PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
E
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E
L’AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
IN MATERIA DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
EMERGENZA ALL’ESTERO E DELLE ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE IN TEMA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DISASTRI
L’anno 2017 il giorno 21 del mese di luglio in Roma presso la sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
tra
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile (in seguito denominato “Dipartimento”), codice fiscale n. 97018720587, con sede in Xxx Xxxxxxx, x. 00, 00000
- Xxxx, nella persona del Capo del Dipartimento, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
e
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (in seguito denominato “MAECI”), codice fiscale n. 80213330584, con sede in Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, x.0, 00000 nella persona del Segretario Generale, Amb. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
e
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata “Agenzia”) codice fiscale n. 97871890584 con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00, 00000 - Xxxx, nella persona del Direttore, Xxxx.xx Xxxxx Xxxxxxxx;
Di seguito congiuntamente denominate “ le Parti”,
PREMESSO CHE
L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere, con firma digitale o altra forma elettronica qualificata, tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
Ai sensi dell’art. 11 della legge 11 agosto 2014, n. 125, la responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo, e degli interventi internazionali di emergenza umanitaria ivi compresi, è attribuita al MAECI, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà ed il coordinamento;
L’art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, prevede che gli interventi internazionali di emergenza umanitaria finalizzati al soccorso e all’assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo sono deliberati dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed attuati dall’Agenzia;
L’art. 17, commi 1 e 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, dispone che l’Agenzia attui le politiche di cooperazione allo sviluppo e svolga le attività di carattere tecnico-operativo connesse alla fase di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative;
L’art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, prevede che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, possa affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 del medesimo articolo ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il MAECI e con l'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo;
La dichiarazione comune del Consiglio Europeo e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea “Consenso europeo sull'aiuto umanitario” del 30 gennaio 2008 sottolinea che l’aiuto umanitario può avvalersi di diversi strumenti, incluse le risorse della protezione civile; che l’assistenza di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza umanitaria deve essere in linea con i principi umanitari ed essere complementare e coerente con l'aiuto umanitario, richiamando la necessità di uno stretto coordinamento tra i vari attori e strumenti e riconoscendo il ruolo di coordinamento centrale e globale svolto dalle Nazioni Unite, in particolare dall'Ufficio per il coordinamento degli affari
umanitari (OCHA), nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie pur specificando che, nelle emergenze complesse, il ricorso ai mezzi della protezione civile dovrebbe rappresentare un’eccezione;
Gli “Orientamenti sull’uso dei mezzi militari e della difesa civile a sostegno delle attività umanitarie delle Nazioni Unite nelle emergenze complesse” del 20 marzo 2003 nonché gli “Orientamenti di Oslo sull'uso dei mezzi militari e della difesa civile nell'ambito di interventi internazionali in caso di calamità” come emendati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) il 28 novembre 2007, sottolineano come l'uso dei mezzi militari e di difesa civile dovrebbero essere usati solo in ultima istanza e sotto una guida civile in linea con i principi umanitari e sottolineano, mentre l’uso delle risorse di protezione civile, purché di natura civile ed in linea con i principi umanitari, possa fornire un importante contributo diretto ed indiretto alle attività umanitarie in particolare nella prima fase dell’emergenza;
L’Italia al World Humanitarian Summit del 23-24 maggio 2016, nell’ambito della Tavola Rotonda sui Disastri Naturali e il Cambiamento Climatico, ha assunto l’impegno di sviluppare o rafforzare norme, procedure ed accordi istituzionali per facilitare e regolamentare l’assistenza internazionale in caso di catastrofi, ribadendo altresì gli impegni assunti in linea con le Oslo Guidelines sopra citate;
Con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. è stato istituito il Servizio Nazionale di protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, le cui funzioni sono coordinate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, successivamente modificata dal decreto-legge
31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi nonché, ferme le competenze in materia di cooperazione del MAECI, l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche agli interventi all’estero del Dipartimento, per quanto di competenza in coordinamento con il MAECI.
Con la Decisione del Consiglio europeo 2001/792/EC del 23 ottobre 2001, successivamente modificata ed integrata con la Decisione 2013/1313/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013, è stato istituito un Meccanismo Unionale di Protezione Civile inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata degli interventi della protezione civile tramite il Centro di Coordinamento di Risposta alle Emergenze (ERCC) presso la Commissione europea, di cui il
Dipartimento è il punto di contatto nazionale, e lo strumento del voluntary pool le cui risorse sono messe a disposizione dagli Stati Membri alla Commissione europea;
Le Conclusioni del Consiglio riguardanti “La cooperazione fra le autorità di protezione civile e di aiuto umanitario: costruire un nuovo partenariato sulla gestione dei disastri”, adottate durante la Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea del 2014, frutto delle attività svolte congiuntamente dai gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea in materia di aiuto umanitario e alimentare (COHAFA) e di protezione civile (PROCIV), richiamano la necessità di migliorare, in ciascuno Stato membro, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di protezione civile e quelle di aiuto umanitario.
