Contract
Procedure per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Servizi ricreativi: denuncia di inizio attività e vigilanza.
3. Organismo tecnico-collegiale
4. Procedure e tempi di risposta
5. Xxxxxx e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento
8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento
9. Commissione tecnica provinciale
9.2. Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici
11. Servizi ricreativi
1. Autorizzazione
Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e nell’Allegato A della presente direttiva.
In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non viene interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.
− nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, xxxxxxxxx, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;
− denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
− esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non può essere accettata, salvo quanto indicato al paragrafo 10 (Servizi sperimentali);
Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
- la copertura assicurativa del personale e dell'utenza;
- superfici, altezze, destinazione d’uso dell’immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il servizio;
- organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni ;
- piano di evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
f) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'Ausl per i servizi che prevedono il pasto;
g) piano di autocontrollo, di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari”, anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 2000, per i servizi che somministrano alimenti.
In considerazione del costante evolversi della normativa urbanistica, edilizia e relativa alla salute e alla sicurezza, si intende qui prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie, statali, regionali e locali che entreranno in vigore successivamente.
3. Organismo tecnico-collegiale
I Comuni con proprio atto disciplinano la competenza al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e l'attribuzione delle funzioni di vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia. A livello comunale o, preferibilmente, sovracomunale è istituito un organismo tecnico-collegiale con funzioni istruttorie di supporto all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.
L'organismo collegiale sarà istituito con atto formale nel quale saranno indicate:
a) la composizione dello stesso;
b) l'attribuzione della presidenza a uno dei suoi componenti;
c) le modalità di funzionamento.
Nella composizione dovranno essere previste figure competenti almeno nei seguenti ambiti:
d) igienico-sanitario (tecnico designato dall'Azienda Unità sanitaria locale competente).
4. Procedure e tempi di risposta
L'Amministrazione comunale stabilisce il termine entro il quale è tenuta a fornire risposta alla domanda di autorizzazione. Tale termine non può essere superiorea novanta giorni e può essere sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'autorizzazione.
La Commissione può chiedere chiarimenti ed integrazioni al Comune, che risponde senza indugio. La Commissione esprime il proprio parere al Comune entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione o entro il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire l’ulteriore documentazione indispensabile per l’espressione del parere o i chiarimenti richiesti.
Trascorso tale termine senza risposta, si prescinde dal parere della Commissione.
Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non risponda entro il termine di novanta giorni - o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni -, il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune.
5. Xxxxxx e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento
6. Attività di vigilanza
L'attività di vigilanza, che costituisce un obbligo per l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), nonché dell’art. 9 della legge regionale, è svolta dallo stesso organismo tecnico-collegiale o da altro organismo indicato nell'atto del Comune di cui al paragrafo 3.
I Comuni devono individuare le modalità di esercizio della vigilanza ed i soggetti ad essa preposti. In caso di ispezione o sopralluogo deve essere prevista la redazione di un verbale.
7. Sanzioni
La L.R. n. 8 del 2004 ha profondamente innovato il sistema precedente, prevedendo sanzioni specifiche, in caso di mancanza di un singolo requisito necessario all’autorizzazione, così come di mancanza dell’atto autorizzatorio (vedi il nuovo art. 21 della legge regionale).
In caso di servizio attivato a seguito di silenzio-assenso,
possono essere applicate le sanzioni relative alla mancanza dei singoli requisiti necessari per l’autorizzazione, con esclusione della sanzione per mancanza di autorizzazione.
8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento
L'autorizzazione al funzionamento comporta:
c) l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 15 della legge regionale.
9. Commissione tecnica provinciale
Alla lettera b) è prevista la nomina di due coordinatori
pedagogici di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato.
Ciascuna Commissione potrà invitare tecnici senza diritto di voto alle proprie sedute.
9.2 Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici
In base all'art. 19 della legge regionale, i servizi e le strutture pubbliche devono possedere tutti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento.
La Provincia competente, in accordo con la Regione, tiene conto di tali risultati in sede di riparto dei fondi di cui all'art. 14 della legge regionale.
10. Servizi sperimentali
Anche i servizi sperimentali, ad eccezione dell'educatrice familiare, in quanto il servizio si svolge presso il domicilio delle famiglie, sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento.
I contributi regionali assegnati saranno parametrati a quelli dei servizi ordinari. L’educatrice domiciliare deve presentare:
- planimetria dei locali dedicati;
- tabella dietetica concordata con l’Azienda USL competente
- attestazione del rapporto di lavoro o del tirocinio presso un'istituzione per la prima infanzia;
- progetto educativo che deve contenere anche gli aspetti gestionali e organizzativi.
11. Servizi ricreativi
I servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell’art. 27, commi 2 e 3 della legge regionale e le norme della presente direttiva (All. A) in materia di sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere.
Per consentire la vigilanza e il controllo su tali requisiti da parte del Comune, funzioni entrambi previste dagli articoli 12, comma 1, lettera a) e 9 comma 5 della legge regionale, occorre che i gestori provvedano, venti giorni prima dell'attivazione del servizio, a presentare la denuncia di inizio attività, accompagnata da un regolamento del servizio, contenente anche la descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività.