Contract
Allegato con le modifiche al contratto di servizio con la società ADE Spa per la gestione dei servizi cimiteriali e funebri, gestione disciplinata da contratto di Servizio rep. n. 9139/2004, successivamente modificato con gli atti deliberativi di Consiglio Comunale n. 253/68 del 12/12/2005 e n. 169 del 18/12/2008
(in carattere grassetto le modifiche/integrazioni, in carattere barrato le parti soppresse)
“Art. 1 - Oggetto del contratto di servizio
1. Oggetto del presente contratto è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società conseguenti all’affidamento alla Società stessa della gestione dei servizi cimiteriali e funebri del Comune, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e degli impianti di proprietà comunale e strumentali all'esercizio dei servizi medesimi, della realizzazione di nuove opere nonché della concessione in uso oneroso dell’insieme degli impianti e delle strutture funerarie. l’affitto del relativo ramo d’azienda come meglio individuato al successivo articolo 7.
Art. 2 - Durata
1. L'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e funebri e l’affitto del relativo ramo d’azienda comunale ha la durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 19, nonché l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, modificato dall’art. 15 D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella
L. 20 novembre 2009, n. 166 (riforma dei servizi pubblici locali) e del relativo regolamento attuativo (dPR 7/9/2010 n. 168). L’eventuale rinnovo, se consentito dalle norme allora vigenti, sarà subordinato ad espresso accordo tra le Parti.
Art. 4 – Competenze, obblighi e responsabilità delle Parti
1. Sono di competenza del Comune, in quanto non trasferibili per legge:
a) la responsabilità dei registri di polizia mortuaria ed ogni altra attività di polizia in senso stretto;
b) la ricezione delle denunce di morte;
c) l'autorizzazione ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla cremazione, al disseppellimento;
d) il rilascio del passaporto mortuario;
e) la fissazione delle tariffe come specificato nel Documento Tecnico di cui al successivo art. 11;
f) ogni altra attività che la normativa vigente assegna in xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx Comune.
2. Spetta inoltre al Comune la stipula dei contratti di concessione cimiteriale. Spetta alla società il rilascio in sub-concessione dei beni e delle aree sepolcrali, sulla base delle indicazioni del Comune e con obbligo di continua rendicontazione al Comune stesso, secondo una procedura che verrà stabilita con successivo atto di carattere procedurale.
3. La Società si impegna all'osservanza e al pieno rispetto della normativa nazionale e locale che informa la materia. In particolare, i servizi si svolgono secondo le norme vigenti in materia di polizia mortuaria e sanità, comprese le disposizioni previste dai regolamenti (tra i quali il Regolamento di Polizia Mortuaria e il Regolamento di Igiene) e ordinanze comunali e le disposizioni che potranno esser impartite dal Comune.
4. Le funzioni inerenti all’ordine ed alla vigilanza sul funzionamento dei cimiteri spettano al Comune, fatte salve le funzioni di igiene di competenza dell’AUSL. Ogni altra funzione o compito attribuiti al Comune nell’ambito dei servizi cimiteriali in forza di legge o regolamento, con la sola esclusione di quelli che non sono trasferibili per legge, vengono attribuiti alla Società.
5. Sono inoltre attribuite alla Società le attività istruttorie dei procedimenti autorizzatori e concessori, la loro esecuzione, la registrazione delle operazioni cimiteriali e l’assegnazione delle sepolture, nonché l’attuazione delle disposizioni del Comune in materia di assegnazione degli orari dei trasporti funebri.
6. La Società si impegna a rispettare e ad osservare i diritti derivanti dalle concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune e dalle sub-concessioni rilasciate dalla stessa, nonché a vigilare e controllare il rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti concessori medesimi.
Art. 6 bis Attivita’ di programmazione ed indirizzo – Standard qualitativi e quantitativi minimi - Carta dei Servizi – Finanziamento della manutenzione straordinaria e delle opere – così modificato a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 253/68 in data 12.12.2005
1. La Società eroga i servizi in oggetto nel rispetto del capo III del Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi;
2. La Società rispetta gli indirizzi formulati da Comune ai sensi del presente articolo e si impegna a farli rispettare alle controllate;
3. Su proposta non vincolante della Società, la Giunta Comunale approva per ogni triennio entro il 30 settembre di ogni anno un atto di indirizzo contenente:
• I livelli standard minimi di qualità e di diffusione del servizio che la società deve garantire attraverso la struttura impiantistica ed organizzativa disponibile;
• Gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere tecnologico-organizzativo e loro graduazione nel tempo;
• I metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard medesimi.
4. Nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, annualmente la società predispone entro il 31 ottobre:
a) un documento di programmazione delle attività di servizio, da trasmettere al Comune per l’approvazione e per il controllo della relativa attuazione;
b) una carta di qualità del servizio “Carta dei Servizi” da trasmettere al Comune per l’approvazione e il controllo della relativa attuazione. Tale Carta de Servizi deve essere aggiornata annualmente per adeguarla ai nuovi standard del servizio, nonché alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti;
c) il Budget di esercizio con proiezione triennale, da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci. Al Budget deve essere allegata una relazione sullo stato della società e delle società controllate, nonché il piano occupazionale ed il piano degli incarichi professionali al netto di quelli previsti ai sensi del D.Lgs 163/2006 s.m.;
d) un elenco analitico degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento e/o valorizzazione del patrimonio cimiteriale che la società reputa necessari per l’espletamento dei servizi pubblici oggetto del presente contratto, relativamente ai quali non dispone delle risorse necessarie reputa opportuno ricorrere al finanziamento da parte del Comune;
5. La Società si impegna a far rispettare gli stessi obblighi alle società controllate surrogandole in caso di inadempienza;
6. Qualora la Giunta Comunale approvi l’elenco, di cui al comma 4, lettera d, e concede i relativi finanziamenti che saranno erogati con modalità che saranno definite in apposito disciplinare attuativo del presente contratto di servizio, da approvarsi da parte della stessa;
7. La Società è tenuta a fornire il supporto necessario e ad attuare in collaborazione con gli altri Enti interessati, politiche di conservazione e tutela del patrimonio ambientale, storico ed artistico presente nelle strutture cimiteriali;
8. Alle scadenze indicate dal Comune la Società rendiconta al Comune l’andamento dell’attività propria e delle società controllate mediante i principali indicatori della gestione;
9. Per il 2006 i termini di cui ai punti 3 e 4 sono rispettivamente il 31.01.2006 il 28.02.2006.
Le attività connesse al servizio risultano dettagliatamente descritte nel Documento Tecnico di cui al successivo art. 11.
Art. 8 - Concessione di beni immobili ed impianti cimiteriali e funebri (così modificato a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 169/31 del 18/12/2008)
1. Tenuto conto della natura demaniale dei locali e dei relativi impianti destinati allo svolgimento delle attività cimiteriali e funebri (elencati nell’allegato 4 al presente contratto), gli stessi sono concessi dal Comune, che ne rimane proprietario, alla Società per tutta la durata dell’affidamento.
1. I beni e gli impianti del demanio cimiteriale sono concessi alla società ADE spa da Parma Infrastrutture spa, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 30/11/2010, citata in premessa, in conformità alle previsioni dell’art. 113 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico dell’ordinamento degli Enti locali), in merito alla possibilità di separazione della gestione degli impianti e delle reti dalla gestione della erogazione dei servizi;
2. Il Comune riconosce ad ADE S.p.A. il diritto di sub-concedere, a favore di ADE s.r.l., parte della palazzina degli uffici, nonché dei locali accessori destinati alle attività funebri che sono concessi in uso in quanto costituenti attività commerciale esercitata in regime di concorrenza con altre imprese. I beni immobili e gli impianti costituenti il patrimonio dei servizi cimiteriali e funebri comprendono: l’area cimiteriale, comprensiva di tutti gli edifici e le pertinenze ad essa riconducibili, inclusi i manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali per le quali sia spirata la relativa concessione, del cimitero della Villetta e dei cimiteri di Marore, Vigatto, Valera, Ugozzolo, Baganzola, Viarolo, San Pancrazio ed Eia.
3. Il canone di disponibilità per l’uso dei beni immobili e degli impianti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è stabilito in euro 750.000 annui (più IVA di legge) 211.641,72 (più IVA di legge), con decorrenza 01.01.2008, ed è rivalutabile di anno in anno sulla base del 75% (o altra misura stabilita dalla legge tempo per tempo vigente) dell’indice Istat di aumento dei prezzi al consumo (indice ISTAT relativo alla collettività nazionale).
4. Il canone di cui al precedente comma 3 sarà versato al Comune alla società Parma Infrastrutture spa da parte di ADE spa, secondo termini che saranno concordati dalle stesse; in due rate di pari importo da corrispondersi entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno di competenza.
5. La Società si impegna a riservare gratuitamente al servizio comunale di polizia mortuaria i locali da destinare ad ufficio presso il cimitero della Villetta, nonché, in generale, a riservare gli spazi necessari per consentire il corretto svolgimento delle funzioni e delle attività che rimangono di competenza del Comune ai sensi del precedente art. 4.
6. Il Comune mantiene manlevata ed indenne la Società da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per ogni aspetto economico e giuridico non ancora regolarizzato dal Comune stesso.
7. Il Comune, altresì, solleva la Società dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove realizzazioni a carico della Società.
8. La Società assume l'obbligo, per tutta la durata del presente contratto, di provvedere a propria cura e spese alla gestione dei beni e degli impianti oggetto di concessione in modo che siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere, in ogni momento, alle esigenze dei servizi gestiti, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme di sicurezza in materia.
9. Entro tre (3) mesi dalla consegna di beni ed impianti la Società avvierà la ricognizione, eventualmente in contraddittorio con il competente servizio del Comune, sullo stato di consistenza degli stessi e sulla loro conformità alla vigente normativa.
10. La Società è tenuta alla manutenzione ordinaria, compresa la manutenzione non programmabile (pronto intervento), dei beni e degli impianti oggetto di concessione. L’attività di manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi che servono per mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità, secondo quanto ulteriormente precisato nel Documento Tecnico di cui all’art. 11 del presente contratto.
11. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione d’uso dei beni e degli impianti oggetto di concessione, la Società potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili ed opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di manutenzione, risanamento, nonché la messa fuori servizio delle/degli dotazioni/impianti obsoleti e non più utilizzabili.
12. Per gli interventi sulle strutture oggetto di concessione la Società dovrà rispettare gli obblighi previsti dalla vigenti disposizioni normative in materia di tutela dei beni culturali e ambientali.
13. Le strutture e gli impianti cimiteriali concessi, ivi compresi quelli di nuova realizzazione effettuate dalla società, sono di proprietà del Comune.
Art. 13 - Rapporti Economici (così modificato a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 169/31 del 18/12/2008)
1. Per la gestione dei servizi affidati, la Società provvede alla riscossione dai clienti di tutti gli importi relativi alle prestazioni erogate, cimiteriali e funebri, compresi i proventi dell'illuminazione votiva ed ogni altro provento o contributo a qualsiasi titolo dovuto per l'esecuzione di interventi specifici su richiesta dell’utenza, ivi compresi i diritti amministrativi stabiliti dal Comune
– così modificato a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale N. 253/68 in data 12.12.2005, nonché i canoni concessori.
2. Le procedure per la periodica revisione delle tariffe, conformi alle disposizioni in materia, sono meglio specificate nel Documento Tecnico di cui al precedente art. 11.
3. Punto Abrogato;
4. Per quanto riguarda le spese di conduzione e di manutenzione ordinaria, mediante il sistema di controllo di gestione aziendale, la Società proporrà al Comune un costo calcolato su base unitaria rispetto ai posti salma, calcolati in modo da rappresentare l’ampiezza e quindi le variazioni dimensionali dei cimiteri. Il Comune sulla base delle verifiche previste dal presente contratto di servizio e correlando il costo a precisi standard qualitativi, secondo quanto previsto all’art. 6-bis, definirà i corrispettivi annuali da riconoscere alla Società su base trimestrale.
5. I corrispettivi la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità, sono stabiliti direttamente dalla Società, come meglio specificato nel Documento Tecnico di cui al precedente art. 11.
6. Sono a carico della Società le operazioni che il Comune è tenuto ad effettuare d’ufficio in applicazione del regolamento di polizia mortuaria, quali ad esempio le operazioni di esumazione e di estumulazione in caso di irreperibilità dei familiari, nonché i funerali gratuiti – così modificato a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 253/68 in data 12.12.2005.
7. La Società e il Comune concordano annualmente il calendario delle celebrazioni a carattere istituzionale definendo gli impegni reciproci. - così modificato a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 253/68 in data 12.12.2005.
8. La Società e il Comune concordano annualmente il calendario delle manifestazioni, identificate nel progetto “Città della Memoria”, necessarie a promuovere il Monumentale della Villetta come museo all’aperto, dedicato alla memoria storica della città.
Art. 23 - Regolazione dei rapporti alla scadenza dell'affidamento
In caso di mancato rinnovo del presente contratto, allo scadere del termine contrattuale, o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata dello stesso si applicano le seguenti disposizioni:
a) i beni e gli impianti concessi in uso alla Società dal Comune al momento dell’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto, o successivamente dalla stessa realizzati, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, senza alcun onere ad eccezione di quelli riferiti a quanto previsto alla successiva lettera c);
b) i beni e gli impianti realizzati o acquisiti dalla Società con finanziamenti concessi a fondo perduto, saranno devoluti gratuitamente al Comune; c) per i beni immobili e gli impianti strumentali al servizio acquistati dalla Società con autofinanziamento, oppure finanziati mediante contrazione di prestiti, il Comune riconoscerà un indennizzo pari al loro costo di acquisto, diminuito dell’importo risultante dall’applicazione su tali valori delle quote di ammortamento già operate, o dell’effettivo deperimento se superiore.
1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni
strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f) del dPR n. 168/2010, dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Il precedente gestore è tenuto ad esplicitare annualmente in nota integrativa e/o relazione sulla gestione le aliquote di ammortamento applicate ai singoli investimenti effettuati.
Allegato tecnico previsto dall’art. 11 del contratto di servizio, parte terza lettera A;
A. Variazioni tariffarie e costi standard
2. A decorrere dall’anno 2010 gli importi tariffari sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento. A cadenza triennale, a partire dal 4° anno, si procede al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT.