Assistenza Educativa Scolastica Specialistica
Definizione del PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Assistenza Educativa Scolastica Specialistica
1. DEFINIZIONE
Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica Specialistica (di seguito denominato AES), erogato dal Comune, rende operative le disposizioni di cui all'art 13 Legge 104/92 e all'art. 139 D.Lgs 112/98 e ss, (recepito con LR 9/2006 e ss.), attraverso la presenza di educatori all'interno delle scuole frequentate dai bambini con handicap e/o condizioni di svantaggio.
Il servizio è finalizzato a sostenere il diritto all'istruzione degli alunni con handicap e/o in situazione di svantaggio, comunque certificati dai servizi sanitari pubblici e/o dai servizi sociali territoriali.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
Il servizio AES è erogato in favore di minori residenti, frequentanti le scuole statali e/o paritarie dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, ricadenti nell'Area Vasta Cagliari (limitatamente ai Comuni ubicati non oltre 20 Km dalla cinta urbana) e per i quali sia certificata (da struttura pubblica sanitaria, socio-sanitaria o sociale) la presenza di Bisogno Educativo Speciale, rientrante nelle seguenti tipologie:
A) handicap ("alunni H", in possesso di certificazione ex art.3 commi 1 e 3 L. 104/92)
B) svantaggio (alunni con svantaggio ex art. 139 c.1 D.Lgs 112/98, affetti da specifiche condizioni di disagio personale, socio-economico, socio-educativo, linguistico, culturale, adeguatamente descritte, eventualmente sostenute da certificazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, privi di certificazione ex art.3 commi 1 e 3 L. 104/92).
Il Comune interviene all'interno della Scuola, a sostegno dei minori H e dei minori con svantaggio, attraverso l'erogazione di prestazioni professionali di carattere specialistico.
Gli educatori affiancano i bambini all'interno delle classi e definiscono appositi piani di intervento educativo, declinati secondo necessità, previsti e inclusi all'interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o Piano Didattico Personalizzato (PDP) in accordo con insegnanti e servizio sociale comunale, dove pertinente.
Il servizio è di carattere integrativo rispetto alle specifiche esigenze educative dell'alunno, e le prestazioni sono definite all'interno del PEI/PDP, ad integrazione delle attività didattiche e delle attività afferenti la competenza scolastica.
Il servizio AES non sostituisce in alcun modo il sostegno didattico e/o i servizi destinati a provvedere alle autonomie di base dell'alunno (cura igienica, sicurezza, vigilanza, spostamenti, ecc.) degli alunni e/o quelli più specificamente sanitari (somministrazione terapie farmacologiche, interventi di primo soccorso, ecc).
Le prestazioni educative non potranno mai essere sostitutive delle prestazioni rese dai docenti della classe o dai docenti di sostegno, pertanto l'attività dell'Educatore all'interno delle classi dovrà prevedere sempre la presenza di almeno un insegnante di classe (l'educatore non
potrà gestire il gruppo classe in assenza di insegnanti) e dovrà inserirsi nel contesto classe, sia pure in affiancamento individualizzato con l'alunno, previ specifici percorsi quantitativamente e qualitativamente prestabiliti in accordo con il corpo docente, stante l'assenso della famiglia. In considerazione della differenza tra l'apporto specialistico del docente di sostegno e l'educatore, ciascuno dei quali opera di norma in affiancamento individualizzato con l'alunno, fatti salvi i casi di particolare complessità, l'educatore dovrà svolgere il proprio servizio in orario differente da quello dell'insegnante di sostegno.
L'area di intervento riferita ai Disturbi Evolutivi Specifici (DSA, come definiti in circolare MIUR 27.12.2001), è competenza dell'Istituzione Scolastica che provvede, ai sensi delle disposizioni ministeriali, al loro trattamento, all'interno della programmazione scolastica locale.
3. MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le modalità di accesso al servizio AES sono differenziate tra alunni con handicap certificato e alunni con svantaggio, in ragione della differente tipologia di bisogno espresso e in ragione delle diverse modalità di valutazione del fabbisogno e della conseguente erogazione del servizio, all'interno della scuola.
Il Comune, non disponendo di personale interno, eroga il servizio avvalendosi degli strumenti dell'esternalizzazione mediante contratti d'appalto con soggetti idonei allo svolgimento delle mansioni richieste.
4. SERVIZIO AES IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA EX L.104/92
Il servizio è gestito secondo la modalità del "servizio a domanda individuale" a titolo interamente gratuito. Il servizio è di norma erogato in rapporto individualizzato ed è quantificato sulla base delle proposte formulate dalla scuola all'interno del PEI, sulla base di indicazioni sanitarie, obbligatoriamente condivise dalla famiglia.
