sottoscrizioni suscet- tibile di essere stanziata sul secondo conto conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 10;
b) depositi in denaro di organizzazioni internazionali di prodotto associate con- formemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 14;
c) capitale di garanzia, denaro in luogo e al posto del capitale di garanzia, e garanzie provenienti dai partecipanti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 14;
d) contributi volontari destinati al primo conto;
e) proventi dei prestiti, conformemente all’articolo 15;
f) eventuali utili netti delle operazioni del primo conto;
g) riserva speciale di cui al paragrafo 4 dell’articolo 16;
h) warrants di stock provenienti da organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente ai paragrafi 8 e 9 dell’articolo 14.
B. Principi regolatori delle operazioni del primo conto
2. Il Consiglio di amministrazione approva le condizioni dei prestiti per le operazio- ni del primo conto.
3. Il capitale rappresentato dai contributi diretti stanziato sul primo conto viene utilizzato:
a) per consolidare la reputazione di solvibilità del Fondo per quanto attiene alle operazioni del primo conto;
b) come capitale d’esercizio, per far fronte alle necessità a breve termine di liquidità del primo conto;
c) come fonte di entrate per coprire le spese di amministrazione del Fondo.
4. Il Fondo preleva un interesse su tutti i prestiti che concede alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, a dei tassi tanto bassi quanto glielo consenta e la sua possibilità di ottenere fondi e la necessità di coprire il costo dei prestiti che contrae per erogare fondi a dette organizzazioni associate.
5. Il Fondo versa, per tutti i depositi in denaro ed altri pagamenti in denaro delle organizzazioni di prodotto associate, un interesse a dei tassi adeguati compatibili con il reddito dei propri investimenti finanziari, e tenendo in considerazione il tasso applicato ai prestiti che concede alle organizzazioni internazionali di prodotto asso- ciate ed il costo dei prestiti che esso contrae per le operazioni del primo conto.
6. Il Consiglio dei governatori adotta dei regolamenti che enunciano i principi di gestione, in virtù dei quali fissa i tassi di interesse applicati conformemente ai para- grafi 4 e 5 del presente articolo. In tal modo, il Consiglio dei governatori tiene conto della necessità di preservare la viabilità finanziaria del Fondo e tiene presente il principio di un trattamento non discriminatorio tra le organizzazioni di prodotto associate.
C. Fabbisogni finanziari massimali
7. Ogni accordo di associazione specifica i fabbisogni massimali dell’organizzazio- ne internazionale di prodotto associata e le misure da adottare in caso di modifica di tali fabbisogni.
8. I fabbisogni finanziari massimali di un’organizzazione internazionale di prodotto associata comprendono il costo d’acquisto delle scorte calcolato moltiplicando il volume autorizzato delle sue scorte, come specificato dall’accordo di associazione, per un adeguato prezzo di acquisto, determinato da detta organizzazione associata. Inoltre, un’organizzazione internazionale di prodotto associata può comprendere nei suoi fabbisogni finanziari massimali le spese di mantenimento specificate, eccezion fatta per gli interessi relativi ai prestiti contratti, restando inteso che la somma delle spese di mantenimento specificate non deve superare il 20 per cento del costo di acquisto.
D. Obblighi delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e dei loro partecipanti nei confronti del Fondo
9. Ogni accordo di associazione prevede in particolare:
a) il modo in cui l’organizzazione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti debbono adempiere agli obblighi che hanno nei confronti del Fondo. Tali obblighi sono enunciati all’articolo 14 concernente i depositi, il capitale di garanzia, il denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia, le garanzie e i warrants di stock;
b) che l’organizzazione internazionale di prodotto associata non richiede presti- ti a terzi per le operazioni del suo stock regolatore, a meno che non sussista un mutuo accordo con il Fondo approvato dal Consiglio di amministrazione;
c) che l’organizzazione di prodotto associata è, in qualunque momento, respon- sabile nei confronti del Fondo del mantenimento e conservazione delle scor- te per le quali dei warrants di stock sono stati dati in pegno presso il Fondo o consegnate in deposito per conto del Fondo, e prende le necessarie garanzie e gli adeguati provvedimenti in materia di sicurezza ed in altri campi per quanto riguarda la conservazione e la manutenzione di dette scorte;
d) che l’organizzazione internazionale di prodotto associata conclude con il Fondo adeguati accordi di credito che specifichino le modalità e condizioni di qualsiasi prestito approvato dal Fondo a favore di detta organizzazione associata, comprese le modalità di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi;
e) che l’organizzazione internazionale di prodotto associata tiene al corrente, se del caso, il Fondo sulle condizioni e sull’evoluzione dei mercati del, prodot- to di cui essa si occupa.
X. Xxxxxxxx del Fondo nei confronti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate
10. Ogni accordo di associazione prevede inoltre in particolare:
a) che, con riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 11 a) del presente arti- colo, il Fondo adotta le necessarie disposizioni per il prelevamento, a richie- sta dell’organizzazione internazionale di prodotto associata, del totale o di una parte delle somme depositate conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’arti- colo 14;
b) che il Fondo concede prestiti all’organizzazione internazionale di prodotto associata per un importo totale che non superi la somma del capitale di garanzia non richiesto dal denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia, e delle garanzie fornite dai partecipanti all’organizzazione a tito- lo della loro partecipazione a detta organizzazione in applicazione dei para- grafi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 14;
c) che i prelievi ed i prestiti effettuati e contratti da ogni organizzazione di pro- dotto associata conformemente ai commi a) e b) summenzionati, vengono utilizzati unicamente per far fronte ai costi di stoccaggio inclusi nei fabbiso- gni finanziari massimali conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Una somma che non superi la quota eventualmente compresa nei fabbisogni finanziari massimali di ogni organizzazione internazionale di prodotto asso- ciata per far fronte a delle spese di mantenimento specificate conformemente al paragrafo 8 del presente articolo è utilizzata per far fronte a tali spese di mantenimento;
d) che, salvo quanto disposto al paragrafo 11 c) del presente articolo, il Fondo mette rapidamente i warrants di stock a disposizione dell’organizzazione internazionale di prodotto associata affinché questa possa utilizzarli per la vendita del suo stock regolatore;
e) che il Fondo rispetta il carattere riservato delle informazioni fornite dall’organizzazione internazionale di prodotto associata.
F. Mancato pagamento da parte di organizzazioni internazionali di prodotto asso- ciate
11. In caso di imminente mancato pagamento di un’organizzazione internazionale di prodotto associata, per qualsiasi prestito concesso dal Fondo, il Fondo consulta detta organizzazione associata per l’adozione di misure volte ad evitare il mancato paga- mento. In caso di mancato pagamento di una organizzazione di prodotto associata il Fondo fa ricorso alle seguenti risorse, nel seguente ordine, fino alla concorrenza della somma del mancato pagamento:
a) tutto il denaro dell’organizzazione internazionale di prodotto associata ina- dempiente in possesso del Fondo;
b) i proventi delle richieste, in proporzione, del capitale di garanzia e delle ga- ranzie dei partecipanti all’organizzazione associata inadempiente consegnati a titolo di partecipazione a detta organizzazione;
c) con riserva di quanto disposto al paragrafo 15 del presente articolo, qualsiasi warrant di stock dato in garanzia presso il Fondo o consegnato in deposito per conto del Fondo dall’organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente.
G. Impegni derivati dai prestiti del primo conto
12. Nel caso in cui il Fondo non possa fare altrimenti per adempiere agli obblighi relativi ai prestiti del suo primo conto, utilizza le seguenti risorse, nel seguente ordine, restando inteso che, se un’organizzazione internazionale di prodotto associa- ta non rispetta gli obblighi che ha nei confronti del Fondo, il Fondo avrà già fatto
ricorso, per quanto è possibile, alle risorse menzionale al paragrafo 11 del presente articolo:
a) la riserva speciale;
b) i proventi delle sottoscrizioni di azioni interamente liberate, stanziati sul primo conto;
c) i proventi delle sottoscrizioni di azioni esigibili;
d) i proventi delle richieste, in proporzione, del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti ad una organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente consegnati a titolo di partecipazione ad altre organiz- zazioni internazionali di prodotto associate.
I pagamenti effettuati dai partecipanti ad organizzazioni di prodotto associate in forza del precedente comma d) vengono rimborsati dal Fondo non appena possibile prelevando le risorse raccolte in applicazione dei paragrafi 11, 15, 16 e 17 del pre- sente articolo; l’eventuale avanzo di risorse, dopo il rimborso, viene utilizzato per ricostituire, in ordine inverso, le risorse menzionate ai commi a), b) e c) di cui sopra.
13. I proventi delle richieste, in proporzione, di tutto il capitale di garanzia e di tutte le garanzie viene utilizzato dal Fondo dopo aver fatto ricorso alle risorse di cui al paragrafo 12 a), b) e c) del presente articolo per far fronte a uno qualsiasi dei suoi impegni che non siano impegni derivanti dal mancato pagamento di una organizza- zione internazionale di prodotto associata.
14. Per consentire al Fondo di adempiere agli eventuali obblighi che sussistono dopo il ricorso alle risorse menzionate ai paragrafi 12 e 13 del presente articolo, il numero di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti viene aumentato della somma necessaria all’adempimento di detti impegni ed il Consiglio dei governatori viene convocato in sessione di urgenza per decidere le modalità di tale aumento.
H. Alienazione delle scorte da parte del Fondo in caso di decadenza
15. Il Fondo ha la facoltà di alienare le scorte di prodotti di base riguardanti un’organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente che è decaduta dal beneficio del Fondo conformemente al paragrafo 11 del presente articolo, restan- do inteso che il Fondo cerca di evitare la vendita sottocosto di tali scorte rinviando la vendita in modo che tale rinvio sia compatibile con la necessità di evitare da parte sua un’inadempienza degli obblighi.
16. Il Consiglio di amministrazione esamina, ad opportuni intervalli, le alienazioni di scorte effettuate dal Fondo conformemente al paragrafo 11 c) del presente artico- lo, in consultazione con l’organizzazione internazionale di prodotto associata inte- ressata e decide a maggioranza qualificata sulla opportunità di rinviare dette aliena- zioni.
17. I proventi di tali alienazioni di scorte servono in primo luogo a rispettare gli impegni del Fondo relativi ai prestiti del primo conto per quanto riguarda l’organizzazione internazionale di prodotto associata interessata, quindi a ricostitui- re, nell’ordine inverso, le risorse di cui al paragrafo 12 del presente articolo.
Art. 18 Il secondo conto
X. Xxxxxxx
1. Le risorse del secondo conto sono le seguenti:
a) la quota di capitale rappresentata dai contributi diretti stanziati sul secondo conto, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 10;
b) i contributi volontari versati sul secondo conto;
c) gli utili netti delle operazioni del Fondo che eventualmente spettano al secondo conto;
d) i prestiti;
e) qualsiasi altra risorsa posta a disposizione del Fondo, da esso ricevuta od acquisita per le operazioni riguardanti il secondo conto, in applicazione del presente Accordo.
B. Limiti finanziari del secondo conto
2. La somma totale dei prestiti e donazioni che può concedere il Fondo, o ai quali può partecipare, in relazione alle operazioni del secondo conto, non può superare la somma totale delle risorse di detto conto.
C. Principi regolatori delle operazioni del secondo conto
3. Il Fondo può concedere prestiti o partecipare ad essi e, eccezion fatta per la quota di capitale rappresentato da contributi diretti stanziata sul secondo conto, concedere donazioni o partecipare ad esse, per il finanziamento, nel campo dei prodotti di base, di misure diverse da quelle di stoccaggio attingendo alle risorse del secondo conto, con riserva delle disposizioni del presente accordo e, in particolare, delle modalità e condizioni che seguono:
a) dette operazioni devono essere misure di sviluppo atte a favorire i prodotti di base, volte a migliorare le strutture di mercato e a rendere più favorevole a lungo termine la concorrenzialità e le prospettive di determinati prodotti. Comprendono la ricerca-sviluppo, i miglioramenti della produttività, la commercializzazione e le misure destinate a contribuire, generalmente mediante il cofinanziamento o l’assistenza tecnica, alla diversificazione ver- ticale, siano esse applicate da sole, come nel caso delle derrate deperibili ed altri prodotti i cui problemi non possono essere adeguatamente risolti con lo stoccaggio, od insieme ad operazioni di stoccaggio ed in appoggio a tali ope- razioni;
b) tali misure vengono patrocinate e seguite in comune da produttori e consu- matori nell’ambito di un organismo internazionale di prodotto;
c) le operazioni del Fondo a titolo del secondo conto possono assumere la for- ma di prestiti e donazioni concessi ad un organismo internazionale di prodot- to o ad un organismo di quest’ultimo, oppure ad un Membro o a dei Membri designati da detto organismo, secondo modalità e condizioni reputate oppor- tune dal Consiglio di amministrazione in considerazione della situazione economica dell’organismo internazionale di prodotto o del Membro o Mem-
bri interessati e della natura ed esigenze dell’operazione considerata. Tali prestiti possono essere coperti da garanzie di Stato o da altre adeguate garan- zie dell’organismo internazionale di prodotto o dei Membro o Membri desi- gnati da detto organismo;
d) l’organismo internazionale di prodotto, che patrocina un progetto finanziato dal Fondo con le risorse del secondo conto, sottopone al Fondo una proposta scritta dettagliata specificando l’oggetto, la durata, il luogo, il costo del pro- getto proposto ed il servizio incaricato dell’esecuzione;
e) prima della concessione di qualsiasi prestito o donazione, il Direttore xxxx- xxxx presenta al Consiglio di amministrazione una valutazione dettagliata della proposta, accompagnata dalle proprie raccomandazioni e, se dei caso, dal parere del Comitato consultivo conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 25. Le decisioni concernenti la scelta e l’approvazione delle proposte vengono adottate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata, conformemente al presente Accordo e a tutti i regolamenti adot- tati di conseguenza per le operazioni del Fondo;
f) per la valutazione delle proposte di progetti che gli vengono presentate in vista di un finanziamento, il Fondo ricorre, normalmente, ai servizi di orga- nismi internazionali o regionali e può, se del caso, ricorrere ai servizi di altri organismi competenti e di consulenti specializzati nel settore considerato. Il Fondo può pure affidare a tali organismi l’amministrazione dei prestiti o donazioni ed il controllo dell’esecuzione dei progetti da esso finanziati. Tali istituzioni, organismi e consulenti vengono scelti secondo i regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori;
g) concedendo un prestito e partecipando ad esso, il Fondo tiene nella debita considerazione le possibilità che hanno il contraente del prestito e qualunque garante di adempiere tale transazione;
h) il Fondo conclude con l’organismo internazionale di prodotto, il servizio di detto organismo, il Membro o i Membri interessati, un accordo che specifi- chi la somma e che preveda in particolare tutte le garanzie dello Stato od altre adeguate garanzie, conformemente al presente Accordo ed ai regola- menti adottati dal Fondo;
i) le somme da concedere a titolo di un’operazione di finanziamento vengono poste a disposizione del beneficiario unicamente per coprire le spese del progetto man mano che esse vengono effettivamente sostenute;
j) il Fondo non rifinanzia progetti finanziati inizialmente da altre fonti;
k) i prestiti sono rimborsabili nella valuta o valute con cui sono stati effettuati;
l) il Fondo evita, per quanto è possibile, che le attività del suo secondo conto costituiscano duplicazioni di quelle di istituzioni finanziarie internazionali e regionali, ma può partecipare ad operazioni di cofinanziamento con tali isti- tuzioni;
m) fissando le priorità per l’impiego delle risorse del secondo conto, il Fondo attribuisce la dovuta importanza ai prodotti di base che rivestono interesse per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati;
n) quando vengono previsti dei progetti per il secondo conto, si concede la dovuta importanza ai prodotti di base che rivestono un interesse per i Paesi in via di sviluppo, particolarmente a quelli dei piccoli produttori-esportatori;
o) il Fondo tiene in debita considerazione l’importanza di evitare che una pro- porzione troppo elevata delle risorse del secondo conto venga impiegata a beneficio di un particolare prodotto di base.
D. Prestiti contratti per il secondo conto
4. I prestiti contratti dal Fondo per il secondo conto, in applicazione del paragrafo 5
a) dell’articolo 16, sono conformi ai regolamenti che il Consiglio deve adottare e sono sottoposti alle seguenti disposizioni:
a) tali prestiti vengono contratti a condizioni liberali, specificate nei regolamen- ti che il Fondo deve adottare, e l’importo di tali prestiti non viene impiegato a condizioni più favorevoli di quelle con le quali era stato ottenuto;
b) ai fini della contabilità, i proventi dei prestiti contratti vengono registrati in un conto di prestiti le cui risorse vengono ritenute, utilizzate, impegnate, investite o altrimenti alienate, separatamente dalle altre risorse del Fondo e dalle altre risorse del secondo conto;
c) le altre risorse del Fondo, comprese le altre risorse del secondo conto, non devono essere gravate da perdite o utilizzate per il regolamento di impegni derivanti dalle operazioni od altre attività di tale conto di prestiti;
d) i prestiti contratti per il secondo conto vengono approvati dal Consiglio di amministrazione.
Capitolo VII Organizzazione e gestione
Art. 19 Struttura del Fondo
Il Fondo è composto da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministra- zione, un Direttore generale e dal personale che può essere necessario all’esercizio delle sue funzioni.
Art. 20 Consiglio dei governatori
1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.
2. Ogni membro nomina un governatore ed un supplente che siedono al Consiglio dei governatori per volontà del Membro che li ha nominati. Il supplente può parteci- pare alle assemblee, ma è ammesso a votare solamente in caso di assenza del titola- re.
3. Il Consiglio dei governatori può delegare al Consiglio di amministrazione un qualsiasi suo potere, salvo i seguenti poteri:
a) stabilire la politica fondamentale del Fondo;
b) decidere le modalità e condizioni di adesione al presente accordo, confor- memente all’articolo 56;
c) sospendere un Membro;
d) aumentare o diminuire il numero di azioni di capitale rappresentato dai con- tributi diretti;
e) adottare gli emendamenti al presente Accordo;
f) porre fine alle operazioni del Fondo e ripartire gli averi del Fondo confor- memente al capitolo IX;
g) nominare il Direttore generale;
h) deliberare sui ricorsi dei Membri contro le decisioni del Consiglio di ammi- nistrazione per quanto concerne l’interpretazione o l’applicazione del pre- sente Accordo;
i) approvare la situazione annuale, verificata, dei conti del Fondo;
j) adottare, conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 16, decisioni relative agli utili netti dopo la costituzione della riserva speciale;
k) approvare le proposte di accordi di associazione;
l) approvare le proposte di accordi con altre organizzazioni internazionali con- formemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 29;
m) decidere la ricostituzione delle risorse del secondo conto ai sensi dell’articolo 13.
4. Il Consiglio dei governatori si riunisce in assemblea una volta all’anno ed in assemblea straordinaria tutte le volte che lo desideri, o a richiesta di 15 governatori che detengano almeno un quarto del totale dei voti attribuiti, o a richiesta del Consi- glio di amministrazione.
5. Il quorum, per qualunque riunione del Consiglio dei governatori, è formato da una maggioranza di governatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.
6. Il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, adotta i regolamenti compa- tibili con il presente Accordo che reputa necessari alla conduzione degli affari del Fondo.
7. I governatori ed i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere indennità dal Fondo, a meno che il Consiglio dei governatori decida, a maggioranza qualifica- ta, di rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che devono sostenere per assistere alle assemblee.
8. Ad ogni assemblea annuale, il Consiglio dei governatori elegge un presidente tra i governatori. Il presidente esercita le proprie funzioni fino ad elezione del successore. È rieleggibile per un mandato immediatamente successivo.
