INDICE
TRA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE TEATRALE
(in vigore)
ART. 1 - Norme generali
ART. 2 - Contratto di rappresentazione teatrale - Quota AGIS-Teatro
ART. 3 - Elementi del contratto di rappresentazione
ART. 4 - Ripresa televisiva dello spettacolo
ART. 5 - Elementi d’obbligo
ART. 6 - Materiale pubblicitario
ART. 7 - Obblighi bilaterali
ART. 8 - Oneri a carico della compagnia
ART. 9 - Oneri a carico del teatro
Art. 11 - Disponibilità ed uso del teatro
Art. 12 - Agibilità
Art. 13 - Responsabilità
Art. 14 - Coperture assicurative
Art. 16 - Domicilio delle parti
Art. 17 - Comitato Arbitrale
Art. 18 - Designazioni
Art. 19 - Ricorsi
Art. 20 - Procedura
Art. 21 - Validità e durata
ARTICOLO 1
Da parte delle imprese di produzione e delle imprese di esercizio teatrale (private, pubbliche e municipali) debbono essere attivati tutti gli opportuni accorgimenti ed adottate ogni possibili comuni iniziative per garantire il normale e corretto svolgimento dei rapporti reciproci anche tra il personale alle rispettive dipendenze. Al riguardo, particolare cura dovrà essere riservata ai locali adibiti al servizio delle sale di rappresentazione (botteghino, foyer, servizio bar, servizi igienici) nonché altri servizi per gli spettatori (servizio telefonico, informazioni, etc.).
Particolare cura dovrà inoltre essere riservata ai servizi annessi al palcoscenico, ai camerini con relativi servizi al fine di consentire una confortevole permanenza degli scritturati di ciascuna compagnia ospite.
I circuiti si attiveranno presso i gestori dei teatri adibiti alla circuitazione degli spettacoli concordata con la produzione affinché le condizioni di cui ai commi precedenti vengano rispettate.
ARTICOLO 2
Il contratto di rappresentazione teatrale tra il soggetto che gestisce e/o programma direttamente sale di pubblico spettacolo teatrale (di seguito individuato come "teatro") e l'impresa che produce spettacoli teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta e spettacoli assimilabili (di seguito individuata come "compagnia"), deve, di norma, essere stipulato nelle seguenti forme:
- a sola percentuale sugli incassi (contratto a percentua1e);
- a percentuale con l'assicurazione alla compagnia o al teatro di un minimo garantito (contratto assicurato);
- a compenso fisso alla compagnia od al teatro (contratto pagato);
- con prelevazione sugli incassi da parte della compagnia o del teatro (a pre1evazione).
Potranno altresì essere previste forme di contratto “miste” che associno le forme contrattuali precedentemente indicate.
La quota AGIS-Teatro, corrisposta tramite SIAE quando dovuta, viene ripartita in parti uguali tra teatro e compagnia a prescindere dalla forma contrattuale adottata, e ciò salvo eventuali nuove norme che dovessero essere ancora emanate. L’importo non verrà pertanto conteggiato in borderò (nei contratti a percentuale) ma addebitata separatamente dal teatro alla compagnia e trattenuta dalle spettanze di quest'ultima.
ARTICOLO 3
Il contratto di rappresentazione deve chiaramente indicare:
1) le parti contraenti, con le indicazioni di cui al successivo art.16;
2) l'opera o il repertorio da rappresentare;
3) le date di inizio e termine del periodo di rappresentazione, il numero e gli orari delle eventuali recite diurne, i giorni di riposo della compagnia ed i doppi spettacoli;
4) le clausole economiche;
5) la precisazione da parte del teatro, delle caratteristiche tecniche del palcoscenico e la sua altezza alla graticciata della soffitta (larghezza boccascena e palcoscenico, profondità del centro boccascena e del centro ribalta, distanza della ribalta dalla platea) e di eventuali particolarità del medesimo; da parte della compagnia, di eventuali caratteristiche scenotecniche che comportino il superamento della linea del sipario tagliafuoco o altre particolarità. Se non conosciute all'atto della stipulazione del contratto, tali caratteristiche scenotecniche debbono reciprocamente essere rese note dalle parti mediante scheda tecnica da inviare almeno 30 giorni prima dell'inizio delle recite;
6) la clausola compromissoria (arbitrato AGIS artt.17 - 20);
7) i termini e l'importo della penale;
8) l'impegno da parte della compagnia a munirsi ed esibire i seguenti documenti :
a) l'indicazione della persona/e legittimata/e dal legale rappresentante a riscuotere le spettanze contrattuali;
b) copia del certificato di agibilità ENPALS;
c) copia del permesso di rappresentazione SIAE;
d) copia del nulla osta per la visione ai minori di anni 18; la mancata concessione del nulla osta deve essere comunicata dalla compagnia al teatro almeno 30 giorni antecedenti la prima recita di rappresentazione prevista dal contratto;
e) copia della certificazione relativa all'impiego di materiali ignifughi per scenografie;
f) copia, ai sensi della legge n. 626/1994 e successive modificazioni, della certificazione relativa ai materiali utilizzati ed alle relative scenografie;
9) eventuali clausole aggiuntive.
