Contract
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 4 FACOEMULSIFICATORI, IN COMODATO D’USO
GRATUITO, CON ACQUISTO DEL MATERIALE DI CONSUMO IN KIT PER LA DURATA DI ANNI DUE
NUMERO GARA 5526691
CIG 56792644E9
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
U.O.C.E-PROCUREMENT (SETTORE PRODOTTI)
Capitolato Speciale d’Oneri per la fornitura di n. 4 Facoemulsificatori, in comodato d’uso gratuito, con acquisto del materiale di consumo in Kit per la durata di anni due
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNIURA
Il presente Capitolato disciplina la fornitura di materiale di consumo in Kit per facoemulsificatori e relative apparecchiature (n. 4) da fornire in comodato d’uso gratuito all’Azienda USL di Viterbo.
La fornitura, a lotto unico infrazionabile, dovrà comprendere a carico della ditta fornitrice, anche il servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per tutta la durata contrattuale (anni due dalla data di effettiva istallazione e collaudo delle apparecchiature).
Il sistema richiesto, per rispondere pienamente alle esigenze dell’Azienda USL di Viterbo, dovrà perciò prevedere:
a) Fornitura in comodato d’uso gratuito dei 4 Sistemi Faco-Vitrectomia con servizio di assistenza tecnica “full risk” per tutta la durata contrattuale:
le attrezzature offerte, nel numero minimo di quattro, dovranno essere nuove di fabbrica, avere una potenzialità operativa non inferiore al numero degli interventi di seguito indicati ed un livello tecnologicamente correlato alle effettive necessità dell’Azienda e rispondere alle caratteristiche tecniche indicate nel successivo articolo 2.
b) Fornitura del materiale di consumo in KIT occorrente per gli interventi effettuati dall’Azienda;
Ai fini della formulazione dell’offerta si quantificano gli interventi presunti in 1.720 all’anno (quantità totali biennali n. 3.440), che vengono effettuati presso i seguenti Presidi Ospedalieri:
- P.O. Ronciglione
- P.O. Acquapendente
- P.O. Civita Castellana
- P.O. Tarquinia
I dati sugli interventi, necessari per la formulazione delle offerte, devono ritenersi indicativi e pertanto la ditta aggiudicataria sarà obbligata, in caso di aumento o diminuzione delle prestazioni sanitarie, ad adeguare sia il numero delle apparecchiature in dotazione sia la fornitura dei relativi materiali di consumo in Kit.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1560, comma 1° del C.C., potranno essere commissionati ordini del relativo materiale di consumo, a seconda dell'effettive necessità dell'Azienda USL, in misura maggiore o minore rispetto alle previsioni senza che l'aggiudicataria possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta.
L'Azienda USL si riserva la facoltà, nel corso della validità del contratto di fornitura, di sospendere o stralciare quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamenti degli indirizzi tecnico- scientifici e terapeutici o delle esigenze operative aziendali.
La descrizione e le caratteristiche minime di quanto richiesto (apparecchiature e materiale di consumo) sono riportate nel successivo art. 2 del presente Capitolato.
ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA FACO-VITRECTOMIA
Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche essenziali relative alle apparecchiature fornite in comodato d’uso gratuito. Si premette che l’eventuale presenza di acronimi o definizioni di funzionalità proprietarie utilizzate nelle presenti specifiche tecniche non deve essere intesa come elemento di esclusiva ma come “definizione gergale” per meglio individuare la funzione in oggetto o tutte quelle ad essa equivalenti.
✓ Sistema combinato per la vitrectomia e la facoemulsificazione
✓ Pompa ad alta efficienza
✓ Dotato di idonei sistemi di sicurezza
Unità di facoemulsificazione
✓ Funzioni: ultrasuoni ed eventuali altre diverse tecnologie di frammentazione del nucleo, irrigazione/aspirazione, diatermia, vitrectomia anteriore
✓ Sistema anticollasso della camera anteriore
✓ Modulazione della erogazione degli ultrasuoni
✓ Erogazione della potenza degli ultrasuoni sia in modo continuo che pulsato
✓ Possibilità di sistema interno per la creazione del vuoto
✓ Regolazione programmazione dei livelli di vuoto e dei flussi
✓ Alto valore di vuoto programmabile
✓ Alto valore di flusso
✓ Carrello porta strumenti ed accessori dotato di alza bottiglie elettrico
✓ Alto numero di memorie programmabili
✓ Pedale programmabile
Unità per vitrectomia anteriore
✓ Modulo vitrectomia con vitrectomo ad alta frequenza
✓ Frequenza del taglio programmabile e regolabile
✓ Modulo diatermia con potenza programmabile e regolabile completo di tutti gli accessori necessari
✓ Il sistema dovrà essere dotato di tutti i manipoli, le parti e di ogni altro accessorio necessario al suo corretto, sicuro ed immediato funzionamento
✓ Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. n.37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE - Dispositivi Medici con indicato il numero dell’organismo certificato che le ha rilasciate
Le apparecchiature concesse in comodato d’uso gratuito dovranno prevedere senza ulteriori aggravi economici anche la seguente dotazione complessiva:
- N. 14 sonde pluriuso faco;
- N. 40 sonde pluriuso per infusione-aspirazione.
La ditta dovrà fornire copia dei certificati CE di conformità e loro eventuale traduzione in italiano.
Il D.Lgs. n. 46/97 relativo all’attuazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE sui Dispositivi Medici, specifica, tra l’altro, che (art.5) le indicazioni fornite dal fabbricante all’utilizzatore sono espresse in lingua italiana e che (allegato I, punto 13) ogni dispositivo deve essere corredato dalle necessarie informazioni per garantire un’utilizzazione sicura.
Le apparecchiature offerte dovranno essere conformi alla norma EN 60601-1 (CEI 62-5), alle norme particolari, secondo i casi, ed alle norme di prodotto applicabili.
La ditta dovrà dichiarare espressamente nell’offerta che l’apparecchiatura proposta è costruita a regola d’arte ed è conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia.
E’ possibile presentare offerta per un’apparecchiatura anche non conforme alle specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico. In tal caso l’offerta dovrà essere corredata, pena esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l’equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.
ART. 3 Caratteristiche tecniche del materiale monouso
Il Kit dei prodotti monouso offerti (cassetta) dovrà avere le seguenti caratteristiche essenziali:
- Circuito idrico chiuso;
- Latex free;
- Circuito del tubo di accesso unico
- Senza soluzioni di continuità nel deflussore
Le punte faco dovranno essere monouso sterili con possibilità di scelta tra: di tipo angolato con sistema anticollasso, rette e Xxxxxx etc..
La fornitura dovrà prevedere anche n. 60 sonde circa monouso per vitrectomia anteriore, con calibro a scelta 20 o 23 G ed elevata velocità di taglio.
In ogni modo l’Azienda, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di valutare anche la presenza di ulteriori elementi contenuti nella vaschetta monouso offerta.
I prodotti offerti dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche indicate oltre che essere perfettamente conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia al momento della consegna.
I dispositivi medici dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e dovranno riportare sulla confezione esterna, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento.
La ditta deve inoltre allegare una copia della certificazione “CE”.
Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.
Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto devono sempre apparire immediatamente decifrabili.
I dispositivi medici, dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla Direttiva CEE n. 2007/47 attualmente vigente in materia di Dispositivi Medici recepita dal D.L.vo n. 37 del 25/01/2010.
L’impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda, è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.
L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che verranno emanate in materia, da parte delle autorità competenti, durante il periodo contrattuale.
Per ogni dispositivo dovrà essere indicato sulla confezione, in lingua italiana:
• Il nome del produttore la ragione sociale e l’indirizzo;
• Il nome commerciale e la descrizione del prodotto;
• Il codice del prodotto;
• Il lotto di produzione;
• Il lotto di sterilizzazione;
• Il metodo di sterilizzazione;
• La data di scadenza;
• La marcatura CE;
• La dicitura “monouso” o “pluriuso”;
• La dicitura “sterile”, se del caso;
• Le condizioni di conservazione e/o di manipolazione.
La sterilizzazione dei prodotti riforniti dovrà essere conforme alle indicazioni previste dalla normativa vigente (Farmacopea Ufficiale - Ultima Edizione) recepimento italiano delle norme europee ed italiane. Le ditte dovranno quindi produrre idonea documentazione in merito.
La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare un’adeguata formazione ed informazione per l’uso dei prodotti aggiudicati senza ulteriori oneri di spesa e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento per tutta la durata della fornitura, gli accessori e/o i prodotti che consentano l’adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo.
ART. 4 – Stipula del contratto
Le ditte aggiudicatarie saranno tenute, nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell’aggiudicazione, a presentare i documenti che saranno richiesti dalla AUSL per la stipula del contratto il cui fac simile si allega al presente Capitolato Tecnico (allegato n. 1).
La AUSL provvederà alla stipula del contratto entro 60 gg, ma non prima di 35 gg, dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della AUSL, previa consegna della cauzione di cui al successivo art. 9. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, registrazioni), nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
ART. 5 – Garanzia e scadenza
Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. I prodotti monouso consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai ¾ della durata prevista.
ART. 6 – Esecuzione del contratto – consegne
Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal presente Capitolato Tecnico.
Le apparecchiature dovranno essere consegnate, installate e collaudate presso i reparti utilizzatori situati nei Presidi Ospedalieri indicati all’art. 1 del presente Capitolato previo accordo con l’Azienda. Si specifica che l’Azienda si riserva la facoltà di modificare il Presidio Ospedaliero destinatario della fornitura di apparecchiature per ragioni strategiche aziendali.
Le apparecchiature dovranno essere fornite ed istallate entro il termine di 30 gg dalla data di inoltro dell’ordine. Le operazioni di messa in funzione e collaudo, da parte della ditta, delle apparecchiature dovranno altresì concludersi entro 20 giorni dalla consegna. L’Amministrazione provvederà al collaudo che dovrà verificare tutte le condizioni previste dal presente capitolato e comunque, certificare la funzionalità delle apparecchiature, la corrispondenza all’offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.L.vo n. 46/97, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio tra la ditta esecutrice ed i responsabili tecnico sanitari dell’Azienda USL. In tal senso saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta istallazione dell’apparecchiatura nonché il perfetto funzionamento in conformità alle condizioni contrattuali ed alla buona “regola d’arte”.
L’assistenza delle apparecchiature sarà a totale carico della ditta fornitrice, che si impegnerà ad effettuare tutte le operazioni di riparazione e di eventuale sostituzione di parti di ricambio occorrenti per il loro funzionamento, nonché le verifiche di sicurezza con cadenza almeno annuale.
Le apparecchiature saranno restituite al termine del contratto nello stato di fatto in cui si trovano. L’Azienda si impegna al loro uso con diligenza secondo le norme del Codice Civile.
L’Azienda U.S.L. di Viterbo, in base alle proprie necessità, emetterà al fornitore ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti monouso (in Kit) necessari per l’esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza.
In caso di ritardata consegna, rispetto al termine sopra indicato, l’Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 2% del valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli ulteriori danni subiti e salvo, in ogni caso, il diritto dell’Azienda appaltatrice di risolvere il contratto ex art. 1454 C.C., qualora la consegna non avvenga nei termini suddetti.
L’Azienda si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all’acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell’Azienda USL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta.
La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire presso i magazzini dell’AUSL di Viterbo, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge.
Per i casi ritenuti urgenti, i fornitori che risulteranno aggiudicatari, saranno tenuti a garantire la consegna del dispositivo medico richiesto entro un periodo massimo di 24 ore dall’ordine.
Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara.
La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Xxxxxxx rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.
ART. 7 – Periodo di prova
L’AUSL si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza della fornitura (apparecchiature e materiali di consumo), a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l’Ente appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto senza che la ditta possa vantare alcun diritto.
