SCHEMA DI CONVENZIONE/CONTRATTO DI SERVIZIO
Rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ROCCA DI PAPA
SCHEMA DI CONVENZIONE/CONTRATTO DI SERVIZIO
per l’affidamento in concessione della gestione e l’uso dell’impianto sportivo equestre di Rocca di Papa presso i Pratoni del Vivaro
L'anno duemilaventi, il giorno del mese di , in Rocca di Papa, presso la sede provvisoria di Viale Xxxxxx Xxxxx, davanti a me Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Segretario Generale reggente del Comune di Rocca di Papa e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica- amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i signori:
- il nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, Codice Fiscale n. 01238260580 che rappresenta nella sua qualità di , giusto decreto sindacale n° del, agli atti di questo comune, munito di firma digitale e dei poteri per la stipula del presente atto ai sensi dell’art.107, comma 3 lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’indirizzo espresso dal Consiglio Comunale con atto numero ….. del , di seguito denominato Concedente;
2) Xxxxx Xx Xxxxx nato a Roma il 07 maggio 1968, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Federazione Nazionale Sport Equestri (F.I.S.E.) con sede legale in Roma al xxxxx Xxxxxxx 00, Partita Iva nr 02151981004, d’ora in poi citato in forma abbreviata come Concessionaria; Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art.1, comma1, lett.f) del D. Lgs n.82/2005.
Premesso che:
- La F.I.S.E. -Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)- è riconosciuta dal CONI e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI stesso;
- ai sensi dell’art. 5 dello Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri, per tutte le sotto elencate discipline la FISE è competente a disciplinare e regolamentare l’attività equestre in Italia, con competenza esclusiva per le seguenti attività svolte in forma agonistica: Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Endurance, Volteggio, Reining, Equitazione Paralimpica;
- tra i fini istituzionali della F.I.S.E. sono previste le seguenti attività: promuovere, organizzare, diffondere coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;
- favorire e coordinare lo sviluppo dell’attività agonistica, con particolare riguardo a quella finalizzata all’attività internazionale alla partecipazione alle Olimpiadi, Campionati del Mondo e Continentali, nell’ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dalla F.E.I.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. ....... del ...... e relativi allegati (doc. 1) e con determinazione a contrarre del responsabile del settore Urbanistica e Patrimonio in qualità di RUP
n. ………..del….. e relativi allegati (doc 2), in linea con la deliberazione sopra citata e con tutti gli atti nella stessa richiamati è stato disposto di concedere alla F.I.S.E. l’uso e la gestione del compendio sportivo di Rocca di Papa presso i Pratoni del Vivaro, per la valorizzazione della pratica sportiva dell’equitazione, la promozione del territorio coerente con la sua vocazione e di interesse pubblico, con particolare riferimento alle attività di valorizzazione degli impianti in relazione alle esigenze della collettività sportiva, di organizzazione di eventi a rilevanza sociale, di predisposizione di un programma di promozione della pratica sportiva presso le istituzioni scolastiche ed universitarie;
- l’obiettivo perseguito con gli atti sopra richiamati è quello di attivare un sistema di servizi al pubblico per la riqualificazione e la valorizzazione del compendio immobiliare dei Pratoni del Vivaro e per la promozione della pratica sportiva;
- le parti convengono che i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti necessari sono quelli previsti dai documenti allegati alla presente Convenzione;
- il Piano Economico Finanziario, approvato dal RUP con la determinazione a contrarre n. ….del…, individua i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale degli investimenti e della connessa gestione del servizio pubblico da rendere alla collettività;
Tutto ciò premesso, costituendo le premesse e gli Allegati parte integrante della presente Convenzione, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art.2 Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento in regime di concessione da parte dell’Amministrazione Comunale concedente dell’uso e della gestione del compendio sportivo e immobiliare dei Pratoni del Vivaro, come individuato nell’allegata planimetria (doc 3), per la riqualificazione e la valorizzazione dell’offerta sportiva, con l’obiettivo di incrementare sia i servizi sportivi offerti, sia la riqualificazione degli spazi interni ed esterni e, dunque, la valorizzazione dell’intero impianto sportivo.
2. I beni, la cui consistenza è riportata nell’allegato (doc. 4) sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che la F.I.S.E. dichiara di conoscere ed avere verificato e di trovare adatti ed in linea con il progetto di riqualificazione e valorizzazione e con tutti gli atti sopra richiamati, ritenuti dalla Fise compatibili con il PEF e con gli impegni assunti con la presente convenzione.
3. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di fornire alla Concessionaria direttive di carattere specificativo in ordine agli interventi di riallestimento e alla gestione dei servizi entro il termine di 180 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione. Dette direttive non dovranno, comunque, essere tali da alterare i caratteri generali nonché le condizioni realizzative economico- finanziarie e gestionali del progetto oggetto della presente concessione.
4. Ai fini della presente Convenzione le parti danno atto che il valore complessivo stimato della concessione è pari a ...................., ovvero all’importo stimato dell’investimento al netto dell’IVA e che l’importo stimato dei servizi è pari a € …………. per la gestione, così come individuato nella determinazione a contrarre n. …. del …. (doc 2).
5. Le Parti convengono sulla possibilità di estendere in futuro alla FISE la concessione in uso esclusivo anche di altri servizi, se compatibili con le finalità del progetto di valorizzazione e riqualificazione del compendio sportivo.
Art.3 Durata della Convenzione
1. Le Parti stabiliscono che la durata della presente Convenzione, in linea con i precedenti tutti, è stabilita in anni 15 (quindici) a far data dal giorno di sottoscrizione della presente, termine stimato congruo per ammortizzare tutte le spese necessarie alla realizzazione delle opere riportate in dettaglio nell’allegato progetto tecnico ed alla gestione dei correlati servizi ed organizzazione di tutte le manifestazioni sia mondiali, sia internazionali, sia locali.
Art.4 Oneri a carico della Concessionaria
1. La Concessionaria, con riferimento ai precedenti articoli, si obbliga ad eseguire i servizi sopra menzionati presso i beni e gli spazi in concessione, con le modalità indicate nell’allegato progetto tecnico, nel rispetto delle norme vigenti al momento dell’esecuzione.
2. La Concessionaria, comunque, si impegna:
a) a svolgere con sollecitudine, dal momento del suo insediamento, a propria cura e spese secondo quanto riportato nell’allegato Piano Economico Finanziario e previo il rilascio delle autorizzazioni di legge alle quali restano condizionati (ove tecnicamente necessarie e previste dalla normativa vigente), le opere ordinarie e gli interventi straordinari necessari al mantenimento dei servizi già in essere e all’avvio dei servizi nella loro globalità;
b) a mantenere, a propria cura e spese, in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli spazi e gli impianti in concessione in
modo da riconsegnarli perfettamente funzionanti al Comune allo scadere della presente concessione;
c) a provvedere al pagamento dei costi relativi alle utenze di gas, acqua ed energia elettrica e ogni altra utenza utile alla corretta gestione dell’impianto, mediante l’utilizzo di utenze autonome previo eventuale distacco dalle stesse da parte dell’Amministrazione. A tal fine, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto la concessionaria provvederà ad effettuare tutte le volture delle utenze dandone comunicazione all’Amministrazione Comunale tramite invio di pec al protocollo del Comune. La Concessionaria è tenuta a pagare al Comune di Rocca di Papa la Tassa Rifiuti ed è, pertanto, tenuta ad iscriversi presso i competenti uffici comunali.
