Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE AUTOFERROTRANVIERI INTERNAVIGATORI
PRESENTAZIONE
Come probabilmente è noto, non esiste un “testo coordinato”, frutto di accordo tra le parti, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria degli “autofiloferrotanvieri ed internavigatori”.
La disciplina contrattuale collettiva di questa categoria incrocia peraltro numerose, e in qualche caso, vetuste disposizioni di carattere legislativo – a partire dal RD 148/1931 sulla disciplina del rapporto di lavoro e, sull’orario di lavoro, dal RDL 2328/1923 e dalla L. 138/1958 – le quali, pur essendo fin dal 1988 (art. 1 comma 2, della L.270) delegificabili attraverso la contrattazione collettiva nazionale, caratterizzano tuttora il settore di una propria specificità giuridica.
Tutto questo, malgrado decenni di legislazione, giurisprudenza e, in parte, contrattazione collettiva, abbiano prodotto progressivi, seppure spesso disorganici, ammodernamenti, come, solo per fare qualche esempio, su: norme disciplinari e rappresentanza sindacale, con lo “Statuto dei Lavoratori” che, a partire dal 1970, ha affermato una giurisprudenza che ha modificato di fatto il RD 148; orario di lavoro, con il D.Lgs. 66/2003, il Regolamento CE 561/2006 e il D.Lgs. 234/2007 che sul RDL 2328 e sulla L. 138 hanno imposto una interpretazione da coordinare; trattamento di malattia, delegificato per abrogazione dal 1° gennaio 2005 e contrattualizzato successivamente, in quello stesso anno, da una pesante vertenza sindacale.
Ebbene, sia sulle evoluzioni della contrattazione collettiva, sia su quelle legislative, sia, infine, nel rapporto tra l’una e l’altra delle due fonti principali che regolano il rapporto di lavoro di questa categoria esiste oggi un testo contrattuale completo e condiviso tra le parti datoriale e sindacale.
Per questi motivi, la presente pubblicazione, appositamente redatta, riprodotta e distribuita dalla Filt-Cgil come materiale didattico utile allo svolgimento del percorso formativo dedicato al CCNL della Mobilità, nell’ambito del corso di formazione sindacale “Direzione Diritti”, necessita delle “Note di lettura” che seguono e che invitiamo il lettore ad assumere nella consultazione di questa pubblicazione.
Ovviamente, pur non trattandosi di un testo contrattuale “ufficiale”, in quanto non condiviso tra le parti sociali, oltre allo scopo didattico per il quale è stata predisposta, questa pubblicazione può rappresentare anche uno strumento dell’azione sindacale e un “semilavorato” che potrebbe guidare la redazione, finalmente, di un testo coordinato del CCNL che, come potrà verificare il lettore consultando i diversi accordi intervenuti in questi ultimi 40 anni, le parti si sono impegnate a definire in numerose occasioni.
Infine, alla contrattazione collettiva nazionale si affianca, in questo settore, una contrattazione collettiva aziendale estremamente diversificata, a sua volta, spesso, integrata da prassi e consuetudini, su temi anche molto importanti, non formalizzate in accordi sindacali: questa parte non forma oggetto del percorso formativo in corso e, conseguentemente, non è trattata in questa pubblicazione.
NOTE DI LETTURA
1. Questa pubblicazione si articola in 3 capitoli:
- il primo, intitolato”CCNL 23 luglio 1976”, è il testo dell’ultimo CCNL di categoria redatto compiutamente tra le parti, ma in una versione contenente i rinvii (indicati di solito con il simbolo ▶, oppure, in qualche caso, riportati direttamente nel testo) ad accordi successivi di rinnovo, o in qualche caso, interventi legislativi, che possono avere abrogato, sostituito, modificato e/o integrato le corrispondenti norme contrattuali originarie del 1976;
- il secondo, intitolato “Principali norme contrattuali collettive successive”, raccoglie i testi delle principali materie contrattuali modificate successivamente al CCNL 23 luglio 1976, riportate nei rispettivi accordi contrattuali di rinnovo pubblicati in ordine cronologico;
- il terzo, intitolato “Principali disposizioni legislative”, ed anch’esso redatto in ordine cronologico, raccoglie i testi delle principali disposizioni di legge applicate alla categoria, con note a piè pagina che riportano le numerose modifiche che hanno riguardato dette disposizioni di legge nel corso degli anni per effetto di giurisprudenza, legislazione e/o contrattazione
2. Per facilitare la consultazione sistematica, i rinvii a norme contrattuali successive che, come appena descritto, sono per lo più indicate con il simbolo ▶ o inserite direttamente nei testi, puntano esattamente alla pagina della pubblicazione dove è riportata la norma nuova, pagina che non sempre corrisponde a quella in cui ha inizio il testo dell’accordo di rinnovo del CCNL in occasione del quale detta norma è stata definita tra le parti.
3. Per facilitare, invece, la consultazione mirata a qualche specifico argomento, l’indice del secondo capitolo è stato predisposto per consentire anche di arrivare direttamente all’argomento che interessa, qualora la norma attualmente vigente non necessiti di consultare la norma originaria corrispondente, in quanto l’ha integralmente sostituita. Pertanto, le pagine riportate nell’indice del Cap. 2 non si riferiscono necessariamente a quelle in cui ha inizio il testo del relativo accordo di rinnovo del CCNL, bensì a quella in cui, nell’ambito di quel medesimo accordo, è pubblicata la novazione dello specifico argomento che si ha interesse a consultare.
4. Ancora il secondo capitolo elenca le principali fonti della contrattazione collettiva nazionale utilizzando le definizioni di “CCNL” e di “accordi” per distinguere, rispettivamente, gli accordi nazionali di rinnovo del CCNL da quelli diversi. Nei testi pubblicati, invece, riportati nella stesura sottoscritta dalle parti, si incontra spesso il riferimento ad un determinato accordo nazionale anche per intendere un accordo di rinnovo del CCNL, cosa che nel gergo sindacale è più preciso, ma è stato valutato meno chiaro per lo scopo didattico della pubblicazione.
5. Malgrado la cura e l’attenzione prestate nella sua redazione e nella sua edizione, questa pubblicazione potrebbe contenere refusi ed imprecisioni che si invita il lettore a segnalare a xxxx@xxxxxxxx.xx. Grazie.
Filt-Cgil Nazionale
10 febbraio 2013
1. CCNL 23 LUGLIO 1976
TITOLO I – NORME GENERALI
Art. 1
Art. 2
Art. 3
‐ Campo di applicazione 6
‐ Istituti riservati all’area nazionale 6
‐ Area aziendale 6
TITOLO II – ORARIO DI LAVORO - FERIE | ||
Art. 4/A | ‐ Orario di lavoro (Federtrasporti) | 6 |
Art. 4/B | ‐ Orario di lavoro (Fenit) | 6 |
Art. 4/C | ‐ Orario di lavoro (Anac) | 7 |
Art. 4/D | ‐ Orario di lavoro | 7 |
Art. 5 | ‐ Ferie | 7 |
TITOLO III – TRATTAMENTO ECONOMICO | ||
Art. 6 | ‐ Retribuzione mensile | 7 |
Art. 7 | ‐ Aumenti periodici di anzianità | 7 |
Art. 8 | ‐ Trattamento in caso di promozione | 7 |
Art. 9 | ‐ Indennità di contingenza | 7 |
Art. 10 | ‐ Valori convenzionali della contingenza | 7 |
Art. 11 | ‐ Indennità di mensa | 7 |
Art. 12 | ‐ Indennità supplementare di caro pane | 7 |
Art. 13 | ‐ Competenze accessorie, premi, indennità varie | 8 |
Art. 14 | ‐ Elementi distinti della retribuzione | 8 |
Art. 15 | ‐ Retribuzione giornaliera ed oraria | 8 |
Art. 16 | ‐ Festività nazionali ed altre ricorrenze festive | 8 |
Art. 17 | ‐ Lavoro straordinario, festivo e notturno | 8 |
Art. 18 | ‐ Tredicesima mensilità | 8 |
Art. 19 | ‐ Quattordicesima mensilità | 9 |
Art. 20 | ‐ Indennità di trasferta (Federtrasporti/ Fenit) | 9 |
Art. 20/B | ‐ Indennità di trasferta/Indennità di pernottamento (Anac) | 10 |
Art. 21 | ‐ Indennità di diaria ridotta (Federtrasporti/ Fenit) | 12 |
Art. 21/B | ‐ Indennità diaria ridotta (Anac) | 12 |
Art. 22 | ‐ Traslochi (Federtrasporti/ Fenit) | 13 |
Art. 22/B | ‐ Trasferimenti (Anac) | 13 |
Art. 23 | ‐ Alloggio e indennità sostitutiva di alloggio | 13 |
Art. 24 | ‐ Fondo di buonuscita | 13 |
TITOLO IV – PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI | ||
Art. 25 | ‐ Contributi sindacali | 13 |
Art. 26 | ‐ Albi di affissione | 13 |
Art. 27 | ‐ Permessi sindacali | 14 |
Art. 28 | ‐ Ricostruzione di carriera per agenti in aspettativa sindacale | 14 |
Art. 29 | ‐ Rappresentanze sindacali aziendali | 14 |
Art. 30 | ‐ Permessi ai dirigenti delle RSA | 15 |
Art. 31 | ‐ Tutela dei dirigenti delle RSA | 15 |
Art. 32 | ‐ Strutture sindacali aziendali | 15 |
Art. 33 | ‐ Assemblee dei lavoratori | 15 |
Art. 34 | ‐ Non cumulabilità dei diritti sindacali | 16 |
TITOLO V – CASSE DI SOCCORSO
… omissis … .
TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE | ||
Art. 45 | ‐ Organici | 16 |
Art. 46 | ‐ Appalti | 16 |
Art. 47 | ‐ Assuntorie | 16 |
Art. 48/A | ‐ Biglietteria automatica ad agente unico (Federtrasporti) | 16 |
Art. 48/B | ‐ Sistema ad agente unico (Fenit) | 17 |
Art. 48/C | ‐ Sistema ad agente unico (Anac) | 17 |
Art. 49 | ‐ Inquadramento personale servizi automobilistici di linea extraurbani | 17 |
Art. 50/A | ‐ Vestiario uniforme (Federtrasporti/ Fenit) | 18 |
Art. 50/B | ‐ Vestiario uniforme (Anac) | 20 |
Art. 51 | ‐ Provvidenze ex combattenti 2^ guerra mondiale | 21 |
Art. 52 | ‐ Congedo matrimoniale | 21 |
Art. 53 | ‐ Diritto allo studio | 21 |
Art. 54 | ‐ Apprendistato | 21 |
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI | ||
Art. 55 | ‐ Assorbimenti | 21 |
Art. 56 | ‐ Proroga degli accordi aziendali | 21 |
Art. 57 | ‐ Meccanismo rivalutazione competenze accessorie | 21 |
Art. 58 | ‐ Decorrenza e durata | 22 |
Art. 59 | ‐ Accordi interconfederali | 22 |
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ANAC | ||
Art. 60 | ‐ Periodo di prova | 22 |
Art. 61 | ‐ Assunzione a termine | 22 |
Art. 62 | ‐ Mutamento mansioni | 22 |
Art. 63 | ‐ Permessi e assenze | 22 |
Art. 64 | ‐ Ritiro Patente | 23 |
Art. 65 | ‐ Trattamento in caso di malattia o infortunio | 23 |
Art. 66 | ‐ Disposizioni disciplinari | 24 |
Art. 67 Art. 68 | ‐ Responsabilità dell’autista - Conservazione del materiale e delle merci; danni e trattenute per risarci- mento | 24 24 |
Art. 69 | ‐ Conservazione del posto | 24 |
Art. 70 | ‐ Preavviso | 24 |
Art. 71 | ‐ Cessione o trasformazione di azienda | 25 |
2. PRINCIPALI NORME CONTRATTUALI SUCCESSIVE
* ACCORDO NAZIONALE 10 febbraio 1978 (diritto allo studio) 26
* CCNL 12 marzo 1980 26
* CCNL 21 maggio 1981 29
* CCNL 17 giugno 1982 29
* CCNL 12 luglio 1985 29
* CCNL 3 luglio 1986 (disciplina relativa al personale inidoneo) 30
* ACCORDO NAZIONALE 2 giugno 1987 (disciplina normativa “Quadri”) 31
* ACCORDO NAZIONALE 16 luglio 1987 (indennità di trasferta Anac) 32
* CCNL 2 ottobre 1989 32
* ACCORDO NAZIONALE 7 febbraio 1992 (ipotesi di accordo su esercizio diritto di scio-
pero) (1) 33
(1) Ai fini della L. 146/90, in vigore provvisoria regolamentazione CG (delibera n. 02/13 del 21 gennaio 2002, v. pag. 200)
* CCNL 11 aprile 1995: • pari opportunità ed azioni positive 35
• sicurezza sul lavoro 35
• portatori di handicap 35
• permessi parentali 35
• tossicodipendenti ed etilisti 35
• volontariato 36
* ACCORDO NAZIONALE 28 marzo 1996 (costituzione RSU) 38
* ACCORDO NAZIONALE 28 marzo 1996 (istituzione RLS) 45
* CCNL 25 luglio 1997: • riposo periodico 51
• molestie sessuali 51
• azioni positive 51
* ACCORDI NAZIONALI SU PREVEDENZA COMPLEMENTARE 52
* ACCORDO NAZIONALE 29 luglio 1998 (permessi sindacali) 65
* CCNL 27 novembre 2000: • relazioni industriali 66
• classificazione professionale 68
• struttura della retribuzione 84
• ferie 86
• orario di lavoro 86
• trattamento di maternità 87
• reperibilità 87
• disposizioni integrative “Addetti servizi ausiliari per la mobi-
lità” (All. A) 88
* ACCORDO NAZIONALE 4 aprile 2001 (inquadramento personale funicolari terrestri e
aeree) 95
* ACCORDO NAZIONALE 10 ottobre 2001 (inquadramento personale funivie portuali) 98
* ACCORDI ACTV Venezia 20 febbraio/20 maggio 2002 (inquadramento personale naviga- zione)
* CCNL 18 novembre 2004: • costituzione rapporto di lavoro
• contratto a termine
• lavoro a tempo parziale
• contratto di inserimento/reinserimento
• apprendistato professionalizzante
• apprendistato (disciplina transitoria)
• lavoro somministrato
• telelavoro
• lavoro ripartito
• percentuali di utilizzo
• clausola sociale
• patente di guida (recupero punti)
* ACCORDO NAZIONALE 19 settembre 2005 (trattamento di malattia personale dipenden-
103
106
107
107
110
112
114
115
116
116
116
118
119
te aziende Asstra) 119
* ACCORDO NAZIONALE 15 novembre 2005 (trattamento di malattia autoferrotranvieri dipendenti aziende Anav) 122
* PROTOCOLLO 21 novembre 2007 c/o Presidenza Consiglio Ministri su nuovo CCNL Mobilità 126
* PROTOCOLLO 30 aprile 2009 c/o Ministero Infrastrutture e Trasporti su nuovo CCNL Mobilità 127
* IPOTESI DI INTESA 30 settembre 2010 c/o Ministero Infrastrutture e Trasporti su nuovo
CCNL Mobilità 133
* TABELLA IMPORTI VIGENTI ISTITUTI RETRIBUTIVI NAZIONALI 163
3. PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE
R.D.L. 19 OTTOBRE 1923, N. 2328
Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pub- blici servizi di trasporto in concessione
164
X.X. 0 GENNAIO 1931, N. 148
Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico – economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
170
LEGGE 22 FEBBRAIO 1934, N. 370
Riposo domenicale e settimanale
190
LEGGE 14 FEBBRAIO 1958, N. 138
Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al traspor- to viaggiatori
192
REG. CEE 20 DICEMBRE 1985, N. 3820
Relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
194
DELIBERAZIONE COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 02/13 (SEDUTA DEL 31.1.2002)
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel settore del trasporto locale
200
D.LGS. 8 APRILE 2003 N. 66
Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro
206
D.M. 29 LUGLIO 2003
Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida
214
REG. CEE 15 MARZO 2006 N. 561
Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
216
DECRETI MINISTERIALI 7 FEBBRAIO 2007
- Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente
- Rilascio della carta di qualificazione
- Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente
226
234
237
D.LGS 10 AGOSTO 2007, n. 162
Attuazione delle direttive CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
239
D.LGS 19 NOVEMBRE 2007, n. 234
Organizzazione orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di trasporto
253
1. CCNL 23 LUGLIO 1976
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
► sostituito dall’art. 1 del CCNL 12 luglio 1985 (v. pag. 29)
Art. 2 - Istituti riservati all’area nazionale
► sostituito dall’art. 2 del CCNL 12 luglio 1985, a sua volta successivamente sostitui- to dall’art. 7 del CCNL 25 luglio 1997 ( v. pag. 49)
Art. 3 - Area aziendale
► sostituito dall’art. 3 del CCNL 12 luglio 1985 ( v. pag. 30)
TITOLO II - ORARIO DI LAVORO – FERIE
Art. 4/A - Orario di lavoro (Norme per le Aziende associate alla Federtrasporti)
4/A.1 - Personale viaggiante
L’orario medio giornaliero di lavoro del personale viaggiante e di quello graduato è fissato in ore 6,40’, compresi i tempi accessori.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è fissato come segue:
- personale viaggiante e graduato dei servizi urbani: ore 7,15’;
- personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani: ore 8.
Gli orari sopra indicati sono stabiliti sulla base della normale settimana lavorativa (sei giorni).
L’orario medio giornaliero di lavoro sarà calcolato individualmente sull’intero ciclo dei turni al quale gli agenti sono interessati, ciclo che ai fini del calcolo non deve comunque superare sette settimane.
Per tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna azienda, resta di pertinenza degli accordi azienda- li la determinazione;
a) del nastro lavorativo;
b) del numero e della durata delle riprese;
c) degli intervalli fra le riprese;
d) delle modalità di cambio;
e) dei tempi accessori.
4/A.2 - Personale operaio
L’orario di lavoro del personale operaio è fissato in (…) ore settimanali (v. art. 4/D). Nell’orario predetto sono compresi gli eventuali tempi accessori.
4/A.3 - Impiegati tecnici ed amministrativi
L’orario di lavoro del personale impiegatizio è fissato in ore 39 settimanali (v. art. 4/D). 4/A.4 - Personale ausiliario
L’orario di lavoro del personale ausiliario è quello del servizio cui tale personale è addetto. 4/A.5 - Condizioni di miglior favore
Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore già fissate da accordi aziendali complessiva- mente per ciascuna categoria di personale.
4/A.6 - Controversie
Le eventuali controversie relative all’applicazione del presente accordo saranno deferite alle organiz- zazioni nazionali stipulanti per il componimento.
Art. 4/B - Orario di lavoro (Norme per le aziende associate alla Fenit)
Ferme restando le vigenti norme di legge e di contratto collettivo aziendale sui turni ed orari settima- nali di servizio - rispetto alle quali nulla è innovato - l’orario di lavoro settimanale resta fissato, in re- lazione alle norme anzidette, in (…) ore di lavoro effettivo (v. art. 4/D).
Art. 4/C - Orario di lavoro (Norme per le aziende associate all’ANAC)
Per l’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge.
La durata dell’orario di lavoro del personale di ogni ordine e grado è fissata in ore 6,40 giornaliere o (…) ore settimanali (v. art. 4/D).
In caso di prestazione di lavoro in limite eccedente quello sopra indicato si applicano le disposizioni di cui al successivo art.17.
Per gli impiegati tecnici la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell’officina può adottarsi, fermo restando la durata stabilita dal presente articolo, l’orario determinato per tali operai.
Per il personale viaggiante, agli effetti del computo del lavoro effettivo, viene riconosciuto il tempo previsto dalla lettera f) dell’art.6 legge 14-2-1958, n.138 (12%) anche in caso di non richiesta reperibi- lità.
Il nastro lavorativo del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere. Le eventuali eccedenze per com- provate esigenze di esercizio, sono individuate e regolate aziendalmente dalle parti.
Art. 4/D - Orario di lavoro
► sostituito dall’art. 6 del XXXX 00 xxxxxxxx 0000 (x. xxx. 00), xxxxx restando il punto 3 dell’art. 8 del CNL 25 luglio 1997 (v. pag. 50)
► integrato dall’art. 8 (v. pag. 50) e dall’art. 14 (v. pag. 51) del CCNL 25 luglio 1997 e dall’art. 6 del CCNL 18 novembre 2004 (v. pag. 118)
Art. 5 - Ferie
► sostituito dall’art. 10 del CCNL 12 marzo 1980 (v. pag. 27), a sua volta integrato dall’art. 5 del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 86)
TITOLO III - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 6 - Retribuzione mensile
► modificato in più occasioni, l’ultima delle quali dall’art. 3 del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 84)
Art. 7 - Aumenti periodici di anzianità
► sostituito dall’art. 3 del CCNL 12 marzo 1980, a sua volta successivamente sosti- tuito dall’art. 3 del CCNL 25 luglio 1997 (v. pag. 48), come ulteriormente modifi- cato dall’art. 3, lett. c), del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 85)
Art. 8 - Trattamento in caso di promozione
► soppresso dall’art. 3 del CCNL 25 luglio 1997 (v. art. 7)
Art. 9 - Indennità di contingenza
► soppresso per effetto della legge 38/2006 (v. art. 6)
Art. 10 - Valori convenzionali della contingenza
► soppresso per effetto della legge 38/2006 (v. art. 6)
Art. 11 - Indennità di mensa
► sostituito dall’art. 4 (v. pag. 27) e dall’art. 4 bis (v. pag. 27) del CCNL 12 marzo 1980, a loro volta, successivamente integrati dal punto 8 del CCNL 2 ottobre 1989 (v. pag. 33)
Art. 12 - Indennità supplementare di caro pane
► sostituito dall’art. 4 (v. pag. 27) e dall’art. 4 bis (v. pag. 27) del CCNL 12 marzo 1980, a loro volta, successivamente integrati dal punto 8 del CCNL 2 ottobre 1989 (v. pag. 33)
Art. 13 - Competenze accessorie, premi, indennità varie
A tutti gli agenti spettano competenze accessorie.
La determinazione specifica delle competenze accessorie (voci e misura) è concordata aziendalmente, in rapporto al tipo di azienda ed alla natura delle prestazioni effettuate, in maniera che sia possibile graduarle in funzione di incentivo.
(…)
Saranno istituiti aziendalmente il premio evitati sinistri per il personale di guida dei servizi automobi- listici di linea e l’indennità di versamento incassi eseguito da personale adibito a mansioni di bigliet- taio dopo il normale orario di lavoro, sempre che tali indennità non siano già comprese nel complesso delle competenze accessorie o comunque corrisposte in altra forma.
Sono, altresì, concordati aziendalmente, in quanto applicabili, compensi, indennità e premi per effetti- ve particolari prestazioni e rimborsi spese.
Art. 14 - Elementi distinti dalla retribuzione
► assorbito dall’art. 2 del CCNL 2 marzo 1980 (v. pag. 26)
Art. 15 - Retribuzione giornaliera ed oraria
Gli importi giornalieri della retribuzione nelle distinte nozioni previste dall’art.6, dell’indennità di con- tingenza di cui all’art.9 e dei compensi di cui all’art.14, si determinano dividendo per 30 i rispettivi importi mensili.
Gli importi orari della retribuzione di cui all’art.6, dell’indennità di contingenza di cui all’art.9 e dei compensi di cui all’art.14, si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per l’orario medio giornaliero stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale o aziendale. Se l’orario contrattuale è individuato per settimana lavorativa, l’orario medio giornaliero si ottiene dividendo per 6 quello setti- manale.
Art. 16 - Festività nazionali ed altre ricorrenze festive
Sono considerati giorni festivi quelli stabiliti dagli artt.1 e 2 (escluse le domeniche) della legge 27-5- 1949, n. 260 e quella del Santo Patrono, per il quale si fa riferimento, in linea di massima, alla località in cui ha sede la direzione di esercizio.
Oltre alla retribuzione normale, di cui all’art.6 lettera c) nulla compete ai lavoratori che non prestino servizio per effetto della festività, mentre, quando le festività coincidono con il giorno di riposo (do- menicale o periodico) regolarmente goduto, essi hanno diritto ad un’altra giornata di vacanza da ag- giungersi al periodo i ferie annuali, oppure, ove ciò non sia possibile, ad una giornata di retribuzione normale.
Ai lavoratori che prestino la loro opera nelle festività sopra richiamate compete, oltre alla retribuzione normale, il pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione di lavoro festivo.
Ai lavoratori che prestano la loro opera in giornate di festività coincidenti con il giorno di riposo (do- menicale
o periodico), fermo restando l’obbligo dell’azienda di far godere il riposo in altro giorno, spetta il pa- gamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione di lavoro festivo.
Art. 17 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
► sostituito dall’art. 11 del CCNL 12 marzo 1980 (v. pag. 27)
Art. 18 - Tredicesima mensilità
Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 10 e il 20 dicembre di ciascun anno, la tredicesima mensilità nella misura di una mensilità di retribuzione normale ultima raggiunta.
A tale effetto si intende retribuzione normale ultima raggiunta quella del mese di dicembre.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno sono corrisposti tanti dodice- simi della 13° mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati nell’anno medesimo presso l’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero.
Art. 19 - Quattordicesima mensilità
Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 1° e il 20 luglio di ciascun anno, la 14° mensilità nella misura di una mensilità della retribuzione normale del mese di giugno.
Tale erogazione è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rappor- to di lavoro nel corso dell’anno. A tali effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero.
Gli agenti assunti prima del 30 giugno percepiscono i dodicesimi corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dell’anno di competenza, mentre quelli assunti dopo il 30 giugno percepiscono alla fine dello stesso anno i dodicesimi relativi ai mesi di servizio intercorsi tra la data di assunzione ed il 31 dicembre, sulla base dell’erogazione che, secondo i criteri di cui sopra, sa- rebbe loro spettata se fossero stati assunti prima del 30 giugno.
Agli agenti esonerati prima del 30 giugno sono corrisposti i dodicesimi relativi ai mesi intercorsi tra il 1° gennaio e la data di risoluzione del rapporto, in base alla retribuzione normale ultima raggiunta, mentre quelli che siano esonerati dopo il 30 giugno devono restituire i ratei corrispondenti ai mesi in- tercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto ed il 31 dicembre.
Art. 20 - Indennità di trasferta (Federtrasporti - Fenit)
1. Ogni agente che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori della residenza assegnatagli, ha diritto a una indennità di trasferta che si compone di diaria e di pernottazione.
2. Per residenza si intende la località in cui ha sede l’ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l’impianto, l’officina, la tratta, ecc., a cui l’agente appartiene. La specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmente tenendo presenti le particolari condizioni tecniche degli impianti.
3. La indennità di diaria è corrisposta come segue:
a) nelle ferrovie: per intero quando l’assenza dalla residenza supera le 7 ore; in misura parziale se l’assenza supera le 4 ore, ma non le 7;
b) nelle linee di navigazione interna: per intero quando l’assenza dalla residenza supera le 8 ore; in misura parziale se l’assenza supera le 5 ore, ma non le 8;
c) in tutti gli altri servizi: per intero quando l’assenza dalla residenza supera le 12 ore; in misura parziale se l’assenza supera le 7 ore, ma non le 12.
Nessuna indennità di diaria è dovuta quando l’assenza dalla residenza sia inferiore alle durate mi- nime sopra stabilite.
4. L’indennità di pernottazione è corrisposta quando l’agente rimane assente dalla residenza, ne parte o vi ritorna nell’intervallo di tempo dalle ore 22 alle 5 ed abbia titolo alla intera o alla parziale in- dennità di diaria.
5. Quando l’agente, per recarsi fuori residenza o per ritornarvi, si serva dei treni o delle corse, la dura- ta delle assenze si misura sull’ora effettiva di partenza e di arrivo dei treni o delle corse stesse.
6. Le trasferte si liquidano per periodi di 24 in 24 ore, a decorrere dall’ora di partenza. Quando l’agente si assenta dalla propria residenza più volte in uno stesso periodo di 24 ore, le durate delle assenze si cumulano, computando il periodo di 24 ore dall’ora di partenza per la prima missione. Per ogni periodo di 24 ore non può essere corrisposta più di una diaria e di una pernottazione.
7. Al personale viaggiante di tutti i servizi extraurbani (ferrovie, tranvie, navigazione interna, ecc.) compete l’indennità di trasferta sin dal primo giorno solo quando venga comandato a prestare servi- zio in un deposito o rimessa diversi dai propri.
8. Il trattamento da farsi al personale dei servizi urbani, che venga distaccato ad altro deposito, rimessa, impianto, zona, ecc., è concordato aziendalmente. Esso non spetta al personale che effettui il servi- zio a rotazione tra le diverse zone.
9. L’indennità di trasferta è corrisposta all’agente in base alla qualifica di cui esplica le mansioni.
10. Non compete alcuna indennità di trasferta:
a) al personale dei servizi urbani che venga temporaneamente adibito, nell’ambito della rete urbana, ad altro deposito, rimessa, officina, impianto, zona, ecc.;
b) quando la distanza dalla residenza alla località della missione sia inferiore a tre chilometri, sempreché, tra questa e quella, esistano mezzi di trasporto che permettano all’agente, senza spese a suo carico, di raggiungere la propria residenza negli intervalli del turno di servizio purché alme- no uno di questi raggiunga la durata di due ore.
11. L’indennità di trasferta è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale:
– trasferta (diaria e pernottazione): 90%
– diaria interna: 50%
– diaria parziale: 15%
– pernottazione senza dormitorio: 40%
– pernottazione con dormitorio: 10%
12. Sono considerate aziendalmente le indennità da corrispondersi per le trasferte effettuate fuori dalla rete sociale oppure su linee distaccate da quella ove l’agente ha la propria residenza e per le tra- sferte nell’ambito della rete sociale, che si effettuino a distanza superiore a km. 90 dalla residenza.
13. Non sono considerati in trasferta gli agenti delle aziende disastrate i quali, a seguito della distru- zione degli impianti o locali, debbano venir dislocati giornalmente per lavori di ricostruzione o per raggiungere la sede provvisoria cui sono adibiti, sempreché la azienda provveda a trasportarli a proprie spese dalla residenza al posto di lavoro e viceversa e corrisponda loro un compenso pari ad un terzo della diaria interna, per ogni giornata in cui avviene lo spostamento.