Nei casi di prima iscrizione scolastica o di passaggio ai successivi ordini di scuola, in assenza del PEI, la scuola provvede all'invio della proposta di fabbisogno, come meglio specificato al successivo punto 4.1.2.
Le proposte orarie sono formulate e soppesate anche in considerazione dell'opportunità di delimitare la presenza contemporanea di un numero eccessivo di operatori all'interno della stessa classe, ai fini del migliore svolgimento delle attività didattiche quotidiane.
La sezione del PEI nella quale indicare la proposta oraria riferita all'operatore AES, utilizzando la modulistica in uso o equivalente (ex DPR 24 Febbraio 1994), è individuata nel “quadro orario docente di sostegno”. Il quadro orario è integrato con la presenza dell'educatore. Il quadro orario definitivo potrà essere disponibile solo in seguito alla definizione dell'organico dei docenti (fine ottobre dell'anno scolastico di riferimento).
In assenza di insegnante di sostegno, la presenza dell'educatore potrà essere indicata all'interno del quadro orario della classe, anche con nota a margine.
In ogni caso, la funzione dell'educatore è evidenziata all'interno della proposta educativo- didattica e dovrà essere formulata tra le ipotesi operative.
In particolare il PEI deve evidenziare, rispetto agli obiettivi posti e in coerenza con gli stessi, l'individuazione delle figure professionali da impegnare nella realizzazione del progetto
stesso, per ciascun ambito di competenza, in modo da concretizzare la multidisciplinarietà dell'intervento a vantaggio del bambino.
Si può peraltro, all'interno della sezione “Obiettivi”, indicarne di specifici afferenti alla presenza e al ruolo dell'educatore.
L'educatore scolastico partecipa alla redazione del PEI e declina le azioni di propria competenza in coerenza con gli obiettivi di breve, medio e lungo termine indicati nel PEI.
4.1 GESTIONE DELLA RICHIESTA
La domanda di servizio individuale è espressamente riferita agli alunni in possesso di certificazione ex art.3 commi 1 e 3 L. 104/92. In tutti gli altri casi (assenza di certificazione ex L.104/92), si procede come indicato al successivo punto 5.
La domanda di servizio deve essere rinnovata per ogni anno scolastico. Il Servizio è reso esclusivamente nelle Scuole Statali e/o paritarie.
4.1.1. Ciclo dell'Istanza
Le domande di accesso al servizio sono presentate al Servizio Politiche Sociali del Comune, dal genitore o chi ne fa le veci.
La domanda deve essere presentata su modulistica predisposta dal Comune, entro i termini previsti dal Comune (di norma entro il mese di aprile), al fine di rendere possibile la programmazione dell'intervento in tempo utile alla riapertura dell'anno scolastico successivo (settembre).
Il Comune provvede a dare adeguata informazione pubblica di avvio del procedimento di accesso, mediante Avviso Pubblico recante tempi e modalità di presentazione dell'istanza, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, attraverso comunicazione alle scuole e alle famiglie che già usufruiscono del servizio e qualunque altro mezzo ritenuto idoneo a raggiungere i potenziali fruitori e favorire la più capillare informazione.
La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1. VERBALE della Commissione Medica che attesta lo stato di handicap - ex art. 3 legge 104/92;
2. DIAGNOSI FUNZIONALE redatta su modello predisposto, compilata in tutte le sue parti, resa da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
4.1.2. Fase Istruttoria
Il Comune riceve le domande ed effettua la prima verifica documentale. Con riferimento all'art. 7 L.241/90, non verrà inviata all'istante la comunicazione individuale di avvio del procedimento amministrativo, in quanto l'istruttoria si intende avviata automaticamente con l'arrivo della richiesta, al protocollo del Comune.
Al termine del ricevimento delle domande (dopo la scadenza del termine previsto in Avviso Pubblico), il Comune richiede alle Scuole, per ogni alunno di cui abbia ricevuto la domanda, l'invio della proposta di fabbisogno, su modulistica predisposta e con espresso riferimento al PEI, se adotatto, riferito all'anno scolastico in corso, da allegare alla proposta stessa.
In assenza della documentazione, la richiesta non potrà essere evasa. Agli istanti e alle scuole di riferimento sarà inviata apposita comunicazione relativa all'incompletezza della pratica, che si intende sospesa fino al suo completamento, entro i termini adeguatamente indicati dal Comune.
L'ufficio procederà all'istruttoria delle Istanze prevedendo, dove opportuno, un approfondimento con la famiglia, con la scuola o con il servizio sanitario certificante.
4.1.3. Fase interlocutoria con le scuole
Il Comune riceve e verifica le proposte della Scuola e formula l'ipotesi di attribuzione delle ore di servizio da assegnare a ciascun alunno. Ciascuna scuola sarà invitata a presentare eventuali osservazioni entro termini stabiliti in sede di comunicazione.
4.1.4.Fase interlocutoria con i destinatari del servizio
Formulata l'ipotesi di attribuzione delle ore di servizio da assegnare a ciascun alunno, il Comune invia apposita comunicazione al richiedente, con notifica o a mezzo raccomandata
a.r. .
4.1.5. Chiusura del procedimento di accesso al servizio
In assenza di osservazioni pervenute entro i tempi indicati nella comunicazione di preinformazione riferita all'avvio del servizio, il Comune darà conferma all'ipotesi di attribuzione delle ore e procederà a informare i richiedenti, le scuole e il soggetto appaltatore, per l'attivazione definitiva degli interventi. Trascorso il termine convenuto, in assenza di osservazioni, si intende che il servizio nei suoi aspetti quantitativi e prestazionali è condiviso dai richiedenti e dalla scuola.
5. SERVIZIO AES IN FAVORE DI ALUNNI CON SVANTAGGIO Gestione della Richiesta
Trattando di situazioni di svantaggio di varia natura, non ascrivibili alle sole categorie cliniche, e trattando di interventi educativi specialistici multidisciplinari che integrano, pur senza costituirne garanzia, le condizioni di fruizione del diritto all'istruzione e al benessere scolastico, il servizio è gestito secondo la modalità della segnalazione e della richiesta da parte delle Scuole ed è reso a titolo interamente gratuito in favore dei destinatari finali.
L'erogazione del servizio in favore di alunni con svantaggio è valutata ed eventualmente disposta dal Servizio Politiche Sociali, sulla base di formali e motivate segnalazioni, rese su modulistica predisposta, da parte della Scuola frequentata dal bambino interessato e/o del Servizio Sociale Comunale Territoriale, previa acquisizione del consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale. In assenza del consenso da parte dell'esercente la potestà genitoriale, non si potrà procedere con l'erogazione del servizio, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.
Il servizio è erogato nell'ambito di un più ampio progetto di sostegno predisposto a tutela del minore.
La richiesta del servizio e la successiva erogazione sono oggetto di valutazione e quantificazione da parte del servizio sociale comunale, in accordo con la scuola, in ogni caso previa acquisizione di consenso informato reso dalla famiglia.
Il servizio in favore di alunni con svantaggio può essere reso sia all'interno della scuola, sia, previ necessari specifici accordi, in regime extrascolastico; può altresì essere reso sia in rapporto individualizzato sia in rapporti differenziati (piccolo gruppo), secondo le necessità educative manifestate dal minore e descritte in sede di segnalazione.
5.1. Modalità della segnalazione
La segnalazione da parte della scuola, per gli alunni con svantaggio, è accompagnata da apposita relazione o, se già stato redatto, dal PDP (Piano Didattico Personalizzato ex direttiva del 27 dicembre 2012), che motiva la proposta e la declina in termini operativi, avvallata dal consenso informato dell'esercente la potestà genitoriale.
Le segnalazioni da parte della scuola sono inoltrate, per l'attivazione del servizio entro l'anno scolastico successivo, non oltre il mese di aprile, complete di PDP e/o relazione a cura del CdC, come sopra indicata.
Eventuali ulteriori segnalazioni in corso d'anno scolastico – ivi incluse le richieste di integrazione oraria e/o modificazione organizzativa - saranno valutate in ordine alle risorse disponibili e ammesse previo parere favorevole del servizio sociale professionale.
All'interno della relazione del CdC o del PDP, analogamente a quanto previsto dal PEI, dovranno essere formulati obiettivi generali, obiettivi di breve, medio e lungo termine; il quadro orario della classe, all'interno del quale dovrà essere inserita la proposta di servizio educativo, recante la specificazione degli interventi che dovrà porre in essere l'educatore scolastico.
Le proposte quantitative e qualitative saranno formulate e soppesate anche in considerazione dell'opportunità di delimitare la presenza contemporanea di un numero eccessivo di operatori all'interno della stessa classe, ai fini del migliore svolgimento delle attività didattiche quotidiane.
Nei casi di alunni con gravi disturbi comportamentali, accompagnati da evidenze cliniche adeguatamente certificate o da problematiche sociali, si attiveranno tutte le sinergie necessarie tra scuola, servizi sociali e socio-sanitari e famiglia, al fine di concordare interventi specifici per favorire la frequenza scolastica del bambino e la piena fruizione del diritto all'istruzione.
Alla Scuola e/o al Servizio Sociale Professionale, oltre all'attivazione del servizio AES o in alternativa ad esso, compete la proposta di attivazione di servizi alternativi alla frequenza scolastica, come l'attivazione dell'istituto dell'istruzione familiare.
In relazione a tale percorso (costituzionalmente previsto), è indispensabile il coinvolgimento della famiglia che deve dichiarare di avere la capacità tecnica di supportare il proprio figlio nel percorso di educazione familiare.
Nell’ipotesi in cui sia necessario indirizzare le famiglie nella costituzione di piani di studio efficaci sul piano cognitivo e soprattutto sul piano delle autonomie comportamentali, scuola e servizi attueranno programmazioni congiunte di supporto alla famiglia per le sfere di
competenza di riferimento, ovvero didattica ed educativa di supporto, attraverso la condivisione di un piano che declini le aree d’intervento e la relativa tempistica congiuntamente agli obiettivi che si intendono conseguire.
5.2. Fase Istruttoria
Il Comune riceve le segnalazioni come indicate al punto 5.1. dalle Scuole, entro i termini e con le modalità indicati nell'Avviso Pubblico. Il Comune effettua la verifica documentale anche attraverso il Servizio Sociale Territoriale.
L'ufficio procede all'istruttoria delle Istanze prevedendo, dove opportuno, un approfondimento con la famiglia, con la scuola stessa o con altri servizi pertinenti, ivi inclusi i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali territoriali.
Vista la proposta della scuola, formulata nel PDP o nella relazione del CdC, il Comune formula l'ipotesi di attribuzione delle ore di servizio da assegnare a ciascun alunno segnalato.
5.3. Fase interlocutoria con i destinatari del servizio
Formulata l'ipotesi di attribuzione delle ore di servizio da assegnare a ciascun alunno, il Comune invia apposita comunicazione alla scuola proponente tramite PEC e al genitore dell'alunno destinatario (o dell'esercente la postestà genitoriale), con notifica o a mezzo raccomandata a r. indicando i termini per le eventuali osservazioni.
5.4. Chiusura del procedimento di accesso al servizio
In assenza di osservazioni, sia da parte della Scuola che da parte dell'esercente la potestà genitoriale, entro i tempi indicati, il Comune darà conferma all'ipotesi di attribuzione delle ore e la formulazione conclusiva si intenderà accettata e condivisa.
Il Comune procederà quindi a informare in via definitiva e contestualmente la scuola, il genitore (o l'esercente la potestà genitoriale) e il soggetto appaltatore, per l'attivazione degli interventi.
6. GESTIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE (incluse le richieste di integrazione oraria)
Le eventuali domande pervenute oltre i termini indicati nell'Avviso Pubblico (ivi incluse le richieste di integrazione oraria), saranno trattate in seguito alla chiusura del procedimento relativo alle domande pervenute nei termini. Le domande fuori termine saranno considerate solo previa valutazione delle risorse disponibili, entro 60 giorni dal loro arrivo al protocollo del Comune.
Orientativamente, per le domande fuori termine, si terrà conto del seguente ordine di priorità:
- richieste per alunni con certificazione ex DPCM 185/2006 (alunni con sostegno);
- richieste per alunni con certificazione L. 104/92 art.3 c.1, privi del sostegno didattico;
- richieste per alunni per i quali sia stata inoltrata richiesta di accertamento ex L. 104/92, di cui si abbia documentazione comprovante l'avvenuta richiesta e specifiche certificazioni medico- specialistiche a sostegno;
- richieste per alunni con problematiche di svantaggio accertate come patologie gravi sebbene non certificate ai sensi della L.104/92, comunque accompagnate da adeguati accertamenti diagnostici, clinici, sociali;
- richieste provenienti dal servizio sociale territoriale, validate dalla scuola, recanti valide motivazioni a sostegno del servizio specialistico.
7. RICORSI
Avverso il presente è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubbblicazione.
Avverso il presente è ammesso ricorso in autotutela.
Il Dirigente Servizio Politiche Sociali Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx
RIFERIMENTI NORMATIVI
DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica, Capo VI degli artt. 42 e 45;
LEGGE n.104/ 92 art.13 Comma 1: "L'integrazione scolastica si realizza... anche attraverso (..) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 dell'8/6/ 1990...; Comma 3) Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati."
D.LGS n.112 del 31/03/98 art.139 comma 1 "sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti; .c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";
art. 7 della L.R. 9/2006 “
LEGGE n.328 dell'8/11/2000 - legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III art. 14;
LR 23/2005 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)
Piano Locale dei Servizi alla Persona (PLUS) Ambito Territoriale Citttà di Cagliari, nel quale è programmato il Servizio oggetto del presente accordo
Protocollo d'Intesa tra il Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEM e XX.XX del 13 Settembre 2000,
(art.2 punto B: "L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31 tab. A Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica.").
Accordo di Programma Quadro (MPI.AOODRSA.Registro.Ufficiale n.7379 del 27.05.2010), siglato tra URS Ufficio V, Province di Cagliari, Carbonia Iglesias e del Medio Campidano, ANCI, AASSLL di Cagliari, Carbonia e Sanluri per garantire il coordinamento dei servizi al fine di migliorare la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.