d) a provvedere alla gestione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici (elettrici, termoidraulici, ecc.) nel rispetto della normativa di riferimento in materia nonché alla sostituzione di quelli obsoleti e/o comunque non funzionanti;
e) a realizzare tutti i lavori individuati nell’allegato progetto tecnico secondo quanto concordato con l’Amministrazione anche con precedenti protocolli d’intesa;
f) ad assumersi integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura e al degrado intervenuti dopo l’avvio dei Servizi sui locali e sui terreni concessi;
g) a garantire la riservatezza delle informazioni, conoscenze e procedure;
h) a tenere una contabilità specifica in ordine agli investimenti effettuati e ai servizi erogati;
i) a rendicontare al Comune di Rocca di Papa i risultati della gestione dell’anno precedente obbligandosi a reinvestire eventuali utili derivanti dalla gestione dell’impianto per la promozione dello sport equestre sul territorio di Rocca di Papa, previo indirizzo dell’organo consiliare a tutela degli interessi della collettività, mantenendo la finalità di interesse collettivo ed escludendo a monte la possibilità di eventuale ripartizione degli utili stessi;
j) a mettere a disposizione l’impianto sportivo, in forma gratuita, al Comune di Rocca di Papa, venti giorni per anno solare, da destinare ad attività e/o eventi direttamente organizzati
dall’Ente in periodi ed orari concordati con la concessionaria ancorché nel rispetto della programmazione sportiva della FISE. Tali attività ed eventi dovranno essere concertati dalla concessionaria con l’Amministrazione Comunale. A tal proposito la FISE si obbliga a presentare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma di attività da svolgersi nel Compendio in modo tale da permettere l’organizzazione degli eventi al Comune nei giorni che sono stati riservati a quest’ultimo; per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione/concessione si rinvia alle modalità previste nel protocollo d’intesa sottoscritto il 24 luglio 2018 al netto del passaggio con la Società di scopo, ipotesi da intendersi superata con la presente concessione, almeno per i prossimi quindici anni;
k) a provvedere a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza per le manifestazioni con presenza di pubblico, manlevando il Comune di Rocca di Papa da qualsivoglia pretesa da parte dei frequentatori, a qualsiasi titolo, dell’impianto sportivo;
l) a fornire le rendicontazioni semestrali al Comune di Rocca di Papa, in modo tale da garantire che gli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione del compendio -ivi compresa la corretta esecuzione delle opere e dell’organizzazione degli eventi sportivi- siano conformi al progetto di riqualificazione. In particolare la Federazione Italiana Sport Equestri si obbliga a dar corso a quanto previsto nel protocollo d’Intesa del 24 luglio 2018 e dichiara, pertanto, di essere in grado di sopportare tutti gli oneri e le obbligazioni anche direttamente e senza la necessità di costituire la società nel protocollo richiamata. Con particolare riferimento all’art.3 del citato protocollo (da intendersi qui espressamente richiamato e trascritto), la Fise da un lato rinuncia espressamente ad avanzare qualsivoglia richiesta economica nei confronti dell’Amministrazione Comunale e dall’altro si obbliga e garantisce che, alla scadenza del 30 luglio 2021, ovvero trascorsi tre anni dal trasferimento in proprietà del sito, giusta decreto dell’Agenzia del Demanio del 31.7.2018, prot. 2018/8572, il Comune di Rocca di Papa potrà presentarsi al monitoraggio che effettuerà l’Agenzia Demanio presso
il compendio sportivo trasferito ai sensi dell’art. 56 bis del D.L. 21.6.2013, con il compendio dei Pratoni del Vivaro completamente valorizzato e riqualificato.
m) la F.I.S.E. è tenuta ad applicare le disposizioni del D.Lgs.50/2016 - Codice degli appalti;
n) la F.I.S.E. rinuncia a tutti i costi sinora sostenuti per le opere poste in essere presso il compendio sportivo e si obbliga a garantire, oltre a quanto specificato nei precedenti punti della presente concessione, il completamento dei lavori necessari a garantire al corretto svolgimento dei Campionati Mondiali di equitazione 2022 (FEI World Equestrian Games);
o) restano a totale carico della FISE tutti gli atti volti alla richiesta di finanziamenti per allestimento e rimozione delle strutture necessarie a garantire lo svolgimento a norma di legge e delle regole sportive equestri per la riuscita dei mondiali 2022;
p) a corrispondere un canone annuo di concessione pari ad € ………… Tale importo, determinato e valutato congruo dal RUP per l’uso e la gestione del servizio del Compendio sportivo tenendo conto anche dell’ammortamento delle spese di investimento da parte della Concessionaria, verrà versato annualmente dalla Concessionaria al Comune di Rocca di Papa per la durata di 15 anni. Ad eccezione della prima rata già onorata dalla Fise, che produce attestazione di pagamento e il Comune ne rilascia quietanza, le successive rate annuali dovranno essere versate con scadenza 30 novembre di ogni anno tramite bonifico bancario, dando comunicazione del pagamento alla seguente pec: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx e indirizzato al settore urbanistica e patrimonio e al
settore bilancio e sviluppo del Concedente.
Art. 5 Oneri a carico del Concedente
1. L’Amministrazione concedente si obbliga a collaborare con la concessionaria ed a fornire tutta la documentazione e le informazioni relative agli immobili ceduti in concessione, ovvero a provvedere al suo ottenimento e a predisporre tutti gli atti propedeutici alla realizzazione delle opere e dei lavori da parte del Concessionario, nonché a vigilare sulla corretta attuazione e regolarità tecnico- urbanistica, al monitoraggio e al collaudo degli stessi.
Art.6 Obblighi di entrambe le parti
1.Le parti si obbligano a dare esecuzione alla presente Convenzione nel rispetto dei principi di reciproca collaborazione e trasparenza.
2. Le parti costituiscono sin d’ora un “Tavolo permanente” intorno al quale condividere ulteriori politiche ed iniziative da adottare per la miglior realizzazione del progetto tecnico presentato e per il monitoraggio del regolare funzionamento della struttura. A tale organismo partecipa di diritto il Sindaco o assessore delegato in rappresentanza dell’Amministrazione, il Presidente della F.I.S.E. o suo delegato, i responsabili di settore del Comune di Rocca di Papa (Urbanistica , Lavori Pubblici e Socio Culturale) nonché e i tecnici della F.I.S.E. che individuerà il Presidente. Il primo incontro
dovrà tenersi presso la sede comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
Art. 7 Corrispettivi
0.Xx remunerazione per i servizi prestati dalla Concessionaria corrisponde al riconoscimento, in capo alla stessa, dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dei servizi oggetto della presente Convenzione e nessuna ulteriore pretesa potrà essere avanzata nei confronti del Concedente;
2. è fatto espresso divieto alla Concessionaria di concedere autonomamente e senza espressa autorizzazione da parte del Comune in subconcessione anche parziale l’impianto sportivo;
3. eventuali utili derivanti dalla gestione dell’impianto da parte della FISE, associazione senza scopo di lucro, dovranno essere reinvestiti per la promozione dello sport equestre sul territorio di Rocca di Papa, previo indirizzo dell’organo consiliare a tutela degli interessi della collettività, mantenendo la finalità di interesse collettivo ed escludendo a monte la possibilità di eventuale ripartizione degli utili stessi;
4. è fatto divieto alla Concessionaria di cedere in tutto o anche solo in parte la presente Convenzione, a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione per i quali la
cessione del contratto è consentita ai sensi dell’art. 1406 e seguenti dal C.C., a condizione che la cessionaria, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e abbia le medesime caratteristiche di esclusività ed unicità della FISE per le quali l’Amministrazione Comunale ha optato per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
Art.8 Personale preposto al servizio
1. Il personale preposto ai servizi da svolgere all’interno dell’impianto, sia con proprie maestranze sia attraverso appalti per la fornitura dei servizi, farà interamente capo alla Concessionaria secondo la propria struttura organizzativa.
2. La Concessionaria si impegna a comunicare, entro 90 giorni dalla firma della presente Convenzione, l’elenco di tutto il personale impiegato a tempo indeterminato e relative mansioni e qualifiche. La Concessionaria si impegna altresì a segnalare in corso d’opera, per tutta la durata delle obbligazioni contrattuali, tutte le variazioni rispetto al personale utilizzato.
3. Il personale preposto al servizio dovrà essere in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano l’espletamento delle attività previste. La Concessionaria è tenuta ad applicare integralmente tutte le norme di legge e quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro applicabili ai Servizi forniti.
4. Nel rispetto dell’autonomia della Concessionaria nella scelta del personale impiegato, l’Amministrazione potrà esigere, nell’interesse del buon andamento dei servizi e con motivate ragioni scritte, la sostituzione del personale non ritenuto idoneo.
5. La Concessionaria si impegna, ai sensi del D. lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii., ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire le misure di prevenzione e protezione dai rischi dei propri addetti, compresi quelli correlati all’aumentato rischio biologico per l’emergenza sanitaria in corso, nonché ad informare tutti i dipendenti sui rischi connessi alle attività da svolgere e a formare adeguatamente gli stessi in riferimento all’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in
situazioni di potenziale pericolo, così come riportato nel Piano di sicurezza depositato agli atti del Comune.
Art.9 Responsabilità della Concessionaria
1. La Concessionaria è responsabile del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e negli allegati sono accettate tra le Parti e riconosciute idonee al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione ed all’espletamento del Servizio.
Art.10 Garanzie e assicurazioni a carico della Concessionaria
1. A garanzia del perfetto adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, la Concessionaria produce le seguenti garanzie:
a) Garanzia fidejussoria di buona esecuzione delle opere di valorizzazione e riqualificazione nella misura del 10% del valore delle opere portate a termine entro il 31.07.2018, nonchè di quelle da realizzare in base all’allegato progetto tecnico;
b) garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto nella misura del 10% del valore della concessione;
c) garanzia f i d e j u s s o r i a degli oneri concessori, pari ad €……… annui, da assicurare per cinque anni non tacitamente rinnovabile.
d) polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un massimale unico di garanzia pari ad € 1.600.000,00 e di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per un massimale unico di garanzia pari ad € 1.000.000,00;
d. polizza incendio e scoppio a garanzia del compendio;
2. Non sono ammesse modifiche alle garanzie sopra descritte, salvo che non siano state preventivamente approvata dall’Amministrazione.
Art.11 Controllo del Concedente
1. La Concessionaria assume l’obbligo di consentire in qualsiasi momento al Concedente il libero accesso ai beni oggetto di concessione.
2. Il Concedente potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di controllo e verifica che riterrà opportune in ordine alla qualità dei Servizi erogati e al rispetto di quanto contenuto nell’Allegato progetto tecnico.
Art.12 Risoluzione
1.Sono considerate causa di risoluzione per colpa della Concessionaria, previo accertamento dell’Amministrazione e contestazione da parte della medesima, salva l’applicazione delle penali e/o del risarcimento per maggior danno:
a) la mancata attivazione o la sospensione dei Servizi attivati senza giustificato motivo, senza cause di forza maggiore o senza autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
b) La ripetuta applicazione, per più di cinque volte, di penali per la medesima violazione.
c) La dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività da parte della Concessionaria.
d) Il passaggio in giudicato di sentenze di condanna della Concessionaria per delitti che incidano la moralità professionale.
e) L’inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei servizi affidati.
f) L’inadempimento o l’irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione valutati come gravi dall’Amministrazione Comunale.
2. In caso di totale o parziale inadempimento rispetto agli obblighi assunti con la presente Convenzione, l’Amministrazione Comunale comunicherà per iscritto alla Concessionaria le inadempienze riscontrate. La Concessionaria potrà esporre le proprie ragioni o uniformarsi alle prescrizioni del Concedente. Trascorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla contestazione senza riscontro, il Concedente potrà dichiarare la decadenza della Concessionaria.
3. La risoluzione comporterà in ogni caso l’escussione della garanzia.
4. Sono da considerarsi causa di risoluzione per colpa dell’Amministrazione:
a) La mancata consegna degli immobili per l’espletamento dei servizi.
b) L’assenza del carattere di esclusività dei servizi e degli spazi oggetto della presente Convenzione, salvo quanto l’Amministrazione Comunale si è riservata in ordine ai venti giorni per ogni anno di gestione.
