ASL Cagliari
ASL Cagliari
Selargius, via Piero della Francesca n. 1 codice fiscale e partita iva 02261430926
Repertorio n.
CONTRATTO NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI GARA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI AGHI FISTOLA
L'anno _ addì _ del mese di in Cagliari, nella sede di ASL Cagliari in Selargius (CA).
Dinanzi a me Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Ufficiale Rogante aziendale, come da Delibera N° 1674del 05 dic. 2011, sono presenti:
• Dr. , nato a _ il . .19 , nella sua veste di Direttore Generale di ASL di Cagliari;
• Sig. , nato a il , nella sua qualità di
della società giusta poteri allo stesso conferiti da
(di seguito nominato, per brevità, anche e solo “appaltatore” e/o “Fornitore”), xxxx xxxxxx xx
, xxx , xxxxxxxx xxxxxxx , xxxxxxxx al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via
OPPURE
• -----------------------, sede legale in -------------, via -----------------, capitale sociale , iscritta al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di ------------------al n. ------------, P. IVA , domiciliata ai fini del
presente atto in -----------, via -----------------, in persona del legale rappresentante -------------------, nato a ------------
il -------------, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, comprendente oltre alla stessa, la/e mandante/i --------------- con sede legale in ------------, via ,
capitale sociale ----------------, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ------------------
al n. ------------, P. IVA ------------, domiciliata ai fini del presente atto in -----------, via , giusta mandato
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ------------ ---------------------- repertorio n. -----------
-----------;(di seguito nominato, per brevità, anche e solo “Fornitore” e/o “Appaltatore”);
PREMESSO CHE
a) l’ASL Cagliari, con delibera a contrarre del Direttore Generale n. ........ del .................., ha decretato di procedere all’affidamento della fornitura di AGHI FISTOLA, suddivisa in più lotti, mediante l’indizione di una procedura di gara negoziata, senza pubblicazione di bando, regolamentata dall’art, 57, comma 2, lettera a) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.” (di seguito: Codice dei contratti), di cui alla Lettera d’invito mediante pubblico avviso pubblicato sul sito informatico aziendalein data ;
b) con verbale del il Seggio di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato il Fornitore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara, per ciascuno dei lotti;
c) l’ASL Cagliari, con deliberazione del Direttore Generale n. del , ha approvato la graduatoria provvisoria e, per l’effetto, ha deliberato l’aggiudicazione definitiva della garain favore del Fornitore, Lotto n.
;
d)ai sensi dell’art. 6, comma 3°, lettera c) del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l’ASL Cagliari ha provvedutoalla verifica (i) della regolarità contributiva dell’operatore economico mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […]; (ii) dell’art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari dichiarati in gara dall’appaltatore; (iii) inoltre, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, è divenuta efficace, giusta documentazione in atti;
e) la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5lett a) del Codice dei Contratti, è stata comunicata ai soggetti interessati in data , giusta comunicazioni in atti;
f) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
g) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compresi ila Lettera d’invito mediante avviso pubblico e i suoi allegati, il capitolato tecnico, e, più in generale, la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la corretta formulazione dell’offerta;
h) per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d’appalto, eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel bando di gara, nel CGA, nel capitolato speciale d’appalto (Lettera d’invito, disciplinare di gara,capitolato tecnico e nei suoi allegati), e, più in generale, nella documentazione di gara;
i) che la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo ASL Cagliari all’affidamento di un numero predeterminato di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi deliberati da ASL Cagliari nel periodo di validità ed efficacia del presente contratto;
l) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto d’appalto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa:
• cauzione definitiva determinata ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. , emessa in data dalla compagnia per un
importo pari ad Euro obbligazioni contrattuali;
= (Euro / ), a garanzia dell’adempimento delle
m) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avereparticolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;
n) con atto di nomina n.
del
la dott.ssa M. Alessandra de Virgiliis è stata
incaricata RUP – Responsabile Unico del procedimento per l’espletamento delle attività di competenza ai sensi
del DPR 207/2010. Con atto n.
del
è stato incaricato DEC – Direttore
dell’esecuzione del contratto per l’espletamento delle attività di competenza ai sensi del DPR 207/2010
;
o) con comunicazione prot. n.
del
il Sig.
è stato
incaricato REF – Responsabile della fornitura per l’espletamento delle attività di competenza dell’Appaltatore ai sensi di quanto previsto dal Capitolato tecnico e dal presente Contratto;
p) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e smi, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ANAC, per il presente appalto è:
lotto ; lotto ; lotto ; lotto ; lotto ; lotto ; lotto ; lotto ; lotto ;
q) dovendosi procedere alla stipula del contratto per il predetto affidamento oggetto della gara a procedura negoziata tra le parti sopraddette, della cui identità io, Ufficiale Rogante, sono certo e che, me consenziente, rinunciano alla presenza dei testimoni,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il CGA, la lettera d’invito ed i suoi allegati, e la restante documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2. Ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto iseguenti documenti:
• Capitolato Generale d’Appalto
• Capitolato Tecnico
• Offerta Tecnica del Fornitore
• Offerta Economica del Fornitore
• Fideiussione
3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART.2(Disciplina applicabile e criterio di prevalenza. Definizioni)
1. Il presente contratto è regolato:
a) da quanto previsto nel contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati;
b) dalle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni di cui al
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla restante normativa, anche di carattere regionale, in materia di contratti pubblici, nonché dalle norme del codice civile;
c) dalle altre disposizioni, anche regolamentari, in vigore per la Stazione appaltante, di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza.
2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico della stazione appaltante e quanto dichiarato nell’offerta tecnica dell’Appaltatore, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatta salva, comunque, l’ipotesi in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio di ASL Cagliari, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico.
3. Nell’ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto stesso, ASL Cagliari ed il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Relativamente aitermini: i giorni solari/naturali, consecutivi laddove non diversamente ed espressamente specificato nel presente atto; per giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.
5. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali e connesse vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del capitolato tecnico, all’offerta tecnica del Fornitore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente contratto per tutto quanto in quest’ultimo non espressamente previsto.
ART. 3(Oggetto del contratto)
1. Il presente contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa alle seguenti tipologie di forniture
Lotto n. ,
Lotto n. ,
per la fornitura di AGHI FISTOLA, come individuati nella documentazione di gara,da destinare specificatamente ad ASL Cagliari, per le Sedi destinatarie.
2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore si obbliga espressamente ed irrevocabilmente, nei confronti di ASL Cagliari, ad effettuare la fornitura dei beni di consumo e dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura, meglio descritti nel Paragrafo 3 del capitolato tecnico ed in tutta la documentazione di gara secondo le modalità di gestione ed erogazione e nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, ai livelli di servizio, e in generale alle specifiche tecniche e alle condizioni ivi stabilite, e con quelle eventualmente migliorative offerte dal Fornitore nella propria offerta tecnica;
ART. 4 (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe)
1. Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha una durata di 60 (sessanta) mesi dalla data avvio di cui al comma 4, e dovrà comunque intendersi esaurito al momento del raggiungimento del valore massimo di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
2.Compatibilmente con espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’Azienda sanitaria, una volta scaduto il contratto potrà estendere il termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del contratto stesso, alle medesime condizioni pattuite:
2.1 fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione, qualora nell’arco della durata degli stessi l’ammontare delle forniture ordinate risulti inferiore all’importo di aggiudicazione;
2.2 qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi contratti di fornitura. In tal caso la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di prorogare la fornitura alle condizioni pattuite;
3. L’Appaltatore, nei limiti della proroga di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione della Fornitura alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Contratto fino a quando non si sarà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e ciò comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
4. La Fornitura potrà essere avviata previa formalizzazione del verbale di avvio dell’esecuzione di cui all’art. 12.
ART. 5 (Modalità e luogo di esecuzione della Fornitura)
1. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive di ASL Cagliari e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e della Fornitura e dei Servizi connessi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
5. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) nell’adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante;
d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere prestata con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell’ubicazione delle sedi, uffici e strutture della Stazione Appaltante.
7. Il Fornitore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione della Fornitura, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.
8. La proprietà dei prodotti verrà acquisita dalla Stazione Appaltante per effetto delle singole Consegne. Il rischio di perdite, deterioramenti, e perimenti dei beni prima delle Consegne è dunque a carico del Fornitore, salvo che non si tratti di eventi direttamente imputabili a condotte colpose o dolose della Stazione Appaltante.
ART. 6 (Ordinativi di fornitura, Consegna dei prodotti e verifiche sui medesimi)
1. Ogni Consegna di prodotti effettuata dal Fornitore dovrà essere preceduta da apposito Ordinativo di fornitura emesso dalle apposite Unità ordinanti richiedenti, e dovrà risultare, nei contenuti, conforme a tale Ordinativo.
4. All’esito della ricezione del singolo Ordinativo di fornitura, la Consegna dei prodotti sarà effettuata, a cura e spese del Fornitore, presso le Sedi Destinatarie e nei luoghi e nei locali indicati negli Ordinativi stessi, nell’osservanza delle specifiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico.
5. Dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, le Consegne dovranno avvenire secondo la seguente tempistica:
-entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione;
-quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 48 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18 “Penali”.
6. I prodotti consegnati nel corso della vigenza del contratto devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara, nelle quantità indicate negli Ordinativi di fornitura. In caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza per marca e modello con quelli richiesti, ovvero presenza di vizi e difetti) e/o difformità in eccesso (quantità consegnata superiore a quanto richiesto), anche se accertate dalla sede di ASL Cagliari in seguito alla sottoscrizione del documento di trasporto, la sede di ASL Cagliari invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax. Il Fornitore dovrà provvedere entro 5 giorni lavorativi alla sostituzione (in caso di difformità qualitative), o all’integrazione/ritiro della merce (in caso di difformità quantitative), senza alcun aggravio di spesa.
7. La mancata sostituzione dei prodotti contestati da parte del Fornitore equivarrà a “mancata consegna”, ai fini contrattuali.
8. I prodotti contestati saranno prontamente restituiti e resteranno nella disponibilità del Fornitore, il quale dovrà ritirarli a proprie spese. Il rischio del perimento o del deterioramento dei prodotti sarà a carico del Fornitore stesso. I prodotti non ritirati entro 15 gg. dalla comunicazione potranno essere inviati al Fornitore dalla Stazione Appaltante, con addebito delle spese sostenute a valere sulla prima fattura utile.
9. All’atto del ricevimento della Consegna, il vettore (o il personale del Fornitore incaricato della Consegna) dovrà rilasciare al personale della Sede Destinataria copia del documento di trasporto dei prodotti. Il documento di trasporto dovrà indicare l’Unità ordinante, la Sede Destinataria, il numero e la data dell’Ordina- tivo di Fornitura, la data e le modalità della Consegna stessa, il nome del vettore, la quantità e la tipologia di Prodotti consegnati, nonché i dati identificativi del Fornitore (denominazione, sede legale, sede di partenza dei prodotti).
10. Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto dal vettore o dal personale del Fornitore incaricato della Consegna, e dovrà essere controfirmato dal personale della Sede Destinataria. La sottoscrizione del documento di trasporto da parte del personale della Sede Destinataria non equivale ad accettazione dei prodotti.
ART. 7(Direttore dell’Esecuzione)
1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali
siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
2. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati, principalmente:
• provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante;
• assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
• provvede alla compilazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel caso di specifica previsione contenuta nella documentazione di gara o in altro documento contrattuale, secondo quanto previsto dagli articoli 303 e 304 del Regolamento;
• può ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, indicandone le ragioni, ai sensi dell’art. 308, del Regolamento.
3. L’ASL Cagliari può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.
4. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
ART. 8 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà eseguire la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento della Fornitura che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto, del Capitolato Tecnico e della propria Offerta Tecnica.
2. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione della Fornitura.
ART. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il corrispettivo dovuto da ASL Cagliari al Fornitore in relazione alle attività oggetto di effettiva prestazione delle forniture di ciascun Ordinativo di Fornitura è indicato in dettaglio nell’allegato “prospetto di aggiudicazione” per un importo complessivo di € […],[…] (Euro […]/[…]), Iva esclusa,risultante dal prezzo dell’Offerta Economica presentata dell’Aggiudicatario in corso di procedura;
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a:
- euro 0,00 (zero/00), trattandosi di fornitura di prodotti per la quale non sono previste forme di esecuzione contrattuale presso le strutture della Stazione Appaltante.
