ACCORDO SUSSIDI 2020
ACCORDO SUSSIDI 2020
AI SENSI DELL’ART. 67 CCNL DI COMPARTO 19 APRILE 2018
• VISTO il CCNL Contratto collettivo nazionale del Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 stipulato il 19 aprile 2018;
• VISTO l’art. 67 comma 1 del CCNL sul Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte eco- nomica che stabilisce che le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la con- cessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
a) Iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
b) Supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;
c) Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) Prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canoni ordinari del credito bancario o che si trovino nelle necessità di affrontare spese non differibili;
e) Polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
• VISTO l’art. 67 comma 2 del CCNL che specifica che gli oneri per la concessione dei benefici di cui all’art. 67 comma 1 sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, nonché per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65.
• PREMESSO che l’Ateneo dal 2015 ha adottato una politica di welfare rivolta ai dipendenti in servizio, nell’ottica di favorirne il benessere socio-economico;
• VISTO il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 come aggiornato dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205e in particolare gli artt. 51 e 100;
• VISTA la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate ed in particolare la Sezione 2;
• VISTA la circolare n. del 31 maggio 2019 n. 13 - Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti;
• RICHIAMATO il DDG rep. n. 368 del 07 maggio 2021 per la costituzione del Fondo Welfare 2020 che accerta le relative coperture;
• CONSIDERATA la volontà delle parti di implementare politiche di intervento rivolte alla collet- tività di Ateneo finalizzate a sostenere le esigenze del più ampio numero possibile di beneficiari in relazione al proprio reddito estendendo il rimborso dei sussidi per le spese sostenute dal dipen- dente per se stesso, per il coniuge, e per i parenti conviventi di primo grado a carico fiscalmente.
• CONSIDERATA l’opportunità di destinare risorse per supportare le fasce reddituali più deboli e di limitare gli effetti derivanti dai vincoli retributivi e contrattuali vigenti;
• CONSIDERATA la volontà delle parti di confermare le fasce ISEE - indicatore della situazione economica equivalente - previste nell’Accordo sussidi 2018 2019 anche per il 2020, attualmente in uso al fine di aumentare l’entità dei contributi per i dipendenti con redditi più bassi;
• ACCERTATO che risulta appostata a bilancio di esercizio 2020, la somma di € 160.000,00 per l’anno 2020 a favore dell’erogazione di sussidi al personale tecnico amministrativo, alla voce coge CG.02.20.01.16 Fondo Sussidi al personale, UA.00.99.11 Ufficio Welfare e formazione del per- sonale;
• Richiamato il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 21 settembre 2021 con cui è stato confermato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge e con il quale sono
Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx Tel. x00 0000 000000 | 9095
Email: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx Web: xxx.xxxxxxxxxx.xx
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!
Piano 3
Uff. 3.042.0
Orari al pubblico
Si riceve per appuntamento
stati certificati i fondi ex art. 63-65 del CCNL, la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, espri- mendo parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo Sussidi 2020 in merito all’Ipotesi di Accordo Sussidi 2020;
Tutto ciò premesso e considerato,
in data 11 ottobre 2021 alle ore 17:00 presso la Xxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, 0 a Varese ed in video- conferenza su piattaforma Teams,
la Delegazione trattante di Parte Pubblica dell’Università degli studi dell’Insubria, composta dalle seguenti persone:
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx (Delegata del Rettore per le relazioni sindacali)
FIRMATO
Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx FIRMATO
e la Delegazione di Parte Sindacale composta dalle seguenti persone:
PER LA RSU
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx
FIRMATO
Xxxxxxx Xxxxxxxxx FIRMATO
Xxxxx Xxxxxxxx FIRMATO
Xxxxxx Xxxxxxx FIRMATO
Xxxxx Xxxxxxx
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Fed. CISL - FSUR
Sig. Xxxxxx Xxxxxx FIRMATO
Per la FLC/CGIL
Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
FIRMATO
Per la Fed. UIL SCUOLA RUA
Sig. Xxxxx Xxxxx
FIRMATO
Per la Fed. UIL SCUOLA RUA
Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
ASSENTE
Per la Fed. FGU GILDA-UNAMS
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per la FLC/CGIL
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx FIRMATO
Sottoscrivono il presente accordo,
ART. 1 NORME GENERALI
1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa, sono erogati i sussidi anno 2020, benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale tecnico amministrativo e delle loro famiglie, nonché in favore del dipendente cessato dal servizio nell’anno di presentazio- ne della richiesta.