Il contratto di rappresentazione potrà, inoltre, indicare :
1) eventuali nomi d'obbligo e, su richiesta del teatro, numero minimo di artisti di scena;
2) il numero dei posti fissi del teatro, con specificazioni dei vari ordini di costo (platea, galleria, palchi, etc.);
3) l'indicazione da parte del teatro dei prezzi dei biglietti in uso e di eventuali condizioni particolari praticate;
4) indicazione da parte della compagnia di eventuali tariffe a titolo di diritti d'autore non rientranti nella norma;
5) relativamente ai contratti a percentuale il budget ed i criteri per il lancio pubblicitario;
6) l’indicazione della quantità e del costo del materiale pubblicitario (locandine e manifesti) di proprietà della compagnia.
ARTICOLO 4
Qualora l'intero spettacolo teatrale oggetto del contratto di rappresentazione (art.2) sia stato precedentemente registrato da emittenti televisive a diffusione sia nazionale che locale, l'impresa di produzione è tenuta a darne comunicazione al teatro prima della stipulazione con la precisazione
della sussistenza di xxxxxxxx che ne subordinano la trasmissione televisiva al termine della stagione teatrale.
La comunicazione è dovuta anche se lo spettacolo è stato realizzato per la prima volta da altri soggetti nella precedente stagione estiva od ordinaria con (tutti o in parte) gli stessi elementi d’obbligo.
Nelle clausole aggiuntive di cui al punto 9) dell'art.3 deve essere specificato che nell'ipotesi di ripresa televisiva dello spettacolo dopo la stipulazione del contratto di rappresentazione, l'impresa di produzione si impegna a subordinare la trasmissione al termine del1a stagione, assolti gli impegni di programmazione con i teatri, salvo diversi accordi con questi ultimi.
La non osservanza da parte della compagnia degli obblighi dianzi specificati può consentire al teatro la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui al 1° comma dell’art.15 (penale).
ARTICOLO 5
Su richiesta del teatro o della compagnia, nel contratto debbono essere specificati gli elementi d'obbligo. La mancanza di uno o più degli elementi d’obbligo prima dell'inizio delle recite può consentire al teatro la risoluzione del contratto. Qualora la mancanza di uno o più degli elementi d'obbligo sia conseguente a verificata causa di forza maggiore, 1a compagnia può risolvere il contratto senza alcun indennizzo a favore del teatro, salvo l'ipotesi di cui al comma seguente.
La parte che si avvale della facoltà di risolvere il contratto ai sensi del comma precedente, deve assumersi le spese vive già effettuate per il lancio pubblicitario dello spettacolo.
La mancanza di uno o più degli elementi d'obbligo nel corso delle recite in un teatro per verificata causa di forza maggiore può dar luogo alla risoluzione del contratto senza alcun indennizzo da parte del teatro o della compagnia, a far data dal giorno di sospensione delle recite.
Se nel corso delle recite in un teatro o di una tournée in centri di breve programmazione, verificate cause di forza maggiore determinano l’indisponibilità di un interprete non compreso tra gli elementi di obbligo e tuttavia indispensabile alla rappresentazione, la compagnia può concordare con il teatro, senza alcun indennizzo a favore di quest'ultimo, la sospensione od il rinvio delle recite per il tempo strettamente indispensabile a provvedere alla sostituzione. In caso di rinvio dello spettacolo la compagnia, ove il teatro lo richieda, è tenuta ad esperire ogni possibile tentativo per tornare sul1a piazza.
