Ala, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa.
ACCORDO DI PROGRAMMA – BOZZA 01 ISTITUTIVO DELLA RETE DI RISERVE “Pasubio-Lessini”
(L.P. 23 maggio 2007 n. 11) SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI
Ala, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa.
Premesso che:
1. l'area indicata geograficamente come Pasubio-Lessini è caratterizzata dalla presenza di corsi d’acqua, terrazzamenti rurali, pascoli e ambienti forestali e montani di grande valenza naturalistica e paesaggistica;
2. le valli e gli ambienti montani sono inoltre qualificati per la presenza sul suo territorio delle seguenti aree protette:
Zone Speciali di Conservazione:
IT3120171 Muga Bianca – Pasubio (sup.1947,29) IT3120172 Monti Lessini - Piccole Dolomiti (sup. 4336,36) IT3120017 Campobrun (sup. 426,22)
Zone di Protezione Speciale:
IT3120098 Monti Lessini Nord (sup. 792,26) IT3120099 Piccole Dolomiti (sup. 1228,99) XX0000000 Pasubio (sup. 1835,86)
Riserve naturali provinciali: Campobrùn (sup. 426,22) Xxxx Bianca (sup. 111,50)
3. nell'ambito del Progetto Europeo Life+ T.E.N. la Provincia ha condotto uno studio denominato “inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività nell'Ambito Territoriale del Pasubio e dei Lessini finalizzato alla ricognizione dei valori ambientali e naturalistici del territorio e all'individuazione delle relative azioni di tutela attiva volte alla conservazione e valorizzazione di tale patrimonio;
4. tale studio è stato oggetto di un processo partecipativo con Amministratori e Portatori di interesse, svoltosi fra i mesi di marzo e settembre 2016. La fase di condivisione ha avuto un esito positivo riscontrabile nelle proposte emerse e dal numero di cittadini e di associazioni coinvolte;
5. lo studio ha prodotto un “Inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività nell’Ambito Territoriale Omogeneo ATO LESSINI-PASUBIO”, azioni finalizzate non solo alla tutela del patrimonio naturalistico e della biodiversità, ma anche allo sviluppo di un’economia locale basata sull'uso sostenibile delle risorse naturali;
6. le Amministrazioni comunali di Ala, Terragnolo, Trambileno e Vallarsa con la Comunità della Vallagarina, hanno stipulato nel mese di novembre 2016 un Protocollo d’intesa per la realizzazione della Rete di riserve “Pasubio-Lessini”. In base a tale atto, le stesse credono che una valorizzazione del contesto territoriale dell'area Pasubio-Lessini e del suo patrimonio naturale (in termini di elementi naturali, paesaggistici, incluse le aree protette) possa rappresentare
un‘occasione di sviluppo e di lavoro per le nuove generazioni; ed essere funzionale al miglioramento dell’attrattiva del territorio, con particolare riferimento all’offerta turistica e nello specifico ad un segmento di utenza sempre più attento agli aspetti di rilevanza ambientale e di bellezza paesaggistica.
