LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) - CCNL(25/01/95)
LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) - CCNL(25/01/95)
Costituzione delle parti
C.C.N.L. del 25 gennaio 1995
a valere per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali.
Data di stipulazione e costituzione delle parti Oggi, 25 gennaio 1995, in Bologna
tra
l'UNIONLEGNO con l'assistenza della CONFAPI e
la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (FeNEAL), aderente alla UIL, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA), aderente alla CISL,
la Federazione Italiana Lavoratori Legni Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (FILLEA Costruzioni e Legno), aderente alla CGIL,
e` stato stipulato il C.C.N.L.
a valere per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali.
Premessa
I. Premessa
A) L'accordo di rinnovo del C.C.N.L. e` stato pattuito secondo le linee definite dal Protocollo 23.7.1993 sottoscritto tra Governo, CONFAPI - CONFINDUSTRIA - INTERSIND - ASAP e CGIL - CISL - UIL.
E` volonta` delle Parti realizzare forme di relazioni industriali finalizzate al comune interesse dello sviluppo economico del settore ed a un adeguato riconoscimento dell'importante ruolo che esso ricopre nell'ambito dell'economia nazionale.
B) Il C.C.N.L. ha recepito e fatti propri gli assetti della contrattazione collettiva definiti e regolamentati dal capitolo Assetti Contrattuali del Protocollo del 23.7.1993.
Sono previsti i seguenti assetti contrattuali:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
- un secondo livello di contrattazione, aziendale od alternativamente territoriale, laddove previsto o secondo l'attuale prassi.
C) Il C.C.N.L. ha definito una nuova regolamentazione dei livelli di contrattazione.
Pertanto la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello potra` avere luogo con la comune finalita` di:
a) consentire per i lavoratori benefici economici privi di effetti inflazionistici;
b) una effettiva programmazione dell'evoluzione del costo del lavoro;
c) lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.
D) Il secondo livello di contrattazione potra` avere luogo esclusivamente secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.1993, nello spirito dell'attuale prassi, tenendo conto delle oggettive esigenze che caratterizzano le piccole e medie aziende che applicano il presente C.C.N.L. e che le differenziano dalle industrie di diversa dimensione.
E) Il secondo livello di contrattazione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del punto 3. del punto 2 ASSETTI CONTRATTUALI del Protocollo del 23.7.1993, non potra` avere per oggetto materie gia` definite e/o trattate in altre sedi negoziali. Tale livello potra` realizzarsi esclusivamente per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del C.C.N.L., in conformita` con i criteri e le procedure ivi indicati. Sono titolari della contrattazione di secondo livello, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal C.C.N.L., le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente C.C.N.L. e la R.S.U..
F) Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o conferiscano mandato.
G) Le parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validita` il contratto nazionale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste.
A tal fine le Associazioni datoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perche` siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Considerata la prassi esistente, la contrattazione di livello aziendale esclude ed inibisce la contrattazione di livello territoriale e, viceversa, la contrattazione di livello territoriale esclude ed inibisce il livello di contrattazione aziendale; di questo si rendono garanti UNIONLEGNO, FILCA, FILLEA e FeNEAL, nelle rispettive articolazioni di organizzazione nazionale, territoriale ed aziendale.
H) La presente premessa e` parte integrante del C.C.N.L..
Sfera di applicazione
Sfera di applicazione
Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.), per uso edilizio o altro - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici
- articoli igienico sanitari - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - bigliardi - botti e fusti dogati - cambrioni - carpenteria - cantieri e carpenteria navale - carri e carrozze - cartelli stradali e allestimenti in genere - case prefabbricate di legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - cofani mortuari - compensati
- cornici - farina e lana di legno - forme per calzature - ghiacciaie - imballaggi e cesti di legno - infissi e avvolgibili - isolanti in sughero - listellari - manici da frusta - manufatti di legno in genere - manufatti, granulati e agglomerati di sughero - mobili, arredamenti vari e oggetti e complementi d'arredamento (compresi i mobili e articoli vari di arredamento, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, A.B.S., P.V.C., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc.; mobili tappezzati, imbottiti e materassi a molle, reti, ecc.) - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini - multistrati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati e affini - pallets e contenitori - paniforti - pannelli di fibra - pannelli di lana e di legno - pannelli truciolari - pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - pianoforti - pipe e abbozzi per pipe - placcati - rivestimenti fiaschi e damigiane - sediame comune e curvato - sughero in plance - sugheraccio, sugherone - tacchi - tappezzerie - tornerie - tranciati - trattamento e conservazione del legno - turaccioli comuni e da spumante - scope e fiori secchi.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto:
a) le segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse;
b) le segherie che acquistano tronchi gia` abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi cosi` acquistati - segherie che, come tali, non esercitano una attivita` complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda.
Industrie boschive e forestali
Industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone). Segherie che per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.
LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) - Parte Prima -
Rapporti e diritti sindacali
Premessa
L'UNIONLEGNO, la FeNEAL, la FILCA e la FILLEA ribadiscono l'obiettivo comune di sviluppare un moderno e innovativo sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli per favorire, oltre alla corretta gestione del C.C.N.L., anche l'individuazione di iniziative comuni a sostegno del settore.
Ferme restando l'autonomia e la liberta` di iniziativa delle parti, si conviene sulla realizzazione di strumenti paritetici atti a sostenere la politica e lo sviluppo del settore.
ART. 1 : Comitati Paritetici per lo sviluppo e la gestione delle
relazioni sindacali
1. Le parti con la sottoscrizione del presente contratto concordano di assicurare la necessaria operativita` al Comitato Paritetico, costituito a livello nazionale, regionale e di aree sistema. Il Comitato paritetico opera sulle materie appositamente individuate e demandate dal presente contratto.
Inoltre, contribuisce a conferire al comparto produttivo legno arredamento, nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti, nella specificita` delle piccole e medie imprese che largamente lo contraddistinguono, il rilievo e l'incidenza che ad esso compete sul versante dell'occupazione e della bilancia dei pagamenti.
In particolare, il Comitato paritetico regionale si costituisce nelle regioni con significativa presenza del settore produttivo legno arredamento: attualmente Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto.
Il Comitato Paritetico di Area Sistema si costituisce, in via sperimentale, nella zona di produzione tipica compresa tra le province di Treviso e Pordenone e nel distretto della Brianza comasca e milanese.
2. Comitato Paritetico Nazionale.
Il Comitato Paritetico Nazionale gestisce al suo interno l'osservatorio che propone ricerche ed elabora analisi.
Il Comitato Paritetico Nazionale, avvalendosi dell'Osservatorio, definisce orientamenti, indirizzi ed obiettivi concernenti le materie di seguito indicate:
- stato e andamento economico;
- prospettive produttive del settore e dei comparti;
- prospettive di sviluppo e loro limiti;
- prospettive degli investimenti;
- analisi della struttura di impresa per comparti;
- analisi delle aree sistema;
- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;
- prospettive dell'occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell'occupazione divise per sesso e per grandi classi di eta`;
- inquadramento categoriale secondo l'evoluzione delle professionalita`;
- indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;
- innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;
- evoluzione delle professionalita` presenti nel settore legno arredamento;
- politica della materia prima;
- iniziative di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati interventi per il settore legno arredamento al fine di rendere il piu` possibile coincidente la domanda di lavoro con le concrete esigenze del settore stesso;
- il coordinamento ed indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli infortuni e la tutela dell'ambiente.
Il Comitato Paritetico nazionale ha il compito di coordinare i Comitati Paritetici Regionali e di Aree Sistema per verificare funzionalita`, indirizzi ed obiettivi perseguiti.
Il Comitato Paritetico nazionale delega la gestione delle proprie indicazioni ad un soggetto attuativo (che potra` essere denominato Ente, Agenzia o altro) che verra` costituito e regolato nella propria attivita` nei termini che il Comitato stesso dovra` definire entro il 31/12/1995.
L'attivita` del "soggetto attuativo" che si avvale delle risorse economiche rese disponibili dalla legislazione (nazionale, regionale e comunitaria), sara` sottoposta al controllo ed alle verifiche del Comitato Paritetico Nazionale.
Entro il mese di dicembre 1995 saranno definite le modalita` costitutive ed operative dei comitati di area sistema.
Il Comitato paritetico nazionale e` composto da sei membri di cui tre designati dall'UNIONLEGNO e tre da FeNEAL, FILCA, FILLEA.
La presidenza del comitato e` assunta congiuntamente da due membri dello stesso.
Uno di essi sara` designato dall'UNIONLEGNO e l'altro congiuntamente dalla FeNEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA.
Il Comitato si riunisce all'inizio di ogni anno per definire il programma di attivita` dell'osservatorio. Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque quando una delle parti lo richieda.
3. Comitato paritetico regionale e di Aree Sistema.
Il Comitato Paritetico svolge azione di proposta nei confronti del Comitato Paritetico Nazionale e puo` assumere autonome iniziative nell'ambito degli indirizzi nazionali, anche avvalendosi dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale stesso.
Inoltre, da` attuazione a quanto ad esso demandato dal Comitato Paritetico Nazionale.
Il Comitato paritetico si riunisce di norma ogni tre mesi e comunque quando una delle due parti lo richieda.
Il Comitato paritetico e` composto da 6 membri di cui tre designati dalla UNIONLEGNO e tre da FeNEAL, FILCA, FILLEA, tramite le rispettive articolazioni territoriali.
Uno di essi sara` designato dall'UNIONLEGNO e l'altro congiuntamente dalla FeNEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA.
4. Informazioni a livello territoriale.
Annualmente, entro il primo quadrimestre, l'UNIONLEGNO fornira` a FeNEAL, FILCA e FILLEA territoriali, nel corso di incontri appositamente convocati, informazioni globali per le aziende associate sui seguenti temi:
- stato e prospettive produttive;
- andamento e prospettive dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile; consuntivo, in percentuale, sulle variazioni della occupazione diviso per sesso e per grandi classi di eta`;
- prospettive di nuovi insediamenti industriali;
- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;
- stato e tendenze del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio.
5. Informazioni a livello aziendale.
Le aziende che occupano nel complesso oltre 75 dipendenti, assistite dall'UNIONLEGNO, forniranno informazioni preventive ogni semestre alla R.S.U. ed alla FILLEA, FILCA e FeNEAL territoriali, nel corso di appositi incontri, dietro richiesta della R.S.U., in merito a:
- stato e prospettive produttive;
- previsioni per il mercato interno e/o esterno;
- programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che comportino modifiche significative nell'organizzazione del lavoro in azienda;
- struttura occupazionale - in valori assoluti - per sesso e per grandi classi di eta` e suoi prevedibili sviluppi, nonche` le indicazioni quantitative e qualitative con le quali l'azienda intende farvi fronte e le indicazioni circa le modalita` di assunzione nel rispetto delle leggi vigenti.
La Direzione aziendale fornira` informazioni alla R.S.U. in caso di rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.
Nel rispetto delle normative di legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attivita` produttiva, le aziende forniranno nel merito informazioni preventive alla R.S.U..
Quanto sopra espresso trovera` applicazione anche per le realta` produttive articolate con piu` di 75 dipendenti complessivi, caratterizzate da un'unica struttura d'impresa, sia pure distribuita su zone territoriali diverse. Resta inteso che tale informativa verra` trasferita alle rispettive R.S.U..
Nell'ipotesi del verificarsi di situazioni di crisi o di ristrutturazione o riconversione ovvero riduzione dell'orario lavorativo, l'azienda ne dara` preventiva informazione alla R.S.U..
Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite, se in forma scritta, tramite l'UNIONLEGNO.
Le aziende con piu` di 75 dipendenti forniranno preventivamente alla R.S.U. e, tramite la Sezione territoriale l'UNIONLEGNO, al Sindacato territorialmente competente, informazioni sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento qualora esse influiscano complessivamente sulla occupazione; in questi casi l'informazione riguardera`:
- l'articolazione per tipologie dell'attivita` decentrata;
- la localizzazione del decentramento;
- la consistenza quantitativa dell'attivita` da decentrare;
- eventuali appalti (nel comparto della nautica).
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali in quanto ad esse applicabili e delle leggi relative, alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attivita`.
Nota a verbale
I Comitati paritetici di cui al presente articolo si coordineranno per la loro attivita` con gli enti bilaterali previsti dall'Accordo Interconfederale del 13/5/1993 come modificato dall'accordo del 31/3/1995, relativamente alle materie di competenza di questi ultimi.
A tal fine i Comitati paritetici si riuniranno nella stessa sede degli Enti Bilaterali.
ART. 2 : Assemblea
Nelle unita` produttive identificate secondo i criteri di cui all'articolo 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui all'articolo 3 o delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.
La convocazione sara` comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonche` durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verra` corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalita` dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso di potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attivita` dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell'unita` produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potra` essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovra` avere luogo comunque con modalita` che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalita` di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unita` produttiva, o, in caso di impossibilita`, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
Alle riunioni hanno facolta` di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unita` produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda. Forestazione e approvvigionamento
L'UNIONLEGNO e` impegnata a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla necessita` di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli Enti e delle Istituzioni preposti, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacita` di approvvigionamento della materia prima.
Resta inteso, altresi`, che saranno verificate le opportunita` di applicazione delle norme esistenti ed
esaminata la necessita` di suggerimento per una loro modifica ed un loro aggiornamento.
ART. 3 : Rappresentanze sindacali unitarie
1. Costituzione della R.S.U.
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FeNEAL, FILCA e FILLEA in ciascuna unita` produttiva con piu` di 15 dipendenti puo` essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (di seguito denominata R.S.U.).
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al C.C.N.L., l'iniziativa puo` essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali non firmatarie del C.C.N.L. stesso.
ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'articolo 19 Legge 20 maggio 1970, n. 300 che siano firmatarie del presente contratto, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U. rinunciano formalmente ed espressamente a costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi della norma sopra menzionata.
2. Composizione della R.S.U.
Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il rimanente terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.; alla copertura del terzo di cui sopra si procede mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 C.C., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unita` produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguira` un'adeguata rappresentanza di lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti della R.S.U.
Il numero dei componenti della R.S.U. e` pari a:
- 3 componenti nelle unita` produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unita` da 101 a 150 dipendenti;
- 5 componenti nelle unita` da 151 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unita` da 201 a 300 dipendenti;
- 7 componenti nelle unita` da 301 a 450 dipendenti;
- 8 componenti nelle unita` da 451 a 600 dipendenti;
- 9 componenti nelle unita` oltre i 600 dipendenti.
4. Compiti e funzioni
La R.S.U. sostituisce le rappresentanze sindacali aziendali di cui al C.C.N.L. del 25/3/1991 ed i componenti la R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti di cui alla Legge n. 300/1970 nella titolarita` dei diritti e di tutte le agibilita` sindacali, nei compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi
spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.
La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori di cui al punto 1 sono titolari della funzione della contrattazione aziendale come stabilito dall'Accordo Interconfederale del 23/7/1993 e dal presente C.C.N.L..
5. Permessi
Il monte ore annuo di permessi gia` previsto dall'art. 3 Parte prima del C.C.N.L. del 25/3/1991 viene ripartito come segue:
- per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporra` di un numero di ore pari a quello spettante ai dirigenti delle R.S.A. a norma dell'art. 23 Legge 300/1970;
- la FeNEAL, la FILCA e la FILLEA, titolari delle ore di permesso retribuito aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
La R.S.U. comunichera` alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
Le predette organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli di cui al gia` citato art. 23, pari al residuo 30%, che sara` di norma fruito per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alla Direzione aziendale la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore.
I permessi debbono essere richiesti per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore dalla R.S.U., indicando il nominativo del beneficiario.
Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attivita` produttiva.
6. Revoca della R.S.U.
La R.S.U. decade dal mandato ricevuto qualora venga raccolto tra i lavoratori, aventi diritto al voto, un numero di firme a favore della revoca, superiore al 50% dei lavoratori stessi.
7. Modalita` per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le associazioni sindacali aventi diritto, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, da inviare altresi` alla Direzione aziendale, che ne favorira` l'espletamento nell'ambito della normativa vigente.
8. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli intermedi, gli impiegati ed i quadri, non in prova, in forza all'unita` produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilita` degli operai, intermedi, impiegati e quadri, non in prova, in forza all'unita` produttiva, candidati nelle liste, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unita` produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a sei mesi alla data delle elezioni.
9. Quorum per la validita` delle elezioni
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piu` della meta` dei lavoratori aventi diritto al voto.
10. Presentazione delle liste
All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L.;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonche` il presente C.C.N.L.;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unita` produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
11. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nello spazio di cui al precedente punto 7, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.
12. Modalita` della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno fissati, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della Legge 20/5/1970, n. 300.
13. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sara` ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il rimanente terzo dei seggi sara` attribuito in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto al punto 2. Composizione della R.S.U..
14. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U..
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U. sara` comunicata per iscritto alla Direzione aziendale ed all'API a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
15. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale mettera` a disposizione l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unita` produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali.
16. Disposizioni varie
Quanto riconosciuto in tema di R.S.U. con il presente C.C.N.L., non e` cumulabile con quanto potra` derivare da eventuali successive disposizioni di legge o contrattuali in materia.
Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa o interconfederale, la presente disciplina sara` coordinata con le nuove norme.
Chiarimento a verbale
Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti delle industrie boschive e forestali.
ART. 4 : Rappresentanza sindacale aziendale (solo per le industrie boschive e forestali)
I delegati sono, nell'unita` produttiva (cantiere o stabilimento o sede o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
Le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni nazionali contraenti, provvederanno, con comunicazione scritta a firma dei Segretari territoriali delle Organizzazioni medesime, a segnalare alla Direzione Aziendale i nominativi dei predetti delegati e, tra questi, di quelli ai quali, nel numero indicato all'articolo 23 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, ed agli effetti della tutela prevista dalla legge medesima, e` attribuita la qualifica di Dirigente della Rappresentanza Sindacale Aziendale.
La comunicazione di cui al comma precedente deve essere indirizzata anche alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei datori di lavoro o dei lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.
Per l'individuazione dell'unita` produttiva agli effetti dell'applicazione della disciplina del presente articolo, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300.
Il monte ore annuo dei permessi retribuiti a disposizione dei Dirigenti della R.S.A., viene aumentato, rispetto a quanto stabilito dalla lettera a) dell'articolo 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, di 30 minuti per ogni dipendente.
Nei delegati si identificano le Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla citata legge. Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa o interconfederale, la presente disciplina sara` coordinata con le nuove norme.
ART. 5 : Permessi per cariche sindacali ed aspettative
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati Direttivi delle Confederazioni Sindacali, dei Comitati Direttivi delle Federazioni Nazionali di Categoria e dei Sindacati Territoriali e Regionali di categoria saranno concessi brevi permessi retribuiti in misura pari a 8 ore mensili, cumulabili quadrimestralmente, per un massimo di 2 esponenti per ciascuna Organizzazione per le aziende fino a 300 dipendenti e di 3 esponenti per ciascuna Organizzazione per le aziende oltre i 300 dipendenti, per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle API territoriali che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra, nonche` per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive, puo` essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del mandato, durante il quale il
rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dall'articolo 31 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
La normativa di cui ai tre commi precedenti si applica anche nei confronti dei lavoratori eletti consiglieri circoscrizionali in applicazione dell'articolo 18 della Legge 8 aprile 1976 n. 278.
ART. 6 : Versamento dei contributi sindacali
L'azienda provvedera` alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso o dal sindacato di categoria prescelto.
Le deleghe avranno validita` permanente, salvo revoca che puo` intervenire in qualsiasi momento.
La delega conterra` l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione Sindacale a cui l'azienda dovra` versarlo.
Le trattenute in percentuale sulla normale retribuzione saranno effettuare ogni mese a decorrere dall'1/9
/1991.
Le quote sindacali trattenute dall'Azienda verranno versate sui conti correnti bancari indicati da ciascun sindacato.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, gia` concordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.
ART. 7 : Fondo di solidarieta'
Una volta definita per legge la normativa del Fondo di Solidarieta` di cui all'articolo 12 dell'accordo del 23/01/1983, sottoscritto dal Governo, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori secondo le modalita` indicate dalla OO.SS. dei lavoratori, e al loro versamento al Fondo presso Istituti di credito.
ART. 8 : Affissioni
La R.S.U. ha diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unita` produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materia di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrare alla Direzione Aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovra` risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.
ART. 9 : Ambiente di lavoro
Le parti concordano sulla necessita` di eliminare i fattori di rischio, pericolosita` e/o nocivita` eventualmente presenti negli ambienti di lavoro convenendo di dare una regolamentazione concreta, sul piano applicativo, alla normativa di cui all'articolo 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
In conformita` ai criteri di cui all'articolo 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, la R.S.U. svolge i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge.
In particolare:
- controlla l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- promuove la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrita` fisica dei lavoratori;
- partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o di nocivita`;
- concorda con la Direzione aziendale ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro, individuando le aree produttive sulle quali programmare gli interventi prioritari, da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unita` Sanitarie Locali o ad Enti o Istituti pubblici specializzati nel campo specifico cui attiene la rilevazione.
Gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di preduzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le modalita` di attuazione degli interventi sopra indicati formeranno oggetto di accordo tra la direzione aziendale e la R.S.U..
Analogamente e` confermata l'istituzione del registro dei dati ambientali, mediante raccolta delle rilevazioni effettuate, nonche` del registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Le aziende trasmetteranno alle R.S.U. copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli articoli 16 e 33 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
I risultati delle indagini formeranno oggetto di successivo esame tra Direzione aziendale ed esecutivo delle
R.S.U. per l'adozione delle eventuali misure correttive, con riguardo anche all'aspetto dei tempi tecnici di massima occorrenti.
Le eventuali spese per gli Enti o gli Istituti pubblici di cui al terzo comma, se previste dallo statuto degli Enti o Istituti stessi, saranno a carico dell'azienda.
Saranno altresi` a carico dell'azienda gli oneri per la tenuta delle registrazioni.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale le aziende forniranno all'esecutivo delle R.S.U. l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verra` aggiornato in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta delle R.S.U., finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del servizio sanitario nazionale o degli Enti di diritto pubblico preposti, a livello regionale, alla tutela della salute dei lavoratori.
In caso di impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico mediche) esistenti, dando tempestiva informazione alle R.S.U. delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi di prevenzione che l'azienda intende adottare.
Eventuali accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con le eventuali norme di legge disciplinati in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della Legge 23/12/1976 n. 833.
Norma transitoria
Le parti, considerato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 89/391/CEE del 22 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire entro il 31 dicembre 1995 un'apposita Commissione paritetica formata da sei rappresentanti delle parti stipulanti con il compito di esaminare l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo, avuto riguardo alle emanande norme attuative.
La R.S.U. nomina tra i propri componenti il rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 626/94, interlocutore della Direzione aziendale nel quadro di quanto previsto dalla legge e dal contratto.
I permessi previsti dal D.Lgs. 626/94, per il rappresentante per la sicurezza sono da considerarsi compresi nei permessi previsti per la R.S.U. all'art. 3 della parte prima del presente C.C.N.L..
ART. 10 : Patronati
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 secondo il quale gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere su un piano di parita` la loro attivita` all'interno delle aziende, relativamente agli istituti di patronato di emanazione delle Organizzazioni Sindacali congiuntamente firmatarie del presente contratto, si conviene quanto segue.
Gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'articolo 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, mediante propri rappresentanti, i nominativi dei quali dovranno essere preventivamente comunicati alle aziende, dalle direzioni territoriali dei patronati interessati, le quali comunicheranno pure le eventuali variazioni. Detti rappresentanti dovranno essere muniti di appositi documenti di riconoscimento rilasciati dalle direzioni territoriali dei patronati. I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalita` per lo svolgimento della loro attivita` la quale dovra` comunque svolgersi senza pregiudizio della normale attivita` aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.
Qualora, per ragioni di particolare comprovata urgenza, dei rappresentanti dei patronati dovessero conferire con un lavoratore, per l'espletamento del mandato da questi a loro conferito, durante l'orario di lavoro, ne daranno tempestivamente comunicazione alla Direzione aziendale che provvedera` a rilasciare al lavoratore stesso il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario. Cio` sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
I rappresentanti dei patronati potranno usufruire di appositi albi messi a loro disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni istituzionali.
patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilita` comunque connesse con la eventuale utilizzazione di locali aziendali e comunque conseguenti allo svolgimento delle attivita` di cui al presente articolo.
ART. 11 : Commissione nazionale e paritetica per le "pari opportunita'"
Entro sei mesi dalla stipula del presente C.C.N.L. sara` istituita una Commissione nazionale per le "pari opportunita`" composta pariteticamente da 6 rappresentanti, di cui 3 di parte datoriale e 3 di parte sindacale, con il compito di svolgere attivita` di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parita` di opportunita` per le lavoratrici nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalita`), nonche` le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) analizza l'andamento dell'occupazione femminile nel settore legno arredamento utilizzando i dati forniti degli strumenti comuni, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di "azioni positive" poste in essere in Italia e all'estero in applicazione della Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635, dei Programmi di azione della Comunita` Europea e delle disposizioni di legge emanate in materia di pari opportunita`.
La Commissione si riunisce di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali ed annualmente riferita sull'attivita` svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concludera` i lavori presentando un Rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte normative sulle quali sia stata raggiunta l'unanimita` di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.
ART. 12 : Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
A) Il C.C.N.L. ha durata quadriennale per la parte di carattere normativo e biennale per la parte retributiva.
Il C.C.N.L. recepisce quanto contenuto al punto 2 del punto 2. Assetti Contrattuali del Protocollo 23/7/1993 per quanto riguarda la dinamica degli effetti economici.
B) Le proposte per il rinnovo del C.C.N.L. devono essere presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative e comunque almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.
C) Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza del C.C.N.L. le parti si impegnano a non intraprendere iniziative unilaterali ne` procederanno ad azioni dirette.
Tale impegno obblighera` comunque le parti per un periodo complessivo di almeno quattro mesi dalla data
di presentazione delle proposte per il rinnovo contrattuale.
D) La violazione dell'impegno di cui alla precedente lettera C) comportera`, a carico della parte inadempiente, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire da quale decorre la "indennita` di vacanza contrattuale" di cui alla seguente lettera E).
E) Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sara` corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione.
Tale elemento provvisorio avra` invece decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre i termini di cui alla lettera B).
L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennita` di vacanza contrattuale, sara` pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari vigenti piu` l'indennita` di contingenza.
Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale, l'importo di cui sopra sara` pari al 50% del tasso di inflazione programmata.
Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennita` di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
F) Il C.C.N.L. stabilisce anche la tempistica dei rinnovi della contrattazione di secondo livello di cui alla PREMESSA, punti C), D) ed E), secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola.
ART. 13 : Procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello non potra` avere per oggetto materie ed istituti gia` definiti nel C.C.N.L..
Gli accordi di secondo livello in base a quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del C.C.N.L..
Le richieste di rinnovo dell'accordo di secondo livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative, almeno due mesi prima della scadenza dell'accordo.
Nell'arco di vigenza del presente contratto, le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello non potranno essere presentate prima del mese di settembre 1995, nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 Premio di risultato della parte seconda: Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi, Impiegati, Quadri.
I conseguenti effetti economici non potranno avere decorrenza anteriore al mese di ottobre 1996.
Per due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo, e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne` procederanno ad azioni dirette.
LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) - Parte Seconda
- Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati, quadri
ART. 1 : Assunzione
L'assunzione dei dipendenti verra` effettuata in conformita` delle disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento.
L'assunzione verra` comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sara` specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria di assegnazione a norma dell'art. 5, della presente "Parte seconda";
3) il trattamento economico;
4) la specifica regolamentazione del presente contratto che gli viene applicato;
5) la durata del periodo di prova.
Per quanto attiene all'assunzione a tempo determinato, si fa riferimento alla normativa vigente. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovra` presentare i seguenti documenti:
- carta di identita` o documento equivalente;
- libretto di lavoro o documento equivalente;
- libretto di pensione, in quanto ne sia in possesso;
- certificato di attribuzione del numero del codice fiscale;
- altri documenti richiesti da particolari disposizioni.
E` in facolta` dell'azienda di chiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.
Il lavoratore e` tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare lo stato di famiglia.
Dichiarazione a verbale
Le Aziende considereranno con maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilita` tecnico organizzative, il problema dell'inserimento, nelle proprie strutture, dei portatori di handicap, in funzione della capacita` lavorativa degli stessi.
ART. 2 : Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto
Di norma entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda mettera` a disposizione del lavoratore, che ne rilascera` ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovra` rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta a carattere provvisorio che serva allo stesso di giustificazione.
ART. 3 : Donne e minori
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.
ART. 4 : Visita medica
Il lavoratore potra` essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) -
Classificazione
ART. 5 - P.1 : Classificazione
I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria composta da sei categorie e sei livelli retributivi.
L'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verra` effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa.
I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell'inquadramento nella corrispondente declaratoria.
Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell'ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l'ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli
contigui.
A livello aziendale, si dara` luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sara` discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili.
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc. ) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli
intermedi e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto.
Ai fini suddetti il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo e` il seguente:
- Categoria AS - Categoria A - Categoria B - Categoria C - Categoria D - Categoria E Categoria AS (Quadri)
Declaratoria
Si definiscono quadri i lavoratori in possesso di un'elevata capacita` e preparazione professionale, che svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa e che, quindi oltre a possedere le caratteristiche previste per la categoria A svolgono quanto segue:
- operando nei soli limiti delle strategie generali dell'impresa coordinano, organizzano e sviluppano uno o piu` settori di cui sono responsabili e perseguono gli obiettivi aziendali loro affidati intervenendo con una discrezionalita` contenuta nei soli limiti delle sopra indicate strategie generali;
- operando nei soli limiti delle strategie generali dell'impresa, sono responsabili di attivita` di ricerca con alto contenuto tecnologico riguardanti le innovazioni strutturali della tipologia del prodotto e sono responsabili dello studio e della progettazione di nuovi stili che innovino o modifichino in misura determinante le caratteristiche del prodotto.
Categoria A (ex prima categoria impiegati) Declaratoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori sia amministrativi che tecnici con funzioni direttive o che richiedono una speciale preparazione e capacita` professionale, con discrezionalita` di poteri e con facolta` di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda.
Categoria B (ex seconda categoria impiegati - ex prima categoria intermedi - ex prima categoria operai) Declaratoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa ed autonomia operative nell'ambito delle direttive ricevute, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica ed esperienza nel campo tecnico ed amministrativo, comunque acquisite;
- i lavoratori addetti al coordinamento, alla guida ed al controllo operativo con facolta` di iniziativa,
nell'ambito delle direttive ricevute, e responsabilita` di squadre di lavoratori appartenenti a categorie inferiori di inquadramento;
- i lavoratori che, possedendo una piena ed elevata padronanza delle tecniche di lavorazione e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, sono in grado di iniziare, condurre e portare a termine tutte le fasi del ciclo di produzione avendo acquisito, mediante una completa e specifica esperienza di lavoro teorica e manuale, una preparazione professionale che permette loro lo svolgimento di compiti richiedenti facolta` di iniziativa e capacita` di interpretare il disegno operando su di esso i rilievi, gli opportuni adattamenti e le necessarie modifiche per una perfetta esecuzione delle mansioni loro affidate.
Profili
- Lavoratori addetti allo svolgimento completo di pratiche complesse con particolare specifica competenza nel campo commerciale, amministrativo o tecnico.
- Lavoratori responsabili di importanti reparti o servizi i quali, con apporto di specifica preparazione tecnico pratica, abbiano potere di iniziativa in ordine alla condotta e ai risultati delle operazioni nella sfera di loro competenza.
- Agenti forestali, capi e sottocapi di reparto con responsabilita` tecniche, ecc. ....
- Lavoratori che, possedendo una piena ed elevata padronanza delle tecniche di lavorazione e di tutti i materiali inerenti alla propria specializzazione, preparano e mettono a punto qualsiasi macchina, interpretano abitualmente il disegno all'occorrenza modificandolo, eseguendo con specifica preparazione qualsiasi lavoro su materiali diversi non tracciati e che sono in grado di affilare, saldare ferri, lame e coltelli.
- Lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza di ogni mezzo di lavoro e di tutti i materiali inerenti alla loro specializzazione, sanno impostare e costruire senza alcuna guida mobili, serramenti, infissi, botti ed interpretano abitualmente il disegno all'accorrenza modificandolo.
- Lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza dei materiali, collaudano e ripartiscono, senza l'ausilio di macchinari, in funzione delle loro caratteristiche tronchi, compensati, pannelli truciolari, fibrolegnosi, tranciati.
- Lavoratori che, conoscendo proprieta` e caratteristiche specifiche dei vari tipi di essenze, scelgono il legname per l'uso piu` conveniente, essendo anche in grado di preparare lame, seghe, ecc. ....
- Lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza dei materiali, eseguono la costruzione di tutte le parti in legno di una barca, battello o natante in genere.
- Lavoratori che conducono generatori a vapore per i quali e` richiesta la patente di primo grado.
- Segantini provetti di abbozzi di pipe.
- Teleferista che abbia la completa conoscenza dell'impianto di teleferiche e sia in grado di assicurare il buon funzionamento dell'impianto stesso ed il trasporto dei materiali.
- Lavoratori che, interpretando schemi, disegni e manuali, eseguono in completa autonomia la riparazione, la manutenzione e la conseguente messa a punto di piu` macchine o di impianti complessi, scegliendo la successione e le modalita` degli interventi relativi ed i mezzi di esecuzione, con delibera funzionale.
- Lavoratori che, possedendo nozioni teoriche di elettronica e pratica adeguata, con particolare riferimento agli apparati di automazione ed alla tipologia degli organi di manovra e loro pratico impiego, sono in grado di svolgere operazioni di montaggio inerenti alla topografia della componentistica su apparati elettronici di controllo complessi, utilizzando schemi, disegni e manuali, e di eseguire in completa autonomia la riparazione, la manutenzione e la conseguente messa a punto di impianti elettronici complessi per i quali emettono la delibera funzionale.
- Lavoratori che, con facolta` decisionale e particolare autonomia di iniziativa operativa e organizzativa caratterizzata da prestazioni di alto livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo numerico la lavorazione di pezzi di elevata complessita` sia per la forma sia per i materiali di cui sono costituiti nonche` scelgono i programmi di elaborazione per l'ottimizzazione del ciclo operativo, adottando gli interventi correttivi richiesti dai parametri tecnologici.
- Lavoratori che, sulla base di capitolati e con una perfetta conoscenza dei materiali, individuano la qualita` del sughero in pianta, conducono e coordinano l'estrazione, selezionano il materiale estratto ai fini dell'ottimale trasformazione successiva.
ART. 5 - P.2 : Classificazione
Categoria C (ex terza categoria impiegati - ex seconda categoria intermedi - ex prima categoria operai) Declaratorie
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori d'ordine aventi mansioni esecutive che richiedono un'adeguata preparazione professionale od un'adeguata esperienza comunque acquisita;
- i lavoratori che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia, nell'ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori;
- i lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, compiono operazioni per l'esecuzione delle quali si richiedono o particolari capacita` e abilita` conseguite mediante adeguato tirocinio o una specifica preparazione tecnico pratica conseguita in scuole professionali o mediante istruzione equivalente e sanno, ove occorra, interpretare schemi o disegni.
Profili
- Lavoratori addetti ad uffici amministrativi, commerciali o tecnici che nel rispetto delle procedure prestabilite compiono operazioni ricorrenti.
- Lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente alle singole fasi lavorative, impartiscono le necessarie istruzioni nell'ambito delle disposizioni ricevute.
- Lavoratori che nella lavorazione in serie operano ad una o piu` macchine semiautomatiche collegate per l'unica fase di lavorazione, secondo diagrammi e schemi di produzione, e provvedono alla messa a punto delle macchine stesse applicando altresi` i relativi attrezzi.
- Lavoratori che provvedono all'attrezzatura di qualsiasi macchina affidata ad altro personale, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a punto delle macchine stesse approntando gli attrezzi relativi ed effettuando le relative registrazioni.
- Lavoratori che eseguono qualsiasi lucidatura o laccatura o verniciatura o smaltatura o doratura di fino, coloriscono od accompagnano il legno nelle varie essenze ed all'occorrenza compongono tinte, lacche, ecc. sia per se` che per i lavoratori delle categorie inferiori.
- Lavoratori che, con perizia, sviluppano, tagliano e preparano il lavoro di drappeggio ed eseguono qualsiasi lavoro di imbottitura.
- Lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi, procedono alla individuazione dei guasti
eseguendo interventi di elevata precisione e complessita` per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di macchine e/o impianti, curandone la messa a punto, oppure che, basandosi su manuali, disegni o schemi provvedono alla completa installazione ed alla messa in servizio di macchina o impianti elettrici.
- Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni e schemi equivalenti, lavori di elevata precisione o di natura complessa vuoi per la costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, vuoi per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
- Lavoratori che sulla base del disegno tracciano e preparano il lavoro per gli altri lavoratori.
- Lavoratori che, avendo una perfetta conoscenza della qualita` della materia prima, eseguono con perizia la classifica e la quadrettatura dei vari tipi di turaccioli.
Lavoratori che, senza guida altrui, pongono in opera completa infissi, avvolgibili o parquet, eseguendo ove occorre, i necessari adattamenti.
- Lavoratori che conducono generatori a vapore per i quali e` richiesta la patente di secondo grado.
- Lavoratori che conducono abitualmente autocarri per la cui conduzione sia prevista la patente di guida di tipo C e che sono in grado di effettuare la normale manutenzione degli autocarri stessi.
- Lavoratori che operano normalmente a piu` di due macchine automatiche provvedendo alla loro messa a punto ed alla scelta ed all'applicazione dei relativi attrezzi.
- Lavoratori addetti alla scelta ed alla selezione, a seconda della qualita`, del sughero da pianale.
- I lavoratori che, con adeguata conoscenza della materia prima, eseguono il taglio e la selezione del sughero in plancia, sia grezzo che bollito, ai fini dell'ottimale lavorazione successiva.
Categoria D (ex quarta categoria impiegati - ex seconda categoria operai) Declaratorie
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali;
- i lavoratori che, in possesso di normali e specifiche capacita` tecnico pratiche acquisite con adeguato tirocinio o preparazione conseguita in scuole professionali o mediante istruzione equivalente, sanno eseguire con perizia il lavoro ad essi affidato.
Profili
- Lavoratori addetti a mansioni semplici in uffici amministrativi, commerciali e tecnici.
- Lavoratori che operano su macchine e che, avendo la normale conoscenza del mezzo e dei materiali, eseguono lavori su materiali gia` preparati, e, ove occorra, cambiano l'attrezzo gia` approntato.
- Lavoratori addetti al montaggio dei mobili le cui parti richiedono aggiustamenti o adattamenti.
- Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono lavori di costruzione o di montaggio di attrezzature di macchinari, di impianti o loro parti, o eseguono attivita` ausiliarie nell'attrezzamento di macchinari.
- Lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi gia` pronti.
- Lavoratori che conducono carrelli elevatori con guida a bordo o carro ponte o gru semoventi.
- Lavoratori che eseguono interventi non complessi di aggiustaggio, riparazione manutenzione di macchine
e/o impianti.
- Scortecciatore ad ascia.
- Cavatore di ciocco per pipe.
- Lavoratori che per l'espletamento di compiti di fattorinaggio e trasporto di piccoli carichi conducono automezzi per i quali non sia prevista la patente di guida di tipo C.
- Lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi gia` pronti: fustellatore, tirabandista, addetto alle sfogliatrici, addetto alle levigatrici/calibratrici.
- Lavoratori che, avendo adeguata conoscenza della materia prima, eseguono lavori di selezione e classificazione su nastri di prodotti semilavorati e finiti.
Categoria E (ex terza categoria operai) Declaratorie
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono mansioni a mano o a macchina per le quali sono richieste una generica capacita` ed una generica preparazione pratica.
Profili
- Lavoratori addetti all'esecuzione di lavori semplici su macchine gia` attrezzate o che lavorano in ausilio a lavoratori delle categorie superiori.
- Lavoratori addetti al montaggio delle componenti nella lavorazione di serie o a catena, nonche` all'assemblaggio di prodotti d'arredamento o parti di essi con pezzi finiti che non richiedono aggiustamenti o adattamenti.
- Frenatore di teleferiche.
- Lavoratori addetti all'assemblaggio dei prodotti di sughero naturale o agglomerato o che eseguono lavori di controllo su nastro di prodotti precedentemente classificati.
- Lavoratori addetti agli impianti di macinazione e agglomerazione che eseguono semplici operazioni di avviamento e controllo di macchine, nonche` di carico e scarico di materiali.
- Lavoratori addetti a semplici operazioni di carico e scarico di impianti automatici di lavaggio dei vari prodotti del sughero.
Nota
I lavoratori, privi di qualificazione, in fase di primo inserimento in azienda percepiranno per un periodo di 18 mesi, un minimo tabellare ridotto del 10% rispetto a quello della categoria E.
Qualora entri in vigore una nuova normativa di legge o contrattuale che disciplini la materia della retribuzione dei lavoratori privi di qualificazione in fase di primo inserimento in azienda, le Parti si incontreranno per una verifica finalizzata alla stipulazione di un eventuale accordo di armonizzazione della presente normativa.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di costituire una Commissione tecnica paritetica che sara` insediata nel mese di maggio 1995 con il compito di verificare le eventuali evoluzioni organizzative e/o tecnologiche intervenute
nelle imprese cui si applica il presente contratto e di proporre conseguenti adeguamenti e/o interventi modificativi del vigente sistema di classificazione del personale, per rendere l'istituto contrattuale maggiormente corrispondente alla realta` del settore.
La Commissione, entro il mese di giugno 1996, presentera` il proprio rapporto conclusivo che sara` oggetto di valutazione delle parti stipulanti in apposito incontro.
ART. 6 : Cumulo di mansioni
Ai lavoratori ai quali vengono affidate, con carattere di continuita`, mansioni pertinenti a diverse categorie, sara` attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche` quest'ultima abbia carattere di prevalenza.
ART. 7 : Orario di lavoro
La durata massima dell'orario di lavoro e` quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali medie da calcolarsi nell'ambito dell'anno solare.
Si intende lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, qualora non si tratti di compensazione per l'impiego flessibile dell'orario di lavoro di cui alla lettera A) del presente articolo.
Parimenti, sara` considerato lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre il limite dell'impiego flessibile dell'orario di lavoro.
Per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale medio sopra indicato, in aggiunta alla normale retribuzione l'azienda corrispondera`, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare piu` contingenza).
Ai soli effetti della determinazione del lavoro straordinario contrattuale, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti, con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilita` di scorrimento della seconda giornata non lavorativa per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su piu` turni, verra` concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su piu` turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di piu` settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verra` portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione e` direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, puo` essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
A) Orario normale di lavoro in regime di flessibilita`
In ottemperanza alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, l'orario di lavoro contrattuale potra` essere per azienda, per reparti, uffici, gruppi e/o singoli addetti, elevato a 45 ore settimanali, rispetto alle quali si attuera` una compensazione, preventiva o successiva, delle ore lavorate oltre le 40 ore settimanali medie e cio` in periodi dell'anno determinati in base alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, per i quali l'orario non potra` essere inferiore alle 35 ore settimanali.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Direzione aziendale informera` le R.S.U. e le maestranze interessate comunicando le motivazioni che comportano la variazione di orario e le relative modalita` di attuazione.
La Direzione aziendale e` tenuta pertanto, almeno due settimana prima dell'inizio del periodo di flessibilita`, a promuovere un apposito incontro preventivo con le R.S.U., onde esplicitare le modalita` applicative.
Il singolo lavoratore e` tenuto all'effettuazione dell'orario flessibile.
Non si dara` luogo ad orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali in concomitanza all'attivazione di procedure di licenziamento per riduzione del personale.
Entro il 31 dicembre di ogni anno in cui ha avuto luogo l'effettuazione dell'orario flessibile verra` effettuato un raffronto nell'ambito del regime d'impiego flessibile dell'orario di lavoro tra la prestazione lavorativa reale e quella contrattuale richiesta dall'azienda in base al presente punto A).
Qualora la prestazione lavorativa reale in regime di flessibilita` risulti inferiore alle 40 ore medie settimanali, si dara` luogo nell'anno successivo al recupero delle prestazioni lavorative relative alle ore non effettuate.
Resta inteso che da tale computo si escludono le assenze dovute ad infortunio sul lavoro, malattia professionale, astensione obbligatoria per maternita`, periodi di malattia, permessi sindacali retribuiti, trasferta, congedo matrimoniale.
Verranno computate le assenze per malattia inferiore a 6 giorni consecutivi (con esclusione di ricoveri ospedalieri), se piu` di una volta coincidenti nell'arco dell'anno con i periodi di flessibilita`.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nella definizione delle prestazioni lavorative effettuate nell'arco annuale, le assenze non previste dall'ultimo comma del presente articolo vanno computate per otto ore giornaliere e per 40 ore settimanali.
B) Riduzione dell'orario di lavoro
Fino al 31 dicembre 1989 i lavoratori fruiranno di 44 ore complessive annue di riduzione dell'orario di lavoro in ragione d'anno.
A decorrere dall'1.1.1990 i lavoratori fruiranno di ulteriori 12 ore di riduzione annua dell'orario di lavoro in ragione d'anno.
A decorrere dall'1.1.1994 i lavoratori fruiranno di ulteriori 8 ore di riduzione annua dell'orario di lavoro in ragione d'anno.
A fronte delle ore annue di riduzione dell'orario di cui ai commi precedenti, a far data dall'1 gennaio 1990 il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile prevista dal presente contratto per la festivita` del 4 novembre, anziche` essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sara` corrisposto e quindi assorbito e ricompreso nella retribuzione relativa alla fruizione delle predette ore di riduzione dell'orario di
lavoro.
Per i lavoratori delle aziende che per accordi aziendali o territoriali abbiano trasformato la retribuzione contrattualmente prevista per la festivita` del 2 Giugno, Festa della Repubblica, in ulteriori ore di riduzione dell'orario di lavoro o di permessi retribuiti comunque denominati, la riduzione di orario di cui ai commi precedenti ricomprende ed assorbe le suddette ore di riduzione dell'orario di lavoro o di permessi retribuiti comunque denominati.
Quanto sopra previsto nel presente punto B) per la festivita` del 4 novembre non trovera`, pertanto, applicazione per i lavoratori citati al comma precedente.
Quanto previsto nei commi precedenti comprende, assorbe, e sostituisce quanto previsto dal primo comma del punto B) dell'art. 7 Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi, Impiegati del C.C.N.L. del 12.05.1983.
I singoli lavoratori matureranno le suddette ore di riduzione dell'orario di lavoro in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio effettivamente prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
Potranno essere concordate a livello aziendale utilizzazioni collettive della presente riduzione di orario.
La riduzione di orario deve essere fruita secondo tempi e modalita` compatibili con le esigenze tecniche, di organizzazione e di produzione dell'azienda e per gruppi di quattro od otto ore salvo casi eccezionali.
Ai sensi dell'Accordo Interconfederale 22.1.1983, punto II, la riduzione d'orario, anche in cumulo con le ore relative alle festivita` abolite, verra` utilizzata prioritariamente a fronte della sospensione o riduzione dell'attivita` lavorativa dovuta a cause di forza maggiore od a contrazioni temporanee di mercato.
A decorrere dall'1 gennaio 1995 le ore di riduzione di orario effettivamente godute in corso d'anno non saranno inferiori a 48 ore e, ove non utilizzate entro il 31 dicembre, saranno soggette a decadenza per quanto ne riguarda l'effettivo godimento.
Su richiesta di una delle parti, di norma nel mese di ottobre di ciascun anno, l'azienda e la R.S.U. potranno procedere a verificare la fruizione di tale riduzione.
Nel corso della predetta verifica, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico produttive dell'azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non potra` aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo, in quanto a tale data cessa il diritto alla effettiva fruizione.