ARTICOLO 6
Il materiale pubblicitario (manifesti e locandine) nella quantità, formati e prezzi contrattualmente definiti anche in relazione alle caratteristiche tecniche del materiale, deve essere, salvo diversi accordi intervenuti, predisposto dalla compagnia e da questa fatto pervenire al teatro franco di porto almeno 30 giorni prima dell'inizio delle recite ridotti a 15 gg. nel caso di rappresentazioni a ridosso di debutti nazionali, o nel minor tempo consentito dal giorno della stipulazione de1 contratto.
Contestualmente al materiale pubblicitario la compagnia è tenuta a far pervenire al teatro le notizie necessarie per la predisposizione di comunicati stampa, il materiale fotografico per i quotidiani, nonché l'eventuale materiale fotografico per l'esposizione al pubblico, il cui costo è a carico della compagnia.
Le spese per la fornitura del materiale pubblicitario di cui al 1° comma debbono essere rimborsate dal teatro il giorno del debutto previa esibizione, da parte della compagnia, di regolare fattura.
I costi delle insegne luminose a struttura fissa abitualmente e continuativamente utilizzate e delle vetrine situate nello stesso stabile del teatro sono a carico di quest'u1timo. I costi delle insegne luminose e delle vetrine non comprese tra quelle sopra individuate e richieste espressamente dalla compagnia sono a carico di quest'ultima.
Laddove per consuetudine teatro e compagnia predispongano ciascuno un proprio programma dello spettacolo, la consuetudine verrà rispettata, con tempestivi accordi tra le parti, anche riguardanti le modalità di vendita. In mancanza di tale consuetudine si presume che alla predisposizione dei programmi provveda la compagnia.
Laddove la compagnia abbia predisposto un proprio programma, il teatro non può realizzare un programma relativo allo stesso spettacolo, bensì un catalogo generale sulla attività dell'intera stagione.
All'interno del teatro è consentita l'esposizione della pubblicità degli spettacoli successivi a quello in corso di rappresentazione oppure altra pubb1icità di teatri siti nella medesima città, laddove esistono rapporti di reciprocità pubblicitaria.
Relativamente ai contratti a percentuale quando non sia in corso una campagna di abbonamento sulla facciata del teatro o, per i locali che non hanno diretto accesso dalle vie o piazze pubbliche, sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con vie o piazze pubbliche, qualsiasi tipo di pubblicità dello spettacolo seguente non può essere effettuata prima di otto giorni dal debutto della successiva compagnia e deve comunque mantenersi nei limiti del 20% della pubblicità riservata alla compagnia in attività nel teatro.
ARTICOLO 7
Il teatro, ove richiesto, è tenuto a corrispondere alla compagnia la liquidazione delle sue spettanze al termine di ciascuna rappresentazione, previo rilascio di regolare fattura. Ove il pagamento delle spettanze venga concordato tramite bonifico bancario, la relativa operazione dovrà essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo all’ultima rappresentazione.
In assenza di diverse intese tra le parti, le clausole economiche del contratto di cui all'art.2 si intendono sempre riferite "a recita" ed alle recite specificate nel contratto; nel caso che il contratto stesso preveda due diverse forme di pagamento (Assicurato o Pagato e Percentuale) le spese debbono essere computate giornalmente. Gli eventuali scatti di percentuale o le “assicurazioni" vengono calcolati sulla media finale recitativa.
All'atto della stipulazione del contratto il teatro deve far conoscere il numero complessivo dei posti non in vendita, (quelli riservati in base alle norme in vigore, quelli omaggio per le Autorità e la stampa, nonché quelli derivanti dall'eventuale concessione di posti contrattualmente definita tra l'esercizio teatrale e 1a proprietà dell'immobile e dei palchi e delle poltrone di proprietà privata).
ARTICOLO 8
Oneri a carico della compagnia
Sono a carico della compagnia tutte le spese relative alla propria attività: compensi agli scritturati, allestimento scenico ed attrezzature tecniche, viaggi, trasporti, facchinaggi, montaggio e smontaggio delle scene e dell'attrezzatura tecnica. Sono inoltre a carico della compagnia gli aiuti giornalieri su piazza ed i collaboratori serali di palcoscenico assunti o forniti dal teatro ed addebitati alla compagnia.
A tal proposito ogni gestione teatrale deve prevedere, all'inizio di ogni stagione, adeguate squadre di tecnici disponibili per il montaggio e lo smontaggio degli spettacoli e per la collaborazione serale recitativa. I compensi devono essere concordati preventivamente tra teatri e collaboratori occasionali in modo che siano uguali per tutte le compagnie inserite nel cartellone della loro stagione teatrale. A tal fine sarà opportuno predisporre, ad ogni inizio di stagione, un'apposita commissione intersettoriale che orienti le tariffe relative a tali compensi, che tengano conto di quelle stabilite nel succitato contratto collettivo dei dipendenti dell'esercizio teatrale.
Il personale occorrente per montaggi e smontaggi e collaborazioni serali verrà assunto dal teatro, o da organismo da esso indicato, fino al limite di cinque elementi, secondo le richieste espresse dalla compagnia con apposita scheda tecnica che dovrà pervenire ai teatri almeno quindici giorni prima dell’inizio delle recite. Il teatro, o l’organismo da esso indicato, applicherà le tariffe indicate all’art. 10 ed il costo relativo, con l’aggiunta dell’IVA, sarà addebitato con fattura alla compagnia.
Quanto sopra è stato concordato per rendere omogenea e controllabile la trattativa col personale occasionale giornaliero, su tutto il territorio nazionale, anche e soprattutto al fine di ottenere un concreto contenimento dei loro sempre più imprevedibili costi.
ARTICOLO 9
Sono a carico del teatro tutte le spese proprie e re1ative alla normale funziona1ità ed agibilità, compreso un adeguato riscaldamento all'inizio dello spettacolo; il riscaldamento dovrà essere attivato a partire dall'inizio del montaggio. Durante le recite, il riscaldamento deve avere almeno 20 gradi in sala, palcoscenico e camerini. Sono altresì a carico del teatro il servizio sipario, un macchinista ed un elettricista recitativi, ed il custode diurno che è sempre a carico del teatro; se il personale di cui sopra verrà utilizzato per lo spettacolo usufruirà della tariffa di cui all'art. 8.
Il teatro, eventualmente con proprio personale, deve porre in grado la compagnia di accedere ai servizi tecnici per le necessità di preparazione e di effettuazione dello spettacolo, senza alcun corrispettivo, per sette ore di lavoro giornaliero scelte dal1a compagnia nel periodo compreso tra le ore 8 e le ore 20.
Il teatro deve mettere a disposizione della compagnia, senza alcun addebito, almeno 100 mazzi di corde ed un metro cubo di legname in cantinelle.
Il teatro è tenuto a far pervenire tempestivamente (e comunque entro 30 giorni dall'ultima recita effettuata) al domicilio indicato in contratto dalla compagnia il documento fiscale valido relativo alle recite effettuate. Il teatro è comunque tenuto a fornire alla compagnia i dati numerici relativi alla recita effettuata.
ARTICOLO 10
Ai fini della determinazione delle spettanze della compagnia e del teatro, per i soli contratti a percentuale, con o senza minimo garantito, dall'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti vengono detratte le seguenti spese: i tributi gravanti sul prezzo del biglietto (ossia l'IVA totale su prezzo del biglietto), i compensi comunque corrisposti per diritto d'autore ed i diritti musicali, il premio giornaliero assicurativo ai sensi dell'art. 14, i costi del materiale pubblicitario (manifesti e locandine), della affissione e distribuzione del medesimo, delle inserzioni sui quotidiani per i singoli spettacoli e per la quota parte delle campagne abbonamenti (da comunicare preventivamente alla compagnia), nonché i costi degli altri mezzi pubblicitari preventivamente concordati, degli eventuali diritti di agenzia. Tutte le spese pubblicitarie dovranno essere documentate con fatture o regolari giustificativi di spesa.
Con specifica clausola contrattuale i teatri e le compagnie potranno regolamentare le spese sostenute dai teatri per il servizio di prevenzione incendi con le seguenti modalità:
"A partire dalla stagione 2004/2005 il teatro è tenuto a fare domanda al Dicastero di competenza per il rimborso delle spese per il servizio prevenzione incendi ed a restituire contestualmente alle compagnie il 50% dell’effettivo rimborso ottenuto. In caso di propria inadempienza il teatro è comunque tenuto a restituire il 50% di competenza alla compagnia.
Il teatro si impegna al rispetto di un massimale individuale giornaliero a prestazione di € 115,00 (centoquindici) lordi per il teatro soggetto al servizio di prevenzione incendi obbligatorio e di
€ 125,00 (centoventicinque) lordi per i restanti teatri, per la stagione 2004/2005, addebitabili alla compagnia ospitata relativamente alle tariffe applicabili ai compensi corrisposti agli eventuali collaboratori occasionali per il montaggio e lo smontaggio degli spettacoli e per la collaborazione serale recitativa; in caso di supero di tale massimale, l’eccedenza rispetto a quest’ultimo rimarrà a carico del teatro e non potrà essere addebitato alla compagnia”
Il teatro è tenuto a quanto sopra fino ad un massimo di cinque elementi.
ARTICOLO 11
Disponibilità ed uso del teatro
Il contratto di rappresentazione teatrale non comporta locazione del teatro alla compagnia: pertanto l'uso esclusivo del locale è riservato in qualsiasi momento al teatro compatibilmente con lo
svolgimento delle recite e delle prove, secondo le esigenze della compagnia, e con 1a possibilità di smontare e rimontare totalmente o parzialmente, le attrezzature dello spettacolo. In tale ipotesi la compagnia può richiedere l'utilizzazione del proprio personale. L'onere re1ativo è a carico del teatro.
Nel corso del contratto il teatro può avvalersi della sala per altri spettacoli e manifestazioni che non siano in concorrenza con quelli della compagnia ospitata e non possano comunque recare danno alla normale attività della compagnia medesima. La sussistenza di tali condizioni deve essere concordemente riconosciuta dalla compagnia e dal teatro.
Qualora durante il periodo di recite di uno spettacolo, la compagnia effettui prove di uno spettacolo nell'orario di lavoro ordinario consentito dal contratto collettivo nazionale degli attori e tecnici, il teatro deve mettere a disposizione della compagnia l'uso del palcoscenico, il riscaldamento e l'illuminazione di servizio con il rimborso delle pure spese vive. Il teatro è a disposizione inoltre per il premontaggio, se concordato, a titolo gratuito.
ARTICOLO 12
Salvo diversi accordi con il teatro, la compagnia o i singoli nomi d’obbligo che ne fanno parte, non possono agire nello stesso o in altro teatro o pubblico locale della città da trenta giorni prima del debutto nella piazza.
ARTICOLO 13
Compagnia e teatro debbono osservare scrupolosamente le disposizioni del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e quelle emanate dalle Commissioni Provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in osservanza della vigente normativa tecnica. Compagnia e teatro sono direttamente responsabili di eventuali danni economici occorsi alla rappresentazione a causa di infrazioni commesse dal personale alle rispettive dipendenze.
ARTICOLO 14
Ad eccezione di quanto previsto nei commi seguenti, in presenza del personale della compagnia, il soggetto che gestisce e/o programma direttamente sale di pubblico spettacolo teatrale non è responsabile degli oggetti di pertinenza della compagnia, che vengano a mancare o ad essere in qualsiasi modo danneggiati nei locali del teatro, anche a causa di allagamenti e simili, sempre che non vi sia colpa da parte sua o del personale da lui dipendente.
Il teatro deve garantire la sorveglianza degli ingressi al palcoscenico, anche di quelli dalla parte della sala, ed una adeguata chiusura delle entrate in orario notturno. Il teatro deve altresì garantire una adeguata copertura assicurativa per danni conseguenti al furto di beni della compagnia nel periodo in cui il teatro rimane incustodito.
Il soggetto che gestisce e/o programma direttamente sale di pubblico spettacolo teatrale ha l’obbligo di procedere alla copertura assicurativa contro i danni da incendio a rischi accessori e da scioperi, serrate, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e atti vandalici alle cose di proprietà della compagnia, custodite nei locali del teatro in quanto necessarie all'effettuazione degli spettacoli, per valori congrui da definire con separati accordi tra distribuzione e produzione.
Qualora il teatro non provveda in tal senso o nell'ipotesi di interruzione della garanzia dovuta a mancata corresponsione dei premi da parte del teatro o da altre cause imputabili al teatro medesimo, questo è comunque responsabile degli eventuali danni materiali derivanti da incendi e rischi accessori e da scioperi, serrate, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e atti vandalici alle cose della compagnia come sopra individuate.
Le parti convengono che le cose di proprietà della compagnia depositate nei locali del teatro in quanto necessarie all'effettuazione degli spettacoli debbono essere assicurate secondo le clausole d'uso per un valore massimo di € 75.000,00 (settantacinquemila).
Le ulteriori coperture assicurative per responsabilità civile od altri rischi sono integralmente a carico del teatro.
ARTICOLO 15
Eccettuati i casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla legge e dalle consuetudini teatrali, la parte che non potrà adempiere agli obblighi che le derivano dal contratto pagherà a quella diligente la somma stabilita nel contratto stesso a titolo di penale, comprendente, salvo diverso esplicito patto, ogni eventuale risarcimento di danni.
Detta penale si intenderà raddoppiata qualora la risoluzione unilaterale non venga notificata alla controparte nel termine stabilito di 15 giorni.
ARTICOLO 16
Ai fini del contratto di rappresentazione, il soggetto che gestisce e/o programma direttamente sale di pubblico spettacolo teatrale elegge il proprio domicilio presso il teatro, mentre il titolare della impresa di produzione deve specificare in calce al contratto il proprio domicilio. Se assenti, entrambi sono tenuti a designare con apposita scrittura il proprio rappresentante, precisando i poteri a lui delegati.
ARTICOLO 17
Tutte le vertenze relative alla interpretazione ed alla esecuzione del presente regolamento e del contratto di rappresentazione teatrale che dovessero sorgere tra le parti contraenti, sono sottoposte all'esame di un Comitato Arbitrale composto da tre membri dei quali uno con funzioni di
Presidente, designato dal Presidente dell’AGIS nell'ambito dei Probiviri dell'AGIS, e due su indicazione delle parti.
ARTICOLO 18
I due arbitri di parte saranno prescelti dagli interessati fra i nominativi compresi in appositi elenchi predisposti dalla Presidenza dell'AGIS, su designazione dell'Associazione Nazionale Esercizi Teatrali (A.N.E.T.) e dell'Associazione Nazionale Attività Regionali Teatra1i (A.N.A.R.T.) per il settore dell'esercizio e/o distribuzione, dell’Associazione Nazionale Teatro Privato Indipendente (A.N.T.P.I.), dell’Associazione Nazionale Teatri d'Arte Drammatica, dell'Associazione Nazionale Teatri stabili d'interesse pubblico (A.N.T.S.), della Teatri d’Arte Contemporanea e dell’Associazione Teatro di Figura (A.T.F.)
Tali arbitri dovranno essere indicati dal ricorrente nel contesto del ricorso e dal resistente con dichiarazione sottoscritta da depositare presso la Segreteria del Comitato entro 20 giorni dalla comunicazione del ricorso.
Nel caso di mancata designazione nei detti termini, la scelta degli arbitri di categoria non designati dalle parti sarà fatta, senza alcuna formalità, dal1a Presidenza dell'AGIS. Nello stesso modo si provvederà alla sostituzione degli arbitri designati dalle parti eventualmente assenti o impediti.
ARTICOLO 19
Il ricorso al Comitato Arbitrale è proposto con istanza da depositarsi, unitamente alla copia originale del contratto, alla Segreteria del Comitato stesso, in Roma, Via di Villa Patrizi n. 10, presso la sede dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. Il ricorrente è tenuto a versare, contemporaneamente, alla Segreteria del Comitato, un deposito per le spese, nella misura fissata dalla Presidenza dell'AGIS. L'AGIS si impegna a promuovere la discussione della vertenza nell'ambito del Comitato Arbitrale entro 90 giorni dalla sua proposizione.
ARTICOLO 20
Il Comitato assegnerà alle parti un termine per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche e quindi fisserà la seduta per la discussione, alla quale le parti potranno comparire di persona o a mezzo di loro mandatari o procuratori, muniti di delega scritta con facoltà di transigere o conciliare.
Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto, salvo che le parti non li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciarsi secondo equità.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è quindi redatto per iscritto.
Per quant'altro qui non espressamente previsto si applicheranno le norme del codice di procedura civile che disciplinano l'arbitrato (artt. da 806 a 831).
ARTICOLO 21
Il presente accordo entrerà in vigore il 1° ottobre 2004 e scadrà il 30 settembre 2006. I contratti già stipulati entro il 30 settembre 2004 verranno adeguati al nuovo accordo.
Ove non sia disdetto da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio.
Roma, 16 settembre 2004 Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’Associazione Nazionale Esercenti Teatrali (A.N.E.T.) Per l’Associazione Nazionale Teatro Privato Indipendente (A.N.T.P.I.)
Per l’Associazione Nazionale Attività Regionali Teatrali (A.N.A.R.T.)
Per i Teatri d’Arte Contemporanea
Per l’Associazione Nazionale Teatri Stabili d’interesse pubblico (A.N.T.S.)
Per l’Associazione Nazionale Teatri d’Arte Drammatica (ratificato il 15 febbraio 2005)