VERA VITA
XXXX XXXX
Private Insurance Select
ASSICURAZIONE MISTA MULTIRAMO A PREMIO UNICO, CON POSSIBILITÀ DI PREMI AGGIUNTIVI, CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI DECESSO
SET INFORMATIVO composto da:
- Documento contenente le Informazioni Chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID – Key Information Document)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario
- Modulo di proposta-polizza
Il presente prodotto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari
Mod. JO003 - Ed. 06/2022
Assicurazione multiramo a premio unico e premi unici aggiuntivi con prestazione addizionale per il caso morte
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Xxxx Xxxx S.p.A.
Prodotto: Xxxx Xxxx - Private Insurance Select Contratto Multiramo (Ramo I e III)
Data di aggiornamento: 16/06/2022 - Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazione chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Xxxx Xxxx X.x.X., Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx; Tel. 0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Xxxx Xxxx X.x.X., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03035950231.
Società con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP
n. 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02/01/2001 ed iscritta all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. 1.00137.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 376 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 220 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 168 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 228 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 103 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 521 milioni di euro (b);
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 438 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,28 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Vera Vita - Private Insurance Select prevede la corresponsione di un capitale in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto o, in caso di decesso dell’Assicurato, nel corso della durata del medesimo.
Il prodotto, a fronte del versamento di un premio unico iniziale, offre la possibilità di diversificare l’investimento attraverso una combinazione di più componenti di diversa natura:
• Gestione Separata “Vera Stabilità”, che beneficia della garanzia di ricevere almeno il capitale qui investito in caso di decesso dell’Assicurato, in caso di scadenza del contratto, alle ricorrenze quinquennali previste in caso di riscatto o, in ipotesi di differimento di contratto, alle successive ricorrenze quinquennali fino all'effettiva scadenza del contratto;
e, alternativamente,
• uno o più Fondi Esterni, per un massimo di 30, selezionabili tra la pluralità di OICR/SICAV tra quelli disponibili e previsti dal contratto, suddivisi in 16 Linee di Investimento;
• uno o più dei seguenti Fondi Interni che consentono di partecipare all’andamento dei mercati finanziari sulla base di strategie e livelli di rischio differenziati:
○ Xxxx Xxxx Selezione Flessibile;
○ Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx Equilibrata;
○ Xxxx Xxxx Selezione Responsabile.
Quali sono le prestazioni?
Il valore delle prestazioni assicurative dipende pertanto dal controvalore delle quote dei Fondi Esterni o dei Fondi Interni (dato dal numero delle quote possedute per il loro valore unitario) e dall’ammontare del capitale rivalutato in Gestione Separata.
Il regolamento della Gestione Separata e dei Fondi Interni sono disponibili sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sul sito internet della relativa SGR è altresì possibile consultare il regolamento di gestione di ciascun OICR/SICAV.
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data cui si riferisce la valorizzazione, è pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Contraente, alla sottoscrizione, sceglie alternativamente uno tra i seguenti Percorsi::
• Percorso Libero
○ Gestione Separata "Vera Stabilità", con un minimo del 10% e un massimo del 50% dell’investimento;
○ uno o più Fondi Esterni (con un massimo di 30 tra quelli complessivamente disponibili) selezionabili tra la pluralità di OICR/SICAV previsti dal contratto, suddivisi in 16 Linee di Investimento.
• Percorso Guidato
○ Gestione Separata "Vera Stabilità", con un minimo del 10% e un massimo del 50% dell’investimento;
○ uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal contratto, con strategie e livelli di rischio differenziati:
• Percorso Guidato con Opzione di Investimento: Questo percorso prevede la seguente allocazione iniziale predefinita dalla Compagnia:
○ 70% in Gestione Separata "Vera Stabilità";
○ 30% in uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal contratto, con strategie e livelli di rischio, differenziati.
Decorsi tre mesi dalla decorrenza, è prevista l’attivazione automatica di un piano di Switch Programmati che portano a un trasferimento progressivo del capitale dalla Gestione Separata ai Fondi Interni selezionati dal Contraente alla sottoscrizione, in un intervallo temporale di due anni, giungendo alla seguente allocazione finale dei premi investiti inizialmente:
○ 40% in Gestione Separata Vera Stabilità;
○ 60% nei Fondi Interni, selezionati inizialmente dal Contraente, nella medesima ripartizione proporzionale.
Riallocazione:
Durante la vita del contratto non sono previste attività di riallocazione automatica (escluso il piano di Switch Programmati) o di ribilanciamento sulle componenti finanziarie sottostanti finalizzate a ripristinare la combinazione originaria.
Nel corso del contratto, e nel rispetto dei limiti minimi e massimi di esposizione nella Gestione Separata, è prevista la facoltà per il Contraente di riallocare l’investimento iniziale modificando la ripartizione tra le componenti di cui sopra in conseguenza sia dell’andamento dei mercati sia del variare dei propri obiettivi individuali. Per il Profilo Guidato con Opzione di Investimento, la riallocazione dell'investimento comporta la disattivazione degli switch automatici e l'uscita dal Profilo stesso.
PRESTAZIONI PRINCIPALI
1. Capitale in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto
Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:
• il capitale rivalutato alla scadenza del contratto relativamente al capitale investito in Gestione Separata "VERA STABILITÀ";
• il controvalore totale delle Quote dei Fondi Esterni o dei Fondi Interni possedute dal Contraente, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al quarto giorno successivo alla data di scadenza.
2. Capitale in caso di decesso dell’Assicurato
Tale capitale è costituito dalla somma dei tre seguenti importi:
• il capitale rivalutato alla data di decesso dell’Assicurato, relativamente al capitale investito in Gestione Separata "Vera Stabilità", sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso;
• il controvalore totale delle Quote dei Fondi Esterni o dei Fondi Interni possedute dal Contraente, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al quarto giorno successivo alla data di pervenimento alla Compagnia del certificato di morte;
• l’importo addizionale ottenuto applicando alla somma degli importi di cui ai precedenti punti del presente paragrafo (definito altresì come Capitale Complessivo) la percentuale riportata nella tabella di seguito, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso. L’importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte.
Età dell’Assicurato al momento del decesso | Percentuale addizionale | Capitale massimo addizionale per il caso di morte (euro) |
Fino a 39 anni | 10,00% | 50.000,00 |
Da 40 a 49 anni | 5,00% | 50.000,00 |
Da 50 a 59 anni | 2,00% | 50.000,00 |
Da 60 a 69 anni | 1,00% | 50.000,00 |
Da 70 e oltre | 0,50% | 50.000,00 |
Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all’ultima fascia d’età prevista nella Tabella, indipendentemente dall’età dell’Assicurato.
Il capitale di cui al primo punto dei precedenti paragrafi 1. e 2. è pari al cumulo dei capitali assicurati iniziali, rivalutati come descritto alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”.
Ciascun capitale assicurato iniziale è determinato, con riferimento ad ogni premio versato, secondo quanto descritto alla sezione “Quando e come devo pagare?”.
XXXXXXXX’ A FAVORE DEL CONTRAENTE
Piano di interventi ordinari (relativamente ai Fondi Esterni)
Attraverso un monitoraggio periodico trimestrale e un’attività di revisione/rinnovamento dell’offerta Fondi Esterni, la Compagnia effettua un’analisi qualitativa e quantitativa dei Fondi Esterni collegati al prodotto, con lo scopo di individuare le migliori opportunità di mercato in funzione del contesto macroeconomico e dell’andamento dei mercati finanziari di riferimento.
A seguito di tale piano di interventi la Compagnia eventualmente rinnova l’offerta:
• eliminando Xxxxx Xxxxxxx ritenuti non più adeguati (fondi in eliminazione)
• inserendo nuovi Xxxxx Xxxxxxx (fondi target)
effettuando le valutazioni sulla base del loro profilo di rischio e rendimento, utilizzando metodologie e indicatori identificati dalla Compagnia, valutati su un adeguato orizzonte temporale.
Per effetto dell’attività di cui sopra, i singoli Fondi Esterni di riferimento assegnati al Contraente potrebbero essere modificati in corso di contratto.
Piano di interventi straordinari (relativamente ai Fondi Esterni)
La Compagnia si impegna a monitorare l’attività delle SGR, al fine di salvaguardare gli investimenti dei propri Contraenti, attraverso una attività di aggiornamento costante in caso di eventuali operazioni straordinarie che riguardino i Xxxxx Xxxxxxx collegati al contratto.
OPZIONI CONTRATTUALI
Trasferimento volontario (Switch volontario)
In caso di Percorso Libero o Percorso Guidato, il Contraente ha la possibilità di effettuare i seguenti trasferimenti di quote, che non comportano il cambio di Percorso di appartenenza, al momento del trasferimento:
• Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto:
○ trasferimenti volontari tra Fondi Interni (Switch tra Fondi Interni):
○ trasferimenti volontari tra Xxxxx Xxxxxxx (Switch tra Xxxxx Xxxxxxx).
Non è previsto alcun limite massimo annuale di switch. I primi 8 switch effettuati sono gratuiti; i successivi hanno un costo cadauno di 40,00 euro.
• Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto:
○ trasferimenti da Fondi Esterni alla Gestione Separata “Vera Stabilità” e viceversa (switch tra Fondi Esterni e Gestione Separata e viceversa);
○ trasferimenti da Fondi Interni alla Gestione Separata “Vera Stabilità” e viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata e viceversa).
Tale diritto è consentito massimo tre volte per ogni anno di contratto. I trasferimenti sono a titolo gratuito.
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di effettuare i seguenti trasferimenti volontari, che comportano il cambio di Percorso di appartenenza, al momento del trasferimento:
• in caso di Percorso Libero e Percorso Guidato:
○ trasferimenti volontari tra Xxxxx Xxxxxxx e Fondi Interni e viceversa (switch tra Fondi Esterni e Switch tra Fondi Interni). Tale operazione deve essere effettuata per l’intero ammontare investito nella componente in Fondi (Ramo III) e comporta il passaggio dal Percorso Libero al Percorso Guidato e viceversa;
• in caso di Percorso Guidato con Opzione Investimento:
○ trasferimenti volontari tra Fondi Interni (Switch tra Fondi Interni). Il primo trasferimento volontario effettuato comporta il passaggio dal Percorso Guidato con Investimento al Percorso Guidato;
○ trasferimento volontario tra Fondi Interni e Xxxxx Xxxxxxx (Switch tra Fondi Interni e Fondi Esterni). Tale operazione deve essere effettuata per l’intero ammontare della componente investita in Fondi Interni (Ramo III) e comporta il passaggio dal Percorso Guidato con Opzione Investimento a Percorso Libero.
Tale diritto, che determina il cambio di Percorso di appartenenza, è consentito una sola volta per ogni anno di contratto. I trasferimento sono a titolo gratuito.
Importo minimo per ogni operazione di switch è pari a 2.500 euro; tale limite non è applicabile in caso di switch derivanti da Opzione Investimento.
Si precisa che:
• a seguito dell'operazione di switch, il valore del capitale investito nella Gestione Separata dovrà risultare compreso tra il 10% e il 50% del controvalore del capitale complessivo;
• a seguito dell'operazione di switch, il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Esterni o Fondi Interni dovrà risultare compreso tra il 50% e il 90% del controvalore del capitale complessivo;
• ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che il controvalore residuo delle quote relative a ciascun Fondo, di cui risultano quote assegnate dopo detta operazione, non risulti inferiore a 2.500,00 euro.
Qualora non vengano rispettati i limiti predetti, l'operazione di switch non sarà effettuata.
Nel caso in cui la Compagnia introduca nuovi Fondi Esterni o istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare sostituzioni (switch) e versamenti aggiuntivi anche a favore dei nuovi Fondi.
La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.
Per i dettagli sulle modalità ed i tempi di effettuazione dell’operazione di Switch volontario si rinvia all’Art. 16 “Trasferimento volontario (Switch volontario)” delle Condizioni di Assicurazione.
Trasferimento automatico (Switch Programmati)
Qualora sia stato scelto il Percorso Guidato con Opzione Investimento, decorsi tre mesi dalla decorrenza, è prevista l’attivazione automatica di un piano di Switch Programmati con la finalità di trasferire il capitale dalla Gestione Separata al/i Fondo/i Interno/i inizialmente selezionati dal Contraente, in un arco temporale di due anni (attraverso 8 switch a cadenza trimestrale effettuati il giorno 10 dei mesi di febbraio/maggio/agosto/novembre, in cui viene trasferito, con ogni singolo switch, un importo pari al 3,75% del capitale inizialmente investito), giungendo alla seguente allocazione finale dei premi investiti inizialmente:
• 60% nei Fondi Interni selezionati inizialmente dal Contraente, nella medesima ripartizione proporzionale;
• 40% Gestione Separata "Vera Stabilità".
Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)
Qualora sia stato scelto il Percorso Libero o Percorso Guidato, alla sottoscrizione del contratto o in un momento successivo nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere l’attivazione del piano di Decumulo Finanziario che prevede l’erogazione - esclusivamente al Contraente medesimo ed in via automatica, senza necessità di presentare la relativa richiesta - di Riscatti Parziali Programmati.
Qualora sia stato scelto il Percorso Guidato con Opzione Investimento, l’opzione di Decumulo Finanziario può essere attivata solo una volta completato il piano di Switch Programmati.
L’importo e la frequenza di erogazione sono scelti dal Contraente all’atto dell’attivazione del piano di Decumulo Finanziario nel rispetto dei parametri precisati nella tabella di seguito riportata e non possono subire modifiche.
Importo minimo di Riscatto Parziale Programmato | Frequenza di erogazione |
2.500,00 euro | Annuale |
1.250,00 euro | Semestrale |
800,00 euro | Trimestrale |
200,00 euro | Mensile |
L’attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:
• l’importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% del Cumulo dei premi netti quale definito alla seguente sezione “Quando e come devo pagare?” e rilevato all’atto del pervenimento alla Compagnia della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario;
• l’importo del singolo Riscatto Parziale Programmato corrisposto non superi 15.000,00 euro.
Ciascun Riscatto Parziale Programmato:
1. viene corrisposto a condizione che l’Assicurato sia in vita;
2. non determina la risoluzione del contratto ed il valore ad esso relativo coincide con l’importo richiesto dal Contraente;
3. viene effettuato attingendo dal capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e dal capitale investito nei Fondi Interni o Fondi Esterni di cui risultano quote assegnate al contratto, in misura proporzionale;
4. determina la riduzione del capitale collegato alla Gestione Separata e ai Fondi Esterni o Interni di cui risultano quote assegnate al contratto.
E’ prevista, sia in via automatica sia su base volontaria, la disattivazione del piano di Decumulo Finanziario, nonché la sua riattivazione che può avvenire una sola volta nel corso della durata contrattuale.
In ipotesi di differimento automatico del contratto, il Decumulo Finanziario si estinguerà in ogni caso alla scadenza naturale del contratto il 15° anno.
Per ulteriori dettagli sulle modalità ed i tempi di attivazione, disattivazione, riattivazione ed effettuazione dell’opzione si rinvia all’Art. 19 “Opzioni contrattuali in corso di contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
Opzione di conversione delle prestazioni in forma di rendita
Prima del verificarsi dell’evento, il Contraente può chiedere che:
• la somma corrispondente alla prestazione a scadenza sia convertita in una delle prestazioni descritte ai punti A), B) e C) che seguono;
• la somma corrispondente alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato di cui alla sezione “Quali sono le prestazioni?” sia convertita in una delle prestazioni descritte ai punti A) e B) che seguono. In tal caso il Beneficiario designato dovrà coincidere con la nuova figura dell’Assicurato;
• la somma derivante dall’esercizio del riscatto totale di cui alla sezione “Quali sono le prestazioni?”, sia convertita in una delle prestazioni descritte ai punti A) e C) che seguono.
Ciascuna delle tipologie di rendita può essere corrisposta a favore del Beneficiario designato, a scelta del Contraente, e prima del verificarsi di uno degli eventi su esposti, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate.
L’importo della rendita sarà determinato al momento della richiesta dell’opzione in base all’età assicurativa dell’Assicurato, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all’epoca della conversione.
Nel caso di scelta della rendita vitalizia reversibile, l’importo sarà determinato in base all’età assicurativa dell’Assicurato e della testa reversionaria, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all’epoca della conversione.
La Compagnia fornisce per iscritto, non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Contraente, una sintesi di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i costi e le condizioni economiche.
La Compagnia si impegna a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, il Set Informativo relativo ai prodotti assicurativi vita che interessano all’avente diritto.
La rendita non è riscattabile durante il periodo della sua erogazione. La conversione in rendita viene concessa a condizione che:
• l’importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 euro annui;
• l’Assicurato all’epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.
La rendita iniziale di opzione si ottiene applicando alla prestazione da convertire, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, il relativo coefficiente di conversione in vigore all’epoca della conversione, personalizzato in funzione dell’età dell’Assicurato (e dell’età del sopravvivente designato in caso di rendita reversibile).
SCELTE ESERCITABILI
X. Xxxxxxx annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l’Assicurato è in vita La Compagnia corrisponde una rendita finché l’Assicurato sarà in vita.
X. Xxxxxxx annua vitalizia rivalutabile certa e poi vitalizia
La Compagnia corrisponde una rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente; e successivamente vitalizia fino a che l’Assicurato è in vita.
In caso di decesso dell’Assicurato nei primi 5 o 10 anni, la rendita sarà erogata a favore del Beneficiario designato non oltre tale limite temporale.
C. Rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona
La Compagnia corrisponde una rendita finché l’Assicurato sarà in vita; successivamente la girerà, totalmente o parzialmente, a favore della testa reversionaria (indicata al momento della scelta di questa opzione) e fintantoché quest’ultima resterà in vita.
La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Compagnia, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. La richiesta deve essere altresì completa dell’indicazione della forma di rendita scelta fra quelle opzionabili ai sensi dei precedenti punti A), B) o C).
Per i dettagli sulle modalità, i tempi di erogazione e le condizioni si rinvia all’Art. 20 “Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita” delle Condizioni di Assicurazione.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Limitazioni: Il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al capitale complessivo qualora il decesso sia causato da: • dolo del Contraente o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero; |
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; • suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento); • abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’Assicurato; • volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche; oppure dall’esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive: • attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina; • automobilismo, motociclismo, motonautica; • sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela); • xxxxx, xxxxxxx; • ciclismo agonistico; • slittino e guidoslitta a livello agonistico; • pugilato e arti marziali a livello agonistico; • rugby professionistico; • immersioni subacquee con autorespiratore; • salti dal trampolino con sci o idrosci. Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l’Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell’Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extraprofessionale, verrà corrisposto il capitale così come descritto nella sezione "Quali sono le prestazioni?", senza la limitazione sopra indicata. |
Ci sono limiti di copertura?
PRESTAZIONI PRINCIPALI
Condizioni di carenza:
Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica, viene applicato un periodo di carenza di 6 mesi. Nel caso di decesso dell’Assicurato in questo periodo il capitale assicurato non verrà corrisposto e verrà liquidato, ai Beneficiari designati, solamente il capitale complessivo .
Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato considerando il capitale complessivo e l’importo addizionale, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
• una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
• infortunio – intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.
L’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l’Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale complessivo.
Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato considerando il capitale complessivo e l’importo addizionale, senza la limitazione sopra indicata.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di | Denuncia: |
evento? | per l’erogazione delle prestazioni il Contraente o i Beneficiari/Aventi diritto dovranno far pervenire la richiesta alla Compagnia - per iscritto, debitamente firmata e corredata dalla documentazione completa prevista - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla sede legale della Compagnia, xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx. Per l’indicazione della documentazione richiesta – con l’eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità – si rinvia all’Allegato A, facente parte delle Condizioni di Assicurazione. Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Erogazione della prestazione: I pagamenti della Compagnia in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data – definita in relazione all’evento che causa il pagamento – la Compagnia abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l’eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli Aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Compagnia effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di pagamento, deve anche essere trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento di cui alla precedente sezione “Quali sono le prestazioni?” ed alle successive sezioni “Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?” e “Sono previsti riscatti o riduzioni?” e, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i o Fondo/i Esterno/i da adottare in forza del contratto, per le operazioni che comportano un disinvestimento delle quote stesse. Al verificarsi dei casi di indisponibilità del predetto valore unitario, i pagamenti della Compagnia verranno effettuati non appena il medesimo valore unitario si renderà nuovamente disponibile. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il Capitale Complessivo fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il contratto prevede importi minimi di premio rispettivamente pari a 100.000,00 euro per il premio unico iniziale e 10.000,00 euro per ciascun premio unico aggiuntivo eventualmente corrisposto; entrambi gli importi vanno maggiorati delle spese in cifra fissa indicate nella sezione “Quali costi devo sostenere?”, determinando così l’importo rispettivamente del premio unico versato e del premio aggiuntivo versato. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi destinati alla Gestione Separata "Vera Stabilità" con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Xxxx Xxxx - Private Insurance Select”. |
In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 3.000.000,00 euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della Gestione Separata "VERA STABILITÀ", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattatati parzialmente. Il capitale assicurato iniziale collegato alla Gestione Separata ed il capitale investito, alternativamente, nel/i Fondo/i Interno/i o nel/i Fondo/i Esterno/i relativi a ciascun premio corrisposto risultano funzione dell’ammontare del premio stesso e delle percentuali di allocazione previste dal contratto. Infatti, essi vengono determinati moltiplicando il premio unico versato, al netto delle spese indicate alla sezione “Quali costi devo sostenere?”, per le rispettive percentuali di allocazione. A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale nonché l’anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell’Assicurato. Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio aggiuntivo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società. Nel caso di estinzione del conto corrente presso il Soggetto distributore, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi. E’ comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio. I premi, al netto dei costi gravanti sul premio, sono investiti dalla Compagnia in Quote dei Fondi Interni o Fondi Esterni previsti dal presente contratto e nella Gestione Separata, secondo le ripartizioni previste nei profili proposti dalla Compagnia, nel rispetto dei seguenti limiti: • il valore del capitale investito nella Gestione Separata dovrà risultare compreso tra il 10% e il 50% del controvalore del capitale complessivo. Qualora il Contraente in sede di sottoscrizione scelga il Profilo Guidato con Opzione investimento, la soglia di investimento iniziale in Gestione Separata è pari al 70%; • il controvalore dei premi netti riferibile a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto non deve essere inferiore a 2.500,00 euro. Il Cumulo premi netti si ottiene sottraendo dall’ammontare dei premi complessivamente versati, ciascuno al netto delle spese in cifra fissa indicate nella sezione “Quali costi devo sostenere?”, la quota parte di essi riferibile agli eventuali Riscatti Parziali Volontari ed agli eventuali riscatti parziali programmati relativi all’esercizio dell’opzione di Decumulo Finanziario liquidati sino alla data in cui viene calcolato il Cumulo premi netti stesso. Si precisa che il Cumulo premi netti determinato all’atto della corresponsione del solo premio unico versato coincide con l’importo del premio stesso, al netto delle spese in cifra fissa sopra nominate e che il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto si ottiene in proporzione all’incidenza sull’investimento, rilevata al momento della richiesta di versamento di ciascun premio, delle componenti sottostanti al contratto medesimo (Gestione separata e Fondi). Resta inteso che la somma delle percentuali di allocazione relative alla Gestione Separata e a ciascun Fondo deve essere pari a 100%. I Fondi Interni e Fondi Esterni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti, ma vengono reinvestiti. È importante che il Contraente – nella scelta del/i Fondo/i Interni o Fondo/i Esterno/i più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all’orizzonte temporale dell’investimento – valuti attentamente le caratteristiche proprie di ciascun Fondo ed apprezzi i diversi profili di rischio/rendimento. Per ulteriori dettagli si rinvia all’Art. 7 “Premi” delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto non prevede il frazionamento infrannuale dei premi, che sono da corrispondere in unica soluzione. |
Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing. | |
Rimborso | Il rimborso del premio è previsto nel caso di revoca della proposta o di recesso dal contratto. Si rimanda alle successive sezioni per ulteriori dettagli. |
Sconti | Non sono previsti/e sconti di premio/agevolazioni finanziarie a favore del Contraente. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il presente contratto ha una durata di 15 anni. Il contratto prevede il differimento automatico della scadenza per ulteriori 5 anni, senza alcuna formalizzazione da parte del Contraente. Quest'ultimo può decidere di inibire il differimento automatico facendone richiesta scritta alla Compagnia almeno quattro giorni prima della scadenza originaria del contratto stesso, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx. La Compagnia considererà valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. Successivamente al primo differimento automatico, sono possibili ulteriori differimenti di pari durata che la Compagnia ha facoltà di interrompere, dandone comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno 45 giorni. Il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione del contratto. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx X.x.X. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia. La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto. |
Recesso | Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra: • il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nel/i Fondo/i Interno/i o nel/i Fondo/i Interno/i – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto nelle Condizioni di Assicurazione; • la parte di premio investita nella Gestione Separata; • i costi gravanti sul premio previsti nelle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma pari a 25,00 euro. L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente. |
Risoluzione | Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑SI ☐ NO | |
Valori di riscatto e | Trascorsi trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto, incluso l'eventuale periodo di differimento |
riduzione | del contratto, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., il Contraente può: • riscattare anticipatamente l’intero contratto, riscuotendo un capitale pari al totale del valore di riscatto maturato, con la conseguente estinzione dello stesso (Riscatto totale); • riscattare anticipatamente solo una parte del contratto, riscuotendo il relativo capitale maturato, mantenendo in essere il contratto (Riscatto parziale). Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi: • il capitale rivalutato nella Gestione Separata, fino alla data di richiesta di riscatto, al netto dei costi per riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il riscatto; • il controvalore totale delle Quote del/i Fondo/i Interno/i o del/i Fondo/i Esterno/i possedute dal Contraente, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento relativo al riscatto totale. Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata, in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5a o 10a ricorrenza annuale del contratto o, in ipotesi di differimento del contratto, alle successive liquidazioni quinquennali fino all'effettiva scadenza del contratto, opera la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata. Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 5a o 10a ricorrenza annuale del contratto, o, in ipotesi di differimento del contratto, in caso di liquidazione della prestazione in un momento non coincidente con le successive ricorrenze quinquennali fino all’effettiva scadenza del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata. Relativamente al capitale investito nel/i Fondo/i Interno/i o nel/i Fondo/i Esterno/i , in caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito. In considerazione di quanto sopra, il valore di riscatto complessivo potrebbe pertanto risultare inferiore ai premi versati. Per giorno di riferimento relativo al riscatto totale si intende: • il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto totale, oppure, in ordine al riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con la 5a o 10a ricorrenza annuale del contratto: • il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui cade tale data. Il riscatto parziale è consentito a condizione che: a) il capitale riscattato non sia inferiore a 10.000,00 euro; b) il capitale residuo ovvero il controvalore residuo sul contratto sia almeno pari a 90.000,00 euro; c) a seguito dell'operazione di riscatto parziale, il valore del capitale investito nella Gestione Separata dovrà risultare compreso tra il 10% e il 50% del controvalore del capitale complessivo. Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non potrà essere effettuato dalla Compagnia. E’ facoltà del Contraente stabilire, previa esplicita indicazione scritta da effettuarsi nella richiesta, se e per quale importo la richiesta medesima sia riferibile: (i) al solo capitale collegato alla Gestione Separata oppure (ii) al solo capitale collegato ad uno o più Fondi oppure (iii) in parte al capitale collegato alla Gestione Separata ed in parte al capitale collegato ad uno o più Fondi, nel rispetto dei limiti minimi e massimi sulla componente relativa ai Fondi di cui al precedente punto c). In assenza di detta esplicita indicazione, la Compagnia effettuerà il Riscatto Parziale Volontario attingendo dal capitale collegato alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo in misura proporzionale. Per i dettagli su modalità, condizioni di esercizio e tempi di effettuazione del riscatto totale e parziale si rinvia all’Art. 18 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione. L’esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte. Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione. |
Richiesta di informazioni | Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Legale: • all’indirizzo: xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – Xxxxxx; • telefonicamente al numero x00 000 0000000; • via telefax al numero x00 000 0000000; |
• xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Il prodotto è adatto a clienti sia persone fisiche che persone giuridiche che intendono diversificare i propri investimenti in un orizzonte temporale di medio o più lungo periodo, realizzando un portafoglio compatibile con il proprio profilo di rischio/rendimento e con le proprie conoscenze ed esperienze finanziarie/assicurative. Il prodotto è adatto a clienti con una media conoscenza ed esperienza teorica dei mercati finanziari e dei prodotti assicurativi di investimento.
L’investimento sulla componente legata sia ai Fondi Esterni che ai Fondi Interni è indicato a clienti capaci di sostenere maggiori perdite e disposti ad accettare maggiori fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti più vantaggiosi.
La descrizione del tipo di cliente cui è rivolto varia comunque a seconda della combinazione fra le diverse opzioni finanziarie sottoscrivibili e del relativo indicatore di rischio.
Informazioni aggiuntive sono disponibili nei documenti contenenti le informazioni chiave delle singole opzioni di investimento; per una descrizione completa si rimanda al documento KIID redatto dalla relativa Società istitutiva di ciascun Fondo Esterno.
Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l’Assicurato deve avere un’età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 85 anni, mentre alla scadenza contrattuale non potrà essere superiore a 100 anni.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. I costi a carico del contraente sono:
Costi per riscatto
I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato in Gestione Separata. Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.
I costi applicati in caso di riscatto, totale o parziale, sono rappresentati nella tabella che segue.
Il capitale riscattato dalla componente in Fondi Interni o Fondi Esterni non è gravato da alcun costo.
Data di richiesta di riscatto | Costi per riscatto |
1° anno (trascorsi 30 giorni) | 2,00% |
2° anno | 1,50% |
3° anno | 1,00% |
Trascorsi 3 anni | 0,00% |
Costi per trasferimenti volontari(switch)
Il presente contratto prevede i seguenti costi per l'effettuazione di Trasferimenti Volontari:
• Percorso Libero: in caso di switch tra Fondi Esterni, i primi 8 trasferimenti sono gratuiti; i successivi prevedono costi fissi pari a 40,00 euro ciascuno;
• Percorso Guidato e Guidato con Opzione Investimento: in caso di switch tra Fondi Interni, i primi 8 trasferimenti sono gratuiti; i successivi prevedono costi fissi pari a 40,00 euro ciascuno.
Tali costi saranno trattenuti dalle quote trasferite.
Costi per l’erogazione della rendita
Il presente contratto prevede un costo per il pagamento della rendita (implicito nella rata di rendita), determinato applicando le percentuali riportate nella seguente tabella al capitale derivante dalla prestazione prevista dal contratto originario.
Rateazione della rendita | Costo per il pagamento della rendita |
Annuale | 1,15% |
Semestrale | 1,30% |
Trimestrale | 1,60% |
Mensile | 2,80% |
Costi per l’attivazione delle opzioni
A fronte dell’attivazione e dell’eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario, sono previste spese in misura fissa pari a 25,00 euro, gravanti soltanto sul primo Riscatto Parziale Programmato erogato e applicate sulla parte disinvestita riferibile alla Gestione Separata.
Per le modalità di applicazione di detti costi, si rinvia all’Art. 19 “Opzioni contrattuali in corso di contratto (Decumulo Finanziario / Riscatti Parziali Programmati)” delle Condizioni di Assicurazione.
Costi di intermediazione
Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa ai Soggetti
distributori per ciascun costo da sostenere.
- Costi una tantum:
COMPOSIZIONE DEI COSTI | COSTO IN IMPORTO/PERCENTUALE/ PUNTI PERCENTUALI | QUOTA PARTE (%) |
Costi di ingresso: | ||
a) Spese di emissione: | 25,00 euro | 0,00% |
b) Caricamenti premio unico o integrativo: | ||
Fino a 149.999,99 | 0,75% | 100,00% |
Da 150.000,00 a 499.999,99 | 0,50% | 100,00% |
Da 500.000,00 | 0,25% | 100,00% |
Costi di uscita (sulla componente di gestione separata): | ||
Nel corso del 1° anno (trascorsi 30 giorni) | 2,00% | 0,00% |
Nel corso del 2° anno | 1,50% | 0,00% |
Nel corso del 3° anno | 1,00% | 0,00% |
Trascorsi 3 anni | 0,00% | 0,00% |
- Costi ricorrenti:
COMPOSIZIONE DEI COSTI | COSTO IN PERCENTUALE/ PUNTI PERCENTUALI | QUOTA PARTE (%) |
Altri costi correnti: | ||
a) Commissione annua base relativa alla Gestione Separata: | 1,30 | 23,08% |
b) Commissione annua variabile relativa alla Gestione Separata (*): | 0,20 | 0,00% |
c) Commissione di gestione annua relativa ai Fondi Interni | ||
Vera Vita Selezione Flessibile | 1,40% | 28,57% |
Vera Vita Selezione Equilibrata | 1,60% | 37,50% |
Vera Vita Selezione Responsabile | 1,80% | 44,44% |
d) Commissione di gestione annua relativa ai Fondi Esterni | ||
Azionari | 1,90% | 55,26% |
Alternative | 1,70% | 50,00% |
Flessibili Intermedi e Aggressivi | 1,50% | 40,00% |
Flessibili Prudenti | 1,40% | 28,57% |
Obbligazionari / Monetari valuta | 1,30% | 23,08% |
(*) Commissione annua variabile, espressa in punti percentuali, per ogni punto di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione).
Capitale collegato alla Gestione Separata
In relazione al capitale collegato alla Gestione Separata, è prevista, per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Stessa, l’attribuzione al contratto di parte del rendimento, positivo o negativo, realizzato dalla Gestione medesima.
In particolare, l’assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata al contratto avviene sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, nonché alla scadenza del contratto oppure alla data di decesso dell’Assicurato o alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale.
In coincidenza della data di rivalutazione considerata viene attribuito al contratto il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, diminuito della commissione annua base, pari a 1,30 punti
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
percentuali, nonché della commissione annua variabile pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%.
Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di rivalutazione del capitale assicurato che potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%.
In conseguenza della sopra sintetizzata modalità di partecipazione agli utili e dell’assenza di consolidamento periodico, il capitale assicurato rivalutato può pertanto risultare maggiorato ma anche ridotto rispetto al suo ultimo valore raggiunto.
Resta fermo che, al verificarsi dei seguenti eventi:
• decesso dell’Assicurato;
• riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con la 5a o 10a ricorrenza del contratto e, in caso di differimento di contratto, alle liquidazioni quinquennali fino all'effettiva scadenza del contratto;
• scadenza del contratto,
la Compagnia procede alla rivalutazione del capitale assicurato in virtù della quale il capitale assicurato, collegato alla Gestione Separata, da considerare ai fini delle prestazioni assicurate a scadenza del contratto, in caso di decesso o alle eventuali liquidazioni quinquennali delle prestazioni, risulterà pari al maggior valore tra il capitale assicurato rivalutato ed il cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati, tenuto conto delle riduzioni subite per effetto delle eventuali operazioni riferibili a Switch automatici, Riscatti Parziali Volontari e Riscatti Parziali Programmati (garanzia di rendimento minimo).
Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 5a o 10a ricorrenza annuale del contratto, o, in ipotesi di differimento del contratto, in caso di liquidazione della prestazione in un momento non coincidente con le ricorrenze quinquennali successive fino all’effettiva scadenza del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata.
Non essendo previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di rendimento minimo, le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.
Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata medesima (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se effettivamente realizzate e con le modalità di seguito descritte. Viene costituita una riserva “fondo utili” in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è pertanto diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dall’IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene calcolato dalla Compagnia al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione (1° novembre dell’anno precedente - 31 ottobre dell’anno successivo) con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.
Capitale collegato ai Fondi Interni o ai Fondi Esterni
Il capitale collegato al/i Fondo/i Interno/i o al/i Fondo/i Esterno/i è espresso in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote stesse sono rappresentazione.
Non è quindi previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi dell’investimento in esso effettuato non vengono assunti dalla Compagnia, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote del/i Fondo/i Interno/i o Fondo/i Esterno/i collegati al contratto.
In conseguenza dell’andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l’entità della prestazione corrisposta dalla Società sia inferiore ai premi versati.
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2019/2088
La Compagnia si è dotata delle “Linee guida in materia di investimenti responsabili” * che integrano i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (individuati con l’acronimo ESG) nelle proprie scelte di investimento; tali politiche prevedono l’adozione di criteri di screening negativo, ovvero l’identificazione di liste di esclusione e sorveglianza di emittenti coinvolti in attività controverse, nonché il controllo sulla valutazione di sostenibilità attraverso l’analisi di rating ESG.
Inoltre, la Compagnia favorirà investimenti tematici, volti a promuovere specifici trend sostenibili, oltre a monitorare la presenza di investimenti in settori identificati come ad alte emissioni di agenti inquinanti. L’implementazione di un sistema di monitoraggio ex post consente di identificare e valutare i maggiori rischi legati ai fattori ESG e ha l’obiettivo di assicurare l'adozione di una condotta responsabile, limitando (e ove necessario riducendo) l'esposizione ad emittenti che non rispettino i principi delle politiche adottate dalla Compagnia.
Per maggiori informazioni sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti si rinvia alla specifica sezione “Sostenibilità” del sito internet della Compagnia.
Le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle politiche adottate mirano ad assicurare una prudente
gestione dei c.d. rischi di sostenibilità, ossia a mitigare il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possano comportare effetti negativi sul rendimento del prodotto.
Il Regolamento UE 2019/2088 del 27 novembre 2019 disciplina – tra l’altro – gli adempimenti informativi che i prodotti IBIPs devono rendere qualora adottino una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, ossia quello di produrre effetti positivi per l’ambiente e la società.
Il prodotto non adotta politiche di investimento che intendano promuovere caratteristiche ambientali o sociali o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili secondo la disciplina di tale Regolamento.
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
La Compagnia, appartenente al Gruppo Generali, tiene in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a livello di entity ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2019/2088.
(*) Tali linee guida sono state adottate dal Gruppo Cattolica anteriormente all’Offerta Pubblica di Acquisto promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. il 28/09/2021.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
IVASS O CONSOB | Nel caso in cui il reclamo presentato all’impesa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx secondo le modalità indicate su xxx.xxxxx.xx o alla CONSOB, via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 3 – 00000 Xxxx, secondo le modalità indicate su xxx.xxxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale sistema risulta obbligatorio per poter promuovere successivamente un’azione giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. La Compagnia ha aderito all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito “ACF” o “Arbitro”). L’Arbitro è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L’ambito di operatività dell’Arbitro è relativo alle controversie fra Contraente e Intermediario che riguardano la violazione, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli Investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Reg UE 1286/2014 e delle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo comunque superiore a Euro 500.000,00. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposta sui premi I premi relativi alla prestazione principale sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti |
modalità: • prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. • prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d’impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d’impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di non applicare l’imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta sostitutiva non sarà applicata. L’art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni). L’imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all’ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DELL’ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO
UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E
AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE
POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL
CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE
AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE MISTA MULTIRAMO A PREMIO UNICO, CON POSSIBILITÀ DI PREMI AGGIUNTIVI, CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI DECESSO
INDICE
SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO 3
Art. 1 Prestazioni assicurative 4
1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell’Assicurato 4
1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato 4
SEZIONE II) DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO, XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX 0
Art. 2 Dichiarazioni sul proprio stato di salute 6
Art. 3 Rischio morte – Limitazioni della garanzia e carenze 6
SEZIONE III) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO 8
Art. 4 Conclusione, entrata in vigore e risoluzione del contratto 8
Art. 5 Diritto di revoca e recesso 8
Art. 6 Conflitto di interessi 9
SEZIONE IV) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE 9
Art. 7 Premi 9
Art. 8 Spese e costi gravanti sul contratto 11
Art. 9 Requisiti soggettivi 19
SEZIONE V) INVESTIMENTO DEL PREMIO E PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO 20
Art. 10 Modalità di ripartizione del premio 20
Art. 11 Valore unitario delle quote (relativo ai Fondi Interni e Fondi Esterni) 25
Art. 12 Giorni di riferimento delle quote relativo ai Fondi Interni e Fondi Esterni 26
12.1 Sospensione operatività 28
Art. 13 Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata) 28
Art. 14 Modalità di conversione del premio in Quote e modalità di investimento nella Gestione Separata 30
14.1 Modalità di conversione del premio in Quote dei Fondi Interni 30
14.2 Modalità di conversione del premio in Quote dei Fondi Esterni 30
14.3 Modalità di investimento nella Gestione Separata 31
Art. 15 Operatività della Compagnia sui Fondi Esterni 31
15.1 Piano di Interventi Ordinari 31
15.2 Piano di Interventi Straordinari 32
Art. 16 Trasferimento volontario (Switch volontario) 33
16.1 Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni ad altri Fondi Interni 35
16.2 Trasferimento volontario da uno o più Fondi Esterni ad altri Fondi Esterni 35
16.3 Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni/Esterni alla Gestione Separata e viceversa 36
16.4 Trasferimento volontario tra Fondi Interni e Fondi Esterni 36
Art. 17 Trasferimento automatico (Switch Automatici e Switch Programmati) 37
17.1 Switch Automatici 37
17.2 Switch Programmati 37
SEZIONE VI) DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE 38
Art. 18 Riscatto 38
18.1 Riscatto Totale 39
18.2 Riscatto Parziale Volontario 40
Art. 19 Opzioni contrattuali in corso di contratto (Decumulo Finanziario) 41
Art. 20 Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita 43
Art. 21 Regole di priorità 44
Art. 22 Cessione, pegno e vincolo 45
Art. 23 Duplicato di polizza 45
SEZIONE VII) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA 45
Art. 24 Beneficiari 45
Art. 25 Pagamenti della Compagnia 46
SEZIONE VIII) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO, LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITÀ 46
Art. 26 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 46
Art. 27 Obblighi della Compagnia e del Contraente, legge applicabile 47
Art. 28 Foro competente 47
Art. 29 Tasse e imposte 47
Art. 30 Comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia 47
Art. 31 Variazioni contrattuali e comunicazione in caso di perdite 47
Art. 32 Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni 48
ALLEGATO A – COSA FARE IN CASO DI EVENTO: 49
Regolamento della Gestione Separata “VERA STABILITÀ” 51
Regolamento del Fondo Interno “VERA VITA SELEZIONE FLESSIBILE” 55
Regolamento del Fondo Interno “VERA VITA SELEZIONE EQUILIBRATA” 61
Regolamento del Fondo Interno “VERA VITA SELEZIONE RESPONSABILE” 68
GLOSSARIO 74
INFORMATIVA ADEGUATA VERIFICA E DEFINIZIONI FATCA/CRS 81
SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO
Che tipo di assicurazione è?
