CONTRATTO DI APPALTO PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA DI UN LOCALE ARREDATO E ATTREZZATO SITUATO NEL TERRITORIO DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI PER L’ASSUNZIONE DI 510 UNITA’
CONTRATTO DI APPALTO PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA DI UN LOCALE ARREDATO E ATTREZZATO SITUATO NEL TERRITORIO DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI PER L’ASSUNZIONE DI 510 UNITA’
CIG 762224076D
tra
Agenzia delle Entrate (di seguito anche brevemente “AdE”) con sede legale in , Via
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
, domiciliato per la carica ove sopra, ,
e
(di seguito anche solo “Appaltatore”) con xxxx xxxxxx xx ,
xxx x. , X.X. , X.X. , matricola INPS
(sede territoriale Inps ), codice INAIL ,
C.C.N.L. , n. dipendenti , in persona del rappresentante legale,
, domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria
dell’R.T.I./Consorzio
.
composto da
Premesso
- che con determina del n. del , AdE ha avviato una procedura aperta ex art. 63, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 per la locazione temporanea di un locale arredato e attrezzato ove svolgere le operazioni concorsuali per l’assunzione di 510 unità;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dall’Appaltatore è risultata quella più bassa pari ad Euro ;
- che, pertanto, con provvedimento prot. n. / del , AdE ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Appaltatore;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n.50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo all’Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs. n.50 del 2016 è spirato il termine di stand still
previsto dal medesimo articolo;
- che qualora dovesse emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all’Appaltatore il presente contratto sarà risolto di diritto;
- che l’Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il
e valida sino al ;
- che l’Appaltatore è in possesso di un apposita polizza assicurativa ai sensi di quanto disposto dal
D.M. Ministero dell’Interno del 1° dicembre 2010, n. 269, a copertura della Responsabilità Civile verso terzi e contrattuale, come indicate nel successivo art. 12.
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
Allegato “A” (Capitolato tecnico); Allegato “C” (Offerta economica dell’Appaltatore).
Articolo 2
Oggetto dell’appalto
1. Con il presente contratto l’Amministrazione, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida all’Appaltatore, che accetta, i servizi di seguito descritti:
la locazione di un locale adeguato per capienza e caratteristiche tecniche, in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute;
l’aula deve poter contenere 2.000 candidati per ciascuna delle due sessioni giornaliere; devono essere fornite le postazioni necessarie per la Commissione d’esame, per il Comitato di vigilanza e per il personale addetto alle operazioni di identificazione dei candidati;
è, altresì, necessario un locale attiguo alla sala d’esame idoneo all’espletamento delle operazioni di stampa dei quesiti e di correzione dei medesimi. La sede d’esame deve essere dotata dei seguenti servizi:
− illuminazione;
− servizi igienici;
− amplificazione sonora;
− climatizzazione;
− presidio sanitario con ambulanza;
− presidio antincendio.
Articolo 3 Durata
1. Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al corretto espletamento di tutte le prestazioni contrattuali previste e connesse all’espletamento delle prove concorsuali di durata stimata in 28 giorni.
2. L’esecuzione delle prestazioni, come detto, si stima avrà durata di 28 giorni nel periodo compreso tra ottobre 2018 e febbraio 2019, o altro periodo che verrà comunicato da Agenzia entro 20 giorni dalla stipula del contratto, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
Articolo 4 Corrispettivi
1. Il corrispettivo massimo spettante all’Appaltatore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto è stabilito nella misura complessiva di € ( / ), oltre IVA, pari ad € per ciascun giorno;.
2. II corrispettivo sopra indicato si riferisce all’esecuzione delle prestazioni affidate ed è comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dall’Appaltatore.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo
le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal l’Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
4. L’Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
5. L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
6. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. L’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dall’Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Amministrazione, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per l’Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che l’Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. L’Amministrazione potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali dell’Amministrazione medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro. L’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente art., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 7 Penali
1. Nel corso dell’esecuzione dei servizi descritti nel Capitolato Tecnico, a seguito delle verifiche che verranno effettuate, in caso di ritardi e inadempimenti alle prescrizioni indicate nel Capitolato tecnico, l’Amministrazione potrà applicare nei confronti del Fornitore, per ogni giorno di ritardo e per ogni inadempienza, una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Si specifica che l’Amministrazione al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potrà applicare più penali.
3. Ai fini dell’applicazione delle penali, la competente Amministrazione contesterà tramite pec all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; l’Amministrazione, ricevute le controdeduzioni dell’Appaltatore, ne valuteranno la fondatezza e adotteranno le decisioni conseguenti, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, l’Amministrazione potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
4. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di detrarre gli importi per penali direttamente dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore non ancora fatturati.
5. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
6. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto con la Società mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.
Articolo 8
Fatturazione e modalità di pagamento
1. La fatturazione del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione posticipata, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente contratto.
2. Le fatture dovranno essere intestate a:
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti e Logistica – Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 – 00147- Roma. Le stesse fatture dovranno essere spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA X3DZ5I.
L’Agenzia delle Entrate è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del Codice, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.
3. Il pagamento della fattura avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato all’Appaltatore ed acceso presso ,
A.B.I. , C.A.B. , IBAN . L’Appaltatore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
4. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
1.
2.
5. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
6. L’Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
7. L’Amministrazione verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall’Amministrazione in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, l’Amministrazione provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
9. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all’Amministrazione, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
10. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l’Amministrazione verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, l’Amministrazione -ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.
Articolo 9 Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto dell’appalto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’Appaltatore ), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 11 (Recesso), 12 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 13 (divieto di subappalto), 15
(riservatezza), e altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
2. L’Amministrazione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
c) mancato reintegro della cauzione;
d) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
3. In caso di risoluzione, l’Amministrazione ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’esecuzione del Contratto a spese dell’Appaltatore.
Articolo 10
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore , si applica il disposto di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 11 Recesso
1. L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.
2. Alla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
3. L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
Articolo 12 Assicurazioni e Cauzione definitiva
1. L’Appaltatore terrà indenne l’Amministrazione di qualsiasi danno possa derivare alla medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, l’Appaltatore dichiara di essere in possesso di polizza RCT/RCO, conforme a quanto previsto dal D.M. 269/2010 e s.m.i, per tutta la durata del contratto.
3. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, nonché a risarcire l’eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione e che, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
5. Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dall’Amministrazione non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
6. La cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
8. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Articolo 13 Subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Amministrazione la documentazione di cui all’art. 105, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’Amministrazione rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
4. L’eventuale affidamento in subappalto della fornitura e dei servizi di cui al presente Contratto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall’Appaltatore ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
6. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. L’Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
8. In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione al subappalto.
9. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
10. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
12. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 14
Oneri fiscali, spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge.
2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Articolo 15 Riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L’Appaltatore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 16
Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile
1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
4. AdE potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
5. Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili a ……. (indicare la tipologia dei dati personali trattati, es. nome e cognome, codice fiscale, posizione debitoria, stato di salute) – di …… (indicare categorie di interessati, es. debitori, persone assicurate).
6. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
7. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini
dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
8. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo/a, ….. (indicare nome dell’altro contraente) assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
9. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
10. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.
Articolo 17
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
AdE ha nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e direttore dell’esecuzione .
Articolo 18
Responsabile di contratto per l’Appaltatore
1. L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto con l’AdE il sig.
, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’AdE.
2. I responsabili di contratto dovranno essere sempre rintracciabili attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni al responsabile del Contratto con l’AdE pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
Cellulare ;
Telefono ;
Fax ;
Indirizzo di posta elettronica certificata .
L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte ai Responsabili di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell’Appaltatore medesimo.
5. I responsabili di contratto dell’Appaltatore opereranno in collegamento con il Direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione coordinandosi con i medesimi.
Articolo 19 Patto d’integrità
L’Appaltatore s’impegna in sede di esecuzione del contratto a rispettare il Patto d’integrità sottoscritto in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
Articolo 20
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione di Agenzia delle Entrate, predisposto ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.
Pertanto, l’Impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto e del Protocollo di integrità, si impegna ad operare nel rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da Agenzia. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Agenzia e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Articolo 21 Foro competente
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 22 Clausola finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
, lì
L’Appaltatore | Agenzia delle Entrate |