14. È data facoltà al personale di conservare il trattamento di trasferta in atto presso la rispettiva azien- da, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente articolo.
15. Nei confronti del personale degli autoservizi di linea extraurbani non trovano applicazione i punti 8, 13 e 14 che precedono.
Art. 20/B - Indennità di trasferta - Indennità di pernottamento (Norme per le aziende associate all’ANAC)
1) INDENNITÀ DI TRASFERTA
A) Personale impiegatizio
All’impiegato in trasferta per esigenze di servizio compete:
a) rimborso delle spese di viaggio in prima classe;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità quando la durata della trasferta obblighi l’impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento della missione, sempreché sia- no autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari a euro 39,82 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001).
Nel caso in cui l’impiegato venga inviato in trasferta fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori a dieci giorni nel mese, tale indennità verrà ridotta al 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente dell’impiegato, l’indennità verrà ridotta al 15%.
Le indennità di cui al punto d) non saranno dovute nel caso che l’assenza dalla sede per trasferta non superi le 21 ore. Quando la trasferta abbia una durata superiore alle 21 ore tali indennità verranno cor- risposte per tutta la durata della trasferta stessa.
Le indennità di cui al punto d) non fanno parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavo- ro e non si cumuleranno con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, ricono- scendosi all’impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Può essere concordata localmente o aziendalmente una diaria fissa.
B) Personale viaggiante
L’indennità di trasferta, le cui modalità di erogazione sono determinate come appresso, è corrisposta in base alle norme seguenti:
a) importo dell’indennità di trasferta: euro 39.82 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001);
b) (…, soppresso dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32);
c) (…, soppresso dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32);
d) corresponsione dell’indennità di trasferta:
- l’indennità di trasferta è corrisposta nei casi e con le modalità seguenti:
1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale; sono consi- derati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore,
nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non con- sentono al lavoratore nell’ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località;
2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;
3) al personale viaggiante che effettui l’intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di concessione;
4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza;
e) frazionamento dell’indennità di trasferta:
- nei casi di cui alla lettera d) l’indennità di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, è corrisposta:
- nella misura intera per assenza dalla residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24;
- nella misura di due frazioni (2/3), per un importo di euro 26,55 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001), per assenza della residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21;
- nella misura di una frazione (1/3) , per un importo di euro 13,27 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001), per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l’assenza limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pa- sto.
f) calcolo della durata di trasferta:
- l’assenza dalla residenza viene calcolata dall’orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non interrompo- no il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione dell’indennità di trasferta.
g) pernottamento:
- qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli dall’azienda, l’indennità di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in sua sostituzione, verrà cor- risposta una indennità di pernottamento nella misura di euro 0,26 ?;
h) servizi turistici:
- nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purché questo sia normale, l’azienda corrisponderà in sostituzione dell’indennità di trasferta l’indennità di euro 0,52 ? per ogni pasto;
i) altre modalità di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti:
- l’indennità di trasferta assorbe il concorso pasti di cui all’art.21/B;
- al personale di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate all’art.21/B, si trovi fuori residenza, spetterà l’indennità di cui allo stesso art.21/B;
- per residenza del personale si intende la località assegnata dall’azienda ad ogni singolo lavoratore;
- nei servizi ad orario determinato l’eventuale lavoro straordinario deve essere retribuito secondo le norme dell’art.17;
- in tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verrà corrisposto un compenso forfetario pari a:
- una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenze da 8 a 12 ore;
- due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenze da 12 a 18 ore;
- tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenze da 18 a 24 ore;
- restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti l’eventuale maggiore importo della trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.
2) INDENNITÀ DI PERNOTTAMENTO
L’indennità di pernottamento nella misura di 1/3 dell’indennità di trasferta di cui all’art.20/B, compete al personale salariato costretto a pernottare fuori residenza, a meno che non percepisca la trasferta comprensiva della quota parte (1/3) relativa al pernottamento. Qualora l’azienda fornisca un idoneo alloggio l’indennità di pernottamento viene ridotta a euro 0.26.
Art. 21 - Indennità di diaria ridotta (Federtrasporti - Fenit)
1. Il personale di macchina e dei treni, nonché quello navigante, quando deve prestar servizio di turno fuori dalla propria residenza per un periodo non inferiore alle 6 ore continuative, ha diritto ad una indennità di diaria ridotta. Tale indennità è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribu- zione normale:
- per periodi superiori alle 10 ore continuative 24%
- per periodi non inferiori alle 6 e non superiori alle 10 ore continuative 9%
► integrato per altro personale viaggiante dall’art. 13, 1° e 2° alinea, del CCNL 12 marzo 1980 (v. pag. 28)
2. La diaria ridotta è dovuta al personale di macchina e dei treni, nonché a quello navigante, anche quando es- so, prestando servizio di turno, debba rimanere assente dalla propria residenza in modo non continuativo per un periodo superiore alle 10 ore, ivi comprese le soste, purché in tale periodo non vi sia permanenza in residenza di durata uguale o superiore a 2 ore ininterrotte.
Tale indennità è stabilita come segue sulla quota giornaliera della retribuzione normale:
- per periodi di assenza non continuativa superiore alle 14 ore 24%
- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 10 ore, ma non alle 14 13%
► integrato per altro personale viaggiante dall’art. 13, 3° e 4° alinea, del CCNL 12 marzo 1980 (v. pag. 28)
3. Al personale di cui ai precedenti punti, quando pernotta per ragioni di servizio fuori della propria residenza dalle ore 22 alle 5, compete l’indennità di pernottazione nelle misure previste al punto 11 dell’art. 20.
4. Le ore comprese tra la 1 e le 5 antimeridiane non sono computabili agli effetti della diaria quando si corrisponda l’indennità di pernottazione. Nelle 24 ore non può essere corrisposta più di una diaria e di una pernottazione.
Quando l’assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dall’inizio del secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta di cui al precedente articolo 20.
5. Per la determinazione della residenza vale quanto detto al punto 2) dell’art. 20.
6. È data facoltà al personale di conservare il trattamento di diaria ridotta e di pernottazione in atto presso la rispettiva azienda qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente articolo.
Al personale viaggiante dei servizi automobilistici di linea extraurbani, quando ricorrano le condi- zioni previste dal presente articolo, competono le diarie ridotte e le pernottazioni con le modalità innanzi fissate e secondo le percentuali appresso indicate da computarsi sulla quota giornaliera della retribuzione normale:
- per periodi superiori alle 10 ore continuative 2%
- per periodi non inferiori alle 6 e non superiori alle 10 ore continuative 8%
- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 14 ore 22%
- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 10 ore ma non alle 44 ore 12%
Nei confronti di quest’ultimo personale non trova applicazione il punto 6) del presente articolo.
Art. 00/X - Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx - (XXXX)
Il personale viaggiante, adibito ad un servizio normale di linea, che nelle ore dei pasti si trovi abitual- mente nelle stesse località diverse dalla propria residenza, e che deve consumare uno o più pasti fuori dalla residenza medesima, percepirà, per ogni pasto, una indennità denominata “concorso pasti” di importo pari a euro 3.31 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001). L’indennità non è dovuta al personale che - fra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e fra le ore 19 e le 22 per il secon- do pasto - permanga libero in residenza per un periodo di almeno 45 minuti. Con accordo aziendale potranno essere variati tali orari, a seconda delle esigenze specifiche, mantenendo fisso il periodo di tempo determinato come sopra.
L’indennità assorbe quella sostitutiva di mensa.
La stessa indennità di concorso pasti compete al personale di riserva comandato in sostituzione di per- sonale assente per riposo, ferie, malattia, infortunio, permessi, oppure per intensificazione soccorsi, sussidi di linea, quando sulle stesse linee il personale titolare fruisca del concorso pasti.
Qualora il personale di riserva sia comandato su linee distaccate, non facenti capo alla sua residenza e non vi rientri nelle 24 ore, avrà diritto alla indennità di trasferta di cui all’art.20/B.
Art. 22 - Traslochi (Federtrasporti Fenit)
Premesso che il trasloco comandato per ragioni di servizio non deve comportare un onere per l’agente, agli agenti traslocati per dette ragioni compete;
1. un congedo straordinario retribuito non inferiore a 3 giorni;
2. il trasporto gratuito, sulle linee sociali, dell’agente, dei familiari conviventi ed a carico e delle masserizie;
3. il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’effettuazione del trasloco salva la facoltà dell’azienda di provvedervi direttamente;
4. il rimborso della pigione per l’alloggio non usufruito, quando l’agente non abbia ricevuto l’ordine di trasloco in tempo utile per poter rescindere il contratto di locazione o subaffittare il quartiere e provi di dover pagare la pigione per un periodo successivo al trasloco stesso;
5. un preavviso di giorni 60.
Agli agenti traslocati per punizione è dovuto il trattamento di cui ai punti 2), 3) e 4).
È data facoltà al personale di conservare il trattamento di trasloco in atto presso la propria azienda qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente articolo.
Art. 22/B - Trasferimenti (ANAC)
Al lavoratore che sia trasferito, per accertate esigenze di servizio dalla località di residenza assegnata dall’azienda ad altre località di residenza che comporti l’effettivo trasferimento, verrà corrisposto l’importo della spesa di trasporto per sé ed i familiari (i viaggi in ferrovia verranno effettuati in prima classe) e per il tra- sloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennità di trasferimento gli verrà corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilità di retribuzione normale, se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilità di retribuzione normale.
L’ordine di trasferimento sarà comunicato al lavoratore almeno venti giorni prima del giorno in cui dovrà es- sere raggiunta la nuova residenza.
Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza, l’alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte a metà. Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore per effetto dell’anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreché questo sia denunciato all’atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce ecc.) debba corrispondere in- dennizzi, questi resteranno a carico dell’azienda.
Al lavoratore che chiede il trasferimento per sue necessità non competono le indennità di cui sopra.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico, e che venga esonerato non per motivi disciplinari, nei primi sei mesi di trasferimento, ha diritto al rimborso delle spese come al primo capo- verso del presente articolo per ritrasferirsi al luogo di origine.
Art. 23 - Alloggio e indennità sostitutiva di alloggio
Le norme per la fornitura dell’alloggio e la corresponsione dell’indennità sostitutiva di alloggio sono concordate aziendalmente.
Art. 24 - Fondo di buonuscita
► sostituito dalla legge 297/1982 e successivamente soppresso dall’art. 5 del CCNL 25 luglio 1997
TITOLO IV - PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Capo 1 - Prerogative sindacali
Art. 25 - Contributi sindacali
► sostituito dall’art. 20 del CCNL 11 aprile 1995 (v. pag. 37)
Art. 26 - Albi di affissione
Le aziende consentiranno, oltre che alle strutture unitarie aziendali o in mancanza di esse alle RSA, ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere negli appositi albi installati nei locali della direzione o sezioni dell’azienda comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
Art. 27 - Permessi sindacali
Agli agenti membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali di categoria, dei Sindacati regionali, provinciali o territoriali o di Comitati o Commissioni nazionali per- manenti, nei quali siano rappresentati gli interessi delle aziende autofiloferrotranviarie e della naviga- zione interna nonché dei lavoratori da esse dipendenti, saranno concessi (compatibilmente con le esi- genze tecnico-aziendali), permessi retribuiti per partecipare a riunioni degli Organi, Comitati o Com- missioni cui appartengono o per trattative sindacali di loro competenza.
L’appartenenza agli Organi, Comitati o Commissioni di cui al primo comma e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle associazioni datoriali, che provvederanno a darne notizia alle singole aziende interessate. Il permesso per l’assenza dal lavoro di ogni singolo agente dovrà essere richiesto espressamente e tempestivamente dalle XX.XX. dei lavora- tori alle aziende interessate.
Le generalità degli agenti investiti di cariche sindacali negli Organi Direttivi delle Organizzazioni di cui al presente articolo o appartenenti a Comitati o Commissioni nazionali permanenti vanno comuni- cate, con la indicazione delle aziende dalle quali essi dipendono, esclusivamente dalle Federazioni Na- zionali dei lavoratori, a quelle Nazionali dei datori di lavoro, che devono provvedere, a loro volta, a darne notificazione alle proprie associate.
I permessi sindacali vanno richiesti direttamente alle aziende dalle Organizzazioni dei lavoratori (Con- federazioni, Federazioni Nazionali, Sindacati regionali, provinciali o territoriali a seconda dei casi), con lettera motivata, nella quale devono essere indicate con esattezza le generalità degli agenti interes- sati, e con un preavviso … (modificato dai punti 6 e 7 dell’AN 29 luglio 1998, v. pag. 66) non inferiore di norma a 48 ore, salvo casi di documentata urgenza.
Indipendentemente dal numero complessivo dei dipendenti investiti di cariche sindacali, quale risulta dalle notificazioni ricevute dalle loro Federazioni Nazionali, le aziende, quando ricorrano le condizioni previste dal presente articolo, concederanno i permessi sindacali nel rispetto del seguente monte ore a non più di:
► modificato dal punto 1 dell’AN 29 luglio 1998 (v. pag. 65)
Per le aziende con Uffici distaccati di esercizio (gruppi, sezioni, delegazioni si dovrà fare riferimento non già al numero complessivo dei dipendenti dell’azienda, ma a quello degli addetti ai gruppi, sezioni o delegazioni interessate, quando si tratti di riunioni degli Organi sindacali provinciali o regionali, ri- spettandosi, in relazione a quest’ultimo numero, le corrispondenti limitazioni numeriche innanzi stabi- lite.
► integrato all’art. 8 del CCNL 11 aprile 1995 (v. pag. 36)
Art. 28 - Ricostruzione di carriera per agenti in aspettativa sindacale
Per gli agenti in aspettativa sindacale, in previsione che non rientrino in servizio fino al collocamento in pensione, sarà ricostruita la carriera tre anni prima del raggiungimento dei limiti di età e di servizio per il pensionamento, facendosi a tal fine analogia alla carriera fatta dalla generalità degli agenti che avevano il loro stesso grado e qualifica al momento della concessione dell’aspettativa e senza che ciò comporti alcun onere per l’azienda.
Agli agenti che rientrino in servizio dall’aspettativa sindacale sarà ricostruita la carriera tenendosi conto dell’anzianità maturata e sottoponendoli alle prove o agli esami previsti, ai fini delle promozioni, per la generalità degli agenti dello stesso grado e qualifica cui essi appartenevano al momento della concessione dell’aspettativa, ferme restando le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti presso le singole aziende per prassi o regolamenti aziendali.
Capo II - Diritti sindacali
Art. 29 - Istituzione e funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto possono istituire nelle sin- gole aziende, con la partecipazione soltanto degli agenti da queste dipendenti, loro organismi di rap- presentanza.
Ciascuno di tali organismi può strutturarsi secondo le proprie esigenze interne ma la sua funzione di rappresentanza si esercita unitariamente nei confronti dell’azienda. Il potere contrattuale resta affidato alla competente organizzazione territoriale dei lavoratori, che può demandarlo, di volta in volta, alla rappresentanza sindacale aziendale.
Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscano le proprie rappresentanze sindacali aziendali devono darne comunicazione per iscritto all’azienda interessata ed all’Associazione sindacale a cui questa a- derisca, precisando, inoltre, i nominativi dei dirigenti le rappresentanze sindacali medesime.
► integrato dagli AN 28 marzo 1996 su RSU (v. pag. 38) e RLS (v. pag. 45)
Art. 30 - Permessi ai dirigenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Detti permessi competono:
a) nelle aziende che occupino fino a 200 agenti di ruolo: ad un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale;
b) nelle aziende che occupino più di 200 e fino a 3.000 agenti di ruolo: ad un dirigente ogni 300 o fra- zione di 300 agenti di ruolo per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale;
c) nelle aziende che occupino più di 3.000 agenti di ruolo: ad un dirigente per ogni 300 agenti di ruolo fino ai 3.000 e ad un dirigente per ogni 500 o frazione di 500 agenti di ruolo per Il numero di agenti superiore a 3.000.
I permessi retribuiti sono fissati, per i dirigenti di cui sopra, in ragione di otto ore mensili ciascuno nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) sono fissati invece nella misura complessiva di un’ora all’anno per quanto sono gli agenti di ruolo e vanno ripartiti in quote uguali fra le rappresentanze sindacali esistenti nelle aziende stesse.
Il dirigente che intende beneficiare del permesso retribuito deve darne comunicazione scritta all’azienda di regola 24 ore prima, tramite la propria rappresentanza sindacale aziendale.
I dirigenti di cui al presente articolo che partecipino a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale hanno diritto, oltre che ai permessi retribuiti innanzi previsti, a permessi non retribui- ti nel limite di otto giorni all’anno, a meno che non rientrino tra gli agenti a cui si riferisce l’articolo 27 del presente contratto.
► integrato dal punto 8 dell’AN 29 luglio 1998 (v. pag. 66)
Art. 31 - Tutela dei dirigenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali
Ai dirigenti di ciascuna rappresentanza sindacale aziendale, nel numero previsto dall’art. 30, spetta tutela nel senso che per tutta la durata del loro mandato non possono essere trasferiti per iniziativa dell’azienda, senza il preventivo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale dei lavoratori, che, a tal fine, deve notificare all’azienda ed all’associazione sindacale a cui questa aderisca i relativi nominativi al momento dell’incarico.
Il nulla osta va chiesto per raccomandata dall’associazione sindacale predetta per conto dell’azienda interessata; la concessione o il relativo diniego deve essere comunicato non oltre il 15° giorno dalla richiesta.
Art. 32 - Strutture sindacali aziendali
L’accordo del 26 novembre 1947 tra la Federazione nazionale Imprese Trasporti, la Federazione A- ziende Municipalizzate Trasporti e la Federazione Ferrotranvieri ed Internavigatori viene dichiarato decaduto tra le parti firmatarie del presente contratto, da identificarsi nelle parti contraenti il predetto accordo del 1947. I compiti e le prerogative demandati alle Commissioni interne di cui al citato ac- cordo del 1947 sono trasferiti alle strutture unitarie aziendali e, in mancanza di esse, alle rappresen- tanze sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Art. 33 - Assemblee dei lavoratori
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e le rispettive rappresentan- ze sindacali aziendali possono separatamente o congiuntamente indire l’Assemblea dei lavoratori nei luoghi del lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell’orario di servizio, ma debbono darne comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 24 ore prima della data fissata, trasmettendole l’ordine del giorno.
Le Assemblee possono aver luogo anche durante l’orario di lavoro, a condizione che: a) siano indette congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto; b) non arrechino im- pedimento alla regolarità del servizio; c) ne sia data comunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendole l’ordine del giorno.
Le Assemblee durante l’orario di lavoro non potranno impegnare più di 10 ore nell’anno, per le quali i partecipanti beneficieranno della normale retribuzione in relazione alle ore di effettiva assenza dal la- voro a causa delle Assemblee.
Alle Assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
Art. 34 - Non cumulabilità dei diritti sindacali
I diritti riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali con gli articoli che precedono non sono cumulabili con quelli eventualmente già concessi in sede aziendale o con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge successive al presente contratto.
TITOLO V - CASSE DI SOCCORSO
► articoli dal 35 al 44 abrogati dagli AN 19 settembre 2005 (Asstra, v. pag. 119) e 15 novembre 2005 (Anav, v. pag. 122) sui trattamenti di malattia
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 45 - Organici
Le parti, tenendo conto della difformità che caratterizza tecnicamente la formazione e l’articolazione dei turni di lavoro nei vari settori, convengono di eliminare le prestazioni straordinarie e quelle esegui- te nei giorni di riposo settimanale ed annuale, conseguenti alla inadeguatezza degli organici necessarie per effettuare i servizi secondo i normali programmi di esercizio.
A tal fine le aziende proporranno agli organi competenti le necessarie assunzioni di personale.
Art. 46 - Appalti
Le parti convengono sulla opportunità di avviare a soluzione il problema degli appalti direttamente collegati al processo produttivo, tenendo conto delle finalità istituzionali delle aziende e con riferimen- to alla legge 23-10-1960, n. 1369.
I lavoratori delle aziende appaltatrici operanti nelle aziende possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
Art. 47 - Assuntorie
Gli assuntori di stazione che dovessero svolgere mansioni di movimento saranno inquadrati, ove in possesso dei prescritti requisiti, nella categoria del personale di ruolo con le equipollenti qualifiche previste per le specifiche mansioni che svolgono.
Per i restanti assuntori, coadiutori e casellanti, le parti decidono di sviluppare ogni possibile iniziativa al fine di rimuovere le difficoltà per l’estensione ai predetti, in via legislativa, della normativa giuridi- ca del rapporto di lavoro riconosciuta ai dipendenti di ruolo delle rispettive aziende di appartenenza.
Art. 48/A - Biglietteria automatica ad agente unico (Federtrasporti)
Ai fini del miglioramento dell’efficienza aziendale come prospettiva di espansione dei servizi pubblici di trasporto locali, le aziende che intendessero procedere all’istituzione del sistema ad agente unico ne daranno preventiva comunicazione ai Sindacati di categoria competenti territorialmente, firmatari del presente contratto, inviando loro il testo della relazione tecnica elaborata dall’azienda ai sensi delle di- sposizioni ministeriali.
Le XX.XX. potranno richiedere un incontro con i rappresentanti delle aziende entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra, per un esame comune delle proposte aziendali, al fine di accertare:
1. l’utilizzazione nell’ambito aziendale del personale risultante in soprannumero a seguito di detta ap- plicazione;
2. la tutela dei diritti acquisiti da questo personale anche in relazione allo sviluppo di carriera;
3. l’eventuale necessità di istituire corsi di riqualificazione;
4. le condizioni in cui si svolgerebbe il servizio e la conseguente determinazione delle forme di tutela a tutti gli effetti.
Qualora in sede aziendale non venisse raggiunta un’intesa, le parti si impegnano ad esaminare in sede nazionale, con la presenza dei Sindacati provinciali e delle aziende interessate, le questioni controver- se, per approfondire i termini e ricercare una soluzione che tenga conto dei diversi interessi.
Tale esame dovrà concludersi entro un termine di quindici giorni.
Art. 48/B - Sistema ad agente unico (Fenit)
Le aziende che, per realizzare una maggiore efficienza tecnico-economica, intendessero procedere alla istituzione sui loro autoservizi del sistema dell’agente unico e non abbiano né chiesta né ottenuta la re- lativa autorizzazione dell’autorità governativa, debbono, a partire dalla data di stipulazione del presen- te contratto e prima di attuare i loro programmi, darne comunicazione per iscritto alle proprie R.S.A. sulla base della relazione predisposta per l’Ispettorato compartimentale M.C.T.C. ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali.
Entro il termine massimo di 15 giorni da tale comunicazione, le R.S.A. potranno richiedere alle Dire- zioni aziendali un incontro per l’esame delle determinazioni da queste assunte, al fine di:
1. accertare l’utilizzazione, nell’ambito aziendale, del personale che dovesse risultare in sovrannumero a seguito dell’applicazione del provvedimento di cui sopra;
2. tutelare i diritti acquisiti da questo personale, anche in relazione allo sviluppo di carriera;
3. valutare la convenienza di sottoporre il personale a corsi di riqualificazione, in relazione anche a quanto previsto dal precedente punto 1);
4. stabilire le modalità di svolgimento del servizio con il sistema dell’agente unico e le relative forme di tutela.
Tale esame dovrà esaurirsi nel termine massimo di 30 giorni dalla data di convocazione delle R.S.A. da parte della Direzione aziendale ed, ove non comporti l’auspicato accordo, sarà dalle parti immedia- tamente demandato alle rispettive Organizzazioni Sindacali, perché queste possano prendere atto delle questioni controverse, approfondirne i termini e ricercare una soluzione che tenga conto dei diversi in- teressi, espletando il loro mandato entro 30 giorni dalla data di convocazione all’uopo fissata dalle Or- ganizzazioni datoriali innanzi costituite.
Art. 48/C - Sistema ad agente unico (ANAC)
Le aziende che, per realizzare una maggiore efficienza tecnico-economica, intendessero procedere alla istituzio- ne sui loro autoservizi del sistema dell’agente unico debbono, a partire dalla data di stipulazione del presente contratto e prima di attuare i loro programmi, darne comunicazione per iscritto alle proprie RSA sulla base della relazione predisposta per l’Ispettorato compartimentale MCTC ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali.
Entro il termine massimo di 15 giorni da tale comunicazione, le RSA potranno richiedere alle Direzio- ni aziendali un incontro per l’esame delle determinazioni da queste assunte, al fine di:
1. accertare l’utilizzazione, nell’ambito aziendale, del personale che dovesse risultare in soprannumero a seguito dell’applicazione del provvedimento di cui sopra;
2. tutelare i diritti acquisiti da questo personale, anche in relazione allo sviluppo di carriera;
3. valutare la convenienza di sottoporre il personale a corsi di riqualificazione, in relazione anche a quanto previsto dal precedente punto 1);
4. stabilire le modalità di svolgimento del servizio con il sistema dell’agente unico e le relative forme di tutela.
Tale esame dovrà esaurirsi nel termine massimo di 30 giorni dalla data di convocazione delle RSA da parte della Direzione aziendale e, ove non comporti l’auspicato accordo, sarà dalle parti immediatamente demandato alle rispettive Organizzazioni sindacali, perché queste possano prendere atto delle questioni controverse, approfon- dirne i termini e ricercare una soluzione che tenga conto dei diversi interessi, espletando il loro mandato entro 30 giorni dalla data di convocazione all’uopo fissata dalle Organizzazioni datoriali innanzi costituite.
Art. 49 - Inquadramento personale servizi automobilistici di linea extraurbani
► assorbito da più norme successive, per ultimo dall’art. 2 del XXX 00 xxxxxxxx 0000 (x. pag. 68)
Art. 50/A - Vestiario uniforme (Federtrasporti-Fenit)
A) Il personale ferrotranviario al quale sia prescritto di indossare il vestiario uniforme, ha diritto all’assegnazione da parte dell’azienda dei seguenti indumenti:
a) personale viaggiante e di stazione a contatto col pubblico:
- una divisa (giacca e pantaloni) all’anno;
- un berretto all’anno;
- un cappotto ogni 4 anni;
b) ispettori viaggianti, controllori e capilinea delle tranvie urbane:
- un impermeabile ogni 4 anni in aggiunta a quanto stabilito alla lettera a);
c) cantonieri e manovali di stazione:
- un berretto oppure un cappello di paglia all’anno;
d) operai delle officine e dei depositi:
- una tuta all’anno.
La determinazione delle qualifiche cui spetta, in base al precedente comma, la fornitura del vestiario uniforme, è concordata aziendalmente.
La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuti e confezioni) è sostenuta nella misura;
- del 70% dall’Azienda e del 30% dal personale per gli indumenti, di cui alle lettere a) e b);
- del 100% dall’azienda per il berretto o cappello di paglia, di cui alla lettera c);
- del 50% dall’azienda e del 50% dal personale per la tuta, di cui alla lettera d).
La scelta e l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti l’uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture inerenti, sono disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A.
Agli impianti è assegnata, a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati, cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso al personale che, per le sue mansioni, deve restare esposto alle intemperie o compiere speciali lavori.
Ad ogni agente è data facoltà di conservare il trattamento di vestiario uniforme in atto presso la rispet- tiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente artico- lo.
B) Il personale della navigazione interna (lacuale e lagunare) cui sia prescritto di indossare il vestiario uniforme, ha diritto alla assegnazione da parte dell’azienda dei seguenti indumenti:
1) Personale navigante dei servizi lacuali e lagunari:
a) personale di coperta a contatto col pubblico:
- una divisa all’anno, costituita da giacca e pantalone (per i marinari la giacca potrà essere sostitui- ta da un camiciotto all’anno ed una maglia ogni diciotto mesi);
- un berretto all’anno;
- un cappotto o cappottino, a seconda della qualifica, ogni quattro anni;
- un impermeabile o incerato a seconda della qualifica, ogni quattro anni;
b) personale di coperta non a contatto col pubblico:
- un incerato con cappuccio o sud-ovest ogni quattro anni;
- un berretto all’anno;
c) personale di macchina:
- due abiti da lavoro (uno di tela ed uno di fustagno) ogni due anni;
- un berretto di tessuto all’anno oppure un berretto di pelle ogni quattro anni;
d) personale con mansioni prevalentemente di coperta e saltuariamente di macchina:
- una tuta ogni trenta mesi in aggiunta a quanto stabilito alla precedente lettera a);
e) personale con mansioni prevalentemente di macchina e saltuariamente di coperta:
- una divisa ogni trenta mesi in aggiunta a quanto stabilito alla precedente lettera c).
2) Personale a terra dei servizi lacuali e lagunari:
a) uscieri:
- una divisa all’anno;
- un berretto all’anno;
- un cappotto ogni cinque anni;
- un impermeabile ogni cinque anni;
b) fattorini di ufficio e portieri:
- un berretto all’anno;
c) operai dei cantieri e dei depositi:
- un abito di lavoro all’anno.
3) Personale dei servizi lacuali:
a) assistenti di agenzia (ai pontili):
- una divisa all’anno;
- un berretto all’anno;
- un cappotto ogni quattro anni;
- un Impermeabile ogni quattro anni;
b) applicati di agenzia (ai pontili) e gestori:
- un berretto all’anno;
c) xxxxxxxx addetti agli scali e alle agenzie:
- un abito da lavoro all’anno;
- un copricapo con fiocco (calotta) all’anno;
- un impermeabile ogni quattro anni o più anni a seconda delle condizioni di servizio aziendali;
4) Personale dei servizi lagunari:
a) bigliettai e pontonieri:
- una divisa all’anno;
- un berretto all’anno;
- un cappotto o cappottino, a seconda della qualifica, ogni quattro anni;
- un impermeabile o incerato ogni quattro anni, ad esclusione dei bigliettai di agenzia;
b) carbonai:
- una tuta ogni otto mesi;
- un berretto all’anno;
- un incerato con sud-ovest ogni quattro anni;
- un paio di stivali di gomma ogni quattro anni;
c) agenti addetti al lavaggio dei natanti:
- un paio di stivali di gomma ogni quattro anni di aggiunta agli indumenti ad essi spettanti in base ai precedenti punti.
La determinazione delle qualifiche cui spetta, in base al precedente comma, la fornitura del vestiario uniforme, è concordata aziendalmente.
