Caratteristiche principali delle Obbligazioni
Caratteristiche principali delle Obbligazioni
Banca Mondiale Tasso Fisso 1,75% Callable Marzo 2026 in USD
con scadenza 29 marzo 2026 (le “Obbligazioni”)
ai sensi della Global Debt Issuance Facility dell’Emittente Codice ISIN:
XS1365236196
L’offerta del presente strumento finanziario rientra nell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) della Direttiva 2003/71/CE, come integrata e modificata (la Direttiva Prospetti) e di cui all’articolo 100, comma 1, lett.d) del D.Lgs. n. 58/98 (T.U.F.), essendo le Obbligazioni emesse un organismo internazionale a carattere pubblico di cui fanno parte più Stati membri dell’Unione Europea. International Bank for Reconstruction and Development (l’“Emittente” o “IBRD”) generalmente nota come "Banca Mondiale", è quindi esentata dall’obbligo di pubblicare un prospetto d’offerta ai sensi dell’art. 94 D.lgs. n. 58/1998 e analoga esenzione si applica con riguardo a Banca Akros S.p.A., nella sua qualità di collocatore delle Obbligazioni (il “Collocatore”). Il Prospetto (come infra definito) non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Il presente documento e il Modulo di Adesione non possono essere riprodotti o distribuiti a terzi e i loro contenuti non possono essere divulgati. Il destinatario del presente documento e del Modulo di Adesione sarà ritenuto responsabile in caso di violazioni di tale divieto e dovrà manlevare e tenere indenne Banca Akros S.p.A. da qualsiasi danno, costo, onere e spesa derivante direttamente o indirettamente da una violazione del divieto di divulgare il presente documento e il Modulo di Adesione con i relativi contenuti. La distribuzione e l’offerta del presente documento e del Modulo di Adesione potrà essere effettuata tramite Banca Akros S.p.A., che opera in qualità di Collocatore del presente prodotto finanziario, e tramite gli intermediari autorizzati (a titolo esemplificativo banche, società di brokeraggio, altre società di investimento e agenti di cambio) che potranno raccogliere e far pervenire le sottoscrizioni a Banca Akros S.p.A..
Sezione 1 - INFORMAZIONI SULL’OFFERTA | |
Denominazione Strumento Finanziario | “Obbligazioni Banca Mondiale Tasso Fisso 1,75% Callable Marzo 2026 in USD” (le “Obbligazioni”) |
Codice ISIN | XS1365236196 |
Tipo investimento | Le Obbligazioni sono titoli di debito, emessi e offerti sulla base del prospetto Global Debt Issuance Facility dell’Emittente datato 28 maggio 2008 (il “Prospetto”) e dei pertinenti Final Terms datati 1° marzo 2016 (le “Condizioni Definitive”). Tutti i predetti documenti, inclusi i documenti ivi incorporati mediante riferimento, sono disponibili sul seguente sito internet dell’Emittente: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx/xxx/xxxxx.xxxx e sul seguente sito internet del Collocatore www. xxxxxxxxxx.xx. Le Obbligazioni prevedono il rimborso alla pari alla Data di Scadenza, pari al 100% del Taglio Specificato (l’”Importo di Rimborso Finale”). É previsto il pagamento di una cedola fissa (la “Cedola Fissa”) in ogni semestre nel corso della durata delle Obbligazioni. Il tasso annuale della Cedola Fissa è pari all’1,75%. Le Obbligazioni prevedono la facoltà di rimborso anticipato alla pari a favore dell’Emittente, annualmente a partire dal secondo anno (incluso), fino alla Data di Scadenza (esclusa). |
Emittente | International Bank for Reconstruction and Development, generalmente nota come "Banca Mondiale" |
Rating Titoli Emittente | AAA (S&P), Aaa (Moody’s Investor Services) | |||||
Collocatore | Banca Akros S.p.A. | |||||
Periodo d’Offerta | Dal 1° marzo 2016 al 21 marzo 2016, salvo chiusura anticipata o proroga del Periodo d’Offerta, secondo quanto indicato nei Final Terms. Per il collocamento mediante offerta fuori sede, dal 1° marzo 2016 al 14 marzo 2016, salvo chiusura anticipata o proroga del Periodo d’Offerta, secondo quanto indicato nei Final Terms. Per il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, dal 1° marzo 2016 al 7 marzo 2016, salvo chiusura anticipata o proroga del Periodo d’Offerta, secondo quanto indicato nei Final Terms. | |||||
Data del Trade | 22 marzo 2016 | |||||
Data di Emissione | 29 marzo 2016 | |||||
Durata | 10 anni | |||||
Data di Scadenza | 29 marzo 2026, salvo rimborso anticipato | |||||
Valuta di Denominazione | Dollari statunitensi (“USD”) | |||||
Importo Nominale Complessivo | Fino a USD 500.000.000 | |||||
Taglio Specificato | USD 2.000 | |||||
Lotto Minimo | USD 2.000 | |||||
Prezzo di Emissione | 100% del Taglio Specificato di ciascuna Obbligazione | |||||
Prezzo di Offerta | Prezzo di Emissione | |||||
Tasso di Interesse annuale relativo alle Cedole Fisse | 1,75%, pagabile semestralmente in via posticipata | |||||
Data di pagamento delle Cedole Fisse | Semestralmente, a partire dal 29 settembre 2016 (incluso) fino al 29 marzo 2026 (incluso), salvo rimborso anticipato | |||||
Rimborso anticipato | Le Obbligazioni prevedono a favore dell’Emittente la facoltà di rimborso anticipato alla pari, annualmente a partire dal 29 marzo 2018 (incluso), fino alla Data di Scadenza (esclusa). | |||||
Rimborso a scadenza | Rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza (bullet) | |||||
Accentramento | Le Obbligazioni saranno depositate in gestione accentrata presso Euroclear Bank N.V./S.A. e Clearstream Banking S.A. | |||||
Centri Finanziari ai fini dei giorni lavorativi per il pagamento | Londra e New York | |||||
Garanzie di Terzi | Non previste | |||||
Prezzo dello strumento (scomposizione della struttura) | La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento dell’acquisto, sia all’orizzonte temporale dell’investimento, assumendo commissioni di collocamento e promozione upfront, implicite nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, pari al 2,50% del Prezzo di Emissione. | |||||
Incidenza dei costi riferita al momento dell’acquisto | Incidenza dei costi riferita all’orizzonte temporale d’investimento* | |||||
Voci di costo | ||||||
A | Commissione di collocamento e promozione | 2,50% | 0,25% | |||
Componenti dell’investimento finanziario | ||||||
B | Importo Versato = Prezzo di Emissione | 100% |
C= B – A | Capitale Investito | 97,50% | ||||
di cui | C1 Componente** obbligazionaria | 100,00% | ||||
di cui | C2 Componente derivativa implicita*** | -2,50% | ||||
* valore calcolato dividendo la commissioni di collocamento e promozione per gli anni di durata dell’investimento, assumendo che non sia esercitata l’opzione di rimborso anticipato da parte dell’Emittente. ** valore calcolato in data 24 febbraio 2016 *** valore calcolato in data 24 febbraio 2016. Legata alla facoltà di rimborso anticipato da parte dell’Emittente, è rappresentata da un’opzione di tipo call bermudiana che l’investitore vende implicitamente all’Emittente. | ||||||
Commissioni di collocamento e garanzia | Il Prezzo di Offerta include, per Taglio Specificato, una commissione di collocamento e promozione delle Obbligazioni, pagata dal Dealer come indicato nelle Condizioni Definitive, vale a dire BNP Paribas, agli Offerenti Autorizzati delle Obbligazioni, pari a un importo massimo del 2,50% (IVA inclusa, ove applicabile) del Taglio Specificato delle Obbligazioni collocate da ciascun Offerente Autorizzato. | |||||
Sezione 2 - STRUTTURA E PROFILO DI RISCHIO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO | ||||||
Esemplificazione dei rendimenti: comparazione con titoli non strutturati di similare scadenza | Di seguito si riporta una tabella esemplificativa nella quale sono confrontati il rendimento annuo ipotizzato delle Obbligazioni, al lordo e al netto dell’effetto fiscale, assumendo che l’investitore converta in Euro l’Importo di Rimborso Finale e le Cedole Fisse, con quello di uno strumento finanziario (US Treasury 1,625% - scadenza 15/02/2026 - ISIN US912828P469) a basso rischio emittente con vita residua e scadenza similare. Assumiamo che il tasso di cambio fra Euro e Dollaro statunitense alla Data di Emissione sia pari a 1,10; è possibile ipotizzare i seguenti scenari. Scenario Positivo Ipotizziamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro statunitense diminuisca subito dopo la Data di Emissione (il Dollaro statunitense si apprezzi rispetto all’Euro) e che pertanto a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole Fisse il tasso di cambio tra Euro e Dollaro statunitense sia pari a 1. Se l’investitore convertisse in Euro l’Importo di Rimborso Finale e le Cedole Fisse, l’Obbligazione avrebbe un Rendimento effettivo annuo lordo pari a 2.82% (2.46% al netto della ritenuta fiscale). Scenario Intermedio Ipotizziamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro statunitense rimanga stabile e che pertanto a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole Fisse il tasso di cambio tra |
US Treasury 1,625% US912828P469 | “Obbligazioni Banca Mondiale Tasso Fisso 1,75% Callable Marzo 2026 in USD” | |||
Scenario negativo | Scenario intermedio | Scenario positivo | ||
Scadenza | 15/02/2026 | 29/03/2026 | ||
Rendimento effettivo annuo lordo | 1,73%* | 0.80% | 1.76% | 2.82% |
Rendimento effettivo annuo netto | 1,51%* | 0.70% | 1.54% | 2.46% |
Euro e Dollaro statunitense sia pari a 1,1. Se l’investitore convertisse in Euro l’Importo di Rimborso Finale e le Cedole Fisse, l’Obbligazione avrebbe un Rendimento effettivo annuo lordo pari a 1.76% (1.54% al netto della ritenuta fiscale). Scenario Negativo Ipotizziamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro statunitense aumenti subito dopo la Data di Emissione (il Dollaro statunitense si deprezzi rispetto all’Euro) e che pertanto a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole Fisse il tasso di cambio tra Euro e Dollaro statunitense sia pari a 1,2. Se l’investitore convertisse in Euro l’Importo di Rimborso Finale e le Cedole Fisse, l’Obbligazione avrebbe un Rendimento effettivo annuo lordo pari a 0.80% (0.70% al netto della ritenuta fiscale). *Dati al 24 febbraio 2016 (prezzo di chiusura 99,00%), fonte dati Bloomberg | |
