CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SU PALI DI IILLUMINAZIONE PUBBLICA
XXXXXXXX 0
XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX
Viale V. Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 02/354731 – PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx X.XXX 02032910156
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SU PALI DI IILLUMINAZIONE PUBBLICA
DURATA BIENNALE - CIG 7862020824 CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
ART. 1. - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La concessione ha ad oggetto il servizio di gestione degli spazi pubblicitari su n. 70 pali di illuminazione pubblica dislocati sul territorio comunale, mediante posizionamento sui pali medesimi di impianti pubblicitari mono e bifacciali.
Gli spazi pubblicitari sui pali dell’ambito A possono essere utilizzati per campagne temporanee. Gli spazi pubblicitari sui pali dell’ambito B possono essere utilizzati per campagne permanenti. Di seguito il dettaglio delle vie cittadine dove sono posizionati i pali oggetto di concessione.
INDIVIDUAZIONE VIE – STRADE COMUNALI PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE TEMPORANEE - AMBITO A:
VIA | N. PALO | TOTALE |
XXXXXXXXX | 21,22,23,25,27 | 5 |
BELTRAMI | 1,2,3,5,6,7,9,56 | 8 |
BOLLATE | 3,4,6,26,27,28,29,30,31,32,34 | 11 |
BOVISASCA | 4,5,6,7,8,9,10,15,16,21 | 10 |
XXXXXXXXX | 14,15,16,18,31,32,33,34,35 | 9 |
CAVOUR | 2,3,4,5 | 4 |
DI XXXXXXXX | 20,21 | 2 |
DI XXXXXXXX XXXXXXXXX | 4,5,9,10,11,12 | 6 |
PARCH. FAMILA | 15,16,17,18 | 4 |
STELVIO | 6,7,10 | 3 |
TOTALE | 62 |
INDIVIDUAZIONE VIE – STRADE COMUNALI PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE PERMANENTI – AMBITO B:
VIA | N. PALO | TOTALE |
BOVISASCA | 1 | 1 |
BRODOLINI | 1 | 1 |
CAVOUR | 32,34,34 | 3 |
DI XXXXXXXX | 19 | 1 |
DI XXXXXXXX XXXXXXXXX | 8 | 1 |
MATTEOTTI | 13 | 1 |
TOTALE | 8 |
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
Il servizio viene affidato per la durata di 2 anni decorrenti dal verbale di avvio del servizio.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la concessione del servizio con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai medesimi patti e condizioni, per un periodo non superiore a sei mesi.
ART. 3 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il valore della presente concessione riferito alla durata di 2 anni, determinato sulla base della stima del fatturato generato per tutta la durata del contratto (art. 167 del Codice), è pari ad € 102.200,00, al netto dell’IVA di legge.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero. Si fa espresso rinvio al Conto economico finanziario.
ART. 4 – CANONE CONCESSORIO
Il canone dovuto dal concessionario, per l’intera durata della concessione, soggetto a rialzo, è pari ad € 5.600,00 annui, oltre IVA di legge, determinato sulla base della stima delle campagne pubblicitarie attuabili sul numero di pali concessi.
Tutte le tasse, imposte e tributi di ogni specie gravanti sulla pubblicità e sull’esercizio della stessa saranno a totale carico del concessionario, che solleva il Comune di Novate Milanese da ogni responsabilità nel caso di contestazioni da parte delle Competenti Autorità.
È altresì dovuta l’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi di quanto stabilito dal “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità sulle pubbliche affissioni” approvato con delibera C.C. n. 74 del 22/06/1994.
ART. 0 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX
Il Concessionario sarà tenuto a versare al Comune di Novate Milanese il canone come risultante dall’offerta in rialzo presentata in sede di gara sull’importo posto a base d’asta, in rate trimestrali entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.
A tal fine il concessionario è tenuto a presentare con cadenza trimestrale e annuale il rendiconto delle campagne pubblicitarie effettuate, su supporto cartaceo e su supporto informatico.
Il versamento oltre i termini, previa messa in mora da parte dell’Amministrazione Comunale, potrà comportare l’applicazione delle penali di cui all’art. 15.
ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
6.1. FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.
Il concessionario deve provvedere, con oneri interamente a suo carico, alla fornitura e posa in opera di un impianto pubblicitario per ogni palo di illuminazione oggetto di concessione, con le caratteristiche minime di seguito indicate.
Ogni impianto pubblicitario deve essere dotato di apposita targhetta riportante la seguente dicitura: “spazio pubblicitario gestito da (ragione sociale del concessionario); fino al (data di scadenza della concessione); impianto n. (progressivo impianto);
Gli impianti devono essere dotati di dichiarazione di conformità o certificato di collaudo ai sensi di legge.
Il concessionario dovrà presentare, entro 30 gg. dall’aggiudicazione, la progettazione esecutiva di dettaglio, comprensiva dei calcoli statici, fornitura, trasporto e posa in opera degli impianti pubblicitari, previa verifica dei luoghi con particolare riferimento alla qualità del terreno e alla presenza di condutture o altri impianti interrati, e protezione delle aree di scavo.
Il progetto esecutivo, previa verifica da parte dell’ufficio tecnico comunale, è approvato dal competente organo comunale entro quindici giorni dalla data di presentazione.
Il concessionario deve provvedere alla posa e messa in esercizio degli impianti, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione della progettazione esecutiva.
Sono altresì a carico del concessionario:
a) lo smontaggio, la rimozione e il conferimento in discarica autorizzata di eventuali impianti preesistenti, da sostituirsi con i nuovi manufatti.
b) l’esecuzione di tutte le opere complementari e accessorie necessarie alla collocazione degli impianti, compresa l’eventuale risistemazione a verde delle aree circostanti e il ripristino delle esistenti pavimentazioni;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e il mantenimento dello spazio pubblicitario e delle zone limitrofe pulite e in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione;
d) la custodia degli impianti e la tempestiva rimozione di ogni pericolo per la pubblica incolumità, anche a seguito di incidenti stradali;
e) la temporanea rimozione e la successiva reinstallazione degli impianti qualora richiesto dall’Ufficio Tecnico comunale, in ragione della necessità di interventi sui pali oggetto di concessione e/o nelle aree circostanti;
f) l’adozione di tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;
n) l’osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti, atti del Comune di Novate Milanese o altra autorità amministrativa o giudiziaria competente;
6.2. MANUTENZIONE E PULIZIA
Per tutta la durata della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese a mantenere in perfetto stato di conservazione gli impianti pubblicitari, sotto i profili statico, funzionale ed estetico, garantendo sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario, comportanti anche la eventuale sostituzione di parti, o di tutto il manufatto, usurate o avariate anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore.
Gli impianti pubblicitari dovranno essere mantenuti costantemente in stato decoroso mediante la copertura dei manifesti deteriorati con altri manifesti o con carta bianca.
Per ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia si darà corso all’applicazione di penali, ai sensi del successivo art. 15.
6.3. FORNITURA, POSA E RIMOZIONE DI STRISCIONI STRADALI PER CAMPAGNE ISTITUZIONALI.
Su richiesta del Comune concedente il Concessionario, dovrà provvedere alla fornitura, posa e rimozione di striscioni finalizzati a pubblicizzare n. 4 eventi istituzionali.
Le modalità di esecuzione del servizio devono essere oggetto di offerta.
6.4. IMBANDIERAMENTO DELLE VIE CITTADINE IN OCCASIONE DELLE FESTE ISTITUZIONALI.
In conformità alla proposta presentata in sede di gara, il concessionario dovrà provvedere all’imbandieramento delle vie cittadine in occasione dell’Anniversario della Liberazione (25 aprile), della Festa della Repubblica (2 giugno) e della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre).
6.5. SERVIZIO DI PULIZIA, VERNICIATURA DELLE PENSILINE AUTOBUS E/O SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ARREDO URBANO (DISSUASORI, ARCHETTI, ECC.)