La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuti e confezione) è sostenuta per il 70% dall’azienda e per il 30% dal personale, ad eccezione di quella relativa all’abito da lavoro di cui al punto 2), lettera c), che è sostenuta in parti uguali dall’azienda e dal personale, e di quella relativa al berretto di cui al pun- to 2, lettera b), e al punto 3), lettera b), che è a totale Carico dell’azienda.
La scelta e l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari, costituenti l’uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture inerenti, sono disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A.
Agli impianti viene assegnata a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indu- menti speciali, quali cappotti incerati, cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso al personale, che, per le sue mansioni, deve restare esposto alle intemperie o compiere speciali la- vori.
Ad ogni agente è data facoltà di conservare il trattamento di vestiario uniforme in atto presso la rispet- tiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente artico- lo.
C) Il vestiario uniforme obbligatorio per il personale dei servizi automobilistici di linea extraurbani è costituito dai seguenti indumenti:
a) autisti e bigliettai:
- una divisa (giacca e pantaloni);
- un berretto;
- una giubba di pelle;
- uno spolverino o due camicie od altro indumento sostitutivo;
b) controllori:
- un impermeabile in aggiunta a quanto stabilito alla lettera a).
La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuto e confezione) è ripartita come segue:
- 70% a carico dell’azienda;
- 30% a carico del personale.
La durata degli indumenti è fissata come appresso:
- un anno: divisa, berretto, spolverino o indumento sostitutivo;
- quattro anni: impermeabile;
- sei anni: giubba di pelle.
La scelta è l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti la uniforme e le forniture inerenti, saranno disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A..
Agli impianti è assegnata, a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati,cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso al personale che, per le sue mansioni, deve stare esposto alle intemperie o compiere speciali lavori.
Agli operai viene infine annualmente assegnata una tuta il cui costo è per il 50% a carico dell’azienda e per il 50% a carico dell’operaio.
NOTA A VERBALE
Tali trattamenti, in carenza di regolamentazione aziendale, sono da considerarsi come minimo garan- tito.
Art. 00/X - Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX)
Per le aziende private esercenti autolinee (ANAC) valgono le seguenti norme.
Il personale viaggiante, compresi i controllori, deve indossare in servizio la divisa che risulta composta dei seguenti capi:
- berretto;
- camicia;
- giacca;
- pantaloni;
- cappotto oppure giubba di pelle;
- divisa per le hostess.
Il periodo di durata di ciascun capo di vestiario è così stabilito:
- berretto (un anno);
- camicia (un anno);
- pantaloni (un anno);
- giacca (due anni);
- cappotto (quattro anni);
- xxxxxx xx xxxxx (xxxx xxxx).
Per accordo tra la Direzione aziendale e le RSA potrà essere adottata anche la divisa estiva. In questo caso, all’agente, nello spazio di 4 anni, verranno forniti i seguenti capi di vestiario:
- 2 berretti;
- 4 camicie;
- 2 pantaloni estivi;
- 2 pantaloni invernali;
- 1 giacca estiva;
- 1 giacca invernale;
- 1 cappotto.
Il berretto con fregio ed una camicia all’anno vengono concessi gratuitamente dall’azienda.
Gli altri capi sopra elencati ed una ulteriore camicia all’anno verranno pagati per il 70% dall’azienda e per il 30% dal lavoratore.
Al personale di officina e di rimessa verranno fornite gratuitamente due tute all’anno. Agli autisti verrà fornita pure gratuitamente una tuta ogni due anni.
Il pagamento da parte del dipendente della somma a suo carico verrà fatto in quote mensili che il dato- re di lavoro tratterrà sulla paga.
Il numero delle quote corrisponderà alla metà dei mesi di durata di ciascun indumento.
La scelta e l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti l’uniforme di cui al primo comma, saranno disposti dalla Direzione dell’azienda, previ accordi con le RSA.
Tutti i capi di uniforme di cui sopra saranno forniti, sia quelli gratuiti, sia quelli a pagamento parziale, al personale che avrà superato il periodo di prova, eccezione fatta per il berretto e la camicia che sa- ranno forniti all’atto di entrata in servizio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà trattenere gli indumenti corrispostigli dall’azienda (salvo quelli gratuiti) e versare le residue quote aziendali non maturate oltre naturalmente a corrispondere, fino al termine, il residuo debito per le quote a suo carico.
Nel caso di collocamento in quiescenza il lavoratore tratterrà gli indumenti in dotazione senza alcuna ulteriore trattenuta.
È concesso al lavoratore di restituire il cappotto e la giubba di pelle, nel qual caso l’azienda dovrà rimborsargli le quote di uso da lui versate e non usufruite. L’azienda potrà rivalersi dell’importo delle quote rimaste a suo credito e su ogni somma spettante a qualsiasi titolo ai dipendenti in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Al personale assunto a termine l’azienda fornirà in uso per la durata del servizio il berretto con fregio e la camicia.
Art. 51 - Provvidenze per gli ex combattenti della 2° guerra mondiale
(…)
Art. 52 - Congedo matrimoniale
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore un pe- riodo di congedo di 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione.
Il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’INPS.
Art. 53 - Diritto allo studio
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendo- no frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a dispo- sizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall’ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro- capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l’orario di la- voro per un numero di ore doppio di quello richiesto come permesso retribuito.
I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare
- nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell’azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva.
I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.
► integrato dall’AN 10 febbraio 1978 (v. pag.26)
Art. 54 - Apprendistato
► sostituito dall’art. 7, lett. E), del CCNL 27 novembre 2000, a sua volta successi- vamente sostituito dall’art. 2, lett. D) e lett. D1), del CCNL 18 novembre 2004 (v. pag. 112)
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55 - Assorbimenti
Xxxxx restando i casi di assorbimento espressamente stabiliti nei singoli articoli, i miglioramenti eco- nomici e normativi, previsti dal presente contratto in ordine agli istituti del congedo matrimoniale e del diritto allo studio, assorbiranno, fino a concorrenza, gli eventuali trattamenti di miglior favore ricono- sciuti aziendalmente.
Verranno analogamente assorbiti, fino a concorrenza, gli acconti comunque erogati quali anticipazioni sui miglioramenti derivanti dal presente contratto.
Per i restanti istituti per i quali non sono previsti specificatamente assorbimenti restano salve le condi- zioni di miglior favore aziendalmente in atto.
Art. 56 – Proroga degli accordi aziendali
(…)
Art. 57 - Definizione meccanismo di rivalutazione delle competenze accessorie
(…)
Art. 58 - Decorrenza e durata
(…)
Art. 59 - Accordi interconfederali
(…)
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE AZIENDE ASSOCIATE ALL'A- NAC
Al personale delle aziende che occupano meno di 26 dipendenti ed agli avventizi di cui all'art. 8 del
R.D. 8-1-1931 n. 148, oltre a quanto stabilito dal presente Testo Unico - ad eccezione dei Titolo V - si applica la normativa integrativa prevista dai seguenti articoli.
Art. 60 - Periodo di prova
Il personale assunto in servizio può essere assoggettato ad un periodo di prova la cui durata non può essere superiore ai tre mesi.
Il periodo di prova è ridotto a due mesi per i lavoratori che abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi contrattuali. Durante il detto periodo la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento per volontà di ciascuna delle parti e senza preavviso né indennità. Qualora avvenga la risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo lavoro prestato.
Durante il periodo di prova il personale ha diritto alla retribuzione normale della qualifica per la quale è stato assunto.
Trascorso il termine del periodo di prova, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell'azienda al lavoratore, questi si intenderà tacitamente confermato in servizio effettivo.
Art. 61 - Assunzione a termine
► sostituito dall’art. 0, xxxx. X) xxx XXXX 00 xxxxxxxx 0000 (x. pag. 107)
Art. 62 - Mutamento mansioni
► modificato dall’all. 2) al CCNL 3 luglio 1986 (v. pag. 30) e dall’art. 0, xxxx. X) xxx XXXX 00 xxxxxxxx 0000 (x. pag. 68)
Art. 63 - Permessi e assenze
Il lavoratore non può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione. Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta della retribuzione per il tempo corrispondente alla sua durata, indi- pendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 66.
Le giustificazioni debbono essere comunicate all'azienda al più presto possibile e comunque non oltre il mattino successivo ai primo giorno di assenza, salvo imprevisto impedimento.
Il personale viaggiante, salvo i casi di forza maggiore, deve segnalare l'assenza in tempo utile per la sua sostituzione.
In casi speciali possono essere accordati dalla Direzione dell'azienda permessi straordinari con o senza retribuzione.
► integrato dall’art. 4 del CCNL 11 aprile 1995 (v. pag. 35)
Art. 64 - Ritiro patente
L'autista al quale sia, per motivi che non comportano il licenziamento per giusta causa, ritirata la pa- tente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto, senza percepire retribuzione alcuna, secondo i
seguenti termini:
- 6 mesi fino a 5 anni di anzianità;
- 12 mesi oltre i 5 anni di anzianità di cui fino ad 8 mesi saranno utili ai fini dell'indennità di anzianità. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso gli verrà ricono- sciuto il trattamento economico delle categorie nella quale viene a prestare servizio.
Le aziende che occupano più di 15 lavoratori, oltre alla conservazione dei posto di cui sopra, adibiran- no l'autista ad altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposta l'indennità di licenziamento di cui all'art. 24 in base alla retribuzione percepita prima del ritiro della patente.
Art. 65 - Trattamento in caso di malattia o infortunio
► sostituito dall’AN 15 novembre 2005 (v. pag. 122)
Art. 66 - Disposizioni disciplinari
Per l'infrazione alla disciplina e per gli atti che perturbino il normale andamento delle aziende com- messi dai lavoratori, saranno adottati, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa;
- licenziamento.
1) il rimprovero verbale o scritto sarà applicato al lavoratore che commenta lievi mancanze;
2) la multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione verrà comminata al lavoratore che:
b) già richiamato non osservi l'orario di lavoro;
c) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permesso;
d) arrechi per disattenzione dei danni al materiale;
e) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura più grave;
f) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie;
g) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di servizio.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia Lavoratori (INAM) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe isti- tuzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzioni.
3. È punito con la sospensione dal servizio o con la relativa perdita della retribuzione fino ad un mas- simo di 4 giorni il lavoratore che:
a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitra- xxx abbia recato danno al servizio pubblico;
b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo di lavoro;
c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni con rilevanti alla sicurezza del servizio;
d) si presenti in servizio in stato di ubriachezza;
e) sia trovato addormentato sul lavoro;
f) pronunci apprezzamenti offensivi o schernevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimo- ni;
g) ecceda nel valersi della propria autorità sul personale dipendente;
h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multa;
i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione è strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima.
4) Sono passivi di licenziamento senza preavviso i lavoratori colpevoli di:
a) minacce o ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri;
b) appropriazione, furti. danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione o soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti di trasporto (anche se allo stato di tenta- tivo o sia avvenuta la restituzione o il risarcimento), complicità anche non necessaria nelle sud- dette mancanze;
c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio;
d) mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o alle cose;
e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del presente comma e incorra entro due anni nuovamente in una delle mancanze punite con la sospensione;
f) ubriachezza in servizio;
g) non aver osservato le norme sulla viabilità con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda;
h) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi;
i) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea e dei quali sia venuto a conoscenza;
l) mancanza in genere di gravità consimili.
Art. 67 - Responsabilità dell'autista
L'autista è responsabile dell'autoveicolo che riceve in consegna ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti per la circolazione.
Inoltre deve provvedere a segnalare a mezzo di apposito modulo o registro aziendale tutte le deficien- ze tecniche del veicolo che gli è affidato in consegna.
Art. 68 - Conservazione del materiale e delle merci; danni e trattenute per risarcimento
Al personale viaggiante nell'ambito del normale orario di lavoro è affidata la piccola manutenzione e la pulizia delle vetture, intese a conservare le macchine in buono stato di funzionamento.
Le operazioni di lavaggio o di lubrificazione non possono essere attribuite al personale viaggiante, a meno che il personale e limitatamente alla vettura in consegna, non abbia compiuto l'orario di lavoro previsto all'art. 4/C.
Durante dette operazioni il lavoratore avrà in uso stivaloni di gomma e cappotto impermeabile.
Il lavoratore risponde dei danni a lui imputabili; risponde inoltre degli smarrimenti e dei danni causati a bagagli avuti in consegna.
I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore, non appena venuti a conoscenza della ditta, e valutati in contraddittorio.
L'importo del risarcimento, nella misura convenuta del danno, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Art. 69 - Conservazione del posto
Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali della sua categoria che gli impediscono di prestare la sua normale attività presso l'azienda, ha diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'incarico.
Durante tale periodo il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, ad eccezione della decor- renza dell'anzianità ai soli fini dell'indennità di licenziamento. Al lavoratore detenuto per cause di ser- vizio, e che venga successivamente assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costi- tuisce reato, spetta la riammissione in servizio e l'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della so- spensione.
Il personale assunto in sostituzione di quello che fruisce del trattamento di cui sopra, si intende assunto con contratto a termine scadente al rientro dell'altro lavoratore.
Art. 70 - Preavviso
In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli che comportano il licenziamento, ai lavoratori non in prova compete un preavviso di:
- 15 giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno.
Per il personale impiegatizio rimane in atto nella misura di:
- fino a 5 anni: prima categoria 2 mesi - seconda categoria un mese e mezzo - terza categoria un me- se;
- oltre i 5 e fino ai 10 anni: prima categoria 3 mesi - seconda categoria 2 mesi - terza categoria 1 mese e mezzo;
- oltre 10 anni: prima categoria 4 mesi - seconda categoria 2 mesi e mezzo - terza categoria 2 mesi. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
I termini di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimis- sioni. È in facoltà dell'azienda di esonerare dal lavoro il prestatore d'opera nel periodo di preavviso, corrispondendogli però l'intera retribuzione per il periodo mancante al compimento del preavviso stes- so.
Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla retribuzione corrispondente e ove, in caso di sue dimissioni, non presti la propria opera in tutto o in parte nel periodo suddetto, l'a- zienda avrà diritto a trattenergli il corrispondente importo dovutogli a qualsiasi titolo.
Art. 71 - Cessione o trasformazione di azienda
La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve il rapporto di lavoro, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
2. PRINCIPALI NORME CONTRATTUALI SUCCESSIVE
ACCORDO NAZIONALE 10 FEBBRAIO 1978
DIRITTO ALLO STUDIO
1. L'istituto del diritto allo studio di cui all’art. 53 del CCNL 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esa- mi della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o le- galmente riconosciuta, l'art. 53 del CCNL riguarda la partecipazione ai corsi specificamente definiti "corsi sperimentali per lavoratori" o corsi delle 150 ore.
I corsi di cui al l'art. 53, in generale, sono stati individuati in:
- corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della PI. oppure delegati alle Regioni;
- corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado;
- corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati;
- corsi monografici presso le università.
Si tratta, dunque, di corsi - ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo - del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori.
Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'ari. 53 CCNL 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi re- tribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53.
2. Poiché nel caso dell'ari. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della PI., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53.
3. Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella con-cessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del mon- te totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi.
4. La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio.
5. L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza.
6. L'art. 3 - lett. b) - del CCNL 23 luglio 1976 riserva all'"area aziendale" la disciplina del godimento del dirit- to allo studio.
In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabili- ta di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficio ba- sati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc.
CCNL 12 MARZO 1980
Art. 1 - Struttura della retribuzione
► modificato più volte, l’ultima delle quali dall’art. 3 del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 84)
Art. 2 - Retribuzione conglobata
(…)
Art. 3 – Trasformazione dell’istituto “aumenti periodici di “anzianità”
► sostituito dall’art. 3 del CCNL 25 luglio 1997 (v. pag. 48), a sua volta successiva- mente modificato dall’art. 3, lett. c), del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 84)
Art. 4 – Competenze accessorie unificate
► sostituito dal punto 8 del CCNL 2 ottobre 1989 (v. pag. 33)
Art. 4/bis – Trattamenti sostitutivi
► sostituito dal punto 8 del CCNL 2 ottobre 1989 (v. pag. 33)
Art. 5 – Superamento e trasformazione dei trattamenti introdotti aziendalmente in difformità e/o in eccedenza rispetto al trattamento nazionale
► (…)
Art. 6 – Incremento retributivo
► (…)
Art. 7 – Riparametrazione delle retribuzioni conglobate
► (…)
Art. 8 – Quota perequativa
► (…)
Art. 9 – Indennità saltuarie e variabili
► modificato dal punto 2, lett. b), del CCNL 17 giugno 1982 (v. pag. 29), a sua volta successivamente integrato dal punto 6, ultimo capoverso, del CCNL 2 ottobre 1989 (v. pag. 33)
Art. 10 - Ferie
A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la correspon- sione della retribuzione normale di cui all’ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modi- ficato dall’art. 5 del CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86).
Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di distribuzione
dell’orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due).
Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell’anno al quale si riferi- scono, per aspettativa o per permesso non retribuito, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione.
Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie.
Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell’anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell’anno i 180 giorni.
La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie sa- ranno ridotte proporzionalmente all’intera durata delle assenze. Non è ammessa la riduzione delle ferie in mi- sura inferiore alla giornata.
In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno, spetterà all’agente il godimento del- le ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo.
Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980.
Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Si considera lavoro straordinario quello che eccede l’orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti e accordi di categoria.
Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1° comma dell’articolo 16 del CCNL 23 luglio 1976.
Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane. Non spetta la mag- giorazione per il lavoro notturno agli agenti adibiti a mansioni di “guardiano di notte”.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all’art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%.
La percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere per tutte le aziende il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario (20%) e calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all’art. 1, ultimo comma del presente accordo, aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno, da calcolarsi sulle quote orarie della retribu- zione normale di cui all’articolo 1, ultimo comma del presente accordo, aumentate dei ratei di 13° e 14° mensilità, sono rispettivamente fissate per tutte le aziende nel 10% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati e nel 15% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.
Le percentuali di maggiorazione sopra indicate sono fra loro cumulabili. Eventuali percentuali di mag- giorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno, in atto presso le singole aziende in misura supe- riore a quelle previste dal presente articolo, saranno riproporzionate fino a concorrenza.
(…)
L’agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all’orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribu- zione conglobata per le restanti ore non lavorate.
Art. 12 - Indennità di trasferta
Al fine di migliorare il trattamento di trasferta, viene stabilito di destinare per l’intero settore Federtrasporti, Anac, Fenit, Intersind, con decorrenza 1° luglio 1981, una somma mensile, costituita dal prodotto dell’importo di L. 1.000 (mille) per il numero degli addetti al settore, che viene convenzionalmente determi- nato in 150.000 unità.
Tale somma, ridotta dell’importo che risulterà assorbito dall’incremento della base di calcolo, sarà uti- lizzata per il miglioramento del trattamento di pernottazione dei lavoratori inviati in trasferta.
Gli eventuali trattamenti aziendali di miglior favore corrisposti a tale titolo saranno assorbiti fino a concorrenza della somma di cui al primo comma del presente articolo.
► integrato dall’AN 16 luglio 1987 (Anac, v. pag. 32); importi attualmente vigenti AN 28 agosto 2001 (Anav), v. pag. 10.
Art. 13 - Indennità di diaria ridotta (Federtrasporti, Fenit e Intersind)
A decorrere dal 1° gennaio 1981, al personale viaggiante dei servizi automobilistici di linea extraurbani, quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 21 CCNL 23 luglio 1976, competono le diarie ridotte e le pernottazioni con le modalità fissate dallo stesso art. 21 e secondo le percentuali di seguito indicate da compu- tarsi sulla quota giornaliera della retribuzione normale di cui all’art. 1 ultimo comma:
- per periodi superiori alle 10 ore continuative 24%
- per periodi non inferiori alle 6 e non superiori alle 10 ore continuative 9%
- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 14 ore 24%
- per periodi di assenza non continuativa superiori alle 10 ore ma non alle 44 ore . . 13%
Art. 14 - Trattamento economico nei primi tre giorni di malattia
► sostituito dagli AN 19 settembre 2005 (Asstra, v. pag. 119) e 15 novembre 2005 (Anav, x. xx. 000), xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Art. 15 - Erogazione per l’anno 1979
(…)
Art. 16 - Trasferimento nel T.U.
(…)
Art. 17 - Durata del contratto
(…)
Art. 18 - Proroga degli accordi aziendali
(…)
XXXX 00 XXXXXX 0000
1) (…)
2) (…)
3) (…)
4) a decorrere dal 1° giugno 1981 sarà corrisposta a ciascun agente un'indennità giornaliera di lire 570 per ogni effettiva giornata di prestazione.
Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà utile agli effetti di al- cun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti aziendali e neanche quindi ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità;
5) a decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente per- sonale che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3) e 4):
a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e ne- anche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità;
b) un'indennità di lire 5.000 per ogni effettiva giornata lavorata in domenica. Tale indennità non competerà qualora la prestazione domenicale coincida con il mancato riposo e non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun altro istitu- to o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità;
6) (…)
CCNL 17 GIUGNO 1982
(…)
2) a decorrere dal 1° aprile 1984:
a) raddoppio dell'indennità di presenza e di turno di cui all'accordo 21 maggio 1981, punti 4) e 5a) che verranno inserite tra quelle saltuarie e variabili di cui all'art. 9 del CCNL 12 marzo 1980; queste ultime, dalla data della firma della presente ipotesi, saranno denominate "com- pensi ed indennità legate ad effettive e/o particolari prestazioni";
b) aumento del 50% dell'indennità domenicale di cui all'accordo 21 maggio 1981, punto 5b) che verrà inserita tra quelle di cui all'art. 9 del CCNL 12 marzo 1980.
► integrato dal punto 6, ultimo capoverso, del CCNL 2 ottobre 1989 (v. pag. 33).
(…)
CCNL 12 LUGLIO 1985
(…)
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto regolamenta, per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei di- pendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, gli istituti propri della contrattazione nazionale e fissa, nei limiti specificatamente previsti, l'area di competenza aziendale, allo scopo di consentire una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche.
Esso contiene la disciplina completa ed esclusiva degli istituti e materie che formano oggetto di rego- lamentazione nello stesso e, pertanto, abroga e sostituisce tutte le norme relative ai predetti istituti e
materie che erano disciplinate da precedenti accordi e contratti collettivi nazionali di categoria, salvo il caso di espresso rinvio da parte di disposizioni del presente contratto.
Al sistema contrattuale così delimitato corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e a far rispettare, per il periodo di validità, il contratto collettivo nazionale e le norme applicative aziendali da esso pre- viste.
Art. 2 - Istituti riservati all’area nazionale
► Sostituito dall’art. 7 del CCNL 25 luglio 1997 (v. pag. 49)
Art. 3 – Area aziendale
► Sostituito dall’art. 3 del CCNL 12 luglio 1985 (v. pag. 30) e successivamente integrati dall’art. 6 del CCNL 25 luglio 1997 (v. pag. 48)
► lett f) abrogata dall’art. 6 del CCNL 25 luglio 1997
NOTA A VERBALE
Per le Aziende associate alla Fenit il trattamento dei guardabarriere costituisce oggetto di apposite intese aziendali tra l'organizzazione che rappresenta le Aziende e le Organizzazioni sindacali stipu- lanti territorialmente competenti.
Art. 4 – Orario di lavoro
► Integrato e modificato in più occasioni; sostituito dall’art. 6 del XXXX 00 xxxxxxxx 0000 (x. xxx. 00), xxxxx restando il punto 3 dell’art. 8 del CCNL 25 luglio 1997 (v. pag. 50), con successiva ulteriore integrazione con l’art. 6 del CCNL 18 novembre 2004 (v. pag. 118).
Art. 5 – Accordi integrativi aziendali
► Abrogato dall’art. 6 del CCNL 27 luglio 1997
Art. 6 – Retribuzione annua utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto
► Abrogato dall’art. 5 del CCNL 27 luglio 1997
Art. 7 – Norme finali
(…)
CCNL 3 LUGLIO 1986
DISCIPLINA DEL PERSONALE INIDONEO
Si è raggiunta la seguente intesa:
1. (…)
2. Si allega il documento relativo alla disciplina contrattuale del personale che in futuro sarà dichiarato inidoneo.
3. (…)
4. (…)
DISCIPLINA DELL’ESODO DEL PERSONALE INIDONEO
► successivamente recepito dalla L. 270/1988
Allegato 1)
DISCIPLINA NAZIONALE RELATIVA AL PERSONALE INIDONEO
1. (…)
Allegato 2)
2. A partire dall’entrata in vigore della legge, viene introdotta una disciplina uniforme delle visite me- diche concernenti le assunzioni e la revisione, anche ai fini degli esoneri del personale autoferro- tramviario ed internavigatore, demandate sulla base di convenzione unica nazionale tra le Associa- zioni delle aziende e l’Ente ferrovie dello Stato, al Servizio sanitario dell’Ente stesso.
Al fine di consentire l’emissione di giudizi aventi valore medico-legali, anche per fini pensionistici, la convenzione unica nazionale sarà stipulata anche dall’Inps e dagli organi del servizio Sanitario nazionale ai sensi dell’art. 75 della legge n. 833-1978 ovvero esplicitamente supportata da specifica norma legislativa.
Resta ferma la procedura di cui all’art. 29 dell’all. A) al R.D. n. 148-1931.
Il costo degli accertamenti sanitari di cui sopra resta in ogni caso a Carico delle aziende.
3. In caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la Direzione a- ziendale, ferme restando le norme di legge in vigore, ove sussista la disponibilità di posti in organi- co verificata ai sensi dell’art. 3 lett. c) dell’Accordo nazionale 12-7-1985, procede alla collocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l’idoneità, preferendo, ove possi- bile, l’inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo.
4. Al lavoratore che non abbia maturato 10 anni di anzianità nella qualifica rivestita, per la cui funzio- ne è stato dichiarato inidoneo, sarà erogato il trattamento economico relativo alla nuova qualifica nella quale è stato collocato, seguendone da quel momento la dinamica.
5. Al lavoratore che ha maturato 10 anni nella qualifica per le cui mansioni è stato dichiarato inidoneo, sarà attribuito il trattamento economico della nuova qualifica assegnatagli maggiorato di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento, riferito alla retribuzione normale, della qualifica di provenienza e quello della nuova qualifica assegnata. Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell’indennità di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L’assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell’intero ammontare dell’assegno ad personam; l’importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50% degli aumenti retributivi contrattuali nazionali ed aziendali ed al 100% di quelli conseguenti a provvedimenti di avanzamenti o promozioni.
6. Gli anni di anzianità maturati nelle qualifiche di cui alla legge 30 del 1978, si cumulano con quelli maturati nelle qualifiche stabilite contrattualmente, nelle quali dette qualifiche sono confluite a se- guito di accordi tra le parti.
7. Ai lavoratori ritenuti inidonei saranno applicate tutte le normative contrattuali relative alle qualifi- che ed al profilo professionale in cui sono ricollocati, compreso l’orario di lavoro e la disciplina dei turni.
ACCORDO NAZIONALE 2 GIUGNO 1987
QUADRI
Art. 1
Sono definiti “quadri”, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori individuati, in relazio- ne alle diverse realtà organizzative, tra quelli (…, modificato dall’art. 2, lett. A, punto 8, del CCNL
27 novembre 2000, v. pag. 69) che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi stabiliti dall’azienda. La qualificazione di “quadro” è caratterizzata, inoltre, dalla capacità di fornire, con specifica autonomia, con tributi di particolare o- riginalità e creatività per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché dalla capacità di organiz- zare, integrare e/o
sovraintendere l’utilizzo delle risorse affidate.
Art. 2
In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai “quadri” ai fini del perseguimento e dello svilup- po degli obiettivi dell’azienda, l’azienda stessa utilizzerà appositi strumenti informativi, idonei a forni- re agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle mansioni affidate.
Art. 3
Nei confronti dei “quadri” verranno messe in atto aziendalmente azioni formative volte al manteni- mento ed all’arricchimento delle conoscenze e a facilitare l’analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi, concorrendo in tal modo a più adeguati livelli di preparazione a supporto delle responsabilità affidate.
Art. 4
Ai “quadri” sarà garantita la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Art. 5
Ai dipendenti riconosciuti “quadri”, ai sensi del precedente art. 1, verrà attribuita una indennità di fun- zione in cifra fissa, da includere con tale denominazione nella retribuzione normale; detta inclusione è utile a tutti gli effetti contrattuali, ivi compreso quello relativo al trattamento di fine rapporto. Tale in- dennità è stabilita nelle seguenti misure:
- L. lorde mensili per i lavoratori cui è attribuito il par. 250 (modificato dall’art. 2,
lett. A), punto 8, del CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 69; importo v. tab. pag. 163) della nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
- L. ............... lorde mensili per i lavoratori cui è attribuito il par. 230 (modificato dall’art. 2, lett. A, punto 8, del CCNL 27 novembre 2000, v. pag.69 importo v. tab. pag. 163)della nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Le somme di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, i compensi erogati aziendalmente, comunque enominati, già attribuiti in riconoscimento dell’espletamento delle funzioni di cui all’art. 1.
Art. 6
(…)
Dichiarazione congiunta
Le parti stipulanti convengono che la misura dell’indennità di funzione di cui all’art. 5 del presente ac- cordo sarà stabilita contestualmente alla definizione del trattamento economico relativo alla nuova classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
► attuata dall’art. 6 del CCNL 2 ottobre 1989 (v. pag. 32; importo v. tab. pag. 163).
ACCORDO NAZIONALE 16 LUGLIO 1987
INDENNITÀ DI TRASFERTA ANAC
1. Le parti contraenti, allo scopo di superare i contrasti interpretativi sorti sul meccanismo di calcolo dell’indennità di trasferta e di diaria ridotta, di cui agli articoli 20/B e 21/B del CCNL 23 luglio 1976 che hanno prodotto una situazione caratterizzata dall’esistenza di diversi valori ai suddetti tito- li, in attesa del riordino degli istituti suddetti tra tutte le Parti contraenti, come previsto dall’accordo nazionale 20 giugno 1986, convengono quanto appresso;
2. Ferma restando la rimanente normativa, vengono concordati come segue, dall’1 luglio 1987 e alle successive scadenze di seguito indicate, i valori dell’indennità di trasferta e dell’indennità denomi- nata concorso pasti.
► importi attualmente vigenti definiti dall’AN 28 agosto 2001 ( v. pag.10).
3. (…)
4. (…)
5. (…)
6. (…)
Le Parti si impegnano a realizzare una definitiva ed unitaria soluzione nell’ambito intersettoriale (…)
CCNL 2 OTTOBRE 1989 (1)
1. (…)
2. (…)
3. (…)
4 (…)
5. (…)
6. La “Disciplina normativa dei quadri”, di cui all’accordo nazionale 2-6-1987, è integrata come segue:
a) l’indennità di funzione di cui all’art. 5 dell’accordo di cui sopra decorre dall’1-9-1989 ed è stabilita nei seguenti importi:
- Livello 1: L. 140.000
- Livello 2: L. 100.000
b) a livello aziendale potranno essere determinati ulteriori compensi in misura non superiore a quanto stabilito a livello nazionale.
L’attribuzione dei compensi di cui alla precedente lettera b) deve essere subordinata al raggiungimento di obiet- tivi predeterminati in termini di quantità e/o di qualità e i compensi erogati, per l’effetto, solo a consuntivo.
I compensi di cui alla precedente lettera b) sono classificati tra “i compensi e le indennità legati ad ef- fettive e/o particolari prestazioni” ai sensi dell’art. 9del CCNL 12-3-1980,così come modificato dal CCNL 17-6-1982.
7. (…)
8. Indennità di mensa. A partire dall’1-1-1990,le aziende corrispondono a ciascun agente un’indennità di mensa pari a 32.000 lire mensili, da ricomprendersi nella retribuzione normale di cui all’art. 1 del CCNL 12-3-1980. L’importo predetto assorbe il valore dell’indennità minima mensile di cui all’art. 11 del CCNL 23-7- 1976, quale consolidato alla data del 31dicembre 1989per effetto dei progressivi riproporzionamenti della originaria percentuale dell’1,50%.
L’assorbimento di cui sopra non potrà superare la misura mensile di lire 3.550. Dall’1-1-1990, è abrogato l’art. 11 del CCNL 23-7-1976.
9. (…)
11. (…)
12. (…)
13.
► attuato dall’art. 5 del CCNL 11 aprile 1995 (v. pag. 35)
14.
► attuato dall’art. 3 del CCNL 11 aprile 1995 (v. pag. 35)
15. Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13dicembre 1984, n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive atte a ri- muovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
► integrato dall’art. 1 del CCNL 11 aprile 1995 (v. pag. 35), a sua volta successivamente integrato dall’art. 15 del CCNL 25 luglio 1997 (v. pag. 51)
16. (…)
17. (…)
18. (…)
19. (…)
(1) Il contratto è stato sottoscritto il 28 luglio 1989 dalla OOSS dei lavoratori CGIL, CISL e UIL ed il
2 ottobre 1989 dalle associazioni datoriali.
ACCORDO NAZIONALE 7 FEBBRAIO 1991
IPOTESI DI ACCORDO SU ESERCIZIO DIRITTO DI SCIOPERO DEL PERSONALE
ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO 1
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente accordo si applica ai seguenti pubblici servizi di trasporto:
1 L’esercizio di sciopero nel TPL ai sensi della legge 000/00 x x.x.x, xx xxxxxxx di una regolamentazione contrattuale che sostituisca il pre- sente accordo, è disciplinato dalla provvisoria regolamentazione della Commissione di garanzia approvata con delibera n. 02/13 del 31 gen- naio 2002 (v. pag. 200)
- autofilotranvie;
- autolinee in concessione;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri ed aree assimilate, per atto di concessione dalle ferrovie.
I soggetti di cui all’art. 8, comma due, ultimo periodo della legge n. 146 del 1990 ed i servizi accessori e strumentali necessari all’esercizio del pubblico servizio di trasporto, comunque gestiti entrano nel campo di applicazione del presente accordo.
Art. 2 - Procedure di mediazione e raffreddamento
A) Xxxxxxx contrattuali nazionali
► abrogato dal paragrafo “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” dell’art. 1 del CCNL 25 luglio 1997, a sua volta successivamente sostituito dall’AI 15 aprile 2009
B) Vertenze aziendali per l’applicazione di accordi
► procedure obbligatorie per il tentativo di raffreddamento del conflitto disciplina- te da 1, v. pag. 200)
Entro 10 giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della violazione, con relativa ri- chiesta di apertura del confronto, il medesimo dovrà avviarsi.
Entro i 15 giorni successivi all’avvio del confronto si dovrà pervenire alla conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in caso di mancato accordo, ai competenti livelli supervisori i quali procederanno entro i 10 giorni successivi ad una verifica dei termini del contendere formulando valutazioni e proposte di definizio- ne della controversia.
Per quanto di competenza è ribadita la riserva esclusiva della sede permanente di garanzia di cui alla lettera d) del “Quadro normativo” dell’Accordo Nazionale 20 giugno 1986.
In pendenza della procedura contemplata nella presente lettera b), le parti non faranno ricorso a prov- vedimenti od azioni unilaterali, salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell’esercizio.
C) Contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL
► procedure obbligatorie per il tentativo di raffreddamento del conflitto sostituite dalla provvisoria regolamentazione della CG ( v. pag. 200)
► integrato dal paragrafo “Contratto aziendale” dell’art. 1 del CCNL 25 luglio 1997, a sua volta successivamente sostituito dall’AI 15 aprile 2009
Art. 3 - Regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero
► sostituito dalla provvisoria regolamentazione della CG ( v. pag. 200)
Art. 4 - Comportamento delle aziende
Le Associazioni delle aziende si impegnano ad intrattenere relazioni sindacali soltanto con le XX.XX. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e si impegnano perché esse adottino le procedure negoziali previste nel presente accordo.
Le Associazioni datoriali e le aziende utilizzeranno le forme di raffreddamento, nel quadro di costrut- tive relazioni industriali. Inoltre le aziende ripristineranno il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero dopo la tempestiva comunicazione della revoca degli stessi.
Le Associazioni datoriali e le aziende da esse rappresentante favoriranno forme congrue di pubbliciz- zazione dei termini delle vertenze.
► integrato dagli obblighi di comunicazione all’utenza previsti dalla provvisoria regolamentazione della CG ( v. pag. 200)
Art. 5 - Norme finali
► superate dalla provvisoria regolamentazione della CG ( v. pag. 200)
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Associazioni datoriali FEDERTRASPORTI, FENIT ed ANAC, nel trasmettere la presente ipotesi di accordo, pur esprimendo una valutazione complessivamente positiva sui contenuti della stessa, an- che in riferimento alle notevoli difficoltà incontrate per la sua definizione - rappresentata da oltre 6 mesi di trattativa - esprimono perplessità e preoccupazione in relazione al disposto di legge per la pre- visione contenuta nel terzo comma, punto d), art. 3 della predetta ipotesi di accordo, relativa allo scio- pero dell’intera giornata.
Le Organizzazioni FILT-FIT-UILTRASPORTI ritengono che quanto concordato tra le parti disciplina positivamente nello spirito e nella ratio della legge n. 146 del 1990 la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero, rafforzando altresì al massimo la prosecuzione ed il raffreddamento dei conflitti che originano il ricorso all’azione sindacale.
Ciò posto le XX.XX. dei lavoratori dichiarano che ogni parte dell’Accordo è inscindibile se strettamen- te correlata alle altre, per cui ogni modifica, ancorché parziale, ne invaliderebbe la organicità e la fina- lità costringendo le medesime non solo a considerare privi di qualsiasi efficacia gli effetti che ne con- seguono, ma addirittura disdetto “di fatto” l’Accordo stesso.
CCNL 11 APRILE 1995
Art. 1 - Pari opportunità ed azioni positive
Si costituisce a livello nazionale, in armonia con quanto previsto dalla normativa U.E. e dalla legisla- zione nazionale in tema di pari opportunità uomo-donna ed azioni positive nel lavoro, un comitato bi- laterale paritetico che si dovrà riunire minimo tre volte l’anno, con funzioni di osservatorio per l’individuazione di strumenti atti a garantire l’effettiva parità uomo-donna nel lavoro.
Il comitato avanzerà proposte, per tale finalità, sulle parti normative del CCNL, per la difesa e la valo- rizzazione del lavoro delle donne, promuovendo coerenti sperimentazioni di azioni positive.
I comitati esistenti al livello aziendale faranno riferimento a quello costituito a livello nazionale.
Il comitato nazionale verrà formato da quattro rappresentanti datoriali e altrettanti rappresentanti sin- dacali.
Art. 2 - Sicurezza sul lavoro, attività nocive
Le parti convengono sulla esigenza di realizzare una intesa quadro, con particolare riferimento alle norme di legge., alle direttive U.E. ed all’ultimo decreto legislativo n. 626 del 1994.
In tale quadro potranno essere considerate, tra l’altro, le problematiche riguardanti i requisisti fisici ai fini della garanzia dell’esercizio e la individuazione di eventuali fattispecie da ricondurre alle malattie professionali.
Art. 3 - Portatori di handicap
Con riferimento a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ferma restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità, le parti interverranno sulle autorità competenti affinché, al fine di agevolare gli utenti portatori di handicap, pongano in essere concreti interventi atti ad eliminare o superare le barriere architettoniche e ogni fattore limitativo all’uso del mezzo pubblico.
Art. 4 - Permessi parentali
Per la malattia del bambino, entro i primi tre anni di vita, spettano alla madre lavoratrice, dietro pre- sentazione di certificato medico, un numero massimo di permessi retribuiti, pari complessivamente
nel triennio a dieci giornate intere, frazionabili a richiesta in mezze giornate.
Il permesso predetto spetta, in alternativa, al padre, ove la madre lavoratrice rinunci alla fruizione del- lo stesso con apposita nota comunicata sia all’azienda della lavoratrice che a quella del padre.
Art. 5 - Tossicodipendenti ed etilisti
Dopo l’ultimo comma dell’articolo 13 dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989 aggiungere i seguenti commi:
“Ove il programma terapeutico di riabilitazione lo consenta, il lavoratore tossicodipendente a tempo indeterminato, può avanzare all’azienda formale richiesta, corredata dalla relativa documentazione,
per ottenere una diversa posizione di lavoro idonea alle proprie capacità lavorative nonché alla possi- bilità di prosecuzione della terapia di recupero. Ove possibile, l’azienda farà ricorso alle procedure di cui al penultimo comma dell’articolo 3 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1993 n. 148, a seconda delle condizioni del lavoratore interessato.
I periodi di aspettativa non retribuita e/o quelli trascorsi nella nuova posizione di lavoro assegnata ai sensi del comma che precede non posso o eccedere complessivamente la durata del programma di ria- bilitazione e, comunque, il limite di 3 anni.
Ai lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, troveranno applicazione i due comuni che precedono”. Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa, l’azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo deter- minato.
Art. 6 - Volontariato
In relazione a quanto previsto dall’art.. 17 della legge 11 agosto n. 1991, n. 226, le parti concordano che il lavoratori che fanno parte delle organizzazioni di volontariato e iscritte ai registri previsti dalla legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle turnazioni in atto aziendalmente.
A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.
Art. 7 - Mercato del lavoro - Contratti atipici
► sostituito dall’art. 7 del CCNL 27 novembre 2000, a sua volta successivamente sosti- tuito dall’art. 2 del CCNL 18 novembre 2004 (v. pag. 106)
Art. 8 - Norme relative alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
► assorbito dall’art. 2 del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 106)
Art. 9 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n.
223 del 1991
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 25, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell’articolo 25 della leg- ge citata e successive modificazioni, non si tiene conto delle assunzioni dei lavoratori:
- con qualifica di quadro;
- con funzioni di concetto.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia. fiducia e sicurezza degli impianti.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5° comma dell’articolo 25 della legge n. 223 del 1991, saranno computati ai fini della copertura dell’aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 25 citato quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
(…)
Art. 10 - Orario di lavoro
► abrogato dall’art. 8 del CCNL 25 luglio 1997, a sua volta successivamente sostituito, ad eccezione del punto 3 (v. pag. 50), dall’art. 6 del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 86)
Art. 11 - Disciplina legislativa
In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, si concorda di costituire una commissione paritetica fra le parti firmatarie del presente accordo al fine di verificare la possibilità di ricorrere all’applicazione della procedura prevista dalla norma predetta, in ordine agli istituti regolamentati dalle disposizioni contenute nell’allegato A) al X.X. 0 gennaio 1931 n. 148, fatta comunque salva l’invarianza dei costi.
Art. 12 – Flessibilità
► abrogato dall’art. 8 del CCNL 25 luglio 1997, a sua volta successivamente sostituito, ad eccezione del punto 3 (v. pag. 50), dall’art. 6 del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 86)
Art. 13 - Decorrenza e durata del CCNL - aumenti retributivi
(…)
Art. 14 - Previdenza complementare
► attuato con AN 23 aprile 1998, 29 luglio 1998, 3 novembre 1998 e 16 maggio 2000 (v. pag. 52)
Art. 15 - Fondo integrativo di previdenza
► attuato con AN 23 aprile 1998, 29 luglio 1998, 3 novembre 1998 e 16 maggio 2000 (v. pag. 52)
Art. 16 - Livelli di contrattazione
► sostituito dai paragrafi “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” (v. pag. 48) e “Contrattazione aziendale” (v. pag. 48) dell’art. 1 del XXXX 00 xxxxxx 0000, x xxxx xxx- xx successivamente modificati dall’AI 15 aprile 2009
Art. 17 – Rappresentanze Sindacali Unitarie
► attuato da AN 28 marzo 1996 (v. pag. 38)
Art. 18 - Permessi sindacali ex art. 27 CCNL. 23 luglio 1976
► attuato da AN 29 luglio 1998 (v. pag. 65).
Si dà per inteso che la base di riferimento per il computo dei permessi comprende i lavoratori con con- tratto atipico.
Art. 19 - Integrazione all’articolo 30 del CCNL 23 luglio 1976
► attuato da AN 28 marzo 1996 (v. pag. 38)
Si da per inteso che la base di riferimento per il computo dei permessi comprende i lavoratori con con- tratto atipico.
Art. 20 - Contributi sindacali
Gli articoli 25 del CCNL 23 luglio 1976 e dell’accordo nazionale 25 luglio 1980 sono sostituiti come segue:
“Le aziende autoferrotranviarie - internavigatrici associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti provve- deranno a trattenere l’importo del contributo associativo sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia ri- chiesta con specifica delega sottoscritta ed inoltrata con lettera dell’organizzazione sindacale a cui aderisce. Alle aziende verranno consegnate le deleghe individuali deliberatamente sottoscritte dal lavoratore.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo quello dell’inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato.
Le deleghe sottoscritte dai lavoratori al momento della firma del presente CCNL restano valide salvo eventuali revoche individuali.
La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all’organizzazione sindacale interessata e dall’azienda per gli adempimenti relativi.
L’importo del contributo sindacale ed il numero delle quote mensili nell’anno sono indicate dalle or- ganizzazioni sindacali territoriali.
Le aziende trasferiscono gli importi della trattenuta al sindacato di spettanza mediante le modalità che saranno indicate dalla stessa organizzazione sindacale territorialmente competente.
La trattenuta ed i versamenti verranno effettuati dalle aziende mensilmente.
A richiesta della organizzazione sindacale territorialmente competente le aziende forniranno l’elenco degli iscritti alla stessa organizzazione sindacale.
Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali già in atto presso le singole aziende.”
Art. 21 - Riqualificazione del c.c.n.l
(…)
ACCORDO NAZIONALE IL 28 MARZO 1996
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
(…)
Si conviene sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, denominate R.S.U., nelle azien- de esercenti pubblici servizi di trasporto (autofiloferrotranvie, autolinee in concessione, navigazione interna lagunare, navigazione interna lacuale, funivie portuali, funicolari terrestri ed aeree assimilate, per atto di concessione alle ferrovie).
In ogni azienda esercente servizi pubblici di trasporto, la R.S.U. è la struttura unitaria sindacale di base e costituisce l’organo unitario del rapporto diretto tra lavoratori e sindacati.
La R.S.U. deve concretizzare l’iniziativa sindacale con particolare riguardo alle specifiche condizioni di lavoro degli addetti e, pertanto, subentra in ogni fattispecie di settore e unità organizzativa aziendale alle strutture preesistenti (commissioni interne, consigli unitari di azienda, R.S.A.) gestendo, sempre ed esclusivamente per le materie dell’area aziendale ad essa demandate, le prerogative ad essa ricono- sciute nei contratti collettivi, come specificato nel presente accordo.
La R.S.U., provvede a convocare assemblee d’azienda o d’impianto secondo quanto previsto dal pre- sente accordo al fine di dibattere i problemi che investono le condizioni di lavoro della categoria sia sul piano normativo che ambientale, nonchè di illustrare le linee generali e particolari di politica sin- dacale delle Confederazioni ai vari livelli.
PARTE PRIMA
MODALITÀ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
1. La rappresentanza sindacale unitaria può essere costituita in ogni azienda con più di 15 dipen- denti ad iniziativa delle associazioni sindacali stipulanti il protocollo del 23 luglio 1993 e che abbiano stipulato o aderito all’ a. n. 7 febbraio 1991.
2. Hanno altresì potere di iniziativa, le associazioni sindacali di cui al punto 4, lettere a) e b), parte seconda del presente accordo.
3. In fase di prima applicazione, l’iniziativa di cui al primo comma deve, di norma, essere esercita- ta, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra indivi- duate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.
4. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, sarà esercitata almeno tre mesi prima della scaden- za del mandato.
5. Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il/i rappresentante/i per la sicurezza di cui all’art.18, comma 6 del D.Lgs. 626/94 e all’accordo nazionale sui rappresentanti per la sicurezza del 28.3.1996, è/sono indicato/i contestualmente alla costituzione della R.S.U. e tra i suoi com- ponenti.
2. Composizione
1. Alla costituzione della r.s.u. si procede assegnando i seggi in misura proporzionale ai risultati conseguiti, alle diverse liste che hanno concorso alla competizione elettorale.
2. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sin- dacali terranno conto delle varie categorie professionali operanti nel settore al fine di garantire un’adeguata composizione della rappresentanza.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
1. Il numero dei componenti la R.S.U. non può superare:
a. 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano fino a 70 dipendenti;
b. 5 componenti per la R.S.U.costituita nelle aziende che occupano da 71 a 100 dipendenti;
c. 7 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 101 a 150 dipendenti;
d. 9 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 151 a 200 dipendenti;
e. 12 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 201 a 500 dipendenti;
f. 15 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 501 a 1000 dipendenti;
g. 40 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 1001 a 2500 dipendenti;
h. 70 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 2501 a 3000 dipendenti;
i. 80 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 3001 a 4000 dipendenti;
l. 90 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 4001 a 6000 dipendenti;
m. 120 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano da 6001 a 10000 dipendenti;
n. 150 componenti per la R.S.U. costituita nelle aziende che occupano più di 10000 dipendenti; ai fini di cui sopra si considerano dipendenti gli agenti di ruolo presenti in azienda, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro ed i lavoratori assunti con contratto a tempo determi- nato superiore a sei mesi, esclusi gli stagionali.
2. Nelle aziende con oltre 200 dipendenti potranno essere costituiti organismi di coordinamento in base alle intese definite dalle OOSS dei lavoratori stipulanti il presente accordo, tra i componen- ti la R.S.U., con il compito di rappresentare la R.S.U. di fronte alla direzione aziendale, per le materie di interesse aziendale generale e di convocare formalmente le riunioni della stessa R.S.U.
3. Nei limiti numerici complessivi di cui al comma 1 l’insieme degli addetti all’impianto interessa- to (officina, direzione, deposito, scalo, ecc.) è rappresentato da uno o più componenti la R.S.U. eletto/i nei vari gruppi omogenei o aree professionali; l’entità numerica dei componenti varia a seconda della consistenza dell’organico del luogo di lavoro.
4. Resta inteso che, in ogni azienda. non dovrà essere costituita più di una R.S.U. 5. Per quanto ri- guarda le aziende miste associate alla Federtrasporti, le par ti, a livello locale, applicheranno quanto definito al primo comma, verificando la coerenza con le eventuali soluzioni in atto negli altri settori presenti nell’azienda stessa.
4. Diritti, permessi, libertà sindacati, tutele e modalità di esercizio
1. I componenti della R.S.U. subentrano ai dirigenti r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali, fatto salvo il di- sposto di cui all’art. 19 dell’a.n. 11 aprile 1995.
2. E’ comunque confermato, in favore delle associazioni sindacali che ne hanno i requisiti, il diritto di indire, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, lettera h) dell’a.n. 7.2.1991, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 5 delle l0 ore annue retribuite.
3. Per quanto attiene il diritto a permessi sindacali non retribuiti e il diritto di affissione si conferma altresì quanto rispettivamente previsto dagli artt.30, ultimo comma, e 26 del CCNL 23.7.1976.
5. Compiti e funzioni
1. La R.S.U. subentra alle r.s.a. nella titolarità’ dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad esse spet- tanti per effetto di disposizioni di legge e di contratto nazionale salvo quanto disposto al succes- sivo comma. Le parti procederanno, nell’ambito del rinnovo del CCNL, ad una ridefinizione del complesso della materia propria dell’area aziendale.
2. La R.S.U. concorre con le Associazioni sindacali stipulanti il CCNL territorialmente competenti titolari della contrattazione aziendale alla stipula del contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie proprie dell’area aziendale, con le procedure, tempi, modalità e nei limiti che saranno stabiliti in sede di contrattazione nazionale in applicazione dell’art. 16, comma 1, dell’a.n. 11.4.1995.
6. Xxxxxx e sostituzione nell’incarico
1. La R.S.U. resta in carica per tre anni e ciascuno dei componenti può essere rieletto. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza prevista e trascorso un periodo di tempo non superiore a tre mesi, le strutture terri- toriali di categoria superiore intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Se anche in questo caso non si raggiunge l’accordo necessario, trascorso un ulteriore periodo di tre mesi, la struttura di categoria di livello superiore indice le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità stabilite dal pre- sente accordo. Trascorsi sei mesi dalla scadenza, la R.S.U. si considera decaduta.
2. In caso di dimissioni dall’incarico di componente la R.S.U. o di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, lo stesso componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le sostituzioni dei componenti la R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
4. Ove, a seguito di mutamenti nella concessione di linee, nell’organizzazione dei servizi o nei si- stemi di esercizio, si verifichino delle modifiche non marginali e non temporanee del numero dei dipendenti dell’azienda, si procederà entro 2 mesi alla rideterminazione del numero dei compo- nenti della R.S.U. esistente o, in casi di particolare rilevanza, alla elezione di una nuova R.S.U.
7. Decisioni
1. Le decisioni relative a materie di competenza della R.S.U. sono assunte dalla stessa in base ai cri- xxxx previsti da intese definite dalle XX.XX. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
8. Clausola di salvaguardia
1. Le organizzazioni sindacali che siano firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell’art. 19 della legge 20/5/1970 n. 300, e ogni altra struttura sindacale aziendale comunque denominata.
2. Le strutture aziendali di cui al comma precedente già esistenti devono pertanto considerarsi deca- dute all’atto di costituzione della R.S.U.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA ELEZIONE DELLE R.S.U.
1. Modalità di indizione delle elezioni
1. Almeno tre mesi prima la scadenza del mandato della R.S.U. le associazioni sindacali di cui al punto 1, parte prima del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, provvederanno ad indire le ele- zioni mediante comunicazione da inviare alla direzione aziendale e da affiggere nell’apposito/i albo/i che l’azienda metterà a disposizione per l’occasione. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Nella composizione della R.S.U., dovendo tener conto delle specificità professionali dei lavoratori ad- detti, il corpo elettorale dell’impianto sarà suddiviso proporzionalmente in gruppi omogenei e/o in a- ree professionali; qualora in un impianto l’esiguità del numero dei lavoratori non consentisse il rag- giungimento del quoziente previsto, tutti i lavoratori appartenenti ad un unico gruppo omogeneo, pre- senti nei vari impianti dell’azienda, saranno accorpati elettoralmente ed assegnati all’impianto più ri- spondente alle esigenze funzionali e professionali rappresentate.
2. Quorum per la validità delle elezioni
1. Le organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazio- ne dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alla stessa abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al vo- to.
3. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazio- ni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in rela- zione alla situazione venutasi a determinare.
3. Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto di votare tutti i lavoratori (a tempo determinato ed indeterminato) dipendenti dell’azienda alla data delle elezioni (esclusi i dirigenti).
2. Sono eleggibili o designabili i lavoratori a tempo indeterminato, non in prova, dipendenti dell’azienda (esclusi i dirigenti).
4. Presentazione delle liste
1. Le strutture competenti a presentare le liste sono le seguenti:
a) Le Associazioni sindacali stipulanti o aderenti al presente accordo e quelle stipulanti o aderenti al CCNL autoferrotranvieri e all’a.n. 7.2.1991.
FILT, FIT e UILT presentano proprie liste di organizzazione, distinte e separate, precedute dal Preambolo Unitario CGIL-CISL-UIL intangibile di cui all’intesa quadro CGIL-CISL-UIL dell’ l.3.91.
Le organizzazioni sindacali del settore autoferrotranvieri ed internavigatori della FILT-CGIL FITCISL e UILTRASPORTI decidono che le tre liste di candidati, distinte per sigla, verranno in- serite in un’unica scheda preceduta dal Preambolo Unitario. I settori autoferrotranvieri ed inter- navigatori della FILT-CGIL FIT-CISL e UILTRASPORTI si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce;
a) le associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condi- zione che:
1. accettino espressamente e formalmente, sottoscrivendo due copie di identico verbale, i conte- xxxx del presente accordo e della vigente regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei pubblici servizi di trasporto (compresi gli accordi aziendali attuativi).
Una copia del verbale di cui sopra deve essere inviata alla direzione aziendale prima della af- fissione delle liste.
2. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori aventi diritto al voto pari al 5% del to- tale degli stessi.
I lavoratori aventi diritto potranno firmare per una sola lista. In caso contrario la firma è nulla di di- ritto in tutte le liste nelle quali la stessa è stata apposta.
Per quanto riguarda i quadri, la percentuale di cui sopra va riferita al complesso dei lavoratori dell’azienda individuati come quadri ai sensi della vigente disciplina contrattuale nazionale in mate- ria.
2. Se le associazioni sindacali di cui alla lettera b) del precedente comma intendono indire le elezioni della R.S.U., le modalità previste dai numeri 1) e 2)della precedente lett.b) sono anticipate al mo- mento della relativa comunicazione. Per la presentazione della lista resta fermo il termine stabilito al punto 1, parte seconda.
3. Nel caso che lavoratori aderenti ad una organizzazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, le strutture territoriali di settore interessate ne sconfesseranno ogni appartenenza.
4. Ogni associazione sindacale si impegna a presentare una sola lista.
5. Candidati
1. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della commissione elettorale.
2. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
3. Xxx, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale procederà all’annullamento della candidatura su tutte le liste.
4. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare il doppio del numero dei componenti la R.S.U.
6. Commissione elettorale
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione viene nominata in ogni azienda, a cura delle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste, la commissione eletto- rale.
2. La commissione elettorale è composta da non candidati e in modo paritetico tra le organizzazioni sindacali di cui sopra.
3. La commissione elettorale nomina, per ogni seggio, un presidente e gli scrutatori di cui al succes- sivo punto 8.
7. Compiti della commissione
1. La commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integra- zione e comunque non prima della scadenza del termine di cui al punto 1, ogni contestazione re- lativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti del presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pre- giudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
d) comunicare la dislocazione, il giorno e l’orario di apertura e chiusura dei seggi;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
g) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi com- prese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
8. Scrutatori
1. E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elet- torale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
9. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura della commissione elettorale mediante affissione nell’albo/i di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissa- ta per le elezioni.
10. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta per- sona.
11. Xxxxxx elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dai presidenti del seggio.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
12. Preferenze
1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell’apposito spazio del- la scheda.
3. L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
4. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
13. Modalità della votazione
1. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla commissione elettorale previo accordo con la direzione aziendale in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio.
2. Qualora le circostanze lo dovessero richiedere potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare sotto ogni aspetto la segretezza del voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione stessa.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, me- diante comunicazione nell’albo/i esistente/i presso le aziende, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
4. Le aziende, compatibilmente con le esigenze del servizio, agevoleranno la partecipazione al voto dei lavoratori addetti al movimento e turnisti.
14. Composizione del seggio elettorale
Il seggio elettorale è composto dal presidente nominato dalla commissione elettorale di cui al pun- to 6 e dagli scrutatori di cui al punto 8.
15. Attrezzatura del seggio elettorale
1. A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’ urna elettorale idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scru- tinio.
2. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso e validato dalla commissione elettorale.
16. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto dovranno esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale con- cernente le operazioni elettorali.
17. Compiti del presidente del seggio elettorale
Il presidente del seggio elettorale farà apporre all’elettore nell’elenco di cui al punto 16 la firma accanto al suo nominativo.
18. Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tut- ti i seggi.
2. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale dello scrutinio su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla commissione elettorale che, in caso che più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
3. La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi: il piego sigilla- to, dopo la definitiva convalida della r.s.u. sarà conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della direzione aziendale.
19. Attribuzione dei seggi
1. Ai fini dell’elezione dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi sarà ripartito secondo il crite- rio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Sul 33% totale dei seggi, allo scopo di rafforzare la solidarietà fra i Sindacati Confederali, tutta la parte di pertinenza di CGIL, CISL e UIL, quale che sia la percentuale di ciascuna Organizzazione verrà conteggiata complessivamente e ripartita fra CGIL, CISL e UIL in misura paritetica.
3. Nell’ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in ragione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista.
20. Ricorsi alla commissione elettorale
1. La commissione elettorale, sulla base del risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seg- gi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma la commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini di cui al comma precedente, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale di cui al primo comma la con- clusione alla quale è pervenuta.
4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel ter- mine stesso, sempre a cura della commissione elettorale, all’associazione datoriale di categoria, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.
21. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, da un rappresentante designato dall’associazione datoriale di categoria di appartenenza, ed è presieduto dal direttore dell’U.R.L.M.O. o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di die- ci giorni.
22. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ri- corsi sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale ed alla associazione nazionale datoriale cui aderisce l’azienda, a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei compo- nenti.
23. Revoca dei componenti la R.S.U.
E’ prevista la revoca del mandato al rappresentante eletto a seguito di motivata richiesta scritta dei due terzi dei lavoratori del collegio elettorale. La richiesta di revoca deve essere dibattuta e accet- tata con voto, da almeno due terzi i componenti la R.S.U.
24. Adempimenti della direzione aziendale
La direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elet- torali.
PARTE TERZA
NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI
25. Norma transitoria
Le parti si danno reciprocamente atto che gli esiti delle elezioni effettuate fino alla data della presente regolamentazione si intendono transitoriamente confermati sino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31/12/96.
26. Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente regolamentato si richiamano le disposizioni degli Accordi inter- confederale del 20 dicembre 1993 e del 29 settembre 1994.
2. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti stipulanti, previo pre- avviso pari a 4 mesi.
3. Le parti convengono che, qualora intervenga una nuova disciplina legislativa e/o interconfederale volta a regolamentare, ancorché parzialmente, la materia del presente accordo, si procederà ad un riesame dello stesso al fine di verificasse la corrispondenza con i contenuti della normativa so- pravvenuta.
4. Le parti concordano altresì che dall’applicazione del presente accordo non devono comunque de- rivare, per ogni singola azienda, oneri aggiuntivi rispetto a quelli già in atto per gli stessi istituti.
5. Le norme del Titolo IV del CCNL 23.7.1976, non compatibili con la presente norma e con l’Art.19 1.300/70, così come riformulato a seguito all’esito referendario, si intendono abrogate.
ACCORDO NAZIONALE 28 MARZO 1996
ISTITUZIONE RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(…)
1. - Il rappresentante per la sicurezza
Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte le aziende saranno promosse iniziative, con le modalità di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la si- curezza.
2. - Aziende fino a 15 dipendenti
Per le aziende aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno. La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concor- renti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a se- guito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti della azienda e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato dipendenti della azienda.
La durata dell’incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ogni azienda riceverà il verbale di elezione del rappresentante per la sicurezza e trasmetterà il nomina- tivo eletto all’organismo paritetico così come sarà definito e con le modalità previste da successivo ac- cordo. In via transitoria, il nominativo dell’eletto verrà comunicato all’associazione nazionale dei da- tori di lavoro firmatari del presente accordo.
3. - Aziende con più di 15 dipendenti
Aziende da 16 a 200 dipendenti
Nelle aziende che occupano da 16 a 200 dipendenti nel numero dei componenti della R.S.U. si indivi- dua un rappresentante per la sicurezza.
Aziende con più di 200 dipendenti
Nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti il numero di rappresentanti per la sicurezza è quello previsto dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 626 del 1994. Tale numero è ricompreso nel numero dei componenti la R.S.U., così come definita dall’accordo nazionale
Permessi
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza utilizzeranno, per l’esercizio delle loro funzioni, permessi retribuiti fino a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
In sede aziendale le parti procederanno all’assorbimento, sino a concorrenza, delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza eventualmente già riconosciute per lo stesso titolo.
Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.
La procedura di elezione è quella applicata per l’elezione della R.S.U.
Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U. ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali a- ziendali, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro un mese dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della R.S.U. al loro interno.
Nei casi in cui la R.S.U. non sia sta ancora costituita (e fino a tale evento) il rappresentante/i per la si- curezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le a- ziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della R.S.U. il rappresentate per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima. Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato con le modalità previste dall’accordo nazionale 28.3.96 sulle RSU, alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione all’organismo paritetico che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista dall’accordo nazionale di cui sopra.
4. - Attribuzione del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenu- ta all’art. 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limi- tazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende ef- fettuare agli ambienti di lavoro.
Xxxx visite si svolgono anche congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Modalità di consultazione
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale stesso.
In fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, e comunque, non oltre il 30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuato la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consulta- zione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle XX.XX. stipulanti il presente accordo.
5. - Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2. del D.Lgs. 626/94 custodito presso l’azienda ovvero unità produttiva ai sensi dell’art.4, comma 3, dello stesso provvedimento.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riferite alle ma- terie previste dal D.Lgs. 626/94.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connes- so alla sua funzione nel rispetto del principio di riservatezza.
6. - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Fermo restando quanto previsto negli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 la formazione dei rappresen- tanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi re- tribuiti aggiuntivi in ragione di 32 ore lavorative annue.
Il programma, in via esemplificativa, dovrà comprendere le seguenti materie:
- conoscenze generali e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Sulla base della esemplificazione di cui sopra l’azienda promuoverà la consultazione con le organizza- zioni sindacali stipulanti il presente accordo sui contenuti della formazione, e sulle metodologie di in- segnamento.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, promuove una integrazione della formazione.
7. - Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 626/1994 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto apposito verbale.
Ferma restando la validità degli accordi aziendali eventualmente già sottoscritti in materia, qualora a livello aziendale, sia già prevista una disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la si- curezza, ovvero siano stati previsti organismi paritetici con funzioni inerenti i temi dell’igiene, della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, le parti potranno armonizzare la disciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo riguardo a quanto globalmente definito nelle intese.
Per quanto non espressamente definito si rinvia agli accordi interconfederali.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento alle disposizioni di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 in tema di co- stituzione e funzioni degli Organismi paritetici le parti stipulanti il presente accordo rinviano ad un accordo successivo che terrà anche conto di quanto disciplinato a livello interconfederale.
CCNL 25 LUGLIO 1997
Art. 1 - Relazioni industriali
Premessa (…)
Informazione e consultazione.
► sostituito dall’art. 1 del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 66)
Formazione e aggiornamento professionale.
► sostituito dall’art. 1 del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 66)
Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale si articola:
- sul CCNL;
- sulla contrattazione aziendale negli ambiti, modalità e tempi previsti dal CCNL.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
► sostituito dall’AI 15 aprile 2009
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
► modificato dall’AI 15 aprile 2009
La contrattazione aziendale di tipo economico sarà attivata con le modalità, contenuti e limiti di cui all’art. 6 del presente accordo.
Art. 2 - Retribuzione tabellare.
La locuzione “retribuzione conglobata” di cui all’art. 1 del CCNL 12 marzo 1980 è sostituita in ogni parte del CCNL dalla locuzione “retribuzione tabellare”.
Le parti si danno atto che con tale sostituzione nulla hanno inteso modificare della disciplina relativa all’istituto in esame.
Art. 3 - Aumenti periodici di anzianità.
► modificato dall’art. 3, lett. c), del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 85)
Il lavoratore ha diritto a un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di servizio.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimen- to di ogni biennio di anzianità di servizio.
Il lavoratore ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la mede- sima azienda fino a un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente dai livelli rag- giunti.
In caso di avanzamenti e promozioni, di cambi di qualifica, anche nell’ambito dello stesso livello, il lavoratore conserverà il numero di A.P.A. già acquisito nella qualifica di provenienza ricalcolato sulla base del valore corrispondente al livello retributivo raggiunto, nonché le frazioni di biennio maturate. Sono abrogati e interamente sostituiti dalla presente disciplina gli artt. 7 e 8 del CCNL 23 luglio 1976, nonché l’art. 3 del CCNL 12 marzo 1980, come modificato dal punto relativo all’anno 1984, lett. a), del 17 giugno 1982.
Art. 4 - Nuovo 3° elemento salariale e trattamenti sostitutivi
A decorrere dalla data di stipula del presente contratto, il nuovo terzo elemento salariale è soppresso.
► all’atto della soppressione, salvaguardati importi vigenti, confermati successiva- mente anche alla data di decorrenza della nuova classificazione dall’art. 3, lett. h), 2° alinea, del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 85)
Art. 5 - Trattamento di fine rapporto
E’ abrogato l’art. 6 del CCNL 12 luglio 1985.
Art. 6 - Premio di risultato
Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono es- sere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato.
Tale istituto è volto a favorire l’ottenimento di risultati conseguiti nella realizzazione di pro- grammi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di competitività della azienda.
Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonché del premio di risultato le parti, a livello aziendale, valutano le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contratta- zione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali.
La richiesta di rinnovo dell’accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le mo- dalità e nel rispetto delle procedure previste dall’art. 2, lett. c), dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991. Gli accordi aziendali individueranno:
- i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato;
- le condizioni per l’attribuzione del premio di risultato e i relativi criteri di quantificazione;
- i parametri e i criteri di misurazione della performance generale o delle performance specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, ecc.);
- l’eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali;
- i criteri di rimodulazione del premio per l’ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti;
- i criteri di ripartizione del premio di risultato.
Fermo quanto previsto dall’art. 3 del CCNL 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno contenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato.
In questo contesto potranno anche essere concordati forme, tempi e altre clausole per l’informazione e la veri- fica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell’accordo.
Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l’istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio e analisi degli accordi posti in essere.
Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento dei risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati.
Il premio non rientra nella retribuzione normale di cui all’art. 1 del CCNL 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del TFR, è già comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi le- gali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontri- buzione previdenziale di cui al Protocollo 23.7.93 e successivi provvedimenti attuativi.
Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di mi- glioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l’elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede a- ziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.).
All’art. 2, lett. c), dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli artt. 2 e 3 dell’accordo nazionale 27 febbraio 1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo.
Sono abrogati l’art. 3 del CCNL 23 luglio 1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del CCNL 17 giugno 1982, l’accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell’accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell’accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disci- plina.
Art. 7 - Materie e istituti riservati all’area nazionale.
L’art. 2 del CCNL 23 luglio 1976 così come modificato dall’art. 2 dell’accordo nazionale 12 luglio 1985 è così sostituito:
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti e materie:
- anzianità di servizio;
- inquadramento del personale;
- quadri;
- orario di lavoro;
- ferie;
- retribuzione tabellare e relativi parametri;
- retribuzione normale;
- competenze accessorie unificate;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di mensa;
- trattamenti sostitutivi;
- disciplina generale della contrattazione di secondo livello;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- mensilità aggiuntive;
- trasferta, diaria ridotta e concorso pasti;
- festività;
- traslochi;
- indennità di buonuscita e trattamento di fine rapporto, salva la disciplina di secondo livello;
- relazioni industriali, assetti contrattuali, procedure di mediazione e raffreddamento;
- diritti sindacali;
- appalti e assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- benemerenze nazionali;
- previdenza complementare;
- congedo matrimoniale;
- contratti atipici: apprendistato (trattamento economico e normativo), contratti a tempo parziale, con- tratti a termine e contratti di formazione e lavoro;
- avventiziato (trattamento economico e normativo);
- esclusioni ex art. 25 della legge n. 223/91;
- maternità;
- procedure per l’adozione del sistema ad agente unico;
- disciplina generale della regolamentazione del diritto di sciopero di cui alla legge 146/90;
- regolamentazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
- norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 626/94 e successive modificazioni, ecc.);
- diritti sociali e individuali: pari opportunità e azioni positive;
- permessi parentali; volontariato; agevolazioni nei confronti dei portatori di handicap (lavoratori e utenti); a- gevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, trapianti, espianti, AIDS;
- disciplina generale delle attività ricreative e culturali.
Appartengono, inoltre, alla esclusiva competenza dell’area nazionale gli istituti e le materie non e- spressamente demandati all’area aziendale.
Art. 8 - Orario di lavoro
► modificato, ad eccezione del punto 3, dall’art. 6 del CCNL 27 novembre 2000 (v. pag. 86)
3) Per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente, il tempo trascorso dal secondo autista a bordo del veicolo è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali. Il tempo di cui al precedente periodo è retribuito, a seconda del tipo di prestazione effettuata, con criteri stabiliti a livello azien- dale.
Per i servizi in parola trova applicazione la disciplina del Regolamento CEE 20 dicembre 1985, n. 3820, in tema di tempi di guida, nastro lavorativo, periodi di riposo e interruzioni.
Sono abrogati gli artt. 10 e 12 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995.
Art. 9 - Contratti atipici
► sostituito dall’art. 7 del CCNL 27 novembre 2000, a sua volta successivamente sosti- tuito dall’art. 2 del CCNL 18 novembre 2004 (v. pag. 106).
Art. 10 - Linee generali della riforma dell’inquadramento.
(…)
Art. 11 - Previdenza complementare
► istituito “Priamo” con AN 23 aprile 1998, 29 luglio 1998, 3 novembre 1998, 3 maggio 2000 (v. da pag. 52 a pag.64)
► verbale del 18 dicembre 2009 (v. pag. 60)
Art. 12 - Limiti di età per l’ammissione in servizio
Il punto 2 del comma 1 dell’art. 10 del Regolamento allegato A) al RD 8 gennaio 1931 n. 148 è modi- ficato come segue:
“2) di aver superato, al momento dell’assunzione in prova, il 18° anno di età”.
Art. 13 - Quadri
(…)
Art. 14 - Riposo periodico
Il riposo periodico cade normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo periodico in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo periodico.
In aggiunta al pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione del lavoro festivo e al 50% della retribuzione tabellare per le ore eventualmente non lavorate ove il servizio prestato fosse inferiore all’orario normale giornaliero, nella eccezionale ipotesi di mancata concessione del riposo periodico con definitiva perdita dello stesso a causa di speciali esigenze di esercizio tale da non garan- tire il riconoscimento di almeno 52 riposi in ragione di anno solare, è altresì corrisposta un’indennità di natura risarcitoria in misura pari alla maggiorazione del lavoro festivo per ogni ora effettivamente lavorata.
Le parti, con la norma di cui al presente articolo, non intendono modificare il numero dei riposi in atto aziendalmente.
Art. 15
– Molestie sessuali
Saranno considerati comportamenti lesivi della dignità della persona tutte le forme di molestie e ricatto ai fini sessuali.
Le aziende, le XX.XX. e i CPO, ove costituiti, dovranno dare divulgazione e dare atto a tutti gli adem- pimenti necessari per l’attuazione della raccomandazione CEE del 27 novembre 1991.
Dovranno porsi in essere, altresì, azioni di prevenzione con soluzioni per le situazioni a rischio.
– Azioni positive
In attuazione dell’art. 1, punto a), legge 125/91, al fine di promuovere l’inserimento di forza lavoro femminile, attualmente sottorappresentata nel settore del trasporto pubblico locale, si attueranno solu- zioni e misure transitorie che consentiranno di accrescere la presenza di donne in tutte le qualifiche per cui è prevista l’assegnazione.
In occasione di reperimento di personale esterno per le assunzioni, le parti, ciascuna per le proprie competenze, sono impegnate ad attivare misure che non penalizzino il personale femminile anche in riferimento a particolari categorie di personale.
Le parti, ciascuna per le proprie competenze, sono impegnate ad attivare misure che non penalizzino il personale femminile.
Le astensioni obbligatorie per maternità di cui alla legge n. 1204/71 debbono essere considerate come presenza in servizio ai fini del computo dell’anzianità di servizio e qualifica per i passaggi di livello.
Art. 17 - Lavori usuranti
Le parti convengono di insediare una commissione paritetica sui lavori usuranti di cui alla legge 335/95.
Art. 18 - Copertura previdenziale dei periodi di malattia
► attuata con AN 19 settembre 2005 (Asstra, v. pag. 119) e 15 novembre 2005 (Anav, v. pag. 122) su trattamenti di malattia
Art. 19 - Permessi sindacali ex art. 27 CCNL 23 luglio 1976
► attuato con AN 29 luglio 1998 (v. pag. 65)
Art. 20 - Pari opportunità.
Le parti convengono di definire entro il 10 settembre p.v. opportune normative sul tema in oggetto che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 21 - Stesura del testo unico degli accordi nazionali.
(…)
Art. 22 - Decorrenza e durata del CCNL - aumenti retributivi.
(…)
Art. 23 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le disposizioni del presente CCNL, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costi- tuiscono una disciplina organica inscindibile.
ACCORDO NAZIONALE PER L’ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI
TESTO AN 23 APRILE 1998, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON I
VERBALI DI ACCORDO 29 LUGLIO 1998, 3 NOVEMBRE 1998, 16 MAGGIO 2000
(si allegano i predetti verbali di accordo modificativi ed integrativi unitamente al verbale di riunione 18 dicembre 2000)
Preso atto che:
- gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono opportuna l’introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;
- l’attuale assetto legislativo definito dal DIgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni sul- la disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni favorevoli per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale; le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previden- za complementare;
- vista la legge 8 agosto, n. 335/95, e successive modificazioni ed integrazioni, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- in relazione a quanto previsto dagli accordi nazionali del 11/04/95, del 28/03/96 e del 25/07/97, i cui contenuti ed obblighi si intendono compiutamente adempiuti mediante il presente accordo;
si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione indi- viduale da attuare mediante costituzione di un Fondo nazionale di categoria denominato ‘Fondo na- zionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i la- voratori dei settori affini al fine di contribuire a realizzare un più elevato livello di copertura previden- ziale. Pertanto si conviene che i contenuti del presente accordo istitutivo siano recepiti nello statuto dell’istituendo Fondo, la cui stesura sarà, altresì, integrata facendo riferimento alla disciplina contenu- ta del D.Lgs. n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, alle disposizioni del codice civile ed agli orientamenti dell’Organo di vigilanza per i fondi pensione.
1. Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell’art. 12 e seguenti del codice civile, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il pre- sente accordo.
2. Con esclusione dei dirigenti, sono, inoltre, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipen- denti dalle imprese del settore, impegnati in attività complementari e/o ausiliarie ai servizi di tra- sporto pubblico, ancorché al predetto personale non si applichi il CCNL degli autoferrotranvieri, se- condo quanto specificato nello statuto del Fondo.
3. Sono, altresì, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori ai quali si applicano i contratti col- lettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle medesime organizzazioni datoriali o sindacali dei lavora- tori (settori affini), secondo quanto specificato nello statuto del Fondo.
3. Associati
1. Sono associati al Fondo:
a) I lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2, commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purchè abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente.
La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati al Fondo deve esse- re preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale.
La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine.
Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del pre- sente accordo, dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.
b) Le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) I lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.
2. L’adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello statuto.
3. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già iscritti. a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di cate- goria, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l’Organo di vigilanza.
4. In mancanza dell’atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti ser- vizi di trasporto pubblico già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo diventano associati del Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dallo statuto del Fondo.
4. Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
- l’Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente e il Vice presidente
- il Collegio dei revisori
2. Quanto ai poteri degli stessi si fa rinvio alla legge ed alla normativa civile sulle società, nonché agli indirizzi dell’Organo di vigilanza.
3. Negli organi collegiali la rappresentanza delle imprese e dei lavoratori è paritetica.
5. Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati
1. Le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati sono indette al raggiungimento del numero di 5.000 adesioni al Fondo e comunque entro sei mesi dall’inizio della raccolta delle adesioni.
2. L’assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati è costituita da un numero di 60 delegati - che potrà es- sere aumentato, in relazione alla adesione dei settori affini di cui al punto 2, fino ad un massimo di 90 membri - per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà eletti dalle imprese associate, sulla ba- se di liste presentate separatamente dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti i contratti collettivi nazionali e secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale definito dalle parti istitutive ed allegato allo statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 12 ad un massimo di 16 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti eletti in numero pari dai lavoratori e dalle imprese in seno all’Assemblea provvederanno, disgiuntamente, alle elezione dei propri componenti
il Consiglio di amministrazione, con il sistema maggioritario secondo le modalità stabilite nello Sta- tuto , sulla base di liste sia predisposte dalla parti che hanno stipulato il presente accordo, sia sotto- scritte da almeno un decimo dei rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e delle imprese.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente ed alterna- tivamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappre- sentanti i lavoratori associati al Fondo.
5. I componenti del Consiglio eletti tra i rappresentanti costituenti l’assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
7. Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da 4 revisori effettivi e 2 supplenti nominati dall’assemblea, per metà in rappresentanza delle imprese e per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo. Per la nomina-dei revisori di ciascuna componente vengono presentate liste di tre candidati sotto- scritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente.
2. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
3. I revisori indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei rappresentanti della relativa componente costituiscono il Collegio dei revisori .
4. I componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l’assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
5. Tutti i componenti il Collegio, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/97, devono essere iscritti al registro dei revisori contabi- li istituito presso il ministero di grazia e giustizia. Il venire meno dei requisiti appena richiamati comporta la decadenza dal Collegio, con le modalità previste dallo statuto.
6. Il Collegio nomina al proprio interno il presidente nell’ambito della rappresentanza che non ha e- spresso il Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo.
8. Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva
1. La consulta delle Organizzazioni fondatrici è costituita su base paritetica da 6 rappresentanti delle organiz- zazioni delle imprese e da 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno costituito il Fondo. Fermo restando il principio della paritetiticità e l’esigenza di assicurare la maggioranza alle parti istitutive faranno altresì parte della Consulta un rappresentante per ciascuna delle altre organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti cc.cc.nn.11. applicati a lavoratori ed imprese associate al Fondo.
2. La Consulta ha funzioni consultive che esercita mediante l’emanazione di pareri al Consiglio di amministrazione ed alla Assemblea dei rappresentanti.
3. I pareri sono emanati su iniziativa della Consulta, su qualunque materia attinente allo statuto ed al regolamento del Fondo, ivi compreso il regolamento elettorale.
4. I pareri sono altresì emanati su richiesta del Consiglio di amministrazione o dell’Assemblea dei rappresentanti e sono rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta.
5. I pareri sono richiesti dei Consiglio di amministrazione o dell’Assemblea dei rappresentanti in par- ticolare sulle seguenti materie:
- modifica dei regolamenti;
- scioglimento del Fondo;
- grave crisi economica del Fondo ed utilizzo del fondo riserva.
6. I pareri sono approvati a maggioranza semplice dai membri della Consulta presenti alla riunione che si tiene con le modalità previste dal regolamento.
9. Impiego delle risorse
1. Il patrimonio dei Fondo è integralmente affidato in gestione finanziaria, sulla base di apposite con- venzioni, a soggetti abilitati a svolgere tale attività così come disciplinata dall’art. 6, D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione ed i relativi capitolati indicano le linee di indirizzo dell’attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con le quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Nella fase di avvio dei Fondo (primi tre esercizi) gli investimenti affidati a gestori finanziari concorrono ad una unica gestione patrimoniale (fondo monocomparto) e devono essere opportunamente bilanciati in mo- do da soddisfare le esigenze, di riduzione del rischio degli investimenti, connesse all’utilizzo del T.F.R..
4. Dopo la prima fase di avvio, il Consiglio di amministrazione potrà proporre all’Assemblea un diver- so assetto gestionale (fondo pluricomparto).
10. Affidamento dei servizi
1. I servizi amministrativi, bancari, assicurativi e finanziari sono affidati mediante apposita procedura di gara.
11. Conflitti d’interesse
1. Ai sensi dell’art 6, comma 4 quinquies, lettera c) dei D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
12. Contribuzione
1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di an- zianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.):
- 1 % a carico dell’impresa
- 1 % a carico del lavoratore.
2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all’indennità di mensa, nei limiti del valore determinato della contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costi- tuiscono altresì contribuzione le seguenti quote di T.F.R., da maturare nell’anno:
- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/95, pari allo 1,73% (25% di 7,41% - 0,50%).
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/95, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%).
3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di T.F.R. da maturare nell’anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR, così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%).
4. Le parti si danno atto che l’individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di T.F.R., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il T.F.R., così co- me aziendalmente calcolata.
5. Il versamento al Fondo delle quote di T.F.R. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto.
6. E’ fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed alle condi- zioni stabili statuto del Fondo.
7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo.
8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di in- dennizzo, di una percentuale corrispondente al tasso di riferimento fissato dal 1° gennaio 1999 dalla Banca centrale europea, incrementato, al più, di 2 punti.
13. Adesione e permanenza neI Fondo
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
2. L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dall’Organo di vigilanza sui fondi pen- sione.
3. A seguito dell’adesione. il lavoratore, per il tramite dell’impresa, e l’impresa dalla quale dipende assumono l’obbligo di versare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti.
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa per qualsiasi causa, permane la condizione di as- sociato e l’obbligo contributivo a carico dell’impresa e dei lavoratore è rapportato alla retribuzione effettiva prevista per ciascuna causa.
14. Prestazioni
1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabi- le stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione effettiva al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità, risolto il rapporto di lavoro, si consegue al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
4. Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di permanenza, anche l’anzianità maturata presso il fondo di prove- nienza.
5. Il Fondo provvede all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge per l’erogazione dei vitalizi.
Nella stipula delle convenzioni per l’erogazione delle prestazioni, il Consiglio di amministrazione terrà conto dell’esigenza di superare le attuali diversità di trattamento che vi sono per quanto riguar- da i lavoratori e le lavoratrici.
6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.
7. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensioni- stiche può riscattare la propria posizione individuale.
8. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso.
La liquidazione dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta dei riscatto.
9. Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 dei presente articolo.
10. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussi- stenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazio- ne in forma capitale dell’intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia, la posi- zione individuale dello stesso, è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli ovvero se gia viventi e a ca- rico, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni del lavoratore associato i- scritto al Fondo,la posizione resta acquisita al Fondo.
11. L’associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trat- tamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell’ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo.
Il Consiglio di amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l’ammontare percentuale massimo nell’anno delle anticipazioni complessivamente ero- gabili in relazione all’esigenza di preservare l’equilibrio e la stabilità del Fondo. Della delibera sarà data comunicazione all’Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all’adozione della delibera medesima.
12. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
13. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
15. Cessazione dell’obbligo di contribuzione
1. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell’azienda, cessa al momento della riso- luzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.
2. Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore associato, l’obbligo contributivo cessa secondo le previsioni di cui al successivo punto 16.
3. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all’impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l’obbligazione contributiva entro il 30 no- vembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercita- ta prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liqui- dazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, a- vrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell’obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.
4. Durante il periodo di sospensione dell’obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.
5. Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si avvalga delle facoltà di cui al successivo punto 16, ha la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.
16. Trasferimenti
1. Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo a:
a) altro fondo pensione complementare cui il lavoratore acceda in relazione a nuova attività (nuovo rapporto di lavoro o promozione a dirigente).
b) ad un fondo pensione complementare non istituito con accordi sindacali. Il trasferimento della posizione non potrà aver luogo durante i primi cinque anni di vita del Fondo e, comunque, non prima che siano trascorsi cinque anni di associazione al Fondo.
2. L’obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell’impresa cessa con il mese successivo alla richiesta di trasferimento nel caso di cui alla lettera a); nella ipotesi di cui alle lettera b) le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio dei mede- simo anno e dal 1° gennaio dell’anno successivo.
3. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell’intero capitale accantona- to e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione dell’obbligo contributi- vo nei casi indicati alla lettera b).
17. Spese per la gestione del Fondo
1. All’atto dell’associazione del singolo lavoratore si procederà, al versamento di una quota d’iscrizione una tantum il cui importo per ciascun lavoratore iscritto è pari a L. 20.000, di cui L.
10.000 a carico dell’azienda e L. 10.000 a carico del lavoratore.
2. Al finanziamento delle spese per la gestione, il Fondo provvede, in via prioritaria, con la quota di Avvio di cui al comma 7 del punto 18, con la suddetta quota d’iscrizione nonché con le contribu- zioni versate dalle aziende ai sensi del comma 3 del presente punto.
3. Le aziende provvederanno a versare per ciascun lavoratore un contributo articolato in tre rate, cia- scuna di L. 40.000, la prima alla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo, la se- conda dopo 12 mesi dalla predetta data. La terza dopo 24 mesi dalla stessa data. Il contributo è do- vuto per i lavoratori di ruolo al 31.12.1995 e in forza alla fine del mese precedente alla data di sca- denza delle suddette rate. Tali contributi sono prioritariamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.
18. Fase transitoria
1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti do- vranno essere conformi al presente accordo istitutivo.
Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle pro- cedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all’esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione.
2. All’atto dell’avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che reste- ranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione dei nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili.
3. Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.
4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza del- le imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori.
5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espleta- re tutte le ‘formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio da parte del Fondo.
6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea.
7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l’attività di promo- zione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di £ 20.000 a carico dell’azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31/12/95 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio.
8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei compe- tenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesio- ni condizionate al rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti.
9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per la pre- sentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo all’Organo di vigi- xxxxx, nonché all’approvazione del regolamento di attuazione.
10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all’ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti a livello lo- cale.
VERBALE DI ACCORDO 29 LUGLIO 1998
(Le previsioni del presente verbale non sono state inserite nel testo coordinato e ne integrano, pertan- to, il contenuto)
(…)
- visto l’accordo nazionale 23 aprile 1998 in materia di istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini;
- considerato in particolare quanto previsto dal punto 18, comma 10, dell’accordo predetto;
si precisa quanto segue:
- le obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del punto 12 e al comma 1 del punto 17 trovano applicazio- ne solo nei confronti del costituendo Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa;
- l’obbligazione di cui al comma 7 del punto 18 trova applicazione anche nei confronti delle aziende autoferrotranviarie che già concorrono alla contribuzione relativa a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa;
- nei confronti delle aziende di cui al periodo precedente trova, altresì, applicazione l’obbligo di cui al comma 4 del punto 17, salvo che presso le stesse non sia istituito un apposito Fondo di previdenza complementare costituito prima del 15 novembre 1992 e le organizzazioni stipulanti il presente ver- bale non concordino di destinare l’importo di che trattasi alla forma previdenziale aziendale.
VERBALE DI ACCORDO 3 NOVEMBRE 1998
(…)
si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all’accordo nazionale 23 aprile 1998 sulla isti- tuzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di traspor- to e per i lavoratori dei settori affini.
Le parti istitutive si riservano la competenza esclusiva sui seguenti punti afferenti le vicende del Fon- do:
1. la definizione del regolamento elettorale afferente tutti gli organi del Fondo.
Tale definizione avviene separatamente per ciascuna delle parti, fermo il diritto di un rappresentante dell’altra parte di assistere agli scrutini e di verificare la validità dello spoglio;
2. la definizione e le variazioni dei contributi al Fondo e del limite previsto dal punto 17, comma 3, dell’accordo nazionale 23 aprile 1998.
3. la soluzione dei problemi afferenti ad ogni decisione sul fondo di riserva di cui al punto 17, comma 4, dell’accordo nazionale 23 aprile 1998.
