Programma Infortuni Agos Condizioni di Assicurazione
Programma Infortuni Agos Condizioni di Assicurazione
Data di aggiornamento: ottobre 2019
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dall’estero 0039 06 42115 822 (al costo previsto dal piano tariffario dell’operatore telefonico utilizzato)
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Se preferisce SCRIVERCI o per inviare il Certificato di Personale di Assicurazione firmato può usare la posta ordinaria, il fax o la mail:
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Chubb European Group SE
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Numero di Fax
00 00000 000
xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx
Le informazioni contenute in questo documento vengono aggiornate ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data della pubblicazione iniziale dei documenti. La versione aggiornata del documento è pubblicata sul sito internet della Società.
L’intermediario
Agos Ducato S.p.A.
Per storia, esperienza e numeri, Agos dal 1986 è una società leader nel mercato del credito ai consumatori in Italia. Il capitale azionario fa capo a due grandi Gruppi Bancari: Crédit Agricole, attraverso Crédit Agricole Consumer Finance, e Banco Popolare. Agos conta, ad oggi, 9 milioni di clienti. Attraverso una rete distributiva di circa 230 unità commerciali e migliaia di punti vendita convenzionati in tutti i settori merceologici, ogni 10 secondi in Italia viene chiesto un finanziamento ad Agos.
Valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente
L’intermediario, nel rispetto delle norme vigenti (Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private” e Regolamento n. 40/2018 IVASS) prima dell’adesione ha acquisito dal Contraente ogni informazione utile a
identificare le richieste ed esigenze del Contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto e ha fornito le informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata. Inoltre Agos Ducato verificando che il contratto proposto sia essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del Contraente ha raccolto la dichiarazione del Contraente di:
a. non possedere coperture analoghe a quelle previste da questo Programma assicurativo o comunque di essere interessato ad incrementare il proprio livello di protezione;
b. non avere interesse ad una copertura in riferimento alla pratica di sport pericolosi, quali a titolo di esempio: paracadutismo, speleologia, immersione con autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce, pugilato, sport aerei in genere, ecc.; fatto che comporterebbe l’esclusione dalla copertura degli eventi derivanti dalla pratica di quanto indicato;
c. non non avere interesse ad una copertura in riferimento ad infortuni derivanti o comunque collegati all’utilizzo di armi da
fuoco e/o da sparo.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Chi è il titolare del trattamento? Agos Ducato S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx 0 ("AD") agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali del cliente e di eventuali soggetti da questi designati quali assicurati in copertura (congiuntamente l'Interessato) di cui al successivo paragrafo 2 e può essere contattato all’indirizzo email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx e al servizio clienti ai recapiti disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
2. Quali dati sono trattati? AD tratta i dati personali forniti dal cliente ivi compresi i dati relativi al suo stato di salute, nonché quelli dei soggetti dal medesimo individuati quali assicurati in copertura per le Finalità
Funzionali alla Stipula della Copertura Assicurativa (congiuntamente definiti i "Dati"). Il Cliente si impegna a mettere la presente informativa a disposizione anche degli eventuali assicurati in copertura.
3. Per quali finalità sono trattati i Dati? Il trattamento dei Dati sarà eseguito da AD in qualità di titolare del trattamento:
(a) per le finalità funzionali alla promozione della commercializzazione di polizze assicurative, alla valutazione dell’idoneità dell’Interessato ad ottenere dette polizze e alla contrattualizzazione delle stesse (definite le “Finalità Funzionali alla Stipula della Copertura Assicurativa”), fermo restando che, qualora l’Interessato stipuli la polizza assicurativa, il titolare esclusivo del trattamento dei Dati per le attività funzionali all’esecuzione di detto contratto sarà la compagnia assicurativa che tratterà i Dati in conformità con la propria informativa sul trattamento dei dati personali (b) per le finalità connesse all’adempimento degli obblighi derivanti da normativa nazionale e comunitaria, nonché impartite da autorità a ciò legittimate da legge.
4. Su quale base vengono trattati i Dati? Il trattamento dei Dati, ivi compresi quelli relativi alla salute, è necessario per consentire la valutazione dell’idoneità dell’Interessato a stipulare la polizza assicurativa eventualmente richiesta, l’adeguatezza della polizza medesima rispetto alle sue esigenze e consentire l’instaurazione del rapporto di assicurazione (Finalità Funzionali alla stipula della Copertura assicurativa), quindi un eventuale diniego del consenso a tale trattamento rende impossibile la stipula della polizza assicurativa.
5. Come vengono trattati i Dati? I Dati possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati.
6. A chi vengono comunicati i Dati? I Dati potranno essere comunicati per le Finalità Funzionali alla stipula della Copertura Assicurativa a Chubb European Group SE ed a soggetti che svolgono servizi connessi e funzionali alla instaurazione e gestione del rapporto assicurativo.
Detti soggetti potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento. L’elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i Dati dell'Interessato potrà essere richiesto in qualsiasi momento ad AD, all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. I Dati non saranno soggetti a diffusione.
7. I Dati sono trasferiti all'estero? I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione europea e in particolare in Israele, Stati Uniti e India. L'eventuale trasferimento dei Dati dell'Interessato in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in
particolare dell’articolo 44 del Codice Privacy e degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy. L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta ad AD all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.
8. Quali sono i diritti dell'Interessato? L'Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; (f) chiedere ad AD la limitazione del trattamento dei Dati nel caso in cui (i) l'Interessato contesti l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario ad AD per verificare l'esattezza di tali Dati;
(ii) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché AD non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; (g) chiedere la cancellazione dei Dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (h) ottenere la portabilità del dati che lo riguardano. Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere inoltrate ad AD tramite il modulo disponibile su xxx.xxxxxxxxxx.xx, via mail alla casella xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, contattando il servizio clienti ai recapiti disponibili sul sito o tramite le altre modalità comunicate di volta in volta da AD.
9. Chi sono i responsabili esterni del trattamento? AD ha nominato responsabili esterni del trattamento, tra gli altri, ICT Quality s.r.l.. L ’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile tramite l’invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.
10. Responsabile della protezione dei dati personali: il responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxx.xx, o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa.
11. Termine di conservazione dei Dati: i Dati raccolti per le Finalità Funzionali alla Stipula della Copertura Assicurativa vengono conservati per un periodo di 10 anni dalla stipula della polizza assicurativa o dalla comunicazione all’Interessato di inidoneità alla stipula della polizza assicurativa, a seconda dei casi e fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. Alla cessazione del periodo di conservazione i Dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati.
12. Diritto di reclamo: l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.
Sezione 1: Definizioni
Adesione: l’adesione del Contraente al contratto di assicurazione.
Aggressione: l’attacco improvviso e violento portato ai danni dell’Assicurato avente movente politico, economico o sociale.
Assicurato: la persona fisica il cui interesse è coperto dall’assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo entro i limiti convenuti del contratto, erogato per il tramite della Centrale operativa, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dall’Assicurato e che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione quando si verifica l’evento assicurato.
Centrale Operativa: l’organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste dal presente contratto di assicurazione.
Certificato Personale di Assicurazione: il documento emesso dalla Società ed intestato al Contraente, che prova la concessione della copertura assicurativa e che è da considerarsi parte integrante del Set Informativo.
Condizioni di assicurazione: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa ed il relativo Certificato Personale di Assicurazione.
Coniuge: il coniuge del Contraente (o convivente more uxorio).
Contraente: la persona fisica, maggiorenne e residente in Italia, alla quale è intestato il Certificato Personale di Assicurazione e che paga il relativo premio. Può anche non coincidere con la persona che è indicata come Assicurato.
Contratto di assicurazione: il contratto di assicurazione al quale ha aderito il Contraente.
Data di Effetto del Contratto: la data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato e perfezionato. La data è riportata sul Certificato Personale di Assicurazione.
Data di Inizio della Copertura: la data a partire dalla quale la Società si impegna a garantire le prestazioni assicurate. La data è riportata sul Certificato Personale di Assicurazione.
Diritto di recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.
Diritto di revoca: diritto del Contraente di revocare la copertura assicurativa prima della Data di Effetto del Contratto.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto di assicurazione è efficace.
Emergenza: alterazione straordinaria delle condizioni di benessere conseguente ad infortunio, tale da mettere in pericolo la vita del soggetto e per la quale è necessario il ricorso a mezzi speciali di trattamento nel più breve tempo possibile.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati nei relativi articolo delle condizioni di assicurazione.
Figlio: ciascun figlio legittimo o naturale del Contraente.
Frattura: una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
Frequenza di pagamento: la frequenza con la quale il Contraente si impegna a versare il premio di assicurazione. Essa può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile.
Giorno di degenza: la permanenza dell’Assicurato nell’istituto di cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento, restando inteso che il giorno di dimissioni dall’istituto di cura non è inteso come giorno di degenza.
Indennità o Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche
oggettivamente constatabili.
Intermediario: Agos Ducato S.p.A., iscritta alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) in data 05/10/2007, n° D000200619. Il soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione e proposta di assicurazione, svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.
Invalidità permanente totale: sussistenza di postumi di invalidità permanente in misura pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica valutata in base alla Tabella INAIL.
Istituto di cura (pubblico o privato): l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità del Paese nel quale è ubicato, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le case di soggiorno, riposo, strutture di convalescenza, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze precedentemente attribuiti all’ISVAP. È l’autorità amministrativa indipendente che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.
Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all’ordinamento giuridico applicabile. Può essere un testo normativo primario (legge, decreto legislativo, Decreto) o secondario (Regolamento, Circolare, Chiarimento) emanato dai competenti organi istituzionali e dalle autorità amministrative.
Massimale: la somma massima, stabilita in polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.
Non autosufficienza: l’impossibilità fisica totale e presumibilmente permanente di compiere, senza l’assistenza di terza persona, almeno due delle seguenti attività della vita quotidiana: lavarsi, vestirsi e svestirsi, mobilità, spostarsi, andare in bagno, bere e mangiare.
Premio di assicurazione o Premio: importo dovuto dal Contraente alla Società e pari all’Unità di Premio (cioè un importo corrispondente ad un mese di copertura) o ad un multiplo di essa (3, 6 o 12, in base alla frequenza di pagamento scelta dal Contraente).
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
Prestazioni assicurate: le prestazioni, in termini di indennizzi e garanzie di assistenza, corrisposte dalla Società in caso di sinistro.
Ricorrenza annuale: ogni anniversario di polizza, calcolato in 12 mesi dalla Data di Effetto del Contratto.
Ricovero: la permanenza dell’Assicurato in un Istituto di cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che
abbia comportato almeno un pernottamento.
Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento assicurato.
Set informativo: l’insieme dei documenti che costituiscono l’informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento assicurato.
Società: la Compagnia di Assicurazioni Chubb European Group SE.
Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.
Unità di premio: importo corrispondente ad un mese di copertura assicurativa, comprensivo di tasse e imposte governative.
Urgenza: alterazione ordinaria delle condizioni di benessere conseguente ad infortunio per lo più contenuta nei possibili effetti per la quale, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, è tuttavia necessario adottare entro breve tempo l’opportuno intervento terapeutico.
Sezione 2: Oggetto dell’assicurazione
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
La presente polizza di assicurazione infortuni e assistenza garantisce all’Assicurato o ai beneficiari aventi diritto (per eventi occorsi sia nell’esercizio della attività professionale, sia durante le attività extra-professionali):
• il pagamento di una indennità giornaliera per ogni giorno di degenza dell’Assicurato a seguito di infortunio;
• il pagamento di una indennità giornaliera post-ricovero;
• il pagamento di una indennità forfetaria in caso di frattura;
• il pagamento di una indennità mensile, corrisposta per 3 anni consecutivi, in caso di decesso dell’Assicurato conseguente ad infortunio;
• il pagamento di una indennità forfetaria e di una indennità mensile corrisposta per 3 anni consecutivi in caso di invalidità permanente totale dell’Assicurato causata da infortunio;
• il raddoppio delle indennità garantite in caso di aggressione;
• una Centrale Operativa disponibile 24 ore su 24;
• assistenza notturna durante il ricovero;
• assistenza post-ricovero e in caso di non autosufficienza.
Resta inteso che si considerano indennizzabili solo i sinistri a seguito di infortunio verificatosi a partire dalla Data di Inizio della Copertura. Gli indennizzi e i massimali sono riportati nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi presente nel Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo). Per una comprensione completa ed esaustiva delle garanzie prestate si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente gli articoli di riferimento delle Condizioni di Assicurazione nella Sezione 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE – e nella Sezione 4 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI.
Articolo 2 – Estensioni di garanzie
Sono compresi tra gli infortuni:
• l’asfissia meccanica (quale ad esempio l’annegamento);
• l’assideramento o congelamento;
• i colpi di sole o di calore;
• le lesioni muscolari o tendinee determinate da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie.
L’assicurazione è estesa anche a:
• infortuni derivanti da guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in
tale Paese;
• infortuni derivanti da movimenti tellurici;
• infortuni subiti durante viaggi aerei effettuati come passeggero su aerei in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da Società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile. Sono inoltre inclusi gli infortuni subiti in qualità di passeggero a bordo di elicotteri messi a disposizione dalle Autorità preposte per effettuare interventi di soccorso tecnico urgente;
• infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento dell’aereo sul quale viaggiava l’Assicurato,
compreso l’eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l’Assicurato è stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo;
• infortuni derivanti dalla partecipazione a competizioni, corse e gare (e relative prove ed allenamenti) aventi carattere ricreativo e non professionale, e ciò limitatamente ai soli sport di pratica comune non ricollegabili alle tipologie menzionate all’Articolo 20 nella Sezione 4 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI.
Articolo 3 – Persone assicurate
Il Contraente può assicurare se stesso e/o altra persona assicurabile nei termini della presente polizza. Il nome, il cognome e la data di nascita degli assicurati saranno riportati sul Certificato Personale di Assicurazione. Resta inteso che il Contraente può scegliere di modificare in qualunque momento gli Assicurati, comunicando alla Società la propria volontà secondo le modalità indicate nella pagina del presente Set informativo intitolata “I NOSTRI CONTATTI”.
Sezione 3: Prestazioni Assicurate
Garanzie In Caso Di Infortunio
Articolo 4 – Indennità in caso di ricovero
Se l’infortunio rende necessario il ricovero dell’Assicurato in istituto di cura, la Società, per ogni giorno di degenza, corrisponde l’indennità giornaliera – riportata nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi presente nel Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo) - a partire dal primo giorno di ricovero e con il massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni per evento.
La liquidazione dell’indennità dovuta viene effettuata a degenza ultimata e su presentazione dei documenti giustificativi che riportino l’esatto periodo di degenza con la data di entrata e di uscita dall’istituto di cura.
La presente garanzia è valida in tutto il mondo.
Articolo 5 - Indennità per il post-ricovero
Al termine del periodo di degenza, la Società versa all’Assicurato – in aggiunta all’indennità per ricovero – l’indennità giornaliera di post-ricovero riportata nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi presente nel Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), calcolata sulla base dello stesso numero dei giorni indennizzabili per il ricovero, fino a un massimo di 30 (trenta) giorni per evento. Tale indennità è corrisposta anche se all’Assicurato non è stato prescritto alcun periodo di convalescenza post-ricovero.
La presente garanzia è valida in tutto il mondo.
Articolo 6 - Indennità in caso di frattura
Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato riporti una o più fratture ossee, la Società corrisponde l’indennità forfetaria garantita, indipendentemente dal fatto che l’Assicurato abbia subito o meno un ricovero, dietro presentazione degli esami radiologici effettuati.
Si specifica che, in caso di fratture alle dita delle mani e/o dei piedi, la Società corrisponderà 1/5 (un quinto) dell’indennità forfettaria per ogni dito fratturato, fino ad un massimo di 5 (cinque) dita per evento.
Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura. La Società si riserva il diritto di effettuare indagini e accertamenti necessari ai fini di una corretta valutazione del danno.
La presente garanzia è valida in tutto il mondo
Articolo 7 - Indennità per decesso
Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato deceda entro 730 (settecentotrenta) giorni dalla data in cui l’infortunio si è verificato, la Società corrisponde ai beneficiari l’indennizzo previsto – riportato nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi presente nel Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo) – per 3 (tre) anni consecutivi. L’indennizzo è versato al beneficiario(i) designato(i) per iscritto dall’Assicurato alla Società. In difetto di designazione l’indennizzo è versato agli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di Legge applicabili in materia di successioni testamentarie o, in mancanza di valido testamento, di successioni ab intestato. L’Assicurato potrà in ogni momento, durante la vigenza del presente Contratto, modificare l'indicazione del(dei) beneficiario(i) con comunicazione scritta alla Società.
La presente garanzia è valida in tutto il mondo.
Si precisa che la garanzia di cui al presente Articolo non è operativa nei confronti del/dei figlio/i assicurato/i salvo in caso di attivazione per esso/i della copertura assicurativa inclusiva della suddetta garanzia e di corresponsione del relativo premio da parte del Contraente, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 22 - Determinazione del premio di assicurazione, che segue.
Articolo 8 - Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquida ai beneficiari designati l’indennità assicurata per il caso di morte. In ogni caso la liquidazione avviene non prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta, secondo quanto previsto dagli Artt. 59, 60, 61, 62 e 63 C.C. Resta inteso che, se dopo che la Società ha effettuato il pagamento dell’indennità, sia totale che parziale, risulti che l’Assicurato è vivo, la Società ha diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato può far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
La presente garanzia è valida in tutto il mondo.
Articolo 9 - Invalidità permanente totale a seguito di infortunio
Se l'infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente totale e questa si verifica entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida a tale titolo:
• una indennità forfetaria;
• una indennità forfetaria mensile per un periodo di 3 (tre) anni consecutivi.
Gli importi relativi ai due indennizzi sono riportati nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi presente nel Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo).
La presente garanzia è valida in tutto il mondo.
Articolo 10 - Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente Totale, ma entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari o agli aventi diritto la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non ne chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente Totale è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennità sia già stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società erogherà agli eredi o aventi diritto l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Se viceversa il decesso per causa indipendente dall'Infortunio
avviene prima che la Società abbia effettuato l’accertamento medico-legale volto a determinare il grado di Invalidità Permanente, pertanto prima che l'indennità sia liquidata od offerta, gli eredi o gli aventi diritto avranno comunque la facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante consegna alla Società di adeguata documentazione idonea ad accertare l'Invalidità Permanente.
Articolo 11 - Raddoppio degli indennizzi per aggressione
Qualora il sinistro indennizzabile sia conseguente ad un’aggressione subita dall’Assicurato, la Società garantisce il raddoppio delle indennità di cui all’Articolo 4 - Indennità in caso di ricovero, Articolo 5 - Indennità per post-ricovero, Articolo 6 - Indennità in caso di frattura, Articolo 7 - Indennità per decesso e Articolo 9 - Invalidità permanente totale a seguito di infortunio. Per
l’operatività della garanzia l’Assicurato deve fornire alla Società copia della denuncia di aggressione fatta all’Autorità Giudiziaria.
La presente garanzia è valida in tutto il mondo.
Resta inteso che il raddoppio dell’indennizzo, di cui alla garanzia “Indennità per decesso”, non è operativo nei confronti del/dei figlio/i assicurato/i salvo in caso di attivazione per esso/i della copertura assicurativa inclusiva della garanzia “Indennità per decesso” e di corresponsione del relativo premio da parte del Contraente, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 22 - Determinazione del premio di assicurazione, che segue.
Garanzie di Assistenza Articolo 12 - Premessa
Per la gestione delle garanzie e delle prestazioni di assistenza la Società si avvale della struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato attraverso la sua Centrale Operativa, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 13 - Centrale Operativa
L’Assicurato, in caso di necessità conseguente a infortunio, può avvalersi delle prestazioni di assistenza indicate nei successivi Articoli, contattando telefonicamente la Centrale Operativa al numero verde riportato nella pagina del presente Set informativo intitolata “I NOSTRI CONTATTI”. La Centrale Operativa è disponibile 24 ore su 24 per 365 (trecentosessantacinque) giorni
all’anno, con i limiti indicati in ciascuna prestazione. Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediata, l’Assicurato viene richiamato non appena la Centrale Operativa ha ricevuto le informazioni necessarie e, comunque, entro e non oltre le successive 48 (quarantotto) ore. Resta inteso che gli interventi di assistenza devono essere predisposti direttamente dalla Centrale Operativa ed essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di Assistenza.
L’Assicurato dovrà fornire all’operatore le seguenti informazioni:
• nome e cognome;
• numero del Certificato Personale di Assicurazione (o nome del programma assicurativo);
• tipo di richiesta;
• numero di telefono a cui essere rintracciato e luogo.
13.1) - Consulenza medica
La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio. Il medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
• consigli medici di carattere generale;
• informazioni riguardanti:
• reperimento dei mezzi di soccorso;
• reperimento di medici generici e specialisti;
• localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
• modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
• esistenza e reperibilità di farmaci.
La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in
condizione di ottenere quanto necessario.
La presente garanzia è valida in tutto il mondo.
13.2) - Invio di un medico e/o ambulanza in caso di urgenza
Qualora in seguito al primo contatto telefonico di cui al precedente punto 13.1) la Centrale Operativa giudichi necessario e non rinviabile l'intervento di un medico generico sul posto provvederà ad inviarne uno convenzionato. In alternativa o in caso di urgenza, la Centrale Operativa, se lo riterrà necessario, organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in ambulanza nel centro di primo soccorso idoneo più vicino. Tutti i costi relativi alla presente prestazione sono a carico della Società. Resta inteso che, in caso di emergenza, la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali relative spese. Per i massimali relativi alla presente garanzia consultare il successivo Art. 19 – Massimali.
La presente garanzia è valida in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Articolo 14 - Assistenza notturna durante il ricovero
Qualora l'Assicurato, ricoverato presso un istituto di cura a seguito di infortunio, necessiti di assistenza specializzata, la Centrale Operativa provvederà a reperire ed inviare personale infermieristico o socio-assistenziale presso la struttura dove è ricoverato. La ricerca e selezione saranno effettuate in base alla tipologia del problema dell’Assicurato secondo il parere dell’equipe medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante. Per i massimali relativi alla presente garanzia consultare il successivo Art. 19 – Massimali.
La presente garanzia è valida in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Articolo 15 - Assistenza post-ricovero e in caso di non autosufficienza
L’Assicurato può richiedere le prestazioni di cui al presente articolo:
• nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di dimissioni da un istituto di cura, dopo una degenza conseguente ad infortunio, verificatasi durante la validità del presente Contratto;
• nei casi di non autosufficienza conseguente ad infortunio (anche senza aver subito ricovero).
In tal caso, le prestazioni di cui al presente articolo sono prestate entro i limiti ed i massimali indicati negli articoli di riferimento della Sezione 4 – DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI.
Nei casi di cui sopra, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza domiciliare, la Centrale Operativa è a disposizione per
organizzare le seguenti prestazioni:
15.1) - Infermiere a domicilio
Qualora l’Assicurato necessiti di essere assistito da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), la Centrale Operativa sarà a disposizione per il reperimento e l’invio presso il suo domicilio di un infermiere convenzionato. La ricerca e selezione sarà effettuata in accordo con il medico curante dell’Assicurato ed in base alla tipologia del problema. La garanzia è prestata con un preavviso di 2/3 giorni. Per i massimali relativi alla presente garanzia consultare il successivo Art. 19 – Massimali.
La presente garanzia è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano.
15.2) - Fisioterapista a domicilio
Qualora l’Assicurato necessiti di un fisioterapista presso il proprio domicilio, la Centrale Operativa sarà a disposizione per il reperimento e l’invio di un fisioterapista convenzionato. La ricerca e selezione sarà effettuata in accordo con il medico curante dell’Assicurato ed in base alla tipologia del problema. La garanzia è prestata con un preavviso di 2/3 giorni. Per i massimali relativi alla presente garanzia consultare il successivo Art. 19 – Massimali.
La presente garanzia è valida in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
00.0) Invio spesa a domicilio
Qualora sia impossibilitato ad uscire autonomamente, l’Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna al suo domicilio di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di 2 (due) buste per richiesta. La Centrale Operativa provvederà ad inviare un suo collaboratore per il ritiro del denaro e della nota necessaria all’acquisto, provvedendo poi alla consegna entro le 24 (ventiquattro) ore successive in base agli orari di apertura degli esercizi commerciali. Rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. Resta a carico della Società il costo della prestazione per un massimo di 4 (quattro) volte per sinistro.
La presente garanzia è valida in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
00.0) Precisazioni
Si precisa che per “non autosufficienza” si intende l’impossibilità fisica totale e presumibilmente permanente di compiere, senza l’assistenza di terza persona, almeno 2 delle seguenti attività della vita quotidiana:
1. lavarsi: capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (anche di entrare e uscire dalla vasca o dalla doccia) o lavarsi in modo soddisfacente in altro modo;
2. vestirsi e svestirsi: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed, eventualmente, anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici;
3. mobilità: capacità di muoversi in casa da una stanza all’altra sullo stesso piano;
4. spostarsi: capacità di passare dal letto ad una sedia a rotelle e viceversa;
5. andare in bagno: capacità di andare in bagno o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente;
6. bere e mangiare: capacità di ingerire senza aiuto il cibo preparato da altri.
In ogni caso il medico della Centrale Operativa della Società, se lo riterrà necessario e previa autorizzazione dell’Assicurato, potrà richiedere di valutare lo stato di salute dell’Assicurato anche attraverso l’invio di un medico sul posto o richiedendo l’invio alla Centrale medica dei documenti e certificati medici.
Sezione 4: Delimitazioni ed Esclusioni
Articolo 16 - Valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente e conseguenze per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente
La Società, nel rispetto delle norme vigenti (Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private” e Regolamento n. 40/2018 IVASS) ha acquisito dal Contraente - prima dell’adesione - ogni informazione utile ad identificare le richieste ed esigenze assicurative del Contraente medesimo, al fine di valutarne la coerenza rispetto al contratto offerto. La Società ha presentato il prodotto assicurativo al Contraente in una forma comprensibile fornendo informazioni oggettive al fine di consentirgli di prendere una decisione informata. Inoltre, la Società ha verificato la coerenza del contratto proposto con le richieste e le esigenze assicurative del Contraente, accertandosi che il Contraente medesimo fosse consapevole relativamente alle seguenti principali caratteristiche ed esclusioni della copertura assicurativa in oggetto:
a. essa è cumulabile con altre coperture analoghe che l’Assicurato dovesse possedere;
b. essa esclude gli infortuni derivanti dalla pratica di sport pericolosi, quali a titolo d’esempio: speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, kitesurf, alpinismo con scalata di ghiaccio o scalata di roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, sci estremo, sci d’alpinismo, sci acrobatico, free climbing, bob, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), parkour, rally, bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci ed idrosci, hockey, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, canoa fluviale, rafting e canyoning (torrentismo), utilizzo di mountain bike per partecipazione a gare o competizioni nonché durante la fruizione di aree specificatamente dedicate alle attività in mountain bike quali, a titolo esemplificativo, i bike park;
c. essa esclude gli infortuni derivanti o comunque collegati all’utilizzo da parte dell’assicurato di armi da fuoco e/o da sparo.
**Avvertenza**
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Tali dichiarazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l’Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti:
- sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente/Assicurato abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Compagnia non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall’art. 1892 c.c.;
- non sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Compagnia potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall’art. 1893 c.c.
Articolo 17 - Limiti di età
Possono essere assicurati coloro che, al momento dell’attivazione della copertura assicurativa, abbiano un’età non superiore a 70 (settanta) anni compiuti. Resta stabilito che la copertura assicurativa cesserà automaticamente alla ricorrenza annuale
immediatamente successiva al compimento del 75° (settantacinquesimo) anno di età dell’Assicurato.
Articolo 18 - Persone non assicurabili. Aggravamento del rischio
L’Impresa di Assicurazione non richiede al Contraente la comunicazione scritta in merito a condizioni che possono determinare aggravamento o diminuzione del rischio come ad esempio variazione della professione. Resta inteso che la garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV o sindrome collegate. Resta precisato che,
qualora tali condizioni si manifestino nel corso del Contratto, l’assicurazione stessa cessa, indipendentemente dalla concreta
valutazione dello stato di salute dell’Assicurato, a norma dell’Art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di
corrispondere l’Indennizzo. In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente – ove richiesto –
la parte di premio non goduta, con esclusione delle imposte governative.
Articolo 19 - Massimali
19.1) Invio di medico e/o ambulanza in caso di urgenza
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risulti impossibile fornire la prestazione di cui all’Art. 13.2 - Invio Medico e/o Ambulanza, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare all’Assicurato le eventuali spese sostenute dallo stesso, sempre che tali spese siano previste nelle singole garanzie e preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, fino ad un massimale di 120,00 (centoventi) euro. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, ricevute, notule). Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere.
19.2) Assistenza notturna durante il ricovero
Le prestazioni di cui all’Art. 14 sono erogate senza alcun costo aggiuntivo a carico dell’Assicurato fino ad un massimo di 8 ore
lavorative e per un massimo di 40,00 (quaranta) euro per ora, per sinistro.
19.3) Infermiere a domicilio
In merito alle prestazioni di cui all’Art. 15.1 resta a carico della Società il costo della prestazione fino ad un massimo di 8 ore lavorative e 40,00 (quaranta) euro per ora, per sinistro.
19.4) Fisioterapista a domicilio
In merito alle prestazioni di cui all’Art. 15.2 resta a carico della Società il costo della prestazione fino ad un massimo di 5 ore lavorative e 55,00 (cinquantacinque) euro per ora, per sinistro.
Resta inteso che l’Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Centrale Operativa.
Articolo 20 - Esclusioni generali
Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni:
a. derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto
previsto dall’Articolo 2 - Estensioni di garanzia;
b. subiti durante il periodo di arruolamento volontario in qualsiasi parte del mondo, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
c. derivanti da utilizzo di arma da fuoco e/o da sparo nonché quelli occorsi nella fase immediatamente precedente l’utilizzo
delle medesime;
d. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle
atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
e. derivanti da autolesionismo; suicidio tentato o consumato; delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; atti temerari, restando comunque coperti in garanzia gli infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di solidarietà umana;
f. derivanti da sindrome da immunodeficienza acquisita;
g. derivanti da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
h. derivanti da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
i. derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (ad esempio, ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadutismo);
j. derivanti dalla pratica delle seguenti attività; speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, kitesurf, alpinismo con scalata di ghiaccio o scalata di roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, sci estremo, sci d’alpinismo, sci acrobatico, free climbing, bob, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), parkour, rally, bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci ed idrosci, hockey, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, canoa fluviale, rafting e canyoning (torrentismo), utilizzo di mountain bike per partecipazione a gare o competizioni nonché durante la fruizione di aree specificatamente dedicate alle attività in mountain bike quali, a titolo esemplificativo, i bike park;
k. derivanti da sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore;
l. derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, o che comporti remunerazione su base contrattuale sia diretta sia indiretta;
m. derivanti dalla partecipazione a competizioni, corse e gare (e relative prove e allenamenti) inerenti alle tipologie di sport sopra elencate;
n. derivanti dall’uso e guida di mezzi di locomozione subacquei;
o. derivanti dalla pratica di voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, del Contraente o dell’Assicurato stesso, o come pilota o membro dell’equipaggio su qualsiasi velivolo.
Sono inoltre esclusi dalla presente assicurazione:
p. i ricoveri per cure o interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici, per applicazioni di carattere estetico;
q. i ricoveri, quando siano resi necessari esclusivamente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico;
r. i ricoveri in stabilimenti termali in istituti di cura che non rispondano alle caratteristiche di cui alla definizione di istituto di cura;
s. i ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check-up) non determinati quindi da sinistro indennizzabile;
t. i ricoveri correlati a gravidanza, parto, puerperio, aborto volontario non terapeutico;
u. il pronto soccorso non seguito da ricovero;
v. le cure dentarie, le cure fisioterapiche, le cure del sonno, le anomalie congenite e le alterazioni da esse determinate o derivate;
w. le operazioni chirurgiche, gli accertamenti o le cure mediche non resi necessari da infortunio.
**Avvertenza**
Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.
Articolo 21 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Sezione 5: Premio Di Assicurazione
Articolo 22 - Determinazione del premio di assicurazione
Il Premio di Assicurazione è pari ad una Unità di Premio – cioè l’importo corrispondente ad un mese di copertura assicurativa comprensivo di tasse e imposte governative o a un multiplo di essa (3, 6 o 12) in base alla frequenza di pagamento scelta dal Contraente (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) – ed è determinato in base alle persone assicurate come indicato nella Tabella del Premio presente nel Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo). Il nome, il cognome e la data di nascita degli Assicurati saranno riportati sul Certificato Personale di Assicurazione.
Il Contraente, se lo desidera, ha la possibilità di attivare la copertura inclusiva della garanzia “indennità per decesso” nei confronti del/dei figlio/i assicurato/i, in qualsiasi momento, comunicando la sua scelta alla Società secondo le modalità indicate nella pagina del presente Set informativo intitolata “I NOSTRI CONTATTI”. A partire dalla data indicata dal Contraente, la Società provvederà ad adeguare il premio di assicurazione e le indennità a quelle previste per “ciascun altro Assicurato”, così come indicato nella Tabella del Premio presente nel Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo).
