LAVORO A TEMPO
Jobs Act: riordino delle Tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle Mansioni
Martedì 12 maggio 2015
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LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO
(art. 1)
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
APPRENDISTATO
(artt. 39-45)
Definizione (art. 39)
a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Disciplina generale (art. 40)
Forma scritta ai fini della prova;
nell’apprendistato di tipo a) e c) il piano formativo è predisposto dalla istituzione formativa;
applicazione del D. Lgs. n. 23/2015 (tutele crescenti) all’apprendistato;
nell’apprendistato di tipo a) costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall’istituzione formativa di provenienza;
obbligo di stabilizzazione solo per assumere con contratto di apprendistato professionalizzante.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (art. 41)
Regolamentazione dei profili formativi: rimessa alle Regioni e, in
assenza, è stabilita dal ML
DATORE DI LAVORO:
deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa;
è esonerato da ogni obbligo retributivo per la formazione svolta
nell’istituzione formativa, mentre per la formazione svolta in azienda
è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10%.
Possibilità di proroga in determinate ipotesi, e di trasformazione.
Apprendistato professionalizzante
(art. 42)
Qualificazione professionale:
determinata dalle parti sulla base dei profili e delle qualificazioni professionali previsti dagli accordi collettivi;
Età apprendista:
soppressione di 2 norme del Testo Unico sull’apprendistato;
Possibilità di assunzione:
senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 45, comma 4 – disposizioni finali).
Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 43)
Soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale;
età minima: 18 anni, anche per l’apprendista già in possesso di una qualifica professionale;
protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa;
esonero obbligo retributivo per la formazione svolta nell’istituzione formativa, mentre per la formazione svolta in azienda retribuzione pari al 10%.
Standard formativi e disposizioni finali (artt. 44 e 45)
STANDARD FORMATIVI:
definizione demandata ad un decreto ministeriale;
REGISTRAZIONE NEL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO:
demandata a diversi soggetti, a seconda della tipologia di apprendistato;
CERTIFICAZIONE COMPETENZE ACQUISITE:
effettuata dall’istituzione formativa;
INCENTIVI:
rinvio dell’esercizio della disciplina di delega (art. 1 L. 183/2014) per la revisione degli incentivi per i datori di lavoro connessi all’apprendistato tipologie a) e c).
LAVORO A TEMPO PARZIALE
(artt. 2-10)
Si confermano le già note definizioni, ma si introduce quella di contratti collettivi:
CCNL;
contratti territoriali;
contratti aziendali (RSA/RSU).
Lavoro supplementare
Rinvio alla contrattazione collettiva
In mancanza di contrattazione collettiva, diritto del datore di ricevere ore supplementari nel limite del 15% delle ore di lavoro settimanali concordate, pagate con la maggiorazione del 15%
Oltre il 15% serve il consenso del lavoratore
Clausole flessibili ed elastiche
In presenza di disciplina collettiva, è sufficiente l’accordo individuale in sede aziendale.
In assenza di disciplina collettiva, l’accordo individuale va sottoscritto in sede protetta.
In questo caso, si applicano sempre i seguenti limiti:
per la clausola elastica trova applicazione il limite del 25% della prestazione annua a tempo parziale;
per la clausola elastica e flessibile trova applicazione la maggiorazione del 15%
Il lavoratore può chiedere, in luogo del congedo parentale e per la durata dello stesso, di trasformare il proprio rapporto di lavoro da full time a part time con una riduzione dell’orario non eccedente il 50%
COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE
(artt. 47-49)
Applicazione della disciplina del lavoro subordinato (art. 47)
Dal 1 gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro:
esclusivamente personali
continuative
di contenuto ripetitivo
le cui modalità siano organizzate dal committente, anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.
Eccezioni alla presunzione.
Stabilizzazione dei collaboratori (art. 48)
Dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro potranno assumere con contratto a tempo indeterminato soggetti:
già xx.xx.xx.
già xx.xx.xxx.
già titolari di P. IVA.
BENEFICI
Estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto precedente, eccetto sanzioni già accertate.
CONDIZIONI
sottoscrizione di rinuncia e transazione a qualsiasi
pretesa riguardante la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro;
divieto di recesso per 12 mesi, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Le collaborazioni dopo l’entrata in vigore dello schema (art. 49)
COSA VIENE ELIMINATO
(abrogazioni artt. 61-69 bis D. Lgs. 276/2003):
collaborazioni a progetto;
collaborazioni con i pensionati di vecchiaia;
mini xx.xx.xx.
COSA RESTA
collaborazioni coordinate continuative previste dall’art. 409 c.p.c.;
prestazione d’opera occasionale (art. 2222 c.c.).
REGIME TRANSITORIO
Le disposizioni degli artt. 61-69 bis continueranno ad applicarsi solo per le collaborazioni già in atto alla data di entrata in vigore del decreto.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
(art. 50)
Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Art. 2549 c.c.: associazione in partecipazione solo con apporto di capitale.
REGIME TRANSITORIO
I contratti di associazione in partecipazione nei quali
l’apporto dell’associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
LAVORO INTERMITTENTE
(artt. 11-16)
Casi di ricorso al lavoro intermittente
Si conferma l’impianto attuale, ma in mancanza di contrattazione collettiva, il lavoro a chiamata è possibile solo per le attività che saranno individuate da apposito DM.
E il R.D. 2657/1923 richiamato dal D.M. 23.10.2004?
Divieti
Si conferma l’impianto attuale ma sparisce il rinvio ai contratti sindacali.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(artt. 17-27)
Termine: diretto o indiretto
Limite di 36 mesi e introduzione del concetto di mansioni di pari livello in luogo del concetto di mansioni equivalenti.
Deroghe ai 36 mesi come successione di contratti: contrattazione collettiva, anche aziendale; contratti di prossimità; deroga assistita.
Il limite di 36 mesi non si applica ai lavori stagionali individuati da un DM di prossima pubblicazione. In attesa, si continua a fare riferimento al DPR 1525/1963
Divieti
Proroghe consentite: 5 nell’arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti e viene meno la necessità che la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa del contratto a termine
Successione di contratti
LIMITI
Limite legale del 20% e sue deroghe:
contrattazione collettiva, anche aziendale;
contratti di prossimità.
La violazione del limite legale non comporta la
trasformazione del contratto in tempo indeterminato
Diritto di precedenza
LAVORO ACCESSORIO
(artt. 51-54)
Definizione e campo di applicazione (art. 51)
Attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 € nel corso dell’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre);
prestazioni di lavoro accessorio dei percettori di prestazioni integrative del salario e di sostegno al reddito nel limite complessivo di 3.000 € per anno civile.
DIVIETO
di ricorso all’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte
salve specifiche ipotesi con decreto MLPS.
Disciplina del lavoro accessorio
(art. 52)
Buoni orari acquistabili esclusivamente attraverso modalità telematiche il cui valore nominale sarà fissato con decreto MLPS;
valore nominale del buono orario oggi fissato a 10 €;
comunicazione obbligatoria preventiva alla DTL.
Abrogazione e regime transitorio
(art. 54)
Abrogazione artt. 70-73 del D. Lgs. n. 276/2003;
applicazione della disciplina previgente per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
(artt. 28-38)
Definizione
Il contratto di somministrazione è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore
Somministrazione a tempo determinato.
Somministrazione a tempo indeterminato: si introduce il limite del 10% (derogabile dalla sola contrattazione collettiva nazionale) e viene eliminata la tipizzazione delle attività che ne ammettono il ricorso
Divieti
Si conferma l’impianto attuale ma sparisce il rinvio ai contratti sindacali.
Disciplina rapporto agenzia-lavoratore
Se a termine si applicano le norme valide per il contratto a tempo determinato con le seguenti esclusioni:
limite di 36 mesi riferito al singolo contratto;
limite di 36 mesi come successione di contratti;
limite di 5 proroghe (si applicano le proroghe del CCNL dell’agenzia);
disciplina relativa alla successione di contratti;
limite del 20% al numero di contratti a termine.
DISCIPLINA DELLE MANSIONI
(art. 55)
Lavoratore adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti
all’inquadramento superiore ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento.
3 ipotesi legali di assegnazione a mansioni appartenenti al livello inferiore:
modifica degli assetti organizzativi aziendali, con formazione se necessario;
ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali;
accordi individuali.
conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo, eccetto elementi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione
modifica del livello di inquadramento e della retribuzione solo per predeterminate finalità e consenso in sedi protette
L’assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, o in mancanza dopo 6 mesi continuativi;
ogni patto contrario è nullo, salvo le 3 ipotesi;
abrogazione art. 6 L. 190/1985 che disciplina assegnazione a mansioni superiori per le qualifiche di quadro o dirigente.
Jobs Act: riordino delle Tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle Mansioni
Martedì 12 maggio 2015