Le parti, inoltre, concordano di:
a) procedere alla denominazione in forma abbreviata del Fondo prima della stipulazione dell’atto co- stitutivo del medesimo;
b) determinare la sua sede provvisoria in Xxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, 00/X;
c) designare per il consiglio di amministrazione provvisorio n° 6 membri di nomina datoriale e n. 6 membri di nomina sindacale, all’interno delle quali, in prima applicazione, si concorda di avere rap- presentanze paritetiche fra le parti;
d) designare per il collegio dei revisori un membro di nomina datoriale ed un membro di nomina sin- dacale;
e) dare le consegne a tutti gli effetti di legge all’atto dell’avvicendamento fra gli organi provvisori e quelli definitivi;
f) destinare ai fondi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le quote di cui al comma 4 del punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998, fatto comunque salvo l’obbligo per tali fondi di indicare separatamente quest’ultimo importo nel momento dell’eventuale trasferimento delle posizioni individuali al Fondo;
g) abrogare il seguente periodo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998: al punto 18, comma 5: “ivi compresa la redazione del regolamento elettorale e del protocollo di autonomia gestionale di cui all’art.16, comma 4, del Dlgs n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni”;
h) modificare il seguente periodo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998:
al punto 12, comma 8, sostituire le parole “al TUS più due punti” con le parole “al tasso di riferi- mento fissato dal’1 gennaio 1999 dalla banca centrale Europea incrementato, al più, di due punti”;
i) sostituire il comma 3 del punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998 con il seguente comma: “il CdA, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, provvede annualmente a sottoporre all’Assemblea, sulla base del relativo preventivo, le risorse necessarie alla gestione del Fondo non- ché all’individuazione della quota parte di contribuzione di cui al comma 2 del presente punto nel limite preventivamente fissato dalle parti istitutive”
Le parti concordano, infine, sulla bozza di statuto allegata al presente verbale di accordo che sostitui- sce la bozza di statuto del 29 luglio 1998.
VERBALE DI ACCORDO 16 MAGGIO 2000
(…)
si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all’accordo nazionale 23 aprile 1998 sulla isti- tuzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di traspor- to e per i lavoratori dei settori affini:
- Il comma 1, lettera a , del punto 3 dell’accordo nazionale del 23 aprile 1998, è sostituito dal seguen- te: a) “al Fondo i lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2,commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purché abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente.
La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati del Fondo deve essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale.
La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preven- tivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine.
Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra, dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione, di cui al punto 12 del presente accor- do dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.”
- Al comma 1 del punto 5 , le parole “10.000 adesioni al Fondo e comunque entro sei mesi dall’inizio della raccolta delle adesioni”, sono sostituite da “5.000 adesioni.”
- Ai commi 1 del punto 4 e 1 e 3 del punto 7, è abrogata la parola “contabili.”
- Al comma 2 del punto 6, le parole “regolamento elettorale” sono sostituite da “Statuto.”
- Il comma 10 del punto 14, è sostituito dal seguente: “ 10. In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso, è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero se già viventi e a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni del lavoratore associato iscritto al Fondo, la posizione resta acquisita al Fondo.”
Xxxxx restando le note stabilite, dai verbali di accordo del 29 luglio 1998 e del 3 novembre 1998, il punto 17 viene sostituito come segue:
VERBALE DI RIUNIONE 18 DICEMBRE 2000
(…)
Le parti si sono incontrate per adeguare l’art. 12 della Fonte istitutiva, in materia di contribuzioni al Fondo, alla previsione di cui all’art. 10 dell’ipotesi di accordo 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri - internavigatori 2000 - 2003.
Conseguentemente, ferma restando la decorrenza prevista nell’art. 12 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998 (Fonte istitutiva), a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio 2001, relativamente agli aderenti al Fondo “Priamo”, la misura della contribuzione, sempre sulla base retributiva prevista dall’art.12 della Fonte istitutiva, rispettivamente a carico delle aziende e dei lavoratori, sarà incremen- tata come segue:
- 2% a carico azienda
- 2% a carico del lavoratore
Le Parti istitutive, infine, prendono atto che, con riferimento ai lavoratori aderenti al Fondo con alme- no 18 anni di contributi alla data del 31/12/95, le nuove percentuali di contribuzione sopra indicate, a partire dalla medesima data, comportano alla luce delle normative di legge decorrenti dal 1° gennaio 2001 e concernenti il nuovo regime fiscale dei fondi pensione, un adeguamento della quota di TFR da destinare al Fondo riferita a tali lavoratori, la quale sarà, pertanto, incrementata di una percentuale pari allo 0,27 con conseguente diminuzione dell’accantonamento annuale. Il costo di tale operazione, per quest’ultimi lavoratori sarà, in linea con quanto previsto dall’art. 10 dell’ipotesi di accordo 27 novem- bre 2000, a carico delle risorse che
saranno rese disponibili per il biennio 2002- 2003. Letto confermato e sottoscritto.
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI “PRIAMO”
(testo coordinato con il verbale di accordo del 4 giugno 2002)
Parte A
Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori
1) Indizione delle elezioni.
a) Il Consiglio di Amministrazione del Fondo indice le delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Rappresentanti, stabilendo la data di inizio delle operazioni almeno 150 giorni prima della scadenza del mandato di tale Assemblea, ed informando tutte le Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo del 23.04.1998 e successive integrazioni, istitutivo del Fondo Pensione Complementare PRIAMO, nonché le Organizzazioni Sindacali stipulanti gli accordi di adesione e successive modifiche e/o in- tegrazioni relativi ai settori affini.
b) Contestualmente il Consiglio di amministrazione del Fondo provvede ad informare i lavoratori as- sociati mediante comunicazione da affiggere, a cura delle Organizzazioni di cui sopra, negli spazi solitamente usati per le comunicazioni di natura sindacale.
c) Ove il Consiglio di Amministrazione del Fondo non provveda nei termini sopra richiamati ad avvia- re la procedura elettorale, le Parti istitutive provvedono in sostituzione ed in tempo utile all’indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
d) All’atto dell’indizione delle elezioni, viene altresì stabilita la data di inizio delle operazioni di voto non oltre 120 giorni dalla data di cui alla precedente lettera a) del presente punto 1), fermo restando il rispetto delle scadenze di seguito indicate.
2) Elettorato attivo e passivo.
a) Xxxxx diritto di votare tutti i lavoratori associati a PRIAMO che risultino iscritti al Fondo alla data di inizio delle operazioni elettorali.
b) Nei venti giorni successivi alla data di inizio delle operazioni elettorali, il Consiglio di Amministra- zione trasmette alla Commissione elettorale di cui alla successiva parte C punto 1 gli elenchi dei la- voratori aventi diritto al voto suddivisi per impresa e per province e regioni.
c) Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra.
3) Liste elettorali
a) All’elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all’Assemblea concorrono:
1. liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo del 23.04.98 e successive integrazioni istitutivo del Fondo Pen- sione Complementare PRIAMO;
2. liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno 300 lavoratori associati, distribuiti in almeno 4 regioni.
b) Le liste devono contenere l’indicazione del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni Sindacali promotrici ed i nominativi dei candidati proposti.
c) Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresa dalla quale il candidato dipende, data di nascita, qualifica contrattuale.
d) Xxxxxxx candidato non può figurare in più di una lista concorrente.
e) I componenti la Commissione elettorale, non sono candidabili.
f) Ciascuna lista può contenere un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere, aumentato del 30%.
g) Le liste sono presentate alla Commissione elettorale almeno 60 giorni prima della data di inizio del- le operazioni di voto.
h) Le liste devono rimanere esposte a cura delle Organizzazioni di cui al punto 1) lett. a) negli spazi solita- mente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in luoghi visibili ed accessibili a tutti, presso tutte le imprese associate a PRIAMO almeno nei quindici giorni precedenti le elezioni.
4) Modalità di votazione.
a) Ogni impresa associata a XXXXXX, in tempo utile per la data fissata per le elezioni, consegnerà ai lavoratori aventi diritto, la scheda elettorale contenente tutte le liste regolarmente presentate, corre- data da relativa busta appositamente predisposta dalla Commissione elettorale per la successiva spedizione alla Commissione medesima, nonché dalle relative istruzioni.
b) La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni Sindacali promotrici.
c) Contestualmente alla consegna, il lavoratore apporrà la propria firma sull’apposito elenco per rice- vuta.
L’impresa restituirà alla Commissione elettorale, l’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto conte- nente le sottoscrizioni che attestano l’avvenuto ritiro delle schede, nonché le schede non consegnate.
d) Le operazioni di voto dovranno concludersi entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di inizio delle operazioni di voto e comunque in modo da rispettare il termine di cui alla successiva lett. f).
e) La restituzione della scheda contenete il voto espresso sarà effettuata mediante l’apposita busta chiusa, inviata per posta alla Commissione elettorale a cura dell’elettore.
f) La Commissione elettorale considererà utili ai fini dell’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, tutte le schede pervenute entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di inizio delle ope- razioni di voto.
5) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti.
a) La Commissione elettorale, procede alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla pro- clamazione dei candidati eletti in base ai quozienti a ciascuna lista spettanti.
b) A tal fine si applicano le seguenti regole:
1. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi otte- xxxx da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
2. si ripartisce il numero dei rappresentanti in Assemblea fra le liste concorrenti in proporzione alla percentuale di voto validi , ottenuti da ciascuna di esse.
3. qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più rappresentanti non siano stati attri- buiti ad alcuna lista, si procede all’attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più eleva- to “resto” percentuale.
c) Successivamente all’attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale procede alla indivi- duazione dei candidati eletti nell’ambito di ciascuna lista, iniziando dal primo, secondo l’ordine di presentazione della lista e proseguendo fino all’attribuzione di tutti i seggi spettanti.
d) Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale proclama i risultati informando gli organi di XXXXXX e le organizzazioni e i gruppi promotori delle liste.
Parte B
Elezione dei rappresentanti delle imprese
1) Indizione delle elezioni
a) Almeno 150 giorni prima della scadenza dell’organo deliberativo il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’avvio della procedura per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l’elezione dei rappresentanti delle imprese, informando le imprese associate a XXXXXX e le Organizzazioni datoriali stipulanti l’accordo nazionale 23 aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, istitutivo del Fondo pensione Priamo nonché le Organizzazioni datoriali stipulanti gli accordi di adesione e successive modifiche e/o integrazioni relativi ai settori affini.
b) Ove il Consiglio di Amministrazione non si attivi nei termini sopra indicati, le Parti istitutive proce- dono ad indire le elezioni in sostituzione ed in tempo utile ed ai relativi adempimenti.
c) All’atto dell’indizione delle elezioni, viene stabilita, non più tardi di 120 giorni dalla data di cui alla precedente lettera a) del presente punto 1, la data di inizio delle operazioni di voto, fermo restando il rispetto delle scadenze di seguito indicate.
2) Elettorato attivo e passivo.
a) Xxxxx diritto di votare tutte le aziende associate a PRIAMO in quanto abbiano almeno un lavorato- re che risulti iscritto al Fondo alla data di inizio delle operazioni elettorali.
b) Nei venti giorni successivi all’inizio delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione tra- smette alla Commissione elettorale di cui alla successiva parte C punto 1 l’elenco delle aziende a- venti diritto al voto, suddiviso per province e regioni.
c) Sono eleggibili i candidati delle imprese associate di cui sopra.
3) Liste elettorali
a) Le Organizzazioni datoriali di cui al precedente punto 1, per l’elezione dei rappresentanti delle im- prese associate, predispongono, congiuntamente o disgiuntamente, liste elettorali, ciascuna conte- nente un numero complessivo massimo di candidati, pari alla quota di rappresentanti statutariamen- te competente, aumentata del 30%.
b) La lista riporterà accanto al nome e cognome dei candidati alle elezioni, luogo e data di nascita, ruo- lo ricoperto, impresa-associata e organizzazione proponente.
c) Ogni organizzazione datoriale può risultare promotrice di una sola lista elettorale.
d) Le liste elettorali sono comunicate alla Commissione elettorale almeno 60 giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto.
e) Si procede alla sostituzione del relativo candidato eletto qualora, nel corso del mandato, l’impresa rappresentata perde la qualità di associata a Priamo.
4) Modalità di votazione
a) Le imprese, dopo aver ricevuto, almeno 10 giorni prima della data di inizio delle elezioni, la scheda elettorale contenente l’indicazione delle liste presentate e dei relativi promotori nonché l’elenco dei candidati, procedono alla votazione in uno dei quarantacinque giorni successivi alla data di inizio delle operazioni di voto e, comunque, in modo da rispettare il termine di cui al punto d).
b) Ciascuna impresa può votare solo una lista elettorale, tra quelle riportate nella scheda e non è am- messo voto di preferenza.
c) La scheda votata dovrà essere restituita alla Commissione elettorale mediante l’apposita busta rice- vuta unitamente alla scheda.
d) La Commissione elettorale considera utili ai fini dello scrutinio le schede pervenute entro il quaran- tacinquesimo giorno successivo alla data di inzio delle operazioni di voto.
5) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti.
a) La Commissione elettorale, procede alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla pro- clamazione dei candidati eletti.
b) A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste, ripartendo in modo paritetico il numero dei rappresentanti in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi.
c) Successivamente all’attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale procede alla indivi- duazione dei candidati eletti nell’ambito di ciascuna lista, iniziando dal primo, secondo l’ordine di presentazione della lista e proseguendo fino all’attribuzione di tutti i seggi spettanti.
d) Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale proclama i risultati informando gli organi di XXXXXX e le organizzazioni promotrici delle liste.
Parte C Disposizioni comuni
1) Commissione elettorale
a) All’atto dell’indizione delle elezioni viene insediata, presso la sede di Priamo, una Commissione elettorale composta da un rappresentante per ciascuna parte istitutiva di XXXXXX ed un rappresen- tante per ogni Organizzazione o gruppo presentatore di lista, non ricompreso tra le parti istitutive.
b) La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente.
c) I candidati di lista, non possono far parte della Commissione elettorale.
d) Il Presidente di XXXXXX trasmette alla Commissione elettorale gli elenchi dei lavoratori aventi di- ritto al voto suddivisi per imprese.
e) La Commissione svolge tutte le attività necessarie allo svolgimento delle elezioni sia dei rappresen- tanti dei lavoratori associati che dei rappresentanti delle imprese associate, ed in particolare:
1. verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;
2. predispone le schede elettorali;
3. invia a ciascuna impresa gli elenchi dei lavoratori associati a PRIAMO da essa dipendenti, aventi diritto al voto, unitamente alla scheda per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, ad apposita busta e relative istruzioni;
4. invia a ciascuna impresa la scheda per l’elezione dei propri rappresentanti, corredata di busta e relative istruzioni;
5. invia alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo di PRIAMO gli elenchi dei lavoratori associati a PRIAMO suddivisi per impresa, per province e per regioni;
6. invia a ciascuna impresa gli stampati con l’elenco delle liste, presentate per l’elezione dei rappre- sentanti dei lavoratori;
7. annota il numero delle schede inviate a ciascuna impresa;
8. predispone il modello di verbale da compilare per lo scrutinio;
9. procede allo scrutinio generale delle schede;
10. proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati me- diante affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e co- munque in locali accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a XXXXXX;
11. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in posses- so al Consiglio di Amministrazione di XXXXXX.
f) La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi di XXXXXX, alle Organizzazioni firmatarie dell’accordo istitutivo di XXXXXX ed alle organizzazioni ai gruppi promotori delle liste.
2) Collegio elettorale
Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale, distinto per elezione dei rappresentanti dei lavoratori e delle imprese.
3) Schede elettorali.
a) La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione elettorale.
b) Le schede, devono essere firmate da almeno un componente la Commissione elettorale.
4) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati.
a) Ultimate le operazioni di voto, la Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede e redi- ge il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali utilizzando il modello apposita- mente predisposto.
b) Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:
1. il numero degli associati aventi diritto al voto;
2. il numero degli associati che hanno esercitato il diritto al voto;
3. il numero delle schede utilizzate per le operazioni di voto;
4. il numero di voti attribuito a ciascuna lista;
5. il numero di schede nulle;
6. il numero delle schede bianche;
7. il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione;
8. il numero delle schede rimaste inutilizzate.
c) Ultimato lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione elettorale, il Presidente provvede ad inviare al Consiglio di Ammini- strazione di Priamo, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo cura di con- servare in buste chiuse e distinte rispettivamente le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede rimaste inutilizzate.
5) Validità delle elezioni.
Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.
6) Validità dei voti.
a) L’elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno “x” nel riquadro relativo all’intestazione della lista.
b) Non e’ ammesso il voto di preferenza.
c) Il voto e’ da considerarsi nullo:
1. quando l’elettore abbia apposto il segno “x” nei riquadri relativi all’intestazione di più liste con- correnti;
2. quando l’elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca);
3. quando la scheda contenga segni atti ad una possibile identificazione dell’elettore.
7) Controllo generale e conservazione della documentazione
a) La Commissione elettorale trasmette al Presidente del Fondo tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati.
b) Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nei 30 giorni successivi, esamina il contenuto dei ver- bali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussi- stenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione elettorale.
c) Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.
d) I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Am- ministrazione, per tutta la durata del mandato dell’Assemblea alla cui elezione si riferiscono.
8) Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica
a) Qualora un eletto in seno all’Assemblea dei rappresentanti cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il candidato che risulti primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.
b) Ove per effetto dei subentri, la composizione originaria dell’Assemblea sia modificata per un nume- ro superiore al 50% dei rappresentanti, verranno indette anticipatamente le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea stessa.
9) Modifica del regolamento elettorale
Le modifiche del Regolamento elettorale sono adottate dalle parti stipulanti l’accordo nazionale 23 a- prile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, istitutivo di Priamo.
10) Norma transitoria
Per l’elezione della prima Assemblea di PRIAMO la procedura elettorale è attivata dal Consiglio di Amministrazione provvisorio al raggiungimento di 5.000 iscritti a PRIAMO.
Le elezioni si svolgeranno entro 90 giorni dalla loro indizione.
ACCORDO NAZIONALE 29 LUGLIO 1998
PERMESSI SINDACALI EX ART. 27 CCNL 23 LUGLIO 1976
(…)
Si conferma che i contenuti dell’art. 27 del CCNL 23 luglio 1976 e del presente accordo si applicano esclusivamente alle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ed in attuazione del predetto art. 18 dell’accordo nazionale 11.4.95, nonché in adempimento della dichiarazione congiunta del 29.3.1996, del protocollo di intesa del 10 aprile 1997 e dell’art. 19 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997,
si conviene quanto segue:
1) I permessi sindacali di cui al citato art. 27 del CCNL 23.7.76 sono commisurati per anno solare, per ciascuna azienda, e per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente accordo, in relazio- ne alla consistenza del personale dipendente al 1° gennaio di ciascun anno, entro il monte ore an- nuo individuato come ai successivi punti a), b) c), d), e) ed f) . Nel numero dei dipendenti al 1° gennaio di ciascun anno sono compresi i C.F.L.; i lavoratori con contratto part-time sono computati in proporzione alla prestazione; restano esclusi i dirigenti ed il personale con contratto a tempo de- terminato:
a) si determina il valore medio aziendale di ore per addetto concesse nell’anno 1994, per ciascuna organizzazione stipulante il presente accordo e cioè:
numero ore concesse 1994 per singola organizzazione sindacale = Y numero dei dipendenti al 31.12.1994
b) si riduce del 20 % il valore Y, ottenuto dall’operazione di cui al precedente punto a), e cioè:
Y – 20 % = Z
c) si ottiene così il valore aziendale Z (= ore/anno per addetto), per singola organizzazione sinda- cale stipulante il presente accordo;
d) il prodotto tra il valore aziendale annuo ore per addetto (Z), determinato come ai precedenti punti a), b), e c), per il numero dei dipendenti in forza nella stessa azienda al 1° gennaio di cia- scun anno, determinato con il criterio indicato al precedente punto 1), costituisce il monte com- plessivo annuo di ore di permessi sindacali spettanti, nelle singole aziende, a ciascuna delle or- ganizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Il predetto monte ore costituisce limite in- valicabile annuo e non ne è consentita la fruizione anticipata, né la fruizione in anno successivo degli eventuali residui dell’anno di competenza.
e) a ciascuna organizzazione sindacale non potrà comunque essere concesso un monte inferiore alle 90 ore per anno solare.
f) nel caso, in futuro, per una delle organizzazioni sindacali o per una delle aziende interessate non esistessero uno o più riferimenti aziendali tra quelli di cui al precedente punto a), il predetto va- lore Z va assunto pari ad 1.
2) Sono fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti dopo l’accordo nazionale 11 aprile 1995 e prima della sottoscrizione del presente accordo ed il rinvio, eventualmente previsto, alla presente normati- va dai predetti accordi aziendali.
3) Le parti si impegnano a verificare congiuntamente, entro il mese di settembre 1998, quali soluzioni debbano essere adottate in quelle realtà locali oggetto di indagini della magistratura contabile e/o ordinaria in merito all’applicazione concreta del presente accordo.
4) Per far fronte alle assenze determinate dal presente accordo, di durata superiore al mese, le aziende potranno fare ricorso, per il tempo ritenuto necessario, ad assunzioni con contratto a tempo determi- nato.
5) Il monte ore, determinato ai sensi dei precedenti punti, è comunque comprensivo di tutte le assenze retribuite per motivi sindacali per le cause di cui all’art. 27 del CCNL 23.7.76, qualunque siano le modalità di godimento.
6) Le assenze di cui sopra sono godute per giornate intere.
7) Eccetto i casi urgenti, debitamente motivati, le richieste per le assenze di cui sopra devono essere di norma presentate all’azienda con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, ovvero con un preavviso di cinque giorni se superano le tre giornate.
8) Laddove esiste un monte ore indistinto di permessi sindacali ex art. 27 ed ex art. 30 del CCNL
23.7.76 o effetto di altre normative o delibere, l’azienda procederà allo scomputo dal monte ore to- tale dei permessi 1994 della quota rilevante dall’applicazione dell’art. 30 del CCNL 23.7.76 o dagli altri derivanti da altro titolo, dando poi applicazione ai punti a), b), c), d) ed e) del presente accordo, tenendo conto, altresì, del contenuto dell’articolo 19 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995 e dell’articolo 26, comma 4, della parte terza dell’accordo nazionale 28 marzo 1996 per la costituzio- ne delle R.S.U.
9) (…)
XXXX 00 XXXXXXXX 0000
(…)
Art. 1 - Relazioni industriali
Le disposizioni di cui alla “Premessa”, alla “Informazione e consultazione” e alla “Formazione ed ag- giornamento professionale”, di cui all’art. 1 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997, sono sostituite dal- le seguenti:
Il sistema concertativo
In conformità al Protocollo d’Intesa del 14 dicembre 1999 tra Governo, Regioni, Federtrasporti, Anac, Fenit, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uli-Trasporti - che viene considerato parte integrante del presente accordo di rinnovo contrattuale, d’ora in avanti chiamato “Protocollo” - si conviene:
a) sulla necessità di rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto nel sistema dei trasporti;
b) sull’opportunità di caratterizzare questo rafforzamento con soluzioni concertative adeguate e con un più puntuale sistema di relazioni sindacali;
c) sull’esigenza che i processi di apertura al mercato derivanti anche dall’applicazione di normative europee, nonché quelli di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con le stesse nor- mative europee volte a salvaguardare l’efficienza e la competitività aziendale, a non pregiudicare l’assetto e la funzionalità delle diverse modalità di trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale.
Di conseguenza si stabilisce:
1. una sede nazionale di concertazione tra le parti firmatarie del “Protocollo” che ha il compito di veri- ficare con sistematicità l’evoluzione della situazione del settore, con riferimento ai contenuti del “Protocollo” stesso ivi comprese le tendenze relative all’occupazione e per concordare eventuali aggiornamenti e rafforzamenti delle stesse scelte. Gli incontri si realizzeranno semestralmente e sa- ranno convocati dal Ministero dei Trasporti che assicurerà la gestione operativa di tale sede concer- tativa;
2. una sede regionale di concertazione tra Regione, Province e Comuni e le parti sociali firmatarie del “Protocollo” avente come obiettivo la realizzazione della più ottimale politica di sviluppo e di inte- grazione delle diverse modalità del settore, in coerenza con gli obiettivi complessivi del sistema nazionale dei trasporti. A tale sede regionale di concertazione è assegnato anche il compito di in- formare sugli schemi e di confrontarsi sulle procedure e sui criteri di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, perseguendo l’obiettivo di privilegiare gli aspetti tecnico-economici, la qualità e la sicurezza dei servizi. In tale sede, per assicurare il rispetto del punto c), vanno verificati,
per l’individuazione delle soluzioni più efficaci, gli eventuali effetti sugli assetti occupazionali de- rivanti dalle scelte di sviluppo e di integrazioni delle diverse modalità del settore, dai processi di ri- strutturazione e dalle aggiudicazioni dei servizi mediante procedure concorsuali. Gli incontri si rea- lizzeranno, di norma, semestralmente o su richiesta di una delle parti sociali (l’insieme della rap- presentanza sindacale o imprenditoriale) e saranno convocati dalla Regione che assicurerà la ge- stione operativa di tale sede concertativa.
Il sistema di relazioni industriali
Allo scopo di dar luogo ad un nuovo e diverso sistema di relazioni industriali in linea con quanto indi- cato nel “Protocollo” e con i principi contenuti nel Patto Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993 e con quanto indicato nel verbale d’intesa 23 dicembre 1998, recante il Patto sulle politiche di concerta- zione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti, le parti condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fon- damentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale con le conseguenti applicazioni ad ogni livello, sia ai profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore.
In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di rela- zioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati a ri- spettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali accordi.
Ciò premesso, le parti si danno atto che obiettivo condiviso del presente rinnovo contrattuale è quello di perseguire i livelli sempre più efficaci di competitività delle aziende, la loro integrità ed efficienza produttiva.
Nel confermare l’unicità contrattuale per le aziende della mobilità che consenta una più ampia aggre- gazione settoriale, si adotta un nuovo sistema di inquadramento che tiene conto delle diverse articola- zioni produttive, riclassificando in distinte aree il personale, secondo valori di professionalità, di espe- rienza e di responsabilità.
In coerenza con quanto affermato, il sistema di relazioni sindacali esistente viene integrato nel modo seguente:
1. costituzione di un Osservatorio nazionale a carattere paritetico avente per scopo, nell’ambito degli indicatori generali del settore, sia l’individuazione delle politiche formative più adeguate per assi- curare la creazione delle figure professionali necessarie al sistema delle imprese e la riqualificazio- ne di quelle esistenti, sia la possibilità di individuare gli strumenti più idonei per governare feno- meni di esuberi di personale ed il conseguente sostegno al reddito, in coerenza con quanto stabilito dal Patto del 23 dicembre 1998 punto 4.3. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2001 per definire le caratteristiche di tale organismo e fissare eventuali ulteriori compiti, modalità di funzionamento ed il relativo finanziamento;
2. costituzione di un Osservatorio regionale di confronto tra le parti per verificare la corretta applica- zione del CCNL, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ed intervenire per ripri- stinare il rispetto del CCNL quando ce ne sia l’esigenza, tramite le proprie strutture territoriali, an- che su istanza di una sola parte;
3. attivazione di una sede di confronto a livello aziendale qualora si delineassero cambiamenti nella struttura organizzativa che producano mutamenti significativi dell’assetto aziendale tali da coinvol- xxxx in modo significativo la qualità e la quantità dei livelli occupazionali. Se tale confronto non pervenisse a soluzioni concordate entro il termine di 30 giorni le parti si impegnano ad attivare un confronto a livello nazionale coinvolgendo le strutture associative nazionali;
4. attivazione, previo consenso delle proprietà, di una sede di confronto a livello aziendale con le strut- ture territoriali di categoria, in caso di apertura al mercato della composizione azionaria delle im- prese, al fine di individuare le condizioni e le opportunità per la partecipazione dei lavoratori al ca- pitale aziendale anche sulla base delle esperienze compiute in altri settori;
5. attivazione di sedi di conciliazione, con le modalità che saranno definite dalle parti entro il 30 giu- gno 2001, per la soluzione di contenziosi e di controversie irrisolti a livello aziendale riguardanti
l’applicazione del CCNL, la coerenza della contrattazione aziendale con quella nazionale, le tutele individuali.
Le politiche formative
(…) decidono di istituire una Commissione Paritetica che proporrà alla valutazione delle parti gli strumenti e le modalità per la costituzione di un ente bilaterale di settore, alimentato con risorse prede- finite provenienti dalle imprese e dai lavoratori ed abilitato ad attivare ulteriori risorse pubbliche e pri- vate per la realizzazione degli obiettivi che la contrattazione tra le parti individuerà.
(…)
In particolare sarà necessario intervenire per garantire al settore, per la sua specificità, figure profes- sionali non facilmente reperibili nel mercato del lavoro; per favorire l’arricchimento delle funzioni e della implementazione delle competenze; per governare le esigenze di formazione e riqualificazione professionale connesse con i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
Art. 2 - Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità
A) Norme di carattere generale
1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del contratto collettivo na- zionale di lavoro degli autofiloferrotranvieri ed internavigatori e si applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico:
- autofiloferrotranvie;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie;
- servizi della mobilità.
2) La nuova classificazione si articola: In quattro aree professionali:
- area 1: mansioni gestionali e professionali;
- area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche;
- area 3: mansioni operative;
- area 4: mansioni generiche. In quattro aree operative:
- area esercizio;
- area amministrazione e servizi;
- area manutenzione, impianti ed officine;
- area servizi ausiliari per la mobilità.
L’area esercizio si articola in sezioni specifiche:
- esercizio automobilistico, filoviario e tranviario;
- esercizio ferroviario e metropolitano;
- esercizio navigazione lacuale;
- esercizio navigazione lagunare;
- esercizio funivie portuali;
- esercizio funicolari terrestri ed aeree.
La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure profes- sionali ed i relativi profili nonché i nuovi parametri retributivi, le norme per l’acquisizione dei pa- rametri successivi relativi allo stesso profilo.
3) Xxxxx parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonché le norme di prima applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta, ivi comprese le di- sposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto eventuali norme di se- condo livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi nulle. L’assegnazione di parame- tri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello ed è, quindi, preclusa ai livel- li negoziali inferiori.
4) Dalla data di decorrenza della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro tre mesi dalla data predet-
ta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione.
5) L’azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale.
6) Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area pro- fessionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento dell’assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni.
In fase di prima applicazione al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL in servizio il giorno precedente alla data di decorrenza della nuova classificazione le figure professio- nali sono assegnate sulla base di quanto previsto dalle “Norme di prima applicazione e norme tran- sitorie” di cui alla successiva lett. D) del presente articolo.
7) Tenuto conto dei processi di innovazione che interessano il settore, ove, sulla base di esigenze a- ziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in quelli pre- visti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest’ultima, potranno procedere al re- lativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (osservatorio) l’individuazione, entro 5 mesi, dell’assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate.
8) Tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo nazionale del 2 giugno 1987 “Disciplina normativa dei quadri”, questi ultimi sono individuati dall’azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricompre- se nell’area professionale 1. Pertanto, a partire dalla data di decorrenza della nuova classificazione, all’art. 1 dell’accordo nazionale 2 giugno 1987 le parole “di 1° livello e 2° livello” vengono sosti- tuite dalle seguenti: “dell’area professionale 1”, all’art. 5 del medesimo accordo le parole “indivi- duati nell’ambito del 1° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il parametro 250” e le parole “individuati nell’ambito del 2° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il parametro 230”.
9) (…)
10) Le figure all’interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consen- tita:
a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l’attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area profes- sionale.
A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all’area professionale immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa con- trattazione aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area profes- sionale e alla stessa area operativa/sezioni;
d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree profes- sionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati.
Nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b). Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso.
11) Nei casi in cui l’attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è corre- lata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendal- mente sulla base delle disposizioni contenute al punto C. del presente articolo. Sarà computata l’anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all’art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422 del 1997 e dall’art 2112 c.c., come novellato dall’art. 47, terzo comma, legge n. 428 del 1990. L’effettivo svolgimento, all’atto del predetto passaggio di
posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata è condizione neces- saria per l’attribuzione del parametro superiore.
12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4.
Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda, tenere con- to, in modo integrato, dei seguenti aspetti:
- prestazione sul lavoro;
- posizione e ruolo svolto in azienda;
- attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza;
- capacità potenziali di sviluppo professionale.
13) I profili professionali non costituiscono un’elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative.
14) Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali la figura relativa al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative abilita- zioni professionali.
15) Nell’ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale l’espletamento delle attività implica l’utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature ecc., messe a disposizione da parte dell’azienda, in quanto pertinenti allo svolgimento delle attivi- tà predette. A tal fine, ove necessario, l’azienda programma appositi corsi di aggiornamento e/o qualificazione.
16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei profili professionali può non esse- re citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali) e/o l’utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc.
B) Classificazione
▶ integrata con AN 4 aprile 2001 (v. pag. 95) e 10 ottobre 2001 (v. pag. 98), nonchè
con accordi ACTV Venezia 20 febbraio e 20 maggio 2002 (v. pag. 103)
Area professionale 1ª
Mansioni gestionali e professionali
Declaratoria
Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Area professionale 1ª
Mansioni gestionali e professionali
Profili e parametri
Responsabile unità amm./tecnica complessa (250)
Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestio- nale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle di- rettive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Professional (230)
Lavoratori che, con un’elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità.
Capo unità organizzativa amm./tecnica (230)
Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e rela- tive risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l’andamento degli stessi e dei relativi ri- sultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risor- se umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate.
Area professionale 2ª
Mansioni di coordinamento e specialistiche
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordina- mento di specifiche unità organizzative sia attraverso l’applicazione di competenze tecnico/ speciali- stiche che richiedono un adeguato livello di professionalità.
Area professionale 2ª
Area operativa Esercizio: Sezione Automobilistico, Filoviario e Tranviario
Profili e parametri
Coordinatore di esercizio (210)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di di- screzionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l’eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario.
Addetto all’esercizio (193)
Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento au- tomobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di con- trollo sulla regolarità dell’esercizio, sul personale viaggiante, e, all’occorrenza, sull’utenza e, ove ri- chiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127 del 1997 e di supporto alla clientela.
Area professionale 2ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano2 Personale viaggiante (trazione e scorta)
Profili e parametri
Coordinatore (210)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguate competenze tecniche e gestionali, organizzano e coordinano, con margini di discrezionalità ed iniziativa, anche in unità operative che ri- chiedono un elevato impegno organizzativo, gli addetti ai settori del personale viaggiante (trazione e scorta), esercitando, altresì, la responsabilità sulle relative strutture operative/ organizzative, anche in relazione alla disponibilità del materiale rotabile secondo le prassi in atto.
Assistente coordinatore (193)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguata competenza gestionale, svolgono attività di supporto nel coordinamento e nel controllo del personale viaggiante, assicurando altresì la regolare operatività dei turni di servizio e della disponibilità del materiale rotabile nonché le attività connesse alla regolarità del servizio programmato.
Area professionale 2ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano3 (personale di stazione)
Profili e parametri
Coordinatore ferroviario (posizione 2°) 4(210)
Lavoratori che svolgono le mansioni previste per il Coordinatore ferroviario in unità operative caratte- rizzate da rilevanti contenuti tecnologici e consistenti volumi di traffico e di movimento, che richiedo- no un elevato impegno organizzativo.
Coordinatore ferroviario (posizione 1°) 5(202)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per il movimento e la gestione, sovrintendono, con margini di discrezionalità ed iniziativa, al coordinamento ed al controllo di impianti ferroviari complessi e svolgono compiti che richiedono notevoli competenze nei settori della circolazione ferro- viaria e delle attività operative e gestionali, garantendo, altresì, le mansioni della dirigenza di movi- mento.
Capo stazione (193)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per la dirigenza di movimento (compreso Diri- genza Unica e/o Dirigenza Centrale Operativa e/o Dirigenza Centrale del Traffico) e per la gestione, oltre a svolgere le mansioni dell’Operatore di movimento e gestione, dirigono la circolazione dei treni in linea. Sovrintendono ad una stazione di consistente traffico ed operano anche ad un centro di con- trollo centralizzato del traffico.
Area professionale 2ª Area operativa: amministrazione e servizi Profili e parametri
Coordinatore di ufficio (205)
2 Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
3 Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
4 Figure professionali di norma alternative, eccetto il caso di specifiche esigenze tecniche/organizzative.
5 Figure professionali di norma alternative, eccetto il caso di specifiche esigenze tecniche/organizzative.
Lavoratori che, in possesso di adeguate competente gestionali, coordinano con margini di discreziona- lità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati.
Specialista tecnico/amministrativo (193)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con auto- nomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell’ambito di diret- tive di massima.
Area professionale 2ª
Area operativa: manutenzione, impianti ed officine
Profili e parametri
Capo Unità Tecnica (205)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionali- tà e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto.
Capo Operatori (188)
Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di signi- ficativo contenuto tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso.
Area professionale 2ª
Area operativa: servizi ausiliari per la mobilita’
Profili e parametri
Coordinatore della mobilità (178)
Lavoratori che, in possesso di competenze tecnico-gestionali tali da assicurare un’autonomia operativa nell’ambito degli indirizzi stabiliti, coordinano e/o controllano l’attività di altri lavoratori, nonché col- laborano nella verifica dei prodotti e dei servizi resi da terzi.
Addetto alla mobilità (170)
Lavoratori che, in possesso di competenze ed esperienze specialistiche consolidate, in autonomia e in via continuativa, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico-professionale fornendo assistenza e consulenza per la soluzione dei problemi.
Area professionale 3ª Mansioni operative Declaratoria
Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti ade- guate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l’attività di altri lavo- ratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un’autonomia operativa circoscrit- ta nelle attività specifiche dell’area operativa di appartenenza.
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
Profili e parametri
Operatore di esercizio (140 -158 - 175 - 183) (5)6
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all’occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa.
Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale. Collaboratore di esercizio (129)
Lavoratori, che in possesso delle relative abilitazioni, svolgono mansioni di guida di mezzi per il tra- sporto di persone per i quali è richiesta la patente B ovvero patente di grado superiore senza certificato di abilitazione professionale. Svolgono, ove richiesto, attività accessorie e complementari quali mano- vra e movimentazione di mezzi a vuoto, soccorso in linea, rimozione di auto private nonché quelle di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione e supporto alla clientela e versamento incassi.
Area professionale 3ª
6 I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lettera C.1/1 del presente articolo.
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano 7
Personale viaggiante (trazione e scorta)
Profili e parametri
Tecnico di bordo (190)
Lavoratori che, avendo maturato almeno 13 anni di condotta effettiva in ferrovia ed acquisite le previ- ste abilitazioni, svolgono mansioni di macchinista e di capo treno per specifiche esigenze di servizio aziendali connesse all’effettuazione di percorrenze significative su rete ferroviaria diversa da quella aziendale.
Macchinista (153 - 165 - 183 - 190) 8
Lavoratori che, in possesso delle previste abilitazioni, sono addetti alla conduzione di tutti i mezzi di trazione ferroviaria utilizzati dall’azienda, svolgendo altresì operazioni accessorie secondo prescrizioni regolamentari e/o prassi aziendali.
Capo treno (140 -158 -165)9
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, oltre ad avere la responsabilità del convoglio, svolgono mansioni di verifica, emissioni di titoli di viaggio in vettura, informazioni alla clientela ed attività connesse al movimento applicando norme, regolamenti e procedure prestabilite.
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio : sezione ferroviario e metropolitano 10
(personale di stazione) Profili e parametri
Operatore di movimento e gestione (158)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, gestiscono le attività di movimento e gestione in una stazione di non elevato traffico, ovvero coadiuvano il capo stazione in stazioni di consistente traffico.
Operatore di gestione (158)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, controllano e coordinano le attività gestionali di stazioni di consistente traffico e di rilevante domanda di servizi informativi e di vendita alla cliente- la, partecipando alle relative attività.
Operatore di stazione (139 - 143)11
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svolgono attività amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci nonché attività di movimento limitate alla manovra degli impianti di sicu- rezza e di segnalamento. Assicurano, altresì, il presenziamento connesso ad attività complementari all’esercizio ed il controllo sull’utenza.
Capo squadra operatori di manovra (135)
Lavoratori che, oltre a svolgere tutte le mansioni dell’operatore di manovra, hanno compiti di coordi- namento di altri lavoratori.
Operatore di scambi cabina (135)
Lavoratori che, in possesso delle necessarie abilitazioni, eseguono anche a distanza la manovra degli scambi e dei segnali. Eseguono, altresì, la manovra di composizione dei convogli ferroviari e lo spo- stamento dei mezzi di trazione e dei veicoli.
Operatore di manovra (123)
Lavoratori che, in possesso delle necessarie abilitazioni, eseguono la manovra di scambi e quella di composizione dei convogli ferroviari e lo spostamento dei mezzi di trazione e dei veicoli.
Svolgono, altresì, le attività di operatore generico purché non prevalenti. Area professionale 3ª
Area operativa: amministrazione e servizi
Profili e parametri
Collaboratore di ufficio (175)
Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico- amministrativi di contenuto significativo.
7 Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
8 I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C. 1/6 del presente articolo. 9 I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/5 del presente articolo. 10 Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
11 I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/4 del presente articolo.
Operatore qualificato di ufficio (140 - 155) 12
Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sul- la base di direttive ricevute.
Operatore di ufficio (130)
Lavoratori che espletano compiti di natura tecnica e/o amministrativa richiedenti la conoscenza di pro- cedure operative definite e l’applicazione di conoscenze acquisite, nonché, all’occorrenza, compiti di supporto all’attività degli uffici.
Area professionale 3ª
Area operativa: manutenzione impianti ed officine
Profili e parametri
Operatore certificatore (180)
Lavoratori che, in possesso di adeguati titoli e competenze professionali, certificano, attestano e/o col- laudano, pure con compiti di diagnostica ed anche ai fini della qualità, l’esecuzione di processi manu- tentivi e/o installativi, complessi e di particolare rilevanza, eseguiti sia all’interno dell’azienda sia nell’ambito di commesse affidate all’esterno.
Operatore tecnico (170)
Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche inter- venendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attri- buita dall’azienda l’attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all’attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede ed all’armamento di linee ad impianto fisso.
Operatore qualificato (140 - 160) 13
Lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ri- cevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, im- pianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali.
Operatore di manutenzione (130)
Lavoratori che vengono impiegati, sulla base di direttive ricevute, in attività non complesse di ripara- zione e di manutenzione sui mezzi, sugli impianti e sulle strutture nonché sulla sede e sull’armamento, svolgendo altresì le mansioni in uso.
Area professionale 3ª
Area operativa: servizi ausiliari per la mobilità
Profili e parametri
Assistente alla clientela (154)
Lavoratori che in possesso di adeguata preparazione e conoscenza di almeno una lingua straniera, oltre a svolgere compiti di coordinamento di figure professionali inferiori, effettuano, sia a terra che a bordo dei mezzi, attività di assistenza alla clientela, fornendo informazioni sui servizi offerti dall’azienda ed in particolare sulla rete, sulle tariffe e sulle eventuali interconnessioni.
Procedono anche alla vendita e/o al controllo dei titoli di viaggio e di sosta. Operatore qualificato della mobilità (151)
Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un’autonomia ope- rativa nell’ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le se- guenti attività che, in relazione all’organizzazione dell’impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari:
- attività di cui ai commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge n. 127 del 1997;
- competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli (lettere b), c) e d) - comma 2 dell’art. 158 - del D.Lgs. n. 285 del 1992) nonché all’effettuazione di tutte le attività connesse;
- verifica dei titoli di viaggio;
- vendita dei titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
- informazioni al pubblico;
- funzioni di concetto svolte con margini di autonomia, richiedenti la conoscenza di specifiche proce- dure amministrative e/o tecniche anche complesse;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate.
12 I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/3 del presente articolo.
13 I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C. 1 /2 del presente articolo.
Operatore della mobilità (138)
Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o professionali tali da assicurare un’autonomia operativa nell’ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti di contenuto tecnicoprofessionale di limitata complessità ovvero richiedenti la conoscenza di procedure amministrative e/o tecniche, quali, a titolo esemplificativo:
- attività di cui al comma 132 dell’art. 17 della legge n. 127 del 1997;
- vendita di titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
- informazioni al pubblico;
- attività che, su direttiva di massima, richiedono la conoscenza di procedure tecnico - amministrative di limitata complessità;
- manutenzione dei parcometri per interventi non di semplice routine e delle apparecchiature di par- cheggio in strutture complesse ad elevata automazione;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate. Area professionale 4ª
Mansioni generiche
Declaratoria
Lavoratori che eseguono attività di limitata complessità, in esecuzione di metodi operativi definiti, che presuppongono generiche competenze professionali acquisibili mediante addestramento e/o pratica, comprese attività di semplice coordinamento di personale ausiliario.
Area professionale 4ª Mansioni generiche Profili e parametri
Caposquadra ausiliari (121)
Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento di altri lavoratori della stessa area professiona- le partecipando altresì all’attività lavorativa della squadra.
Operatore generico (116)
Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento degli Ausiliari, di manutenzione sulla sede e sull’armamento assicurando la protezione dei cantieri, di collaborazione alla manutenzione nelle offi- cine e negli impianti, nonché nell’ambito di attività collaterali a quella del trasporto pubblico locale, inerenti alla mobilità delle persone, compiti quali, a titolo esemplificativo:
- movimentazione e regolazione di flussi auto nei parcheggi;
- sorveglianza parcheggi ed aree di sosta;
- riscossione pedaggi e controllo abbonamenti parcheggi. Ausiliario (110)
Lavoratori che svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici, anche all’esterno; di controllo della regolarità degli ingressi e degli accessi; di manovalanza e/o vigilanza sulla sede e sull’armamento, nonché presenziamento in posti di linea; di attività inerenti il servizio viaggiatori, di attività di limitata complessità complementari all’esercizio.
Ausiliario generico (100)
Lavoratore che svolgono compiti di sorveglianza e custodia delle unità aziendali nonché di manova- xxxxx e/o pulizia.
C) Modalità di acquisizione di parametri retributivi:
C.1/1
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
► Sostituito dall’art. 4 del CCNL 18 novembre 2004 (v. pag. 116)
C.1/2
Area professionale 3ª
Area operativa: manutenzione, impianti ed officine
Figure Professionali | Parametri | Modalità di Accesso |
Operatore qualificato | 140 | Parametro di accesso |
“ | 160 | Dopo 6 anni di svolgimento delle mansioni |
proprie della figura (1) |
(1) Vedi C.2/6.
C.1/3
Area professionale 3^
Area operativa: amministrazione e servizi
Figure Professionali | Parametri | Modalità di Accesso |
Operatore qualificato di ufficio | 140 | Parametro di accesso |
“ | 155 | Dopo 6 anni di svolgimento delle mansioni |
proprie della figura (1) | ||
(1) Vedi C.2/5. |
C.1/4
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (personale di stazione)
Figure Professionali | Parametri | Modalità di Accesso |
Operatore di stazione | 139 | Parametro di accesso |
“ | 143 | Dopo 6 anni di svolgimento delle mansioni |
proprie della figura.(1) | ||
(1) Vedi C.2/4. |
C.1/5
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante (trazione e scorta)
► sostituito dall’art. 4 del CCNL 18 novembre 2004 (v. pag. 116)
C.1/6
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante (trazione e scorta)
► sostituito dall’art. 4 del CCNL 18 novembre 2004 (v. pag. 117)
Le parti convengono che le clausole che individuano per la figura professionale del macchinista: la tempistica dei passaggi fra i diversi parametri, la determinazione degli stessi nonché le norme connes- se, sono inscindibilmente collegate alla definizione del parametro 190 e sono di competenza esclusiva del livello nazionale; è pertanto nullo ogni accordo di secondo livello che modifichi le clausole predet- te.
C.2/1 Determinazione del periodo di guida effettiva Il periodo di guida effettiva aziendale verrà de- terminato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti fi- gure professionali/qualifiche:
- operatore di esercizio
- agente di movimento (classificazione ex acc. naz. 2/10/1989)
- conducente di linea (classificazione ex acc. naz. 2/10/1989)
- conducente di linea (ex l. 1/2/1978 n. 30 e CCNL Anac 23/7/1976)
- autista di linea (ex l. 6/8/1954 n. 858 e CCNL Anac 10/12/1970)
- autista scelto (ex CCNL Anac 10/12/1970)
- guidatore tranviario (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- guidatore di xxxxxxx (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- guidatore scelto (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- guidatore filoviario (ex l. 4/2/1958 n. 22)
- primo guidatore di xxxxxxx (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- macchinista di xxxxxxx (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- primo macchinista di xxxxxxx (ex l. 6/8/1954 n. 858).
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di guida, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (a- stensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo alla guida, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle qualifi- che di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura pro- porzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/2 Determinazione del periodo di condotta effettiva
Il periodo di condotta effettiva aziendale verrà determinato secondo quanto disposto dai commi suc- cessivi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti fi- gure professionali/qualifiche:
- macchinista
- macchinista (classificazione ex accordo nazionale 2/10/1989)
- macchinista ferrovie (ex l. 30 del 1978)
- macchinista ferrovie T.V., T.E., T.S. (ex l. 858 del 1954)
- primo macchinista ferrovie (ex l. 858 del 1954)
- fuochista autorizzato (ex l. 30 del 1978) dalla data del conseguimento dell’abilitazione a macchinista ferrovie ex l. 30 del 1978 o ex l. 858 del 1954
- fuochista autorizzato (ex l. 858 del 1954) dalla data del conseguimento dell’abilitazione a macchini- sta ferrovie ex l. 858 del 1954.
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di condotta, nonché, per la sola parte ecce- dente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (a- stensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di condotta nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo alla condotta, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle qualifi- che di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura pro- porzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/3 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di Capo treno
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di Capo treno verrà determinato secondo quanto disposto dai commi successivi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti fi- gure professionali/qualifiche:
- capo treno
- capo treno (classificazione ex accordo nazionale 2/10/1989)
- capo treno (ex x. 30 del 1978)
- capo treno xxxxxxxx (xx x. 000 xxx 0000)
- xxxxx xxxx xxxxx (ex l. 858 del 1954).
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (a- stensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo , sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di servizio, di de- libere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle qualifi- che di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura pro- porzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/4 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore di stazione Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore di stazione verrà determinato secondo quanto di- sposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti fi- gure professionali/qualifiche:
- operatore di stazione
- agente di movimento e/o gestione (classificazione ex accordo nazionale 2.10.1989)
- addetto di stazione e gestione (classificazione ex accordo nazionale 2.10.1989)
- gestore (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- addetto di fermata (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- impiegato di stazione (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- addetto fermata di 1° (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- sottocapo (stazioni e gestioni) (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- gestore 3° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- capo fermata 3° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- alunno di stazione (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- capo fermata 2° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- capo fermata 1° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- sottocapo (stazioni e gestioni) (ex l. 6/8/1954, n. 858)
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (a- stensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di servizio, di de- libere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle qualifi- che di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura pro- porzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/5 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato di ufficio Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore qualificato di ufficio verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nella seguente figura professionale:
- operatore qualificato di ufficio
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (a- stensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di servizio, di de- libere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle qualifi- che di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura pro- porzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/6 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore qualificato verrà determinato secondo quanto di- sposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti fi- gure professionali/qualifiche:
- operatore qualificato
- operaio qualificato (classificazione ex accordo nazionale 2.10.1989)
- operaio qualificato (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- operaio 3° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- operaio 2° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- operaio 1° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- meccanico motorista (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- guidatore (ex l. 6/8/1954, n. 858)
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (a- stensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di servizio, di de- libere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle qualifi- che di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura pro- porzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
D) Norme di prima applicazione e norme transitorie
1) La seguente disciplina è valida soltanto nei confronti dei dipendenti in forza alla data di sottoscri- zione del presente CCNL ed ancora in servizio il giorno precedente alla data di decorrenza della nuova classificazione.
2) Ai lavoratori di cui al presente articolo, lett. A), punto 1 la figura professionale ed il parametro re- tributivo sono comunicati per iscritto 30 giorni prima della data predetta.
3) L’attribuzione delle nuove figure professionali avverrà sulla base della tabella di derivazione. Qua- lora fossero state attribuite qualifiche il cui contenuto professionale manifestasse una evidente dif- ferenziazione con le mansioni effettivamente svolte, verrà attivato un confronto a livello aziendale per ricollocare i lavoratori interessati nelle nuove figure, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area previsti dalla nuova classificazione, ferma restando la retribuzione acquisita.
4) I dipendenti ai quali è attribuita una qualifica ad esaurimento ex legge 30 del 1978 ed ex CCNL 23/7/76 sono collocati aziendalmente nelle nuove figure, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area professionale. (13)14
5) I dipendenti ai quali è attribuita una qualifica che, ai sensi delle tabelle di derivazione, non trova corrispondenza in una nuova figura professionale sono ricollocati aziendalmente in queste ultime,
14 L’Assistente di 1° ad esaurimento ex legge 30/78 e l’Assistente di 1° ad esaurimento ex c.c.n.l. 23-7-76, con l’attuale parametro retributivo “188”, sono collocati nei profili professionali secondo la presente disposizione, mantenendo ad esaurimento il parametro “193” con attribu- zione di un assegno ad personam ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del presente accordo.
anche mediante attività formativa, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area previsti dalla nuova classificazione.
6) Nei casi in cui i precedenti punti 3, 4 e 5 rinviino alla ricollocazione aziendale, a tale livello, ove ricorrano le condizioni, potrà trovare applicazione quanto previsto dal punto 7 della lettera A) del presente articolo della disciplina “Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità”.
7) In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di “operatore di esercizio”, parametro 183, avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il pos- sesso, all’atto del passaggio stesso, del requisito di ventuno anni di guida effettiva, come determi- nata dall’apposita norma contrattuale.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- individua il numero complessivo di tutti gli operatori di esercizio che, alla data di decorrenza della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di guida e hanno maturato almeno 16 anni di guida effettiva. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agen- ti che annualmente formano lo scaglione ed acquisiscono la figura di operatore di esercizio, parame- tro 183. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal primo, si aggiungerà progressivamente un’unità fino al raggiun- gimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di applicazione della nuova classificazione verranno inquadra- ti nella figura di operatore di esercizio, parametro 183 i lavoratori appartenenti al primo scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per quattro anni consecutivi verrà effettuato il passaggio al parametro 183 degli agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato, si dovrà tenere conto della maggiore anzianità di guida effettiva; in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell’età.
8) In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di “macchinista”, parametro 190 avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all’atto del passaggio stesso, del requisito di ventuno anni di condotta effettiva, come determinata dall’apposita norma contrattuale.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
‐ si individua il numero complessivo di tutti i macchinisti che, alla data di decorrenza della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di condotta e hanno maturato almeno 16 anni di condotta effettiva. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione ed acquisiscono la figura di “macchinista”, parametro
190. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal primo, si aggiungerà progressivamente un’unità fino al raggiun- gimento della somma predetta;
‐ a partire dal mese successivo alla data di decorrenza della nuova classificazione verranno inquadra- ti nella figura di “macchinista”, parametro 190, i lavoratori appartenenti al primo scaglione;
‐ allo stesso giorno di ogni anno per quattro anni consecutivi verrà effettuato il passaggio degli agen- ti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
‐ per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato, si do- vrà tenere conto della maggiore anzianità di guida effettiva; in caso di parità, della maggiore anzia- nità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell’età.
9) In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di “capo treno”, parametro 165, avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all’atto del passaggio stesso, del requisito di sedici anni di svolgimento delle mansioni di capo tre- no.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
‐ si individua il numero complessivo di tutti i capi treno che, alla data di decorrenza della nuova clas- sificazione, espletano le effettive mansioni di tale qualifica e hanno maturato almeno 11 anni di an- zianità nello svolgimento delle mansioni di capo treno. Tale somma viene divisa per 5 e il quozien- te intero rappresenta il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione ed acquisiscono la figura di “capo treno”, parametro 165. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in
caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal primo, si aggiungerà progressi- vamente un’unità fino al raggiungimento della somma predetta;
‐ a partire dal mese successivo alla data di decorrenza della nuova classificazione verranno inquadra- ti nella figura di “capo treno”, parametro 165, i lavoratori appartenenti al primo scaglione;
‐ allo stesso giorno di ogni anno per quattro anni consecutivi verrà effettuato il passaggio degli agen- ti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
‐ per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato, si do- vrà tenere conto della maggiore anzianità nello svolgimento delle mansioni di capo treno;
‐ in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell’età.
10) I lavoratori che, dal momento del passaggio dello scaglione in cui sono inseriti, non hanno matu- rato l’anzianità richiesta, passano al parametro superiore il 1° giorno del mese successivo al per- fezionamento del predetto requisito.
I nominativi dei lavoratori inseriti negli scaglioni all’atto della definizione degli stessi non sono modificabili, salvo in caso di erronea valutazione delle precedenze che deve, comunque essere fatta valere prontamente dal lavoratore interessato.
11) Al termine della ricollocazione dei lavoratori nel nuovo inquadramento può essere attivato un confronto a livello aziendale per dirimere eventuali contenziosi.
E) Tabelle di derivazione
E.1/1 | Area professionale 1ª | ||
225 | Capo area | Responsabile unità amm./tecnica complessa | 250 |
225 | Analista di sistemi | ||
206 | Capo ripartizione | Capo unità organizzativa amm./tecnica | |
206 | Capo impianto | Professional | |
206 | Capo ripartizione (F) | 230 | |
206 | Capo impianto (F) | 230 | |
E.1/2 Area professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione automobilistico | |||
188 Coordinatore movimento e traffico | Coordinatore di esercizio | 210 | |
173 Addetto movimento e traffico | Addetto all’esercizio | 193 |
Area professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano - Personale viag- giante
188 Ispettore movimento
personale viaggiante e/o trazione Coordinatore 210
173 Addetto gestione
personale viaggiante e/o trazione Assistente coordinatore 193
Area Professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano - Personale di stazione
188 Coordinatore di stazione Coordinatore ferroviario (posizione 2°) 210
Coordinatore ferroviario (posizione 1°) 202
173 Capo stazione Capo stazione 193
Area professionale 2ª - Area operativa amministrazione e servizi
206 | Analista programmatore (*) | ||
188 | Capo ufficio Coordinatore di ufficio | 205 | |
188 | Programmatore | Specialista tecnico/amministrativo | 193 |
188 | Capo tecnico | Capo unità tecnica | 205 |
173 | Capo operai | Capo operatori | 188 |
(*) Agli attuali analisti programmatori viene assegnato il parametro ad esaurimento 207. Area Professionale 2ª - Area Operativa Manutenzione, Impianti e Officine
E.1/3 Area Professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
159 | Agente di movimento | Operatore di esercizio (parametro 4°) | 183 |
- con 21 anni di guida effettiva | |||
159 | Agente di movimento | Operatore di esercizio (parametro 3°) | 175 |
- con 16 anni di guida effettiva | |||
144 | Conducente di linea | Operatore di esercizio (parametro 2°) | 158 |
- con meno di 16 anni di guida effettiva |
Area Professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viag- giante
(trazione e scorta)
166 Macchinista Macchinista (parametro 4°) 190
- con 21 anni di condotta effettiva
166 Macchinista Macchinista (parametro 3°) 183
- con meno di 21 anni di condotta effettiva
Area professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viag- giante
(trazione e scorta)
144 | Capo treno | Capo treno (parametro 3°) | 165 |
- con 16 anni di svolgimento delle mansioni di Capo treno | |||
144 | Capo treno | Capo treno (parametro 2°) | 158 |
- con meno di 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno | |||
126 | Conduttore (abilitato a Capo treno) | Capo treno (parametro 1°) (*) | 140 |
126 | Conduttore | ||
(senza abilitazione a Capo treno) | (Lavoratori da riqualificare) (**) |
(*) In fase di prima applicazione concorrono alla maturazione del periodo di anzianità anche i periodi di svolgimento delle mansioni di capo treno, espletate durante la permanenza nella qualifica di condut- tore.
(**) Agenti con più di 3 anni di anzianità, vengono sottoposti, ove idonei a prova di abilitazione a ca- po treno, acquisendo il parametro di accesso (140) e seguendo il percorso professionale contrattual- mente previsto. Coloro che non acquisiscono la predetta abilitazione sono ricollocati in altre figure professionali ai sensi del punto 5), lettera D), del presente articolo. Nel periodo necessario per tali ope- razioni conservano il parametro ad esaurimento 139.
