DETERMINA A CONTRARRE
DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n.
120 per il Servizio di consulenza specialistica, sistemistica e applicativa su Qlik Sense
CIG: 93304009A6
La presente Determina è pubblicata sul Profilo del Committente a decorrere dalla data del 05/09/2022
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale all’articolo 8, comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato”; VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi
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strategici che fanno capo alla societm di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della societm di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
VISTO l’atto di procura registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma 1, in data 17 giugno 2021 al n. 17433 serie 1T, con cui il sottoscritto Direttore generale dell’Area Tecnica, Prodotto & Mercato della Societm, è nominato procuratore della societm medesima per, inter alia, la stipula, modifica ed estinzione di contratti che comportino una spesa in capo alla Societm (“passivi”);
VISTO l’atto costitutivo della Societm del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;
VISTO lo Statuto della Societm;
CONSIDERATO che la Societm ha acquistato un software aziendale di business intelligence che consente di analizzare i dati di consuntivo, stimare i dati di forecast e pianificare i dati di budget e visualizzarli sotto forma di report al fine di attuare una corretta gestione dei progetti;
VISTO che, la Societm in data 31/03/2021 si è dotata di un software di Business Intelligence affidato per le attivitm di personalizzazione della piattaforma Qlik, acquistando Licenze Subscription “Qlik”;
CONSIDERATO che, la Societm ha necessitm di dotarsi di un servizio di consulenza specialistica sistemistica e applicativa su Qlik Sense;
CONSIDERATO che la societm non dispone nel suo organico di collaboratori che possano adempiere a pieno a tale necessitm;
VISTA la Richiesta d’acquisto n. 187 della Service Line PDND, Data Lake & BI; CONSIDERATO che, per il fine di cui sopra, la Societm ha acquisito un preventivo dall’Operatore economico SDG CONSULTING ITALIA S.P.A. (C.F. e IVA 13060250159) che ha offerto una tariffa giornaliera pari ad C550,00 (oltre IVA) per le seguenti figure professionali, con la rispettiva allocazione percentuale:
● SDG QLIK Specialist 35%
● SDG Manager 5%
● SDG Analyst 25%
● SDG Front End Designer 15%
● SDG IT Specialist 20%
RITENUTO il suddetto preventivo (di seguito “Offerta”) congruo e rispondente alle
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esigenze della Societm (Sub allegato 1);
CONSIDERATO che si tratta di un operatore economico in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento; CONSIDERATO che è possibile procedere ai sensi art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento diretto;
ATTESO che, in conformitm al disposto di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’affidamento diretto in parola può essere realizzato tramite determina che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti; ACQUISITI dall’Operatore economico l’autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del Documento di gara unico europeo, nonché del modello di Dichiarazione integrativa e sulla tracciabilitm dei flussi finanziari;
VERIFICATO, tramite il sistema AvcPASS e il portale durc online, il possesso in capo all’Operatore economico in argomento dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;
VISTO l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77;
CONSIDERATO che l’acquisto si intenderm perfezionato solo a seguito della sottoscrizione della seguente determina da parte della Societm;
VISTO l’art. 31, co. 1, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 relativo alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
VERIFICATA l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
DETERMINA
per tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, di affidare all’Operatore economico SDG CONSULTING ITALIA S.P.A., con sede in Xxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxxx 00000 - Xxxxxx, (CF e P.IVA 13060250159) (di seguito anche Fornitore o Appaltatore), ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3, della 11 settembre 2020, n. 120, le prestazioni dettagliate nel prosieguo, alle condizioni e nei termini di seguito indicati.
ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE
1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante della presente determina di affidamento (di seguito “Contratto”).
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2. Le Parti convengono che in nessun caso trovano applicazione le Condizioni contrattuali dell’Appaltatore eventualmente incluse nell’Offerta, che si intendono integralmente superate dalle previsioni del presente Contratto.
