TRIBUNALE FERRARA
RG Fall. 3 /2022
TRIBUNALE FERRARA
UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI ED ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
Il G.D. xxxx. Xxxx Xxxxxxx, letta la proposta di accordo ex art 7 e art. 8 legge 3/12,
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rilevato che pare di comprendere che il debitore intenda continuare la propria attivita’ di impresa artigiana odontotecnica ( la cui crisi e’ stata causata anche dalle ingenti spese per macchinari e materiale), ipotizzando un reddito mensile costante di cui metterebbe a disposizione dei creditori solamente 150 euro al mese, senza tenere in nessun conto il rischio connesso all’esercizio della attivita’ di impresa, ovvero che i redditi possano aumentare, ma anche diminuire,
OSSERVA
La proposta di accordo deve prevedere i tempi e la misura del pagamento dei creditori concorsuali, ovvero il cui debito è sorto prima del deposito del ricorso; i creditori privilegiati vanno pagati per intero, essendo però possibile –secondo quella che ormai è una clausola generale degli istituti concordatari- pagare i privilegiati nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio laddove lo stesso Gestore della crisi attesti il verosimile valore di mercato del bene e quindi la misura del possibile soddisfacimento in privilegio del creditore.
L’art. 7 l. sovr. prevede la possibilità di pagare i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca non integralmente purchè ne sia assicurato il soddisfacimento nella misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
Si tratta della medesima regola proposta dall’art. 160 comma 2, l. fall. e che trova pacifica applicazione nelle procedure concordatarie: essa in realtà, come potrebbe apparire prima facie, non costituisce una violazione della regola che vuole rispettato in sede concorsuale l’ordine delle cause di prelazione, in quanto la prelazione consiste appunto nel diritto ad essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori sul ricavato della liquidazione del bene su cui insiste la causa di prelazione. Sulla base di una attestazione, nel nostro caso resa dallo stesso Xxxxxxx e non da un terzo attestatore, si prevede quale potrà essere il verosimile valore di realizzo della vendita del bene e in tali limiti si propone la soddisfazione del creditore: non rara, anzi assai frequente, nella prassi la ipotesi in cui il valore del bene offerto in garanzia, o sul quale insiste il privilegio stabilito dalla legge, sia ben inferiore al credito assistito.
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Poiche’ nella proposta si afferma espressamente che i privilegiati anche ipotecari verranno pagati solo parzialmente ( a dire il vero il cenno agli ipotecari non e’ comprensibile poiche’ non pare vi sia nel patrimonio del debitore alcun immobile) dovrebbe esservi allegata alla proposta la relazione del Gestore ove attesta che i privilegiati verranno soddisfatti nei limiti della capienza dei beni su cui insiste il privilegio: di essa non vi e’ alcuna traccia.
L’accordo può prevedere la soddisfazione dei creditori a mezzo della liquidazione di beni del patrimonio del sovraindebitato, o ( anche) a mezzo della continuazione della attività. Nel caso de quo il debitore intenderebbe proseguire la sua attivita’ ( quella stessa attivita i cui costi e deludenti ricavi lo hanno portato a ricorrere al credito bancario e gli hanno impedito di pagare le imposte e i contributi): dovra’ quindi dimostrare di potere adottare misure idonee a consentire la produzione di flussi di cassa che possono essere destinati ai creditori, e, per contro, di potere essere in grado di neutralizzare i costi.
Dovrà indicare quali le misure di ristrutturazione, riorganizzazione, ridimensionamento o ampliamento della attività, idonee a riportare in equilibrio la attività; dovrà contenere una previsione dei costi e dei ricavi previsti per tutta la
durata del piano di modo da formulare una attendibile previsione di flussi di cassa idonei non solo a pagare i costi ma anche a soddisfare i creditori. Anche se la legge non prevede il piano industriale ed il piano finanziario, in ogni caso non vi è dubbio che il piano dovrà contenere tutti gli elementi informativi idonei a consentire un voto consapevole dei creditori. E, in mancanza dell’attestatore, il Gestore della crisi dovra’ puntualmente indagare questo profilo, ovvero la possibilita’ di neutralizzare il rischio che le spese e i costi e l’eventuale diminuizione delle commesse, con garanzia di un flusso di cassa attivo. Questa valutazione impone e presuppone lo sviluppo di un piano finanziario e industriale, la disamina dei costi e la analisi delle commesse.