Vera Vita Private Insurance Select, è un’assicurazione multiramo a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi che offre la possibilità al Contraente di diversificare l’investimento attraverso una combinazione delle seguenti componenti:
– Gestione Separata, denominata “Vera Stabilità”;
– tre Fondi Interni fra quelli previsti dal contratto:
• “Vera Vita Selezione Flessibile”;
• “Vera Vita Selezione Equilibrata;
• “Vera Vita Selezione Responsabile”, oppure alternativamente
– una pluralità di Fondi Esterni (OICR) selezionati dalla Compagnia. Per l’elenco dettagliato dei Fondi Esterni collegati al contratto si rimanda all’Art. 8.
Per maggiori dettagli sulle modalità e criteri di ripartizione del premio tra le attività sottostanti al contratto, si rimanda all’Art. 10.
L’assicurazione prevede le seguenti prestazioni:
a. In caso di vita dell’Assicurato:
la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un importo pari alla somma tra il capitale rivalutato alla scadenza del contratto relativamente al capitale investito in Gestione Separata, e il controvalore totale delle Quote dei Fondi Interni o Fondi Esterni possedute dal Contraente (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi valorizzati il quarto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza).
b. In caso di decesso dell’Assicurato:
la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il Capitale Complessivo, come definito all’Art. 1.2, aumentato di un importo addizionale in funzione dell’età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso.
Di seguito si riportano i potenziali rischi associati alle componenti del contratto:
PARTE INVESTITA IN FONDI INTERNI/ESTERNI | PARTE INVESTITA IN GESTIONE SEPARATA |
a. Il Contraente si assume i rischi finanziari riconducibili all’andamento negativo del valore delle quote; b. limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni/Esterni, non sono offerte garanzie di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo; c. in conseguenza dell’andamento negativo del valore delle Quote l’entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia può essere inferiore ai premi versati, incluso il valore di riscatto. | a. È offerta la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente a un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente in caso di: – scadenza del contratto; – riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5° o 10° anniversario della decorrenza del contratto e, in caso di differimento del contratto, in caso di liquidazione della prestazione alle ricorrenze quinquennali successive fino all’effettiva scadenza del contratto; |
– decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale. b. in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con quelli sopra indicati, il Contraente accetta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata. |
Art. 1 Prestazioni assicurative
1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell’Assicurato
In caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:
a) Capitale rivalutato alla scadenza del contratto, come indicato all’Art. 13, relativamente al capitale investito in Gestione Separata “Vera Stabilità”;
b) controvalore totale delle quote dei Fondi Interni o Fondi Esterni possedute dal Contraente, pari al prodotto del numero delle Quote per il relativo valore unitario di cui all’Art. 11, entrambi valorizzati il quarto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza (di cui all’Art. 12, lettera g).
CAPITALE COMPLESSIVO
Per Capitale Complessivo si intende la somma tra:
1. il controvalore totale delle Quote dei Fondi Interni o Fondi Esterni possedute dal Contraente alla data di riferimento (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al medesimo giorno);
2. il capitale rivalutato, derivante dall’investimento effettuato dal Contraente nella Gestione Separata.
1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un capitale come di seguito calcolato.
Il capitale è costituito dalla somma del:
• Capitale Complessivo, come definito al paragrafo precedente considerando come data di riferimento:
a. per il controvalore totale delle quote dei Fondi Esterni e Interni, la data di ricezione del certificato di morte dell’Assicurato;
b. per il capitale rivalutato, la data di decesso dell’Assicurato. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il decesso.
• importo addizionale ottenuto moltiplicando il Capitale Complessivo per una percentuale riportata nella Tabella A, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso. Tale importo addizionale non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro.
Età assicurativa al decesso | Percentuale di maggiorazione per il caso di morte |
Fino a 39 anni | 10,00% |
Da 40 a 49 anni | 5,00% |
Da 50 a 59 anni | 2,00% |
Da 60 a 69 anni | 1,00% |
Oltre 69 anni | 0,50% |
Tabella A
Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia d’età prevista dalla Tabella A, indipendentemente dall’età dell’Assicurato.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 3, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato.
Resta comunque inteso che, fermo l’onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell’Assicurato, il capitale caso morte ad essi spettante è pari al capitale come sopra determinato al netto dell’importo dei Riscatti Parziali Programmati – relativi all’opzione di Decumulo Finanziario di cui all’Art. 19, ove esercitata – eventualmente accreditati successivamente alla data di decesso.
GARANZIE E RISCHI COLLEGATI AL CONTRATTO
Le prestazioni assicurate previste dal presente contratto variano in base al rendimento di una Gestione Separata e sono collegate all’andamento del valore delle Quote dei Fondi Interni o Fondi Esterni che, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.
La Compagnia:
• riguardo il capitale investito nella Gestione Separata, offre una garanzia di conservazione del capitale investito esclusivamente negli eventi illustrati nell’Art. 13. Per qualsiasi altro evento la garanzia di conservazione del capitale non è attiva;
• riguardo l’investimento effettuato nei Fondi Interni o Xxxxx Xxxxxxx, non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo.
Il Contraente accetta il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle Quote e, in corso del contratto ad eccezione degli eventi previsti all’Art. 13, anche all’andamento del rendimento (valore) della Gestione Separata.
Per questo esiste la possibilità che l’entità del capitale corrisposto dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.
VERSAMENTO DEI PREMI E DIRITTO DI RISCATTO
In base alle prestazioni assicurate e a quanto previsto all’Art. 7, ai fini del perfezionamento del contratto, il Contraente deve versare un premio unico iniziale il cui ammontare è stato fissato al momento della conclusione del contratto.
Successivamente alla decorrenza del contratto, il Contraente potrà poi versare altri premi unici aggiuntivi una tantum, con importo e cadenza non predefiniti, nei limiti e con le modalità descritte al successivo Art. 7.
Dopo 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto. In questo caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, come determinato all’Art. 18.
DURATA
La durata del contratto è fissa pari a 15 anni.
Il contratto prevede il differimento automatico della scadenza per ulteriori 5 anni, senza alcuna formalizzazione da parte del Contraente. Quest'ultimo può decidere di inibire il differimento automatico facendone richiesta scritta alla Compagnia almeno quattro giorni prima della scadenza originaria del contratto stesso, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx
S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La Compagnia considererà valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Successivamente al primo differimento automatico, sono possibili ulteriori differimenti di pari durata che la Compagnia ha facoltà di interrompere, dandone comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno 45 giorni.
SEZIONE II) DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO, RISCHIO MORTE, LIMITAZIONI, CARENZE
Art. 2 Dichiarazioni sul proprio stato di salute
Contestualmente alla proposta - polizza, l’Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.
Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto potrà comunque essere concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato all’Art. 1.2, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia di età previsti dalla Tabella A di cui all’Art. 1.2, indipendentemente dall’età dell’Assicurato.
Art. 3 Rischio morte – Limitazioni della garanzia e carenze
A. LIMITAZIONI
Il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al capitale di cui all’Art. 1.2 a) qualora il decesso sia causato da:
– dolo del Contraente o del Beneficiario;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
– incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
– suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);
– abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’Assicurato;
– volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
oppure dall’esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:
– attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;
– automobilismo, motociclismo, motonautica;
– sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);
– xxxxx, xxxxxxx;
– ciclismo agonistico;
– slittino e guidoslitta a livello agonistico;
– pugilato e arti marziali a livello agonistico;
– rugby professionistico;
– immersioni subacquee con autorespiratore;
– salti dal trampolino con sci o idrosci.
Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l’Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell’Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extraprofessionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato all’Art. 1.2, senza la limitazione sopra indicata.
B. PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI
Al fine di usufruire della piena copertura, senza tener conto del periodo di carenza indicato al presente articolo per il caso di morte, l’Assicurato si dovrà sottoporre a visita medica prima della conclusione del contratto.
Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, verrà corrisposto solamente il capitale di cui al precedente Art. 1.2 lettera a).
Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall’Art. 1.2, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A. – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.
È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l’Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui all’Art. 1.2 a).
Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all’Art. 1.2, senza la limitazione sopra indicata.
SEZIONE III) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO
Art. 4 Conclusione, entrata in vigore e risoluzione del contratto
Se la Compagnia non ha comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta del Contraente, il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella proposta-polizza, sempre che sia stato pagato il premio.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
In caso di mancata accettazione della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.
Qualora, prima della decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.
Il contratto si risolve al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:
• recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 5;
• riscatto totale, secondo quanto previsto all’Art. 18, paragrafo 18.1;
• decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso;
• scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).
Art. 5 Diritto di revoca e recesso
Prima della data di conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.
La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La Compagnia considererà valido il recesso fatto pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta. La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma pari a 25,00 euro. Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell’eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote dei Fondi assegnate al contratto ai sensi dell’Art. 7. Tale decremento/incremento è dato dall’importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera c) e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera a).
L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
Art. 6 Conflitto di interessi
La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interessi, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
SEZIONE IV) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 7 Premi
A fronte delle prestazioni assicurate e per l’entrata in vigore dell’assicurazione, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile.
Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 8, paragrafo 8.a, punto 8.a.1 della Tabella B; l’importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sul modulo di proposta - polizza.
Il contratto prevede un importo minimo di premio unico pari a 100.000,00 euro.
Inoltre, trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi, anch’essi da corrispondere in unica soluzione, di importo comunque non inferiore a 10.000,00 euro ciascuno.
Ciascun premio aggiuntivo verrà maggiorato delle spese in cifra fissa pari a 25 euro; l’importo così determinato costituisce il premio aggiuntivo versato.
La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata “Vera Stabilità” – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi.
Per rendere possibile l’esecuzione dell’operatività legata agli Switch Programmati e all’opzione Decumulo Finanziario, in alcuni periodi potrà essere inibita al Contraente la possibilità di effettuare il versamento di premi aggiuntivi; per ulteriori dettagli si rimanda agli Artt. 12.1, 17 e 19.
Al momento della decorrenza del contratto, o al momento del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 8,
paragrafo 8.a, è investito in quote dei Fondi Interni o Fondi Xxxxxxx collegati al contratto e nella Gestione Separata.
La Compagnia provvede all’investimento del premio, come previsto all’Art. 10.
GESTIONE SEPARATA VERA STABILITA’ – LIMITI DI VERSAMENTO
La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata “Vera Stabilità” – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Vera Vita Private Insurance Select”.
Il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, unico o aggiuntivo, non potrà essere superiore a 3.000.000,00 euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 euro il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata “Vera Stabilità” in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia.
Il “Cumulo premi netti” si ottiene sottraendo dall’ammontare dei premi complessivamente versati (compreso l’ultimo in corso di riscossione), ciascuno al netto delle spese in cifra fissa pari a 25 euro, la quota parte di essi riferibile ai Riscatti Parziali Volontari di cui all’Art. 18, paragrafo 18.2 e ai Riscatti Parziali Programmati relativi all’esercizio dell’opzione di Decumulo Finanziario di cui all’Art. 19, liquidati sino alla data in cui viene calcolato il “Cumulo premi netti” stesso.
Esempio di calcolo del Cumulo di premi netti:
Premio unico versato: € 150.000 Premio aggiuntivo versato: € 20.000
Spese in cifra fissa di cui al successivo Art. 8, paragrafo 8.a, punti 8.a.1 e 8.a.2: € 25 Riscatto parziale: € 10.000, di cui quota parte di premio versato ad esso riferibile € 9.800* Cumulo premi netti: € 149.975 + € 19.975 – € 9.800 = € 160.150
*ipotesi puramente esemplificativa
Il Contraente potrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio aggiuntivo alla Compagnia tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente e intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.
Nel caso di estinzione del conto corrente presso l’Intermediario, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.
E’ comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
Art. 8 Spese e costi gravanti sul contratto
8.a Costi gravanti sul premio corrisposto
Tipologia di spesa | Importo/percentuale | |
8.a.1 Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al solo premio unico iniziale: | euro 25,00 | |
8.a.2 Spesa in cifra fissa a copertura di spese di gestione dovuta in aggiunta a ciascun premio aggiuntivo: | euro 25,00 | |
8.a.3 Spese di caricamento detratte in misura percentuale dal premio unico e da ciascuno degli eventuali premi aggiuntivi, determinate moltiplicando il premio stesso per la percentuale indicata in funzione del cumulo dei premi netti (*): | Cumulo premi netti (*) | |
fino a 149.999,99 euro | 0,75% | |
da 150.000 euro a 499.999,99 euro | 0,50% | |
da 500.000,00 euro | 0,25% |
Tabella B
(*) Il “Cumulo premi netti” è definito al precedente Art. 7.
8.b Costi per riscatto
In caso di esercizio del diritto di Riscatto Totale o Riscatto Parziale Volontario, la Compagnia trattiene dal capitale collegato alla Gestione Separata (di cui all’Art. 18) i seguenti costi, variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.
Anno (*) | Costi per riscatto sul capitale collegato alla Gestione Separata | Costi per riscatto sul capitale collegato ai Fondi |
1° (**) | 2,00% | Nessun costo |
2° | 1,50% | Nessun costo |
3° | 1,00% | Nessun costo |
Oltre il 3° | 0,00% | Nessun costo |
Tabella C
(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di Riscatto Totale o Riscatto Parziale Volontario.
(**) il riscatto è consentito trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
8.c Costi per l’Opzione di Decumulo Finanziario
In caso di esercizio dell’Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) di cui all’Art. 19, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa in misura fissa pari a euro 25,00, a fronte dell’attivazione e dell’eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario.
8.d Costi per trasferimenti (switch)
I primi 8 switch annuali effettuati tra Fondi Esterni o tra Fondi Interni sono gratuiti. Il contratto prevede una spesa in misura fissa pari a euro 40,00 per ciascun trasferimento, successivo all’ottavo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale.
Non sono previsti costi per switch effettuati tra:
− Fondi Interni e Fondi Esterni (e viceversa);
− Fondi Interni/Esterni e Gestione Separata (e viceversa).
8.e Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata
Dal rendimento medio realizzato dalla Gestione Separata “Vera Stabilità” si sottrae annualmente un’aliquota ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
Commissione base | 1,30% |
pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto | |
Commissione | percentuale di rendimento della Gestione Separata |
variabile | eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione |
La sottrazione dell’aliquota verrà applicata indipendentemente dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata “Vera Stabilità”.
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa. In questo caso, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.
8.f Costi gravanti sui Fondi Interni
I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:
Vera Vita Selezione Flessibile | |
Tipologia | Percentuale |
Commissione di gestione | 1,40% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
Vera Vita Selezione Equilibrata | |
Tipologia | Percentuale |
Commissione di gestione | 1,60% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
Vera Vita Selezione Responsabile | |
Tipologia | Percentuale |
Commissione di gestione | 1,80% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
Remunerazione della SGR – (relativa all’acquisto di OICR da parte dei Fondi Interni)
Tipologia | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR sottostanti |
Commissioni overperformance | Massimo 30,00% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
Quanto retrocesso alla Compagnia da parte delle Società di gestione degli OICR sottostanti viene integralmente riconosciuto al Fondo Interno va a beneficio dei Contraenti.
8.g Altri costi gravanti sui Fondi Interni
È prevista una diminuzione del valore netto dei Fondi Interni – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota – anche in ragione dei costi di revisione e certificazione del Fondo Interno determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito dallo stesso.
Sono previsti anche oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondi Interni, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.
Questi oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.
8.h Costi gravanti sui Fondi Esterni
I) Commissioni di gestione
La percentuale annuale delle commissioni di gestione da applicare al controvalore delle Quote assegnate al contratto (valore del contratto per la quota investita nei Fondi Esterni) è variabile e definita in relazione alla Linea di Investimento a cui fanno riferimento i Xxxxx Xxxxxxx nei quali è ripartito il capitale investito:
Tipologia | Commissione di gestione annua |
Azionari | 1,90% |
Alternative | 1,70% |
Flessibili Intermedi e Aggressivi | 1,50% |
Flessibili Prudenti | 1,40% |
Obbligazionari / Monetari valuta | 1,30% |
Tabella D
La commissione di gestione è calcolata dalla Compagnia sul valore del contratto relativo alla quota investita nei Xxxxx Xxxxxxx e dedotta tramite il prelievo trimestrale di quote dagli stessi.
II) Altri costi previsti dal regolamento/statuto del Fondo Esterno scelto dal Contraente. Remunerazione della SGR (Società di Gestione del Risparmio).
Nella Tabella sottostante sono riportati i seguenti dati:
− la percentuale dei costi di gestione, applicata dalla SGR/SICAV, che a vario titolo gravano complessivamente su ciascun Fondo Esterno (“costo OICR”);
− l’eventuale presenza o meno di una commissione di incentivo (“overperformance”), che ogni SGR/SICAV preleva dal patrimonio del Fondo Esterno nel caso in cui la gestione abbia prodotto dei rendimenti positivi e superiori rispetto ad un obiettivo di rendimento prefissato nel regolamento di gestione.