3. In caso di contrasto tra le previsioni di cui al presente Contratto e l’Offerta, le Parti, di comune accordo, convengono di dare prevalenza alle previsioni di cui al Contratto, fatta eccezione per il caso in cui, a giudizio della Committente, le previsioni dell’Offerta siano migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Contratto.
4. Al Contratto si applica la seguente normativa:
a. Normativa Privacy:
i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche “Regolamento UE”);
ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
b. D.Lgs. n. 81/2008;
c. L. n. 136/2010;
d. D.Lgs. n. 159/2011;
e. D.Lgs. n. 50/2016;
f. Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 o dal Contratto.
ART. 2 - OGGETTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI
1. Il Contratto ha ad oggetto il Servizio di consulenza specialistica sistemistica e applicativa su Qlik Sense (di seguito anche “Servizi)”.
2. I Servizi, come meglio dettagliati in Offerta (sub Allegato n. 1), si articolano nelle attivitm di consulenza specialistica sistemistica e applicativa su Qlik Sense.
3. Le singole fasi, e relative attivitm, potranno dirsi correttamente e completamente concluse solo a seguito di espressa approvazione da parte della Committente del report di cui al successivo art. 5, tramite redazione di apposita Attestazione di regolare esecuzione. Il Corrispettivo non è dovuto nel caso di mancata o parziale consegna del report, di cui all’art. 5 del presente Contratto, da parte dell’Appaltatore.
4. I servizi di consulenza sono articolati in giornate/uomo di lavoro da rendersi da parte delle figure professionali in applicazione della tariffa giornaliera offerta di C 550,00 (oltre IVA).
5. La Committente potrm liberamente richiedere all’Appaltatore l’espletamento dei Servizi di cui al presente Contratto in base alle proprie esigenze, fino ad un valore
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massimale di € 33.000,00 al netto IVA (trentatremila/00) (di seguito anche “Massimale”).
6. L’affidamento sarm remunerato “a misura” sulla base delle giornate/uomo effettivamente richieste dalla Committente e svolte dall’Appaltatore, in applicazione della tariffa giornaliera offerta per la figura professionale richiesta, senza alcun vincolo o impegno della Committente in termini di minimi garantiti e di raggiungimento del Massimale.
ART. 3 - DURATA, EFFICACIA, PROROGA E TERMINI DEL CONTRATTO
1. Il Contratto ha durata 24 mesi a far data di avvio delle attivitm..
2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrm essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
3. La Committente si riserva la facoltm di estendere la durata del Contratto, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), D.lgs. 50/2016, laddove vi sia ancora disponibilitm del Massimale di cui all’art. 2, comma 3.
4. La Committente si riserva la facoltm di aumentare le prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, ai sensi dell’art. 106, co. 12 X.x.xx. 50/2016.
5. I termini indicati nel presente Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
6. In caso di invaliditm di una o più clausole del Contratto, quest’ultimo resta valido ed efficace per le restanti clausole.
ART. 4 - RUP E REFERENTI
1. Per il presente procedimento il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore (RCA) è da questi indicato e comunicato alla Committente entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto;
3. Referente per la Committente (REC) è Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dipendente della Committente medesima.
ART. 5 - MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
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1. Le modalitm e i tempi di svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere previamente concordate dal RCA con il REC, in coerenza con quanto indicato nell’Offerta.
2. Ogni bimestre al termine del corretto e completo svolgimento dei servizi, l’Appaltatore produrrm un report descrittivo delle attivitm svolte in approvazione del quale la Committente produrrm apposita Attestazione di regolare esecuzione.
3. Ove la Committente ritenga necessario che l’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione dei Servizi di cui al presente Contratto, debba accedere ad alcuni sistemi applicativi dalla stessa utilizzati, la Committente attiverm, per ciascun sistema applicativo individuato, delle utenze dedicate al RCA. Le credenziali di ciascuna utenza attivata (di seguito “Credenziali”) saranno comunicate al RCA dalla Committente e da quest’ultima disattivate quando ritenuto opportuno e, in ogni caso, alla cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione sia essa intervenuta. In occasione della comunicazione delle Credenziali, la Committente fornirm all’Appaltatore istruzioni in merito a modalitm e tempi di utilizzo dei sistemi applicativi della Committente per cui gli è stata attivata l’utenza.
4. L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che la comunicazione o comunque la conoscenza da parte di terzi delle Credenziali permetterm a tali soggetti di accedere a, e utilizzare, i sistemi applicativi della Committente in nome e per conto dell’Appaltatore stesso. Pertanto, per tutta la durata del presente Contratto, non appena ricevute le Credenziali, il RCA si impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure idonee per proteggerle da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. mantenere segrete e custodire le Credenziali con la massima diligenza e riservatezza;
b. utilizzare le Credenziali esclusivamente a titolo personale e non cederle o comunicarle a terzi (compresi eventuali dipendenti, consulenti e/o collaboratori dell’Appaltatore a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto) senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalla Committente; e
c. più in generale, utilizzare le Credenziali con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i Servizi oggetto del Contratto a regola d’arte e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attivitm esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili, ivi compresa la legge sul
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diritto d’autore. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a realizzare il Servizio di cui al presente Contratto e in conformitm con quanto riportato nel presente Contratto.
2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi, nonché a compilare e sottoscrivere almeno a cadenza annuale, su richiesta della Committente, il questionario dalla stessa sottoposto relativo alle misure di sicurezza adottate.
3. L’Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilitm o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilitm o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.
4. L’Appaltatore si obbliga, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o, in generale, di uso non autorizzato delle Credenziali, a darne tempestiva comunicazione alla Committente e, in ogni caso, non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne viene a conoscenza.
5. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare i sistemi applicativi utilizzati dalla Committente cui avrm accesso, solo ed esclusivamente, secondo le istruzioni che gli saranno fornite dalla Committente.
6. L’Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attivitm, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori, dipendenti e sub-contraenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 12.
7. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attivitm contrattuali, è tenuto ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumitm dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati e/o al personale in forza alla Committente ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, fermo restando quanto previsto all’art. 12 del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna a stipulare le necessarie polizze assicurative, con primarie compagnie, per garantire la copertura di danni eventualmente causati da esso, suoi dipendenti o collaboratori, occorsi nell’esecuzione dei Servizi al personale della Committente e/o a cose o beni ad essa pertinenti, manlevando a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti. L’Appaltatore si impegna altresì a fornire, su richiesta della Committente, adeguata evidenza della stipula delle citate polizze.
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8. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all’esecuzione dei servizi del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
9. E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di modificare le caratteristiche dei Servizi offerti senza previa autorizzazione scritta della Committente.
10. Qualora la Committente riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino ad avvenuta regolarizzazione.
11. Anche a seguito di cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare marchi, loghi, nome commerciale e qualsiasi altro segno distintivo relativo alla Committente, e/o ai servizi e prodotti dalla stessa curati e gestiti, senza aver richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
12. L’Appaltatore non è autorizzato a, e gli è fatto divieto assoluto di, spendere il nome della Committente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto e/o presentarsi come soggetto autorizzato dalla Committente.
13. Alla cessazione del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna a:
a. provvedere, nelle modalitm indicate dalla Committente, al passaggio di consegne e alla migrazione di tutti i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, verso altro Operatore economico individuato dalla Committente per la gestione dei Servizi oggetto del Contratto o verso la Committente medesima;
b. al termine del compimento delle attivitm di cui alla lettera a) del presente comma, cancellare tutti i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, e a fornirne adeguata evidenza su richiesta della Committente.
14. Anche a seguito della cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare le informazioni acquisite ai fini dello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto a beneficio di eventuali imprese in concorrenza della Committente.
15. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente per qualsivoglia contestazione proveniente a qualunque titolo da terzi, che sia direttamente o indirettamente collegata all’esecuzione del presente Contratto.
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16. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni e/o altre problematiche o questioni concernenti i Servizi oggetto del Contratto per il tempo in cui le prestazioni siano state svolte dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
1. L’Appaltatore, ha prodotto una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo corrispondente al 10% del Massimale di cui al precedente articolo 2, comma 5, fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nella medesima disposizione normativa.