Art. 21 Votazione al Consiglio dei governatori
1. I voti al Consiglio dei governatori sono distribuiti tra gli Stati Membri confor- memente all’allegato D.
2. Le decisioni del Consiglio dei governatori vengono adottate, per quanto è possi- bile, senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
4. Il Consiglio dei governatori può, mediante regolamenti, adottare una procedura che permetta al Consiglio di amministrazione di ottenere un voto del Consiglio dei governatori per una particolare questione senza dover richiederne la riunione.
Art. 22 Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell’esercizio di tutti i poteri che gli vengono così delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggio- ranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri.
2. Il Consiglio dei governatori elegge 28 amministratori ed un supplente per ammi- nistratore secondo le modalità riportate nell’allegato E.
3. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleg- gibili. Svolgono le loro funzioni fino alla elezione dei successori. Un supplente può partecipare alle riunioni, ma è ammesso a votare solo in assenza del titolare.
4. Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono.
5. a) Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Ciò nonostante il Fondo può rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle assemblee.
b) Nonostante il comma a) di cui sopra, gli amministratori ed i supplenti rice- vono una remunerazione dal Fondo se il Consiglio dei governatori decide, a maggioranza qualificata, che essi lavoreranno per il Fondo a tempo pieno.
6. Il quorum, per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, è formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attri- buiti.
7. Il Consiglio di amministrazione può invitare i capi di segreteria delle organizza- zioni internazionali di prodotto associate e degli organismi internazionali di prodotto a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni.
8. Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario generale dell’UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualità di osservatore.
9. Il Consiglio di amministrazione può invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatori.
Art. 23 Votazione al Consiglio di amministrazione
1. Ogni amministratore è ammesso ad esprimere il numero di voti attribuito ai Xxxxxx che rappresenta; tali voti non devono necessariamente essere espressi tutti insieme.
2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono, per quanto è possibile, adottate senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
Art. 24 Il Direttore generale ed il personale
1. Il Consiglio dei governatori nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore generale. Se l’interessato, al momento della nomina, è governatore, amministratore o supplente, si dimette da tale carica prima di assumere quella di Direttore generale.
2. Il Direttore generale, sotto la direzione del Consiglio dei governatori e del Consi- glio di amministrazione, gestisce gli affari di ordinaria amministrazione del Fondo.
3. Il Direttore generale è il più alto funzionario del Fondo ed è Presidente del Con- siglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.
4. Il mandato del Direttore generale è di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Ciò nonostante, il Direttore generale cessa di esercitare le sue funzioni nel momento in cui così decide, a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori.
5. Il Direttore generale è responsabile dell’organizzazione, della nomina e licenzia- mento del personale, conformemente al regolamento del personale adottato dal Fondo. Nominando il personale, il Direttore generale, pur avendo la principale preoccupazione di assicurare al Fondo il servizio di persone aventi le più elevate qualità di rendimento e di competenza tecnica, tiene in debita considerazione la necessità di assumere il personale sulla più vasta area geografica.
6. Il Direttore generale ed il personale, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solamente nei confronti del Fondo, escludendosi qualsiasi altra autorità. Ogni Membro rispetta il carattere internazionale di tali doveri e si astiene da qualsiasi intervento volto ad influenzare il Direttore generale od un qualsiasi funzionario od impiegato nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 25 Comitato consultivo
1. a) Il Consiglio dei governatori, tenuta in considerazione la necessità di mettere in funzione il secondo conto non appena possibile, istituirà al più presto, conformemente ai regolamenti che avrà adottato, un comitato consultivo per facilitare le operazioni del secondo conto.
b) Per quanto concerne la composizione del Comitato consultivo, si terrà in debita considerazione la necessità di una ripartizione geografica vasta ed imparziale, la necessità che ogni membro possieda una conoscenza specia- lizzata dei problemi di sviluppo in materia dei prodotti di base e l’opportunità di assicurare una vasta rappresentanza di interessi in causa, compresi gli interessi di coloro che hanno versato dei contributi volontari.
2. Le funzioni del Comitato consultivo sono le seguenti:
a) fornire pareri al Consiglio di amministrazione per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici dei programmi di misure proposte al Fondo dagli orga- nismi internazionali di prodotto per scopi di finanziamento e cofinanziamen- to mediante il secondo conto e le priorità che conviene concedere a tali pro- poste;
b) fornire pareri, su richiesta dei Consiglio di amministrazione, riguardo agli aspetti specifici relativi alla valutazione di particolari progetti per i quali si prevede un finanziamento mediante il secondo conto;
c) fornire pareri al Consiglio di amministrazione riguardo ai principi diretti e ai criteri da applicare per stabilire le relative priorità fra le misure riguardanti il secondo conto, per determinare le procedure di valutazione, per concedere donazioni e aiuti sotto forma di prestiti e per le operazioni di cofinanziamen- to con altre istituzioni finanziarie internazionali ed altri organismi;
d) formulare osservazioni concernenti i rapporti del Direttore generale sul con- trollo, l’esecuzione e la valutazione di progetti finanziati mediante il secondo conto.
Art. 26 Disposizioni in materia di bilancio e verifica dei conti
1. Le spese amministrative del Fondo vengono coperte dalle entrate del primo conto.
2. Il Direttore generale fissa un bilancio amministrativo annuo, il quale viene esa- minato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l’approvazione.
3. Il Direttore generale organizza una verifica annua indipendente ed esterna dei conti del Fondo. La situazione verificata dei conti, dopo un esame del Consiglio di amministrazione, viene trasmessa, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l’approvazione.
Art. 27 Sede ed Uffici
La sede del Fondo è situata nel luogo deciso, a maggioranza qualificata, dal Consi- glio dei governatori, possibilmente alla sua prima assemblea annuale. Il Fondo può, per decisione del Consiglio dei governatori, aprire, all’occorrenza, altri uffici sul territorio di qualunque Membro.
Art. 28 Pubblicazione dei rapporti
Il Fondo pubblica ed invia ai Membri un rapporto annuale sulla situazione verificata dei conti. Dopo l’adozione da parte del Consiglio dei governatori, tale rapporto e tale situazione vengono comunicate per conoscenza all’Assemblea generale delle Nazio- ni Unite, al Consiglio per il commercio e lo sviluppo dell’UNCTAD, alle organizza- zioni internazionali di prodotto associate ed alle altre organizzazioni internazionali interessate.
Art. 29 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite ed altre organiz- zazioni
1. Il Fondo può avviare dei negoziati con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all’Organizzazione delle Nazioni Unite o ad una delle istituzioni specializzate considerate all’articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all’articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione.
2. Il Fondo può stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con l’UNCTAD e con gli organismi delle Nazioni Unite, con altre organizzazioni intergovernative, istitu- zioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative ed organismi pub- blici che si occupano di settori connessi e, se lo reputa necessario, concludere accor- di con essi.
3. Il Fondo può stabilire rapporti di lavoro con gli organismi considerati al paragra- fo 2 del presente articolo, secondo quanto il Consiglio di amministrazione decide in proposito.
Capitolo VIII
Ritiro e sospensione di Membri e ritiro di organizzazioni internazionali di prodotto associate
Art. 30 Ritiro di Membri
Un Membro può, in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragra- fo 2 b) dell’articolo 35 e delle disposizioni dell’articolo 32, ritirarsi dal Fondo indi- rizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specifi- cata nell’avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l’avviso.
Art. 31 Sospensione
1. Se un Membro manca ad un qualsiasi obbligo finanziario nei confronti del Fondo, il Consiglio dei governatori, a maggioranza qualificata, può, con riserva delle dispo- sizioni del paragrafo 2 b) dell’articolo 35, sospenderlo dalla sua qualifica di Mem- bro. Il Membro sospeso cessa automaticamente di essere Membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida di prolunga- re la sospensione per un ulteriore anno.
2. Allorquando il Consiglio dei governatori si è assicurato che il Membro sospeso ha adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti del Fondo, riammette il Mem- bro nella sua piena qualità.
3. Durante la sospensione, un Membro non è ammesso ad esercitare nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, al di fuori del diritto di ritiro ed il diritto all’arbitrato durante la sospensione definitiva delle operazioni del Fondo, ma rimane soggetto a tutti gli obblighi derivantigli dal presente Accordo.
Art. 32 Liquidazione dei conti
1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddi- sfare tutte le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei con- fronti del Fondo. É ugualmente tenuto ad adempiere gli obblighi relativi al suo capitale di garanzia fino a quando non vengano adottate delle disposizioni che soddi- sfino il Fondo e siano conformi ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 14. Ogni accordo di associazione prevede che, se un partecipante all’organizzazione internazionale di prodotto associata considerata cessa di essere membro, l’organizzazione internazio- nale di prodotto associata farà in modo che tali disposizioni siano prese al più tardi alla data in cui il Membro cessa di essere Membro.
2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 16 a titolo della liquidazio- ne dei conti con il Membro e annulla il capitale di garanzia di tale Membro a patto che gli obblighi e gli impegni specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati soddisfatti. Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo può essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 33 Ritiro di organizzazioni internazionali di prodotto associate
1. Un’organizzazione internazionale di prodotto associata può, con riserva delle modalità e condizioni enunciate nell’accordo di associazione, ritirarsi dall’asso- ciazione con il Fondo, fermo restando che deve rimborsare tutti i prestiti in corso ricevuti dal Fondo stesso prima della data in cui entri in vigore il ritiro L’organizza- zione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti continuano in segui- to ad essere tenuti a soddisfare solamente le richieste del Fondo precedenti a tale data per quanto riguarda gli obblighi nei confronti del Fondo.
2. Quando un’organizzazione internazionale di prodotto associata cessa di essere associata con il Fondo, questo, dopo che gli obblighi specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati rispettati:
a) organizza il rimborso dei depositi in denaro e la riconsegna di warrant di stock che detiene per conto dell’organizzazione associata;
b) organizza il rimborso del denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia ed annulla il capitale di garanzia e le corrispondenti garanzie.
Capitolo IX
Sospensione o cessazione definitiva delle operazioni e regolamento degli obblighi
Art. 34 Sospensione temporanea delle operazioni
In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamen- te le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame più particolareggiato ed adottare una decisione.