La Strategia Internazionale per la riduzione del rischio disastri, denominata “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction - 2015-2030”, adottata anche dall’Italia in occasione della “Terza Conferenza mondiale sulla riduzione del rischio disastri” il 18 marzo 2015, prevede tra le priorità del piano d’azione il rafforzamento della governance della riduzione rischio disastri a tutti i livelli, nazionale, regionale e globale, anche attraverso collaborazioni tra istituzioni al fine di assicurare un’effettiva ed efficace gestione del rischio;
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 febbraio 2017 (A/RES/71/276) ha adottato il Rapporto dell’Open-ended Intergovernmental Expert Working Group (OIEWG) sugli indicatori relativi ai 7 target previsti dal Sendai Framework e sulla terminologia relativa alla riduzione rischio disastri;
La Commissione europea tende ad incrementare le sinergie tra i diversi strumenti di risposta a disposizione, sia a livello di Unione sia a livello di Stati Membri, anche nell’ottica di gestione delle emergenze e crisi umanitarie sempre più attenta al collegamento fra le fasi di soccorso, riabilitazione e sviluppo (Linking Relief, Rehabilitation and Development - LRRD); Alcune risorse delle succitate strutture sono registrate nella banca dati del Common Emergency Communication and Information System (CECIS) della Commissione europea e lo scambio di informazioni viene altresì facilitato dal Sistema d’informazione europeo sulla risposta alle emergenze e alle catastrofi (EDRIS);
La Commissione Europea, inoltre, il 17 giugno 2016 ha lanciato un Piano d’Azione per il Sendai Framework - “Action Plan on the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: A disaster risk-informed approach for all EU policies”;
Il MAECI, il Dipartimento e l'Agenzia hanno in precedenza collaborato, con efficacia ed efficienza, in attività internazionali;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - PREMESSE
1. Le premesse e l’accordo attuativo in allegato formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
ARTICOLO 2 - OBIETTIVI
1. Il presente Protocollo è volto a migliorare l’efficacia e la più ampia sostenibilità degli interventi dell’Italia all’estero nell’ambito della risposta alle catastrofi, della prevenzione e della riduzione del rischio nonché del rafforzamento della resilienza delle comunità.
2. A tal fine, le Parti intendono assicurare la necessaria collaborazione fin dalle prime fasi di analisi dei bisogni e di identificazione degli interventi, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze.
ARTICOLO 3 – OGGETTO
1. In particolare, allo scopo di perseguire le finalità di cui all’articolo 2 le Parti si impegnano a:
a) Promuovere la reciproca conoscenza e la sinergia fra gli attori, i meccanismi operativi e le azioni in materia di aiuto umanitario e l’assistenza di protezione civile, seppur nel rispetto delle rispettive priorità e mandati, garantendo, grazie anche alla collaborazione con altre Amministrazioni dello Stato, una risposta di sistema, rapida ed efficace, alle catastrofi;
b) Promuovere la partecipazione delle Parti alla Piattaforma Nazionale per la Riduzione del Rischio Disastri al fine di facilitare la collaborazione e il coordinamento anche con le altre Istituzioni facenti parte della Piattaforma, in modo da favorire l’integrazione, la coerenza e la sostenibilità delle attività di riduzione del rischio nelle politiche nazionali di sviluppo e nei programmi di sviluppo internazionali;
c) Promuovere la reciproca partecipazione ai tavoli decisionali in caso di emergenza all’estero e sul territorio nazionale anche attraverso la nomina di punti di contatto nelle rispettive amministrazioni con compiti di raccordo e di rappresentanza;
d) Promuovere una più coordinata ed incisiva rappresentazione delle posizioni italiane nei rispettivi gruppi di lavoro internazionali, facilitando lo scambio di informazioni e, dove e quando opportuno, la reciproca partecipazione dei rappresentanti delle parti negli incontri rilevanti per materia (COHAFA, PROCIV, CPC, UNDAC, INSARAG);
e) Promuovere attività comuni di assistenza tecnica in materia di gestione e riduzione del rischio da catastrofi, di preparazione e gestione delle emergenze, anche con finanziamenti dell’Unione europea e di altri organismi internazionali;
f) Incoraggiare, laddove opportuno, l’utilizzo di risorse, tecnologie e competenze disponibili nell’ambito del Servizio nazionale di Protezione Civile per il tramite del Dipartimento durante la risposta alle catastrofi e per attività di sostegno alle istituzioni (institution- building e capacity-building) nei paesi a rischio;
g) Elaborare un piano di collaborazione e scambio di informazioni fra le tre amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento della Sala Situazione Italia del Dipartimento, dell’Unità di Crisi della Segreteria Generale, dell’Ufficio VI (Interventi umanitari e di emergenza) della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (d’ora in poi “DGCS”) del MAECI e dell’Ufficio VII (Emergenza e Stati Fragili) dell’Agenzia, per gli interventi nei teatri di crisi e azioni anche legate all’assistenza consolare;
h) Convocare, con modalità da definire, entro 12/24 ore dal verificarsi di un grave evento calamitoso che richieda un massiccio intervento di soccorso a livello internazionale, un tavolo di coordinamento che includa per il MAECI, i rappresentanti dell’Unità di Crisi e della DGCS, i rappresentanti dell’Agenzia, e sia allargato eventualmente, ai rappresentanti di altri Enti, Istituzioni o Organizzazioni della società civile a vario titolo coinvolte nelle attività di soccorso umanitario;
i) Stabilire procedure condivise da attuare nel caso di gravi catastrofi anche ai fini dell’organizzazione di voli umanitari comuni volti a trasportare nei teatri operativi personale, materiale e mezzi destinati al soccorso delle popolazioni locali. Le modalità organizzative e finanziarie della collaborazione in questione potranno essere definite nell’ambito del Gruppo di Lavoro di cui all’Articolo 4 del presente Protocollo;
j) Valorizzare le potenzialità offerte dalla rete delle Basi di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD), in particolare della Base di Brindisi, dal punto di vista dello stoccaggio dei beni umanitari e dell’offerta di servizi di trasporto verso le aree colpite da catastrofi.
ARTICOLO 4 – GRUPPO DI LAVORO
1. Attraverso uno scambio di note le Parti formano un gruppo di lavoro tecnico, composto da almeno 3 rappresentanti per ognuna delle tre amministrazioni che con incontri periodici si occuperà di elaborare un piano di lavoro entro i primi 6 (sei) mesi dall’insediamento e monitorare la messa in opera della cooperazione come dal presente Protocollo.
2. Il gruppo di lavoro può altresì supportare il Dipartimento, il MAECI e l’Agenzia, facilitando il raccordo fra le tre amministrazioni, nell’azione volta all’elaborazione, per quanto di competenza, del contributo italiano rispetto alle agende ed alle politiche dell’Unione europea e delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario e protezione civile per garantire la massima sinergia e coerenza.
3. Su iniziativa di una o di tutte le Parti, possono essere invitati a prendere parte agli incontri del gruppo di lavoro tecnico rappresentanti di Amministrazioni centrali, Enti, Istituzioni o Organizzazioni della Società Civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro.
4. Per l’attuazione del presente Protocollo ciascuna parte provvede nell’ambito delle rispettive dotazioni finanziarie, senza ulteriori oneri a carico dell’erario.
ARTICOLO 5 – VISIBILITÀ
1. Fermo quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 79, qualora il MAECI, l’Agenzia o il Dipartimento intendano rendere pubbliche in qualsiasi forma eventuali informazioni sulle attività relative al presente Protocollo o farne uso in forma pubblica, concorderanno i termini e i modi della pubblicazione citando il MAECI, l’Agenzia e il Dipartimento.
2. Le Parti garantiscono che l’eventuale trattamento di dati personali nell’ambito dell’attuazione del presente Protocollo avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
ARTICOLO 6 – MODIFICHE ED ACCORDI ATTUATIVI
1. Di comune accordo tra le Parti, possono essere apportati al presente Protocollo integrazioni e modifiche in forma di protocolli aggiuntivi che ne costituiranno parte integrante e sostanziale e produrranno i loro effetti in conformità alle procedure previste all’Articolo 7 del presente atto. Il presente Protocollo può essere attuato tramite appositi Accordi Attuativi nei quali vengono precisate le modalità operative ed i compiti della specifica collaborazione tra le Parti.
ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore all’avvenuta conclusione dell’iter di sottoscrizione mediante firma digitale o altra forma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/90, produrrà i suoi effetti per un periodo di 3 (tre) anni ed è rinnovabile tacitamente salvo disdetta ai sensi del comma 2.
2. Dal momento della sua entrata in vigore, il presente Protocollo abroga tutte le disposizioni contenute nel Protocollo sottoscritto tra MAECI e Dipartimento in data 24 luglio 2015.
3. Il presente Protocollo potrà cessare la sua efficacia per mutuo consenso o per iniziativa di una delle Parti, decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di tale volontà in forma scritta tramite posta elettronica certificata all’altra Parte.
ARTICOLO 8 – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE
1. Le Parti si impegnano a trovare una soluzione concordata per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Protocollo;
2. Ogni controversia che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il foro competente è quello di Roma.
ART. 9 - DOMICILIAZIONE
1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo devono essere inviate – mediante posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
In indirizzo: xxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx
In copia: xxxx00@xxxx.xxxxxx.xx; xxxx.xxxxx-xxxxx@xxxx.xxxxxx.xx
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
In indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx In copia: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
in indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx
in copia: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx; xxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
Stipulato in Roma, il 21 luglio 2017
Per
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
……………………….……
Firmato Digitalmente da/Signed by:
XXXXXXXXXX XXXXXXX
In Data/On Date:
venerdì 21 luglio 2017 17:25:11
il Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Per
La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
………………………………
Il Capo Dipartimento Xxxxxxxx Xxxxxx
Per L’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
………………………….
Il Direttore Xxxxx Xxxxxxxx
Firmato da XXXXXXXX XXXXX