Ogni singolo lavoratore maturera` un ulteriore gruppo di 4 ore di riduzione dell'orario di lavoro non proporzionabile qualora, nell'arco dell'anno solare considerato, effettui prestazioni lavorative in regime di flessibilita` per almeno 30 ore complessive oltre le 40 settimanali.
Resta inteso che il limite massimo di lavoro prestato in regime di flessibilita` oltre le 40 ore settimanali non potra` superare le 90 ore nell'arco dell'anno solare.
Alla fine di ogni anno solare, l'azienda verifichera` l'attuazione del limite minimo di flessibilita` cosi` come stabilito; conseguentemente il suddetto beneficio verra` fruito nell'anno successivo.
Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell'orario di lavoro previste nel presente punto B), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di orario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per l'orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita.
Fa eccezione a quanto disposto dal comma precedente quanto collegato espressamente a lavorazioni particolarmente nocive e quanto previsto per i lavoratori turnisti, esclusi i lavoratori turnisti con orario di lavoro settimanale medio pari od inferiore a 36 ore di lavoro.
Le riduzioni di orario sopra previste saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi naziona li e/o accordi nazionali ed interconfederali tra le parti.
Si conviene che la presente materia non potra` essere nuovamente negoziata o subire variazioni per iniziativa di nessuna delle parti a livello regionale, provinciale, locale o aziendale.
Qualsiasi iniziativa a livello regionale, provinciale, locale o aziendale tesa ad ostacolare, impedire o modificare quanto stabilito in termini di flessibilita` nella presente normativa sull'orario di lavoro, fara` automaticamente decadere quanto indicato al punto B) "Riduzione orario di lavoro" fermo restando solo quanto previsto dalla formulazione dell'art. 7 della parte seconda del C.C.N.L. 12/09/1979 al paragrafo "Riduzione dell'orario di lavoro".
Dichiarazione a verbale
Ferma restando la possibilita` di applicazione della normativa sulla fruizione delle ore di riduzione annua dell'orario di lavoro prevista dal C.C.N.L. dell'8.6.1987, le parti convengono sull'opportunita` di valutare la realizzazione della settimana lavorativa di 39 ore, da raggiungersi tramite l'utilizzazione delle ore di riduzione annua dell'orario di lavoro previste dal presente C.C.N.L. ed operando sugli istituti contrattuali interessati.
In tal senso verra` realizzato un incontro entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L.
C) Festivita` abolite
In sostituzione delle 4 festivita` infrasettimanali abolite dalla Legge 54/1977 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo) spettano a tutti i lavoratori, a decorrere dall'1.1.1986, 4 gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito.
Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attivita` produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative delle aziende.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalita` di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verra` corrisposto un dedicesimo dei permessi di cui al primo comma del presente punto per ogni mese intero di anzianita`. La frazione di mese superiore a 15 giorni sara` considerata a questo effetto come mese intero.
I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Per quanto riguarda le due festivita` la cui celebrazione e` spostata dalla Legge 54/77 alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre) il lavoratore beneficiera` del trattamento previsto per le festivita` che coincidono con la domenica, nella forma prevista dal punto B) dell'art. 7 "Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi, Impiegati, Quadri".
ART. 8 : Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo, sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario
normale contrattuale di lavoro e` fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di lavoro e` di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
Le ore di lavoro prestate oltre gli orari settimanali suindicati sono considerate supplementari e retribuite con una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare piu` contingenza), rispettivamente fino a 60 e a 72 ore settimanali. Il lavoro prestato oltre le 60 ore settimanali e` straordinario, fatta eccezione per i discontinui con alloggio nello stabilimento per i quali lo straordinario decorre dopo le 72 ore settimanali.
Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui 50 ore settimanali, si procede come segue: la retribuzione base (minimo tabellare piu` indennita` di contingenza) prevista per la corrispondente categoria degli operai di produzione si divide per 174 e il quoziente ottenuto si moltiplica per 217,5.
Chiarimento a verbale
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere delle discontinuita`. In caso di controversia sull'applicazione del presente articolo, in relazione alle situazioni aziendali, si fa rinvio al disposto dell'art. 37 (reclami e controversie) della presente parte seconda del C.C.N.L..
ART. 9 : Festivita' e giorni festivi
Sono considerati giorni festivi, salvo eventuali modifiche di legge:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le due festivita` nazionali del 25 aprile e dell'1 maggio;
) Capodanno (1 gennaio), Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), giorno successivo a Natale (26 dicembre), Lunedi` di Pasqua (mobile);
d) la ricorrenza del Santo Patrono della localita` dove ha sede lo stabilimento (o un altro giorno sostitutivo da concordare fra le Organizzazioni Territoriali competenti, nel caso di coincidenza del Santo Patrono con la domenica o altro giorno festivo).
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria, aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora una delle festivita` ai punti b), c), d), del primo comma cada di domenica, ai lavoratori e` dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera pari a 1/26 della normale retribuzione mensile. Tale trattamento e` dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita`, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e` dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza delle festivita` col giorno di riposo compensativo.
ART. 10 : Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
L'azienda, quando avesse comprovata necessita` di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore, dovra` di norma dare un preavviso di 24 ore.
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avra` diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto di godimento del riposo relativo alla stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere per particolari esigenze tecniche, con una festivita` infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avra` diritto al trattamento stabilito dall'art. 9 della parte comune del presente C.C.N.L. per dette festivita`.
ART. 11 : Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nei casi di ciclo continuo le Parti si incontreranno a livello aziendale per verificare la ripartizione dell'orario di lavoro.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere e` concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orari di lavoro di 8 ore consecutive, valgono le normative di legge vigenti, in quanto pertinenti.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sara` peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 7 della parte comune del presente C.C.N.L.
Nell'impossibilita` tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verra` corrisposto, a decorrere dall'1/4
/1991, un compenso sostitutivo pari al 7% del valore orario dei minimi tabellari contrattuali, moltiplicato per l'orario di lavoro giornaliero.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo@@ comma dell'art. 20 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977.
ART. 12 : Lavoro straordinario notturno e festivo
Il lavoro straordinario contrattuale decorre dai limiti di cui al primo comma dell'art. 7 (orario di lavoro), salvo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 7.
Il ricorso al lavoro straordinario contrattuale deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario contrattuale nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezione dalla legge e relativo regolamento.
Inoltre l'azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario contrattuale che il lavoratore è tenuto ad effettuare nei seguenti casi:
- necessità connesse alla manutenzione ed al mantenimento e/o ripristino della funzionalità degli impianti;
- esigenze straordinarie connesse a vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto;
- situazioni connesse a ritardi nella consegna delle materie prime.
Su richiesta delle R.S.U. l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario contrattuale effettuato.
Al di fuori di quanto previsto dal terzo e dal quarto comma del presente articolo, il ricorso al lavoro straordinario contrattuale sarà concordato preventivamente tra la Direzione aziendale e la R.S.U..
Per il lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
Per il lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le maggiorazioni percentuali, di seguito indicate, da calcolarsi sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale III elemento).
i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno calcolate sul minimo tabellare maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo di cui all'art. 6 della parte terza (regolamentazione per gli operai), sulla contingenza e sull'eventuale III elemento.
Operai | Intermedi | Impiegati | |
1. Lavoro straordinario diurno contrattuale | 28 | 28 | 28 |
2. Lavoro festivo | 40 | 40 | 50 |
3. Lavoro festivo effettuato in turni avvicendati | 40 | 40 | 40 |
4. Lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati | 30 | 30 | 30 |
5. Lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati | 30 | 30 | 30 |
6. Lavoro straordinario festivo | 50 | 50 | 60 |
7. Lavoro straordinario notturno | 50 | 50 | 50 |
8. Lavoro straordinario festivo notturno | 60 | 70 | 70 |
Sono assorbiti fino a concorrenza eventuali trattamenti previsti a livello aziendale o territoriale.
Le maggiorazioni sopra previste si intendono onnicomprensive di ogni incidenza su qualsiasi istituto contrattuali e di legge.
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la parificazione della percentuale di maggiorazione per lavoro supplementare con quella per lavoro straordinario non ha rilevanza alcuna agli effetti della legislazione vigente per il lavoro straordinario.
Le parti si danno atto altresì che la parificazione contrattuale suddetta non dovrà comportare riflessi sulle pattuizioni di miglior favore eventualmente in atto aziendalmente.
ART. 13 : Rapporto di lavoro a tempo parziale
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 5, terzo e quarto comma Legge 863/84 le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
A) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito e` necessario anche per il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
B) Il rapporto a tempo parziale potra` riguardare sia lavoratori gia` in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilita` e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
C) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno.
L'orario di lavoro a tempo parziale verra` regolamentato a livello aziendale e sara` di massima a carattere individuale, non escludendo la possibilita` di applicazione per reparti, uffici o gruppi di lavoratori.
D) Tutti gli istituti contrattuali e di legge di carattere economico e retributivo saranno applicati in proporzione all'orario stabilito. Anche gli istituti non di carattere economico e retributivo saranno riproporzionati. In particolare, il lavoratore a tempo parziale maturera` il periodo feriale ed i permessi retribuiti relativi alle festivita` abolite per periodi di durata pari a quelli spettanti al lavoratore a tempo pieno, ma per essi verra` retribuito secondo l'orario di lavoro per lui stabilito. In ogni caso, anche gli altri istituti contrattuali, extracontrattuali e di legge per i quali sia prevista una normativa che si riferisca alla temporalita` saranno riproporzionati solo per la parte economica e salariale, non per la durata. La prestazione part time dovra` comunque conformarsi proporzionalmente all'effettuazione aziendale di lavoro flessibile.
E) Per i lavoratori a tempo parziale il cui orario di lavoro sia, nel mese, pari od inferiore ad 88 ore, non trovera` applicazione l'art. 25 (diritto allo studio - lavoratori studenti), Parte seconda del C.C.N.L. vigente, salvo restando il disposto di legge.
F) In applicazione della deroga all'art. 5, secondo comma Legge 863/84, disposta dal successivo terzo
comma, le aziende potranno attuare particolari modalita` temporali di svolgimento delle prestazioni che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno.
G) Le modalita` definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del Lavoro.
H) Il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene prolungato di un numero di giorni tale da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno.
I) In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza di cui al comma 3 bis art. 5 Legge 863/84 si intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali e` in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
L) Previo esame congiunto a livello aziendale, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, e` consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario ridotto concordato in attuazione dell'art. 5 commi 3, lett. C) e 4, Legge 19/12/1984, n. 863.
M) In applicazione della deroga all'articolo 5, secondo comma, Legge n. 863, 1984 disposta dal successivo terzo comma, il lavoro a tempo parziale potra` essere distribuito su periodi giornalieri, settimanali, mensili ed annuali; potranno essere stipulati, anche per realizzare una maggiore utilizzazione degli impianti, contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell'orario legale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale.
ART. 14 : Contratto a tempo determinato
1. In attuazione del rinvio disposto dall'articolo 23, Legge n. 56, 1987, le parti individuano come di seguito specificato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla Legge 18/4/1962, n. 230, dall'articolo 8 bis della Legge 25/3/1983, n. 79, dalla Legge 19/12/1984, n. 863, dall'art. 8 della Legge 23/7/1991, n. 223, e dall'Accordo Interconfederale CONFAPI/CGIL - CISL - UIL del 13/5/1993, e` consentita la stipula di contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi prorogabile per un periodo di pari durata:
- incrementi di attivita` produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di piu` intensa attivita` derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantita` e/o specificita` del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esecuzione di attivita` di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalita` e specializzazione diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- partecipazione a fiere e mostre;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione dei periodi di chiusura collettiva per ferie dello stabilimento.
2. Le parti convengono che, nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unita` produttiva, con contratto a tempo determinato rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al:
- 15% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non puo` determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 5 unita`;
- 10% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti;
- 7% per lo scaglione oltre i 300 dipendenti.
3. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unita` superiore.
4. Le percentuali come sopra definite possono essere aumentate mediante accordo sindacale nei casi in cui ne sia ravvisata la necessita` ed in relazione alla necessita` stessa.
ART. 15 : Ferie
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane.
Il godimento continuativo del periodo feriale non puo` superare le 3 settimane.
Nel caso di ferie frazionate, cinque giornate vengono considerate equivalenti ad una settimana. L'epoca delle ferie sara` stabilita secondo le esigenze di lavoro, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti e/o uffici, per scaglioni o individualmente, previa consultazione tra la Direzione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Aziendale o la R.S.U..
Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprendera` anche l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente.
I giorni festivi di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 9, parte comune, del presente C.C.N.L., che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie, per cui si dara` luogo al corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Tale prolungamento puo` essere sostituito dalla relativa indennita` per mancate ferie.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e` tenuta a praticargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla localita` ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta per la durata del viaggio.
Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella localita` di riposo, non verra` computato nelle ferie.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo da` diritto al compenso sostitutivo delle ferie maturate. Al lavoratore che all'epoca del rapporto delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianita` di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, spettera`, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore a 15 giorni sara` considerata a questi effetti come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di anzianita` maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale
oppure dal giorno dell'assunzione.
Il periodo di preavviso non puo` essere considerato periodo di ferie.
ART. 16 : Minimi retributivi contrattuali
I minimi retributivi contrattuali sono riportati nelle tabelle allegate al presente contratto, di cui sono parte integrante.
ART. 17 : Tredicesima mensilita'
L'azienda e` tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita` di importo ragguagliato alla normale retribuzione percepita dal lavoratore stesso.
Per gli operai lavoranti a cottimo, la normale retribuzione dovra` tener conto dell'incidenza media dell'utile di cottimo realizzato nel trimestre precedente. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita`, quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. I periodi di assenza per malattia o infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonche` i periodi di assenza per regolari permessi che non superino nel complesso il periodo di un mese nell'anno, saranno utilmente computati ai fini della tredicesima mensilita`.
ART. 18 : Corresponsione della retribuzione
La retribuzione sara` corrisposta normalmente ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi tenendo presente che per retribuzione base si intende minimo tabellare piu` contingenza e per normale retribuzione si intende la retribuzione globale di fatto.
Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento rispetto alla scadenza in uso, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu` del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; in tal caso il lavoratore avra` facolta` di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione dell'indennita` di anzianita` e di mancato preavviso. In caso di contestazione sulla retribuzione e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione stessa, dovra` essere intanto corrisposta al lavoratore la parte di retribuzione non contestata, contro rilascio, da parte dell'interessato, della quietanza per la somma ricevuta.
Con riferimento ad eventuali consuetudini aziendali, ai lavoratori che ne facciano richiesta verranno accordati acconti proporzionali.
ART. 19 : Reclami sulla retribuzione
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta o documento equivalente dovra` essere fatto all'atto del pagamento: il lavoratore che non vi provvedera` perde diritto di reclamo per cio` che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro e non oltre il terzo giorno da quello della corresponsione della retribuzione affinche` il competente ufficio d'azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze.
I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dal lavoratore alla direzione dell'azienda al piu` presto possibile.
ART. 20 : Premio di risultato
Le parti intendono confermare e dare piena attuazione a quanto previsto dal protocollo del 23.7.1993.
La contrattazione di secondo livello con contenuti economici, di cui alla PREMESSA lettere C), D) ed E), e` consentita per l'istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttivita`, di efficienza, di qualita`, di redditivita` ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitivita` delle piccole e medie aziende, nonche` ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, dovra` riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale.
Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti secondo i principi di cui sopra.
Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo previdenziale di cui al Protocollo 23.7.1993, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta.
Gli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territoriali delle OO.SS. entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi.
Conseguentemente alle modalita` previste dal comma precedente, il primo anno di riferimento ai fini di cui sopra e` costituito dal 1995.
Pertanto, la prima erogazione potra` essere corrisposta a partire dal mese di ottobre dell'anno 1996 sulla base dei risultati ottenuti nel periodo precedente.
Viene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui all'art. 1, punto 2, parte prima, del presente contratto una commissione di lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione di secondo livello.
ART. 21 : Aumenti periodici di anzianita'
A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto, tutti i lavoratori operai, impiegati, intermedi e
quadri avranno diritto, per ogni biennio di anzianita` di servizio prestato presso la stessa azienda, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti periodici di anzianita` biennali deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna categoria:
Cat. AS - L. 26.000 Cat. A - L. 23.000 Cat. B - L. 19.000 Cat. C - L. 16.000 Cat. D - L. 15.000 Cat. E - L. 14.000
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita`.
Gli aumenti periodici di anzianita` non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne` gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterra` l'importo degli aumenti periodici gia` maturati.
Il lavoratore avra` quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per la nuova categoria ivi compreso l'importo maturato nelle precedenti categorie.
La frazione del biennio al momento del passaggio di categoria verra` considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Dichiarazione a verbale
a) La disciplina dell'istituto degli aumenti periodici di anzianita` come sopra definita ha trovato applicazione con il C.C.N.L. '79 oltre a quanto previsto dal presente C.C.N.L..
Si richiamano integralmente le norme di attuazione previste dal C.C.N.L. 1979.
b) Gli impiegati e gli intermedi in forza alla data di stipulazione del C.C.N.L. 12/09/79 mantengono in cifre gli importi degli aumenti periodici di anzianita` gia` maturati a tale data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori aumenti periodici biennali di anzianita`, secondo gli importi previsti dalla presente disciplina fino ad un massimo complessivo di 12.
c) Nel caso del passaggio di qualifica da operaio a intermedio o a impiegato o a quadro che comporti novazione del rapporto di lavoro, il numero degli aumenti periodici di anzianita` maturabili e` di 5.
ART. 22 : Congedo matrimoniale
Il lavoratore che contrae matrimonio sara` concesso un permesso di 16 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della normale retribuzione, per le giornate altrimenti lavorative cadenti nello stesso periodo, dedotto quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore competente.
Tale permesso non sara` computato quale periodo di ferie annuali, ne` potra` essere considerato come periodo di preavviso. La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni.
La celebrazione del matrimonio dovra` essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
ART. 23 : Indennita' di zona malarica
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da una zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennita` da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le localita` da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita` sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
ART. 24 : Mensa
Le parti dichiarano di ricercare, ove possibile, opportune iniziative atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori, a livello aziendale o territoriale.
Le parti si danno atto che la realizzazione di mense comunque organizzate comportera` l'abrogazione delle eventuali somme fino allora corrisposte dalle aziende al lavoratore.
ART. 25 : Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti, ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studi compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, oppure altre iniziative di formazione professionale, purche` riconosciute dall'azienda come idonee al miglioramento professionale del lavoratore in relazione alle mansioni allo stesso affidate.
Le ore di permesso da utilizzare nell'arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno.
'inizio di ogni triennio verra` determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per la frequenza ai corsi di cui sopra moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero dei dipendenti occupati nella azienda o nell'unita` produttiva.
l lavoratori che contemporaneamente potranno usufruire di permessi retribuiti non dovranno superare il 3% del totale delle forze occupate; dovra` comunque essere garantito in ogni reparto il regolare svolgimento dell'attivita` produttiva.
Nelle unita` produttive che occupano fino a 25 dipendenti potra` usufruire dei permessi retribuiti un solo lavoratore.
Il lavoratore potra` richiedere permessi retribuiti per la frequenza di corsi di cui al primo comma per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno, sempreche` il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
Unicamente nel caso di frequenza dei corsi per il recupero della scuola dell'obbligo, le ore di permesso retribuito, comprensive delle prove di esame, pro capite nel triennio sono elevate a 250.
Il rapporto di ore di permesso retribuito a ore di frequenza di detti corsi e` in tal caso elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore.
Il lavoratore dovra` presentare domanda scritta alla Direzione Aziendale di norma un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovra` fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sara` seguito l'ordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del presente articolo assorbono e sostituiscono integralmente la disciplina prevista per i lavoratori studenti dall'art. 28 parte prima del C.C.N.L. 23 giugno 1973, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
ART. 26 : Assenze
Tutte le assenze devono essere giustificate. Per le assenze non giustificate valgono le norme disciplinari previste nel presente contratto.
Le giustificazioni devono essere presentate entro il giorno stesso dell'inizio dell'assenza stessa, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
L'assenza, ancorche` giustificata e autorizzata, non da` luogo a decorrenza di retribuzione.
ART. 27 : Lavoratori tossicodipendenti - Tutela delle categorie dello svantaggio sociale
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita` sanitarie locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e` dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico riabilitativo e` considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, aspettativa non retribuita.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessita`.
Le parti, nella condivisa valutazione della opportunita` di interventi di legge nei confronti delle categorie
socialmente svantaggiate, si danno atto della necessita` di una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti e delle disposizioni che saranno introdotte nell'ordinamento giuridico interno per l'attuazione di direttive comunitarie in materia.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilita` tecnico organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle Leggi n. 482/68 e 104/92 in funzione delle capacita` lavorative degli stessi.
Entro il mese di marzo 1995 il Comitato Paritetico Nazionale pone all'ordine del giorno la trattazione della presente materia.
ART. 28 : Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
Le parti, per quanto riguarda il controllo delle assenze per malattia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge n. 300/70 concordano quanto segue:
a) il lavoratore assente per malattia e` tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per la durata dell'intera malattia, a trovarsi a disposizione per il controllo al recapito comunicato al datore di lavoro dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Tale controllo e` effettuabile da personale incaricato dall'Unita` Sanitaria Locale e/o INPS.
Conseguentemente ogni mutamento di recapito dovra` essere tempestivamente comunicato all'azienda allo scopo di rendere possibili le visite di cui al presente paragrafo.
Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative e/o amministrative locali o nazionali. Sono altresi` fatte salve le necessita` di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari preventivamente - salvo casi di forza maggiore - comunicati all'azienda e successivamente documentati.
b) In caso di mancata reperibilita` il lavoratore e` tenuto a recarsi entro il primo giorno utile successivo al controllo presso l'Unita` Sanitaria Locale informandone contemporaneamente l'azienda.
c) Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite e senza giustificato motivo di cui al comma ultimo del punto a), non venga reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche al recapito comunicato perdera` l'intero trattamento economico, parziale o totale a carico dell'azienda, sino a 10 giorni e nella misura della meta` per i successivi giorni, nei limiti previsti dal contratto, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia` accertati da precedenti visite di controllo. Sono fatte salve diverse successive disposizioni di legge.
Le assenze e le inosservanze di cui al punto a) comporteranno l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, con proporzionalita` relativa alla infrazione riscontrata e alla sua gravita`.
La mancata presentazione di cui al punto b) comportera` l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti. Non si terra` conto ad alcun effetto di tutti i provvedimenti disciplinari di cui al punto a), decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART. 29 : Permessi di entrata e uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potra` lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Salvo permesso della Direzione non e` consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro salvo casi eccezionali.
ART. 30 : Trattenute per risarcimento danni
I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente contestati al lavoratore.
L'importo del risarcimento dei danni sara` valutato dalla Direzione dell'azienda, mediante consultazione della Rappresentanza Sindacale Aziendale o della R.S.U. a richiesta dell'interessato, in relazione all'entita` del danno subito e sara` ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della normale retribuzione di ogni periodo di paga. In caso di reclamo o controversia sulla valutazione del danno, verra` seguita la procedura di cui all'art. 37 della presente parte comune (reclami e controversie).
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'eventuale saldo scoperto sara` trattenuto sui compensi e sulle indennita` spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.
ART. 31 : Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovra` conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovra` porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore e` responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e rispondera` delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili.
Nessuna modifica potra` essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore prima di lasciare lo stabilimento dovra` riconsegnare tutto cio` che gli era stato affidato: qualora non lo restituisse in tutto o in parte, l'azienda trattera` l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennita` spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.
ART. 32 : Visite di controllo
Per le visite di controllo si fa riferimento alle disposizioni della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
ART. 33 : Indennita' di preavviso ed anzianita' in caso di morte
In caso di morte le indennita` di preavviso ed il trattamento di fine rapporto saranno corrisposte in base alle disposizioni dell'art. 2122 C.C..
ART. 34 : Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto e` regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del primo comma dell'articolo 2120 C.C. e della suddetta legge e` composta esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale;
- contingenza (secondo quanto stabilito dalla Legge 297/1982);
- scatti di anzianita`;
- aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale;
- premio di produzione;
- premi e provvigioni;
- maggiorazioni per turni avvicendati;
- tredicesima mensilita` ed eventuali mensilita` corrisposte aziendalmente;
- cottimi;
- indennita` di maneggio denaro;
- indennita` di mensa.
ART. 35 : Cessione - Trasformazione e trapasso di azienda
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianita` di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
ART. 36 : Inscindibilita' delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Ferma restando la inscindibilita` di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu` favorevoli al lavoratore attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
ART. 37 : Norme complementari e precedenti contratti
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I contratti di lavoro vigenti nel settore dell'industria del legno e del sughero, e per gli addetti alle piccole e medie industrie, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti contratti nazionali di lavoro di categoria, conserveranno la loro validita` limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto e per la durata in ciascuno di essi prevista.
ART. 38 : Reclami e controversie
Ferme restando le possibilita` di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale o la R.S.U., verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo la facolta` di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Le parti, nell'intento di costruire nuove relazioni industriali nel settore, si impegnano affinche` le possibili controversie in sede di applicazioni del presente C.C.N.L. e/o in merito ad eventuali contenziosi in sede aziendale vengano affrontate con il pieno e immediato coinvolgimento delle Associazioni stipulanti attraverso l'istituzione di una apposita commissione paritetica nazionale.
ART. 39 : Decorrenza e durata
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dall'1 gennaio 1995 e avra` vigore fino al 31 dicembre 1998.
Per la parte economica il primo biennio avra` vigore fino al 31 dicembre 1996.
Esso si intendera` automaticamente prorogato di anno in anno se non verra` disdetto 3 (tre) mesi della scadenza, con lettera raccomandata A.R.
ART. 40 : Previdenza integrativa volontaria
Le parti assumono l'impegno di procedere, successivamente ad una adeguata riforma del sistema pensionistico e del regime contributivo, alla realizzazione di una tutela previdenziale integrativa volontaria, rispondente alle caratteristiche dei settori cui si applica il presente contratto, verificando tempi, modi e forme dell'avvio di un sistema di previdenza integrativa volontaria secondo quanto di seguito previsto.
Le parti, entro il mese di giugno 1995 e sempre che siano state emanate le necessarie norme di legge, provvederanno ad insediare, una Commissione tecnica composta da esperti designati in numero paritetico, con il compito di esaminare tempi, modi e forme di applicazione ai settori disciplinati dal presente contratto delle disposizioni a quel momento vigenti sulla previdenza integrativa volontaria e di avanzare proposte per la costituzione di un Fondo nazionale a capitalizzazione individuale alimentato nella prima fase di funzionamento attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 18% del trattamento di fine rapporto che verra` a maturazione dopo la costituzione del Fondo stesso.
Escludendo in ogni caso qualsiasi sovrapposizione, secondo le modalita` previste dalla legislazione in materia, la Commissione tecnica ricerchera` soluzioni atte ad armonizzare la disciplina di altre forme di previdenza eventualmente esistenti con il sistema di previdenza integrativa volontaria.
ART. 41 : Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, L. 23\7\1991 n. 223
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma, art. 25, L. 23/7/1991 n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo delle percentuali di cui commi 1 e 6 del citato art. 25, non si tiene conto delle assunzioni di personale inquadrato nelle categorie AS, A, B e C (declaratoria seconda alinea) dell'art. 5 della parte seconda del vigente C.C.N.L..
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie dal quinto comma dell'art. 25, L. n. 223/91, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 cit. anche quando vengano inquadrati nelle categorie e nelle qualifiche sopra individuate.
Le presenti disposizioni contrattuali saranno trasmesse a cura delle parti stipulanti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per i conseguenti adempimenti ad esso richiesti.
ART. 42 : Quota di servizio sindacale
Le aziende comunicheranno mediante affissione nell'ultima settimana di marzo 1995 ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti che i sindacati medesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari a lire 25.000 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 1995.
I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro il 10 di aprile 1995.
La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non e` applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, sevizio militare, aspettativa, cassa integrazione guadagni, trasferta, ecc.) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma e il 10 aprile 1995.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione ai rappresentanti sindacali FENEAL FILCA FILLEA e, tramite le Associazioni imprenditoriali, alle Organizzazioni sindacali FENEAL FILCA FILLEA territoriali del numero delle trattenute effettuate.
Le quote per il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul numero di c/c bancario e secondo modalita` che verranno comunicate successivamente dalle predette organizzazioni.
ART. 43 : Disposizioni finali
Qualora dalla Federazione Lavoratori delle Costruzioni (FENEAL FILCA - FILLEA) siano concordate con altre Associazioni di datori di lavoro e di artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti alla CONFAPI.
LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) - Parte Terza -
Regolamentazione per gli operai
ART. 1 : Periodo di prova
L'assunzione al lavoro dell'operaio e` sempre fatta per un periodo di prova della durata di due settimane di effettiva prestazione, prorogabile di comune accordo fino a tre settimane, fatta eccezione per gli operai delle categorie C e D per i quali il periodo di prova e` di quattro settimane di effettiva prestazione e per l'operaio di categoria B per il quale il periodo di prova e` di nove settimane.
Durante il periodo di prova e` reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne` di indennita`.
In tal caso l'anzianita` dell'operaio decorre dal primo giorno di assunzione.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio su lavoro e malattia non professionale, l'operaio sara` ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza per malattia non professionale, ed entro 20 giorni dall'inizio dell'assenza per infortunio sul lavoro.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'articolo 1 Parte Comune del presente C.C.N.L.
ART. 2 : Elementi, computo e modalita' di corresponsione della retribuzione
La retribuzione dell'operaio e` costituita dai seguenti elementi:
a) salario (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita` - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita` di contingenza;
c) eventuali indennita` continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilita`.
Per determinare la quota oraria del salario mensile si divide il salario stesso per 174 (centosettantaquattro).
La normale retribuzione agli operai sara` corrisposta mensilmente in ragione delle giornate lavorate e, nell'ambito delle giornate, in ragione delle ore lavorate.
Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro verra` corrisposta l'intera retribuzione mensile; questa sara` ugualmente corrisposta in caso di assenza per festivita`, ferie, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e per altre assenze che, comunque, comportino il diritto alla retribuzione.
, con la retribuzione mensile si intende compensato il lavoro fino a 40 ore settimanali, nonche` le festivita`, le ferie, i permessi retribuiti, con le esclusione soltanto delle festivita` cadenti di domenica o nel giorno di riposo compensativo per quei lavoratori che prestino la loro opera di domenica. Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un orario inferiore alle 40 ore settimanali, per cause diverse da quelle sopra indicate, verra` detratta una quota pari ad un 174esimo della retribuzione mensile per ciascuna delle ore non lavorate.
Agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un orario superiore alle 40 ore settimanali verra` aggiunta una quota pari ad un 174esimo della retribuzione mensile per quante sono le ore lavorate in piu` oltre le 40 settimanali.
ART. 3 : Recuperi
E` ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purche` esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si e` verificata l'interruzione.
ART. 4 : Sospensione di breve durata ed interruzione di lavoro - Soste - Integrazione salariale, contratto di solidarieta'
A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.
Ove nella giornata si verifichino, per cause di forza maggiore, interruzioni di lavoro di qualsiasi entita`, qualora la Direzione dell'azienda trattenga l'operaio a disposizione dello stabilimento, questi avra` diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di lavoro. In caso di sospensione di lavoro superiore a 15 giorni, l'operaio potra` richiedere la risoluzione del suo rapporto di lavoro con diritto alle eventuali indennita` spettanti in caso di licenziamento, compresa quella relativa al preavviso.
B) Industrie boschive e forestali.
Qualora per cause di forza maggiore, indipendenti cioe` dalla volonta` del datore di lavoro e del lavoratore, si dovesse addivenire alla sospensione della lavorazione, l'operaio lavorante ad economia, per il periodo di tempo superiore a mezz'ora, non ha diritto a compenso alcuno.
C) Integrazione salariale, contratto di solidarieta`.
Durante gli interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali od a orario ridotto e del contratto di solidarieta`, i lavoratori non matureranno gli istituti contrattuali e di legge per le ore di intervento attuate relativamente a quanto di competenza dell'azienda.
Matureranno, invece, i detti istituti in relazione alle ore di lavoro eventualmente effettuate.
Per il trattamento di fine rapporto trovera` applicazione quanto previsto dalle norme di legge vigenti.
ART. 5 : Modifica di mansioni
L'operaio puo` essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo gruppo purche` cio` non comporti una diminuzione di retribuzione. All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore, dovra` essere corrisposta la retribuzione della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.
Trascorso un periodo continuativo di 40 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra` senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente con diritto alla conservazione del posto, nel qual caso il trattamento di cui al secondo comma spettera` per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera` la propria retribuzione.
ART. 6 : Lavoro a cottimo
A) Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacita` ed operosita`, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 6,50% del minimo di paga base tabellare del gruppo di appartenenza.
Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo del medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 6,50%.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacita` e volonta`, la retribuzione gli verra` integrata fino al
raggiungimento di detto minimo.
Agli operai interessati dovra` essere comunicato per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
Quando gli operai lavorino con tariffe gia` assestate, il conteggio dei guadagni sara` fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in piu` o in meno che le modifiche stesse avranno determinato.
La variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assestamento.
A richiesta dell'operaio l'azienda mettera` a disposizione dell'operaio stesso gli elementi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potra` non essere fornita per tariffe alle quali, data la contemporaneita` della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevita` della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi. Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo potra` avere durata fino a 4 mesi e sara` concordato fra le parti interessate. Si intende per periodo di assestamento, il tempo durante il quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento.
L'accordo tra le parti per la durata dell'assestamento puo` anche essere tacito.
L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo e` ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro.
Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato l'operaio avra` diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreche` rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la R.S.U. potra` intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di variazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia.
Saranno esaminate in prima istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la R.S.U., anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avra` messo a disposizione dell'operaio o della R.S.U..
Tale tentativo dovra` esaurirsi entro il piu` breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verra` esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti.
B) Industrie boschive e forestali.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacita` ed operosita`, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 6,50% del minimo di paga tabellare della categoria.
Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 6,50%, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di operai venga riconosciuto di capacita` ed operosita` superiori al normale.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacita` e volonta`, la retribuzione gli verra` integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Agli operai interessati dovra` essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
All'operaio che venga passato dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, l'azienda conservera` l'utile di cottimo se rimarranno inalterate le condizioni di lavoro e se sara` a lui richiesto il mantenimento della stessa produzione individuale.
All'operaio cottimista che venga contemporaneamente adibito a lavori diversi da quello a cottimo, l'azienda corrispondera` un trattamento economico minimo pari alla paga ad economia maggiorata del minimo di cottimo.
ART. 7 : Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoratore a domicilio e` lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita`, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu` imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'articolo 2094 C.C. ricorre quando il lavoratore a domicilio e` tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalita` di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attivita` dell'impreditore committente.
Non e` lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. Divieti.
Non e` ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attivita` le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumita` del lavoratore e dei suoi familiari.
E` fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
E` fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attivita`.
3. Libretto personale di controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla Legge 10 gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, uniforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunichera` al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonche` quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e cio` ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
4. Responsabilita` del lavoratore a domicilio.
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilita` di tutto il materiale che riceve in consegna, nonche` quella per la esatta esecuzione del lavoro.
5. Retribuzione.
a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, previsto dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concretera` in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioe`: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennita` di contingenza e indennita` accessorie.
Indennita` di contingenza e indennita` accessorie dovranno essere tradotti in quote orarie sulla base di otto ore giornaliere.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sara` la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavoratore di normale capacita` per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste.
L'anzidetta tariffa di cottimo risultera` cosi` dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato.
d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, del variare della paga base, delle eventuali indennita` accessorie e della indennita` di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c).
e) Su richiesta di una delle parti contraenti, potra` essere predisposto un incontro a livello territoriale, tra le rispettive Organizzazioni dei datori di lavoro e di lavoratori, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa di cui sopra.
6. Maggiorazione della retribuzione.
a) Ad ogni periodo di paga, oppure di coincidenza con ferie o con le festivita` natalizie, sara` corrisposta al
lavoratore a domicilio - a titolo di indennita` sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, e delle festivita` nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato.
b) Con le stesse modalita` sara` corrisposta al lavorante a domicilio, in conformita` con la legge, una indennita` sostitutiva del Trattamento Fine Rapporto nella misura del 5% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.
Chiarimento a verbale
Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno assorbite, fino a concorrenza, da quelle eventualmente gia` concordate per le medesime finalita`.
7. Pagamento della retribuzione.
Il pagamento della retribuzione sara` effettuato all'atto della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
8. Procedura di informazione.
La R.S.U. puo` richiedere alla Direzione Aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame, la R.S.U. potra` farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per la azienda interessata.
9. Norme generali.
Per tutto quanto non e` espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.
ART. 8 : Trasferimenti
All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad un altro della stessa azienda, situato in diverse localita`, e sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, sara` corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda delle spese di trasporto per se` e per i familiari viventi a carico che con lui effettivamente si trasferiscono, nonche` delle masserizie.
Limitatamente per l'operaio, l'azienda in piu` di tali spese riconoscera` una speciale indennita` di trasferimento nella misura corrispondente a 17/30 di retribuzione base (minimo tabellare e contingenza) se celibe e 34/30 di retribuzione base se con familiari viventi a carico.
L'operaio ha inoltre diritto al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di affitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi.
ART. 9 : Trasferte
All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attivita` compete:
1) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo di lavoro;
2) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio nei limiti della normalita` ed in base a nota documentata, salvo accordo forfettario tra la ditta e l'operaio, oppure una indennita` sostitutiva da stabilirsi dalle competenti organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la trasferta si effettua;
3) un'indennita` pari al 50% della retribuzione base (minimo tabellare piu` contingenza piu` eventuale terzo elemento) per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo del lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento: analogo trattamento sara` riservato all'operaio per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione.
L'indennita` di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dallo stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo.
Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indennita` predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dallo stabilimento.
Per i viaggi di lunga durata che comportino un tempo superiore alla durata dell'orario normale di lavoro, all'operaio compete solamente la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato in azienda oltre naturalmente al rimborso delle spese di cui ai punti 1) e 2).
Resta pertanto stabilito che ove la durata del viaggio non consenta all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto in azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per queste ore non lavorate.
In tal caso non si fara` luogo alla corresponsione dell'indennita` di cui al punto 3) per un tempo pari a quello cosi` indennizzato.
Il datore di lavoro stabilira`, caso per caso, l'orario e l'itineraio che l'operaio dovra` osservare nei viaggi e stabilira` il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovra` servirsi.
L'operaio in trasferta dovra` rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro.
Quando la permanenza in trasferta dell'operaio avra` durata superiore a 3 mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potra` richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto.
Il periodo di godimento del permesso sara` stabilito in relazione con le esigenze del lavoro.
Nel caso di gravi e riconosciute necessita` familiari la ditta dovra`, su richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese occorrenti per il trasporto con mezzi ordinari.
Nota a verbale
1) Le parti stipulanti, tenuto conto della varieta` delle situazioni in atto, si impegnano a definire entro il 30.6.1996 un accordo per una regolamentazione nazionale delle trasferte, sia per quelle sul territorio nazionale, sia per quelle all'estero.
caso di obiettiva difficolta` a definire - entro la data prefissata - una normativa omogenea e valevole per l'intero territorio nazionale, e pur riaffermando che l'obiettivo primario a cui tendere e` quello di un accordo a livello nazionale, particolari accordi sulla materia potranno intervenire in sede locale o aziendale.
2) Gli accordi gia` stipulati in sede provinciale per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo che precede e di formulazione identica a quella del C.C.N.L. 10 febbraio 1962, vengono prorogati nella loro validita` fino alla scadenza del presente contratto.
ART. 10 : Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonche` la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreche`, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verra` corrisposta una indennita` speciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare piu` contingenza) con facolta` delle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente gia` concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sara` corrisposta l'indennita` speciale di cui al comma precedente.
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo 9 della parte prima sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocivita` di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e R.S.U., si concordera` la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennita` per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.
ART. 11 : Chiamata alle armi
In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempimento degli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L.G.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro, rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto ed agli altri eventuali benefici di legge.
L'operaio e` tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio sara` considerato dimissionario.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla Legge 3 maggio 1955, n. 370. Chiarimento a verbale
Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti dei lavoratori delle industrie boschive e forestali assunti a tempo determinato.
ART. 12 : Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attivita` lavorativa, dovra` essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvedera` affinche` sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dallo stabilimento la denuncia verra` stesa al piu` vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
B) Trattamento economico
Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme:
- a partire dal giorno seguente l'infortunio e per un massimo di 12 mesi, una integrazione dell'indennita`, percepita in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non e` cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, e comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo e` subordinato al riconoscimento della malattia professionale o infortunio da parte dell'istituto assicuratore, nonche` alla presentazione dei seguenti documenti:
- denuncia dell'infortunio sul lavoro e della malattia professionale nel termine e con le modalita` previste dalla normativa vigente in materia;
- in caso di ricovero ospedaliero il lavoratore e` tenuto a presentare il certificato di ricovero rilasciato dall'amministrazione ospedaliera o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione.
I conteggi finali dell'integrazione saranno effettuati in base ai certificati definitivi rilasciati dall'istituto assicuratore.
L'azienda anticipera` ai lavoratori, alle scadenze dei singoli periodi di paga, le indennita` d'infortunio o di malattia professionale a carico della INAIL.
Quanto sopra verra` a decadere nei casi in cui non venga effettuato dall'INAIL il sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica ovvero nei casi di contenzioso contributivo avente per oggetto tali anticipazioni.
Tali eventi saranno presi in esame a livello nazionale per consentire alle parti di intraprendere le opportune iniziative al fine di ripristinare correttamente le iniziali condizioni.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale coincidente con interventi di integrazione salariale ad orario ridotto nonche` del contratto di solidarieta`, al lavoratore spettera` un trattamento economico complessivo netto, comprensivo di quanto a carico dell'INAIL, pari a quello che avrebbe percepito se tali eventi non si fossero verificati durante i suddetti interventi.
B) Conservazione del posto
Durante la degenza dovuta a causa di infortunio sul lavoro, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica accertata da certificato rilasciato dall'INAIL.
In caso di malattia professionale, il posto sara` conservato all'operaio non in prova per il periodo per il quale lo stesso percepisce dall'INAIL l'indennita` temporanea.
Nel caso di superamento di detto termine massimo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro potra` essere risolto dal datore di lavoro, o su richiesta dell'operaio, con le stesse modalita` di indennita` previste in caso di licenziamento.
ART. 13 : Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
A) Denuncia
L'assenza in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla Direzione dell'azienda entro il giorno stesso dell'inizio dell'assenza salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Alla comunicazione dovra` fare seguito entro i due giorni successivi dall'inizio dell'assenza, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro.
In mancanza di una delle suddette comunicazioni, l'assenza verra` considerata ingiustificata.
L'azienda ha la facolta` di far controllare la malattia o l'infortunio non sul lavoro dell'operaio in conformita` alle vigenti disposizioni di legge.
B) Trattamento economico
Le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova assenti per malattia od infortunio non sul lavoro il seguente trattamento economico:
- dal primo al terzo giorno di malattia od infortunio non sul lavoro verra` corrisposto al lavoratore operaio il 70% (80% dall'1.1.1996) della retribuzione netta di fatto per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene;
- dal quarto al centottantesimo giorno verra` corrisposta una integrazione dell'indennita` di malattia riconosciuta dall'istituto assicuratore fino al 100% della retribuzione netta di fatto.
Per le malattie di durata superiore a 14 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene.
In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato ove venisse a cessare il trattamento mutualistico erogato dall'ente assicuratore, l'azienda riconoscera` un'indennita` pari al 50% della normale retribuzione per il periodo di malattia eccedente il centottantesimo giorno compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
In caso di modifica del trattamento erogato dall'ente assicuratore, le percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non superare complessivamente il trattamento sopra previsto.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non e` cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo e` subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio da parte dei rispettivi istituti assicuratori, nonche` alla presentazione dei seguenti documenti:
- certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di chiusura dell'incapacita` al lavoro redatto sugli appositi moduli degli istituti stessi e contenente le seguenti indicazioni:
1) la data del rilascio;
2) la prognosi;
3) la specificazione dell'orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione.
In caso di assenza per TBC si applichera` la normativa prevista dalle leggi vigenti.
In caso di malattia coincidente con interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali od a orario ridotto nonche` del contratto di solidarieta`, al lavoratore spettera` un trattamento economico complessivo netto, comprensivo di quanto a carico dell'INPS, pari a quello che avrebbe percepito se non si fosse ammalato durante i suddetti interventi.
C) Conservazione del posto
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova avra` diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 24 mesi consecutivi, per un massimo di 12 mesi.
Ove l'operaio si ammali piu` volte nel corso di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma.
L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruira` del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dell'infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, il datore di lavoro potra` risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio stesso la liquidazione delle indennita` relative, come in caso di licenziamento.
Analogamente nel caso in cui la malattia o l'infortunio non sul lavoro perduri oltre il termine di cui sopra, l'operaio che non sia in condizioni di riprendere il lavoro, potra` richiedere la risoluzione del rapporto con diritto all'indennita` come in caso di licenziamento.
La malattia e l'infortunio non sul lavoro con ricovero ospedaliero interrompono il decorso delle ferie a condizione che il datore di lavoro e l'INPS, secondo le disposizioni dallo stesso emanate, siano messi in grado di effettuare tempestivamente i controlli loro consentiti dalla legge, fermo restando l'obbligo per il lavoratore di effettuare le comunicazioni previste nel presente articolo.
D) Contratti di formazione e lavoro
Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro in base all'Accordo Interconfederale stipulato tra CONFAPI e CGIL, CISL, UIL in data 13/5/1993, aggiornato con l'accordo del 31/3/1995, si applichera` la normativa prevista dall'accordo stesso.
Dichiarazione a verbale Cure termali
Le parti si incontreranno quando l'INPS avra` assunto in materia di cure termali delibere definitive connesse alla giurisprudenza costituzionale intervenuta negli ultimi anni.
Dichiarazione a verbale
Le parti si attiveranno nei confronti dell'INPS al fine di ottenere l'armonizzazione dei trattamenti di malattia da esso erogati alle disposizioni contrattuali sull'orario di lavoro gia` da tempo previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Nota a verbale
Per quanto riguarda la malattia intercorsa durante il periodo feriale, le parti si riservano un riesame della materia alla luce di evoluzioni della normativa in proposito.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con le cure suddette.
Il trattamento economico predetto non e` cumulabile con altri trattamenti in atto o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
ART. 14 : Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Il trattamento di gravidanza e puerperio e` disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. A decorrere dall'1 luglio 1989 verra` estesa alle lavoratrici di cui alla presente regolamentazione quanto previsto dall'articolo 13 della regolamentazione per gli impiegati, fatte salve misure integrative equivalenti gia` concordate ed in atto a livello territoriale.
ART. 15 : Disciplina aziendale
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialita` con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e` tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita` personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.
ART. 16 : Divieti
Durante l'orario di lavoro e negli ambienti di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
E` proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. E` proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso aziende diverse da quella in cui e` regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione di lavoro senza trattamento economico.
E` proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per proprio conto o per conto terzi. L'operaio che commette la mancanza, incorre nell'applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed e` tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.
ART. 17 : Provvedimenti disciplinari
Ferma rimanendo l'applicabilita` della procedura di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione dell'operaio alle norme del presente contratto potra` essere sanzionata a seconda della gravita` della mancanza:
a) con rimprovero verbale;
b) con rimprovero scritto;
c) con la multa fino all'importo di tre quote orarie della retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento.
ART. 18 : Multe e sospensioni
La Direzione potra` infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell'art. 26 (assenze) della parte comune del presente C.C.N.L. o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o le esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarita` nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo alla osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verra` applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano gia` dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni e` devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattie.
ART. 19 : Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro puo` essere inflitto, con la perdita dell'indennita` di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entita` e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumita` delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguenti le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 18 (multe e sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 18;
i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto e` espressamente stabilito o comunque dove cio` puo` provocare pregiudizio all'incolumita` delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.
ART. 20 : Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato ai sensi dell'art. 19 (licenziamento per mancanze) della presente regolamentazione per gli operai o le sue dimissioni, potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 6 giorni di calendario.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennita` pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.
'azienda puo` esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. Il periodo di preavviso non puo` coincidere con il periodo delle ferie.
Chiarimento a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori ingaggiati ai sensi dell'art. 1 della regolamentazione specifica per gli operai delle industrie boschive e forestali con assunzione a tempo determinato.
ART. 21 : Trattamento di fine rapporto
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda, ai sensi della Legge 29.05.1982 n. 297, corrispondera` il trattamento di fine rapporto secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.
La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi specificati nell'art. 34, parte seconda del presente C.C.N.L., corrisposti nell'anno al lavoratore, sara` computata sulla base dei 30esimi indicati nella seguente tabella:
- Per l'anzianita` di servizio maturata fino al 31 agosto 1973 nella misura di:
a) 10/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 2 anni compiuti;
b) 11/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il secondo e sino al quinto compiuto;
c) 13/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il quinto e sino al dodicesimo compiuto;
d) 16/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il dodicesimo e sino al diciottesimo compiuto;
e) 21/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il diciottesimo anno compiuto.
Per l'anzianita` di servizio maturata a decorrere dal 1 settembre 1973, nella misura di:
a) 14/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 10 anni compiuti;
b) 18/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il decimo e fino al sedicesimo compiuto;
c) 23/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il sedicesimo compiuto.
- Per l'anzianita` di servizio maturata a decorrere dall'1.1.1982 nella misura di:
a) 19/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 10 anni compiuti;
b) 26/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il decimo compiuto.
- Per l'anzianita` di servizio maturata a decorrere dall'1.1.1988 nella misura di:
a) 26/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei primi 10 anni compiuti;
b) 30/30 della retribuzione mensile per ciascuno dei successivi anni oltre il decimo compiuto.
- Per l'anzianita` di servizio maturata dall'1.1.1990. In applicazione della legge 29.5.1982 n. 297: 30/30 della retribuzione mensile.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara` considerata come mese intero. La liquidazione del T.F.R. avverra` sulla base delle vigenti norme di legge.
Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo il minimo tabellare sara` maggiorato della percentuale minima garantita di cottimo di cui all'art. 6 della presente regolamentazione per gli operai.
LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) - Parte Quarta -
Regolamentazione per gli intermedi
ART. 1 : Periodo di prova
L'assunzione in servizio del lavoratore, salvo diverso accordo scritto fra le parti, s'intende fatta con periodo di prova non superiore a un mese di effettiva prestazione.
Durante il periodo di prova e` reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso ne` relativa indennita` sostitutiva e col pagamento della retribuzione per il periodo di servizio effettivamente prestato. In ogni caso la retribuzione che verra` corrisposta durante il periodo di prova, non potra` essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria per la quale il lavoratore e` stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio, il lavoratore sara` ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni successivi all'inizio della malattia o dell'infortunio.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera` confermato in servizio e la sua anzianita` decorrera` a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.
ART. 2 : Passaggio dalla qualifica di operaio a quello di intermedio
In caso di passaggio alla categoria di intermedio nella stessa azienda decorrera` nuovamente l'anzianita` ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianita`.
Agli effetti del preavviso di licenziamento e di dimissioni, l'anzianita` di servizio maturata come operaio verra` computata per il 50%.
ART. 3 : Modifica di mansioni
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore puo` essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche` cio` non comporti alcun peggioramento economico ne` alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni della categoria superiore, il lavoratore passera` senz'altro a tutti gli effetti a detta categoria.
Agli effetti di tale passaggio, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo` essere effettuato anche non continuativamente, purche` la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi.
L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non da` luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore a quella di appartenenza, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione base (minimo tabellare piu` contingenza) della sua categoria e quella della categoria superiore.
ART. 4 : Sospensioni di lavoro
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattie e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita` di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.
ART. 5 : Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario previsto dal presente contratto, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita`, la retribuzione del lavoratore non subira` riduzioni salvo deduzioni di quanto erogato al medesimo titolo dagli Istituti previdenziali e assicurativi.
Durante gli interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali od a orario ridotto e del contratto di solidarieta`, i lavoratori non matureranno gli istituti contrattuali e di legge per le ore di intervento attuate
relativamente a quanto di competenza dell'azienda.
Per il trattamento di fine rapporto trovera` applicazione quanto previsto dalle norme di legge vigenti.
ART. 6 : Recuperi
E` ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purche` esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si e` verificata l'interruzione.
ART. 7 : Lavori nocivi e pericolosi
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi e pericolosi, verra` corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari al 10% della retribuzione base (minimo tabellare piu` indennita` di contingenza).
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo della regolamentazione comune sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocivita` di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e R.S.U., si concordera` la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennita` per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.
ART. 8 : Trasferimenti
Al lavoratore che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta o sito in diversa localita`, sempreche` tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra` corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se` e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.).
Inoltre quale indennita` di trasferimento gli verra` corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilita` di normale retribuzione; se senza congiunti a carico una somma pari a mezza mensilita` di normale retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita`, dette indennita` saranno ridotte alla meta`.
Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreche` questo sia denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
Al lavoratore che chieda il trasferimento per sua necessita` non competono le indennita` di cui sopra.
ART. 9 : Trasferte
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera`, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita`, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche` siano autorizzate e comprovate;
d) una indennita` di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera.
L'indennita` di cui al punto d) non sara` dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita` verra` corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennita` di cui alla lettera d) dopo il primo mese verra` corrisposta nella misura del 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennita` di missione potra` essere concordata direttamente con l'azienda.
L'indennita` di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulera` con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facolta` di optare per il trattamento da esso ritenuto piu` favorevole.
ART. 10 : Servizio militare
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al
D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303.
Il lavoratore e` tenuto a presentarsi al lavoro entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore sara` considerato dimissionario.
In caso di richiamo alle armi si fa riferimento alla Legge 3 maggio 1955 n. 370. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.
ART. 11 : Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Agli intermedi soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, vengono estese le disposizioni previste, sia per la conservazione del posto sia per il trattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di cui all'art. 12 della relativa regolamentazione.
ART. 12 : Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il giorno stesso dell'assenza, e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra` considerata ingiustificata.
L'azienda ha la facolta` di far controllare la malattia del lavoratore in conformita` alle disposizioni della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
In caso di interruzione di servizio, dovuto a malattia o ad infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 24 mesi consecutivi, per un massimo di 12 mesi.
Ove il lavoratore si ammali piu` volte nel corso di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto sopra previsti.
Il lavoratore non in prova ha inoltre diritto all'intera normale retribuzione per i primi sei mesi; la meta` della normale retribuzione per i sei mesi successivi.
La malattia e l'infortunio non sul lavoro con ricovero ospedaliero interrompono il decorso delle ferie a condizione che il datore di lavoro sia messo in grado di effettuare tempestivamente i controlli consentiti dalla legge, fermo restando l'obbligo per il lavoratore di effettuare le comunicazioni previste nel presente articolo.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira` del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera` al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita` sostitutiva di preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso puo` risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove cio` non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia, valgono le norme regolanti la materia.
L'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianita` di servizio a tutti gli effetti (Trattamento Fine Rapporto, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita`, ecc.).
In caso di assenza per TBC si applichera` la normativa prevista dalle leggi vigenti.
In caso di malattia coincidente con interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali od a orario
ridotto nonche` del contratto di solidarieta`, al lavoratore spettera` un trattamento economico complessivo netto, comprensivo di quanto a carico dell'INPS, pari a quello che avrebbe percepito se non si fosse ammalato durante i suddetti interventi.
Dichiarazione a verbale Cure termali
Le parti si incontreranno quando l'INPS avra` assunto in materia di cure termali delibere definitive connesse alla giurisprudenza costituzionale intervenuta negli ultimi anni.
Dichiarazione a verbale
Le parti si attiveranno nei confronti dell'INPS al fine di ottenere l'armonizzazione dei trattamenti di malattia da esso erogati alle disposizioni contrattuali sull'orario di lavoro gia` da tempo previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Nota a verbale
Per quanto riguarda la malattia intercorsa durante il periodo feriale, le parti si riservano un riesame della materia alla luce di evoluzioni della normativa in proposito.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con le cure suddette.
Il trattamento economico predetto non e` cumulabile con altri trattamenti in atto o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
ART. 13 : Trattamento in caso di gravidanza o puerperio
Ferme restando le disposizioni di cui alla Legge 30/12/1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda integrera` all'intermedia il trattamento corrisposto dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo. Pertanto e` in loro facolta` di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 della presente regolamentazione per gli intermedi a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino piu` favorevoli all'intermedia.
L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione dell'anzianita` di servizio a tutti gli effetti (Trattamento Fine Rapporto, ferie, festivita`, tredicesima mensilita`, ecc.).
Sono fatte salve misure integrative equivalenti gia` concordate ed in atto a livello territoriale che sostituiscono quanto previsto nel presente articolo.
ART. 14 : Elementi e computo della retribuzione
La retribuzione del lavoratore e` costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita` - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita` di contingenza;
c) eventuali indennita` continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilita`.
Il lavoratore puo` anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con partecipazioni agli utili nonche` premi di produzione, ed in tali casi gli sara` garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita` ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del merito e dell'eta` del lavoratore, nonche` della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente al lavoratore non potra` essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti commi del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti al lavoratore nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a),
b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per determinare la quota oraria della retribuzione mensile si divide la retribuzione stessa per 174 (centosettantaquattro).
ART. 15 : Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita` prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita` assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche` le istruzioni impartite dai superiori;
) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne` svolgere attivita` contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio; l'imprenditore, a sua volta, non potra`, con speciali convenzioni, restringere l'ulteriore attivita` professionale del suo lavoratore dopo cessato il rapporto contrattuale al di la` dei limiti segnati nel precedente comma e dall'art. 2125 del Codice Civile;
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
ART. 16 : Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate a seconda della loro gravita` con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con Trattamento Fine Rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con Trattamento Fine Rapporto.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo` applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione della circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi` gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio: non si presenti al lavoro come previsto dall'articolo 15 della presente regolamentazione per gli intermedi o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvisare il superiore diretto o senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano cosi` gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
I provvedimenti di cui sopra sono inoltre indipendenti dalle eventuali responsabilita` nelle quali sia incorso il lavoratore.
ART. 17 : Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo determinato non puo` essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita` e della categoria cui appartiene il lavoratore:
Anni di servizio | Categoria B | Categoria C |
- fino a 2 anni compiuti | 1/2 mese | 1/2 mese |
oltre i 2 anni e fino a 5 anni compiuti_
1 mese e 1/2 | 1 mese | |
- oltre i 5 e fino a 15 anni compiuti | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
oltre i 15 anni compiuti_
2 mesi
2 mesi e 1/2
I termini di disdetta decorrono dalla meta` o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita` pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento, l'azienda concedera` al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni, saranno normalmente comunicate per iscritto.
ART. 18 : Trattamento fine rapporto di lavoro
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda, ai sensi della Legge 29.05.1982 n. 297, corrispondera` il trattamento di fine rapporto secondo i criteri stabiliti dalla stessa legge.
La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi specificati nell'art. 34 della Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi, Impiegati, Quadri del presente C.C.N.L. corrisposti nell'anno al lavoratore, sara` computata sulla base dei trentesimi indicati nella seguente tabella:
a) per l'anzianita` maturata successivamente all'attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria degli intermedi, e in ogni caso non prima dell'1 gennaio 1945, una indennita` nella misura di 20/30 della retribuzione mensile per ciascuno degli anni di anzianita` di servizio;
b) per anzianita` maturata successivamente all'1 gennaio 1966, una indennita` nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ciascuno degli anni di anzianita` di servizio prestati successivamente a tale data;
c) per anzianita` maturata successivamente al 10 settembre 1973, una indennita` nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ciascuno degli anni di anzianita` di servizio prestati successivamente a tale data.
La liquidazione dell'indennita` maturata fino al 31/5/1982 verra` fatta in base alla retribuzione in corso a tale data. Se il lavoratore e` remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi saranno commisurati fino al 31/5/1991 sulla media dell'ultimo anno, o, se il lavoratore non abbia compiuto una anno di servizio, sulla media per periodo da lui passato in servizio.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni sara` considerata mese intero.
La liquidazione del Trattamento Fine Rapporto avverra` in base alle vigenti norme di legge.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilita` e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) - Parte Quinta -
Regolamentazione per gli impiegati
ART. 1 : Periodo di prova
L'assunzione puo` avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi di effettiva prestazione per gli impiegati di categoria A e a 3 mesi di effettiva prestazione per quelli delle altre categorie.
Il periodo di prova e` ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita`.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 della parte comune del presente C.C.N.L. e non e` ammessa ne` la protrazione, ne` la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo` aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso o della relativa indennita` sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita` di servizio decorrera` dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda e` tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di categoria A o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di categoria B e C. In tutti gli altri casi l'azienda e` tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta` o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio non sul lavoro e di malattia professionale o di infortunio sul lavoro, l'impiegato sara` ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro quaranta giorni dall'inizio dell'assenza.
ART. 2 : Modifica di mansioni
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo` essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche` cio` non comporti alcun peggioramento economico ne` alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi della azienda.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni della categoria superiore, l'impiegato passera` senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Agli effetti di tale passaggio, il disimpegno delle mansioni della categoria superiore puo` essere effettuato anche non continuativamente purche` la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla categoria A e di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie.
L'esplicazione delle mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente con diritto alla conservazione del posto, non da` luogo al passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore a quella di appartenenza, deve essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione base (minimo tabellare piu` contingenza) della sua categoria e quella della categoria superiore.
ART. 3 : Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, decorrera` nuovamente l'anzianita` ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianita`.
Agli effetti del preavviso di dimissioni l'anzianita` di servizio maturata come operaio sara` computata per il 50%.
ART. 4 : Passaggio dalla qualifica di intermedio alla qualifica impiegatizia
In caso di passaggio dell'intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, decorrera` nuovamente l'anzianita` ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianita`.
Agli effetti del preavviso di dimissioni, l'anzianita` per il servizio prestato nella categoria degli intermedi verra` computata per il 50%.
ART. 5 : Sospensioni di lavoro
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita` di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.
Durante gli interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali od a orario ridotto e del contratto di
solidarieta`, i lavoratori non matureranno gli istituti contrattuali e di legge per le ore di intervento attuate relativamente a quanto di competenza dell'azienda.
Matureranno, invece, i detti istituti in relazione alle ore di lavoro eventualmente effettuate.
Per il trattamento di fine rapporto trovera` applicazione quanto previsto dalle norme di legge vigenti.
ART. 6 : Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 7, parte comune, del presente C.C.N.L., disposto dall'azienda o dalle competenti autorita`, lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni, salvo diverse deduzioni di quanto eventualmente erogato al medesimo titolo dagli istituti previdenziali e assicurativi.
ART. 7 : Trasferimenti
All'impiegato che si sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta o sito in diversa localita`, sempreche` tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra` corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se` e familiari e per trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.).
Inoltre quale indennita` di trasferimento gli verra` corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilita` di normale retribuzione, se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilita` di normale retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dell'impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita`, dette indennita` saranno ridotte alla meta`.
Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreche` questo sia denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
All'impiegato che chieda il trasferimento per sue necessita` non competono le indennita` di cui sopra.
ART. 8 : Trasferte
All'impiegato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera`, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita`, quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche` siano
autorizzate e comprovate;
d) una indennita` di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera.
L'indennita` di cui al punto d) non sara` dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita` verra` corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennita` di cui alla lettera d) dopo il primo mese verra` corrisposta nella misura del 20%.
L'indennita` di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulera` con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facolta` di optare per il trattamento da esso ritenuto piu` favorevole.
ART. 9 : Alloggio
Qualora nella localita` ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita` non esistano possibilita` di alloggi ne` adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita` stessa con centri abitati e il perimetro del piu` vicino centro disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera` un adeguato indennizzo.
ART. 10 : Servizio militare
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
Il periodo di tempo trascorso sotto le armi sara` computato come anzianita` di servizio sempreche` l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.
Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, ha diritto a tutte le indennita` competentigli a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, ne` il diritto alla relativa indennita` sostitutiva.
Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono si integrano con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
In particolare per il trattamento in caso di richiamo alle armi vale quanto disposto dall'art. 1 della Legge 10 giugno 1940, n. 653.
ART. 11 : Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale
Agli impiegati, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, vengono estese le disposizioni previste, sia per la conservazione del posto sia per il trattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di cui all'art. 12 della relativa regolamentazione.
ART. 12 : Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il giorno stesso dell'assenza, e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra` considerata ingiustificata.
L'azienda ha la facolta` di far controllare la malattia del lavoratore in conformita` alle disposizioni della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
In caso di interruzione di servizio, dovuto a malattia o ad infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 24 mesi consecutivi, per un massimo di 12 mesi.
Ove il lavoratore si ammali piu` volte nel corso di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto sopra previsti.
Il lavoratore non in prova ha inoltre diritto all'intera normale retribuzione per i primi sei mesi; la meta` della normale retribuzione per i sei mesi successivi.
La malattia e l'infortunio non sul lavoro con ricovero ospedaliero interrompono il decorso delle ferie a condizione che il datore di lavoro sia messo in grado di effettuare tempestivamente i controlli consentiti dalla legge, fermo restando l'obbligo per il lavoratore di effettuare le comunicazioni previste nel presente articolo.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira` del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera` al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita` sostitutiva di preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso puo` risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di Fine Rapporto.
Ove cio` non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia, valgono le norme regolanti la materia.
L'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianita` di servizio a tutti gli effetti (Trattamento Fine Rapporto, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita`, ecc.).
In caso di assenza per TBC si applichera` la normativa prevista dalle leggi vigenti.
In caso di malattia coincidente con interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali od a orario ridotto nonche` del contratto di solidarieta`, al lavoratore spettera` un trattamento economico complessivo netto, comprensivo di quanto a carico dell'INPS, pari a quello che avrebbe percepito se non si fosse ammalato durante i suddetti interventi.
Dichiarazione a verbale Cure termali
Le parti si incontreranno quando l'INPS avra` assunto in materia di cure termali delibere definitive connesse alla giurisprudenza costituzionale intervenuta negli ultimi anni.
Nota a verbale
Per quanto riguarda la malattia intercorsa durante il periodo feriale, le parti si riservano un riesame della materia alla luce di evoluzioni della normativa in proposito.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con le cure suddette.
Il trattamento economico predetto non e` cumulabile con altri trattamenti in atto o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
ART. 13 : Trattamento in caso di gravidanza o puerperio
Ferme restando le disposizioni di cui alla Legge 30/12/1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda integrera` all'impiegata il trattamento corrisposto dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo. Pertanto e` in loro facolta` di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 della presente regolamentazione per gli impiegati a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino piu` favorevoli all'impiegata.
L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione dell'anzianita` di servizio a tutti gli effetti (Trattamento Fine Rapporto, ferie, festivita`, tredicesima mensilita`, ecc.).
ART. 14 : Elementi e computo della retribuzione
La retribuzione dell'impiegato e` costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita` - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita` di contingenza;
c) eventuali indennita` continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilita`.
L'impiegato puo` anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con partecipazioni agli utili, nonche` con premi di produzione, ed in tali casi gli sara` garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita` ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del merito e dell'eta` dell'impiegato, nonche` del grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra` essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti commi del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a),
b) e c) del primo comma del presente articolo.
determinare la quota oraria dello stipendio mensile di cui ai punti si divide lo stipendio stesso per 174 (centosettantaquattro).
ART. 15 : Indennita' maneggio denaro - cauzione
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti con responsabilita` per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita` mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile della indennita` di contingenza e della categoria di appartenenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante o del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
ART. 16 : Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita` prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita` assidua e diligente al disbrigo delle mansioni asseguategli, osservando le norme del presente contratto, nonche` le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno
dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne` svolgere attivita` contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio; l'imprenditore, a sua volta, non potra`, con speciale convenzione restringere l'ulteriore attivita` professionale del suo impiegato, al di la` dei limiti segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
ART. 17 : Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nei casi dalla medesima previsti le mancanze dell'impiegato potranno essere sanzionate a seconda della loro gravita`, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e con Trattamento Fine Rapporto.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo` applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione della circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi` gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio: non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 26, parte comune del presente C.C.N.L. o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano cosi` gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
I provvedimenti di cui sopra sono inoltre indipendenti dalle eventuali responsabilita` nelle quali sia incorso l'impiegato.
ART. 18 : Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria di appartenenza:
Anni di servizio | Categoria A | Categoria B | Altre categorie |
- fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
- oltre i 5 anni e fino a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
- oltre i 10 anni | 4 mesi | 2 mesi e 1/2 | 2 mesi |
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento, l'azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni, saranno normalmente comunicate per iscritto.
ART. 19 : Trattamento fine rapporto lavoro
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda, ai sensi della Legge 29/05/1982 n. 297, corrispondera` il trattamento di fine rapporto secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.
La quota annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi specificati nell'art. 34, parte comune, corrisposti nell'anno al lavoratore, sara` computata sulla base di 30/30esimi.
ART. 20 : Indennita' in caso di invalidita' permanente
In caso di morte o di risoluzione del rapporto in dipendenza di sopraggiunta invalidita` permanente, per gli impiegati che non abbiano raggiunto il decimo anno di servizio si applicano le disposizioni del D.L. 1 agosto 1945, n. 708 (riguardante il fondo per l'indennita` agli impiegati presso l'INA) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 21 : Previdenza
Agli effetti della previdenza le Aziende si atterranno alle norme di cui all'art. 25 del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937, per gli impiegati dell'industria, e del contratto collettivo 31 luglio 1938 (regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria), nonche` a quelle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
ART. 22 : Norme generali e speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche` non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) - Parte Sesta -
Regolamentazione per i Quadri
ART. 1 : Istituzione della categoria dei Quadri
In ottemperanza al disposto della Legge n. 190 del 13 maggio 1985 viene istituita la categoria dei Quadri che verra` attribuita ai lavoratori attualmente inquadrati nella categoria A che si distinguono dagli altri lavoratori inquadrati nella detta categoria per il possesso delle caratteristiche professionali indicate nella declaratoria della categoria AS.
ART. 2 : Periodo di prova
L'assunzione del Quadro puo` avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi di effettiva prestazione.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 della Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi, Impiegati, Quadri del presente C.C.N.L. e non e` ammessa ne` la protrazione, ne` la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo` aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne` relativa indennita` sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del Quadro diviene definitiva e l'anzianita` di servizio decorrera` dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente regolamentazione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda e` tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi. In tutti gli altri casi l'azienda e` tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta` o alla fine del mese in corso, a
seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio non sul lavoro e di malattia professionale o di infortunio sul lavoro il Quadro sara` ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro quaranta giorni dall'inizio dell'assenza.
ART. 3 : Inquadramento professionale del Quadro
La categoria dei Quadri e` denominata AS nella classificazione di cui all'articolo 5 della Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi, Impiegati, Quadri.
ART. 4 : Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di Quadro
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria di Quadro nella stessa azienda, decorrera` nuovamente l'anzianita` ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianita`.
Agli effetti del preavviso di dimissioni l'anzianita` di servizio maturata come operaio sara` computata per il 50%.
ART. 5 : Passaggio dalla qualifica di intermedio a quella di Quadro
In caso di passaggio dell'intermedio alla categoria di Quadro nella stessa azienda, decorrera` nuovamente l'anzianita` ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianita`.
Agli effetti del preavviso di dimissioni, l'anzianita` per il servizio prestato nella categoria di intermedio verra` computata per il 50%.
ART. 6 : Passaggio dalla qualifica di impiegato alla qualifica di Quadro
In caso di passaggio dell'impiegato alla categoria di Quadro nella stessa azienda, decorrera` nuovamente l'anzianita` ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianita`.
Agli effetti del preavviso di dimissioni, l'anzianita` per il servizio prestato nella categoria impiegatizia verra` computata per il 50%.
ART. 7 : Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità:
Anni di servizio | Preavviso |
- fino a 5 anni | 3 mesi |
- oltre i 5 e fino a 10 anni | 4 mesi |
- oltre i 10 anni | 5 mesi |
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al Quadro dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
ART. 8 : Obbligo assicurativo
In applicazione della Legge n. 190 del 13/05/1985 le aziende stipuleranno, a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri, una polizza assicurativa che preveda una copertura contro il rischio della responsabilita` civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa grave o di dolo.
ART. 9 : Norma di coordinamento
Salvo quanto previsto nella presente parte sesta troveranno applicazione per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri le norme contrattuali e di legge previste per gli impiegati.
ART. 10 : Prima decorrenza contingenza
L'attribuzione della categoria dei Quadri in sede di prima applicazione ha vigenza a decorrere dall'1 settembre 1987.
I Quadri hanno diritto, a decorrere dall'1 settembre 1987, all'indennita` di contingenza prevista per la categoria impiegatizia A.
Dopo tale data avranno diritto all'indennita` di contingenza calcolata per la loro categoria.
LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) - Parte Settima -
Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno, del sughero e forestali
ART. 1 : Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e nelle industrie boschive e forestali e` regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del presente contratto in quanto applicabili, e dalle particolari disposizioni che seguono.
ART. 2 : Periodo di prova
Il periodo di prova degli apprendisti e` pari a:
- n. 3 settimane di effettiva prestazione lavorativa per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nelle categorie C e D.
ART. 3 : Durata dell'apprendistato
La durata massima del periodo di apprendistato e` stabilita in:
- 40 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria C dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati;
- 28 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria D dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati.
All'atto dell'assunzione verra` indicata la categoria di destinazione di cui sopra. I periodi di servizio prestati in qualita` di apprendista presso piu` datori di lavoro saranno cumulabili fra loro se compiuti per la stessa attivita` e purche` non separati fra loro da interruzioni superiori ad un anno.
Per i benefici di cui sopra si fara` riferimento alle risultanze del libretto di lavoro che l'interessato dovra` esibire all'atto dell'assunzione insieme agli eventuali titoli di studio ed agli altri documenti prescritti per l'ammissione al lavoro.
ART. 4 : Minimi di paga
La retribuzione è determinata in percentuale sul minimo tabellare previsto per la rispettiva categoria di destinazione:
Categoria C
con durata pari a 40 mesi:
dal primo mese al 12esimo mese | 65% |
dal 13esimo mese al 24esimo mese | 75% |
dal 25esimo mese al 40esimo mese | 85% |
Categoria D
con durata pari a 28 mesi:
dal primo mese al 12esimo mese | 65% |
dal 13esimo mese al 28esimo mese | 85% |
Sarà inoltre corrisposta l'indennità di contingenza vigente per il lavoratore della categoria E.
ART. 5 : Ferie
Agli apprendisti di eta` non superiore ai 16 anni verra` concesso per ogni anno di servizio prestato un periodo feriale retribuito pari a 30 giorni di calendario.
A norma di legge, per gli apprendisti che abbiano superato i 16 anni, tale periodo sara` pari a quattro settimane.
In caso di licenziamento o di dimissioni spetteranno all'interessato tanti dodicesimi del periodo feriale annuale quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
ART. 6 : Tredicesima mensilita'
Le aziende corrisponderanno per ciascun anno all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita` di importo ragguagliato alla normale retribuzione percepita.
La suddetta tredicesima mensilita` sara` computata per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati nel corso dell'anno quando il rapporto di lavoro sia iniziato o abbia fine durante l'anno.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara` considerata come mese intero.
ART. 7 : Orario di lavoro
Per l'orario di lavoro degli apprendisti sino al 18esimo anno compiuto si fa riferimento alle norme di legge.
Per gli apprendisti di eta` pari o superiore al 18esimo anno di eta` la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la normativa sull'orario di lavoro prevista per gli operai dal presente C.C.N.L.
ART. 8 : Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 della Legge 19 dicembre 1955, n. 25 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse 4 ore retribuite di permesso settimanale per tutta la durata dei corsi stessi.
ART. 9 : Attribuzione della qualifica
All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso per motivi a lui non imputabili alla prova del capolavoro entro un mese dalla fine del periodo di tirocinio predetto, si intendera` attribuita la qualifica.
ART. 10 : Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
A) Trattamento retributivo.
Ai lavoratori apprendisti non in prova verra` corrisposto in caso di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio non sul lavoro un trattamento retributivo complessivo pari al 40% della retribuzione loro spettante nell'ambito del periodo della conservazione del posto di lavoro per malattia od infortunio non sul lavoro per loro previsto.
Il trattamento previsto dal presente punto A) sara` assorbito fino a concorrenza da eventuali trattamenti retributivi erogati da enti di diritto pubblico.
B) Conservazione del posto.
In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, l'apprendista non in prova avra` diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 12 mesi consecutivi, per un massimo di sette mesi.
Ove l'apprendista si ammali piu` volte nel corso dei 12 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma.
Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora l'apprendista non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dell'infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, il datore di lavoro potra` risolvere il rapporto corrispondendo all'apprendista stesso la
liquidazione dell'indennita` prevista in caso di licenziamento.
Analogamente nel caso in cui la malattia o l'infortunio non sul lavoro perduri oltre il termine di cui sopra, l'apprendista che non sia in condizioni di riprendere il lavoro potra` richiedere la risoluzione del rapporto con diritto dell'indennita` prevista in caso di licenziamento.
C) Clausola di rinvio.
Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo 10, trovano applicazione le norme contrattuali sulle assenze per malattia od infortunio non sul lavoro contenute nel vigente C.C.N.L. riguardanti gli operai.
ART. 11 : Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per la malattia professionale e l'infortunio sul lavoro trovano applicazione le norme contrattuali previste per gli operai.
ART. 12 : Assenze
In caso di assenze dovute a servizio militare e maternita`, nonche` di ogni altra assenza superiore a 4 settimane, il periodo di apprendistato verra` prolungato in misura pari alla durata delle dette assenze.
ART. 13 : Cantieristica e lavorazioni artistiche
Per la cantieristica da diporto e le lavorazioni artistiche, al livello territoriale e/o aziendale potranno intervenire accordi, in deroga alle norme di cui sopra, con previsione di una maggiore durata del rapporto di apprendistato, nei limiti massimi consentiti dalla legge.
LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) - Parte Ottava -
Tabelle retributive
Tabelle retributive - Minimi tabellari contrattuali
Minimi tabellari contrattuali
stabiliscono, con le decorrenze per ciascuno specificate, i seguenti nuovi minimi tabellari contrattuali, comprensivi ed assorbenti dei precedenti minimi tabellari contrattuali:
Decorrenza | |||
Categoria | dall'1.1.1995 | dall'1.1.1996 | dall'1.7.1996 |
AS | 1.256.000 | 1.298.000 | 1.382.000 |
A | 1.125.000 | 1.163.000 | 1.238.000 |
B | 944.000 | 976.000 | 1.040.000 |
C | 813.000 | 841.000 | 898.000 |
D | 722.000 | 745.000 | 793.000 |
E | 618.000 | 637.000 | 674.000 |
I lavoratori, privi di qualificazione, in fase di primo inserimento in azienda percepiranno per un periodo di 18 mesi, un minimo tabellare ridotto del 10% rispetto a quello della categoria E.
LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) - Allegato
ALL. : Dichiarazione comune
Le parti, tenuto conto dei rispettivi interessi relativamente alle prospettive di andamento della previdenza obbligatoria, concordano di esaminare, in incontri congiunti, le prospettive di realizzazione di sistemi di previdenza integrativa nonche` i relativi costi, anche fila luce della riforma del sistema pensionistico.