ART. 8 –cessione del contratto
In base a quanto disposto dall’art. 118, comma 1, d.lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la Ditta non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui al precedente comma, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ART. 9 – Subappalto
Il subappalto (approvato dalla stazione appaltante), disciplinato dall’art. 118 del d.lgs. n° 163/2006, non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Ditta che rimane l’unica e sola responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato. Qualora, durante l’esecuzione
del subappalto, l’Amministrazione accerti l’esistenza di inadempimenti, può intimare per iscritto alla Ditta di prendere immediatamente misure per la risoluzione del contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all’appaltatore di pretendere dall’Amministrazione indennizzi di sorta, né spostamento dei termini di esecuzione del contratto.
ART. 10 – Fatturazione e Pagamenti
Le fatture rilasciate in originale dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:
- indicazione dettagliata delle merce consegnata;
- indicazione del numero d’ordine;
- numero dei documenti di trasporto;
- codice identificativo gara.
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture che rimarranno non liquidate e quindi in attesa di definizione.
I pagamenti avverranno secondo la normativa vigente.
L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.
ART. 11 – Prezzi
La revisione prezzi opera per i contratti di durata superiore a 12 mesi; sarà onere del fornitore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale.
La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso del primo anno del contratto, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall’ufficio competente dimostri che essa sia dovuta) alle prestazioni rese a decorrere dal giorno di accoglimento dell’istanza revisionale.
La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati, ai sensi dell’art. 7, comma 4 lett.c) del D.lgs. 163/06, dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, beni e servizi, nonché, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT.
In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve nuove emanande disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicati sulla GURI; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio esecuzione della fornitura.
ART. 12 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora l’affidatario del contratto, durante il periodo di validità dello stesso, immettano in commercio nuovi prodotti, i quali costituiscano evoluzione tecnologica diretta o che comunque presentino migliori caratteristiche di rendimento di quelli presenti nel listino allegato all’offerta (anche a seguito di modifiche normative), dovranno comunicare all’Azienda la sostituzione nel proprio listino dei vecchi prodotti con i nuovi, e fornire questi ultimi, in caso di richiesta, alle stesse condizioni di fornitura.
ART. 13 - AMPLIAMENTO DELLA GAMMA
Qualora l’affidatario del contratto, durante il periodo di validità dello stesso, immettano in commercio nuovi prodotti, i quali costituiscano ampliamento della gamma disponibile al momento della formulazione dell’offerta, potranno comunicare all’Azienda, con cadenza annuale, i nuovi codici dei prodotti disponibili in aggiunta e/o sostituzione di quelli già esistenti, segnalando la disponibilità a fornire questi ultimi, in caso di richiesta, alle stesse condizioni di fornitura di cui all’Accordo quadro.
ART. 14 – VIZI ED IMPERFEZIONI
Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna non esonerano comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego, il fornitore ha l’obbligo, a richiesta della AUSL Viterbo di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire
quelli difettosi.
ART. 15 - STERILIZZAZIONE DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO
Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica. Tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alla direttiva CEE 93/42, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso del periodo contrattuale.
Nel caso di prodotti risterilizzabili la ditta dovrà fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal D.M..
ART. 16 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 113 D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii., l’affidatario del contratto è obbligato a costituire, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (art. 107 del D.L.vo 385/1993), pari al 10% dell’importo contrattuale (si applicano anche le disposizioni di cui all’art. 40, comma 7 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.). La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo il decorso dell’intero tempo contrattuale inerente l’oggetto dell’appalto.
L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati.
ART. 17 - PENALI
L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito pari al 2% sul valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:
1) ritardo nella consegna dei prodotti;
2) ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna.
L’ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L’ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
ART. 18 – RISOLUZIONE CONTRATTO
L’Azienda si riserva, in caso di frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.
L’Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. nei seguenti casi:
➢ nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
➢ in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
➢ in caso di cessione del contratto, cessione d’azienda o subappalto non autorizzati dall’Azienda. Inoltre, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere autorizzata dall’Azienda Sanitaria. L’aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per cause non imputabili alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante l’incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
ART. 19 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.
ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.. nonché le norme del Codice Civile.
Per delega del Direttore Generale Il Dirigente ff U.O.C.E-Procurement
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Allegato n. 1 Contratto (fac simile)
Allegato n. 2 Questionario Assistenza Tecnica (da restituire debitamente compilato a cura della ditta)