Art. 35 Cessazione definitiva delle operazioni
1. Il Consiglio dei governatori può far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attività, escluse quelle necessarie alla realizza- zione graduale e alla conservazione degli averi nonché al regolamento degli obbli- ghi.
2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti ed obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che:
a) il Fondo non è obbligato ad adottare disposizioni per il ritiro, a richiesta, dei depositi delle organizzazioni internazionali di prodotto associate conforme- mente al paragrafo 10 a) dell’articolo 17, né a concedere nuovi prestiti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente al para- grafo 10 b) dell’articolo 17;
b) nessun Membro può ritirarsi né essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.
Art. 36 Regolamento degli obblighi: disposizioni generali
1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli, averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali.
2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che:
a) tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento;
b) il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata.
3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a
delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti. Tale ripartizione tra tutti i Membri o tra tutti i partecipanti ad un’organizzazione internazionale di prodotto associata che non sono Membri è subordinata al preliminare regolamento di tutti i crediti in corso del Fondo nei confronti di tali Membri o partecipanti e viene effettuata alle date e nelle valute o altri averi che il Consiglio dei governatori giudica opportuni.
Art. 37 Regolamento degli obblighi: primo conto
1. I prestiti concessi alle organizzazioni internazionali di prodotti associate a titolo delle operazioni del primo conto non rimborsate al momento della decisione di far cessare le operazioni del Fondo vengono rimborsate dalle organizzazioni internazio- nali di prodotto associate interessate entro 12 mesi dalla data di tale decisione. Al momento del rimborso di tali prestiti i warrant di stock dati in garanzia presso il Fondo o consegnati in deposito per conto del Fondo a titolo di tali prestiti vengono riconsegnati alle organizzazioni internazionali di prodotto associate.
2. I warrant di stock dati in garanzia presso il Fondo o consegnati in deposito per conto del Fondo per i prodotti di base, acquisiti mediante depositi in denaro dalle organizzazioni internazionali di prodotto associate vengono resi alle organizzazioni internazionali di prodotto associate in maniera compatibile con l’impiego dei deposi- ti in denaro e delle eccedenze specificato al paragrafo 3 b) del presente articolo, nella misura in cui dette organizzazioni associate abbiano pienamente rispettato i loro obblighi nei confronti del Fondo.
3. I seguenti obblighi contratti dal Fondo a titolo delle operazioni del primo conto vengono regolati simultaneamente ed in modo uguale ricorrendo agli averi del primo conto, conformemente ai paragrafi 12, 13 e 14 dell’articolo 17:
a) obblighi nei confronti dei creditori del Fondo; e
b) obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali di prodotto asso- ciate relativi a depositi in denaro e alle eccedenze detenuti dal Fondo con- formemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 8 dell’articolo 14, nella misura in cui dette organizzazioni associate abbiano pienamente adempiuto agli obblighi nei confronti del Fondo.
4. La ripartizione degli averi detenuti nel primo conto viene effettuata sulla base e nell’ordine seguente:
a) le somme, fino alla concorrenza del valore del capitale di garanzia richiesto e versato dai Membri, in applicazione del paragrafo 12 d) e 13 dell’articolo 17, vengono ripartite tra tali Membri proporzionalmente alla loro quota del valo- re totale del capitale di garanzia richiesto e versato;
b) le somme, fino alla concorrenza del valore delle garanzie richieste e versate dai partecipanti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate che non sono Membri, conformemente ai paragrafi 12 d) e 13 dell’articolo 17, vengono ripartite tra tali partecipanti proporzionalmente alla loro quota del valore totale delle garanzie richieste e versate.
5. La ripartizione degli averi ancora detenuti nel primo conto dopo le ripartizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo viene eseguita tra i Membri proporzionalmen- te alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti stanziati sul primo conto.
Art. 38 Regolamento degli obblighi: secondo conto
1. Gli obblighi contratti dal Fondo a titolo delle operazioni del secondo conto ven- gono regolati mediante prelevamenti sulle risorse del secondo conto in applicazione del paragrafo 4 dell’articolo 18.
2. Gli eventuali averi ancora detenuti, se del caso, nel secondo conto vengono ripartiti innanzitutto tra i Membri fino alla concorrenza del valore delle sottoscrizio- ni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti stanziati su tale conto in applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 10, quindi tra i contributi di detto conto proporzionalmente alla loro quota della somma totale versata a titolo di contributi in applicazione dell’articolo 13.
Art. 39 Regolamento degli obblighi: altri averi del Fondo
1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministra- zione e conformemente alle procedure stabilite da quest’ultimo a maggioranza qualificata.
2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo propor- zionale gli obblighi di cui al paragrafo 3 dell’articolo 37 e del paragrafo 1 dell’arti- colo 38. L’eventuale avanzo di averi viene ripartito innanzitutto sulla base e nell’ordine specificati al paragrafo 4 dell’articolo 37, quindi tra i Membri proporzio- nalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti.
Capitolo X
Statuto giuridico, privilegi e immunità
Art. 40 Obiettivi
Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello statuto giuridico, dei privilegi e delle immunità enunciati nel presente capitolo.
Art. 41 Statuto giuridico del Fondo
Il Fondo ha piena personalità giuridica e, in particolare, la capacità di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacità processuale attiva e passiva.
Art. 42 Immunità in materia di azione giudiziaria
1. Il Fondo gode dell’immunità di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso:
a) da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi;
b) da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori;
c) da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate.
Tali azioni possono essere intentate davanti l’organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l’altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto. Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l’azione contro il Fondo, tale azione può essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove è situata la sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l’avviso di azione giudiziaria.
2. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte di Membri, organiz- zazioni internazionali di prodotto associate, organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti o da persone che agiscono per conto di essi e che detengono loro crediti salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia le organiz- zazioni internazionali di prodotto associate, gli organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle procedure speciali descritte dagli accordi conclusi con il Fondo, e se si tratta di Membri, dal presente Accordo e dai regolamenti adottati dal Fondo.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, od opposizione ed altra misura giudi- ziaria volta ad impedire il versamento di fondi o che riguarda o che impedisce l’alienazione di scorte di prodotti di base e warrants di stock, e qualsiasi altro prov- vedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo può stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed. averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.
Art. 43 Insequestrabilità degli averi
I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.
Art. 44 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.
Art. 45 Esenzione delle restrizioni relative agli averi
Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni del presente Accordo, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.
Art. 46 Privilegi in materia di comunicazioni
Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomu- nicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale è parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.
Art. 47 Privilegi ed immunità di alcune persone
Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo:
a) godono dell’immunità di giurisdizione nell’esercizio delle loro funzioni uffi- ciali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunità;
b) se non sono cittadini del Membro in causa, godono, così come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunità relative alle disposizioni che limitano l’immigrazione, alle formalità di registrazione degli stranieri e agli obblighi del servizio civile o militare, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanzia- rie internazionali di cui è membro;
c) beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del tratta- mento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui è membro.
Art. 48 Immunità fiscale
1. Nel campo delle attività ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, così come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l’esonero da imposte relative tutt’al più a commis- sioni dei servizi resi.
2. Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attività del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi, il Membro in causa adotta, per quanto è possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l’esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non possono essere venduti né alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l’esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro.
3. Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipen- di, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Diretto- re generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri.
4. Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualun- que sia il detentore, né sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di qualunque natura:
a) che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito dal Fondo; oppure
b) il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.
Art. 49 Soppressione delle immunità, esenzioni e privilegi
1. Le immunità, esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono conces- si nell’interesse del Fondo. Il Fondo può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità, esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quanto tale decisione non pregiudichi i suoi interessi.
2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori può delegargli, e il dovere di togliere l’immunità di un qualunque membro del personale caso in cui del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per il Fondo, nel caso in cui l’immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi dei Fondo.
Art. 50 Applicazione del presente capitolo
Ogni Membro agisce in modo da applicare sul suo territorio i principi e gli obblighi enunciati nel presente capitolo.
Capitolo XI Emendamenti
Art. 51 Emendamenti
1. a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.
b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Con- siglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori.
2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale dal Consiglio dei governatori. Entrano in vigore sei mesi dopo l’adozione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti.
3. Nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, qualunque emendamento inteso a modificare:
a) il diritto di un Membro a ritirarsi dal Fondo;
b) qualunque regola di maggioranza prevista nel presente Accordo;
c) i limiti di responsabilità previsti all’articolo 6;
d) il diritto di sottoscrivere o non sottoscrivere azioni di capitale rappresentato da contributi diretti conformemente al paragrafo 5 dell’articolo 9;
e) la procedura di emendamento del presente Accordo, entra in vigore nel mo- mento in cui viene accettato da tutti i Membri. Si reputa che l’emendamento sia stato accettato a meno che un Membro non notifichi per iscritto un’obiezione al Direttore generale entro sei mesi a decorrere dall’adozione dell’emendamento. Tale periodo di sei mesi può, a richiesta di qualunque Membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell’adozione dell’emendamento.
4. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.
Capitolo XII Interpretazione ed arbitrato
Art. 52 Interpretazione
1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che può porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di ammini- strazione durante l’esame della questione in conformità al regolamento che il Consi- glio dei governatori deve adottare.
2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro può richiedere, entro sei mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori è definitiva.
3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conforme- mente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformità alle procedure previste dal paragrafo 2 dell’articolo 53, se un membro lo richiede entro tre mesi dall’ultimo giorno dell’esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.
Art. 53 Arbitrato
1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato.
2. Il tribunale arbitrale è formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controver- sia nomina un arbitro. I due arbitri così nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l’altra delle parti non ha nominato l’arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non è stato nominato, l’una o l’altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorità eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragra- fo, è stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente è un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza, o è nell’incapacità di esercitare le funzioni, tale potere è delegato al Vice-presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al più anziano di età fra i membri più anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La proce- dura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. È sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione è definitiva ed obbligatoria per le parti.
3. A meno che una diversa procedura di arbitrato non sia prevista in un accordo di associazione, qualunque vertenza tra il Fondo e l’organizzazione internazionale di prodotto associata viene sottoposta all’arbitrato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo.
Capitolo XIII Disposizioni finali
Art. 54 Firma e ratifica, accettazione o approvazione
1. Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati elencati nell’Allegato A e delle organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 4 b) presso la sede
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, dal 1° ottobre 1 980 fino alla scadenza di un termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Ogni Stato firmatario ed ogni organizzazione intergovernativa firmataria può diventare Parte al presente Accordo mediante il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione prima della scadenza di un termine di 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 55 Depositario
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Accordo.
Art. 56 Adesione
Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa di cui all’articolo 4 può aderire al presente Accordo secondo le modalità e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L’adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario.
Art. 57 Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrerà in vigore quando il Depositario avrà ricevuto lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno 90 Stati, a condi- zione che la loro sottoscrizione totale di azioni di capitale rappresentato dai contribu- ti diretti comprenda almeno i due terzi delle sottoscrizioni totali di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti fissati per ogni Stato elencato nell’Allegato A e che almeno il 50 per cento dell’obiettivo specificato per gli avvisi di contributi volontari al secondo conto al paragrafo 2 dell’articolo 13 siano stati raggiunti e che siano state soddisfatte le suddette condizioni entro il 31 marzo 1982 o entro una data successiva, che gli Stati che abbiano depositato tali strumenti prima della fine di detto periodo potranno decidere con votazione a maggioranza dei due terzi di detti Stati. Se le condizioni sopra menzionate non saranno state soddisfatte a questa data successiva, gli Stati che avranno depositato detti strumenti a tale data successiva potranno decidere una data ancora successiva con votazione a maggioranza dei due terzi di detti Stati. Gli Stati interessati notificheranno al Depositario tutte le decisioni prese in applicazione del presente paragrafo.
2. Per ogni Stato od organizzazione intergovernativa che depositi il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo e per ogni Stato o organizzazione intergovernativa che depositi uno stru- mento di adesione, il presente Accordo entrerà in vigore alla data del deposito.
Art. 58 Riserve
Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l’articolo 53, può essere oggetto di riserva.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione nelle date indicate.
Fatto a Ginevra, il ventisette giugno millenovecentoottanta, in un unico esemplare in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo, tutti i testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Allegato A
Sottoscrizione di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti
Stato Azioni interamente liberate Azioni esigibili Totale
Numero | Valore (in unità di conto) | Numero | Valore (in unità di conto) | Numero | Valore (in unità di conto) | |
Afghanistan | 105 | 794 480 | 2 | 15 133 | 107 | 809 612 |
Albania | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Algeria | 118 | 892 844 | 9 | 68 098 | 127 | 960 942 |
Angola | 117 | 885 277 | 8 | 60 000 | 000 | 000 809 |
Arabia Saudita | 105 | 794 480 | 2 | 15 133 | 107 | 809 612 |
Argentina | 153 | 1 157 670 | 26 | 196 728 | 179 | 1 354 398 |
Australia | 425 | 3 215 750 | 157 | 1 187 936 | 582 | 4 403 686 |
Austria | 246 | 1 861 352 | 70 | 529 653 | 316 | 2 391 005 |
Bahamas | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Bahrein | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Bangladesh | 129 | 976 075 | 14 | 105 931 | 143 | 1 082 005 |
Barbados | 102 | 771 780 | 1 | 7 566 | 103 | 779 347 |
Belarus | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Belgio | 349 | 2 640 699 | 121 | 915 543 | 470 | 3 556 242 |
Benin | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Bhutan | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Bolivia | 000 | 000 000 | 6 | 45 399 | 119 | 900 410 |
Botswana | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Brasile | 338 | 2 557 467 | 115 | 870 144 | 453 | 3 427 612 |
Bulgaria | 152 | 1 150 104 | 25 | 189 162 | 177 | 1 339 265 |
Burkina Faso | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Burundi | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Cambogia | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Camerun | 000 | 000 000 | 8 | 60 532 | 124 | 938 242 |
Canada | 732 | 5 000 000 | 000 | 2 315 340 | 1 038 | 7 853 997 |
Capo Verde | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Cecoslovacchia | 292 | 2 209 410 | 93 | 703 682 | 385 | 2 913 092 |
Ciad | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Cile | 173 | 1 309 000 | 35 | 264 827 | 208 | 1 573 826 |
Cina | 1 111 | 8 406 350 | 489 | 3 700 005 | 1 600 | 12 106 354 |
Cipro | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Colombia | 151 | 1 142 537 | 25 | 000 000 | 000 | 1 331 699 |
Comore | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Congo | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Xxxxx (Nord) | 104 | 786 913 | 2 | 15 133 | 106 | 802 046 |
Xxxxx (Sud) | 151 | 1 142 537 | 25 | 000 000 | 000 | 1 331 699 |
Costarica | 118 | 892 844 | 8 | 60 532 | 126 | 953 375 |
Côte d’Ivoire | 147 | 1 112 271 | 22 | 166 462 | 169 | 1 278 734 |
Stato Azioni interamente liberate Azioni esigibili Totale
Numero | Valore (in unità di conto) | Numero | Valore (in unità di conto) | Numero | Valore (in unità di conto) | |
Cuba | 184 | 1 392 231 | 41 | 310 225 | 225 | 1 702 456 |
Danimarca | 242 | 1 831 086 | 68 | 514 520 | 310 | 2 345 606 |
Dominica | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Ecuador | 117 | 885 277 | 8 | 60 000 | 000 | 000 809 |
Egitto | 147 | 1 112 271 | 22 | 166 462 | 169 | 1 278 734 |
El Xxxxxxxx | 118 | 892 844 | 9 | 68 098 | 127 | 960 942 |
Emirati Arabi Uniti | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Etiopia | 108 | 817 179 | 4 | 30 266 | 112 | 847 445 |
Figi | 105 | 794 480 | 2 | 15 133 | 107 | 809 612 |
Filippine | 183 | 1 384 664 | 40 | 302 659 | 223 | 1 687 323 |
Finlandia | 196 | 1 483 028 | 46 | 348 058 | 242 | 1 831 086 |
Francia | 1 385 | 10 479 563 | 621 | 4 698 779 | 2 006 | 15 178 342 |
Gabon | 109 | 824 745 | 4 | 30 266 | 113 | 855 011 |
Gambia | 102 | 771 780 | 1 | 7 566 | 103 | 779 347 |
Germania | 1 819 | 13 763 412 | 831 | 6 287 738 | 2 650 | 20 051 149 |
Ghana | 129 | 976 075 | 14 | 105 931 | 143 | 1 082 005 |
Giamaica | 000 | 000 000 | 6 | 45 399 | 119 | 900 410 |
Giappone | 2 303 | 17 425 584 | 1 064 | 8 050 726 | 3 367 | 25 476 309 |
Gibuti | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Giordania | 104 | 786 913 | 2 | 15 133 | 106 | 802 046 |
Grecia | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Grenada | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Guatemala | 120 | 907 977 | 10 | 75 665 | 130 | 983 641 |
Guiana | 108 | 817 179 | 4 | 30 266 | 112 | 847 445 |
Guinea | 105 | 794 480 | 2 | 15 133 | 107 | 809 612 |
Guinea equatoriale | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Guinea-Bissau | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Haiti | 103 | 779 347 | 2 | 15 133 | 105 | 794 480 |
Honduras | 110 | 832 312 | 5 | 37 832 | 115 | 870 144 |
India | 197 | 1 490 595 | 47 | 355 624 | 244 | 1 846 219 |
Indonesia | 181 | 1 369 531 | 39 | 295 092 | 220 | 1 664 624 |
Iran | 126 | 953 375 | 12 | 90 798 | 138 | 1 044 173 |
Iraq | 111 | 839 878 | 6 | 45 399 | 117 | 885 277 |
Irlanda | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Islanda | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Isole Xxxxxxxx | 000 | 000 000 | 0 | 0 | 000 | 000 000 |
Israele | 118 | 892 844 | 8 | 60 532 | 126 | 953 375 |
Italia | 845 | 6 393 668 | 360 | 2 723 930 | 1 205 | 9 117 598 |
Kenya | 000 | 000 000 | 7 | 52 965 | 123 | 930 676 |
Kuwait | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Laos | 000 | 000 000 | 0 | 0 | 000 | 000 000 |
Lesotho | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Libano | 105 | 794 480 | 2 | 15 133 | 107 | 809 612 |
Liberia | 118 | 892 844 | 8 | 60 532 | 126 | 953 375 |
Stato | Azioni interamente liberate | Azioni esigibili | Totale | |||
Numero | Valore (in unità | Numero | Valore (in unità | Numero | Valore (in unità | |
di conto) | di conto) | di conto) | ||||