2. La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, inter alia:
a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni a carico dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;
b. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del medesimo;
c. per l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento agli obblighi del Contratto;
d. per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti dell’Appaltatore;
e. per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.
3. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operativitm della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente potrm richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, da effettuarsi a cura dell’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta della
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Committente stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarm effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all’Appaltatore.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 - PENALI E RISOLUZIONE
1. L’Appaltatore si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e 5 del presente Contratto.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformitm all’art. 5. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto ai commi 1 e 2 che precedono e alle altre ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei precedenti articoli 2 e 5, la Committente ha sempre il diritto di contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
4. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l’inadempimento non sia stato rimosso, la Committente provvederm, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del comma 3 del presente articolo, all’applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) del Massimale, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
5. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai sensi dell’art. 1252 del codice civile.
6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (10 percento) del Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per tre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Committente si riserva la facoltm di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
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7. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
8. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 9 - SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI
1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltm di subappalto, quest’ultimo non è consentito.
2. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
a) il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilitm dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano gim indicati nel sub-contratto);
b) tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2.
4. L’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino e si adeguino a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
5. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei Servizi, l’Appaltatore trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltm di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy
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ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore comunicherm tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei fornitori di cui al presente comma.
ART. 9 - TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE
1. I Progetti che fanno capo alla Committente e nell’ambito dei quali saranno impiegati anche i servizi oggetto del Contratto (di seguito “Progetti”), possono avere rilevanza fondamentale e/o strategica. Qualora l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovesse venire a conoscenza di eventuali contestazioni, reclami o notizie, non manifestamente infondate, relative ad illeciti penali connessi ai Progetti, si obbliga a comunicare tali circostanze, tempestivamente, alla Committente e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
2. Al fine di cooperare con la Committente per garantire l’integritm dei Progetti, l’Appaltatore custodisce i libri e la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative ai Progetti, accettando, in caso di presunti illeciti penali connessi ai Progetti, la facoltm della BEI, nonché delle Autoritm di volta in volta competenti, di richiedere l’analisi dei predetti libri. L’analisi da parte della BEI, da comunicarsi all’Appaltatore, a cura della Committente, con congruo preavviso, comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi, dovrm essere effettuata esclusivamente presso i locali della sede legale dell’Appaltatore e in presenza di personale dell’Appaltatore, con espresso divieto di estrarre copia e di prelevare i documenti analizzati.
ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI E CIG
1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto è dettagliato all’art. 2 che precede.
2. L'Appaltatore, ferma restando la corretta e completa esecuzione delle attivitm oggetto del Contratto, potrm emettere fattura bimestrale posticipata solo a seguito dell’invio di apposita Attestazione di regolare esecuzione da parte della Committente in segno di approvazione del report bimestrale prodotto dall'Appaltatore, come dettagliato al precedente art. 5, comma 2.
3. La fattura elettronica dovrm essere completa delle modalitm di pagamento, del CIG 93304009A6, e dovrm essere intestata alla Committente. Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:
a. Denominazione: PAGOPA S.P.A.
b. Codice Fiscale: 15376371009
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c. Partita Iva: 15376371009
d. Sede legale: XXXXXX XXXXXXX X 000, 00000 - XXXX (XX)
e. Codice Destinatario: M5UXCR1
4. La Committente è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, da indicare in fattura.
5. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio da parte della Committente del documento unico di regolaritm contributiva.
6. ll pagamento dei corrispettivi è effettuato con cadenza bimestrale dalla Committente in favore dell’Appaltatore, sulla base delle fatture emesse dallo stesso conformemente alle modalitm previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, previa verifica da parte della Committente delle prestazioni erogate. Il pagamento avverrm sulla base di stati di avanzamento trimestrali delle attivitm, previa acquisizione di idonea documentazione dettagliata delle attivitm svolte, delle giornate uomo impiegate e delle prestazioni erogate.
7. Solo a seguito di approvazione del report di cui all’art. 5, comma 2 e conseguente comunicazione di regolare esecuzione della Committente, l’Appaltatore potrm emettere fattura elettronica.
8. Il pagamento sarm effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di garantire la tracciabilitm dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010. L’Appaltatore, in particolare, per assicurare la tracciabilitm dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che i conti corrente bancario dedicati, anche in via non esclusiva, è il seguente:
conto corrente n. 000003431494
aperto presso: Unicredit Banca, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxx XXXX: XX00X0000000000000000000000
L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Societm, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullitm assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitm finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Societm, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
9. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Societm ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia
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dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitm finanziaria.
10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrm essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla Societm in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilitm previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Societm provvederm a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autoritm competenti.
ART. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
accordo di riservatezza unilaterale:
1. L’Appaltatore riconosce di essersi vincolato, con l’accordo di riservatezza sottoscritto in data 27/07/2022 (sub Allegato n. 2), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla Committente, di cui verrm a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto.
2. Senza pregiudizio di quanto indicato nell’accordo di riservatezza - e restando inteso che, in caso di contrasto fra le disposizioni contenute nell’accordo di riservatezza e quelle di cui al presente Contratto, le Parti concordano di far prevalere quelle più favorevoli per la Committente - l’Appaltatore si impegna, altresì, affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrm a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso, l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. L’Appaltatore riconosce che le informazioni riservate di cui potrebbe venire a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto potrebbero includere informazioni commerciali sensibili e/o segreti commerciali che, se divulgati, oralmente, per iscritto e/o elettronicamente a terzi, compresi quelli che si qualificano come concorrenti, tale divulgazione può costituire una violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza e proprietm intellettuale e industriale, nella misura in cui tale divulgazione è in grado di ridurre l'incertezza strategica/competitiva sul mercato, potendo inoltre causare l'applicazione di sanzioni da parte delle autoritm antitrust nonchè danni sostanziali all'attivitm e alla reputazione della Committente e delle terze parti cui si riferiscono le informazioni riservate.
4. L’Appaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro
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soggetto che agisce per suo conto, degli obblighi di riservatezza sullo stesso gravanti, è in grado di causare alla Committente un danno irreparabile. Pertanto, senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati, e dalla normativa applicabile, l’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi rivendicazione, danno, perdita, costo e spesa, compresi gli onorari e i costi delle spese legali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza del presente Contratto, dei suoi allegati o della normativa applicabile, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto.
5. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si applicherm per tutta la durata del Contratto e per 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.
ART. 13 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Salvo quanto necessario ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, la sottoscrizione del Contratto e la fornitura dei Servizi oggetto dello stesso non comportano alcun accesso, uso o divulgazione di dati personali da parte dell’Appaltatore per conto del Committente, nè alcuna autorizzazione in tal senso.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, per tutta la durata del Contratto, per quelle attivitm che dovessero comportare un trattamento di dati per conto della Committente, ai fini dell’esecuzione dei Servizi. A tal fine l’Appaltatore è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attivitm oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto della Committente, le sole operazioni necessarie per fornire i Servizi oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalitm ivi specificate, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in materia di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite. Per le attivitm per le quali la Committente agisce a sua volta come responsabile del trattamento, la presente nomina deve intendersi quale nomina a sub-responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 co. 4 del Regolamento UE.
3. La nomina a Responsabile del trattamento di cui al presente articolo ha durata pari a quella del presente Contratto.
4. L’Appaltatore si impegna a presentare, su richiesta della Committente, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilitm e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
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5. Le finalitm per le quali il responsabile del trattamento è autorizzato a trattare i dati consistono nell’esecuzione delle attivitm e dei Servizi oggetto del Contratto.
6. I dati personali trattati in ragione delle attivitm oggetto del presente Contratto sono potenzialmente la totalitm dei dati trattati dalla Committente.
7. Le categorie di interessati sono: dipendenti della Committente, utenti e fruitori dei prodotti digitali curati e gestiti dalla Committente; clienti e fornitori della Committente.
8. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Appaltatore si impegna a:
a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del Contratto;
b. trattare i dati personali per le sole finalitm specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dalla Committente, che l’Appaltatore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del Contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, l’Appaltatore deve informare immediatamente la Committente;
d. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente Contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per il trattamento dei dati personali;
e. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessitm ovvero che siano trattati solamente per le finalitm previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f. adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonchè di accesso
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non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalitm della raccolta;
g. presentare alla Committente, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, idonea valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE;
h. su eventuale richiesta della Committente assistere quest’ultima nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE, e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
i. ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attivitm di trattamento effettuate sotto la propria responsabilitm e cooperare con la Committente e con l’Autoritm Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione della Committente e dell’Autoritm, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE.
9. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalitm del trattamento, l’Appaltatore fornisce e aggiorna nel tempo un piano di misure di sicurezza rimesso all’approvazione della Committente medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b. la capacitm di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integritm, la disponibilitm dei dati personali e la resilienza dei sistemi e dei servizi che li trattano;
c. la capacitm di ripristinare tempestivamente la disponibilitm e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
10. L’Appaltatore deve mettere a disposizione della Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire alla Committente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, la Committente informa preventivamente l’Appaltatore con un preavviso minimo di 4 (quattro) giorni lavorativi.
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11. Nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento UE, o risulti che l’Appaltatore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Committente, quest’ultima diffiderm l’Appaltatore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarm all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la Committente potrm, in ragione della gravitm della condotta dell’Appaltatore e fatta salva la possibilitm di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
12. In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Committente potrm richiedere all’Appaltatore di fornire annualmente o comunque su richiesta della Committente una relazione sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di sicurezza approvate.
13. L’Appaltatore può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegare loro attivitm specifiche, previa autorizzazione scritta della Committente, che non intende conferire autorizzazione generica alla nomina di sub-Responsabili.
14. Il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dalla Committente all’Appaltatore, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta all’Appaltatore assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilitm e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.
15. In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, l’Appaltatore è interamente responsabile nei confronti della Committente di tali inadempimenti. La Committente potrm in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, La Committente informa preventivamente l’Appaltatore con un preavviso minimo di 4 (quattro) giorni lavorativi.
16. Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento UE, o risulti che il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Committente, quest’ultima diffiderm l’Appaltatore a far adottare al sub-Responsabile e/o ai terzi autorizzati del trattamento tutte le misure
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più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarm all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la Committente potrm, in ragione della gravitm della condotta del sub responsabile e fatta salva la possibilitm di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto con l’Appaltatore ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
17. In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Committente potrm richiedere all’Appaltatore di fornire annualmente o comunque su richiesta una relazione sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del sub-Responsabile.
18. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, contestazione, responsabilitm, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) per effetto di un’azione, reclamo, procedura intrapresa dal Garante privacy o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione derivata dalla condotta attiva e/o omissiva dell’Appaltatore e/o dei suoi agenti e/o sub-contraenti della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del presente Contratto.
19. L'Appaltatore deve assistere la Committente al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso l'Appaltatore, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze alla Committente del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
20. L'Appaltatore informa la Committente tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autoritm Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il titolare del trattamento debba fornire informazioni aggiuntive all’Autoritm di controllo, l'Appaltatore si impegna a supportare la Committente o, se diverso, il Titolare del trattamento nell’ambito di tale attivitm.
21. L'Appaltatore deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo la Committente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autoritm Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere
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la Committente nel caso di richieste formulate dall’Autoritm Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto.
22. L'Appaltatore deve comunicare alla Committente il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, ove designato, comunicando tempestivamente alla Committente qualsiasi variazione; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati della Committente.
23. L’Appaltatore ha stipulato e mantiene per la durata del Contratto adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, per i rischi correlati alla c.d. Cyber liability, con i massimali adeguati alla prassi di mercato e di cui a richiesta dovrm fornire evidenza alla Committente.