Art.13 Penali
1. Le attività oggetto della presente Convenzione e le obbligazioni assunte devono essere correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti dagli atti gestionali approvati con determinazione a contrarre n. del… (doc. 2) e dalla presente convenzione.
2. in caso di mancata esecuzione di opere, attività, servizi o parte di essi nell’allegato progetto tecnico e in caso di mancato pagamento del canone di concessione annuo entro i termini previsti nella presente convenzione, ovvero entro il 30 novembre di ciascun anno fino alla scadenza, l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di applicare una penale forfettaria netta giornaliera pari a €100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fino al rientro nei parametri previsti dal cronoprogramma e fino all’effettivo pagamento del canone di concessione che la FISE sarà tenuta a pagare a semplice richiesta.
3. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate dovesse eccedere il limite del 10% (dieci per cento) IVA esclusa del valore complessivo del contratto, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, fatta salva la possibilità per il Concedente di procedere in danno della Concessionaria, rimanendo intatto il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’Amministrazione Comunale, il Concedente potrà comunicare la risoluzione del contratto attivando la presente clausola risolutiva espressa.
4. Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati dall’Amministrazione tramite posta elettronica certificata (PEC) da recapitare al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx. Al verificarsi della precedente fattispecie, la Concessionaria
sarà tenuta a comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni all’Amministrazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili da parte dell’Amministrazione,
ovvero in mancanza di risposta nei tempi sopra indicati, l’Amministrazione potrà applicare alla Concessionaria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento fino al realizzarsi degli interventi o delle azioni di ripristino.
5. L’Amministrazione Comunale potrà avvalersi, per la riscossione delle penali, della garanzia prodotta al momento della presente. In caso di escussione della garanzia la Concessionaria deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
Art. 14 Cessazione
1.Alla scadenza o cessazione della Concessione l’Amministrazione potrà liberamente disporre degli allestimenti, salvo quanto previsto per la richiesta specifica di rimozione, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti realizzati ed utilizzati nella conduzione dei servizi di cui al presente atto, senza alcun obbligo o indennizzo verso la concessionaria che nulla potrà eccepire o pretendere.
2. La Concessionaria si impegna, alla scadenza o cessazione della Concessione, a riconsegnare i beni, i locali, le pertinenze oggetto della presente Convenzione nello stato di fatto in cui si dovranno trovare ai sensi del progetto tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.15 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Concessionaria dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 e ss. mm. ii., comunicando con nota prot. n. 20180 del 3.8.2020 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contratto è, pertanto, sottoposto a condizione risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del predetto conto corrente.
Art.16 Forza maggiore
1.Le parti non possono essere ritenute responsabili per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni, o di parti di esse, contenute nella presente Convenzione, qualora le inadempienze o i ritardi siano imputabili a cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà delle stesse.
2. La Parte che non potrà adempiere ad una o più obbligazioni per motivi riconducibili a cause di forza maggiore dovrà comunque darne tempestiva comunicazione scritta entro e non oltre 48
(quarantotto) ore della conoscenza dell’evento, indicando le cause di forza maggiore, una previsione della sua durata e degli effetti rispetto all’erogazione delle prestazioni previste dalla presente Convenzione. La Parte continuerà a tenere l’altra Parte periodicamente aggiornata operando con la massima diligenza al fine di attenuare i prevedibili disservizi rispetto alle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
3.Nel caso in cui l’evento di forza maggiore dovesse impedire la prestazione di una o più parti in maniera continuativa nel tempo, le Parti avranno la facoltà di accordarsi per una differente prestazione di servizio per una consensuale risoluzione del contratto, salvi tutti i diritti di ciascuna parte maturati prima del verificarsi dell’evento e fino alla eventuale risoluzione della Convenzione.
Art.17 Codice di comportamento
La concessionaria si impegna ad osservare per quanto di sua competenza, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Rocca di Papa
La violazione dei suddetti obblighi comporta per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.
Art.18 Controversie
0.Xx Concessionaria per ogni effetto legale derivante dal presente atto elegge domicilio in Roma; Viale Tiziano n. 74, cap 00196, Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti.