Il concessionario deve altresì farsi carico dei servizi di pulizia, verniciatura delle pensiline autobus e manutenzione dell’arredo urbano (dissuasori, archetti, ecc.).
6.6. DIVIETO DI PUBBLICITÀ FUORI DAGLI SPAZI CONCESSI
E’ vietata l’attività pubblicitaria al di fuori degli spazi concessi. Nel caso di violazione di tale divieto, il Comune intimerà l’immediata rimozione dei messaggi pubblicitari a cura e spese del concessionario e procederà all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.
ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia del pieno e regolare pagamento del canone concessorio, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo del canone concessorio quale risultante dall’offerta presentata in sede di gara, fatta salva l’applicazione dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione.
La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente.
La garanzia deve essere di durata pari a quella del contratto di concessione. Il concessionario può altresì presentare una garanzia di durata inferiore e comunque di durata pari ad almeno cinque anni a condizione che, in apposita clausola, vi sia l’espresso impegno del garante al rinnovo della stessa fino al termine della concessione.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in misura dell’adempimento degli garantiti, nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale. L’ammontare residuo sarà svincolato alla scadenza del contratto di concessione, solo a seguito dell’approvazione del verbale di riconsegna delle aree e delle strutture qualora nulla si abbia a rilevare.
La cauzione viene prestata a garanzia anche dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune concedente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 15 salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Il concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di concessione.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (art. 14 della lettera di invito) da parte del Comune concedente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Si richiama per quanto non espressamente previsto l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere a esso intentata da terzi per l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi.
Il concessionario s’impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto di concessione a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
Nella polizza l’Amministrazione comunale deve essere considerata “terza a tutti gli effetti”.
Le polizze assicurativa R.C.T. ed R.C.O. devono prevedere almeno i seguenti massimali:
R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):
- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
- € 1.000.000 per danni a cose o animali;
R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):
- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
La polizza R.C.T. deve coprire anche i danni subiti dal Comune concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio.
I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del Concessionario né nei confronti dell’Amministrazione Comunale né nei confronti dei terzi danneggiati.
Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l’attività e/o occorsi all’utenza.
Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e cessano alla data di riconsegna delle aree e strutture, risultante da apposito verbale.
Il concessionario deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
L’Amministrazione concedente si riserva di sottoporre le polizze consegnate al proprio consulente assicurativo per la verifica d’idoneità.
Il concessionario s’impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l’intera durata della concessione e a comunicare al concedente eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, il Concessionario dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.
ART. 9 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
È espressamente vietata la sub concessione anche parziale del servizio.
È ammesso il subappalto, limitatamente agli oneri manutentivi di cui al precedente art. 6 (sia pali sia arredo) alle condizioni di seguito indicate.
I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.
Il concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l’assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia intermini prestazionali che
economici. Il contratto deve essere altresì corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.
Il Comune provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto l’autorizzazione si intende concessa.
Il concessionario rimane responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune concedente. Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e all’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
Il concessionario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero la carenza dei requisiti di qualificazione.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Non essendo previsti nell’esecuzione del contratto pagamenti a carico del Comune concedente, in nessun caso quest’ultimo procederà al pagamento diretto dei subappaltatori. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune provvede ad escutere la garanzia definitiva per l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa per i lavori la cassa edile. Il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Concedente.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
ART. 10 – RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE
Il concessionario deve comunicare, almeno cinque giorni prima della data prevista per l’avvio della gestione delle aree di sosta a pagamento il nominativo del Responsabile generale, al quale compete la supervisione dell’esecuzione del servizio oggetto di concessione per conto dell’Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione al Direttore dell’esecuzione nominato dal Comune concedente.
Il responsabile generale è responsabile dell’organizzazione messa a disposizione dall’Impresa per l’esecuzione del servizio oggetto di concessione e deve essere in grado di assicurare la regolare gestione del medesimo.
Il responsabile generale deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d’ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi), per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie nell’esecuzione del servizio.
In caso di assenza o impedimento del responsabile generale (ferie, malattia, ecc.), il concessionario deve provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo al Comune. È facoltà del Comune concedente chiedere la sostituzione del responsabile generale, previa congrua motivazione.
ART. 11 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente; risponde
dell’esecuzione dei servizi unitamente all’operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi.
Il Concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.
Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale di categoria in vigore.
Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano il concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Il concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.
Il Concessionario si obbliga ad applicare ai lavoratori e ai collaboratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto di concessione le tutele previste dall’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l’Amministrazione può richiedere al concessionario ogni documento utile.
L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza d’irregolarità definitivamente accertate.
Non essendo previsti pagamenti a carico del Comune concedente, in attuazione di quanto disposto all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione della contratto, il Comune provvede ad escutere la garanzia definitiva per l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa per i lavori la cassa edile. Il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Concedente.
Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e deve uniformarsi alle disposizioni emanate dall'autorità comunale in materia d’igiene e sanità e agli ordini impartiti dal concessionario.
Il personale deve inoltre osservare gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novate Milanese, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 189 del 10 dicembre 2013, per quanto compatibili.
L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile d’insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.
Il concessionario è tenuto a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio dell’amministrazione concedente.
Il concessionario, al momento dell'avvio dei servizi, trasmetterà al Comune concedente l'elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche d'inquadramento.
Il concessionario è altresì tenuto ad aggiornare l’elenco dipendenti e collaboratori, con l’indicazione delle rispettive qualifiche, con specifico obbligo di comunicare al Comune concedente cessazioni e assunzioni o cambi di profilo motivati e documentati, entro i 15 giorni successivi.
ART. 12 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO
Il concessionario s’impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., anche rispetto ai rischi da interferenza.
Il concessionario è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
L’Impresa s’impegna a fornire all’Amministrazione, in corrispondenza con l’inizio del servizio, le informazioni di seguito indicate, per le quali s’impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
• Nominativo del R.S.S.P.;
• Nominativo del rappresentante dei lavoratori – R.L.S.;
• Nominativo del medico competente;
• Formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di concessione;
• Eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
• Altre informazioni che il concessionario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
Trattandosi di servizi per i quali non è previsto l’intervento diretto di operatori comunali, non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI e conseguentemente di indicare i costi della sicurezza da parte del Comune concedente.
ART. 13 - VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI
È facoltà del Comune concedente effettuare visite ispettive programmate e non programmate; per quanto attiene le visite ispettive programmate, il Comune definirà preventivamente il programma in accordo con il concessionario.
Il Comune potrà provvedere a verifiche di conformità periodiche, al fine di accertare che il concessionario conduca il servizio a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del contratto di concessione, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività rientranti nel servizio.
Le verifiche di conformità saranno condotte dall’Ufficio tecnico comunale, con la collaborazione del concessionario, il quale dovrà fornire a sue spese personale e mezzi idonei.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
Il concedente darà tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in questo senso, il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate (dandone conferma scritta al Comune).
ART. 14 - CONSISTENZA DEL PATRIMONIO AZIENDALE. MIGLIORIE E ADDIZIONI
Al termine della concessione e salvo diverso accordo con il Comune, il concessionario è tenuto a liberare i pali di illuminazione pubblica da tutti gli impianti installati per la gestione del servizio.
Entro il termine di tre mesi antecedenti la scadenza della concessione, il concessionario deve
provvedere, a propria cura e spese ed in contraddittorio con il Comune concedente, all’inventario e alla stima degli impianti installati nel corso della gestione.
Successivamente a tali operazioni il Comune potrà comunicare al concessionario la volontà di acquistare parte o la totalità dei beni inventariati al prezzo stimato, senza che il concessionario possa fare opposizione.
L’eventuale proposta di cessione gratuita dei beni da parte del concessionario è rimessa alla valutazione discrezionale del Comune concedente.
Eventuali migliorie e addizioni, sia fisse sia mobili, che il concessionario ritenga di dover apportare ai pali oggetto di concessione devono essere obbligatoriamente autorizzate dal Comune.
Le migliorie realizzate, al termine della concessione, resteranno acquisite al patrimonio comunale, senza che il concessionario possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta.
È comunque rimessa alla discrezionale valutazione del Comune richiedere al concessionario la rimozione delle migliorie apportate e la riduzione in pristino, a cura e spese del concessionario stesso.
ART. 15 - PENALI
In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all’applicazione di una penale previa contestazione degli addebiti.
A titolo esemplificativo, verranno applicate penali pari ad € 100,00 per le seguenti ipotesi di inadempimento:
1) mancato rispetto degli oneri manutentivi;
2) gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune, rilevata a seguito di controlli effettuati d’ufficio o reclami provenienti dall’utenza;
3) inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al contratto di concessione e al presente capitolato, quali, ad esempio iniziative non concordate nello svolgimento del servizio;
4) comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori, ivi inclusa la mancata esibizione del cartellino identificativo, quando in servizio.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.
Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all’applicazione della penalità.
In caso di applicazione di penali, il deposito cauzionale è proporzionalmente escusso, fatto salvo l’obbligo del concessionario di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall’intervenuta escussione.
Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Dirigente sovraordinato al Responsabile del Procedimento decide sull’istanza di disapplicazione delle penali su proposta del Responsabile del Procedimento.
Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.
Non si dà luogo all’applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell’esecuzione.
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all’esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. d).2 del D. Lgs. 50/2016 ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale di concessione e dalla lettera di invito.
ART. 17 - MODIFICHE DELLA CONCESSIONE
La concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di concessione nei seguenti casi:
a) per la necessità di affidare al concessionario lavori o servizi supplementari, non inclusi nel contratto, non affidabili ad altro soggetto per motivi economici o tecnici;
b) per circostanze imprevedibili, fatta salva la natura generale della concessione;
c) sostituzione dell’originario concessionario, per successione universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, fermo restando il possesso in capo al nuovo operatore economico dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti nella lettera di invito; la sostituzione è subordinata ad autorizzazione del concedente e non può implicare altre modifiche sostanziali del contratto;
d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7 dell’art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di modifiche di cui alle lettere a) e b), l’aumento di valore non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione.
Sono sempre ammesse modifiche entro il 10 per cento del valore della concessione. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
ART. 18 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del servizio, il responsabile del procedimento ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti non subiscano danni o disservizi.
La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Rup dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio.
Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.
Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionari può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DELLE PRESTAZIONI
1. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
c) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte del concessionario, delle disposizioni in materia di subappalto;
d) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
e) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
f) per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
g) per ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all’applicazione di penalità, nel corso di un anno solare, per un importo superiore a € 10.000;
h) cessione anche parziale del contratto;
2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
Il concessionario inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuta aggiudicazione a terzi della concessione. Il Concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all’Ente per effetto dell’intervenuta risoluzione del contratto.
Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell’inadempiente e sono corrisposti all’Ente a mezzo di escussione del deposito cauzionale definitivo fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell’Ente.
L’accertamento delle somme dovute all’Ente, se richiesto dal concessionario, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.
ART. 20 - RECESSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.
ART. 21 - CONTENZIOSO
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell’accordo bonario.
E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n° 679/2018, si informa che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Novate Milanese – unico titolare del trattamento dei dati in questione – esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il concessionario assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.
L’Amministrazione e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ART. 23 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto:
- il presente Capitolato Speciale di concessione e i relativi allegati;
- l’Offerta tecnica;
- l’offerta economica;
- il progetto esecutivo dei lavori accessori, approvato dal Comune concedente;
- la garanzia definitiva;
- le polizze assicurative.
ART. 24 - STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione tra il concessionario e il Comune di Novate Milanese sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica. Pertanto, l’aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, sono a totale ed esclusivo carico dell’affidatario.
contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la registrazione del contratto ai sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti.
ART. 26 – COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione o notifica relativa all’appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento.
Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.
Il concessionario ha l’obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione
sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell’Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. X. Xxxxxx