INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 - SETTORE SCOLASTICO GESTIONE CONTATTI CASI COVID-19 ETUTELA INAIL PER INFEZIONE DA SARS-COV2 Pag.1/1 11/02/2021
INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 - SETTORE SCOLASTICO GESTIONE CONTATTI CASI COVID-19 E TUTELA INAIL PER INFEZIONE DA SARS-COV2 | Pag.1/1 11/02/2021 |
A seguito del continuo evolversi dell’emergenza sanitaria in corso, determinata dall’epidemia del virus Covid-19, si formalizza il presente documento, che costituisce aggiornamento del “PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19”, parte integrante del documento di valutazione dei rischi della scuola, allo scopo di recepire i necessari aggiornamenti in merito:
− Alla gestione dei contatti dei contatti di casi di COVID-19 nella scuola.
− Alla tutela INAIL per infezione da SARS CoV 2 in ambito scolastico.
Preso atto
− della trasmissione nota USR Veneto Prot. N°2592 del 10.02.2021;
− delle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia Rev. 03 del 07.02.2021;
− della trasmissione nota USR Veneto Prot. N°1761 del 29.01.2021;
− Nota dell’INAIL relativa alla Tutela INAIL per infezione da SARS CoV 2 in ambito scolastico del 25.01.2021.
Si recepiscono i documenti sopra citati e le relative indicazioni contenute.
m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0002592.10-02-2021
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxx
(vedasi protocollo in alto) Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale Ai Referenti territoriali dell’Area 3
e, p.c.: Alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria della Regione Veneto
OGGETTO: nuove linee di indirizzo regionali per la gestione dei casi di COVID-19 a scuola
In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica legata al virus SARS-CoV-2, la Regione del Veneto ritiene necessario rafforzare le attività di monitoraggio e sorveglianza rivolte al contesto scolastico, considerata la sua fondamentale importanza per la crescita e la socializzazione. Ritiene prioritario, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.
Pertanto, nelle more della loro approvazione in DGR e pubblicazione in BUR, si trasmettono, come aggiornate, le “Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia (REV 03 del 7/2/2021)”, già approvato dal Comitato Scientifico COVID-19 della Regione del Veneto in data 8/2/2021.
Si evidenzia il principale aspetto innovativo delle linee d’indirizzo costituito dalla previsione che, in presenza di un caso positivo a scuola (scuola primaria e scuole secondarie di I° e II° grado), venga programmato un test di screening da effettuarsi indicativamente entro le 72 ore (3 gg.). In attesa dell’esecuzione del test, il Dirigente Scolastico sospende la frequenza scolastica in presenza e attiva la didattica a distanza per la classe e per gli altri alunni individuati come contatti scolastici.
Dopo che i contatti scolastici hanno effettuato il test:
• in assenza di altri casi positivi, oltre al primo, i contatti scolastici potranno riprendere l’attività didattica in presenza, iniziando un periodo di sorveglianza stretta con frequenza scolastica. Durante tale periodo di sorveglianza stretta con frequenza scolastica, dovranno essere rigorosamente seguite le raccomandazioni di cui all’Allegato 1 delle linee guida stesse. A distanza di 10 giorni sarà programmato un ulteriore test di screening per determinare la fine del periodo di sorveglianza;
• in presenza di almeno un altro caso positivo, oltre al primo, il SISP disporrà la quarantena per tutti i contatti scolastici e il Dirigente Scolastico confermerà la sospensione della frequenza scolastica in presenza e l’attivazione della didattica a distanza.
Restano altresì invariate le indicazioni per gli asili e le scuole dell’infanzia.
Le modalità di programmazione del test di screening sono definite, e comunicate alle scuole, dalle singole Aziende ULSS, sulla base della specifica organizzazione locale.
Al fine di garantire un monitoraggio epidemiologico puntuale e le conseguenti azioni di sanità pubblica, il referente scolastico per il COVID-19 comunica al SISP competente per il territorio in cui è situata la scuola, l’elenco dei contatti scolastici utilizzando l’apposito format Excel, preventivamente messo a disposizione dalle Aziende ULSS.
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxx
Xx raccomanda una puntuale compilazione dello stesso, in tutti i suoi campi, al fine di consentire un attento monitoraggio epidemiologico da parte delle Aziende ULSS. In particolare, al fine di garantire una raccolta epidemiologica precisa e puntuale, si ricorda di inserire nel format il codice meccanografico che identifica il plesso scolastico in cui è stato riscontrato il caso positivo, non quello dell’intera Istituzione scolastica.
Nel ringraziare le SS.LL. per la grande attenzione e collaborazione istituzionale dimostrata durante questo lungo periodo di emergenza pandemica, si comunica che a breve verranno pubblicate sul sito dell’USRV le FAQ relative all’incontro in streaming realizzato lo scorso 20 gennaio, aggiornate alle nuove linee d’indirizzo.
Allegato: Linee di indirizzo gestione contatti di casi COVID-19 a scuola (Rev. 03 del 7-2-2021)
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxxxxx XXXXXXX
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXX C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
EMERGENZA COVID-19
Linee di indirizzo per la
Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia
Rev. 03 del 07.02.2021
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria Area Sanità e Sociale
Regione del Veneto
Il presente documento fornisce una linea di indirizzo per gli operatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), in particolare per il “Referente COVID-19 per la Scuola del SISP”, e per i decisori e gli operatori nel settore scolastico (es. Dirigente scolastico, “Referente COVID-19 della Scuola”) ad integrazione delle indicazioni contenute nei documenti di carattere nazionale1, con la finalità di contrastare la diffusione del virus e di garantire al tempo stesso la continuità delle attività educative e formative in sicurezza, uniformando nel territorio della Regione del Veneto le indicazioni per la gestione dei contatti di caso di COVID-19 in ambito scolastico.
Le presenti indicazioni sono fornite alla luce dello scenario epidemiologico attuale, in accordo con le indicazioni di riferimento a livello nazionale2, che prevedono specifici interventi, anche in ambito scolastico, in funzione dello scenario epidemiologico regionale. Tali indicazioni saranno tempestivamente aggiornate al variare del predetto scenario epidemiologico, oggetto di costante monitoraggio da parte della Regione del Veneto, e delle conoscenze scientifiche disponibili.
SOMMARIO
PREMESSA 1
1. COLLABORAZIONE TRA SISTEMA EDUCATIVO E SERVIZIO SANITARIO 2
2. TEST DI SCREENING PER I CONTATTI SCOLASTICI 2
3. MODALITÀ OPERATIVE 2
3.1 INDIVIDUAZIONE DEI “CONTATTI SCOLASTICI” E COMUNICAZIONE DEGLI STESSI AL SISP 2
3.2 AVVIO DELLE PRIME MISURE DA PARTE DELLA SCUOLA 3
3.3 INTERVENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 4
3.4 ESECUZIONE DEL TEST A FINE QUARANTENA 6
3.5 RIFIUTO DI ESSERE SOTTOPOSTO AL TEST 6
3.6 CONVIVENTI/GENITORI DI UN “CONTATTO SCOLASTICO” 6
3.7 CERTIFICATI DI FINE QUARANTENA 7
3.8 CERTIFICATI DI FINE ISOLAMENTO 7
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI UTILI 8
ALLEGATO 1 - RACCOMANDAZIONI PER I CONTATTI SCOLASTICI POSTI IN “SORVEGLIANZA STRETTA CON FREQUENZA SCOLASTICA” 9
1 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”
2 Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale - Approfondimento complementare ai documenti generali già resi pubblici su preparedness, pianificazione e contesti specifici”
1. COLLABORAZIONE TRA SISTEMA EDUCATIVO E SERVIZIO SANITARIO
Al fine di assicurare un’adeguata prosecuzione delle attività scolastiche e, al tempo stesso, garantire l’efficienza e la sostenibilità della strategia di sanità pubblica per il contenimento quanto più precoce dei contagi, è fondamentale perseguire un rapporto di forte collaborazione istituzionale tra il Sistema Educativo e il Servizio Sanitario. In particolare, è opportuno che i decisori e gli operatori del servizio scolastico attuino fin da subito, per quanto di propria competenza, tutte le misure necessarie laddove queste siano univocamente identificabili sulla base delle indicazioni di cui al presente documento.
Successivamente e compatibilmente con le tempistiche organizzative dovute all’emergenza epidemica in atto, gli operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) competente per il territorio di riferimento della scuola, verificando la corretta applicazione delle misure anti COVID-19 raccomandate nel caso specifico (es. adeguata aerazione degli ambienti, disposizione dei banchi e distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della mascherina, distanza tra banchi e cattedra, ecc.) con la collaborazione del “Referente COVID-19 per la Scuola del SISP”, dispongono le conseguenti azioni di sanità pubblica (es. disposizione formale di quarantena, programmazione ed esecuzione dei test per la ricerca di SARS-CoV-2). Inoltre, valutano le strategie più opportune da attuare in tutte le situazioni che, per quanto concerne la valutazione delle dinamiche specifiche, presentano maggior grado di complessità o non risultano univocamente identificabili.
In considerazione dello scenario epidemiologico attuale e della recente ripresa delle attività scolastiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, si raccomanda inoltre di evitare, nei limiti della migliore organizzazione possibile, una programmazione delle attività scolastiche che preveda attività di intersezione al fine di limitare, nell’eventualità di insorgenza di un caso positivo a scuola, la possibilità di casi secondari e facilitare le conseguenti attività di rintraccio dei “contatti scolastici”. In presenza di eventuali intersezioni, si raccomanda che le stesse siano opportunamente registrate per le eventuali necessità di contact tracing da parte del SISP.
2. TEST DI SCREENING PER I CONTATTI SCOLASTICI
Per il contesto scolastico si raccomanda l’utilizzo, come test diagnostico, del test antigenico rapido per i “contatti scolastici” di un caso positivo, in accordo con le indicazioni nazionali3. In caso di esito positivo del test antigenico rapido, saranno avviate tutte le azioni di sanità pubblica (es. isolamento del caso positivo, quarantena dei relativi contatti, ecc.) finalizzate al contenimento del rischio di diffusione.
3. MODALITÀ OPERATIVE
3.1 INDIVIDUAZIONE DEI “CONTATTI SCOLASTICI” E COMUNICAZIONE DEGLI STESSI AL SISP
A seguito della segnalazione di un caso di COVID-19 in ambito scolastico, il “Referente COVID-19 della Scuola” individua i “contatti scolastici” del caso positivo secondo quanto indicato nella seguente tabella.
3 Circolare del Ministero della Salute del 8.1.2021.
Tabella 1. Indicazioni per l’individuazione dei contatti scolastici
CASO | CONTATTI SCOLASTICI |
Alunno | Tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). Tutti gli alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). Tutti gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo: ● Asili e scuole dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico); ● Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). |
Insegnante o operatore scolastico | Tutti gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza: ● Asili e scuole dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico); ● Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). Esclusivamente gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in compresenza con l’insegnante o operatore scolastico positivo: ● Asili e scuole dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico); ● Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). |
Le indicazioni sopra riportate sono da considerarsi valide solo nel caso in cui siano state rispettate tutte le raccomandazioni igienico-sanitarie e le misure di prevenzione previste per il contesto scolastico. In caso contrario, il SISP potrà ritenere opportuno considerare come contatti a rischio anche soggetti non rientranti nelle casistiche riportate. Si specifica che, salvo eccezioni, non vengono avviate procedure di screening scolastico in caso di riscontro di positività di collaboratore scolastico o altro personale scolastico (es. personale ATA, personale addetto alle pulizie, ecc.). In tal caso i servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, come di consueto.
3.2 AVVIO DELLE PRIME MISURE DA PARTE DELLA SCUOLA
Nel caso di evidenza di caso di COVID positivo tra un alunno o insegnate il “Referente COVID-19 della Scuola”:
1. individua i “contatti scolastici” del caso positivo;
2. comunica tempestivamente i “contatti scolastici” al “Referente COVID-19 per la Scuola del SISP” territorialmente competente avvalendosi di un apposito format, preventivamente messo a disposizione dalle Aziende ULSS, che dovrà essere correttamente compilato in ogni suo campo4.
3. se la situazione risulta univocamente identificabile nel presente protocollo, allerta il Dirigente scolastico, per l’adozione da parte dello stesso delle seguenti misure, anche in assenza di un preventivo consulto con gli operatori del SISP territorialmente competente, e comunque nelle more dei provvedimenti di sanità pubblica di competenza del SISP:
● per la classe e per gli altri alunni individuati come contatti scolastici: sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD), per le classi delle scuole primarie e secondarie, in attesa dell’esito del test diagnostico;
● per gli insegnanti e operatori individuati come “contatti scolastici” secondo le definizioni di cui sopra: sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD) per le classi delle scuole primarie e secondarie, in attesa dell’esito del test diagnostico.
In caso di uno scenario non univocamente identificabile per un maggior grado di complessità nella valutazione delle dinamiche specifiche (es. impossibilità a valutare l’applicazione delle misure anti COVID-19), il “Referente COVID-19 della Scuola” si raccorda con il “Referente COVID-19 per la Scuola del SISP” per l’individuazione delle strategie e delle azioni più opportune da adottare nel contesto specifico.
3.3 INTERVENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA Asili e Scuole dell’infanzia
Il SISP territorialmente competente, in presenza di un caso positivo a scuola, predispone la quarantena con sospensione della frequenza scolastica per i contatti stretti individuati dal “Referente COVID-19 della Scuola” e programma l’effettuazione di un test al 10° giorno dall'ultimo contatto con il caso positivo: se negativo, saranno riammessi a scuola nel primo giorno utile.
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Il SISP territorialmente competente, in presenza di un caso positivo a scuola, programma l’effettuazione di un tampone di screening a tutti i contatti scolastici identificati (Tabella 1), appena possibile e indicativamente entro le 72 ore dalla comunicazione della scuola, o comunque nei tempi più opportuni sulla base della valutazione specifica; le modalità con cui programmare ed effettuare il tampone sono definite dalla singola azienda ULSS sulla base della specifica organizzazione aziendale, garantendo sempre la tracciabilità degli esiti negli applicativi regionali. In attesa dell’esito del test è sospesa la didattica in presenza.
Il SISP verifica i test effettuati da tutti i contatti scolastici segnalati dalla scuola.
a) Se tutti i test eseguiti risultano negativi, il SISP:
- dispone lo stato di “sorveglianza stretta con frequenza scolastica” (Allegato 1) per i contatti scolastici, i quali riprenderanno la didattica in presenza al primo giorno utile presentando l’esito negativo;
- in collaborazione con la scuola, informa tutti i contatti posti in “sorveglianza stretta con frequenza scolastica” sulla necessità di rispettare rigorosamente le indicazioni previste e riportate in Allegato 1.
- dispone un ulteriore test di screening indicativamente al 10° giorno dall’ultimo contatto con il caso positivo; nel caso di risultati positivi al secondo test il SISP valuterà gli eventuali provvedimenti di sanità pubblica da adottare.
4 Si ricorda la massima attenzione da parte della scuola nell’indicare correttamente tutti i campi previsti, per poter registrare e monitorare la situazione per le necessità di sanità pubblica e per poter analizzare i dati aggregati di sorveglianza (con particolare attenzione al codice meccanografico da intendersi relativamente alla struttura fisica frequentata dai contatti scolastici individuati.
b) Se risulta almeno un secondo positivo nel gruppo dei contatti scolastici, il SISP:
- dispone l’isolamento per il soggetto positivo;
- dispone la quarantena per tutti gli altri contatti scolastici con sospensione della frequenza scolastica in presenza;
- comunica alla scuola i tempi e le modalità con cui gli stessi potranno riprendere la didattica in presenza; in particolare i contatti posti in quarantena rientreranno a scuola dopo l’esecuzione del test di controllo (indicativamente al 10° giorno), con esito negativo.
Le principali azioni sono riassunte e descritte in Tab. 2. Il SISP potrà attuare ulteriori misure di sanità pubblica sulla base di opportune valutazioni del contesto specifico. In entrambi gli scenari, in caso di comparsa di sintomatologia prima dell’esecuzione del test di controllo, le famiglie dovranno contattare il proprio Medico Curante.
Tabella 2. Azioni di Sanità Pubblica previste per i seguenti contatti scolastici
CASO POSITIVO | ALUNNI (considerare i contatti seguendo le indicazioni di contatto Tab. 1) | INSEGNANTI (considerare i contatti seguendo le indicazioni di contatto Tab. 1) |
Xxxxxx | Xxxxx e scuole dell’infanzia: quarantena con sospensione della frequenza scolastica e test al 10° giorno. NB: in attesa dell'intervento del SISP, la scuola sospende da subito l’attività in presenza. | Asili e scuole dell’infanzia: quarantena con sospensione della frequenza scolastica e test al 10° giorno. NB: in attesa dell'intervento del SISP, la scuola sospende da subito l’attività in presenza. |
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: test di screening da effettuare appena possibile e indicativamente entro 72h: - se tutti i contatti risultano negativi, riammissione a scuola in “sorveglianza stretta con frequenza scolastica” e ulteriore test al 10° giorno; - in presenza di almeno un 2° contatto scolastico positivo, quarantena con sospensione della frequenza scolastica e test al 10° giorno. NB: in attesa del primo test di screening la scuola sospende da subito l’attività in presenza. | Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: test di screening da effettuare appena possibile e indicativamente entro 72h, se l'insegnante ha svolto attività in presenza con il caso positivo, per un tempo ≥ 4 ore, nelle ultime 48 ore: - se tutti i contatti risultano negativi, riammissione a scuola in “sorveglianza stretta con frequenza scolastica” e ulteriore test al 10° giorno; - in presenza di almeno un 2° contatto scolastico positivo, quarantena con sospensione della frequenza scolastica e test al 10° giorno. NB: in attesa del primo test di screening la scuola sospende da subito l’attività in presenza. | |
Insegnante o operatore scolastico | Asili e scuole dell’infanzia: quarantena con sospensione della frequenza scolastica e test al 10° giorno. NB: in attesa dell'intervento del SISP, la scuola sospende da subito l’attività in presenza. | Asili e scuole dell’infanzia: quarantena con sospensione della frequenza scolastica e test al 10° giorno per tutti gli operatori che hanno fatto attività in compresenza con il caso positivo. NB: in attesa dell'intervento del SISP, la scuola sospende da subito l’attività in presenza. |
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: test di screening da effettuare appena possibile e indicativamente entro 72h, se l'insegnante ha svolto attività in presenza con il caso positivo, per un tempo ≥ 4 ore,nelle ultime 48 ore: - se tutti i contatti risultano negativi, riammissione a scuola in “sorveglianza stretta con frequenza scolastica” e ulteriore test al 10° giorno; - in presenza di almeno un 2° contatto scolastico positivo, quarantena con sospensione della frequenza scolastica e test al 10° giorno. NB: in attesa del primo test di screening la scuola sospende da subito l’attività in presenza. | Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: test di screening da effettuare appena possibile e indicativamente entro 72h, solo per coloro che hanno svolto attività in compresenza con il caso positivo, per un tempo ≥ 4 ore, nelle ultime 48 ore: - se tutti i contatti risultano negativi, riammissione a scuola in “sorveglianza stretta con frequenza scolastica” e ulteriore test al 10° giorno; - in presenza di almeno un 2° contatto scolastico positivo, quarantena con sospensione della frequenza scolastica e test al 10° giorno. NB: in attesa del primo test di screening la scuola sospende da subito l’attività in presenza. |
Nell’eventualità di casi positivi in classi diverse della stessa scuola, il SISP valuta l’opportunità di attuare misure aggiuntive. A tale riguardo, qualora il SISP, a seguito di evidenza di circolazione virale sostenuta, ravvisasse l’opportunità di sottoporre a test di screening gli alunni e il personale scolastico di un plesso/istituto/scuola, tali test potranno essere effettuati anche direttamente all’interno della struttura scolastica, con modalità definite in base all’organizzazione aziendale. Le Aziende ULSS, in qualità di titolari della raccolta e del trattamento dei dati, provvedono a predisporre idoneo materiale informativo, ivi compresa l’informativa privacy di cui all’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”, e ad acquisire il consenso informato preventivo per l’effettuazione del test di screening per SARS-CoV-2 a scuola.
Le attività di contact tracing di competenza del “Referente COVID-19 della Scuola” in ambito scolastico vanno integrate con le consuete attività di contact tracing attuate dal SISP, previste per tutti gli ambiti extra-scolastici o peri-scolastici per l’identificazione di ulteriori contatti stretti a rischio in ambito familiare e comunitario.
3.4 ESECUZIONE DEL TEST A FINE QUARANTENA
Il SISP, sulla base della specifica organizzazione aziendale, programma i test previsti al termine del periodo di quarantena, comunicando alla scuola le modalità e le tempistiche di svolgimento.
3.5 RIFIUTO DI ESSERE SOTTOPOSTO AL TEST
Nell’eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test di screening (all’inizio o al 10° giorno, l’alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo di quarantena della durata totale di 14 giorni5. La riammissione all’eventuale attività didattica in presenza è comunque subordinata all’assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19.
5 Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12.10.2020
Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica della classe, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza da parte di una parte dei contatti scolastici, il SISP, oltre a porre in quarantena i contatti scolastici senza test di screening, valuterà le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti scolastici (a prescindere dal test di screening).
3.6 CONVIVENTI/GENITORI DI UN “CONTATTO SCOLASTICO”
Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come “contatti scolastici” di un caso positivo non è prevista quarantena nè esecuzione di test diagnostico, a meno che il “contatto scolastico” non risulti a sua volta positivo. Il SISP, anche in collaborazione con il Medico curante, informa circa le misure igienico-sanitarie e comportamentali da adottare durante il periodo di quarantena del “contatto scolastico”.
3.7 CERTIFICATI DI FINE QUARANTENA
Il SISP territorialmente competente, sulla base della propria organizzazione aziendale, provvederà a definire e comunicare alle scuole le modalità per la riammissione dei “contatti scolastici” al termine della quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi:
- comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena;
- presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore/operatore, del referto di negatività del test eseguito nei tempi stabiliti dall’Azienda ULSS, e indicati nell’attestazione di quarantena.
La riammissione di alunni ed insegnanti/operatori scolastici posti in quarantena in quanto contatti di caso extrascolastico può avvenire presentando alla scuola il referto di negatività del test eseguito al termine della quarantena secondo le tempistiche indicate nella certificazione di quarantena redatta dal Medico curante o dal SISP secondo l’organizzazione locale.
Gli attestati di quarantena possono essere redatti oltre che dal SISP, anche dai Pediatri di Libera Scelta o Medici di Medicina Generale.
3.8 CERTIFICATI DI FINE ISOLAMENTO
L’alunno/operatore scolastico positivo, potrà essere riammesso a scuola con certificato di negativizzazione redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale sulla base dell’organizzazione locale.
L’alunno/operatore scolastico persistente positivo potrà interrompere l’isolamento ed essere riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale sulla base dell’organizzazione locale, dopo 21 giorni dall’inizio sintomi o effettuazione del primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI UTILI
1. Interim guidance for rapid antigen testing for SARS-CoV-2, Centers for Disease Control and Prevention, aggiornato al 4 settembre 2020;
2. Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays - Interim guidance, Organizzazione Mondiale della Sanità, 11 settembre 2020;
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2020;
4. COVID-19 testing strategies and objectives, European Centre for Disease Prevention and Control, 15 settembre 2020;
5. Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact
with COVID-19 cases in the European Union – third update, European Centre for Disease Prevention and Control, 18 novembre 2020;
6. Options for the use of rapid antigen tests for COVID-19 in the EU/EEA and the UK, European Centre for Disease Prevention and Control, 19 novembre 2020;
7. Xxxxx NR, Xxxxxxx ZU, Xxxxxx RJ, et al, Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in covid-19?, BMJ. 2020 Aug 25;370:m3223;
8. Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12.10.2020, “COVID-19: indicazioni per la durata ed il
termine dell’isolamento e della quarantena”;
9. Circolare del Ministero della Salute prot. n. 31400 del 29.09.2020, “Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico”;
10. Nota Tecnica ad Interim Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica, aggiornata al 23 ottobre 2020, Istituto Superiore di Sanità;
11. Emergenza COVID-19 - Indicazioni operative per l’utilizzo dei test per la ricerca di SARS-CoV-2 x. 00.00.0000, Xxxxxxx xxx Xxxxxx;
12. Xxxx N, Geyrhofer L, Xxxxxx A, Xxxxxx E, Desvars-Larrive A, Loreto V, Xxxxxx B, Thurner S, Xxxxxx P. Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. Nat Hum Behav. 2020 Dec;4(12):1303-1312;
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14. Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020 “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”, Versione del 30 dicembre 2020;
15. COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, European Centre for Disease Prevention and Control, 23 dic 2020;
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17. Xxxxxxxxxx X, Palù G. COVID-19 and School Activities in Italy. Viruses. 2020; 12(11):1339;
18. Xxxxx Xxxxx. Why schools probably aren’t COVID hotspots. Nature. 29 ott 2020;
19. You Xx, PhD Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, MD Xxxxx Xxxxxxxx, BPT Xxxxx Xxxxxx, MBChB Xxxxxxxxx Xxxxx, MBBS Xxx Xxxx, PhD et al. The temporal association of introducing and lifting non-pharmaceutical interventions with the time-varying reproduction number (R) of SARS-CoV-2: a modelling study across 131 countries. Lancet infectious Disease. 22 ott 2020.
ALLEGATO 1 - RACCOMANDAZIONI PER I CONTATTI SCOLASTICI POSTI IN “SORVEGLIANZA STRETTA CON FREQUENZA SCOLASTICA”
Le raccomandazioni relative al periodo di “sorveglianza stretta con prosecuzione della frequenza scolastica” si applicano a tutti i contatti scolastici individuati a seguito di caso positivo COVID-19 a scuola, ad eccezione dei casi nei quali sia disposto il provvedimento di quarantena da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente.
Tali raccomandazioni sono individuate nel contesto dello scenario epidemiologico attuale, al fine di garantire sempre la didattica in presenza, ove possibile, e tutelare, nel contempo, la salute pubblica. Per queste ragioni le indicazioni di seguito riportate devono essere rigorosamente rispettate dalla scuola, dai minori e dalle relative famiglie.
Pertanto, risulta fondamentale la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, al fine di concordare e rispettare, responsabilmente, tali modelli di comportamento finalizzati al contenimento del rischio di diffusione di COVID-19, per poter assicurare un’adeguata prosecuzione delle attività didattiche.
MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola (es. orari diversi o restando all’interno della classe)
- non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di laboratorio)
RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA
- obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni statiche (es. seduti al banco)
- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima
- obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del valore misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola
- automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. Nell’eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante per la presa in carico
RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ
- il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo)
- dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni)
- dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in presenza, etc.)
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani
m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0001761.29-01-2021
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxx
(vedasi protocollo in alto) Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
e, p. c. Alla Direzione Regionale INAIL – Venezia
c.a. del Direttore – dott.ssa Xxxx Xxxxxx Ai Dirigenti USR e XX.XX.XX. del Veneto
Oggetto: Tutela INAIL per infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Lettera Direzione regionale INAIL.
In data 18 gennaio 2021 questo Ufficio ha chiesto alla Direzione regionale INAIL indicazioni in merito all’obbligo da parte del Dirigente Scolastico di trasmettere all’INAIL denuncia di infortunio nel caso in cui un dipendente abbia contratto il COVID-19, rilevando un’incertezza in merito a tale obbligatorietà alla luce di quanto indicato nell’art. 42, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27), il quale afferma che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.
Si trasmette, dunque, l’allegata lettera di risposta ricevuta dalla Direzione regionale INAIL, che riassume in modo chiaro e puntuale la tematica in oggetto.
In particolare, viene precisato che, anche qualora il medico non rediga il certificato su modulistica INAIL, “il datore di lavoro, sulla base del certificato attestante l’astensione dal lavoro conseguente al contagio da coronavirus pur se redatto su modulistica INPS o su altro tipo di modulistica, deve denunciare l’infortunio all’INAIL sempreché sussistano elementi che consentano di far ricondurre l’infezione all’attività lavorativa”. Si precisa, inoltre, che “l’origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, può fondarsi su presunzioni semplici, così come avviene per la generalità delle malattie infettive”.
Competerà poi all’INAIL la valutazione definitiva della correlazione fra attività lavorativa e accertato contagio del lavoratore.
Allegato: lettera Direzione regionale INAIL del 25/1/2021
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxxxxx XXXXXXX
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXX C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
e-mail: xxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx C.F. 80015150271 - Pec: xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
Tel. 041/2723111-123-124-125
m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.I.0001755.29-01-2021
Classificazione della Dir. Reg.le Veneto
Processo: Lavoratori
Macroattività: Indirizzi normativi/operativi Attività: Indirizzi normativi/operativi Tipologia: Indirizzi/pareri operativi Fascicolo: 2021
Sottofascicolo: Covid 19 Tutela INAIL Scuole
Uff. Programmazione, Org. e Attività Istituzionali
Venezia, data protocollo
Ministero dell’Istruzione
Ufficio scolastico Regionale per il Veneto Direzione Generale
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 000 00000 Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Oggetto: Tutela INAIL per infezione da SARS CoV 2 in ambito scolastico
In riscontro a quanto richiesto da Codesta Direzione con nota del 18 gennaio 2021, si rappresenta quanto segue.
L’art. 42, comma 2, del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha riconosciuto, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, la tutela prevista dalla legge in caso di infortunio.
Le circolari INAIL n. 13 del 03 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020 hanno chiarito che, per tutti i soggetti assicurati all’INAIL di cui agli artt. 1 e 4 DPR 1124/1965, una volta acquisita la certificazione medica idonea ad attestare l’avvenuto contagio, l’origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, può fondarsi su presunzioni semplici, così come avviene per la generalità delle malattie infettive e parassitare.
In linea con quanto stabilito dall’art 53 del DPR cit., il datore di lavoro in presenza di un certificato medico che attesta l’avvenuto contagio in azienda, con conseguente periodo di astensione assoluta dal lavoro, ha l’obbligo di denunciare all’Istituto l’infortunio da Covid-19 del proprio dipendente.
Si è preso atto che, la situazione emergenziale in atto e le difficoltà di inquadramento della fattispecie, condizionano l’attività del medico che non sempre redige il certificato su modulistica INAIL.
Anche in questi casi, il datore di lavoro, sulla base del certificato attestante l’astensione dal lavoro conseguente al contagio da coronavirus pur se redatto su modulistica INPS o su altro tipo di modulistica, deve denunciare l’infortunio all’INAIL sempreché sussistano elementi che consentano di far ricondurre l’infezione all’attività lavorativa.
X. XXXXX, 000 - 00000 XXXXXXX – Tel. 041/0000000 – FAX 041/0000000
E-mail: xxxxxx@xxxxx.xx – PEC: xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx PART. IVA 00968951004 – CODICE FISCALE 01165400589
Compete poi all’INAIL la valutazione definitiva dell’occasione di lavoro del contagio. Per questo motivo nella denuncia d’infortunio il datore di lavoro dovrà riportare nel modo più dettagliato le cause e circostanze dell’evento così da consentire all’INAIL di valutare se il lavoratore sia rimasto effettivamente esposto a contagio nello svolgimento delle attività lavorativa. Si ribadisce che l’origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, si fonderà su presunzioni semplici e comunque sull’accertamento rigoroso dei fatti e sulla verifica di indizi gravi, precisi e concordanti.
Dunque, qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio sul lavoro. Tale certificazione, unitamente agli elementi che potranno essere forniti dal lavoratore e prodotti dal datore di lavoro in sede di invio della denuncia d’infortunio, nonché agli ulteriori elementi che l’INAIL riterrà di acquisire d’ufficio, sarà oggetto di valutazione ai fini della tutela assicurativa.
Per rendere più agevole l’istruttoria delle denunce d’infortunio trasmesse all’Inail, sarà utile che il datore di lavoro alleghi, tramite i consueti canali telematici, l’esito del tampone attestante la positività al coronavirus. Nella denuncia, sarà anche utile specificare la data esatta di abbandono del lavoro e il periodo di assenza causata dal contagio.
Si ricorda, infine, che le prestazioni INAIL possono essere riconosciute, in caso di accertata positività, anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro. La tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato da certificazione medica per avvenuto contagio o dal giorno coincidente con l’inizio della quarantena (il contagio può essere accertato anche successivamente all’inizio di tale misura precauzionale obbligatoria).
Distinti saluti
Il Direttore regionale x.xx Xxxx Xxxxxx
All.: nota MIUR U.0000768.18-01.2021
X. XXXXX, 000 - 00000 XXXXXXX – Tel. 041/0000000 – FAX 041/0000000
E-mail: xxxxxx@xxxxx.xx – PEC: xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx PART. IVA 00968951004 – CODICE FISCALE 01165400589