DOCUMENTO PROGETTUALE
(Allegato 3) Atto Dirigenziale n. 35 del 30/04/2021
DOCUMENTO PROGETTUALE
per la realizzazione del
Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (S.A.E.S.), erogato col sistema dei voucher,
in favore di alunni con disabilità frequentanti
Scuole dell’infanzia, Scuole primarie, Scuole Secondarie di primo grado, Scuole Secondarie di secondo grado, statali e/o paritarie e CFP
1. - Definizione del Servizio
Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (d’ora in poi denominato S.A.E.S.) interviene per favorire l'integrazione scolastica di persone con disabilità inserite nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso una programmazione coordinata con i servizi scolastici, sanitari e sociali. In sintesi, il S.A.E.S. si avvale di personale di tipo educativo per attività di supporto alla persona disabile durante lo svolgimento di attività didattiche ed educative in accordo con il team di insegnanti di classe e relativamente ad un Progetto Educativo Individualizzato, nello spirito di quanto previsto:
⮚ dall’articolo 14 della legge 328/2000 (“per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale…che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.”).
⮚ dal Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 e successive disposizioni integrative e correttive, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lettera c, della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Decreto prevede che successivamente all'accertamento della condizione di disabilità venga redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della
Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Progetto Individuale (art. 14 L. 8 novembre 2000, n. 328) nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Il Progetto Individuale è redatto dal competente Ente Locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e in collaborazione dei genitori o di chi ne eserciti la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure ivi contenute sono definite anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche.
Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità e indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto Individuale;
2. - L’inserimento scolastico delle persone con disabilità. Riferimenti normativi.
La disciplina dell’obbligo scolastico trova fondamento nell’articolo 34 della Costituzione, che garantisce l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno otto anni; tale disposizione si estende alle persone inabili e minorate in forza della norma di cui all’articolo 38, comma terzo, della Costituzione stessa (“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”).
Importante anche il contributo della Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta in data 30 marzo 2008 che all’articolo 24 prevede che “gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli”.
Le concrete modalità mediante le quali viene assicurato l’assolvimento di tale obbligo sono dettate dalla legge 104/1992; in particolare l’articolo 12 prevede che sia garantito il diritto all’educazione ed all’istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola dell’infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie, disponendo che l’esercizio del diritto all’educazione ed all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap. Inoltre, l’articolo 13, nell’indicare le modalità mediante le quali deve realizzarsi l’integrazione scolastica dei portatori di handicap, richiama, al comma 3, l’obbligo per gli enti locali, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di fornire
l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.
Ulteriori norme di riferimento e di attuazione sono previste nel D. Lgs. 16.04.1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ciascun ordine e grado”. Prima di tutto, l’articolo 110 del citato decreto individua come soggetti all’obbligo scolastico tutti i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età, consentendo agli alunni disabili il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. L’articolo 315, comma due, ribadisce l’obbligo degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mentre gli articoli 322 e seguenti disciplinano particolari forme di integrazione scolastica per gli alunni ciechi e sordomuti necessarie a far loro assolvere l’obbligo scolastico, mediante la predisposizione della integrazione specialistica e dei servizi di sostegno, secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.
Con le LINEE GUIDA DEL M.I.U.R. PROT. N°4274/09 (INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ) si invita a far riferimento fondamentale all’elaborazione del “progetto di vita” per il soggetto disabile e si individua nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) il momento concreto in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità.
Dopo alcuni anni di un sostanziale vuoto normativo si arriva all’emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66: Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Su proposta del Ministro dell'istruzione, il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 20 maggio 2019 in esame preliminare, il Decreto Legislativo che, a norma dell'articolo 1, comma 184, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, introduce disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66.
La nuova disposizione assicura una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità.
Successivamente il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 prevede ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
A tale normativa di livello nazionale va aggiunto quanto previsto in materia a livello Regionale dalla L.R. N. 19/2007, Art. 6 comma 1 bis “Spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell’istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale” e art 1 bis 1. “È trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione
professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale”.
A livello locale è rilevante citare il “PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ISTITUZIONE DEL CENTRO INTEGRATO PER LA FAMIGLIA” approvato dall’assemblea dei Sindaci con Verbale N. 4 del 30.06.2020. L’accordo siglato tra l’Azienda e ASST Mantova è atto a garantire percorsi di presa in carico delle persone fragili e delle loro famiglie, con la funzione di integrare le attività di carattere socio sanitario e sociale con quelle di natura sanitaria, concorrendo all’accompagnamento della persona nel contesto della comunità di riferimento.
L’analisi del quadro normativo fa emergere come l’attuazione pratica del diritto di rango costituzionale delle persone disabili all’istruzione ed all’educazione sia stata assicurata dalla legislazione statale e regionale predisponendo delle misure concrete volte a fornire loro la possibilità di frequentare le normali scuole dell’obbligo, - mediante l’approntamento degli strumenti organizzativi necessari a consentire l’accesso nelle scuole (assicurato dalle disposizioni sul trasporto e l’eliminazione delle barriere architettoniche) – di apprendere da docenti specializzati e di disporre dell’aiuto di personale non docente nel caso di disabilità tale da limitarne l’autonomia personale.
L’ente locale è pertanto chiamato ad assegnare a favore delle persone disabili l’assistente ad personam in ambito scolastico per consentire l’assolvimento dell’obbligo mediante la frequenza delle classi normali della scuola pubblica.
È senz’altro indubbio che tale prestazione è riconducibile alla categoria dei servizi gratuiti per legge; principalmente, a norma dell’articolo 34 della Costituzione, che sancisce sia l’obbligatorietà che la gratuità dell’istruzione e, secondariamente a norma delle leggi che nel tempo hanno vietato l’imposizione di tasse o contributi per l’iscrizione e la frequenza della scuola primaria e secondaria di primo grado (articolo 176 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e precedentemente, gli articoli 4 e
9 della legge 30 dicembre 1962, n. 1859).
3. - Destinatari
Destinatari: il S.A.E.S. è rivolto a persone con disabilità, residenti nei Comuni soci
dell’Azienda, dimostrata con la seguente documentazione:
a) certificazione ai sensi degli articoli 4 e 12 della legge 104/92 così come modificata dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 66 del 13/04/2017 (rilasciata dalla Commissione medico – legale competente per territorio);
b) certificazione di invalidità civile, se riconosciuta, rilasciata dalla Commissione sanitaria competente per territorio;
c) Accertamento dello stato di handicap, ai sensi dell’art. 3 – commi 1 e 3 – della legge 104/1992, rilasciata dal Collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap, ai sensi del D.P.C.M. 23.02.2006, n. 185 e della conseguente Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/3449 del 7 novembre 2006, con decorrenza gennaio 2007, (ulteriore riferimento: circolare 11 dicembre 2006, n. 28 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale).
d) richiesta attestante la necessità di assistenza educativa scolastica rilasciata dal servizio di Neuropsichiatria competente per territorio o accreditato dalla Regione Lombardia.
4. - Destinatari in termini numerici
Dalla rilevazione annuale della popolazione scolastica del Ministero viene confermata la tendenza, in atto da anni, di incremento costante di alunni con disabilità per i quali viene richiesta l’attivazione del servizio di assistenza scolastica. Una tendenza che la rilevazione ha già accertato per la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di I grado, e che trova conferma nei dati della secondaria di II grado.
L’analisi dei dati degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 relativi alle richieste di SAES, pervenute ai servizi, conferma questo trend anche per il nostro territorio:
Comuni | n. alunni A/S 2018/ 2019 | Totale ore assegnate | Spesa sostenuta | n. alunni A/S 2019/ 2020 | Totale ore assegnate | Spesa sostenuta |
Bozzolo | 1 | 395 | 7779,15 | 6 | 2060 | 36.400 |
Commessaggio | 1 | 387 | 7.442,02 | 1 | 237 | 4.795,125 |
Dosolo | 7 | 2.378 | 43.829,43 | 7 | 1.895 | 34.904,56 |
Gazzuolo | 3 | 803 | 15.451,305 | 6 | 694 | 13.355,235 |
Marcaria | 6 | 4.319 | 85.332,16 | 9 | 4.044 | 87.200,00 |
Pomponesco | 4 | 976 | 18.403,55 | 5 | 865 | 16.306,13 |
Rivarolo M. | Dati non disponibili | Dati non disponibili | Dati non disponibili | Dati non disponibili | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
Sabbioneta | 3 | 643 | 11.824,30 | 5 | 642 | 12.136,58 |
S. Martino d/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | 3670,81 |
Tot. | 25 | 9.901 | 190.061,915 | 40 | 10.621 | 208.768,44 |
Il sistema
I Comuni hanno risposto alle esigenze in materia di integrazione scolastica incaricando operatori del Terzo Settore, per lo più cooperative sociali, con il sistema dell’appalto.
Nel dettaglio, questa la situazione relativa all’anno scolastico 2020/2021:
Comuni | n. alunni A/S 2020/ 2021 | Totale ore assegnate | Spesa Prevista |
Bozzolo | 6 | 2090 | 29.405,00 |
Commessaggio | 1 | 420 | 8.353,80 |
Dosolo | 7 | 1860 | 34.304,51 |
Gazzuolo | 10 | 1444 | 33.173,18 |
Marcaria | 17 | 5.858 | 126.838,45 |
Pomponesco | 6 | 880 | 16.584,80 |
Rivarolo M. | 2 | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
Sabbioneta | 7 | 1635 | 30.815,67 |
S. Martino d/A | 1 | 400 | 8398,95 |
Tot. | 57 | 14.587 | 287.874,36 |
5. - L’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” (d’ora in poi denomina Azienda) intende istituire un Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (S.A.E.S.) rivolta ai Comuni soci mediante l’attivazione di una procedura di co-progettazione declinata nella forma dell’accreditamento di Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell’art. 55, commi 3 e 4 del D. lgs. 117/2017
È obiettivo dell’Azienda svolgere azioni specifiche e mirate alla costruzione di un modello unico ed omogeneo di servizio di assistenza educativa scolastica per alunni disabili, che preveda la collaborazione tra i vari Enti coinvolti ed una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio- assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e alla loro gestione comune nel rispetto delle leggi di tutela vigenti e delle rispettive competenze degli Enti preposti.
Pertanto il progetto di realizzazione del S.A.E.S. distrettuale prevede:
a) la creazione di una anagrafe degli utenti e delle famiglie, in carico ai servizi, con l’individuazione dei Progetti Educativi, e l’effettiva conoscenza delle situazioni presenti nei comuni;
b) la standardizzazione del modello PEI su base ICF, al fine di utilizzare un linguaggio comune;
c) l’acquisizione delle diagnosi funzionali dei servizi di neuropsichiatria (che forniscono informazioni più dettagliate della semplice certificazione) in accompagnamento alla richiesta di assistenza educativa scolastica;
d) predisposizione ed adozione su tutto il territorio di una modulistica unica per il personale incaricato (modulo presenze, modulo incontri, modulo relazione sintetica);
e) l’individuazione di un Referente dell’area educativa territoriale dell’Azienda che sovrintende alla realizzazione del progetto;
f) l’individuazione del Coordinatore del personale educativo per ognuno degli Enti accreditati operanti sul territorio di riferimento;
g) raccordo costante con le scuole ed implementazione del modello sperimentale
di gestione delle risorse di supporto all’integrazione scolastica;
h) raccordo costante con il servizio sociale territoriale, per una condivisione del progetto e per momenti di confronto – scambio al fine di una integrazione della presa in carico;
i) costituzione di uno STAFF DI PROGETTO S.A.E.S. preposto all’assegnazione delle risorse educative, al monitoraggio dei progetti ed alla consulenza per i casi più complessi;
j) ottimizzazione della comunicazione tra i soggetti e le istituzioni coinvolte;
k) coinvolgimento diretto delle famiglie.
6. - Elementi innovativi e migliorativi in termini di qualità, efficacia ed efficienza
Il processo di uniformazione del S.A.E.S. comporta i seguenti elementi innovativi e migliorativi in termini di qualità, efficacia ed efficienza:
– Valutazione delle richieste d’intervento da parte delle scuole e dell’Uonpia, ponendo l’attenzione sull’effettivo bisogno, attivando sinergie utili a contenere la spesa, valorizzando il senso e il valore di ciascun progetto. In questo senso sarà possibile sviluppare, con la collaborazione degli enti accreditati e della scuola, modelli d’intervento capaci di superare, là dove è possibile, il rapporto 1 a 1, implementando ad esempio, attività laboratoriali con gruppi eterogenei di alunni. Ciò renderà possibile e più sostenibile la risposta (attivazione d’interventi educativi) ad un numero crescente di richieste.
– Programmazione tecnica degli interventi ed elaborazione del relativo budget economico. Per ciascuna richiesta d’intervento verrà elaborata una proposta economica frutto della valutazione tecnica, che si realizza a partire dal valore economico di ciascuna ora di servizio, tenuto conto del calendario scolastico, del monte ore settimanale, frutto di una combinazione di informazioni quali tempo scuola, ore teoriche di sostegno, diagnosi e livello di gravità, comorbilità con altre patologie, tipo e frequenza di terapia, ma anche attraverso valutazioni di tipo contestuale come presenza di altri alunni con disabilità nel contesto classe, presenza di altri dispositivi attivati da altri servizi sullo stesso alunno.
– Controllo di gestione del Servizio. Attraverso un constante e reciproco interscambio di informazioni tra il livello tecnico e quello amministrativo interno all’Azienda e tra l’Azienda e gli Enti accreditati, sarà possibile mantenere un monitoraggio costante. Verrà effettuata una verifica della corrispondenza tra le ore rendicontate e l’effettiva presenza degli educatori negli orari programmati con le scuole attraverso controlli a campione.
– Sviluppo di reti istituzionali necessarie ad una progettazione integrata su ciascun caso. In un sistema complesso di servizi socio sanitari ed educativi, il rischio ricorrente è quello di una risposta parcellizzata ai problemi e alle diverse istanze là dove esiste un bisogno educativo e di cura. Per quanto sopra, il coordinamento dell’Azienda sul sistema dell’inclusione scolastica promuove e sostiene il lavoro di rete tra i servizi al fine di realizzare un lavoro integrato e di senso.
– Supporto nella gestione di situazioni particolarmente complesse. Spesso accade che il processo d’inclusione scolastica di alunni con disabilità rappresenti un percorso tutt’altro che scontato in quanto culturalmente
permangono forti resistenze tali da generare situazioni conflittuali tra diversi attori (genitori degli studenti normodotati, insegnanti, Amministratori, Comune ecc..). Per questo è necessario attivare azioni d conciliazione in grado di affrontare e superare le ostilità, le quali se non gestite, potrebbero compromettere l’investimento comunale per il diritto allo studio di un proprio cittadino.
– Sviluppo e consolidamento della propria presenza sul territorio al fine di perseguire l’obiettivo di omogeneità nella gestione degli interventi a favore dell’inclusione scolastica. L’attività di coordinamento dell’Azienda permette una continua e costante osservazione delle pratiche messe in atto nell’azione inclusiva degli educatori scolastici. In questo modo è possibile riconoscere e mettere a sistema le buone prassi per lo sviluppo del sistema stesso.
– Supporto al ruolo degli educatori scolastici nel processo d’inclusione dei loro alunni. Su ciascun progetto vengono realizzati momenti di verifica nel contesto scolastico, in particolar modo se si tratta di situazioni particolarmente complesse. Questi momenti rappresentano possibilità utili alla definizione e ri- definizione del ruolo degli educatori scolastici ai quali molto spesso, o viene delegata tutta l’azione progettuale o, paradossalmente, non viene permessa. Pertanto dare significato, forma e sostanza al ruolo educativo significa valorizzare e garantire l’investimento economico di ciascun Comune.
– Supporto ai Dirigenti scolastici e agli insegnanti nella gestione di situazioni particolarmente complesse che necessitano l’attivazione della rete con altri servizi (tutela minori, servizio sociale territoriale, Uonpia) La scuola rappresenta l’agenzia educativa più importante in quanto si tratta di un contesto sociale attraversato da tutti i minori di differenti età evolutive, per questo molto spesso si trova in contatto con situazioni di disagio e svantaggio sociale che di frequente coincidono con le storie degli alunni in carico al servizio di educativa scolastica. In questi casi il coordinamento del servizio permette un raccordo immediato ed efficace con altri nodi della rete: tutela minori, servizio sociale territoriale, Uonpia.
– Supporto alle famiglie di alunni con disabilità offrendo una possibilità di ascolto e di orientamento.
– Disabilità sensoriali. L’erogazione dei servizi di supporto all’inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale è sostenuta da Regione Lombardia mediante attribuzione ad ATS delle risorse finanziarie necessarie. L’Azienda interviene anche su queste situazioni garantendo la definizione e la strutturazione del progetto di vita nonché supportando la famiglia nella procedura per la presentazione della domanda.
– Gestione del data base dinamico, grazie al quale è possibile avere un controllo costante, sia rispetto ai contenuti che ai costi connessi.
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PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE DECLINATA NELLA FORMA DELL’ACCREDITAMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) AI SENSI DELL’ART. 55, COMMI 3 E 4.
7. - Co-progettazione declinata nella forma dell’Accreditamento
Il presente Progetto prevede la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), come definiti dall’art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS), per la definizione di un Albo di Enti accreditati per l’erogazione del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (S.A.E.S.), erogato col sistema dei voucher, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità.
L’erogazione del citato servizio mediante il sistema dell’accreditamento degli Enti del Terzo Settore è diretto a valorizzare il ruolo dei soggetti preposti al perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di interesse sociale come sopra dettagliate in modo completo.
La co-progettazione, declinata nella forma dell’accreditamento, prevede che l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché' dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.
Gli Enti che presenteranno domanda di accreditamento e avranno i requisiti per essere iscritti all’Albo degli ETS accreditati, saranno successivamente chiamati a svolgere delle sessioni di co-progettazione finalizzate a definire le modalità̀ attuative del Documento progettuale. Successivamente alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica si procederà con la sottoscrizione del Patto di accreditamento che disciplinerà i reciproci obblighi e le garanzie richieste.
8. - Durata
Gli interventi e le attività oggetto della procedura di accreditamento si svolgeranno nel periodo dei due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nei mesi da settembre a luglio di ciascun anno, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Patto di Accreditamento. L’Azienda, previa valutazione, che verrà effettuata al termine del periodo di sperimentazione e prima dell’inizio del successivo anno scolastico (A.S.
2023/2024) si riserva la facoltà di procedere ad eventuale rinnovo per un ulteriore biennio scolastico in seguito a verifica del mantenimento dei requisiti previsti da parte degli enti iscritti all’Albo. Del rinnovo ne verrà data comunicazione pubblica. Le domande pervenute dopo la scadenza prevista dal presente Avviso saranno considerate e valutate dopo il termine di ogni semestre solare. La valutazione della richiesta di accreditamento verrà effettuata dall’Azienda, che si impegna a fornire l’esito dell’istruttoria nei 60 giorni successivi alla richiesta. Sia l’accoglimento che il diniego verranno comunicati al richiedente, entro tale termine, tramite comunicazione con PEC.
9. - Requisiti di partecipazione
La procedura di accreditamento non consiste nell’affidamento di un servizio in appalto ed a fronte di un corrispettivo ma in ogni caso attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti facenti parte della procedura.
Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, connessi con la realizzazione del servizio oggetto del progetto.
Sono ammessi a presentare istanza di accreditamento gli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., attivi nel campo dell’assistenza ai disabili e/o attività socio - educative per disabili e/o socio – assistenziali e/o socio
- sanitarie per disabili.
Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza di accreditamento.
9.1 - Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
L’Ente richiedente l’accreditamento deve dichiarare quanto segue:
9.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
9.1.b) essere qualificati quali enti del terzo settore ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 117/2017;
9.1.c) Scopo sociale specifico, comprendente le attività di assistenza educativa scolastica ai disabili e/o attività socio - educative per disabili e/o socio – assistenziali e/o socio - sanitarie per disabili;
9.2 – Obblighi assicurativi
L’accreditato è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L’accreditato dovrà pertanto essere titolare di polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi non inferiore a €. 5.000.000,00.
9.3 – Requisiti di idoneità tecnico-professionale
9.3.a) Aver realizzato per almeno 3 (tre) anni scolastici, le attività e gli interventi oggetto della presente procedura per conto di Scuole pubbliche e/o private. Ai fini del possesso del richiamato requisito, l’ETS interessato potrà far riferimento al periodo temporale degli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti il presente Avviso.
9.3.b) Disporre di una struttura organizzativa e una dotazione organica, composta da figure professionali coerenti con quanto richiesto ai commi 9.3.c) e 9.3.d), in grado di far fronte alle attuali esigenze (vedi prospetto relativo all’ anno scolastico 2020/2021 riportato a pagina 5) ma anche di strutturarsi prontamente per rispondere ad un incremento della richiesta. A tal proposito andranno allegati alla domanda di accreditamento l’organigramma e il funzionigramma dell’ente richiedente;
9.3.c) Possedere una Carta dei servizi che deve contenere le modalità di erogazione del servizio e le tipologie di prestazioni assicurate in conformità a quanto previsto dal presente Documento progettuale;
9.3.d) Disporre, nel proprio organico, delle seguenti figure professionali con preparazione specifica ed esperienza in materia di assistenza educativa scolastica ai disabili e/o attività socio - educative per disabili e/o socio – assistenziali e/o socio - sanitarie per disabili:
1. operatori in possesso del titolo di educatore professionale o laurea in scienze
dell’educazione o laurea in discipline psicologiche e/o pedagogiche;
2. operatori in possesso di un diploma di scuola superiore, con esperienza acquisita di almeno tre anni, continuativa, in servizi di assistenza ai disabili e/o attività socio - educative per disabili e/o socio – assistenziali e/o socio - sanitarie per disabili;
La scelta del profilo professionale da impegnare sul singolo caso viene fatta dallo STAFF DI POGETTO SAES in riferimento al bisogno evidenziato nella situazione specifica. In sede di incarico, in seguito ad assegnazione del voucher, l’Ente accreditato dovrà comunicare il nominativo dell’operatore individuato inviandone contestualmente il curriculum al Servizio Educativo Territoriale dell’Azienda.
9.3.e) Garantire la presenza della figura del Coordinatore del servizio SAES, in possesso del titolo di educatore professionale o laurea in scienze dell’educazione o un dipendente in servizio, con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni, continuativa. Al coordinatore è richiesta la reperibilità durante i giorni e le ore di apertura del servizio, il mantenimento di un periodico confronto con la scuola ed i componenti dello STAFF DI PROGETTO, l’intervento diretto a supporto dei propri operatori in caso di necessità. Alla domanda di accreditamento dovrà essere allegato il curriculum vitae;
9.3.f) Presenza di un Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli operatori addetti per un minimo di n. 15 ore annuali;
9.3.g) Disponibilità di una dotazione tecnologica idonea a svolgere i compiti di informazione sulla propria attività e comunicazione (cellulari, ICT Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione), indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
I suddetti requisiti rappresentano elementi essenziali di qualità attesa del servizio erogato mediante voucher, richiesti ai soggetti che intendono accreditarsi.
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. in sede di presentazione dell’istanza di accreditamento.
10. - Procedura per la presentazione della domanda
La procedura per la presentazione della domanda di accreditamento è declinata nell’Avviso, che riporta anche le modalità e i tempi di mero riscontro tra i requisiti richiesti e quanto posseduto dal soggetto da autorizzare.
11. - Creazione dell’Albo degli Enti Accreditati e selezione
Il procedimento ha per oggetto l’istituzione di un “Albo” di soggetti accreditati da cui attingere.
L’individuazione degli ETS iscritti all’Albo, chiamati a svolgere il servizio, è riservata al beneficiario finale dell’attività dell’ETS o, nel caso dei minori, ai genitori o a chi ne ha la rappresentanza e tutela.
La natura dell’accreditamento è sostanzialmente autorizzatoria e trova il proprio bilanciamento in un sistema rafforzato in termini di controllo, monitoraggio e attività sanzionatoria dell’ente accreditante così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 72/2021. La procedura per la creazione dell’Albo degli Enti accreditati è descritta nell’Avviso.
12. - Procedura di co-progettazione
Tutti gli ETS, che abbiano presentato domanda conforme a quanto previsto dall’ Avviso e che entrino a far parte dell’Albo degli Enti Accreditati, sono chiamati a partecipare al Tavolo di co-progettazione.
Scopo del Tavolo è quello di definire, congiuntamente ed in modo condiviso con l’Azienda e con gli altri aspiranti Partner, esclusivamente le modalità attuative del presente Documento progettuale (DP). Gli aspetti caratterizzanti del progetto non potranno in nessun modo essere modificati in sede di co-progettazione.
La co-progettazione, quale metodologia di attività collaborativa, ha natura “circolare” e pertanto può essere riattivata allorquando se ne manifesti la necessità o, anche, l’opportunità di rivedere o implementare i temi oggetto della co-progettazione di seguito individuati.
Temi oggetto della co-progettazione:
- Formazione degli operatori
- Il Progetto Sociale inteso come progetto di vita
- Costruzione della documentazione a supporto della progettazione
- Valutazione dell’impatto sociale del progetto
La calendarizzazione delle sessioni di co-progettazione è esplicitata nell’Avviso.
Le operazioni svolte dal Tavolo di co-progettazione saranno debitamente verbalizzate dal Responsabile del procedimento.
Nessun corrispettivo, compenso o indennizzo è dovuto dall’Azienda ai soggetti partecipanti all’attività di coprogettazione e neppure alcun impegno finanziario è destinato a derivare all’Azienda dalla indizione della presente istruttoria pubblica.
13. - Patto di accreditamento
Gli ETS Accreditati (EA) per lo svolgimento degli interventi e delle attività, oggetto di coprogettazione, al termine della procedura ad evidenza pubblica sottoscriveranno apposito Patto di Accreditamento regolante i reciproci rapporti fra le Parti. I verbali, esito della fase di co-progettazione costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto di accreditamento.
14. - Modalità di erogazione delle prestazioni.
a) Modalità di attivazione: la richiesta di attivazione del Servizio e la scelta dell’ente accreditato erogatore del voucher è effettuata dalla persona interessata ovvero dai genitori ovvero dal tutore ovvero dall’amministratore di sostegno ai Servizi Sociali del Comune di residenza. L’istanza deve essere supportata da formale richiesta redatta dal neuropsichiatra, che ha in carico la persona. Tale richiesta è da ritenersi valida, per ogni percorso scolastico, con rivalutazione al passaggio al percorso successivo (infanzia/primaria; primaria/secondaria di primo grado; secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado). Presso la sede del servizio sociale comunale sarà disponibile il modulo di richiesta apposito a cui allegare la documentazione di cui al punto n.
3 “Destinatari”. Il servizio sociale comunale provvede al caricamento nella Cartella Sociale Informatizzata dei dati e della documentazione relativa ad ogni singola domanda pervenuta, inoltrando il tutto, a mezzo del gestionale informatico, al Coordinatore del Servizio Educativo Territoriale dell’Azienda.
b) Tempistica: la richiesta di attivazione del SAES, con relativa certificazione, deve pervenire all’Ente Locale nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 10 giugno di ogni anno, per consentire l’attivazione del servizio nel corso dell’anno scolastico di riferimento. Qualora arrivassero segnalazioni con richiesta di attivazione nell’anno scolastico in corso l’Ente Locale si riserverà, univocamente per situazioni eccezionali, di valutare la possibilità di attivazione, qualora fossero disponibili risorse economiche residue, purchè ciò
avvenga entro il mese di marzo. Si provvederà comunque a mettere in bilancio l’erogazione dell’intervento assistenziale per questi nuovi casi, a partire dall’anno scolastico seguente. Nei casi di immigrazione in corso d’anno scolastico di persone con disabilità che già usufruivano di analogo servizio il Comune, per il tramite dell’Azienda, in presenza dei requisiti, si farà garante della continuità dello stesso.
c) Assegnazione degli incarichi: le assegnazioni del monte ore di assistenza educativa scolastica settimanali vengono definite in base a specifici elementi concordati in sede di STAFF di Progetto. Vengono indicati, oltre a sintetici dati inerenti la persona con disabilità (aspetti socio-relazionali, linguistici, motori, cognitivi, ecc.) anche le risorse a disposizione nella scuola (insegnante di sostegno, personale ATA, altri specialisti), il tipo di frequenza prevista per il soggetto e gli obiettivi dell’intervento.
d) Attivazione del voucher: il Referente dell’area educativa territoriale dell’Azienda redige il voucher sulla base di quanto concordato in sede di STAFF e lo invia all’Ente Accreditato prescelto dalla famiglia. L’erogatore, ricevuto il voucher, ne trasmette via e-mail all’Azienda copia sottoscritta entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data della ricezione. Comunica inoltre il nominativo e il recapito telefonico dell’operatore che interverrà sul caso e invia curriculum vitae dello stesso al Referente Area Educativa Territoriale incaricato cui farà riferimento (stessa procedura anche in caso di sostituzione). Gli operatori potranno/dovranno comunicare direttamente o per il tramite del coordinatore qualsiasi problema significativo rilevato durante l’attività.
Lo STAFF DI PROGETTO S.A.E.S.: l’Azienda per le valutazioni di carattere tecnico e rilevazioni dei bisogni, si avvale dello STAFF DI PROGETTO SAES così composto:
a. Assistente Sociale del Comune di residenza,
b. Referente dell’area educativa territoriale dell’Azienda,
c. Coordinatore del soggetto accreditato,
d. Referente della Neuropsichiatria Infantile,
e. Referente della Scuola,
f. La famiglia.
Lo STAFF viene convocato dal Referente dell’area educativa territoriale dell’Azienda ed ha il compito di:
- analizzare la documentazione (rilevazione del bisogno assistenziale inviato dalle scuole, la scheda sociale, certificazioni sanitarie, la relazione sintetica in itinere e finale delle assistenti, verbali incontri, ecc.),
- condividere gli strumenti di lavoro (scheda di rilevazione del bisogno assistenziale, modulo per la relazione sintetica in itinere e finale ad uso degli assistenti, verbale incontri, ecc.),
- sviluppare modelli d’intervento capaci di superare, là dove è possibile, il rapporto 1 a 1, implementando, ad esempio, attività laboratoriali con gruppi eterogenei di alunni,
- individuare la possibile integrazione del progetto di assistenza con progetti socio-educativi extrascolastici,
- scegliere il profilo professionale [(a) o b) di cui al punto 9.3.d)] da incaricare sul singolo caso in riferimento al bisogno evidenziato nella situazione specifica.
Lo STAFF si riunisce inoltre nei mesi di dicembre e aprile per una verifica dell’andamento del servizio e la valutazione di richieste particolari prevedendo, laddove presente, la figura dello psicologo scolastico. Altri incontri verranno fissati al bisogno.
Ruolo del Referente dell’area educativa territoriale dell’Azienda:
⮚ formazione in azione rivolta al personale degli Enti accreditati,
⮚ attivazione/aggiornamento dei servizi dell’azienda o della rete sociale e/o
socio-sanitaria se ne ravvisa la necessità,
⮚ monitoraggio dell’andamento del progetto,
⮚ raccordo con lo psicologo scolastico laddove presente Inoltre egli provvede a:
⮚ redigere, per ogni singolo comune, un prospetto del monte ore di assistenza educativa e del rispettivo costo, indicando il profilo professionale [(a) o b) di cui al punto 12.3.c)] da incaricare sul singolo caso in riferimento al bisogno evidenziato dallo STAFF di PROGETTO; Inviare entro il mese di agosto, i prospetti riepilogativi degli incarichi definitivi e dei relativi costi al Comune di residenza;
⮚ Inoltrare i voucher di attivazione del servizio agli Enti Accreditati scelti dai fruitori;
⮚ Inviare entro la prima settimana di settembre alle Scuole il quadro complessivo delle ore assegnate e relativi educatori incaricati sui casi per consentire un’adeguata organizzazione del servizio.
Costi relativi al Coordinamento del servizio svolto dal Referente dell’area educativa territoriale dell’Azienda
N. 8 ore (€ 20,59/h) per alunno per anno scolastico = € 164,72
A carico dei comuni n. 4 ore/ per alunno /per anno scolastico X € 20,59/h = € 82,36 *
* La copertura dei costi, pari al 50 %, è subordinata alla presenza dei previsti finanziamenti Regionali e Ministeriali.
15. - Valore del voucher
Il valore del voucher è declinato come segue:
1. € 20,17/h compresa Iva se dovuta per la tipologia di operatori di cui al successivo punto a)
2. € 19,00/h compresa Iva se dovuta per la tipologia di operatori di cui al successivo punto b)
a) operatori in possesso del titolo di educatore professionale o laurea in scienze
dell’educazione o laurea in discipline psicologiche e/o pedagogiche;
b) operatori in possesso di un diploma di scuola superiore, con esperienza acquisita di almeno tre anni, continuativa, in servizi di assistenza ai disabili e/o attività socio - educative per disabili e/o socio – assistenziali e/o socio - sanitarie per disabili;
Viene riconosciuto per ogni attivazione un voucher di 2 ore per la stesura del progetto (PEI).
Il voucher avrà validità per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione ed un numero massimo di 38 settimane per la scuola dell’infanzia, salvo un diverso numero delle settimane stabilito dal nuovo calendario scolastico. Agli studenti che, al termine dell’anno scolastico, sostengono l’esame di stato o l’esame di qualifica/diploma, può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo per un massimo di 15 ore.
16. - Attività ricomprese nel voucher
L’Ente Accreditato dovrà garantire, oltre al servizio educativo scolastico rivolto direttamente allo studente, lo svolgimento di attività funzionali all’attuazione degli interventi, già ricomprese nel valore del voucher, che non implicano ulteriori costi per l’Azienda, quali:
– la collaborazione fra il proprio personale e il servizio sociale comunale e gli altri servizi che hanno in carico l’utente. In particolare il Coordinatore partecipa ai gruppi di lavoro previsti dall’Azienda;
– partecipazione degli operatori alla programmazione settimanale di classe (1 ora) da svolgersi con gli insegnanti;
– aggiornamento periodico, in forma scritta, ogni 3 mesi o in caso di avvenimenti rilevanti, da inviare al SSB e al coordinatore dell’azienda rispetto all’andamento del progetto;
– attuazione del P.E.I. con la scuola, con il servizio sociale di base, con la persona interessata, la famiglia ovvero con il tutore ovvero con l’amministratore di sostegno e con i servizi specialistici territoriali coinvolti;
– partecipazione a gite/uscite;
– rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 in materia di istruzione domiciliare;
– continuità dell’intervento anche in caso di D.A.D.;
– sostituzione degli operatori in caso di assenza superiore ai n. 4 (quattro) giorni consecutivi. Tale tempistica può essere ulteriormente ridotta, su indicazione dello Staff di Progetto, per particolari situazioni;
– attività di formazione organizzate dall’ente accreditato per il proprio personale;
– oneri derivanti da eventuali trasferimenti;
– la rendicontazione delle attività oggetto dell’accreditamento con sistema informatizzato (es. file excel o altro formato concordato con l’Azienda);
– il rispetto delle scadenze stabilite dall’Azienda per gli obblighi informativi e rendicontativi.
17. - Decadenza del voucher
Il Voucher SAES decade nei seguenti casi:
– trasferimento della residenza da parte del beneficiario in Comuni non soci dell’Azienda o che non si avvalgono del servizio S.A.E.S. gestito dall’Azienda;
– inserimento definitivo presso strutture residenziali o semiresidenziali;
– attivazione di eventuali buoni sociali o altre provvidenze economiche in contemporanea al voucher SAES e con le stesse finalità;
– rinuncia del beneficiario ovvero dei genitori ovvero del tutore ovvero dell’amministratore di sostegno per motivi personali concordati con le varie agenzie di riferimento e se compatibili con la continuità del progetto individualizzato
– mancato rispetto dei tempi e delle modalità previste all’art 14 punto d).
18. - Verifica e monitoraggio della qualità dei servizi
L’attività di verifica e controllo sugli Enti Accreditati è tesa ad appurare che le previsioni del Patto di Accreditamento siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di esecuzione, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie. A tal fine gli Enti accreditati dovranno produrre annualmente la documentazione necessaria a valutare:
– la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel patto;
– l’adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei requisiti previsti per ciascuna di esse;
– l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
– la soddisfazione del cliente/utente finale;
– il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
– il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’Ente Accreditato.
19. - Penali
L’Ente Accreditato riconosce ed accetta con la sottoscrizione del Patto l’applicazione delle penali nel prosieguo indicate.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere contestati per iscritto dall’Ente Procedente all’Ente Accreditato, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Ente Procedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Ente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Ente Accreditato le seguenti penali:
Tipologia inadempimento | Importo penale |
modifica del progetto assistenziale/educativo senza preventiva comunicazione all’Azienda | € 50,00 ad evento |
impiego di personale non qualificato o comunque diverso da quello previsto | € 150,00 ad evento |
indisponibilità ad effettuare le équipe periodiche | € 100,00 ad evento |
in caso di mancata compilazione ed aggiornamento dei report previsti | € 50,00 ad evento |
Comportamento non rispettoso della privacy degli utenti | € 150,00 ad evento |
Mancata esecuzione del servizio a fronte della attivazione di un voucher | € 150,00 ad evento |
Ogni ulteriore difformità nell’esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni ed i vincoli previsti, o eventuali omissioni. | A seconda della gravità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 |
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l’Ente Accreditato dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all’aggiudicatario, a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che l’Azienda sarà costretta ad adottare di conseguenza.
Nel caso di applicazione di n. 4 (quattro) penali, si procederà alla revoca
dell’accreditamento.
20. - Risoluzione per inadempimento
L’azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Patto di Accreditamento, anche sulla base di una relazione fornita dalle altre istituzioni coinvolte, previa diffida ad adempiere a mezzo pec, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla stipula del Patto di Accreditamento.
21. - Condizioni risolutive espresse
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
– venir meno dei requisiti generali e speciali previsti per l’accreditamento;
– apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell’Ente;
– messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte
dell’Ente;
– impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato da parte
dell’ente accreditato;
– applicazione di 4 penali da parte dell’Azienda;
– interruzione non motivata delle attività;
– difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi;
– quando l’Ente si renda colpevole di frode;
– sub-gestione non autorizzata;
– violazione degli obblighi di riservatezza;
– l’invio da parte dell’Ente Accreditato di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte dell’Ente Accreditato al proprio indirizzo pec della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dall’Azienda entro 30 giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
Lo scioglimento del contratto per le cause sopra descritte libera l’Azienda da qualsiasi obbligazione nei confronti dell’Ente Accreditato.
22. - Recesso
Qualora le parti vogliano risolvere i loro impegni per ragioni di particolare rilevanza dovranno darne comunicazione a mezzo PEC, con un preavviso di 60 giorni.
In tutti i casi di recesso, l’Ente accreditato ha diritto al pagamento da parte dell’Ente Procedente delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo il compenso e le condizioni previste nel Patto di accreditamento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.