Preso atto che:
- la Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” contempla la possibilità di attivare su base volontaria, previa stipula di un apposito “Accordo di Programma”, una “Rete di riserve” in virtù della quale i Comuni Amministrativi territorialmente interessati divengono soggetti responsabili per la conservazione delle aree protette presenti sui propri territori e per la predisposizione del relativo piano di gestione;
- il primo “Atto di indirizzo sullo sviluppo sostenibile” adottato dalla Giunta Provinciale il 28 giugno 2000 per definire i caratteri specifici dello sviluppo sostenibile del territorio trentino nel decennio 2000 – 2010, cui fa seguito il documento programmatico PASSO – Patto per lo Sviluppo Sostenibile del Trentino “2020 e oltre” che fornisce indicazioni e impegni su strategie sostenibili di lungo periodo individuando vari obiettivi ed azioni, tra cui:
Obiettivo B1
Accelerare l’attuazione del PUP per quanto riguarda la pianificazione del paesaggio e il consolidamento delle rete ecologica nonché attuare quanto previsto delle Linee guida forestali;
Obiettivo B2
Sviluppare la Rete di riserve;
Azione B2.2
Concretizzare le misure di conservazione attiva, dando impulso alla redazione di piani di gestione delle reti di riserve ed alle azioni di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000;
Obiettivo B5
Promuovere un modello aggiornato di sviluppo turistico sostenibile e competitivo del territorio provinciale;
Azione B5.3
Diffondere il modello CETS (Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette) come strumento integrato di partecipazione degli attori territoriali e di misurazione delle performance della sostenibilità e competitività del turismo;
Obiettivo D2
Consolidare la partecipazione della società civile all’elaborazione delle decisioni pubbliche anche attraverso l’inclusione digitale e il miglioramento delle competenze nell’uso delle nuove tecnologie;
Azione D2.1
Definire ed utilizzare procedure di consultazione e partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e alle scelte relative alla sostenibilità del Trentino;
- il progetto Life+ T.E.N. ha definito per l'area dei Lessini e del Pasubio l’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) quale territorio significativo dal punto di vista
naturalistico ed inclusivo delle aree protette presenti e ha prodotto il documento denominato “AZIONE C2 Inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività nell’Ambito Territoriale Omogeneo ATO LESSINI-PASUBIO”;
- le Amministrazioni Comunali di Ala, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa e la Comunità della Vallagarina, anche sulla base del succitato documento, hanno manifestato la volontà congiunta di attivare una “Rete di riserve” sul territorio dei comuni coinvolti; pertanto:
si conviene e si stipula il presente “Accordo di Programma” tra: Comune di Ala
Comune di Terragnolo Comune di Trambileno Comune di Vallarsa Comunità della Vallagarina BIM dell'Adige
CAPO I - Obiettivi e Pianificazione Art. 1
Obiettivi dell'Accordo di Programma
1. Il presente Accordo di Programma concerne la realizzazione di una gestione unitaria e coordinata delle aree protette presenti nei Comuni Amministrativi di Ala, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, finalizzata alla conservazione attiva delle stesse, alla tutela e al miglioramento dello stato di conservazione delle emergenze ambientali che ne hanno giustificato l'istituzione e alla loro valorizzazione in chiave educativa e ricreativa.
2. In particolare l’Accordo di programma è finalizzato all’ottenimento dei seguenti obiettivi generali:
a) il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat dei siti Natura 2000 di cui alle direttive europee Uccelli (79/409/CEE) e Habitat (92/43/CEE), diffondendone la conoscenza e promuovendone il rispetto tra cittadini e ospiti con campagne di sensibilizzazione, attività didattiche mirate e la costituzione di percorsi didattico-fruitivi, ove ciò non incida negativamente sull'esigenza primaria di conservazione;
b) la prosecuzione delle tradizionali attività che fanno riferimento all’uso civico, alla selvicoltura, alla zootecnia, al pascolo, all’agricoltura di montagna, al taglio del fieno, alla raccolta del legnatico, alla caccia, alla pesca, alla raccolta dei funghi e dei frutti del bosco e all’apicoltura, nonché le attività ricreative, turistiche e sportive compatibili, come elementi costitutivi fondamentali per la presenza antropica nelle aree di montagna;
c) la promozione, la qualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica
della Rete in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso come “qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette” (Fonte: Carta Europea del Turismo Sostenibile), riconoscendo il territorio come primo fattore di attrattiva;
d) la promozione della partecipazione di cittadini e portatori di interesse e la diffusione di tutte le informazioni e i dati relativi alla Rete di riserve in forma fruibile anche a non tecnici;
3. Fatte salve eventuali decisioni assunte dalla Conferenza della Rete per sanare puntuali situazioni eccezionali, nel perseguire gli obiettivi di cui sopra non saranno introdotti ulteriori vincoli e divieti rispetto a quelli già stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale per le specifiche tipologie di aree presenti nella Rete di riserve, in materia di gestione del territorio e di svolgimento delle attività tradizionali.
4. Quanto sopra dettagliato sarà realizzato in accordo con quanto prescritto dalla legislazione provinciale e nazionale e dalle Direttive comunitarie.