2. In caso di mancanza di accordo è competente il foro di Velletri; è escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 19 - Documenti che fanno parte del contratto 1.Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:
a) la deliberazione di Consiglio Comunale n…. del….. e relativi allegati;
b) la determinazione a contrarre del responsabile del settore Urbanistica e Patrimonio in qualità di RUP n del…… e relativi allegati;
c) la planimetria del compendio sportivo e immobiliare dei Pratoni del Vivaro;
d) la consistenza dei beni consegnati alla F.I.S.E.;
e) garanzia fidejussoria di buona esecuzione delle opere di valorizzazione e riqualificazione nella misura del 10% del valore delle opere da portate a termine entro il 31.7.2018;
f) garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto nella misura del 10% del valore della concessione;
g) garanzia fidejussoria degli oneri concessori, pari ad € 150.000,00 annui, da assicurare per cinque anni non tacitamente rinnovabile.
h) polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un massimale unico di garanzia pari ad € 1.600.000,00 e di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per un massimale unico di garanzia pari ad € 1.000.000,00;
i) la polizza incendio e scoppio a garanzia del compendio;
j) il DUVRI e protocollo aziendale COVID della FISE;
2. I documenti elencati al precedente comma 1, parti integranti e sostanziali del contratto, vengono raccolti in un file che viene firmato digitalmente dalle parti, fatta eccezione per le polizze, per le quali il duplo viene consegnato al responsabile del settore Urbanistica e Patrimonio che provvederà a custodirle.
Articolo 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. lgs n. 50/2016 e il D. lgs n.81/2008.
Articolo 21- Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Del presente atto, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero e con determinazione n. in data , le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 40 del DPR 26.04.1986 n. 131.
2. Sono a carico della concessionaria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che la concessione oggetto del presente contratto, é sottoposta al regime fiscale dell'I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
3. Le imposte di bollo e di registro sul presente atto sono assolte tramite la procedura di invio telematico UNIMOD.
Articolo 22 - Trattamento dei dati personali.
1. Il Concedente informa la concessionaria che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Richiesto, io Segretario rogante, ho redatto il presente atto con modalità elettronica mediante l’utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su ..........pagine a video di cui la
..........per .......... xxxxx, escluse le firme, atto che, letto ai comparenti, è stato ritenuto conforme alla loro volontà e con me alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. s) del Codice Amministrazione Digitale (CAD), con apposizione della marca temporale associata alla firma dell’ufficiale rogante.
Ciascun comparente dà atto di essere stato da me Ufficiale Xxxxxxx informato che i dati in possesso del Comune verranno trattati secondo le previsioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi delle disposizioni del Regolamento (GDPR) UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. La Concessionaria si impegna a rispettare, nell’ambito di qualsiasi trattamento di dati personali svolto durante l’esecuzione della concessione, tutte le disposizioni del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR UE 2016/679. I dati forniti in occasione della negoziazione saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione della concessione e
saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi se non richiesto da specifiche disposizioni di legge.
Titolare del trattamento dei dati in fase di esecuzione del contratto è il Comune di Rocca di Papa (RM).
Articolo 23 - Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita'
In aderenza a quanto disposto dall’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 e art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall’ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la Concessionaria dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi professionali ad ex dipendenti del Comune di Rocca di Papa o soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto che legava detti soggetti al Comune di Rocca di Papa. Ai sensi di quanto disposto dall’art.14, comma 2 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore Urbanistica il quale interviene in quest’atto in rappresentanza del Comune e la Concessionaria dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima Federazione.
Il presente contratto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Segretario comunale completato a mano su fogli , per facciate intere e fin qui della presente, viene da me letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e concertato tra di esse, lo approvano in ogni sua parte e con lo sottoscrivono ai sensi dell’art. 52 bis della legge n. 89/1913, come introdotto dal comma 1, dell’art. 1 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 110.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Per il Comune di Rocca di Papa
IL PRESIDENTE della Federazione Italiana Sport Equestri Avv. Xxxxx Xx Xxxxx
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx