❱ Condizioni Generali di Contratto
❱ Condizioni Generali di Contratto
Contenuto della proposta contrattuale
I Sezione Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (Norme generali)
II Sezione Norme che regolano i singoli servizi
Allegato 1 Informativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali
Parte A: Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali
Parte B: Informativa ai sensi dell’art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
Allegato 2 Informativa in merito alla comunicazione a terzi di dati identificativi degli azionisti intestatari di titoli di società quotate.
I SEZIONE – Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (Norme generali).
1 Portata delle Norme generali
1. Le presenti Norme generali si applicano in via generale a tutti i tipi di servizi prestati tempo per tempo da Fine- coBank S.p.A. (di seguito Banca) – di conto, di deposito, di servizio, con gli inerenti rapporti (di seguito anche i “servizi”) – i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Norme generali.
Le presenti Norme generali, unitamente alle nor- me speciali che regolano i relativi rapporti e servizi, si applicano anche a tutti i rapporti in corso con la Banca, anche a quelli anteriormente accesi, inten- dendosi a tal fine integralmente sostituite le pattuizioni eventualmente convenute mediante moduli contrat- tuali al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità. Le presenti Norme generali si applicheranno pertanto anche ad ogni ulteriore contratto o rapporto stipulato o comunque acceso successivamente dal Cliente che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte. Sono fatte salve diverse condizioni normative even- tualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori né successivi, salvo espresso patto contrario.
2. Le presenti Norme generali hanno valore di clauso- le normative salva pertanto la separata pattuizione delle condizioni economiche dei contratti e dei rap- porti regolati con le presenti norme.
Per i rapporti e servizi già in corso al momento dell’ap- provazione delle presenti Condizioni generali si con- tinuano ad applicare le condizioni economiche (tassi, condizioni, commissioni ecc.) vigenti, salve le succes- sive modifiche ai sensi delle presenti Norme generali. Le parti possono derogare espressamente alle Norme generali in relazione ad ogni singolo contratto o rap- porto precisando tale deroga nel contratto.
3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme generali e le disposizioni contenute nelle norme re- lative ai singoli servizi, prevalgono queste ultime.
2 Servizi resi successivamente disponibili
1. Gli eventuali servizi non previsti dalle presenti Con-
dizioni generali ma resi successivamente disponibili dalla Banca sono regolati dalle presenti Norme ge- nerali e dalle norme relative ai singoli servizi, le quali ultime dovranno intendersi quale parte integrante e sostanziale delle Condizioni generali; la sottoscri- zione delle norme ad essi relative è presupposto per l’attivazione dei nuovi servizi richiesti.
3 Efficacia
1. Le presenti Norme generali e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi hanno effetto dal momento del perfezionamento dei singoli contratti, perfezionamento che ha luogo unicamente con l’ac- cettazione della Banca.
4 Attivazione dei diversi servizi
1. In sede di richiesta iniziale, è facoltà del Cliente ri- chiedere l’attivazione di uno o più dei servizi discipli- nati dalle Condizioni generali. L’eventuale adesione del Cliente ad uno solo dei servizi o prodotti discipli- nati dal presente contratto non comporta l’obbligo per il Cliente di aderire anche a uno o più degli altri prodotti o servizi. In qualsiasi momento successiva- mente alla conclusione del contratto, il Cliente può richiedere l’attivazione di uno o più servizi ulteriori disciplinati dalle presenti Condizioni generali, che troverà pertanto applicazione anche in relazione a tali servizi per i profili di volta in volta rilevanti.
2. L’attivazione dei vari servizi può essere richiesta ed effettuarsi anche mediante l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e le moda- lità previste dalle disposizioni di legge e regolamen- to di volta in volta applicabili.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di rego- lamento è fatto divieto di consegnare al Consulente Finanziario denaro contante o mezzi diversi da as- segni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per cui opera la Banca ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità. Al Consulente Finanziario è inoltre fatto divieto assolu- to di entrare in possesso dei codici segreti di accesso al servizio e rilasciati adogni Cliente all’apertura del conto Fineco. In caso di violazione della presente disposizione il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
5 Deposito delle firme
1. Il Cliente è tenuto, all’accensione dei singoli rap- porti e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in par- ticolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte del- le medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. Ciò anche quando dette re- voche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresen- tanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
5 bis Firma Digitale
1. Il Cliente ed/o il soggetto autorizzato a rappresentar- lo nei suoi rapporti con la Banca possono richiedere, senza oneri, l’emissione del Certificato Qualificato per la Firma Digitale (di seguito, “Certificato”) attra- verso il quale vengono abilitati a generare la firma per la sottoscrizione di documenti informatici anche relativi all’adesione a servizi/prodotti offerti dalla Banca.
2. La firma così prodotta si configura quale firma digita- le ai sensi dell’art. 1 lett. s del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - cioè quale firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro, che consente al titola- re tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere ma- nifesta e di verificare la provenienza e l’ integrità di un documento informatico o di un insieme di docu- menti informatici - ed è idonea a soddisfare il requisi- to della forma scritta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a condizione che, alla data di sot- toscrizione del documento, il Certificato rilasciato al Cliente non sia scaduto, sospeso o revocato.
3. Il Certificato viene emesso dal Certificatore Accredi- tato In.Te. S.A. S.p.A. – con sede in Xxxxx Xxxxxxxxx, 000, Xxxxxx, (di seguito “Certificatore”) - con validità 12 mesi - sulla base dei dati identificativi del Cliente forniti - su richiesta ed autorizzazione espressa del Cliente stesso - dalla Banca (cd. Registration Authori- ty), che svolge l’attività di identificazione su incarico del Certificatore.
4. Le regole e le modalità per la richiesta e successiva gestione (rinnovo, sospensione e revoca) del Certifi- cato e la connessa abilitazione alla generazione della firma digitale remota sono contenute nel “Manuale Operativo del Certificatore Accreditato In.Te.S.A.
S.p.A per le procedure di firma remota nell’ambito dei servizi di FINECOBANK (Banca del Gruppo Uni- Credit)” (di seguito “Manuale”), pubblicato a norma di legge sul sito xxx.xxxx.xxx.xx dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) disponibile, nella versione tempo
per tempo aggiornata, anche sul sito della Banca.
5. All’atto della richiesta del Certificato, il Cliente dovrà prendere visione del Manuale, dell’Informativa sul servizio nonché della Informativa fornita dal Certifi- catore ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
6. Tutti i documenti/atti sottoscritti dal Cliente con firma digitale remota unitamente ai correlati docu- menti/atti sottoscritti dalla Banca mediante appo- sizione della propria firma digitale a titolo di accet- tazione/proposta/ricezione, saranno resi disponibili nella sezione Archivio Contratti sul sito della Banca, per la consultazione, la stampa o il salvataggio e con- servati a termini di legge dal Certificatore.
7. Ove non sussistano diverse circostanze, contem- plate nel Manuale e da accordi con la Banca, si de- termina l’automatica cessazione dell’abilitazione alla firma digitale del Cliente e la relativa revoca del Certificato in possesso del Cliente al ricorrere dello scioglimento per qualunque motivo del presente contratto.
8. La revoca del Certificato o la sospensione del mede- simo ad opera della Banca e/o del Certificatore nei casi e con le modalità previste nel Manuale hanno effetto dalla data della pubblicazione - da parte del Certificatore - della avvenuta sospensione o revoca nell’apposita Lista dei certificati sospesi o revocati disponibile sul sito del Certificatore stesso indicato nel Manuale.
6 Firme in caso di cointestazione
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, i sog- getti autorizzati a rappresentare i cointestatari devo- no essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art.1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da essi tutti.
2. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revo- che, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito all’ar- ticolo precedente.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 sarà onere del Cliente comunicare l’intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
4. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappre- sentanza non sono opponibili alla Banca sino a quan- do essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
7 Identificazione del Cliente
1. All’atto della costituzione dei singoli rapporti ed in occasione dello svolgimento delle relative opera- zioni bancarie, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini identifi- cativi, quali richiesti dalla Banca – e in particolare ai fini della normativa vigente in materia di “antiriciclaggio” (legge 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche ed in- tegrazioni) – nonché a fornire o a fare fornire gli stessi dati e documenti relativi alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto.
2. Quanto sopra con le modalità e le forme previste dal- le disposizioni normative di volta in volta applicabili.
8 Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca – Commissioni e spese
1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei dirit- ti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qual- siasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esi- gibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressa- mente pattuiti nel Contratto e riportati nell’Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fo- gli informativi, disponibili presso i locali della Banca e sul sito internet xxxxxxxxxx.xxx.
4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante adde- bito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una plu- ralità di conti recanti la medesima intestazione, la Ban- ca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi.
5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed intera- mente alle sue obbligazioni, di cui al precedente pun- to del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.
6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, com- mi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé.
7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accor- dandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti Norme.
9 Ordini e istruzioni del Cliente
1. Il Cliente può trasmettere ordini e disposizioni relative agli strumenti finanziari ed ai valori oggetto del presen- te contratto in forma scritta, mediante lettera semplice o raccomandata. Essi possono essere conferiti anche tramite telefono, posta elettronica, internet o altri mezzi telematici, nei limiti previsti dalle norme della Sezione II relative ai singoli servizi, nelle forme tempo per tempo specificate dalla Banca anche mediante comunicazioni in forma impersonale sul sito internet, e quando ciò sia consentito da norme di legge o di regolamento.
2. Per la trasmissione di ordini e disposizioni tramite sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici, la Banca assegna al Cliente un apposito
Codice Utente e una Password, che il Cliente dovrà utilizzare secondo quanto di volta in volta richiesto dalle specifiche tecniche del servizio utilizzato.
Il Cliente è tenuto a custodire con la massima dili- genza i codici assegnati, a mantenerli segreti, e non comunicarli a terzi per qualsivoglia motivo; in caso di inosservanza, il Cliente si assume ogni responsabi- lità conseguente. Al fine di migliorare la qualità del servizio telematico, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzial- mente o interamente, i fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e co- munque, in caso di urgenza, non appena necessario.
3. La Banca non è responsabile della mancata esecu- zione degli ordini e/o delle disposizioni dovuta a im- possibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a inter- ruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all’art.1218 cod. civ. Il Cliente prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite.
4. L’invio della corrispondenza e le eventuali comunica- zioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all’indirizzo da questi indicati all’atto della conclusione del contratto, oppure fatto conoscere suc- cessivamente secondo le modalità stabilite e rese note dalla Banca. È in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi conferiti dal Cliente, dando comun- que allo stesso comunicazione dell’eventuale rifiuto.
5. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell’am- bito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca esercita le facoltà ad essa attribuite dall’art.1856 cod. civ., ed è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art.1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario di sua scelta.
6. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art.1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’inca- rico stesso non abbia avuto un principio di esecu- zione, compatibilmente con le modalità esecutive dell’incarico stesso. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già ese- guite o in corso di esecuzione.
7. L’ordine di pagamento impartito tramite Bancomat, o altri mezzi di pagamento elettronici che comporti- no l’esecuzione contestuale nell’ambito del relativo sistema operativo, è irrevocabile.
10 Valute
1. Nei rapporti di debito in valuta estera – senza pregiu- dizio per quanto disposto nelle altre Sezioni delle pre- senti Condizioni generali e salvo in ogni caso quanto di- versamente convenuto per iscritto e/o implicitamente conseguente dalla natura del contratto – i pagamenti dal Cliente alla Banca sono effettuati nella valuta in cui è espresso il debito (intendendosi con ciò pattuita la clausola “effettivo” ai sensi e per gli effetti dell’art.1279 cod. civ.), mentre i pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa con- versione al cambio del giorno dell’operazione rilevato dalla Banca, o mettendo a disposizione del Cliente un corrispondente credito presso Banche del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.
2. Resta a carico del Cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravi o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso for- tuito o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Ban- ca e da questa non superabile con l’ordinaria diligenza.
11 Norme applicabili in via generale ai rapporti di credito
1. Qualora la Banca conceda, nell’ambito dei diversi servizi attivati, crediti al Cliente, ferme restando le norme contrattuali di volta in volta previste trove- ranno altresì applicazione le seguenti Norme gene- rali, in base alle quali il Cliente si obbliga:
a) a non compiere atti di utilizzo dei fidi accordati oltre i rispettivi limiti d’importo, o dopo le relative scadenze, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso scritto della Banca;
b) a rimborsare, entro i termini e nei modi fissati o pattuiti o, in difetto, per contanti entro 15 giorni, gli importi eccedenti i limiti di fido, in caso di ridu- zione del fido stesso;
c) ad adempiere puntualmente qualsiasi obbliga- zione verso la Banca di natura monetaria, anche a titolo diverso dai fidi concessi;
d) a conservare – per quanto in sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dando- ne notizia alla Banca – le garanzie reali da lui accorda- te; nonché – su richiesta della Banca – ad integrare le garanzie di qualunque tipo che siano divenute insuf- ficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostituzione del garante;
e) a presentare, con cadenza almeno annuale o a ri- chiesta della Banca, le situazioni contabili o extra- contabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiu- tamente e fedelmente la sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica; a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.
2. In caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente affidato agli obblighi di cui al presente articolo, la Banca avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto di fido ai sensi dell’art.1456 cod. civ. e conseguentemente avrà il diritto di ottenere l’im- mediato rimborso del suo credito.
12 Recesso dai rapporti di credito
1. Il Cliente affidato ha la facoltà di recedere, in qualsi- asi momento, dal contratto di fido convenuto, me- diante il pagamento di quanto dovuto.
2. La Banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi mo- mento, dall’apertura di credito o da altro contratto di fido, nonché di ridurne l’importo o di sospenderne l’utilizzo: a) in caso di contratto di fido a tempo in- determinato o fino a revoca, con effetto immediato al ricorrere di giusta causa o di giustificato motivo, oppure con un preavviso di quindici giorni, b) in caso di contratto di fido a tempo determinato, soltanto al ricorrere di una giusta causa e in tale eventualità sen- za preavviso e con effetto immediato.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giusta causa di recesso: a) il verificarsi – con riferimen- to al Cliente affidato o a suoi eventuali garanti – di una delle ipotesi di cui all’art.1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza, o b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente affidato, o sull’integrità ed efficacia delle garan- zie, tra i quali, a titolo esemplificativo: protesti cambia- ri o dichiarazioni equipollenti ripetute o per importo rilevante, emissione di decreto ingiuntivo, provvedi- mento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, con- cessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la risponden- za patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare); c) il soprav- venire di innovazioni normative o regolamentari o eventi anche di fatto che impediscano la regolare continuazione, in tutto o in parte, del rapporto di fido.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di recesso, oltre che il verificarsi di alcuno degli stessi elementi integranti la giusta causa di cui al precedente paragrafo, il prodursi di ogni altro evento significativo di inefficienza o ir- regolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o profes- sionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affida- bilità; tra i quali, a titolo esemplificativo:
a) gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l’ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso; b) scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre x xxxxx- nuativamente prossimi al limite massimo conces-
so o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura; c) improvvisi o elevati o abnormi ritorni di effetti attivi insoluti già scontati o anticipati, e mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante; d) creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità; e) inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti; f) perdite improvvise o continua mancata redditività; g) altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.
5. In caso di recesso o risoluzione da un rapporto di fido per sconto o anticipazione s.b.f. (salvo buon fine) di effetti o altri appunti creditori o da contratto di antici- pazione di altri crediti, tali effetti, appunti e crediti già ceduti alla Banca pro solvendo o con mandato irrevo- cabile all’incasso o concessi in pegno continueranno a garantire con le stesse modalità il rimborso del con- seguente credito della Banca; la quale avrà la facoltà di non effettuare gli accrediti a scadenza e di ritenere le somme incassate in pagamento del suo credito.
6. Della riduzione, sospensione, recesso o risoluzione del rapporto di fido, la Banca darà immediata comunica- zione al Cliente a mezzo di lettera raccomandata, e- mail, fax o altro mezzo di comunicazione. La comunica- zione, quando non sia previsto un termine di preavviso, sospende immediatamente l’utilizzazione del credito. La Banca potrà richiedere al Cliente con lettera rac- comandata, telegramma, e-mail, telex o altri mezzo di comunicazione il rimborso di quanto dovutole entro un termine non inferiore ad un giorno.
13 Riduzione del credito
1. Qualora sia prevista una riduzione, o altra variazione nel tempo, dell’apertura di credito o di altro fido, sia per effetto di un piano specificamente pattuito che per effetto dell’adeguamento automatico a parametri convenuti, quale l’adeguamento all’importo, totale o percentuale, delle garanzie prestate o ai crediti ceduti, o per altra causa, essa s’intenderà ridotta o adeguata automaticamente alle scadenze e per gli importi convenuti, senza necessità di alcuna comu- nicazione da parte della Banca.
2. Il Cliente è tenuto a seguire autonomamente le riduzioni o variazioni predette sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in via automatica o altrimenti su sua richiesta, ed è tenuto conseguentemente ad eseguire tempe- stivamente i pagamenti necessari al fine di adeguare il proprio debito all’importo dell’apertura di credito o del fido variati conformemente a quanto pattuito, salva la sua facoltà – quando prevista dalle norme re- golanti il fido o altrimenti pattuita – di ripristinare la propria disponibilità.
3. Analogamente, in ogni caso di fido convenuto a tem- po determinato, il Cliente è tenuto, alla scadenza, a rimborsare la Banca dell’intero suo credito per capi- tale, interesse, spese ed ogni altro onere accessorio, indipendentemente da ogni richiesta in proposito.
14 Comunicazioni periodiche alla clientela e invio degli estratti conto
1. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del documento di sintesi. Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al Contratto e ri- porta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse siano state modificate in senso favorevole al Cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione. Il Documento di Sinte- si può essere omesso in assenza di variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente, fermo il diritto del cliente di ottenerne gratuitamente copia, in qualunque momento, anche mediante accesso all’area riservata del sito o posta elettronica.
2. L’invio degli estratti conto, relativi al conto corrente di corrispondenza o a qualunque altro conto per cui sia convenuto o previsto, sarà effettuato dalla Banca, di regola, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Le medesime previsioni di cui al punto 2 che precede si applicano con riferimento ad ogni altra comunica- zione, estratto conto, rendiconto, che la Banca abbia ad inviare ai sensi ed in virtù delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, o delle relative singole sezioni. Conseguentemente, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la documentazione stessa si intenderà senz’altro approvata dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze della documentazione stessa.
4. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, com- presi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazio- ni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricezione dell’estratto con- to relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ri- petere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuarne l’addebito in conto.
15 Vincolo di solidarietà
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si inten- dono assunte – anche in caso di cointestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli even-
tuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Anche in deroga all’art. 1193 cod. civ., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.
16 Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rap- porti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre di- pendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 del cod. civ., o al prodursi di eventi che incidanonega- tivamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Ban- ca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in mo- nete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorren- za dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinen- za di alcuni soltanto dei cointestatari.
17 Comunicazioni alla Banca
1. Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca deb- bono essere inviate alla Direzione Generale della Banca sita in xxx Xxxxxxxxxxx x’Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx Xxxxxx ed hanno corso a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.
18 Comunicazioni al Cliente – Tecniche di comunica- zione a distanza
1. L’invio di comunicazioni al Cliente – lettere, estrat- ti conto, eventuali notifiche e qualunque altra di- chiarazione della Banca – fermo restando quanto diversamente previsto dal Contratto, avverranno mediante invio di posta elettronica (all’indirizzo e- mail indicato all’atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riservata sul sito xxxxxxxxxx.xxx, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca. I termini per l’esercizio del diritto di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ri- cezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti l’avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del Testo Unico Bancario e l’indicazione del termine per l’esercizio dei relativi diritti. Il Cliente prende atto e
accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle sopra indicate è incompatibile con la natura delle opera- zioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima.
2. L’indirizzo comunque indicato all’atto della costitu- zione del conto corrente di corrispondenza ordina- rio, o successivamente come sopra fatto conoscere in relazione al conto stesso, sarà anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente con la Banca, anteriore o suc- cessivo, ad ogni effetto.
3. Qualora il Cliente trasferisca il suo domicilio all’este- ro oppure non risulti di fatto reperibile né al domici- lio eletto né al domicilio suppletivo di cui al comma precedente, egli s’intenderà domiciliato presso la Casa Comunale dell’ultimo domicilio eletto.
4. Quando un rapporto è intestato a più persone, le co- municazioni di cui ai comma precedenti, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dallaBan- ca all’indirizzo di uno solo dei cointestatari e sono ope- ranti a tutti gli effetti nei confronti degli altri.
5. Il Cliente è tenuto ad informare prontamente e per iscritto la Banca della eventuale variazione del suo domicilio.
19 Spese e oneri fiscali
1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, ai rapporti in- trattenuti con la Banca ed alle operazioni ad essi rela- tive sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. La Banca è legittimata a recuperare le relative somme a valere sui singoli conti e rapporti in essere.
20 Cointestazione del rapporto
1. Se il contratto è intestato a più persone ogni coin- testatario ha la facoltà di compiere operazioni se- paratamente, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Se non è stato indicato un rappre- sentante comune, tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutte.
La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica della facoltà dovrà essere effettuata da tut- ti. La revoca e la modifica della facoltà di rappresen- tanza, nonché la rinuncia da parte dei rappresentanti, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.
2. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di ope- rare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatari.
3. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il con- corso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto
quando da uno di essi le sia stata notificata oppo- sizione anche solo con lettera raccomandata. L’op- posizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il termine di quindici giorni ne- cessario per provvedere; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
5. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi alle presenti Condizioni generali in via solidale tra di loro.
21 Invio comunicazioni nel caso di rapporto cointe- stato
1. Se il contratto è intestato a più persone, tutte le co- municazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, sono fatte a uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti.
2. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via soli- dale fra gli stessi.
22 Computo dei termini
1. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini pre- visti nelle presenti Condizioni generali e nei singoli servizi e rapporti accesi si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
23 Registrazione delle conversazioni
1. Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, ad effettuare la re- gistrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.
24 Limitazione di responsabilità
1. Nell’esecuzione dei servizi ed in genere di tutti i rap- porti previsti dal contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospen- sioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazio- ne telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comuni- cazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici
di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a inter- ruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi l’intermediario informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
25 Opzioni fiscali
1. Nel caso di accensione di rapporti a tal fine rilevanti, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compi- lando le apposite sezioni predisposte. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.
26 Durata del contratto e recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto
1. I servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono tutti a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, dandone comunicazione scritta con lettera raccoman- data con ricevuta di ritorno e con preavviso di almeno 1 giorno. Il termine di preavviso decorre dal momento il cui la Banca o il Cliente riceve la comunicazione di re- cesso. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte il recesso può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempe- stivamente gli altri. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revo- cati in tempo utile. Il recesso non comporta penalità o spese di chiusura a carico del Cliente. La Banca potrà ri- chiedere il rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal Cliente, come previsto dalla normativa di riferimento e riportate nel Docu- mento di Sintesi. Se il Correntista riveste la qualifica di consumatore ai sensi di legge, la Banca può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti in qualsiasi momento con preavviso di 7 giorni ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno.
2. La Banca ha diritto di recedere, con il preavviso di 1 giorno, dandone comunicazione scritta al Cliente, da ogni singolo rapporto,così come da tutti i rapporti disciplinati da queste Condizioni Generali, qualora:
a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimen- to o in generale sia stata attivata una procedurale concorsuale; c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso; d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori (art.1977 e seguenti Cod.
Civ.) o abbia proposto ai creditori altre forme di siste- mazione, in tutto o in larga parte, dei propri debiti;
e) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente; f ) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Ban- ca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente; g) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei ga- ranti e/o del valore delle garanzie reali; h) in presenza di ulteriore giustificato motivo.
3. In caso di recesso,la Banca,se lo ritiene opportuno,potrà può sospendere l’esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le ulteriori misure opportune per adem- piere alle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, ovvero necessarie per provvedere all’estinzione del rapporto, senza pregiu- dizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
4. Il recesso dal servizio di conto corrente di corrispon- denza determina automaticamente il recesso dei servizi connessi al conto corrente. Il recesso dei ser- vizi diversi dal conto corrente,salvo ove diversamen- te stabilito,non determina di per sé anche il recesso degli altri rapporti in essere con la Banca.
5. Il Cliente per ottenere l’estinzione del rapporto di conto corrente di corrispondenza, deve inviare alla Banca i moduli di assegni non utilizzati, ovvero la dichiarazione di avvenuta distruzione dei mede- simi, le carte di debito, le carte di credito e le carte Viacard,nonché ogni altra documentazione relativa ad ulteriori servizi accessori. Dal momento della con- segna di quanto sopra, i tempi massimi di estinzione del rapporto sono pari a 7 giorni lavorativi. Tali tempi devono essere aumentati di 1 giorno lavorativo in presenza di addebito di utenze e RID, di 4 giorni la- vorativi in presenza di carte di debito o di carte di de- bito internazionali, dei giorni lavorativi necessari per il ricevimento dell’ultimo rendiconto da parte dell’e- mittente in presenza di carta di credito e dei giorni lavorativi necessari per il ricevimento del rendicon- to successivo alla chiusura dei servizi di Telepass e Viacard, ove presenti, da parte di Società Autostrade Per gli ulteriori servizi collegati al conto corrente (es. conto deposito titoli) i tempi devono essere aumen- tati dei giorni lavorativi necessari per l’estinzione di questi ulteriori servizi. L’estinzione del conto corrente può essere effettuata solo a seguito del pagamento da parte del Cliente di tutto quanto dovuto.
27 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente
1. La Banca ha la facoltà di modificare –anche in senso sfavorevole al Cliente- le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi disciplinati dal pre- sente contratto, senza alcuna eccezione.
2. Con riferimento ai servizi di natura bancaria la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qua- lora sussista un giustificato motivo, ad eccezione delle
clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse per le ipotesi di contratto a tempo determinato.
La Banca, nel rispetto delle modalità e forme di cui all’art. 118 del Testo Unico Bancario, comunica tali va- riazioni al Cliente indicandone la relativa decorrenza con un preavviso minimo di due mesi. Il Cliente, entro la data prevista per l’applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere senza spese dal contratto o dal servizio interessato dalle variazioni e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione del- le condizioni precedentemente applicate; in difetto, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economi- che s’intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.
3. La Banca, in presenza di un giustificato motivo (qua- le, a titolo esemplificativo, la necessità di confor- marsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l’introduzione di nuovi servizi ovvero l’adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le variazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche-finanziarie di mer- cato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l’incremento di costi incidenti sulla pre- stazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrat- tuali relative ai servizi di investimento di cui al pre- sente contratto.
4. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferio- re a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al comma che precede.
5. Le modifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4 entra- no in vigore con la decorrenza indicata nelle rispet- tive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ri- cevimento delle citate comunicazioni.
6. Non costituiscono modifica delle condizioni economi- che le variazioni di tasso e delle altre condizioni conse- guenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
28 Legge applicabile – Determinazione del foro competente - Soluzione stragiudiziale delle con- troversie - Mediazione
1. Le presenti Condizioni generali ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana.
2. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislati-
vo 6 settembre 2005 n.206) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente, diversamente il foro esclusivamente competente è quello di Milano.
3. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Clien- te può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a Fine- coBank S.p.A. - Direzione Generale - Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxx - indirizzo mail helpdesk@ xxxxxxxxxx.xxx o indirizzo PEC finecobankspa.pec@ xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto ri- sposta entro il termine dei 30 giorni può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua com- petenza si può consultare il sito www.arbitrobanca- xxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Clien- te di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione ob- bligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di media- zione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario
- all’Associazione per la soluzione delle controver- sie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, spe- cializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma pre- cedente presso l’ABF.
4. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, con riferimento alla presta- zione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle contro- versie previsti nei successivi commi.
5. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, an- che per lettera raccomandata a.r. o per via telemati- ca a FinecoBank S.p.A – Direzione Generale – Ufficio Reclami, Xxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx – indirizzo mail xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx o indirizzo PEC fineco- xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevi- mento.
6. Il Cliente può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):
- per la risoluzione di controversie insorte con la
Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le contro- versie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), e
- purché non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate di cui all’art. 6, comma 2 quater, lettera d) del D.Lgs. n. 58/98 o tra i clienti professionali di cui all’art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del medesimo D.Lgs. n. 58/98 alle condizioni di cui al successivo comma 7 e fermo comunque quanto indicato al successivo comma 8.
Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’i- nadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi di cui al paragrafo preceden- te e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di som- me di denaro per un importo superiore a 500.000 (cinquecentomila) euro.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare og- getto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di de- voluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale contenute in contratto.
7. Fermo l’ambito di operatività di cui al comma 6 che pre- cede, il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che:
i) abbia preventivamente presentato reclamo sui medesimi fatti alla Banca al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie de- terminazioni;
ii) non sia decorso più di un anno dalla data di pre- sentazione del reclamo alla Banca, ovvero, se il re- clamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data;
iii) non siano pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti;
iv) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un’associazione rappre- sentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.
Per maggiori informazioni sull’ACF è possibile con- sultare il sito Internet “xxx.xxxxxx.xx” o il sito Inter- net della Banca.
8. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di even- tuali controversie, in relazione all’obbligo previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 di esperire il proce- dimento di mediazione, quale condizione di proce- dibilità, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere:
- all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario Finanziario”,
- Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie - ADR”(www.con- xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), dove è consultabile anche il relativo Regolamento, oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, spe- cializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il ricorso all’ACF assolve alla condizione di procedi- bilità di cui alla Legge 9 agosto 2013 n. 98.
29 Assicurazioni a favore della Clientela
1. La Banca può prevedere, in relazione ai singoli rap- porti e/o servizi, l’attivazione di assicurazioni a favore della Clientela (es. infortuni, danni, responsabilità civile, ecc.). Le condizioni di polizza e la relativa do- cumentazione informativa sono consultabili sul sito internet xxxxxxxxxx.xxx e sono messe a disposizione del Cliente presso le strutture della Banca. Ogni Clien- te le approva autorizzando l’addebito del premio periodico, il cui pagamento è condizione di validità dell’operatività della copertura assicurativa.
2. In relazione a taluni rapporti e/o servizi (tipicamen- te carte di legittimazione), la Banca potrà offrire alla clientela anche coperture assicurative gratuite pre- state da primarie Imprese di Assicurazioni; le condi- zioni di assicurazione e la relativa documentazione informativa, saranno disponibili per estratto sul Sito della Banca.
30 Deleghe Pensioni – Restituzione delle pensioni
Il Cliente può richiedere l’accredito della pensione sul conto corrente, utilizzando l’apposita modulisti- ca messa a disposizione dall’Ente erogante.
Nel caso di delega per l’accredito della pensione INPS, il Cliente prende atto degli obblighi restituto- ri previsti dalla convenzione per il servizio di paga- mento pensioni stipulata tra gli intermediari bancari e l’INPS, in ragione dei quali in caso di decesso e in caso di irregolare esecuzione di ordini di pagamen- to, la Banca è tenuta a restituire le somme indebita- mente corrisposte. A tal fine la Banca è legittimata ad effettuare direttamente l’addebito in conto, con effetto anche nei confronti di eventuali eredi e aven- ti causa.
II SEZIONE – Norme che regolano i singoli servizi
IIA) NORME GENERALI CHE REGOLANO L’OFFERTA DEI SERVIZI TRAMITE INTERNET O VIA TELEFONO (CD. SERVIZIO DI INTERNET/PHONE BANKING)
1 Definizione ed ambito di applicazione del servizio
1. Il servizio di internet/phone banking consente al Cliente di effettuare le operazioni di interrogazio- ne e di disposizione su tutti i rapporti sottoscritti dal Cliente e a lui intestati, secondo quanto reso disponibile dalla Banca in funzione anche dell’evo- luzione tecnologica e dello sviluppo del servizio, ri- spettivamente tramite internet (internet banking) o in via telefonica (phone banking) o con altri mezzi di tempo in tempo specificati dalla Banca. Restano
ferme, per tutto quanto non previsto nel presen- te contratto,le norme relative alla trasmissione di ordini,disposizioni, istruzioni, allo scambio di infor- mazioni tra il Cliente e la Banca contenute nei con- tratti che disciplinano i singoli servizi prestati o of- ferti dalla Banca al Cliente, ed ai quali il Cliente abbia aderito (a titolo esemplificativo,contratto di conto corrente,contratto di deposito titoli, contratti relativi alla prestazione di altri servizi bancari o di servizi di investimento,ecc.).
2. La Banca ha la più ampia facoltà di rendere operativi i servizi di internet/phone banking per tutti x xxxxxx- to per alcuni dei servizi bancari, finanziari o di inve- stimento prestati o offerti al Cliente. L’indicazione di tali servizi è resa disponibile sul Sito della Banca.
2 Modalità di utilizzo del servizio
1. Per il servizio di internet banking, il Cliente utilizzerà un personal computer o altri dispositivi indicati dalla Banca (quali, ad esempio, telefono cellulare x xxxxx- re, I-phone, ecc..)di cui abbia la legittima disponibili- tà e si collegherà alla Banca tramite rete informatica.
2. Per il servizio di phone banking, il Cliente utilizzerà un apparecchio telefonico collegato alla Banca tra- mite rete telefonica contattando il numero telefoni- co messo a disposizione dalla Banca.
3. In ogni caso, il Cliente potrà avvalersi, secondo gli orari comunicati dalla Banca in relazione anche alla tipologia di servizio richiesto, di un operatore ovve- ro di un risponditore automatico. Il Cliente prende atto, e per quanto occorre acconsente, a che le con- versazioni telefoniche intercorse con la Banca ven- gano registrate su nastro magnetico.
3 Codice Utente, Password e P.I.N.
1. L’accesso e l’utilizzo del servizio avvengono digitan- do gli appositi codici messi a disposizione dalla Ban- ca (Codice Utente, Password e P.I.N.).
Per Codice Utente, si intende un codice personale, che consente l’identificazione del Cliente da parte della Banca al fine di accedere a tutti i servizi di tem- po in tempo messi a disposizione.
2. Il Cliente potrà variare Password e P.I.N. ogni volta che lo riterrà opportuno.
3. L’utilizzo dei suddetti codici costituisce prova unica e sufficiente dell’avvenuta identificazione del Cliente quale legittimo utilizzatore del servizio.
La Banca potrà modificare i sistemi di identificazione del Cliente nonchè quelli di sicurezza dandone pre- ventiva comunicazione al Cliente stesso.
4. Il Cliente ha la facoltà di far ricalcolare la Password ed il P.I.N. dalla Banca, qualora sopraggiungano par- ticolari esigenze operative o di sicurezza.
5. L’utilizzo dei codici, da effettuarsi con le modalità indicate dalla Banca, consente al Cliente l’accesso ai servizi di volta in volta messi a disposizione dalla Banca stessa.
6. In particolare, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, per la fase di verifica e di autenticazione, la combinazione di codici di volta in volta richiesta; la comunicazione dovrà avvenire con le modalità tec-
niche indicate dalla Banca in relazione al servizio richiesto. La mancata comunicazione delle suddet- te informazioni e comunque l’inosservanza delle modalità tecniche di accesso ai servizi indicate nelle istruzioni predisposte dalla Banca comporta l’impos- sibilità di accedere ai servizi richiesti.
7. I codici (Password e P.I.N.) sono sconosciuti al per- sonale della Banca. Il Cliente è tenuto a mantenerli segreti. Questi ultimi non devono essere conservati né annotati su un unico documento, o su documenti che siano conservati insieme.
Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei suddetti codici e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di furto.
8. La divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, volontaria o involontaria dei propri codici a terzi ri- cade interamente sotto la responsabilità del Cliente. L’eventuale divulgazione verrà considerata dalla Ban- ca a tutti gli effetti come costitutiva di un mandato che autorizzi il terzo ad accedere ai servizi di cui al presente contratto.
4 Intestazione dei servizi utilizzabili, modalità di esclusione dei servizi
1. Nell’ambito delle operazioni disponibili, i servizi uti- lizzabili tramite internet/phone banking sono quelli unicamente intestati o che venissero intestati al Cliente.
2. Il Cliente ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi mo- mento, l’esclusione di uno o più servizi dall’ambito di operatività di internet/phone banking. Per i rap- porti cointestati, tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestatari ed il suo esercizio produce effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
5 Responsabilità per l’utilizzo del servizio – Smarri- mento o sottrazione dei codici
1. Il Cliente è responsabile per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del servizio di internet/ phone banking per tutte le operazioni eseguite a mezzo del servizio stesso.
2. In caso di smarrimento o di sottrazione dei codici il Cliente può richiedere il blocco dei servizi di inter- net/phone banking telefonando al numero verde che viene comunicato all’atto della sottoscrizione, o che verrà successivamente comunicato in caso di modifica del numero inizialmente comunicato e comunque entro 48 ore, il Cliente è tenuto a con- fermare il blocco a mezzo di lettera raccomandata corredata di copia della denuncia presentata alle competenti Autorità.
6 Obbligo di rispetto delle disponibilità
1. Il Cliente, per le operazioni dispositive, è comunque tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti assegna- ti e a fronte del saldo disponibile dei conti stessi.
7 Istruzioni fornite dalla Banca, responsabilità del Cliente, responsabilità della Banca
1. Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dal-
la Banca per l’utilizzo dei servizi di internet/phone banking, restando in ogni caso responsabile dei dan- ni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a terzi dall’inosservanza di dette istruzioni.
2. Qualora risulti temporaneamente indisponibile il servizio di internet banking, e sempre che non risul- ti indisponibile anche il servizio di comunicazione telefonica, al Cliente verrà comunque consentito di comunicare con la Banca in via telefonica.
8 Esecuzione delle disposizioni del Cliente
1. Le disposizioni trasmesse dal Cliente alla Banca sa- ranno eseguite a partire dal primo giorno lavorativo, per le banche in Italia, successivo alla ricezione delle stesse da parte della Banca, ed entro il termine massi- mo di 5 giorni lavorativi, salvi i casi di forza maggiore. È facoltà della Banca assumere o meno gli incarichi conferiti dal Cliente, dandone, in caso negativo, co- municazione al medesimo, in forma scritta o tramite sistemi telematici.
IIB) NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA. NORME COMUNI
1 Versamenti e bonifici
1. Il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute estere convertibili ed il relativo contro- valore viene accreditato in conto, previa conversione nella valuta in cui è espresso il conto, al cambio cor- rente alla data dell’esecuzione dell’operazione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi, in una qualsiasi delle va- lute estere convertibili a favore del Cliente.
2 Uso dei moduli per assegni
1. La Banca si riserva di rendere disponibile l’uso di assegni sul conto corrente mediante l’uso di moduli forniti dalla Banca medesima contro rimborso del costo.
2. Le modalità di richiesta degli assegni, anche median- te l’utilizzo di forme di richiesta a distanza, sono de- finite mediante avviso alla Clientela, anche in forma generica, sulle pagine del sito internet della Banca (xxxxxxxxxx.xxx). La consegna al Cliente (o la spe- dizione al medesimo) di uno o più moduli di assegno richiesti comporta l’instaurarsi della convenzione di assegno.
3. In ogni caso il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richie- sta, restando responsabile di ogni dannosa conse- guenza che possa risultare dalla perdita, dalla sottra- zione, o dall’uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunica- zione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
4. In caso di prelievo a mezzo carta Bancomat in con- formità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le dispo- nibilità in conto divengano insufficienti – non prov-
vederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa perverranno per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successi- vamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
5. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con dispo- nibilità insufficiente, indipendentemente dalla even- tuale presenza di fondi sul altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.
3 Disposizioni di pagamento
1. Tutte le disposizioni del Cliente, impartite con qual- siasi mezzo, a valere sul conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili, sono addebita- te in conto, previa conversione nella valuta in cui il conto è espresso, al cambio corrente alla data di esecuzione della disposizione. Il Cliente si impegna a sostituire l’eventuale indicazione relativa alla divi- sa esistente sul modulo con quella della valuta in cui emette l’assegno e ad apporre, accanto alla somma da pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate.
4 Divieto di apposizione clausola ”effettivo”
1. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effetti- vo” di cui all’articolo 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli asse- gni, a valere sul conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili.
In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca paga- menti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non ac- cetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiu- terà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
5 Commissioni per conversione di valuta
1. Per ogni conversione di valuta vengono addebitate al Cliente, oltre a quanto stabilito per il conto corrente, le commissioni di negoziazione nella misura indicata nel foglio informativo a disposizione della Clientela presso le sedi della Banca e sul sito xxxxxxxxxx.xxx.
6 Accredito s.b.f di assegni bancari, circolari, vaglia o altri titoli similari
1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente. L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, va- glia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso.
2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza con- ferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale im- porto prima di averne effettuato l’incasso ed ancor-
ché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli inte- ressi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsi- asi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell’importo medesimo.
3. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’articolo 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
4. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e do- cumenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
7 Apertura di credito e facoltà di recesso
1. Le aperture di credito che la Banca ritenga eventual- mente di concedere al Cliente sono soggette alle seguenti regole:
a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versa- menti ripristinare la sua disponibilità;
b) se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il paga- mento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte,tasse ed ogni altro accessorio,anche senza una espressa richiesta della Banca;
c) Tutte le obbligazioni derivanti al Cliente dalla con- cessione dell’apertura di credito si intendono assun- te – pure in caso di cointestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso;
d) La Banca ha la facoltà di: 1) di recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla, di so- spenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo (si indica a mero titolo esemplificativo: l’essersi verificati eventi che incidano negativamente sulla situazione patri- moniale, finanziari ed economica del Cliente ovvero che influiscano sul rischio della Banca; l’aver il Clien- te rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero o l’aver taciuto o dissimulati fatti o informa- zioni che, se conosciuti avrebbero indotto la Banca a non stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni diverse; l’essersi verificati fatti che pregiudicano il rapporto fiduciario tra la Banca e il Cliente), dando al Cliente comunicazione anche mediante comuni- cazione telefonica registrata (previa identificazione del Cliente) ed assegnando – tramite comunicazione scritta - un termine per il pagamento non inferiore ad un 1 giorno. In ogni altro caso, la Banca può re- cedere dall’apertura di credito, ridurla, sospenderla con un preavviso di 15 giorni, dando al Cliente co- municazione scritta ed un termine per il pagamento di 15 giorni. 2) di recedere dall’apertura di credito a tempo determinato, di ridurla, di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa dando al Cliente comunicazione anche mediante comunicazione telefonica registrata (previa identi- ficazione del Cliente) ed assegnando – tramite co-
municazione scritta - un termine per il pagamento di 15 giorni. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, anche a tempo determinato, con effetto di chiusura dell’operazio- ne mediante pagamento di quanto dovuto. Salvo il caso di recesso senza giustificato motivo, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Il recesso dal contratto non comporta penalità o spese per il Cliente;
e) le eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non compor- tano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.
2. Le spese e ogni altro onere, anche di carattere fiscale, inerenti all’apertura di credito sono ad esclusivo carico del Cliente. All’apertura di credito si applicano tutte le condizioni economiche contenute nel Documento de- nominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” cui integralmente si rinvia, nonché nella pertinente sezione del Documento di Sintesi. Gli inte- ressi dovuti dal Cliente, per tutte le tipologie di utilizzo, così come previsti nel Documento “Informazioni Euro- pee di Base sul Credito ai Consumatori”, sono regolati in conformità alla normativa vigente. Gli interessi debi- tori, dovuti sia periodicamente che in sede di chiusura definitiva, sono disciplinati secondo quanto previsto dal successivo articolo 8. In caso di mancato incasso degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari per i quali abbia concesso al Cliente l’im- mediata disponibilità in conto corrente, la Banca avrà facoltà di esercitare tutti i diritti e le azioni conseguenti, compresi quelli di cui all’art. 1829 Cod.Civ., nonché di effettuare in qualsiasi momento l’addebito in conto dei relativi importi. In caso di revoca della facoltà, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca l’importo relativo alla disponibilità, eventualmente utilizzata, su titoli an- cora privi di esito.