Articolo 23 - Pagamento del premio di assicurazione
Il Contraente si impegna a corrispondere il premio di assicurazione a decorrere dalla Data di Effetto del Contratto, mediante addebito automatico su carta di credito di cui è titolare, oppure mediante addebito diretto su un conto corrente bancario (SDD o Sepa Direct Debit) a lui intestato. Qualora le coordinate per l’addebito dovessero variare nel corso del tempo, vige l’obbligo per il Contraente di comunicare alla Società le modifiche da apportare per il corretto addebito del premio di assicurazione. L’eventuale attivazione dell’addebito diretto su un conto corrente bancario potrà avvenire in ogni momento mediante l’approvazione del
relativo Mandato da parte del Contraente nel rispetto delle procedure previste per l’utilizzo di questo strumento di pagamento. Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Art.1901 C.C. mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell’Art. 1888 del C.C.
Sezione 6: Effetto e Durata Del Contratto
Articolo 24 - Data di Inizio della Copertura. Diritto di revoca
La Data di Inizio della Copertura coincide con le ore 24 del giorno stesso in cui la Società ha raccolto la volontà del Contraente di aderire alla presente polizza: a partire da tale momento, la Società garantisce all’Assicurato le prestazioni oggetto della presente polizza.
Il Contraente ha facoltà di revocare la copertura assicurativa, in qualsiasi momento tra la Data di Inizio della Copertura e la Data di Effetto del Contratto, comunicando alla Società la sua volontà, a sua scelta:
• a mezzo lettera raccomandata A/R;
• rivolgendosi telefonicamente al Numero Verde dedicato, autorizzando l'operatore a registrare la richiesta di revoca della polizza.
La polizza sarà in tal caso automaticamente annullata dalla Data di Inizio della Copertura e la Società rimborserà al Contraente
l’eventuale premio già addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei premi.
Articolo 25 - Data di Effetto del Contratto. Diritto di recesso
Il Contratto di assicurazione ha effetto, cioè si intende stipulato, a partire dalla mezzanotte del 1° giorno del secondo mese successivo alla Data di inizio della Copertura, indipendentemente dal fatto che la Società riceva copia sottoscritta dal Contraente del Certificato Personale di Assicurazione. Resta inteso che la sottoscrizione del Certificato Personale di Assicurazione da parte del Contraente – richiesta in conformità alla vigente normativa nel quadro dell’art. 1888 del Codice Civile e della Legge applicabile - ha una finalità esclusivamente probatoria mentre la mancata restituzione dello stesso non implica la nullità del Contratto di Assicurazione o la possibilità per il Contraente di esercitare pretese di annullamento dello stesso al di fuori delle modalità previste nella presente Sezione.
Il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso entro i 30 (trenta) giorni successivi alla Data di Effetto del Contratto, comunicando alla Società la sua volontà, a sua scelta:
• a mezzo lettera raccomandata A/R;
• rivolgendosi telefonicamente al Numero Verde dedicato, autorizzando l'operatore a registrare la richiesta di recesso della polizza.
La polizza sarà in tal caso automaticamente annullata dalla Data di Effetto del Contratto e la Società rimborserà al Contraente
l’eventuale premio già addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei premi.
Articolo 26 - Durata del Contratto. Modalità di disdetta
Il presente Contratto di Assicurazione, emesso con durata a tempo indeterminato, è valido per periodi di assicurazione ricorrenti definiti in base alla frequenza di pagamento del premio di assicurazione scelta a partire dalla Data di Effetto del Contratto.
Il Contraente potrà dare disdetta in qualsiasi momento, a mezzo raccomandata A/R o PEC, restando inteso che il Contratto di Assicurazione rimarrà vigente per il periodo per il quale è stato corrisposto il premio di assicurazione. Oltre alla forma scritta, il Contraente ha facoltà di comunicare la propria disdetta rivolgendosi telefonicamente al numero verde dedicato, autorizzando
l’operatore a registrare la richiesta.
Salvo quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione, la Società si impegna a non dare disdetta nei primi 5 anni dalla data di effetto del contratto, eccetto nel caso di cessazione o trasferimento dell’intera Convenzione cui questo contratto di assicurazione fa riferimento. Dopo i primi 5 anni, la Società potrà dare disdetta in qualsiasi momento. La disdetta sarà in ogni
caso comunicata con preavviso di 30 (trenta) giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stato corrisposto il premio di assicurazione. La disdetta sarà comunicata a mezzo raccomandata A/R o PEC.
Tutti i recapiti necessari per comunicare con la Società sono riportati nella pagina del presente Set informativo intitolata “I NOSTRI CONTATTI”.
Sezione 7: Denuncia di Xxxxxxxx
Articolo 27 - Adempimenti in caso di sinistro
27.1) Premessa
In caso di sinistro indennizzabile occorso tra la Data di Inizio della Copertura e la Data di Effetto del Contratto, la Società si impegna comunque a garantire le prestazioni assicurate salvo nel caso di esercizio del diritto di revoca, espresso dal Contraente.
27.2) Denuncia di sinistro infortuni
In caso di Infortunio, l’Assicurato o un suo rappresentante, devono inoltrare la denuncia alla Società, per il tramite del Servizio Clienti, il cui numero telefonico è riportato nella pagina del presente Set informativo intitolata “I NOSTRI CONTATTI”, entro 15 (quindici) giorni dall’evento o dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve indicare luogo, giorno ed ora del sinistro.
L’Assicurato deve fornire a proprie spese i certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del sinistro eventualmente richiesta dalla Società, esprimendo il consenso al trattamento dei dati personali generali e appartenenti a categorie particolari. All’Assicurato potrà essere richiesto di sottoporsi a visita o consulto medico presso un fiduciario della Società; in tal caso le spese relative sono a carico di quest’ultima.
27.3) Denuncia di sinistro assistenza
Per richiedere assistenza l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa e fornire all’operatore le seguenti informazioni:
• nome e cognome;
• numero del Certificato Personale di Assicurazione o nome del programma assicurativo;
• prestazione richiesta;
• xxxxxxxxx o recapito anche se temporaneo;
• numero di telefono al quale essere contattato.