Art. 2 - Progetto d'attuazione della Rete di Riserve
1. Al presente accordo di programma viene allegato il Progetto d’attuazione della Rete di riserve “Pasubio-Lessini” che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tale documento, redatto secondo quanto previsto dall’art. 47 comma 5 della L.P. 11/07, include:
Analisi del contesto territoriale
- Il contesto amministrativo e le Aree Protette
Le valenze naturalistiche
- Aspetti programmatici
- Istituzioni e programmi rilevanti
Le proposte programmatiche
- La proposta di area della Rete di Riserve
- Indirizzi ed obiettivi
- Il programma di interventi triennale
- Il programma finanziario
La governance
Gli indirizzi del piano di gestione
- Obiettivi da raggiungere
- Riferimenti tecnico-istituzionali
- L’Area della Rete e la Connettività
- Alcuni contenuti funzionali
- Aspetti di peculiare interesse
Art. 3
Azioni per la durata di validità dell’Accordo
1. Sono state individuate le seguenti tipologie d’azioni da attuare nel periodo di validità dell’Accordo di programma della Rete di riserve Pasubio-Lessini, sulle quali sono impostati il Programma finanziario ed il relativo Documento tecnico:
A Coordinamento e conduzione della Rete; B Studi, monitoraggi, piani;
C Comunicazione, educazione, formazione;
D Sviluppo locale sostenibile (azioni immateriali); E Azioni concrete per fruizione e valorizzazione;
F Azioni concrete di conservazione e tutela attiva.
2. La Rete di riserve Pasubio-Lessini si impegna a partecipare attivamente ai progetti di sistema proposti dalla Provincia autonoma di Trento, al fine di promuovere uno sviluppo organico e coordinato del sistema delle Aree protette. In particolare la Rete si impegna a dare attuazione agli indirizzi provinciali approvati dalla PAT, condivisi nell’ambito del Coordinamento provinciale delle Aree protette e della Cabina di regia delle Aree protette in materia di:
a. cartellonistica e manuale tipologico per la grafica coordinata;
b. piano di monitoraggio di Natura 2000 elaborato nell’ambito del progetto Life+ T.E.N.;
c. Carta Europea del Turismo Sostenibile: la Rete di riserve Alpi Ledrensi ha ottenuto la certificazione, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, nell’ambito del sistema provinciale delle Reti di riserve, e si impegna a promuoverne l’attuazione tramite l’adeguamento della propria offerta turistica agli standard previsti da tale strumento e la condivisione dei contenuti e delle finalità. Tale processo dovrà in ogni caso svilupparsi in coerenza con la strategia provinciale di sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette - Turnat;
d. educazione ambientale, aderendo all’approccio metodologico e organizzativo che verrà definito nell’ambito del progetto “Biodiversità partecipata”;
e. adesione al progetto per l'accesso ad una piattaforma online per la promozione e valorizzazione della rete sentieristica e dei connessi valori naturalistici per il sistema delle aree protette (Outdoor active);
f. la Rete di riserve Pasubio-Lessini si impegna a valutare l’adesione ad altri progetti di sistema che dovessero emergere in sede di coordinamento provinciale delle Aree protette o di cabina di regia delle Aree protette e, a tal fine, prevede risorse specifiche nel programma finanziario;
Art. 4 Programma finanziario
1. Per la realizzazione delle azioni prioritarie di cui all’art. 3 e per il funzionamento ordinario della Rete, dettagliati nel Programma finanziario (Allegato B) e descritti nel Documento tecnico (Allegato C), è prevista l'attivazione di diversi canali di finanziamento. Le relative risorse sono gestite con gli strumenti di programmazione e di bilancio finanziario propri dell'Ente capofila e così ripartite:
a) risorse della Provincia autonoma di Trento ex art. 96 c. 4 e 4 bis della
L.P. 23 maggio 2007, n. 11 pari ad euro XXX, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1603 del 15 settembre 2014;
b) cofinanziamento da parte della Comunità della Vallagarina pari a euro
XXX;
c) cofinanziamento da parte del BIM dell'Adige pari a euro XXX;
d) ricorso al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la realizzazione delle misure XXX quantificabili, sotto il profilo finanziario, con una previsione pari ad euro XXX. Tali previsioni finanziarie sono del tutto indicative e saranno stanziate soltanto nel momento in cui sarà perfezionata la richiesta e conseguente concessione del contributo. Anche gli importi saranno definiti esattamente nell’ambito della progettazione degli interventi con il contributo dell’azione;
e) fondi stanziati dai Comuni nei rispettivi bilanci per un importo totale di euro XXX come di seguito ripartiti:
‐ Comune di Ala, euro XXX;
‐ Comune di Terragnolo, euro XXX;
‐ Comune di Trambileno, euro XXX;
‐ Comune di Vallarsa, euro XXX.
2. Al presente Accordo viene allegato il “Documento tecnico” (Allegato C), che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Documento tecnico descrive la realtà del territorio della Rete, gli obiettivi e le azioni da intraprendere, coerentemente con quanto stabilito dal Piano di Gestione della Rete, di cui all’art. 47 della legge provinciale 11/2007, elaborato alla luce delle ricerche effettuate dalla Rete sul proprio territorio e nell’ambito dell’azione C2 del progetto Life+ T.E.N. (Trentino Ecological Network) “Inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività ecologica”.
3. Per quanto riguarda le risorse ex art. 96 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in sede di elaborazione del programma d'azione le spese discrezionali verranno contenute nel limite massimo del 10% della spesa complessiva a carico del bilancio provinciale in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale 15 settembre 2014, n. 1603.
4. Saranno ammesse sponsorizzazioni esterne di Aziende o Attività anche private con riferimento a finanziamento di specifici progetti, qualora tale contributo venga positivamente valutato dalla Conferenza della Rete.
Art. 5
Variazioni al Programma finanziario
1. Si intendono variazioni al Programma finanziario tutte le modifiche apportate alle tipologie e/o attività/opere approvate in sede di Accordo di Programma, tenuto conto che le stesse non potranno diminuire l’importo destinato alla tipologia F “azioni concrete di conservazione e tutela attiva”, al netto degli importi relativi al PSR per i quali le previsioni di spesa sono del tutto indicative. Anche gli importi saranno definiti esattamente nell’ambito della progettazione degli interventi.
1.1 Fermo restando lo stanziamento complessivo (al netto della quota PSR 2014-2020), sono ammesse le seguenti variazioni:
a) variazioni compensative tra le singole azioni della medesima tipologia fino al 20% dell’importo della tipologia interessata;
b) variazioni compensative tra le azioni appartenenti a tipologie diverse complessivamente fino al 10% della somma degli importi delle tipologie interessate;
c) le suddette variazioni non dovranno superare il 5% del Programma finanziario complessivo al netto del Programma di Sviluppo Rurale;
d) le suddette percentuali di variazioni possono essere raggiunte cumulativamente nell’arco dell’intera durata dell’Accordo;
d) le suddette variazioni sono comunicate dal Presidente della Rete a tutti gli enti finanziatori delle attività/opere interessate dalla modifica;
e) qualora non siano rispettate le condizioni indicate alle precedenti lettere di cui al punto 1.1 le variazioni compensative o le variazioni che comportino l’introduzione di nuove azioni, sono approvate dalla Conferenza della Rete con il necessario assenso di tutti gli enti finanziatori delle attività/opere interessate dalla modifica.
Laddove le variazioni di cui sopra, interessino azioni cofinanziate con risorse provinciali, queste dovranno rispettare altresì i criteri della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1603/2014.
1.2 In caso di risorse aggiuntive, siano esse destinate a nuove attività/opere o ad integrazioni di attività/opere già programmate, la modifica del Programma finanziario viene approvata dalla Conferenza, dall’Ente finanziatore e dall’Ente Capofila con proprio provvedimento. Qualora le risorse aggiuntive non siano finanziate dalla Provincia il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette, con proprio provvedimento, prenderà atto del Programma finanziario aggiornato.
CAPO II – Organizzazione e gestione della Rete Art. 6
Ente capofila – Ente responsabile della Rete e sue funzioni
1. Il soggetto responsabile della Rete di riserve Pasubio-Lessini, in qualità di Ente Capofila, ai sensi dell’articolo 47, comma 5 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, è individuato nel Comune di XXX.
2. Esso è referente della Provincia autonoma di Trento e degli altri soggetti sottoscrittori del presente Accordo, per quanto riguarda gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della Rete, da assumere da parte delle Strutture organizzative competenti secondo il proprio ordinamento, ed in particolare cura:
a) l’esecuzione degli indirizzi, delle disposizioni e delle decisioni impartite dalla Conferenza della Rete e dal suo Presidente in collaborazione con il Coordinatore;
b) la gestione amministrativa con la predisposizione e l’assunzione di tutti i provvedimenti formali ed adempimenti necessari al funzionamento della Rete;
c) gli aspetti finanziari e la gestione contabile ed in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del Programma finanziario approvato dalla Conferenza della Rete e provvede ad imputare le spese ed a introitare le entrate, ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l’introito dei vari finanziamenti ed i riparti con gli Enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza della Rete.
3. Per la gestione della Rete, l’Ente capofila potrà:
a) avvalersi delle attrezzature, del personale e dei servizi messi a disposizione anche dagli altri Enti sottoscrittori dell’Accordo, previa decisione della Conferenza della Rete;
b) affidare a uno o più Enti firmatari integralmente o parzialmente, anche mediante delega, l’esercizio della propria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti nell’ambito dei rispettivi territori di cui sarà responsabile attuatore. L’atto di affidamento delle competenze, che deve essere accettato dall’Ente destinatario, ne determina le modalità di esercizio e i rapporti tra le amministrazioni. L’Ente capofila assicura all’Ente delegato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle competenze delegate;
c) procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, al fine di avvalersi del supporto delle loro strutture tecniche.
4. L'Ente capofila provvederà a richiedere il finanziamento agli Enti firmatari dell’Accordo come segue:
a) alla Provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla D.G.P. 1603 del 15 settembre 2014;
b) ai Comuni, alle Comunità di Valle e ai BIM secondo le modalità concordate nell’ambito della Conferenza della Rete.
5. Gli Enti sottoscrittori dell’Accordo di programma si impegnano a collaborare attivamente alla manutenzione e alla gestione degli interventi effettuati dalla Rete di riserve sui rispettivi territori di competenza. La Rete di riserve può prevedere risorse specifiche per la manutenzione e la gestione nel Programma finanziario.
6.
Art. 7
Strutture organizzative della Rete
1. La Rete di Riserve Pasubio-Lessini è organizzata nelle seguenti strutture:
a) la Conferenza della Rete;
b) il Presidente della Rete;
c) il Forum Territoriale;
d) il Comitato tecnico della Rete.
2. Per il funzionamento e la gestione della propria struttura organizzativa la Rete di riserve si avvale di uno staff di coordinamento.
Art. 8
La Conferenza della Rete
1. La Conferenza della Rete è composta da:
a) il Presidente della Rete o suo delegato;
b) il Sindaco di ciascun Comune aderente alla Rete di riserve o un suo delegato nella figura di un Assessore le cui deleghe siano pertinenti alla gestione dell’ambiente, dell’agricoltura e/o alla conservazione della natura;
c) i Presidenti della Comunità della Vallagarina o un loro delegato nella figura di un Assessore le cui deleghe siano pertinenti alla gestione dell’ambiente, dell’agricoltura e/o alla conservazione della natura delle rispettive Comunità;
d) i Presidenti dei Consorzi B.I.M. dell'Adige o loro delegato;
e) il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette della Provincia autonoma di Trento o suo delegato.
2. La Conferenza della Rete svolge le seguenti funzioni:
a) elegge al proprio interno il Vicepresidente, il quale oltre a svolgere i compiti che gli vengono delegati dal Presidente, lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento;
b) coordina l’organizzazione, il personale e la gestione finanziaria;
c) approva la proposta del Piano di gestione da avviare all’iter di adozione, come previsto dal Regolamento disciplinato dall’art. 11 del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg. e ss. mm.;
d) verifica lo stato di attuazione del Piano di gestione;
e) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete;
f) nomina la composizione del Comitato tecnico della Rete;
g) decide in merito al coordinamento delle progettualità ricadenti sul territorio della Rete, sulla base del parere non vincolante istruito dal Comitato tecnico della Rete;
h) propone la nomina o la revoca dei componenti dello staff di coordinamento della Rete determinandone compiti e compensi e decide in ordine a deleghe di particolari funzioni al coordinatore tecnico;
i) decide e stabilisce ogni altro aspetto della governance della Rete;
j) interviene nel procedimento di rinnovo o proroga dell’Accordo di Programma, e nel relativo procedimento di aggiornamento del Programma finanziario, nel procedimento di modifica dell’Accordo nonché nelle variazioni al Programma finanziario;
k) stabilisce la composizione, la durata e l’attività del Forum territoriale di cui al successivo art. 10.
3. Le funzioni di Segretario della Conferenza della Rete sono svolte dal coordinatore della Rete di cui al successivo art. 12.
4. La Conferenza della Rete è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti.
5. Per la validità delle sedute della Conferenza della Rete è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Alle sedute della Conferenza della Rete potrà partecipare senza diritto di voto, a discrezione del Presidente o della maggioranza dei membri, uno o più rappresentanti scientifici e/o esperti del Comitato tecnico, ovvero membri del Forum territoriale. Inoltre è prevista la partecipazione facoltativa senza diritto di voto, di un rappresentante dell'Ente capofila cui fa capo l'adozione di atti e provvedimenti, indipendentemente dalla rilevanza finanziaria degli stessi, o di tecnici esterni incaricati per l'attuazione delle decisioni della Conferenza della Rete. Alla Conferenza potranno partecipare anche altri Amministratori degli Enti aderenti alla Rete, senza diritto di voto.
6. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei seguenti casi, nei quali decide a maggioranza degli aventi diritto:
a) per l’approvazione di punti inerenti al Piano di gestione;
b) per l’approvazione delle proposte di modifica, di rinnovo o di proroga del presente Accordo di Programma;
c) per l’approvazione dei punti fuori ordine del giorno.
7. L’assenso può essere espresso anche in forma scritta dal componente della Conferenza impossibilitato a partecipare alla seduta mediante scambio di corrispondenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Non sono previsti rimborsi ai membri della Conferenza della Rete.
9. Le decisioni assunte dalla Conferenza della Rete saranno attuate attraverso provvedimenti dell’Ente capofila.
Art. 9 Presidente della Rete
Il rappresentante dell’Ente Capofila ricopre l’incarico di Presidente della Rete e di Presidente della Conferenza della Rete di cui all’art. 8 o un suo delegato nella figura di un Assessore le cui deleghe siano pertinenti alla gestione dell’ambiente, dell’agricoltura e/o alla conservazione della natura.
Il Presidente rimane in carica per la durata dell’Accordo di Programma e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede la Conferenza della Rete, predisponendone l'ordine del giorno;
b) convoca e presiede il Forum territoriale di cui all’art. 10 e il Comitato Tecnico di cui all’art.11, predisponendone l'ordine del giorno;
c) è portavoce della Rete nelle sedi istituzionali e pubbliche e la promuove a tutti i livelli;
d) sovrintende all'andamento generale della Rete;
e) presenta alla Conferenza della Rete la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete e sull’attività svolta;
f) demanda al Coordinatore tecnico il coordinamento e la direzione delle attività della Rete;
g) fa parte del Coordinamento provinciale delle Aree protette;
h) garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra le strutture organizzative e di gestione della Rete;
i) presenta alla Conferenza le proposte elaborate dal Comitato tecnico della Rete e dal Forum Territoriale, qualora queste si discostino dagli indirizzi approvati;
j) presenta al Comitato tecnico della Rete e al Forum Territoriale le proposte della Conferenza non incluse nell’Accordo di programma;
k) non sono previsti rimborsi e/o compensi al Presidente della Rete.
Art. 10 Forum Territoriale
1. Al fine di condividere nel modo più ampio il progetto della Rete e realizzarlo con la massima partecipazione possibile viene istituito il Forum territoriale con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione e i vari portatori di interesse delle realtà economiche, sociali e ambientali. Il Forum territoriale collabora con la Conferenza della Rete per assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini alla Rete di riserve Alpi Ledrensi e può essere consultato dalla medesima per esprimere parere su tutti gli aspetti che riguardano la Rete.
2. Il Forum non prevede una selezione dei partecipanti sulla base di criteri di rappresentatività, bensì promuove una partecipazione inclusiva volta alla valorizzazione delle idee e alla ricerca di soluzioni condivise anche tra i diversi interessi: la sintesi e la validazione finale delle proposte elaborate resta in capo alla Conferenza della Rete che si avvale del Comitato Tecnico per le necessarie verifiche di fattibilità tecnica e amministrativa. La Conferenza della Rete si impegna a presentare al Forum le proprie decisioni. Al Forum territoriale partecipano, su invito della Conferenza della Rete, le associazioni territoriali portatrici di interessi nel campo della conservazione della natura, gestione delle risorse naturali, agricoltura, caccia, pesca, legno, acqua, usi civici, turismo ed altre di significativa attinenza ai fattori che caratterizzano la Rete.
3. Il Forum lavora con i tempi e le modalità più opportune nelle diverse fasi di approfondimento, di attuazione e gestione della Rete. Viene convocato dal Presidente della Rete, che lo presiede, almeno una volta all’anno.
4. Le funzioni di Segretario del Forum territoriale sono svolte dal Coordinatore della Rete.
5. Le riunioni del Forum territoriale sono pubbliche.
Art. 11 Comitato Tecnico
1. Il Comitato tecnico della Rete è un organo consultivo composto da:
− quattro esperti scelti dalla Conferenza della Rete tra i quali:
− un rappresentante del mondo turistico, da individuare all’interno di APT e Consorzi Turistici locali;
− un rappresentante delle sezioni SAT locali;
− un rappresentane delle sezioni locali dell’Associazione Agricoltori e Allevatori;
− un rappresentante dell’Associazione Cacciatori Trentini nominato dalle sezioni locali.
− tre funzionari in rappresentanza di ciascuno dei Servizi Provinciali competenti in materia di Conservazione della Natura, Foreste e Agricoltura individuati dall’Amministrazione provinciale.
2. Il Comitato tecnico ha la medesima durata della Rete.
3. Il Comitato Tecnico è presieduto dal Presidente della Rete ed è convocato dallo stesso ogni qualvolta lo si renda necessario e almeno una volta all’anno. Al Comitato Tecnico partecipa il Coordinatore della Rete.
4. Le funzioni di Segretario del Comitato tecnico sono svolte dal Coordinatore della Rete.
5. Il Presidente della Rete convoca di volta in volta alle riunioni del Comitato i rappresentanti dei soggetti attuatori delle azioni previste dall’Accordo di programma.
6. Il Comitato Tecnico svolge le seguenti funzioni:
− supervisione all’elaborazione del Piano di gestione in coerenza con gli indirizzi della Conferenza;
− istruisce i contributi del Forum Territoriale sotto forma di fattibilità tecnica amministrativa ed economica, al fine di presentarli alla Conferenza.
− struttura le azioni dell’Accordo di programma sulla base degli indirizzi della Conferenza;
− istruisce parere non vincolante sul coordinamento delle progettualità ricadenti nel territorio della Rete;
− attiva il Forum Territoriale nelle forme e modalità ritenute necessarie, senza incremento degli impegni finanziari stabiliti dalla Conferenza;
− approfondisce e decide in merito agli aspetti attuativi delle azioni previste dall’Accordo di programma;
− monitora in itinere lo stato di attuazione del Piano di gestione e delle azioni previste dall’Accordo di programma con particolare attenzione alle aree protette e agli habitat sensibili alla vita di specie vulnerabili o rare. Esso collabora inoltre con il Presidente e il Coordinatore tecnico al fine di assicurare una corretta gestione degli studi e della divulgazione dei risultati raggiunti;
− monitora l’andamento del processo ed elabora proposte operative in coerenza con gli indirizzi della Conferenza;
− istruisce i contributi del Forum Territoriale sotto forma di fattibilità tecnica amministrativa ed economica, al fine di presentarli alla Conferenza;
− elabora eventuali proposte di azioni non incluse nell’Accordo di programma da presentare alla Conferenza;
− verifica che la gestione della Rete sia coerente con le finalità di conservazione della natura con particolare riferimento alle zone di Rete Natura 2000.
7. Ai membri del Comitato tecnico non spetta alcun compenso per l’attività svolta.
Art. 12 Coordinamento della Rete
1. La gestione della Rete oggetto del presente Accordo di programma è assicurata dal Coordinamento della Rete formato dal Coordinatore e da altre figure utili a completare il quadro delle competenze ritenute necessarie per un efficace funzionamento della Rete. In particolare, per la gestione amministrativa e contabile il Coordinamento della Rete potrà avvalersi, in accordo con la Conferenza della Rete, di altre professionalità, preferibilmente interne agli Enti aderenti all’accordo, rimanendo comunque nell'ambito del budget previsto dalla D.G.P. 1603 del 15 settembre 2014.
2. Il Coordinatore è il responsabile del funzionamento della Rete di fronte alla Conferenza della Rete ed a lui sono assegnati direttamente i seguenti compiti:
- svolge le funzioni di Segretario della Conferenza della Rete, del Forum territoriale e del Comitato tecnico;
− cura l'esecuzione delle disposizioni a lui impartite dal Presidente e le decisioni della Conferenza della Rete;
− sovrintende all'attività della Rete, ivi compresa quella demandata a terzi e ne riferisce al Presidente e alla Conferenza della Rete verso i quali ne è responsabile;
− svolge le funzioni di networker e animatore della Rete, e attiva le competenze di supporto specialistico necessarie;
− elabora la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete;
− partecipa ai lavori del Coordinamento provinciale delle aree protette del Trentino;
− esercita ogni altro compito inerente alla gestione della Rete che gli sia attribuito dalla Conferenza della Rete e che non sia riservato a un altro organo;
3. La nomina del Coordinatore e delle altre figure appartenenti allo staff sono proposte dalla Conferenza della Rete e sono individuate di preferenza all’interno delle pubbliche amministrazioni aderenti all’Accordo. Nell’impossibilità di percorrere detta prioritaria ipotesi, gli stessi potranno anche essere individuati come professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione tramite la stipula di un contratto di tipo privatistico, entro i limiti del budget previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale di data 15 settembre 2014, n. 1603.
4. Attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione è possibile avvalersi di altri Enti pubblici o privati per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore della Rete, rimanendo comunque nei limiti del budget previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 15 settembre 2014, n. 1603.
5. Le altre figure di Coordinamento si occupano degli aspetti amministrativi e burocratici, della comunicazione, della promozione dell’attività e del confronto territoriale.
CAPO III- Norme finali Art. 13
Durata e modalità di rinnovo, proroga e aggiornamento del Programma finanziario e modifica dell’ Accordo di Programma
a.i.1. Il presente Accordo di Programma ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e risulta rinnovato alla scadenza per periodi di tempo di tre anni, salvo recesso scritto da parte anche di uno solo dei sottoscrittori, da comunicarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. Ai fini del rinnovo i soli soggetti finanziatori e la Giunta provinciale sottoscrivono entro tre mesi successivi alla scadenza, un nuovo Accordo accessorio all’accordo originario, di modifica della durata e del programmo finanziario con i relativi stanziamenti, proposto dalla Conferenza della Rete.
a.i.2. In via alternativa alla procedura di rinnovo prevista al precedente comma 1, in presenza di giustificate motivazioni la sola durata del presente Accordo di Programma può essere prorogata per ulteriori periodi di tempo comunque inferiori ai tre anni, previa definizione di un nuovo programma finanziario che preveda l’aggiornamento delle azioni connesse alle attività oggetto di proroga. Tale programma finanziario dovrà essere approvato, su proposta della Conferenza della Rete, dai soggetti finanziatori che concorrono all’aggiornamento e dalla Giunta provinciale, compatibilmente con i relativi stanziamenti.
a.i.3. I Comuni firmatari si impegnano a far parte della Rete nel periodo di durata dell’Accordo e a favorire l’entrata di nuovi Comuni limitrofi.
Art. 14
Modalità di modifica dell’Accordo di Programma
Fatto salvo quanto previsto dall’art.13, il presente Accordo di Programma potrà essere modificato solo a seguito della comune ed esplicita volontà di tutti soggetti firmatari dello stesso, compreso il caso in cui, prima della data di scadenza, vi sia una richiesta di allargamento della Rete da parte di
Comuni limitrofi.
Art. 15 Composizione delle controversie
In caso di controversie sull’interpretazione del presente Accordo di Programma che non siano risolvibili in via bonaria le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti che partecipano allo stesso unitamente all’Amministrazione Provinciale nomineranno di comune accordo un collegio arbitrale; in mancanza di accordo il collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
Rovereto,
Xxxxxxx Xxxxx - sindaco del Comune di Ala
Xxxxxxx Xxxxxxxx - sindaco del Comune di Terragnolo
Xxxxxx Xxxxxxx - sindaco del Comune di Trambileno
Xxxxxxx Xxxxxxx - sindaco del Comune di Vallarsa
Xxxxxxx Xxxxxxx - Presidente della Comunità della Vallagarina
Xxx. Xxxxxx Xxxxx - Presidente BIM dell'Adige