8 Interessi – Chiusura contabile conti debitori e creditori
1. “Gli interessi – in misura fissa o indicizzata – sono rico- nosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misu- ra pattuita e indicata nel Documento di Sintesi parte integrante del presente contratto. Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente de- rivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all’obbligo di comunicazione al Cliente.
2. Gli addebiti per commissioni, spese e ogni altro onere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la periodicità pat- tuita e indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con valuta data di regolamento dell’opera- zione - le commissioni nella misura pattuita e ogni altra spesa non ancora addebitata e applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali.
3. Gli interessi, sia creditori che debitori, sono conteggia- ti con la stessa periodicità, il 31 dicembre di ciascun anno, a partire da quello di conclusione del contratto
e riportati nel relativo estratto conto. Inoltre:
- gli interessi creditori sono accreditati in conto lo stesso 31 dicembre, con pari valuta;
- gli interessi debitori sono contabilizzati separata- mente rispetto al saldo capitale e il Cliente è te- nuto al pagamento del relativo importo, riportato nell’estratto conto al 31 dicembre di ciascun anno, il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.
4. Il Cliente può autorizzare, anche in via preventiva, secondo le modalità di tempo in tempo indicate dal- la Banca, l’addebito sul conto degli interessi debitori una volta esigibili, anche in assenza di fondi dispo- nibili sufficienti, con regolamento contabile e valuta 1° marzo di ogni anno; l’autorizzazione preventiva deve comunque pervenire almeno un giorno lavo- rativo prima di quello in cui deve avvenire l’addebito degli interessi. Quanto addebitato per interessi mo- difica il saldo del conto in linea capitale. L’autorizza- zione all’addebito in conto degli interessi può essere revocata in ogni momento oppure essere rilasciata anche in un momento successivo alla conclusione del contratto, purché sempre con comunicazione da far pervenire almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l’addebito stesso.
5. In caso di conto cointestato con facoltà di utilizzo disgiunto, unitamente al rilascio dell’autorizzazione, tutti i cointestatari conferiscono apposito mandato a ciascuno di essi, per procedere singolarmente, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari, a qualsiasi successiva istruzione (sia di revoca dell’au- torizzazione che di successivo nuovo rilascio della stessa), che deve essere impartita con un preavviso di almeno un giorno lavorativo, intendendosi sin d’ora approvato il contenuto delle scelte che saran- no formalizzate nell’esercizio del mandato e fermo l’obbligo del singolo cointestatario di avvertire gli altri cointestatari in merito all’istruzione impartita.
6. Il Cliente è a conoscenza che, nel caso in cui non ab- bia rilasciato l’autorizzazione di cui sopra, alla data del 1° marzo di ogni anno, è tenuto - senza necessità di specifica intimazione o messa in mora – all’immediato pagamento di quanto dovuto per interessi debitori relativi all’anno precedente; in caso di ritardato pa- gamento, dalla predetta data decorreranno di pieno diritto interessi di mora nella misura indicata nel Docu- mento di Sintesi, da applicarsi secondo le disposizioni contrattuali o di legge, fermo quanto previsto al comma successivo e ferma la facoltà della Banca di avvalersi del diritto di compensazione previsto in questo contratto, anche relativamente al saldo a credito del conto corren- te. In tali situazioni, che configurano giustificato motivo per un eventuale recesso, la Banca si riserva comunque ogni valutazione sulla prosecuzione del rapporto.
7. Si conviene sin d’ora che i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente potranno essere impiegati per estinguere l’eventuale debito da interessi debitori che siano esigibili.
8. Il saldo del conto in linea capitale, come periodicamen- te determinato, produce interessi secondo quanto pre- visto nel contratto.
9. Si conviene espressamente sin d’ora che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli in- teressi debitori relativi a contratti di apertura di credito, anche conclusi successivamente, regolati sul conto cor- rente di cui a questo contratto. L’autorizzazione all’ad- debito in conto rilasciata vale anche per tali interessi.
10. In caso di chiusura definitiva del conto, gli interessi sia debitori che creditori sono conteggiati alla data di chiusura e sono immediatamente esigibili. Inoltre:
- l’importo degli interessi creditori e di quanto dovu- to per commissioni, spese e ogni altro onere è con- testualmente regolato sul conto, con valuta data dell’operazione;
- per gli interessi debitori, ferma la loro immediata esigibilità, come indicato, si applicano le disposizio- ni di cui ai precedenti commi relative:
• alla facoltà di autorizzare l’addebito in conto degli interessi debitori al momento in cui questi siano esigibili,
• al conferimento del mandato reciproco in caso di conto cointestato con facoltà di utilizzo disgiunto,
• all’obbligo di pagamento alla data di esigibilità degli interessi debitori nel caso in cui non sia sta- ta rilasciata l’autorizzazione all’addebito in conto e delle conseguenze del mancato puntuale paga- mento,
• alla previsione di utilizzo dei fondi destinati ad af- fluire sul conto del Cliente.
L’autorizzazione all’addebito in conto rilasciata vale anche per gli interessi conteggiati in sede di chiusura definitiva del rapporto.
Il saldo del conto in linea capitale, risultante a segui- to della chiusura definitiva del conto, produce inte- ressi secondo quanto previsto nel contratto.
Le disposizioni di cui sopra relative alla chiusura defi- nitiva del conto si applicano anche in caso di chiusu- ra definitiva di contratti di apertura di credito, anche perfezionati successivamente, regolati sul conto corrente di cui a questo contratto. L’autorizzazione all’addebito in conto rilasciata vale anche per gli in- teressi conteggiati in sede di chiusura definitiva del contratto di apertura di credito.
11. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pa- gamento ai sensi dell’articolo 31 della legge assegni.
12. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’im- mediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.
9 Estratto conto
1. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ.
10 Cessazione del pagamento degli interessi
1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250 euro la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di ad- debitare le spese di gestione e di inviare l’estratto conto.
11 Conti correnti in valuta
1. Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cam- bio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbliga- zione, l’impegno di mettere a disposizione del Cliente (a richiesta di quest’ultimo o a scadenza) crediti ver- so Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.
12 Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti
1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di asse- gni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qua- lora, successivamente al pagamento, venga comun- que contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità formale di detti titoli o l’autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittima- zione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge este- ra, anche se sostitutivi del titolo di credito.
13 Cessazione del rapporto – Effetti
1. Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizio- ne, è regolato come segue:
a) in caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto ope- rante;
b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall’aper- tura di credito, il Cliente è tenuto a costituire im- mediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decor- so il termine di presentazione;
c) la Banca, quando intende avvalersi della compen- sazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è te- nuta ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ul- timo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
2. Nel caso invece, in cui la Banca comunichi il recesso dell’apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della co-
municazione di recesso da parte del Cliente, il quale è tenuto a costituire immediatamente i fondi neces- sari, anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di reces- so, e dai quali non sia spirato ancora il termine di pre- sentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto, o dei conti medesimi, sia ve- nuta meno per effetto della compensazione stessa.
3. Analogo obbligo fa carico al Cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente ar- ticolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
NORME SPECIALI RELATIVE AL SERVIZIO MULTICURRENCY
14 Servizio Multicurrency – Valuta di riferimento Ru- briche
1. Il servizio Multicurrency, espresso in una valuta (de- finita anche valuta di riferimento) prevede lapossibi- lità, alle condizioni di seguito descritte, di effettuare operazioni di addebito e/o accredito in altre valute e mantenerle contabilizzate come tali, mediante apposite e distinte rubriche del conto corrente (di seguito “rubriche” o “suddivisioni”), attivabili al mo- mento dell’apertura del contratto o nel corso della durata del contratto medesimo.
2. Al momento dell’attivazione del servizio Multicur- rency, il Cliente indica la valuta di riferimento nella quale, in conformità alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, è convertita la generalità dei movimenti in accredito ed addebito, al cambio corrente alla data dell’esecuzione.
3. Ciascuna delle valute del servizio Multicurrency deve rientrare nell’elenco previsto dall’art. 4 del D.M. 27.4.1990 e successive modifiche ed integrazioni.
15 Attivazione delle rubriche del servizio Multicur- rency
1. La Banca potrà comunicare al Cliente l’avvenuta atti- vazione di una nuova rubrica del conto, le condizioni per la sua attivazione e la decorrenza della sua ope- ratività, anche mediante avvisi in forma impersonale sul sito internet xxxxxxxxxx.xxx o mediante comu- nicazione nell’estratto del conto, restando esonerata dall’invio di comunicazione o lettera specifica.
2. A seguito di tale attivazione, tutte le operazioni di ac- credito o addebito nella valuta oggetto della nuova suddivisione non sono oggetto di conversione nella valuta di riferimento e pertanto sono contabilizzate nella valuta in cui sono espresse.
3. Gli interessi ed oneri accessori, calcolati in base alle valute presenti sul conto ed in misura differente per ciascuna valuta, sono contabilizzati sul conto e accreditati o addebitati nelle rispettive valute nelle quali il conto è tempo per tempo suddiviso, fermo restando il diritto della Banca di addebitare qualsiasi suddivisione per ogni suo credito, data l’unicità del servizio Multicurrency.
16 Obbligazioni della Banca per il servizio Multicur- rency
1. La Banca si assume unicamente, con espresso eso- nero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impegno di mettere a disposizione del Cliente (a richiesta di quest’ultimo o a scadenza) crediti ver- so Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.
2. I pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cam- bio del giorno dell’operazione rilevato dalla Banca o mettendo a disposizione del Cliente un corrispon- dente credito presso Banche del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.
3. Restano a carico del Cliente il rischio - ed ogni danno eventuale conseguente - di vincoli, restrizioni, ag- gravi o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito, o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non im- putabile alla Banca e da questa non superabili con la specifica diligenza richiesta per il servizio medesimo.
17 Operatività a valere sul conto corrente
1. Il conto corrente opera esclusivamente mediante movimenti di accredito ed addebito disposti per iscritto, mediante l’operatività Internet/phone banking o con gli altri mezzi di volta in volta spe- cificati dalla Banca. La Banca si riserva di rendere disponibili altre modalità operative (versamenti di banconote e/o assegni, prelevamenti mediante assegni e/o carte di legittimazione). Tali modalità operative, tra le quali possono essere previste tec- niche di comunicazione a distanza in base alla nor- mativa tempo per tempo applicabile,sono definite mediante avviso alla Clientela, anche in forma gene- rica, sul sito internet xxxxxxxxxx.xxx; la consegna al Cliente (o la spedizione al medesimo) di uno o più moduli di assegno richiesti comporta l’instaurarsi della convenzione di assegno. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficien- te, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.
18 Applicabilità delle norme comuni
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle norme speciali, si applicano le norme comuni delle presenti condizioni generali.
IIC) INCASSO ED ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCU- MENTI ED ASSEGNI SULL’ITALIA E SULL’ESTERO
1 Servizio di incasso
1. Il servizio di incasso o di accettazione di effetti, documenti, ed assegni, sull’Italia e sull’estero, an- che se scontati o negoziati, per conto del Cliente cedente (in seguito brevemente ‘cedente’) è svolto dalla Banca secondo le norme del presente capitolo nonché, per quanto non ivi espressamente e diver-
samente regolato, secondo le Norme generali, e le norme civili che regolano il contratto di mandato.
INCASSO E ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL’ITALIA
2 Modalità di fornitura del servizio
1. Per lo svolgimento del servizio, la Banca è autorizza- ta ad avvalersi di procedure elettroniche d’incasso nonché, per l’espletamento di tutti gli atti da com- piersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, a farsi sostituire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1717 e 1856 cod. civ., da un proprio corrispon- dente anche non bancario, a sua scelta.
3 Obblighi del cedente
1. Nell’utilizzo del servizio il cedente è tenuto:
a) a fornire indicazioni o istruzioni precise, complete e non contraddittorie, con particolare riguardo all’importo, alla scadenza, al luogo di pagamento ed ai nomi;
b) a presentare effetti, documenti ed assegni regola- ri, anche nel bollo; con l’obbligo, qualora la Banca procedesse alla loro regolarizzazione, di rifondere tutte le spese relative o derivanti, comprese quelle per eventuali pene pecuniarie;
c) a presentare gli effetti, documenti ed assegni in tempo utile, con particolare riferimento ai termini per la levata del protesto o constatazione equiva- lente ed ai termini previsti dalle procedure d’incas- so interbancarie.
4 Limitazione di responsabilità
1. La Banca non risponde delle conseguenze causate dalla mancata osservanza da parte del cedente di quanto disposto al precedente articolo.
2. Oltre ai casi di limitazione di responsabilità previsti nelle Norme generali, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l’ac- cettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, documenti o assegni su piazze non indicate come bancabili dalla Banca d’Italia.
5 Clausola “incasso tramite”
1. La clausola “incasso tramite” ed ogni altra analoga non comportante domiciliazione, non sono vinco- lanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l’incasso tramite uno sportello situato in luogo diver- so da quello di pagamento.
6 Effetti cambiari
1. Per gli effetti cambiari la Banca non provvede alla materiale presentazione dei titoli, ma invia al debito- re cambiario un avviso con l’invito a recarsi presso i propri sportelli per l’accettazione o per il pagamento e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, anche se non firmata.
7 Protesto degli assegni e costatazioni equivalenti
1. La Banca farà levare il protesto o richiedere la consta- tazione equivalente nei casi di mancata accettazio- ne o di mancato pagamento di effetti e di mancato pagamento di assegni – salvo contraria disposizione scritta del cedente pervenuta in tempo utile.
2. La Banca ha facoltà di non far levare il protesto o di non richiedere la constatazione equivalente nel caso di effetti o assegni con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra formula analoga, anche se non firmata.
3. La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di man- cata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado.
8 Proroga della scadenza
1. Nel caso che il cedente dia disposizioni di proroga della scadenza e/o di posticipare il termine per il pagamento degli effetti, in assenza di ulteriori istru- zioni scritte, la Banca provvede ad inviare semplice avviso al debitore cambiario, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte.
2. Qualora l’effetto non venga pagato la Banca non provvederà a far levare il protesto in considerazione anche del divieto di cui all’art. 9 della legge n. 349 del 1973.
9 Effetti in valuta estera pagabili mediante assegni bancari
1. Nel caso di effetti in valuta estera pagabili median- te assegni bancari, la Banca si riserva la facoltà di consegnare al cedente, a titolo di ricavo, gli assegni medesimi senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.
10 Mancanza di istruzioni scritte e di res
1. Nel caso di effetti, documenti ed assegni il cui ri- cavo sia da accreditare all’estero, la Banca (o il suo corrispondente) accetterà il pagamento dal debitore soltanto se l’importo relativo potrà essere immedia- tamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa.
2. Qualora la lettera di rimessa non contenga istruzioni specifiche circa la levata del protesto o della consta- tazione equivalente, la Banca non è responsabile della loro mancata levata.
11 Mancato ritiro di documenti da parte del debitore
1. Nel caso di mancato ritiro di documenti – accompa- gnati o meno da effetti – da parte del debitore ed in assenza di precise e tempestive istruzioni scritte del mittente, la Banca non è tenuta a ritirare ed im- magazzinare la merce alla quale si riferiscono i docu- menti né a provvedere ad alcunché nei riguardi della merce.
2. Tuttavia la Banca ha facoltà di curare di propria ini- ziativa il ritiro e l’immagazzinamento della merce e di provvedere a quant’altro ritenesse opportuno, a suo giudizio secondo le circostanze, con diritto in tal
caso di rivalersi sul cedente di tutte le spese relative o derivanti.
INCASSO O ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL’ESTERO
12 Applicazioni delle norme di servizi sull’estero
1. Le norme sopra indicate si applicano anche ai servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’estero.
2. Tuttavia quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l’accettazione o l’incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi del Pae- se estero.
3. In particolare la Banca è esente da responsabilità:
a) qualora le banche estere incaricate della presen- tazione per l’accettazione non accertino e comun- que non assumano alcuna responsabilità circa l’autenticità dele firme di accettazione ed i poteri dei firmatari;
b) qualora le banche estere incaricate dell’incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, non accettino il pagamento dal debitore quando l’importo relativo non possa essere immediatamente utilizzato o trasferito se- condo le istruzioni della lettera di rimessa;
c) qualora, in caso di mancata accettazione o di man- cato pagamento, le banche estere non facciano levare il protesto pur avendo ricevuto espresse istruzioni in tal senso.
13 Garanzia del rimborso
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di as- segni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga con- testata la regolarità formale di detti titoli o l’autenti- cità, la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo, a semplice richiesta della Banca, nel caso che alla Ban- ca pervenga analoga domanda di rimborso dal suo corrispondente o dal debitore.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittima- zione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge este- ra, anche se sostitutivi del titolo di credito.
14 Incasso e accettazione di effetti scontati o nego- ziati
1. Le norme sopra indicate per i servizi di incasso e accettazione si applicano – con la solo esclusione di quanto previsto all’art. 8 – anche alle operazio- ni riguardanti la presentazione per I’accettazione o il pagamento, sull’Italia o sull’estero, di effetti, docu- menti e assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo.
2. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare la Banca a semplice richiesta qualora, per fatti o cir- costanze non imputabili alla Banca a norma degli articoli precedenti:
- la presentazione o il protesto o la constatazione equivalente non siano stati effettuati nei termini di legge;
- gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
- la Banca non sia in grado di conoscere l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.
15 Modifica della scadenza degli effetti
1. Qualora la scadenza originaria degli effetti venga modificata a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi di proroga o di sospensione a favore dei debitori cambiari, il cedente è tenuto a corri- spondere gli interessi di sconto convenuti sino alla nuova scadenza degli effetti determinata dai detti provvedimenti.
IID) NORME CHE REGOLANO IL CONTO DEPOSITO
1 Oggetto del contratto
1. Il Conto Deposito CashPark Open e Save (di seguito anche il “Deposito”) è il conto di deposito vincolato (in Euro) che consente al titolare (di seguito “Depo- sitante”), di depositare ai sensi dell’articolo 1834 del codice civile le somme indicate nel successivo arti- colo 3, vincolandole per un periodo - di 1, 3, 6,12, 18 o 24 mesi (tra quelli resi disponibili dalla Banca e indicati nel Foglio Informativo in vigore al momento della costituzione del vincolo) - indicato dal Depo- sitante all’atto del relativo versamento e decorrente dal medesimo giorno.
2. Il Deposito prevede due opzioni “Svincolabile” e “Vincolato” (di seguito anche le “Opzioni” o singo- larmente l’“Opzione”) a seconda che sia prevista o meno per il Depositante la facoltà di disporre delle somme oggetto del deposito in tutto (di seguito anche “Svincolo”), o in parte (di seguito anche “Svin- colo Parziale”) in via anticipata rispetto alla scadenza originariamente indicata.
3. Sulle somme depositate la Banca corrisponderà, dal giorno del versamento delle stesse, gli interessi specificati nel Documento di Sintesi e/o Foglio Infor- mativo in vigore al momento della disposizione di deposito/ vincolo o – se del caso – di rinnovo auto- matico in corrispondenza dell’Opzione prescelta dal Depositante.
4. A valere sul Deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni:
• disposizioni di versamento di cui al successivo arti- colo 3;
• richieste di Xxxxxxxx e di Svincolo parziale sulle somme oggetto del deposito, ove previsto in rela- zione all’Opzione prescelta e secondo gli eventuali limiti di tempo in tempo previsti dalla Banca , come meglio descritto al successivo articolo 4 comma 2 e comma 3);
• richieste di rinnovo automatico del vincolo apposto sulle somme oggetto del deposito, come meglio descritto all’articolo 3 comma 3).
5. Le presenti condizioni contrattuali stabiliscono la re-
golamentazione comune alle operazioni di deposito e vincolo di somme di denaro che saranno – di tempo in tempo - disposte dal Depositante. Resta espressa- mente inteso e convenuto che ciascuna operazione di deposito e vincolo è considerata singolarmente ed autonomamente dalle eventuali altre.
6. Laddove il Depositante si avvalga per l’operatività inerente il Deposito delle tecniche di comunicazione a distanza, egli s’impegna a rispettare le specifiche disposizioni previste per l’inoltro delle richieste di ver- samento, di Svincolo, Svincolo Parziale o ancora di rin- novo, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.
2 Conto di Regolamento
1. Il Depositante ha l’obbligo di indicare – all’atto della richiesta di costituzione del vincolo - gli estremi del conto corrente presso la Banca avente la medesima intestazione del Deposito (di seguito anche il “Conto di Regolamento”) sul quale saranno effettuati:
• il regolamento contabile di tutti i versamenti effet- tuati di cui al successivo articolo 3;
• il rimborso del capitale depositato alla scadenza del vincolo temporale prescelto dal Depositante ovvero prima di tale data, nelle ipotesi di Svincolo, Svincolo Parziale o estinzione anticipata del Deposito o anco- ra di recesso di cui al successivo articolo 4 commi 2, 3, 5 e 6.
3 Versamenti sul Deposito – Rinnovo
1. Il Depositante può effettuare i versamenti in Euro sul Deposito esclusivamente a mezzo giroconto dal Con- to di Regolamento. La relativa disposizione - che potrà essere impartita con modalità telematica collegando- si al Sito, ovvero in via cartacea avvalendosi della rete di promotori finanziari della Banca - dovrà indicare ne- cessariamente l’Opzione, l’importo oggetto del versa- mento e il vincolo temporale prescelto in relazione ai singoli importi oggetto del deposito.
2. L’importo dei singoli versamenti non può essere in- feriore o superiore all’importo tempo per tempo in- dicato dalla Banca sul Foglio Informativo in vigore al momento della richiesta di costituzione del vincolo. Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese, inoltre, il versamento e la relativa operazione di giroconto potranno essere disposti in relazione alle sole somme eccedenti la giacenza di liquidità sul Conto di Regola- mento indicata nell’ambito del Foglio Informativo pro tempore vigente.
3. Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese, il Deposi- tante, all’atto della richiesta di costituzione del vincolo e secondo le modalità tecniche di cui al comma 1 che precede potrà, inoltre, richiedere che alla scadenza il vincolo temporale apposto sulle somme oggetto del Deposito, sia automaticamente rinnovato per un altro mese e così per le successive scadenze sino a quando non intervengano variazioni in negativo del tasso; il rinnovo automatico non opera se il Conto di Regolamento alla scadenza del vincolo presenta un saldo negativo , oppure il Depositante abbia nel frat- tempo revocato la disposizione.
Per le relative condizioni economiche si rinvia al Do-
cumento di Sintesi e/o Foglio Informativo in vigore al momento del rinnovo del vincolo.
4 Rimborso delle somme – Svincolo/Svincolo Par- ziale - estinzione anticipata – recesso
1. Il rimborso delle somme oggetto del deposito avverrà alla scadenza del relativo vincolo e/o del rinnovo dello stesso con accredito sul Conto di Regolamento.
2. Ove previsto dalla relativa Opzione il Depositante ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento lo Svincolo delle somme oggetto del deposito. La disposizione di Xxxxxxxx potrà essere impartita secondo le modalità tecniche di tempo in tempo indicate dalla Banca sul Sito. La Banca darà corso alla richiesta del Depositan- te e applicherà sull’importo svincolato, dalla data di apertura del vincolo e/o di rinnovo del medesimo, il tasso creditore specificamente previsto per l’ipotesi corrispondente nel Documento di Sintesi e/o nel Fo- glio Informativo vigenti al momento di costituzione del vincolo medesimo o di rinnovo automatico dello stesso, ove previsto.
3. Ove previsto dalla relativa Opzione, il Depositante po-
trà, altresì, richiedere lo Svincolo parziale delle som- me oggetto del deposito. Eventuali limiti allo Svincolo parziale sia in termini di importo che di giacenza residua sul deposito sono previsti nel Foglio Informa- tivo vigente al momento di costituzione del vincolo e/o di rinnovo automatico dello stesso ove previsto. Sull’importo svincolato la Banca applicherà dalla data di apertura del vincolo/ e o di rinnovo del medesimo, il tasso previsto per l’ipotesi di Svincolo nel Docu- mento di Sintesi e/o nel Foglio Informativo vigenti al momento di costituzione del vincolo e/o di rinnovo automatico dello stesso ove previsto. Al contenuto residuo del deposito saranno applicate le condizioni economiche originariamente concordate.
4. Nel caso di Deposito cointestato la facoltà di cui ai
commi 2 e 3 che precedono potrà essere esercitata da ogni cointestatario in via disgiunta, così come previ- sto dalle Norme Generali in caso di cointestazione dei rapporti.
5. Qualora il Conto di Regolamento indicato venga estinto per qualunque ragione prima della scadenza del vincolo relativo alle somme oggetto di deposito, la Banca provvederà alla contestuale estinzione anti- cipata del Conto Deposito remunerando le somme in esso depositate secondo quanto previsto al comma 2 che precede.
6. In tema di recesso dal Xxxxx Xxxxxxxx e dal Conto di Regolamento, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I. Ove il recesso dal Conto Deposito e/o dal Conto di Rego- lamento sia esercitato dalla Banca, al Depositante saranno riconosciuti sulle somme oggetto del vinco- lo gli interessi maturati sino alla data di efficacia del recesso, come specificati nel Documento di Sintesi/ Foglio Informativo. È fatta salva l’ipotesi di recesso per giustificato motivo, nel qual caso la Banca applicherà le condizioni economiche previste dal comma 2 che precede.
5 Liquidazione degli interessi
1. La liquidazione degli interessi, al netto delle ritenute fiscali pro tempore vigenti, avverrà con accredito sul Conto di Regolamento, alla scadenza e/o -ove previ- sto dalla relativa Opzione – in corrispondenza dello Svincolo e/o Svincolo Parziale in relazione rispettiva- mente alle somme oggetto del vincolo stesso e/o li- mitatamente all’importo svincolato, ovvero all’estin- zione anticipata/recesso del Deposito in relazione all’intero importo depositato.
6 Norme applicabili
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni contrattuali si applicano le Nor- me Generali di cui alla Sezione I, nonché, quanto al Conto di Regolamento, le specifiche norme e con- dizioni che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza di cui alla Sezione II.
IIE) NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO
PARTE PRIMA: NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL D.LGS N. 11/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
2007/64/CE
Paragrafo I – Disposizioni Generali
1 Condizioni Contrattuali
1. Le Condizioni Contrattuali, di cui ai Paragrafi I e II, disciplinano l’esecuzione di operazioni di trasfe- rimento fondi (anche Operazioni di Pagamento) singole o ricorrenti disposte dal Pagatore (il titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito l’ordine) o dal Beneficiario (destinatario dell’Operazione), nell’ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
- Bonifici in euro da e verso Paesi dell’Unione Eu- ropea (UE), compresa l’Italia, e dello Spazio Eco- nomico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi dell’area SEPA – Single Euro Payments Area).
- Bonifici nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economi- co Europeo (EEA), da e verso tali Paesi (bonifici estero).
- XX.XX.
- Pagamento mediante bollettini precompilati (es. MAV e RAV).
- RID.
- Sepa Direct Debit.
- Alimentazione Conto.
2. Ai fini delle Condizioni Contrattuali di seguito ripor- tate valgono le seguenti definizioni:
- il conto corrente indicato dal Cliente per l’esecu- zione delle Operazioni di Pagamento viene indica- to come Conto di Pagamento;
- l’istruzione data dal Pagatore o dal Beneficiario alla propria banca di eseguire un’Operazione di Paga- mento viene definita Ordine di Pagamento;
- per Giornata Operativa si intende il giorno in cui
la banca del Pagatore o del Beneficiario coinvolta nell’esecuzione di un’Operazione di Pagamento è operativa in base a quanto è necessario per l’ese- cuzione dell’operazione stessa;
- per Identificativo Unico si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un’Opera- zione di Pagamento. L’identificativo Unico viene fornito dalla banca a ciascun proprio cliente.
3. Le previsioni di cui al Paragrafo I sono di carattere ge- nerale, mentre le previsioni di cui al Paragrafo II sono relative a ciascuna tipologia di Servizio di Pagamento.
4. Resta inoltre fermo quanto previsto all’art. 24.
2 Ambito di applicazione
1. Le Condizioni Contrattuali si applicano in presenza delle seguenti condizioni:
- la banca del Pagatore e la banca del Beneficiario sono situati nell’ Unione Europea o in uno Stato ap- partenente allo Spazio Economico Europeo - EEA (attualmente, Islanda, Liechtestein e Norvegia);
- l’Operazione di Pagamento è effettuata in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’U- nione Europea non appartenente all’area euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA.
2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 32, 33, 35, 39, 45, 48, 51, 57 e 71 si applicano solo:
a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro;
b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’eu- ro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro, a valere su conto di pagamento espresso in euro, e che la conversio- ne valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’euro;
c) alle Operazioni di Pagamento a valere su conto di pagamento espresso in una valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all’area euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economi- co Europeo - EEA che siano espresse nella stessa valuta e per la cui esecuzione non sia necessaria alcuna operazione di conversione valutaria.
3. Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono comunque superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell’Ordi- ne di Pagamento.
3 Operazioni di Pagamento
1. Le Operazioni di Pagamento possono essere dispo- ste direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pa- gamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.
2. Salvo quanto diversamente previsto nel successivo Paragrafo II in relazione a specifici Servizi di Paga- mento, le Operazioni di Pagamento possono essere
disposte mediante ordine impartito con modalità te- lematica, telefonica o in via cartacea con consegna al Consulente Finanziario assegnato al Cliente Pagatore.
3. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Opera- zioni di Pagamento, volta per volta o in via continua- tiva, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.
4. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
5. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in ge- nere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento come spe- cificato nel Paragrafo II.
6. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi mezzi di comuni- cazione a distanza, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l’inoltro degli Ordini di Pagamento via telefono e via internet, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.
OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI, XX.XX, PAGAMENTI MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI)
4 Rilascio e revoca del consenso per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento
1. Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l’esecuzione di un’Operazione di Pagamento.
2. Salvo quanto diversamente previsto nel successivo Paragrafo II in relazione a specifici Servizi di Paga- mento, il consenso ad eseguire un’Operazione di Pa- gamento deve essere prestato in forma scritta su sup- porto cartaceo ovvero via internet o a mezzo telefono.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l’Ordine di Pagamento sia diventato irrevo- cabile ai sensi del successivo art. 7.
4. Salvo quanto diversamente previsto nel successivo Paragrafo II in relazione a specifici Servizi di Pagamen- to, la revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate auto- rizzate.
5 Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dalla Banca.
2. L’Ordine di Pagamento impartito via internet, in forma cartacea, o a mezzo telefono si considera ricevuto nel- la stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nel Paragrafo II, ove previsti, ovvero entro gli eventuali ulteriori limiti orari definiti di tempo in tempo in relazione alle modalità di iden- tificazione della clientela ai fini dell’ordine stesso, così come specificato nell’ambito del Sito della Banca.
3. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’inten- de ricevuto la Giornata Operativa successiva.
4. Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato
periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coin- cide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l’ordine s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
6 Rifiuto di un Ordine di Pagamento
1. La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiu- tare l’esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono, quan- do l’ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nel Paragrafo II, non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a di- sposizioni di diritto nazionale o comunitario.
2. Se l’ordine disposto in forma cartacea non può es- sere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l’ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l’ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Opera- tiva successiva, non provvederà a versare l’importo necessario. In tali casi l’ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l’esecuzione dell’ordine sono messi a disposizione della Banca.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l’Ordine di Paga- mento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la pro- cedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizio- ni comunitarie o nazionali. Le predette comunicazio- ni saranno effettuate dalla Banca per iscritto ovvero mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre i termini di esecuzio- ne dell’Ordine di Pagamento, indicati negli artt. 31, 32, 33, 34, 39,43,49, 52 e 65.
7 Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento
1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pa- gamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca.
2. Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pa- gamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 5.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore e della Banca.
8 Responsabilità della Banca per mancata esecuzio- ne o esecuzione non esatta
1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pa- gatore della corretta esecuzione dell’Ordine di Paga- mento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l’importo alla banca del Beneficiario con- formemente a quanto previsto negli artt. 32, 33, 34, 35, 39, 45, 48, 51 e 71 con riguardo alla data di accredito dell’importo a detta banca.
2. Quando la Banca è responsabile della mancata o non
esatta esecuzione dell’ordine, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare senza in- dugio al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, ripristi- nando la situazione del Conto di Pagamento come se l’operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta, mantenendo o retti- ficando l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabi- lità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.
5. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Clien- te Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’Ope- razione di Pagamento.
OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE (RID, SEPA DIRECT DEBIT, ALIMENTAZIONE CONTO)
9 Rilascio e revoca del consenso per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento
1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su ini- ziativa del Beneficiario o per il suo tramite il Cliente Xxxxxxxx può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o alla banca del Beneficiario.
2. Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto, via inter- net o a mezzo telefono, l’Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l’addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca alla banca del Beneficiario ove le modalità e i tempi di effettua- zione della revoca lo consentano.
3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l’Or- dine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate auto- rizzate.
10 Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamen- to è quello in cui l’ordine, trasmesso alla banca del Beneficiario, è ricevuto dalla Banca.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Gior- nata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
11 Responsabilità della Banca per mancata esecuzio- ne o esecuzione non esatta
1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su ini- ziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata esecuzione o per la esecuzione non esat- ta nel caso in cui alla banca del Beneficiario non sia
responsabile.
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente la Banca, previa richiesta scritta del Cliente Xxxxxxxx, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l’im- porto dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rim- borso mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabi- lità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando il Cliente Pagatore del risultato.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Clien- te Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’Ope- razione di Pagamento.
12 Rimborsi per Operazioni di Pagamento disposti dal Beneficiario o per il suo tramite
1. Salvo che non sia diversamente previsto nel Paragrafo II, il Cliente Xxxxxxxx può chiedere il rimborso dell’im- porto dell’operazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio l’autorizzazione non speci- ficava l’importo dell’Operazione di Pagamento;
b)l’importo dell’operazione supera quello che il Cliente Xxxxxxxx avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a soste- nere l’esistenza di tali condizioni.
3. In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, ove lo stesso sia stato applicato con le modalità convenute nel Para- grafo I delle presenti Condizioni Contrattuali.
4. In caso di rimborso la Banca è tenuta a corrispondere l’intero importo dell’operazione di pagamento ese- guita.
5. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente Pagatore ha dato l’autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario al- meno quattro settimane prima dell’esecuzione dell’O- perazione di Pagamento stessa.
6. I termini per le richieste di rimborso sono previsti nel Paragrafo II.
DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGA- MENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPE- RAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE
13 Eseguibilità dell’ordine
1. L’Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizio-
ne prevista nelle Condizioni Contrattuali viene ese- guito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presen- za di fondi disponibili sufficienti.
14 Comunicazione di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto
1. In caso di operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto il Cliente è tenuto a dar- ne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L’operazione si considera eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite.
2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettua- ta entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rim- borso e chiedere per iscritto alla Banca di rettificare l’Operazione di Pagamento eseguita o di mantener- ne l’esecuzione.
15 Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate – Rimborsi
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, la Banca, nel caso in cui esegua un’Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa immediatamente al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non fosse stata eseguita.
2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente Paga- tore, con le modalità di cui all’art. 21.
3. La Banca, anche in un momento successivo al rim- borso di cui al primo comma, può dimostrare che l’Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Cliente Pagatore la restituzione dell’im- porto rimborsato.
16 Conversione valutaria
1. Qualora per l’esecuzione dell’Operazione di Paga- mento sia richiesto l’utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avvie- ne al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.
17 Esclusione e limitazione della responsabilità del- la Banca
1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l’adempimento di obbli- ghi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l’Identificati- vo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
3. La Banca è responsabile dell’esecuzione dell’Opera- zione di Pagamento solo in conformità dell’Identifi- cativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest’ultimo fornisca alla Banca stessa informa- zioni ulteriori.
18 Commissioni e spese
1. Se l’Operazione di Pagamento non comporta conver- sione valutaria da parte della banca del Pagatore, il Pa- gatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettiva banca.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebi- tare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per ef- fetto dell’esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
- in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
- le spese per la revoca dell’Ordine di Pagamento;
- le spese per il recupero dei fondi oggetto dell’ope- razione di pagamento se l’Identificativo Unico forni- to dal Cliente è inesatto.
19 Comunicazioni della Banca
1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stes- se connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richie- sta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali, e del documento di sintesi aggiornato.
3. Per ogni Operazione di Pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell’esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente tramite i mezzi di co- municazione a distanza, con le modalità di cui al suc- cessivo articolo 21, tramite il Consulente Finanziario di riferimento, ovvero tramite il servizio di CustomerCare, informazioni dettagliate sui tempi massimi di esecu- zione e sulle spese che il Cliente deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
4. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole Operazioni di pagamento me- diante consegna della ricevuta relativa a ciascuna Operazione.
5. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell’art. 21.
6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informa- zioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.
20 Recesso dai Servizi di Pagamento
1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamen- to, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno decorrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione.
2. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.
3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continua- no ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continua- tiva, la previsione di cui al comma precedente si ap- plica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l’estinzione dell’incarico per le disposizioni successive.
21 Invio della corrispondenza Al Cliente
1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca av- verranno mediante, invio di posta elettronica (all’in- dirizzo e-mail indicato ai sensi dell’articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riservata sul sito xxxxxxxxxx.xxx, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
2. Quando il Conto di Pagamento risulta intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scrit- ti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo di posta elettronica da questi indicato, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Alla Banca
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichia- razione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Xxx Xxxxxxxxxxx x’Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx Xxxxxx.
22 Modifica delle condizioni economiche e contrat- tuali
1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, po- trà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/93), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui al precedente articolo 21, contenente l’oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri.
2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.
23 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrati- ve applicabili
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in merito all’interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali, prima di adire
la competente autorità giudiziaria ai sensi dell’arti- colo 28 comma 2 delle Norme Generali sopra ri- chiamate, il Cliente - anche in relazione all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010, come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98), di esperire il procedimento di mediazione - ha la possibilità di utilizzare le procedure di reclamo e soluzione stra- giudiziale delle controversie descritte nel medesimo articolo 28 comma 3 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.
2. Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rap- porto contrattuale.
3. Per la grave inosservanza degli obblighi posti a ca- rico della Banca che presta servizi di pagamento, la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 32 del Dlgs.n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie da un mi- nimo di 10.000 euro ad un massimo di 200.000 euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti del Prestatore di Servizi di Pagamen- to. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell’attività di presta- zione dei servizi di pagamento.
24 Norme applicabili
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Contrattuali si applicano le Nor- me Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e le condizioni che regolano il Conto di Pagamento.
2. In tema di recesso dal servizio di conto corrente di corrispondenza, cui i servizi di pagamento sono connessi, resta ferma la disciplina al riguardo stabili- ta dalle Norme Generali di cui alla Sezione I.
3. In tema di Xxxxx applicabile e Foro Competente si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I.
Paragrafo II – Disposizioni specifiche relative alla prestazione dei singoli servizi di pagamento.
BONIFICI
25 Oggetto del servizio
1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposi-
1 Residenti – secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:
• i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;
• i cittadini italiani con dimora abituale all’estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
• le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occa- sionale;
• le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all’estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione
Non Residenti – secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:
• i cittadini italiani con dimora abituale all’estero;
• i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all’estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all’estero in modo non occasionale;
• le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secon- daria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile organizzazione;
• le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all’estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organiz- zazioni senza personalità giuridica con sede all’estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
zione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso la medesima Banca o presso la filiale di un’altra banca in Italia o all’estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (boni- fico in arrivo).
Bonifici in euro verso Paesi dell’Unione Europea (UE), compresa l’Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA) (Paesi dell’area SEPA – Single Euro Payments Area)
Bonifici verso Paesi dell’Area SEPA
26 Bonifico verso Paesi dell’Area SEPA – Oggetto del servizio
1. Il bonifico verso Paesi dell’Area SEPA è un bonifico in Euro che può essere effettuato da un Pagatore sia residente che non residente in Italia, eseguito tra banche insediate in Paesi dell’Unione Europea (com- presa l’Italia) o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA ( Islanda, Liechtenstein, Norvegia) oltre alla Svizzera, al Principato di Monaco e a San Marino, ed eseguito in conformità alle nor- me contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall’EPC (European Payment Council).
2. Alla Banca possono essere impartiti ordini di boni- fico SEPA di qualsiasi importo. Per gli ordini impar- titi tramite Internet, restano fermi i limiti di importo definiti di tempo in tempo dalla Banca e indicati sul Sito della stessa.
27 Bonifico verso Paesi dell’Area SEPA - Dati relativi all’Ordine di Pagamento
1. Per consentire l’esecuzione del bonifico, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
- nome, cognome o denominazione sociale del Be- neficiario;
- il codice IBAN (International Bank Account Num- ber) del Beneficiario;
- importo.
2. Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta ai dati sopra indicati, la data di accredito al Beneficiario (che corrisponderà anche alla valuta).
3. L’Identificativo Unico corrisponde all’IBAN del Bene- ficiario.
28 Bonifico verso Paesi dell’Area SEPA – Rifiuto dell’ordine
1. Fermo restando quanto previsto dall’art 6, la Ban- ca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l’esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell’Area SEPA, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l’esecu- zione di bonifici SEPA.
2. Se la Banca accetta di eseguire l’ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l’e- secuzione nell’informativa sull’operazione di paga- mento di cui all’art. 19.
29 Bonifico verso Paesi dell’Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento
1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.
30 Bonifici verso Paesi dell’Area SEPA - Consenso ad eseguire l’Ordine di Pagamento e revoca del con- senso
1. Il consenso ad eseguire l’ordine e la sua revoca sono disciplinati dall’art. 4.
31 Bonifico verso Paesi dell’Area SEPA - Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento in forma cartacea si consi- dera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finan- ziario in pari data.
2. L’ordine di bonifico impartito tramite internet o trami- te telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell’av- venuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione (quali il servizio SMS PIN), così come specificato sul Sito della Banca. Resta inteso che ove l’ordine di bonifico non sia confermato tramite i codici di identificazione entro i limiti di orario eventualmente indicati (es. per SMS PIN la conferma deve essere effettuata attualmente entro le ore 15), l’ordine stesso si considera annullato.
3. Salvo quanto previsto per lo specifico servizio di identificazione SMS PIN, per gli ordini impartiti tra- mite telefono, se la verifica di cui al precedente com- ma viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l’ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l’ordine si considera ricevuto nella giornata operati- va successiva.
4. L’ordine di bonifico disposto in forma cartacea, trami- te internet o via telefono nel quale sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario, si considera rice- vuto il Giorno Operativo precedente alla data di ese- cuzione, così come previsto al successivo articolo 31.
32 Bonifico verso Paesi dell’Area SEPA - Tempo mas- simo di esecuzione
1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite tele- fono con relativa conferma tramite l’ulteriore codice di identificazione SMS PIN entro il limite di orario de- finito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella stessa Giornata Operativa in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
- nel caso in cui sia stata indicata una data di accre- dito al Beneficiario l’ordine viene eseguito la Gior- nata Operativa precedente tale data, con accredito alla banca del Beneficiario nella data indicata;
- nel caso in cui sia stata indicata come data di accre-
dito al Beneficiario una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva;
- nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di accredito al Beneficia- rio, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezio- ne, con accredito alla Banca del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
33 Bonifici verso Paesi dell’Area SEPA - Bonifici pe- riodici
1. Il bonifico periodico è una disposizione che consen- te l’esecuzione di bonifici ricorrenti a scadenze pre- determinate dal Cliente Pagatore.
2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore:
- deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.27;
- deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti;
- deve indicare la data di accredito al Beneficiario. In tale caso, l’ordine viene eseguito nella Giornata Operativa precedente a tale data.