Articolo 28 - Gestione dei sinistri. Controversie in caso di sinistro
In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze del sinistro, le Parti si impegnano, a conferire mandato, con scrittura privata tra le Parti, ad un Collegio di tre medici, di decidere a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. La proposta di convocare il Collegio Medico può in ogni caso partire da una qualsiasi delle Parti (inclusa la Società) la quale, dopo aver
verificato la disponibilità dell’altra (ossia, nel caso della Società, del Contraente o dell’Assicurato) all’attivazione della procedura conciliatoria, provvede a nominare, per iscritto, il medico designato e a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall’altra Parte. Il terzo medico viene scelto dalle Parti, sopra una terna di nomi proposta dai medici designati; in caso di
disaccordo è il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo medico, la parte attrice convoca il Collegio Medico, invitando l’altra parte a presentarsi.
Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell’Assicurato e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Sezione 8: Norme Comuni
Articolo 29 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di denunciare altre analoghe assicurazioni che avessero in corso o
stipulassero con altre Compagnie di Assicurazione o con la Società stessa.
Articolo 30 - Rinuncia al diritto di rivalsa
In deroga all’art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalersi verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Articolo 31 - Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza dell’Assicurato.
Articolo 32 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 33 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato nel Contratto si applicano le vigenti disposizioni di Legge Italiana.
GLOSSARIO
Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.
Aggravamento del rischio: qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l’evento assicurato, oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi.
Arbitrato: procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed
Assicuratore. E’ normalmente previsto dai contratti di assicurazione.
Assicurato: nelle assicurazioni danni è la persona nell’interesse della quale è stipulato il contratto, nonché il titolare del diritto all’eventuale indennizzo/risarcimento. Nelle assicurazioni vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza è stipulato il contratto ed è calcolato il premio.
Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio al quale
egli è esposto naturalmente o per disposizione di legge.
Assicurazione assistenza: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a mettere a immediata disposizione dell’Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
Assicurazione tutela legale: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a rimborsare all’Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell’Assicurato stesso nei confronti di un terzo.
Assicurazione infortuni: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a garantire all’Assicurato un indennizzo,
oppure il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a un infortunio.
Assicurazione malattia: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a garantire all’Assicurato un indennizzo o il
rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia.
Assicurazione vita: comprende tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’Assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato (morte o sopravvivenza ad una certa data).
Beneficiario: la persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’Assicuratore qualora si verifichi l’evento
assicurato.
Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal
quale la garanzia offerta dall’Assicuratore diviene concretamente efficace.
Caricamenti: la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi
dell’Impresa di assicurazione.
Certificato di assicurazione: il documento, rilasciato dall’Assicuratore, che attesta l’esistenza del contratto di assicurazione. Condizioni di assicurazione: le clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Condizioni particolari: l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Consumatore: qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Unione Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione con l’Assicuratore e si obbliga a
pagare il premio.
Xxxxx: il pregiudizio subito dall’Assicurato in conseguenza di un sinistro.
Data di effetto del contratto: data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato.
Data di effetto della copertura: data di inizio della copertura, a partire dalla quale le garanzie assicurative previste dal contratto sono efficaci.
Dati personali: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.
Denuncia di sinistro: comunicazione secondo le modalità previste dal contratto, che l’Assicurato deve dare all’Assicuratore a
seguito di un sinistro.
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma, da parte dell’Assicuratore, per ogni giorno d’inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente ad infortunio o malattia.
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l’Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.
Diminuzione del rischio: qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l’evento assicurato oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
Diritto di recesso: il diritto di ripensamento del contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti.
Disdetta: la comunicazione che il contraente o l’Assicuratore deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto,
per manifestare la propria volontà di recedere da esso.
Estensione territoriale: lo spazio geografico entro il quale l’assicurazione opera.
Xxxxxxxxxx/scoperto: clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’Assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’Assicurato.
Franchigia assoluta: la franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’Assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.
Franchigia relativa: la franchigia si dice relativa quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’Assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore, l’Assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.
Imposta sulle assicurazioni: imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 22,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita.
Impresa di assicurazione: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di Assicuratore, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
Inabilità temporanea: l’incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel
tempo.
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall’Assicuratore al beneficiario a titolo di riparazione del danno subito dall’Assicurato a seguito di un sinistro.
Intermediario: l’intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di
intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.
Invalidità permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di svolgere un
qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze precedentemente attribuiti all’ISVAP. È l’autorità amministrativa indipendente che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.
Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano
economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
Margine di solvibilità: misura il patrimonio disponibile dell’Impresa di Assicurazione al netto di quella parte che per legge deve essere accantonata a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Rappresenta il patrimonio disponibile in eccesso rispetto a quanto sarebbe strettamente richiesto.
Massimale: somma massima liquidabile dall’Assicuratore a titolo di risarcimento del danno. E’ in genere prevista tutte le volte in cui si desidera porre un limite al valore assicurabile oppure nei casi in cui non sia possibile identificare a priori il bene assicurato e quindi il suo valore.
Periodo di assicurazione: periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perito: il libero professionista normalmente incaricato dall’impresa di assicurazione, di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
Polizza caso morte: il contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si
verifichi la morte dell’Assicurato.
Polizza collettiva: il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più assicurati.
Polizza di assicurazione: il contratto di assicurazione stipulato dal contraente. In esso sono contenute tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.
Premio: la somma di denaro che il contraente deve corrispondere all’Assicuratore per beneficiare dell’assicurazione da lui
stipulata.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Prestazioni assicurate: vedi anche “condizioni particolari”, cioè l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Principio indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’Assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Provvigione: il compenso che l’Assicuratore deve all’intermediario, qualora previsto, per l’attività svolta. Esso è normalmente
definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal cliente.
Questionario anamnestico: detto anche questionario sanitario, è il documento che l’impresa di assicurazione può chiedere al contraente di compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’Assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’Assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Quietanza: ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del premio o dell’indennizzo.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell’assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.
Rischi esclusi: sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’Assicuratore. I rischi esclusi sono
dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento assicurato moltiplicata per l’entità del danno conseguente
Riserve: sono somme che l’impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei
confronti degli assicurati.
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore che ha corrisposto un indennizzo di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.
Set informativo: l’insieme dei documenti che costituiscono l’informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento coperto dall’assicurazione.
Somma assicurata: l’importo in relazione al quale l’impresa di assicurazione si impegna a fornire la propria prestazione.
Soprassicurazione: è quando la somma assicurata è superiore al valore del bene oggetto di assicurazione.
Sottoassicurazione: è quando la somma assicurata è inferiore al valore del bene oggetto di assicurazione.
Sottolimite: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.
Surroga: la facoltà dell’Assicuratore di sostituirsi all’Assicurato indennizzato in una richiesta risarcitoria qualora il danno sia stato causato da un terzo. E’ possibile prevedere nel contratto la rinuncia alla surroga da parte dell’Assicuratore lasciando così impregiudicato il diritto del danneggiato di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.
Terzo danneggiato: nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del
massimale, viene garantito dall’Assicuratore.
Valore a nuovo: espressione utilizzata nelle assicurazioni relative ai danni ai beni (es. incendio) per indicare che l’indennizzo è
commisurato non al valore del bene al momento del sinistro bensì al costo per il suo ripristino.
Valore assicurabile: il massimo valore al quale un bene può essere oggetto di assicurazione. E’ il valore in rapporto al quale si
pone il valore assicurato per esprimere il giudizio di “sopra” o “sotto” assicurazione.
Valore assicurato: rappresenta il valore rispetto al quale il bene è assicurato.
Modello INF_1019
Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662
i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – xxxxx@xxx.xxxxx.xxx -P.I. e C.F. 04124720964 –
R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx – xxx.xxxxx.xxx/xx
Rappresentanza Generale per l’Italia
GLOSSARIO
Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.
Aggravamento del rischio: qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l’evento assicurato, oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi.
Arbitrato: procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed
Assicuratore. E’ normalmente previsto dai contratti di assicurazione.
Assicurato: nelle assicurazioni danni è la persona nell’interesse della quale è stipulato il contratto, nonché il titolare del diritto all’eventuale indennizzo/risarcimento. Nelle assicurazioni vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza è stipulato il contratto ed è calcolato il premio.
Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio
al quale egli è esposto naturalmente o per disposizione di legge.
Assicurazione assistenza: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a mettere a immediata disposizione dell’Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
Assicurazione tutela legale: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a rimborsare all’Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell’Assicurato stesso nei confronti di un terzo.
Assicurazione infortuni: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a garantire all’Assicurato un
indennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a un infortunio.
Assicurazione malattia: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a garantire all’Assicurato un indennizzo
o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia.
Assicurazione vita: comprende tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’Assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato (morte o sopravvivenza ad una certa data).
Beneficiario: la persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’Assicuratore qualora si verifichi l’evento
assicurato.
Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a
partire dal quale la garanzia offerta dall’Assicuratore diviene concretamente efficace.
Caricamenti: la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi
dell’Impresa di assicurazione.
Certificato di assicurazione: il documento, rilasciato dall’Assicuratore, che attesta l’esistenza del contratto di
assicurazione.
Condizioni di assicurazione: le clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Condizioni particolari: l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Consumatore: qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Unione Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale.
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione con l’Assicuratore e si obbliga
a pagare il premio.
Xxxxx: il pregiudizio subito dall’Assicurato in conseguenza di un sinistro.
Data di effetto del contratto: data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato.
Data di effetto della copertura: data di inizio della copertura, a partire dalla quale le garanzie assicurative previste dal contratto sono efficaci.
Dati personali: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.
Denuncia di sinistro: comunicazione secondo le modalità previste dal contratto, che l’Assicurato deve dare all’Assicuratore a seguito di un sinistro.
Chubb European Group
Rappresentanza Generale per l’Italia
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma, da parte dell’Assicuratore, per ogni giorno d’inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente ad infortunio o malattia.
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l’Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.
Diminuzione del rischio: qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l’evento assicurato oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
Diritto di recesso: il diritto di ripensamento del contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti.
Disdetta: la comunicazione che il contraente o l’Assicuratore deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal
contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso.
Estensione territoriale: lo spazio geografico entro il quale l’assicurazione opera.
Franchigia/scoperto: clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’Assicuratore
facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’Assicurato.
Franchigia assoluta: la franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico
dell’Assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.
Franchigia relativa: la franchigia si dice relativa quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’Assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore, l’Assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.
Imposta sulle assicurazioni: imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 22,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita.
Impresa di assicurazione: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di Assicuratore, con la quale il contraente
stipula il contratto di assicurazione.
Inabilità temporanea: l’incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall’Assicuratore al beneficiario a titolo di riparazione del danno subito dall’Assicurato a seguito di un sinistro.
Intermediario: l’intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua
opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.
Invalidità permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di svolgere
un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP. L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.
Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
Margine di solvibilità: misura il patrimonio disponibile dell’Impresa di Assicurazione al netto di quella parte che per legge deve essere accantonata a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Rappresenta il patrimonio disponibile in eccesso rispetto a quanto sarebbe strettamente richiesto.
Massimale: somma massima liquidabile dall’Assicuratore a titolo di risarcimento del danno. E’ in genere prevista tutte le volte in cui si desidera porre un limite al valore assicurabile oppure nei casi in cui non sia possibile identificare a priori il bene assicurato e quindi il suo valore.
Periodo di assicurazione: periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perito: il libero professionista normalmente incaricato dall’impresa di assicurazione, di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
Polizza caso morte: il contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario
qualora si verifichi la morte dell’Assicurato.
Polizza collettiva: il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più assicurati.
Chubb European Group
Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza di assicurazione: il contratto di assicurazione stipulato dal contraente. In esso sono contenute tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.
Premio: la somma di denaro che il contraente deve corrispondere all’Assicuratore per beneficiare dell’assicurazione da
lui stipulata.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso.
Prestazioni assicurate: vedi anche “condizioni particolari”, cioè l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel
dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Principio indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’Assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Provvigione: il compenso che l’Assicuratore deve all’intermediario, qualora previsto, per l’attività svolta. Esso è
normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal cliente.
Questionario anamnestico: detto anche questionario sanitario, è il documento che l’impresa di assicurazione può chiedere al contraente di compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’Assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’Assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Quietanza: ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del premio o dell’indennizzo.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell’assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.
Rischi esclusi: sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’Assicuratore. I rischi esclusi sono
dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento assicurato moltiplicata per l’entità del danno conseguente
Riserve: sono somme che l’impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni
assunti nei confronti degli assicurati.
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore che ha corrisposto un indennizzo di rivalersi su colui che ha arrecato il
danno.
Set informativo: l’insieme dei documenti che costituiscono l’informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento coperto dall’assicurazione.
Somma assicurata: l’importo in relazione al quale l’impresa di assicurazione si impegna a fornire la propria
prestazione.
Soprassicurazione: è quando la somma assicurata è superiore al valore del bene oggetto di assicurazione. Sottoassicurazione: è quando la somma assicurata è inferiore al valore del bene oggetto di assicurazione. Sottolimite: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.
Surroga: la facoltà dell’Assicuratore di sostituirsi all’Assicurato indennizzato in una richiesta risarcitoria qualora il danno sia stato causato da un terzo. E’ possibile prevedere nel contratto la rinuncia alla surroga da parte dell’Assicuratore lasciando così impregiudicato il diritto del danneggiato di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.
Terzo danneggiato: nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei
limiti del massimale, viene garantito dall’Assicuratore.
Valore a nuovo: espressione utilizzata nelle assicurazioni relative ai danni ai beni (es. incendio) per indicare che
l’indennizzo è commisurato non al valore del bene al momento del sinistro bensì al costo per il suo ripristino.