Citta’ di Viterbo
Citta’ di Viterbo
Regolamento
per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture
(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s.m.i.)
I N D I C E
Art. | |
1 | Obiettivi, finalita’ ed ambito di applicazione |
2 | Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Ripartizione del fondo incentivante |
3 | Fondo per l’innovazione |
4 | Personale partecipante alla ripartizione del fondo – Attività del RUP |
5 | Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo |
6 | Decurtazioni dell’incentivo al personale interessato |
7 | Assicurazioni |
8 | Disposizioni Varie |
9 | Rinvio |
10 | Collegio di raffreddamento dei conflitti |
11 | Disposizioni transitorie |
12 |
ARTICOLO 1
OBIETTIVI, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si applica nel caso di appalti di opere pubbliche, servizi e forniture.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento per come individuato dal dirigente ed inserito nello specifico gruppo di lavoro.
3. Tali compensi sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
ARTICOLO 2
COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
1. Il fondo di cui all’articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell’importo posto a base di appalto (comprensivo di costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza ) IVA esclusa di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
2. L’80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all’1,60% dell’importo posto a base di appalto) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all’0,40% dell’importo posto a base di appalto) costituisce fondo per l’innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come riportati al successivo articolo 3.
4. In relazione all'entità e la complessità dell'opera o lavoro, del servizio e della fornitura da realizzare la percentuale di cui al comma 1 viene così graduata:
a) per opere, lavori, servizi o forniture di importo fino ad € 5.000.000,00: percentuale del 2,00%;
b) per opere, lavori, servizi o forniture di importo compreso tra € 5.000.001,00 ed € 10.000.000,00: percentuale dell'1,80%;
c) per opere, lavori, servizi o forniture di importo compreso tra € 10.000.001,00 ed € 25.000.000,00: percentuale dell'1,50%;
b) per opere, lavori, servizi o forniture di importo superiore ad € 25.000.000,00: percentuale dell' 1,25%;
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base di appalto saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l’ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
6. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:
PER LAVORI ED OPERE | |||
1. ATTIVITA’ GENERALE | 2. Quota | 3. ATTIVITA’ SPECIFICA | 4. % rel. |
PIANIFICAZIONE | 6 | Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione | 3 |
Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici | 3 | ||
VERIFICA PROGETTI | 7 | Attività di verifica progetto | 5 |
Validazione del progetto | 2 | ||
FASE DI GARA | 15 | Predisposizione e controllo degli atti propedeutici all'espletamento della procedura di gara e conseguente adozione della determinazione a contrarre | 6 |
Redazione lettera invito /bando di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara | 6 | ||
Verifica requisiti e aggiudicazione | 3 | ||
FASE ESECUTIVA | 36 | Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere) | 28 |
Collaudo Statico | 2 | ||
Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione | 6 | ||
RUP e SUOI COLLABORATORI (la percentuale riconoscibile ai collaboratori va da 5 a 12 punti percentuali) | 36 | RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e xxx.xx) | 36 |
Totali | 100 | 100 |
PER SERVIZI E FORNITURE | |||
1. ATTIVITA’ GENERALE | 2. Quota | 3. ATTIVITA’ SPECIFICA | 4. % rel. |
PIANIFICAZIONE | 7 | Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture | 7 |
FASE DI GARA | 15 | Predisposizione e controllo degli atti propedeutici all'espletamento della procedura di gara e conseguente adozione della determinazione a contrarre | 6 |
Redazione lettera invito /bando di gara o attività acquisto Mepa o equivalente e funzioni di segreteria della Commissione di gara | 6 | ||
Verifica requisiti e aggiudicazione | 3 | ||
FASE ESECUTIVA | 36 | Direzione Esecuzione del Contratto (DEC) | 32 |
Verifica di conformità | 4 | ||
RUP e SUOI COLLABORATORI (la percentuale riconoscibile ai collaboratori va da 5 a 12 punti percentuali) | 42 | RUP e suoi supporti (Tecnici ed xxx.xx) | 42 |
Totali | 100 | 100 |
ARTICOLO 3 FONDO PER L’INNOVAZIONE
1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all’art. 2 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informatica per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Il fondo per l’innovazione, come sopra determinato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
5. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il dirigente del Settore Lavori Pubblici.
ARTICOLO 4
PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO – ATTIVITA’ DEL RUP
1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell’appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell’ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all’articolo 2.
2. I compensi possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui al presente regolamento con provvedimento dirigenziale, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. In tali incarichi devono essere anche individuati tutti i soggetti, anche con compiti di supporto.
3. Tali incarichi possono, con provvedimento motivato, essere modificati o revocati, sentito il responsabile del procedimento e fissando la misura dell'incentivo maturato per le attività svolte.
4. Lo stesso dirigente verifica, prima della liquidazione dei compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei vincoli dettati dal presente regolamento.
5. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per le opere ed i lavori coloro che svolgono le seguenti attività:
α) Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione
β) Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici
χ) Attività di verifica progetto
δ) Validazione del progetto
ε) Predisposizione e controllo degli atti propedeutici all'espletamento della procedura di gara e conseguente adozione della determinazione a contrarre
ϕ) Redazione lettera invito /bando di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara
γ) Verifica requisiti e aggiudicazione
η) Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)
ι) Xxxxxxxx Xxxxxxx
φ) Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione
κ) RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e xxx.xx)
6. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per gli appalti di servizi e furniture coloro che svolgono le seguenti attività:
a) Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture
b) Predisposizione e controllo degli atti propedeutici all'espletamento della procedura di gara e conseguente adozione della determinazione a contrarre
c) Redazione lettera invito /bando di gara o attività acquisto Mepa o equivalente e funzioni di segreteria della Commissione di gara
d) Verifica requisiti e aggiudicazione
c) Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)
d) Verifica di conformità
e) RUP e suoi supporti (Tecnici ed xxx.xx)
7. Per gli appalti di forniture e servizi la condizione per la erogazione dei compensi di cui al presente regolamento è costituita dalla individuazione del direttore dell’esecuzione in una persona diversa dal RUP.
8. La individuazione del direttore dell’esecuzione di appalti di forniture e servizi in una persona diversa dal RUP è disposta dal dirigente del settore al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
a) Appalto di importo superiore a 500.000 euro;
b) Intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
c) Attività che richiedono una pluralità di competenze;
d) Attività caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) Per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
9. Ai sensi dell'art. 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia, ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestono tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 35% dell'aliquota prevista all'art. 2 comma 6.
10. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP, del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell’attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell’attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l’attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell’attività.
11. L’aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sentito il responsabile dell'attività specifica, sulla base della natura, dell’intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell’attività sarà destinatario della parte residua prevista per l’attività detratta della quota assegnata ai collaboratori.
12. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all’ANAC, i collaboratori amministrativi ecc.
13. Ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto al precedente art. 2 comma 5 per lo svolgimento della Fase di Gara.
14. In casi di affidamento di appalti particolarmente complessi, alla centrale unica di committenza potrà essere motivatamente riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza e valutazione del RUP, una quota parte sino ad un massimo che non potrà comunque superare un quarto dell'incentivo previsto dal comma 1 dell'articolo 2 (25%*2%= 0,5% dell’importo posto a base di appalto) del presente regolamento.
15. Le ipotesi di cui al precedente comma vengono identificate come segue (n.b. gli incrementi sono cumulabili):
- Offerta economicamente più vantaggiosa (incremento max + 20%)
- Affidamento di appalti in PPP (Partnerariato pubblico/privato) (incremento max + 20%)
- Concorsi di idee e di progettazione (incremento max + 20%)
- Dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione (incremento max + 20%)
16. Nel caso disciplinato dal precedente comma la ripartizione della quota di incentivo per le altre attività incentivate verrà calcolata sulla differenza tra la quota calcolata ai sensi del comma 2 dell'art.2 e la quota riconosciuta alla centrale di committenza. In tale ipotesi l’entità dell’incentivo residuo, così calcolato, verrà ripartito proporzionalmente tra le altre attività.
17. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
18. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
19. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo,
relativamente all’intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
ARTICOLO 5
DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO
1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura il dirigente del settore, prima dell'avvio dell'attività individua il gruppo di lavoro con specifico provvedimento:
a) nel caso di lavori:
- i nominativi dei dipendenti incaricati dell'attività di programmazione della spesa per investimenti, delle attività di verifica dei progetti, dell'espletamento delle procedure di gara, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopraindicate;
- i tempi di esecuzione dei lavori e di collaudo;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne , nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
b) nel caso di servizi e forniture:
- i nominativi dei dipendenti incaricati l'attività di programmazione della spesa per investimenti, delle attività di verifica dei progetti, dell'espletamento delle procedure di gar, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopraindicate;
- i tempi di ultimazione e i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.
2. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
3. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano il fondo di cui all'articolo 113 comma 2 del decreto medesimo pari al 2% complessivo dell’importo posto a base di appalto.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
5. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Dirigente sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
6. Gli incentivi maturati sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell’incentivazione.
7. Per le attività riferite alla realizzazione di opere o lavori nonché all'acquisizione di beni e servizi, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
a) per i lavori:
- per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di espletamento delle procedure di gara e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente alla determinazione di aggiudicazione di ciascuna opera e , qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera d'invito;
- per la direzione lavori e i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente alla liquidazione di ciascun stato d'avanzamento ovvero alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.
b) per l'acquisizione di beni e servizi:
- per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di espletamento delle procedure di gara , di direzione dell'esecuzione , di verifica di conformità/certifcato regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizione di servizi, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera d'invito;
8. Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello in cui vengono determinati con provvedimento del competente dirigente.
ARTICOLO 6
DECURTAZIONI DELL’INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l’incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
- Incremento di costo dell’opera appaltata;
- Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei dipendenti incaricati delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell’articolo 2) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell’opera.
3. Qualora l’incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell’incentivo sarà effettuata come segue:
Ir = It – ((It/t)*r)+(It/K)*Δk))
Dove:
Ir = Incentivo ridotto (sino all’azzeramento – Ir sempre >=0)
It = Incentivo totale dovuto t = termine contrattuale
r = ritardo colpevole
K = costo dell’opera (al netto del ribasso)
Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell’incentivo le seguanti ragioni:
a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
6. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
ARTICOLO 7 ASSICURAZIONI
1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall’Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, espressamente stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziate autonomamente dalla Stazione Appaltante.
ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI VARIE
1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un’attività tecnica aggiuntiva, l’incentivo va riconosciuto sull’importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L’interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l’interpretazione autentica i seguenti soggetti:
a) la R.S.U.
b) n. 3 dipendenti interessati dalla ripartizione;
c) I Dirigenti/funzionari apicali comunali competenti per materia;
d) il Sindaco e tutti gli Assessori.
ARTICOLO 9 RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
ARTICOLO 10
COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall’adozione dell’atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” così composto:
a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
b) Dirigente/funzionario apicale dell’Ufficio/ Settore interessato;
c) Rappresentante della R.S.U;
d) Sindaco o suo delegato.
Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
2. Nel caso in cui nell’ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l’organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l’atto emanato.
ARTICOLO 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia alla ripartizione degli incentivi per le funzione tecniche espletate, si applicano ai lavori, servizi e forniture per i quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare offerta siano stati pubblicati/inviati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e per i quali siano state già accantonate nel quadro economico di ciascuna singola opera/intervento le somme destinate agli incentivi di cui all'art 113 del citato X.Xxx.50/2016.
ARTICOLO 12
ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”.