DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE III
Ufficio Personale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determ. N. 211 Reg. Gen. del 05/05/2009
OGGETTO:Affidamento incarico professionale di collaborazione occasionale presso ufficio anagrafe/elettorale del Comune di Loreo sino al 31/07/2009 del Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx dipendente del Comune di Cavarzere
PREMESSO che l’art. 107, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 dispone che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui, rispettivamente, agli artt. 97 e 108;
CONSIDERATO che il Responsabile del Settore Segreteria – Affari Generali è stata collocato in pensione a far data dal 01.01.2009, ragion per cui occorre affidare apposito incarico esterno di collaborazione per far fronte agli adempimenti relativi all’Ufficio Anagrafe, in stretta connessione con quelli di natura elettorale;
DATO ATTO che l'art. 3, comma 56 della Legge n. 244/2007 – c.d. Legge finanziaria 2008 - prevede che siano fissati nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione comunale e che sia fissato anche il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze;
RILEVATO che, molto utile, ai fini della corretta individuazione della tipologia di incarichi è la distinzione operata dalla Corte dei Conti nella Delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05.
Secondo la Corte, infatti, “gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal d.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (v. al riguardo anche l’art. 5,
D.P.R. 18 aprile 1994, n.338, secondo cui gli incarichi di studio sono adempiuti con la consegna dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti […] entro il termine stabilito dalla lettera d’incarico. I risultati dell’incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e del prodotto finale della stessa”)..
Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.
Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.
Il contenuto degli incarichi (…) coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229-2238 del codice civile”.
ATTESO che il Consiglio Comunale di Loreo, in data 13.05.2008, ha programmato il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza per l’anno 2008 a prescindere dalla forma contrattuale adottata per il conferimento degli stessi, in quanto conta l’oggetto della prestazione;
RITENUTO che gli incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per tutte le tipologie di prestazioni, vengono assegnati dai responsabili dei servizi per prestazioni rientranti nella loro competenza, solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio. In alternativa all’approvazione di uno specifico programma degli incarichi, l’Ente può inserire la programmazione degli incarichi nella Relazione Previsionale e Programmatica, allegata al bilancio di previsione annuale, in corso di predisposizione;
DATO ATTO che al punto 3.4 – programma n. 1 della Relazione Previsionale e Programmatica, allegata al bilancio di previsione 2009, sono stati previsti incarichi esterni di collaborazione per far fronte agli adempimenti relativi all’ Ufficio Anagrafe, in stretta connessione con l’ ufficio elettorale e il relativo stanziamento è indicato nel medesimo bilancio;
VISTO l’art. 20ter del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per come modificato con deliberazione giuntale in data 13.05.08, secondo cui per esigenze cui non può farsi fronte con il personale in servizio, l’Amministrazione può conferire incarichi individuali - con contratti di lavoro autonomo professionale, di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa – ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
TENUTO CONTO che l’affidamento dell’incarico in parola avviene in base alle seguenti motivazioni:
- collocamento in pensione del Responsabile del Settore Segreteria – Affari Generali di quest’Ente, la cui procedura di sostituzione è ancora in corso;
- mancanza di altre figure all’interno dell’Ente aventi una preparazione specifica in materia anagrafica, specie in connessione con gli adempimenti di natura elettorale;
- necessità di garantire lo svolgimento di adempimenti obbligatori per legge, la cui mancata osservanza può comportare sanzioni, anche pecuniarie, nei confronti dell’Ente e del Responsabile di Settore chiamato a sostituire il Responsabile collocato in pensione;
RILEVATO che in ordine all’affidamento dell’incarico in parola sussistono tutti i requisiti di cui all’art.
20ter citato, in quanto:
a) l’oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall’ordinamento
all’Amministrazione (anagrafe, in stretta connessione con quelle elettorali) e ad obiettivi e progetti specifici e determinati (supporto all’Ufficio elettorale al fine di garantire l’adempimento ed il rispetto di tutte le scadenze in materia);
b) in questa sede si accerta l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente. Difatti, l’Ufficio in parola è dotato di n. 3 addetti, di cui uno in categoria C, il quale, pur rivestendo il ruolo di Ufficiale Elettorale, non ha maturato una specifica esperienza nel settore, in quanto sinora si limitato a sostituire il Responsabile collocato in pensione. Questi, poi, pur svolgendo le funzioni di ufficiale d’anagrafe, non ha piena contezza delle connessioni con le procedure elettorali. Inoltre, sono presenti all’interno dell’Ufficio un’addetta in cat. A ed una categoria protetta neoassunta in cat. B. Né all’interno dell’Ente più in generale è possibile rinvenire altri dipendenti in grado di far fronte alle problematiche derivanti dalla gestione dell’Ufficio Anagrafe, per i procedimenti connessi con l’Ufficio Elettorale;
c) la prestazione è di natura temporanea (sino al 31.07.2009) ed altamente qualificata (in
quanto è affidata al Responsabile dell’Ufficio Anagrafe di un altro ente territoriale di primaria importanza);
d) sono preventivamente determinati durata (dalla sottoscrizione contratto al 31.07.09), luogo (presso il Comune di Loreo), oggetto (incarico di collaborazione in materia elettorale) e compenso della collaborazione;
RITENUTO necessario, pertanto, ricorrere ad un incarico esterno al fine di garantire un adeguato supporto all’ufficio nell’espletamento dei compiti relativi ai servizi menzionati;
ACCERTATO che l’affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano le condizioni della straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare e, nel caso de quo, le carenze del personale addetto, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
CONSIDERATO, in ordine alla natura dell’instaurando rapporto, che:
- il prestatore d’opera s’impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- il prestatore di lavoro instaura con il Comune di Loreo un rapporto lavorativo di natura occasionale, non continuativa, non soggetto all’osservanza di un orario determinato, che non comporta l’inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul lavoratore;
RILEVATO che nell’incarico in parola non sussistono gli elementi della particolare e comprovata specializzazione universitaria;
CONSIDERATO che nella fattispecie sia possibile derogare al requisito in parola, in quanto:
- la situazione in cui versa l’Ufficio Elettorale, interessato tra pochi mesi dalle consultazioni europee, amministrative provinciali e comunali e referendarie, rende necessario provvedere ad individuare figure professionali in grado di garantire il corretto espletamento delle procedure relative;
- trattandosi di una competenza, quella elettorale, estremamente specialistica, la possibilità di individuare figure in grado di occuparsene con competenza è limitata alle amministrazioni comunali;
- nell’ambito di tutte le amministrazioni comunali limitrofe contattate non si è riusciti a reperire dipendenti addetti all’Ufficio Elettorale in possesso di specializzazione universitaria (unica eccezione il Comune di Porto Viro, cui è addetta una dipendente di cat. D., in possesso di laurea, la quale, peraltro, ha rifiutato l’incarico in parola);
- la funzione elettorale deriva al Comune direttamente dallo Stato, ragion per cui occorre provvedere a garantirla, onde evitare di incorrere in sanzioni determinate da eventuali omissioni al riguardo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 05/08 e con Circolare n. 02/08, pur ribadendo il concetto del possesso della specializzazione universitaria da parte degli incaricati, precisa che “il riferimento all’esperienza ed alla particolarità della competenza … porta a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore d’interesse. Tale modifica precisa quindi quanto già ricavabile dall’articolo 7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come più volte ricordato, dal contenuto della stessa, ciò che viene effettuato nel caso di specie, in cui l’incarico è affidato al Responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Cavarzere, ente con più di 15.000 abitanti, il quale vanta un’esperienza pluriennale nel settore;
VISTA la Determinazione n. 47 del 28.03.2009 del Responsabile del Settore Amministrativo – Sociale - Contabile (ns. prot. n. 2214 del 09.04.2009) con cui il Comune di Cavarzere (VE) rilascia il nulla-osta per l’affidamento dell’incarico di collaborazione occasionale in parola al dipendente Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, a seguito di specifica istanza presentata dal Segretario Comunale nostro protocollo n. 1642 del 17.03.2009;
RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATO l’art. 7, comma 6, del D.L.vo 30.03.2001, n. 165, che dispone che “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione ”;
ATTESO che nel contratto d’opera professionale gli elementi caratterizzanti sono dati sia dal carattere intellettuale della prestazione sia dall’oggetto della prestazione che coincide con il compimento di un’attività indipendentemente dal risultato raggiunto;
RILEVATO, quindi, che la disciplina ex art. 1, comma 42, l. 311/2004 esclude gli incarichi privi di queste caratteristiche, incarichi che consistono nella mera resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge aventi per oggetto uno specifico risultato e non una mera attività lavorativa;
RITENUTO di inquadrare tale prestazione, visto il requisito della professionalità, ma non quello dell’abitualità e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall’art. 81 lett. l) del DPR 917/1986;
VISTO il comma 1, lett. d) dell’art. 20sexies del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale l’Amministrazione può conferire incarichi ad esperti esterni in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 Euro;
RITENUTO che per l’incarico in parola è possibile stimare una spesa sino al 31.07.2009 pari ad € 3.125,00 lorde ed onnicomprensive
VISTI:
- gli artt. 11 e 42, legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- l’art. 1, commi 9, 56, 57 e 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l’art. 1, comma 2, D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276;
- l’art. 7, comma 6, X.Xxx. 165/2001;
- l’art. 110, comma 6, X.Xxx. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 2222, 2229 e 2230 del codice civile e l’art. 409, comma 3, n. 3, codice di procedura civile;
VISTI:
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 09 del 18.02.2009 con cui è stato dato indirizzo a codesto ufficio di provvedere nei tempi più brevi possibili a delle sostituzioni temporanee in attesa della sostituzione definitiva;
VISTO l’art. 7, D.Lgs. 165/2001, comma 6-quater, secondo cui “Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
DETERMINA
1. di affidare al sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, dipendente cat. C del Comune di Cavarzere (VE) un incarico professionale di collaborazione occasionale presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Loreo, per la stretta connessione che lo stesso ha con la materia elettorale, fino alla data del 31.07.2009;
2. di fissare in € 3.125,00= orarie, al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, il compenso per la prestazione di cui in premessa, onnicomprensivi, che verranno liquidati a presentazione di apposita distinta del lavoro svolto a giustificazione del compenso;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 3.390,63, imputandola:
per euro 3.125,00 al Titolo I Funzione 1 Servizio 4 Intervento 3 - capitolo 395 “Spese per liti e consulenze Ufficio personale e tributi” del bilancio di previsione 2009;
per euro 265,63 essendo l’Ente tenuto a versare l’IRAP nella misura dell’8,5% al al Titolo I Funzione 1 Servizio 1 Intervento 7 - cap. 26;
4. di approvare lo schema di contratto per la prestazione professionale occasionale relativa ad un incarico professionale di collaborazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5. di provvedere alla liquidazione del dovuto, su presentazione di apposita indicazione del lavoro svolto da parte del consulente incaricato;
6. di dare atto che non occorre trasmettere copia della presente determinazione al Revisore dell’Ente, ai fini della valutazione di competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 42, legge 30 dicembre 2004, n. 311, in quanto il Comune di Loreo ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
7. di pubblicare, ai sensi dell’art. 3, comma 54, legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul sito web del Comune di Loreo un estratto del presente provvedimento nel quale sia evidenziato il soggetto percettore, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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CONVENZIONE DI INCARICO PER PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE OCCASIONALE
L’anno duemilanove, addì ( ) del mese di , in Loreo, nella sede comunale.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione alla determinazione n. del
.2009;
TRA
la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a Piove di Xxxxx (PD) il 30.01.1971, Responsabile del Settore Personale/Tributi, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Loreo, C.F. 00092880293;
E
il sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Cavarzere (VE) il 14.101957 e residente a Xxxxxxxxx, xx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x. 00 I. 2, C.F. BCCRRT57R14C383J,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1) OGGETTO DELL’INCARICO.
Il Comune di Loreo conferisce al sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, che accetta, la seguente collaborazione con prestazione d’opera ai sensi degli articoli 2230 e seguenti ed ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, per la collaborazione tecnica in materia anagrafica, per le strette connessioni che presenta con quella elettorale.
2) OBBLIGHI DEL PRESTATORE D’OPERA.
Il sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, prestatore d’opera, si obbliga a prestare presso il Comune di Loreo una collaborazione occasionale in ordine ai procedimenti di competenza dell’Ufficio Anagrafe, per la stretta connessione che presenta con l’Ufficio Elettorale, di cui all’art. 8 del vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi del Comune di Loreo.
3) NATURA DELLA PRESTAZIONE.
Il Prestatore d’opera s’impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. A tal fine, si precisa che il prestatore di lavoro instaura con il Comune di Loreo un rapporto lavorativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all’osservanza di un orario determinato, che non comporta l’inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul lavoratore.
4) DURATA DELL’INCARICO.
La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà termine il 31.07.2009, senza bisogno di alcuna disdetta. In caso di accertata necessità, l’Amministrazione Comunale di Loreo potrà richiedere il rinnovo del contratto d’incarico, ad accettazione del sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
5) COMPENSO.
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico è quantificato in € 3.125,00 lordi onnicomprensivi.
Il pagamento sarà effettuato, a scelta del prestatore d’opera, entro il mese successivo all’effettuazione della prestazione d’opera, su presentazione di apposita distinta del lavoro svolto, ovvero in unica soluzione, al termine dell’incarico.
IL RESPONSABILE IL PRESTATORE D’OPERA
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx