AREA WELARE
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Servizio Politiche per l’infanzia e l’adolescenza
DISCIPLINARE DI GARA
Affidamento, in dieci lotti, del servizio “Poli territoriali per la famiglia”, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016.
INDICE |
PREMESSE |
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 1.1 DOCUMENTI DI GARA 1.2 CHIARIMENTI 1.3 COMUNICAZIONI |
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI |
3. DURATA E FINANZIAMENTO DELL’ ACCORDO QUADRO |
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA |
5. REQUISITI GENERALI |
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 6.1 REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE 6.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 6.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 6.4 REQUISITI DI ESECUZIONE 6.5 COMPROVA REQUISITI |
7 AVVALIMENTO |
8. SUBAPPALTO |
9. GARANZIA PROVVISORIA |
10. CONTRIBUTO ANAC |
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE |
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO |
13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA |
14. BUSTA A – CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 14.1 CAUZIONE PROVVISORIA 14.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 14.4 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 14.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 14.6 ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC 14.7 PATTO DI INTEGRITA’ 14.8 ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO |
15. BUSTA B – CONTENENTE OFFERTA TECNICA |
16. BUSTA C – CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA |
17. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA |
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DELL’ ANOMALIA DELL’OFFERTA |
19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO |
20. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 20.1 PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 20.2 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 20.3 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI 20.4 PATTO DI INTEGRITA’ |
21. REVISIONE DEI PREZZI |
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE |
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |
PREMESSE
Con determinazione dirigenziale E1125 n. 18 del 03/08/2022, questa Amministrazione ha disposto di affidare, in 10 lotti, il servizio Poli Territoriali per la famiglia.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità- prezzo, secondo quanto precisato dagli articoli 60 e 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: Codice), tramite il sistema dell’accordo quadro ex art. 54 comma 3 del Codice con un solo operatore economico.
Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli. CPV: 85312000-9
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Immacolata Guarracino
– Assistente Sociale del Servizio Politiche per l’infanzia e l’adolescenza, Vico Santa Margherita a Xxxxxxx 19 – Napoli, PEC xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma per le gare telematiche, accessibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx ove sono disponibili manuali ed istruzioni.
A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on-line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Capitolato Speciale d’Appalto descrittivo e prestazionale;
• dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione ex art. 50 del Codice.
Tutta la documentazione di gara è disponibile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx nella sezione Avvisi, Bandi e inviti), sulla piattaforma digitale “Appalti&Contratti” (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara.
1.2 Chiarimenti
I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
1.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma telematica e/o tramite l’indirizzo PEC xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI L’Amministrazione intende selezionare operatori economici in grado di fornire il servizio di gestione dei Poli territoriali per la famiglia, al fine di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice, con l’operatore economico risultato aggiudicatario.
Il Servizio Polo territoriale per le famiglie prevede al suo interno la realizzazione coordinata e congiunta delle attività del servizio di Centro per le Famiglie e di Mediazione Familiare come disciplinati dal Regolamento della Regione Campania n. 4 del 07/04/2014, in attuazione della Legge Regionale n. 11, e dal relativo Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, che ne individua i requisiti organizzativi e funzionali, ponendo l’obbligo di acquisire idoneo titolo abilitativo per l’esercizio delle attività (SCIA). Nello stesso Regolamento è previsto inoltre che l’ente prestatore abilitato debba ottenere il provvedimento di accreditamento per l’erogazione di servizi a carico della pubblica amministrazione.
La SCIA e l’Accreditamento sono di competenza del Comune di Napoli in quanto Ambito territoriale nel quale il servizio viene reso e rappresentano requisiti indispensabili per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto. A tal fine gli enti che partecipano alla gara dovranno dichiarare di essere in possesso della SCIA e dell’Accreditamento ovvero essere in possesso dei requisiti per l’ottenimento dei titoli abilitativi/accreditamento e impegnarsi a produrre la documentazione necessaria in caso di
aggiudicazione entro i termini indicati nel CSA e nel Disciplinare di gara.
L’appalto comprende l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio “Poli territoriali per la famiglia”, che rappresenta uno spazio strutturato con l’obiettivo principale del sostegno educativo/relazionale alle famiglie, rivolto a supportare, anche in una dimensione preventiva, la promozione del benessere nelle e delle famiglie. E‘ un servizio finalizzato a promuovere l’accompagnamento alla genitorialità positiva incentivando tutti i processi che facilitano o sostengono le relazioni familiari (di coppia o genitori-figli) con particolare attenzione alle “crisi” familiari (separazione, divorzio, affidamento dei figli) e, laddove possibile, la valorizzazione delle famiglie-risorse (famiglie affiancanti). Nel Polo territoriale per le famiglie, un’equipe multidisciplinare, su segnalazione e raccordo con il servizio sociale territoriale, organizza attività di accompagnamento alla genitorialità, finalizzate a facilitare ed affiancare la formazione dell’identità genitoriale, stimolando la capacità di organizzazione, elaborazione e conduzione di progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale.
A partire dagli specifici bisogni delle famiglie che vengono intercettate e accolte, il Polo territoriale per le famiglie elabora dunque uno specifico “Percorso di accompagnamento familiare”, ovvero un processo di intervento, integrato e partecipato che si basa sul riconoscimento, la valorizzazione e l’attivazione delle risorse (personali, familiari, di contesto) che consentono alle figure genitoriali di rispondere in maniera positiva ai bisogni di crescita dei bambini.
Il Polo territoriale per le famiglie, oltre ai percorsi di accompagnamento familiare, realizza azioni mirate a un sostegno generalizzato rivolto a tutti i genitori e famiglie del territorio attraverso informazioni e attività “a bassa soglia” (cicli di incontri informativi e formativi, seminari, incontri, iniziative aperte al territorio) su tematiche relative alla genitorialità e alle relazioni familiari.
Infine il Servizio Poli territoriali per le Famiglie, su indicazione del Servizio Sociale territoriale e a fronte delle prescrizioni delle competenti Autorità Giudiziarie si occupa della gestione di incontri in spazio neutro e di mediazione familiare.
Il costo del modulo bimestrale è pari € 39.914,60 al netto dell’Iva. Pertanto, l’importo presunto massimo dell’accordo quadro, stimato per un numero massimo di 18 bimestri, posto a base di gara di ciascun lotto, è pari a € 718.462,80 oltre IVA.
Le predette stime sono presunte e non vincolano l’Amministrazione a stipulare contratti fino alla concorrenza dell’intero importo dell’accordo quadro.
L'importo complessivo presunto dell’appalto, suddiviso in 10 lotti funzionali, ammonta ad € 7.184.628,00 oltre IVA calcolata al 5% e pari ad € 359.231,40 per un importo complessivo pari a € 7.543.859,40. Non si rilevano rischi da interferenza e pertanto non è stato redatto il DUVRI.
I Costi della manodopera sono stimati in € 6.531.480,00 sulla base del monte ore bimestrale delle figure professionali che compongono l’equipe multiprofessionale.
L’appalto è suddiviso nei seguenti 10 lotti funzionali:
Lotto | Municipalità | Importo modulo bimestrale al netto dell’IVA | importo per 18 modulo bimestrali al netto dell’IVA | CIG |
1 | 1 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 935502178B |
2 | 2 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 93550363ED |
3 | 3 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 9355062960 |
4 | 4 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 9355074349 |
5 | 5 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 93550775C2 |
6 | 6 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 9355085C5A |
7 | 7 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 9355103B35 |
8 | 8 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 935511444B |
9 | 9 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 9355128FD5 |
10 | 10 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 93551344CC |
La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice (quinto d’obbligo), in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, esso può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Gli operatori economici, indipendentemente dalla forma di partecipazione (singoli o in raggruppamento), potranno partecipare alla gara per un massimo di due lotti e risultare aggiudicatari di un solo lotto. Pertanto, nel caso in cui un soggetto risultasse primo classificato su più lotti, si applicherà il principio della preferenza espressa in sede di presentazione dell’offerta economica. A tal fine, gli operatori economici dovranno esprimere, in sede di presentazione dell’offerta economica, una graduatoria di preferenze, inserendo i lotti per i quali concorrono.
La stazione appaltante procederà, pertanto, alla proposta di aggiudicazione di ciascun lotto, indipendentemente dall’ordine di apertura dell’offerta economica, in favore del primo classificato. Qualora, un soggetto dovesse risultare primo classificato per più lotti, si consulterà la preferenza espressa. Per i lotti non scelti, si procederà alla proposta di aggiudicazione in favore del soggetto che segue in graduatoria, che non sia stato già destinatario di proposta di aggiudicazione di altro lotto. Resta inteso che il criterio della preferenza si applica ogni volta che il soggetto si trovi potenzialmente destinatario di proposta di aggiudicazione per più lotti, a parità di posizione occupata nelle diverse graduatorie (es. sempre primo o sempre secondo...), in quanto la stazione appaltante procede a formulare la proposta di aggiudicazione del lotto ove il soggetto occupa in graduatoria una posizione superiore, indipendentemente dalla preferenza espressa.
La scelta del criterio della preferenza è motivato dalle seguenti circostanze:
- trattasi di lotti dello stesso valore economico;
- data la caratteristica dell’appalto, gli operatori economici possono scegliere gli ambiti territoriali più affini alla loro presenza sul territorio e alla loro esperienza maturata, a vantaggio della stessa Stazione Appaltante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Clausola sociale:
Sebbene non vi siano appalti precedenti a quello in oggetto e le attività del Servizio Poli territoriali per le Famiglie siano state affidate tramite convenzionamento con enti accreditati, si applica la clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore e l'impegno ad assumere in via prioritaria, se compatibile con la propria organizzazione d'impresa e nei limiti della sua fattibilità, i lavoratori dipendenti impiegati nelle precedenti gestioni.
A tal fine tra gli atti di gara figurano i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione.
3. DURATA E FINANZIAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
Come da art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, la durata massima dell’Accordo Quadro, è pari a 36 mesi (decorrente presumibilmente da gennaio 2023 a dicembre 2025, salvo slittamenti) e decorre dalla data di stipula dell’accordo quadro o di effettivo avvio delle attività, se antecedente.
Entro il triennio di vigenza dell’accordo quadro, le attività saranno assegnate, mediante la stipula dei contratti applicativi per un massimo di 18 bimestri.
Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, le attività potranno essere avviate nelle more della stipula dei rispettivi contratti e, ai sensi dell’art. 8 della L.120/2020, nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Eventuali ritardi nell’inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall’organismo aggiudicatario.
In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento per obiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.
Modalità di finanziamento: L'Accordo Quadro è finanziato con Fondi statali.
Per i singoli contratti attuativi derivati dall’accordo quadro la copertura finanziaria è garantita nei limiti degli stanziamenti previsti nell’ambito del Bilancio di previsione triennale.
Modalità di pagamento: L’accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione del servizio. Lo stesso individua, invece, l’obbligo per l’aggiudicatario di assumere il servizio di gestione di Poli territoriali per la famiglia, che successivamente sarà richiesto entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità dell’Accordo, attraverso la stipula di contratti applicativi, sulla base della programmazione dell’offerta e delle risorse disponibili.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e dal capitolato speciale d’appalto.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
5. REQUISITI GENERALI
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
L’assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
6.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice
- Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente all'oggetto della gara (attività socio-educative in favore di minori e famiglia).
Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto prescritto dall'art. 83, comma 3 del Codice.
- In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all’art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato.
In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario/rete d'imprese/GEIE.
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 comma 3 del Codice.
6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex 83 comma 1 lett. b) del Codice:
Tenendo presente gli effetti della pandemia che hanno provocato, a livello generale e locale, la sostanziale sospensione delle attività educative, i concorrenti dovranno possedere, nei migliori tre esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, pena l’esclusione dalla gara, un fatturato globale complessivo non inferiore al 50% del valore del lotto per il quale si concorre. In caso di partecipazione a un numero massimo di due lotti, il concorrente dovrà essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, di un fatturato globale complessivo, posseduto nel migliore triennio dell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, pari al 100% del valore di un lotto.
Il suddetto fatturato è richiesto al fine di assicurare la solidità economico-finanziaria dell'operatore economico affidatario del progetto.
In caso di RTI il requisito può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. In caso di consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionali - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice:
I concorrenti dovranno possedere, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti requisiti:
a) nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, aver eseguito prestazioni analoghe a quella oggetto della presente gara (servizi socio-educativi in favore dei minori e di sostegno alla genitorialità) rese per conto di enti pubblici e privati di durata complessiva di almeno 18 mesi. Saranno considerati periodi continuativi di almeno 3 mesi.
In caso di RTI, il requisito può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. In caso di consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016.
6.4 Requisiti di esecuzione
Il servizio Poli territoriali per la famiglia prevede al suo interno la realizzazione coordinata e congiunta delle attività del servizio di Centro per le Famiglie e di Mediazione Familiare come disciplinati dal Regolamento della Regione Campania n. 4 del 07/04/2014, in attuazione della Legge
Regionale n. 11, e dal relativo Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, che ne individua i requisiti organizzativi e funzionali, ponendo l’obbligo di acquisire idoneo titolo abilitativo per l’esercizio delle attività (SCIA). Nello stesso Regolamento è previsto inoltre che l’ente prestatore abilitato debba ottenere il provvedimento di accreditamento per l’erogazione di servizi a carico della pubblica amministrazione.
La SCIA e l’Accreditamento sono di competenza del Comune di Napoli in quanto Ambito territoriale nel quale il servizio viene reso e rappresentano requisiti indispensabili per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto. A tal fine gli enti che partecipano alla gara dovranno dichiarare di essere in possesso della SCIA e dell’Accreditamento (per il Servizio Centro per le famiglie e il Servizio di Mediazione Familiare) oppure di essere in possesso dei requisiti per l’ottenimento dei titoli abilitativi/accreditamento e impegnarsi a produrre la documentazione necessaria in caso di aggiudicazione entro il termine di 15 giorni.
Trattandosi di requisiti soggettivi, il titolo abilitativo (SCIA) e l’accreditamento dovranno essere in capo a ciascun ente, anche in caso di partecipazione in RTI.
In caso di consorzio, gli stessi devono essere in capo alla consorziata esecutrice ovvero al consorzio se concorre in proprio.
6.5 Comprova requisiti
Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato. La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac
n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass.
I mezzi di prova sono quelli indicati nell'Allegato XVII del Codice.
In particolare, la comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria sarà effettuata, per il fatturato globale complessivo, attraverso i bilanci relativi ai migliori tre esercizi finanziari.
La comprova del requisito di capacità organizzativa verrà effettuata attraverso la presentazione di certificati di buon esito degli enti pubblici o privati titolari dell’attività nei quali venga espressamente indicato: il buon esito dell’attività con assenza di rilievi e contestazioni, l’importo totale finanziato, la tipologia del servizio, la durata in mesi con data di inizio e fine.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 6.1 Requisiti di idoneità.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
A tal fine, il concorrente dovrà espressamente dichiarare, nella sezione specifica del DGUE, la volontà di farvi ricorso e indicare le parti che intende subappaltare. In mancanza di tale espressa volontà il ricorso al subappalto non può essere ammesso.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell’accordo quadro a base di gara del lotto a cui si partecipa, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
N.B. In caso di partecipazione a due lotti (il massimo consentito), potrà essere prodotta un’unica garanzia provvisoria, purché la polizza riporti nell’oggetto i lotti per i quali si concorre e l’importo garantito sia calcolato sulla somma del valore dei lotti medesimi.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
5) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione (solo nell’ipotesi di polizza con firma autografa);
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. CONTRIBUTO ANAC
È stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 la delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022, riguardo la contribuzione a favore dell’Autorità anticorruzione, nell’ambito delle spese di funzionamento della stessa per l’attività di vigilanza sui contratti pubblici, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
Pertanto, i concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC:
€ 70,00 per ciascun lotto.
In caso di mancata produzione della documentazione attestante il versamento, il soccorso istruttorio
è consentito solo se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (salva l’ipotesi nella quale il concorrente dimostri che il mancato pagamento sia dovuto a cause allo stesso non imputabili).
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi al profilo committente all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori Economici”;
2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o presentare firma autenticata.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
• Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
• Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA
• Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio
Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; si evidenzia che la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare 1 GB.
In particolare, gli operatori economici che partecipano a più lotti dovranno presentare:
- un unico plico Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, comune a
tutti i lotti cui si partecipa (massimo due lotti);
- un plico Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA, per ciascun lotto cui si partecipa (massimo due lotti);
- un plico Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA, per ciascun lotto cui si partecipa (massimo due lotti).
N.B. IN CASO DI PARTECIPAZIONE AD UN NUMERO DI LOTTI SUPERIORE A 2, IL CONCORRENTE XXXX’ ESCLUSO DA TUTTI I LOTTI DI GARA
14. BUSTA A – CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente che partecipa a più lotti deve presentare un’unica BUSTA A – Documentazione Amministrativa, specificando nella domanda di partecipazione per quali lotti concorre.
Il plico Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:
14.1 Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria di cui al paragrafo 9, in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo, dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto. I mezzi di prova di cui al par. 93 comma 7 del Codice potranno essere inseriti anche in “eventuale documentazione integrativa”.
14.2. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, in bollo, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio della piattaforma telematica.
Essa deve riportare per quali lotti il partecipante concorre.
Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella
forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D. Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
− I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
− In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
− In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve
essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
− In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
1. copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
2. dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;
o in alternativa
b) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
− a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
− l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
− le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14.3 Documento di Gara Unico Europeo
Il DGUE deve essere compilato sulla base del modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in Documentazione amministrativa.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dall’ausiliaria.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il/i documento/i di gara unico europeo deve/ono essere inserito/i nell'apposito campo, compilato e firmato digitalmente competente alla compilazione. In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente allega un unico DGUE.
14.4 Dichiarazioni sostitutive
Dichiarazioni - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione" - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:
• di essere in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di Centro per la Famiglia e Servizio di Mediazione familiare avendo presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e del provvedimento di accreditamento (indicare gli estremi della SCIA e del provvedimento di accreditamento)
OVVERO
• di impegnarsi a produrre la documentazione necessaria per l’ottenimento del titolo abilitativo e dell’accreditamento come prevista dal Regolamento regionale 4/14 e relativo Catalogo entro il termine di 15 giorni dall’aggiudicazione;
• di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara; di aver preso visione degli atti e della natura dell'appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
• di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
• di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
• che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la
sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
• di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al X.Xxx. 159/2011 e s.m.i.
• di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 20 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
• di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e s.m.i.;
• di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
• l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
• di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2021/2023 del Comune di Napoli, c.d. “Programma 100” per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
• di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i approvata con Deliberazione di
G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.
N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Xxxxxx. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione;
• che l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è il seguente:
(indicare);
• di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X;
• di impegnarsi a mettere a disposizione, per la realizzazione delle prestazioni oggetto dell’appalto e per tutta la durata dell’appalto, la sede con tutte le caratteristiche previste e dettagliate all’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto, provvedendo a trasmettere, entro 15 giorni dalla aggiudicazione, unitamente alla SCIA che abilita all’esercizio dell’attività di Centro per la famiglia e Servizio di Mediazione familiare, la documentazione idonea ad accertarne il titolo di godimento (proprietà, affitto, comodato d'uso regolarmente registrati),
la planimetria quotata dei locali individuati per la sede, con indicazione degli arredi e perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, descrittiva della sede, corredata da rilievi fotografici, nella quale vengano evidenziate le modalità di utilizzo degli spazi, la strumentazione presente, la destinazione d’uso degli stessi rispetto a quanto previsto nel capitolato prestazionale e nella quale venga certificato il rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza sul lavoro, igiene e prevenzione incendi, consapevole che in caso di mancato riscontro nei termini indicati si procederà all’avvio del procedimento per la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente escussione della polizza provvisoria;
• di impegnarsi a mettere a disposizione, per la realizzazione delle prestazioni oggetto dell’appalto e per tutta la durata dell’appalto, l’equipe operativa con tutte le caratteristiche e le qualifiche previste e dettagliate all’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto, provvedendo a trasmettere, entro 15 giorni dalla aggiudicazione, unitamente alla SCIA che abilita all’esercizio dell’attività Centro per la famiglia e Servizio di Mediazione familiare, i nominativi e i curricula del personale impiegato nell’espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti con presentazione dei titoli, dei curricula e dei certificati di servizio dettagliati che ne attestino l’esperienza, consapevole che in caso di mancato riscontro nei termini indicati si procederà all’avvio del procedimento per la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente escussione della polizza provvisoria;
• di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
• di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
• Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
• Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000,xxxxxx, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati
dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
• (Clausola Sociale) di impegnarsi ad assumere in via prioritaria, qualora compatibile con la propria organizzazione d'impresa e nei limiti della sua applicabilità, i lavoratori dipendenti impiegati nella gestione del precedente appalto.
Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo “Autocertificazioni”.
In caso di partecipazione a più lotti, dette dichiarazioni si intendono rilasciate per ciascun lotto per il quale si partecipa
14.5 Documentazione in caso di avvalimento
L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico “Documentazione in caso di avvalimento” la seguente documentazione:
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
• contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o sa altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
14.6 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "Contributo Anac", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”, oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
In caso di partecipazione a più lotti, occorre allegare nell’apposito campo il contributo versato per ciascun lotto.
14.7 Patto di Integrità
Dovrà essere fornita una copia del Patto di integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.
Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".
In caso di partecipazione a più lotti, occorre produrre un unico Patto di Integrità.
14.8 ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sull’istanza di partecipazione sarà inserita nell'apposito campo “Assolvimento imposta di bollo”, nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 642/1972. Qualsiasi modalità prescelta, nel rispetto di quanto previsto dal predetto DPR, è ritenuta conforme (es. F 24 o F 23, scansione della marca da bollo cartacea annullata con il codice CIG della gara, etc.). Relativamente al modello F 23, il codice ufficio è “TER” e il codice tributo è “456T”. Per qualsiasi altra informazione, rivolgersi all’Agenzia delle Entrante, competente in materia.
15. BUSTA B – contenente Offerta Tecnica
L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Il Concorrente deve presentare tante buste “B” quanti sono i lotti cui intende partecipare. In tal caso ciascuna busta “B” dovrà recare l’indicazione del lotto cui l’offerta si riferisce.
Essa deve essere composta da dettagliata ed esaustiva relazione tecnica – in un numero massimo di 25 fogli (pari a 50 pagine) formato A4 dattiloscritti (al netto di copertina e indice), digitati in formato times new roman corpo 12, interlinea 1,5, massimo trenta righe per pagina, numerati progressivamente – che dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione di cui al successivo art. 17 del presente Disciplinare e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.
L’offerta tecnica dovrà essere redatta seguendo l’ordine dei criteri di valutazione del progetto tecnico previsti dall’art. 17 del presente Disciplinare richiamandone la numerazione.
Ulteriore documentazione e/o allegati alla relazione tecnica non saranno presi in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.
Si ricorda che quanto espresso nell’offerta tecnica costituirà oggetto di specifica obbligazione contrattuale in capo al soggetto aggiudicatario, da osservarsi nella fase esecutiva del contratto.
Tutta la documentazione contenente l'offerta tecnica dovrà essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio "Offerta Tecnica", per ciascun lotto cui si partecipa.
16. BUSTA C – contenente Offerta Economica
L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Il concorrente dovrà presentare tante Offerte Economiche, quanti sono i lotti a cui partecipa. L’offerta economica deve essere inserita nel campo obbligatorio "Offerta economica" e deve contenere:
a) l'indicazione del ribasso percentuale unico (massimo due cifre decimali) offerto sul valore complessivo dell’accordo quadro posto a base d'asta del lotto cui si partecipa. La percentuale di ribasso sarà applicata, in sede di determinazione dell’importo dei singoli contratti applicativi, al prezzo del modulo bimestrale (€ 39.914,60 oltre IVA).
b) l’indicazione, a pena di esclusione, dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Il soggetto, che concorre per più lotti, dovrà allegare, nell’apposito campo “Ordine di preferenza”, dichiarazione, sottoscritta digitalmente, contenente l’ordine di preferenza di aggiudicazione dei lotti medesimi.
Nell’ipotesi di mancata indicazione della preferenza, la stazione appaltante procederà alla proposta di aggiudicazione del lotto ove il soggetto ha conseguito un punteggio dell’offerta tecnica più elevato, ovvero, in caso di parità, del lotto ove sia stato offerto un ribasso più elevato. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a base di gara.
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.
17. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
L’Accordo Quadro sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto.
Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così distribuiti:
Progetto Tecnico | fino a 90 punti |
Offerta Economica | fino a 10 punti |
N. Criterio | N. Sottocriterio | Descrizione | Valore sottocriterio | Valore criterio |
1 | Conoscenza delle dinamiche e delle specificità del contesto cittadino e dello specifico territorio di riferimento in relazione agli ambiti oggetto del servizio con particolare riferimento alle problematiche e ai fenomeni legati alla vulnerabilità familiare e alle criticità relative alla funzione genitoriale | 10 | ||
1.1 | Inquadramento del fenomeno complessivo relativo alla vulnerabilità familiare e genitoriale | 5 | ||
1.2 | Analisi dello specifico contesto del territorio della Municipalità del lotto per il quale si partecipa in riferimento alle problematiche oggetto del servizio | 5 | ||
2 | Descrizione delle modalità di elaborazione degli interventi attivabili con riferimento agli aspetti teorici, metodologici e operativi dell’agire socio-educativo con le famiglie | 30 | ||
2.1 | Descrizione degli assunti teorici e metodologici, e strumenti utili alla realizzazione del dispositivo “Incontri al Polo e educativa domiciliare | 10 | ||
2.2 | Descrizione degli assunti teorici e metodologici, e strumenti utili alla realizzazione del dispositivo “Partecipazione ai gruppi” | 10 | ||
2.3 | Descrizione degli assunti teorici e metodologici, e strumenti utili alla realizzazione del dispositivo “Famiglie Affiancanti” | 10 | ||
3 | Definizione di elementi di criticità e proposte risolutive con riferimento ai dispositivi attivabili in tema di sostegno in favore di famiglie conflittuali e/o in separazione in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria | 20 | ||
3.1 | Conoscenza delle dinamiche e delle specificità del contesto cittadino e dello specifico territorio di riferimento in relazione al tema della conflittualità genitoriale, con approfondimento relativo agli approcci teorici, agli aspetti normativi, giudiziari e procedurali | 10 | ||
3.2 | Descrizione delle principali criticità che potrebbero registrarsi in fase di realizzazione dei dispositivi Mediazione Familiare e Xxxxxx neutro e proposte di risoluzione | 10 | ||
4 | Articolazione degli interventi di sostegno generalizzato a bassa soglia sulla genitorialità e le relazioni familiari | 20 | ||
4.1 | Descrizione degli assunti metodologici e delle modalità di realizzazione del dispositivo “Percorsi informativi/formativi” con particolare riferimento ai temi generali da proporre ed alle modalità di coinvolgimento delle famiglie destinatarie | 10 |
Il punteggio per la valutazione del progetto tecnico verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice: L'attribuzione dei punteggi sarà stabilita in base ai seguenti elementi:
4.2 | Descrizione degli assunti metodologici e delle modalità di realizzazione del dispositivo “Iniziative di confronto tra famiglie aperte al territorio” con particolare riferimento ai temi generali da proporre ed alle modalità di coinvolgimento delle famiglie destinatarie | 10 | ||
5 | Descrizione delle Modalità organizzative dell’equipe multidisciplinare con particolare riferimento alla gestione degli interventi interni al Polo, alle modalità di raccordo, coordinamento ed intervisione tra i componenti dell’equipe e alla sinergia con i servizi sociali territoriali | 10 | ||
5.1 | Modalità di gestione degli interventi interni al Polo e modalità di raccordo, coordinamento ed intervisione tra i componenti dell’equipe | 5 | ||
5.2 | Modalità di costruzione del raccordo e sinergia con i servizi sociali territoriali | 5 |
Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà il seguente metodo “Aggregativo Compensatore" scelto dal servizio proponente conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
- Per quanto riguarda gli elementi qualitativi - di cui ai criteri indicati “Ql” della tabella di valutazione -, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:
Tabella formattata
Valutazione discrezionale - Griglia - Coefficiente | ||
Non valutabile | Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio non sono affrontati o sono affrontati marginalmente o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti | 0 |
Inadeguata | Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti | 0,2 |
Mediocre | Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati. | 0,4 |
Sufficiente | Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati. | 0,6 |
Discreto | Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste | 0,7 |
Buono | Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste | 0,8 |
Ottimo | Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza. | 0,9 |
Eccellente | Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza. | 1,0 |
Tabella formattata
Tabella formattata
Tabella formattata
Tabella formattata
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.
Sia la media provvisoria che la media definitiva sarà arrotondata alla terza cifra decimale.
Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 45/90.
Per quanto riguarda l'offerta economica, sarà applicata la formula:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai =valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
X = 0,90
Sarà proposta l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata
congrua.
In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'elemento offerta tecnica, in caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
La gara si svolgerà da remoto, o in seduta pubblica presso la sede del Servizio Gare – Forniture e Servizi del CUAG, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.
I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto.
La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari, si applica il comma 12 del richiamato articolo.
In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare, per ogni lotto, la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:
- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione giudicatrice, nominata con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica e per ogni lotto, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà per ogni lotto alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 17.
In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura, per ogni lotto, dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi. Quindi procederà allo sblocco della documentazione “Offerta Economica”, dando lettura dei relativi ribassi offerti.
Sarà quindi stilata, per ogni lotto, una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
Il criterio di aggiudicazione del singolo lotto è dettagliato al par. 2. “OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”.
Qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, la commissione sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi dell’art. 97 del Codice, condotta dal RUP con l’ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. In caso di un numero di offerte inferiori a tre, non si procede al calcolo della anomalia di cui al richiamato articolo. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice.
L'aggiudicazione sarà proposta a favore dell'offerta migliore risultata congrua.
In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà ad affidare l’appalto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del progetto tecnico. Nel caso la parità perdurasse si procederà a sorteggio pubblico.
I partecipanti possono concorrere per massimo due lotti e risultare aggiudicatari di un solo lotto.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di gara/lotti deserta/i o infruttuosa/i si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.
19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione dell’accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell’accordo quadro; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula dell’accordo quadro anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dall’accordo quadro laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipula dei contratti attuativi, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo e la durata di ciascun singolo contratto, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice
L’Accordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. I successivi contratti applicativi saranno stipulati tramite scrittura privata semplice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 9.000,00, salvo conguaglio e sarà suddiviso tra gli aggiudicatari in proporzione all’importo del lotto aggiudicato. A tal fine, la stazione appaltante dopo la stipula dei relativi contratti comunicherà agli aggiudicatari l’importo effettivo del rimborso, nonché le relative modalità di pagamento.
20. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si applicano al presente appalto:
20.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono
soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del
D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per
il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
20.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
20.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.
20.4 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
21. REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno di appalto. Nel secondo anno, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a) del Codice, opererà eventualmente la revisione dei prezzi sulla base del costo del lavoro determinato dalle tabelle ministeriali annuali ove variato rispetto a quello considerato a base di gara.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente e del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dagli operatori partecipanti alla gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.