- oppure euro ,
3. Il Corrispettivo complessivo di cui sopra ha altresì natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, qui richiamate, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
4. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura mensile posticipata rispetto alle competenze maturate nella mensilità di riferimento, da trasmettersi ad ASL Cagliari entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, in originale.
5. L’Appaltatore dovrà emettere fatture distinte in corrispondenza delle prestazioni erogate per singola Sede destinataria.
6. Ciascuna fattura, emessa in modalità elettronica, indicando 3MZC2I quale codice Univoco Ufficio Aziendale (o codice IPA), per la debita liquidazione, ai sensi di quanto previsto dal vigente art. 25 del Decreto- Legge n. 66 del 24 aprile 2014, dovrà essere trasmessa alla Sede di ASL Cagliari e dovrà contenere i riferimenti
dell’Ordinativo di fornitura, il dettaglio analitico della Fornitura erogata e del prezzo complessivo e contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione, nonché alla delibera di aggiudicazione definitiva.
7. Ciascuna fattura dovrà avere in allegato il documento di trasporto sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore di cui all’art. 6 comma 10.
8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4, e 140, comma 1, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura.
9. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze di ASL Cagliari, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
10. Il pagamento della fattura è subordinato:
- alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’ASL Cagliari;
- alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48- bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
11. all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
12. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’ASL Cagliari provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
13. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
14. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare ad ASL Cagliari eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 gg. dal verificarsi delle stesse.
15. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, ASL Cagliari potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
16. L’ASL Cagliari potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare ad ASL Cagliari a titolo di penale o a qualunque altro titolo dovuti ad ASL Cagliari, come stabilito al comma 10 dell’art. 12 del CGA.
17. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata di ASL Cagliari al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
ART. 10(Revisione del corrispettivo)
1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi aggiornando il prezzi di aggiudicazione con le modalità e a decorrere dai tempi stabiliti al comma 6 dell’art. 12 del CGA, e per tutta la durata del Contratto.
2. La Stazione Appaltante procederà ad una revisione su base annuale, sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
3. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza del Fornitore, all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto.
4. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere ad ASL Cagliari, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
5. Il Fornitore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.
ART. 11(Avvio dell'esecuzione del Contratto)
1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell’Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa di ASL Cagliari, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.
3. Ai sensi dell’art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all’art. 305 del Regolamento stesso.
4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l’ASL Cagliari ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2.
5. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’ASL Cagliari per l’avvio dell’esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà di ASL Cagliari di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 25.
ART. 12(Verbale di avvio dell’esecuzione)
1. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione potrà redigere apposito verbale, in contraddittorio con l’Appaltatore,. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
2. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti e dei livelli di servizio connessi alla fornitura, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- livelli del servizio di trasporto e consegna;
- grado di apprezzamento del servizio erogato dal Responsabile della Fornitura
3. Al positivo completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale. Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l’applicazione delle penali stabilite nel contratto, laddove previste.
ART. 13 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.
ART. 14 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore)
1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'ASL Cagliari.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
ART. 15(Varianti introdotte dall'ASL Cagliari)
1. L'ASL Cagliari non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi previsti dall’art. 311 comma 2 del Regolamento.
2. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse di ASL Cagliari, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del presente Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della Fornitura. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal R.U.P. o dal soggetto titolare del potere di spesa.
3. Nei casi di cui al comma 1, l’ASL Cagliari può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, l’ASL Cagliari procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Contratto, dopo aver acquisito il consenso dell’Appalta- tore.
4. L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
5. In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ASL Cagliari e che il Direttore dell’Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
ART. 16(Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)
1. Le attività di cui al presente Contratto sono soggette a verifica di conformità di cui all’art. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Il soggetto fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell’osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire.
3. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
4. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
5. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione.
6. Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (“cauzione definitiva”).
ART. 17(Attestazione di regolare esecuzione)
1. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d’opera, e contiene almeno quanto previsto all’art. 325 comma 2 del DPR 207/2010.
ART. 18(Penali)
1. In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all’Impresa le penali indicate nel punto 5 del Capitolato tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante ad ASL Cagliari ai sensi dell’art. 1382 c.c..
2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare le misure, indicate al comma 6 dell’art. 10 del CGA, dell'importo contrattuale.
3. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, ovvero nei casi previsti all’art. 5 del Capitolato tecnico, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ASL Cagliari di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.
6. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazio- ne che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
ART. 19(Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30 (trenta) per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di ASL Cagliari ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso ASL Cagliari almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso ASL Cagliari, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, come modificato dalla L. 106/2011, e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare ad ASL Cagliari apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto;
b) la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006
5. L’ASL Cagliari provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra; trascorso tale termine senza che l’ASL Cagliari abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o
delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l’ASL Cagliari acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
7. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l’ASL Cagliari provvede ai sensi dell’art. 18, comma 5.
8. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all’impresa capogruppo indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell’ambito dell’Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
9. L’affidamento della Fornitura da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 118, comma 2, numero 4, e comma 5° del Codice.
10. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell’Appal- tatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere ad ASL Cagliari, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’ASL Cagliari a favore di esso Appaltatore, il documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del subappaltatore entro il termine predetto, l’ASL Cagliari provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’Appaltatore medesimo, salvo quanto previsto dal comma che segue.
11. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità delle attività eseguite dal subappaltatore, e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dell’Esecuzione, l’ASL Cagliari sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’Esecuzione.
12. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 20(Recesso)
1. L’ASL Cagliari potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
ART. 21(Normativa in tema di contratti pubblici)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, come modificato dalla L. 106/2011, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente ad ASL Cagliari - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che l’ASL Cagliari si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
ART. 22(Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’xxxxxx.xx di qualificazione)
Il presente Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
ART. 23(Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)
1. Il presente Contratto è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
2. È facoltà della Stazione Appaltante rescindere il Contratto nelle ipotesi specificate all’art. 5 del Capitolato tecnico.
ART. 24(Clausole risolutive espresse)
1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del CGA e negli atti di gara nonché dall’ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei casi previsti nel CGA, art. 11.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’ASL Cagliari comunicherà all’Appaltato-re la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’ASL Cagliari procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’ASL Cagliari applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’ASL Cagliari.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
ART. 25(Risoluzione del Contratto)
1. In tutti i casi di risoluzione del Contratto disposta dall’ASL Cagliari, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato da ASL Cagliari; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’ASL Cagliari provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
2. È fatta salva, in capo ad ASL Cagliari, la facoltà prevista dall’art. 139, penultimo periodo, del Codice.
ART. 26(Procedure di affidamento, in caso di fallimento dell’Appaltatore, o risoluzione del Contratto per grave inadempimento)
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento, l’ASL Cagliari può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della Fornitura. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al terzo migliore offerente escluso l’originario Aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di Offerta.
ART. 27(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’ASL Cagliari che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte di ASL Cagliari che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’ASL Cagliari ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
ART. 28(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come indicati al 2 comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’ASL Cagliari e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
ART. 29(Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali,
assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’ASL Cagliari a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’ASL Cagliari, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L’Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/06, prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere ad ASL Cagliari la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori;
7. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, l’ASL Cagliari verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
- per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
- per il certificato di collaudo;
- per il certificato di regolare esecuzione;
- per il certificato di verifica di conformità;
- per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
- per il pagamento del saldo finale;
- per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento lavori o accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell’art. 307, comma 2, del Regolamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, l’ASL Cagliari acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, l’ASL Cagliari provvede ai sensi dell’art. 29, comma 5°.
10. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, ASL Cagliari potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 41.
11. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari a quanto espressamente indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica.
ART. 30(Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva del Fornitore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)
1. Qualora l’ASL Cagliari consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, l’ASL Cagliari medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, ritenendo le somme di spettanza di ASL Cagliari, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni o operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di ASL
Cagliari del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà di ASL Cagliari, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l’Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, , sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’Esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ove l’ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’ASL Cagliari pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8°, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8 del Regolamento.
ART. 31(Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva del Fornitore o del subappaltatore)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’ASL Cagliari può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del Contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo periodo, del Codice.
3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti daASL Cagliari, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.
ART. 32(Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
1. L’Appaltatore, infine, dichiara di aver preso visione, sul sito istituzionale di ASL Cagliari xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx, alla voce Amministrazione Trasparente/Atti generali, di tutte le norme e disposizioni contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato dall’ASL Cagliari con delibera n. 70 del 24.01.2014, emanato in base a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l’Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto a insindacabile giudizio di ASL Cagliari.
3. In particolare l’ASL Cagliari, verificata l’eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l’ASL Cagliari procederà alla risoluzione del presente Contratto, in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni e resta impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.
ART. 33(Comunicazioni delle Parti relative al Contratto)
1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore […] Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […] e-mail […] per ASL Cagliari
ASL Cagliari Servizio Acquisti
Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, x. 0, 00000 – Xxxxxxxxx (XX)
Alla c.a. della Dott.ssa M. Alessandra de Virgiliis, Fax 000 0000000
x-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx0xxxxxxxx.xx
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax o mediante il servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili indicati in premessa e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
ART. 34(Spese)
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico di ASL Cagliari nelle percentuali di legge.
ART. 35(Controversie, Foro competente)
1.Ogni controversia inerente il contratto di appalto, non risolta in via amministrativa secondo le procedure previste dagli artt. 239, 240 e 240 – bis del codice, è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti è il Foro ove ha sede legale l’Azienda capofila.
2.L’insorgere di una controversia non autorizza l’appaltatore ad interrompere l’esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.
3. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Cagliari, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
ART. 36(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’ASL Cagliari a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di ASL Cagliari individuati quali Incaricati del trattamento.
5. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
a) soggetti, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
b) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
c) altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
d) legali incaricati per la tutela di ASL Cagliari in sede giudiziaria.
6. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’ASL Cagliari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/03.
7. I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Le eventuali richieste effettuate a norma del suddetto articolo dovranno essere rivolte al Dirigente del Servizio Acquisti di ASL Cagliari, in xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxxxx, xxx. 00000
8. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’ASL Cagliari, con sede in xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxxxx, xxx. 00000. Il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento.
9. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione della Fornitura potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità di ASL Cagliari o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
10. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’ASL Cagliari, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
11. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
12. La persona fisica preposta presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l’atto di designazione di cui all’allegato “E” del presente Contratto.
13. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione della Fornitura, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
ART. 37(Clausole varie)
1. Il presente contratto, i suoi allegati ed gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di ASL Cagliari non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti, riservandosi l’Amministrazione di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.
3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
ART. 38(Approvazione)
Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia inn. pagine, oltre a n. pagine relative agli allegati, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce da me Ufficiale Rogante alle parti contraenti, che a mia domanda hanno dichiarato di approvarlo pienamente e di trovarlo in tutto conforme alle loro volontà, viene
dalle parti stesse con me sottoscritto.
Per ASL Cagliari Il Direttore Generale
Per il Fornitore Il legale rappresentante
L’Ufficiale Rogante _
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: ART. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), ART. 2(Disciplina applicabile e criterio di prevalenza. Definizioni), ART. 3 (Oggetto del contratto), ART. 4 (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe), ART. 5 (Modalità e luogo di esecuzione della Fornitura), ART. 6 (Ordinativi di fornitura, Consegna dei prodotti e verifiche sui medesimi), ART. 7 (Direttore dell’Esecuzione), ART. 8 (Obblighi dell’Appaltatore), ART. 9(Corrispettivi e modalità di pagamento), ART. 10 (Revisione del corrispettivo), ART. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), ART. 12 (Verbale di avvio dell’esecuzione), ART. 13 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), ART. 14 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore), ART. 15 (Varianti introdotte da ASL Cagliari), ART. 16 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), ART. 17 (Attestazione di regolare esecuzione), ART. 18(Penali), ART. 19 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e delsubappaltatore), ART. 20(Recesso), ART. 21(Normativa in tema di contratti pubblici), ART. 22(Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione), ART. 23(Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e graveritardo), ART. 24(Clausole risolutive espresse), ART. 25(Risoluzione del Contratto), ART. 26(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento), ART. 27(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), ART. 28(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera), ART. 29(Lavoro e sicurezza), ART. 30(Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva del Fornitore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), ART. 31(Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva del Fornitore o del subappaltatore), ART. 32(Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ART. 33(Comunicazioni delle Parti relative al Contratto), ART. 34(Spese), ART. 35(Controversie, Foro competente), ART. 36 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), ART. 37(Clausole varie), ART. 38(Approvazione)
Per il Fornitore, Il legale rappresentante
ALLEGATI
“A” (prospetto di aggiudicazione)