2. L’Amministrazione ha l’obbligo di disporre verifiche sulle autocertificazioni effettuando controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni prodotte secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Qualora le dichiarazioni presentate dal dipendente fossero mendaci, il beneficio relativo all’erogazione del sussidio è annullato. Il dipendente in tal caso deve restituire il sussidio ottenuto fatte salve le conseguenti procedure del caso.
3. Le disponibilità residue possono essere accantonate a favore del costituendo fondo welfare e/o per il futuro fondo sussidi, subordinatamente al parere favorevole dei Revisori dei Conti.
4. L’erogazione dei benefici in oggetto viene realizzata su richiesta dell’interessato al verificarsi delle fattispecie elencate al successivo art. 3, documentate dagli interessati e non coperte da altri bene- fici (es. assicurazioni, borse di studio, ecc.). Nel caso in cui il dipendente riceva da altro ente e/o datore di lavoro contributi per la medesima spesa, il rimborso sarà erogato solo parzialmente o non erogato, sulla base della somma effettivamente spesa dal dipendente.
5. Possono essere oggetto di richiesta di rimborso sussidi 2020 le spese sostenute dal dipendente per se stesso, per il coniuge, e per i parenti di primo grado conviventi e a carico fiscalmente.
6. Le spese sono considerate al netto del recupero fiscale e di eventuali rimborsi o recuperi da parte di altri soggetti pubblici o privati, dichiarati e documentati dalla/dal richiedente sotto la propria responsabilità.
7. Per la valutazione delle richieste si procede proporzionalmente in funzione della fascia di appar- tenenza utilizzando l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario) delle/i richiedenti.
ART. 2
COSTITUZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE
1. Le domande sono valutate da una Commissione Tecnica, nominata con Decreto del Direttore Generale.
2. L’erogazione dei sussidi del presente accordo considera le spese sostenute nell’anno 2020.
3. La Commissione valuta le istanze prodotte sulla base dei principi di cui all’art. 1 del presente ac- cordo e, caso per caso, valuta, ove necessario, se richiedere un’integrazione della documentazione prodotta. Le istanze ritenute inammissibili vengono rigettate con deliberazione motivata nel ver- bale.
4. La valutazione della Commissione è correlata all’ISEE presentato.
5. Le decisioni devono essere assunte a maggioranza dei componenti della Commissione Tecnica costituita.
6. In caso di dimissioni, impedimento grave o decadenza dal servizio di uno o più componenti della Commissione, il Direttore Generale provvede alla sostituzione fino alla scadenza del mandato.
7. Nel caso in cui un componente della Commissione presenti domanda di sussidio, la valutazione della sua istanza verrà effettuata dalla restante parte della Commissione stessa unitamente al Di- rettore Generale.
ART. 3
TIPOLOGIE DI SUSSIDIO E SOGGETTI BENEFICIARI
1. La Commissione delibera sulle richieste presentate in relazione alle seguenti fattispecie:
a. Contributo una tantum per bisogno eccezionale rilevante;
b. Spese funerarie e legali per decessi;
c. Spese sanitarie;
d. Xxxxx, scippi e rapine;
e. Servizi di educazione, istruzione, frequenza di centri estivi e invernali, corsi formativi;
f. Servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
g. Spese per abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici. come meglio dettagliate negli articoli seguenti:
a) CONTRIBUTI UNA TANTUM PER BISOGNO ECCEZIONALE RILEVANTE Sono considerati eccezionali i casi socialmente rilevanti che richiedono un notevole impegno economico e/o di cura, in rapporto alla situazione economica della/l richiedente. È possibile pre-
vedere l’erogazione di un intervento “una tantum” per nucleo familiare, di massimo 3.000,00 Eu- ro, rapportato al coefficiente I.S.E.E. come da art. 5. La richiesta deve essere corredata da idonea documentazione attestante l’evento eccezionale e rilevante verificatosi.
Vengono considerate eccezionali anche le domande relative a sopravvenuta invalidità, disabilità e/o handicap, certificati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale anche connessi all’emergenza Covid 19. Viene, inoltre, considerata eccezionale la perdita del lavoro della/l coniu- ge non separata/o della/l convivente di fatto (ex Legge n. 76/2016), la cui stabile convivenza ri- sulti da certificazione anagrafica al momento dell’evento, purché si trovi, al momento della richie- sta, in uno stato di disoccupazione da almeno tre mesi documentata da apposita certificazione ri- lasciata dagli Enti competenti, deve inoltre risultare l’iscrizione alle liste di collocamento. Non dà alcun diritto alla liquidazione del beneficio la situazione di inoccupazione o il licenziamento vo- lontario.
b) SPESE FUNERARIE E LEGALI PER DECESSI
La Commissione dispone un rimborso per le spese funerarie sostenute dal dipendente, o dagli eredi del dipendente, per decesso sia del dipendente, sia del coniuge (o del soggetto equiparato convivente) e dei figli.
Il decesso deve essere comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione del richiedente. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 100,00.
Il massimale per le spese correlate al decesso sul quale sarà calcolata la spesa rimborsabile è fissa- to ad € 3.000,00.
La richiesta di sussidio dovrà essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute dal richiedente in relazione al decesso e potrà essere presentata solo dal dipendente ri- chiedente che l’ha sostenuta.
Le spese sono considerate al netto del recupero fiscale e di eventuali rimborsi o recuperi da parte di altri soggetti pubblici o privati, dichiarati e documentati dalla/l richiedente sotto la propria re- sponsabilità.
c) SPESE SANITARIE
Possono essere presentate domande di sussidio per il rimborso di spese sostenute dal dipendente per se stesso, per il coniuge, e per i parenti di primo grado conviventi e a carico fiscalmente.
Per le fattispecie sotto elencate e non rimborsate totalmente dall'assistenza pubblica, da enti o da assicurazioni può essere presentata istanza di rimborso per:
a. Visite mediche specialistiche richieste del medico di base o del SSN quale controllo per sospetto o conclamata malattia e/o per infortunio depositando la certificazione che attesti la prescrizione del proprio medico curante e contenente la patologia presunta o accertata. I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata (solo per importi non rimborsati dalla polizza);
b. Protesi e cure dentarie;
c. Spese straordinarie per disabili;
d. Spese per occhiali (da vista e/o lenti a contatto graduate);
e. Plantari, se con prescrizione medica;
f. Certificato medico per attività sportiva;
g. Bisogno di altra tipologia di rilevante gravità;
h. Scontrino fiscale per acquisto di farmaci: sullo scontrino deve essere presente il codice fi- scale del beneficiario stampato dalla farmacia. Se nello scontrino è presente la dicitura “farmaco”, “farmaco sop”, “farmaco da banco” o simili, non è necessaria copia della pre- scrizione medica.
La spesa minima cumulativa per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 100,00. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta.
Sono tassativamente esclusi sussidi a fronte di spese sostenute per interventi di tipo estetico, se non direttamente conseguenti a traumi fisici e/o incidenti.
Le spese sono considerate al netto del recupero fiscale e di eventuali rimborsi o recuperi da parte di altri soggetti pubblici o privati, dichiarati e documentati dalla/l richiedente sotto la propria re- sponsabilità.
d) XXXXX, SCIPPI E RAPINE
Possono essere presentate domande di sussidio relative ai casi nei quali la perdita subita in conse- guenza del fatto criminoso sia stata subita dal dipendente o dai familiari conviventi e a carico fi- scalmente e non sia stata rimborsata da assicurazioni.
La perdita minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 300,00.
La richiesta di sussidio deve essere corredata da copia della denuncia presentata innanzi ai compe- tenti organi di polizia e da una dichiarazione relativa all'assenza di copertura assicurativa. Nella di- chiarazione resa alle forze dell’ordine dev’essere riportato il valore economico dei beni mancanti a seguito di furto, scippo e/o rapina.
e) SERVIZI DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FREQUENZA DEI CENTRI ESTI- VI E INVERNALI
Può essere presentata domanda di contributo per le spese sostenute dal dipendente per la fruizio- ne da parte del dipendente stesso, dei figli dei dipendenti, del coniuge, e dei parenti di primo gra- do conviventi e a carico fiscalmente dei seguenti servizi:
a. iscrizione/rette asilo nido;
b. iscrizione/rette scuola d’infanzia;
c. iscrizione/rette scuola elementare, superiore di primo grado e superiore di secondo grado;
d. servizi di pre scuola e doposcuola;
e. iscrizione ai corsi universitari, master e scuole di specializzazione (per gli anni regolari del cor- so);
f. mensa scolastica;
g. acquisto libri di testo per la scuola elementare, superiore di primo grado e superiore di secon- do grado, ad esclusione di libri universitari e master. È necessario allegare copia della lista dei libri di testo prescritti dalla scuola;
h. trasporto scolastico;
i. iscrizione a centri ricreativi estivi o invernali;
j. viaggi studio all’estero;
k. iscrizione a corsi di lingue straniere e formazione musicale;
l. baby sitting;
Può essere presentata domanda di contributo per la fruizione da parte del dipendente, dei seguen- ti servizi:
⮚ iscrizione scolastica del dipendente: iscrizione ai corsi di scuola superiore (per i dipendenti che non sono in possesso di diploma), iscrizione a corsi universitari dell’Ateneo per le sole spese relative agli “anni regolari del corso”, master e scuole di specializzazione, corsi singoli di studio erogati dall’Ateneo;
⮚ corsi di lingua straniera del dipendente;
La spesa minima cumulativa per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 100,00; Il dipendente è tenuto a presentare ricevuta o fattura relativa alla spesa sostenuta.
Oltre alle spese fiscali il dipendente deve fornire anche la lista dei libri fornita dall’istituto scolasti- co.
Le spese sono considerate al netto del recupero fiscale e di eventuali rimborsi o recuperi da parte di altri soggetti pubblici o privati, dichiarati e documentati dalla/l richiedente sotto la propria re- sponsabilità.
f) SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENTI E/O DISABILI
Può essere presentata domanda di contributo per assistenza ai familiari anziani non autosufficien- ti e/o disabili per le spese sostenute dal dipendente per se stesso, per il coniuge, e per i parenti di primo grado conviventi e a carico fiscalmente con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:
⮚ acquisizione di servizi di assistenza domiciliare;
⮚ spese per ricovero presso strutture specializzate;
⮚ acquisto di strumentazione ed attrezzature;
⮚ cicli di terapie riabilitative.
La spesa minima cumulativa per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 100,00. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta o fattura relativa alla spesa sostenuta.
Le spese sono considerate al netto del recupero fiscale e di eventuali rimborsi o recuperi da parte di altri soggetti pubblici o privati, dichiarati e documentati dalla/l richiedente sotto la propria re- sponsabilità.
g) SPESE PER ABBONAMENTI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Può essere presentata domanda di contributo per le spese sostenute per abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico del dipendente o del familiare fiscalmente a carico al fine di favorire la mobili- tà ecosostenibile contribuendo a ridurre il traffico e l’inquinamento.
La spesa minima cumulativa per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 100,00.
Le spese sono considerate al netto del recupero fiscale e di eventuali rimborsi o recuperi da parte di altri soggetti pubblici o privati, dichiarati e documentati dalla/l richiedente sotto la propria re- sponsabilità.
Art. 4
RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE DEL SUSSIDIO
1. La richiesta di sussidio deve essere indirizzata al Direttore Generale esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposita documentazione allegata al bando e compilata in ogni sua singola sezione, pena inammissibilità della richiesta;
2. La domanda deve essere inviata a mezzo di posta elettronica istituzionale no- xx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx o via pec all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx entro i termini previsti dal bando.
3. Il personale non più in servizio, non più in possesso della casella istituzionale, potrà inviare la richiesta di sussidio tramite PEC o mail privata completa della documentazione necessaria.
4. Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dell’Università degli studi dell’Insubria, la concessione per lo stesso evento/spesa dev’essere richiesta da uno solo.
5. La dichiarazione di non aver usufruito di sussidi nell’anno di riferimento, salvo motivi o esigen- ze particolari da valutare caso per caso.
6. Il sussidio non può essere concesso più di una volta per il medesimo fatto o evento.
7. Il richiedente deve comprovare, pena nullità della richiesta, l’evento per cui richiede il sussidio, allegando alla domanda idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.
10. Il rimborso della spesa avverrà solo su presentazione di valido giustificativo. Per idonea docu- mentazione giustificativa si intende: fattura quietanzata, ricevuta/scontrino fiscale parlante e ogni altro documento fiscale equipollente.
11. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione ISEE rilasciata dall’INPS o CAAF in corso di validità, corredato di DSU. Il dipendente dovrà presentare inoltre dichiarazione sostitutiva (art. 46 DPR 445/2000) dello stato di famiglia e dichiarare esplicitamente se il familiare è fiscalmente a carico.
12. Le istanze di sussidio vengono esaminate dalla Commissione tecnica appositamente nominata.
13. Qualora la documentazione presentata sia ritenuta insufficiente, la Commissione può rinviare la decisione, assegnando all'interessato un termine per l'integrazione.
Art. 5 EROGAZIONE SUSSIDI
1. L’importo massimo rimborsabile per ciascun dipendente è di € 2.000,00 (fatta eccezione per le spese sostenute dal dipendente per decessi di cui è ammesso il rimborso fino a 3.000,00 euro così come previsto dall’art. 3 co. 1 lett b) e non considerando il contributo massimo “una tan- tum” di 3.000,00 euro a sostegno del nucleo familiare che ha subito una spesa per un bisogno eccezionale e rilevante di cui all’art. 3 co.1 lett. a).
2. Il rimborso viene corrisposto applicando le percentuali riportate nella tabella seguente, che va- xxxxx in corrispondenza delle fasce di reddito ISEE del dipendente.
FASCE DI REDDITO ISEE | Sussidio massimo corrispondibile | |
1 | € 0,00 – € 15.000,00 | 100 % |
2 | € 15.000,01 – € 25.000,00 | 90% |
3 | € 25.000,01 – € 35.000,00 | 80% |
4 | da € 35.001,00 - € 45.000,00 | 50% |
3. Verranno erogati per ciascun dipendente prioritariamente, il sussidio una tantum di cui alla lette- ra a) co. 1 dell’art. 3 del presente accordo e le ipotesi previste dall’art. 3 co. 1 lett. b), poi i sussidi
esentasse; in subordine, e fino al raggiungimento del tetto massimo spettante, come indicato al comma 1 dell’art. 5, i sussidi per i quali è prevista la tassazione.
4. Nel caso in cui i fondi dell’apposito bilancio non dovessero essere sufficienti, la Commissione provvede in base alle seguenti priorità: in primo luogo vengono soddisfatte le richieste di rimbor- so per le spese sostenute di cui alle lettere a) e b) co.1 dell’art.3; successivamente vengono soddisfatte le altre richieste sulla base della disponibilità economica del Fondo, rimodulando il tetto massi- mo rimborsabile per ciascuna fascia in base al numero di domande pervenute.1
5. Nel caso in cui l’importo del fondo non venisse integralmente utilizzato, l’avanzo risultante è trasferito sul costituendo fondo welfare e/o sul futuro fondo sussidi, subordinatamente al pare- re favorevole dei Revisori dei Conti.
Art. 6
MODALITÀ DI EROGAZIONE
1. Le richieste riguardanti le diverse fattispecie sono tra loro cumulabili con limite massimo com- plessivo erogabile che non può essere superiore a 2.000,00 Euro annui ad esclusione del sussi- dio una tantum concesso per un bisogno eccezionale rilevante e delle spese per decessi che pos- sono ammontare fino ad un massimo di 3.000,00 euro, così come previsto nelle lettere a) e b) co. 1 dell’art. 3 del presente accordo.
2. L’erogazione dei benefici avviene con Decreto del Direttore Generale, su indicazione della Commissione.
3. L’importo erogato, suddiviso per tipologia, viene comunicato alle RSU e alle XX.XX. per infor- mazione successiva ai sensi dell’art. 5 comma 2 del C.C.N.L. 2016-2018, e viene pubblicato sul sito web di Ateneo nel rispetto dei principi dettati dalle norme in materia di riservatezza dei dati personali.
Art. 7
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
1. I dati personali forniti sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679).
NORME TRANSITORIE
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per l’erogazione dei sussidi con riferimento alle spese so- stenute nell’anno 2020.
1 La formula da utilizzare in questo caso per determinare i nuovi tetti è la seguente: N1*X+0,8*N2*X+0,5*N3*X+0,2*N4*X=IMPORTO DISPONIBILE. Una volta ricavata X dall’equazione precedente, pertanto i nuovi tetti saranno: X per la fascia 1; 0,8*X per la fascia 2; 0,5*X per la fascia 3; 0,2*X per la fascia 4.
Ni = numerosità delle domande nella fascia i-esima.
ALLEGATO 1 VADEMECUM SPESE CHE DANNO DIRITTO ALL’EROGAZIONE DEL SUSSIDIO
(elenco esemplificativo e non esaustivo)
Ticket sanitari da CUP
SPESE SANITARIE
SI NO
Visite mediche presso aziende ospedaliere SSN richieste del medico di base per sospetto o conclamata malattia e/o per infortunio
Visite mediche presso strutture convenzionate richieste del medico di base per sospetto o con- clamata malattia e/o per infortunio
Visite medico specialistiche richieste del medico di base per sospetto o conclamata malattia e/o per infortunio
Analisi di laboratorio Amniocentesi
Esami genetici
Spese dentistiche: sono ammesse a rimborso senza pre- scrizione medica, purché non si tratti di interventi ai soli fini estetici.
Protesi (dentarie, ortopediche, mammarie, neuro protesi, apparecchio acustico, apparecchio orto- dontico, protesi transradiale ecc.)
Plantari
Calze sanitarie
Fasce elastiche curative
Certificato medico per attività sportiva Occhiali completi di lenti oftalmiche Lacrime artificiali, colliri ecc.
Xxxxx a contatto graduate
Liquidi per lenti a contatto (indispensabili) Farmaci da banco xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/
per il rimborso dei farmaci deve essere presente il codice fi- scale del beneficiario stampato dalla farmacia.
Se nello scontrino è presente la dicitura “farmaco”, “farma- co sop”, “farmaco da banco” o simili, non è necessaria copia della prescrizione medica.
Occhiali da sole
Scontrini farmacia non parlanti.
Presidi medico-chirurgici ovvero tutti quei pro- dotti che vantano in etichetta un'attività ricondu- cibile alle seguenti definizioni, indicate nell’articolo 1 del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998:
1. disinfettanti e sostanze poste in commer- cio come germicide o battericide;
2. insetticidi per uso domestico e civile;
3. insetto repellenti;
4. topicidi e ratticidi ad uso domestico e civi- le.
SPESE SANITARIE
SI
NO
Prodotti omeopatici Fitofarmaci
Farmaci etici Prodotti cosmetici seppure acquistati in farmacia: non è previsto il rimborso per l’acquisto di cosmetici, seppur venduti in farmacia. Fa fede quanto indicato nello scontri- no parlante.
Parafarmaci
Il rimborso per l’acquisto di parafarmaci è possibile solo dietro presentazione della prescrizione medica.
Acquisto o noleggio stampelle Acquisto o noleggio carrozzina a rotelle
CURE MEDICHE E DI DEGENZA
(per assistenza ai familiari anziani non autosufficienti e/o disabili conviventi e a carico fiscalmente nonché, ove possibile, le spese sostenute dal dipendente per se stesso e per i parenti conviventi di primo grado)
SI NO
Assistenza sanitaria presso case di cura Assistenza sanitaria domiciliare
Terapie riabilitative per le quali sia presente pre- scrizione medica da cui emerga una chiara indica- zione clinica