Convenzione di negoziazione assistita da avvocati consensuali per le soluzioni - di separazione personale, - di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso - di scioglimento del matrimonio civile, - di modifica delle condizioni di...
Convenzione di negoziazione assistita da avvocati
consensuali
per
le soluzioni
- di separazione personale,
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
- di scioglimento del matrimonio civile,
- di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
(Art. 6 del D.L. 12.09.2014, n. 132 convertito nella Legge 10.11.2014, n. 162)
La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
- di separazione personale,
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso,
- di scioglimento del matrimonio civile
nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni,
- di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Il dato letterale della disposizione normativa, secondo cui, in materia di separazione e di divorzio, la convenzione di negoziazione è conclusa con l'assistenza di "almeno un avvocato per parte" preclude l'interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato.
IN MANCANZA
di figli minori,
di figli xxxxxxxxxxx
o incapaci
o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
o economicamente non autosufficienti,
l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso dagli avvocati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi di trasmissione dell’accordo al Comune .
IN PRESENZA
di figli minori,
di figli xxxxxxxxxxx
o incapaci
o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
o economicamente non autosufficienti,
l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso dagli avvocati entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza.
Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, di scioglimento del matrimonio civile e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nell'accordo si dà atto
• che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare
• e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Uno degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso avvocatio dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 del citato
D.L. 12.09.2014, n. 132 convertito nella Legge 10.11.2014, n. 162 e relative all'autografia delle firme e alla conformità dell'atto alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Si specifica che il termine dei 10 giorni entro il quale l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile copia dell'accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria.
Il Comune in cui è “iscritto” l’atto di matrimonio è il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio con rito civile.
E’ Comune in cui è stato “trascritto” l’atto di matrimonio il Comune in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) (il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio) o il Comune in Italia in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero.
Pertanto l'ufficiale dello stato civile dovrà ricevere da uno degli avvocati l'accordo autorizzato, ai fini dei conseguenti adempimenti e, trascorso il termine di dieci giorni senza aver ricevuto l’accordo, dovrà avviare l'iter per l'irrogazione delle sanzioni.
La violazione dell'obbligo di trasmissione dell’accordo all’ufficiale dello stato civile, è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di 10 giorni.
Si ritiene utile, al riguardo, precisare che non è previsto che l’avvocato, in sede di trasmissione, formuli apposita domanda all'ufficio di stato civile per la trascrizione della convenzione .
Pertanto, in applicazione delle modificazioni apportate alla normativa vigente in materia, l'ufficiale dello stato civile, procederà alla registrazione della convenzione di negoziazione assistita in questione e alla conseguente annotazione sull'atto di matrimonio e provvederà a comunicare tale convenzione al Comune di nascita di entrambi i coniugi per l’annotazione sull’atto di nascita ed al Comune di residenza per i conseguenti aggiornamenti sugli atti dell’Anagrafe della popolazione.
Tenuto conto delle modifiche che il citato decreto-legge n. 132/2014, all'art. 12, introduce nella legge 10 dicembre 1970, n. 898 (in tema di decorrenza del termine di durata della separazione, necessario ai fini della domanda di divorzio), la data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella della "data certificata" negli accordi stessi. Tale data è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni sull’atto di matrimonio e sugli atti di nascita ed indicata negli atti dell’Anagrafe della popolazione residente.
La legge 10 dicembre 1970, n. 898, (legge sul divorzio), come modificata dalla Legge 6.5.2015, n. 55, prevede che per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da:
- almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.