3. L’ordine di bonifico periodico impartito tramite di- sposizione cartacea deve essere presentato alla Ban- ca e per essa al Consulente Finanziario di riferimento almeno tre Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera rice- vuto nella giornata di esecuzione.
4. L’ordine di bonifico periodico impartito tramite in- ternet deve essere presentato alla Banca almeno due Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata precedente a quella di esecuzione.
5. Il consenso ad eseguire l’ordine può essere prestato in forma scritta o tramite Internet. L’ordine di bonifi- co periodico non può essere impartito via telefono.
6. La revoca dell’ordine di pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno quattro Gior- nate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza ove sia disposta tramite ordine cartaceo, diversamente ove la revoca sia impartita tramite In- ternet o via telefono deve essere presentata alla Ban- ca almeno due Giorni Operativi precedenti la data del pagamento in scadenza.
34 Bonifici in euro verso Paesi dell’Area SEPA – Boni- fici di importo rilevante ordinari
1. Il bonifico di importo rilevante ordinario è un bonifi- co di importo superiore a 500.000 disposto a favo- re di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca.
2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.27.
3. L’Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accre- ditato alla Banca del Beneficiario nei termini indicati all’art. 32. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione, in tal caso si applica quanto previsto all’art. 5, comma 4.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato con moda- lità cartacea con consegna al Consulente Finanziario
di riferimento, ovvero via telefono, mentre è escluso l’utilizzo di Internet.
5. L’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se consegnato al Consulente Finanziario in pari data o se impartito via telefono al servizio di CustomeCare entro le ore 15.00.
Bonifici in euro esclusivamente verso Italia
35 Bonifici in euro verso Italia - Bonifici Urgenti
1. Il bonifico urgente è un bonifico Italia, che viene ese- guito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.27.
3. L’Ordine di Pagamento non può contenere l’indica- zione della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato, esclusiva- mente via telefono.
5. L’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se impartito via telefono al servizio di Cu- stomeCare entro le ore 15.00.
Bonifici Estero, ovvero Bonifici nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso tali Paesi
36 Bonifici estero - Oggetto del servizio
1. Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell’Unione Europea (inclusa l’Italia) o dello Spazio Economico Europeo – EEA, nella valuta uffi- ciale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all’area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economic Europeo- EEA.
37 Bonifici estero - Dati relativi all’ordine di paga- mento
1. Per consentire l’esecuzione del pagamento, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
- Beneficiario;
- IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario;
- Banca del Beneficiario;
- Divisa;
- Importo;
- Nazione;
38 Bonifici Estero - Ricezione dell’Ordine di Paga- mento
1. In caso di Ordine di Pagamento impartito con dispo- sizione cartacea, si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevu- to dal Consulente Finanziario in pari data.
2. In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite in- ternet o tramite telefono, l’ordine si considera ricevu- to nella stessa Giornata Operativa in cui è stato im-
partito al momento dell’avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di iden- tificazione, così come specificato sul Sito della Banca.
3. Per gli ordini impartiti tramite telefono, se tale verifi- ca viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l’ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se tale verifica av- viene oltre detto orario, l’ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
39 Bonifici Estero - Tempi di esecuzione
1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite tele- fono con relativa conferma tramite l’ulteriore codice di identificazione SMS PIN entro il limite di orario de- finito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella Giornata Operativa successiva a quella in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella stessa Giornata Operativa di esecuzione.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
- nel caso in cui sia stata indicata una data di esecu- zione/addebito, l’ordine viene eseguito nella stes- sa Giornata Operativa, con accredito alla banca del Beneficiario nella stessa giornata;
- nel caso in cui sia stata indicata come data di ese- cuzione/addebito una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva;
- nel caso di ordini disposti in forma cartacea, sen- za indicazione della data di addebito/esecuzione, il bonifico viene eseguito al massimo entro la se- conda Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella stessa Giornata Operativa.
ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)
40 Informazioni relative all’Ordine di Pagamento
1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base dell’ Identificativo uni- co del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).
41 Data di valuta di accredito e disponibilità dell’im- porto.
1. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale é espresso il Conto di Pagamento, per l’accredito del bonifico la Banca effettua un’operazione di conversione valuta- ria, secondo le modalità ed i tempi necessari.
2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficia- rio l’importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull’impor- to del bonifico in arrivo, prima dell’accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.
XX.XX
42 Oggetto del servizio
1. La Xx.Xx è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un’Operazione di Paga- mento a carico del Pagatore. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Ban- ca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pagatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l’Operazione di Pagamento impartendo l’Ordi- ne alla Banca sulla base del Numero Avviso che costi- tuisce per le Xx.Xx l’Identificativo Unico.
43 Consenso ad eseguire l’Ordine di Pagamento e re- voca del consenso
1. Il Cliente Pagatore può prestare il consenso per l’ese- cuzione dell’Ordine di Pagamento in forma scritta su supporto cartaceo presentato alla Banca, ovvero via telefono. È escluso l’utilizzo di Internet e la possibilità di avvalersi del Consulente Finanziario di riferimento.
2. Il consenso può essere revocato in ogni momento, sal- vo che l’Ordine sia diventato irrevocabile ai sensi del precedente articolo 7.
3. La revoca del consenso deve essere data in forma scrit- ta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono considerarsi autorizzate.
44 Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento in forma cartacea, ovvero via telefono deve essere impartito alla Banca entro il gior- no antecedente alla data di scadenza del pagamento e si considera ricevuto in tale data.
2. L’Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca – anche anticipato tramite fax al numero di tempo in tempo indicato in fase di comuni- cazione del Numero Avviso - entro le ore 16.00.
3. L’Ordine pervenuto oltre detto orario si considera rice- vuto nella Giornata Operativa successiva.
4. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’inten- de ricevuto la Giornata Operativa successiva.
5. L’Ordine di Pagamento impartito via telefono si con- sidera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se per- venuto al servizio di Customer Care, entro le ore 16, previa verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche modalità tecniche di tempo in tempo previ- ste dalla Banca
6. L’Ordine pervenuto oltre il detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
45 Esecuzione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore con pari valuta.
PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (ES. MAV E RAV)
46 Bollettini precompilati - Oggetto del servizio
1. I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso la Banca impartendo il relativo Ordine di Pagamento esclusivamente tramite Internet.
47 Bollettini precompilati - Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento impartito tramite Internet si considera ricevuto al momento dell’avvenuta verifi- ca dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impar- titi di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.
48 Bollettini precompilati - Esecuzione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito nella gior- nata di ricezione e l’importo viene accreditato alla banca del Beneficiario entro tre giorni dalla data di ricezione dell’Ordine.
OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATI- VA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE
R.I.D. – SEPA DIRECT DEBIT R.I.D.
In relazione alle deleghe RID conferite in data prece- dente all’1.2.2014 ed ancora in essere a tale data, si applicano le disposizioni relative agli addebiti diretti mediante SEPA Direct Debit di cui agli articoli di segui- to riportati (da 49 a 52).
SEPA DIRECT DEBIT
Sepa Direct Debit Core (SDD Core) e Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B)
49 Sepa Direct Debit - Oggetto del servizio
1. Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l’esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia e negli altri pa- esi dell’Unione Europea, in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all’addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (cd. Mandato). La Banca si riserva even- tualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modi- fiche all’elenco dei paesi sopra menzionati. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa concorda con il Beneficiario, mediante il mandato, se utilizzare il Sepa Direct Debit Core o il Sepa Direct Debit Business to Business. Sulla base di tale autorizzazione il Bene- ficiario impartisce l’Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmet- te alla Banca per l’addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemen- te alle norme ed alle procedure tempo per tempo
stabilite dall’EPC – European Payments Council con appositi Rulebook. In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modifi- cato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca. In presenza di specifici accordi interbancari, il Cliente Pagatore ed il Beneficiario possono prefissare nel Mandato l’importo addebitabile sul Conto di pa- gamento del Cliente Pagatore.
2. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il conto di pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro.
3. Il Cliente Xxxxxxxx ha la facoltà di chiedere in ogni momento alla Banca che il proprio Conto di Paga- mento non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit Core e/o Business to Business. Inoltre, in rela- zione agli addebiti derivanti da Sepa Direct Debit Core può chiedere, mediante attivazione dello spe- cifico servizio di Gestione Profilo Debitore, che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o qualora provenienti da determi- nati paesi.
4. Il Cliente Pagatore può chiedere per il tramite della Banca alla Banca del Beneficiario informazioni relati- ve al Mandato e copia della stesso.
5. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpre- sa, è tenuto a comunicare alla propria Banca il rila- scio di ogni mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Business to Business, la modifica o la revoca dello stesso. Se il Sepa Direct Debit Business to Business prevede Operazioni di Pagamento ricorrenti:
- la Banca prima di effettuare il primo addebito, chiede conferma al Cliente Pagatore dell’esattezza dei dati dell’Operazione di Pagamento;
- la Banca prima di effettuare ciascun successivo ad- debito, controlla i dati dello stesso rispetto a quelli precedentemente effettuati.
6. Il Cliente Pagatore non è invece tenuto a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Core, la modifica o la revoca dello stesso.
7. Come previsto dal Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall’ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito. Eventuali modifiche del Ru- lebook in argomento saranno oggetto di espressa comunicazione.
50 Sepa Direct Debit – Ricezione Ordine di Paga- mento
1. Il momento della ricezione dell’ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell’ordine stesso.
51 Sepa Direct Debit – Esecuzione Ordine di Paga- mento
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell’ordine con addebito sul conto di pagamento con pari valuta.
52 Sepa Direct Debit – Richieste di rimborso di ope- razioni autorizzate
1. Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagato- re, in deroga a quanto previsto dall’art. 12, 1° comma, di chiedere il rimborso dell’importo dell’operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizio- ni previste in detto comma.
2. Il Cliente Xxxxxxxx può chiedere il rimborso dell’im- porto dell’operazione autorizzata entro otto setti- mane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Il presente comma non è applicabile in presenza di apposito Mandato nel quale il Cliente Pagatore ha prefissato con il Beneficiario l’importo addebitabile.
3. La Banca rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento, ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
4. L’adesione al servizio Sepa Direct Debit Business to Business comporta, per il Cliente Pagatore, non con- sumatore o microimpresa, la rinuncia ad avvalersi del predetto diritto di rimborso.
ALIMENTAZIONE CONTO
53 Oggetto del servizio
1. L’Alimentazione conto è un Servizio di Pagamento che consente, tramite la procedura Interbancaria, l’e- secuzione di un Ordine di Pagamento (Alimentazio- ne Singola) ovvero una serie di Ordini di Pagamento (Alimentazione Periodica) in Euro in Italia sulla base di una autorizzazione singola o permanente del Cliente ad accreditare il proprio Conto presso la Ban- ca tramite addebito di un conto di pagamento pres- so altra banca a sé intestato (“Conto Predefinito”). La Banca trasmette tale autorizzazione all’altra banca per l’addebito del Conto Predefinito.
2. Il Cliente può richiedere la prestazione del Servizio di Pagamento (“Attivazione”), collegandosi al Sito in- ternet della Banca e compilando l’apposita richiesta con i seguenti dati:
- Identificativo Unico del conto di pagamento da ad- debitare a sé intestato presso l’altra banca;
- Importo dell’Alimentazione Singola o Periodica.
3. Per il servizio Alimentazione Periodica, sulla base di una autorizzazione permanente, non è necessaria l’autorizzazione del Cliente per ogni singolo Ordine.
54 Alimentazione Conto – consenso ad eseguire l’Ordine di Pagamento e revoca del consenso
1. Il Cliente può prestare il consenso per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento esclusivamente tramite Internet.
2. Il consenso può essere revocato in ogni momento, salvo che l’Ordine sia diventato irrevocabile.
3. La revoca del consenso può essere effettuata esclusi- vamente tramite Internet.
55 Alimentazione Conto – ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento deve essere impartito alme- no 10 giorni lavorativi antecedenti alla data di dispo- nibilità delle somme richiesta.
2. L’Ordine di Pagamento impartito tramite Internet,
riferito ad una Alimentazione Singola o Periodica, si considera ricevuto dalla Banca nella stessa Gior- nata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell’avvenuta verifica dei Codici di Identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche imparti- te di tempo in tempo dalla Banca.
56 Alimentazione Conto – Informazioni relative all’Ordine
1. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento, il Cliente deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:
- Identificativo Unico del Conto di Pagamento da accreditare a sé intestato presso la Banca;
- Data disponibilità delle somme da accreditare sul Conto di Pagamento;
- Tipologia dell’Alimentazione (Singola o Periodica);
- Periodicità (nel caso di Alimentazione Periodica).
57 Alimentazione Conto – esecuzione dell’Ordine data valuta di accredito e disponibilità dell’im- porto
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito entro i limiti di tempo che consentono il regolamento dell’opera- zione alla data richiesta.
2. La disponibilità delle somme corrisponde a quanto richiesto dal Cliente. La data di accredito e valuta dell’Ordine di Pagamento coincidono con il 4° gior- no lavorativo antecedente alla predetta data.
PARTE SECONDA: NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI NELL’AM- BITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 11/2010 DI RE- CEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE
Paragrafo I – Disposizioni Generali
58 Condizioni Contrattuali – Ambito di applicazione
1. Le norme della presente Parte Seconda disciplinano l’esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell’ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
a) Bonifici Estero;
b) Bonifici in euro verso Paesi dell’area SEPA – Single Euro Payments Area
c) SEPA Direct Debit
2. Le norme si applicano in presenza di una delle se- guenti condizioni:
a) una sola delle banche coinvolte nell’esecuzione dell’operazione di pagamento è insediata nell’U- nione Europea o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA (attualmente Islanda, Liechtestein e Norvegia);
b) l’operazione è effettuata in una valuta diversa da quelle indicate all’ art. 2, comma 1°, secondo alinea, della Parte I, Paragrafo I;
c) il Bonifico in euro da/verso Paesi dell’area SEPA è eseguito tra la Banca ed altra banca insediata in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all’art. 26 della Parte I, Paragrafo II.
d) il Sepa Direct Debit è eseguito tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in
paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all’art. 49 della Parte I Paragrafo II o si tratta di SEPA Direct Debit Core finanziario utilizzato, in presenza di specifici accordi interbancari, per pa- gamenti collegati all’amministrazione di strumen- ti finanziari.
59 Norme comuni
1. Ai Servizi di Pagamento oggetto della presente Parte Seconda si applicano le seguenti disposizioni conte- nute nella Parte I, Paragrafo I:
Art. 3 - Operazioni di Pagamento;
Art. 4 - Rilascio e revoca del consenso per l’esecuzio- ne dell’operazione di pagamento disposte dal Clien- te Pagatore;
Art. 5 - Ricezione dell’Ordine di Pagamento; Art. 7 - Irrevocabilità dell’Ordine di Pagamento;
Art. 9 - Rilascio e revoca del consenso per l’esecuzio- ne dell’Operazione di Pagamento disposte su inizia- tiva del Beneficiario o per il suo tramite;
Art. 10 - Ricezione dell’Ordine di Pagamento nelle operazioni disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite;
Art. 13 - Eseguibilità dell’ordine; Art. 16 - Conversione valutaria;
Art. 19 - Comunicazioni della Banca;
Art. 20 - Recesso dai Servizi di Pagamento; Art. 21 - Invio della corrispondenza;
Art. 22 - Modifica delle condizioni economiche e con- trattuali;
Art. 24 - Norme applicabili.
OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)
60 Rifiuto di un Ordine di Pagamento
1. La Banca può – in presenza di un giustificato motivo e con esonero da responsabilità – rifiutare l’esecu- zione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono.
2. Se l’ordine disposto in forma cartacea non può es- sere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l’or- dine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l’ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Ope- rativa successiva, non provvederà a versare l’importo necessario. In tali casi l’ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l’esecuzione dell’ordine sono messi a disposizione della Banca.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l’Ordine di Paga- mento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto appena possibile.
DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGA- MENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPE- RAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE
61 Esclusione e limitazione della responsabilità del- la Banca
1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso
fortuito, forza maggiore e per l’adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l’Identifica- tivo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatti o incompleti.
3. La Banca è responsabile dell’esecuzione dell’Ope- razione di Pagamento solo in conformità dell’Iden- tificativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Beneficiario forniti dal Cliente Pagatore, anche qualora quest’ultimo fornisca alla Banca stessa in- formazioni ulteriori.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabi- lità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Xxxxxxx- to non eseguita o eseguita in modo inesatto infor- mando del risultato il Cliente Pagatore.
62 Commissioni e spese
1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad ad- debitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell’esecuzione delle Operazioni di Paga- mento.
2. Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare che:
a) il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascu- no le spese e commissioni applicate dalla rispet- tiva banca. (“SHA”);
b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario (“BEN”);
c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso (“OUR”).
3. In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con opzione spese “SHA” per cui il Pagatore ed il Bene- ficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. Quanto previsto al comma 2 non si applica alle Operazioni di Paga- mento di cui agli artt. 66 e 68 (Bonifici in euro verso Paesi dell’Area SEPA e SEPA Direct Debit) per i quali i rispettivi schemi SEPA prevedono che il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e com- missioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.
4. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
- in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Paga- mento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
- le spese per la revoca dell’Ordine di Pagamento;
- le spese per il recupero dei fondi oggetto dell’o- perazione di pagamento.
5. Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull’importo del bonifico in arrivo, prima dell’accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.
Paragrafo II - Disposizioni specifiche relative alla prestazione dei singoli servizi di pagamento
ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFI- CI IN USCITA)
Bonifici Estero
63 Bonifici estero - Dati relativi all’Ordine di Paga- mento
1. Ai fini della presente Parte Seconda, per bonifico estero si intende:
- un bonifico effettuato da/verso una banca situata in un paese estero diverso da quelli della Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo - EEA;
- un bonifico effettuato in una valuta diversa dall’euro, dalla valuta ufficiale di uno Stato mem- bro della Unione Europea non appartenente all’a- rea euro o dalla valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – EEA.
2. Per consentire l’esecuzione del pagamento, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
- Beneficiario;
- IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
- Banca del Beneficiario;
- Nazione;
- Divisa;
- Importo;
- BIC (Bank Identifier Code).
Se l’IBAN non è disponibile, possono essere fornite le co- ordinate del conto di pagamento del Beneficiario.
64 Bonifici estero – Responsabilità del Cliente Paga- tore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri – Esonero responsabilità della Banca
1. In alcuni paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d’Ame- rica, Australia) le banche danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Paga- tore nella disposizione di bonifico. Pertanto qual- siasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corri- spondenti in relazione alle eventuali richieste risar- citorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da ine- satta indicazione del predetto numero.
3. In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha conto.
4. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell’ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell’indicazione sull’ordine di pagamento del codi- ce ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i suc-
cessivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.
65 Bonifici estero - Ricezione dell’Ordine di Paga- mento – Tempo massimo di esecuzione
1. In tema di ricezione dell’Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all’art. 38 della Parte I Paragrafo II.
2. La Banca esegue l’Ordine di Pagamento impartito tramite telefono entro la Giornata Operativa suc- cessiva alla data di ricezione dell’ordine e accredita l’importo sul conto della banca del Beneficiario al massimo entro la fine della quarta Giornata Opera- tiva successiva alla data di esecuzione. Per gli Ordini di Pagamento impartiti con disposizione cartacea, la Banca esegue l’ordine entro tre Giorni Operativi successivi alla data di ricezione.
3. Qualora per l’esecuzione dell’ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cam- bi.
4. Nel caso in cui sia stata indicata come data di ese- cuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Ope- rativa successiva.
66 Bonifici in euro verso Paesi dell’Area SEPA
1. Ai fini della presente Parte Seconda il bonifico in euro verso Paesi dell’Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Xxxxxxxx sia residente che non residente, eseguito tra la Banca e un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati dall’art. 26 (attualmente Svizzera e Principato di Monaco).
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 della Parte I, Paragrafo II.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 60, la Ban- ca, con esonero da responsabilità può rifiutare l’ese- cuzione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Ser- vizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l’esecuzione di bonifici SEPA.
4. Se la Banca accetta di eseguire l’ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l’e- secuzione nell’informativa sull’operazione di paga- mento di cui all’art. 19.
ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)
67 Informazioni relative all’Ordine di Pagamento
1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni:
- Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento;
- dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispon- denti all’intestazione del Conto di Pagamento.
SEPA DIRECT DEBIT (OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER SUO TRAMITE)
68 Oggetto del servizio
1. Ai fini della presente Parte Seconda, il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l’ese- cuzione di Operazioni di Pagamento in euro, singole o ricorrenti, tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all’art. 49 della Parte I, Paragrafo II e cioè Svizzera e Principato di Monaco. La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all’elenco dei paesi sopra menzionati.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51, 52 della Parte I Paragrafo II.
3. Il SEPA Direct Debit Core finanziario è utilizzabile in via esclusiva per le operazioni di pagamento collega- te all’amministrazione di strumenti finanziari di cui alla lett. i) dell’art. 2 del D.Lgs. 11/2010. Si applicano gli articoli da 49 a 51 della Parte I, Paragrafo II, mentre non si applica il diritto di rimborso di cui al secondo comma dell’art. 52.
* * *
Informativa in ordine al Regolamento CE n. 1781/2006 in materia di dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi:
Per effetto degli obblighi imposti dal Regolamento CE
n. 1781/2006 dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, verranno comunicati al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, contestualmente all’esecu- zione dell’operazione di Pagamento, il nome, cognome, indirizzo del Cliente Pagatore ovvero il suo numero di identificazione come cliente, il numero del suo Conto di Pagamento ovvero il codice unico di identificazione.
IIF) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI UTILIZZABILI MEDIANTE CARTE DI LEGITTIMAZIONE
Previsioni Generali
1 Le carte di legittimazione
1. Ciascuna Carta di legittimazione (di seguito Carta), legittima il Cliente a disporre sul conto corrente se- condo le regole di seguito descritte.
2. Sono emesse dalla Banca le seguenti Carte:
“Carta di debito”: consente l’utilizzo a) in Italia, dei servizi forniti o gestiti dal circuito nazionale BANCO- MAT®, e cioè: in via ordinaria, il servizio BANCOMAT®
/A.T.M. per il prelievo di contante presso sportelli au- tomatici (detti in seguito ‘A.T.M.’, sigla di ‘Automatic Teller Machine’); b) il servizio di versamento“ contan- te e assegni” presso gli sportelli automatici di Uni- Credit S.p.A; c) il servizio PagoBANCOMAT® per il pa- gamento tramite terminali elettronici presso esercizi commerciali convenzionati (in seguito detti ‘P.O.S.,
sigla di ‘Point Of Sale’) e/o altri servizi del circuito stesso; d) il servizio FASTpay che permette di pagare i pedaggi presso i caselli della rete autostradale ita- liana e gli altri servizi legati alla mobilità, mediante apposite apparecchiature, contraddistinte dal mar- chio “FASTpay”; e) il servizio FinecoCard Debit che permette in Italia e all’estero di prelevare contante presso gli Atm recanti il marchio VISA e di effettuare pagamenti presso gli esercenti, fisici e online, ed i soggetti convenzionati con il circuitoVISA , tramite
P.O.S abilitati alla lettura del microchip o alle diverse tecnologie di cui è dotata la Carta.
“Carta di credito”: consente di utilizzare le funzioni “Carta di credito”; e ove abilitata, le funzioni dei ser- vizi BANCOMAT® , PagoBANCOMAT® , FastPay.
2 Modalità e termini di utilizzo delle Carte
1. L’uso congiunto della Carta e del “Codice Persona- le Segreto” (in seguito denominato P.I.N. “Personal ldentification Number”) identifica e legittima il Tito- lare della Carta stessa a disporre del conto corrente con modalità elettroniche.
2. La Carta viene rilasciata dalla Banca dotata delle tec- nologie “banda magnetica” e “microchip” nonché abilitata: i) alla tecnologia “contactless” che con- sente di effettuare operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della stessa alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a di- stanza, senza inserimento della Carta stessa; ii) alla tecnologia NFC/HCE (Near Field Comunication) o assimilabile che consente di effettuare operazioni di pagamento anche mediante il semplice avvici- namento dello smartphone, dotato di tecnologia compatibile secondo le specifiche di funzionamento definite dalla Banca, alle apparecchiature POS dotate di tecnologia Contactless.
3. Il Titolare potrà utilizzare la Carta, nei limiti dello specifico massimale e nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate dalla Banca, per effettuare il pa- gamento di beni e servizi anche presso esercenti e- commerce convenzionati con i Circuiti di pagamen- to a valere dei quali è emessa la Carta. Tali pagamenti avverranno quindi senza presentazione fisica della Carta e con successivo addebito sul conto corrente.
4. L’utilizzo della Carta deve avvenire nei limiti d’im- porto indicati dalla Banca, contestualmente all’invio della Carta o altrimenti pattuiti specificamente con il Titolare ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente.
5. Al fine di limitare i rischi connessi alle perdite in caso di frode o utilizzo non autorizzato della Carta, la Ban- ca può introdurre limiti di spesa per operazioni ese- guite in taluni Paesi, ovvero limiti di utilizzo riferibili a esercenti o siti operanti in alcuni Paesi. I limiti d’im- porto e le modalità di utilizzo possono essere modi- ficati dalla Banca, tramite avvisi anche impersonali sul Sito, con pieno effetto liberatorio, in qualunque momento, in relazione ad esigenze di efficienza e di sicurezza.
6. I servizi potranno essere prestati dalla Banca tecnica- mente a mezzo di terzi (società o enti), di sua libera
scelta, con facoltà di fornire ai medesimi dati del Ti- tolare necessari od opportuni per lo svolgimento del servizio.
7. Salvo quanto disposto dall’art. 1717 cod. civ., la Ban- ca non risponde dell’operato dei terzi quando ad essa non imputabile. La responsabilità della Banca è inoltre esclusa per gli eventuali disservizi o pregiudi- zi che derivassero al Titolare da fatti non imputabili alla Banca stessa, (ad esempio:scioperi anche del personale della Banca; sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento di servizi pubblici o privati connessi all’espletamento dei servizi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge, consuetudini del luogo di svolgimento dei servizi, atti di autorità, anche giudiziaria, nazionali o estere, ed in genere ogni impedimento non superabile con l’ordinaria diligenza).
3 Rilascio della Carta
1. L’accettazione della richiesta di emissione della Car- ta è subordinata al giudizio della Banca.
2. La Carta è rilasciata all’intestatario/cointestatario del conto corrente di riferimento; è strettamente per- sonale e in nessun caso e per nessuna ragione può essere ceduta o data in uso a terzi.
3. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., inviato al Titolare in una busta sigillata, ovvero mediante altra modalità tempo per tempo prevista dalla Banca (es. via sms), comunicata anche tramite avvisi imperso- nali sul Sito.
4. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.
5. La Banca invia per posta al Titolare la Carta ed il re- lativo PIN, qualora cartaceo, al domicilio da questi eletto con la sottoscrizione delle norme di conto cor- rente o al diverso indirizzo specificato nella richiesta di rilascio della Carta; ovvero comunicato con le for- me di tempo per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito xxxxxxxxxx.xxx; al medesimo indi- xxxxx la Banca invia al Titolare il P.I.N. e le successive Carte in caso di sostituzione.
6. Qualora ricorrano esigenze di efficienza e/o sicurezza, la Banca può adottare le modalità di invio della Carta e del PIN ritenute più idonee.
7. In caso di conto corrente intestato a più persone la Carta potrà essere richiesta da ciascun cointestatario e la Banca la invierà al domicilio comunicato nel con- tratto di conto corrente ovvero all’indirizzo comuni- cato con le forme tempo per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito xxxxxxxxxx.xxx.
8. All’atto dell’invio della Carta la Banca comunica al Titolare il limite di utilizzo massimo della Carta, che potrà essere variato in aumento o in diminuzione, a richiesta del medesimo Titolare, ove accolta dalla Banca.
9. La Carta è rilasciata per il periodo di validità indicato sulla stessa, normalmente 36 mesi Le Carte in scaden- za verranno automaticamente sostituite dalla Banca –
con contestuale addebito del costo di remissione, ove previsto. È facoltà della Banca inviare una Carta rinno- vata che: (i) operi su un circuito diverso rispetto alla precedente giunta in scadenza, purchè il circuito sia di analoga diffusione; (ii) preveda un diverso termine di validità; (iii) sia dotata di nuove funzioni connesse anche all’evoluzione degli strumenti elettronici di pa- gamento. Ciò con espressa esclusione di ogni effetto novativo sul contratto relativo alla Carta.
10. In caso di conto corrente acceso ad una persona giu- ridica, la Carta viene rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato a operare su tale conto, che ne diviene Ti- tolare, previa sottoscrizione da parte di quest’ultimo della documentazione contrattuale di richiesta.
11. Il Titolare, non appena in possesso della Carta, deve apporre la propria firma nell’apposito spazio a tergo della stessa. Per l’attivazione della Carta deve seguire le istruzioni fornite dalla Banca con l’invio della Carta stessa.
4 Custodia della Carta e del P.I.N. e del Codice di Sicurezza
1. Il Titolare (nel caso di conti cointestati ciascun con- titolare) è tenuto a custodire con ogni cura la Carta, il P.I.N. che deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa e per le Carte di Credito, il Codice di Sicurezza, ove attribuito dal Circuito di Pagamento per la sicurezza delle transazioni via Internet, che a seconda del cir- cuito di riferimento potrà essere denominato Secure Code MasterCard o Verified by Visa; quest’ultimo, in particolare deve essere conservato secondo le rego- le comunicate dal Circuito di Pagamento, presenti anche sul Sito della Banca.
2. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare immediatamente la Car- ta stessa alla Banca nello stato in cui si trova. Anche nel caso di difettoso funzionamento dell’impianto il Titolare è tenuto a non effettuare operazioni sull’ap- parecchiatura.
3. La Banca provvede alla sostituzione della Carta in caso di danneggiamento della stessa o delle parti elettroniche di cui è dotata.
5 Smarrimento o sottrazione della Carta e/o del
P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza
1. In caso di smarrimento, sottrazione, furto, appropria- zione indebita, falsificazione o contraffazione della Carta, del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza, o comun- que nel caso di utilizzo non autorizzato della Carta, il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, a qualsiasi ora, al Numero Verde della Banca a ciò preposto e facendo seguito con conferma scritta da far pervenire alla Ban- ca entro le 48 ore successive, allegando copia della de- nuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. In alternativa, così come nel caso di momentanea indisponibilità del Numero Verde, il Titolare potrà chiedere l’immediato blocco della Carta tramite te- legramma, fax o e-mail.
3. Il Titolare che al momento si trovi all’estero potrà te- lefonare, in alternativa al Numero Nero italiano, al servizio esistente all’estero con analoghe funzioni, se- gnalato dalla Banca nelle istruzioni generali per l’uso della Carta la denuncia sarà fatta all’Autorità Giudizia- ria o di Polizia locali. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Nero e/o di eventuale accesso al numero estero sostitutivo, il Titolare è tenuto comunque a se- gnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla Banca, secondo le modalità sopra descritte.
4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta.
5. La segnalazione di smarrimento, sottrazione, furto, appropriazione indebita, falsificazione o contraffa- zione è opponibile alla Banca:
- se effettuata telefonicamente al servizio Numero Verde o Nero, seguita dalla comunicazione scritta entro le 48 ore successive;
- se effettuata mediante lettera raccomandata, tele- gramma, fax o e-mail, dalla ricezione delle predette comunicazioni.
6 Responsabilità dei titolari per utilizzo non au- torizzato della Carta
1. Salvo il caso in cui abbiano agito in modo fraudolen- to, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta, contraffatta o utilizzata indebitamente dopo la comunicazione eseguita ai sensi del precedente articolo 5.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha assicurato la disponibilità degli strumenti per consentire la comu- nicazione di cui al comma 1 dell’articolo 5.
3. Salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garan- tire la sicurezza del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza, prima della comunicazione eseguita ai sensi del pre- cedente articolo 5, il Titolare sopporta la perdita deri- vante dall’utilizzo indebito della Carta, per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro, la perdita derivante dall’utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto o smarrimento.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di custodia di cui all’articolo 5 con dolo o colpa grave, il Titolare sop- porta tutte le perdite derivanti da operazioni di paga- mento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui ai commi precedenti.
7 Consenso all’esecuzione degli ordini di paga- mento
1. Il Titolare può esprimere il consenso ad eseguire un ordine di pagamento con le seguenti modalità:
a) Utilizzo presso gli Esercenti Convenzionati: a secon- da della tipologia di Carta (i) il Titolare deve sotto- scrivere l’ordine di pagamento previa esibizione del documento di riconoscimento che comprovi l’iden- tità del Titolare stesso. Il Titolare deve firmare gli or- dini di pagamento, o i documenti equipollenti, con
una firma uguale alla firma apposta sul modulo di richiesta della Carta e sulla Carta stessa al momento della ricezione; (ii) il Titolare, per gli utilizzi convali- dati mediante impostazione del P.I.N., deve digitare il predetto codice P.I.N. Le operazioni effettuate in modalità contactless, anche tramite smartphone:
i) se hanno importo pari o inferiore a 25 euro, pos- sono essere effettuate senza digitazione del PIN;
ii) se hanno importo superiore a 25 euro, sono convalidate mediante la digitazione del PIN. Eventuali diversi limiti di importo saranno comuni- cati tramite avvisi anche impersonali sul Sito.
b) Utilizzo tramite internet (per la Carte di Credito): in caso di acquisto di beni e/o servizi tramite internet, il Titolare esprime il consenso all’ordine di paga- mento inserendo i dati della Carta richiesti dall’E- sercente Convenzionato. I Titolari devono adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l’effet- tuazione delle transazioni sulla rete internet, ed in particolare ove previsto dal Circuito di Pagamento di riferimento, dotarsi del Codice di Sicurezza che verrà richiesto all’atto di ogni transazione per ogni ulteriore dettaglio circa il Codice di Sicurezza i Tito- lari possono visitare il sito xxxxxxxxxx.xxx;
c) Utilizzo mediante telefono: in caso di ordine di pagamento impartito telefonicamente, il Titolare deve comunicare telefonicamente all’Esercente Convenzionato i dati riportati sulla Carta;
d) Utilizzo presso sportelli automatici abilitati (A.T.M.): al momento della richiesta per ottenere il prelievo di denaro contante il Titolare deve digitare il P.I.N. inviato dalla Banca.
8 Responsabilità per l’esecuzione degli ordini di pagamento
1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12 (Operazioni non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto), la Banca sarà responsabile della corretta esecuzione degli ordini di pagamento dispo- sti dal Titolare.
2. Nel caso in cui la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un ordine di pagamento di- sposto con le modalità di cui all’articolo 7 (Consenso all’esecuzione dell’ordine di pagamento), provvede a rimborsare senza indugio il Titolare, mediante boni- fico, riportando il conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare, nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non fosse avvenuta.
3. Nel caso di inesatta esecuzione, il Titolare può sce- gliere di non ottenere il rimborso, comunicando alla Banca tale sua scelta, mantenendo o rettificando l’e- secuzione dell’ordine di pagamento.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Xxxx- lare di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’ordine di pa- gamento.
5. La Banca non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile se la mancata o inesatta esecuzione dell’ordine di pagamento è dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ovvero all’adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale o comunitaria.
9 Irrevocabilità degli ordini di pagamento
1. Gli Utilizzi della Carta effettuati, con le modalità di cui all’articolo 7 (Consenso all’esecuzione dell’ordine di pagamento) sono irrevocabili.
10 Conto di riferimento – Modalità di addebito
1. Il Titolare è tenuto a corrispondere gli importi de- rivanti dall’utilizzo della Carta, le commissioni, le spese,gli oneri, gli interessi ed ogni altro costo, così come espressamente previsto nelle condizioni economiche che regolano il contratto, riportate nel documento di Sintesi parte integrante dello stesso. Il Titolare autorizza l’addebito di tali importi e l’ac- credito di somme di cui risulti creditore, sul conto corrente indicato dal Titolare nel contratto, che per- tanto dovrà presentare sempre la necessaria dispo- nibilità, o in difetto di indicazione, a scelta della Ban- ca. Resta ferma la facoltà della Banca di consentire l’addebito della Carta anche in assenza della disponi- bilità necessaria sul conto corrente di riferimento. In tal caso, la Banca applica sul conseguente saldo de- bitore le maggiori spese e gli interessi, nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano il conto corrente di riferimento, alla relativa voce del documento di Sintesi. Ferma la specifica disciplina prevista per le Carte di Credito in caso di concessio- ne di fido.
2. Lo scioglimento per qualsiasi motivo del contratto relativo al conto di riferimento determina l’auto- matico scioglimento di tutti i rapporti aventi ad og- getto i servizi regolati sul conto stesso. Nel caso in cui il Titolare, alla data della richiesta della Carta, sia intestatario di un solo conto corrente, quest’ultimo deve intendersi quale conto di riferimento, anche qualora tale numero di conto non venisse indicato nel presente contratto e sino a diversa disposizione del Titolare stesso. L’addebito sul conto di riferimen- to delle disposizioni effettuate mediante la Carta viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dalla apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione, docu- mentate dagli addebiti pervenuti alla Banca dagli istituti titolari delle apparecchiature presso le quali l’operazione è stata effettuata. Delle operazioni ese- guite fa prova nei confronti del Titolare del conto di utilizzo la comunicazione scritta rilasciata dall’appa- recchiatura al momento dell’operazione. Mediante indicazione generalizzata sul sito internet ai sensi del precedente art. 2 della presente sezione, la Ban- ca potrà effettuare con pieno effetto gli addebiti del conto di riferimento in forma periodica (es. mensil- mente), mediante il cumulo di più utilizzi in un solo addebito complessivo, con valuta originaria concor- data all’atto di richiesta della Carta.
11 Blocco della Carta
1. La Banca può bloccare la Carta, sospendendone l’uti- lizzo, al ricorrere di giustificati motivi connessi a uno o più dei seguenti elementi:
- motivi attinenti alla sicurezza della Carta;
- sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizza-
to della Carta stessa;
- significativo aumento del rischio che il Titolare non ottemperi al propri obblighi di pagamento.
2. La Banca provvederà a comunicare l’intervenuto blocco della Carta al Titolare, ove possibile preventi- vamente o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamenti. La comunicazione dell’intervenuto blocco potrà es- sere effettuata dalla Banca alternativamente con una comunicazione scritta, con i mezzi di comunicazione a distanza, tramite telefono o SMS.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno determinato il blocco della Carta, la Banca provvede a rimuovere tale blocco. Se ciò non è tecnicamente possibile, la Banca provvederà alla sostituzione e spedizione di una nuova Carta all’ultimo indirizzo comunicato dal Titolare (al costo riportato nell’ambito del relativo documento di Sintesi).
4. L’utilizzo di una Carta scaduta, bloccata o denuncia- ta come smarrita, sottratta, falsificata o contraffatta, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti costituiscono illecito che Banca si ri- serva di perseguire anche penalmente.
12 Operazioni non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto
1. Il Titolare, venuto a conoscenza, anche attraverso l’invio dell’estratto conto, di una transazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesat- to, intendendosi per tale l’esecuzione non conforme all’ordine o all’istruzione impartita dal Titolare, deve darne informazione – senza indugio - per iscritto alla Banca. La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro e non oltre 13 mesi dalla relativa data di addebito.
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, il Titolare della Carta può scegliere di non ottenere il rimborso e chiedere per iscritto alla Banca di rettificare l’ope- razione pagamento eseguita o di mantenerne l’ese- cuzione.
3. La Banca provvede a seconda dei casi alla rettifica o al rimborso dell’operazione. In tale ultimo caso la Banca rimborsa immediatamente il Titolare, median- te bonifico, riportando il conto corrente di riferimen- to della Carta intestato al Titolare, nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non fosse avvenuta.
4. La Banca in caso di motivato sospetto di frode può sospendere il rimborso di operazioni non autorizza- te di cui al comma precedente, dandone tempestiva comunicazione al Titolare.
5. L’eventuale rimborso di un’operazione non auto- rizzata non pregiudica la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che la transazione era stata autorizzata; in tal caso la Ban- ca ha diritto di chiedere al Titolare la restituzione dell’importo rimborsato.
13 Estraneità della Banca nei rapporti fra Titolare e convenzionati
1. Il Titolare riconosce che la Banca è estranea ai rap-
porti tra il Titolare stesso e gli Esercenti Convenzio- nati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Per- tanto, per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti, come pure per esercitare qualsiasi diritto connesso, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti Convenzionati presso i quali sono state acquistate le merci o ottenuti i servizi, restando co- munque esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci e/o non conformità dei servizi, ri- tardo nella consegna e simili, anche se i relativi ordini di pagamento sono già stati saldati.
2. La Banca, inoltre, non incorre in alcuna responsabili- tà se la Carta non è accettata dagli Esercenti Conven- zionati.
14 Recesso della Banca – Recesso del Titolare
1. La Banca ha il diritto di recedere dal servizio in qual- siasi momento con preavviso di due mesi (2 mesi) e senza alcun onere per il Titolare,dandone comuni- cazione scritta al Titolare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta e a non effettuare ulterio- ri utilizzi della stessa,nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. La Banca ha il diritto di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare,nel caso in cui ricorra un giustificato motivo cui viene convenzionalmente equiparato: l’uso della Carta da parte del Titolare per importi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente di utilizzo o il limite d’importo ( massimale) convenuto, o l’uso della Car- ta nel periodo in cui la Banca abbia eventualmente comunicato l’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della stessa, l’iscrizione, in seguito a segnalazione da parte di altro emittente,del nomi- nativo del Cliente presso l’Archivio informatizzato, a causa della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate, ovvero sia neces- sario tutelare l’efficienza e la sicurezza dei servizi.
3. In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni con- seguenza dannosa che possa derivare dalla prosecu- zione dell’uso dei servizi successivamente al recesso da parte della Banca o nel periodo in cui la Banca me- desima abbia eventualmente comunicato l’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
4. Resta fermo il diritto della Banca di procedere, anche successivamente all’efficacia del recesso, alle regi- strazioni contabili di addebito relative ad operazioni di utilizzo della Carta compiute in precedenza.
5. Il Titolare ha il diritto di recedere dal servizio in qualunque momento con preavviso di 1 (un) giorno lavorativo bancario, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo alla medesima la Carta, de- bitamente tagliata a metà e resa inutilizzabile, non- ché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Il Titolare è tenuto a restituire alla Banca la Carta ed ogni altro materiale consegnatogli:
- alla scadenza dell’eventuale periodo di validità del- la Carta; o in caso di sostituzione della stessa o in
caso di richiesta da parte della Banca, entro il termi- ne dalla medesima comunicato;
- contestualmente alla richiesta di estinzione del conto di riferimento o di recesso dal contratto da parte del Cliente;
- in caso di recesso dal contratto o dal servizio da parte della Banca entro il termine dalla stessa co- municato.
6. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta inca- pacità di agire del medesimo, dal legale rappresen- tante.
7. Indipendentemente dalla restituzione, la Banca po- trà procedere al blocco della Carta fermo restando che le relative spese sono a carico del Titolare, dei suoi eredi o del legale rappresentante
8. L’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi dei precedenti commi 5, 6 e 7, ovvero che risulti ef- fettuato in eccesso rispetto al saldo disponibile sul conto corrente o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
9. Il recesso non comporta in ogni caso, anche se su iniziativa della Banca, spese o penalità per il Titolare.
10. In caso di recesso del Titolare o della Banca, le spe- se per i servizi fatturate periodicamente – qualora previste sono dovute dal Titolare solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
15 Modifica delle condizioni contrattuali ed eco- nomiche.
1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, po- trà modificare – anche in senso sfavorevole al Titolare
– le condizioni contrattuali ed economiche applica- bili ai servizi utilizzabili mediante carte di legittima- zione, ai sensi dell’articolo 126-sexies del Testo Unico, dandone comunicazione al Titolare con un preavviso di sessanta giorni. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, sarà validamente effettua- ta con le modalità di cui al successivo articolo 17. La modifica si intenderà approvata ove il Titolare non dovesse recedere dal contratto ovvero dal servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni- cazione.
2. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liqui- dazione del rapporto, il Titolare ha diritto all’applica- zione delle condizioni precedentemente praticate.
16 Comunicazioni della Banca
1. Le Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Titolare ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, nonché le informazioni e condizioni in esse conte- nute, così come copia del Documento di Sintesi ag-
giornato con le condizioni economiche in vigore. Per ogni operazione di pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell’esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente, tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 17, ovvero tramite il Consulente Finanziario di riferimento, o anche tramite il servizio di CustomerCare, informazioni dettagliate sulle spe- se che il Titolare deve corrispondere; in caso di plu- ralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
3. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole operazioni di pagamento effet- tuate tramite le Carte di Legittimazione periodica- mente almeno una volta al mese, alla fine del mese solare successivo a quello di esecuzione delle opera- zioni stesse.
4. Le informazioni relative alle Operazioni di Xxxxxxx- to vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell’articolo 17.
5. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informa- zioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione.
17 Invio della corrispondenza
Al Cliente
1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, avverrano mediante invio di posta elettronica (all’in- dirizzo e-mail indicato ai sensi dell’articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riservata sul sito xxxxxxxxxx.xxx, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
2. L’indirizzo comunque indicato all’atto della costitu- zione del conto corrente di riferimento, o successi- vamente fatto conoscere, sarà anche considerato come domicilio suppletivo ai fini delle presenti nor- me che regolano i servizi mediante carte di legitti- mazione.
3. In caso di emissione di una Carta Aggregata, così come definita nel successivo articolo 24 (Servizio Carte di Credito) le comunicazioni, le notifiche ver- ranno fatte dalla Banca al solo Titolare della Carta con pieno effetto anche nei confronti del Titolare della Carta Aggregata.
Alla Banca
4. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra di- chiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Xxx Xxxxxx- xxxxx x’Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx Xxxxxx.
18 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni ammini- strative applicabili
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in merito all’interpretazione e applicazione delle presenti Norme, prima di adire la competente autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 28 comma 2 delle Norme Generali di cui alla Sezione I, il Cliente ha la possibilità di utilizzare le procedure di reclamo
e soluzione stragiudiziale delle controversie descrit- te nel medesimo articolo 28 comma 3 delle Norme Generali sopra richiamate.
Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all’obbligo pre- visto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finan- ziario - Associazione per la soluzione delle contro- versie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
2. Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rap- porto contrattuale.
3. Per la grave inosservanza degli obblighi posti a ca- rico della Banca che presta servizi di pagamento, la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 32 del Dlgs.n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie da un mi- nimo di 10.000 euro ad un massimo di 200.000 euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti della Banca. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospen- sione dell’attività di prestazione dei servizi di paga- mento.
19 Norme applicabili
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, si applicano le Norme Ge- nerali di cui alla Sezione I, nonché le norme e con- dizioni che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza.
2. Con riferimento alla disciplina applicabile in tema di Legge applicabile, Foro Competente si applicano le pertinenti disposizioni riportate all’articolo 28 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.
CARATTERISTICHE DEI SINGOLI SERVIZI
20 Servizio BANCOMAT®/A.T.M.
1. Il servizio BANCOMAT® /A.T.M. consente al Titolare di prelevare denaro contante a valere sul conto cor- rente di riferimento della Carta ed entro i limiti di im- porto e con le modalità convenute e in ogni caso en- tro il limite del saldo disponibile sul predetto conto, presso qualunque sportello automatico (c.d.‘A.T.M.’) contraddistinto dal marchio BANCOMAT®. La Banca non potrà dare corso all’operazione richiesta qualora il saldo disponibile del conto di riferimento della Car- ta non ne consenta l’’integrale copertura.
2. In caso di utilizzo errato, ovvero per motivi di sicurez- za, lo sportello automatico A.T.M. può trattenere la
Carta ed il Titolare è tenuto, in tal caso, a contattare la Banca, secondo quanto indicato nelle istruzioni medesime.
3. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli au- tomatici il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Il servizio funziona in circolarità dalle ore 00,00 alle ore 2,00 e dalle ore 6,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all’interno di sportelli bancari o di altri locali in cui viga un orario di apertura al pubblico.
5. Agli addebiti relativi al servizio BANCOMAT® /A.T.M. di prelievo viene applicata valuta uguale al giorno in cui avviene l’operazione.
21 Servizio di versamento “contante e assegni” tramite sportelli automatici ATM idonei alla funzione
1. Il servizio di versamento consente al Titolare della Carta di debito di far pervenire direttamente alla Banca, anche fuori dal normale orario di cassa, de- terminati valori (banconote esclusivamente in euro e assegni in euro muniti della clausola di non trasfe- ribilità tratti su conti correnti residenti in Italia) che saranno accreditati sul conto di riferimento della Carta, secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente di accredito. Il servizio è attivo presso qualunque sportello automa- tico ATM sito in Italia di UniCredit S.p.A. (di seguito “Banca Convenzionata”) idoneo alla funzione.
2. Per usufruire del servizio il Titolare deve inserire la Carta e digitare i dati che sono richiesti dall’appa- recchiatura, seguendo attentamente le istruzioni a video. L’apparecchiatura conterà i valori inseriti e ne verificherà la validità, proponendo una schermata ri- epilogativa di quanto contato e verificato. Al termine dell’operazione di versamento, verrà rilasciata una ri- cevuta al Titolare con il dettaglio dei valori dichiarati.
3. L’importo dei contanti versati viene accreditato sul conto indicativamente alle ore 22: dello stesso gior- no del versamento se lavorativo, del primo giorno lavorativo utile in caso contrario. L’importo degli assegni versati viene accreditato sul conto indica- tivamente alle ore 22 del giorno di apertura dello sportello automatico ATM, previa verifica della rego- larità formale del titolo e salvo buon fine. Le valute di versamento, i termini di disponibilità ed i termini di non stornabilità sono indicati nel documento di sintesi del conto corrente di riferimento della carta.
4. L’apertura del mezzo di custodia nel quale sono stati immessi i valori avviene giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi bancari e fatti salvi i casi di forza maggiore, e la verifica degli stessi viene effettua- ta direttamente da un cassiere insieme ad un altro dipendente della Banca Convenzionata. Per i versa- menti effettuati in giornata non lavorativa bancaria o in orario successivo alla chiusura dello sportello, tale verifica viene effettuata il primo giorno lavorativo bancario successivo.
5. La Banca Convenzionata, in occasione della verifica dei valori, qualora avesse a riscontrare irregolarità
di qualsiasi genere nel contante o negli assegni im- messi nell’apparecchiatura o differenze fra la consi- stenza dei valori accertata e le indicazioni risultanti dai dati digitati dal Titolare, procederà alla rettifica dell’importo. L’eventuale restituzione degli assegni irregolari all’intestatario del conto avverrà tramite posta raccomandata.
6. La Banca Convenzionata, sino a quando non ha riti- rato e verificato i valori versati, risponde verso l’in- testatario del conto solo dell’idoneità dell’apparec- chiatura, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.
22 Servizio PagoBancomat/P.O.S.
1. Il servizio PagoBANCOMAT® /P.O.S. consente al Tito- lare di disporre, con ordine irrevocabile, pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzio- nati al servizio PagoBANCOMAT® in Italia, a valere sul conto corrente di riferimento della Carta, entro i limi- ti di importo e con le modalità convenute, e in ogni caso entro il limite del saldo disponibile sul predetto conto, mediante qualunque terminale istallato pres- so i medesimi (c.d.‘P.O.S.’) contrassegnato o comun- que individuato dal marchio PagoBANCOMAT® .. La Banca non potrà dare corso all’operazione richiesta qualora il saldo disponibile del conto di riferimento della Carta non ne consenta l’integrale copertura.
2. Il servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati restando esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a ter- zi, quali eventuali interruzioni del servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali P.O.S.
3. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Ti- tolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui av- viene l’operazione.
23 Servizio Fastpay
1. Il servizio “Fastpay”(in seguito denominato servizio) consente al Titolare di Carta di effettuare presso le barriere autostradali dotate di apposite apparec- chiature e contraddistinte dal marchio “Fastpay”, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a per- corsi su tratti gestiti da Società o Enti convenzionati, nonché il pagamento di prestazioni connesse alla viabilità fornite da Enti o Società aderenti al servizio e che espongono il marchio “Fastpay”; con ciò auto- rizzando irrevocabilmente la Banca (a) ad addebitare il Titolare sul conto di riferimento della Carta e (b) ad accreditare dette Società od Enti, per l’importo dei pedaggi e delle prestazioni suddette, sulla base del- le registrazioni effettuate automaticamente sulle ap- parecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e/o presso gli Enti o Società stessi e da essi comunicati e pretesi.
2. Il Titolare prende atto che per l’utilizzo del servizio non è prevista la digitazione del codice personale se- greto e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo pertanto consentito convalidare il transito di un altro autovei-
colo, anche se di seguito al primo. Il servizio funziona di norma 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per in- terruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzio- namento del servizio per cause ad essa non imputa- bili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparec- chiature elettroniche installate presso i varchi auto- stradali e/o presso altri Enti o Società convenzionati, sciopero anche del proprio personale o altre cause di forza maggiore
4. La contabilizzazione sul conto corrente di riferimen- to dell’importo dei pedaggi dovuti dal Titolare av- verrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei sin- goli pedaggi.
24 Servizio FinecoCard Debit
1. Il servizio FinecoCard Debit permette al Titolare: a) di prelevare contante presso ATM recanti il marchio VISA e b) di effettuare pagamenti presso gli esercen- ti, fisici e online, ed i soggetti convenzionati con il circuito VISA , tramite P.O.S abilitati alle tecnologie di cui è dotata la Carta.
2. Il servizio è attivo in Italia e all’estero.
3. Gli A.T.M ed i P.O.S. effettuano le operazioni previste nel comma 1 nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installate.
4. Xxxx addebiti conseguenti ad operazioni effettuate con la Carta viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.
5. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi e con i vincoli orari del Centro Autoriz- zativo Italiano.
6. Il Titolare prende atto che per le operazioni P.O.S potrebbe essere richiesta la sottoscrizione dello scontrino rilasciato dal terminale del punto vendita, in luogo della digitazione del P.I.N.
7. Gli importi dei prelievi, effettuati dal Titolare presso gli sportelli A.T.M. di cui al comma 1 lett. a), sono ad- debitati sul conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare contestualmente all’utilizzo; è necessario quindi che questi effettui operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente; in difetto l’operazione non può essere effettuata. In caso di utilizzo errato, ovvero per motivi di sicurezza, l’A.T.M. può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la Banca. In caso di difettoso funziona- mento degli sportelli A.T.M. il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
8. Gli importi degli acquisti effettuati presso gli esercizi e soggetti convenzionati di cui al comma 1 lett. b) sono addebitati sul conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare contestualmente all’utilizzo: in difetto dei fondi disponibili sul conto l’operazione non potrà essere effettuata.
9. È esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi
o da mancato o irregolare funzionamento dei ter- minali P.O.S. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
25 Servizio di Carta di Credito
1. Utilizzi della Carta – Limiti di spesa
“Carta di Credito” nei limiti del Fido concordato, con- sente al Titolare di:
- acquistare beni e/o servizi dagli operatori commer- ciali convenzionati con il circuito indicato sulla stes- sa Carta;
- ottenere giornalmente anticipi di denaro contan- te dagli istituti di credito convenzionati in Italia o all’estero attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati.
All’atto del rilascio della Carta la Banca fissa discrezio- nalmente un limite massimo di spesa, le cui eventuali variazioni saranno comunicate al Titolare.
2. Carte Aggregate
Il Titolare, qualora ciò sia previsto nel contratto di richiesta della Carta, può richiedere l’emissione di Carte Aggregate. La Carta Aggregata è rilasciata su domanda del Titolare a nome della persona fisica dal medesimo designata. Il Titolare è tenuto a verifi- care il corretto uso di tali Carte da parte dei rispettivi intestatari, restando in tal senso responsabile nei confronti della Banca. Per quanto non specifica- mente disposto, a tali Carte si applicano le norme e le condizioni stabilite per la Carta del Titolare.
- Limiti di spesa Carte Aggregate
Nel caso in cui sia previsto, il rilascio di Carte Aggre- gate qualora il Titolare abbia fatto richiesta di rilascio di una Carta Aggregata, la stessa sarà abilitata senza un proprio limite di spesa. Pertanto la funzione “Carta di Credito”potrà essere utilizzata soltanto nell’ambito del limite di spesa attribuito alla Carta del Titolare
3. Modalità di rimborso
In fase di sottoscrizione del contratto di adesione al conto Fineco, la Carta di Credito verrà rilasciata con le modalità di rimborso tempo per tempo indicate dalla Banca. Il Titolare, successivamente potrà sce- gliere di variare la modalità di rimborso delle spese effettuate tra quelle tempo per tempo consentite dalla Banca e riportate sul modulo di domanda presente sul sito xxxxxxxxxx.xxx. La variazione è soggetta all’approvazione della Banca, decorre dalla comunicazione di conferma del cambio modalità di rimborso da parte della Banca e si applica alle spese contabilizzate dopo la conferma del cambio di mo- dalità e fino alla conferma di un successivo cambio di modalità di rimborso.
Il pagamento degli importi dovuti, indipendente- mente dalla modalità di rimborso prescelta, deve avvenire nel termine, che deve intendersi essenziale, indicato nelle condizioni economiche che regolano il presente contratto.
4. Utilizzo del fido
Il fido può essere concesso al Titolare nel quadro del contratto di richiesta del servizio e può essere utilizza- to in modo esclusivo mediante l’impiego della Carta
rilasciata dalla Banca. L’utilizzo del fido comporta l’applicazione delle condizioni economiche indicate nel documento “Informazioni Europee di Base sul Cre- dito ai Consumatori” allegato al contratto. La linea di fido concessa è ad uso rotativo: il Titolare potrà quindi riutilizzare il credito in linea capitale di cui sia stato effettuato il rimborso mediante i versamenti mensili, secondo le modalità scelte dal Titolare all’atto della richiesta della Carta tra quelle tempo per tempo con- sentite dalla Banca e riportate sul modulo di doman- da. Nell’ipotesi di rimborso rateale la Banca applica sul saldo debitore, determinato dalle operazioni poste in essere mediante la Carta, il tasso di interesse nella misura indicata nelle condizioni economiche che re- golano il presente contratto e riportate nel relativo Documento di Sintesi nonchè nel documento “Infor- mazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.
5. Fido Aggiuntivo
Se la tipologia di Carta prescelta lo prevede, il Titolare può richiedere alla Banca di attivare sulla Carta un fido aggiuntivo (Fido Aggiuntivo). La Banca che riceve la richiesta effettua autonomamente la relativa istrut- toria, secondo i criteri dalla stessa adottati, restando nella sua piena discrezionalità l’accoglimento della richiesta.
Il Fido Aggiuntivo, concesso entro i limiti stabiliti dalla Banca, è ad uso rotativo come descritto al pre- cedente punto 4 ed utilizzabile per il rimborso, in tutto o in parte, delle operazioni effettuate tramite la Carta e il conto corrente, nei casi previsti dalla Banca. L’utilizzo del Fido Aggiuntivo comporta l’applicazio- ne delle condizioni economiche indicate nel docu- mento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.
La Banca può sospendere per giusta causa, l’utilizzo del Fido Aggiuntivo in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dandone comunicazione scritta al Titolare secondo le modalità contenute nel pre- cedente art. 17. A titolo esemplificativo, per giusta causa si intende il verificarsi di variazioni anomale dei tassi di interesse e di altre condizioni di mercato, gravi inadempimenti del Titolare (anche in assenza di dichiarazione di decadenza del beneficio del ter- mine), il peggioramento del merito creditizio del Titolare o della sua insolvenza, l’accertamento di protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Titolare.
Il Titolare prende atto che il Fido Aggiuntivo è riso- lutivamente condizionato al contratto di Carta e che, pertanto, verrà revocato in caso di cessazione, a qua- lunque titolo e per qualunque causa, del suddetto contratto.
6. Beneficio del termine
Il Titolare, nonché gli eventuali suoi aventi causa, de- cadono dal beneficio del termine e la Banca può chie- dere il rimborso immediato di tutto quanto dovuto, anche nel caso di Fido Aggiuntivo, se per qualsiasi motivo il Titolare non ha effettuato il pagamento de- gli importi dovuti per l’utilizzo della funzione “Carta di Credito”, qualunque sia la modalità di rimborso
prescelta, entro il termine previsto. In tali ipotesi così come specificato nel Documento di Sintesi e/o nel do- cumento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, non sono previsti interessi di mora, ma sul conseguente saldo debitore del conto corrente di riferimento saranno applicati le maggiori spese e gli interessi nella misura indicata nelle condizioni econo- miche che regolano tale rapporto di conto corrente, riportate nel relativo Documento di Sintesi alla voce Fidi e Sconfinamenti e/o nel Documento “Informazio- ni Europee di Base sul Credito ai Consumatori.
In tutte le ipotesi di recesso e risoluzione previste, la misura del tasso degli interessi, come pure l’importo massimo delle maggiori spese, ove previsti, è indicata nel Documento di Sintesi della Carta e/o nel docu- mento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” ovvero nel caso di interessi applicati al saldo debitore del conto corrente di riferimento, nel Documenti di Sintesi di tale conto.
26 Divisa delle operazioni e cambio di addebito
1. Gli A.T.M. ed i P.O.S. effettuano le operazioni, previ- ste negli articoli che precedono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installati.
2. Xxxx addebiti conseguenti ad operazioni effettuate con la Carta viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale maggiorato degli oneri di negoziazione.
27 Altri servizi
1. Mediante l’impiego della Carta abilitata e su appa- recchiature appositamente predisposte, la Banca potrà consentire altri servizi comportanti l’esecuzio- ne, a titolo esemplificativo, di operazioni di addebi- to, pagamento utenze,trasferimento fondi,rilascio di carnet assegni.
2. Qualora sia stato concesso il Fido Aggiuntivo, al Tito- lare è data la facoltà di accreditare somme sul conto corrente di riferimento, con le modalità tempo per tempo stabilite dalla Banca, con addebito della Car- ta. Tali somme saranno rimborsate dal Titolare alle condizioni indicate nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.
3. Salvo quanto diversamente disposto con norme spe- cifiche per singoli servizi o tipi di operazioni, la Banca darà notizia al Titolare delle operazioni effettuate nell’estratto conto relativo al conto di riferimento re- stando esonerata dall’invio di comunicazione o let- tera contabile specifica. La Banca, con riferimento al singolo servizio interessato, si riserva di disporre che l’utilizzo di taluni dei “servizi automatici” su indicati e dei relativi impianti:
a) possa avvenire anche senza digitazione del Codi- ce Personale Segreto (P.I.N.) e senza consegna e/o sottoscrizione dello scontrino di spesa, e/o senza il rilascio di fattura;
b) possa effettuarsi periodicamente mediante il cu- mulo di più utilizzi in un solo addebito comples- sivo anche con valuta media ponderata e senza la produzione del dettaglio degli utilizzi stessi.
IIG) NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DI TITOLI O STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA ED AMMI- NISTRAZIONE
1 Deposito strumenti finanziari
1. La Banca riceve in deposito per la custodia e l’am- ministrazione gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, commi 2, 2 bis e 3, di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativi regolamenti di attuazione e loro successi- ve modifiche e integrazioni.
2. In caso di strumenti finanziari dematerializzati tro- vano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni.
2 Custodia e amministrazione
1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, ve- rifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione di titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzio- ni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamen- to dei fondi occorrenti. Il Cliente prende atto ed ac- cetta che nel caso di acquisizione dei diritti di opzione durante il periodo di trattazione dei medesimi, la Ban- ca non invia alcuna comunicazione.
2. Il Cliente provvede a trasmettere alla Banca gli ordi- ni di vendita di diritti, warrant, covered warrant, che non intende esercitare esonerando in tal senso la stessa Banca da ogni responsabilità in merito. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha la facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
3. La Banca ha facoltà di stipulare contratti di prestito relativamente agli strumenti finanziari ricevuti in cu- stodia ed amministrazione, ai termini previsti nella Sezione IIH.
3 Ritiro degli strumenti finanziari e restituzione del deposito
1. Per il parziale o il totale ritiro degli strumenti finanziari il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca alme- no cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti finanziari anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati, la Banca prov- vederà alla loro restituzione al Cliente entro il termine di sessanta giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi xxxxxxxxxxxxx.Xx
caso di strumenti finanziari dematerializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs.n.213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni. Per tali strumenti, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la restituzione dei relativi certificati.
4 Luogo della custodia
1. La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti finanziari ove riterrà più opportuno in rapporto alle proprie esi- genze e di trasferirli altrove anche senza darne imme- diato avviso al Cliente.
5 Autorizzazioni al subdeposito
1. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare gli strumenti finanziari anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestio- ne accentrata, presso società di gestione accentrata previste dall’art. 80 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vi- gente.
Il Cliente prende atto in particolare che la Banca in via ordinaria subdeposita gli strumenti finanziari italiani da essa detenuti presso Monte Titoli S.p.A., e quelli esteri presso Société Genéralé Securities Servi- ces, con facoltà per questi ultimi di ulteriore subde- posito. Le eventuali modifiche ai soggetti subdepo- sitari saranno di volta in volta rese note dalla Banca.
2. Agli effetti dell’avvenuto subdeposito, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti spettantigli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la conse- gna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestio- ne accentrata.
3. La Banca è altresì autorizzata dal Cliente a subdepo- sitare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia comunque consentita la custodia ed amministrazione accentrata; detti or- ganismi, a loro volta, per particolari esigenze, posso- no affidarne la materiale custodia a terzi.
4. Qualora gli strumenti finanziari di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la re- sponsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli stessi, la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento e a consentirne il raggruppa- mento da parte delle “società di gestione accentra- ta” e il depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.
5. Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di cui alle presenti Nor- me, da società estere subdepositarie a tal fine abili- tate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie.
6. Esclusivamente nei casi in cui la natura degli stru- menti finanziari ovvero dei servizi o attività di inve- stimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o subdepositare i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di cu- stodia e amministrazione di strumenti finanziari.
7. Resta comunque inteso che, anche relativamente a strumenti finanziari subdepositati, ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.
8. Per il ritiro parziale o totale dei titoli cartacei depo- sitati presso la Banca, il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti finanziari anche senza preav- viso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro il termine di ses- santa giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi subdepositari.
In caso di strumenti finanziari dematerializzati tro- vano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni. Per tali stru- menti, il Cliente prende atto che non è possibile ot- tenere la restituzione dei relativi certificati.
9. Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i subde- positari in conti intestati alla Banca, separati dai con- ti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.
6 Facoltà del singolo cointestatario con firma di- sgiunta
1. In conformità con quanto indicato dalle norme ap- plicabili a tutti i rapporti e servizi, nel caso di depositi intestati a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, ciascun cointestatario può disporre, con pieno effetto libera- torio per la Banca, degli strumenti finanziari deposi- tati.
2. Tale facoltà di disposizione si estende a tutti gli stru- menti finanziari depositati, senza eccezione alcuna, compresi quelli intestati anche ad alcuni soltanto dei cointestatari o a terzi ove la Banca ne avesse consen- tito il deposito.
3. Con riferimento ai predetti strumenti, ogni cointe- statario deve intendersi espressamente autorizzato, con pieno effetto liberatorio per la Banca, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1395 cod. civ., a com- piere qualsiasi operazione di ritiro, prelevamento, vendita e qualsiasi altro atto di disposizione nessuno escluso e senza alcun limite d’importo, anche a favo- re di sé medesimo e/o di chiunque terzo.
4. Per quanto sopra il cointestatario con facoltà di di- sporre disgiuntamente potrà compiere, con pieno
effetto, ogni e qualsiasi formalità prevista dalla nor- mativa tempo per tempo vigente in relazione agli strumenti finanziari oggetto di disposizione.
7 Compensi e spese
1. Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia e/o amministrazione nonché le commissioni e le spese oc- casionate dal rapporto, così come indicati nelle Condi- zioni economiche, oltre alle eventuali imposte e tasse.
8 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrat- tuale
1. Nel caso di recesso come in ogni altra ipotesi di cessa- zione del rapporto di deposito titoli o strumenti finan- ziari a custodia ed amministrazione il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzione per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza. A tal proposito si riportano di seguito i tempi massi- mi, dal momento del ricevimento di dette istruzioni, previsti per la vendita, il trasferimento e la successiva estinzione del rapporto.
Detti termini per la vendita saranno pari a:
- 30 giorni lavorativi in presenza di titoli cartacei sub- depositati presso la società sub-depositaria.
- dei giorni necessari per l’emissione dei rispettivi cer- tificati materiali, nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti da parte delle S.G.R.,in presenza di quote di fondi comuni di investimento non trasfe- ribili.
- dei giorni necessari per la vendita delle quote di fondi comuni di investimento, nel rispetto di quanto previ- sto dai singoli regolamenti da parte delle S.G.R..
- dei giorni necessari per la vendita delle azioni di Sicav, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamen- ti.
A tali termini dovranno aggiungersi 5 giorni lavorativi per la successiva estinzione del rapporto
2. Per il trasferimento occorreranno:
da un minimo di 10 ad un massimo di 40 giorni lavo- rativi a seconda della tipologia di strumenti finanziari presenti sul deposito ( titoli italiani, titoli esteri, derivati e oicr ), maggiorati di uleriori 5 giorni lavorativi neces- sari alla conseguente estinzione del rapporto.
IIH) NORME CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DI CLIENTI AN- CHE MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PRO- PRIO DI STRUMENTI FINANZARI, MARGINAZIONE, COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, STRUMENTI FINANZIARI E PRO- DOTTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE ED IMPRE- SE DI ASSICURAZIONE, CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
1 Caratteristiche dei servizi
1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di rice- zione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, margina- zione, collocamento e distribuzione di strumenti
finanziari, di servizi di investimento, prodotti finan- ziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, nonché di consulenza in materia di investimenti (di seguito, complessivamente, i “Servizi”) ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al d.lgs.n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite offerta fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
2. Ove i predetti Servizi vengano svolti fuori sede, la Banca si avvale di promotori finanziari; in tale am- bito di attività i promotori finanziari si impegnano ad adempiere alle prescrizioni normative e regola- mentari tempo per tempo vigenti, ed in particolare a quanto previsto dal Regolamento Intermediari adot- tato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007. Gli ordini impartiti tramite Consulente Finan- ziario, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priori- tà della loro ricezione, si intendono conferiti alla Ban- ca nel momento in cui pervengono a quest’ultima.
3. Nello svolgimento dei Servizi la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.
4. I servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzio- ne di ordini per conto dei clienti, anche mediante ne- goziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, servizi di investimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione sono sempre pre- stati dalla Banca in connessione con il servizio di con- sulenza in materia di investimenti a condizione che il Cliente abbia manifestato la propria volontà in tal senso e che la Banca operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di promotori finanziari. In tale ultimo caso la Banca presta sempre il servizio di consulenza in ma- teria di investimenti e, pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che il conferimento di ordini per il tramite del Consulente Finanziario costituisce manifestazione di volontà alla fruizione del predetto servizio di consu- lenza in materia di investimenti.
2 Operazioni non appropriate
1. Salvo quanto previsto al successivo art. 12.5 e 16, la Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante nego- ziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, di servizi di investimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel comma seguente del presente articolo e dell’art. 4, ferma l’applicazione della diversa disciplina eventualmen- te stabilita da norme sopravvenute.
2. Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un’operazione non appropriata, avuto ri- guardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di inve- stimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che
qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valuta- zione dell’appropriatezza.
3 Conflitti di interesse
1. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimen- to e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell’art. 12.4, ferma l’applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
2. La Banca è tenuta ad adottare ogni misura ragione- vole per identificare i conflitti di interesse che po- trebbero insorgere tra di essa e i Clienti o tra due pro- pri Clienti al momento della prestazione dei servizi previsti dal presente contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizza- tive, così da evitare che tali conflitti incidano negati- vamente sugli interessi dei Clienti.
3. Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse, affinché egli possa assumere una decisione informa- ta sui servizi prestati. In relazione a quanto precede, il Cliente conferma di aver ricevuto il documento re- lativo alla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.
4 Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse
1. La Banca si riserva la facoltà, nell’ipotesi in cui un’o- perazione risulti non appropriata ai sensi dell’art. 2, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflit- to di interesse di cui il Cliente deve essere informato ai sensi dell’art. 3, di chiedere al Cliente un’espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all’o- perazione stessa.
2. Ove l’ordine sia impartito dal Cliente tramite telefo- no, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interes- se e la conferma e autorizzazione di cui al comma 1 risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l’accetta ai sensi della normativa vigente.
3. Ove l’ordine sia impartito dal Cliente tramite compu- ter collegato alla rete Internet, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appro- priate e di conflitti di interesse e la conferma o au- torizzazione di cui al comma 1 saranno rese on line mediante una procedura telematica. Il Cliente pren- de atto di tale modalità e specificamente l’accetta ai sensi della normativa vigente.
5 Cointestazione
1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del
presente contratto in tema di cointestazione, se il contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informa- zioni ed avvertenze formulate dalla Banca (ad esem- pio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di incentivi, non adeguatezza o non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario, hanno pieno effetto nei confronti di tutti gli altri cointestatari.
2. In ogni caso, il Cliente prende atto e accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazio- ni personalizzate, la Banca, con pieno effetto libera- torio nei confronti di tutti i cointestatari, effettui le valutazioni di appropriatezza di cui al precedente art. 2, sulla base delle informazioni riferite al coin- testatario che, di volta in volta, previa identificazione con le modalità previste dal contratto, risulti aver conferito l’ordine via internet o telefono; o riferiti al cointestatario con il minor grado di conoscenza ed esperienza (per la valutazione di appropriatezza) o con l’orizzonte temporale più breve o con la situazio- ne finanziaria e la propensione al rischio più cauta, se l’ordine è conferito tramite Consulente Finanziario.
6 Rischi delle operazioni e variabilità del valore de- gli investimenti effettuati
1. Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui disposta ai sensi del presente contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in rela- zione a quanto esposto nel documento informativo ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in stru- menti finanziari.
2. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti ef- fettuati.
3. Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finan- ziari non negoziati in mercati regolamentati o in si- stemi multilaterali di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
7 Compensi e spese
1. Come compenso per i Servizi di cui alla presente se- zione il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.
2. Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissio- ni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
3. Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: even- tuali imposte o tasse, spese postali, spese per l’assol- vimento dell’imposta di bollo e della tassa sui con- tratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente
e le altre commissioni elencate nelle Condizioni eco- nomiche.
8 Regolamento in altra divisa. Cambio applicato e commissioni valutarie
1. Qualora lo strumento finanziario oggetto dell’ordine comporti il regolamento in una divisa diversa da quel- la del conto di regolamento, salvo ove diversamente previsto, il cambio a tal fine applicato sarà quello fissa- to dalla Banca nel momento di esecuzione dell’ordine.
2. Le commissioni valutarie sono applicate dalla Banca al Cliente nel caso di esecuzione di ordini di compra- vendita di strumenti finanziari regolati in divise diver- se dall’Euro in assenza di pertinente conto valutario e sono calcolate sul controvalore degli strumenti fi- nanziari aumentato o diminuito delle commissioni di compravendita, a seconda che si tratti di operazione di acquisto o vendita.
9 Versamento di provvista o margini di garanzia e regolamento delle operazioni sul conto titoli
1. Il Cliente prende atto che le operazioni da lui dispo- ste possono comportare l’obbligo di versamento alla Banca, contestualmente al rilascio dell’ordine di com- pravendita o sottoscrizione, di provvista o margini di garanzia previsti per l’operazione disposta.
2. In tal caso la Banca informerà immediatamente il Cliente, che sarà tenuto a far fronte tempestivamente ai relativi versamenti.
3. I versamenti della provvista e dei margini devono avvenire con le modalità tempo per tempo indicate dalla Banca.
4. Qualora il Cliente non provveda al versamento iniziale o a quelli successivi, la Banca non dà corso all’esecu- zione dell’operazione, ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell’operazione già avviata, utiliz- zando a copertura degli eventuali perdite o danni le somme e quant’altro depositato presso la Banca.
5. I mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni aven- ti ad oggetto strumenti finanziari derivati sono: versa- menti in denaro e titoli emessi dallo Stato italiano.
6. Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, e segnatamente dall’art. 31 del d.lgs.n. 58 del 24 febbraio 1998, sia per i conferi- menti iniziali, sia per i conferimenti successivi è fatto divieto al Cliente di consegnare a promotori finanziari di cui l’intermediario o altro intermediario eventual- mente si avvalgano, denaro contante o mezzi di pa- gamento al portatore o intestati o girati a favore dei promotori finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni re- sponsabilità conseguente.
7. Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, gli stru- menti finanziari oggetto degli ordini e delle operazio- ni di cui al presente contratto saranno, rispettivamen- te, immessi / registrati o prelevati nel o dal conto titoli del Cliente disciplinato dal contratto stesso.
10 Incentivi
1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, potrà percepire o versare compensi
o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo (incen- tivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, com- missioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, pri- ma della prestazione dei servizi disciplinati dal pre- sente contratto;
b) il pagamento di compensi o commissioni o la for- nitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacoli l’adempimento da parte della Ban- ca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.
2. Eventuali incentivi che dovessero essere legittima- mente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del com- ma 1, anche in connessione all’attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento e alla distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazio- ne verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all’atto del conferi- mento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
3. In particolare, nel servizio di collocamento e nell’atti- vità di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazio- ne, di norma l’ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca é determinato in misura percentuale – va- riabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario - rispetto:
- ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è te- nuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente oppure
- al prezzo stabilito dall’offerente.
4. La misura delle predette commissioni viene espli- citata al Cliente nei documenti contrattuali o infor- mativi predisposti dalla società emittente od offe- rente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall’e- mittente stesso.
11 Documentazione delle operazioni eseguite
1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini anche mediante nego- ziazione per conto proprio, nonché di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, servizi di in- vestimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, la Banca rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell’ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell’inter- mediario cui è stato trasmesso, dell’esecuzione dell’or- dine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designa- zione del Cliente, le informazioni concernenti gli ele- menti identificativi dell’operazione eseguita, previste
dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l’altro, se pertinenti, le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di merca- to) e la natura dell’ordine; il giorno, l’orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, il quanti- tativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l’indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro in- termediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l’ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione ano- nima). Nel caso di operazione in cui lo strumento finan- ziario comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l’avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successi- vo alla fissazione del cambio, secondo quanto previsto al precedente art. 8. L’avviso di conferma è reso dispo- nibile nell’area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del medesimo.
2. L’invio della documentazione di cui al presente art. 11 può avvenire anche in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regola- mentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo.
3. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica nel caso di quote o azioni emesse da organi- smi di investimento collettivo del risparmio, qualora gli avvisi in argomento vengano inoltrati al Cliente direttamente dalle società di gestione del risparmio o dalle SICAV. Nel caso di ordini relativi a prodotti assi- curativi le informazioni sono fornite direttamente dal- le Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti.
I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli intermediari che prestano il servizio secondo le periodicità previste dalla normati- va e dai regolamenti adottati dalle società stesse.
4. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al comma 1 che precede in singole voci.
5. Nel caso di operatività che possa determinare passivi- tà effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica even- tuali perdite che superino il capitale investito di un importo pari a 1 espresso in Euro o in altra valuta nel caso di operazioni regolate in valuta diversa dall’Euro (cd.”soglia”). La comunicazione verrà effettuata entro la fine del giorno nel quale tale soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo, tenuto altresì conto degli orari di apertura/chiusura dei mercati). Resta ferma la facoltà per il Cliente di richiedere tramite apposita istruzione impartita via Internet o tramite call center, l’applicazione di una diversa soglia.
6. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodi-
cità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 set- tembre ed al 31 dicembre di ogni anno) o, a scelta del Cliente, con periodicità mensile, semestrale o annuale, un rendiconto degli strumenti finanziari e della disponibilità liquide detenuti dalla Banca, con- tenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponi- bile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chieder- ne l’invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati re- golamentati vengono, inoltre, rendicontate giornal- mente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottene- re la stampa delle informazioni fornite.
7. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile:
- il dettaglio dei costi sostenuti dal Cliente per ope- razioni di finanziamento tramite titoli (servizio di “Marginazione”),
- il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente per la partecipazione ad operazioni attive di finanziamen- to tramite titoli (servizio di prestito titoli c.d. “Porta- foglio remunerato”).
Tali informazioni sono rese disponibili in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
8. Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.
12 Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecu- zione di ordini per conto dei clienti, anche median- te negoziazione per conto proprio
12.1 Conferimento degli ordini
1. Gli ordini vengono conferiti per iscritto, tramite tele- fono o via telematica. La Banca ed il Cliente, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costitu- isce forma convenzionale per la validità dell’ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1352 cod. civ.. All’atto del ricevimento degli ordini conferiti per iscritto, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l’o- ra e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
2. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamen- te, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che l’intermediario registra le relative con- versazioni telefoniche.
3. Gli ordini vengono trasmessi alla Banca in via telema- tica (internet, rete GSM, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare) previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del contratto. La Ban- ca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provve-
dere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente.
Ogni ordine inserito in via telematica viene identifica- to univocamente dalla Banca mediante l’attribuzione di un numero. L’attestazione dell’ordine ricevuto è rappresentata dall’inserimento dello stesso nel moni- xxx Xxxxxx. Il Cliente può tenere copia dell’attestazione stampando la pagina corrispondente.
Tutti gli ordini inseriti vengono registrati dalla Banca su supporto informatico ed opportunamente archi- viati. Per il conferimento degli ordini mediante il servi- zio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca.
4. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
5. Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono es- sere revocati solo se non ancora eseguiti.
6. La Banca non è responsabile della mancata esecuzio- ne degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presen- te contratto.
7. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
12.2 Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interes- si del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifi- che eventualmente impartite dal Cliente stesso e fer- mo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4.
2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’or- dine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.
3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecu- zione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.
4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari ap- partenenti allo stesso Gruppo della medesima.
5. È facoltà della Banca non trasmettere l’ordine impar- tito dal Cliente, dandogliene immediata comunica- zione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, an- che temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti
finanziari. Tali limitazioni saranno rese note median- te modalità individuate di volta in volta dalla Banca.
6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abi- litati o loro corrispondenti.
7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qualità di controparte del Cliente -ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comuni- cazione al Cliente- rende note al medesimo, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è dispo- sta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di ese- cuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere ap- plicata alcuna commissione.
8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggre- gazione con l’ordine di altro Cliente, minimizzando il rischio che ciò possa andare a discapito del medesi- mo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo discapito.
9. La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non pos- sa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzio- nalmente assegnate anche alla Banca, se conforme- mente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggio- se o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Ri- mane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impos- sibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfun- zionamento dei mercati, mancata o irregolare tra- smissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o ca- dute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamen- to o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ultimo dell’impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Clien- te non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini
ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di Xxxxx. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, suc- cessivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione.
12.3 Strategia di trasmissione e di esecuzione de- gli ordini
1. L’indicazione analitica delle strategie della Banca relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento “Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini” consegnato/reso dispo- nibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente fornisce il proprio con- senso al contenuto del suddetto documento, non- ché esprime il proprio esplicito consenso, espresso in xxx xxxxxxxx, xx fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato re- golamentato o di un sistema multilaterale di nego- ziazione.
2. La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede.
3. Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano ese- guiti sui mercati regolamentati o in sistemi multila- terali di negoziazione, saranno osservate le regole ivi previste. Il Cliente prende atto che le regole di tali mercati, ai fini dell’ordinato svolgimento delle ne- goziazioni, prevedono, da parte dell’intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prez- zi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.
12.4 Istruzioni specifiche del cliente in materia di esecuzione degli ordini
1. Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all’esecuzione degli ordini (in particolare, relativamente ai mercati ai quali inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste ed appli- cate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest’ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell’esecuzio- ne dei medesimi.
12.5 Mera esecuzione o ricezione di ordini
1. Esclusivamente per gli strumenti finanziari non com- plessi – quali: azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equiva- lente di un paese terzo; strumenti del mercato mo- netario (ad esempio, buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali); obbligazioni o altri ti- toli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debi- to che incorporano uno strumento derivato); OICVR armonizzati; altri strumenti finanziari non complessi, come definiti all’art. 44 del Regolamento Interme- diari, che la Banca si riserva di individuare tramite la messa a disposizione di un apposito elenco - il Clien- te può richiedere che la Banca svolga i servizi di rice-
zione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, in modalità di mera esecuzione (cd. Execution only”).
2. Il Cliente prende sin d’ora atto che nell’ambito della predetta operatività, la Banca, ai sensi del Regola- mento Intermediari, non é tenuta a:
- ottenere dal Cliente le informazioni su conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento proposto;
- procedere alla valutazione di appropriatezza del predetto strumento rispetto al Cliente; la predet- ta operatività esclude, infatti, la protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza effettuata dalla Banca, di cui all’art. 2 che precede.
3. La Banca svolgerà il servizio di raccolta e trasmissio- ne nonché di esecuzione ordini in modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” soltanto con riferi- mento agli ordini conferiti tramite tecniche di comu- nicazione a distanza.
4. Nessun servizio di consulenza avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, verrà ad alcun titolo prestato dalla Banca nei confron- ti del Cliente anche se su richiesta di quest’ultimo.
12.6 Operazioni aventi ad oggetto strumenti fi- nanziari derivati
1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 58/98 e successive mo- difiche e integrazioni, il Cliente prende atto che:
- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a no- tevoli variazioni;
- l’investimento effettuato su tali strumenti compor- ta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Per poter compiere operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1, le parti dovranno stipula- re un apposito contratto del quale il presente contrat- to costituisce presupposto necessario. La previsione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del presente contratto.
3. Ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso di opera- tività che possa determinare passività effettive o po- tenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, il contratto di cui al comma precedente indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica co- municazione al Cliente.
12.7 Garanzie relative alle operazioni richieste
1. L’esecuzione degli ordini di negoziazione è subordi- nata, ai sensi della normativa vigente, alla costituzio- ne di un deposito vincolato nei casi, nei limiti e con le modalità ivi previste.
13 Servizi di marginazione long e short
13.1 Norme generali – Xxxxxx
1. I servizi di marginazione “long” e “short” (di seguito
“Servizi di Marginazione”) prevedono, nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecu- zione ordini per conto dei clienti, la facoltà per i Clien- ti, che abbiano attivato detti servizi di investimento, di effettuare operazioni di acquisto/vendita in leva di strumenti finanziari, impegnando un importo pari ad una percentuale del controvalore di mercato de- gli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. “marginazione”), sia attraverso operazioni “intraday”, sia attraverso operazioni “multiday”. Le modalità, i termini e i limiti dei Servizi di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari e i mercati di riferimento per l’operatività sui servizi, sono indicati nell’area del Sito Internet dedicata all’operatività dei suddetti Servizi di Marginazione (di seguito “Area Riservata”), nonché nel modulo relativo alle norme operative dei Servizi di Marginazione (di seguito congiuntamente “Norme Operative”), disponibile sul Sito Internet della Banca. Fermo restando quanto previsto nell’art. 2 in materia di operazioni non appropriate, il Cliente prende atto e dichiara di essere pienamente consapevole che i Servizi di Marginazione richiedono un notevole gra- do di esperienza e conoscenza approfondita degli strumenti e dei mercati finanziari e, pertanto, che le operazioni effettuate nell’ambito dei Servizi di Margi- nazione sono operazioni speculative caratterizzate da un elevato grado di rischio.
2. Commissioni, spese, oneri fiscali ed ogni altro onere, prezzo o condizione praticata o i criteri oggettivi per la loro determinazione, compreso il tasso di interesse e quello di mora, sostenuti e/o applicati dalla Banca per la prestazione dei Servizi di Marginazione sono indicati nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca e sono intera- mente a carico del Cliente.
3. La liquidità e i titoli afferenti il c/c o il dossier titoli del Cliente utilizzate per l’operatività in Servizi di Mar- ginazione sono - nel periodo di durata di ciascuna operazione - indisponibili ad un utilizzo da parte del Cliente per finalità diverse da quelle previste al pre- sente articolo 13. La liquidità resa indisponibile dalla Banca è infruttifera.
4. La durata delle singole operazioni eseguite nell’am- bito dei Servizi di Marginazione è quella indicata nel presente articolo 13, ferma restando la facoltà della Banca di prevedere un periodo di validità diverso con le modalità richieste dalla normativa di riferimento. In considerazione del carattere accessorio dei Servizi di Marginazione, la cessazione, per qualsiasi ragio- ne o causa, dal rapporto avente ad oggetto i servizi di investimento comporta l’interruzione immediata dei Servizi di Marginazione. La Banca ha facoltà di sospendere o interrompere i Servizi di Marginazione in qualsiasi momento per motivi tecnici, disservizi e/o malfunzionamenti, per ragioni connesse all’efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi, o in condizioni di elevata volatilità dei mercati che, a giudizio della Banca, possano ostacolare il corretto svolgimento dei servizi, nonché di ridurre o sospendere l’operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze
di eventuali interruzioni o sospensioni. La Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusio- ne non intenzionale di informazioni trasmesse, ascri- vibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo 13 si rinvia alle disposizioni generali di cui alla precedente Sezione I. Nell’ipotesi di eventuale dif- formità o contrasto tra quanto previsto nelle Norme generali e quanto previsto nel presente articolo 13 prevarranno, in ogni caso, le disposizioni contenute in quest’ultimo articolo.
13.2 Marginazione long “Intraday “
1. Il Cliente abilitato all’effettuazione dei Servizi di Mar- ginazione autorizza, sin d’ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione long “Intraday”, a rendere indisponibili: a) all’atto del conferimento dell’ordine di acquisto in leva, un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale indicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito “Margine di acquisto”); b) all’esecuzione dell’ordine di acquisto in leva, gli strumenti finanziari oggetto della suddetta operazione di acquisto.
2. I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclusi- vamente per l’operazione di chiusura della posizione (esecuzione dell’ordine di vendita) che dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la conclusione della seduta del mercato finanziario di riferimento nel ri- spetto del termine indicato nelle Norme Operative.
3. In caso di mancato rispetto da parte del Cliente del suddetto termine per compiere la chiusura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell’operazione di acquisto in mi- sura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la Banca è espressamente autorizzata, sin d’ora, a provvedere d’ufficio alla chiusura della posizione ai prezzi correnti di mercato, utilizzando la liquidità di cui al Margine di acquisto e gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, ferme restando le ulteriori garanzie previste in altre disposizioni delle Norme generali.
4. Il Cliente, lo stesso giorno di esecuzione dell’opera- zione Intraday, può, qualora desideri mantenere la posizione per più giorni, trasformare la posizione In- traday in Multiday (c.d. Carry-on) secondo le modalità previste dalla Banca di cui alle Norme operative e/o a quelle pubblicate nell’area del sito dedicata al Servi- zio di Marginazione. In tal caso si applicano le norme previste per l’operatività Multiday.Tale facoltà non è consentita: a) se il cliente ha ordini immessi al mercato sulla stessa posizione in marginazione Intraday; b) se il Cliente ha già aperto nella stessa giornata una po- sizione Multiday sul medesimo strumento finanziario;
c) se sul titolo non è disponibile l’operatività Multiday.
5. In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mercato o comunque per motivi non dipendenti dalla Banca la posizione long non dovesse chiudersi nel termine di
cui al comma 2 che precede, l’operazione di acquisto “Intraday” si trasformerà in “Multiday” con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue.
13.3 Marginazione long “Multiday”
1. Ferma restando la validità di quanto stabilito ai com- mi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13.2 anche per l’operatività “Multiday”, il Cliente prende atto ed ac- cetta che in caso di operazioni di marginazione long “Multiday” egli cede in prestito alla Banca i titoli og- getto dell’operazione, dietro la corresponsione, da parte della Banca, di un prezzo a pronti e l’impegno della stessa alla restituzione dei titoli, alla scadenza pattuita, contro il pagamento, da parte del Cliente, di un prezzo a termine secondo quanto previsto nelle Norme Operative. La stipula della singola operazione di prestito titoli avviene al momento dell’inserimento dell’ordine di acquisto in leva da parte del Cliente, me- diante la compilazione dell’apposito modulo d’ordine disponibile nell’Area Riservata e conferma, da parte del Cliente stesso, di quanto ivi previsto mediante tec- niche di comunicazione a distanza.
2. Per effetto dell’operazione di prestito, i titoli ceduti a prestito dal Cliente passano in proprietà della Banca ai sensi dell’art. 1814 cod. civ. contestualmente all’ese- cuzione dell’ordine di acquisto effettuato dalla Banca stessa e sino all’estinzione dell’operazione medesima. Il diritto di voto, i proventi nonché gli altri diritti acces- sori e gli obblighi inerenti agli strumenti finanziari uti- lizzati per la singola operazione di Marginazione Long e vincolati a servizio dell’operatività in leva “Multiday”, spettano alla Banca.
3. Ciascuna operazione di prestito avrà durata non supe- riore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non abbia provveduto a chiudere la posizione long sottostante, il prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condizioni econo- miche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono sta- bilite nelle Norme Operative.
4. Alla Banca spetta, per ciascuna operazione di prestito conclusa, un compenso nella misura indicata nel Do- cumento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
5. Alla scadenza del termine pattuito per l’operazione di prestito, la Banca restituirà al Cliente titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell’o- perazione medesima e il Cliente renderà alla Banca la liquidità ricevuta.
13.4 Marginazione Short (Short selling) Intraday
1. Il Cliente abilitato all’effettuazione dei Servizi di Mar- ginazione autorizza, sin d’ora, la Banca, in caso di ope- razioni di marginazione short “Intraday”, a rendere indisponibili, all’atto del conferimento dell’ordine di vendita allo scoperto, sia un importo liquido sul pro- prio conto corrente pari ad una percentuale, indicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito “Margine di vendita”), sia il controvalore degli strumenti finanziari oggetto della
suddetta operazione sino al regolamento della conse- guente operazione di copertura della citata posizione (acquisto).
2. I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclusiva- mente per l’operazione di copertura della posizione (acquisto) che dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la chiusura della seduta del mercato finan- ziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Operative.
3. In caso di mancato rispetto, da parte del Cliente, del suddetto termine per effettuare la copertura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell’operazione di vendita in mi- sura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la Banca è espressamente autorizzata, sin d’ora, a provvedere d’ufficio alla ricopertura della posizione ai prezzi cor- renti di mercato, utilizzando la liquidità di cui al prece- dente comma 1.
4. In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di merca- to o, comunque, per motivi non dipendenti dalla Ban- ca la posizione di vendita non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l’operazione di vendita “Intraday” si trasformerà in “Multiday” con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al pa- ragrafo che segue.
13.5 Marginazione Short (Short selling)Multiday
1. Ferma restando la validità di quanto stabilito ai com- mi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13.4 anche per l’operatività “Multiday”, il Cliente prende atto ed ac- cetta che in caso di operazioni di marginazione short “Multiday” la Banca concede un prestito titoli ai sensi del presente paragrafo finalizzato all’acquisizione da parte del Cliente di strumenti finanziari necessari alla regolazione dell’operazione di vendita allo scoperto contro pagamento di un interesse.
2. La conclusione della singola operazione di prestito titoli avverrà al momento dell’inserimento dell’ordine di vendita allo scoperto da parte del Cliente mediante la compilazione dell’apposito modulo d’ordine nell’A- rea Riservata e conferma da parte del Cliente stesso di quanto ivi previsto mediante tecniche di comuni- cazione a distanza.
3. Il prestito titoli avrà durata non superiore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non aves- se provveduto a chiudere la posizione Short sotto- stante, il Prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condizioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono stabilite nelle Nor- me Operative.
4. Per effetto dell’operazione di prestito, i titoli a prestito passano in proprietà del Cliente ai sensi dell’art. 1814 cod. civ. dal momento della consegna effettuata al Cliente medesimo. Il diritto di voto, i proventi dei titoli dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli ob- blighi inerenti ai titoli a prestito spettano al Cliente.
5. Alla Banca spetta per ciascuna operazione di prestito conclusa un compenso nella misura indicata nel Do- cumento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
6. i sensi dell’art. 1813 c.c., alla scadenza del termine pat- tuito per l’operazione di prestito, il Cliente restituirà alla Banca titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell’operazione medesima e la Ban- ca renderà disponibile al Cliente la liquidità costituita in garanzia.
14 Servizio di collocamento
1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività della Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di investimento e strumenti finanziari, prodotti finan- ziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, di società del Gruppo e di società terze.
2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attie- ne alle istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzio- ni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta.
3. Per l’adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento.
4. Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamento comporta l’applicazione delle Condizioni economi- che previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.
5. L’elenco delle principali tipologie di strumenti finan- ziari collocati è contenuto nel Documento Informati- vo.
6. Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continua- tiva in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca– in conformità e nel rispetto di quanto previ- sto negli accordi con le società emittenti ed offerenti
– riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche rela- tive ad operazioni successive alla sottoscrizione
- quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch
- fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
7. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/98 il Cliente è informato del fatto che:
- in caso di operatività mediante Consulente Xxxxx- xxxxxx, l’efficacia dei contratti e/o delle proposte contrattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell’investitore, del relativo contratto o proposta contrattuale;
- entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato;
- l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei re- lativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente.
8. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quan- to compatibili con le pertinenti norme regolamenta- ri e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal re- sponsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di contratto.
9. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamen- to si applica quanto previsto dall’art. 10 che precede.
15 Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione
1. La Banca distribuisce prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione. Nello svolgi- mento di tale attività, la Banca rispetta le disposizioni richiamate, rispettivamente, dall’art. 84 e dall’art. 85 del Regolamento Intermediari Consob, ed in partico- lare procede alle verifiche di appropriatezza ed os- serva le disposizioni in tema di conflitti di interesse di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
2. Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dal- le imprese di assicurazione per le quali opera.
3. Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di prodot- ti finanziari emessi da banche ed imprese di assicura- zione distribuiti dalla Banca comporta l’applicazione delle condizioni economiche indicate nella docu- mentazione predisposta dalla società emittente i prodotti finanziari stessi.
4. L’elenco delle principali tipologie di prodotti finan- ziari distribuiti è contenuto nel Documento Informa- tivo.
5. Nell’ambito dell’attività di distribuzione, la Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazio- ni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
6. All’attività di distribuzione si applicano, se e in quan- to compatibili con le pertinenti norme regolamenta- ri e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal re- sponsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di contratto.
7. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione dell’attività di distri- buzione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione applica quanto previsto dal precedente art. 10.
16 Art. 16 Consulenza - Valutazione di adeguatezza
Il servizio di consulenza in materia di investimenti pre- stato dalla Banca consiste esclusivamente nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua espressa richiesta o su iniziativa della Banca stessa, con riferimento ad una o più operazioni – anche fra loro collegate – (di seguito l’ ”Operazione”) relative a strumenti finanziari e a prodotti finanziari emessi
da banche e da imprese di assicurazione (di seguito sinteticamente “strumenti/prodotti”). Le raccoman- dazioni sono personalizzate quando sono presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazio- ne delle caratteristiche dello stesso. La Banca fornisce al Cliente soltanto raccomandazioni che risultano a lui adeguate, previa valutazione di adeguatezza effettua- ta dalla stessa.
2. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza tenendo conto del Portafoglio del Cliente, come definito al successivo comma 5 e delle informazioni da questo fornite con l’intervista XxXXX di cui all’ulti- mo comma del presente articolo. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca individua, tra le operazioni adeguate per il Cliente, quella che può soddisfare le esigenze di investimento dello stesso, valutate dalla Banca con riferimento alla situazione complessiva del suo Portafoglio.
3. Mediante la valutazione di adeguatezza la Banca verifica preliminarmente che l’Operazione da consi- gliare al Cliente sia in linea con le informazioni dallo stesso fornite alla Banca attraverso l’intervista XxXXX, avendo particolare riguardo alla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento/prodotto, al suo orizzonte tempo- rale (ovvero il periodo di tempo per il quale il Cliente intende mantenere i propri investimenti) ed alla sua capacità di sopportare i diversi rischi (di mercato e di credito) potenzialmente generati dall’Operazione sul Portafoglio del Cliente stesso. Nell’ambito di tale valutazione la Banca verifica, altresì, l’adeguatezza in relazione alla frequenza delle Operazioni.
4. Nel caso in cui all’atto della consulenza relativa a Operazioni di sola vendita il Portafoglio risulti non adeguato, la Banca considera adeguate anche le Operazioni di vendita volte a ricondurre progressi- vamente il Portafoglio ad una condizione di adegua- tezza.
5. Per Portafoglio si intende:
- con riferimento ai controlli di frequenza e di rischio di credito, il patrimonio complessivo del Cliente presso la Banca ovvero le somme depositate su conti correnti, i prodotti bancari, gli strumenti e i prodotti finanziari, di investimento, assicurativi e previdenziali, aventi tutti la medesima intesta- zione (nel seguito anche “Rapporti”), con la sola esclusione delle gestioni di portafogli e degli strumenti/prodotti immessi in rapporti per i quali il Cliente ha sottoscritto un diverso e apposito con- tratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti offerto dalla Banca (cd. contratti Advice);
- con riferimento, invece, al rischio di mercato, dal Portafoglio sono esclusi oltre alle gestioni di pa- trimoni e ai contratti Advice di cui al precedente alinea, anche le polizze Unit Linked con fondi dedicati, i Xxxxx Xxxxxxxx, le polizze diverse dai
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prodotti assicurativi sulla durata della vita uma- na, di ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti finanziari assicurativi di ramo III, di ramo V e prodotti multiramo. Nell’am- bito di tale Portafoglio sono, invece, presi in consi- derazione anche gli strumenti/prodotti oggetto di ordini già impartiti ma non ancora eseguiti, non- ché gli strumenti/prodotti oggetto di ordini non ancora impartiti riferiti a consulenze in corso.
In caso di cointestazione, nel Portafoglio posso- no essere inclusi prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di ramo I, le cui prestazioni si in- crementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti finanziari assicurativi di ramo III e di ramo V o prodotti multi- ramo, sottoscritti da uno dei cointestatari, a condi- zione che, anche in presenza di altri Rapporti pres- so la Banca intestati a quest’ultimo in via esclusiva, i citati prodotti, regolino sul rapporto di conto cor- rente intestato alla cointestazione stessa.
6. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti solo quando opera mediante offerta fuori sede e funzionalmente ad altri servizi di investi- mento (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante nego- ziazione per conto proprio di strumenti finanziari, col- locamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotto finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione). La consulenza può avere ad oggetto il consiglio a comprare, ven- dere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento/prodotto e ad esercitare o non esercitare qualsiasi diritto allo stesso collegato, fermo restando che ogni decisione di investimento/ disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che rimane comunque libero di dare o meno esecu- zione alle citate raccomandazioni.
In particolare la Banca fornisce consulenza su stru- menti/prodotti, propri o di terzi, distribuiti/collocati dalla Banca in dipendenza di appositi accordi con le società Emittenti/Offerenti. La Banca può fornire, altresì, consulenza su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, fatta eccezione per i derivati regola- mentati non rappresentati da valori mobiliari.
7. La prestazione del servizio di consulenza è docu- mentata attraverso la consegna al Cliente di un verbale che riporta l’esito della consulenza fornita all’atto della prestazione stessa con riferimento a ciascun strumento/prodotto proposto dalla Banca o richiesto dal Cliente, oltre alle eventuali avvertenze in materia di conflitti di interesse e di incentivi. In al- ternativa, il verbale potrà essere messo a disposizio- ne del Cliente anche mediante tecniche di comuni- cazione a distanza con modalità che ne permettano l’acquisizione su supporto duraturo.
Tale previsione non si applica nel caso della consu- lenza relativa alle Operazioni di sola vendita di cui al precedente comma 4.
8. Le raccomandazioni fornite nell’ambito del servizio
di consulenza hanno validità e fanno riferimento alla situazione esistente al momento in cui sono fornite. Il Cliente prende atto che la consulenza prestata dal- la Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.
9. La prestazione della consulenza di cui al presente ar- ticolo è a titolo gratuito, salvo l’eventuale ricezione, da parte della Banca, ai sensi del precedente art.10, di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivan- ti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi (Sez. II H
- Art.10 “Incentivi”).
10. Quando il Cliente dispone, tramite Consulente Fi- nanziario, operazioni di investimento su strumenti/ prodotti, in assenza di consulenza da parte della Banca, quest’ultima effettua la valutazione di ade- guatezza con le modalità indicate nella prima par- te del comma 2. In caso di inadeguatezza la Banca avverte espressamente di tale circostanza il Cliente, il quale, qualora ritenga di dare comunque corso all’operazione - dando espressamente atto dell’av- vertenza ricevuta - potrà procedere di sua iniziativa. In tal caso, il Cliente prende atto e accetta che l’o- perazione sarà soggetta alla sola valutazione di ap- propriatezza come descritta nell’articolo “Operazioni non appropriate”.
11. La valutazione di adeguatezza di cui al presente ar- ticolo non viene prestata per le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti/prodotti, riportati nella speci- fica tabella allegata al documento informativo Mifid e pubblicata sul Sito della Banca.
12. La Banca, con periodicità almeno annuale, verifica l’adeguatezza del Portafoglio del Cliente rispetto alle informazioni da lui fornite con l’Intervista MiFID e in- via al medesimo i risultati di tale verifica mediante apposita comunicazione.
13. Ai fine della prestazione del servizio di consulenza e della valutazione di appropriatezza/adeguatezza è necessario che il Cliente fornisca alla Banca informa- zioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, al periodo di tempo entro il quale il Cliente intende mantenere i propri investi- menti, alla sua propensione al rischio, nonché alla sua situazione Tali informazioni sono rilasciate prima della prestazione dei servizi di investimento indica- ti nel presente contratto mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito questionario (c.d. Inter- vista MiFID). Il Cliente è tenuto a rilasciare l’Intervista MiFID in quanto, in assenza delle informazioni di cui sopra, la Banca non può prestare il servizio di consu- lenza e non può effettuare la valutazione di appro- priatezza/adeguatezza.
A seguito del rilascio dell’Intervista MiFID la Banca consegna/rende disponibile al Cliente copia dell’esi- to della stessa.
14. La Banca fa affidamento sulle informazioni fornite
dal Cliente a meno che esse non siano manifesta- mente superate inesatte o incomplete. Il Cliente si impegna, comunque, ad informare prontamente la Banca in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite attraverso il rilascio di una nuova Intervista MiFID.
15. La Banca può aggiornare periodicamente le informa- zioni sulla conoscenza e sull’esperienza del Cliente tenendo conto delle proprie risultanze relative alle operazioni disposte dallo stesso, dandogliene co- municazione in occasione del rilascio di una nuova Intervista MiFID o con la comunicazione di cui al pre- cedente comma 12.
16. In ogni caso la Banca, con cadenza annuale, invia al Cliente le informazioni acquisite con l’Intervista Mi- FID – eventualmente aggiornate, con riferimento ai dati sulla conoscenza ed esperienza del Cliente - e lo invita a effettuare l’aggiornamento dei dati in possesso della Banca o a confermare gli stessi. In as- senza del riscontro del Cliente, la Banca continuerà a utilizzare le informazioni in suo possesso ai fini della prestazione del servizio di consulenza e della valuta- zione di appropriatezza/adeguatezza.
17. L’aggiornamento o la conferma delle predette infor- mazioni possono essere effettuati presso il Consu- lente Finanziario oppure sul Sito mediante apposite procedure rese disponibili dalla Banca stessa.
18. Le informazioni fornite dal Cliente si intendono rila- sciate con riferimento a tutti i rapporti in essere pres- so la Banca.
19. In caso di cointestazione, il rilascio delle informazioni rese inizialmente, prima della prestazione dei servizi di investimento indicati, deve essere effettuato da tutti i cointestatari.
In ogni caso, il Cliente prende atto ed accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizio- ne conferiti dallo stesso anche inerenti raccoman- dazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i cointestatari, ef- fettui la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni riferite al cointestatario con il minor grado di conoscenza ed esperienza, o con l’orizzonte temporale più breve o con la situazione finanziaria e la propensione al rischio più cauta.
ALLEGATO 1 - Informativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
Parte A: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D. LGS. 196/2003 (“Codice in materia di prote- zione dei dati personali” o anche “Codice Pri- vacy”)
I) Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati
FinecoBank S.p.A. (la “Banca”) informa che i dati per- sonali in suo possesso, raccolti direttamente presso l’interessato, ovvero presso terzi, potranno essere trattati, anche da società terze (situate anche all’e- stero) nominate responsabili, per:
1. l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, da re- golamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo (ad esempio, obblighi previsti dalla normativa antirici- claggio).
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclu- sione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultan- ze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi).
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto - l’impossibilità della Banca a prestare il servizio stesso. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato.
3. Finalità funzionali all’attività della Banca, quali:
• la rilevazione del grado di soddisfazione della clien- tela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Banca e dal Gruppo UniCredit eseguita me- diante interviste personali o telefoniche, questio- nari, etc.;
• la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Banca, del Gruppo UniCredit o di società terze, ef- fettuate attraverso lettere, telefono fisso e/o cellu- lare, materiale pubblicitario, sistemi automatizza- ti di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), etc.;
• l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, effet- tuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc., e
• lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.
Il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il con- senso dell’interessato. In mancanza del consenso la banca non potrà procedere con i trattamenti richiesti. Il trattamento avviene mediante strumenti manua- li, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
II) Dati sensibili
La Banca non richiede e non tratta di sua iniziativa “dati sensibili” (vale a dire dati idonei a rivelare, ad esempio, lo stato di salute, le opinioni politiche, l’a- desione a partiti o sindacati) della propria clientela. Tuttavia è possibile che essa, per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi ed operazioni inerenti il rapporto con il cliente (ad esempio: il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.) debba trattare tali dati. Poiché la Banca non può intercettare e rifiutare queste richie- ste, la proposta di contratto inoltrata non potrà essere accettata qualora il soggetto interessato non abbia
espresso il proprio consenso scritto al suddetto tratta- mento. I dati in questione verranno trattati esclusiva- mente per dare esecuzione alla richiesta del cliente.
III) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
A. La Banca – senza che sia necessario il consenso dell’interessato – può comunicare i dati personali in suo possesso:
1. a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In particolare, essa deve comunicare alla Centrale Rischi della Banca d’Ita- lia alcuni dati personali di affidati, richiedenti fidi ovvero garanti per esposizioni creditizie il cui im- porto sia superiore al limite minimo di censimen- to previsto (attualmente, euro 30.000,00). Il gesto- re della centrale rischi tratterà i dati al solo fine di rilevazione del rischio creditizio e li comunicherà in forma aggregata agli intermediari che abbiano effettuato segnalazioni della specie, i quali, a loro volta, li tratteranno per la medesima finalità;
2. agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo UniCredit, in base a quanto disposto dalla norma- tiva antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del Decreto Legislativo n. 231/2007), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti par- te del medesimo Gruppo;
3. alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ov- vero controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359
C.C. (situate anche all’estero), quando tale comu- nicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge;
4. negli altri casi previsti dall’art. 24 del Codice Pri- vacy, tra i quali, in particolare, laddove i dati siano relativi allo svolgimento delle attività economiche.
B. La Banca, inoltre, può comunicare, con il consenso dell’interessato, dati relativi ai propri clienti a socie- tà, enti o consorzi esterni che svolgano per suo con- to trattamenti:
• per le finalità di cui al punto 2 della Sezione I, e
• per le finalità di cui al punto 3 della Sezione I. L’elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati posso- no essere comunicati può essere consultato sul sito internet xxxxxxxxxx.xxx. I dati non saranno oggetto di diffusione.
C. Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di re- sponsabili del trattamento le persone fisiche e giuri- diche di cui all’elenco richiamato al successivo punto V, ed in qualità di incaricati, relativamente ai dati ne- cessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati; i lavoratori interinali; gli stagisti; i promo- tori finanziari; i consulenti ed i dipendenti delle so- cietà esterne nominate responsabili.
IV) Diritti dell’interessato
Il Codice Privacy attribuisce all’interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati che lo riguardano in possesso della Banca e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy, nonché l’ag- giornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’in- tegrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
L’interessato, infine, può in qualsiasi momento op- porsi ai trattamenti finalizzati all’invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.
V) Titolare e Responsabili
Titolare del trattamento è FinecoBank S.p.A., Xxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx, sito internet xxxxxxxxxx.xxx; il soggetto, appositamente Delegato dal Titolare, al qua- le l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui sopra è il Vice Direttore Generale Direzione GBS. Le richieste possono essere presentate per iscritto a FinecoBank, Via Rivoluzione d’Ottobre 16, 42123 Reg- gio Emilia o mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.
L’elenco aggiornato dei soggetti nominati respon- sabili, può essere consultato sul sito internet fineco- xxxx.xxx.
VI) Informativa sulla protezione dei dati personali nell’ambito dell’attività di trasferimento dei fondi svolta dalla S.W.I.F.T.
Per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad es. un bonifico verso l’estero), e ad alcune speci- fiche operazioni in ambito nazionale (ad es. bonifici in divisa estera e/o con controparte non residente), richieste dalla clientela, è necessario utilizzare un ser- vizio di messaggistica internazionale.
Il servizio è gestito dalla S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), avente sede legale in Belgio (xxx.xxxxx.xxx – per l’informativa sulla protezione dati).
La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFT Net Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali ad es. i nomi dell’ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie, l’im- porto e, se espressa, la motivazione del pagamento) e necessari per eseguirle.
Allo stato, le Banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela, senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunica- re ad essa i dati sopra indicati.
Ad integrazione delle informazioni già fornite, la Ban- ca desidera informare su due circostanze emerse:
A. tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire le pre- dette transazioni finanziarie, attualmente vengono – per motivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d’America;
B. i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli
USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare il Dipartimento del Tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno ac- cedervi ulteriormente – sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in mate- ria di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazio- ne a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.
La Banca ricorda che l’Interessato conserva i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy.
VII) Informativa sul trattamento dei Dati di navigazio- ne, Cookies e dei Dati riferiti all’utilizzo del Call Center
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web xxxxxxxxxx.xxx acqui- siscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei com- puter utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Iden- tifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal ser- ver (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’u- tente.
Inoltre, l’utilizzo, da parte della Banca, dei c.d. cookies evita il ricorso ad altre tecniche informatiche poten- zialmente pregiudizievoli per la riservatezza della na- vigazione degli utenti.
I dati sopra citati vengono trattati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento e garantirne la sicurezza, nonchè per l’accertamento di responsabi- lità in caso di ipotetici illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, della Banca o dei clienti della stessa.
Inoltre, i sistemi e le procedure preposti al funzio- namento del Call Center della Banca, acquisiscono alcuni dati riferiti alle chiamate con i clienti. In que- sta categoria rientrano il numero remoto del chia- mante (laddove non occultato), i dati di navigazione nell’alberatura dell’IVR (cioè le azioni/digitazioni che il cliente compie per accedere ai vari servizi), durata della chiamata, nonché, previo avviso all’interessato, registrazione audio della chiamata.
Per particolari ordini e istruzioni della clientela, nonché in relazione a specifiche concrete esigen- ze (come, ad esempio, quelle attinenti i controlli di sicurezza), la Banca può registrare il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse, anche per eventuali profili di prova e di tutela di diritti in caso
di controversia. In tutti questi casi, l’interessato sarà informato in ordine a tali registrazioni all’inizio della conversazione telefonica.
I dati sopra citati vengono trattati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Call Center, per controllarne il corretto funzionamento e garantirne la sicurezza, nonchè per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici illeciti,ai danni della Banca o dei clienti della stessa.
Parte B: INFORMATIVA ALLA CLIENTELA AI SEN- SI DELL’ART. 5 DEL “CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFOR- MATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUN- TUALITÀ NEI PAGAMENTI”
In aggiunta a quanto precede, la Banca intende an- che fornirle adeguata informativa ex art. 5 del Codi- ce di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di cre- diti al consumo, affidabilità e puntualità nei paga- menti (di seguito “Codice Deontologico”), in vigore dal 1° gennaio 2005.
Per concederle il finanziamento richiesto, la Banca utilizza alcuni dati che la riguardano. Si tratta di in- formazioni che lei stesso ci fornisce o che la Banca ottiene consultando alcune banche dati. Senza que- sti dati, che servono per valutare la sua affidabilità, potrebbe non esserle concesso il finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso la Banca; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò signifi- ca che altre banche o finanziarie a cui lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consu- mo, potranno sapere se lei ha presentato alla Banca una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmen- te le rate. Qualora lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il suo consenso. In caso di pa- gamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Per ogni richiesta riguardante i suoi dati, potrà utiliz- zare, nel suo interesse, il fac-simile presente sul sito xxxxxxxxxx.xxx inoltrandolo alla Banca: FinecoBank
S.p.A. - Direzione Generale - Via Rivoluzione d’Xxxx- xxx, 00 - 00000 - Xxxxxx Xxxxxx - fax 00.000000000 - e- mail xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx e/o alle società sotto indicate, cui saranno comunicati i suoi dati: CRIF S.p.A., Experian Italia S.p.A. e CTC - Consorzio per la Tutela del Credito.
Di seguito sono riportati i loro recapiti ed altre spie- gazioni:
1) CRIF S.p.A. Ufficio Relazioni con il Pubblico: Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, Tel. 000.0000000, fax
000.0000000, xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx;
2) Experian Italia S.p.A., Servizio Tutela Consumatori: Xxxxxx xxxx’Xxxxxxxxxxxx 00X, 00000 Xxxx, telefono 000.000.000, fax 000.000.000, xxx.xxxxxxxx.xx;
3) CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, Xxxxx Xxx- xxx, 00 - 00000 Xxxxxx, telefono 02.66710235-29, fax 00.00000000, xxx.xxxxxxxxx.xx.
I suoi dati sono conservatipresso la Banca per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, la Banca ne comunica alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventual- mente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di infor- mazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice deontologico, pubblicato sul sito web www. xxxxxxxxxxxxxx.xx. I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui sono indicate, di seguito, le categorie. I dati che la riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i suoi dati saranno trattati secondo modalità di orga- nizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descrit- te, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni che la riguardano. Tali elaborazioni verranno effet- tuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatez- za degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I suoi dati sono ogget- to di particolari elaborazioni statistiche al fine di at- tribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di cre- dito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserle fornite in caso di manca- to accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui la banca aderi- sce sono gestiti da:
1) ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A. con sede legale in Bologna – Ufficio Relazioni con il Pubblico: Xxx Xx- xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx. Fax: 000 0000000, Tel: 000 0000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx
- TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo
- PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi
- TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice deontologico (di seguito riportati)
- USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCO-
RING: sì
- ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito interna- zionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussi- stendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legi- slazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito xxx.xxxx.xxx);
2) ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza dell’Indipendenza 11B, 00185 Roma. Recapiti utili: Servizio Tutela Consu- matori (responsabile interno per i riscontri agli inte- ressati), Piazza dell’Indipendenza 11B, 00185 Roma - fax 000.000.000, tel 000.000.000, sito internet: www. xxxxxxxx.xx (Area Consumatori).
- TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo
- PARTECIPANTI: banche, intermediari finanziari non- ché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’at- tività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la for- nitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero credi- ti)
- TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice deontologico (successivamente riporta- ti)
- USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCO- RING: si
- ALTRO: Experian Italia S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati prove- nienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di tratta- mento da parte dell’Experian Italia S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L’elenco completo dei Respon- sabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamen- to operato dalla Experian Italia S.p.A., è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
3) ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC - Consorzio per la Tu- tela del Credito, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. Tel. 02.667.102.35-29, fax 02-674.792.50, sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
- TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo
- PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing
- TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice deontologico (successivamente riporta- ti)
- USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCO- RING: sì
- ALTRO: l’accesso al sistema di informazioni credi- tizie gestito da Experian Italia S.p.A. è limitato ai
partecipanti ed ai soggetti a ciò legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta vigen- ti. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informati- vo, con riferimento al trattamento operato dal CTC Consorzio per la Tutela del Credito, è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano, rivolgendo la sua richiesta al Dele- gato dal Titolare (Vice Direttore Generale Direzione GBS della Banca), anche per il tramite di un incarica- to. La richiesta può essere presentata a FinecoBank con lettera raccomandata a FinecoBank S.p.A., Via Rivoluzione d’Ottobre 16, 00000 Xxxxxx Xxxxxx o mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx, oppure diret- tamente ai gestori dei sistemi di informazioni crediti- zie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo lei può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora oppor- si al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del Codice deontologico).
I tempi di conservazione dei dati nei sistemi di infor- mazioni creditizie sono i seguenti:
- richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l’istrut- toria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa;
- morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione;
- ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione;
- eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempi- menti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso);
- rapporti che si sono svolti positivamente (senza ri- tardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effet- tuato nel mese successivo a tali date.
ALLEGATO 2 – Informativa in merito alle dispo- sizioni normative di cui agli articoli 83 – duode- cies (“Identificazione degli azionisti”) del D. Lgs. 58/98 e art. 26 - bis (“Identificazione dei titolari di strumenti finanziari”) del Regolamento, adottato con provvedimento di Banca d’Italia e Consob del 22.02.2008, recante la disciplina dei servizi di ge- stione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.
Con la Direttiva 2007/36/CE l’Unione Europea, nell’ambito di un più ampio programma volto alla
modernizzazione del diritto delle società ed al raffor- zamento del governo societario nell’Unione stessa, ha stabilito una serie di principi volti a rafforzare i diritti degli azionisti di società quotate ed a facilitare l’effettivo esercizio di tali diritti in tutta la Comunità. In attuazione di tale Direttiva in Italia è stato emana- to un Decreto che ha introdotto, tra le altre, impor- tanti novità in materia d’identificazione degli azioni- sti e di trasmissione dei dati identificativi degli aventi diritto al voto a soggetti terzi.
In particolare, in base alla normativa rilevante, è ora stabilito che, ove previsto dallo statuto, le società ita- liane con azioni ammesse alla negoziazione nei mer- cati regolamentati o nei sistemi multilaterali di nego- ziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea con il consenso dell’Emittente possono chiedere, in qualsiasi momento agli intermediari, i dati identifica- tivi degli azionisti che non ne abbiano espressamen- te vietato la comunicazione, unitamente al numero di azioni registrate su conti ad essi intestati. Secondo successive modifiche normative, gli emittenti obbli- gazioni immesse nella gestione accentrata possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di ge- stione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. I titolari di tali obbligazioni possono vietare espressamente la co- municazione dei propri dati identificativi.
Un’ulteriore previsione riguarda la possibilità - già in
precedenza esistente ma notevolmente semplificata a seguito dell’intervento normativo europeo - per qualunque soggetto interessato, di sollecitare gli aventi diritto al voto di società quotate al fine di rice- vere delega ad esercitare detto diritto in assemblea. Sulla base delle nuove disposizioni FinecoBank, nel- la sua qualità di ultimo intermediario ai sensi della normativa in parola, ha l’obbligo di comunicare, en- tro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta presentata da chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe rispetto ad un determinato emittente di azioni, i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espres- samente vietato la comunicazione dei propri dati, nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti.
Informiamo pertanto che, in attuazione delle dispo- sizioni normative richiamate, al ricorrere delle situa- zioni sopra descritte ed in mancanza di espresso diniego dei clienti interessati, la Banca provvederà a fornire ai predetti soggetti i dati richiesti, come sopra dettagliato.
Le sopra descritte comunicazioni non comporteran- no alcun aggravio di costi a carico dei clienti né alcun onere o obbligo.
I clienti potranno modificare in ogni momento la propria manifestazione di volontà semplicemente tramite una comunicazione scritta inviata alla Banca.
NOTE
MF02111CCC - 02/2017 – Gennaio 2017
FinecoBank S.p.A. – Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi bancari n° 02008.1
- Sede legale 00000 Xxxxxx - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Capitale Sociale Euro 200.245.793,88 interamente versato - Cod. ABI 3015.5 - X.Xxx 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Fineco Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
xxxxxxxxxx.xxx
❱ Normativa MIFID
Indice
Sezione 1 ❱ Documento Informativo 5
A Informazioni sulla Banca e sui servizi
di investimento da questa offerti 5
A.1 Dati societari della Banca 5
A.2 Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca 5
A.3 Reclami 6
A.4 Servizi di investimento offerti 6
A.5 Documentazione fornita all’investitore a rendiconto dell’attività svolta 6
A.6 Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia 7
A.7 Politica di gestione dei conflitti di interesse 7
A.8 Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini 7
B Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti
finanziari e delle somme di denaro della Clientela 8
B.1 Informazioni sul subdeposito e sulla responsabilità della Banca 8
B.2 Informazioni su privilegi e diritti di compensazione 8
B.3 Informazioni sull’utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente da parte
della Banca 8
C Informazioni riguardanti la classificazione
della Clientela 9
C.1 Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello
di tutela 9
C.2 Classificazione iniziale 9
C.3 Modifica della classificazione 9
D Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari 10
D.1 Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati 10
D.2 Natura e rischi delle tipologie di strumenti e di prodotti finanziari trattati 10
D.2.1 Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari
(titoli di capitale, titoli di debito, quote di O.I.C.R. e strumenti derivati) 10
D.2.2 Natura e rischi di altri prodotti e strumenti finanziari trattati dalla Banca 14
E Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione
dei servizi 16
Sezione 2 ❱ Execution Policy 17
1 Premesse 17
1.1 INTRODUZIONE 17
1.2 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 17
1.3 ASSET CLASSES 17
1.4 AMBITO DI APPLICAZIONE 17
1.5 SEDI DI ESECUZIONE (“TRADING VENUES”) 17
1.6 ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DI NUOVA EMISSIONE 17
2 Esecuzione degli ordini 18
2.1 ASPETTI GENERALI 18
2.2 DETERMINAZIONE DELLA SEDE DI ESECUZIONE 18
2.2.1 Individuazione delle possibili Sedi di Esecuzione 18
2.2.1.1 Esecuzione diretta da parte della Banca sui Mercati Regolamentati e/o MTF 18
2.2.1.2 Esecuzione indiretta attraverso un intermediario 19
2.2.2 Criteri di valutazione delle Sedi di Esecuzione degli ordini 19
2.2.2.1 Prezzo 19
2.2.2.2 Costi 19
2.2.2.2.1 Esecuzione diretta dell’ordine da parte della Banca su un mercato 19
2.2.2.2.2 Trasmissione dell’ordine ad un intermediario negoziatore 19
2.2.2.3 Altri criteri 19
2.2.2.3.1 Rapidità di esecuzione 19
2.2.2.3.2 Probabilità di esecuzione 19
2.2.2.3.3 Probabilità di regolamento 19
3 Sedi di Esecuzione 19
3.1 DEFINIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI ORDINI 19
3.1.1 Definizione delle categorie di strumenti finanziari (Asset Classes) 19
3.2 VALUTAZIONE DELLE SEDI DI ESECUZIONE 20
3.3 AZIONI E TITOLI SIMILARI 20
3.3.1 Azioni e titoli similari domestici 20
3.3.2 Azioni e titoli similari esteri 20
3.4 DIRITTI DI OPZIONE E WARRANTS 20
3.5 TITOLI OBBLIGAZIONARI 20
3.5.1 Titoli di Stato Italiani 20
3.5.2 Altri titoli di debito quotati sui mercati regolamentati e/o sugli MTF
ai quali la Banca accede direttamente (mercati interconnessi) 20
3.5.3 Obbligazioni non quotate sui mercati interconnessi 21
3.6 COVERED WARRANT QUOTATI AL SEDEX 21
3.7 COVERED WARRANT QUOTATI IN ALTRI PAESI 21
3.8 CERTIFICATES 21
3.9 PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI 22
3.10 STRUMENTI DERIVATI 22
3.10.1 Derivati regolamentati domestici 22
3.10.2 Derivati regolamentati esteri 22
3.10.3 Xxxxxxxx XXX 00
0 Disposizioni finali 22
5 Allegato 1 22
5.1 MERCATI REGOLAMENTATI E MTF INTERCONNESSI 23
5.2 INTERMEDIARI 23
5.3 CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI 23
Sezione 3 ❱ Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse 25
sezione 1 ❱ Documento Informativo
Il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche “Documento”), rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di FinecoBank (di seguito, per brevità, anche “Banca” o “Fineco”) è redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Intermediari).
Scopo del Documento è fornire informazioni sulla Banca e i servizi di investimento da questa offerti, nonché - tra l’altro - sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.
Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx e presso i negozi finanziari ove operano i promotori finanziari della Banca.
La Banca porta a conoscenza di Clienti e potenziali Clienti le modifiche rilevanti del presente Documento.
Il Documento è strutturato nelle seguenti sezioni:
A) Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento prestati o distribuiti
B) Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela
C) Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela
D) Informazioni sugli strumenti finanziari, sui prodotti finanziari bancari e assicurativi e sui rischi connessi
E) Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi
F) Sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento delle “condizioni generali di contratto” che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla banca alla propria clientela.
Definizioni
Contratto: il contratto unico relativo ai servizi di conto corrente in euro, conto deposito CashPark, deposito titoli e strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nonché ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione.
A Informazioni sulla Banca
e sui servizi di investimento da questa offerti
A.1 Dati societari della Banca Denominazione Sociale: FinecoBank SpA Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale: Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, 00
Direzione Generale: Reggio Xxxxxx, via Rivoluzione d’Ottobre 16
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codi- ce Fiscale 01392970404 P.IVA 12962340159 Cod.ABI
03015.5.
La Banca è iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Ban- ca d’Italia1 (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) e appartiene al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
n. 02008.1 (di seguito, anche, il “Gruppo”). La Banca è autorizzata dalla Banca d’Xxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx,00 00000 Xxxx) alla prestazione dei servizi d’investimento (auto- rizzazione n. 039839 del 13 dicembre 1999).
A.2 Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca Il Cliente può comunicare con la Banca nella lingua italiana, quest’ultima comunica con la propria Clientela in lingua italiana. Le modalità di comunicazione tra Fi- neco e i Clienti, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti; di seguito si riportano le informazioni che riguardano in generale tale aspetto.
Fineco è una banca diretta che offre i propri servizi sia mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad es. internet e telefono) sia, mediante offerta fuori sede, attraverso una rete di promotori finanziari che operano su tutto il territorio nazionale; non dispone di una propria rete di filiali ma si avvale delle filiali del Gruppo UniCredit per consentire ai propri clienti lo svolgimento di alcune operazioni che presentano aspetti di fisicità (es. versamento e prelievo di dena- ro contante, versamento di assegni). Le modalità di comunicazione con la Clientela privilegiano quindi i canali telematici (internet, posta elettronica, reti GSM e di telefonia fissa); per questo i clienti, all’apertura del rapporto, devono prestare il proprio consenso all’uti-
1 La Banca d’Italia ha sede legale in Roma in via Nazionale 91 – cap. 00184 – tel. x00 00 00000.
lizzo di tali mezzi di comunicazione a distanza e fornire un indirizzo e-mail quale prova della loro possibilità di accesso regolare ad internet.
Con particolare riguardo alle modalità di trasmissione alla Banca delle disposizioni del Cliente relative a servi- zi d’investimento e a strumenti e prodotti finanziari si precisa quanto segue:
1. Gli ordini del Cliente relativi a strumenti finanziari e le eventuali disposizioni di revoca possono essere impartiti alla Banca
- tramite disposizioni scritte raccolte dai promotori finanziari o inviate agli indirizzi tempo per tempo comunicati dalla Banca in relazione a singole ope- razioni;
- tramite telefono, attraverso il Servizio Clienti;
- tramite computer o cellulare GSM collegati alla rete internet, mediante accesso al sito internet della banca xxx.xxxxxxxxxx.xxx (xxxx://xxxxxx. xxxxxx.xx per le connessioni a mezzo rete GSM) o attraverso gli altri sistemi telematici che la Banca potrà rendere disponibili;
2. Qualora gli ordini vengano impartiti tramite il pro- motore finanziario, questo ultimo provvede alla loro tempestiva trasmissione alla Banca (nei tempi tecnici necessari) per la successiva esecuzione.
3. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonica- mente, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
4. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
5. Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti. Le modalità di esecuzione (o di trasmissione dell’or- dine ad altro intermediario per la sua esecuzione) sono identiche, indipendentemente dal canale di trasmissione dell’ordine scelto dal Cliente.
Sono inoltre a disposizione della Clientela:
- il Servizio Clienti che può essere contattato ai se- guenti numeri e nei seguenti orari: numero Gratu- ito 000.00.00.00,o x00 00.0000.0000 per chiamate da cellulare e dall’estero:
servizio automatico informativo Documento In- formativo
365 giorni all’anno dalle ore 3:00 alle ore 24:00
servizio con operatore
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00 Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- per coloro che non sono ancora Clienti della Banca è attivo il Numero Gratuito 000.00.00.00 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
A.3 Reclami
Per eventuali reclami il Cliente può rivolgersi all’Uf- ficio Reclami di FinecoBank S.p.A., Piazza Duran- te,11 – 20131 (MI), fax n. 00.000000000, helpdesk@
xxxxxxxxxx.xxx o indirizzo PEC finecobankspa.pec@ xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I reclami sono trattati dall’Ufficio Reclami. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei ser- vizi di investimento ed accessori si conclude, di regola, nel tempo massimo di 90 giorni dal ricevimento del reclamo, ad eccezione dei reclami relativi al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per i quali è previsto il termine massimo di 30 giorni. La Banca prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La risposta al reclamo, viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, di prassi, con lo stesso mezzo utilizzato dal Cliente per l’inoltro del reclamo.
Per quanto riguarda le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie si rimanda al Foglio Informativo relativo al “Conto corrente Fineco”.
A.4 Servizi di investimento offerti
Fineco è stata autorizzata dalla Banca d’Italia allo svol- gimento dei servizi e delle attività di investimento di seguito brevemente descritti:
• Esecuzione di ordini per conto dei clienti (an- che mediante negoziazione per conto proprio): il servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro esecuzione presso una sede alla quale la Banca ha accesso diretto. Le modalità di prestazione del servizio e le sedi di esecuzione sulle quali si svolge sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della Banca. Talvolta Xxxxxx svolge atti- vità di negoziazione in conto proprio, ponendosi in contropartita diretta dei Clienti nell’esecuzione dei loro ordini; ad esempio ciò avviene nei seguenti casi:
- Negoziazione di strumenti finanziari quotati da Fineco in qualità di Internalizzatore sistematico (se- lezione di titoli quali, ad esempio, azioni e Contratti Finanziari Differenziali-CFD);
- Negoziazione di titoli oggetto di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria di una posizione in marginazione rimasta aperta (selezione di titoli azionari e obbligazionari);
- Negoziazione di titoli non quotati sui mercati regolamentati o su Multilateral Trading Facilities (MTF) (titoli obbligazionari e certificates, operazioni di Pronti contro termine);
- Negoziazione in derivati OTC, diversi dai CFD trat- tati in qualità di Internalizzatore Sistematico.
• Raccolta e trasmissione di ordini: il servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro trasmissione ad un intermediario abilitato alla ne- goziazione in conto proprio ed all’esecuzione di ordini per conto dei clienti. Ciò avviene quando la Banca non ha accesso diretto alla sede di esecuzio- ne dell’ordine. Gli intermediari negoziatori dei quali la Banca può avvalersi in tal caso sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della Banca.
I servizi di Esecuzione di ordini per conto dei clienti, e Xxxxxxxx e trasmissione di ordini sono nel seguito definiti come “Esecuzione”.
• Collocamento e distribuzione (nel seguito “Col- locamento”): la Banca svolge il servizio di collo- camento di strumenti finanziari e servizi di investi- mento e distribuisce prodotti finanziari (assicurativi e bancari), su mandato di società appartenenti al Gruppo e di società terze. Il servizio si sostanzia nel- la presentazione e proposizione dei prodotti, servizi e strumenti finanziari, i cui pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società. La Banca, inoltre, per le operazioni sul mercato primario svolge il ruolo di collocatore (con e senza impegno irrevocabile) su mandato degli emittenti o di altri collocatori primari.
• Consulenza in materia di investimenti (nel se- guito “Consulenza”): Tale servizio viene offerto unicamente attraverso la rete dei promotori finan- ziari della Banca ed è funzionale alla prestazione degli altri servizi di investimento offerti. Il servizio è disponibile secondo due modalità:
Nella modalità “Base” il servizio si sostanzia nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Ban- ca, riguardo a una o più operazioni - anche fra loro collegate - relative a strumenti finanziari e a prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicu- razione. La Banca fornisce consulenza su strumenti/ prodotti di terzi, distribuiti/collocati dalla Banca in di- pendenza di appositi accordi con le società Emittenti/ Offerenti. La Banca può fornire, altresì, consulenza su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamen- tati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, fatta eccezione per i derivati regolamentati.
Nella modalità “Advice”, oltre a quanto sopra:
a) viene formalizzato un Piano Finanziario Per- sonalizzato basato sulle Informazioni fornite dal Cliente e strutturato in una o più ipotesi di “Pro- fili di rischio/rendimento del Portafoglio sotto Advice”, compatibili e coerenti con gli “Obiettivi di Investimento” e le esigenze finanziarie dichia- rate dal Cliente; b) viene svolto il Monitorag- gio del Portafoglio, consistente in un’attività di controllo periodico di coerenza del complesso degli investimenti effettuati dal Cliente tramite la Banca, finalizzati all’attuazione del Piano Fi- nanziario Personalizzato che il Cliente intende realizzare.
• Servizi Accessori: si tratta di servizi offerti in con- nessione alla prestazione dei servizi d’investimento sopra indicati; in particolare:
- Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale intervie- ne la Banca;
- Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti e connessi servizi di gestione
del contante e delle garanzie collaterali;
- Intermediazione in cambi collegata alla prestazio- ne di servizi d’investimento in valuta.
Nell’ambito dei servizi accessori, in particolare, si di- stinguono:
Servizio di “Marginazione”: modalità di negoziazione che consente all’investitore di poter acquistare (Leva long o acquisto in leva) o vendere (Short Selling o vendita in leva allo scoperto) investendo soltanto una parte della liquidità necessaria. Il servizio di marginazione “long” e “short” prevede, nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione ordini per conto dei clienti, la facoltà per i Clienti, che abbiano attivato detta modalità di negoziazione, di effettuare operazioni di acquisto/vendita in leva di strumenti finanziari, impe- gnando un importo pari ad una percentuale del contro- valore di mercato degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. “marginazione”), sia attraverso ope- razioni “intraday” (ovvero operazioni da cui originano posizioni che devono essere chiuse nell’arco della stessa giornata), sia attraverso operazioni “multiday” (ovvero operazioni da cui originano posizioni che possono essere mantenute per più giorni). In particolare la marginazione “long multiday” prevede la cessione in prestito alla Banca dei titoli acquistati dal Cliente mentre la marginazione “short multiday” prevede la cessione in prestito dei titoli da parte della Banca a favore del Cliente. Le modalità, i termini e i limiti del Servizio di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari negoziabili secondo tali modalità e i relativi mercati di riferimento, sono indicati nell’area del sito internet dedicata al servizio, nonché nel modulo relativo alle norme operative del Servizio di Margina- zione (di seguito congiuntamente “Norme Operative”), disponibile sul sito medesimo.
I rischi connessi all’operatività in Marginazione sono quelli propri degli strumenti finanziari che ne formano oggetto (azioni e obbligazioni) per i quali si rinvia al paragrafo D3. “Principali rischi collegati all’investimento in strumenti e prodotti finanziari”.
Si sottolinea tuttavia che la presenza dell’”effetto le- va”2 che caratterizza la Marginazione amplifica tali rischi cosicchè, fermo restando quanto previsto in materia di operazioni non appropriate (vedi paragrafo F5_”Operazioni_non_appropriate – Conflitti d’interes- se”) il Servizio di Marginazione ha carattere chiaramen- te speculativo e richiede quindi un notevole grado di esperienza e conoscenza degli strumenti e dei mercati finanziari.
Servizio “Portafoglio remunerato”: servizio che consen- te al cliente di ottenere una remunerazione a fronte della cessione in prestito alla Banca di titoli presenti nel suo deposito titoli. Le caratteristiche dell’operazione di prestito titoli e i rischi connessi sono illustrati nel paragrafo D1.5.2 “Prestito Titoli”.
Per la prestazione dei suddetti servizi la Banca si avvale anche di promotori finanziari, registrati in Italia nell’al- bo di cui all’art. 31 comma 4 del D.lgs. 24/2/1998 n.58 (Testo Unico).
2 L’”effetto leva” è determinato dal fatto che il margine richiesto per aprire una posizione in Marginazione (long o short) è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore della posizione; ciò comporta che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul margine: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore a seconda della direzione del movimento dei prezzi.
La tabella seguente sintetizza i servizi d’investimento offerti dalla Banca come su indicati, distinguendo, ove necessario, le modalità di prestazione e i canali distributivi disponibili; per ciascuna combinazione servizio/ modalità/canale sono quindi precisate le tipologie di prodotti e strumenti finanziari offerti, le macro attività svolte dalla Banca e quelle proprie del cliente.
È possibile prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi d’investimento di interesse attra- verso i relativi moduli contrattuali disponibili sul sito internet della Banca, presso i negozi dei promotori finan- ziari o richiedibili agli operatori del call center della Banca che ne invieranno copia al domicilio del richiedente.
A.5 Documentazione fornita all’investitore a rendicon- to dell’attività svolta
La Banca:
1. all’atto della ricezione di un ordine, rilascia al Cliente un’attestazione contenente, tra l’altro, oltre ai dati identificativi dell’ordine stesso, le eventuali avver- tenze della Banca medesima al Cliente in materia di conflitti di interesse, di non adeguatezza/non appropriatezza dell’operazione cui si riferisce l’ordi- ne e di incentivi. Nel caso di ordini ricevuti a mezzo internet e a mezzo call center, l’attestazione è resa nell’area riservata al Cliente del sito della Banca ed è stampabile a cura del Cliente; nel caso di ordini ricevuti attraverso il promotore finanziario è questo ultimo a rilasciarne copia al Cliente;
2. per ogni consulenza prestata rilascia un verbale nel quale sono identificati gli strumenti o prodotti finan- ziari oggetto della consulenza, il tipo di operazione e l’esito della valutazione di adeguatezza svolta dalla Banca (oltre ad eventuali altre avvertenze in merito ai conflitti di interesse e agli incentivi riferibili all’o- perazione). Copia del verbale è consegnata dal pro- motore finanziario al Cliente oppure resa disponibile al medesimo nell’area riservata del sito della Banca;
3. quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell’or- dine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell’intermediario cui è stato trasmesso, dell’esecuzione dell’ordine, rende dispo- nibile al Cliente un avviso di conferma scritto conte- nente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concer- nenti gli elementi identificativi dell’operazione ese- guita quali, tra l’altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell’ordine, identificativo della sede di esecuzione, identificativo dello strumento, indica- tore di acquisto/vendita o di diversa operazione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese, corrispettivo totale, indicazio- ne se la controparte del Cliente è la stessa Banca o altro intermediario del Gruppo, o altro Cliente della Banca3 .
Nel caso di operazione in cui lo strumento finanzia- rio comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l’avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell’o- perazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi. L’avviso di conferma è reso disponibile nell’area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del Cliente.
Nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse; nel caso di ordini relativi a prodotti assicura-
tivi le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai mede- simi prodotti. I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli interme- diari che prestano il servizio secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
4. a richiesta del Cliente, fornisce allo stesso informa- zioni circa lo stato del suo ordine e circa la composi- zione delle commissioni e delle spese di cui al punto che precede in singole voci.
5. nel caso di operatività che possa determinare pas- sività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo tenuto altresì conto degli orari di apertura/chiusura dei mercati) eventuali perdite che superino la soglia predeterminata con- venuta in Contratto.
6. rende disponibile al Cliente,con periodicità trime- strale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) o, a scelta del Cliente, con periodicità mensile, semestrale o annuale, un rendiconto degli strumenti finanziari e della dispo- nibilità liquide detenuti dalla Banca contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può ef- fettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chiederne l’invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati re- golamentati vengono inoltre rendicontate giornal- mente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottene- re la stampa delle informazioni fornite.
7. rende disponibile al Cliente, con periodicità men- sile: - Il dettaglio degli oneri sostenuti dal Cliente per le operazioni di Esecuzione ordini in modalità “Marginazione” - il dettaglio dei proventi maturati dal Cliente per le operazioni di prestito titoli con- cluse nell’ambito del servizio c.d. “Portafoglio remu- nerato”. Tali informazioni sono rese disponibili in apposita area riservata del sito internet della Banca ove il Cliente può effettuarne la stampa.
A.6 Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Il fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo e quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perse- guimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000euro.
3 Salvo il caso in cui l’ordine sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.
La Banca aderisce al Fondo Nazionale di garanzia
di cui all’art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996
n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con ope- razioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Rego- lamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.
A.7 Politica di gestione dei conflitti di interesse
Le politiche di gestione dei conflitti di interesse adot- tate dalla Banca sono illustrate nel documento “Docu- mento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse” che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato unitamente allo stesso xxxxxx- done parte integrante. Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca www. xxxxxxxxxx.xxx e presso tutti i negozi ove operano i promotori finanziari della Banca.
La Banca fornisce inoltre - nell’ambito dei servizi di Ese- cuzione, di Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari, nonché di consulenza in materia di investimenti - in- formazioni su eventuali conflitti d’interesse relativi allo strumento o prodotto finanziario oggetto dell’ordine o della disposizione.
A.8 Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini
L’indicazione analitica delle politiche della Banca relati- ve al trattamento degli ordini connessi alla prestazione dei servizi di investimento è riportata nel documento “Execution Policy” predisposto dalla Banca che costi- tuisce un allegato al presente documento e che viene consegnato ai Clienti in allegato al Contratto.
Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca xxx.xxxxxxxxxx.xxx e presso tutti i negozi ove operano i promotori finanziari della Banca.
B Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela
B.1 Informazioni sul subdeposito e sulla responsa- bilità della Banca
Nell’ambito delle disposizioni relative al conto titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione, la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare i titoli e strumenti finanziari (nel se- guito: “titoli”), anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art.80 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998,n.58 (Testo Unico sull’intermediazione finanziaria) e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa
vigente. Il soggetto presso il quale sono subdepositati i titoli italiani in via ordinaria è Monte Titoli S.p.A.; i titoli esteri sono subdepositati presso Société Genéralé Securities Services S.p.A., in forma abbreviata “SGSS S.p.A.” con sede legale in Milano), iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al numero 5622 - con facoltà per quest’ultima di ulteriore subdeposito. La Banca rende noto al Cliente l’eventuale modifi- ca del subdepositario con apposita comunicazione o nell’ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. Il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli subdepositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.
La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizza- to, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata,a cui sia consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la ma- teriale custodia a terzi.
Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti pos- sibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è anche auto- rizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzio- ne altrettanti titoli della stessa specie e quantità. In tali casi il subdeposito avviene su conti “omnibus”, inte- stati alla Banca per conto di terzi, in cui sono immessi esclusivamente strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti e quindi senza specifica indi- cazione del nominativo del Cliente; i conti “omnibus” sono comunque sempre separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della Banca.
Per i titoli emessi o circolanti all’estero, la Banca è au- torizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di custodia e amministrazione titoli, da società estere subdepositarie a tal fine abili- tate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie. Esclusivamen- te nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o subdepositare i beni della Clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.
Relativamente ai titoli subdepositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.
B.2 Informazioni su privilegi e diritti di compensa- zione
PRIVILEGIO LEGALE:
il Contratto con il Cliente prevede che:
- se il Cliente non adempie puntualmente ed inte-
ramente le sue obbligazioni, la Banca lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata,entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, Cod. Civ., procedendo alla vendita – direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato – di un adeguato quantitativo di strumenti finanziari detenuti presso di sé;
- prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accor- dandogli un ulteriore termine di 10 giorni;
- la Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA:
il Contratto con il Cliente contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e Clien- te, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima.
B.3 Informazioni sull’utilizzo degli strumenti finan- ziari del Cliente da parte della Banca
La Banca, nell’ambito dei servizi denominati “Margi- nazione” e “Portafoglio Remunerato”, può utilizzare gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente. La natura di tali servizi, gli obblighi e le responsabilità assunti dalla Banca per la prestazione dei medesimi, le condizioni di restituzione ed i rischi connessi sono sinteticamente indicati nei paragrafi A.4 “Servizi di investimento offerti” e D1.5.2 “Prestito Titoli” e illustrati in dettaglio nelle norme regolanti i suddetti servizi, contenute nelle Condizioni Generali di contratto e disponibili sul sito internet della Banca.
C Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela
C.1 Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela
La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 2004/39/CE,
c.d. Direttiva MIFID) prevede la classificazione della Clientela nelle seguenti categorie:
- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.
A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette, in particolare, sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispetta- re. I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti, la normativa di riferimento prevede un minor livello di
tutela sia per quanto riguarda le valutazioni di ade- guatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa e di forma scritta dei contratti. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti pro- fessionali (c.d. professionali di diritto): si tratta, ad esempio, di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione,società di gestione del risparmio, fon- di pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
a) totale di bilancio non inferiore a 20.000.000 euro;
b) fatturato netto non inferiore a 40.000.000 euro;
c) fondi propri non inferiori a 2.000.000 euro.
I clienti al dettaglio - sia persone fisiche che giuridiche
- in possesso di determinati requisiti possono richie- dere di essere trattati come clienti professionali (c.d. professionali a richiesta).
Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, configurabile solo con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzio- ne di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezio- ne/trasmissione ordini nonché ai servizi
accessori ad essi connessi. Per tale Clientela non trova- no applicazione le regole di comportamento previste per le altre categorie di investitori.
I clienti al dettaglio (detti anche Clienti “retail”) sono tutti i clienti che non sono classificati come con- troparti qualificate e come clienti professionali.
Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tute- la per quanto riguarda, in particolare, l’ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l’effettuazione delle verifiche di “adeguatezza” e di “appropriatezza” dei servizi richiesti/prestati e delle operazioni
poste in essere, l’esecuzione degli ordini in stru- menti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. best execution).
C.2 Classificazione iniziale
La Banca, in occasione dell’invio della comunicazione relativa alla conferma di apertura del rapporto di conto corrente, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica la classificazione assegnata al Cliente informandolo contestualmente circa l’even- tuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita. I Clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della Clientela di Fineco che, quindi, prevede un’applicazione generalizzata delle tutele e degli adempimenti derivanti dall’ap- plicazione di tale massimo livello di protezione. È comunque previsto che, in presenza di un Cliente professionale di diritto che manifesti apertamente l’in- tenzione di voler agire come tale nel momento in cui intraprende una relazione con la Banca, quest’ultima lo classifichi come tale.
C.3 Modifica della classificazione
La normativa prevede che la classificazione originaria- mente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della banca che su iniziativa del Cliente.
Il Cliente, utilizzando un iter procedurale illustrato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx nell’area riservata alla profilazione dei clienti, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente Professionale a Cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da Cliente al dettaglio a Cliente Professionale a richiesta).
In particolare, al fine di poter chiedere di essere rico- nosciuto come Cliente professionale a richiesta, un Cliente al dettaglio dovrà dimostrare di possedere almeno due dei seguenti requisiti:
1) aver effettuato operazioni di dimensioni significati- ve sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
2) possedere un portafoglio di strumenti finanziari il cui valore superi 500.000 euro (non sono a tal fine considerati eventuali depositi di contante);
3) lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o in capo alla persona giuridica medesima.
Nel caso di richiesta di modifica della classificazione formulata dal Cliente, la Banca procede ad una valuta- zione della stessa ed ha la facoltà di accettarla o meno; in caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Dell’esito della propria valutazione, la Ban- ca dà comunicazione al Cliente.
Spetta in ogni caso ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.
D Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari
D.1 Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati
La Banca mette a disposizione della propria Clientela, nell’ambito dei servizi di investimento, le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda ai successivi paragrafi. In funzione delle scelte com- merciali che la Banca, tempo per tempo, si riserva di fare, alcune delle sottoelencate tipologie di prodotti potrebbero non essere disponibili:
- Titoli rappresentativi di capitale di rischio
- Titoli di debito
- Strumenti finanziari derivati
- Quote e azioni di organismi di investimento collet- tivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV)
- Altri prodotti trattati dalla Banca (compreso il Presti- to titoli)
- Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
D1.1. Titoli rappresentativi di capitale di rischio
Il titolo rappresentativo di capitale di rischio maggior- mente diffuso è l’azione. Essa rappresenta l’unità mini- ma di partecipazione al capitale sociale di una società per azioni. Il detentore di azioni diventa a tutti gli effetti socio della società che ha emesso il titolo sul mercato, partecipando (salvo che lo statuto non disponga di- versamente), al pari degli altri soci e in proporzione al numero di azioni detenute, al rischio economico dell’e- mittente. L’eventuale remunerazione legata al possesso di un titolo di capitale è parametrata all’andamento economico della società che lo ha emesso ed è subordi- nata alla decisione dell’assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. In caso di fallimento della società emittente, il titolare di azioni sarà remunerato in via re- siduale, vale a dire che solo dopo aver soddisfatto tutte le ragioni creditorie degli altri portatori di interesse sa- ranno soddisfatte quelle degli azionisti (postergazione). Tutte le azioni di una società hanno uguale valore no- minale e tutte quelle appartenenti alla stessa categoria attribuiscono ai detentori uguali diritti.
Il nostro ordinamento conosce diverse tipologie di azioni che si differenziano in base:
a) ai diritti che attribuiscono. Ogni tipologia di azione attribuisce al possessore differenti specifici diritti: amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnati- va delle delibere assembleari, diritto di recesso, di- ritto di opzione) ed economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).
Le azioni si distinguono, ad esempio, in:
- ordinarie: tipo di azioni che non attribuiscono ai detentori alcun privilegio in relazione alla distribu- zione dei dividendi o alla ripartizione dell’attivo in sede di liquidazione della società (postergazione);
- di risparmio: tipo di azioni prive del diritto di voto che godono di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie (antergazione);
- privilegiate: tipo di azioni che attribuiscono ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rim- borso del capitale allo scioglimento della società, ma comportano la limitazione di alcuni o tutti i diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di im- pugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione).
b) al regime giuridico di circolazione. Le azioni posso- no essere nominative o al portatore, la normativa dispone la nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari; fanno eccezione le azioni di risparmio che possono essere emesse al portatore. Le azioni al portatore, si trasferiscono con la mera consegna del titolo, mentre per quanto attiene le azioni nominative, il loro trasferimento può avvenire a mezzo di girata autenticata da un notaio ovvero da altro soggetto secondo quanto disposto dalle leggi speciali. Per quanto attiene le azioni e gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati, il trasferimento dovrà essere operato a mezzo della scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. In tal caso, se le azioni sono nominative la scritturazione sul conto equivarrà alla girata.
I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di prezzo e il rischio di insolvenza dell’emittente (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 “Principali rischi collegati all’investimen- to in strumenti e prodotti finanziari”).
D1.2. Titoli di debito
Un titolo di debito è un debito per chi lo emette e un credito per chi lo acquista. L’emissione di titoli di debito è utilizzata dalle società prevalentemen- te con finalità di raccolta: in tal caso chi emette (debitore) acquisisce risorse che restituisce a una determinata scadenza e sulle quali riconosce un interesse (fisso o variabile, periodico o solo al termine); chi investe (creditore) versa una somma che riavrà al termine e riceve l’interesse secondo modalità stabilite. Ogni titolo rappresenta una fra- zione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un’unica operazione di finanziamento.
Gli elementi caratteristici di un titolo di debito sono:
- il tasso di interesse nominale, che può essere:
- fisso, se calcolato sulla base di un rendimento predeterminato che non si modifica nel corso della durata del prestito.
- variabile, se è previsto un rendimento variabile nel tempo, il cui importo è determinato periodica- mente con riferimento a parametri finanziari o reali specificati al momento dell’emissione (ad esempio Euribor) oppure indicizzato al valore di un sotto- stante (azioni, indice, paniere);
- misto, ovverosia dato dalla combinazione di una componente fissa e una variabile.
- la durata;
- le modalità di pagamento degli interessi (cedola o zero coupon);
- la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un’unica soluzione a scadenza, oppu- re rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);
- il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile.
La cedola, periodica a scadenze predeterminate, è una delle forme generalmente più utilizzate dagli emittenti per pagare gli interessi all’investitore. Esistono però anche dei titoli senza cedola c.d. zero coupon dove gli interessi vengono pagati al momento della scadenza, con la restituzione del capitale investito, maggiorato degli interessi maturati durante il periodo di vita del titolo.
L’emittente gode di ampia libertà sia nella determi- nazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo di debito alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati.
A seconda del soggetto giuridico che li emette si può distinguere in: titoli di Stato (government bond), tito- li sovranazionali e obbligazioni societarie (corporate bond).
D1.2.1. Titoli di Stato
I titoli di Stato sono strumenti finanziari emessi da go-
verni nazionali, sia in euro sia in divisa diversa dall’euro, che prevedono, in via generale, il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento di tipo cedo- lare oppure zero coupon.
In Italia, le principali tipologie di titoli di Stato sono le seguenti.
Buoni ordinari del tesoro (BOT): titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 12 mesi. Certificati di credito del tesoro (CCT): titoli a tasso va- riabile, con cedole indicizzate al rendimento dei BOT, la cui durata è di norma pari a 7 anni.
Certificato di Credito del Tesoro indicizzato all’Eu- ribor (CCTeu): titoli a tasso variabile, con cedole indi- cizzate all’Euribor, la cui durata è di norma pari a 7 anni. Certificati del tesoro zero coupon (CTZ): titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 24 mesi.
Buoni del tesoro poliennali (BTP): titoli a tasso no- minale fisso, pagabile con cedole semestrali, la cui scadenza può variare, di norma, da un minimo di 3 anni ad un massimo di 30.
Vi sono inoltre i Buoni del tesoro poliennali indicizzati all’inflazione (BTPi) che sono titoli a tasso variabile che peraltro forniscono all’investitore una protezione contro l’aumento dei livello dei prezzi: sia il capitale rimborsato a scadenza che le cedole pagate semestral- mente sono, infatti, rivalutate sulla base dell’inflazione dei paesi appartenenti all’area Euro (indice Eurostat). La loro durata varia, di norma, da 5 a 30 anni.
I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell’emittente, ovvero il rischio sovrano trattandosi di titoli del debito pubblico (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al pa- ragrafo D3 “Principali rischi collegati all’investimento in strumenti e prodotti finanziari”).
D1.2.2. Titoli sovranazionali
I titoli sovranazionali sono obbligazioni emesse da istituzioni internazionali (ad esempio, Banca Europea per gli Investimenti) che raccolgono fondi per finanzia- re progetti governativi o di aziende private in diverse parti del mondo; possono essere denominate in valute forti (euro, dollaro USA, sterlina inglese, ecc.) o in valu- te di paesi emergenti.
I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell’emittente, tuttavia il rischio creditizio per questi strumenti è generalmente ridotto (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 “Principali rischi collegati all’investimen- to in strumenti e prodotti finanziari”).
D1.2.3. Obbligazioni societarie (corporate bond)
Tra i titoli di debito più diffusi vi sono le obbliga- zioni. Le obbligazioni societarie sono quelle in cui l’emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società di diritto privato (ad esempio, banche e società industriali) e si distinguono in:
a) obbligazioni senior, nel caso in cui l’emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale, il portatore delle obbligazioni potrà essere
soddisfatto con modalità analoga a quella prevista per gli altri creditori non garantiti e non privilegiati dell’emittente. Le obbligazioni senior si distinguono in:
- ordinarie (plain vanilla), sono obbligazioni che attribuiscono il diritto di percepire, secondo mo- dalità prefissate, gli interessi e, a scadenza, il rimborso del capitale pari al valore nominale; non presentano alcuna componente derivativa;
- obbligazioni strutturate, sono obbligazioni scomponibili in un’obbligazione tradizionale, che attribuisce il diritto di percepire a scadenza il rim- borso del capitale pari al valore nominale (e un’e- ventuale rendimento minimo) e in uno strumento finanziario derivato che consente al sottoscrittore di percepire un rendimento aleatorio legato all’an- damento di una o più attività sottostanti (come azioni, indici azionari, merci, valute).
- obbligazioni convertibili, sono obbligazioni che possono essere convertite, a scelta dell’investitore e in periodi predeterminati, in azioni (dette “di compendio”) della società che ha emesso le obbli- gazioni medesime o di una società terza. A seguito della conversione, l’investitore cessa di essere cre- ditore del soggetto che ha emesso le obbligazioni, acquisendo i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti agli azionisti della società emittente le azioni di compendio.
b) obbligazioni subordinate, che in caso di liquida- zione dell’emittente sono rimborsate per capitale ed interessi residui solo dopo che sono stati soddi- sfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subor- dinati dell’emittente; in ogni caso tali obbligazioni saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell’emittente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione mag- giore.
In particolare, qualora l’emittente sia una società bancaria, le obbligazioni subordinate si distinguono in:
- obbligazioni subordinate “Upper TIER II”;
- obbligazioni subordinate “Lower TIER II”;
- obbligazioni subordinate “TIER III”.
Si riepilogano di seguito alcune delle caratteristiche delle obbligazioni subordinate emesse da banche. Le obbligazioni subordinate “Upper TIER II” sono obbligazioni irredimibili o redimibili (rispettivamen- te non rimborsabili e rimborsabili) con scadenza pa- ri o superiore ai 10 anni caratterizzate dalla presenza di clausole che:
- subordinano il rimborso a scadenza delle obbli- gazioni alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia;
- prevedono la possibilità di sospendere il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l’insorgere di perdite in caso di andamenti negativi della gestione (cd. interest deferral option);
- prevedono la possibilità per l’emittente di uti- lizzare capitale ed interessi per coprire risultati negativi di gestione, in caso di perdite di bilancio che determinano una diminuzione del capitale
versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l’autorizzazione all’attività bancaria (cd. loss absorption clause); ciò al fine di consentire all’emittente di continuare l’attività.
Le obbligazioni subordinate “Lower TIER II” sono ob- bligazioni con durata pari o superiore a 5 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno 5 anni). Possono presentare clausole di rimborso anticipato, che può avvenire solo su iniziativa dell’emittente previa autorizzazione della Banca d’Italia.
Le obbligazioni subordinate “TIER II” possono pre- vedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso an- ticipato (cd. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l’ammontare dello step-up non ecceda, alternati- vamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l’aumento di tasso.
Le obbligazioni subordinate “TIER III” sono obbliga- zioni con durata pari o superiore ai 2 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno due anni) soggette alla clausola di immobilizzo (cd. “clausola di lock-in”), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l’ammontare complessivo dei fondi patrimoniali dell’emittente a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.
I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il ri- schio di insolvenza dell’emittente, generalmente que- sti ultimi sono legati al Rating assegnato all’emittente (cfr. il paragrafo D4 Criteri di classificazione adottati dalla Banca e indicatori di rischio).
Le obbligazioni convertibili, oltre ai rischi menzionati, sono soggette anche al rischio di prezzo relativo all’azione di compendio. Le obbligazioni strutturate, oltre ai rischi dell’obbligazione tradizionale, subiscono il tipo di rischio/i associato/i al derivato incorporato nell’obbligazione. Le obbligazioni subordinate, oltre ai rischi dell’obbligazione tradizionale, subiscono il rischio associato al tipo di subordinazione (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al para- grafo D3 “Principali rischi collegati all’investimento in strumenti e prodotti finanziari”).
D1.2.4. Covered bond (o obbligazioni garantite)
Il Covered bond è un’obbligazione bancaria, con un profilo di rischio contenuto, perché garantita da attività destinate, in caso di insolvenza dell’emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbli- gazionisti, ed una liquidità elevata. Lo schema opera- tivo prevede la cessione da parte di una banca a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia (crediti ipotecari e verso pubbliche amministrazioni) e l’emissione da parte di una banca, anche diversa dalla cedente, di obbligazioni garantite dalla società veicolo a valere sugli attivi acquistati e costituiti in un patrimonio separato
I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono
il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell’emittente. Per questi titoli il rischio creditizio risulta mitigato dal fatto che la garanzia del portafoglio creditizio cartolarizzato opera congiuntamente a quella dell’emittente (per una de- scrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 “Principali rischi collegati all’investimento in stru- menti e prodotti finanziari”).
D1.3. Strumenti finanziari derivati
I derivati sono strumenti finanziari il cui valore di- pende dall’andamento di un’attività sottostante. Tali attività possono essere di varia natura: finanziaria (titoli azionari, indici, tassi di interesse e di cambio) o reale (tabacco, caffè, cacao, petrolio, oro).
Gli strumenti finanziari derivati possono essere:
- valori mobiliari;
- contratti.
I rischi associati agli strumenti derivati sono principal- mente quelli relativi agli strumenti sottostanti ovvero, potenzialmente, tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascuno strumento derivato; di seguito vengono illustrate le principali categorie di strumenti finanziari derivati trattati dalla Banca. Informazioni dettagliate sulle modalità operative utilizzate dalla Banca per lo svolgimento delle negoziazioni su strumenti derivati sono disponibili nella sezione Help dedicata al Trading sul sito xxxxxx.xx.
D1.3.1. Strumenti finanziari derivati rappresentati da “valori mobiliari”
Rientrano in tale fattispecie i warrant, gli Exchange Traded Commodities (ETC) e gli strumenti derivati cartolarizzati (securitized derivatives).
Il warrant è uno strumento finanziario derivato molto simile ad un’opzione che conferisce al possessore una facoltà di acquisto (warrant call) o di vendita (warrant put) da esercitarsi a (oppure entro) una certa scadenza (se di tipo europeo oppure americano) su una deter- minata attività sottostante e ad un prezzo prefissato.
Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di capitale.
Il warrant è uno strumento che può circolare separata- mente rispetto al titolo principale.
Gli ETC sono strumenti finanziari derivati emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in merci o in contratti, anche derivati, su merci. Il valore degli ETC è collegato all’andamento dei prezzi delle attività oggetto dell’investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a tali attività. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all’an- damento del sottostante.
In pratica gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da uno Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell’investi- mento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall’emittente con operatori interna- zionali di elevato standing. La gamma di commodities
replicata dagli ETC è molto ampia e non si limita alle singole materie prime, ma si estende a loro indici e sottoindici.
Ciò permette al risparmiatore sia di scommettere sull’andamento positivo di una singola materia prima, sia di diversificare l’investimento attraverso un paniere di commodities.
Le attività acquistate dall’emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni.
Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalle sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddi- sfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finan- ziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione.
Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETC.
In sintesi, gli ETC:
- sono negoziati in Borsa come delle azioni;
- replicano passivamente la performance della ma- teria prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento.
Gli strumenti derivati cartolarizzati possono essere emessi soltanto da un intermediario finanziario o comunque da società o enti con particolari requisiti patrimoniali e di vigilanza, da stati e organismi inter- nazionali.
Per evitare situazioni di conflitto di interesse, l’emitten- te di un derivato cartolarizzato non può coincidere con l’emittente dello strumento sottostante.
Attualmente gli strumenti derivati cartolarizzati si sud- dividono in due categorie di strumenti: i covered warrant e i certificate.
Entrambi possono avere come sottostante azioni e ti- toli di stato ad elevata liquidità, indici, tassi di interesse, valute e merci.
I covered warrant sono strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono al detentore la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla (o entro la) data di scadenza, un certo quantitativo dell’attività sottostan- te (strumenti finanziari, metalli preziosi, tassi, valute, indici) a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price). L’esercizio di un covered warrant può comportare la consegna fisica del sottostante oppure la liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strike price (nel caso di covered warrant call) o della differenza, se positiva, tra lo strike price e il prezzo dell’ attività sotto- stante (nel caso di covered warrant put). Attualmente tutti i covered warrant negoziati sul SeDeX prevedono la liquidazione monetaria automatica a scadenza in caso di importo differenziale positivo.
I certificate sono strumenti finanziari costituiti da una combinazione di opzioni che replicano, con o senza effetto leva, l’andamento dell’attività sottostante cui si riferiscono. I certificate senza effetto leva (investment certificate) costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un’alternativa all’in- vestimento diretto nel sottostante. I certificate con
leva (leverage certificate) possono essere sia di tipo bull che di tipo bear.
Sulla base della classificazione prevista da ACEPI (l’“As- sociazione Italiana Certificati e Prodotti di Investi- mento”, che riunisce i principali emittenti di prodotti strutturati e promuove in Italia una cultura evoluta dei prodotti di investimento, in particolare certificati) è possibile suddividere i certificate in 4 macroclassi: strumenti a capitale protetto/garantito, strumenti a capitale condizionatamente protetto, strumenti a ca- pitale non protetto e strumenti a leva.
I certificate di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comune- mente chiamati “Investment Certificate” (senza effetto leva).
I certificate di cui al numero 4) sono comunemente chiamati “Leverage Certificate” (con effetto leva).
1) Certificate a capitale protetto/garantito
Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo (o sul ribasso) dell’attività sottostante pro- teggendo il capitale investito dagli eventuali ribassi (rialzi). Il livello di protezione è definito in fase di emissione del prodotto, in maniera tale da offrire una protezione totale del capitale investito (100%) oppure parziale (ad esempio 90%, 80% o inferiore).
2) Certificate a capitale condizionatamente protet- to/garantito
Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo dell’attività sottostante e allo stesso tempo proteggono il capitale investito (ma solo se il sot- tostante non tocca la barriera di protezione) e, per alcune tipologie di certificati, consentono di guada- gnare anche in caso di ribassi contenuti.
3) Certificate a capitale non protetto/garantito Questi prodotti consentono ai portatori di investire in un determinato sottostante esponendosi alla per- formance realizzata da questo ultimo, sia al ribasso che al rialzo, in maniera proporzionale oppure più che proporzionale. I sottostanti di questi certificati sono solitamente indici, commodities, panieri e più in generale sottostanti non facilmente raggiungibili da un risparmiatore individuale con un investimen- to diretto.
4) Certificate a Leva
Tra i certificati a capitale non protetto, gli strumenti a leva sono quelli che offrono potenzialmente i rendimenti più alti a patto di essere disponibili a sottoporsi a rischi superiori. Con un prodotto con leva si acquisisce il diritto di comperare (bull) o di vendere (bear) un valore sottostante a un prezzo di esercizio (strike) e a una data prestabiliti. L’impiego di capitale per investire in un prodotto di questo tipo è minore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante (cosid- detto effetto leva). Proprio la presenza dell’effetto leva consente di moltiplicare la performance del sottostante. La leva però non amplifica solo i gua- dagni ma anche le eventuali perdite e l’investitore si trova esposto al rischio di estinzione anticipata del certificato e di perdita totale del capitale investito, se il sottostante raggiunge una predeterminata barriera di stop loss.
D1.3.2. Strumenti finanziari derivati rappresentati da “contratti”
Gli strumenti finanziari derivati rappresentati da contratti si distinguono in derivati regolamentati e derivati OTC.
I derivati regolamentati sono rappresentati da con- tratti le cui caratteristiche sono standardizzate e defi- nite dall’autorità del mercato su cui vengono negoziati; tali caratteristiche riguardano l’attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc. In Italia il mercato regolamentato degli strumenti derivati è denominato IDEM. In parti- colare su tale mercato si negoziano contratti future e contratti d’opzione aventi come attività sottostante indici e singoli titoli azionari ed è gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’elenco completo dei mercati su cui sono negoziati tali strumenti ai quali Fineco offre accesso è riportato nel documento “Execution Policy” disponibile sul sito della Banca.
I derivati OTC sono negoziati fuori dai mercati regola- mentati direttamente tra le parti. Può risultare quindi difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questo motivo, le operazioni aventi ad oggetto derivati OTC comportano l’assunzio- ne di rischi più elevati e/o più difficilmente misurabili. In tali operazioni la Banca si pone, generalmente, come controparte dell’investitore. Le parti possono libera- mente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento; generalmente questi sono swap e forward. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesi- me, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
Le principali finalità associate alla negoziazione di stru- menti finanziari derivati sono le seguenti:
- copertura di posizioni (hedging): si intende pro- teggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato. L’utilizzo del- lo strumento derivato consente di neutralizzare l’andamento avverso del mercato, bilanciando le perdite/guadagni sulla posizione da coprire con i guadagni/perdite sul mercato dei derivati;
- speculazione: strategie finalizzate a realizzare un profitto basato sull’evoluzione attesa del prezzo dell’attività sottostante;
- arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo di- sallineamento tra l’andamento del prezzo del deri- vato e quello del sottostante (destinati a coincidere all’atto della scadenza del contratto), vendendo lo strumento sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato e ottenendo, così, un profitto privo di rischio.
Tra i contratti derivati più comuni si evidenziano, a titolo esemplificativo,
- i Contratti a termine (forward e futures)
- le Opzioni
Nel seguito si illustrano, altresì, le caratteristiche dei Contratti Finanziari Differenziali (CFD), in quanto stru- menti derivati OTC contemplati nell’ambito dell’offerta di Fineco.
Contratti a termine (forward e futures)
Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un cer- to sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:
- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, stru- menti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).
L’acquirente del contratto a termine (colui che si im- pegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di con- segna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).
I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.
L’esecuzione del contratto alla scadenza può realiz- zarsi:
- con l’effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all’acquirente, dietro pagamen- to del prezzo di consegna. In questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel con- tratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all’acquirente del contratto, viceversa se negativa. In questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.
Le principali tipologie di contratti a termine sono, oltre ai contratti forward, i contratti future.
I contratti future si differenziano dai forward per essere contratti standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati.
Il future è un contratto a termine in cui la controparte assume l’obbligo di comprare o vendere un dato quantitativo di una specifica attività sottostante ad una certa data futura e ad un prezzo prestabilito (c.d. future price). Gli stock future quotati sul mercato IDEM permettono di prendere posizioni rialziste o ribassiste sulle principali azioni Blue Chip di Borsa Italiana S.p.A. senza dover necessariamente operare sull’azione sot- tostante.
Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propria- mente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli negoziati sui mercati regolamentati, è il risultato dell’incontro delle proposte di acquisto e di vendita. Viene di norma indicato in “punti indice”.
In relazione all’attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future, se è un’attività finanziaria.
La standardizzazione dei contratti e la possibilità di
negoziarli in mercati regolamentati comportano im- portanti effetti:
- la possibilità di una chiusura anticipata di una posizione in future, senza aspettare la scadenza, attraverso la sua negoziazione;
- un notevole guadagno in termini di liquidità degli scambi e, di conseguenza, di riduzione dei costi a carico dagli operatori.
Ulteriore elemento distintivo dei future rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e ga- ranzia (di seguito CC&G). Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazio- ne, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.
Per poter assolvere su base sistematica e continuativa ai propri compiti e per garantire l’efficienza del siste- ma, la clearing house adotta una serie di misure, tra le quali l’adozione del sistema dei margini che prevede il versamento da parte delle controparti di un margine iniziale e di margini di variazione durante la vita del contratto.
Nel momento in cui si compravende il contratto, le due parti, acquirente e venditore, devono versare alla Cassa di compensazione e garanzia i margini iniziali che verranno restituiti alla scadenza.
Durante la vita del contratto, giorno per giorno, la Cassa di compensazione e garanzia calcola la diffe- renza fra il valore del contratto del giorno e quello del giorno precedente e chiede il versamento di questa differenza, chiamata margine di variazione, alla parte che rispetto al giorno precedente ha maturato la per- dita. Detto margine verrà accreditato alla parte che ha invece conseguito il profitto.
Questo meccanismo di calcolo si sussegue giornal- mente fino alla scadenza, in occasione della quale ver- rà liquidato l’ultimo margine di variazione e restituito il margine iniziale versato dalle parti.
È importante notare che il sistema dei margini compor- ta il calcolo e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite maturati dalle controparti, a differenza del forward dove le perdite e i profitti maturati vengo- no calcolati e corrisposti solo alla scadenza.
Pertanto, nel caso di contratti future, vi sono flussi di cassa sia all’atto della stipula del contratto (margine iniziale), sia durante la vita dello stesso (margini di va- riazione), sia alla scadenza (liquidazione del contratto). Le operazioni su future comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale (detto an- che margine di garanzia) è ridotto rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cd. “effetto di leva”. Questo
significa che un movimento dei prezzi di mercato rela- tivamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul margine di garanzia: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato inizialmente, potrà di conseguenza andare perduto completamente.
Al fine di mitigare tale rischio Fineco ha introdotto un sistema di monitoraggio delle posizioni che prevede l’attivazione di ordini automatici per la loro chiusura qualora la variazione del prezzo di mercato in senso sfavorevole al cliente raggiunga una soglia prefissata (c.d. stop-loss).
Fineco ti consente di personalizzare sia il livello dei margini di garanzia trattenuti che il posizionamento dell’ordine di chiusura stop-loss correlato. Ad esempio, sul mercato IDEM la soglia di stop-loss è sempre infe- riore del 5% rispetto al margine di garanzia.
Opzioni
Un’opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sotto- stante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità) o al raggiungimento della stessa.
Tali contratti possono essere negoziati sia su mercati regolamentati sia OTC.
Gli elementi caratteristici di un’opzione sono:
- il sottostante. Esso può essere un titolo azionario, un indice, una valuta estera (o un tasso di cambio) un contratto future, una merce (commodity) oppu- re una qualsiasi attività finanziaria o reale. Tutte le opzioni scritte sul medesimo sottostante costitui- scono una “serie”;
- la facoltà. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di acquistare, in data futura, il sottostante vengono denominate opzioni call. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di vendere il sottostante, vengono denominate opzioni put. Tutte le opzioni dello stesso tipo (call oppure put) costituiscono una “classe”;
- la scadenza. Le opzioni che conferiscono al posses- sore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il giorno che coincide con la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni europee, mentre le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono denominate op- zioni americane;
- il prezzo di esercizio (o prezzo base o strike pri- ce). Rappresenta il prezzo al quale il possessore dell’opzione call oppure put può, rispettivamente, acquistare o vendere l’attività sottostante.
Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:
- un’attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.
In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente rico- nosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.
Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (holder) e venditore (writer) dell’opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l’attività sottostante. Il venditore perce- pisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all’acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.
Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position).
Nel momento in cui il compratore dell’opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:
- nel caso di opzione call, il compratore dell’opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
- nel caso di put, il compratore dell’opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot.
La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco. Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell’esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o vice- versa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.
L’esecuzione del contratto, per alcune tipologie di opzioni, può realizzarsi:
- con l’effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di eserci- zio (cash settlement).
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regola- mento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti future, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in future e la connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un’op- zione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione, deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assun-
zione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto.
Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione ven- duta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzial- mente illimitate.
Per questo motivo, non è un tipo di operatività che la Banca generalmente offre ai propri clienti.
Contratti Finanziari Differenziali (CFD)
Il CFD è uno strumento finanziario derivato in quanto il suo valore è direttamente collegato a quello dell’attivi- tà sottostante e ne segue quindi l’esatto andamento. In particolare il CFD prevede il pagamento in contanti del Differenziale di prezzo registrato, su un determinato sottostante, tra il momento dell’apertura e il momento di chiusura del contratto CFD, senza che ciò comporti lo scambio fisico del sottostante.
Il sottostante può essere costituito, ad esempio, da un indice, da un altro strumento finanziario (ad es. azione), da un cambio tra valute o da commodities (cd. CFD su indici, CFD su azioni, CFD forex, CFD su commodities).
Poiché per la stipula del CFD è richiesto solo il versa- mento di una quota minima del suo controvalore (cd. Margine di Garanzia), mentre il Differenziale è commi- surato all’intero controvalore, il CFD è caratterizzato da un forte effetto leva.
La finalità di chi stipula un CFD è di beneficiare degli ef- fetti economici di variazione del prezzo del sottostante, senza acquisirne la proprietà e senza dover per questo impiegare l’intero controvalore dello strumento.
Il CFD, pertanto, ha finalità speculativa e come tale presenta elevata rischiosità. In particolare in caso di va- riazioni sfavorevoli del prezzo del CFD, è possibile che le perdite subite eccedano il Margine di Garanzia; tale rischio è mitigato attraverso il meccanismo dello Stop Loss che, in condizioni normali di mercato, determina la chiusura della posizione prima che la perdita ecceda il Margine.
D1.4. Quote e azioni di OICR (fondi comuni di inve- stimento e SICAV)
I fondi comuni di investimento e le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) appartengono alla categoria degli OICR (Organismi di Investimento Col- lettivo del Risparmio).
Si tratta di portafogli di strumenti i cui rischi associati sono quelli relativi agli strumenti costituenti gli stessi, potenzialmente tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 “Principali rischi collegati all’investimento in strumenti e prodotti fi- nanziari”).
D1.4.1. Fondo comune d’investimento e SICAV
Il fondo comune d’investimento è un patrimonio au- tonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una Società di Gestione del Risparmio (di seguito anche SGR). Il pa-
trimonio gestito è “autonomo” e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR. Detta separazione patrimoniale, che ha funzione prevalen- temente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della società gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.
La partecipazione a un fondo comune di investimen- to avviene mediante la sottoscrizione di quote; tali quote, tutte di uguale valore, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore. Il valore di ogni singola quota, calcolato giornalmente, è dato dal rapporto esistente tra il valore netto dell’intero patrimonio diviso per il numero di quote in circolazione.
Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di tipo immobi- liare, che investono esclusivamente o prevalente- mente in beni immobili e in partecipazioni a società immobiliari, e quelli di tipo mobiliare, che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, ecc.). Mentre quelli di tipo immo- biliare, per il tipo di investimento che li caratterizza, sono sempre chiusi, quelli mobiliari possono essere sia chiusi che aperti:
- fondi aperti, in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento;
- fondi chiusi, in cui il sottoscrittore può aderire sol- tanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell’in- vestimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date prestabilite.
Le SICAV sono costituite in forma societaria; pertanto il sottoscrittore assume lo status di socio con la possi- bilità di influire, mediante l’esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società. Il capitale sociale delle SICAV risulta variabile in aumento (al variare delle sottoscrizioni di nuove azioni) e in diminuzione (al rimborso di partecipazioni azionarie).
L’investimento in fondi comuni e SICAV consente:
- di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito professionalmente;
- una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori, in quanto il rispar- mio di questi ultimi confluisce in un patrimonio di grandi dimensioni.
Per fondi comuni d’investimento e SICAV la Banca ren- de disponibili al cliente informazioni relative alla socie- tà di gestione e alla composizione del patrimonio; sono inoltre indicati la categoria di appartenenza ed il rating secondo i criteri di classificazione utilizzati dalla società di ricerche finanziarie indipendente Morningstar.
D1.4.2. Fondi speculativi
I fondi speculativi (hedge fund) sono fondi comuni di investimento il cui patrimonio può essere investito in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme pru- denziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia.
Anche per i fondi speculativi è possibile operare la di- stinzione tra aperti e chiusi. La sottoscrizione di quote di fondi speculativi può avvenire in qualsiasi istante, mentre il rimborso può avvenire con cadenza mensile (in alcuni casi trimestrale).
I fondi speculativi non possono essere oggetto di offerta al pubblico.
D1.4.3. Exchange Traded Fund
Gli Exchange Traded Fund (ETF) sono una particolare tipologia di OICR con due principali caratteristiche:
- sono negoziati in Borsa come un’azione;
- hanno come unico obiettivo di investimento quello di replicare l’indice al quale si riferiscono (bench- mark) attraverso una gestione totalmente passiva.
Un ETF riassume in sé perciò le caratteristiche pro- prie di un fondo e di un’azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti: diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi; flessibilità e trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale delle azioni che consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all’investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo.
Uno dei principali vantaggi degli ETF consiste nella presenza di costi contenuti, in termini di commissioni di gestione a carico dell’investitore. Ciò deriva tipica- mente dalla gestione passiva, atta a replicare esatta- mente l’indice benchmark, che implica un intervento minimo dell’asset manager oltre ad un basso tasso di rotazione degli investimenti.
Una particolare tipologia di ETF è rappresentata dagli ETF strutturati, cioè degli OICR negoziati come delle azioni e gestiti con tecniche volte a perseguire rendi- menti che non sono solo in funzione dell’andamento dell’indice benchmark ma anche volte, ad esempio, a proteggere il valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi del mercato di riferimento o a partecipare in maniera più che proporzionale all’anda- mento di un indice (“ETF a leva”).
D1.5. Altri prodotti trattati dalla Banca
D1.5.1. Certificati di deposito e Buoni fruttiferi
I certificati di deposito (CD) ed i Buoni fruttiferi (BF) sono titoli emessi dalle Banche per la raccolta del risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono, in via generale, titoli individuali in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo Cliente delle cui specifiche esigenze può, quindi, tener conto. I CD ed i BF vengono emessi nominativi o al portatore, in base alla richiesta formulata dal Cliente e documen- tata nella modulistica contrattuale. Viene consegnata
al Cliente una ricevuta non cedibile a terzi e viene ga- rantita la possibilità di ottenere il titolo cartaceo senza oneri aggiuntivi.
I CD ed i BF possono avere durata non inferiore a tre mesi e non superiore ai 5 anni. Sono previsti tagli minimi di emissione; la sottoscrizione è possibile per i suddetti tagli minimi e per i relativi multipli (o per i tagli minimi e per somme aggiuntive e per multipli di queste ultime).
I CD ed i BF possono essere emessi anche in forma standardizzata.
Il rischio associato a questa tipologia di titoli è il ri- schio di insolvenza dell’emittente. Tuttavia, per effetto dell’adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tu- tela dei Depositi, i CD e BF nominativi sono assistiti da garanzia del predetto Fondo, nei limiti di importo pre- visti nel relativo regolamento per ciascun depositante.
D1.5.2. Prestito titoli
Il prestito titoli è un contratto mediante il quale un soggetto (il prestatario) acquisisce la proprietà e la disponibilità di una determinata quantità di strumenti finanziari da altro soggetto (prestatore) per un perio- do di tempo prestabilito e, alla scadenza dello stesso o, qualora previsto nel contratto, su richiesta del presta- tore, si impegna a restituire a quest’ultimo valori della stessa specie e qualità, nonché a pagare la somma pattuita a titolo di remunerazione.
Il servizio di “Portafoglio Remunerato” proposto da Fineco si basa sul contratto di prestito titoli e prevede il conferimento alla Banca da parte del Cliente di un mandato a stipulare, in nome e per conto del Cliente con la Banca stessa, singoli contratti di prestito di durata pari ad un giorno lavorativo, utilizzando tutti o parte degli strumenti finanziari dematerializzati tempo per tempo registrati sul deposito titoli a lui intestato.
Il servizio permette al Cliente di conseguire una remu- nerazione ulteriore rispetto ai frutti eventualmente derivanti dagli strumenti finanziari (interessi, dividendi, altri frutti), qualora la Banca prenda a prestito i titoli. Difatti, la Banca, per ogni operazione eseguita, ricono- sce al Cliente un compenso calcolato in ragione della durata effettiva del prestito, del tasso su base annua pubblicato tempo per tempo nell’area riservata del sito della Banca e riportato nella conferma di prestito titoli, del prezzo dello strumento finanziario riportato nei listini ufficiali di borsa alla data di consegna dei medesimi.
In relazione a ciascuna operazione di prestito e sin dalla sottoscrizione del contratto relativo al servizio, il Cliente autorizza la Banca a trasferire gli strumenti finanziari individuati discrezionalmente dalla Banca stessa dal suo deposito titoli al deposito di proprietà della Banca e a compiere ogni formalità necessaria a tale scopo. Alla data di scadenza dell’operazione la Banca restituisce al Cliente altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi in prestito, unitamente ai diritti accessori eventual- mente maturati (interessi, dividendi e/o altri frutti) sugli strumenti finanziari prestati durante il periodo di durata del prestito, mediante accredito degli stessi sul conto corrente collegato al deposito titoli, al netto
delle ritenute, secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.
La Banca ha piena facoltà di valutare di volta in volta se procedere o meno alla conclusione delle operazioni di prestito titoli, decidendo autonomamente, entro i limiti definiti nell’ambito delle “Norme che regolano le operazioni di prestito di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione”, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da utilizzare e non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici prestiti, anche nel caso in cui il Cliente impar- tisca disposizioni alla Banca.
Entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di effettuazione del prestito, la Banca met- terà a disposizione del cliente, nell’area riservata del sito xxxxxx.xx, la conferma dell’operazione, recante gli elementi essenziali della stessa.
In relazione alla conclusione dei singoli contratti, non verrà addebitata al Cliente alcuna commissione o spesa.
Il rischio associato a questa tipologia di operazione è il rischio di insolvenza della controparte, conseguente al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente alla Banca. In particolare, la Banca potrebbe trovarsi nell’impossibilità di far fronte ai propri impegni contrattuali nei confronti del cliente (restituzione degli strumenti finanziari o del loro controvalore, correspon- sione della remunerazione e/o dei frutti derivanti dagli strumenti finanziari).
La Banca è impegnata a restituire al Cliente i tito- li oggetto del prestito alla scadenza dello stesso e comunque garantisce nei confronti del medesimo il buon fine delle singole operazioni di prestito, po- nendo a garanzia strumenti finanziari quotati e/o non quotati emessi dalla propria controllante UniCredit S.p.a., immessi in forma cumulativa in uno specifico deposito presso Société Génerale Securities Services X.xX., per un ammontare atto a garantire il totale dei contratti di prestito, tempo per tempo in essere, con la totalità della clientela. Ai fini della valutazione del rischio controparte assume rilevanza la circostanza che le garanzie prestate dalla Banca per garantire il buon fine dell’operazione sono rappresentate da strumenti finanziari emessi dalla controllante e che, di conse- guenza, in caso di insolvenza della controllante tale garanzia potrebbe non operare.
D1.5.3. Pronti contro termine
Il pronti contro termine (PCT) è un prodotto finanziario della Banca, dato dalla contestuale conclusione di due contratti di compravendita nei quali il Cliente assume la veste di acquirente “a pronti” di un determinato quantitativo di titoli e di venditore “a termine” dello stesso quantitativo. Si è, quindi, in presenza di due ven- dite ad effetti reali che, perfezionandosi nel momento dell’incontro dei consensi ex art. 1376 cod.civ., sono immediatamente traslative della proprietà dei titoli, con la particolarità che nel secondo negozio, di segno opposto (vendita a termine), viene differita soltanto, a un momento successivo, l’esecuzione.
Sono contratti che hanno una durata che può variare da uno a sei mesi, fino ad un massimo di un anno; di
norma non è consentita l’estinzione anticipata ma nulla vieta alle parti di concordare un diverso regola- mento degli interessi.
Tale prodotto può essere negoziato bilateralmente o offerto in forma standardizzata.
Il rischio associato a questa tipologia di prodotti finan- ziari è il rischio di insolvenza della controparte (si tratta di un rischio assimilabile al rischio di insolvenza dell’e- mittente; per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 “Principali rischi collegati all’investimento in strumenti e prodotti finanziari”).
D1.6. Prodotti finanziari emessi da imprese di assi- curazione
Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:
1. polizze unit linked, collegate a fondi interni assicu- rativi/OICR;
2. polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli, solitamente azionari;
3. polizze di capitalizzazione, generalmente collega- te ad una gestione interna separata.
Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicu- rativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell’investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall’Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l’Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo e dei rischi collegati.
D1.6.1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo “unit linked”
Questi prodotti prevedono l’acquisizione, tramite i premi versati dall’investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liqui- dazione, la restituzione del capitale investito.
Il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finan- ziari è dato da più elementi:
- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumen- ti finanziari nelle quali investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l’investimen- to in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diver- sificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR;
- l’eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo/OICR o al pro- dotto in generale, che attenua i rischi dell’investi- mento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/ OICR sia classificato come ”protetto” e/o “garanti-
to”, i rischi legati alla variabilità di prezzo a carico dell’investitore-contraente diminuiscono notevol- mente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto) ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito);
- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR: il valore unitario delle quote del fondo è calcola- to di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali; la liquidazione delle somme richieste dall’investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione;
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati;
- lanche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in stru- menti finanziari denominati in valute diverse;
- l’utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestio- ne del portafoglio del fondo interno assicurativo/ OICR: alcuni fondi, prevedono nella gestione del portafoglio l’utilizzo di strumenti derivati che con- sentono di assumere posizioni di rischio su stru- menti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all’effetto leva); di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un im- patto amplificato in termini di guadagno o di perdi- ta sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva; i fondi interni assicurativi/OI- CR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investi- mento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio; il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso;
- la presenza di strumenti finanziari-assicurativi di paesi emergenti, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in pae- si sviluppati: le operazioni sui mercati emergenti espongono l’investitore-contraente a rischi aggiun- tivi, in quanto tali mercati potrebbero essere re- golati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione; sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di ap- partenenza degli enti emittenti.
D1.6.2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo “index linked”
Le polizze “index linked” sono investimenti assicurativi che collegano l’andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici/titoli.
Pertanto, l’investitore-contraente assume il rischio connesso all’andamento di tale parametro.
Le polizze index linked, di fatto, associando una coper-
xxxx assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggette come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall’andamento dell’atti- vità sottostante a cui è legata la componente derivati- va, dall’altra parte c’è il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria.
Tipicamente le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell’Investitore- contraente si concretizza solo nel corso della durata dell’investimento e non a scadenza.
Le polizze index linked sono soggette, inoltre, al rischio controparte, ossia al rischio connesso all’eventualità che l’Emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimonia- le, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato a cui è collegata la polizza; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni della polizza risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.
D1.7.3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitaliz- zazione
Tali contratti di capitalizzazione sono operazioni attra- verso le quali il sottoscrittore affida una determinata somma di denaro ad una società gerente che, median- te una “gestione separata”, si impegna a restituirla, ad una scadenza predeterminata, capitalizzata e maggio- rata degli interessi maturati nel corso della durata del contratto, svincolando la remunerazione da qualsiasi riferimento alla durata della vita del sottoscrittore o di altri. La prestazione che grava sulla società (detta impresa “capitalizzatrice”) può consistere nel pagare un capitale in un’unica soluzione o una rendita vitalizia ovvero nel consegnare titoli o altri beni.
Nel caso in cui la prestazione dell’impresa capitaliz- zatrice si svolgesse nella forma della liquidazione di una rendita, il riferimento alle caratteristiche personali dell’assicurato (ad esempio sesso ed età) sarebbe ne- cessario esclusivamente ai fini della determinazione del valore della rendita stessa. In tutti gli altri casi la figura dell’assicurato, inteso come colui sulla cui vita è basata la definizione della polizza, viene meno e, con- seguentemente, viene meno l’alea tipicamente sottesa ad un contratto assicurativo.
In realtà, se manca il rischio assicurativo tradizionale, alla base di un contratto di capitalizzazione rimane comunque un’alea, quella derivante dal rischio finan- ziario. Essa dipende dalla presenza di tre elementi: la percentuale minima di rivalutazione del capitale, il tasso tecnico ed il consolidamento delle prestazioni. In sostanza, il premio investito viene rivalutato annual- mente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla gestione separata e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti. Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla com- pagnia assicurativa. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.
D1.7.4. Prodotti finanziari-assicurativi “rivalutabili” (c.d. “Tradizionali”)
Le polizze tradizionali/rivalutabili: sono contratti assi- curativi la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia Assicurativa. Il premio investito nella gestione separata viene riva- lutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti.
Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compa- gnia assicurativa.
D1.7.5. Prodotti finanziari-assicurativi “multiramo” Le polizze Multiramo presentano una componente Unit Linked e una componente rivalutabile le cui ca- ratteristiche e i cui rischi sono descritte nei paragrafi di cui sopra.
D2. Sedi di negoziazione degli ordini ricevuti dalla clientela
Gli ordini della clientela possono trovare esecuzione su un mercato regolamentato, su un Multilateral Trading Facility (MTF) o “over the counter” (OTC).
D2.1. Mercato regolamentato
Un mercato regolamentato è un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro, al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acqui- sto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti. Il mercato regolamentato è gestito da società per azio- ni, dette Società di gestione del mercato, è autorizzato e funziona regolarmente.
L’attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati è autorizzata dalla Consob.
I mercati italiani autorizzati sono iscritti in un elenco tenuto dalla Consob (art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998).
I mercati esteri riconosciuti ai sensi dell’ordinamento comunitario sono iscritti in un’apposita sezione dell’e- lenco (art. 67, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998).
Mercati esteri, diversi dai precedenti, possono essere riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità (art. 67, comma 2. D.Lgs. n. 58/1998).
D2.2. Sistemi multilaterali di negoziazione (Multila- teral Trading Facility)
I sistemi multilaterali di negoziazione sono assimi- labili ai mercati regolamentati, con la differenza che possono essere gestiti non solo da società di gestione di mercati regolamentati ma anche da Sim e banche autorizzate alla prestazione di questo servizio.
La gestione di sistemi multilaterali di negoziazione è un servizio di investimento che consente di far incon- trare, sulla base di regole predeterminate, proposte di acquisto e di vendita provenienti da una pluralità di operatori. I soggetti autorizzati devono rispettare de-
terminati requisiti e regole per garantire un processo di negoziazione equo, ordinato e trasparente nei con- fronti degli utenti e comunicare alla Consob una serie di informazioni relative ai soggetti e agli strumenti am- messi alla negoziazione, alle regole di funzionamento del sistema e alle regole di vigilanza adottate per garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni.
D2.3. Mercato over the counter
Il mercato “over the counter” (OTC) è un mercato non soggetto a regolamentazione specifica relativa all’or- ganizzazione e al funzionamento del mercato stesso in cui si scambiano, collocano e rimborsano strumenti finanziari. L’assenza di regolamentazione si evidenzia nel fatto che il funzionamento di tale mercato, i titoli e gli operatori ammessi non sono sottoposti alla di- sciplina specifica e all’autorizzazione delle Autorità di Vigilanza in materia di Mercati Regolamentati e non sono iscritti nell’apposito albo. Le modalità di contrattazione non sono standardizzate ed è possibile stipulare contratti “atipici”. In generale i titoli trattati in un mercato OTC sono meno liquidi rispetto a quelli trattati sui mercati ufficiali.
D2.4. Internalizzatore sistematico
Gli internalizzatori sistematici costituiscono dei sistemi di negoziazione - alternativi ai mercati regolamentati
- di tipo bilaterale in contropartita diretta dell’inter- mediario con il cliente, il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori di mercati regolamentati.
Per avviare l’attività di internalizzazione sistematica non è necessaria un’autorizzazione ulteriore rispetto a quella per l’attività di negoziazione per conto proprio, ma è previsto che il soggetto comunichi alla Consob una serie di informazioni relative all’attività di interna- lizzazione e agli strumenti trattati, nonché rispetti re- gole di trasparenza simili a quelle previste per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione. Attualmente Fineco è Internalizzatore Sistematico di alcuni titoli azionari e di CFD (il cui elenco aggiornato è pubblicato sul sito xxxxxx.xx).
D3. Principali rischi collegati all’investimento in stru- menti e prodotti finanziari
La seguente esposizione, volta ad identificare e ad analizzare brevemente i principali rischi comunemen- te associati agli investimenti in prodotti e strumenti finanziari, non ha alcuna pretesa di esaustività né di completezza. Essa è rivolta a fornire alla Clientela un supporto supplementare nella scelta del miglior in- vestimento possibile, in considerazione del personale grado di propensione al rischio e delle proprie possi- bilità economiche.
D3.1. Principali rischi Rischio di mercato
Quando si parla di rischio di mercato ci si riferisce genericamente al rischio che il valore di mercato degli strumenti in portafoglio si riduca a causa di variazioni delle condizioni di mercato (prezzi azionari, tassi di interesse, spread creditizi, tassi di cambio e loro vo-
latilità). Il rischio di mercato può essere suddiviso in diverse categorie. Il peso di ciascuna di esse, nel deter- minare l’andamento del prezzo dell’investimento, può essere diverso.
1. Rischio di prezzo: è un rischio di variazione del prez- zo di uno strumento finanziario il cui valore, infatti, si riflette nel prezzo di mercato. In generale, si parla di rischio di prezzo in senso stretto quando non si possono individuare con precisione altri fattori di rischio che influenzano il prezzo di uno strumento. Si distingue, inoltre, il rischio di prezzo “generico”, che riguarda tutto il mercato considerato (es. mer- cato azionario), da quello “specifico”, che è riferito al singolo titolo (es. l’azione di una società). Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio azioni. Il valore di mercato del suo investimento è sensibile all’andamento delle quotazioni (prezzi) dei titoli posseduti. Nel caso, invece, di un investimento in strumenti derivati (oppure con una componente derivata), il rischio di prezzo si manifesta indiret- tamente come potenziale riduzione del valore di mercato dell’investimento conseguente a variazioni della quotazione (prezzo) del titolo sottostante. Un investitore in covered warrant, ad esempio, sopporta il rischio derivante da possibili fluttuazioni avverse del prezzo del titolo oggetto del covered warrant.
2. Rischio di interesse: riguarda le obbligazioni e tutti i titoli, inclusi gli strumenti derivati, che in generale sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio un’obbligazione. Il prezzo dello strumento alla sca- denza è pari al valore di rimborso che generalmente coincide con il valore nominale. Prima di della sca- denza, un aumento dei tassi di interesse comporta una riduzione del prezzo dell’obbligazione. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza del titolo. Anche il tasso di interesse può costituire il sottostante di taluni strumenti derivati.
3. Rischio di cambio: si manifesta quando il valore di mercato dell’investimento è sensibile a variazioni dei tassi di cambio. Pensiamo all’acquisto di azioni americane o di covered warrant su tali azioni da par- te di un investitore dell’Area Euro. In entrambi i casi il valore dell’investimento è influenzato dalla pos- sibilità di fluttuazioni avverse del tasso di cambio dell’Euro con il dollaro americano. Anche il rischio di cambio può contribuire alla determinazione del valore di taluni strumenti derivati.
4. Rischio di variazione della volatilità (dei prezzi, dei tassi di interesse, dei cambi): riguarda gli investimenti in strumenti derivati (oppure con una componente derivata) e si manifesta quando il valore di mercato degli strumenti in portafoglio è sensibile a variazio- ni della volatilità attesa (non quella storicamente realizzata) di altre variabili di mercato quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi azionari. Tale rischio è tipicamente associato alle opzioni o ai warrant. Si pensi ad un acquisto di covered warrant sull’indice S&P/MIB: l’investitore sopporta, tra gli altri, il rischio connesso a variazioni inattese della volatilità dell’in- dice durante la vita residua del warrant.
5. Rischio di liquidità: si manifesta quando uno stru- mento finanziario non si trasforma prontamente in moneta senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. Il rischio di liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, gli strumenti trattati su mercati organiz- zati sono più liquidi di quelli non trattati su questi mercati poiché la domanda e l’offerta di titoli pro- veniente da numerosi operatori viene in gran parte convogliata su tali mercati e conduce alla formazio- ne di prezzi più affidabili in quanto riflettono il risul- tato di scambi (o proposte di scambio) numerosi. Occorre, tuttavia, considerare che il disinvestimento di strumenti finanziari trattati in mercati organizzati cui sia difficile accedere può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri inve- stimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. Con riferimento alle obbligazioni subordinate si rammenta che l’emittente potrà procedere libera- mente al riacquisto delle stesse per un ammontare non eccedente il 10% del valore dell’emissione. L’eventuale riacquisto di un ammontare eccedente la predetta soglia è soggetto all’autorizzazione della Banca d’Italia. La presenza di tale vincolo potrebbe comportare per gli obbligazionisti una difficoltà sup- plementare nella liquidazione del loro investimento, ovvero un rischio di liquidità più elevato.
Il rischio di liquidità è potenzialmente associabile a tutti gli strumenti e dipende dalle caratteristiche del mercato di negoziazione dei diversi strumenti (sem- preché gli stessi siano negoziabili).
Il rischio di cambio riguarda la divisa di emissione degli strumenti e non le caratteristiche intrinseche degli stessi (ad eccezione degli strumenti derivati su cambi).
Rischio di credito
Quando si parla di rischio di credito, ci si riferisce al rischio che il valore di mercato di uno strumento in portafoglio si riduca a causa di variazioni inattese della solvibilità o situazione finanziaria dell’emittente. In generale, si possono classificare due categorie di rischi di credito, che vengono riflesse congiuntamente dallo spread creditizio: il rischio di variazione dello spread medesimo ed il rischio futuro di insolvenza. Anche il rischio di credito di un emittente può costituire l’entità di riferimento sottostante di taluni strumenti derivati.
1. Rischio di spread di credito o spread creditizio: contribuisce alla formazione del rischio di mercato per gli strumenti quotati e si manifesta quando variazioni del prezzo di un’obbligazione non sono spiegate da movimenti delle condizioni generali di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio, ecc.), ma si riferiscono alla situazione specifica dell’emittente. Per “spread di credito” si intende il differenziale di rendimento tra obbligazioni emesse da emittenti con differenti meriti creditizi, a parità di tutte le altre condizioni di mercato e delle caratteristiche dell’emissione. La misura dello spread risente anche del grado di subordinazione del titolo: per le ob- bligazioni subordinate lo spread richiesto sarà più elevato rispetto a quelle ordinarie (cd. senior). Per
misurare lo spread di credito di un’obbligazione si utilizza generalmente come riferimento comparati- vo il rendimento di obbligazioni emesse da soggetti con ottimo merito creditizio (spesso definite risk free o assimilate). Generalmente, lo spread crediti- zio si riduce con la vita residua del titolo.
2. Rischio di insolvenza dell’emittente: è il rischio che l’emittente non sia in grado in futuro di far fronte regolarmente agli impegni di pagamento assunti (quali pagamento di cedole o rimborso del capitale) alle date stabilite.
3. Xxxxxxx sovrano: ricorre quando un governo na- zionale non riesce a fare fronte ai propri impegni debitori, in altri termini è riferito al rischio creditizio di un emittente sovrano. Al pari di una società emit- tente strumenti finanziari che corre il rischio, a causa di una scarsa liquidità o di una crisi temporanea, di non poter ottemperare ai propri obblighi contrat- tuali, allo stesso modo uno Stato, in condizioni di indebitamento elevato, potrebbe non poter oppure non voler assolvere ai propri impegni di pagamento (titoli di Stato e simili) alle scadenze stabilite. In tale contesto, il debitore sovrano potrebbe anche modi- ficare unilateralmente i propri impegni contrattuali nei confronti dei creditori.
4. Rischio di subordinazione: in caso di liquidazione/ insolvenza dell’emittente, l’investitore subordinato potrebbe incorrere in una perdita, anche totale del capitale investito, probabilmente superiore a quella di un creditore ordinario. Infatti, il rimborso delle obbligazioni subordinate avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privile- giati e chirografari. Per tale motivo, le disponibilità residue dell’emittente potrebbero non essere suffi- cienti per rimborsare -anche solo parzialmente – i creditori subordinati. Le obbligazioni subordinate, comunque, saranno rimborsate pari passo tra di loro e con precedenza rispetto alle azioni dell’emit- tente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle predette obbligazioni.
Servizio di gestione di portafogli
La rischiosità di una linea di gestione dipende (i) dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del Cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria; (ii) dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti com- portano, si rimanda ai precedenti paragrafi.
La leva finanziaria misura di quante volte la Banca può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incre- mento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione.
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità. Una leva finanziaria pari ad uno non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.
D4. Criteri di classificazione degli strumenti finanzia- ri adottati dalla Banca e indicatori di rischio
Orizzonte Temporale
L’orizzonte temporale consigliato è il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento; è calcolato in funzione del grado di liquidità dello stru- mento e in considerazione del tempo necessario per ammortizzare i costi di sottoscrizione dell’investimen- to effettuato ed è determinato in relazione a specifiche metodologie individuate e validate dalla Banca. Può assumere uno dei seguenti valori:
- BREVE TERMINE: fino a 18 mesi
- MEDIO TERMINE: oltre i 18 mesi e fino a 60 mesi
- LUNGO TERMINE: oltre i 60 mesi
Rating
Il rating è la valutazione di un emittente/garante, o di un’emissione, espressa da una agenzia specializzata (l’agenzia di rating) e sinteticamente rappresenta- ta attraverso la combinazione di lettere o cifre. Nel tempo il rating può essere oggetto di modifica per effetto di circostanze che inducano l’agenzia di rating ad una riformulazione del giudizio precedentemente espresso. L’assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all’investimento in un determinato strumento finanziario. Il rating di un emittente/garante fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto ossia della generale idoneità dello stesso ad onorare i propri impegni finanziari a scadenza. Il rating assegnato al debito subordinato è inferiore rispetto a quello assegnato al debito ordina- rio (c.d. debito senior). Il rating può essere assegnato anche ad una singola emissione: in questo caso la valutazione riguarda anche le caratteristiche specifi- che dello strumento finanziario cui si riferisce. Il rating di un’emissione valuta la capacità dell’emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita.
R.Emittente | AA A | AA + | A A | A A- | A + | A | A - | BBB + | BB B | BB B- |
R.Emissione | AA A | AA + | A A | A A- | A + | A | A - | BBB + | BB B | BB B- |
Categoria di investimento (investment grade) |
R.Emittente | BB + | B B | B B- | B + | B | B - | CCC + | XX X | XX X- | X X | X X | X |
R.Emissione | BB + | B B | B B- | B + | B | B - | CCC + | XX X | XX X- | X X | X X | X |
Categoria Speculativa (non investment grade) |
Procedendo da AAA verso D, si passa da un’elevata probabilità di rimborso a probabilità via via decre- scenti.
Classe di Liquidità
La Banca identifica, sulla base di predeterminati criteri e requisiti, la classe di liquidità degli strumenti finan- ziari. Nel caso in cui non sia possibile attribuire ad uno strumento la classe di liquidità per mancanza dei dati necessari, la Banca indica nella pertinente modulistica
il valore 0. I valori attribuiti dalla Banca sono pertanto i seguenti:
1: illiquidità
2: liquidità bassa
3: liquidità medio-bassa
4: liquidità media
5: liquidità medio-alta
6: liquidità alta
0: non calcolata
Ad ogni valore da 1 a 6 corrisponde un grado di liquidità crescente dello strumento finanziario inteso come possibilità di smobilizzo dello stesso entro un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative.
Rischio di mercato
Gli strumenti/ prodotti finanziari vengono classificati dalla Banca, ai fini della misurazione del rischio di mercato tramite il VaR2, secondo le seguenti classi di rischio:
Il VaR2 è una misura statistica (stima) del rischio degli investimenti finanziari adottato dalla Banca, sintetizza- to in un numero da 0 a 1000, applicabile ad ogni tipo- logia di strumento finanziario ed a portafogli di stru- menti. Il VaR2 misura il rischio di mercato, comprensivo della variazione dello spread di credito, ma non tiene conto né del rischio di insolvenza dell’emittente né del rischio di liquidità degli strumenti finanziari.
Il VaR2 è calcolato sulla base di simulazioni storiche: si utilizza la serie storica biennale dei prezzi di mercato o dei fattori di rischio che determinano i prezzi degli stru- menti finanziari, per stimare la perdita potenziale massi- ma settimanale che uno strumento, o un portafoglio, nel 95% dei casi, può subire (ad es. un VaR2 16 rappresenta la perdita massima settimanale stimata riferita ad un investimento di €1.000 ovverosia €16 ogni € 1.000 in- vestiti). Il VaR2 viene ricalcolato ogni giorno, in relazione all’evoluzione dei mercati finanziari e del credito.
Rischiosità dello strumento | VAR2 dello strumento | |
BASSA | Fino a 7 | Fino a 7 |
MEDIO-BASSA | Da 8 a 15 | Da 8 a 15 |
MEDIO-ALTA | Da 16 a 27 | Da 16 a 27 |
ALTA | Da 28 | Da 28 |
E Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi
Si rimanda ai singoli documenti informativi a disposi- zione della Clientela sul sito della Banca o presso gli uffici dei Promotori Finanziari di Fineco ed alla discipli- na delle condizioni economiche pattuita, prima della
prestazione dei servizi di investimento, nell’ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi. Come riportato nella Sezione A “Informazioni sui servizi di in- vestimento prestati o distribuiti”, è possibile richiedere alla Banca in qualsiasi momento una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimen- to descritti, per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi di interesse.
Informazioni di base circa la normativa tributaria vi- gente (ad es. in materia di capital gain, Xxxxx tax, ritenute su interessi e dividendi) sono a disposizione del cliente nella sezione Help (Help > Portafoglio > Re- portistica > Situazione Fiscale) del sito della Banca, presso gli uffici dei promotori finanziari Fineco o possono essere richieste agli operatori del call center della Banca stessa.
F Sintesi delle principali clausole, riferite ai servizi di investimento, delle “condizioni generali di contratto” che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla banca alla propria clientela4
F.1 Caratteristiche dei servizi
La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di rice- zione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, di servizi di investimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, nonché di consulenza in materia di investimenti (di seguito, com- plessivamente, i “Servizi”) ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite offerta fuori sede o tramite tecniche di comu- nicazione a distanza.
Ove i predetti Servizi vengano svolti fuori sede, la Banca si avvale di promotori finanziari; in tale ambito di attività i promotori finanziari si impegnano ad adempiere alle prescrizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti ed in particolare a quanto previsto dal Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007. Gli ordini impartiti tramite promotore finanziario, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ri- cezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima.
Nello svolgimento dei Servizi la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. I servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecu- zione di ordini per conto dei clienti, anche mediante
4La sintesi delle norme applicabili ai servizi d’investimento offerti dalla Banca di seguito riportata è riferita alle sole “Condizioni Generali di Contratto” relative al Contratto. Per le norme applicabili ai servizi d’investimento regolati da specifici contratti (ad es. contratto integrativo per operatività in strumenti finanziari derivati, o contratto di consulenza “Advice”) si rinvia ai contratti medesimi.
negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, servizi di investimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione sono sempre prestati dalla Banca in connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che il Cliente abbia manifestato la propria volontà in tal senso e che la Banca operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di promotori finanziari. In tale ultimo caso la Banca presta sempre il servizio di consulenza in ma- teria di investimenti e, pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che il conferimento di ordini per il tramite del promotore finanziario costituisce manifestazione di volontà alla fruizione del predetto servizio di consu- lenza in materia di investimenti.
F.2 Conferimento e revoca degli ordini (nell’ambito del Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecu- zione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio)
Gli ordini vengono conferiti per iscritto, tramite tele- fono o via telematica. La Banca ed il Cliente, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità dell’ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell’art.1352 cod. civ.. All’atto del ricevimento degli ordini conferiti per iscritto, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che l’intermediario registra le relative conver- sazioni telefoniche.
Gli ordini vengono trasmessi alla Banca in via telemati- ca (internet, rete GSM, altri canali telematici che la Ban- ca riterrà opportuno utilizzare) previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempe- stiva comunicazione al Cliente. Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla Banca mediante l’attribuzione di un numero. L’attesta- zione dell’ordine ricevuto è rappresentata dall’inseri- mento dello stesso nel monitor Xxxxxx. Il Cliente può tenere copia dell’attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti vengono regi- strati dalla Banca su supporto informatico ed oppor- tunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca.
Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono esse- re revocati solo se non ancora eseguiti.
La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente ina- dempiente agli obblighi a lui derivanti dal Contratto.
Le previsioni di cui al presente punto si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
F.3 Gestione degli ordini
La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nel successivo punto F.4.
La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordi- ne o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.
La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rile- vanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collo- camento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.
È facoltà della Banca non trasmettere l’ordine imparti- to dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche tempo- raneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità indi- viduate di volta in volta dalla Banca.
La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod.civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilita- ti o loro corrispondenti.
La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qualità di controparte del Cliente - ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comuni- cazione al Cliente - rende note al medesimo, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggre- gazione con l’ordine di altro Cliente, minimizzando il rischio che ciò possa andare a discapito del medesi- mo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo di- scapito. La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre
che l’assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecu- zione parziale di ordini aggregati di Clienti con opera- zioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegna- te anche alla Banca, se conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensa- re ordini di segno opposto.
La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle infor- mazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Xxxxx restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguen- ze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ultimo dell’impos- sibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, successivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione.
F.4 Strategie di trasmissione e di esecuzione degli ordini
L’indicazione analitica delle strategie della Banca re- lative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento “Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini” (c.d. Execution Policy) consegnato/reso disponibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del Contratto il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto del suddetto documen- to, nonché esprime il proprio esplicito consenso, in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede. Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano eseguiti sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, saranno osservate le regole ivi previste. Il Cliente prende atto che le regole di tali mercati, ai fini dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni, prevedono, da parte dell’intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.
Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che even- tuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all’esecuzione degli ordini (in particolare, relativamen- te ai mercati ai quali inoltrare gli stessi) possono pre- giudicare le misure previste ed applicate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest’ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risul- tato possibile nell’esecuzione dei medesimi.
F.5 Operazioni non appropriate - conflitti di inte- resse
La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamen- to e distribuzione di strumenti finanziari, di servizi di investimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione.
Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizio- ni relative ad un’operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di inve- stimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che, qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca lo informerà di non poter effettuare la valuta- zione dell’appropriatezza.
La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. La Banca è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di essa e i Clienti o tra due propri Clienti al momento della prestazione dei servizi previsti dal Contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. In relazione a quanto pre- cede, il Cliente conferma di aver ricevuto il documento relativo alla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.
La Banca si riserva la facoltà, nell’ipotesi in cui un’ope- razione risulti non appropriata oppure sia caratteriz- zata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato, di chiedere al Cliente un’espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all’operazione stessa.
Xxx l’ordine sia impartito dal Cliente tramite telefono, le informazioni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma e autorizzazione risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto di
tale modalità e specificamente l’accetta ai sensi della normativa vigente.
Ove l’ordine sia impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet o con altre modalità tele- matiche, anche le informazioni suddette e la conferma o autorizzazione ad esse relative saranno rese on line mediante una procedura telematica. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l’accetta ai sensi della normativa vigente.
F.6 Rischi delle operazioni e variabilità del valore de- gli investimenti effettuati
Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui di- sposta ai sensi del Contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel documento informativo ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.
Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanzia- ri non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare: - il rischio di non essere facilmente liquidabili; - la carenza di informa- zioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
F.7 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanzia- ri derivati
Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art.1, comma 3, del d.lgs. n. 58/98 e successive modi- fiche e integrazioni, il Cliente prende atto che:
- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l’investimento effettuato su tali strumenti compor- ta l’assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
Per poter compiere operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al presente punto le parti dovranno stipulare un apposito contratto integrativo del quale il Contratto costituisce presupposto necessario. La previsione di cui al presente punto non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del Contratto.
Ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso di ope- ratività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, il contratto indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica comunicazione al Cliente.
F.8 Commissioni e spese
Come compenso per i Servizi di cui alla presente sezione, il Cliente corrisponderà alla Banca gli inte- ressi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.
Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissioni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: eventuali imposte o tasse, spese postali, spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente e le altre commis- sioni elencate nelle Condizioni economiche.
F.9 Documentazione delle operazioni eseguite
Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini anche mediante nego- ziazione per conto proprio, nonché di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, servizi di in- vestimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, la Banca rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell’ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell’inter- mediario cui è stato trasmesso, dell’esecuzione dell’or- dine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designa- zione del Cliente, le informazioni concernenti gli ele- menti identificativi dell’operazione eseguita previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l’altro, se pertinenti, le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell’ordine; il giorno, l’orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/ vendita o di diversa operazione, il quanti- tativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l’indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro intermediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l’ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporti il regolamento in una divisa di- versa da quella del conto di regolamento, l’avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio. L’avviso di con- ferma è reso disponibile nell’area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del medesimo. L’invio della documentazione di cui al pre- sente punto può avvenire anche in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo.
La disposizione di cui al precedente paragrafo non si applica nel caso di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, qualora gli avvisi in argomento vengano inoltrati al Cliente diret- tamente dalle società di gestione del risparmio o dalle SICAV. Nel caso di ordini relativi a prodotti assicurativi le informazioni sono fornite direttamente dalle Com- pagnie di assicurazione secondo la periodicità definita
nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti. I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli intermediari che prestano il servizio secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse.
A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al punto F8 che precede in singole voci.
Nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica eventuali perdite che superino il capitale investito di un importo pari a 1 espresso in Euro o in altra valuta nel caso di operazioni regolate in valuta diversa dall’Euro (cd. “soglia”). La comunicazione verrà effettuata entro la fine del giorno nel quale tale soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno lavorativo, tenuto altresì conto degli orari di apertura/chiusura dei mercati). Resta ferma la facoltà per il Cliente di richiedere tramite apposita istruzione impartita via Internet o tramite call center, l’applicazio- ne di una diversa soglia.
La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) o, a scelta del Cliente, con periodicità mensile, semestrale o annuale, un ren- diconto degli strumenti finanziari e della disponibilità liquide detenuti dalla Banca, contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendicon- to; il rendiconto è reso disponibile in formato elettro- nico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. E’ facoltà del Cliente chiederne l’invio su supporto carta- ceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati vengono, inoltre, rendicontate gior- nalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile: - il dettaglio dei costi sostenuti dal Cliente per operazioni di finanziamento tramite titoli (servizio di “Marginazione”), - il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente per la partecipazione ad operazioni attive di finanziamento tramite titoli (servizio di prestito titoli
c.d. “Portafoglio remunerato”). Tali informazioni sono rese disponibili in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le regi- strazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.
F.10 Incentivi
La Banca, in conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, potrà percepire o versare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo (incentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’e- sistenza, la natura e l’importo di compensi, commissio- ni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere
accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal Contratto; b) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacoli l’adempimen- to da parte della Banca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.
Eventuali incentivi che, soddisfatte le predette con- dizioni, dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca, anche in connessione all’attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collo- camento e alla distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente, in via generale oppure all’atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
In particolare, nel servizio di collocamento e nell’attivi- tà di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti fi- nanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, di norma l’ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanzia- rio) rispetto ad alcune tipologie di commissioni (fissate dalla società emittente od offerente) che il Cliente è tenuto a corrispondere oppure al prezzo stabilito dall’offerente.
La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi pre- disposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrat- tuali ed informativi previsti dall’emittente stesso.
F.11 Consulenza in materia di investimenti - Valuta- zione di adeguatezza su ordini disposti dal Cliente La Banca fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di collocamento di gestioni di portafogli sulla base delle informazioni ottenute dal Cliente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua situazione finanziaria, secondo le modalità di seguito descritte. Pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che il rifiuto di fornire le predette informazioni costituisce manife- stazione di volontà contraria alla fruizione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamen- to di gestioni di portafogli.
Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca solo quando opera mediante of- ferta fuori sede e soltanto congiuntamente ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed im- prese di assicurazione ed è esclusivamente finalizzato alla valutazione della adeguatezza del singolo ordine di acquisto/sottoscrizione - conferito dal Cliente o proposto dalla Banca - dello strumento/prodotto fi-
nanziario - o, in caso di gestione di portafogli, anche del servizio di investimento - rispetto al profilo del Cliente, delineato sulla
base delle informazioni di cui al primo paragrafo (di seguito “Profilo”).
In particolare, quando il Cliente, tramite il promotore finanziario, conferisce alla Banca, di propria iniziativa, un ordine di acquisto o sottoscrizione di uno strumen- to finanziario o chiede di sottoscrivere un servizio di investimento o un prodotto finanziario emesso da banche o imprese di assicurazione, la Banca valuta preliminarmente se le scelte di investimento effettuate dal Cliente stesso sono adeguate rispetto al suo Profilo. In caso di inadeguatezza, la Banca avverte espressa- mente di tale circostanza il Cliente, il quale – qualora ritenga di dare comunque corso all’operazione – potrà procedere di sua iniziativa nell’ambito dei servizio di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari - dando espressamente atto dell’avvertenza ricevuta. In tal caso, il Cliente pren- de espressamente atto ed accetta che l’operazione sarà soggetta alla sola valutazione di appropriatezza secondo le regole di cui al precedente punto F.5. Que- ste ultime disposizioni non si applicano agli ordini di sottoscrizione di gestioni di portafogli che, in base alla normativa vigente, possono essere raccolti dalla Banca unicamente se ritenuti adeguati al Profilo del Cliente. In ogni caso, nella prestazione del servizio di consulen- za, la Banca formulerà eventuali proposte di acquisto o sottoscrizione di servizi di investimento, strumenti
o prodotti finanziari solo dopo averne verificato l’ade- guatezza rispetto al Profilo del Cliente.
Il servizio di consulenza si esaurisce, in ogni caso, con la comunicazione al Cliente dell’esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. Pertanto, la Banca non ha alcun obbligo nei confronti del Cliente nel caso in cui, successivamente al conferimento
dell’ordine, il servizio di investimento, lo strumento/ prodotto finanziario acquistato/sottoscritto non risulti più adeguato a causa di un incremento della sua ri- schiosità e/o di un mutamento del Profilo del Cliente. La prestazione del servizio di consulenza è documen- tata attraverso la consegna al Cliente di un verbale che riporta l’esito della valutazione di adeguatezza compiuta dalla Banca con riferimento a ciascun ser- vizio di investimento, strumento/prodotto finanziario proposto dalla Banca o richiesto dal Cliente, oltre alle eventuali avvertenze in materia di conflitti di interesse e di incentivi. In alternativa, il verbale potrà essere messo a disposizione del Cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che ne per- mettano l’acquisizione su supporto duraturo.
La prestazione della consulenza di cui al presente punto è a titolo gratuito, salvo l’eventuale ricezione, da parte della Banca, ai sensi del precedente punto F.10, di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivanti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distri- buzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi.
F.12 Servizio di collocamento
Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività della Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di investi- mento e strumenti finanziari, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, di società del Gruppo e di società terze.
Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attiene al- le istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del respon- sabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta.
Per l’adesione ad ogni collocamento, il Cliente de- ve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento.
Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamento comporta l’applicazione delle Condizioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo stru- mento finanziario collocato.
L’elenco delle principali tipologie di strumenti finanzia- ri collocati è indicato nel precedente punto D.1.
Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad opera- zioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch – fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/98 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività me- diante promotore finanziario, l’efficacia dei contratti e/o delle proposte contrattuali relativi ad ogni colloca- mento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell’investitore, del relativo contratto o proposta contrattuale; - entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispet- tivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; - l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei relativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente.
Al servizio di collocamento si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal respon- sabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto.
Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamento si applica quanto previsto al punto F10 che precede.
F.13 Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione
La Banca distribuisce prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione. Nello svolgimento di tale attività, la Banca rispetta le disposizioni richia- mate, rispettivamente, dall’art. 84 e dall’art. 85 del Regolamento Intermediari Consob, ed in particolare procede alle verifiche di appropriatezza ed osserva le
disposizioni in tema di conflitti di interesse di cui al precedente punto F.5.
Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicura- zione distribuiti dalla Banca comporta l’applicazione delle condizioni economiche indicate nella documen- tazione predisposta dalla società emittente i prodotti finanziari stessi.
L’elenco delle principali tipologie di prodotti finanziari distribuiti è indicato nel precedente punto D.1 Nell’ambito dell’attività di distribuzione, la Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione applica quanto previsto dal precedente punto F.10.
F.14 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di re- cesso del Cliente
La Banca ha la facoltà di modificare –anche in senso sfavorevole al Cliente- le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizidi investimento , senza alcuna eccezione.
La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad
innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informa- tico, l’introduzione di nuovi servizi ovvero l’adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le varia- zioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condi- zioni economiche-finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l’incre- mento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al Contratto.
La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – an- che in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al Contratto.
Le modifiche entrano in vigore con la decorrenza indi- cata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal Contratto o dal servizio interessa- to dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.
Non costituiscono modifica delle condizioni economi- che le variazioni di tasso e delle altre condizioni conse- guenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es.Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Quanto sopra previsto non si applica al servizio di cu- stodia e amministrazione per il quale in materia di mo- difica unilaterale delle condizioni troverà applicazione la disciplina dell’art. 118 del D.Lgs. 385/93.
sezione 2 ❱ Execution Policy
1 Premesse
1.1 Introduzione
Secondo la vigente normativa italiana, gli intermediari devono adottare una “strategia di esecuzione degli ordini” (di seguito, anche “Execution Policy”) per otte- nere il miglior risultato possibile (di seguito, anche “Best Execution”) per i loro clienti. L’individuazione di una Sede di Esecuzione degli ordini (di seguito anche “Sede” o “Mercato”) quale “migliore” non rappresenta peraltro garanzia di ottenimento del miglior risultato possibile per ciascun singolo ordine eseguito ma per la generalità degli ordini trattati.
La vigente normativa richiede, altresì, che i clienti siano classificati in una delle seguenti categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. L’intermediario deve applicare l’Execution Policy adot- tata ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali. La sua applicazione può essere estesa anche nei confronti delle controparti qualificate che abbiano esplicitamen- te richiesto di essere trattate quali clienti professionali.
1.2 Classificazione della clientela
FinecoBank S.p.A (di seguito, anche “FinecoBank” o la “Banca”) opera sia nei confronti di clienti al dettaglio, nonché di clienti professionali e controparti qualificate. La classificazione effettuata dalla Banca viene comuni- cata ad ogni cliente prima dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento insieme all’avvertenza circa la possibilità di chiedere alla Banca medesima un’eventuale diversa classificazione.
Conformemente a quanto previsto dalla suddetta nor- mativa di riferimento, l’Execution Policy non si applica alle controparti qualificate, salvo che le stesse richieda- no il trattamento quali clienti professionali.
1.3 Asset classes
La Banca ha definito delle categorie di strumenti finan- ziari (“Asset Classes”) basate sulla considerazione delle caratteristiche degli strumenti medesimi. Ogni stru- mento finanziario appartenente ad una data categoria è soggetto alle indicazioni contenute nella presente Execution Policy per la medesima Asset Class.
1.4 Ambito di applicazione
L’Execution Policy si applica all’esecuzione di tutti gli ordini impartiti dai clienti alla Banca per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari. La Banca esegue secondo la propria autonoma scelta, sempre nel rispetto del mi- glior interesse del cliente, gli ordini di tipo discrezionale (ad esempio ordini di stoploss automatici). Inoltre qua- lora il cliente indichi nelle proprie istruzioni una Sede di Esecuzione diversa,comunque compresa tra quelle rese accessibili da FinecoBank, la Banca segue tali istruzioni.
In tali casi l’Execution Policy si applicherà limitatamente agli aspetti diversi dalla individuazione della Sede di Ese- cuzione, considerando così assolto l’impegno a fornire il miglior risultato possibile al cliente.
1.5 Sedi di Esecuzione (“Trading venues”)
Nella definizione della presente Execution Policy la Ban- ca ha preso in esame diverse Sedi di Esecuzione (Mercati Regolamentati - MR, Sistemi Multilaterali di Negoziazio- ne - MTF1, Internalizzatori Sistematici - IS, Market Makers e altri fornitori di liquidità) allo scopo di valutarne le po- tenzialità in termini di capacità di assicurare in maniera durevole il miglior risultato possibile per il cliente.
La Banca, quando non ha accesso diretto ad una Sede di Esecuzione, si avvale di altri intermediari per l’esecuzione di un ordine. In tal senso la Banca ha sviluppato rapporti con diversi intermediari che, nel tempo, hanno offerto servizi di esecuzione tempestivi ed affidabili, senza significative differenze qualitative. Nel rispetto del principio di ricerca del miglior risultato possibile nell’interesse del cliente, la Banca effettua re- golarmente una revisione periodica degli intermediari a tal fine selezionati.
La Banca si riserva la facoltà di eseguire ordini anche in conto proprio, costituendosi controparte diretta del cliente; solitamente ciò avviene:
• in generale, per assicurare al cliente la possibilità di eseguire ordini relativi a strumenti finanziari scar- samente liquidi, specie in particolari condizioni di mercato e/o al fine di ridurre i rischi di regolamento;
• in particolare, per alcuni titoli azionari quotati su MR e/o MTF, la Banca può eseguire l’ordine fuori mercato internalizzandolo; in ogni caso la Banca garantisce al cliente un prezzo almeno pari a quello migliore offerto dal mercato di riferimento.
Nel caso di invio di un ordine con limite di prezzo su azio- ni quotate su un mercato regolamentato,di dimensione inferiore ai limiti specificati dalla Direttiva MiFID,che non può essere immediatamente eseguito, il cliente autoriz- za la Banca a valutare, a sua discrezione, se è appropriato rendere pubblico, in tutto o in parte, l’ordine in questio- ne in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nel dare tale autorizzazione, il Cliente prende atto che ciò implica che il suo ordine potrà non essere mostrato al mercato.
1.6 Assegnazione di strumenti finanziari di nuova emissione
L’assegnazione di strumenti finanziari di nuova emis- sione nell’ambito di operazioni di Initial Public Offering (IPO’s), qualora le richieste di sottoscrizione dei clienti al dettaglio risultino superiori alla disponibilità di stru- menti finanziari destinati al pubblico, avviene mediante
1 MTF = Multilateral Trading Facilities
estrazione casuale, secondo procedure specifiche (ge- neralmente definite nel Documento di Offerta) miranti a garantire i principi di equità ed imparzialità nell’asse- gnazione medesima.
Sebbene le regole di Best Execution non trovino appli- cazione nel caso delle operazioni in esame, il paragrafo è stato incluso nella presente Execution Policy per illustrare le regole di condotta seguite dalla Banca nel collocamento di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di IPO’s.
1.7 Aggregazione degli ordini
La Banca, può trattare gli ordini di clienti in aggregazione con ordini di altri clienti. L’aggregazione degli ordini sarà effettuata in modo da minimizzare il rischio di penaliz- zazione di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati.
Nel caso in cui i regolamenti delle singole sedi di esecu- zioni utilizzate da FinecoBank (Mercati Regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, ecc…) prevedano lotti minimi di negoziazione (per es. per volume o con- trovalore) la Banca potrà procedere con l’aggregazione degli ordini per il raggiungimento dei lotti minimi pre- visti. In particolare:
- gli ordini ricevuti dalla Banca a prezzo di mercato per quantità pari o multipla a quella del lotto minimo ver- ranno inviate ai mercati di esecuzione;
- gli ordini ricevuti dalla Banca a prezzo di mercato per quantità inferiore o differente dal lotto minimo o suoi multipli rimarranno validi fino a cancellazione e po- tranno essere aggregati per il raggiungimento del lotto minimo. Se il processo di aggregazione degli ordini consentirà il raggiungimento del lotto minimo o di suoi multipli, gli ordini aggregati saranno inviati al mercato per l’esecuzione durante la fase di asta di chiusura della medesima giornata di ricezione degli ordini;
- e l’aggregazione degli ordini ricevuti nella giorna- ta non consentirà di raggiungere il lotto minimo (o suoi multipli) o nel caso in cui gli ordini aggregati inviati a mercato in asta di chiusura non trovassero esecuzione, gli ordini saranno inviati al mercato nei giorni successivi secondo le modalità sopra illustrate. In caso di esecuzione parziale, l’assegnazione delle quantità eseguite avverrà nel rispetto del principio di priorità temporale di ricezione degli ordini.
2 Esecuzione degli ordini
2.1 Aspetti generali
La presente Execution Policy costituisce parte inte- grante delle condizioni generali applicabili ai servizi di investimento forniti da FinecoBank.
Secondo la vigente normativa italiana, l’Execution Po- licy include, con riferimento ad ogni categoria di stru- menti finanziari, informazioni sulle Sedi di Esecuzione sulle quali l’intermediario eseguirà gli ordini dei clienti e sui criteri di selezione delle Sedi prescelte.
Tali Sedi sono quelle che consentono alla Banca di ottenere, in maniera duratura, la Best Execution per gli
ordini dei clienti. Ciò non significa che la Banca assuma l’obbligo di conseguire il miglior risultato possibile per ciascun singolo ordine trattato; piuttosto la Banca dovrà applicare, ad ogni ordine, la sua Execution Policy al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità ai termini della strategia di esecuzione dichiarata. In tal senso è necessario e sufficiente il fatto che l’utilizzo della procedura stabilita nell’Execution Policy determini, nella generalità dei casi, il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente.
Il cliente ha comunque facoltà di impartire,per ogni singolo ordine,istruzioni specifiche riguardo alla Sede di Esecuzione, comunque compresa tra quelle rese accessibili da FinecoBank, dell’ordine stesso. In tal caso la Banca è tenuta a seguire le istruzioni del cliente ed applicherà la presente Execution Policy limitatamente agli aspetti diversi dalla individuazione della Sede di Esecuzione, considerando così assolto l’impegno a fornire il miglior risultato possibile al cliente.
Nota: i clienti che forniscono istruzioni specifiche per l’esecuzione di un ordine su una Sede diversa da quella definita dalla Banca secondo la presente Execution Policy, lo fanno a proprio rischio; la Banca non fornirà ulteriori specifici avvisi a questo proposito per ogni singolo ordine eseguito secon- do le specifiche istruzioni del cliente.
FinecoBank applica una Execution Policy di tipo statico. Ciò significa che la Banca ha definito regole per ottenere la Best Execution di un ordine,secondo le quali ordini aventi le stesse caratteristiche saranno sempre indirizza- ti alla stessa Sede di Esecuzione, fatti salvi i casi in cui la Banca si avvalga della facoltà di eseguire gli ordini quale controparte diretta del cliente (v.punto 1.5). Il metodo statico prescelto comporta l’esclusione del prezzo cor- rente quotato sulle diverse possibili Sedi di Esecuzione nel momento di trattazione dell’ordine, quale fattore di scelta della Sede di Esecuzione dell’ordine medesimo. Di conseguenza non verrà svolto alcun controllo in tempo reale dei prezzi esistenti sui vari mercati, né dei costi effettivi per lo specifico ordine trattato.
2.2 Determinazione della Sede di Esecuzione
La Banca, nell’ambito delle linee guida dettate dalla normativa, definisce la propria Execution Policy in piena autonomia e secondo la propria discrezionalità, secondo una procedura che prevede le seguenti fasi:
• definizione delle Asset Classes;
• per ciascuna Asset Class, definizione di gruppi omo- genei nei quali classificare gli ordini in base alle seguenti variabili: tipologia della clientela (retail/ professionale), tipologia dell’ordine (limitato, a mer- cato, “esegui comunque”), dimensione dell’ordine, grado di liquidità dello strumento finanziario;
• individuazione delle Sedi di Esecuzione sulle quali è possibile eseguire gli ordini relativi a strumenti finan- ziari appartenenti ad una determinata Asset Class;
• definizione dei criteri in base ai quali valutare la “qualità di esecuzione” che FinecoBank è in grado di offrire per ciascuna Sede;
• definizione dei pesi da attribuire a ciascun criterio di valutazione della “qualità di esecuzione” per ogni gruppo omogeneo di ordini;
• valorizzazione dei criteri di valutazione della “quali- tà di esecuzione” per ciascuna Sede individuata;
• determinazione della Sede di Esecuzione per cia- scun gruppo omogeneo di ordini sulla base della graduatoria delle Sedi basata sui valori ponderati as- segnati a ciascun criterio di valutazione della “quali- tà di esecuzione”. La Sede con la migliore “qualità di esecuzione” è quella prescelta per la canalizzazione dei singoli ordini appartenenti al medesimo gruppo.
L’analisi su indicata sarà rivista almeno una volta all’anno e ogniqualvolta siano rilevate significative variazioni negli elementi considerati (definizione di nuove categorie di strumenti finanziari, disponibilità di nuove Sedi di Esecuzione con volumi di operatività non marginali, cambiamenti nella valorizzazione dei criteri di valutazione della “qualità di esecuzione” tali da poter modificare la graduatoria delle Sedi).
2.2.1 Individuazione delle possibili Sedi di Esecu- zione
La Banca ha considerato le Sedi di Esecuzione che hanno un significativo volume di negoziazioni riferito alle diverse Asset Classes, tenendo conto delle pos- sibilità di accesso diretto o indiretto (attraverso altro intermediario).
Tra le Sedi esaminate è stata considerata anche la pos- sibilità che la Banca si ponga quale diretta controparte del cliente nell’esecuzione dell’ordine.
2.2.1.1 Esecuzione diretta da parte della Banca sui Mercati Regolamentati e/o MTF
Le connessioni dirette ai Mercati Regolamentati e/o a MTF realizzate da FinecoBank sono indicate nell’allega- to 1, par. 5.1.
2.2.1.2 Esecuzione indiretta attraverso un interme- diario
Se la Banca non ha una connessione diretta al Mer- cato, si avvale di un intermediario aderente al quale trasmette l’ordine per l’esecuzione. In questo caso i costi includeranno anche quelli addebitati dall’inter- mediario negoziatore. La Banca sceglie gli intermediari negoziatori tra i principali broker internazionali sulla base di criteri quali: l’accesso diretto ai mercati di in- teresse, la disponibilità di piattaforme elettroniche per la trasmissione degli ordini attraverso linee dedicate, l’affidabilità della controparte anche per le attività di regolamento delle operazioni. L’elenco degli interme- diari attualmente utilizzati dalla Banca è contenuto nell’allegato 1, par. 5.2.
2.2.2 Criteri di valutazione delle Sedi di Esecuzione degli ordini
I criteri di valutazione della “qualità di esecuzione”, per ciascun gruppo omogeneo di ordini, sono i seguenti:
• Il prezzo dello strumento finanziario
• I costi associati al trattamento dell’ordine
• La rapidità di esecuzione dell’ordine
• La probabilità di esecuzione e di regolamento dell’ordine
• Qualsiasi altro aspetto rilevante per l’esecuzione dell’ordine.
Per i clienti al dettaglio la componente principale per il raggiungimento del miglior risultato possibile è il “Corri- spettivo Totale” costituito dal prezzo dello strumento fi- nanziario e dai costi associati al trattamento dell’ordine.
2.2.2.1 Prezzo
Per determinare i vantaggi offerti da una Sede di Ese- cuzione con riferimento al criterio del prezzo, la Banca considera i meccanismi di formazione del prezzo delle diverse Sedi selezionate.
In particolare la qualità del prezzo è valutata in re- lazione alla liquidità del mercato, allo spread medio applicato (differenziale bid-ask) e al numero dei parte- cipanti alle negoziazioni svolte sulla Sede.
In generale la Banca predilige le Sedi di Esecuzione che costituiscono il mercato di riferimento o che mutuano i prezzi dal medesimo, se offrono garanzia di liquidità. Specifiche modalità di formazione del prezzo (order driven, quote driven o modelli ibridi) possono essere preferite in relazione a determinate categorie di stru- menti finanziari.
2.2.2.2 Costi
I costi rappresentano una parte del “Corrispettivo To- tale” e sono valutati con riferimento ai seguenti fattori:
2.2.2.2.1 Esecuzione diretta dell’ordine da parte della Banca su un mercato
I costi includono, oltre alle commissioni di negoziazio- ne applicate dalla Banca, le spese di fornitori terzi (ad es. i costi del mercato, inclusi quelli relativi al regola- mento delle operazioni).
2.2.2.2.2 Trasmissione dell’ordine ad un interme- diario negoziatore
La Banca può avvalersi di un intermediario negoziatore al quale trasmette l’ordine per la sua esecuzione. In questo caso, oltre ai costi indicati al punto precedente, si aggiungono i costi dell’intermediario.
2.2.2.3 Altri criteri
L’Execution Policy della Banca, secondo quanto previ- sto dalla normativa vigente, considera anche i seguenti altri aspetti.
2.2.2.3.1 Rapidità di esecuzione
Si considera il periodo di tempo che intercorre tra la ricezione dell’ordine del cliente e la conferma di immissione dell’ordine nella Sede di esecuzione. La velocità di esecuzione dell’ordine sulla Sede dipende essenzialmente dal suo modello di mercato.
2.2.2.3.2 Probabilità di esecuzione
La probabilità di esecuzione di un ordine è direttamen- te correlata alla liquidità e alla profondità della Sede.
2.2.2.3.3 Probabilità di regolamento
Riguardo alla probabilità di regolamento si considera
il rischio connesso alle procedure di liquidazione e regolamento delle operazioni ovvero alla possibilità del mancato puntuale rispetto delle obbligazioni di consegna degli strumenti finanziari o dei corrispondenti flussi di pagamento.
3 Sedi di Esecuzione
Nel seguito sono illustrate le modalità di definizione dei gruppi omogenei di ordini e le valutazioni compiute per individuare, sulla base dei criteri descritti nel punto 2.2.2. e per ciascuna Asset Class definita, la Sede di Esecuzione prescelta.
3.1 Definizione dei gruppi omogenei di ordini
Per definire gruppi omogenei di ordini, per ciascuno dei quali individuare la Sede di Esecuzione secondo la procedura descritta nel precedente paragrafo, si è te- nuto conto delle seguenti caratteristiche degli ordini:
• categoria dello strumento finanziario oggetto dell’ordine
• categoria del cliente che dispone l’ordine (retail o professionale)
• natura dell’ordine (con limite di prezzo, al mercato, “Esegui comunque”)
• dimensione dell’ordine (controvalore minore/ugua- le o maggiore di una soglia prefissata )
• liquidità dello strumento finanziario oggetto dell’or- dine (le soglie utilizzate per definire se lo strumento finanziario è liquido o illiquido sono state definite per ciascuna Asset Class).
3.1.1 Definizione delle categorie di strumenti finan- ziari (Asset Classes)
Gli strumenti finanziari con caratteristiche simili sono raggruppati in categorie. Tutti gli strumenti finanziari appartenenti ad una Asset Class sono soggetti alle di- sposizioni previste dalla presente Execution Policy per quella categoria.
La lista completa delle categorie di cui sopra è conte- nuta nell’allegato 1 (par. 5.3).
3.2 Valutazione delle Sedi di Esecuzione
Per ogni gruppo omogeneo di ordini è stato assegna- to un peso ad ogni criterio di valutazione impiegato e definita una graduatoria delle Sedi di Esecuzione considerate che ha consentito di individuare la Sede di Escuzione prescelta nell’ambito della presente Exe- cution Policy.
Nei successivi paragrafi è illustrata la scelta effettuata in relazione ad ogni tipologia di Asset Class.
3.3 Azioni e titoli similari
Oltre ai titoli azionari e similari sono compresi in questa Asset Class anche le obbligazioni convertibili in azioni, i warrant azionari (in quanto negoziabili nello stesso segmento dei titoli azionari di riferimento) e gli ETF (Exchange Traded Fund).
3.3.1 Azioni e titoli similari domestici
Azioni e titoli similari domestici sono negoziati in Italia
su mercati regolamentati o MTF su cui gli stessi stru- menti sono ammessi a negoziazione; qualora lo stru- mento oggetto dell’ordine sia trattatto su entrambe le sedi di esecuzione, gli ordini saranno diretti al mercato regolamentato.
Gli ordini relativi a Exchange Traded Funds (ETF), gli Exchange Traded Commodities (ETCs) e i Fondi Comuni quotati sono normalmente eseguiti tramite il sistema di contrattazione telematica di Borsa Italiana denominato ETF Plus (“Mercato Telematico degli OICR ed ETF”).
Nel caso in cui per un determinato strumento finanzia- rio il mercato regolamentato o il sistema multilaterale di negoziazione prevedano un lotto minimo diverso da 1, la Banca potrà procedere con l’aggregazione degli ordini come indicato nel precedente paragrafo 1.7 “Aggregazione degli ordini”.
Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del cliente, al di fuori del mercato regolamentato, nei seguenti casi:
• quando si tratta di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria a fine giornata di una posizio- ne in marginazione intraday rimasta aperta; il prez- zo in tal caso sarà corrispondente a quello dell’asta di chiusura realizzato sul MTA;
• quando si tratta di ordini aventi ad oggetto gli stru- menti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell’area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qua- lità di Internalizzatore Sistematico, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento e di ritirarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospen- sione del titolo dalle negoziazioni sul Mercato di riferimento). La Banca decide in merito al quantitati- vo delle proprie quotazioni.
3.3.2 Azioni e titoli similari esteri
Generalmente la borsa valori del paese d’origine dell’e- mittente di tali strumenti finanziari offre la maggior liquidità e conseguentemente la maggior probabilità di esecuzione e i prezzi migliori.
Di conseguenza la negoziazione dei titoli esteri avviene sui Mercati borsistici dei paesi di origine degli emittenti: in maniera diretta, qualora la Banca sia aderente al mercato di interesse, attraverso un intermediario negli altri casi. Gli ordini relativi a determinati titoli quotati su Equiduct - segmento del Mercato Regolamentato della Borsa di Berlino-, saranno inviati ad un intermediario affinchè, salvo i casi prestabiliti, li esegua su tale mer- cato. La lista costantemente aggiornata di tali titoli è pubblicata sul sito di Fineco.
Alcuni intermediari possono riconoscere alla Banca, per il controllo preventivo degli ordini trasmessi, un com- penso commisurato al numero e al valore di tali ordini (è possibile chiedere ulteriori informazioni al riguardo scrivendo all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx).
Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari
in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del cliente, al di fuori del mercato regolamentato, nei seguenti casi:
• quando si tratta di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria a fine giornata di una posizio- ne in marginazione intraday rimasta aperta; il prez- zo in tal caso sarà corrispondente a quello dell’asta di chiusura realizzato sul mercato regolamentato di riferimento;
• quando si tratta di ordini aventi ad oggetto gli stru- menti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell’area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qua- lità di Internalizzatore Sistematico, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le pro- prie quotazioni in qualsiasi momento e di ritirarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospensione del titolo dalle negoziazioni sul Merca- to di riferimento). La Banca decide in merito al qu- antitativo delle proprie quotazioni. Nel caso in cui per un determinato strumento finanziario il mercato regolamentato o il sistema multilaterale di nego- ziazione prevedano un lotto minimo diverso da 1, la Banca potrà procedere con l’aggregazione degli ordini come indicato nel precedente paragrafo 1.7 “Aggregazione degli ordini”.
3.4 Diritti di opzione e warrants
Per i diritti di opzione, in quanto strumenti finanziari di- rettamente collegati alle azioni sottostanti, valgono le stesse considerazioni esposte nei precedenti paragrafi sui titoli azionari domestici ed esteri. Nell’interesse dei clienti, al fine di contenere i costi diretti legati all’esecu- zione di ordini di vendita di diritti di opzione inoptati, la Banca si riserva la facoltà di raggruppare tali ordini e inviarli in maniera cumulativa al mercato secondo modalità che assicurino parità di trattamento a tutti i clienti interessati.
3.5 Titoli obbligazionari
Appartengono a questa categoria i titoli di debito (ad es. Titoli di stato, obbligazioni di organismi sovranazio- nali, obbligazioni emesse da società).
3.5.1 Titoli di Stato Italiani
FinecoBank offre la possibilità di sottoscrivere Titoli di Stato Italiani in sede di emissione. A tale scopo, la Banca partecipa alle Aste dei titoli di stato tramite un intermediario autorizzato al quale trasmette le richie- ste pervenute dai clienti.
Sul mercato secondario FinecoBank offre la possi- bilità di negoziare i titoli di Stato italiani sul mercato regolamentato Borsa Italiana - segmento MOT- e sull’MTF EuroTLX. In assenza di diverse istruzioni da parte del cliente, la Sede di Esecuzione prescelta da FinecoBank per questa tipologia di strumenti finan- ziari è MOT che, in base alle analisi condotte, eviden- zia mediamente una migliore qualità di esecuzione in termini di corrispettivo totale (prezzo + costi relativi all’esecuzione) e/o una maggiore liquidità e, conse- guentemente, la maggior probabilità di esecuzione rispetto all’EuroTLX.
Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari
in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del cliente, al di fuori del mercato regolamentato, quando si tratta di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria a fine giornata di una posizione in marginazione intraday rimasta aper- ta; il prezzo in tal caso sarà pari al miglior prezzo of- ferto da MOT, anche per quantitativi superiori a quelli associati al miglior prezzo nel book di tale mercato.
3.5.2 Altri titoli di debito quotati sui mercati rego- lamentati e/o sugli MTF ai quali la Banca accede di- rettamente (mercati interconnessi)
Per i titoli che, oltre ad essere quotati su un mercato regolamentato o su un MTF -diverso da EuroTLX- cui la Banca acceda direttamente, siano altresì quotati sul- l’MTF EuroTLX, la Sede di Esecuzione prescelta è l’MTF EuroTLX che, in base alle analisi condotte,evidenzia mediamente una migliore qualità di esecuzione in termini di corrispettivo totale (prezzo + costi relativi all’esecuzione) rispetto al MOT. Viceversa, per i titoli che non siano quotati su EuroTLX, ma solamente su un diverso MTF o Mercato Regolamentato cui la Banca acceda direttamente, la Sede di Esecuzione prescelta è tale diverso MTF o Mercato Regolamentato.
Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari
in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale
2 Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.
(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.
(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.
(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
(9) Contratti finanziari differenziali.
(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a va- riabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati ai numeri precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini”.
diretta controparte del cliente, al di fuori del mercato regolamentato, quando si tratta di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria a fine giornata di una posizione in marginazione intraday rimasta aper- ta; il prezzo in tal caso sarà pari al miglior prezzo offer- to dagli MTF o Mercati Regolamentati di riferimento di cui al paragrafo che precede, anche per quantitativi superiori a quelli associati al miglior prezzo nel book di tali MTF o mercati.
3.5.3 Obbligazioni non quotate sui mercati inter- connessi
Gli ordini dei clienti relativi a titoli obbligazionari non quotati su Mercati interconnessi sono generalmente trasmessi alla controparte individuata sul mercato che offre le migliori condizioni di esecuzione in termini di prezzo tenuto conto della probabilità di esecuzione e della dimensione dell’ordine.
Qualora FinecoBank sia in grado di offrire la propria quotazione a condizioni migliori rispetto alle altre con- troparti di mercato, gli ordini potranno essere trattati da Fineco quale negoziatore in conto proprio. In tal ca- so la banca non assume alcun obbligo di conclusione dell’operazione ma si limita a fornire la propria quota- zione basata sul calcolo del fair value dello strumento finanziario in base alla prevalenti condizioni di mercato al momento della richiesta.
3.6 Covered warrant quotati al Sedex
Gli ordini relativi a covered warrant quotati presso la Borsa Italiana sono eseguiti sul segmento del mercato regolamentato ad essi dedicato (Sedex); gli ordini impartiti tra le 17:30 e le 20:30, in particolare, sono contestualmente diretti sul mercato After Hours.
3.7 Covered warrant quotati in altri paesi
Gli ordini relativi a covered warrant quotati in altri paesi, sono eseguiti sulle rispettive Borse nazionali di quotazione direttamente (se la Banca è aderente al mercato) o tramite un intermediario. Il migliore prezzo di esecuzione viene garantito dall’esecuzione sul mer- cato del paese di emissione.
3.8 Certificates
Mercato Primario: FinecoBank offre la possibilità di sottoscrivere certificates di nuova emissione limitata- mente agli strumenti finanziari per i quali ha ricevuto un mandato di collocamento dalle relative società emittenti. In tal caso l’operazione è conclusa over-the-counter con l’emittente.
Mercato secondario: Gli ordini dei clienti relativi a certificates dei quali la Banca ha curato il collocamento possono essere trattati da FinecoBank quale negozia- tore in conto proprio fino a quando gli strumenti non vengano quotati sui mercati sotto indicati.
In tal caso la Banca non assume alcun obbligo di conclusione dell’operazione ma si limita a fornire la propria quotazione basata sul calcolo del fair value dello strumento finanziario in base alle prevalenti condizioni
di mercato.
Dal momento della quotazione dei certificates sul segmento Sedex di Borsa Italiana o sul segmento Cert-x di EuroTLX, gli ordini aventi ad oggetto tali strumenti finanziari verranno eseguiti presso tali sedi di esecuzione.
3.9 Pronti contro termine e Prestito titoli
I clienti possono concludere operazioni di Pronti con- tro termine (PcT) esclusivamente in contropartita diret- ta con FinecoBank. La Banca opera come negoziatore in conto proprio, quotando il tasso offerto al cliente in base alla durata dell’operazione e all’importo investito. Le condizioni applicate sono pubblicate sul sito inter- net xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
Anche le operazioni di Prestito Titoli, offerte con riferi- mento ad una determinata selezione di titoli azionari individuati dalla Banca, sono sempre concluse diretta- mente tra la Banca medesima e il cliente a condizioni di tasso predeterminate. L’elenco dei titoli per i quali possono essere concluse operazioni di Prestito e le re- lative condizioni applicate dalla Banca sono pubblicate sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
3.10 Strumenti Derivati
Questa Asset Class comprende tutte le categorie di strumenti finanziari indicate nei punti da 4 a 10 della sezione C dell’allegato al TUF2.
3.10.1 Derivati regolamentati domestici
Gli ordini relativi a strumenti finanziari derivati do- mestici, trattati sulla base di contratti standardizzati, sono eseguiti sull’IDEM, unico mercato regolamentato attualmente disponibile in Italia.
L’operatività riguarda i seguenti strumenti:
• Futures, minifutures e opzioni sull’indice FTSE MIB;
• Futures e opzioni su singoli titoli azionari. Relativamente alle opzioni sull’indice FTSE MIB non sono accettati ordini di vendita allo scoperto (è cioè possibile vendere soltanto le opzioni presenti nel proprio portafo- glio).
Relativamente alle opzioni su titoli azionari non sono accettati ordini di vendita allo scoperto di opzioni di tipo put mentre l’esecuzione di ordini di vendita allo scoper- to di opzioni di tipo call è subordinata alla disponibilità delle azioni sottostanti, che in tal caso vengono rese indisponibili per tutta la durata dell’operazione (ovvero sino alla scadenza dell’opzione o alla chiusura della posi- zione short mediante riacquisto dell’opzione).
Questa Sede offre la necessaria liquidità grazie alla pre- senza di diversi market xxxxxx.Xx Cassa di Compensa- zione & Garanzia (CCG) che opera quale controparte centrale garantisce il regolamento di tutte le operazioni ivi concluse.
3.10.2 Derivati regolamentati esteri
Gli ordini relativi a strumenti finanziari derivati esteri, trattati sulla base di contratti standardizzati, sono eseguiti sui mercati regolamentati esteri di riferimento direttamente (se la Banca è aderente al mercato) o
(3) Se la Banca riceve conferma di esecuzione dell’ordine da un terzo, il termine per la comunicazione al cliente è il primo giorno lavorati- vo successivo al giorno di ricezione della conferma dal terzo.
tramite intermediario.
Queste Sedi offrono sia la necessaria liquidità, grazie alla presenza di diversi market makers, sia garanzia di regolamento delle operazioni in virtù della presenza di organismi di compensazione analoghi alla CCG.
3.10.3 Derivati OTC
Ogni contratto relativo a strumenti derivati non quotati su Mercati regolamentati viene eseguito in contropartita
5 Allegato 1
diretta tra la Banca e il cliente in base a contrattazione su base individuale. La Banca garantisce che le condizioni
applicate siano in linea con le prevalenti condizioni di mercato. Con riferimento ai CFD (Contratti finanziari differenziali di cui all’art. 1, comma 2, lettera i) del TUF), la Banca, dalla data di avvio dell’operatività su tali strumen- ti, nell’apposita sezione dell’area riservata del proprio sito internet, mette a disposizione del cliente le proprie quotazioni.
4 Disposizioni finali
Per gli strumenti finanziari non classificabili in alcuna delle Asset Classes sopra indicate la Banca chiederà istruzioni specifiche al cliente in merito alla Sede di ese- cuzione dell’ordine.
Se, a causa di festività, eventi particolari che interessano la Sede di esecuzione prescelta o problemi tecnici, all’at- to della ricezione dell’ordine la Banca non è in grado di eseguire lo stesso in conformità a quanto stabilito nella presente Execution Policy, l’ordine può essere eseguito su una diversa Sede a condizione che sia perseguito l’interesse del cliente in termini di prezzo, costi, rapidità di esecuzione, probabilità di esecuzione e di regolamen- to. Se neppure la Sede di esecuzione alternativa risulta disponibile, la Banca necessita di istruzioni del cliente al riguardo.
Se un ordine viene ricevuto al di fuori degli orari di nego- ziazione della Sede prescelta, l’ordine sarà trasmesso alla Sede il primo giorno di negoziazione successivo. Qualora il cliente desideri l’inoltro dell’ordine nella stessa gior- nata, dovrà indicare una Sede di Esecuzione, tra quelle sulle quali la Banca può operare, alla quale la Banca pos- sa ancora trasmettere l’ordine. Per gli ordini già trasmessi ad una Sede di esecuzione (diversa dalla Banca stessa) che non siano ancora stati eseguiti, FinecoBank non provvede al trasferimento ad altra Sede.
La Banca, entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine, ne dà informazione al cliente. La Banca è tenuta ad informare il cliente sullo stato dell’ordine non eseguito solo su richiesta del cliente medesimo.
L’applicazione dell’Execution Policy è sostanzialmente basata sui sistemi informatici; in caso di temporanea indisponibilità dei sistemi la Banca selezionerà la Se- de di esecuzione secondo la propria discrezionalità nell’intento di perseguire gli interessi del cliente.
La presente Execution Policy è soggetta a periodiche revisioni – almeno una volta all’anno – e in ogni caso quando si verifichino eventi che possano concreta- mente influire sulla capacità di FinecoBank di ottenere
5.1 Mercati Regolamentati e MTF interconnessi
Mercati domestici
Borsa Italiana – cash markets
• MTA-Blue Chip
• MTA-Star
• MTA-Standard 1
• MTA-Standard 2
• MTA-Expandi 1
• MTA-Expandi 2
• MTA-Afterhours
• AIM-Italia – Mercato Alternativo del Capitale
• SEDEX
• SEDEX Afterhours
• MOT/EuroMOT
EuroTLX (limitatamente alla tipologia di strumenti sottoindicati)
• Titoli di Stato Italiani ed Esteri
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