POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA
La presente polizza è stipulata tra
ASP CITTA’ DI BOLOGNA |
Sede Legale: VIA MARSALA 7 – 00000 XXXXXXX |
Sede Xxx.xx: XXXXX XXXX X. 00 - 00000 XXXXXXX |
C.F. 03337111201 |
CODICE CIG 6358698396 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2015 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2018 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni | 31.12 |
INDICE
Art.2 – Identificazione degli Assicurati 6
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE (CGA) 7
Art.1 - Durata dell’assicurazione – Proroga – Disdetta – Adeguamento CONSIP 7
Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione 7
Art.3 – Pagamenti per variazioni con incasso premio 8
Art.4 – Gestione della polizza/Clausola Broker 8
Art.5 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell’assicurazione 8
Art.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamenti-Diminuzioni del rischio – Buona fede 9
Art.7 - Interpretazione della polizza 9
Art.8 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 9
Art.9– Limite massimo dell’indennizzo 10
Art.12– Rinvio alle norme di Legge 10
Art.13– Trattamento dei dati 10
Art.14 – Tracciabilità dei pagamenti 10
Art.15 - Coassicurazione e delega 10
Art.16 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 11
Art.17 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 11
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione 12
Art.2 – Rimborso spese mediche e farmaceutiche (valida ove richiamata) 13
Art.3 – Diaria di ricovero (valida ove richiamata) 13
Art.4 – Diaria di gessatura (valida ove richiamata) 13
Art.5 – Diaria per inabilità temporanea (valida ove richiamata) 13
Art. 6 – Malattie contratte in servizio e per cause di servizio (valida ove richiamata) 14
Art.7 – Spese di pronto soccorso e/o trasporto a carattere sanitario 14
Art.9 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero) 14
Art.11 – Rischio aeronautico 15
Art.14 – Responsabilità civile del Contraente 16
Art.15 – Xxxxx e lesioni da sforzo 16
NORME OPERANTI IN XXXX XX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXX XXXXXXXX 00
Art.17 – Criteri di indennizzabilità 17
Art.18 – Valutazione del danno – Controversie 18
Art.19 – Liquidazione dell’indennità 19
Art.20 - Rinuncia all'azione di surroga 19
Art.21 – Anticipi indennizzi 19
Art. 22 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi 19
Art.24 Categorie di Assicurati, garanzie e capitali assicurati 20
Art.25 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione 23
Art. 24) Categorie Assicurate 23
Art.26 – Regolazione del premio 23
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione |
Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Beneficiario : | In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso. |
Ente : | L’Amministrazione e/o altre Amministrazioni |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker : | AON S.p.A Società incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuta dalla Società. |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, all’Assicurato e/o agli aventi diritto. |
Franchigia : | La parte di danno espressa in misura fissa che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte di danno espressa in misura percentuale che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Infortunio : | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea e/o un ricovero e/o un rimborso spese |
Malattia | Ogni alterazione a carattere evolutivo dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
Morte presunta | Il mancato ritrovamento del corpo dell’Assicurato entro un anno dal verificarsi di un infortunio, deve intendersi parificata al caso di morte e parimenti indennizzata |
Invalidità permanente : | La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica dell’Assicurato di svolgere una generica e normale attività od un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. |
Inabilità temporanea : | La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato di svolgere una generica e normale attività od un qualsiasi lavoro proficuo, |
indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. | |
Istituto di cura: | L’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, nonché qualsiasi altro istituto e/o struttura per convalescenza o per lunga degenza, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all’erogazione di assistenza socio-sanitaria e/o ospedaliera. |
Ricovero: | La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. |
Massimale/Somma/capitale per sinistro | La massima esposizione economica della Società per sinistro. |
Limite di risarcimento | La massima esposizione economica della Società in caso sinistro che coinvolga più persone assicurate. |
Sforzo | L’impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esulano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’Assicurato |
Comunicazione | Per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, PEC in firma digitale, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione |
Atti di terrorismo | Una qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico, o religioso, o ideologico o etnico. |
Rischio in itinere | I trasferimenti, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, oppure a piedi, dall’Assicurato, tra la propria abitazione, anche se occasionale, ed il normale luogo di lavoro e/o abituale destinazione, sia all’andata che al ritorno, oppure qualsiasi altro luogo ove l’Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione e/o occupazione assicurata e/o attività. La garanzia si intende operante anche durante le operazioni di salita e discesa dai mezzi di trasporto, nonché, nei termini di cui sopra, durante il tragitto da e per qualsiasi luogo in cui l’Assicurato si debba recare e/o si sia recato in virtù del proprio stato di |
“reperibilità” professionale. |
Art.2 – Identificazione degli Assicurati
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate nella presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.
La garanzia è inoltre operante per i dipendenti che, in attuazione delle disposizioni di legge, contrattuali e di regolamento, possano essere utilizzati (in comando, distacco o assegnazione temporanea), a tempo pieno o parziale, presso soggetti terzi, altre pubbliche amministrazioni quando ragioni organizzative dell’Ente lo richiedano, nell’ambito di accordi di collaborazione tra detti soggetti, singoli Enti o gestioni associate.
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente.
Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.
La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE (CGA)
Art.1 - Durata dell’assicurazione – Proroga – Disdetta – Adeguamento CONSIP
La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31/12/.2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2018; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
E’ facoltà del Contraente, entro la scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo di 4 (quattro) mesi.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio, non superiore ai 4/12 del premio annuale, verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall’inizio della proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al termine di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006, l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime, o migliorative per l’Ente, condizioni normative ed economiche.
L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi degli artt. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e
12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero
temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Il premio alla firma decorre dalle ore 24 del 31/12/20015 fino alle ore 24 del 31/12/2016. Le rate successive hanno frazionamento annuale con decorrenza il 31/12/2016 fino alla naturale scadenza al 31/12/2018.
Art.3 – Pagamenti per variazioni con incasso premio
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Anche per questi casi resta convenuta l’applicazione di tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. 2 “Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione”, restando, altresì, inteso che l’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Art.4 – Gestione della polizza/Clausola Broker
Alla Società Aon S.p.a è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione ad eccezione della disdetta/recesso avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, così come ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del regolamento IVASS n. 05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa da quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.
Art.5 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell’assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le Parti, per essere valide, devono essere fatte per iscritto tramite fax, lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale od altro mezzo
idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza. Le comunicazioni devono essere indirizzate dall’una all’altra parte e viceversa per il tramite del Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, con la sola eccezione delle comunicazioni di disdetta/recesso e di proroga e/o rinnovo che vanno indirizzate direttamente dall’una all’altra parte e viceversa. Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
In caso di disdetta/recesso annuale, entro 30 (trenta) giorni la Società dovrà provvedere a fornire le informazioni sui sinistri ai sensi degli articoli di Polizza.
Art.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamenti-Diminuzioni del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. Si precisa, peraltro, che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’articolo 1897 di cui sopra.
Art.7 - Interpretazione della polizza
Il contratto va interpretato secondo il criterio di buona fede e secondo i criteri integrativi previsti dal c.c. In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, anche in caso di disposizioni contrastanti e/o incoerenti tra loro all’interno del contratto, le medesime vanno interpretate, in ogni caso, nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente ai sensi dell’art. 1370 c.c..
Art.8 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione. Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in
aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle Leggi vigenti e da quelle eventuali future. Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per Xxxxx o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
Gli Assicurati sono esentati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.
In caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.
In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell’indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell’art.1910 del Codice Civile.
Art.9– Limite massimo dell’indennizzo
La Società non liquiderà indennizzi superiori ad € 6.000.000,00 qualora il sinistro coinvolga più persone.
Art.10– Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.11– Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato.
Art.12– Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.13– Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che da essa derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art.14 – Tracciabilità dei pagamenti
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art.15 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società
delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere comunque atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici..
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
Art.16 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art.17 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali (30/06-31/12) di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri (file .xls o .pdf o .doc su supporto informatico e/o cartaceo) denunciati così impostato:
a) sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso;
b) sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
c) sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di: data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato con indicazione del reclamante, numero del sinistro, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento con rubrica descrittiva (es.: incendio, furto, atto vandalico, danni da infiltrazioni, ecc..) e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione con indicazione dell’importo o altro motivo, indicazione dell’importo posto a riserva. Per i sinistri respinti: precisazione sintetica scritta delle motivazioni.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di sinistro, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Il mancato adempimento dell’obbligo informativo costituisce grave inadempimento contrattuale.
Art.18 - Prevalenza
Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate, salvo che siano per l’assicurato e/o il contraente più favorevoli. La firma apposta dal contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente.
L’assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6, purché richiamate per le singole categorie di Assicurati.
Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai restanti articoli delle presenti condizioni di assicurazione. E’ considerata “morte” anche lo stato di “coma irreversibile” conseguente ad infortunio.
Sono compresi in garanzia anche:
l'asfissia non di origine morbosa, soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze, anche aventi origine traumatica;
contatto con acidi o corrosivi;
le affezioni, alterazioni patologiche conseguenti a calci e/o morsi di animali, rettili, aracnidi, nonché ustioni, punture di insetti, contatto con piante e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche), esclusa la malaria;
l'annegamento;
l'assideramento ed il congelamento;
la folgorazione e scariche elettriche in genere, anche conseguenti ad azione del fulmine; i colpi di sole o di calore o di freddo ed altre conseguenze termiche ed atmosferiche;
le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
gli infortuni derivanti da aggressioni in genere, nonché quelli per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana;
gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
gli infortuni riportati durante il servizio militare, la partecipazione a squadre antincendio e protezione civile;
le lesioni sofferte in conseguenza di comportamenti colposi degli assicurati e del Contraente ai sensi dell’art. 1900 del C.C. fatto salvo il caso di dolo del Contraente, nonché in stato di malore od incoscienza o conseguenti a colpi di sonno o vertigini;
gli infortuni subiti durante i viaggi aerei (rischio volo);
gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
gli infortuni derivanti dall'uso o guida di tutti i mezzi di trasporto, veicoli a motore e non, natanti, compresa la salita e la discesa dai predetti;
gli infortuni causati da calamità e forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, straripamenti, inondazioni, frane, allagamenti, neve, grandine, smottamenti, valanghe, slavine;
gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; ernie traumatiche;
la “morte presunta”.
Art.2 – Rimborso spese mediche e farmaceutiche (valida ove richiamata)
La Società garantisce fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria di assicurati e per sinistro, il rimborso delle spese per: onorari dei medici, dei chirurghi e di ogni altro soggetto componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento, interventi chirurgici anche ambulatoriali, rette di degenza in ospedali e istituti/case di cura, analisi ed accertamenti medico-legali e diagnostici, strumentali, esami di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa, terapie fisiche, apparecchi terapeutici ed endoprotesi, visite mediche, specialistiche, cure oculistiche, applicazione di apparecchi gessati, bendaggi, e docce di immobilizzazione, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, acustici e sanitari incluse carrozzelle ortopediche, nonché per cure odontoiatriche, odontotecniche e protesi dentarie, e le spese per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), le spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell’infortunio.
La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
Art.3 – Diaria di ricovero (valida ove richiamata)
La Società corrisponde, in caso di infortunio o malattia indennizzabile ai termini della presente polizza, l’indennità giornaliera per ogni giorno di degenza, con il limite massimo di gg 365, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all’estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.
Art.4 – Diaria di gessatura (valida ove richiamata)
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l’applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, l’indennità giornaliera per ogni giorno di effettiva applicazione dell’apparecchio gessato o del tutore immobilizzante equivalente, fino ad un massimo di gg 60.
Art.5 – Diaria per inabilità temporanea (valida ove richiamata)
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell’Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali,
l’indennità giornaliera per un periodo massimo di 365 giorni, a decorrere dalle ore 24 del giorno dell’infortunio fino alle ore 24 dell’ultimo giorno di inabilità.
La presente garanzia vale altresì per le spese sostenute dall’Assicurato conseguenti a malattia contratta per ragioni di servizio solo nel caso venga contemporaneamente attivata la garanzia “Malattie contratte in servizio e per cause di servizio” di cui alla presente polizza.
Art. 6 – Malattie contratte in servizio e per cause di servizio (valida ove richiamata) L'assicurazione viene estesa ai sensi delle Leggi in vigore anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio che abbiano per conseguenza la morte e l'invalidità permanente. L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti al massimo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Non si darà luogo ad indennizzo per l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
Art.7 – Spese di pronto soccorso e/o trasporto a carattere sanitario
La Società, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, rimborsa fino al limite di € 1.000,00= le spese di pronto soccorso (anche se non consumate in Istituto di cura) e/o per il trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall’Istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato a mezzo auto-ambulanza.
La presente garanzia vale altresì per le spese sostenute dall’Assicurato conseguenti a malattia contratta per ragioni di servizio solo nel caso venga contemporaneamente attivata la garanzia “Malattie contratte in servizio e per cause di servizio” di cui alla presente polizza.
Art.8 – Rientro sanitario
La Società rimborsa, fino al limite di €. 1.000,00.= le spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpisca nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che renda necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in istituto di cura attrezzato in Italia.
La presente garanzia vale altresì per le spese sostenute dall’Assicurato conseguenti a malattia contratta per ragioni di servizio solo nel caso venga contemporaneamente attivata la garanzia “Malattie contratte in servizio e per cause di servizio” di cui alla presente polizza.
Art.9 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero)
La Società rimborsa, fino al limite di €.1.000,00.= le spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpisca nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura.
Art.10 – Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che
produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di €.15.000,00= per sinistro.
Art.11 – Rischio aeronautico
L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.
Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:
€. 2.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente-
€. 2.000.000,00.= per il caso morte
€. 500,00.= al giorno per inabilità temporanea per persona e di:
€. 6.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
€. 6.000.000,00.= per il caso di morte
€. 6.000,00.= al giorno per inabilità temporanea complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art.12 – Servizio militare
Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell’Ente, durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività militari così come definite in precedenza.
L’assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale, nonché quali volontari del servizio civile.
Art.13 – Rischio guerra
A parziale deroga del disposto dell’Art.17, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
Art.14 – Responsabilità civile del Contraente
La Società assicura il Contraente per il caso in cui l’Assicurato o, nell’ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino, quale completa tacitazione per l’infortunio, l’indennizzo liquidato ai sensi della presente polizza ed avanzino nei confronti del Contraente stesso maggiori pretese a titolo di responsabilità civile.
Verificandosi tale caso il predetto indennizzo viene accantonato per essere computato nel risarcimento e la Società risponde della maggiore somma che il Contraente fosse tenuto a pagare fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari a quello dell’indennizzo stesso.
Qualora il Contraente abbia stipulato per le medesime persone polizza di Responsabilità Civile, la presente garanzia è operante solo per l’eventuale eccedenza del danno rispetto al massimale assicurato a titolo di Responsabilità Civile.
La presente garanzia non è operante quando:
- l’infortunio non è indennizzabile ai sensi della polizza;
- l’infortunio è indennizzabile ai sensi della norma “Rischio aeronautico”.
Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente.
Art.15 – Xxxxx e lesioni da sforzo
La garanzia è estesa alle ernie ed alle lesioni in genere conseguenti a sforzo.
Per le ernie operabili viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata per la Invalidità Permanente.
Per le ernie non operabili, l’indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL precedentemente indicata, fermo restando un limite massimo di risarcimento pari al 10% della somma assicurata per la Invalidità Permanente.
Art.16 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo quanto previsto all’art.13;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all’art. 11;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
6. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell’alpinismo;
7. a parziale deroga dell’art. 1 delle presenti condizioni di assicurazione derivanti da atti terroristici posti in essere tramite l’uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l’azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici cui l’Assicurato abbia partecipato in modo volontario.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO - GESTIONE DEI SINISTRI
Art.17 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) MORTE
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. In caso di morte determinata da aggressione, atti di terrorismo o attentato, ai danni degli assicurati, la Compagnia liquiderà la somma assicurata per il caso morte con una maggiorazione del 50%. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi dell'Assicurato, non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
c) INVALIDITA' PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:
la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.L. n. 38/2000 con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella
anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
d) DIARIE
Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l’applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.
L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto nei termini di cui alla presente polizza.
Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all’Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.
e) SPESE MEDICHE
La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito in polizza, le spese sostenute.
Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
Art.18 – Valutazione del danno – Controversie
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un fiduciario da essa designato, con l’Assicurato e/o il Contraente, o persona da esso designata.
Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla presente polizza, possono essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Una volta richiesta la convocazione del collegio medico da parte dell’Assicurato, con l'indicazione del nome del medico designato, l’Impresa è tenuta a comunicare all'Assicurato, entro trenta giorni dalla richiesta, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato.
Ciascuna delle parti, Assicurato e Società, sostiene le proprie spese e remunera il medico designato da essa, mentre la Società contribuirà interamente alle spese ed alle competenze del terzo medico. È facoltà del Collegio medico rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale
Art.19 – Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art.20 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio e malattia.
Art.21 – Anticipi indennizzi
A seguito di un infortunio indennizzabile contrattualmente, e dietro specifica richiesta dell’Assicurato, la Compagnia è tenuta ad anticipare il risarcimento sino ad un massimo di Euro 25.000,00, sempreché sia presumibile una invalidità permanente liquidabile superiore al 5% di quella totale.
Art. 22 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia di sinistro dovrà essere indirizzata per iscritto al Broker, o all’Agenzia a cui è assegnata la polizza o alla Società, entro 30 giorni da quando il Settore dell’Ente Contraente, competente alla gestione del contratto, ne ha avuto comunicazione scritta o dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, ai sensi ed a parziale deroga dell’Art. 1913 del C.C.
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, ed essere corredata, se ricorre il caso, da certificato medico e/o del pronto soccorso.
Successivamente il Contraente o l'Assicurato, deve inviare periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
FRANCHIGIE, CATEGORIE, GARANZIE E CAPITALI ASSICURATI
Art.23 –Franchigie
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, agli Assicurati verrà corrisposto l’indennizzo previsto dal presente contratto senza applicazione di alcuna franchigia, salvo quanto previsto all’Art.9 malattie contratte per ragioni di servizio e salvo quanto sotto indicato:
Limitatamente agli Assicurati di età:
- superiore a 80 anni, non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore al 3%;
- superiore a 85 anni, non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore al 5%.
Qualora invece l’invalidità risultasse superiore a tali percentuali, l’indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente.
Nel caso in cui l’invalidità fosse superiore al 50% della totale, le franchigie suddette si intenderanno abrogate.
Art.24 Categorie di Assicurati, garanzie e capitali assicurati
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per gli Assicurati, ovvero le singole persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, in base alle garanzie e capitali assicurati per sinistro specifici riportati in ogni singola categoria.
24.1 Assicurati: Amministratori
L’Assicurazione copre gli infortuni occorsi agli Assicurati per le attività espletate in connessione con il mandato conferitogli e l’attività professionale esercitata per conto del Contraente, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, nonché salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata dei veicoli, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. E’ compreso il rischio “in itinere”.
Garanzia | Capitali assicurati € |
Caso Morte | 250.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | 250.000,00= |
Spese mediche e farmaceutiche | 10.000,00= |
Numero di assicurati | 1 |
24.2 Assicurati: dipendenti e non dipendenti, Direttore Generale, in qualità di conducenti e/o di trasportati di/sui veicoli:
a) di proprietà e/o nella disponibilità dell’Ente;
b) di proprietà degli assicurati e/o di terzi (non di proprietà e/o disponibilità dell’Ente)
La garanzia copre gli infortuni subiti dagli assicurati, i quali su autorizzazione del Contraente in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, si trovino a bordo di veicoli, in qualità di conducenti e/o di trasportati, compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di
trasporto menzionati. La garanzia è operante sia che gli Assicurati predetti siano a bordo di veicoli di proprietà e/o disponibilità del Contraente, sia degli Assicurati stessi, che di terzi.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Garanzia | Capitali assicurati € |
Caso Morte | 250.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | 250.000,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | 10.000,00= |
a) Numero Veicoli di proprietà del Contraente, in uso esclusivo, in locazione, comodato al medesimo | 41 |
b) Numero Km percorsi dagli assicurati con veicoli di proprietà dei medesimi e/o di terzi (non di proprietà e/o disponibilità dell’Ente) | 2.000 |
24.3 Assicurati: Volontari
L'assicurazione copre ogni infortunio che possano subire i volontari in genere che prestano attività di supporto ai servizi del Contraente, come ad es: pulizia e piccola manutenzione, giardinaggio, anche con impiego di macchinari ed attrezzature pertinenti all’attività svolta, e quant'altro predisposto dal Contraente, allestimento e smontaggio di strutture e beni per manifestazioni e/o iniziative culturali, sociali, ricreative, sportive, didattiche, educative in genere, accompagnamento e sorveglianza in ausilio ai servizi del Contraente, assistenza domiciliare ed accompagnamento in ausilio ai servizi sociali, volontariato familiare, nonché ogni altra attività prevista da accordi, convenzioni, contratti d’opera od altri atti specifici del Contraente.
Sono garantiti anche gli infortuni sofferti alla guida o a bordo di veicoli, nonché salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
L’assicurazione vale anche per il rischio “in itinere”.
La copertura è operante per tutto il periodo della giornata durante il quale l’assicurato presta la propria attività e/o servizio.
Garanzia | Capitali assicurati € |
Caso Morte | 100.000,00= |
Caso Invalidità Permanente da infortunio e malattia | 150.000,00= |
Spese mediche e farmaceutiche | 2.500,00= |
Numero di giornate/presenza | 500 |
24.4 Assicurati: Xxxxxxx frequentanti il Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx
La garanzia è prestata per gli infortuni occorsi agli anziani – autosufficienti e non - frequentanti il Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx in Bologna e gestito dal Contraente. La garanzia è operante per tutte le
attività socio-ricreative, culturali promosse dal Contraente, quand’anche non si svolgessero all’interno del Centro.
Garanzia | Capitali assicurati € |
Caso Morte | 75.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | 100.000,00= |
Numero Assicurati | 10 |
24.5 Assicurati: Lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità
La garanzia è prestata per gli infortuni occorsi agli addetti ed ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività e/o funzioni e/o mansioni in genere rientranti nelle insieme delle attività che il contraente può legittimamente esercitare per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, nonché per delega o trasferimento dallo Stato o dalla Regione.
Sono garantiti anche gli infortuni sofferti alla guida o a bordo di veicoli, nonché salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
La copertura è operante per tutto il periodo della giornata durante il quale l’assicurato presta la propria attività e/o servizio.
Garanzia | Capitali assicurati € |
Caso Morte | 75.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | 100.000,00= |
Spese mediche e farmaceutiche | 1.000,00= |
Numero Assicurati | 1 |
24.6 Assicurati: Borse lavoro - Tirocini formativi
L'assicurazione copre ogni infortunio che possano subire i soggetti destinatari di progetti di inserimento lavorativo mediante attribuzione di borse lavoro – tirocini formativi, che prestano attività lavorativa, compresa quella ricreativa, all’interno e/o all’esterno delle strutture presso le quali svolgono il tirocinio formativo.
Sono garantiti anche gli infortuni sofferti alla guida o a bordo di veicoli, nonché salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
L’assicurazione vale anche per il rischio “in itinere”.
Garanzia | Capitali assicurati € |
Caso Morte | 100.000,00= |
Caso Invalidità Permanente da infortunio | 150.000,00= |
Spese mediche e farmaceutiche | 3.000,00= |
Numero Assicurati | 50 |
Art.25 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella tabella “elementi per il calcolo del premio” rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sotto riportati.
Al termine di ogni annualità la Società provvederà, sulla base degli elementi variabili di polizza presi come base per la determinazione del premio, a redigere l’appendice di regolazione del premio nei termini di cui all’Art. 26) che segue.
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Tipo dato variabile | Montante dato variabile | Premio lordo pro- capite, pro- giornata o tasso lordo applicato | Totale € | |
1.Amministratori | n. assicurati | 1 | ||
2A) dipendenti a bordo di veicoli di proprietà e/o nella disponibilità dell’Ente 2B) dipendenti a bordo di veicoli di proprietà degli assicurati e/o di terzi | n. veicoli | 41 | ||
Km percorsi | 2.000 | |||
3. Volontari | n. giornate/pres enza | 500 | ||
4. Anziani frequentanti il Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx. | n. assicurati | 10 | ||
5. Lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità | n. assicurati | 1 | ||
6. soggetti destinatari di progetti di borse lavoro- tirocini formativi | n. assicurati | 50 | ||
TOTALE € |
Art.26 – Regolazione del premio
Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili e viene anticipato in xxx xxxxxxxxxxx xxxx'xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx/x xxxxxxxxx/x esposto/i in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
In caso di regolazione attiva il Contraente dovrà versare il relativo premio di conguaglio nei termini di cui agli Artt. 2-3) delle CGA, che decorreranno dal giorno di ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.
In caso di regolazione passiva la Compagnia dovrà rimborsare il relativo premio di conguaglio – al netto delle tasse - non oltre i 90 giorni successivi al giorno di invio della corretta appendice di regolazione emessa.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
In caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente ed anteporrà alla liquidazione di eventuali sinistri il pagamento del premio di regolazione arretrato.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente e/o l’Assicurato è/sono tenuto/i a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.