ELENCO OICR
Codice ISIN | Denominazione OICR | Linee di investimento | Costo OICR | Commissioni di incentivo |
LU1505874849 | Allianz Credit Opportunities IT13 (EUR) | Alternative | 0,19% | SI |
LU0438336777 | BSF Fixed Income Strategies Fund Class I2 EUR | Alternative | 0,60% | NO |
LU1382784764 | BSF Global Event Driven Fund Class I2 Hedged EUR | Alternative | 1,00% | SI |
LU0992627298 | Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities - F EUR Acc | Alternative | 0,85% | SI |
LU0490769915 | Xxxxx Xxxxxxxxx Absolute Return Fund I€ Acc (hedged) | Alternative | 1,00% | SI |
LU0917671041 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Macro I (Acc) - EUR (hedged) | Alternative | 0,60% | NO |
LU1807426629 | Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund - BI - EUR | Alternative | 0,90% | NO |
LU1469429549 | Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha IE EUR | Alternative | 0,75% | SI |
LU0781239156 | DWS Invest II ESG US Top Dividend | Azionario America | 0,75% | NO |
LU0248060658 | JPMorgan Funds - JPM US Value I (Acc) - USD | Azionario America | 0,60% | NO |
IE00B241CP14 | Legg Xxxxx Global Funds PLC - ClearBridge US Large Cap Growth Fund | Azionario America | 0,63% | NO |
LU0360484686 | Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds - US Advantage Fund - Z Acc | Azionario America | 0,70% | NO |
LU0474966081 | Pictet - USA Index I EUR | Azionario America | 0,15% | NO |
IE00BL3SV378 | PIMCO Funds: GIS plc - StocksPLUS - HINST Accumulation USD | Azionario America | 0,72% | NO |
IE0002639775 | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD Acc | Azionario America | 0,10% | NO |
LU0496417709 | BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund Class D2 JPY | Azionario Asia e Giappone | 0,75% | NO |
LU0346390601 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc- USD | Azionario Asia e Giappone | 0,80% | NO |
LU0933613423 | Fidelity Funds - Japan Advantage Fund Y-ACC-Euro | Azionario Asia e Giappone | 0,80% | NO |
LU1378878869 | Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds - Asia Opportunity Fund - I Acc | Azionario Asia e Giappone | 0,75% | NO |
LU0188802960 | Pictet - Japan Index I JPY | Azionario Asia e Giappone | 0,15% | NO |
LU1626216888 | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I | Azionario Asia e Giappone | 0,83% | NO |
IE0007218849 | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund USD Acc | Azionario Asia e Giappone | 0,16% | NO |
IE0033862917 | Vanguard Japan Stock Index Fund JPY Acc | Azionario Asia e Giappone | 0,16% | NO |
LU0414047281 | Allianz European Equity Dividend IT (EUR) | Azionario Europa | 0,75% | NO |
LU0992628858 | Carmignac Portfolio - Grande Europe - F EUR Acc | Azionario Europa | 0,85% | SI |
LU0348529875 | FAST - Europe Fund Y-Acc-Euro | Azionario Europa | 1,00% | SI |
LU0119753134 | Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund C-Acc Shares | Azionario Europa | 0,80% | NO |
LU0144509550 | Pictet - Quest European Sustainable Equities I EUR | Azionario Europa | 0,50% | NO |
LU0329573587 | Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities IE EUR | Azionario Europa | 0,85% | NO |
LU2079840430 | Threadneedle (Lux) UK Equities IE EUR | Azionario Europa | 0,65% | NO |
AT0000A1PKT5 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum | Azionario Europa | 0,75% | NO |
IE0007987708 | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | Azionario Europa | 0,12% | NO |
LU1113653189 | Allianz Best Styles Global Equity IT (H-EUR) (EUR) | Azionario Globale | 0,50% | NO |
LU0507266228 | DWS Invest Top Dividend FC | Azionario Globale | 0,75% | NO |
LU0605515963 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD | Azionario Globale | 0,80% | NO |
LU0985319473 | Nordea 1 - Global Stars Equity Fund - BI - EUR | Azionario Globale | 0,75% | NO |
LU0845340057 | Pictet - Quest Global Equities - I EUR | Azionario Globale | 0,50% | NO |
AT0000A0LSJ0 | Raiffeisen - Nachhaltigkeit-Aktien (I) T | Azionario Globale | 0,75% | NO |
LU0557290854 | Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth C Acc | Azionario Globale | 0,65% | NO |
LU0570871706 | Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies IE EUR | Azionario Globale | 0,75% | NO |
LU0129437173 | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund | Azionario Globale | 0,55% | NO |
LU1559747883 | BGF Emerging Markets Fund Class I2 EUR | Azionario Mercati Emergenti | 0,75% | NO |
LU0594300500 | Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-USD | Azionario Mercati Emergenti | 0,80% | NO |
LU2055182070 | JPMorgan Funds - JPM China A-Share Opportunities I (Acc) - USD | Azionario Mercati Emergenti | 0,75% | NO |
LU0269905302 | Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities C Acc | Azionario Mercati Emergenti | 1,00% | NO |
LU0384410279 | Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) I | Azionario Mercati Emergenti | 0,83% | NO |
LU0878583243 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | Azionario Mercati Emergenti | 0,75% | NO |
IE0031787223 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund USD Acc | Azionario Mercati Emergenti | 0,23% | NO |
LU0528228231 | Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-Acc-USD | Azionario Tematico | 0,80% | NO |
LU1892830081 | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Y- Acc-Euro | Azionario Tematico | 0,80% | NO |
LU0329430473 | GAM Multistock - Luxury Brands Equity C acc | Azionario Tematico | 0,85% | NO |
LU0100598878 | Invesco Global Consumer Trends Fund C-Acc Shares | Azionario Tematico | 1,00% | NO |
IE0002141913 | Xxxxx Xxxxxxxxx Global Life Sciences Fund I2 USD | Azionario Tematico | 1,50% | NO |
LU0209992170 | LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) NA | Azionario Tematico | 0,75% | NO |
LU0384383872 | Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds - Global Infrastructure Fund - Z Acc | Azionario Tematico | 0,85% | NO |
LU0348927095 | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund - BI - EUR | Azionario Tematico | 0,75% | NO |
LU0340554673 | Pictet - Digital I EUR | Azionario Tematico | 0,80% | NO |
LU0386875149 | Pictet - Global Megatrend Selection I EUR | Azionario Tematico | 0,80% | NO |
LU0256845834 | Pictet - Security I USD | Azionario Tematico | 0,80% | NO |
LU0503633769 | Pictet - SmartCity I EUR | Azionario Tematico | 0,80% | NO |
LU0384405949 | Vontobel Fund - Clean Technology I | Azionario Tematico | 0,83% | NO |
LU1548496618 | Allianz Global Artificial Intelligence | Azionario Tematico | 0,88% | NO |
LU1917164268 | BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund | Azionario Tematico | 0,68% | NO |
LU1288897447 | Infusive UCITS Fund - Consumer AlphaTM Global Leaders Fund | Azionario Tematico | 1,00% | NO |
LU1093406269 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 IT (EUR) | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,60% | NO |
LU1062843344 | BGF Global Multi-Asset Income Fund Class D2 Hedged EUR | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,60% | NO |
LU0992627611 | Carmignac Portfolio - Patrimoine - F EUR Acc | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,85% | SI |
LU1794438561 | DJE - Zins & Dividende - XT (EUR) | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,65% | NO |
LU0599947438 | DWS Concept Xxxxxxxxxxx IC | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,60% | SI |
IT0004735186 | Etica Bilanciato Classe I | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,90% | NO |
IT0005117459 | Etica Rendita Bilanciata Classe I | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,75% | NO |
LU1097728445 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc- Euro (hedged) | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,70% | NO |
IE00B639QZ24 | PIMCO Funds: GIS plc - Global Core Asset Allocation Fund - INST EUR Hedged Acc | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,95% | NO |
LU1097689365 | Invesco Global Income Fund C-Acc Shares | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,80% | NO |
LU0243957668 | Invesco Pan European High Income Fund C-Acc Shares | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,80% | NO |
IE00B2B36V48 | Xxxxx Xxxxxxxxx Balanced Fund I2 HEUR | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,80% | NO |
LU1111988298 | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Income I (Acc) - EUR | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,60% | NO |
LU1582988488 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - Euro Class C Acc Shares | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,75% | NO |
AT0000A1VG68 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) VTA | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,63% | NO |
LU0473185139 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,65% | NO |
LU2207643623 | BA3 Strategic Investment SICAV - BA3 Pictet Crescita Dinamica | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,60% | NO |
IT0005341927 | Etica Impatto Clima | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,80% | NO |
LU2207643383 | BA3 Strategic Investment SICAV - BA3 Fidelity Crescita Equilibrata | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,50% | NO |
LU2207643037 | BA3 Strategic Investment SICAV - Ba3 Invesco Reddito | Flessibili Intermedi e Aggressivi | 0,50% | NO |
LU1602092162 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (EUR) | Flessibili Prudenti | 0,45% | NO |
IT0004782378 | Etica Obbligazionario Misto Classe I | Flessibili Prudenti | 0,60% | NO |
LU1670724704 | M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C Accumulation shares | Flessibili Prudenti | 0,75% | NO |
LU0941348897 | Pictet - Multi Asset Global Opportunities I EUR | Flessibili Prudenti | 0,50% | SI |
LU1539840006 | BA3 Strategic Investment Sicav - Aletti Prudente | Flessibili Prudenti | 0,50% | NO |
LU2207642815 | BA3 Strategic Investment SICAV - Ba3 Jpmorgan Cedola | Flessibili Prudenti | 0,50% | NO |
LU0995143707 | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) NA | Monetari Valuta | 0,05% | NO |
LU0128499158 | Pictet - Short-Term Money Market CHF I | Monetari Valuta | 0,05% | NO |
LU0309035367 | Pictet - Short-Term Money Market JPY I | Monetari Valuta | 0,05% | NO |
LU1145633233 | Allianz Euro Credit SRI IT (EUR) | Obbligazionario Corporate | 0,45% | NO |
LU1896600738 | Allianz Green Bond IT (H2-USD) (USD) | Obbligazionario Corporate | 0,45% | NO |
LU1534073041 | DWS Floating Rate Notes IC | Obbligazionario Corporate | 0,10% | NO |
IE0034085260 | PIMCO Funds: GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund - INST Acc USD | Obbligazionario Corporate | 0,49% | NO |
LU0858068314 | Xxxxxx Xxxxxxx Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund - Z Acc | Obbligazionario Corporate | 0,50% | NO |
LU1106537605 | NN (L) Euro Sustainable Credit - I Cap EUR | Obbligazionario Corporate | 0,36% | NO |
LU0832976624 | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI - EUR | Obbligazionario Corporate | 0,30% | NO |
LU0539144625 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI - EUR | Obbligazionario Corporate | 0,30% | NO |
LU0503631128 | Pictet - Global Sustainable Credit I USD | Obbligazionario Corporate | 0,40% | NO |
LU0278456651 | BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class D2 Hedged EUR | Obbligazionario Globale Diversificato | 0,50% | NO |
LU0992630599 | Carmignac Portfolio - Global Bond - F EUR Acc | Obbligazionario Globale Diversificato | 0,60% | SI |
IE00B1JC0H05 | Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Acc | Obbligazionario Globale Diversificato | 0,69% | NO |
LU0353649436 | Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y- Acc-Euro (hedged) | Obbligazionario Globale Diversificato | 0,30% | NO |
LU0534240071 | Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C-Acc Shares | Obbligazionario Globale Diversificato | 0,65% | NO |
LU0406674662 | JPMorgan Funds - JPM Global Government Bond I (Acc) - EUR | Obbligazionario Globale Diversificato | 0,25% | NO |
LU2077745615 | JPMorgan Funds - JPM Income Fund I (Acc) - EUR (hedged) | Obbligazionario Globale Diversificato | 0,50% | NO |
LU0915363070 | Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - BI - EUR | Obbligazionario Globale Diversificato | 0,40% | NO |
AT0000A0QQ31 | Raiffeisenfonds - Konservativ (I) VTA | Obbligazionario Globale Diversificato | 0,36% | NO |
IE00BYXVX196 | PIMCO GIS Global Bond ESG Fund | Obbligazionario Globale Diversificato | 0,52% | NO |
IE00B18GC888 | Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc | Obbligazionario Globale Diversificato | 0,15% | NO |
IE00BHZKQB61 | PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund | Obbligazionario Globale Diversificato | 0,49% | NO |
IE00B81TMV64 | Algebris Financial Credit Fund I EUR | Obbligazionario High Yield | 0,50% | NO |
LU1574760846 | Allianz US Short Duration High Income Bond IT (H2- EUR) (EUR) | Obbligazionario High Yield | 0,55% | NO |
LU1054331407 | DWS Invest Euro High Yield Corporates IC | Obbligazionario High Yield | 0,45% | NO |
IE0033758917 | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | Obbligazionario High Yield | 0,45% | NO |
LU0772943501 | Nordea 1 - European Financial Debt Fund - BI - EUR | Obbligazionario High Yield | 0,50% | NO |
IE00B2R9B880 | Muzinich Sustainable Credit Fund | Obbligazionario High Yield | 0,70% | NO |
IE00B29K0P99 | PIMCO Funds: GIS plc - Emerging Local Bond - INST Acc USD | Obbligazionario Mercati Emergenti | 0,89% | NO |
LU0605512606 | Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-Acc-USD | Obbligazionario Mercati Emergenti | 0,40% | NO |
LU0962741145 | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Investment Funds - Xxxxxxxx Xxxx Wealth Bond Fund I (Acc) USD | Obbligazionario Mercati Emergenti | 0,55% | NO |
LU1889098098 | Invesco Belt and Road Debt Fund C -Acc Shares | Obbligazionario Mercati Emergenti | 0,75% | NO |
LU0973522674 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets Debt I (Acc) - USD | Obbligazionario Mercati Emergenti | 0,50% | NO |
LU0332401552 | JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (Acc) - USD | Obbligazionario Mercati Emergenti | 0,50% | NO |
LU1582978331 | M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - USD Class C Acc Shares | Obbligazionario Mercati Emergenti | 0,60% | NO |
LU0329574395 | Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short- Term Bonds IEH EUR | Obbligazionario Mercati Emergenti | 0,65% | NO |
LU2290526164 | BlackRock Global Funds - China Bond Fund | Obbligazionario Mercati Emergenti | 0,40% | NO |
LU0706716544 | Allianz Convertible Bond IT (EUR) | Obbligazionario Convertibile | 0,60% | NO |
LU0248013657 | JPMorgan Investment Funds – JPM Global Convertibles Conservative I (Acc) - USD | Obbligazionario Convertibile | 0,55% | NO |
LU0351442933 | Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond C Acc | Obbligazionario Convertibile | 0,75% | NO |
LU0358423738 | UBS Lux Bond SICAV - Convert G | Obbligazionario Convertibile | 0,72% | NO |
LU0145657366 | DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC | Obbligazionario Europe Diversificato | 0,20% | NO |
LU0346393704 | Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc- Euro | Obbligazionario Europe Diversificato | 0,30% | NO |
LU0355584201 | JPMorgan Funds - JPM EU Government Bond I (Acc) - EUR | Obbligazionario Europe Diversificato | 0,25% | NO |
LU0241467157 | Pictet - EUR Government Bonds I | Obbligazionario Europe Diversificato | 0,20% | NO |
LU2207642658 | BA3 Strategic Investment Sicav - BA3 Pimco Difesa | Obbligazionario Europe Diversificato | 0,30% | NO |
Le commissioni di incentivo sono applicate dalla SGR/SICAV con le modalità e la tempistica indicata nei relativi Prospetti e Regolamenti di gestione dei Fondi Esterni, disponibili anche sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, da cui possono essere acquisiti su supporto duraturo.
Di seguito si riporta la Tabella riassuntiva delle modalità di calcolo e dell’ammontare delle commissioni di incentivo (commissioni di performance) previste dalle SGR/SICAV (la descrizione completa delle modalità di calcolo e delle commissioni di incentivo è consultabile nei Regolamenti dei Fondi Esterni):
SGR | Codice ISIN | Denominazione OICR | Modalità di calcolo commissione di incentivo |
Allianz Global Investors | LU1505874849 | Allianz Credit Opportunities IT13 (EUR) | 20,00% annuo dei rendimenti del fondo superiori al parametro di riferimento, cioè Euro Overnight Index Average (EONIA) p.a.. |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | LU1382784764 | BSF Global Event Driven Fund Class I2 Hedged EUR | 20,00% di ogni rendimento, soggetto a high watermark, conseguito dal Fondo superiore al BofA ML 3 Month US Xxxxxxxx Xxxx Index. |
Carmignac Gestion Luxembourg | LU0992627298 | Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities - F EUR Acc | 20,00% di eventuali rendimenti, soggetti a HighWater Mark, se la performance è positiva e supera quella dell'indice di riferimento (85% EONIA Capitalization Index 7D + 15% Stoxx Europe 600 NR) da inizio anno. |
LU0992628858 | Carmignac Portfolio - Grande Europe - F EUR Acc | 20,00% della sovra performance in caso di performance positiva e superiore alla performance dell'indice di riferimento (Stoxx 600 NR index (EUR)) da inizio anno. | |
LU0992627611 | Carmignac Portfolio - Patrimoine - F EUR Acc | 10,00% della sovra performance in caso di performance positiva e superiore alla performance dell'indice di riferimento (50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World Government Bond Index) da inizio anno. | |
LU0992630599 | Carmignac Portfolio - Global Bond - F EUR Acc | 10,00% della sovra performance in caso di performance positiva e superiore alla performance dell'indice di riferimento (JPMorgan Global Government Bond Index) da inizio anno. | |
DWS Investment S.A. | LU0599947438 | DWS Concept Xxxxxxxxxxx IC | La commissione di performance è pari al 15,00% della differenza in eccesso tra il valore della performance e quello del benchmark (indice specifico relativo a un investimento del mercato monetario). |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | LU0348529875 | FAST - Europe Fund Y-Acc-Euro | 20,00% della sovra performance se la classe supera il rendimento dell'indice MSCI Europe di più del 2% su base annua. |
Xxxxxxxxx Management S.A. | LU0490769915 | Xxxxx Xxxxxxxxx United Kingdom Absolute Return Fund I€ Acc (hedged) | 20,00% di eventuali rendimenti, soggetti a HighWater Mark, che il Fondo ottiene al di sopra di Euro Base Rate. |
Pictet Asset Management (Europe) S.A. | LU0941348897 | Pictet - Multi Asset Global Opportunities I EUR | 10,00% della sovra performance in caso di performance positiva e superiore a quella dell'indice di riferimento (EONIA + 3,0%). |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. | LU1469429549 | Threadneedle (Lux) Pan European Absolute Alpha IE EUR | 20,00% della sovra performance in caso di performance positiva e superiore a quella dell'indice di riferimento (EURIBOR 3 mesi). |
Sui Fondi Esterni collegati al contratto non sono applicati eventuali costi di sottoscrizione o rimborso delle quote.
Si precisa che su ciascun Fondo Esterno possono gravare altri oneri che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, gli oneri di intermediazione per le compravendite mobiliari, le spese legali e fiscali, le spese di revisione contabile e i costi della banca depositaria.
I suddetti oneri non sono quantificabili a priori in quanto variabili.
Art. 9 Requisiti soggettivi
Nel momento in cui viene concluso il contratto,
• l’Assicurato deve avere un’età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 85 anni. L’età massima alla scadenza del contratto, originaria o derivante da ulteriori differimenti, deve essere pari a 100 anni;
• il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata a esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; se nel corso del contratto il domicilio viene trasferito in uno Stato diverso, il contratto dovrà essere risolto.
SEZIONE V) INVESTIMENTO DEL PREMIO E PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Art. 10 Modalità di ripartizione del premio
Alla sottoscrizione della polizza il Contraente può scegliere di investire i premi, al netto dei costi di cui all’Art. 8.a, nella Gestione Separata “Vera Stabilità” e in Quote dei Fondi Interni o Fondi Esterni tra quelli previsti dal presente contratto, selezionando uno dei percorsi di investimento proposti dalla Compagnia. I costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.
RISCHI E GARANZIE
Di seguito si riportano i potenziali rischi associati alle componenti del contratto:
PARTE INVESTITA IN FONDI INTERNI/ESTERNI | PARTE INVESTITA IN GESTIONE SEPARATA |
a. Il Contraente si assume i rischi finanziari riconducibili all’andamento negativo del valore delle quote; b. Limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni/Esterni, non sono offerte garanzie di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo; c. in conseguenza dell’andamento negativo del valore delle Quote l’entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia può essere inferiore ai premi versati, incluso il valore di riscatto. | a. È offerta la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente a un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente in caso di: – scadenza del contratto; – riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5° o 10° anniversario della decorrenza del contratto e, in caso di differimento del contratto, in caso di liquidazione della prestazione alle ricorrenze quinquennali successive fino all’effettiva scadenza del contratto; – decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale; |
b. in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con quelli sopra indicati, il Contraente accetta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata. |
MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO INIZIALE
Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente può scegliere di investire il premio versato, al netto dei costi di cui all’Art. 8.a, secondo uno dei seguenti percorsi di investimento proposti dalla Compagnia.
1. PERCORSO LIBERO
Il premio unico iniziale, al netto dei costi di cui all’Art. 8.a, viene investito dalla Compagnia nella Gestione Separata e in quote di Xxxxx Xxxxxxx tra quelli previsti dal presente contratto.
Il Contraente può scegliere, sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento, di allocare i premi secondo le percentuali dallo stesso definite:
– nella Gestione Separata “Vera Stabilità”;
– nelle diverse Linee di Investimento dei Fondi Xxxxxxx previste dal contratto, scegliendo i diversi Fondi Esterni appartenenti alle predette Linee di Investimento.
La percentuale del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi destinata alla Gestione Separata “Vera Stabilità” non potrà essere, nel suo complesso, inferiore al 10% e superiore al 50% del controvalore del Capitale Complessivo.
La percentuale complessiva del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi destinata ai Fondi Esterni, compresa tra il 50% e il 90% del controvalore del Capitale Complessivo, viene investita in quote di uno o più Fondi Esterni, secondo le singole percentuali indicate dal Contraente, con i seguenti vincoli:
• il numero di Fondi Xxxxxxx collegati al contratto non sia superiore a 30;
• l’importo destinato in ciascun Fondo Esterno, se il Contraente non possiede ancora quote, non può essere inferiore a 2.500,00 euro.
La Compagnia mette in atto delle attività periodiche di monitoraggio e analisi di tipo qualitativo/quantitativo, come descritto all’Art. 15, al fine di salvaguardare e di gestire in maniera efficiente/attiva gli investimenti dei propri Contraenti, con particolare attenzione al relativo profilo di rischio/rendimento, nonché di mantenere un’offerta di Xxxxx Xxxxxxx adeguata per questo contratto.
I Fondi Esterni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.
Per effettuare la scelta dei Fondi Xxxxxxx più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all’orizzonte temporale dell’investimento, il Contraente può consultare il KID del prodotto assicurativo (al fine di valutare le caratteristiche proprie di ciascun fondo e apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento), nonché il documento KIID redatto dalla relativa Società istitutiva di ciascun Fondo Esterno.
2. PERCORSO GUIDATO
Il premio unico iniziale, al netto dei costi di cui all’Art. 8.a, viene investito dalla Compagnia nella Gestione Separata e in quote di Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto.
Il Contraente può scegliere, sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento, di allocare i premi secondo le percentuali dallo stesso definite:
– nella Gestione Separata “Vera Stabilità”;
– in quote dei seguenti Fondi Interni previsti dal contratto,
- Vera Vita Selezione Flessibile;
- Vera Vita Selezione Equilibrata;
- Vera Vita Selezione Responsabile.
La percentuale complessiva del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi destinata alla Gestione Separata “Vera Stabilità” non potrà essere, nel suo complesso, inferiore al 10% e superiore al 50% del controvalore del Capitale Complessivo.
La percentuale complessiva del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi destinata ai Fondi Interni non potrà essere, nel suo complesso, inferiore al 50% e superiore al 90% del controvalore del Capitale Complessivo.
l’importo destinato in ciascun Fondo Interno, se il Contraente non possiede ancora quote, non può essere inferiore a 2.500,00 euro
I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.
Per effettuare la scelta dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all’orizzonte temporale dell’investimento, il Contraente può consultare il KID del prodotto assicurativo (al fine di valutare le caratteristiche proprie di ciascun fondo e apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento), nonché il regolamento del fondo stesso.
3. PERCORSO GUIDATO CON OPZIONE INVESTIMENTO
Esclusivamente alla sottoscrizione del contratto, il Contraente può selezionare tale opzione.
In tal caso il premio unico iniziale, al netto dei costi di cui all’Art. 8.a, viene allocato inizialmente nella Gestione Separata e in uno più Fondi Interni, scelti dal Contraente tra quelli previsti dal contratto, secondo la seguente percentuale predeterminata:
ALLOCAZIONE INIZIALE | Gestione Separata | Fondi Interni |
70% | 30% |
Il Contraente, nel rispetto della percentuale complessiva in Fondi Interni prevista dalla presente allocazione, può comporre liberamente tale quota dell’investimento scegliendo tra i sottostanti finanziari previsti dal contratto.
Pertanto la percentuale del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi destinata ai Fondi Interni, viene investita in quote di uno o più Fondi Interni, secondo le singole percentuali indicate dal Contraente, con il vincolo che l’importo destinato in ciascun Fondo Interno, se il Contraente non possiede ancora quote, non può essere inferiore a 2.500,00 euro.
I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.
Prima di effettuare la scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all’orizzonte temporale dell’investimento, il Contraente deve leggere attentamente il Set Informativo, nello specifico il KID, al fine di valutare le caratteristiche proprie di ciascun fondo e apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento.
Decorsi tre mesi dalla decorrenza, è prevista l’attivazione automatica di un piano di Switch Programmati trimestrali che portano a un trasferimento progressivo del capitale dalla Gestione Separata ai Fondi Interni che risultano assegnati al contratto, in un intervallo temporale di due anni, giungendo alla seguente allocazione finale dei premi investiti inizialmente:
ALLOCAZIONE FINALE (dopo due anni) | Gestione Separata | Fondi Interni |
40% | 60% |
In presenza di un’allocazione iniziale con più Fondi Interni, il piano degli Switch Programmati manterrà inalterata, nell’ambito della componente investita in Fondi, la ripartizione percentuale inizialmente scelta dal Contraente.
Gli eventuali versamenti aggiuntivi e riscatti parziali non concorrono alla determinazione dell’importo oggetto degli Switch Programmati periodici (si rimanda all’Art. 17 per le relative modalità), che rimane parametrato al solo premio unico iniziale.
Percorso Guidato con Opzione Investimento
Esempio di piano di Switch Programmati:
Premio unico versato: € 100.025 Capitale iniziale investito: € 99.250
Switch periodico da Gestione Separata a Fondi Interni: € 3.721,88
Allocazione iniziale alla sottoscrizione:
Allocazione iniziale | Importo premi investiti | % Allocazione posizione |
Fondo Interno Vera Vita Selezione Flessibile | 14.887,50 € | 15,00% |
Fondo Interno Vera Vita Selezione Equilibrata | 14.887,50 € | 15,00% |
Gestione Separata Vera Stabilità | 69.457,00 € | 70,00% |
Totale | 99.250,00 € | 100,00% |
Primo switch periodico successivo alla decorrenza
Allocazione | Delta da riallocare | Importo premi investiti | % Allocazione posizione |
Fondo Interno Vera Vita Selezione Flessibile | + 1.860,94 € | 16.748,44 € | 16,88% |
Fondo Interno Vera Vita Selezione Equilibrata | + 1.860,94 € | 16.748,44 € | 16,88% |
Gestione Separata Vera Stabilità | - 3.721,88 € | 65.753,13 € | 66,25% |
Totale | 99.250,00 € | 100,00% |
Secondo switch periodico successivo alla decorrenza
Allocazione | Delta da riallocare | Importo premi investiti | % Allocazione posizione |
Fondo Interno Vera Vita Selezione Flessibile | + 1.860,94 € | 18.609,38 € | 18,75% |
Fondo Interno Vera Vita Selezione Equilibrata | + 1.860,94 € | 18.609,38 € | 18,75% |
Gestione Separata Vera Stabilità | - 3.721,88 € | 62.031,25 € | 62,50% |
Totale | 99.250,00 € | 100,00% |
[…]
Ottavo switch periodico successivo alla decorrenza | |||||
Allocazione Finale | Delta da riallocare | Importo premi investiti | % Allocazione posizione | ||
Fondo Interno Vera Vita Selezione Flessibile | + 1.860,94 € | 29.775,00 € | 30,00% | ||
Fondo Interno Vera Vita Selezione Equilibrata | + 1.860,94 € | 29.775,00 € | 30,00% | ||
Gestione Separata Vera Stabilità | - 3.721,88 € | 39.700,00 € | 40,00% | ||
Totale | 99.250,00 € | 100,00% |
Disattivazione Opzione Investimento
La disattivazione dell’Opzione Investimento è prevista in caso di:
- cambio di percorso di investimento, ammessa dopo un anno dalla decorrenza del contratto;
- richiesta disattivazione volontaria del Contraente, ammessa in qualsiasi momento in xxxxx xx xxxxxxxxx (xx xxxxx automaticamente al Profilo Guidato);
- Switch volontari effettuati dal Contraente, ammessa dopo un anno dalla decorrenza del contratto. In caso di disattivazione dell’Opzione Investimento, l’esposizione in Gestione Separata non potrà essere inferiore al 10% o superiore al 50% del controvalore del Capitale Complessivo.
PERIODI DI INIBIZIONE
Durante la fase di effettuazione degli Switch Programmati, non sarà possibile inserire eventuali richieste di Versamento Aggiuntivo, Riscatto Totale e Riscatto Parziale e Switch Volontari.
MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO AGGIUNTIVO
Per il Profilo Guidato con Opzione Investimento, in caso di versamenti unici aggiuntivi, il premio, al netto dei costi di cui all’Art. 8.a, verrà allocato secondo le percentuali scelte dal Contraente nel rispetto dei limiti di esposizione in Gestione Separata “Vera Stabilità” previsti dal Percorso Guidato.
OPERATIVITA’ DELLA COMPAGNIA
A fronte delle allocazioni previste, la Compagnia:
• determina il capitale iniziale collegato alla Gestione Separata (di seguito “Capitale iniziale”) relativo a ciascun premio versato, dato dall’importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui all’Art. 8, paragrafo 8.a della Tabella B, la percentuale di allocazione nella Gestione Separata;
• determina il capitale investito nei Fondi Interni (di seguito “Capitale investito nei Fondi”) relativo a ciascun premio versato, dato dall’importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui all’Art. 8, paragrafo 8.a della Tabella B, la percentuale di allocazione nei Fondi;
• assegna al contratto un numero di quote dei Fondi dato dal rapporto tra il Capitale investito nei Fondi e il rispettivo valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 12 lettera a).
Il Capitale iniziale e il Capitale investito nei Fondi a fronte del premio unico versato sono riportati sul modulo di proposta-polizza che forma parte integrante del contratto.
Esempio di allocazione del premio investito:
Premio unico versato: € 100.025
Spese di emissione (di cui all’Art. 8, paragrafo 8.a.1): € 25 Premio unico: € 100.000
Spese di caricamento (di cui all’Art. 8, paragrafo 8.a.3): € 100.000 * 0,75% = € 750
Allocazione premio unico iniziale: 50% in Gestione Separata e 50% nei Fondi
Capitale iniziale investito nella Gestione Separata a fronte del premio unico versato, riportato nel modulo di proposta - polizza: (€ 100.000 - € 750) * 50% = € 49.625
Capitale investito nei Fondi a fronte del premio unico versato, riportato nel modulo di proposta - polizza: (€ 100.000 - € 750) * 50% = € 49.625
Art. 11 Valore unitario delle quote (relativo ai Fondi Interni e Fondi Esterni)
Art. 11.1 Valore unitario delle quote dei Fondi Interni
La Compagnia determina giornalmente il valore unitario delle rispettive Quote per seguenti i Fondi Interni, previsti per il presente contratto:
- Vera Vita Selezione Flessibile;
- Vera Vita Selezione Equilibrata;
- Vera Vita Selezione Responsabile.
Il valore unitario della Quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di riferimento.
Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.
Alla data di costituzione il valore unitario delle quote dei Fondi Interni è convenzionalmente fissato a euro 10,00.
Per i Fondi Interni, al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote di uno o più fondi, le operazioni che comportano l’investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.
Per i dettagli relativi alla determinazione del valore unitario delle quote dei Fondi, della loro pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, si rimanda all’Art. 7 “Valore unitario della Quota e sua pubblicazione” del Regolamento dei rispettivi Fondi Interni.
Art. 11.2 Valore unitario delle quote dei Fondi Esterni
Per i Fondi Xxxxxxx previsti per il seguente contratto, le rispettive SGR determinano giornalmente, ai sensi dei rispettivi Prospetti e Regolamenti di Gestione che disciplinano tali Fondi Esterni, il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Esterno.
Il valore unitario della quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Esterno per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio del Fondo Esterno, entrambi relativi al giorno di riferimento.
Il valore unitario delle quote, con l’indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e/o sul sito internet della relativa SGR, nonché sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il valore unitario della quota è al netto di qualsiasi onere applicato dalle SGR sui fondi stessi.
Si precisa che il valore unitario della quota pubblicato è espresso nella valuta di denominazione del Fondo Esterno, che può essere diversa dall’euro. Nel caso in cui parte del capitale investito sia destinato a fondi denominati in valute diverse dall’euro, il calcolo del relativo controvalore sarà effettuato dalla Compagnia prendendo a riferimento il tasso di cambio ufficiale BCE – Banca Centrale Europea – rilevato il giorno nel quale è fissato il valore unitario delle quote dei fondi. Tale tasso è riportato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
Art. 12 Giorni di riferimento delle quote relativo ai Fondi Interni e Fondi Esterni
Per l’assegnazione o il disinvestimento delle quote dei Fondi Interni e Xxxxx Xxxxxxx si adotta il giorno di riferimento di seguito stabilito per ognuna delle operazioni effettuate in forza del contratto, di seguito elencate:
a) Assegnazione del numero di quote del Fondo a seguito del versamento di ciascun premio unico (iniziale o aggiuntivo) – Rif. Art. 7
il quarto giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio.
b) Decesso dell’Assicurato – Rif. Art. 1
il quarto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del certificato di morte dell’Assicurato da parte della Compagnia. Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta di decesso fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Compagnia della lettera raccomandata, corredata di detto certificato.
c) Riscatto Totale / Riscatto Parziale Volontario / Recesso – Rif. Art. 18 e Art. 5
Le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso e riscatto totale o parziale verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia. Per tale data si intende la data apposta sulla richiesta/comunicazione scritta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Compagnia della raccomandata.
Limitatamente al solo importo di cui alla lettera a) dell’Art. 18, paragrafo 18.1, in ordine al riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5° o 10° anniversario della decorrenza o, in caso di differimento del contratto, alle successive ricorrenze quinquennali fino all’effettiva scadenza del contratto, il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui cade tale data.
d) Opzione Decumulo Finanziario (Riscatto Parziale Programmato) – Rif. Art. 19
• In sede di attivazione dell’Opzione, la prima rata verrà erogata il giorno 10, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, del secondo mese successivo all’attivazione dell’Opzione;
• In sede dei Riscatti Parziali Programmati successivi, le rate verranno erogate il giorno 10, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, del mese in cui cade la relativa ricorrenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale dell’opzione.
e) Trasferimento automatico (Switch Programmati) – Rif. Art. 17
Le operazioni di disinvestimento conseguenti allo Switch Programmato verranno effettuate il giorno 10, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, dei mesi di febbraio – maggio – agosto – novembre.
f) Operazioni di disinvestimento e reinvestimento conseguenti a trasferimenti tra Xxxxx Xxxxxxx, Fondi Interni e Gestione Separata (Switch Volontari) – Rif. Art. 16
• In caso di trasferimenti tra Fondi Esterni e Gestione Separata, e viceversa, le operazioni di disinvestimento conseguenti ad operazioni di trasferimento (switch) delle quote dal fondo di origine, verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia; il reinvestimento avverrà il quarto giorno lavorativo successivo al disinvestimento;
• In caso di trasferimenti tra Xxxxx Xxxxxxx e Fondi Interni, e viceversa, le operazioni di disinvestimento conseguenti ad operazioni di trasferimento (switch) delle quote dal fondo di origine, verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia; il reinvestimento avverrà il quarto giorno lavorativo successivo al disinvestimento;
• In caso di trasferimenti tra Fondi Interni e Gestione Separata, e viceversa, le operazioni di disinvestimento conseguenti ad operazioni di trasferimento (switch) delle quote dal fondo di origine, e la relativa operazione di reinvestimento avverranno contestualmente il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia;
• In caso di trasferimenti tra Fondi Interni, le operazioni di disinvestimento conseguenti ad operazioni di trasferimento (switch) delle quote dal fondo di origine, e la relativa operazione di reinvestimento avverranno contestualmente il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia;
• In caso di trasferimenti tra Xxxxx Xxxxxxx, le operazioni di disinvestimento conseguenti ad operazioni di trasferimento (switch) delle quote dal fondo di origine, verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia; il reinvestimento avverrà in funzione dei tempi di regolamento e di giorni di eseguito di ciascun fondo, e comunque entro il quinto giorno lavorativo successivo al disinvestimento.
g) Scadenza – Rif. Art. 1
Le operazioni di disinvestimento conseguenti al pagamento del capitale previsto a scadenza verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.
h) Le operazioni di disinvestimento conseguenti ad operazioni di switch straordinari relative al Piano di interventi straordinari.
Le operazioni di disinvestimento verranno effettuate entro il quarto giorno di borsa aperta antecedente alla data, comunicata dalla relativa SGR, nella quale sarà effettuata l’operazione straordinaria sul fondo; il reinvestimento avverrà in funzione dei tempi di regolamento e di giorni di eseguito di ciascun fondo, e comunque entro il quinto giorno lavorativo successivo al disinvestimento.
La Compagnia non considererà le eventuali richieste di investimento e disinvestimento effettuate dal Contraente nei quattro giorni di Borsa aperta precedenti e nei cinque giorni successivi alle operazioni di disinvestimento e reinvestimento conseguenti al Piano di interventi straordinari.
Per esigenze gestionali, la Compagnia sospenderà le eventuali richieste di trasferimento (switch) effettuate negli otto giorni lavorativi antecedenti l’ultimo giorno dell’anno solare. Tali richieste saranno quindi evase con la valorizzazione relativa al primo giorno lavorativo del successivo anno solare.
Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote dei Fondi, le operazioni che comportano l’investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.
Per i dettagli relativi alla determinazione del valore unitario delle quote dei Fondi Interni, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del “Giorno di riferimento”, si rimanda all’Articolo “Valore unitario della Quota e sua pubblicazione” del Regolamento di ciascun Fondo interno.
Qualora il giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l’attribuzione delle quote non coincida con un giorno di Borsa aperta sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
Qualora, a causa di una sospensione o di una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Esterni o i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le quote, verrà considerato (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie. Nei giorni di festività nazionale nei mercati di riferimento le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate il primo giorno di Borsa aperta successivo.
12.1 Sospensione operatività
In alcuni periodi potrà essere inibita al Contraente la possibilità di effettuare alcune operazioni che comportino movimentazioni in entrata o in uscita di quote dei Fondi per rendere possibile l’esecuzione di operazioni automatiche o volontarie precedentemente richieste dal Contraente stesso.
A seguire un elenco delle operazioni che comportano dei blocchi di operatività con indicazione dei relativi tempi di blocco.
Percorso Libero:
• In caso di richiesta da parte del Contraente di Switch volontari, risultano inibiti Xxxxxxxx totali, Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi e il Cambio Profilo nei nove giorni lavorativi successivi alla data di richiesta dello Switch;
• In caso di operazioni di disinvestimento legate al Decumulo Finanziario risultano inibiti:
o Riscatti totali, Riscatti parziali e Versamenti aggiuntivi da una settimana prima fino a quattro giorni lavorativi dopo la data effetto del Decumulo Finanziario;
o Switch volontari e Cambi Profilo da due settimane prima fino a quattro giorni lavorativi dopo la data effetto del Decumulo Finanziario.
Percorso Guidato o Percorso Guidato con Opzione Investimento:
• In caso di richiesta da parte del Contraente di Switch volontari, risultano inibiti Xxxxxxxx totali, Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi e il Cambio Profilo nei sette giorni lavorativi successivi alla data di richiesta dello Switch;
• In caso di Switch Programmati, risultano inibiti Riscatti totali, Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch volontari e il Cambio Profilo da una settimana prima fino a due giorni lavorativi successivi la data effetto degli Switch Programmati;
• In caso di operazioni di disinvestimento legate al Decumulo Finanziario risultano inibiti Riscatti totali, Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch volontari e cambio Profilo da una settimana prima fino a due giorni lavorativi dopo la data effetto del Decumulo Finanziario.
Art. 13 Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata)
La Gestione Separata è una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Ai fini della rivalutazione delle prestazioni, la Compagnia:
a) determina ogni mese, in conformità a quanto previsto dall’anzidetto Regolamento, il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;
b) determina il rendimento annuo attribuito, dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
• una commissione base, pari a 1,30 punti percentuali;
• una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione;
c) determina la misura annua di rivalutazione in misura pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di rivalutazione può essere inferiore a 0,00%;
d) procede alla rivalutazione del capitale iniziale collegato alla Gestione Separata secondo quanto di seguito precisato. Il capitale viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito “anniversario”), nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso o alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto totale di cui all’Art. 18, paragrafo 18.1, quale definita all’Art. 12, lettera, c).
Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza e applicando il costo fisso di gestione annua.
La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale.
La rivalutazione del capitale a una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall’ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.
Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.
e) procede alla determinazione del capitale rivalutato secondo quanto di seguito precisato. Esclusivamente a scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso dell’Assicurato, nonché alla data rispettivamente coincidente con il 5° o 10° anniversario, o in caso di differimento del contratto, in caso di liquidazione della prestazione alle ricorrenze quinquennali successive fino all’effettiva scadenza del contratto, in ordine al riscatto totale del contratto esercitato con effetto a tale data, il capitale rivalutato sarà pari al maggior valore tra:
- il capitale rivalutato con il metodo descritto alla precedente lettera d), fermo che, limitatamente all’esercizio del solo riscatto totale, quale data di rivalutazione, in luogo dell’anzidetta data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto, si considera la data coincidente con
l’anniversario scelto fra il 5° o 10° o in caso di differimento del contratto, in caso di liquidazione della prestazione alle ricorrenze quinquennali successive fino all’effettiva scadenza del contratto,
e
- il cumulo dei capitali iniziali definiti all’Art. 10, maggiorato degli importi eventualmente trasferiti dai Fondi Interni/Esterni alla Gestione Separata e ridotto degli importi di capitale eventualmente riscattati parzialmente, relativi alla Gestione Separata, o degli importi trasferiti mediante switch volontari e/o programmati dalla Gestione Separata ai Fondi Interni/Esterni.
Art. 14 Modalità di conversione del premio in Quote e modalità di investimento nella Gestione Separata
14.1 Modalità di conversione del premio in Quote dei Fondi Interni
Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale inerenti al/i Fondo/i Interno/i verranno effettuate il giorno di decorrenza del contratto, così come individuato al precedente Art. 4.
Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza contrattuale - verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del relativo versamento.
Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra la parte del premio versato destinata al Fondo Interno - al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 8.a - e il valore unitario della Quota relativo al giorno in cui hanno luogo le operazioni di investimento e di attribuzione, determinato secondo quanto previsto all’Art. 11.1.
Qualora il giorno di riferimento per l’investimento e l’attribuzione delle Quote, non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà considerato (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Nei giorni di festività nazionale nei mercati di riferimento le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate il primo giorno di Borsa aperta successivo.
Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter investire nei nuovi Fondi Interni gli eventuali premi unici aggiuntivi.
La Compagnia si obbliga alla consegna dell’estratto del Set Informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.
14.2 Modalità di conversione del premio in Quote dei Fondi Esterni
Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale inerenti a ciascun Fondo Esterno verranno effettuate il giorno di decorrenza del contratto, così come individuato al precedente Art. 4.
Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza contrattuale - verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del relativo versamento.
Il numero delle quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra l’importo del premio versato destinato al Fondo Esterno - al netto dei costi di cui al precedente Art. 8.a - e il valore unitario della Quota relativa
al giorno in cui hanno luogo le operazioni di investimento e attribuzione, determinato secondo quanto previsto all’Art. 11.2.
Qualora il giorno di riferimento per l’investimento e l’attribuzione delle Quote, non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
Qualora, a causa di una sospensione o di una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Esterni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le quote, verrà considerato (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Nei giorni di festività nazionale nei mercati di riferimento le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate il primo giorno di Borsa aperta successivo.
Nel caso in cui la Compagnia renda disponibili nuovi Fondi Esterni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà in riferimento ai nuovi Fondi Esterni di poter investire gli eventuali premi unici aggiuntivi e di effettuare trasferimenti in entrata di quote (Switch volontari).
La Compagnia si obbliga alla consegna dell’estratto del Set Informativo aggiornato.
14.3 Modalità di investimento nella Gestione Separata
Le operazioni di investimento nella Gestione Separata “Vera Stabilità” conseguenti al versamento del premio unico iniziale verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all’Art. 4.
Le operazioni di investimento nella Gestione Separata “Vera Stabilità” conseguenti al versamento degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza contrattuale - verranno effettuate il quarto giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del relativo versamento.
Il capitale investito nella Gestione Separata “Vera Stabilità” è pari alla parte di premio versato destinato alla gestione stessa al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 8.a.
Art. 15 Operatività della Compagnia sui Fondi Esterni
Per il Percorso Libero sulla componente di Fondi Esterni del contratto la Compagnia mette in atto delle attività periodiche di monitoraggio e analisi di tipo qualitativo/quantitativo, come riepilogato di seguito, al fine di salvaguardare e di gestire in maniera efficiente/attiva gli investimenti dei propri Contraenti, con particolare attenzione al relativo profilo di rischio/rendimento, nonché di mantenere un’offerta di Fondi Xxxxxxx adeguata per questo contratto.
15.1 Piano di Interventi Ordinari Monitoraggio periodico trimestrale
Al fine di mantenere l’offerta degli OICR su adeguati standard qualitativi/quantitativi, la Compagnia effettua un monitoraggio trimestrale nell’interesse del Contraente al fine di valutare il livello della proposta dei Xxxxx Xxxxxxx disponibili nel contratto.
La Compagnia individua all’interno di ogni Linea di Investimento, e sulla base di un modello valutativo interno, eventuali Fondi Esterni da eliminare in quanto ritenuti non più idonei, trasferendo le quote investite nel Fondo in eliminazione verso il Fondo di destinazione, identificato dalla Compagnia stessa all’interno della medesima Linea di Investimento.
Le analisi finanziarie sono mirate a verificare il livello delle potenzialità di performance di ciascun Fondo Esterno, mediante indicatori di misurazione del ritorno dell’investimento in rapporto al rischio sopportato,
nonché a una valutazione complessiva degli OICR in base a solidità del gestore, qualità ed efficacia della strategia nel generare rendimenti positivi nel contesto di mercato analizzato.
Revisione e rinnovamento offerta Fondi Esterni
La Compagnia effettua, almeno una volta all’anno, un’analisi qualitativa e quantitativa con lo scopo di individuare le migliori opportunità di mercato in funzione del contesto macroeconomico e dell’andamento dei mercati finanziari di riferimento.
In tale sede la Compagnia revisiona e rinnova l’offerta, eventualmente:
• eliminando Xxxxx Xxxxxxx ritenuti non più adeguati/efficienti (Fondi in eliminazione);
• sostituendo uno o più Fondi Esterni (Fondi in eliminazione) con altri Fondi non già presenti nell’elenco di prodotto, aventi caratteristiche similari e coerenti con il profilo di rischio;
• inserendo nuovi Fondi Esterni e nuove Linee di Investimento, al fine di ampliare e rinnovare regolarmente l’offerta dei Fondi Esterni a disposizione del Contraente.
La Compagnia, sulla base di analisi macroeconomiche, effettua le valutazioni tenendo conto del profilo di rischio e rendimento di ciascun Fondo Esterno su un adeguato orizzonte temporale, utilizzando metodologie e indicatori di normale uso nel mercato finanziario.
L’analisi qualitativa prevede una valutazione complessiva degli OICR in base a solidità del gestore, qualità ed efficacia della strategia nel generare rendimenti positivi nel contesto di mercato analizzato.
Per i Fondi eliminati e sostituiti (Fondi in eliminazione), la Compagnia provvede a trasferire il relativo controvalore verso gli OICR identificati (Fondi di destinazione) all’interno delle rispettive Linee di Investimento.
Vi è la possibilità che la Compagnia, ove dovesse valutarne la necessità/opportunità, possa effettuare un’attività di revisione e riallocazione anche infra-annuale.
L’eventuale trasferimento delle quote dai Fondi in eliminazione verso i Fondi Target avviene attraverso Switch Automatici, dandone preventiva comunicazione al Contraente.
Gli switch di trasferimento verranno effettuati, seguendo le regole degli switch automatici descritte al successivo Art. 17.1.
Si precisa che le eventuali attività previste dal Piano di Interventi Ordinari predisposte dalla Compagnia. sono completamente gratuite per il Contraente.
Il Contraente non può mantenere quote nei Fondi Esterni che non fanno più parte dell’offerta; può in ogni caso richiedere il trasferimento delle quote investite a seguito dell’attività di aggiornamento periodico dei Fondi Esterni, in un diverso Fondo Esterno incluso tra quelli disponibili (Art. 16 “Trasferimento volontario”).
Per effetto dell’attività di cui sopra, i singoli Fondi Esterni di riferimento assegnati al Contraente potrebbero essere modificati in corso di contratto.
Al Contraente non sarà richiesto di fornire un preventivo assenso alle operazioni di Switch Automatici di cui sopra.
15.2 Piano di Interventi Straordinari
La Compagnia si impegna a monitorare l’attività delle SGR, al fine di salvaguardare gli investimenti dei propri Contraenti, attraverso una attività di aggiornamento costante in caso di eventuali operazioni straordinarie che riguardino i Xxxxx Xxxxxxx collegati al contratto.
In particolare, sono considerate di carattere straordinarie le seguenti operazioni:
1. modifica della denominazione del fondo o della classe di quote o altre modifiche ritenute non sostanziali;
2. modifica ritenuta sostanziale circa aspetti legati alla politica di gestione, ai costi gravanti sul fondo, operazioni di fusione o incorporazione tra fondi che rimangono coerenti con l’offerta di prodotto;
3. liquidazione parziale o estinzione del fondo, modifica dei limiti o delle politiche di investimento da risultare in contrasto con la normativa vigente o con la coerenza di prodotto.
L’elenco non è esaustivo e la Compagnia si riserva la facoltà di valutare ogni operazione predisposta dalle SGR sui Fondi Esterni, come straordinaria o meno, oltre a decidere autonomamente a quale tipologia ricondurla.
La Compagnia a seconda della tipologia di operazioni straordinarie prevista eventualmente sui fondi predispone un Piano di Interventi Straordinari.
Nel caso si verifichino operazioni straordinarie appartenenti alla tipologia 1. ne sarà data comunicazione al Contraente unitamente al Documento Unico di Rendicontazione annuale.
Nel caso si verifichino operazioni straordinarie appartenenti alla tipologia 2. la Compagnia invia tempestivamente a tutti i Contraenti una “Lettera informativa su operazioni straordinarie” contenente la descrizione delle operazioni avvenute con un riepilogo dell’operazione di sostituzione delle quote del fondo interessato dell’operazione.
Nel caso si verifichino operazioni straordinarie appartenenti alla tipologia 3. la Compagnia invia tempestivamente a tutti i Contraenti una “Lettera informativa su operazioni straordinarie” contenente la descrizione delle operazioni avvenute.
Inoltre la Compagnia dichiara il fondo interessato, “Fondo in eliminazione”. Tale fondo è oggetto di un’operazione straordinaria di switch: la Compagnia, infatti, trasferisce il controvalore delle quote possedute dai Contraenti, dal “Fondo in eliminazione” verso il fondo esterno della medesima linea di investimento che è stato dichiarato dalla Compagnia “Fondo di destinazione”.
Si precisa che eventuali attività previste dal Piano di Interventi Straordinari predisposte dalla Compagnia sono completamente gratuite per il Contraente.
Successivamente all’operazione di switch straordinario, il Fondo Esterno chiamato “Fondo in eliminazione” sarà estromesso dalla lista dei Fondi Xxxxxxx collegati al contratto ed eventualmente sostituito da un altro Fondo Esterno appartenente alla medesima Linea di Investimento.
Art. 16 Trasferimento volontario (Switch volontario)
In caso di Percorso Libero o Percorso Guidato, il Contraente ha la possibilità di effettuare i seguenti trasferimenti di quote, che non comportano il cambio di Percorso di appartenenza, al momento del trasferimento:
• Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto:
o trasferimenti volontari tra Fondi Interni (Switch tra Fondi Interni):
o trasferimenti volontari tra Fondi Esterni (Switch tra Fondi Esterni) Non è previsto alcun limite massimo annuale di switch.
I primi 8 switch effettuati sono gratuiti; i successivi hanno un costo cadauno di 40,00 euro.
• Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto:
o trasferimenti da Fondi Esterni alla Gestione Separata “Vera Stabilità” e viceversa (switch tra Fondi Esterni e Gestione Separata e viceversa);
o trasferimenti da Fondi Interni alla Gestione Separata “Vera Stabilità” e viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata e viceversa).
Tale diritto è consentito massimo tre volte per ogni anno di contratto.
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di effettuare i seguenti trasferimenti volontari, che comportano il cambio di Percorso di appartenenza, al momento del trasferimento:
⮚ in caso di Percorso Libero e Percorso Guidato:
o trasferimenti volontari tra Fondi Esterni e Fondi Interni e viceversa (switch tra Fondi Esterni e Fondi Interni). Tale operazione deve essere effettuata per l’intero ammontare investito nella componente in Fondi (Ramo III) e comporta il passaggio dal Percorso Libero al Percorso Guidato e viceversa;
⮚ in caso di Percorso Guidato con Opzione Investimento,
o trasferimenti volontari tra Fondi Interni (Switch tra Fondi Interni). Il primo trasferimento volontario effettuato comporta il passaggio dal Percorso Guidato con Opzione Investimento al Percorso Guidato;
o Trasferimento volontario tra Fondi Interni e Fondi Esterni (Switch tra Fondi Interni e Fondi Esterni). Tale operazione deve essere effettuata per l’intero ammontare della componente investita in Fondi Interni (Ramo III) e comporta il passaggio dal Percorso Guidato con Opzione Investimento a Percorso Libero.
Tale diritto è consentito una sola volta per ogni anno di contratto.
La Compagnia detrarrà dall’importo trasferito gli eventuali costi per il trasferimento come definiti al precedente Art. 8.d.
Il presente contratto consente le operazioni di switch tra Fondi Esterni o Fondi Interni e Gestione Separata nel rispetto dei seguenti limiti:
• a seguito dell'operazione di switch, il valore del capitale investito nella Gestione Separata dovrà risultare compreso tra il 10% e il 50% del controvalore del capitale complessivo;
• a seguito dell'operazione di switch, il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Esterni o Fondi Interni dovrà risultare compreso tra il 50% e il 90% del controvalore del capitale complessivo;
• l’importo dell’operazione di trasferimento su ciascun Fondo non risulti inferiore a 2.500,00 euro;
• ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che il controvalore residuo delle quote relative a ciascun Fondo, di cui risultano quote assegnate dopo detta operazione, non risulti inferiore a 2.500,00 euro.
Qualora non vengano rispettati i limiti predetti, l'operazione di switch non sarà effettuata.
Il controvalore delle quote detenute in Fondi Interni o Fondi Xxxxxxx viene calcolato considerando quale data di adeguamento la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di trasferimento e quale giorno di riferimento il giorno di riferimento relativo al valore unitario delle quote ultimo disponibile.
La richiesta di switch volontario deve pervenire alla Compagnia – per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
In alcuni periodi sarà inibita al Contraente la possibilità di richiedere altre operazioni che comportino movimentazioni in entrata o in uscita di quote dei Fondi per rendere possibile l’esecuzione di switch volontari di cui sopra; per ulteriori dettagli si rimanda all’Art. 12.1.
16.1 Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni ad altri Fondi Interni
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni ad altri Fondi Interni comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote che risultano assegnate al contratto a un altro Fondo Interno o ad altri Fondi Interni scelti dal Contraente fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto medesimo. Il Contraente sulla richiesta dovrà indicare il numero di quote oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende disinvestire e reinvestire da e nel/i predetto/i Fondo/i Interno/i.
In caso di Percorso Guidato con Opzione Investimento, il primo trasferimento volontario tra Fondi Interni comporta il passaggio automatico al Percorso Guidato.
A seguito dell’operazione di trasferimento, la Compagnia provvede:
a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/i Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;
b) a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera f. Se si tratta di un trasferimento successivo all’ottavo, effettuato nel corso del medesimo anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta, detto ammontare viene ridotto delle spese di cui all’Art. 8, paragrafo 8.d;
c) ad assegnare al contratto un numero di quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione dato dal rapporto tra l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) – suddiviso secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l’operazione di reinvestimento e indicata nella richiesta - e il rispettivo valore unitario delle quote dei Fondi Interni di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera f). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato a Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto.
16.2 Trasferimento volontario da uno o più Fondi Esterni ad altri Fondi Esterni
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Esterni ad altro/i Fondo/i Esterno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote che risultano assegnate al contratto ad un altro Fondo Esterno o ad altri Fondi Esterni scelti dal Contraente fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto medesimo. Il Contraente sulla richiesta dovrà indicare il numero di quote oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende disinvestire e reinvestire da e nel/i predetto/i Fondo/i Esterno/i.
A seguito dell’operazione di trasferimento, la Compagnia provvede:
a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/i Fondo/i Esterno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;
b) a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera f). Se si tratta di un trasferimento successivo all’ottavo, effettuato nel corso del medesimo anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta, detto ammontare viene ridotto delle spese di cui all’Art. 8, paragrafo 8.d;
c) ad assegnare al contratto un numero di quote del/i Fondo/i Esterno/i di destinazione dato dal rapporto tra l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) – suddiviso secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l’operazione di reinvestimento e indicata nella richiesta - e
il rispettivo valore unitario delle quote del/i Fondo/i Esterno/i di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera f). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato al/i Fondo/i Esterno/i scelto fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto.
16.3 Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni/Esterni alla Gestione Separata e viceversa
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni/Esterni alla Gestione Separata comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote - che risultano assegnate al contratto - alla Gestione Separata. Il Contraente sulla richiesta dovrà indicare il numero di quote oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende disinvestire nei predetti Fondi Interni/Esterni.
A seguito dell’operazione di trasferimento, la Compagnia provvede:
a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento ai Fondi Interni/Esterni di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;
b) a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera f;
c) ad investire, contestualmente al giorno di riferimento di cui alla precedente lettera b), nella Gestione Separata l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b). Tale ammontare concorre a formare il nuovo capitale assicurato collegato alla Gestione Separata.
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) dalla Gestione Separata a uno o più Fondi Interni/Esterni comporta il trasferimento parziale del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni/Esterni scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto. Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta la parte del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende reinvestire nei predetti Fondi Interni/Esterni.
A seguito dell’operazione di trasferimento, la Compagnia provvede ad assegnare al contratto un numero di quote dei Fondi Interni/Esterni di destinazione dato dal rapporto tra la parte del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata oggetto del trasferimento - suddivisa secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l’operazione di reinvestimento e indicata nella richiesta - e il rispettivo valore unitario delle quote del o dei Fondi Interni/Esterni di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera f).
Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato al/i Fondi Interni/Esterni scelto/i fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto.
16.4 Trasferimento volontario tra Fondi Interni e Fondi Esterni
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni a uno o più Fondi Esterni o viceversa, è consentito solo per il numero totale di quote di Fondi Esterni o Fondi Interni assegnate al contratto e comporta il passaggio dal Percorso Guidato al Percorso Libero o viceversa.
In caso di Percorso Guidato con Opzione Investimento, il trasferimento volontario da Fondi Interni a Fondi Esterni è consentito solo per il numero totale di quote di Fondi Interni assegnate al contratto e comporta il passaggio al Percorso Libero.
Non sono ammessi trasferimenti parziali da uno o più Fondi Interni a uno o più Fondi Esterni e viceversa.
Non è possibile detenere contemporaneamente quote di Xxxxx Interni e Xxxxx Xxxxxxx.
Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta esclusivamente la ripartizione secondo la quale intende effettuare il reinvestimento nel o nei Fondi di destinazione del trasferimento.
A seguito dell’operazione di trasferimento, la Compagnia provvede:
a) a disinvestire tutte le quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i o al/i Fondo/i Esterno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;
b) a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera f;
c) ad assegnare al contratto un numero di quote del/i Fondo/i Interno/i o del/i Fondo/i Esterno/i di destinazione dato dal rapporto tra l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera
b) – suddiviso secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l’operazione di reinvestimento e indicata nella richiesta - e il rispettivo valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i o del/i Fondo/i Esterno/i di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 12, lettera f). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato ai Fondi Interni o ai Fondi Esterni scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto.
La Compagnia, dopo avere eseguito le operazioni di switch, con riferimento ai Fondi Interni/Fondi Esterni, comunicherà per iscritto al Contraente il numero delle quote trasferite e di quelle attribuite, oltre ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.
La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verrà informato mediante comunicazione scritta.
Per rendere possibile l’esecuzione dell’operatività legata all’Opzione Investimento o al Decumulo Finanziario, in alcuni periodi potrà essere inibita al Contraente la possibilità di richiedere lo Switch volontario; per ulteriori dettagli si rimanda agli Artt. 12.1, 17 e 19.
Art. 17 Trasferimento automatico (Switch Automatici e Switch Programmati)
17.1 Switch Automatici
La Compagnia effettua un trasferimento automatico di quote da uno o più Fondi Esterni in eliminazione a uno o più Fondi Esterni di destinazione a seguito dell’esercizio delle attività di gestione della Compagnia di cui Art. 15 “Operatività della Compagnia sui fondi esterni”.
Gli Switch Automatici derivanti da attività di monitoraggio non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima di 8 Switch Volontari gratuiti.
La Compagnia invia al Contraente una comunicazione contenente tutte le informazioni relative allo switch automatico descrivendo le motivazioni che hanno determinato la variazione. Il Contraente successivamente allo switch automatico può liberamente richiedere il trasferimento delle quote trasferite in un diverso fondo tra quelli disponibili.
17.2 Switch Programmati
Qualora si stato scelto il Percorso Guidato con Opzione Investimento, decorsi tre mesi dalla decorrenza del contratto, è prevista l’attivazione automatica di un piano di Switch Programmati con la finalità di spostare parte del capitale dalla Gestione Separata a uno o più Fondi Interni in un arco temporale di due anni.
Questa attività si realizza attraverso otto switch automatici a cadenza trimestrale effettuati il giorno 10 dei mesi di febbraio – maggio – agosto – novembre, in cui viene trasferito con ogni switch un importo pari al 3,75% del capitale inizialmente investito, giungendo alla seguente allocazione finale dei premi investiti inizialmente:
ALLOCAZIONE FINALE (dopo due anni) | Gestione Separata | Fondi Interni |
40% | 60% |
In presenza di un’allocazione iniziale con più Fondi Interni, il piano degli Switch Programmati manterrà inalterata la ripartizione percentuale iniziale tra i vari Fondi Interni, nell’ambito della componente collegata ai Fondi Interni.
Gli eventuali versamenti aggiuntivi e riscatti parziali non concorrono alla determinazione dell’importo oggetto degli Switch Programmati, che rimane parametrato al solo premio unico iniziale.
Il Trasferimento automatico (Switch Programmato) dalla Gestione Separata a uno o più Fondi Interni comporta il trasferimento parziale del capitale collegato alla Gestione Separata ai Fondi Interni collegati al contratto interessati dall’operazione di switch.
A seguito dell’operazione di trasferimento, la Compagnia provvede ad assegnare al contratto un numero di quote del o dei Fondi Interni di destinazione, dato dal rapporto tra:
• la parte del capitale collegato alla Gestione Separata oggetto del singolo trasferimento (di importo pari al 3,75% del capitale inizialmente investito);
• il rispettivo valore unitario delle quote del o dei Fondi Interni di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera e).
Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato ai Fondi Interni collegato al contratto.
PERIODI DI INIBIZIONE
Durante la fase di effettuazione degli Switch Programmati, non sarà possibile inserire eventuali richieste di Versamento Aggiuntivo, Riscatto Totale e Riscatto Parziale, Switch Volontari; per ulteriori dettagli si rimanda all’Art. 12.1.
SEZIONE VI) DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE
Art. 18 Riscatto
Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza e a condizione che l’Assicurato sia in vita, nel corso della durata contrattuale, incluso l’eventuale periodo di differimento del contratto, il Contraente può richiedere la corresponsione del valore di Riscatto Totale o del Riscatto Parziale Volontario.
In alcuni periodi sarà sospesa al Contraente la possibilità di richiedere il riscatto, per rendere possibile l’esecuzione dell’operatività legata agli Switch Volontari, Switch Programmati e all’opzione Decumulo Finanziario; per ulteriori dettagli si rimanda agli Artt. 12.1, 16, 17 e 19.
18.1 Riscatto Totale
Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto, con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto, quale definita all’Art. 12, lettera c), nonché, in ordine al riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5° o 10° anniversario, o in caso di differimento del contratto, alle successive ricorrenze quinquennali fino all’effettiva scadenza del contratto, dalle ore 24 dell’anniversario prescelto. Con riferimento a tali date, la Compagnia procede al conseguente disinvestimento del totale delle quote del Fondo o dei Fondi assegnati al contratto ai sensi dell’Art. 7 e del capitale collegato alla Gestione Separata.
Il valore di riscatto totale è dato dalla somma dei seguenti importi:
a) capitale collegato alla Gestione Separata
si ottiene sottraendo il costo di riscatto di cui all’Art. 8, paragrafo 8.b al capitale rivalutato fino alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto.
Resta inteso che, in caso di riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5° o 10° anniversario, o in caso di differimento del contratto, alle successive ricorrenze quinquennali fino all’effettiva scadenza del contratto, detto capitale è pari al capitale rivalutato a tale data;
b) capitale collegato al/i Fondo/i
pari al controvalore delle quote del Fondo o dei Fondi che risultano assegnate al contratto ai sensi dell’Art. 10 (dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera c). Qualora, alla data coincidente con il predetto giorno di riferimento, risultino premi corrisposti destinati all’investimento nel o nei Fondi a fronte dei quali la Compagnia non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l’anzidetto importo viene aumentato del cumulo dei Capitali investiti nel Fondo o nei Fondi derivanti dai suddetti premi determinati secondo le modalità precisate all’Art. 10.
Per l’esercizio della facoltà di riscatto totale con effetto a una delle date coincidenti con il 5°o 10° anniversario (in cui opera la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata) il Contraente potrà prenotare la richiesta nei tempi precisati nella tabella che segue in corrispondenza della data effetto prescelta:
Data di prenotazione della richiesta di riscatto | Data effetto della richiesta di riscatto |
Nei 6 mesi antecedenti il 5° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 5° anniversario |
Nei 6 mesi antecedenti il 10° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 10° anniversario |
In caso di differimento del contratto, il Contraente potrà prenotare la richiesta di liquidazione della prestazione alle cadenze quinquennali successive alla scadenza del 15° anno, (in cui opera la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata) nei tempi precisati nella tabella che segue:
Data di prenotazione della richiesta di liquidazione | Data effetto della richiesta di liquidazione |
Nei 6 mesi antecedenti le successive ricorrenze quinquennali in caso di differimento del contratto, e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti le stesse | Ricorrenze quinquennali in caso di differimento del contratto |
Nei suddetti periodi di prenotazione il Contraente potrà inoltre annullare la richiesta di riscatto e, conseguentemente, la prenotazione medesima.
La richiesta di Riscatto Totale, unitamente all’eventuale anzidetta prenotazione, o il loro ordine di annullamento, devono pervenire alla Compagnia – per iscritto, debitamente firmati dal Contraente medesimo – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. La richiesta deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista all’Art. 25.
In caso di riscatto, è possibile che l’importo ottenuto sia inferiore al capitale investito in Gestione Separata.
La garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata operante in caso di riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5° o 10° anniversario della decorrenza, o in caso di differimento del contratto, in caso di liquidazione della prestazione alle ricorrenze quinquennali successive fino all’effettiva scadenza del contratto, terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente e degli Switch Programmati.
Riguardo al capitale investito nei Fondi, in caso di andamento sfavorevole del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nei Fondi.
18.2 Riscatto Parziale Volontario
Il Riscatto Parziale Volontario non determina la risoluzione del contratto.
Il valore di ciascun Riscatto Parziale Volontario coincide con l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo.
Il Contraente ha la facoltà di indicare nella propria richiesta la quota del capitale investito nella Gestione Separata e/o in ciascun Fondo Interno o Fondo Esterno per le quali intende richiedere il riscatto, nel rispetto dei limiti minimi e massimi sulla componente relativa ai Fondi Interni o Fondi Esterni di cui al successivo punto 3).
Ciascun Riscatto Parziale Volontario viene concesso nel rispetto dei seguenti limiti:
1) l’importo richiesto dal Contraente sia almeno pari a 10.000,00 euro;
2) la somma degli importi del capitale collegato alla Gestione Separata e del controvalore delle quote dei Fondi assegnate al contratto, che residuano dopo l’operazione di Riscatto Parziale Volontario, non risulti inferiore a 90.000,00 euro;
3) a seguito dell'operazione di Riscatto Parziale Volontario, il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Esterni o Fondi Interni dovrà risultare compreso tra il 50% e il 90% del controvalore del capitale complessivo.
Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.
L’operazione di riscatto parziale comporta:
• la cancellazione dai Fondi di un numero di Quote il cui controvalore equivale all’importo proporzionalmente riscattato.
• la diminuzione del capitale rivalutato in Gestione Separata per un importo pari al capitale proporzionalmente riscattato.
Il riscatto parziale comporta inoltre il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte come definito all’Art. 1.2.
L’importo dell’operazione di riscatto su ciascun Fondo non deve risultare inferiore a 2.500,00 euro;
A seguito di riscatto parziale il controvalore residuo delle quote relative a ciascun Fondo, di cui risultano quote assegnate dopo detta operazione, non può risultare inferiore a 2.500,00 euro.
La richiesta di Riscatto Parziale Volontario deve pervenire alla Compagnia - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. La richiesta, che non necessita di prenotazione, deve essere altresì completa dell’indicazione circa l’importo di Riscatto Parziale Volontario, corredata dalla documentazione prevista all’Art. 25.
Art. 19 Opzioni contrattuali in corso di contratto (Decumulo Finanziario)
Qualora sia stato scelto il Percorso Libero o Percorso Guidato, il Contraente può richiedere alla sottoscrizione o in corso di contratto l’attivazione del piano di Decumulo Finanziario che prevede l’erogazione – esclusivamente al Contraente medesimo e in via automatica – di Riscatti Parziali Programmati.
Qualora sia stato scelto il Percorso Guidato con Opzione Investimento, l’opzione di Decumulo Finanziario può essere attivata solo una volta completato il piano di Switch Programmati di cui all’Art. 17.
L’erogazione del primo Riscatto Parziale Programmato è fissata il giorno 10 – oppure il primo giorno lavorativo successivo – del secondo mese successivo a quello in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario.
L’importo e la frequenza di erogazione sono scelti dal Contraente all’atto dell’attivazione del piano di Decumulo Finanziario nel rispetto dei parametri precisati nella tabella di seguito riportata e non possono subire modifiche.
Le date di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato successivo al primo sono fissate automaticamente, con riferimento alla data in cui viene corrisposto il primo, il giorno 10 del mese – oppure il primo giorno lavorativo successivo – in cui cadono le successive ricorrenze mensili, trimestrali, semestrali o annuali a seconda della frequenza di erogazione prescelta.
Importo minimo di Riscatto Parziale Programmato | Frequenza di erogazione |
2.500,00 euro | Annuale |
1.250,00 euro | Semestrale |
800,00 euro | Trimestrale |
200,00 euro | Mensile |
Tabella E
L’attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:
• l’importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% del Cumulo premi netti quale definito all’Art. 7 e rilevato all’atto del pervenimento alla Compagnia della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario;
• l’importo del singolo Riscatto Parziale Programmato corrisposto non superi 15.000,00 euro.
Nei casi di riattivazione dell’opzione, qualora l’importo di riscatto prescelto all’attivazione dell’opzione non rispettasse il limite di disinvestimento di cui sopra, l’opzione Decumulo Finanziario non potrà essere riattivata.
Ciascun Riscatto Parziale Programmato:
• viene corrisposto a condizione che l’Assicurato sia in vita;
• non determina la risoluzione del contratto e il valore ad esso relativo coincide con l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo, nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella E;
• viene effettuato attingendo dal capitale collegato alla Gestione Separata e dal capitale investito in ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto, in misura proporzionale;
• determina la riduzione del capitale collegato alla Gestione Separata dell’importo pari al capitale riscattato parzialmente;
• consiste nel disinvestimento di un numero di quote del Fondo o dei Fondi di cui risultano quote assegnate al contratto.
Ciascun Riscatto Parziale Programmato comporta inoltre il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte di cui al precedente Art. 1.2.
Ai fini della determinazione degli importi di cui ai precedenti punti 4) e 5), la Compagnia provvede:
- ad eseguire le medesime operazioni previste per il Riscatto Parziale Volontario, di cui all’Art.18, utilizzando per le operazioni di calcolo, quali data di rivalutazione e giorno di riferimento, il giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera d).
- ad eseguire le medesime operazioni previste per il Riscatto Parziale Volontario, di cui all’Art.18, paragrafo 18.2, per il quale venga indicato soltanto l’importo richiesto, senza esplicitazione del capitale collegato alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo da cui attingere, ponendolo pari al valore del Riscatto Parziale Programmato medesimo utilizzando per le operazioni di calcolo, quali data di adeguamento e giorno di riferimento, il giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c).
Solo in occasione del primo Riscatto Parziale Programmato, corrisposto all’atto dell’attivazione e dell’eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario, nel calcolo andranno ricomprese le spese di cui all’Art. 8, paragrafo 8.c, maggiorando di tali spese il valore del capitale riscattato parzialmente relativo alla sola Gestione Separata;
- ad inibire, da una settimana prima fino a due giorni lavorativi successivi la data di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato, ogni operazione in forza del contratto che comportino movimentazioni in entrata o in uscita di quote dei Fondi, ad esclusione delle operazioni conseguenti al verificarsi dell’evento morte dell’Assicurato.
Il piano di Decumulo Finanziario si disattiva:
• in via automatica, a partire dalla data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato coincidente o immediatamente successivo a quello in corso di pagamento, al verificarsi di uno dei seguenti eventi/condizioni:
(i) decesso dell’Assicurato;
(ii) riscatto totale del contratto, esercitato ai sensi del precedente Art. 18, paragrafo 18.1;
(iii) qualora, in coincidenza del giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera d), l’importo che si ottiene sommando il valore raggiunto dal capitale rivalutato collegato alla Gestione Separata al controvalore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto risultasse inferiore all’importo del Riscatto parziale programmato richiesto;
(iv) scadenza del contratto (*);
• su richiesta del Contraente (disattivazione volontaria), a partire dalla data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato immediatamente successivo a quello in corso di pagamento.
(*) In caso di differimento automatico del contratto, il Decumulo Finanziario si estinguerà in ogni caso alla scadenza del contratto il 15° anno.
La riattivazione del piano di Decumulo Finanziario è consentita esclusivamente a seguito della sua disattivazione automatica, avvenuta al verificarsi della condizione di cui al precedente punto (iii), oppure della sua disattivazione volontaria e, in ogni caso, una sola volta nel corso della durata contrattuale, sempreché l’importo di cui al medesimo punto (iii) risulti superiore all’importo del Riscatto Parziale Programmato richiesto.
La riattivazione del piano di Decumulo Finanziario avverrà con il ripristino della corresponsione di ciascun Riscatto Parziale Programmato per importi e frequenze di erogazione che possono anche differire da quelli prescelti per l’attivazione. La scelta da parte del Contraente all’atto della riattivazione avviene comunque nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella E e non saranno concesse ulteriori modifiche.
L’erogazione dei Riscatti Parziali Programmati a seguito di riattivazione si effettuerà con le medesime modalità e sarà subordinata alle medesime condizioni previste per l’attivazione del piano di Decumulo Finanziario, considerando la richiesta di riattivazione in luogo della richiesta di attivazione.
Le richieste di attivazione, disattivazione volontaria o riattivazione devono pervenire alla Compagnia - per iscritto, debitamente firmate dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. Le richieste devono essere corredate dalla documentazione prevista all’Art. 24 ed essere altresì complete dell’indicazione dell’importo di Riscatto Parziale Programmato e della frequenza di erogazione nel caso di attivazione o riattivazione.
Art. 20 Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita
Prima della scadenza del contratto, del decesso dell’Assicurato o dell’esercizio del riscatto totale, il Contraente può chiedere che:
• la somma corrispondente alla prestazione a scadenza sia convertita in una delle prestazioni descritte ai punti A), B) e C) che seguono;
• la somma corrispondente alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato di cui all’Art. 1 sia convertita in una delle prestazioni descritte ai punti A) e B) che seguono. In tal caso il Beneficiario designato dovrà coincidere con la nuova figura dell’Assicurato;
• la somma derivante dall’esercizio del riscatto totale di cui all’Art. 18, paragrafo 18.1, sia convertita in una delle prestazioni descritte ai punti A) e C) che seguono.
Ciascuna delle tipologie di rendita può essere corrisposta a favore del Beneficiario designato, a scelta del Contraente, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate.
L’importo della rendita sarà determinato al momento della richiesta dell’opzione in base all’età assicurativa dell’Assicurato, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all’epoca della conversione.
Nel caso di scelta della rendita vitalizia reversibile, l’importo sarà determinato in base all’età assicurativa dell’Assicurato e della testa reversionaria, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all’epoca della conversione.
La Compagnia fornisce per iscritto, non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Contraente, una sintesi di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i costi e le condizioni economiche.
La Compagnia si impegna a trasmettere al Contraente, prima dell’esercizio dell’opzione, il Set Informativo relativo ai prodotti assicurativi vita di interesse.
La rendita non è riscattabile durante il periodo della sua erogazione. La conversione in rendita viene concessa a condizione che:
− l’importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 euro annui;
– l’Assicurato all’epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.
La rendita iniziale di opzione si ottiene applicando alla prestazione da convertire, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, il relativo coefficiente di conversione in vigore all’epoca della conversione, personalizzato in funzione dell’età dell’Assicurato (e dell’età del sopravvivente designato in caso di rendita reversibile).
SCELTE ESERCITABILI
X. Xxxxxxx annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l’Assicurato è in vita
La Compagnia corrisponde una rendita finché l’Assicurato sarà in vita.
X. Xxxxxxx annua vitalizia rivalutabile certa e poi vitalizia
La Compagnia corrisponde una rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente; e successivamente vitalizia fino a che l’Assicurato è in vita.
In caso di decesso dell’Assicurato nei primi 5 o 10 anni, la rendita sarà erogata a favore del Beneficiario designato non oltre tale limite temporale.
C. Rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona
La Compagnia corrisponde una rendita finché l’Assicurato sarà in vita; successivamente la girerà, totalmente o parzialmente, a favore della testa reversionaria (indicata al momento della scelta di questa opzione) e fintantoché quest’ultima resterà in vita.
La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Compagnia, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. La richiesta deve essere altresì completa dell’indicazione della forma di rendita scelta fra quelle opzionabili ai sensi dei precedenti punti A), B) o C).
Art. 21 Regole di priorità
Qualora, nel corso della durata contrattuale, il Contraente intenda effettuare contestualmente più di una delle operazioni di seguito indicate, la Compagnia procederà secondo il seguente ordine cronologico:
I. Liquidazione del Riscatto Parziale Volontario, di cui all’Art. 18, paragrafo 18.2;
II. Trasferimento volontario (Switch volontario), di cui al precedente Art. 16;
II. Allocazione di eventuali premi aggiuntivi corrisposti, di cui all’Art. 7.
Art. 22 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto. La Compagnia invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente.
Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.
Art. 23 Duplicato di polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato.
SEZIONE VII) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Art. 24 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.
Il Contraente può revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.
Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.
Inoltre, nel caso in cui il Contraente abbia optato per la rendita vitalizia reversibile, verificatosi il decesso dell’Assicurato, beneficiaria della prestazione diventa la Testa Reversionaria.
La designazione e l’eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria,
la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.
In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
Art. 25 Pagamenti della Compagnia
Per tutti i pagamenti della Compagnia, devono essere preventivamente consegnati alla stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla consegna da parte del Contraente o dei Beneficiari della documentazione completa indicata nell’Allegato A, al competente Soggetto distributore oppure inviata a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) – Italia.
Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di pagamento, ai sensi dell’Art. 12, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento e, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del/i Fondo/i da adottare per le operazioni di disinvestimento quote.
SEZIONE VIII) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO, LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITÀ
Art. 26 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale di cui all’Art. 1, paragrafo 1.2, lettera a).
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 1, paragrafo 1.2, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
Art. 27 Obblighi della Compagnia e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi della Compagnia e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.
Art. 28 Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari e aventi diritto.
Art. 29 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.
Art. 30 Comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia
In caso di trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell’Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.
L’inosservanza di tale obbligo comporta inoltre il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.
Art. 31 Variazioni contrattuali e comunicazione in caso di perdite
La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con evidenza degli effetti sul contratto.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
In mancanza della comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
Comunicazione in caso di perdite
La Compagnia provvederà a inviare una comunicazione al Contraente, qualora, in corso di contratto, il controvalore delle Quote dallo stesso complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi investiti nei Fondi Interni/Esterni, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
Art. 32 Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni
La Compagnia può istituire nuovi Fondi Interni oltre a quelli previsti da contratto, informandone preventivamente e per iscritto il Contraente.
Questi potrà investire nei Fondi Interni di nuova istituzione:
a. sottoscrivendo le loro Quote;
b. trasferendo le Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel contratto o dalla Gestione Separata.
Nel caso in cui la Compagnia decidesse di istituire nuovi Fondi Interni da collegare al presente contratto, verrà data preventivamente comunicazione al Contraente tramite lettera e reso disponibile il Set Informativo aggiornato, unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni, sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all’Art. 2 del Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.
ALLEGATO A – COSA FARE IN CASO DI EVENTO:
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMPAGNIA IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA’ A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA | |
Recesso dal contratto | • richiesta sottoscritta dal Contraente; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente. |
Riscatto totale/Riscatto parziale volontario | • richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente; • certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente |
Decesso | • richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario; • certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune; • relazione medica dettagliata redatta dall’ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica; • atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e contenente: ⮚ in presenza di testamento: – copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti; – l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi o degli eredi testamentari. ⮚ in assenza di testamento: |
– le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza). • in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione; • in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l’operatività della garanzia. | |
A scadenza | • richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dai Beneficiari; • certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell’Assicurato, se diverso dal Contraente; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario; • in caso di beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione. |
Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS. |
Regolamento della Gestione Separata “VERA STABILITÀ”
1 Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Xxxx Xxxx, che viene contraddistinta con il nome Xxxx Xxxxxxxxx. La gestione Xxxx Xxxxxxxxx è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS
n. 38 del 3 giugno 2011, come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.
2 La valuta di denominazione della gestione Vera Stabilità è l’Euro.
3 Il rendimento annuo della gestione Xxxx Xxxxxxxxx viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
4 Obiettivi e politiche di investimento:
a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
▪ titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio. È compreso in tale limite l’investimento indiretto tramite quote di OICVM;
▪ azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio, compreso l’investimento indiretto tramite quote di OICVM;
▪ immobili e FIA immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
▪ FIA aperti e chiusi, come ad esempio fondi infrastrutturali, fondi di Private Equity, Private Debt e Private Loans, fino ad un massimo del 25%.
La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
▪ aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
▪ valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio fino ad un massimo del 10%.
Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
− salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
− ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie. L’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e in materia di presidio e controllo dell’attività posta in essere.
d) Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un c.d. “fondo derivati” per il rinvio dell’attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell’operazione di copertura.
Tale rinvio dell’attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui al successivo punto 10 e 10.bis ed è effettuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, art. 7-quater.
5 La gestione Xxxx Xxxxxxxxx è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione Vera Stabilità
non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6 Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione Xxxx Xxxxxxxxx.
7 Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
8 Sulla gestione Xxxx Xxxxxxxxx possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9 Il rendimento della gestione Xxxx Xxxxxxxxx beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10 Il tasso medio di rendimento annuo della gestione Xxxx Xxxxxxxxx si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione Xxxx Xxxxxxxxx, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione Vera Stabilità nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione Xxxx Xxxxxxxxx, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione Xxxx Xxxxxxxxx, – tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 10bis – comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9 e dall’eventuale utilizzo del “fondo derivati” così come descritto nell’Art. 4 comma d).
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione e con le modalità indicate nel successivo punto 10bis.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione Vera Stabilità e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione Vera Stabilità per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio della gestione Xxxx Xxxxxxxxx si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione Xxxx Xxxxxxxxx.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione Vera Stabilità ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione Vera Stabilità.
L’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno successivo.
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione Xxxx Xxxxxxxxx sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
10bis - Secondo quanto previsto dall’art. 7-bis e 7-ter del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, viene costituita una riserva “fondo utili” in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario di cui al precedente punto 10 è pertanto diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.
11 È ammessa la possibilità di scissione o fusione della gestione Vera Stabilità con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento IVASS n. 38 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, dal Provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, dal Regolamento IVASS n.14 del 18 febbraio 2008 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nell’operazione;
c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
d) le politiche di investimento delle gestioni separate siano omogenee;
e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione Xxxx Xxxxxxxxx circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate all’operazione e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione;
iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all’operazione.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione separata cui è collegato il presente contratto, derivante dall’operazione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
12 La gestione Vera Stabilità è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione Vera Stabilità al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione Xxxx Xxxxxxxxx, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
13 Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Regolamento del Fondo Interno “VERA VITA SELEZIONE FLESSIBILE”
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
Xxxx Xxxx S.p.A. (la Società) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il Fondo Interno denominato Vera Vita Selezione Flessibile (il Fondo).
Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.
Art. 2 – Fusione tra Fondi interni
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.
In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.
Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
Art. 3 – Nuovi Fondi interni
La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.
La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.
Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi
La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni
in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a. Data di istituzione del Fondo: 12/11/2020 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b. Categoria: Flessibile;
c. Valuta: euro;
d. Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
e. Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
− titoli di Stato;
− titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
− titoli azionari;
− strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
− titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
− quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
− strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti.
Gli investimenti in categorie di attività di natura azionaria, incluse parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, in parti di OICR bilanciati e di OICR flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria, possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 50% del valore complessivo netto del Fondo.
Il Fondo può investire l’intero portafoglio in categorie di attività di natura obbligazionaria o del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari o OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR flessibili di natura obbligazionaria.
L’esposizione del Fondo in categorie di attività obbligazionarie con qualità creditizia inferiore ad investment grade (riferita al rating dell’emissione o del relativo emittente), incluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 10% del valore complessivo netto del Fondo.
L’esposizione combinata del Fondo in categorie di attività di natura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 10% del valore complessivo netto del Fondo.
Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche del Fondo stesso.
f. La Società investirà fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti dalle società del Gruppo Anima. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.
La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;
g. Lo stile di gestione è di tipo attivo. La costruzione del portafoglio avviene attraverso l’implementazione di una strategia allocativa sistematica su due diverse componenti di portafoglio - Core e Satellite - con due profili di rischio differenti, nel rispetto della volatilità massima definita.
Il portafoglio Core è caratterizzato principalmente da OICR di tipo obbligazionario.
Il portafoglio Satellite è caratterizzato da OICR di qualsiasi tipologia, con una allocazione di tipo bilanciata.
h. La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 10,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un’analisi della politica di investimento del fondo stesso.
L’obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo;
i. Fondo ad accumulazione dei proventi;
j. La Società determina giornalmente il valore unitario della quota.
In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR “collegati”).
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
Rischi
In merito ai principali rischi associati all’investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.
Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.
a) Commissioni di Gestione
Vera Vita Selezione Flessibile | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,40% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
b) Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:
Tipologia di costo degli OICR sottostanti | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,5% del valore delle quote degli OICR sottostanti. |
Commissioni di overperformance | Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
c) Ulteriori costi gravanti sul Fondo
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo.
I costi indicati sub a), b), c), sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.
Art. 6 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il Valore Complessivo Netto del Fondo).
La Società calcola giornalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
– il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente (Giorno di Riferimento) rispetto a quello in cui viene effettuato il calcolo (Data di Valorizzazione);
− per l’individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;
− qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell’orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo
giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.
Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
− le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
− gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
− gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
− i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
− l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
− i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
− i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
− le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
− per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
− la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
− il numerario è computato al nominale;
− gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
− le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.
Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario di ogni Quota è determinato giornalmente dalla Società, dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al Giorno di riferimento.
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad euro 10,00.
Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.
Art. 8 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.
Art. 9 – Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest’ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
Regolamento del Fondo Interno “VERA VITA SELEZIONE EQUILIBRATA”
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
Xxxx Xxxx S.p.A. (la Società) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il Fondo Interno denominato Vera Vita Selezione Equilibrata (il Fondo).
Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.
Art. 2 – Fusione tra Fondi interni
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.
In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i. le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii. gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii. le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv. l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v. la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.
Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
Art. 3 – Nuovi Fondi interni
La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.
La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.
Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi
La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni
in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di istituzione del Fondo: 12/11/2020 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b) Categoria: Bilanciato;
c) Valuta: euro;
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
− titoli di Stato;
− titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
− titoli azionari;
− strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
− titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
− quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
− strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti.
Gli investimenti in categorie di attività di natura azionaria, incluse parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, in parti di OICR bilanciati e di OICR flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria, possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 60% del valore complessivo netto del Fondo.
Il Fondo può investire l’intero portafoglio in categorie di attività di natura obbligazionaria o del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari o OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR flessibili di natura obbligazionaria.
L’esposizione del Fondo in categorie di attività obbligazionarie con qualità creditizia inferiore ad investment grade (riferita al rating dell’emissione o del relativo emittente), incluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 10% del valore complessivo netto del Fondo.
Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche del Fondo stesso.
f) La Società investirà fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti dalle società del Gruppo Anima. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.
La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre
specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;
g) Lo stile di gestione è di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati, per la parte monetaria e obbligazionaria, sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un’analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Per la parte azionaria gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi. La selezione mira a identificare OICR gestiti da società che evidenzino qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati, ovvero che, a giudizio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato. Gli OICR selezionati possono anche utilizzare criteri ESG.
La Società non replica la composizione del benchmark e viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo. In tal senso l’andamento del Fondo può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark.
h) Parametro di riferimento (benchmark): il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di ogni Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. Alla data di costituzione del Fondo, il benchmark individuato è così composto:
Indici che compongono il benchmark | Peso percentuale |
MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro) | 50% |
ICE BofA Euro Government (Gross Total Return - in Euro) | 15% |
ICE BofA Global Government (Gross Total Return - in Euro) | 15% |
ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro) | 10% |
ICE BofA Euro Xxxxxxxx Xxxx Index (Gross Total Return - in Euro) | 10% |
Indice | Descrizione dell’indice |
MSCI All Country World | L’indice rappresenta il rendimento di un campione rappresentativo di aziende dei principali mercati azionari mondiali ed è composto dai titoli azionari selezionati in base al flottante presente sul mercato, alla liquidità ed è aggiustato per il peso della capitalizzazione di mercato. La composizione dell’indice viene periodicamente rivista allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche di rappresentatività. La performance dell’indice è in euro. Index Ticker: NDEEWNR |
ICE BofA Euro Government | Indice a capitalizzazione composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi dai paesi membri dell’area euro. La vita residua dei titoli in oggetto deve essere superiore a 12 mesi. La valuta di riferimento è l'euro. Index Ticker: EG00 |
ICE BofA Global Government | Indice a capitalizzazione composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi dai paesi dei principali mercati internazionali e aventi rating non inferiore a investment grade. La vita residua dei titoli in oggetto deve essere superiore a 12 mesi. La performance dell'indice è convertita in euro. Index Ticker: W0G1 |
ICE BofA Euro Large Cap Corporate | L’indice rappresenta il rendimento dei titoli obbligazionari denominati in euro, emessi da imprese di grande dimensione e ad elevato merito di credito dei principali Paesi sviluppati, denominati in euro. Il valore giornaliero dell’indice riflette il valore dei titoli comprensivo delle cedole maturate e reinvestite nell’indice. La vita residua dei titoli in oggetto deve essere superiore a 12 mesi. La valuta di riferimento è l'euro. Index Ticker: ERL0 |
ICE BofA Euro Xxxxxxxx Xxxx Index | L’indice rappresenta il rendimento dei titoli di stato a breve termine, denominati in euro, emessi dai Paesi membri dell’area euro. La vita residua dei titoli in oggetto non deve essere superiore a 12 mesi. La valuta di riferimento è l'euro. Index Ticker: EGB0 |
i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
j) La Società determina giornalmente il valore unitario della quota.
In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR “collegati”).
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
Rischi
In merito ai principali rischi associati all’investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.
Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.
a) Commissioni di Gestione
Vera Vita Selezione Equilibrata | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,60% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
b) Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:
Tipologia di costo degli OICR sottostanti | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR. |
Commissioni di overperformance | Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
c) Ulteriori costi gravanti sul Fondo
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo.
I costi indicati sub a), b), c), sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.
Art. 6 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il Valore Complessivo Netto del Fondo).
La Società calcola giornalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
− il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente (Giorno di Riferimento) rispetto a quello in cui viene effettuato il calcolo (Data di Valorizzazione);
− per l’individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora
regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;
− qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell’orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.
Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
− le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
− gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
− gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
− i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
− l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
− i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
− i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
− le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
− per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
− la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
− il numerario è computato al nominale;
− gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
− le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.
Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario di ogni Quota è determinato giornalmente dalla Società, dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al Giorno di riferimento.
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad euro 10,00.
Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.
Art. 8 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.
Art. 9 – Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest’ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
Regolamento del Fondo Interno “VERA VITA SELEZIONE RESPONSABILE”
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
Xxxx Xxxx S.p.A. (la Società) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il Fondo Interno denominato Vera Vita Selezione Responsabile (il Fondo).
Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.
Art. 2 – Fusione tra Fondi interni
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.
In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.
Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
Art. 3 – Nuovi Fondi interni
La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.
La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.
Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi
La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni
in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a. Data di istituzione del Fondo: 12/11/2020 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b. Categoria: Flessibile;
c. Valuta: euro;
d. Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
e. Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
− titoli di Stato;
− titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
− titoli azionari;
− strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
− titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
− quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
− strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti.
Gli investimenti in categorie di attività di natura azionaria, incluse parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, in parti di OICR bilanciati e di OICR flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria, possono essere effettuati per un controvalore minimo del 40% fino al 100% del valore complessivo netto del Fondo.
Il Fondo può investire l’intero portafoglio in categorie di attività di natura obbligazionaria o del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari o OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR flessibili di natura obbligazionaria.
L’esposizione del Fondo in categorie di attività obbligazionarie con qualità creditizia inferiore ad investment grade (riferita al rating dell’emissione o del relativo emittente), incluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 10% del valore complessivo netto del Fondo.
L’esposizione combinata del Fondo in categorie di attività di natura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti, incluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 10% del valore complessivo netto del Fondo.
Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche del Fondo stesso.
f. La Società investirà fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti dalle società del Gruppo Anima. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.
La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;
g. Lo stile di gestione è di tipo attivo. Il fondo ha una gestione flessibile orientata all’individuazione di OICR che applichino criteri ESG (cd. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”).
Le scelte di investimento si basano su analisi finanziarie di natura qualitativa e quantitativa che portano alla costruzione di un portafoglio diversificato composto da attivi di natura monetaria, obbligazionaria, azionaria e flessibile, selezionati integrando l’analisi finanziaria con considerazioni di tipo ambientale, sociale e di buon governo societario (ESG).
h. La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 15,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un’analisi della politica di investimento del fondo stesso.
L’obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo;
i. Fondo ad accumulazione dei proventi;
j. La Società determina giornalmente il valore unitario della quota.
In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR “collegati”).
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
Rischi
In merito ai principali rischi associati all’investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.
Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.
a) Commissioni di Gestione
Vera Vita Selezione Responsabile | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,80% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
b) Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:
Tipologia di costo degli OICR sottostanti | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,5% del valore delle quote degli OICR sottostanti. |
Commissioni di overperformance | Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
c) Ulteriori costi gravanti sul Fondo
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo.
I costi indicati sub a), b), c), sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.
Art. 6 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il Valore Complessivo Netto del Fondo).
La Società calcola giornalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
– il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente (Giorno di Riferimento) rispetto a quello in cui viene effettuato il calcolo (Data di Valorizzazione);
− per l’individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora
regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;
− qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell’orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.
Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
− le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
− gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
− gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
− i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
− l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
− i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
− i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
− le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
− per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
− la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
− il numerario è computato al nominale;
− gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
− le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.
Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario di ogni Quota è determinato giornalmente dalla Società, dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al Giorno di riferimento.
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad euro 10,00.
Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.
Art. 8 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.
Art. 9 – Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest’ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
GLOSSARIO
La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il Set Informativo.
Adeguamento delle prestazioni (e del relativo capitale assicurato): attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.
Adeguata verifica della clientela: costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:
a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
❖ cliente (Contraente) ed eventuale esecutore,
❖ Beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Appendice contrattuale (o di polizza): è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Compagnia.
Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con il Beneficiario.
Assicurazione: vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato.
Caricamento: è la parte del premio che la Compagnia trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione e amministrazione del contratto.
Cessione, Xxxxx, Vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
Composizione del Fondo: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Commissione di performance: commissione trattenuta dalla Compagnia nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto sia superiore ad una determinata soglia di rendimento prefissata nelle Condizioni di Assicurazione.
Condizioni di Assicurazione: è l’insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.
Conflitto di interessi: l’insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può risultare in contrasto con quello del Contraente.
Contraente: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Compagnia e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l’Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto di assicurazione sulla vita: contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Data di conclusione e decorrenza del contratto: il contratto si considera concluso e produce i propri effetti dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella proposta - polizza, sempre che sia stato pagato il premio.
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.
Documento unico di rendicontazione: documento con il quale la Compagnia fornisce al Contraente il riepilogo annuale:
– dell'importo dei costi e degli oneri a carico nell'anno di riferimento, con specifica indicazione della parte connessa al costo della distribuzione, nonché della relativa illustrazione con cui viene mostrato l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e;
– dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato.
Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre: il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.
Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diversi, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
Età assicurativa: è l’età compiuta dall’Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno; è l’età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno.
FATCA: il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano.
La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni e una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata a effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
Fondi comuni d’investimento (aperti): fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo interno: fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Gestione Separata: fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.
Giorno di riferimento: giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo interno/OICR e conseguentemente del valore unitario delle quote del Fondo interno/OICR stesso definito nel Regolamento del Fondo.
Imposta sostitutiva: è l’imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
IVASS o ISVAP: è l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all’ISVAP.
Limitazione di azioni esecutive o cautelari: ai sensi dell’art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Modulo di Proposta - Polizza: documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Compagnia, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (durata, importi delle prestazioni, il premio ecc.).
Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.
OICVM/OICR: sono Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari/Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Si tratta di fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.
Overperformance: soglia di rendimento del Fondo interno/OICR a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo).
Opzioni contrattuali: sono tutte le opzioni esercitabili in forza del contratto. Ad esempio, ove contrattualmente previsto, l’opportunità di effettuare switch oppure di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.
Periodo di efficacia: periodo durante il quale il contratto produce i propri effetti.
Plusvalenza / Minusvalenza: differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata e il suo prezzo di acquisto.
Polizza: documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso): contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato.
Premio: è l’importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione a scadenza: pagamento al Beneficiario della prestazione assicurativa alla scadenza contrattuale.
Prestazioni assicurate: sono le somme pagabili dalla Compagnia, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell’evento assicurato.
Prodotto d’investimento assicurativo (o IBIP, Insurance Based Investment Product): un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014; prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
Quietanza: documento che prova l’avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Compagnia al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall’avente diritto alla Compagnia a fronte del pagamento della prestazione).
Quota: ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo interno/OICR è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono investiti i premi, al netto dei costi e delle coperture assicurative.
Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi
previsti. Il rating viene assegnato da agenzie internazionali indipendenti e prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il rating più elevato (Aaa/AAA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [Baa3/BBB-)].
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regime di capitalizzazione composta: modalità di calcolo nel quale gli interessi relativi a ogni periodo di capitalizzazione non vengono scorporati dal capitale, ma producono essi stessi ulteriori interessi.
Regolamento del Fondo: L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano il Fondo d’investimento Interno/OICR, e che includono informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
Regolamento della Gestione Separata: documento che riporta la disciplina contrattuale della Gestione Separata.
Rendita: è la somma in forma periodica, pagabile dalla Compagnia in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione, se contrattualmente prevista, esercitata dal Contraente.
Rilevanza degli investimenti: termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali della Gestione Separata/Fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione:
Definizione | Controvalore dell’investimento rispetto al totale dell’attivo del fondo |
Principale | Oltre 70% |
Prevalente | Compreso tra il 50% e il 70% |
Significativo | Compreso tra il 30% e il 50% |
Contenuto | Compreso tra il 10% e il 30% |
Residuale | Minore del 10% |
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore maturato sul contratto al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto parziale programmato: facoltà del Contraente di richiedere l’attivazione di un piano che prevede l’erogazione periodica in via automatica di una parte del valore maturato sul contratto, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto totale: è la facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Riserva matematica: è l’importo accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Compagnia e il Contraente.
Rivalutazione: consiste nella maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata cui è collegato il contratto.
Set Informativo: l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’impresa, composto da:
– il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
– il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
– le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
– il modulo di proposta - polizza.
Società (o Compagnia): Xxxx Xxxx X.x.X., impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa, definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzata cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Soggetto distributore: intermediario incaricato dalla Compagnia alla distribuzione del prodotto.
Strumento derivato: strumento finanziario (o attività finanziaria) il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante: dipende, pertanto, da altre variabili sottostanti, spesso rappresentate dal prezzo di strumenti finanziari negoziabili. Rientrano in questa categoria strumenti finanziari quali ad esempio le opzioni, i futures e gli swaps.
Tasso di rendimento minimo garantito: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata, oppure riconosciuto al verificarsi dell’evento previsto dal contratto o in caso di riscatto secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione (c.d. uNAV): il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Value at risk (VaR): indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale ( ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo d'investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito (es. una misura del VaR del 1% in un orizzonte temporale di un mese e a livello di confidenza dl 99% indica che in un mese la probabilità di avere perdite inferiori all'1% è pari al 99%)
Volatilità: indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l’ampiezza delle oscillazioni subite dal prezzo di uno strumento finanziario. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.
Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 così modificato dal D. Lgs. n° 125 del 4 ottobre 2019
Obblighi del cliente
Art. 22, commi 1 e 2
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
Obbligo di astensione
Art. 42, comma 1, 2 e 4
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. È fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto.
Sanzioni penali
Art. 55, comma 3 e 4
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a
30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
Esecutore
L’Esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente. Se trattasi di cliente persona giuridica, il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.
Effettivo Percipiente
L’Effettivo Percipiente è l’eventuale persona fisica o persona giuridica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del cliente.
Titolare effettivo
Art. 20
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.
Art. 22, comma 3, 4 e 5
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77 CAP e 2341‐ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati. 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche
avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell’espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), per l’esercizio delle rispettive attribuzioni.
Persone politicamente esposte
Art. 1, comma 2, lettera dd)
2. Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice‐Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;