24. Al termine della prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, l'Appaltatore su richiesta della Committente, si impegna a: i) restituire alla Committente i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
25. L'Appaltatore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione della Committente l’elenco aggiornato delle nomine.
26. L'Appaltatore si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attivitm di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali trattati in esecuzione del presente Contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attivitm di controllo dei dati - eseguito dall'Appaltatore, o da un sub-Responsabile e/o terzo autorizzato.
27. L'Appaltatore non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte della Committente. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a stipulare le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea e a rispettare gli obblighi aggiuntivi che saranno eventualmente imposti, o le misure supplementari che saranno eventualmente richieste, dalla Committente. In ogni caso, l’Appaltatore assicura il rispetto delle misure di garanzie previste dal Regolamento UE e, a richiesta, ne fornisce prova alla Committente senza ritardo.
28. Sarm obbligo della Committente vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte dell'Appaltatore, nonché a supervisionare l’attivitm di
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trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attivitm posta in essere dall'Appaltatore.
29. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualitm di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali, di indicazioni del Garante privacy o dell’European Data Protection Board (EDPB) che generino nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), l'Appaltatore si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con la Committente e affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai fini del presente Contratto, le Parti dichiarano che trattano i dati personali anche in qualitm di titolari autonomi del trattamento, per tutto quanto non compreso nell’articolo che precede. In particolare, l’Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali relativi ai dipendenti della Committente sarm effettuato nel rispetto della normativa privacy applicabile, con particolare riferimento al Regolamento UE, a tal riguardo impegnandosi all’adozione di adeguate misure di sicurezza sulla base di quanto previsto dall’art. 32 del suddetto Regolamento UE, con l’impegno dell’Appaltatore a cancellare i dati superflui, o comunque non utili all’esecuzione del Contratto, e a limitarne la conservazione per il tempo necessario all’esecuzione del Contratto medesimo.
2. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, contestazione, responsabilitm, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - per effetto di un’azione, reclamo, procedura intrapresa dalla competente Autoritm Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi agenti e/o sub-contraenti della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del presente Contratto (ivi inclusi gli Allegati).
3. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualitm di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti, l’Appaltatore si impegna a sviluppare, adottare e implementare misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
4. Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore da parte della Committente verrm effettuato nel rispetto del Regolamento UE.
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5. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Contratto (sub Allegato n. 3)..
ART. 15 - DIRITTI SUI PRODOTTI
1. I prodotti eventualmente elaborati o sviluppati dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto resteranno di proprietm esclusiva della Committente, che li utilizzerm per la corretta ed efficace realizzazione e gestione dei progetti che alla stessa fanno capo.
2. L’Appaltatore informa preventivamente la Committente, e ne ottiene la preventiva autorizzazione, qualora per lo svolgimento dei Servizi intenda procedere all’impiego o all’adozione di dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i diritti sui segreti commerciali di terzi (di seguito congiuntamente “Elementi di Terze Parti”).
3. L’Appaltatore assume ogni responsabilitm conseguente all’impiego o all’adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Committente di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto e di poterne liberamente disporre ai fini dell’esecuzione dello stesso Contratto. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Committente qualsiasi licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto.
4. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Committente avrm diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l’avvenuto uso e salvo che l’Appaltatore non ottenga l’autorizzazione alla continuazione dell’uso degli Elementi di Terze Parti.
ART. 16 - RECESSO
1. La Committente potrm recedere unilateralmente, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore, a mezzo PEC, con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso.
2. In tal caso la Committente sarm tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i Corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che
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l’Appaltatore possa aver null’altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa.
ART. 17 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Committente avrm diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC:
a. in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti all’articolo 12 del presente Contratto;
b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c. nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
d. nei casi in cui l’Appaltatore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
e. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
x. xxxxxxx nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
g. qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, e ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto, qualora sia accertato un grave inadempimento dell’Appaltatore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attivitm oggetto del medesimo, la Committente formulerm la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerm un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni per produrre le proprie controdeduzioni. Qualora la Committente rigetti le osservazioni ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non abbia risposto alle contestazioni della Committente nè adempiuto, la Committente avrm diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia definitiva, ove costituita, ovvero di applicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo il maggior danno subito dalla Committente.
3. In ogni caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore avrm diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri
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aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Committente, quest’ultima avrm diritto di incamerare la garanzia definitiva.
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto di cessione del presente Contratto, anche in caso di cessione di ramo d’azienda, salvo il previo consenso scritto dell’altra parte e fermo restando che la cessione del Contratto non sia finalizzata ad eludere l’applicazione del Codice dei Contratti pubblici.
ART. 19 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalitm esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto, o comunque, in via generale, ai seguenti indirizzi:
- per la Committente, tramite email xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o pec xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx , o tramite telefono al numero x00- 0000000000;
- per l’Appaltatore, tramite email xxxxx@xxxxxxxx.xxx o pec xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
ART. 21 - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA
1. Le clausole di cui all’art. 6, commi 11, 12, 14, 15 e 16, all’art. 12, all’art. 13, all’art. 14, all’art. 15, all’art. 20 e art. 22 del Contratto sopravvivono e restano efficaci alla cessazione del Contratto, per qualunque causa sia quest’ultima intervenuta.
ART. 22 - MODELLO EX D.LGS. N. 231/01 E PTPCT
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestm ed osservanza della legge, pluralismo, professionalitm, imparzialitm, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtm e buona fede nonché del contenuto del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, congiuntamente, “Modello”) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“PTPCT”) della Committente adottati ex X.Xxx. n. 231/2001
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(di seguito “Decreto”) ed ex lege 190/2012, avendone preso chiara, piena ed esatta visione nella sezione “Trasparenza” del sito ai seguenti link: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxxxxxxxx-xxxxx-x orruzione.html e
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce, inoltre, che quanto forma oggetto del presente Contratto sarm realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Modello e nel PTPCT e, per l’effetto, si impegna a far conoscere gli stessi, nonché tutta la normativa applicabile a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderm parte alla realizzazione delle attivitm oggetto del presente Contratto.
3. In particolare, e senza limitare la generalitm di quanto sopra, l’Appaltatore garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto del Contratto e/o faccia parte della sua organizzazione non terrm comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Modello, del PTPCT e/o di tutta la normativa applicabile e/o che risultino lesivi dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Committente si riconosce e che applica nell’esercizio della propria attivitm, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.
4. L’effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticitm e dei rischi evidenziati dal Modello e dal PTPCT sono considerati parte essenziale, nell’interesse della Committente, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con il presente Contratto.
5. La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltm della Committente di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente Contratto.
6. L’Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto nel suo rapporto con la Committente, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del Contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull’esecuzione di esso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformitm alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.
7. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, l’Appaltatore dichiara e garantisce che quanto previsto nel presente Contratto costituisce esclusivamente il
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corrispettivo per la regolare esecuzione degli impegni contrattuali e che non porrm in essere atti omissivi e/o commissivi tra cui trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi del presente Contratto.
8. L’Appaltatore assume le garanzie di cui sopra ai sensi dell’art. 1381 c.c., per ogni proprio subappaltatore e subcontraente individuato ai sensi del presente Contratto.
Allegati:
All. 1 - Offerta;
All. 2 - Accordo di riservatezza;
All. 3 - Informativa privacy della Committente.
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Data: 31/08/2022 10:50:11
PagoPA S.p.A.
Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.XX DIGITALMENTE
L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 93304009A6 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 2 (OGGETTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI); art. 3 (DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO); art. 5 (MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE); art. 6 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE); art. 8 (PENALI E RISOLUZIONE); art. 9 (SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI); art. 10 (TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE); art. 11 (MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 12 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA); art. 13 (NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI); art. 14 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) art. 15 (DIRITTI SUI PRODOTTI); art. 16 (RECESSO); art. 17 (ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE); art. 18 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO); art. 20 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE); ART. 22 (MODELLO EX D.LGS. N. 231/01 E PTPCT).
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
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