Area Professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (personale di sta-
zione)
144 | Agente operativo di movimento | ||
e/o gestione (**) | Operatore di movimento e gestione | 158 | |
159 | Addetto operativo di gestione | ||
e/o stazione (***) | Operatore di gestione | 158 | |
(*) | |||
144 | Agente operativo di movimento | ||
e/o gestione (****) | Operatore di stazione (parametro 2°) | 143 | |
126 | Addetto di stazione e gestione | Operatore di stazione (parametro 1°) | 139 |
126 | Capo manovra | Capo squadra operatori di manovra | 135 |
126 | Operatore scambi cabina | Operatore di scambi cabina | 135 |
112 | Addetto manovra e scambi | Operatore di manovra | 123 |
(*) All’addetto operativo di gestione e/o stazione è attribuito il profilo professionale di operatore di gestione ed il parametro ad esaurimento 175.
(**) Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni di movimento e gestione, esercitano preva- lentemente mansioni di movimento non limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnala- mento
(***) Lavoratori che esercitano prevalentemente mansioni di gestione con funzioni di controllo e co- ordinamento delle attività di gestione in stazioni di consistente traffico.
(****)Lavoratori che esercitano prevalentemente mansioni di gestione, nonché attività di movimento limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento in stazioni di non consistente traf- fico, ovvero collaborano alla gestione in stazioni di consistente traffico.
Area professionale 3ª - Area operativa: amministrazione e servizi
173 Assistente Collaboratore di ufficio 175
Programmatore Junior Capo turno operatori
159 Segretario Operatore qualificato di ufficio (parametro 2°) 155 Operatore CED
Capo sala registrazione dati
144 Addetto a pratiche amministrative (Lavoratori da riqualificare) (*)
126 Impiegato generico Operatore di ufficio 130
(*) Lavoratori da riqualificare ai sensi del punto 5) della lettera D) del presente articolo, ai quali è at- tribuito il parametro 140 ad esaurimento ed un assegno ad personam ai sensi del punto 2) dell’articolo 3 del presente accordo.
Area professionale 3ª - Area operativa: manutenzione, impianti e officine
159 Operaio tecnico Operatore tecnico 170
159 Capo squadra operai
159 Coordinatore di manutenzione armamento
144 Operaio qualificato Operatore qualificato (parametro 2°) 160
- con 6 anni di anzianità nelle mansioni proprie della qualifica
144 Operaio qualificato | Operatore qualificato (parametro 1°) | 140 | |
126 Operaio generico | Operatore di manutenzione | 130 | |
E.1/4 Area professionale 4ª | |||
112 | Capo squadra manovali | Capo squadra ausiliari | 121 |
126 | Verificatore (*) | Operatore generico | 116 |
112 | Coordinatore ausiliari | ||
112 | Addetto all’armamento | ||
112 | Addetto alla manutenzione | ||
112 | Centralinista | ||
100 | Commesso | ||
100 | Guardia titolare di fermata | Ausiliario | 110 |
100 | Cantoniere | ||
100 | Manovale | ||
100 | Usciere | ||
100 | Guardiano / Portiere | Ausiliario generico | 100 |
(*) Agli attuali verificatori viene assegnato il parametro ad esaurimento 121.
F) Trattamento del personale in C.F.L. già in forza
(…)
Art. 3 - Disciplina della retribuzione a seguito dell’applicazione della nuova classificazione
1) A decorrere dalla data di decorrenza della nuova classificazione la struttura della retribuzione men- sile, distinta per parametri retributivi, è articolata come segue:
a) retribuzione tabellare, quale definita nella …(importi aggiornati v. tab. pag. 163)
b) ex-indennità di contingenza, quale definita nella …((importi aggiornati v. tab. pag. 163) comprensiva dell’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di cui all’accordo interconfedera- le 31 luglio 1992, riproporzionato su 14 mensilità;
c) aumenti periodici di anzianità, quali definiti nella … (importi aggiornati v. tab. pag. 163)
ferma restando la disciplina di cui all’art. 3 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997;
d) importi del T.D.R. (Trattamento Distinto della Retribuzione) di cui all’art. 22, comma 2, dell’accordo nazionale 25 luglio 1997 (v. tab. pag. 163)
e) indennità di mensa di cui al punto n. 8 dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989 (v. tab. pag. 163);
f) indennità di funzione per i quadri di cui al punto 6, lett. a), dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989 (v. tab. pag. 163);
g) competenze accessorie unificate di cui al punto 9, primo comma, 2^ alinea, dell’accordo nazio- nale 2 ottobre 1989;
h) trattamenti sostitutivi di cui all’art. 4 bis del CCNL 12 marzo 1980, così come integrato dal pun- to n. 4 (“trattamenti sostitutivi per ogni A.P.A.”) dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989 e dall’art. 4 ( “ex nuovo terzo elemento salariale”) dell’accordo nazionale 25 luglio 1997, modifi- cati come segue:
‐ l’assegnazione del profilo professionale al momento di applicazione della nuova classificazio- ne non integra la fattispecie di cui al punto 4, terzo periodo dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989;
‐ è abrogata la disciplina di cui al punto 3) dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989, ma i tratta- menti sostitutivi, già ex nuovi terzi elementi salariali, ivi compresi i trattamenti ad personam ad essi connessi, restano attribuiti ai lavoratori di cui al predetto art. 4 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997 nei valori agli stessi spettanti il giorno precedente la data di applicazione della nuova classificazione, ad eccezione dei casi in cui per effetto della maturazione di requisiti di anzianità anche specifica si acquisisca un parametro retributivo superiore che ai sensi della di- sciplina ora abrogata comportava l’attribuzione di un minore importo dell’ex nuovo terzo ele- mento salariale. Tali trattamenti sono determinati in cifra fissa e non rivalutabili.
i) assegni ad personam, eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di ac- cordo e trattamenti ad personam di cui al successivo punto 2).
Gli elementi retributivi di cui alle precedenti lettere costituiscono la retribuzione “normale” e sono corrisposti per 14 mensilità.
Vengono altresì confermate le indennità attualmente vigenti, legate ad effettive e/o particolari presta- zioni, stabilite dalla contrattazione nazionale.
2) Ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della nuova classificazione sono attribuiti, con la medesima decorrenza, trattamenti ad personam pensionabili e non assorbibili, individuati nel va- lore indicato nella tabella n. 2. Tali trattamenti sono determinati in cifra fissa e non sono rivalutabili. Nei casi in cui ai sensi dei punti 3, 4 e 5 della lettera D) dell’art. 2 “Norme di prima applicazione e norme transitorie” si procede alla ricollocazione aziendale, il trattamento ad personam è quello indi- cato nella tabella n. 2 per qualifiche / figure professionali che abbiano uguali parametri di partenza e di ricollocazione. Ove non ricorra tale situazione il trattamento ad personam sarà determinato nell’eventuale differenza tra la somma degli elementi retributivi richiamati nelle lettere a), b), c) e
d) del precedente punto 1 relativi all’attuale qualifica e la somma degli stessi elementi relativi alla nuova figura professionale assegnata.
In caso di attribuzione di un ulteriore parametro retributivo, sarà mantenuto ad personam fino a con- correnza l’eventuale trattamento di miglior favore risultante dalla differenza fra il valore complessi- vo relativo al nuovo parametro degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto
1) ed il valore corrispondente agli stessi elementi relativo al parametro di partenza, comprensivo del trattamento ad personam di cui al presente punto 2). I predetti elementi retributivi andranno consi- derati al netto degli aumenti derivanti da accordi collettivi o da scatti di anzianità maturati successi- vamente all’entrata in vigore della nuova classificazione.
3) Secondo quanto previsto dal punto 3), secondo alinea, dell’accordo preliminare 2 marzo 2000, inte- grato dal presente accordo, si procede a livello aziendale ad un riordino dei compensi e delle inden- nità previsti aziendalmente al fine di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione degli
stessi. Inoltre, in relazione all’applicazione della nuova classificazione, i suddetti elementi saranno rapportati alle nuove figure professionali ed ai relativi parametri, senza oneri aggiuntivi per le im- prese e con riconoscimento di eventuali ad personam per i lavoratori in servizio. Ove tali elementi economici restino espressi in percentuale, gli stessi sono riproporzionati sulla nuova base retributiva.
4) La retribuzione aziendale sarà, pertanto, articolata come segue:
- compensi e indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni;
- premio di risultato di cui all’art. 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997;
- altri eventuali valori a qualsiasi titolo definiti a tale livello, fermo restando quanto previsto dal terz’ultimo comma dell’art. 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997.
(…)
Art. 4 - Trattamento economico e normativo degli addetti all’area operativa “servizi ausiliari della mobilità”
Il rapporto di lavoro dei dipendenti assegnati all’area operativa “servizi ausiliari per la mobilità” è re- golato dalle disposizioni contrattuali di cui all’allegato A) “Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari della mobilità” (v. pag. 88).
Per il personale in forza il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che già svolge le attività ricomprese nell’area operativa “Servizi ausiliari per la mobilità” e/o assegnato, anche successivamente, in tale area operativa, viene mantenuto lo stato giuridico ed economico preesistente, fatto salvo quanto previsto dall’accordo nazionale 27.6.86.
Al personale assunto dalla data in vigore del presente accordo saranno riconosciuti i trattamenti sala- riali previsti dalla disciplina contrattuale nazionale, nonché il premio di risultato di cui all’articolo 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997 che sarà stabilito per tale area operativa.
Art. 5 - Ferie
A far data dall’applicazione della nuova classificazione, l’art. 10, primo comma, secondo alinea, dell’accordo nazionale 12 marzo 1980 è sostituito dal seguente:
“26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale.”
Art. 6 - Norme in materia di orario di lavoro
Con riferimento alle disposizioni integrative del CCNL previste al punto 4 dell’Accordo preliminare 2 marzo 2000, le parti confermano e precisano quanto segue:
a. la durata settimanale dell’orario di lavoro per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL è rea- lizzata come media nell’arco di 17 settimane. Soltanto le modalità di attuazione saranno oggetto di preventivo esame congiunto secondo quanto previsto dall’articolo 3 del CCNL 23 luglio 1976, così come modificato dall’art. 3, lett. c) dell’accordo nazionale 12 luglio 1985;
b. a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni;
c. nelle aziende in cui non si sono realizzati accordi applicativi dell’art. 8, punto 2, dell’accordo na- zionale 25 luglio 1997, relativamente all’adeguamento della prestazione effettiva all’orario contrat- tuale nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzati- vamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
(…)
d) (…)
e) nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in conformità con la normativa contrattuale e legislativa vigente, la rotazione dei lavoratori deve avvenire in maniera equilibrata, tale da evitare, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo allo stesso lavoratore. A tal fine, le parti a livello aziendale effettueranno esami congiunti preventivi e periodici come previ- sto dall’art.3 del CCNL 23 luglio 1976, così come modificato dall’art. 3, lett. C) dell’accordo na- zionale 12 luglio 1985; ed ogni qualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si ritenga necessario, attivando, in caso di controversia, le procedure previste dall’art.2 lett. B) dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991.
(…)
Al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa sui riposi periodici previsti dall’art. 14 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, verranno realizzati a livello aziendale esami congiunti a cadenza periodica ed ogni qualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si ritenga necessario, atti- vando, in caso di controversia, le procedure previste all’art.2 lett. B) dell’accordo nazionale 7 feb- braio 1991;
f) in presenza di regimi di orario differenziati per effetto della concessione di giornate ulteriori di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, le parti a livello aziendale procedono ad un appro- fondimento al fine dell’adeguamento alla normativa nazionale.
► integrato dal punto 3 dell’art. 8 del CCNL 25 luglio 1997 (v. pag. 50).
Art. 7 - Mercato del lavoro - Rapporti di lavoro flessibile
► sostituito dall’art. 2 del CCNL 18 novembre 2004 (v. pag. 106)
Art. 8 - Trattamento di maternità
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4, comma 1, della legge 30 di- cembre 1071, n. 1204, così come novellata dalla legge n. 53 del 2000, e comunque per un periodo complessivo non superiore a 5 mesi, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità integrativa di quella a ca- rico dell’INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100 per cento della quota giornaliera della retribuzione spettante.
NOTA A VERBALE
La parti concordano che tale integrazione non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza fra la misura dell’indennità a carico dell’INPS, vigente alla firma del presente accordo, ed il 100 per cen- to della quota giornaliera della retribuzione spettante, anche qualora provvedimenti legislativi, am- ministrativi o giudiziari, ne mutino sostanzialmente l’ambito normativo di riferimento e/o il valore.
Art. 9 - Reperibilità
In conformità alle esigenze organizzative di ciascuna azienda, la stessa potrà richiedere alle competen- ti XX.XX. l’istituzione di turni di reperibilità nelle varie unità produttive.
Modalità, compensi, individuazione del lavoratori interessati alla copertura dei turni, saranno oggetto di apposita contrattazione a livello aziendale.
Qualora vi sia effettuazione della prestazione lavorativa non dovrà essere pregiudicato il rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro.
Art. 10 - Decorrenza e durata del CCNL - aumenti retributivi
(…)
Art. 11 - Dichiarazione di esigibilità
Le parti, (…) convengono di dover ottenere dai propri iscritti e rappresentati, comportamenti di stretta coerenza tra quanto stabilito dal presente accordo e quanto sarà ancora oggetto di confronto aziendale per l’applicazione di ogni punto del presente accordo ovvero quanto sarà stabilito dalla contrattazione aziendale per le materie proprie di tale livello.
In mancanza di comportamenti aziendali coerenti ovvero qualora non si pervenisse a livello aziendale alle intese previste dal presente accordo, verrà attivata la procedura di cui all’art. 2 dell’accordo nazio- nale 7.2.91.
Art. 12 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le disposizioni del presente Accordo, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, co- stituiscono una disciplina organica inscindibile.
Restano in vigore tutte le normative contrattuali nazionali che non siano novate, abrogate o modificate dal presente accordo.
ALLEGATO A) DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER GLI ADDETTI AI SERVIZI AUSILIARI PER LA MOBILITÀ
Art. 1 - Campo di applicazione
Le disposizioni di cui al presente Allegato A), che è parte integrante dell’Accordo Nazionale ~ no- vembre
2000 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri 2000-2003, si ap- plicano al personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità inquadrato ai sensi della “Nuova classi- ficazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità”.
Allo stesso trovano applicazione le norme di cui al CCNL 23 luglio 1976 e sue successive modifica- zioni e/o integrazioni relative agli istituti e/o materie non espressamente regolati dalle seguenti dispo- sizioni.
Art. 2 - Assunzione
L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro.
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) la durata del periodo di prova;
c) la qualifica del lavoratore;
d) il trattamento economico.
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più’ lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) documentazione e dichiarazione necessarie per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell’anno di calendario in corso;
i) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall’art. 5, legge 11-11-1983, n. 638;
l) eventuali altri documenti e certificati.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all’atto della ces- sazione del rapporto di lavoro.
Art. 3 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Area professionale 1ª e 2ª: 6 mesi
Area professionale 3ª: 2 mesi Area professionale 4ª: 1 mese
Il periodo indicato per le aree professionali 1ª e 2ª è computato in giorni di calendario. I periodi indica- ti per le restanti aree professionali sono di lavoro effettivo.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrat- tuale
stabilito per la figura professionale attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
Art. 4 - Orario di lavoro
Al personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità trovano applicazione le norme in materia di o- rario di lavoro di cui alla legge 15 marzo 1923, n. 692 e sue successive modificazioni ed integrazioni. La durata media dell’orario di lavoro è fissata in 39 ore settimanali sulla base di un periodo di 17 set- timane, con un orario settimanale massimo di 44 ore.
Art. 5 - Assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’onere della prova, e fer- mo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro, le assenze devono es- sere giustificate per iscritto presso l’azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribu- zione quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal succes- sivo art. 14.
Art. 6 - Aspettativa non retribuita
In presenza di gravi e comprovati motivi, potrà essere concesso al lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, il datore di lavoro
potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato da non computarsi ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall’art. 7 del presente accordo.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di leg- ge ivi compresa l’anzianità di servizio.
Art. 7 - Malattia
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia ovvero della continuazione della stessa al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, o dal protrarsi di quest’ultima, la stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal successivo art. 14.
Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si inten- derà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto a successivo art. 13, ultimo com- ma.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 20-5-1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Periodo di comporto
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto al successivo art. 13, ultimo comma.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenzia- mento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conserva- zione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Trattamento economico di malattia
Durante il periodo di malattia di cui al presente articolo, il lavoratore avrà diritto, alle normali scaden- ze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesi- mo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’articolo 74 della legge 23-12-1978, n. 833, secondo
le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, Legge 29-2-1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, se- condo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, Legge 29-2-1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4 al 20;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21 in poi della retribuzione giornaliera cui il lavoratore a- vrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si in- tende la quota giornaliera della retribuzione globale di fatto.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenu- to - ai sensi dell’art. 2, della Legge 29-2-1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccoman- data con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta x xxxxx- nuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazio- ne di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate
nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell’anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corri- sposta dall’Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute agli apprendisti.
Art. 8 - Infortunio
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL il personale dipendente soggetto all’obbligo assi- curativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta de- nuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Il lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto nel termine previ- sto dal precedente articolo 7, al paragrafo “Periodo di comporto”.
Superato il termine di conservazione del posto come sopra indicato, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compre- sa l’indennità sostitutiva di preavviso.
Qualora al superamento di detto periodo il lavoratore ritenga di non poter riprendere servizio questi potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Qualora l’azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non risolva volontariamente il rapporto di lavoro, quest’ultimo rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo la decorrenza dell’anzianità ai fini del preavviso.
Trattamento economico di infortunio
Ai sensi dell’art. 73, DPR 30-6-1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un’intera quota giornaliera della retribuzione, per la giornata in cui avviene l’infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul la- voro, una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 90% (novanta per cento) per i giorni dal 5 al 20;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21 in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si in- tende la quota giornaliera della retribuzione globale di fatto.
Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente comma sono fissate rispettiva- mente
nell’80% e nel 90%.
L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi moti- vo l’indennità prevista dalla legge.
Art. 9 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dai precedenti artt. 7 e 8, potrà essere prolungata, a ri- chiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore, in caso di malattia, a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
In caso di infortunio, l’aspettativa non retribuita, su richiesta del lavoratore, sarà prolungata per tutto il periodo dell’infortunio; il periodo utile ai soli fini dell’anzianità di servizio è limitato a 120 giorni.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180 giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corre- sponsione della indennità sostitutiva di preavviso; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 10 - Maternità
Astensione dal lavoro
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Ferma restando la durata complessiva di astensione obbligatoria (5 mesi), la lavoratrice ha diritto, pre- via attestazione del medico specialista del SSN e del medico competente di cui al D.lgs. n.626 del 1994, a posticipare l’ingresso nel periodo di astensione obbligatoria pre-parto portandolo non oltre l’inizio del mese precedente la data presunta del parto stesso. In tal caso, i restanti quattro mesi di go- dimento della astensione in questione si concentrano nel periodo successivo l’evento considerato.
Il diritto alla astensione obbligatoria è riconosciuto, previa presentazione di apposita certificazione, anche al padre lavoratore, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge n.53 del 2000, nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
La lavoratrice (ovvero il lavoratore relativamente al periodo di astensione obbligatoria post-partum di cui sopra) ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della presta- zione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata (ovvero il lavoratore nei termini di cui sopra) nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell’art. 4, DPR 25-11-1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell’anzianità di ser- vizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ed i periodi di astensione facoltativa indennizzata, devo- no essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il periodo di assenza facoltativa riconosciuto ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n.53 del 2000 (pari a 6 mesi continuativi o frazionati, con elevazione complessivamente non superiore a 10 mesi, da godere nei primi 8 anni del bambino), è computato nell’anzianità di servi- zio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari.
Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice, ovvero il lavoratore nei casi consentiti, ha di- ritto ad una indennità pari all’80% della retribuzione, posta a carico dell’INPS dall’art. 74, legge 23- 12-1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge 29-2-1980, n. 33.
L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secon- do le modalità di cui agli articoli 1 e 2, Legge 29-2-1980, n. 33.
Durante il periodo di astensione facoltativa la lavoratrice, ovvero il lavoratore, ha diritto ad una inden- nità pari al 30% della retribuzione, posta a carico dell’INPS, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, salvo i casi previsti dall’art.3, comma 4, della legge n.53 del 2000.
Nei confronti delle lavoratrici/ori assunte/i a tempo determinato per i lavori stagionali, l’INPS provve- de direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell’art. 1, Legge 29-2-1980, n. 33.
Le disposizioni sull’astensione facoltativa e sui permessi per malattia del bambino trovano applicazioneanche nei confronti dei genitori adottivi od affidatari, ai sensi dell’art.3, comma 5, della legge n.53 del 2000.
Permessi per assistenza al bambino
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri ovvero eccezionalmente ai padri lavoratori (art.13, comma 1, legge n.53 del 2000), durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di ripo- so retribuito, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all’esplicito con- senso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligato- ria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l’obbligo della prestazione lavorativa sia intera- mente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice/ore ad u- scire dall’azienda.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle ex art.10, comma 1, legge n.1204 del 1971 possono essere utilizzate anche dal padre.
Per detti riposi è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L’indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8, Legge 9-12-1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, Legge 26-4-1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ovvero il lavoratore ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli otto anni ovvero di età compresa tra i tre e gli otto anni. In quest’ultimo caso, è previsto il limite pari a 5 giorni lavorativi annui per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato medico rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato.
I periodi di assenza di cui sopra non sono retribuiti ma sono computati nell’anzianità di servizio, e- sclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
Normativa
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al dato- re di lavoro, entro il 15 giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato
dall’Ufficio di Stato Civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal RDL 15-10-1936, n. 2128.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento la la- voratrice/ore ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un’indennità pari a quella spettante in caso di preavviso con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva. Le dimissioni dovranno essere convalidate dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.
Ai sensi della Legge 31-3-1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e fa- coltativa, la lavoratrice ha diritto a un’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispon- dersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Art. 11 - Sospensione
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione, per tutto il periodo della sospensione, salvo nei casi di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Art. 12 - Obblighi del prestatore di lavoro
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più’ scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prospe- xxxx dell’impresa.
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto. Non è con- sentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con per- messo esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con al- trettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna mag- giorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abban- donare il proprio posto.
È dovere del personale di comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della propria di- mora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente accordo nazionale e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.
Art. 13 - Preavviso
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1ª e 2ª: 60 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all’area professionale 3ª: 45 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all’area professionale 4ª: 30 giorni di calendario
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1ª e 2ª: 90 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all’area professionale 3ª: 60 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all’area professionale 4ª: 45 giorni di calendario
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1ª e 2ª: 120 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all’area professionale 3ª: 75 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all’area professionale 4ª: 60 giorni di calendario. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
I termini di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimis- sioni. E’ in facoltà dell’azienda di esonerare dal lavoro il prestatore d’opera nel periodo di preavviso, corrispondendogli però l’intera retribuzione per il periodo mancante al compimento del preavviso stes- so.
Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla retribuzione corrispondente e ove, in caso di sue dimissioni, non presti la propria opera in tutto o in parte nel periodo suddetto, l’azienda avrà diritto a trattenergli il corrispondente importo dovutogli a qualsiasi titolo.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corri- sposta una indennità equivalente all’importo della retribuzione, corrispondente al periodo di cui all’articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.
Art. 14 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le ac- compagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della retribuzione normale;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trat- tenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il ser- vizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavora- tore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che preve- dono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si appli- ca esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio;
- l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la so- spensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha fa- coltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300, le disposizioni contenute nel presente allegato A), nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disci- plinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tut- ti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del prov- vedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 7, Legge 20-5-1970, n. 300.
Normativa provvedimenti disciplinari
L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel meri- to, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comu- nicazione scritta al lavoratore interessato.
Art. 15 - Cessione o trasformazione di azienda
La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda non risolve il rapporto di lavoro, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Art. 16 - Norma finale
Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolato si fa rinvio alle norme di diritto co- mune in materia di rapporto di lavoro.
ACCORDO NAZIONALE 4 APRILE 2001
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE FUNICOLARI TERRESTRI E AEREE
AREA OPERATIVA ESERCIZIO FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE AREA PROFESSIONALE 2
Mansioni di coordinamento/specialisti.
Specialista (FTA) - parametro 193.
Lavoratore che, in possesso di adeguate competenze, svolge nel servizio assegnato dall’azienda, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale, nonché fun- zioni di coordinamento nell’ambito di direttive di massima.
Di norma tali lavoratori ove in possesso delle abilitazioni prescritte e previa nomina aziendale, svol- gono in modo abituale le funzioni di “caposervizio”.
AREA PROFESSIONALE 3
Operatori.
Operatore FTA - parametro (139 - 145 - 158 - 175).
Lavoratore che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svolge attività di scorta vetture e all’occorrenza mansioni di frenatore, nonché, in base alle istruzioni regolamentari e alle caratteristiche tecniche dell’impianto, di azionamento delle apparecchiature di vettura, di sicurezza e di segnalamento. Svolge, altresì, attività tecniche amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci, compresa l’emissione, la verifica e l’annullamento dei titoli di viaggio.
Entro 4 anni viene sottoposto a prova d’idoneità ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione alla “guida e manovra degli impianti a fune” e, conseguita la predetta abilitazione, gestisce, altresì, l’attività di ma- novra, adempiendo ad altri compiti previsti da regolamenti, accordi, disposizioni, consuetudini in atto.
C) MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI PARAMETRI RETRIBUTIVI:
C.1/7
► sostituito dall’art. 4 del CCNL 18 novembre 2004 (v. pag. 117)
(1) Decorsi, comunque, 4 anni acquisisce il parametro 145, anche se non è in possesso dell’abilitazione alla “manovra degli impianti a fune”, in mancanza di quest’ultima non può però ac- cedere ai parametri 158 e 175.
(2) Vedi C.2/7.
(3) Vedi C.2/8.
C.2/7. DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI OPERATORE (FTA)
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore (FTA) verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti fi- gure professionali/qualifiche:
- operatore (FTA);
- addetto di manovra (FTA) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89);
- addetto di stazione e gestione (FTA) (classificazione ex accordo nazionale 2.10.89);
- addetto scorta vetture (FTA) (classificazione ex accordo nazionale 2.10.89);
- operaio qualificato (FTA) (*) (ex legge 6.8.54 n. 858)
- sottocapo (stazioni-gestioni) (“ “ “ “ )
- conduttore-frenatore p.le (FTA) (“ “ “ “ )
- conduttore-frenatore FTA (“ “ “ “ )
- conduttore frenatore (“ “ “ “ )
- operaio di 3ª classe (*) (“ “ “ “ )
- operaio di 2ª classe (*) (“ “ “ “ )
- operaio di 1ª classe (*) (“ “ “ “ )
- meccanico motorista (*) (“ “ “ “ )
- guidatore (*) (“ “ “ “ )
- sottocapo (stazioni e gestioni) (“ “ “ “ )
(*) agente in possesso delle prescritte abilitazioni di guida e xxxxxxx.
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (a- stensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di servizio, di de- libere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura pro- porzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/8. DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI MANOVRA DEGLI IMPIANTI A FUNE (FTA).
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di manovra degli impianti a fune (FTA) verrà de- terminato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti fi- gure professionali/qualifiche:
- operatore (FTA);
- addetto di manovra (FTA) (classificazione ex accordo nazionale 2.10.89);
- operaio qualificato (FTA) (*) (ex legge 6.8.54 n. 858)
- operaio di 3ª classe (*) (“ “ “ “ “ )
- operaio di 2ª classe (*) (“ “ “ “ “ )
- operaio di 1ª classe (*) (“ “ “ “ “ )
- meccanico motorista (*) (“ “ “ “ “ )
- guidatore (*) (“ “ “ “ “ )
(*) Agente in possesso delle prescritte abilitazioni di guida e xxxxxxx.
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (a- stensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di servizio, di de- libere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i CFL finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura pro- porzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
E. TABELLE DI DERIVAZIONE
E.2/2 AREA PROFESSIONALE 2ª.
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE.
188 capo tecnico capo unità tecnica
N.B. Il profilo del “capo unità tecnica” viene integrato con la presente frase da inserire dopo le parole “unità operative di tipo tecnico”:
“, ivi compresi gli impianti funicolari terrestri ed aeree,” 205
173 addetto movimento lavoratore da riqualificare (*)
impianti a fune
(*) In attesa del riposizionamento di tali lavoratori con assegnazione di un nuovo profilo professionale agli stessi è assegnato il parametro ad esaurimento 190.
E.2/3 AREA PROFESSIONALE 3ª.
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE.
144 addetto di manovra
abilitato anche alla scorta vetture e con le anzianità previste
dalla tabella C.1/7 175 | operatore FTA (pos. 4) | |
144 | addetto di manovra | operatore FTA (pos. 3) |
158 | ||
126 | addetto scorta vetture, | |
abilitato anche alla guida e manovra | operatore FTA (pos. 2) | |
145 | ||
126 | addetto gestione e stazione | |
abilitato alla scorta vetture e alla manovra | ||
126 | addetto scorta vetture | operatore FTA (pos. 1) |
139 | ||
126 | addetto gestione e stazione | |
abilitato alla scorta vetture | ||
126 | addetto gestione e stazione | operatore FTA (pos. 1) |
000 |
X. 0/0 XXXX PROFESSIONALE 4ª.
112 addetto armamento (FTA) operatore generico 116
N.B. In relazione alle diverse situazioni in atto, in fase di prima applicazione ai fini della determina- zione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore (FTA), verranno valutate anche le anzia- nità maturate in qualifiche non espressamente individuate nelle tabelle C.2/7 e C.2/8.
ACCORDO NAZIONALE 10 OTTOBRE 2001
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE FUNIVIE PORTUALI
AREA PROFESSIONALE 3ª
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FUNIVIE PORTUALI PROFILI E PARAMETRI
TECNICO FUNIVIE PORTUALI (175)
Lavoratore che coordina e controlla il lavoro di un gruppo di operai di livello inferiore adibiti ad attivi- tà di esercizio, intervenendo anche nell’attività lavorativa della squadra.
Quando non svolge attività di esercizio provvede alla manutenzione di impianti e mezzi aziendali, sia con compiti individuali che coordinando addetti di esercizio di livello inferiore.
GUARDIALINEE (140-158-165)15
Lavoratore che, in possesso di adeguata professionalità e conoscenze teoriche e pratiche, ha la respon- sabilità del controllo delle linee e svolge compiti di manutenzione dell’impianto funiviario.
15 I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lett. C.1/8;