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Benche’ inadeguatamente trattato dal nostro debitore l’accordo proposto da un debitore che intende proseguire la attivita’ e da quella trarre le risorse per pagare i propri creditori secondo i modi, i tempi e le quantita’ indicate in proposta, non differisce affatto da una proposta di concordato preventivo, se non per il fatto che, trattandosi di impresa c.d. minore, astrattamente il quadro pratico dovrebbe essere semplificato ( e non a caso la procedura e’ notevolmente piu’ semplice di quella “maggiore”).
La proposta ed il piano sono assolutamente carenti dei contenuti sopra descritti, e nemmeno la concessione di un termine di 15 giorni potrebbe consentire di colmarli, visto che l’ottica in cui e’ stata formulata la istanza e’ esattamente quella di una liquidazione del patrimonio, peraltro gia’ proposta dal R. ma con esito negativo, chiamata con il diverso nome dell’accordo.
Per superare le obiezioni mosse alla istanza di liquidazione ( dal decreto precedente di inammissibilita’: “Ebbene l’istituto individuato ha una natura ed uno scopo affatto differenti: trattasi di procedura liquidatoria che non ha nessuno scopo di autoprotezione, come potrebbe avere quella di ristrutturazione dell’accordo. Nella procedura di liquidazione, in cui gioca principalmente il disposto cardine dell’art. 2740 c.c., il patrimonio viene tutto messo a disposizione dei creditori, senza promessa o proposta di alcuna percentuale di soddisfazione e senza che il debitore possa mantenere alcun controllo sulla propria attivita’ economica. La liquidazione non ha
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alcuna funzione di tutelare la attivita’ economica del debitore: questa funzione la ha l’accordo, procedura conservativa di ristrutturazione che mantiene il debitore al controllo della propria attivita’, sia pure sotto il controllo del gestore. Il salvataggio della impresa economica decotta ( e quella del R. lo e’ certamente visto il raffronto fra i ricavi ed i debiti ampiamente scaduti) non rientra negli obiettivi della liquidazione. Del resto poi forse occorre chiedersi che ruolo, in caso di ammissione, potrebbe mai essere svolto dal liquidatore: non certo quello di vigilare sul rispetto di un piano e di una proposta che non esistono.”) sarebbe occorsa una proposta di accordo che partisse dalla considerazione che la impresa del R. e’ in attivita’, e che egli intende proseguire e che proprio dalla attivita’ e dal suo infausto esito, e’ sorta la crisi da sovraindebitamento, e che sviluppasse un piano che, attraverso adeguati piani industriale e finanziaro, sia pure adeguati alla dimensione della impresa, e previa analisi della situazione della impresa, consentisse alla proposta di basarsi su di una motivata relazione di fattibilita’ del gestore.
La istanza deve essere quindi dichiarata inammissibile.
Inammissibile anche la richiesta, formulata in via alternativa ex art. 14-ter primo comma della legge 3/12, di liquidazione del patrimonio, che le identiche ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilita’ della istanza di liquidazione effettuata con decreto 1.3.22 di questo Giudice, qui da intendersi integralmente richiamato.
A nulla vale il richiamo alla norma ex art. 14 quater che prevede la possibilita’, in caso di annullamento dell’accordo o sua risoluzione per causa non imputabili al debitore, di convertire la procedura in liquidazione, perche’ tale possibilita’ presuppone un accordo ammisibile ed omologato poi venuto meno.
PQM
Dichiara inammissibile la proposta di accordo.
Dichiara inammissibile la istanza di apertura della liquidazione del patrimonio formulata in via subordinata.
si comunichi
Ferrara, il 27/05/2022
IL GD
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