Libia | 105 | 794 480 | 3 | 22 699 | 108 | 817 179 |
Liechtenstein | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Lussemburgo | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Madagascar | 000 | 000 000 | 3 | 22 699 | 109 | 824 745 |
Malawi | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Malaysia | 248 | 1 876 485 | 72 | 544 786 | 320 | 2 421 271 |
Maldive | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Mali | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Malta | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Marocco | 137 | 1 036 607 | 18 | 136 196 | 155 | 1 172 803 |
Mauritania | 108 | 817 179 | 4 | 30 266 | 112 | 847 445 |
Mauritius | 109 | 824 745 | 5 | 37 832 | 114 | 862 578 |
Messico | 144 | 1 089 572 | 21 | 158 896 | 165 | 1 248 468 |
Monaco | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Mongolia | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Mozambico | 000 | 000 000 | 3 | 22 699 | 109 | 824 745 |
Myanmar | 104 | 786 913 | 2 | 15 133 | 106 | 802 046 |
Nauru | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Nepal | 000 | 000 000 | 0 | 0 | 000 | 000 000 |
Nicaragua | 114 | 862 578 | 6 | 45 399 | 120 | 907 977 |
Niger | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Nigeria | 134 | 1 013 907 | 16 | 121 064 | 150 | 1 134 971 |
Norvegia | 202 | 1 528 427 | 49 | 370 757 | 251 | 1 899 184 |
Nuova Zelanda | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Olanda | 430 | 3 253 583 | 159 | 1 203 069 | 589 | 4 456 652 |
Oman | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Pakistan | 122 | 923 110 | 11 | 83 231 | 133 | 1 006 341 |
Panama | 105 | 794 480 | 3 | 22 699 | 108 | 817 179 |
Papuasia-Nuova | ||||||
Guinea | 000 | 000 000 | 8 | 60 532 | 124 | 938 242 |
Paraguay | 105 | 794 480 | 2 | 15 133 | 107 | 809 612 |
Perù | 136 | 1 029 040 | 17 | 128 630 | 153 | 1 157 670 |
Polonia | 362 | 2 739 063 | 126 | 953 375 | 488 | 3 692 438 |
Portogallo | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Qatar | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Regno Unito | 1 051 | 7 000 000 | 000 | 3 473 010 | 1 510 | 11 425 372 |
Repubblica | ||||||
centrafricana | 102 | 771 780 | 1 | 7 566 | 103 | 779 347 |
Repubblica | ||||||
Dominicana | 121 | 915 543 | 10 | 75 000 | 000 | 000 208 |
Romania | 142 | 1 074 439 | 20 | 151 329 | 162 | 1 225 768 |
Russia | 1 865 | 14 111 469 | 853 | 6 454 200 | 2 718 | 20 565 669 |
Rwanda | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Stato Azioni interamente liberate Azioni esigibili Totale
Numero | Valore (in unità di conto) | Numero | Valore (in unità di conto) | Numero | Valore (in unità di conto) | |
Saint Xxxxxxx | ||||||
e Grenadine | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Samoa | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
San Marino | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Santa Lucia | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Santa Sede | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Sao Tomé e Principe | 000 | 000 000 | 0 | 0 | 000 | 000 000 |
Senegal | 000 | 000 000 | 7 | 52 965 | 120 | 907 977 |
Serbia e Montenegro | 151 | 1 142 537 | 24 | 000 000 | 000 | 1 324 133 |
Seychelles | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Sierra Leone | 103 | 779 347 | 1 | 7 566 | 104 | 786 913 |
Singapore | 134 | 1 013 907 | 17 | 128 630 | 151 | 1 142 537 |
Siria | 000 | 000 000 | 7 | 52 965 | 120 | 907 977 |
Somalia | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Spagna | 447 | 3 382 213 | 167 | 1 263 601 | 614 | 4 645 813 |
Sri Lanka | 000 | 000 000 | 12 | 90 798 | 136 | 1 029 040 |
Stati Uniti d’America | 5 012 | 37 923 155 | 2 373 | 17 955 237 | 7 385 | 55 878 392 |
Sudafrica | 309 | 2 338 040 | 101 | 764 214 | 410 | 3 102 253 |
Sudan | 000 | 000 000 | 12 | 90 798 | 136 | 1 029 040 |
Surinam | 104 | 786 913 | 2 | 15 133 | 106 | 802 046 |
Svezia | 363 | 2 746 629 | 127 | 960 942 | 490 | 3 707 571 |
Svizzera | 326 | 2 466 670 | 109 | 824 745 | 435 | 3 291 415 |
Swaziland | 104 | 786 913 | 2 | 15 133 | 106 | 802 046 |
Tanzania | 000 | 000 000 | 6 | 45 399 | 119 | 900 410 |
Thailandia | 137 | 1 036 607 | 18 | 136 196 | 155 | 1 172 803 |
Togo | 105 | 794 480 | 3 | 22 699 | 108 | 817 179 |
Tonga | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Trinità e Tobago | 103 | 779 347 | 2 | 15 133 | 105 | 794 480 |
Tunisia | 000 | 000 000 | 6 | 45 399 | 119 | 900 410 |
Turchia | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Ucraina | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Uganda | 118 | 892 844 | 9 | 68 098 | 127 | 960 942 |
Ungheria | 205 | 1 551 127 | 51 | 385 890 | 256 | 1 937 017 |
Uruguay | 107 | 809 612 | 4 | 30 266 | 111 | 839 878 |
Venezuela | 120 | 907 977 | 10 | 75 665 | 130 | 983 641 |
Viêt-Nam | 108 | 817 179 | 4 | 30 266 | 112 | 847 445 |
Yemen (Aden) | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Yemen (Sanaa) | 000 | 000 000 | 1 | 7 566 | 102 | 771 780 |
Zaire | 147 | 1 112 271 | 22 | 166 462 | 169 | 1 278 734 |
Zambia | 157 | 1 187 936 | 27 | 000 000 | 000 | 1 392 231 |
Zimbabwe | 100 | 756 647 | 0 | 0 | 100 | 756 647 |
Allegato B
Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati conformemente al paragrafo 6 dell’articolo 11
1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni interamente liberate di cui all’articolo 10 paragrafo 1 b) nel modo seguente:
a) un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni;
b) un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti sca- glionati secondo le modalità e alla data che verranno fissate dal Consiglio d’amministrazione;
c) dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l’ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalità e alla data che verranno fissate dal Consiglio d’amministrazione.
2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati può essere sospeso dalla qualità di Mem- bro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presen- te Allegato senza aver avuto tutte le possibilità di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell’impossibilità di far fronte a detti obblighi.
Allegato C
Condizioni di ammissione per gli organismi internazionali di prodotto
1. Ogni organismo internazionale di prodotto deve essere istituito a livello intergo- vernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell’Agenzia internaziona- le dell’energia atomica.
2. Deve occuparsi in modo continuativo di ciò che concerne il commercio, la produ- zione e il consumo del prodotto considerato.
3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappre- sentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del pro- dotto considerato.
4. Deve poter disporre di un’adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi, partecipanti.
5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilità tecniche o altre responsabilità che dovessero derivare dalla sua asso- ciazione alle attività del secondo conto siano convenientemente esercitate.
Attribuzione di voti
Allegato D
1. Ciascuno Stato Membro di cui all’articolo 5 a) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti che ha sottoscritto, come indicato nell’appendice del presente Allegato;
c) un voto per ogni lotto di 37 832 unità di conto del capitale di garanzia che esso fornisce;
d) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del pre- sente Allegato.
2. Ciascuno Stato Membro di cui all’articolo 5 b), dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai con- tributi diretti, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a mag- gioranza qualificata in armonia con l’attribuzione dei voti prevista nell’appendice del presente Allegato;
c) un voto per ogni lotto di 37 832 unità di conto del capitale di garanzia che esso fornisce;
d) i voti che possono essergli attribuiti in conformità ai paragrafo 3 del presente Allegato.
3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 4 b) e c) dell’articolo 9 e al paragrafo 3 dell’articolo 12, delle azioni non sottoscritte o addi- zionali di capitale rappresentato dai contributi diretti, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale rappresen- tato dai contributi diretti che esso sottoscrive.
4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame conti- nuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che è prevista nell’appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformità ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell’effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione:
a) il numero dei Membri;
b) il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;
c) l’importo del capitale di garanzia.
5. Gli adeguamenti effettuati nella ripartizione dei voti, in applicazione del paragra- fo 4 del presente Allegato, saranno conformi ai regolamenti che il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, avrà adottato a tal fine durante la sua prima assemblea annuale.
Allegato D, appendice
Attribuzione di voti | |||
Stato | Voti di | Voti addizionali | Totale |
base | |||
Afghanistan | 150 | 207 | 357 |
Albania | 150 | 157 | 307 |
Algeria | 150 | 245 | 395 |
Angola | 150 | 241 | 391 |
Arabia Saudita | 150 | 207 | 357 |
Argentina | 000 | 000 | 000 |
Australia | 150 | 925 | 1 075 |
Austria | 150 | 502 | 652 |
Bahamas | 000 | 000 | 000 |
Bahrein | 000 | 000 | 000 |
Bangladesh | 000 | 000 | 000 |
Barbados | 150 | 199 | 349 |
Belarus | 150 | 151 | 301 |
Belgio | 150 | 747 | 897 |
Benin | 000 | 000 | 000 |
Bhutan | 150 | 193 | 343 |
Bolivia | 150 | 230 | 380 |
Botswana | 000 | 000 | 000 |
Brasile | 150 | 874 | 1 024 |
Bulgaria | 150 | 267 | 417 |
Burkina Faso | 000 | 000 | 000 |
Burundi | 150 | 193 | 343 |
Cambogia | 000 | 000 | 000 |
Camerun | 150 | 239 | 389 |
Canada | 150 | 1 650 | 1 800 |
Capo Verde | 150 | 193 | 343 |
Cecoslovacchia | 150 | 582 | 732 |
Ciad | 150 | 201 | 351 |
Cile | 150 | 402 | 552 |
Cina | 150 | 2 850 | 3 000 |
Cipro | 150 | 193 | 343 |
Colombia | 150 | 340 | 490 |
Comore | 150 | 193 | 343 |
Congo | 150 | 201 | 351 |
Xxxxx (Nord) | 150 | 205 | 355 |
Xxxxx (Sud) | 150 | 340 | 490 |
Costarica | 150 | 243 | 393 |
Côte d’Ivoire | 150 | 326 | 476 |
Cuba | 150 | 434 | 584 |
Danimarca | 000 | 000 | 000 |
Dominica | 150 | 193 | 343 |
Stato | Voti di base | Voti addizionali | Totale |
Ecuador | 150 | 241 | 391 |
Egitto | 150 | 326 | 476 |
Xx Xxxxxxxx | 000 | 000 | 000 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | 000 | 000 | 000 |
Etiopia | 000 | 000 | 000 |
Figi | 150 | 207 | 357 |
Filippine | 150 | 430 | 580 |
Finlandia | 150 | 385 | 535 |
Francia | 150 | 3 188 | 3 338 |
Gabon | 150 | 218 | 368 |
Gambia | 150 | 199 | 349 |
Germania | 150 | 4 212 | 4 362 |
Ghana | 000 | 000 | 000 |
Giamaica | 150 | 230 | 380 |
Giappone | 150 | 5 352 | 5 502 |
Gibuti | 150 | 193 | 343 |
Giordania | 150 | 205 | 355 |
Grecia | 150 | 159 | 309 |
Grenada | 150 | 193 | 343 |
Guatemala | 150 | 251 | 401 |
Guiana | 000 | 000 | 000 |
Guinea | 150 | 207 | 357 |
Guinea equatoriale | 000 | 000 | 000 |
Guinea-Bissau | 150 | 193 | 343 |
Haiti | 150 | 203 | 353 |
Honduras | 150 | 222 | 372 |
India | 150 | 471 | 621 |
Indonesia | 000 | 000 | 000 |
Iran | 150 | 266 | 416 |
Iraq | 150 | 226 | 376 |
Irlanda | 150 | 159 | 309 |
Islanda | 150 | 159 | 309 |
Isole Xxxxxxxx | 150 | 195 | 345 |
Israele | 150 | 243 | 393 |
Italia | 150 | 1 915 | 2 065 |
Kenya | 150 | 237 | 387 |
Kuwait | 150 | 201 | 351 |
Laos | 150 | 195 | 345 |
Lesotho | 150 | 193 | 343 |
Libano | 150 | 207 | 357 |
Liberia | 150 | 243 | 393 |
Libia | 000 | 000 | 000 |
Liechtenstein | 150 | 159 | 309 |
Lussemburgo | 150 | 159 | 309 |
Madagascar | 150 | 210 | 360 |
Stato | Voti di base | Voti addizionali | Totale |
Malawi | 150 | 201 | 351 |
Malaysia | 000 | 000 | 000 |
Maldive | 150 | 193 | 343 |
Mali | 150 | 201 | 351 |
Malta | 000 | 000 | 000 |
Marocco | 150 | 299 | 449 |
Mauritania | 000 | 000 | 000 |
Mauritius | 150 | 220 | 370 |
Messico | 150 | 319 | 469 |
Monaco | 150 | 159 | 309 |
Mongolia | 150 | 157 | 307 |
Mozambico | 150 | 210 | 360 |
Myanmar | 150 | 205 | 355 |
Nauru | 150 | 193 | 343 |
Nepal | 150 | 195 | 345 |
Nicaragua | 000 | 000 | 000 |
Niger | 000 | 000 | 000 |
Nigeria | 150 | 290 | 440 |
Norvegia | 150 | 399 | 549 |
Nuova Zelanda | 150 | 159 | 309 |
Olanda | 150 | 936 | 1 086 |
Oman | 150 | 193 | 343 |
Pakistan | 150 | 257 | 407 |
Panama | 000 | 000 | 000 |
Papuasia-Nuova Guinea | 150 | 239 | 389 |
Paraguay | 150 | 207 | 357 |
Perù | 150 | 295 | 445 |
Polonia | 150 | 737 | 887 |
Portogallo | 150 | 159 | 309 |
Qatar | 150 | 193 | 343 |
Regno Unito | 150 | 2 400 | 2 550 |
Repubblica centrafricana | 150 | 199 | 349 |
Repubblica Dominicana | 150 | 253 | 403 |
Romania | 150 | 313 | 463 |
Russia | 150 | 4 107 | 4 257 |
Rwanda | 150 | 201 | 351 |
Saint Xxxxxxx e Grenadine | 150 | 193 | 343 |
Samoa | 150 | 193 | 343 |
San Marino | 150 | 159 | 309 |
Santa Lucia | 150 | 193 | 343 |
Santa Sede | 150 | 159 | 309 |
Saõ Tomé e Principe | 150 | 195 | 345 |
Senegal | 000 | 000 | 000 |
Serbia e Montenegro | 000 | 000 | 000 |
Seychelles | 150 | 193 | 343 |
Stato | Voti di base | Voti addizionali | Totale |
Sierra Leone | 150 | 201 | 351 |
Singapore | 150 | 291 | 441 |
Siria | 000 | 000 | 000 |
Somalia | 000 | 000 | 000 |
Spagna | 150 | 976 | 1 126 |
Xxx Xxxxx | 000 | 000 | 000 |
Xxxxx Xxxxx d’America | 150 | 11 738 | 11 888 |
Sudafrica | 150 | 652 | 802 |
Sudan | 150 | 263 | 413 |
Surinam | 150 | 205 | 355 |
Svezia | 150 | 779 | 929 |
Svizzera | 150 | 691 | 841 |
Swaziland | 150 | 205 | 355 |
Tanzania | 150 | 230 | 380 |
Thailandia | 150 | 299 | 449 |
Togo | 000 | 000 | 000 |
Tonga | 150 | 193 | 343 |
Trinità e Tobago | 150 | 203 | 353 |
Tunisia | 150 | 230 | 380 |
Turchia | 150 | 159 | 309 |
Ucraina | 150 | 151 | 301 |
Uganda | 150 | 245 | 395 |
Ungheria | 150 | 387 | 537 |
Uruguay | 150 | 214 | 364 |
Venezuela | 150 | 251 | 401 |
Viêt-Nam | 000 | 000 | 000 |
Yemen (Aden) | 000 | 000 | 000 |
Yemen (Sanaa) | 000 | 000 | 000 |
Zaire | 150 | 326 | 476 |
Zambia | 000 | 000 | 000 |
Zimbabwe | 150 | 193 | 343 |
Totale globale | 24 450 | 79 924 | 104 374 |
Elezione degli amministratori
Allegato E
1. Gli amministratori ed i loro supplenti vengono eletti dai governatori mediante scrutinio.
2. Lo scrutinio si effettua su candidature. Ciascuna candidatura comprende una persona proposta da un Membro alle funzioni di amministratore ed una persona proposta dallo stesso Membro o da un altro Membro alle funzioni di supplente. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalità.
3. Ogni governatore riunisce in una sola candidatura tutti i voti di cui dispone il Membro che l’ha nominata conformemente all’allegato D.
4. Vengono elette le 28 candidature che raccolgono il maggior numero di voti, con riserva che nessuna candidatura abbia ottenuto meno del 2,5 per cento del totale dei voti attribuiti.
5. Se non vi sono 28 candidature nel primo turno di scrutinio si procede al secondo turno al quale prendono parte alla votazione soltanto:
a) i governatori che hanno votato al primo turno per una candidatura non eletta;
b) i governatori i cui voti ad una candidatura eletta si ritiene abbiano portato, in conformità al paragrafo 6 del presente Allegato, il numero di voti ottenuti da detta candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti.
6. Per stabilire se si debba ritenere che i voti espressi da un governatore abbiano portato il totale dei voti ottenuti da una candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, si reputa che questa percentuale escluda prima di tutto i voti del governatore che ha espresso il minor numero di voti per detta candidatura, poi quelli del governatore che ne ha espressi il numero immediatamente superiore e così via finché non viene raggiunto il 3,5 per cento o una percentuale inferiore al 3,5 per cento ma superiore al 2,5 per cento, restando inteso che ogni governatore i cui voti sono necessari per portare il totale ottenuto da una candidatura al di sopra del 2,5 per cento viene considerato avergli dato tutti i suoi voti, anche se il totale dei voti in favore di detta candidatura supera così il 3,5 per cento.
7. Se, durante un qualche turno di scrutinio, due o più governatori che dispongono di un ugual numero di voti hanno votato per la stessa candidatura, e se si ritiene che i voti di uno o più di detti governatori, ma non la totalità, possono aver portato il totale dei voti che detta candidatura ha ottenuto a più del 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, colui tra detti governatori che sarà autorizzato a votare al successivo turno di scrutinio, qualora fosse necessario un ulteriore turno di scrutinio, viene designato con sorteggio.
8. Per stabilire se una candidatura è eletta al secondo turno di scrutinio e quali sono i governatori i cui voti si ritiene abbiano eletto detta candidatura, si applicano le percentuali minime e massime di cui ai paragrafi 4 e 5 b) del presente Allegato e le procedure di cui ai paragrafi 6 e 7 dei presente Allegato.
9. Qualora dopo il secondo turno di scrutinio non fossero ancora state elette le 28 candidature, si procederà alle stesse condizioni a degli scrutini supplementari finché non siano state elette 27 candidature. Dopo di che, la 28a candidatura sarà designata a maggioranza semplice dei voti rimasti.
10. Qualora un governatore abbia votato a. favore di una candidatura non eletta all’ultimo turno di scrutinio, potrà designare una candidatura eletta, con il consenso di quest’ultima, per rappresentare al Consiglio d’amministrazione il Membro che ha nominato. In questo caso non viene applicata alla candidatura così designata la percentuale massima del 3,5 per cento prevista dal paragrafo 5 b) del presente Alle- gato.
11. Quando uno Stato aderisce al presente Accordo, nell’intervallo di tempo tra le elezioni di amministratori, può designare uno qualsiasi degli amministratori, con il consenso di quest’ultimo, per rappresentarlo al Consiglio di amministrazione. In questo caso, non viene applicata la percentuale massima del 3,5 per cento di cui al paragrafo 5 b) del presente Allegato.
Unità di conto
Allegato F
Il valore di un’unità di conto è la somma dei valori delle unità monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete:
Dollaro USA | 0,40 |
Xxxxx xxxxxxx | 0,32 |
Yen giapponese | 21 |
Xxxxxx xxxxxxxx | 0,42 |
Lira sterlina | 0,050 |
Lira italiana | 52 |
Xxxxxxx olandese | 0,14 |
Dollaro canadese | 0,070 |
Franco belga | 1,6 |
Riyal dell’Arabia Saudita | 0,13 |
Corona svedese | 0,11 |
Rial iraniano | 1,7 |
Dollaro australiano | 0,017 |
Peseta spagnola | 1,5 |
Corona norvegese | 0,10 |
Scellino austriaco | 0,28 |
Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell’unità di conto, nonché dell’importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai rego- lamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.
Campo d’applicazione il 16 febbraio 20074
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Afghanistan | 28 marzo | 1984 | 19 giugno | 1989 |
Algeria | 31 marzo | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Angola | 28 gennaio | 1986 | 19 giugno | 1989 |
Arabia Saudita | 16 marzo | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Argentina* | 1° luglio | 1983 | 19 giugno | 0000 |
Xxxxxxx | 4 maggio | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Bangladesh | 1° giugno | 1981 | 19 giugno | 0000 |
Xxxxxx* | 6 giugno | 1985 | 19 giugno | 1989 |
Benin | 25 ottobre | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Bhutan | 18 settembre | 1984 | 19 giugno | 1989 |
Botswana | 22 aprile | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Brasile | 28 giugno | 1984 | 19 giugno | 0000 |
Xxxxxxxx | 24 settembre | 1987 | 19 giugno | 0000 |
Xxxxxxx Faso | 8 luglio | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Burundi | 1° giugno | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Camerun | 1° febbraio | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Capo Verde | 30 luglio | 1984 | 19 giugno | 1989 |
Ciad | 6 giugno | 1984 | 19 giugno | 1989 |
Cina | 2 settembre | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Colombia | 8 aprile | 1986 | 19 giugno | 1989 |
Communauté des états de l’Afrique | 25 aprile | 2006 A | 25 aprile | 2006 |
orientale | ||||
Comore | 27 gennaio | 1984 | 19 giugno | 1989 |
Comunità europea (CE/UE/CEE) | 6 luglio | 1990 | 6 luglio | 1990 |
Congo (Brazzaville) | 4 novembre | 1987 | 19 giugno | 1989 |
Congo (Kinshasa) | 27 ottobre | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Xxxxx (Nord) | 5 giugno | 1987 | 19 giugno | 1989 |
Xxxxx (Sud) | 30 marzo | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Costa Rica | 21 novembre | 2002 | 21 novembre | 2002 |
Côte d’Ivoire | 29 ottobre | 1996 | 29 ottobre | 1996 |
Cuba* | 21 luglio | 1988 | 19 giugno | 1989 |
Danimarca | 13 maggio | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Ecuador | 4 maggio | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Egitto | 11 giugno | 1982 | 19 giugno | 0000 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | 26 aprile | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Etiopia | 19 novembre | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Filippine | 13 maggio | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Finlandia | 30 dicembre | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Francia | 17 settembre | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Gabon | 30 novembre | 1981 | 19 giugno | 1989 |
4 Una versione del campo d’applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxx/xx/xxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Xxxxxx | 00 xxxxxx | 0000 | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxx | 15 agosto | 1985 | 19 giugno | 1989 |
Ghana | 19 gennaio | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Giamaica | 7 gennaio | 1985 | 19 giugno | 1989 |
Giappone* | 15 giugno | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Gibuti | 25 novembre | 1985 | 19 giugno | 1989 |
Grecia | 10 agosto | 1984 | 19 giugno | 1989 |
Guatemala | 22 marzo | 1985 | 19 giugno | 1989 |
Guinea | 9 dicembre | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Guinea equatoriale | 22 luglio | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Guinea-Bissau | 7 giugno | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Haiti | 20 luglio | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Xxxxxxxx | 00 xxxxxx | 0000 | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxx | 22 dicembre | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Indonesia | 24 febbraio | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Iraq | 10 settembre | 1981 | 19 giugno | 0000 |
Xxxxxxx | 11 agosto | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Italia | 20 novembre | 1984 | 19 giugno | 1989 |
Kenya | 6 aprile | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Kuwait | 26 aprile | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Laos | 17 dicembre | 2002 A | 17 dicembre | 2002 |
Lesotho | 6 dicembre | 1983 | 19 giugno | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 4 ottobre | 1985 | 19 giugno | 1989 |
Madagascar | 21 ottobre | 1987 | 19 giugno | 1989 |
Malawi | 15 dicembre | 1981 | 19 giugno | 0000 |
Xxxxxxxx | 22 settembre | 1983 | 19 giugno | 0000 |
Xxxxxxx | 11 luglio | 1988 | 19 giugno | 1989 |
Mali | 11 gennaio | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Marché commun de l’Afrique de | 3 febbraio | 1998 | 3 febbraio | 1998 |
l’Est et de l’Afrique Australe | ||||
Marocco | 29 maggio | 1987 | 19 giugno | 1989 |
Mauritania | 28 agosto | 1990 | 28 agosto | 1990 |
Messico | 11 febbraio | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Mozambico | 30 settembre | 1993 | 30 settembre | 1993 |
Myanmar | 21 novembre | 1996 A | 21 novembre | 1996 |
Nepal | 3 aprile | 1984 | 19 giugno | 1989 |
Nicaragua | 5 marzo | 1984 | 19 giugno | 1989 |
Niger | 19 ottobre | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Nigeria | 30 settembre | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Norvegia | 15 luglio | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Organisation de l’Unité Africaine | 16 marzo | 1998 A | 16 marzo | 1998 |
(OUA) | ||||
Paesi Bassi* | 9 giugno | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Pakistan | 9 giugno | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Papua Nuova Guinea | 27 gennaio | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Perù | 29 luglio | 1987 | 19 giugno | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 3 luglio | 1989 | 3 luglio | 1989 |
Regno Unito | 31 dicembre | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Rep. Centrafricana | 2 agosto | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Xxxxxx | 00 xxxxx | 0000 | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxx | 8 dicembre | 1987 | 19 giugno | 1989 |
Samoa | 6 marzo | 1984 | 19 giugno | 1989 |
São Tomé e Príncipe | 6 dicembre | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Senegal | 20 giugno | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Serbia | 14 febbraio | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Sierra Leone | 7 ottobre | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Singapore | 16 dicembre | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Siria* | 8 settembre | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Somalia | 27 agosto | 1984 | 19 giugno | 1989 |
Spagna | 5 gennaio | 1984 | 19 giugno | 0000 |
Xxx Xxxxx | 4 settembre | 1981 | 19 giugno | 1989 |
Sudan | 30 settembre | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Xxxxxx | 0 xxxxxx | 0000 | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxx | 27 agosto | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Swaziland | 29 giugno | 1988 | 19 giugno | 0000 |
Xxxxxxxx | 11 giugno | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Thailandia | 6 agosto | 1992 | 6 agosto | 1992 |
Togo | 10 aprile | 1984 | 19 giugno | 1989 |
Trinidad e Tobago | 22 gennaio | 1998 A | 22 gennaio | 1998 |
Tunisia | 15 dicembre | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Uganda | 19 marzo | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Venezuela* | 31 marzo | 1982 | 19 giugno | 1989 |
Yemen | 8 gennaio | 1986 | 19 giugno | 1989 |
Zambia | 16 marzo | 1983 | 19 giugno | 1989 |
Zimbabwe | 28 settembre | 1983 | 19 giugno | 1989 |
* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
L’opzione prevista nell’articolo 11 paragrafo 1 lettera a) è stata scelta dagli Stati seguenti:
Giappone Pakistan
L’opzione prevista nell’articolo 11 paragrafo 1 lettera b) è sta scelta dagli Stati seguenti:
Divisa
Argentina xxxxxx xxxxxxxx
Austria xxxxxx xxxxxxxx
Bangladesh xxxxxx xxxxxxxx
Belgio xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx (Nord) xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx (Sud) xxxxxx xxxxxxxx
Danimarca xxxxxx xxxxxxxx
Finlandia xxxxxx xxxxxxxx
Ghana xxxxxx xxxxxxxx
Grecia xxxxxx xxxxxxxx
India xxxxxx xxxxxxxx
Irlanda xxxxxx xxxxxxxx
Italia xxxxxx xxxxxxxx
Laos xxxxxx xxxxxxxx
Malaysia xxxxxx xxxxxxxx
Malawi dollaro USA
Marocco xxxxxx xxxxxxxx
Mauritania xxxxxx xxxxxxxx
Mozambico xxxxxx xxxxxxxx
Niger dollaro USA
Norvegia xxxxxx xxxxxxxx
Papuasia-Nuova Guinea dollaro USA
Perù xxxxxx xxxxxxxx
Regno Unito xxxxxx xxxxxxxx
Repubblica Centrafricana xxxxxx xxxxxxxx
Singapore xxxxxx xxxxxxxx
Spagna xxxxxx xxxxxxxx
Sri Lanka xxxxxx xxxxxxxx
Svezia xxxxxx xxxxxxxx
Svizzera xxxxxx xxxxxxxx
Swaziland xxxxxx xxxxxxxx
Tanzania dollaro USA
Tunisia xxxxxx xxxxxxxx
Venezuela xxxxxx xxxxxxxx
Riserve e dichiarazioni
Argentina
L’Argentina formula una riserva riguardo all’articolo 53 dell’Accordo.
Belgio
Conformemente all’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo, il pagamento del capitale da liberare interamente sottoscritto dal Belgio (2 640 699 unità di conto) verrà
effettuato in tre versamenti, secondo modalità definite, di cui il primo avverrà entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo.
Il capitale esigibile sottoscritto dal Belgio (915 543 unità di conto) potrà essere richiesto dal Fondo soltanto alle condizioni previste all’articolo 17 paragrafo 12.
Cuba
La stessa riserva dell’Argentina.
Giappone
Il Governo giapponese verserà, come contributo iniziale al secondo conto del Fondo comune, un ammontare in yen pari a ventisette milioni di dollari degli Stati Uniti conformemente all’articolo 13 dell’Accordo.
Il Governo giapponese opta per il pagamento del contributo citato che effettuerà in tre versamenti annui uguali, il primo in moneta o titoli entro un anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Resta inteso chi si tratta all’occorrenza di titoli irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi la cui emissione sopperisce al versamento in moneta e che il Fondo può incassare titoli, su richiesta, al loro valore nominale. Resta pari- menti inteso che i titoli avranno lo stesso trattamento dei titoli analoghi provenienti da altri enti che versano contributi.
Paesi Bassi
L’Accordo si applica al Regno in Europa e alle Antille olandesi.
Siria
La stessa riserva dell’Argentina.
Venezuela
La stessa riserva dell’Argentina.