CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA DI NATURA AUTONOMA ED OCCASIONALE
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA DI NATURA AUTONOMA ED OCCASIONALE
(Cod. Civ. art. 2222 e art. 67, let. l) DPR 917/1986)
Tra
l’Ufficio d’ambito di Lecco con sede a Lecco, corso Matteotti n. 3, C.F. 92065260132, P.IVA 03446670139, nella persona del Direttore Elena Arena (d’ora in avanti “l’Ufficio”);
e
la dottoressa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx nata a Costa Volpino (BG) il 05.06.1965, residente a Lodi, in Viale Piacenza n. 50, C.F. CRTDRC65H45D117U (d’ora in avanti “Prestatore”);
premesso che
a) il Consiglio provinciale di Lecco, con deliberazione n. 89 del 19 dicembre 2013, nell’approvare la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito di Lecco n. 24 del 19 novembre 2013 avente per oggetto: “Affidamento del Servizio Idrico Integrato nell’A.T.O. di Lecco” ha stabilito la seguente tassativa prescrizione: individuazione di un advisor tecnico, concordato tra Provincia, Azienda Speciale Ufficio d’Ambito di Lecco e Comitato di controllo dei Sindaci di Lario Reti Holding per il monitoraggio del processo societario che porterà allo scorporo della società Idroservice, anche ai sensi della delibera consiliare n. 84 del 16 dicembre 2013 punto 2 lettera a) (verifica mensile in Consiglio), fatta salva la possibilità del Consiglio provinciale di revocare l’affidamento in oggetto ove l’iter intrapreso dalle società partecipate non risulti coerente con le linee di indirizzo approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 69 del 28 ottobre 2013;
b) il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito di Lecco, al fine di dare attuazione alla prescrizione della Provincia, ha assunto le deliberazioni n. 28 del 30 gennaio, n. 31 del 7 marzo e n.
del 17 aprile 2014;
c) il Prestatore ha reso disponibile il curriculum, aggiornato al 31 maggio 2012, ed ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti professionali indispensabili per lo svolgimento della suddetta attività in autonomia e di essere altresì interessato all’instaurazione di una prestazione di natura autonoma e occasionale, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento;
d) il Prestatore ha dichiarato espressamente che, per ragioni personali, non ha alcun interesse all’instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, i cui vincoli d’orario, di presenza giornaliera e di assoggettamento alle altrui decisioni e direttive, confliggerebbero con le esigenze di gestione della propria autonomia che il Prestatore ha scelto di privilegiare e di far proprie;
e) il Prestatore dichiara di svolgere occasionali prestazioni di lavoro autonomo per una pluralità di committenti;
f) il Prestatore dichiara di non essere in possesso di numero di Partita IVA e di non esercitare attività professionale per l’esercizio di attività oggetto del presente contratto.
tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
1) Premesse
a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto dell’incarico
a) L’Ufficio affida al Prestatore, che accetta, l’incarico di monitoraggio dei processi societari di Idroservice ai sensi della deliberazione del Consiglio provinciale di Lecco, n. 89 del 19 dicembre 2013, qui di seguito descritto, svolgendo tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione dello stesso;
b) la prestazione consisterà nella:
- valutazione, con cadenza mensile, della relazione redatta dal Comitato tecnico di Idroservice sulle materie di cui al punto 1 lettera a del Regolamento del Comitato medesimo, la quale verrà resa disponibile alla dottoressa Cretti dall’Ufficio d’ambito; la valutazione sarà tesa a verificare la coerenza dei processi societari risultanti dalla relazione con le linee di indirizzo per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato, approvate con deliberazione del Consiglio provinciale n. 69 del 28.10.2013. Ove in esito alla valutazione la dottoressa Cretti dovesse rilevare scostamenti e/o ritardi rispetto al percorso delineato dal Consiglio provinciale, è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio d’ambito. Qualora, nell’espletamento della propria attività, la dottoressa Cretti rinvenisse la necessità di acquisire ulteriore documentazione, potrà farne richiesta alla società Idroservice per il tramite dell’Ufficio d’ambito;
- partecipazione, ove richiesta, alle sedute dei Consigli e delle Commissioni dell’Ufficio d’ambito e della Provincia;
- collaborazione con l’Ufficio d’ambito nella verifica dell’economicità delle scelte operate in vista del nuovo affidamento;
- redazione di una relazione finale dell’attività di monitoraggio svolta.
Tale attività sarà per un massimo di n. 3 trasferte a Lecco, fatte salve eventuali variazioni concordate con le parti.
3) Modalità di esecuzione della prestazione: natura autonoma del rapporto
a) In armonia con la natura autonoma e occasionale, il Prestatore svolgerà l’attività di cui al punto precedente in modo autonomo;
b) il Prestatore sarà libero di determinare secondo la propria esperienza e professionalità le modalità di svolgimento della prestazione, per il raggiungimento degli obiettivi del presente incarico, nel rispetto delle indicazioni generali dell’Ufficio;
c) il Prestatore sarà libero di gestire autonomamente il proprio tempo di lavoro dando espressamente atto che le date e gli orari delle trasferte, oggetto dell’incarico, dovranno essere comunicati con congruo preavviso, non inferiore a cinque giorni.
4) Compenso
a) Il compenso, che verrà riconosciuto al Prestatore, per l’intera durata dell’ incarico è pari ad euro 600 più euro 400 a titolo di rimborso spese forfetario da intendersi:
- al lordo della eventuale ritenuta d’acconto a carico dell’Ufficio;
- al netto di eventuale IRAP a carico dell’Ufficio;
b) il compenso al Prestatore verrà corrisposto, dopo la consegna dell’ultima relazione, dietro presentazione di adeguata nota di debito; il pagamento verrà effettuato entro 60 gg. dalla presentazione della sopra elencata documentazione;
c) complessivamente considerato il predetto compenso deve intendersi, in ogni caso, omnicomprensivo e relativo ad ogni tipo di spese sostenute per l’esecuzione del contratto ivi disciplinato.
5) Obbligo di diligenza
a) Nel conseguimento degli obiettivi a Lei affidati, il Prestatore si atterrà agli standard di diligenza, oltre che alla normativa eventualmente applicabile alla tipologia dell’attività svolta, richiesti dai compiti dedotti quale oggetto del presente incarico;
b) l’assunzione dell’incarico da parte del Prestatore non comporta alcun obbligo di esclusività della prestazione. Pertanto, il Prestatore potrà svolgere la Sua attività anche a favore di altri committenti.
6) Decorrenza, durata e facoltà di recesso
a) Il presente accordo prevede che la Prestazione individuata al punto 2 e retribuita per il compenso di cui al punto 4 precedente, sia svolta nel periodo dalla data di sottoscrizione al 31/12/2014, data di scadenza del presente accordo di lavoro autonomo occasionale;
b) alla scadenza, esso si intenderà cessato ad ogni effetto senza bisogno di ulteriori comunicazioni né oneri di preavviso per entrambe le parti, essendo espressamente esclusa qualunque possibilità di tacita proroga;
c) ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente, oltre che per giusta causa, in caso di eventi oggettivi e/o comportamenti che rendessero improseguibile il rapporto oggetto del presente contratto. Detto recesso dovrà essere da una parte comunicato all’altra a mezzo di lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano o posta elettronica certificata ed avrà efficacia dalla data di ricezione/consegna della stessa. Il recesso non darà diritto al percepimento di alcuna indennità. L’eventuale scioglimento del presente contratto prima della scadenza del termine o comunque prima del conseguimento dei relativi obiettivi comporterà per il Prestatore il diritto a richiedere il compenso per la sola parte di prestazione già realizzata.
7) Prosecuzione del rapporto
a) Nell’ipotesi in cui, alla scadenza naturale del contratto, le Parti decidessero di comune accordo di proseguire la loro collaborazione, esse dovranno convenire nuovi patti e condizioni, non essendo loro volontà configurare in modo automatico un rinnovo del contratto;
b) resta, quindi, inteso che:
- non sussiste per le parti alcun obbligo, né di proseguire la collaborazione, né di accettare un ulteriore incarico;
- in ipotesi di mancata prosecuzione della collaborazione, per qualsivoglia ragione, nulla sarà dovuto dall’Ufficio al Prestatore, al di fuori di quanto previsto per l’incarico, così come nulla sarà dovuto dal Prestatore all’Ufficio, in ipotesi di mancata accettazione di un successivo incarico.
8) Tolleranza
a) L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto, non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni in esso previsti.
9) Responsabilità e garanzie
a) Il presente incarico ha specifico carattere di prestazione di lavoro autonomo occasionale e ciò esclude l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto o di prestazione professionale con l’Ufficio;
b) tutti gli elaborati e la documentazione di produzione del Prestatore dovranno essere consegnati all’Ufficio e resteranno di sua esclusiva proprietà. Il Prestatore dovrà conservarli nel rispetto della riservatezza professionale; non potranno quindi essere prestati, divulgati o diffusi, se non dietro espressa autorizzazione dell’Ufficio. Resta fermo il suo diritto alla citazione quale autore del materiale prodotto nella realizzazione del progetto, con pieno richiamo alla statuizione prevista dall’art 65 del D.Lgs 276/2003.
10) Ulteriori previsioni
a) Il Contratto ha carattere strettamente personale e il Prestatore potrà farsi sostituire nell’adempimento delle obbligazioni oggetto dell’incarico solo previa concertazione e consenso con l’Ufficio;
b) qualsiasi deroga, modifica od integrazione del Contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le parte.
11) Foro di competenza
a) Qualora si manifestassero tra le Parti controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione delle prestazioni indicate nel presente contratto, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole, con spirito di reciproca collaborazione e perseguendo l’equo soddisfacimento degli interessi di entrambe;
b) qualora si rivelasse impossibile pervenire ad una composizione amichevole, la controversia sarà di competenza del Tribunale di Lecco.
12) Trattamento dei dati
a) Per quanto concerne il trattamento dei dati personali del Prestatore, le Parti danno atto che gli stessi sono conservati presso gli archivi dell’Ufficio a fini amministrativi e contabili;
b) le Parti danno atto che i diritti del Prestatore in relazione ai dati personali sono quelli di cui agli artt. 7-10 del D.Lgs 196/03;
c) il Prestatore autorizza l’Ufficio a trattare i propri dati personali e dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dopo aver preso visione dell’informativa ex. Art. 13 D.Lgs 196/03 che fa parte integrante del presente contratto.
Il Prestatore dichiara d’aver ricevuto copia di:
• Statuto e Codice di comportamento adottato dall’Ufficio
e di impegnarsi nello svolgimento delle proprie attività a tenere un comportamento conforme ai principi ivi contenuti.
Letto approvato e sottoscritto. Lecco,
Il Direttore Elena Arena
Firma per accettazione Il Prestatore