Orizzonte temporale consigliato per l’investimento: | 10 anni, pari alla durata naturale delle Obbligazioni |
Principali rischi collegati all’investimento | Adeguatezza e appropriatezza dell’Investimento Un investimento nelle Obbligazioni è adeguato e appropriato solamente per investitori che abbiano la necessaria conoscenza ed esperienza in questioni finanziarie e di affari per valutare le informazioni contenute nel Prospetto e nelle Condizioni Definitive, che abbiano preso una autonoma decisione di investire nelle Obbligazioni e in merito al fatto che le Obbligazioni siano adeguate e appropriate per loro, e che siano in grado di sopportare il rischio economico di un investimento nelle Obbligazioni. Reinvestimento in caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni L’orizzonte temporale dell’investimento nelle Obbligazioni potrebbe essere inferiore rispetto a quello pianificato al momento dell’acquisto durante il Periodo di Offerta ove l’Emittente dovesse esercitare l’opzione di rimborso anticipato. Qualora le Obbligazioni fossero rimborsate prima della Data di Scadenza, le Cedole Fisse previste successivamente alla data di rimborso anticipato fino alla Data di Scadenza non sarebbero corrisposte ai titolari delle Obbligazioni, i quali potrebbero trovarsi a reinvestire in un momento di mercato caratterizzato da bassi tassi di interesse e, più specificamente, in prodotti non equivalenti alle Obbligazioni in termini di orizzonte temporale dell’investimento e di rendimento. Il prezzo di mercato delle Obbligazioni può essere influenzato da molti fattori Le Obbligazioni non sono strutturate per essere strumenti di negoziazione a breve termine. Molti fattori, la maggior parte dei quali sono al di là del controllo dell’Emittente, influenzeranno il valore delle Obbligazioni e il prezzo a cui il Dealer può essere disposto ad acquistarle o venderle sul mercato secondario, inclusi i tassi di interesse e di rendimento nel mercato, eventi economici, finanziari, politici e regolamentari o giudiziari che condizionano i mercati azionari in generale, il tempo mancante alla scadenza delle Obbligazioni, il valore nominale residuo delle Obbligazioni, il merito creditizio dell’Emittente. Alcuni di tali fattori, o tutti, possono influenzare il prezzo che i Portatori delle Obbligazioni riceveranno se scelgono di vendere le proprie Obbligazioni prima della scadenza. L’impatto di uno qualsiasi dei fattori sopra elencati può aumentare o compensare alcuni dei o tutti i cambiamenti provocati da un altro fattore o da altri fattori. Le Obbligazioni sono soggette al rischio di cambio nel caso in cui la valuta in cui sono principalmente denominate le attività finanziarie degli investitori (la |
“Valuta degli Investitori”) sia diversa dalla Valuta di Denominazione delle Obbligazioni La Valuta di Denominazione delle Obbligazioni è il Dollaro statunitense (“USD”). Qualora la Valuta degli Investitori sia diversa dalla Valuta di Denominazione delle Obbligazioni, un investimento nelle Obbligazioni è soggetto a rischi non associati ad altri titoli di debito analoghi la cui Valuta di Denominazione corrisponda alla Valuta degli Investitori. Tale rischio ricomprende, a titolo esemplificativo, la possibilità che avvengano significativi mutamenti nel tasso di cambio tra la Valuta di Denominazione delle Obbligazioni e la Valuta degli Investitori e che vengano imposti o modificati controlli sul tasso di cambio tra la Valuta di Denominazione e la Valuta degli Investitori. Questo rischio dipende generalmente da eventi economici e politici sui quali l’Emittente non ha il controllo. Nel recente passato il tasso di cambio è stato volatile e tale volatilità potrebbe ripetersi in futuro. Oscillazioni nel tasso di cambio avvenute in passato non sono tuttavia indicative di analoghe oscillazioni in futuro. Un deprezzamento del valore della Valuta di Denominazione rispetto alla Valuta degli Investitori comporterebbe la diminuzione del rendimento delle Obbligazioni, dell’importo di rimborso anticipato, dell’importo di rimborso finale e del valore di mercato delle Obbligazioni, se calcolati nella Valuta degli Investitori. Un apprezzamento del valore della Valuta di Denominazione rispetto alla Valuta degli Investitori comporterebbe l’effetto opposto. Le autorità governative hanno talvolta imposto nel passato, e potranno imporre nel futuro, controlli sul cambio valuta che possono avere un impatto sui tassi di cambio e sulla disponibilità della Valuta di Denominazione al momento del pagamento del Tasso di Interesse, dell’importo di rimborso anticipato, dell’importo di rimborso finale. Anche nel caso in cui non vi siano controlli sul cambio valuta, è possibile che la Valuta di Denominazione per i pagamenti relativi alle Obbligazioni non sia disponibile nel momento in cui tali pagamenti siano dovuti. Potrebbe non svilupparsi alcun mercato secondario per le Obbligazioni e, anche nel caso in cui si sviluppi, il valore delle Obbligazioni sarà soggetto ai cambiamenti nelle condizioni di mercato Le Obbligazioni potrebbero non avere un mercato di negoziazione consolidato una volta emesse. Non esiste alcuna garanzia in merito al fatto che un mercato secondario si sviluppi per le Obbligazioni o alla liquidità di un tale mercato, ove se ne sviluppi uno. Pertanto, gli investitori potrebbero non essere in grado di vendere le loro Obbligazioni in tempi rapidi o a prezzi che permetterebbe loro di realizzare un rendimento paragonabile a quello di eventuali strumenti simili, con un mercato secondario consolidato. Ciò è particolarmente vero per i titoli strutturati, quali le Obbligazioni, che sono particolarmente sensibili ai rischi di tasso di interesse, di cambio e ad altri rischi di mercato, che sono pensati per specifici obiettivi di investimento o strategie, o che sono state strutturate per soddisfare le esigenze di investimento di limitate categorie di investitori, che potrebbero avere un mercato secondario più limitato e una liquidità inferiore o inesistente, e potrebbero subire una maggiore volatilità dei prezzi rispetto ai titoli di debito convenzionali. L’illiquidità può avere gravi effetti negativi sul valore di mercato di titoli strutturati, quali le Obbligazioni. A seconda del tipo di Obbligazioni, delle condizioni di mercato e di altri fattori, gli investitori che cercano di vendere quantità di Obbligazioni relativamente limitate o relativamente consistenti potrebbero non essere in grado di farlo a prezzo paragonabili a quelli che potrebbero essere disponibili per altri investitori. Il mercato secondario per l’emissione di Obbligazioni sarà inoltre condizionato da un numero di altri fattori indipendenti dal merito creditizio dell’Emittente. Tali fattori possono includere il tempo residuo alla scadenza delle Obbligazioni, |
l’importo in circolazione delle Obbligazioni, la quantità di Obbligazioni venduta sul mercato secondario di volta in volta, qualsiasi restrizione di legge che limiti la richiesta per tali Obbligazioni, la disponibilità di titoli paragonabili e il livello, la direzione e la volatilità dei tassi di interesse di mercato in generale. Anche tali fattori condizioneranno il valore di mercato delle Obbligazioni. Nessun investitore dovrebbe acquistare le Obbligazioni a meno che un tale investitore non comprenda e sia in grado di sopportare il rischio che le Obbligazioni possano non essere prontamente vendibili, che il valore delle Obbligazioni fluttuerà nel tempo, e che tali fluttuazioni potrebbero essere significative e potrebbero portare a perdite rilevanti per tale investitore. Cambiamenti nel merito creditizio dei creditori dell’Emittente potrebbero avere un effetto negativo sulla condizione finanziaria dell’Emittente L’Emittente concede prestiti a, o garantiti da, i propri stati membri. Pertanto cambiamenti nel contesto macroeconomico e nei mercati finanziari di tali stati membri, potrebbero avere un effetto negativo sul merito creditizio e sui rimborsi a favore dell’Emittente. Lo statuto dell’Emittente limita l’importo dei finanziamenti, partecipazioni e garanzie in essere all’ammontare complessivo del capitale sottoscritto, riserve ed eccedenze. Investire nelle Obbligazioni potrebbe non essere conforme alla legge per tutti gli investitori Gli investitori dovrebbero consultare i propri consulenti legali per comprendere se e in quale misura le Obbligazioni siano un investimento per loro conforme alla legge e se in che misura le Obbligazioni possano essere utilizzate come garanzia per talune tipologie di prestiti. Inoltre, le istituzioni finanziarie dovrebbero consultare i propri consulenti legali al fine di determinare quale sia il trattamento delle Obbligazioni ai sensi dei requisiti patrimoniali basati sul rischio o di regole analoghe. Investitori i cui investimenti siano soggetti a certe norme e regole di investimento o al controllo o alla regolamentazione di certe autorità possono essere soggetti a talune limitazioni rispetto agli investimenti in certe tipologie di titoli di debito che potrebbero includere le Obbligazioni. Gli investitori dovrebbero prendere visione e acquisire conoscenza di tali limitazioni prima di investire nelle Obbligazioni. Quanto precede costituisce una sintesi di alcuni dei rischi correlati all’investimento, per la cui illustrazione esaustiva si rimanda alla sezione “Risk Factors” del Prospetto e al punto “Additional Risk Factors” delle Condizioni Definitive che l’investitore è invitato a leggere prima dell’adesione. | |
Sezione 3 - INFORMAZIONI SULLA NEGOZIAZIONE | |
Valore prevedibile di smobilizzo al termine della distribuzione | 96,50% dell’importo nominale acquistato. Tale valore rappresenta il valore prevedibile dell’investimento nell’istante immediatamente successivo all’emissione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato tenendo conto dell'applicazione da parte del soggetto che fornisce i prezzi delle Obbligazioni di uno spread denaro/lettera dell’1,00%. |
Quotazione/Negoziazione sul mercato secondario | Sarà presentata da BNP Paribas domanda di ammissione delle Obbligazioni alla quotazione e alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L’Emittente non è uno sponsor di, né è responsabile per, l’ammissione alla quotazione e alla negoziazione delle Obbligazioni sul MOT e non può essere fornita garanzia che una |
tale domanda avrà esito positivo. | |
Modalità di smobilizzo | BNP Paribas ha informato l’Emittente che, fatta eccezione per il caso in cui si verifichino eccezionali circostanze di mercato, farà del suo meglio per offrire, durante l’orario di apertura per gli affari, prezzi in acquisto di qualsiasi Obbligazione detenuta dagli investitori al prezzo di acquisto di mercato (che include uno spread denaro/lettera dell’1,00% a carico dell’investitore). |
Sezione 4 – ALTRE INFORMAZIONI | |
Regime fiscale | Quella che segue è solamente una descrizione generale di talune considerazioni fiscali relative alle Obbligazioni con riferimento a un limitato numero di giurisdizioni. Non intende essere un’analisi completa di tutte le considerazioni fiscali relative all’acquisto, proprietà effettiva, e vendita delle Obbligazioni. I potenziali acquirenti delle Obbligazioni dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze ai sensi delle normative fiscali del paese in cui sono residenti a fini fiscali. La presente sintesi si basa sulla normativa in vigore alla data delle Condizioni Definitive ed è soggetta a ogni cambiamento normativo che possa intervenire successivamente a tale data (o anche prima con effetto retroattivo). L’Emittente non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla completezza o esattezza della presente sintesi. REGIME FISCALE ITALIANO Imposta sul Reddito Nell’ambito della legislazione vigente, ai sensi delle previsioni del D. Lgs. n. 239 del 1 aprile 1996, come modificato e rivisto (“Legge 239”), i pagamenti a titolo di interessi e gli altri proventi in relazione alle Obbligazioni: (i) saranno soggetti a imposta sostitutiva a un tasso del 12,5% nella Repubblica Italiana applicata a titolo di onere fiscale definitivo nei confronti dei beneficiari effettivi che siano: (i) persone fisiche residenti nella Repubblica Italiana a fini fiscali; (ii) società di persone non commerciali residenti in Italia; (iii) persone giuridiche pubbliche e private residenti in Italia, che non siano società, che non svolgono l’attività commerciale quale loro oggetto sociale esclusivo o principale (incluso lo Stato Italiano e gli enti pubblici); e (iv) persone giuridiche residenti in Italia esenti dall’imposta sul reddito delle società. I pagamenti a titolo di interessi e gli altri proventi in relazione alle Obbligazioni non saranno inclusi nella generale base imponibile delle persone fisiche, delle società di persone e delle persone giuridiche sopra menzionate. L’imposta sostitutiva sarà applicata dagli intermediari finanziari qualificati residenti in Italia che interverranno, in ogni caso, nella riscossione degli interessi e degli altri proventi sulle Obbligazioni o nel trasferimento delle Obbligazioni; (ii) saranno soggetti a imposta sostitutiva al tasso del 12,5% nella Repubblica Italiana applicata a titolo di imposta provvisoria se fatti nei confronti di beneficiari effettivi che siano: (i) persone fisiche residenti nella Repubblica Italiana a fini fiscali; (ii) società di persone non commerciali residenti in Italia; e (iii) persone giuridiche pubbliche e private residenti in Italia, che non siano società; ciascuna di esse impegnata in una attività imprenditoriale – per quanto permesso dalla legge – a cui le Obbligazioni sono connesse; |
(iii) non saranno soggetti all’imposta sostitutiva se effettuati nei confronti di beneficiari effettivi che siano: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone commerciali o organizzazioni stabili in Italia di società per azioni non residenti a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi collettivi di investimento residenti in Italia, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come sostituito dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e fondi di investimento immobiliari residenti in Italia costituiti ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’articolo 14-bis della legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione del proprio patrimonio finanziario, tra cui le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano autorizzato e hanno optato per il cosiddetto regime del risparmio gestito ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 – l’“Opzione dell’Asset Management” e (iv), soggetti non residenti in Italia senza alcuna organizzazione stabile in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse, l’esenzione si applica a condizione che l’investitore non italiano fornisca prontamente all’intermediario finanziario autorizzato una adeguata autodichiarazione in cui si affermi che l’investitore non è residente in Italia a fini fiscali. Gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni detenute da società di capitali residenti in Italia, società di persone commerciali, imprenditori persone fisiche così come da persone giuridiche pubbliche e private residenti in Italia, che non siano società, che detengono le Obbligazioni con riferimento ad attività imprenditoriali o organizzazioni stabili in Italia di società di capitali non residenti a cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse, sono inclusi nella base imponibile ai fini della: (i) imposta sul reddito delle società, (“IRES”); o (ii) imposta sul reddito delle persone fisiche, (“IRPEF”) oltre alle addizionali locali, ove applicabili; in talune circostanze, tali interessi sono inclusi nella base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”). Se i portatori delle Obbligazioni soggetti a tale imposta definitiva detengono le Obbligazioni attraverso un intermediario finanziario in Italia a cui sia stata affidata la gestione patrimoniale di tali Obbligazioni, tali portatori possono optare per il pagamento di una imposta definitiva del 26% applicata da parte dell’intermediario su tutti gli interessi, altri pagamenti e proventi derivanti da tale gestione su base annua (“Opzione del risparmio gestito”). Tuttavia, in questo caso, gli interessi, gli altri pagamenti e i proventi derivanti dalle Obbligazioni saranno tassabili solamente per una quota pari al 48,08%. Se i portatori delle Obbligazioni soggette a tale imposta sostitutiva a titolo di imposte sul reddito detengano le Obbligazioni attraverso un tale gestore del risparmio, gli interessi, gli altri pagamenti e i proventi saranno tassati nell’ambito del loro reddito complessivo. Se gli interessi sono pagati al di fuori dell’Italia da parte di una persona giuridica diversa da un intermediario autorizzato in Italia nei confronti di residenti italiani che sarebbero altrimenti soggetti alla imposta finale del 12,5% sopra menzionata, i portatori delle Obbligazioni devono includere i pagamenti ricevuti nella loro dichiarazione dei redditi e i pagamenti saranno soggetti a una diversa imposta sostitutiva a un tasso del 12,5% o, a scelta del portatore, a imposte sul reddito ai tassi applicabili al loro reddito complessivo con un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Se le Obbligazioni sono detenute da un fondo pensione italiano e sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, il premio e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni e maturati durante il periodo di detenzione non saranno soggetti a imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nel risultato del rilevante portafoglio maturato al termine del periodo d’imposta per una quota pari al 62,5%, da assoggettarsi a imposta sostitutiva del 20%. |
Se le Obbligazioni sono detenute da un organismo di investimento collettivo del risparmio (“O.I.C.R.”) italiano o da una società di investimento a capitale variabile (“SICAV”) che investono in titoli e sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, il Premio e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni e maturati durante il periodo di detenzione non saranno soggetti a imposta sostitutiva. Se le Obbligazioni sono detenute da fondi immobiliari italiani o da una società di investimento a capitale fisso (“SICAF”) che investono in titoli e sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, il premio e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni e maturati durante il periodo di detenzione non saranno soggetti a imposta sostitutiva. Tassazione delle Plusvalenze Ogni plusvalenza realizzata mediante la vendita a titolo oneroso o il rimborso delle Obbligazioni sarà trattata ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche come facente parte del reddito d’impresa imponibile dei Portatori delle Obbligazioni (e, in certi casi, a seconda dello status dei Portatori delle Obbligazioni, può anche essere inclusa nella base imponibile dell’IRAP), e pertanto soggetta a tassazione in Italia ai sensi delle rilevanti previsioni fiscali, se ricevuta da Portatori delle Obbligazioni che siano: (a) società di capitali residenti in Italia; (b) società di persone commerciali residenti in Italia; (c) organizzazioni stabili in Italia di società di capitali estere a cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o (d) persone fisiche residenti in Italia che conducono una attività commerciale, in merito a qualsiasi plusvalenza realizzata nell’ambito della loro attività commerciale. Le plusvalenze realizzate sulla vendita o sul rimborso delle Obbligazioni da parte di residenti in Italia che siano persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o le società semplici e le organizzazioni simili saranno soggette a tassazione sulle plusvalenze finale attualmente al tasso del 12.5%. L’imposta si applica a ogni utile e perdita realizzata nel rilevante esercizio e le perdite possono essere portate a nuovo nei successivi quattro anni. Tali Portatori delle Obbligazioni possono optare per il pagamento delle imposte sulle plusvalenze dichiarando le plusvalenze nella loro dichiarazione dei redditi annuale o, se le Obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato in Italia, autorizzando l’intermediario a applicare tale imposta sulle plusvalenze (“Opzione del risparmio amministrato”). Se hanno scelto l’Opzione del risparmio gestito, una quota pari al 48,08% delle plusvalenze derivanti dalle Obbligazioni sarà soggetta alla tassazione a essa applicabile. Invece, le plusvalenze realizzate da residenti in Italia che siano persone fisiche che agiscono a titolo professionale, società di persone, società di persone a responsabilità limitata, società di capitali o organizzazioni stabili di società di capitali estere saranno soggette alle imposte sul reddito o sulle società nell’ambito del loro reddito d’impresa complessivo (e, in certi casi, possono anche essere incluse nel valore netto della produzione imponibile a fini IRAP). Le plusvalenze realizzate da un O.I.C.R. o da una SICAV saranno incluse nel risultato del portafoglio maturato al termine del periodo fiscale. Il fondo non sarà soggetto a tassazione su tali risultati. Le plusvalenze realizzate da fondi immobiliari italiani (che rientrino nella definizione come modificata ai sensi del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010) o da SICAF, a cui si applichino le |
previsioni di cui al Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001, come successivamente modificato, non sono soggette né alle imposte sulle plusvalenze né a alcuna altra imposta sul reddito finché restano nelle mani del fondo immobiliare o SICAF. Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani saranno incluse nel risultato del rilevante portafoglio maturato al termine del periodo fiscale per una quota del 62,5%, da assoggettarsi a imposta sostitutiva del 20%. Ai sensi dell’Articolo 23 del Decreto Presidenziale del 22 dicembre 1986, n. 917, ogni plusvalenza realizzata, da soggetti non residenti in Italia senza una stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse, mediante la vendita a titolo oneroso o il rimborso delle Obbligazioni sono esenti da tassazione in Italia nella misura in cui le Obbligazioni siano quotate su mercati regolamentati in Italia o all’estero e in certi casi subordinatamente al deposito della necessaria documentazione, anche se le Obbligazioni sono detenute in Italia. L’esenzione si applica a condizione che l’investitore non italiano fornisca prontamente all’intermediario finanziario autorizzato una adeguata autodichiarazione in cui si affermi che l’investitore non è residente in Italia a fini fiscali. Le Obbligazioni sono escluse dalla base imponibile dell’imposta italiana sulle successioni ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. 346/1990 e dell’Articolo 12, paragrafo 13-bis del D. Lgs. 461/1997. DIRETTIVA EUROPEA SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO Il 3 giugno 2003, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva UE n. 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (la “Direttiva sulla Tassazione del Risparmio”). Ai sensi della Direttiva sulla Tassazione del Risparmio, ciascuno Stato membro dell’Unione Europea (“Stato Membro”) deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro. Tuttavia, per un periodo transitorio, l’Austria può invece applicare un sistema di ritenute in relazione a tali pagamenti, deducendo un’imposta a tassi che nel tempo aumentano fino al 35%. In ogni caso, il periodo transitorio andrà determinato al termine del primo esercizio fiscale intero successivo all’accettazione da parte di taluni paese non appartenenti all’Unione Europea (“UE”) di scambiare informazioni in relazione a tali pagamenti. Taluni paesi non appartenenti all’UE, inclusa la Svizzera, e taluni territori dipendenti o associati a taluni Stati Membri, hanno concordato di adottare misure simili (che consistono o nel fornire informazioni o nella ritenuta transitoria) in relazione ai pagamenti effettuati da un agente per il pagamento all’interno della loro giurisdizione a, o riscossi da tale agente per il pagamento per, persone fisiche residenti in, o taluni limitati tipi di persone giuridiche costituite in, uno Stato Membro. Inoltre, gli Stati Membri hanno stipulato accordi per fornire informazioni o applicare la ritenuta transitoria con taluni di tali territori dipendenti o associati in relazione ai pagamenti effettuati da un agente per il pagamento in uno Stato Membro nei confronti di, o riscossi da tale agente per il pagamento per, persone fisiche residenti in, o taluni limitati tipi di persone giuridiche costituite in, uno di tali territori. Il Consiglio dell’Unione Europea ha formalmente adottato il 24 marzo 2014 una Direttiva del Consiglio che ha modificato la Direttiva sulla Tassazione del Risparmio (la “Direttiva Modificativa”). La Direttiva Modificativa amplia l’ambito degli obblighi sopra descritti e richiede agli Stati Membri di adottare i |
provvedimenti di legge necessari per adeguarsi alla Direttiva Modificativa entro il 1° gennaio 2016. Le modifiche apportate dalla Direttiva Modificativa estende l’ambito della Direttiva sulla Tassazione del Risparmio ai pagamenti effettuati da, o riscossi da, taluni altri soggetti e a certi accordi legali. E’ altresì ampliata la definizione di “pagamento di interessi” per includere redditi equivalenti agli interessi. Tuttavia, il 10 novembre 2015, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la Direttiva del Consiglio n. 2015/2060/UE (pubblicata sulla gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 novembre 2015) che ha abrogato la Direttiva sulla Tassazione del Risparmio con effetto 1° gennaio 2017, per quanto riguarda l’Austria, e 1° gennaio 2016, per quanto riguarda tutti gli altri Stati Membri. L’abrogazione della Direttiva sulla Tassazione del Risparmio è necessaria al fine di prevenire una sovrapposizione tra la Direttiva sulla Tassazione del Risparmio e un nuovo regime sullo scambio automatico delle informazioni che deve essere recepito ai sensi della Direttiva del Consiglio n. 2011/16/UE sulla Cooperazione Amministrativa nel settore della Tassazione (come modificata dalla Direttiva del Consiglio n. 2014/107/UE) al fine del risparmio sui costi delle autorità fiscali e degli operatori economici. L’Italia ha recepito la Direttiva sulla Tassazione del Risparmio mediante D. Lgs. n. 84 del 18 aprile 2005 (il Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che una serie di importanti condizioni siano soddisfatte, nel caso di interessi pagati a partire dal 1° luglio 2005 (incluso il caso di rendimenti calcolati sui Certificates al momento della loro vendita) a persone fisiche che si qualifichino come beneficiari effettivi del pagamento degli interessi e che siano fiscalmente residenti in un altro Stato Membro o in certi altri territori associati degli Stati Membri, gli agenti per i pagamenti (i.e., banche, SIM, società fiduciarie, SGR fiscalmente residenti in Italia, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e ogni operatore economico fiscalmente residente in Italia che effettuino pagamenti di interessi (per ragioni commerciali o professionali) dovrà fornire alle autorità fiscali italiane informazioni sui relativi pagamenti e informazioni personali sui beneficiari effettivi di tali pagamenti. Tali informazioni nsono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali estere dello Stato di residenza del beneficiario effettivo. In certi casi, gli stessi obblighi di informativa si applicano agli interessi pagati a un soggetto stabilito in un altro Stato Membro che non sia una persona giuridica (a eccezione di certi soggetti finlandesi e svedesi), i cui profitti siano tassati ai sensi di accordi generali di tassazione commerciale e, in certe circostanze, a OICR. | |
Conflitti di Interessi | Gli Offerenti Autorizzati riceveranno una commissione per il servizio di investimento di collocamento prestato nel contesto dell’offerta. Inoltre, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., uno degli Offerenti Autorizzati, appartiene allo stesso gruppo bancario di BNP Paribas. BNP Paribas si è impegnata a sottoscrivere un ammontare minimo di Obbligazioni pari a USD 10.000.000 ai sensi del Terms Agreement concluso da BNP Paribas (Dealer), Banca Akros S.p.A. (Co-dealer) e l’Emittente in data 1° marzo 2016 (il “Terms Agreement”), a prescindere dall’esito dell’offerta delle Obbligazioni. Inoltre, BNP Paribas sarà anche la controparte dell’Emittente in una connessa operazione di swap stipulata dall’Emittente al fine di coprire le proprie obbligazioni ai sensi delle Obbligazioni. L’esistenza di tale molteplicità di ruoli e responsabilità per BNP Paribas dà luogo a possibili conflitti di interesse. Tutti gli importi pagabili ai sensi della connessa operazione di swap saranno calcolati sulla stessa base degli importi pagabili dall’Emittente ai sensi delle Obbligazioni. Il Portatore delle Obbligazioni comprende che nonostante l’Emittente stipulerà la connessa operazione di swap con BNP Paribas in qualità di controparte swap al fine di coprire le proprie obbligazioni ai sensi delle Obbligazioni, i diritti e i doveri dell’Emittente ai sensi della connessa operazione di swap saranno indipendenti dai suoi diritti e doveri ai sensi delle Obbligazioni e i Portatori delle Obbligazioni non |
avranno alcun diritto sulla connessa operazione di swap o su alcun pagamento a cui l’Emittente dovesse avere diritto ai sensi della medesima. | |
A chi si rivolge | Il prodotto è adatto a investitori che: - intendano ricevere una cedola fissa con cadenza semestrale; - intendano detenere un investimento in Dollari statunitensi. |